Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4729 del 12 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4729CIV

Massima

Massima ufficiale
In materia di appalto di opere pubbliche, la sospensione della esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali, secondo la previsione dell'art. 30 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, può essere disposta solo dallo ingegnere capo e non può essere unilateralmente effettuata dall'impresa, pur se la mancata sospensione comporti per la stessa maggiori oneri, salva la valutazione di questi nella determinazione del corrispettivo o dei compensi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 24 del predetto capitolato generale.

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