Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 135 del 2014

ECLI:IT:TRGATN:2014:135SENT

Massima

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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, nell'esaminare il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell'art. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, afferma che il decreto di condanna emesso dalla Corte d'Appello di Trento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e pertanto è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, rendendo ammissibile il ricorso per ottemperanza. Il Tribunale, pertanto, dichiara l'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme liquidate dalla Corte d'Appello, oltre agli interessi legali e alle spese di lite. In caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, il Tribunale nomina il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato. Il Tribunale, tuttavia, respinge la richiesta di fissare una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ritenendo tale istituto, la c.d. "astreinte", non applicabile nel caso di condanna al pagamento di somme di denaro, in quanto l'interesse all'adempimento dell'obbligo pecuniario derivante dal giudicato è già adeguatamente soddisfatto dall'ordinamento con il naturale maturare degli interessi legali e, ove richiesta e dimostrata, con il riconoscimento della rivalutazione monetaria.

Sentenza completa

N. 00224/2013
REG.RIC.

N. 00135/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2013, proposto da:
Luciano Pasinetti e Nedda Salvarani, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Pellicani e Laura Marin, con domicilio eletto presso la segreteria del T.r.g.a. di Trento, in Trento, via Calepina n. 50;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

per l'ottemperanza

del decreto della Corte d'Appello di Trento n. 666 Cron., n. 274 Rep., depositato il 14.4.2011 di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo;

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