Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 538 del 4 agosto 2000

ECLI:IT:CASS:2000:538CIV

Massima

Massima ufficiale
Il comportamento del magistrato può essere censurato sul piano disciplinare anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività interpretativa e applicativa delle norme di diritto, quando tale attività riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario, restando escluso che la censurabilità, in tali limiti, dell'attività del magistrato sia configurabile come violazione del principio di indipendenza della magistratura. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 373 comma quarto cod. proc. pen. con riferimento alla necessità o meno di immediata verbalizzazione di dichiarazioni contenenti notizie di reato rese al Pubblico Ministero da imputati detenuti).

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