Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 77 del 2020

ECLI:IT:TARMI:2020:77SENT

Massima

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La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti, in conformità al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Il giudice amministrativo, accertata la volontà abdicativa del ricorrente, è tenuto a dichiarare l'estinzione del giudizio, senza entrare nel merito della controversia, e a disporre la compensazione delle spese processuali, in ossequio al principio di parità delle parti e di equità. Tale soluzione, che evita l'inutile prosecuzione del giudizio, rappresenta un corollario del dovere del giudice di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, attraverso la definizione in tempi ragionevoli delle controversie. La rinuncia al ricorso, quale manifestazione dell'autonomia privata processuale, costituisce un atto di disposizione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che il giudice è tenuto a recepire, senza poter sindacare le ragioni sottese a tale determinazione, salvo il rispetto dei limiti di legge. Pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, rappresenta un epilogo fisiologico del processo amministrativo, in linea con i principi di economia, ragionevolezza e proporzionalità che informano l'attività giurisdizionale.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/01/2020

N. 00077/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01584/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2014, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Oggiono, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità competente per la V.A.S. del P.G.T. di Oggiono, non costituita in giudizio;

nei confronti

Provincia di Lecco, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera di Consiglio comunale n. 83 del 16 dicembre 2013, avente ad oggetto “Approva…

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