Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1935 del 23 maggio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1935PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di una incompatibilita` del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima anche quando nella fase esecutiva debbasi riesaminare il merito dei fatti (nella specie ai fini della decisione su istanza di revoca avanzata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. in relazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta per illegale detenzione di sostanza stupefacente di cui si assumeva, a sostegno di detta istanza, la destinazione ad uso personale); e cio` in quanto non e` ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest`ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non puo` configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi "in executivis".

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