Tribunale civile Milano sentenza n. 489 del 27 febbraio 2019

Massima

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Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, quale ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo, costituisce uno strumento di tutela anche per il datore di lavoro, in quanto l'art. 2110 c.c. prevede un arco temporale decorso il quale decade l'obbligo datoriale alla conservazione del posto di lavoro, potendo essere venuto ormai meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto. Tuttavia, tale facoltà di recesso non può essere esercitata in modo arbitrario o in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, qualora il comportamento del datore di lavoro abbia ingenerato nell'animo del lavoratore un ragionevole affidamento nella prosecuzione del rapporto di lavoro. In particolare, ove il datore di lavoro abbia disposto la sospensione del lavoratore per temporanea inidoneità alla mansione, riservandosi di effettuare le opportune verifiche, senza poi comunicare la cessazione della sospensione, il successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto può risultare illegittimo, in quanto contrario al dovere di buona fede e correttezza che impone al datore di lavoro di non vanificare ingiustificatamente l'affidamento del lavoratore nella prosecuzione del rapporto. Inoltre, il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro, elaborato dalla giurisprudenza, non opera in modo generalizzato, ma trova applicazione solo in ipotesi specifiche, come nel caso della sospensione delle ferie per malattia, non potendosi estendere automaticamente ad ogni diversa fattispecie di sospensione del rapporto di lavoro.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4530/2018 R.G. Lav., promosso con ricorso in opposizione ritualmente notificato da
(...) S.P.A.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti An.Ch., Ce.Po., Gi.Ve. e Lu.Co., domicilio eletto in Milano, viale (...),
OPPONENTE
contro
(...),
rappresentato e difeso dall'avv. An.Al., domicilio eletto in Milano, via (...),
OPPOSTO
Oggetto della causa: opposizione a licenziamento ex L. n. 92 del 2012
All'udienza del 14 febbraio 2019, i procuratori delle parti discutevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, (...) s.p.a. (infra I.) ha interposto opposizione avverso l'ordinanza ex art. 1 comma 48 L. n. 92 del 2012 in data 27 marzo 2018 che aveva dichiarato l'illegittimità del li…

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