Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 820 del 2020

ECLI:IT:TARLIG:2020:820SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione dei lavori e l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'ordinanza di sospensione dei lavori non costituisce un presupposto necessario della successiva ordinanza di demolizione e non ne vincola in alcun modo la legittimità. L'ordinanza di sospensione consuma la sua efficacia nel termine di 45 giorni decorrenti dalla sua emanazione, ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti definitivi, quali l'ordine di demolizione. Ne consegue che la sua impugnazione è destinata a divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. L'ordine di demolizione può essere legittimamente adottato anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, quando i lavori siano terminati, senza che il decorso del termine di 45 giorni dalla notificazione dell'ordine di sospensione ne infici la legittimità. Il termine di 45 giorni riguarda esclusivamente l'efficacia dell'ordine di sospensione, senza che dal suo spirare derivi l'illegittimità del provvedimento demolitorio successivamente adottato. 3. Ai fini della repressione degli abusi edilizi, occorre una considerazione unitaria di tutte le opere abusive realizzate, senza un approccio atomistico. L'ampliamento di un edificio esistente oltre la sua sagoma integra gli estremi della nuova costruzione, suscettibile di essere oggetto di ordine di demolizione qualora realizzata senza titolo. 4. La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione, stante la natura vincolata di tale provvedimento. La notificazione dell'ordine di sospensione lavori rende peraltro edotta la parte della pendenza del procedimento repressivo. 5. L'atto che si limita a richiedere la produzione di ulteriore documentazione nell'ambito di un procedimento di condono edilizio, senza adottare alcun provvedimento vincolante o presupposto del futuro provvedimento di condono, è un atto endoprocedimentale non lesivo e pertanto inammissibile.

Sentenza completa

Pubblicato il 20/11/2020

N. 00820/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00729/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via B. Bosco n. 31/4;

contro

Comune di Rapallo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Gorgonia Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avvoc…

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