Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5823 del 17 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5823PEN

Massima

Massima ufficiale
La competenza a valutare la ricorrenza del diritto alla sanatoria oblazione nei suoi aspetti tecnici e` riservata dagli artt. 3135 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 al sindaco prima ed alla giurisdizione amministrativa poi. allo stesso tribunale amministrativo e` riservata, inoltre, ogni contestazione relativa all'oblazione. al giudice ordinario, in sede penale, spetta soltanto l'accertamento che il fattoreato rientri nel termine temporale dell'1 ottobre 1983 e che la istanza di sanatoria oblazione sia stata proposta entro il 30 giugno 1987. dopo l'eventuale concessione della sanatoria compete allo stesso giudice la cognizione di cause di invalidita` della medesima ai fini dell'applicazione dell'oblazione nell'esplicazione del potere giurisdizionale tipico di questo istituto ex art. 162 c. p. e di quello attribuitogli specificamente dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (per cui il reato non puo` dichiararsi estinto allorche` risulti che la domanda di sanatoriaoblazione sia tardiva o dolosamente infedele per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze, o quando non sia stato effettuato il versamento per intero).

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