Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 9702 del 7 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:9702PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, senza l'assistenza di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, è inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., in quanto la legge richiede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore abilitato. Pertanto, il principio di diritto che emerge dalla pronuncia è che il ricorso per cassazione, quale rimedio straordinario volto a garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale, deve essere proposto nel rispetto delle forme e dei requisiti stabiliti dalla legge processuale, tra cui l'obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione. Tale formalità, prevista a pena di inammissibilità, risponde all'esigenza di assicurare la corretta e qualificata difesa tecnica del ricorrente in un giudizio di legittimità caratterizzato da elevata complessità e specializzazione. L'inosservanza di tale requisito formale determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. RUSSO Carmine - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento, i cui estremi sono riportati nella intestazione, e' oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, che e' stato presentato dal condannato personalmente.
Esso, pertanto, incorre nella causa di inammissibilita' prevista dall'articolo 613 c.p.p., comma 1, primo perio…

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