ECLI:IT:CASS:2002:13168PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 28.9.99 il Tribunale di Bari dichiarava C. A. responsabile di due episodi di truffa aggravata e di falso (rispettivamente del 17.4.96 e del 16.4.96, relativi a falsa attestazione della propria ininterrotta presenza dalle ore 7,01 alle 13,30 presso la struttura A.S.L. Ba/3 ove prestava servizio di veterinario); con le attenuanti generiche equivalenti e la continuazione lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
In data 22.3.01 la Corte di appello assolveva il predetto dai reati ascrittigli in relazione all'episodio del 16.4.96; confermava nel resto la sentenza gravata, riducendo la pena inflitta.
La decisione di secondo grado è stata impugnata con ricorso per cassazione dall'imputato il quale ha dedotto violazione degli artt. 479, 640 c.p. nonché vizio motivazionale con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico ed alla esclusa attendibilità del teste della difesa.
La Cor…
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.