Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 614 del 20 gennaio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:614PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui, mancando nella residenza anagrafica (o nel domicilio eletto) una delle persone abilitate a ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, si sia provveduto, da parte dell'ufficiale giudiziario procedente, ad adempiere alle formalità previste nell'ultimo comma dell'art.. 169 cod. proc. pen., la mancanza della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della raccomandata, per assenza di qualunque persona in grado di riceverlo, non costituisce motivo di nullità quando l'avvenuto completamento delle formalità predette trovi riscontro nella relazione di notifica sull'avviso di ricevimento e, in ogni caso, sulla copia dell'atto oggetto di notificazione.

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