Cassazione penale Sez. I sentenza n. 599 del 28 marzo 1987

ECLI:IT:CASS:1987:599PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma di cui all'art. 477, secondo comma, cod. proc. pen. esige, perché il giudice possa trasmettere gli atti al pubblico ministero, che dal dibattimento risulti - in modo certo e non solo probabile - la sussistenza di un fatto diverso da quello contestato e che la diversità sia tale da impedire la prosecuzione del dibattimento per la violazione del principio di correlazione. In particolare, il giudice deve indicare qual'è il fatto nuovo e diverso, emerso in dibattimento, che legittima il provvedimento adottato.

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