Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3911 del 2020
ECLI:IT:TARNA:2020:3911SENT
Massima
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Il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, adottato a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
Il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, adottato a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
La revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, disposta a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tal caso, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
La revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, disposta a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
La revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, disposta a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
La revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, disposta a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
La revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, disposta a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
La revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, disposta a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
La revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, disposta a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
La revoca dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, disposta a seguito dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente all'annullamento degli atti di gara, in quanto quest'ultima non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tale ipotesi, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, mentre il contributo unificato versato dalla ricorrente non è ripetibile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'esito della fase cautelare.
Sentenza completa
Pubblicato il 21/09/2020
N. 03911/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via P. Colletta, 12;
contro
Comune di Sant'Antimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Toledo, 156;
nei confronti
-OMISSIS-s.r.l., in persona de…
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