Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1046 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:1046SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso per l'ottemperanza di un decreto decisorio divenuto definitivo, che ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo e delle relative spese di giudizio, afferma i seguenti principi di diritto: 1. Il Ministero della Giustizia ha la legittimazione passiva nei giudizi per l'esecuzione del giudicato che condanna l'Amministrazione a corrispondere l'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. 2. Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche quando esse siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario, in quanto ciò instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, legittimando il primo a proporre il giudizio di ottemperanza. 3. Ai fini dell'emissione dell'ordine di pagamento e della sua esecuzione, anche per i processi in corso, è necessario l'assolvimento da parte del creditore dell'obbligo di rilasciare all'amministrazione debitrice una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta. 4. In sede di giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciute le spese relative ad atti di precetto, ma esclusivamente, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le spese accessorie funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza. 5. Il Tribunale, nel dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto, nomina un Commissario ad acta, tra i dirigenti della medesima amministrazione, che provvederà al pagamento entro il termine stabilito, previa verifica dell'assolvimento dell'obbligo dichiarativo da parte del creditore. 6. Le spese per l'eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell'Amministrazione inadempiente. 7. Il Tribunale, accogliendo la richiesta di parte, applica la sanzione dell'astreinte, consistente nella corresponsione degli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza dopo la comunicazione o notificazione della stessa per lo spontaneo pagamento, e non oltre lo scadere del termine per l'insediamento del Commissario ad acta. 8. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Sentenza completa

N. 01622/2013
REG.RIC.

N. 01046/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01622/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2013, proposto da:
((omissis))ò, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis))ò, con domicilio eletto presso ((omissis)) in Napoli, Via Monte di Dio N.66;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura di Stato, domiciliata presso la sede in Napoli, Via Diaz, n. 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto decisorio di cui al n. 1729/2010V.G. R.G. del 23 marzo 2011 emesso dalla II Sezione civile della Corte d'Appello di Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione…

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