Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 3 del 2024

ECLI:IT:TARPE:2024:3SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la complessa vicenda relativa alla legittimità degli atti autorizzativi di una discarica per rifiuti contenenti amianto, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'interesse della parte ricorrente a coltivare l'impugnativa tesa all'annullamento dell'archiviazione della Segnalazione Certificata di Agibilità originariamente presentata viene meno a seguito delle prescrizioni contenute nella nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, che impongono la presentazione di una nuova istanza di sanatoria e di una nuova Segnalazione Certificata di Agibilità. 2. Il provvedimento di demolizione degli immobili privi di titoli abilitativi all'interno della discarica deve essere annullato, in quanto conseguenziale all'archiviazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, la cui legittimità è stata superata dalle prescrizioni della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale. 3. Il Comune non può contestare la riattivazione dell'impianto sulla base della previgente Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8/2010, in quanto tale autorizzazione, pur essendo scaduta il 15/07/2020, ha conservato la propria validità fino al 30/06/2022 in virtù della disciplina emergenziale di cui all'art. 103, comma 2 del D.L. 17/03/2020, n. 18, e la successiva presentazione dell'istanza di rinnovo/riesame ha comportato l'applicazione della proroga "ope legis" prevista dall'art. 29-octies, comma 11 del D.Lgs. 152/2006. 4. Il Comune non può contestare la legittimità del provvedimento di rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto è stato assicurato il suo interesse partecipativo, essendo stato posto in condizione di esprimere il proprio parere sulla nuova documentazione prodotta dalla società e sul parere dell'ARTA, come prescritto dalla sentenza n. 326/2022 di questo Tribunale. 5. La variante volumetrica autorizzata, essendo inferiore al 15% del volume originariamente autorizzato, non costituisce una modifica sostanziale dell'impianto e, pertanto, non necessita di una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00003/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2022 REG.RIC.

N. 00331/2022 REG.RIC.

N. 00105/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2022, proposto da
Sigma90 S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ortona, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Pescara, viale ((omissis)) 49;

sul r…

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