Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10421 del 12 settembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:10421CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'obbligo per il ricorrente di depositare presso la cancelleria del tribunale adito anche "gli atti ed i documenti del processo", nel termine di dieci giorni dalla notificazione della domanda, previsto dall'art. 82 terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (nel testo fissato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), non preclude il compimento di ulteriore attivita` istruttoria, ne` la produzione di altri documenti, da parte del ricorrente medesimo, nel corso del giudizio di primo o di secondo grado, a norma e nei limiti degli artt. 184 e 345 cod. proc. civ.. da vedere: [s77\02780] conforme: [s82\00346] [s80\00327] [s77\04594] [s75\04186]

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