Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 894 del 2024

ECLI:IT:TARMI:2024:894SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dall'Istituto Europeo di Oncologia avverso la delibera della Regione Lombardia che ha dettato i criteri per il riconoscimento e la liquidazione delle "funzioni non tariffate" per l'esercizio 2015, prende atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio di diritto affermato è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente al perseguimento della tutela giurisdizionale richiesta comporta l'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, con compensazione delle spese di lite. Tale principio si fonda sulla considerazione che il processo amministrativo è volto alla tutela di situazioni giuridiche soggettive e, pertanto, la sua prosecuzione è subordinata alla permanenza dell'interesse del ricorrente all'accoglimento della domanda. Venuto meno tale interesse, il giudice non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza poter entrare nel merito della controversia. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, disposta d'ufficio dal giudice, rappresenta un corollario del principio di economia processuale, in quanto evita l'inutile prosecuzione di un giudizio privo di utilità per la parte ricorrente. Essa, inoltre, si pone in linea con il principio di ragionevole durata del processo, impedendo l'ingolfamento del ruolo con controversie prive di attualità. La compensazione delle spese di lite, richiesta dalla parte ricorrente e non contestata dalla resistente, costituisce un'applicazione del principio di soccombenza virtuale, in base al quale il giudice può compensare le spese quando vi siano giusti motivi, desumibili dalle peculiari circostanze del caso concreto. In definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, afferma il principio secondo cui il venir meno dell'interesse del ricorrente determina l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, imponendo la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese di lite.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/03/2024

N. 00894/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01441/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2016, proposto da
Istituto Europeo di Oncologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ats della Città Metropolitana di Milano, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli-Sacco, non costituiti in giudizio; <…

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