Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9630 del 11 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:9630PEN

Massima

Generata da Simpliciter
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria e ricevuta dal funzionario competente o da altro pubblico ufficiale appositamente incaricato, rientra nella previsione dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), in quanto tale dichiarazione è considerata come fatta a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, della legge n. 15 del 1968. Pertanto, l'attestazione falsa in tale dichiarazione, in ordine alla realizzazione di opere edilizie entro una determinata data o all'assenza di opere su suolo pubblico, integra il reato di cui all'art. 483 c.p., a prescindere dalla rilevanza probatoria di tali dichiarazioni ai fini del procedimento di sanatoria edilizia. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando il dispositivo della sentenza, nel richiamare i capi di imputazione per i quali è intervenuta assoluzione o condanna, si riferisce agli imputati ai quali dette imputazioni sono state rispettivamente contestate, come risultante dal contesto della motivazione. Inoltre, la determinazione della pena non è erronea quando, pur essendo stati assolti alcuni reati e condannati per altri, la pena complessiva risulta comunque inferiore a quella che sarebbe stata irrogata qualora si fosse tenuto conto solo dei reati per i quali vi è stata affermazione di responsabilità.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2.11.2000, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Caltanissetta in data 15.1.1999, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C. M., U. G., L. A. B. e M. C. in ordine ai reati loro ascritti, fatta eccezione per il reato di cui all'art. 483 c.p., contestato ai capo e) quanto all'U., alla L. e alla M. e al capo i) quanto al C., in ordine ai quali confermava l'affermazione di responsabilità, rideterminando la pena con la eliminazione dell'aumento irrogato per continuazione irrogato dal primo giudice. Agli imputati era addebitato, con le imputazioni sub e) ed i), di avere attestato falsamente a pubblico ufficiale, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà integrante la concessione in sanatoria, di avere realizzato le opere edilizie in contestazione entro il 31.12.1993 e di non avere eseguito opere su suolo pubblico, mentre in realtà tali ope…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.