Cassazione penale Sez. V sentenza n. 109 del 7 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:109PEN

Massima

Massima ufficiale
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma cod. proc. pen., nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 legge 12 agosto 1982, n. 532 e ulteriormente modificata dall'art. 18 legge 28 luglio 1984, n. 398, non riconosce all'imputato, come invece prevede per il pubblico ministero, il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura. (La suprema corte ha altresì precisato che la disparità di trattamento, mentre è superata per l'imputato detenuto, cui l'art. 271 bis cod. proc. pen. consente un riesame di merito del provvedimento che nega la scarcerazione, resta tale per l'imputato latitante).

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