Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2312 del 26 luglio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2312PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di misure cautelari personali, per essere considerato grave (art. 273 cod. proc. pen.) l`indizio deve essere idoneo a fondare un giudizio prognostico di probabile colpevolezza. Cio` significa che deve trattarsi di indizio suscettibile di assumere un sicuro rilievo nella valutazione che il giudice fara` sul merito della accusa. La mera chiamata di correita`, per quanto intrinsecamente attendibile, non e` di per se` idonea a fondare un giudizio di colpevolezza, in mancanza di "altri elementi di prova che ne confermano l`attendibilita`" (art. 192 comma terzo cod. proc. pen.). Ne consegue che, per legittimare una misura cautelare, a norma dell`art. 273 cit.  la chiamata in correita` non solo deve essere intrinsecamente attendibile, ma deve anche essere accompagnata da un principio di riscontro che, almeno potenzialmente, abbia idoneita` a divenire riscontro vero e proprio all`esito del giudizio finale sul merito dell`imputazione, per poter affermare la colpevolezza dello imputato.  In mancanza, non puo` neppure formularsi, ai fini della misura cautelare, una prognosi di probabile colpevolezza.    da vedere:

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