Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13697 del 5 aprile 2011

ECLI:IT:CASS:2011:13697PEN

Massima

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Il provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione periodica presso un ufficio di polizia a carico di un soggetto ritenuto pericoloso in relazione a manifestazioni sportive è legittimo se risultano accertati i presupposti di legge, ovvero: a) la pericolosità sociale del destinatario, desumibile da precedenti condotte violente o di incitamento alla violenza in occasione di eventi sportivi; b) l'adeguatezza e proporzionalità della misura, anche con riferimento alla sua durata; c) la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Il giudice della convalida deve verificare la sussistenza di tali presupposti, motivando adeguatamente la propria decisione, e deve altresì garantire al destinatario del provvedimento un congruo termine per l'esercizio del diritto di difesa, non potendo provvedere prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore. L'obbligo di presentazione periodica può essere imposto anche in relazione a manifestazioni sportive esterne e amichevoli, purché siano determinate o determinabili dal destinatario del provvedimento, in quanto rese note con adeguato anticipo attraverso i mezzi di comunicazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Ri. An. nato il (OMESSO);

avverso l'ordinanza del 5.6.2010 del GIP Tribunale Roma;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;

lette le conclusioni del P.G., dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

OSSERVA

1) Il Questore di Roma, con provvedimento in data 10.5.2010, notificato il 3.6.2010, vietava a Ri. An. di accedere per anni tre all'interno degli s…

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