Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9439 del 11 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:9439PEN

Massima

Massima ufficiale
L'elemento soggettivo del delitto di falsità ideologica in atto pubblico consiste nel dolo generico e cioè nella consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto né un animus nocendi né un animus decipiendi, così che il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l'intenzione di nuocere, ma anche con la convinzione di non produrre alcun danno, ossia con la consapevolezza della sua innocuità.

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