Cassazione civile Sez. I sentenza n. 420 del 16 gennaio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:420CIV

Massima

Massima ufficiale
I decreti emessi dal giudice in sede di giurisdizione volontaria non possono formare oggetto di ricorso per cassazione e, nel caso in cui essi contengano anche la condanna di una parte al pagamento di spese processuali in favore di un'altra parte, solo a quest'ultima pronuncia (in quanto destinata a risolvere un contrasto in tema di diritti soggettivi, concernente l'onere di dette spese, ed in quanto non sia contro di essa esperibile un altro mezzo di gravame) è possibile riconoscere i connotati sostanziali di sentenza, con la conseguente ammissibilità (ma contro di essa soltanto) del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (nella specie, era stato emesse un provvedimento camerale, in materia societaria, ai sensi dell'art. 2409, contenente anche la pronuncia sulle spese del procedimento. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il menzionato provvedimento, contenente censure relative al merito della questione e non al regolamento delle spese).

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