La Corte d'Appello di Napoli sottolinea in sentenza come il mutuo sia un contratto reale che si perfeziona con la consegna dal mutuante al mutuatario (da intendersi non necessariamente come materiale e fisica traditio, rivelandosi all'uopo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica da parte dello stesso mutuatario) di una determinata quantità di danaro, o di altre cose fungibili, e che implica l'assunzione, ad opera del secondo, dell'obbligo di restituire al primo altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.). L'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero: il dato rilevante, infatti, è, come detto, che la somma sia messa a disposizione della parte mutuataria ed utilizzata per soddisfare esigenze e obbligazioni a…
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