Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3260 del 15 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:3260PEN

Massima

Massima ufficiale
Le ordinanze concernenti misure cautelari personali, sia quelle non impugnate, sia quelle che sono state oggetto d`impugnazione non accolta, non acquistano mai il crisma dell`irrevocabilita`, poiche` i provvedimenti restrittivi non creano situazioni intangibili, ma le statuizioni in esse contenute divengono definitive, sia pure di una definitivita` allo stato degli atti, in quanto devesi tener conto dell`evoluzione del procedimento e del contesto probatorio sopravvenuto. Ne deriva che la loro modifica postula la prospettazione di elementi nuovi di valutazione, sopravvenuti o preesistenti ma non presi in considerazione, che da soli od unitamente agli altri gia` oggetto di esame mutino una situazione con conseguente necessita` di un adeguamento dello "status libertatis"; in tal caso, dunque - cosi` come in quello in cui gli stessi vengano meno - puo` verificarsi l`eventualita` di una sorta di rivalutazione intrinseca di elementi gia` oggetto di valutazione nel provvedimento divenuto definitivo.     da vedere: Sen 13/06/1992 929 sez 5 Pen Sen 05/06/1992 1955 sez 1 Pen Sen 12/06/1991 2083 sez 1 Pen

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