Precisa la Corte d'Appello di Roma che, sebbene, di norma, l'indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c., postuli la considerazione di questo nella sua unitarietà, il concreto stato dei luoghi è suscettibile di diversa valutazione allorché le unità di cui si compone il bene siano distinte ed autonome per l'impossibilità di porle in comunicazione fra loro oppure quando, pur sussistendo astrattamente tale possibilità di comunicazione che farebbe venire meno l'interclusione che caratterizza una soltanto di dette unità, la sua concreta realizzazione implichi l'esecuzione di opere che comportino eccessivo dispendio o disagio, non rilevando che quello stato sia la conseguenza di ostacoli naturali ovvero del fatto dello stesso proprietario del bene, in quanto, nell'ipotesi in cui la trasformazione dei luoghi determinante l'interclusione sia stata …
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