Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1106 del 2021

ECLI:IT:TARLE:2021:1106SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, qualora quest'ultima dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione della causa. In tal caso, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di lite tra le parti. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia impugnato un provvedimento amministrativo, ma successivamente manifesti la volontà di rinunciare alla decisione della controversia, venendo meno il suo interesse originario all'annullamento dell'atto. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente costituisce un provvedimento di carattere meramente processuale, che non entra nel merito della legittimità del provvedimento impugnato, ma si limita a prendere atto del venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione della causa. In tal caso, il giudice amministrativo non è tenuto a esaminare nel merito le censure dedotte avverso l'atto impugnato, essendo sufficiente la constatazione dell'intervenuta rinuncia del ricorrente all'impugnazione. La compensazione delle spese di lite rappresenta la naturale conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso, in considerazione del fatto che la rinuncia del ricorrente all'azione giurisdizionale impedisce l'accertamento della fondatezza o meno delle sue pretese.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/07/2021

N. 01106/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01199/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2017, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ASL di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione 27.9.17 n. 1675 del Direttore Generale della ASL Brindisi e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota in data 25.9.17 prot. n. 65935 della Direzione Strategica A…

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