Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 6286 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:6286SENT

Massima

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Il riconoscimento dello status di obiettore di coscienza e l'avvio al servizio civile sostitutivo devono avvenire entro termini perentori, a tutela delle garanzie costituzionali del cittadino. Decorso il termine annuale dalla presentazione della domanda di obiezione di coscienza, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, questa decade dal potere di chiamare l'obiettore alle armi e di assegnarlo al servizio civile, non potendo più esercitare tale potere in un momento successivo. Il silenzio serbato dall'amministrazione oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge non vale come accoglimento o diniego dell'istanza, ma sospende solo la presentazione alle armi dell'obiettore, impedendo che prima della scadenza di detto termine possa formarsi il silenzio-rifiuto e consentendo all'interessato di attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto. Pertanto, il mancato avvio al servizio civile entro il termine annuale dalla presentazione della domanda di obiezione di coscienza comporta l'illegittimità del successivo provvedimento con cui l'amministrazione destina l'obiettore al servizio sostitutivo, in quanto adottato in violazione del termine perentorio previsto dalla legge.

Sentenza completa

N. 06088/1999
REG.RIC.

N. 06286/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06088/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 6088 del 1999, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, ((omissis)), n. 9;

contro

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
-Unione Italiana Ciechi, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento quale si è avuta conoscenza a seguito di comunicazione da parte dell' Unione Italiana Ciechi – con il quale, pr…

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