Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29583 del 24 dicembre 2020

ECLI:IT:CASS:2020:29583CIV

Massima

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Il trattamento di dati personali e la pubblicazione di immagini di persone note al pubblico, effettuati nell'ambito di un'attività giornalistica, possono essere considerati leciti anche in assenza del consenso degli interessati, purché siano rispettati i limiti del diritto di cronaca e i requisiti di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. La valutazione della liceità deve essere condotta in modo unitario, tenendo conto non solo dell'assenza di consenso e della natura privata del fatto rappresentato, ma anche della funzione informativa dell'articolo e delle fotografie, della loro attinenza a questioni di interesse pubblico relative alla persona raffigurata, nonché delle modalità di realizzazione e di pubblicazione, al fine di verificare il rispetto della dignità dell'interessato e del suo diritto all'identità personale. In particolare, la pubblicazione di immagini di persone in luoghi esposti alla visibilità di terzi non può essere automaticamente considerata lesiva del diritto alla riservatezza, così come la mancanza di "utilità sociale" in senso stretto della notizia divulgata non esclude di per sé la legittimità della diffusione, qualora essa sia funzionale a informare su fatti di interesse pubblico riguardanti il soggetto ritratto. Analogamente, la pubblicazione di fotografie non lesive dell'onore e della reputazione può essere giustificata dal diritto di cronaca, ove essa sia essenziale per la completezza e correttezza dell'informazione fornita, anche ai fini dell'immediata identificazione dei protagonisti della vicenda narrata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. - Consigliere

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21475/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), nella qualita' di direttore responsabile del settimanale (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), ch…

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