Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1325 del 5 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1325PEN

Massima

Massima ufficiale
nel reato di bancarotta fraudolenta l'elemento soggettivo non può prescindere dalla consapevolezza che gli atti di distrazione cagionano o possono cagionare danno ai creditori. il dolo, infatti, anche se generico, non si esaurisce nella consapevole volontà del fatto, ma é volontà diretta a uno scopo, della quale é momento (intellettivo) ineliminabile la rappresentazione dell'evento, individuato non già nel fallimento, ma nella lesione dell'interesse patrimoniale dei creditori, cui la dichiarazione di fallimento conferirà rilevanza penale.

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