Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 5659 del 2005

ECLI:IT:TARBA:2005:5659SENT

Massima

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La convenzione di lottizzazione rientra nello schema degli accordi sostitutivi di interi procedimenti amministrativi, attraverso i quali l'ente locale esercita il potere di pianificazione in forma alternativa rispetto a quella del piano particolareggiato di iniziativa pubblica ed esercita il potere di regolamentare l'uso del territorio. L'obbligazione assunta dal lottizzante con la convenzione di lottizzazione di cedere gratuitamente al Comune le aree per urbanizzazione secondaria costituisce una prestazione principale unica e determinata fin dall'origine, rispetto alla quale la monetizzazione del costo di esproprio delle aree è rimessa alla volontà del Comune che deve manifestare tale opzione non prima del decorso di un anno dalla stipula della convenzione e nei termini di prescrizione. La prescrizione decennale di adempimento di tale obbligazione non può dirsi maturata per decorso del termine, in quanto l'atto interruttivo della nota del 5.5.1994 con cui il Comune ha invitato l'interessata a dare adempimento all'obbligo di cessione delle aree ha consentito al Comune di esercitare l'opzione di richiedere il costo dell'esproprio. Il Comune ha correttamente determinato il costo delle aree da espropriare con metodo sintetico e analitico, avvalendosi anche di perizie rese in giudizi civili, rapportando tale costo all'anno 1997 in cui la convenzione era ancora valida e il lottizzante era nei termini per la cessione delle aree. Gli interessi sulle somme dovute vanno computati dalla data della ingiunzione di pagamento, poiché prima di tale data il debito non era né liquido, né esigibile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1766 del 2003 proposto dalla società CO.MI. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ((omissis)), elettivamente domiciliata, in Bari, alla Via Calefati, n.399 presso l'Avv. G. Castellaneta;
CONTRO
il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò Mastropasqua, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via P.Amedeo, n.234 presso l'Avv. Piero lorusso;
per l'annullamento
della ingiunzione di pagamento prot.37517 dell'8.8.2003, notificata in data 15.9.2003;
nonché per l'accertamento
della intervenuta prescrizione del credito ingiunto, ovvero in subordine, della misura degli oneri di urbanizzazione secondaria richiesti con la medesima ingiunzione di pagamento.…

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