Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1986 del 10 settembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1986PEN

Massima

Massima ufficiale
La concessione della libertà provvisoria anteriormente o successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame che ha confermato il provvedimento restrittivo della libertà personale non esclude né fa venir meno l'interesse dell'imputato ad impugnare la detta ordinanza, al fine di conseguire - attraverso l'annullamento di essa e l'annullamento o la revoca del provvedimento di cattura - la rimozione degli effetti pregiudizievoli, attuali o potenziali che il provvedimento di concessione della libertà provvisoria ha determinato sul suo diritto di libertà e su altri suoi diritti.

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