Osserva la Corte d'Appello di Milano, adita in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, come la presunzione di pari responsabilità, sancita dall'articolo 2054, II, c.c., abbia carattere sussidiario operando nelle ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, ovvero allorché non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro. La prova liberatoria per il superamento di tale presunzione non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ovvero dimostrando la conformità del proprio contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza - ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente. In particolare, nel tamponamento a catena di au…
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