Secondo la Corte d'Appello di Messina l'accesso al fondo del vicino per la manutenzione di parti del proprio immobile, diversamente non accessibili, non può sostanziarsi in un indiscriminato e permanente permesso di accesso, atteso che la richiesta di tale accesso deve essere riconosciuta, ai sensi del primo comma dell'art. 843 c.c., "sempre che ne venga riconosciuta la necessità". Ne discende che la mera richiesta di accesso con generica motivazione, e senza prova della corrispondente necessità, non costituisce un diritto del richiedente. In tema di limitazioni legali della proprietà, gli accessi e il passaggio che, ai sensi della citata norma codicistica, il proprietario deve consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, danno luogo a un'obbligazione propter rem e non possono determinare la costituzione di una servitù. Il richiedente non può vantare un diritto di ingresso nel fon…
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