Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1168 del 29 gennaio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:1168PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiché le cause di incompatibilità del giudice devono essere eccepite con dichiarazione di ricusazione, qualora in mancanza di tale dichiarazione, il giudice di primo grado abbia dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. successivamente accolta, nelle more tra la pronuncia della sentenza di primo grado e il giudizio di appello, la parte non può far valere come causa sopravvenuta di nullità della sentenza di primo grado, con i motivi di appello, il nuovo caso di incompatibilità affermato dalla Corte costituzionale, essendosi ormai esaurito il grado di giudizio al quale la situazione di incompatibilità si riferiva, e non incidendo la incompatibilità sulla capacità del giudice.

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