Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4379 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:4379SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Terza, ha statuito che: 1. L'accertamento di conformità urbanistica disciplinato dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 va effettuato su iniziativa dell'interessato e non dell'amministrazione, la quale non ha alcun obbligo di verificarne la sanabilità prima di emanare l'ordinanza di demolizione in presenza di un abuso edilizio. 2. La presentazione della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 determina un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione delle opere abusive, operante in termini di mera sospensione e non di inefficacia definitiva. In caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. 3. Il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità oltre il termine di 60 giorni ha natura di silenzio-significativo, tipizzato per legge come diniego tacito, contro il quale l'interessato ha l'onere di agire tempestivamente in giudizio. 4. L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non richiede alcuna specifica motivazione, in quanto l'abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva. 5. La presentazione della domanda di condono edilizio non autorizza l'interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi. Qualora ciò dovesse accadere, il Comune è tenuto a sanzionare le opere con l'ordinanza di demolizione. 6. La realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, e pertanto necessita del previo rilascio di permesso di costruire. 7. L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/06/2022

N. 04379/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2018, proposto da Filippo Ascione e Rosa Oliviero, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Fimiani e Salvatore Dalia, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, via G. Orsini n. 42, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco - non costituito in giudizio;

per l’annullamento

“- della Disposizione Dirigenziale del VIII Settore Urbanistica - Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco n. 917 del 10.10.2017, notificata in data 11.10.2017, recante l’ordine di demolizione in danno ex art. 27 del D.P…

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