Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6809 del 5 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:6809PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma penale di cui all'art. 42 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283, approvato con il D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, relativa a contravvenzione (attualmente depenalizzata), deriva la sua legittimità dall'art. 17 della legge stessa, che, oltre a sancire la punibilità delle contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione, prefiggendo il massimo della pena, ha indicato - per relationem - i destinatari delle suddette disposizioni e le connotazioni caratterizzate dalla condotta vietata, costituita da qualsiasi atteggiamento che, nella produzione e commercio di alimenti e bevande, non sia conforme alle regole comuni dell'igiene ed alle esigenze di tutela della salute pubblica.

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