Cassazione penale Sez. I sentenza n. 78 del 27 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:78PEN

Massima

Massima ufficiale
Il riesame delle misure restrittive della libertà personale instaura un procedimento incidentale anomalo che non è equiparabile al giudizio di impugnazione, tenuto conto della possibile conclusione dell'anzidetto procedimento senza una decisione formale, come nel caso di ritardo che ha come effetto la perenzione immediata del provvedimento oggetto di riesame. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito il carattere incidentale del procedimento che si svolge allo stesso livello funzionale dell'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame e che è caratterizzato dalla sostituzione dell'organo collegiale a quello monocratico, realizzando un "rimedio domestico", assai simile allo strumento di controllo attribuito all'imputato contro il decreto del P.M. di reiezione della istanza di formalizzazione o, nel processo civile, al reclamo consentito avverso le ordinanze del giudice istruttore in tema di ammissibilità o rilevanza dei mezzi di prova invocati dalle parti o ammissibili di ufficio). Nulla in termini.

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