Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2058 del 9 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2058PEN

Massima

Massima ufficiale
I termini stabiliti dall'art.. 263 ter cod. proc. pen. non riguardano la decisione emessa dal tribunale della libertà in sede di rinvio, a seguito della sentenza con la quale la corte di cassazione abbia annullato la prima ordinanza di riesame ai sensi dell'art.. 543, n.. 1 cod. proc. PEN.. (fattispecie in cui il ricorrente aveva prospettato la tesi secondo cui dopo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di riesame disposto dalla corte di cassazione, il tribunale della libertà, preso atto dell'avvenuta scadenza dei termini ex art.. 263 ter cod. proc. pen., avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare la declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento restrittivo della libertà personale nuovamente sottoposto al suo esame).

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