Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3234 del 11 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3234PEN

Massima

Massima ufficiale
L'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'ordinanza dibattimentale di primo grado, non rilevata dal giudice d'appello, deve essere dichiarata anche d'ufficio in cassazione, poiché detta inammissibilità inficia alla radice, senza possibilità di alcuna sanatoria, l'impugnazione medesima.

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