Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3345 del 24 gennaio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:3345PEN

Massima

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Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali: a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente o stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) l'indeterminatezza del programma criminoso, che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati; c) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Ai fini della distinzione tra concorso nel reato continuato e partecipazione all'associazione, il discrimen risiede nel fatto che nel reato associativo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti, mentre nel concorso di persone nel reato l'accordo è diretto alla realizzazione di un singolo reato. La valutazione della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione a delinquere non può essere censurata in sede di legittimità se la motivazione del provvedimento impugnato, pur essendo suscettibile di diverse letture, non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risultando coerente con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità e con le emergenze processuali. Infine, in tema di misure cautelari, la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame è preclusa ove essi non siano rilevabili d'ufficio, in quanto la mancata formulazione di specifiche deduzioni nella fase di merito non consente il prioritario vaglio degli elementi di fatto che sono alla base delle valutazioni del Tribunale, la cui legittimità può essere valutata in Cassazione solo limitatamente alla tenuta logica dell'apparato motivazionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 05/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del PG Dr. FRANCESCO SALZANO che concludeva per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Roma confermava l'applicazione al (OMISSIS) della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata all&#x…

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