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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. (...) dott. (...) rel. dott.ssa (...) ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per (...) giudiziale instaurato da (...) (C.F. (...)) con l'assistenza dell'Avv. (...) contro (...) (C.F. (...)) con l'assistenza dell'Avv. (...) con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Per parte ricorrente: "(...) l'(...)mo Tribunale adito contrariis reiectis disporre l'affido condiviso del figlio (...) ad entrambi i genitori con facoltà dello stesso di frequentarli con la massima libertà in ragione dell'età del minore, disporre altresì che il padre versi alla signora (...) a titolo di contribuito nel mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 in ragione delle condizioni economiche del (...) e degli obblighi alimentari a suo carico, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie per la cui corretta individuazione e disciplina si rinvia al protocollo attualmente in uso al Tribunale di Grosseto . Disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti con rinuncia alla domanda di addebito della separazione. Con vittoria di spese e competenze di lite". Per parte resistente: "in via principale (...) la separazione personale dei coniugi con addebito di colpa al marito, avendo lo stesso, per tutto quello già dimostrato in istruttoria, violato gli obblighi e doveri coniugali. Affidamento esclusivo del figlio (...) alla madre, presso la quale dovrà essere domiciliata (...)profondo rifiuto psicologico del minore di avere rapporti con il padre. Si evidenzia come il (...)# anche a seguito della sentenza penale depositata abbia con ripetuti comportamenti fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore corrispondendo a titolo di mantenimento. (...) ha omesso di corrispondere la propria quota parte del rateo di mutuo gravante sull'abitazione (...) familiare ed ha venduto la sua quota di proprietà, ½, della abitazione familiare alla allora compagna (...) che adesso è stata sottoposta a vendita giudiziaria per cui (...) e la di lui madre dovranno, a seguito della vendita della casa, trovarsi una nuova abitazione. In via subordinata sul punto disporre l'affidamento condiviso del figlio (...) di 14 anni con domicilio presso l'abitazione della madre in (...) n. 43. Assegnare, comunque, l'uso esclusivo della casa coniugale sita in (...) n. 43 e di tutti i mobili che la arredano alla (...)ra (...) ed al minore (...) come da Ordinanza presidenziale del 24.10.2018 e trascritta il (...) Reg. Gen. 1390 e Reg. Part. 1062. (...) stabilire che, non appena il (...) dei (...) di (...) avrà venduto all'asta la ex casa coniugale, il (...) corrisponda la metà del canone di affitto per una nuova abitazione delle stesse dimensioni e caratteristiche di quella attuale e nella stessa loc. di (...) dove (...) ha tutte le amicizie. Attribuire la riscossione degli assegni familiari al genitore domiciliatario, quindi alla (...)ra (...) come per legge, mentre adesso vengono percepiti dal (...) confermare l'erogazione dell'assegno di mantenimento (Euro 350,00) per il figlio (...) a carico del padre disposto dal (...) del Tribunale in via provvisoria, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Grosseto. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove della parte convenuta. Con vittoria delle spese, competenze onorari del presente giudizio" MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza si pone a definizione dei giudizi riuniti RG n. (...)/ 2017 e (...)/2017. Su questo presupposto occorre brevemente ricordare che: - in data (...) è stato iscritto al ruolo da, (...) il ricorso ex art.709 ter c.p.c. (distinto al Registro Generale del contenzioso civile del Tribunale di Grosseto con il n. (...)/2017) con cui - rappresentato che (...) aveva in precedenza avviato "due distinti ricorsi per separazione giudiziale: il primo davanti a questo Tribunale (..)" e l'altro "avanti al Tribunale di Viterbo", poi non coltivati - il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre "l'espletamento di perizia socio familiare che coinvolga soprattutto il minore volta ad accertare e verificare 1) la condotta alienante della madre; 2) gli effetti di essa sul minore; 3) gli interventi di sostegno alla genitorialità da porre in essere a tutela del minore (...) funzionali al superamento dell'atteggiamento di vendetta e rancore che anima la ricorrente e a rendere civili i rapporti tra genitori" e di assumere "nei confronti di (...) inadempiente agli obblighi cha la onerano in tema di responsabilità genitoriale, affidamento, collocamento (di fatto) e tempi di permanenza "; - in questo procedimento si è costituita (...) la quale, contestando le pretese avversarie, ha chiesto al Tribunale di "dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso proposto ex art 709 ter c.p.c., poiché tra i coniugi non vi è mai stata e non è pendente allo stato alcuna separazione e perché non sono mai stai presi provvedimenti che regolino l'affidamento condiviso ... nel merito... rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto"; - successivamente, sul medesimo giudizio instaurato ex art. 709 ter c.p.c., con ordinanza del 2.11.2017, è stat disposta CTU sul seguente quesito: "esaminati gli atti di causa, sentite le parti, separatamente, congiuntamente e con i figli ove possibile, i minori, ed i loro eventuali consulenti, nonché sentiti e coinvolti i (...) territoriali e il personale scolastico dell'istituto frequentato dai minori medesimi nonché eseguiti, con il metodo che riterrà adeguato al caso, servendosi di ausiliari ove lo ritenga necessario, le opportune indagini ed accertamenti, dica il (...) a) quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti, la condizione psicofisica e la situazione familiare, sociale e scolastica dei minori con particolare riferimento alla conflittualità fra i coniugi ed alle possibili ricadute sul processo formativo dei minori; b) quali siano i rapporti dei minori con entrambi i genitori ed i relativi ambienti familiari, evidenziando eventuali situazioni di disagio degli stessi minori rispetto a questi ultimi; c) se sussistano condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori e a ostacolare il rapporto con l'altro genitore;) nel caso di riscontro di elevata conflittualità tra i genitori nella gestione dei minori o di altro motivo che arrechi pregiudizio allo stesso, suggerisca il CTU se sia opportuno che i genitori avvalendosi di esperti, tentino un percorso di mediazione familiare nell'interesse dei minori stessi e la presumibile durata di tale percorso, indicando altresì le soluzioni, compatibili le condizioni delle parti, che meglio salvaguardino l'interesse dei minori"; - nella stessa data del 2.11.2017, (...) ha depositato, presso l'intestato Tribunale, ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, distinto al registro generale del contenzioso civile con il n. (...)/2017; - la resistente si è costituita in tale giudizio in data (...); - celebratasi l'udienza dinanzi al (...) del Tribunale, quest'ultimo ha emesso l'ordinanza del 24.1.2018.2019 con cui, in via temporanea ed urgente, ha affidato il figlio minore (...) ad entrambi i genitori, in modo condiviso, con domiciliazione prevalente presso la madre, ha assegnato a quest'ultima il diritto d'uso della casa familiare ed ha determinato in euro 350,00 mensili oltre rivalutazione (...) ed oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo del padre al mantenimento del figlio, con riserva di provvedere sulle modalità di frequentazione tra padre e figlio all'esito della relazione che avrebbe successivamente definito "la CTU disposta nell'ambito del procedimento ex art 709 ter c.p.c. pendente tra le stesse parti"; - la relazione peritale è stata depositata, in data 30 luglio 2018, sul fascicolo R.G. n. (...)/2017; tale procedimento è stato poi riunito (all'udienza del 18.1.2019) al fascicolo R.G. n. (...) del 2017; - nelle more, su tale ultimo procedimento (prima della detta riunione), il giudice istruttore, acquisita la relazione peritale di cui sopra, ha adottato l'ordinanza del seguente tenore: "letti gli atti di causa, nonché la relazione peritale del dr. (...) disposta nel giudizio n. R.G. (...)/2017 pendente tra le stesse parti; rilevato che appare necessario dare mandato ai servizi territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza del minore affinché sia fornito sostengo ai genitori ed al minore, per il superamento della conflittualità manifestata tra i coniugi e delle ripercussioni negative che la stessa ha avuto su (...) e per la ripresa dei rapporti tra quest'ultimo e il padre; dispone che il servizio socio assistenziale competente: - previo ascolto del minore e delle parti, attivi ogni opportuno intervento di sostegno al nucleo familiare, al fine di consentire al minore il superamento delle difficoltà psicologiche sorte in conseguenza della conflittualità genitoriale, indicando in sede di relazione ogni evoluzione sullo stato psicologico del minore, sulle cause della permanenza di eventuali condizioni di disagio e sulla qualità della relazione del minore con i genitori; - compia ogni opportuna valutazione sulla capacità genitoriale delle parti, fornendo, alla luce dell'indagine socio-familiare ad esso demandata, ogni elemento utile alla definizione del regime di affidamento del minore e proponendo le modalità di collocamento e frequentazione dell'uno e dell'altro genitore più idonee nel caso di specie, che, nel tutelare l'interesse del figlio al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori e di rapporti significativi con gli ascendenti, realizzi, in concreto, questo interesse e protegga il minore dalla conflittualità genitoriale; - depositi relazione fino a 5 giorni prima dell'udienza cui la causa verrà rinviata. Quanto al contributo del padre al mantenimento per il figlio (...) conferma l'ordinanza del 24.1.2018 precisando, con riferimento alle spese straordinarie, che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite (...) spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto"; - tale ordinanza è stata successivamente oggetto di modifica da parte dello stesso giudice istruttore, il quale ha disposto che "le spese straordinarie per il minore devono individuarsi in base a quanto previsto dal (...) concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (...) nel febbraio 2017 (invita i (...)ri Avvocati a fornirne copia ai propri assistiti)"; - il giudizio, istruito documentalmente, mediante l'assunzione di prove orali e con l'ascolto del minore, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 17.10.2023 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. (...) in via preliminare (...) resistente ha insistito, invero soltanto con la comparsa conclusionale, per la pronuncia "sulla inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex art. 709 ter c.p.c." in quanto "introdotto irritualmente e, conseguentemente" per la condanna di "(...) alla rifusione delle spese di lite". Anche a non voler ritenere la domanda rinunciata (poiché non riproposta in sede (...)può trovare accoglimento. Come ricordato, infatti, con ordinanza del 2.11.2017, il Collegio ha accolto la domanda del (...) nella parte in cui chiedeva di disporre "l'espletamento di perizia socio familiare che coinvolga soprattutto il minore volta ad accertare e verificare 1) la condotta alienante della madre; 2) gli effetti di essa sul minore; 3) gli interventi di sostegno alla genitorialità da porre in essere a tutela del minore (...) funzionali al superamento dell'atteggiamento di vendetta e rancore che anima la ricorrente e a rendere civili i rapporti tra genitori", così parzialmente definendo il giudizio introdotto ex art 709 ter c.p.c.. Il provvedimento, avente natura decisoria e latamente cautelare, ha dunque definitivamente, seppure implicitamente, affermato la ammissibilità della domanda cui ha dato parziale accoglimento, cosicché l'eventuale sua censura avrebbe dovuto essere necessariamente veicolata da una immediata impugnazione. Mutatis mutandis, infatti, appare applicabile alla descritta fattispecie il condivisibile principio secondo cui per comprendere se un provvedimento debba o meno essere oggetto di impugnazione immediata "è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014) Le domande di merito. La separazione personale dei coniugi. Sul punto il Tribunale ha emesso sentenza non definitiva, pubblicata in data (...). Alcuna ulteriore statuizione deve essere pertanto adottata in merito allo status. (...) della separazione. Stante la rinuncia da parte del ricorrente alla propria domanda di addebito, può analizzarsi soltanto la omologa domanda dispiegata da (...) A sostegno della propria richiesta la resistente ha allegato che "i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati solamente per colpa del marito che ha lasciato la moglie ed il figlio per un'altra donna, la sig.ra (...) non occupandosi più di loro e per andare a convivere con la stessa in casa di costei in (...) n. 14 e con i loro due gemelli"; in particolare, ha evidenziato la resistente che "il (...) e la (...) hanno concepito i loro figli tra febbraio e marzo, proprio poco dopo il ritorno da un viaggio fatto con la moglie e Dennis". Sul punto relativo alla cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi il ricorrente si è limitato ad allegare quanto segue: "il matrimonio non è mai stato felice a causa della condotta della moglie, ostile al nucleo familiare da cui il marito proviene e morbosamente dipendente dalla di lei madre. Il fatto che il ricorrente e la moglie (così come la suocera del ricorrente) abbiano, ..., lavorato presso la stessa azienda in (...) ((...) ha aggravato tale situazione di conflitto. La moglie inoltre ha manifestato tratti psicologici complessi, manifestando un'attrazione verso il mondo della magia (...). Per tali motivi è cessata la comunione materiale e morale tra i coniugi, il marito ha deciso di lasciare la casa familiare (i litigi erano divenuti troppo frequenti e rischiavano di arrecare pregiudizio a (...), e conosciuta una donna (la sig.ra (...) con questa ha allacciato una relazione da cui sono nati due gemelli nati il 23 dicembre del 2016 di nome (...) e (...)". Sulla scorta di quanto precede la domanda di addebito dispiegata dalla resistente deve essere accolta. E' noto, infatti, il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione "secondo cui l'abbandono del tetto coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto conduce all'impossibilità della convivenza, salvo che il coniuge che ha posto in essere l'abbandono "provi" che siffatta condotta è stata da lui posta in essere a cagione del comportamento dell'altro coniuge, ovvero in una situazione - ed a causa della stessa - di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale." (Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021). Ebbene, nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente si sia volontariamente allontanato dalla casa familiare nel 2016, ed anzi, più precisamente, è rimasto incontestato che " a fine settembre, verso il 26 o 27, improvvisamente il (...) se ne andava di casa senza farvi più ritorno" (vds. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta (...) A fronte di ciò il ricorrente non ha offerto la prova di una preesistente conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale, che risulta invero smentita dal viaggio compiuto dalla famiglia agli inizi dello stesso 2016. Nessun rilievo in proposito, poi, possono avere le dichiarazioni testimoniali rilasciate da (...) all'udienza del 28.4.2021, in quanto "de relato actoris" e vertenti, dunque, su fatti e circostanze di cui il teste è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, cosicché la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015). Affidamento del minore, sua collocazione ed assegnazione della casa familiare. All'udienza del 28.6.2023 (...) ormai quattordicenne, ha espresso un chiaro e fermo rifiuto ad avere rapporti con il padre. Tale rifiuto è stato fondato dal ragazzo principalmente in ragione dell'episodio relativo alla presentazione da parte di quest'ultimo della sua nuova compagna; in particolare, con riferimento al rapporto con il padre, (...) ha dichiarato: "meno lo vedo è meglio è; avevo 6 o 7 anni, lui mi aveva proposto di andare all'(...) per prendere un gioco, invece mi ha portato a casa di quella con cui stava e mi ha detto questa è la tua nuova mamma, hai due fratelli; poi mi chiude in bagno (non so perché); poi sono arrivati i carabinieri perché era arrivata la mia mamma...". Invero, già la consulenza tecnica d'ufficio evidenziava come la "frequentazione della nova compagna promossa dal padre e la nascita dei fratelli a breve distanza di tempo dalla separazione dei propri genitori, sembrano aver costituito per il minore una serie di eventi stressanti superiori alle sue capacità elaborative" (vds. pag 24 CTU) e che "in seguito alle difficoltà di frequentazione con il figlio ed all'attribuzione da parte del (...) dell'intera responsabilità di tale situazione alla ex compagna, questi ha agito la propria conflittualità in modo controproducente alimentando, attraverso alcune discutibili scelte sul piano simbolico ed economico (ad es. la vendita della metà della casa coniugale alla nuova compagna e la richiesta alla (...) del pagamento di un affitto per l'usufrutto) che non hanno fatto altro che rafforzare nella madre di (...) il timore di una sua volontà di tutelare il nuovo nucleo familiare a scapito dell'interesse del figlio. Timore che la madre, in modo forse inconsapevole, sembra aver veicolato in modo diretto e non filtrato a (...) alimentando così la propria ostilità nei confronti del padre" (vds. pag. 25 CTU). Sulla scorta di quanto sopra e delle ulteriori emergenze che si seguito si andranno ad elencare, ritiene questo Collegio che il rifiuto del minore di avere rapporti con il padre non possa che apparire consapevole e motivato e non possa, peer questo essere disatteso. Tale determinazione appare infatti maturata in via principale in ragione dello stress emotivo patito dal minore a fronte degli "incongrui agiti" da parte del padre, quali "la precoce esposizione alla figura della nuova compagna e la minimizzazione del potenziale impatto su figlio della gravidanza e della nascita dei fratelli a pochi mesi di distanza dalla separazione coniugale" (cfr. pag. 24 della consulenza tecnica d'ufficio). Proprio tali agiti appaiono aver verosimilmente innescato il coinvolgimento del minore "in maniera attiva e disfunzionale all'interno" della dinamica conflittuale in atto tra i genitori; dinamica in cui "(...) sembra essersi caricato della funzione di contenitore emotivo della madre e della sua pur comprensibile sofferenza, interrompendo la frequentazione con un padre percepito come abbandonico e come principale responsabile di tale sofferenza" (cfr. pag. 24 della consulenza tecnica d'ufficio). Sul punto deve ancora rilevarsi che le relazioni depositate dal (...) nel corso del giudizio hanno restituito un quadro caratterizzato dalla aderenza, meramente astratta, dei genitori al progetto condiviso per la ripresa dei rapporti tra padre e figlio (progetto che ipotizzava "1. incontri singoli di conoscenza; 2. incontri di coppia con il consultorio; 3. sostegno psicologico al minore; 4 nuove modalità comunicative tra il minore e il padre inizialmente tramite messaggi telefonici, successivamente con contatti diretti; 5. incontri preparatori "protetti" con educatore professionale; 6. successivi incontri monitorati con educatore professionale"), la cui realizzazione è stata, però, purtroppo, di fatto, del tutto inficiata dalla difficoltà degli adulti "ognuno con motivazioni diverse ... a porsi in un atteggiamento di cambiamento rispetto al passato" e dall' "insormontabile atteggiamento di rabbia reciproca" della coppia genitoriale, "dovuto al percorso giudiziario", articolatosi in almeno quattro procedimenti "riguardanti conflitti successivi alle separazione" (vds. relazione del 10.12.2019- depositata in data (...)). In questo contesto emerge la figura di (...) come quella di un minore dotato di "autonomia decisionale" che rifiuta di vedere il padre "non tanto (perché) indotto dalla figura materna, quanto dall'esperienza "abbandonica" vissuta attraverso il comportamento avuto dalla figura paterna in modo repentino nei suoi confronti"; minore che "vive la figura paterna con moti di rabbia e con la ferma volontà di non volerlo incontrare, neanche in modalità "protetta", al fine di potersi sollevare attraverso un incontro monitorato dalla parte "irrisolta" e non detta", che "si sente offeso per il comportamento avuto dal padre in questi anni, sente(ndo) di essere stato repentinamente sostituito con un'altra famiglia" e che, ancora, ha via via inasprito le proprie reazioni alla possibilità di incontrare il padre, in tal senso giungendo - di fronte alle proposte del (...) - sino ad agire "con gesti dimostrativi di aggressività sia contro gli operatori, sia contro la madre, la sua reale rabbia nei confronti del padre" (vds. relazione del 7.10.2020). Tali circostanze rendono evidente che la "posizione di rabbia e di indisposizione del minore" verso il padre sia di fatto rimasta immutata nel corso di tutto il giudizio. Le successive relazioni dei (...) infatti - pur dando conto di una possibilità di riavvicinamento per il tramite di un compagno di (...) poi non concretizzatasihanno sempre confermato il forte disagio del minore nel relazionarsi al padre, tale da giustificare la richiesta dei genitori di "non sottoporlo ad ulteriori stress" (vds. relazione di aggiornamento dell'8.10.2020) e l'interruzione della programmazione volta al riavvio dei rapporti padre-figlio (vds. relazione di aggiornamento del 20.3.2023). In tal senso deve ancora rilevarsi che, "seppure in sedi e momenti separati, la coppia genitoriale si è mostrata concorde ed ha espresso la volontà di attendere la crescita e la conseguente maturazione di (...) senza forzare ulteriormente il riavvicinamento alla figura genitoriale paterna" . Insomma, "nel corso degli anni i (...) ... hanno effettuato numerosi tentativi di riavvicinamento tra (...) e il padre che si sono mostrati tutti fallimentari se non addirittura controproducenti e che hanno solo alimentato lo status emotivo di rabia provato dal minore nei confronti del padre" cosicché, nonostante gli interventi posti in essere "per riavvicinare il minore al padre, con la piena collaborazione di entrambi i genitori... è possibile affermare che ad oggi non sembrano esserci gli estremi per poter procedere con ulteriori interventi che non fanno altro che creare pregiudizio al minore alimentando rabbia e opposizione" (vds. relazione di aggiornamento del 20.3.2023). Ebbene, sulla scorta di quanto precede, ritiene il Collegio, orientato dal preminente interesse del minore, di dover disporre l'affidamento esclusivo di (...) in favore della madre, e ciò al fine di ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e di assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore. Preme precisare che il regime di affido esclusivo disposto non deve confondersi con il regime di affido c.d. super-esclusivo. Nella presente fattispecie, dunque, il padre rimane titolare del potere di adottare, assieme alla madre, le decisioni di vita più importanti per il minore. Il padre, inoltre, a norma di legge ex art. 337 quater co. 3 c.c., manterrà il potere-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al (...) quando ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore stesso, a norma del medesimo art. 337 quater co. 3 c.c. La deroga alla regola dell'affidamento condiviso si giustifica, nel caso di specie, in ragione della radicata volontà del minore di non avere rapporti con il padre. In ragione di tale ferma determinazione di (...) infatti, il coinvolgimento paterno in quelle decisioni che non siano di maggiore importanza potrebbe verosimilmente essere vissuto dal minore come pregiudizievole in quanto percepito come l'intrusione nella sua sfera personale da parte di una figura con cui non ha più alcuna condivisione ormai dal 2017 e che ha mostrato, in passato, "di non essere in grado di sintonizzarsi in modo sufficientemente adeguato rispetto ai vissuti ed ai comprensibili timori del figlio" (vds. pag. 29 CTU). Tale percezione, verosimilmente, non permetterebbe al minore di svincolarsi ed emanciparsi dalla sua attuale posizione di profonda rabbia nei confronti del padre e - in considerazione della latente conflittualità tra i genitori, che proprio nelle decisioni di minor rilievo potrebbe trovare maggiore sfogo - di essere sollevato (per usare le parole della (...) "dalla funzione assunta di contenitore emotivo e di difensore della madre". Preme precisare, a questo punto, che, pur a fronte delle dinamiche disfunzionali venutesi a creare a seguito della disgregazione della coppia genitoriale, non possono sorgere dubbi sulla idoneità genitoriale della madre, e ciò anche sotto il punto di vista dell'accesso all'altro genitore; emerge infatti, dalle diverse relazioni dei (...) che entrambi i genitori abbiano prestato la piena collaborazione agli interventi di volta in volta ipotizzati, seppure, poi, la reciproca conflittualità ne abbia disinnescato gli effetti. Stante l'assenza di rapporti con il padre, è naturale che il minore sia collocato presso la madre, in favore della quale deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale. (...)à dei presupposti su cui si fonda la domanda di "stabilire che, non appena il (...) dei (...) di (...) avrà venduto all'asta la ex casa coniugale, il (...) corrisponda la metà del canone di affitto per una nuova abitazione delle stesse dimensioni e caratteristiche di quella attuale e nella stessa loc. di (...) dove (...) ha tutte le amicizie" nei impone il rigetto. Quanto al regime di frequentazione, state quanto sopra, non può che prevedersi che gli incontri padre-figlio siano subordinati alla effettiva disponibilità in ipotesi manifestata da (...) allo stato, peraltro, ancora in ragione della ferma opposizione del minore, appare inopportuna la previsione di ulteriori incarichi al (...) Le domande aventi contenuto economico. Nessuna rilevante modificazione ha interessato nel corso del giudizio le capacità reddituali del ricorrente, che con la nota del 20 maggio 2020 ha manifestato la propria disponibilità "a consensualizzare la causa di separazione... alle condizioni in corso" per come stabilite, dunque, in sede presidenziale. Considerate le condizioni economiche del padre, per come emergenti dagli atti, non sussistono pertanto ragioni per discostarsi, in punto di richieste economiche, da quanto già previsto con ordinanza del 24.1.2018. Invero, gli oneri gravanti sul ricorrente, anche per il mantenimento dei suoi due ulteriori figli, non permettono di individuare un contributo al mantenimento più elevato rispetto a quello già in essere. Le spese del presente giudizio. Stante il comune interesse delle parti alla pronuncia sullo status ed alla disciplina relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale, le spese di lite debbono essere compensate per la quota di 3/4 ; in ragione della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di addebito, la restante quota di 1/4 essere posta a suo carico. Quest'ultima è liquidata come da dispositivo in ragione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa. Le spese di CTU debbono essere poste a definitivo carico solidale delle parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone: -addebita la separazione a (...) - assegna la casa coniugale a (...) che la abiterà con il figlio; -affida in via esclusiva il minore, (...) alla madre, prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio soltanto a seguito dell'eventuale disponibilità manifestata dal minore stesso, secondo i tempi ed i modi dal medesimo individuati; - dispone che (...) versi a (...) entro il giorno cinque del mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 350,00; l'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici (...) far data dal maggio 2025; -le spese straordinarie del figlio saranno sostenute da ciascun genitore per la quota del 50% ; - compensa per la quota di 3/4 le spese del presente giudizio; - condanna (...) a rifondere a (...) la restate quota di 1/4 delle spese legali, che liquida in euro 1.904,00 oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. e IVA se dovuta come per legge; - pone a definitivo carico solidale delle parti le spese di CTU già liquidate con decreto del 18.10.2018, emesso sul fascicolo R.G. n. (...)/2017 Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18/04/2024.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente Dott. MELONI Marina - Consigliere Dott. PARISE Clotilde - Consigliere Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4949/2023 R.G. proposto da: PI.BO., rappresentata e difesa dall' avvocato TE.AL. (omissis) unitamente agli avvocati CO.GI. (omissis), e SA.AL. (omissis) - ricorrente - Contro MA.ER., elettivamente domiciliato in Roma (...), presso lo studio dell'avvocato VA.CA. (omissis) che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 442/2022 depositata il 22/07/2022. Udita la relazione svolta all'udienza del 15/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. Udito il Procuratore generale e i procuratori delle parti in pubblica udienza. FATTI DI CAUSA Ma.Er. ha adito il Tribunale di Verona, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio (sentenza del 24 febbraio 2020 del Tribunale di Ginevra) e del precedente accordo di separazione del 27 gennaio 2017, con la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio Ma.Ca., nato il 10 luglio 2011 e con l'elisione delle restrizioni inerenti il pernottamento, già adottate in ragione delle condizioni di salute del minore (epilessia). Il Tribunale, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto il ricorso, ampliando il diritto di visita ai pernottamenti e riducendo il contributo dovuto per il mantenimento del figlio. La madre ha proposto reclamo, deducendo che il padre è inadeguato alle funzioni di cura. La Corte, in parziale accoglimento del reclamo, ha previsto che il pernottamento del minore presso il padre venga introdotto con gradualità, a far data dal mese di luglio 2024 e cioè da quando, secondo la cartella clinica, la sua patologia sarà in fase di regresso, ritenendo non consigliabile al momento inserire elementi di novità nella sua routine in quanto potenzialmente stressanti. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la madre del minore affidandosi a sette motivi; il padre ha svolto difese con controricorso. Le parti hanno depositato memorie e alla pubblica udienza del 15 febbraio 2024 hanno discusso e concluso come in atti. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità del ricorso. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso rilevando il difetto di specificità e chiarezza dei motivi di cui stigmatizza la ripetitività e la sovrapponibilità e la mancata localizzazione dei documenti a cui il ricorso fa riferimento, ma anche deducendo che il provvedimento sarebbe non impugnabile per cassazione, in quanto il petitum attiene alle sole modalità di frequentazione padre-figlio (diritto di visita). Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni orali, si è espresso invece per la ammissibilità del ricorso, in ragione del diritto inciso, pur ritenendolo infondato nel merito. 2.- L'eccezione è infondata. In passato, questa Corte si è espressa nel senso che i provvedimenti che riguardano solo il diritto di vista o i tempi di permanenza non sono ricorribili per cassazione per difetto di definitività e decisorietà (v. ad es. Cass. n. 33612/2021 e Cass. 33609/2021); si tratta però di un arresto sul quale si è innestata una successiva riflessione, orientata a valorizzare il criterio contenutistico, il quale impone di verificare su quale posizione giuridica incida in concreto il provvedimento, e segnatamente se si tratti di diritti soggettivi fondamentali che potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicati dagli effetti della decisione. 2.1.- Si è così affermato, superando il precedente orientamento, peraltro non univoco, che i provvedimenti giudiziali che statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse del minore (Cass. n. 332 del 05/01/2024; Cass. n.32013 del 17/11/2023; Cass. n. 4796 del 14/02/2022; Cass. n. 9764 dell'08/04/2019). A questo orientamento il Collegio intende dare continuità, con la precisazione che il principio si applica, nel rito ratione temporis vigente, quando il provvedimento, come nel caso di specie, sia adottato a conclusione del giudizio, posto che la scelta del legislatore di consentire la impugnabilità anche dei provvedimenti provvisori, come stabilito dall'art 473-bis.24 c.p.c., è norma innovativa, non suscettibile di applicazione anticipata né di orientare in senso convergente l'interpretazione della legge previgente (Cass. sez. un. 22423/2023). 2.2.- La locuzione "diritto di visita", non indica un diritto soggettivo autonomo rispetto al diritto alla relazione familiare, ma è piuttosto una modalità di concreto esercizio del diritto stesso, in quanto attribuisce al genitore non convivente con il minore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta quindi di un tempo più o meno esteso, ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della "visita" o dello svago ad essa eventualmente connesso. 2.3.- La pari partecipazione dei genitori alla vita del minore e il diritto del minore alla bigenitorialità si attuano non per il tramite di una meccanica suddivisione in parti uguali dei tempi di permanenza, ma in chiave funzionale, organizzando quello del minore in modo da consentire a entrambi i genitori di partecipare al suo sviluppo e alla sua formazione e di consolidare con lui un'autentica ed effettiva relazione familiare. La suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (Cass. n.17221 del 16/06/2021; Cass. n. 4790 del 14/02/2022). 2.4.- Di conseguenza, pur se l'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione - non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa. Inoltre, deve considerarsi che l'art 337-ter c.c. nell'enunciare il diritto del minore di mantenere, in caso di separazione dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, pone l'accento sulla continuità del rapporto, intesa come caratteristica della relazione; pertanto possono giustificarsi, in casi particolari e ove risponda all'interesse del minore, sporadiche e temporanee limitazioni alla frequentazione tra genitore e figlio, ma non, di regola, la sua prolungata interruzione o la sua riduzione a tempi non significativi. 2.5.- La relazione familiare necessita quindi, per inverarsi, di contatti periodici e adeguati tra i genitori ed i figli, sì che non si lasci trascorrere il tempo inutilmente, senza cioè che questi contatti possano aver luogo. La Corte EDU ha più volte osservato che nelle cause che riguardano la vita familiare, il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il bambino e il genitore che non vive con lui, e in particolare che la rottura del contatto con un bambino molto piccolo può portare a una sempre maggiore alterazione della sua relazione con il genitore. Il decorso del tempo senza che vi sia la possibilità di contatto toglie al minore ed al suo genitore, e al reciproco rapporto interpersonale di cura, affetto, costruzione dell'identità personale e familiare, "pezzi di vita" che non consentono alcuna restitutio in pristinum poiché ciò che è andato perduto è difficilmente recuperabile. Inoltre, la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c/Italia). 2.6.- Ripetutamente quindi la Corte EDU ha invitato le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli, affermando che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che "le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione" (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001). 2.7.- I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, appunto perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia). 3.- Così delineato il quadro generale, e sulla premessa che il provvedimento impugnato è stato adottato con il provvedimento conclusivo del giudizio camerale volto a modificare le condizioni di separazione e divorzio, e pertanto suscettibile di acquisire efficacia di giudicato rebus sic stantibus (Cass. sez. un. n. 30903 del 19/10/2022), se ne evidenzia la decisorietà, in quanto concretamente idoneo ad incidere sulla relazione familiare per il carattere fortemente limitativo delle restrizioni ai tempi di permanenza del minore presso il padre che sono state richieste; dal che consegue la sua ricorribilità in cassazione, come correttamente ha osservato il Procuratore generale. 3.1.- Deve quindi enunciarsi il seguente principio di principio di diritto: In tema di bigenitorilalità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscono - in via esclusiva o aggiuntiva - sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU. Infatti, i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l'altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti - salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore - in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento. Quanto al resto, pur se i motivi di ricorso sono in parte ripetitivi, e per questa ragione - escluso il primo che ha una sua connotazione autonoma - saranno esaminati congiuntamente, non può dirsi che il ricorso difetti di specificità e chiarezza; è sufficientemente chiaro che in esso si lamenta, sotto vari profili, la sottovalutazione da parte dei giudici di merito delle denunciate criticità comportamentali paterne, idonee ad arrecare - nella prospettazione della ricorrente - un pregiudizio al minore. 4.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 51, n. 3, c.p.c. La ricorrente rileva che la consulente d'ufficio, a seguito di una istanza di sostituzione, depositata dalla difesa della ricorrente, aveva chiesto di essere esonerata dall'incarico, per "non precludersi azioni volte a difendere la propria onorabilità in sede giudiziaria". La riserva di agire giudizialmente, così espressa, integra, a parere della ricorrente un'ipotesi di "grave inimicizia", ai sensi dell'art. 51 n. 3 c.p.c., richiamato dall'art. 63, secondo comma, c.p.c.; di conseguenza ella ha ricusato la consulente, istanza erroneamente respinta da entrambi i giudici di merito, che invece avrebbero dovuto accoglierla trattandosi di circostanze idonee ad alterare la terzietà. 5.- Il motivo è infondato. Secondo quanto esposto in ricorso, la consulente dopo che l'odierna ricorrente ha depositato una nota fortemente critica nei suoi confronti, avrebbe richiesto al giudice di essere sostituita per non precludersi azioni a difesa della propria onorabilità. L'istanza non è stata accolta e la consulenza tecnica è stata espletata. La ricorrente lamenta quindi un difetto di terzietà, censura che la Corte di merito ha disatteso attenendosi al principio consolidato secondo il quale non è "grave inimicizia" l'avere presentato un esposto non idoneo a dare impulso ad un procedimento giudiziale (Cass. n. 24934 del 24/11/2014; Cass. 7683 del 13/04/2005) e quindi a maggior ragione avere semplicemente ipotizzato, sia pure in un atto ufficiale, una possibile azione a difesa della propria onorabilità. La Corte ha quindi ritenuto che nella specie non sussistesse alcun obbligo di astensione per "grave inimicizia", rilevando che essa deve essere reciproca ed originata da rapporti privati (Cass. n. 7683 del 13/04/2005). 6.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 738 c.p.c., anche in relazione all'art. 337 octies c.c.; la illegittimità del rigetto delle istanze di prova orale, perché "non risultano allegati - come dovuto - i capitoli di prova con i relativi testimoni o le relative istanze istruttorie formulate o da formulare e che il primo giudice non avrebbe ammesso". 6.1.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art art. 360, n. 4, c.p.c. la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apodittica e solo apparente, poiché la c.t.u. è stata giustificata sulla sola base della considerazione per cui "la c.t.u. risulta certo ammissibile nei giudizi inerenti l'affido e la visita dei minori", nonché degli artt. 61 e 191 c.p.c. per aver disposto una consulenza meramente esplorativa. 6.2.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e per omesso esame circa fatti decisivi e controversi; la Corte territoriale non avrebbe risposto alle precise e puntuali critiche mosse dal consulente di parte e dalla difesa della ricorrente. 6.3.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art.360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c. per avere il Tribunale ordinato e la Corte d'appello avallato il deposito di una perizia a operazioni peritali non ancora concluse e incomplete. 6.4.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., per violazione e falsa od omessa applicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 2712 c.c., dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alle prove, costituite anche da registrazioni fonografiche, concernenti i comportamenti aggressivi e disfunzionali del padre dedotte dalla odierna ricorrente. 6.5.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa od omessa applicazione dell'art. 337 ter c.c. e dell'art. 3 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, nonché per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (motivazione apparente), in relazione all'esclusivo interesse del minore. La ricorrente deduce che la Corte d'appello di Venezia avrebbe dovuto considerare l'interesse superiore del minore, riconoscendo apposita e precisa rilevanza anche a quegli episodi e circostanze che, ancorché non avvenuti alla presenza del figlio, costituivano elementi di sostegno e riscontro dell'atteggiamento aggressivo e disfunzionale del padre. E invece, la Corte territoriale ha escluso pregiudizialmente la rilevanza di specifici e documentati elementi afferenti alla personalità del Ma.Er. rispetto alla tutela dell'esclusivo interesse del minore, incorrendo in tal modo in una violazione dell'art. 337-ter c.c. e dell'art. 3 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia. Deduce inoltre che, nel giungere a simili conclusioni, la Corte d'appello, ha fatto più volte ricorso a clausole di stile, meramente formali, prive di sostanza argomentativa e logica, che si traducono in motivazione solo apparente. 7.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono tutti infondati. La Corte di merito, con motivazione analitica e coerente, ha spiegato le ragioni per le quali non ritiene contrario all'interesse del minore il suo pernottamento presso il padre, purché introdotto con modalità graduali. La Corte d'appello muove da una premessa particolarmente rilevante e cioè che, nel caso esaminato, è vigente l'affidamento condiviso del minore che non viene messo in discussione dalla ricorrente, e quindi si può certo dire che vi è stata a monte una valutazione di pari idoneità dei genitori ad assumersi la responsabilità genitoriali, di cui non si chiede la revisione; di conseguenza la Corte distrettuale osserva che le allegazioni della ricorrente non solo non hanno trovato adeguato riscontro, ma risultano anche distoniche rispetto alla domanda. 7.1.- Il giudice d'appello ha fondato il proprio giudizio su una completa disamina della situazione, alla luce non solo della premessa di cui si è detto e cioè della valutazione di pari idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriali, ma anche esaminando le allegazioni delle parti e i risultati della consulenza tecnica che, diversamente da quanto deduce la ricorrente, non è stata meramente esplorativa ma diretta a verificare quali fossero le effettive capacità e condizioni del padre in ragione delle e risposte alle allegazioni materne. E ancora, contrariamente a quanto espone la ricorrente, non è vero che non si è tenuto conto delle contestazioni alla consulenza, perché la Corte distrettuale, in particolare a pag. 20 della sentenza, ha risposto a queste critiche; in verità con questa censura la parte lamenta non già che il giudice non abbia risposto alle critiche difensive, ma piuttosto che non lo abbia fatto nel senso da lei auspicato. Analogamente, la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per le quali non ha tenuto conto di talune allegazioni difensive e disatteso alcune istanze istruttorie (oltretutto non capitolate) e della chiusura "anticipata" della consulenza. 7.2.- Deve qui ricordarsi che i provvedimenti sulle richieste istruttorie sono censurabili con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. solo allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. 06/11/2023, n.30810). Deve altresì ricordarsi che la valutazione delle prove, il giudizio sull'attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. Ciò in quanto non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (Cass. 12/08/2022, n.24800). 7.3.- Nella specie, la Corte di merito ha tenuto conto dell'interesse del minore alla conservazione della relazione familiare, mettendolo in bilanciamento con l'esigenza del minore di non subire un brusco repentino cambiamento della sua routine e ha reso una valutazione in punto di fatto che non è censurabile in questa sede. I rilievi di parte ricorrente sull'interesse del minore, del resto, sono di carattere generico e stereotipato e non è nemmeno chiaro se mirino solo ad escludere il pernottamento del figlio presso il padre ovvero a evidenziare una generale non idoneità del padre all'accudimento del minore, in questo non confrontandosi adeguatamente con le ragioni decisorie, ma limitandosi a ripercorrere le tesi difensive del giudizio di merito. Ne consegue il rigetto del ricorso. La parziale reciproca soccombenza, per parte controricorrente sulla eccezione in rito, giustifica la compensazione delle spese di giudizio P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024. Depositato in Cancelleria il 09 aprile 2024.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta da: Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente Dott. ROMANO Michele - Consigliere Dott. SESSA Renata - Consigliere Dott. BRANCACCIO Matilde - Relatore Dott. GIORDANO Rosaria - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ba.Na. nato a P il (Omissis) avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato la condanna di Ba.Na. alla pena di 4 mesi di reclusione (oltre al risarcimento del danno alla parte civile) con riguardo al delitto di cui all'art. 615-bis cod. pen., commesso installando una microspia all'interno dell'abitazione dove viveva insieme alla sua ex compagna Si.Ca., con la quale era in corso un procedimento per l'affidamento del figlio minore, procurandosi così indebitamente notizie attinenti all'intera vita privata della donna. Il movente della condotta dell'imputato è stato individuato nel tentativo di provare la manipolazione del minore da parte della madre contro di lui. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi diversi. 2.1. Il primo motivo di censura eccepisce violazione di legge processuale, in particolare dell'art. 468 cod. proc. pen., in relazione all'art. 6 CEDU ed all'art. 111 Cost., nonché vizio di motivazione, per aver il Tribunale revocato parzialmente l'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, ridotta a soli tre testimoni, senza adeguata motivazione, sostenendone la superfluità in quanto vertenti "tutti sugli stessi fatti". La difesa insiste sulla loro necessità, alla luce della complessità della vicenda e anche delle discordanze tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del suo esame e quanto da ella riferito nelle sommarie informazioni rese in fase di indagini. 2.2. La seconda ragione difensiva eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di interferenze illecite nella vita privata previsto dall'art. 615-bis cod. pen.. La tesi del ricorrente - già formulata in sede di appello - è che il delitto in esame non possa ritenersi sussistente quando l'autore della condotta sia il titolare dell'abitazione in cui viene effettuata la registrazione, perché egli è parte di quella "vita privata" che la disposizione penale mira a tutelare (si richiama giurisprudenza in tal senso, nonché la nozione di privata dimora stabilita dalle Sezioni Unite con la pronuncia Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076). 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, esclusa dalla sentenza impugnata in modo illogico, sul presupposto erroneo che il minore non fosse in pericolo per il comportamento manipolatorio della madre, nonché in relazione alla riconosciuta sussistenza del dolo del reato. In realtà - sottolinea il ricorrente - egli ha agito per fini di tutela del legame padre/figlio e dell'incolumità psicologica del minore. 2.4. Un quarto argomento difensivo ha denunciato violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessiva misura della pena inflitta. 2.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 131 -bis cod. pen. e vizio di motivazione collegato: il ricorrente, secondo la difesa, avrebbe dovuto vedersi riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ma la Corte d'Appello non ha tenuto conto della finalità perseguita con la condotta e della lieve entità dell'offesa. 2.6. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, tramite il difensore di fiducia, con i quali ribadisce le ragioni di ricorso quanto ai primi tre motivi, approfondendole e chiedendone l'accoglimento. 3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, alla luce della giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di censura è inammissibile per genericità di formulazione. Deve ribadirsi, in linea generale, il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento (Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rhafor, Rv. 271849). La sentenza n. 39764 del 2017 riguarda, peraltro, proprio un'ipotesi in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che non aveva indicato specificamente quali testi avrebbero dovuto essere ascoltati né le circostanze utili sulle quali avrebbero dovuto riferire. In un'ottica ermeneutica distinta ma collegata, poi, si è condivisibilmente affermato che la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep. 2012, Ceresoli, Rv. 252581). Successivamente si è chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione (Sez. 1, n. 20581 del 10/1/2023, Astafi, Rv. 284536). La sentenza n. 15673 del 2012 si è espressa proprio in una fattispecie, analoga a quella oggi sottoposta al Collegio, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte si limitava ad affermare che la testimonianza revocata sarebbe stata "potenzialmente contrastante" con quelle assunte. L'odierno ricorrente, infatti, si limita ad evocare genericamente la "assoluta discordanza" tra le dichiarazioni rese dalla vittima del reato in sede di esame e quelle da ella riferite nel corso delle sommarie informazioni, senza aggiungere altro. Quanto ai testi esclusi dall'esame dibattimentale, poi, di essi non si indicano né i nomi o i ruoli avuti nella vicenda, né le circostanze, men che meno quelle "decisive" o semplicemente rilevanti, sulle quali essi avrebbero dovuto deporre. Tale estrema genericità di contenuti rende evidente la mancanza di qualsiasi profilo di violazione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione o dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, che rimane meramente evocato dal ricorrente, quale mera cornice formale e priva di contenuti concreti. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La tesi del ricorrente è che il delitto in esame non possa ritenersi sussistente quando l'autore della condotta sia il titolare dell'abitazione in cui viene effettuata la registrazione, coabitante nel luogo di dimora, perché egli è patte di quella "vita privata" che la disposizione penale mira a tutelare. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha già chiarito che integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all'interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue che detto reato non è configurabile allorché l'autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l'atto della vita privata oggetto di captazione (Sez. 5, n. 36109 del 14/5/2018, C., Rv. 273598). Nella citata decisione n. 36109 del 2018 la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 615-bis cod. pen. della condotta dell'imputato che aveva filmato la propria moglie, nuda o seminuda, all'interno del bagno o della camera da letto, intenta all'igiene del corpo o alla cura della persona, in assenza di elementi che dimostrassero che la donna volesse condividere con l'imputato detti momenti di intimità. La disposizione incriminatrice, invero, tutela la proiezione spaziale della personalità nei luoghi nei quali questa si manifesta privatamente e punisce i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione (poiché altrimenti il bene della riservatezza domiciliare non risulterebbe leso). Pertanto, chi partecipa con l'assenso dell'offeso alla scena ritratta o alla conversazione captata (sia essa domestica, intima, o comunque tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone) non può essere autore del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 22221 del 10/1/2017, D.M., Rv. 270236). Tuttavia, come spiega bene la sentenza n. 36109 del 2018, non risulta decisivo, per escludere la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia l'autore, giacché ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato. Di conseguenza, risponde del reato anche chi predispone mezzi di captazione visiva e sonora nella propria dimora, carpendo immagini e conversazioni o notizie attinenti alla vita privata di chi in tale abitazione si trovi, siano essi stabili conviventi oppure occasionali ospiti, quando l'autore della condotta non sia partecipe dell'atto della vita privata captato. Viceversa, non risponde del reato colui che condivide con i medesimi soggetti l'atto della vita privata (l'orientamento basato sul consenso del soggetto captato o filmato - cfr., per tutte, Sez. 5, n. 13384 del 20/12/2018, dep. 2019, L., Rv. 275236 - sorto per tutelare soprattutto le vittime di condotte abusive dell'utilizzo delle conversazioni e dei filmati intimi poi diffusi a terzi, ha trovato riscontro, nelle sue finalità, nella previsione normativa del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen.). Dunque, il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è dato dalla natura del momento di riservatezza violato, ma dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe (così, in motivazione, entrambe le sentenze sinora richiamate). Non si discostano da tali approdi neppure le sentenze Sez. 5, n. 1766 del 28/11/2007, dep. 2008, Radicella Chiaramonte, Rv. 239098 e Sez. 5, n. 24848 del 17/5/2023, N., Rv. 284871, le quali hanno escluso la sussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata facendo leva sempre sull'estraneità del soggetto autore della condotta all'atto di vita privata carpito, con ciò ammettendo la configurabilità del reato anche a carico del dominus loci qualora questi non compaia nelle registrazioni effettuate e sia, anche momentaneamente, escluso (non presente) nei luoghi nei quali avvengono le videoriprese o le registrazioni. Nella prima sentenza, si è ritenuto, così, che non configurasse reato la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente; nella seconda pronuncia, il reato è stato escluso nel caso della condotta di colui che, ammesso ad accedere nell'abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest'ultimo e il figlio minore avvenuti anche in sua presenza, rispetto ai quali, dunque, egli era partecipe dell'atto di vita privata captato. 3.1. Nel caso all'attenzione del Collegio, in più punti della sentenza impugnata si è evidenziata la non partecipazione dell'imputato alle conversazioni registrate tra la vittima e suoi interlocutori mediante apposizione di una microspia nell'abitazione comune. La materialità della condotta, poi, è stata ammessa anche dal ricorrente che, invocando - come si dirà - la causa di giustificazione dello stato di necessità, ha precisato di aver voluto registrare le conversazioni tra la vittima, sua ex compagna di vita, e il loro figlio minore, nel tentativo di provare l'asserita manipolazione contro di lui. 4. Il terzo motivo, nella parte dedicata ad eccepire la sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen., è generico ed assertivo, poiché non si confronta con le ragioni della sentenza d'appello, che hanno dato atto di come nessun grave pregiudizio sia stato provato nei confronti del figlio minore, nella sua dimensione di conservazione di un corretto rapporto genitoriale con il padre, anche alla luce della precisazione della Corte d'Appello relativa alla circostanza che, nel giudizio civile di separazione, si è disposto l'affido condiviso del piccolo, valutata l'insussistenza di elementi ostativi. 4.1. Inammissibili sono anche i profili difensivi con i quali, nell'ambito dello stesso terzo motivo di ricorso, si eccepisce l'insussistenza del dolo, confondendo il coefficiente psichico del reato con il movente dell'agire criminoso. Infatti, non ha rilievo la spinta emotiva che ha determinato il ricorrente a commettere il delitto, vale a dire la convinzione che il figlio minore versasse in uno stato di pericolo per i tentativi di manipolazione psicologica da parte della madre contro il padre, poiché - al di là dell'assenza di prove di un simile pregiudizio in atto - ciò che conta per la sussistenza del reato è il dolo generico, consistente nella volontà cosciente dell'agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la "privacy" altrui (Sez. 1, n. 25666 del 4/4/2003, Amadei, Rv. 225333). 5. Infine, sono inammissibili il quarto ed il quinto motivo di censura, sviluppati sotto generici profili di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 - bis cod. pen. e, soprattutto, inediti, poiché mai proposti nei motivi d'appello, come confermato anche dalla sintesi delle ragioni difensive sviluppate dalla Corte d'Appello, ribadite anche nelle conclusioni scritte rassegnate dalla difesa in vista dell'udienza del processo di secondo grado. 6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 7 dicembre 2023. Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2024.
Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 6/2024 del 26-03-2024 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Prima Civile Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti ### dott.ssa ### dott.ssa ### relatore dott.ssa ### pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. ###/2023 R.G.V.G., trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 febbraio 2024, vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico APPELLANTE E ### elettivamente domiciliata in ### - ####, #### n. 8/9, presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico; APPELLATA E PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO CONCLUSIONI: ### "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattese le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni, statuire quanto segue: A) in via preliminare: disporre inaudita altera parte la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ovvero, in via subordinata, disporre con urgenza l'audizione dei minori onde accertare la reale volontà degli stessi di voler restare a vivere con il padre; B) in via principale e nel merito: 1) accogliere il presente atto di gravame, per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, annullare e/o riformare il decreto n. ###/2023, pronunciato dal Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale; 2) in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare il ### capace genitorialmente al contrario dell'### accertare e dichiarare la illegittimità della ### disponendone eventualmente la rinnovazione; disporre l'affidamento in via esclusiva dei figli al padre, ovvero disporre l'affido condiviso con collocamento presso il padre; 3 in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei primi tre motivi di appello, disporre l'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, con ampi diritti di visita in favore del padre e riducendo il contributo economico a carico del ### 4) condannare la signora ### al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio, da distrarre in favore del difensore che dichiara di averle anticipate; C) in via istruttoria: 1) disporre l'audizione dei minori innanzi a sé; 2) disporre la rinnovazione della ### con incarico ad altro professionista; 3) ordinare alla cancelleria del Tribunale di castrovillari, la trasmissione del fascicolo di ufficio ed eventualmente dei fascicoli di parte del giudizio n. ###/2020 R.G. al quale è riunito il giudizio ###/2023 R.G.". ### "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni 1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 739 c.p.c.. 2) In via sempre preliminare, nella davvero dannata ipotesi di rigetto dell'eccezione di tardività sollevata, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per difetto dei criteri di specificità, chiarezza e sinteticità, come spiegato in premessa; 3) Nella ancora davvero denegata ipotesi di rigetto delle preliminari eccezioni, rigettare il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto; 4) ### l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dell'erario avendo la parte appellata fatto richiesta dii gratuito patrocinio sussistendone i requisiti". Per il P.G.: "Si conclude per il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato". FATTO Con ricorso depositato in data 15 luglio 2020 ### ha adito il Tribunale di Castrovillari rappresentando: - che dalla convivenza more u###orio con ### sono nati tre figli: ### (nato il ### a ###, ### (nato il ### a Castrovillari) e ### (nata il ### a Castrovillari); - che a causa del comportamento ossessivo di ### nei suoi confronti, nonché del disinteresse del predetto verso la vita familiare, ella era stata costretta a porre fine alla convivenza, rimanendo in un primo momento nell'immobile adibito a casa familiare con i figli; - che essendo divenuti ingestibili i rapporti con l'ex convivente, si era rivolta ad un centro antiviolenza e aveva lasciato l'immobile, temendo che i litigi e le incursioni del ### nella casa familiare potessero minare l'equilibrio psicologico dei minori. ### ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di "### l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente con diritto per la stessa di fissare la propria dimora ove possibile, stante la gravità dei comportamenti del ### con ogni provvedimento opportuno e necessario circa il diritto di visita dei minori; ### a carico di ### per il mantenimento dei figli minori la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad euro 300,00 per ciascun figlio minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### oltre al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente (...)". Il procedimento è stato iscritto al n. ###/2020 R.G.V.G. ### costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, riferendo che la ricorrente si era allontanata dalla casa familiare con i figli in data 14 luglio 2020, recandosi in luogo a lui sconosciuto, senza nessuna motivata ragione, e non aveva esitato a condurre il resistente davanti al giudice penale. Ciò posto, ### ha chiesto al Tribunale di Castrovillari di: "a) ### secondo giustizia sulle istanze formulate da parte resistente, rigettando in toto le richieste avanzate da parte della sig.ra ### b) disporre l'affidamento esclusivo dei minori ##### al sig. ### con collocazione nella casa familiare presso ### fraz. ### ### in via ### n. 18; c) Disporre il rientro immediato in ### alla via ### n. 18 dei minori e dove i minori hanno sempre avuto la residenza e la dimora; d) ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa ammissione di apposita CTU per verificare le condizioni psichiche della ricorrente alla luce dei fatti accaduti e denunciati; e) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare la sig.ra ### a contribuire al mantenimento dei figli minori con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 200,00, per ciascuno dei minori rivalutabile annualmente secondo gli indici ### nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con il ricorrente. Con vittoria di spese, diritti e onorari". Il procedimento è stato iscritto al n. ###/2020 R.G.V.G. Disposta la riunione dei due procedimenti, è stata esperita l'istruttoria mediante: - ascolto delle parti; - conferimento d'incarico al ### del Comune di Ex al fine di: "a) accertare le condizioni di vita dei minori, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo scolastico; b) accertare il tenore dei rapporti con l'uno e l'altro dei genitori; c) verificare la capacità genitoriale di entrambi i genitori; d) attivarsi per promuovere l'incontro dei figli con il padre, con la precisazione che gli incontri personali padre-figli dovranno avvenire con cadenza almeno settimanale, secondo un calendario e nel luogo stabilito dallo stesso Consultorio"; - conferimento d'incarico ai servizi sociali del Comune di ### al fine di: "a) accertare le condizioni di vita dei minori (...) attualmente residenti in ### alla via ### n. 21; b) supportare la madre dei minori, ### (...) ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative degli incontri padre-figli, secondo il calendario fissato dal ### di Ex"; - conferimento del seguente incarico alla C.t.u. Dott.ssa ### "provveda il C.t.u. all'ascolto disgiunto dei minori ### nato a ### il ### e ### nato a ### il ###; descriva per ognuno di essi il grado di capacità di discernimento in relazione all'età; verifichi, in particolare, se la volontà talvolta manifestata dai predetti di vivere con il padre, ### nato a ### il ### sia frutto di libera scelta o di condizionamenti esterni; effettui tale valutazione anche in relazione alla volontà, talvolta esternata, di non vedere la madre, ### nata a ### il ###". Con decreto reso il ### ### 2023, pubblicato il ### ### 2023, il Tribunale di ### ha così deciso: "1. AFFIDA i minori #### e ### in via esclusiva alla madre, ### con collocamento prevalente presso la stessa in ### alla ### n. 21. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte dal genitore affidatario in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (affido cd. superesclusivo); 2. DISPONE che ### possa tenere con sé i figli secondo le modalità previste in parte motiva; 3. PONE a carico di ### l'obbligo di versare ad ### la somma mensile di Euro 600,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei minori. Detta somma sarà versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici ### 4. PONE a carico di ### l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i minori; 5. ### a rimborsare ad ### le spese di lite che si liquidano (...)". Avverso questo provvedimento, ### ha proposto atto di appello con ricorso presentato, telematicamente, il 22 agosto 2023, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. ### costituitasi, ha contestato punto per punto l'avverso appello del quale ha chiesto il rigetto, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione. Il Decreto quivi impugnato, ha trovato piena esecuzione in data 29 settembre 2023, con il collocamento dei minori presso la madre (cfr. ordinanza di questa Corte, di data 31 ottobre 2023, resa nel sub procedimento n. R.G. ###/2023 R.G.V.G.). ### del 22 febbraio 2024 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno ritualmente presentato. Indi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO 1. Va, in via assolutamente pregiudiziale, esaminata l'eccezione di tardività dell'atto di appello per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avanzata da ### Rappresenta che l'art. 739, comma 1, c.p.c., statuisce, espressamente, che contro i decreti pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo alla Corte di Appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. E poiché, nel caso in ispecie, la ### della signora ### ha provveduto, in data ### ### 2023, a notificare il decreto in parola, è evidente che, la presente impugnazione, depositata presso la Corte di Appello di Catanzaro in data ### ### 2023, è inammissibile. ### è infondata e va, pertanto, rigettata. Preliminarmente, è opportuno chiarire che al provvedimento del Tribunale, impugnato da ### deve riconoscersi il valore sostanziale di sentenza. In effetti, per come affermato in giurisprudenza, il decreto emesso ai sensi degli artt. 316 e 337 bis c.c. (in precedenza, art. 317 bis c.c.), con cui vengono regolamentati i rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, giacché risolve una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato (cfr. Cass. civ., 21 novembre 2013, n. 26122; Cass. civ., 21 marzo 2011, n. 6319). Conseguono la qualificazione giuridica dell'impugnazione come appello - con conseguente applicazione dei termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., - e la decisione della Corte in forma di sentenza. Nel caso in ispecie, poiché il decreto è stato notificato il ### ### 2023, mentre l'appello è stato proposto con ricorso depositato, telematicamente, il ### ### 2023, è evidente che l'appello è tempestivo. 2. ### di inammissibilità del proposto appello per difetto dei criteri di specificità, chiarezza e sinteticità, è infondata. Nella fattispecie, il gravame risulta conforme al principio della specificità dei motivi di impugnazione. Il ricorso, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato: il ricorrente ha specificamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice ad una decisione di segno diametralmente opposto. 3. Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce "### della decisione per avere il primo giudice disposto l'affido superesclusivo dei minori in favore della madre. Lesione della bigenitorialità. Comportamenti della madre orientati ad emarginare e neutralizzare la figura genitoriale del padre. Omessa, arbitraria, errata ed erronea individuazione, interpretazione e valutazione dei fatti di causa, delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti. Contraddittorietà ed illogicità della decisione. Travisamento delle fonti di prova. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Incapacità genitoriale della madre e idoneità del padre". Rappresenta che, la decisione del Tribunale di ### di disporre l'affidamento cd. super-esclusivo in favore della madre dei minori, ### appare incomprensibile ed oltremodo ingiustificabile, risolvendosi, in buona sostanza, in una giustificazione, da parte del Tribunale, della condotta illecita posta in essere dalla signora ### concretizzatasi non solo in una fuga illegittima dalla casa familiare - mediante l'espediente di dichiararsi vittima di violenze domestiche, denunciando ingiustamente il compagno ### di maltrattamenti in famiglia, accuse accertate come infondate dal G.U.P. di ### che, su richiesta del P.M., ha disposto l'archiviazione del procedimento penale - ma anche nell'inadempimento a quanto stabilito nel corso del giudizio dal Collegio giudicante, posto che - diversamente da quanto erroneamente riportato dal giudice di primo grado - ella, durante il procedimento non ha affatto ottemperato agli obblighi previsti dal ### incaricato in ordine al ripristino del rapporto padre-figli, che avrebbero dovuto avere luogo con cadenza almeno settimanale, laddove, invece, essi "in concreto si sono rivelati una rara eccezione e non la regola" poiché in luogo dei 130 incontri previsti ne sono stati tenuti 14, presso il ### di Ex. Di conseguenza, il giudice di primo grado, avrebbe dovuto, piuttosto, trarre da queste condotte tenute dalla ### "elementi tali da farla ritenere inidonea alla capacità genitoriale", anziché affidarle in modo super-esclusivo i figli (cfr. ricorso, pag. 7). In altri termini, sempre in assunto, le denunciate condotte dell'### sarebbero del tutto contrarie al principio della bigenitorialità e dimostrerebbero come la resistente sarebbe priva della capacità genitoriale "poiché un buon genitore non dovrebbe porre in essere i suddetti comportamenti finalizzati ad impedire in concreto il rapporto con il padre, compromettendone l'equilibrio ed esponendo i figli ad elevato rischio di relazioni sociali disfunzionali e, in genere, a problematiche di natura psicologica, con compromissione dello sviluppo psico-fisico e del loro interesse" (cfr. ricorso, pag. 9). 3.2 Con il secondo motivo, deduce "### e contraddittoria esposizione delle problematiche esaminate dal ctu ed errate interpretazioni degli atti di causa e conclusioni ### ed arbitraria ricostruzione dei fatti in base ad una valutazione soggettiva e non su elementi oggettivi e concreti. ### ed arbitraria interpretazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta in atti. ### della ctu. Contraddittorietà e illogicità della decisione. ### interpretazione e applicazione di norme. ### della CTU per mancata allegazione elle tracce audiovisive dei colloqui tenuti con i minori e con le parti". Rappresenta, in sintesi, che il Tribunale di ### si sarebbe limitato a trasfondere nel provvedimento qui impugnato, il contenuto della relazione tecnica del consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa ### e tanto sebbene, sempre in assunto, la CTU depositata "risulta essere illegittima, irregolare, incompleta e non corrispondente ai quesiti posti dal giudice, per cui merita di essere dichiarata illegittima e la Corte si auspica che ne disporrà la rinnovazione" (cfr. ricorso, pag. 14). Essa, inoltre, sarebbe nulla in quanto priva delle allegazioni audio-visive dei colloqui tenuti con i minori e le parti, il che avrebbe impedito al C.T.P. di contro-dedurre adeguatamente nel merito. Inoltre, le conclusioni del C.t.u. sul presunto condizionamento esterno del minore ### rilasciate in assenza di metodo scientifico, attesa la mancata somministrazione del test ### al minore ### finalizzato all'accertamento della scala di suggestionabilità, risultano assolutamente immotivate. 3.3 Con il terzo motivo, il ### adduce "### della sentenza per avere disatteso la volontà dei minori" di vivere presso il padre, per come emergerebbe dalle relazioni dei ### di Ex del ### ### 2021 e del 4 ottobre 2021, nonché dei ### di ### del 12 aprile 2022. Non avere assecondato la volontà dei minori, si sarebbe tradotto nella violazione, da parte del Tribunale di ### del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "il giudice, nel decidere presso quale genitore affidare i figli, è obbligato a disporre assecondando la volontà dei minori" (cfr. ricorso, pag. 17). 3.4 Con il quarto motivo deduce la "### della decisione impugnata per avere il Giudice di primo grado disposto l'affido super esclusivo in favore della madre". Rappresenta che tale decisione risulta incompatibile con il principio di bigenitorialità e può essere adottato solo in casi rari ove l'affido condiviso possa essere realmente pregiudizievole per i minori. Nel caso in esame, la colpa attribuita al ### sarebbe la sua eccessiva conflittualità senza valutare, però, che, in realtà, il ### ad oggi, non ha fatto altro che chiedere il rispetto delle leggi e dei provvedimenti pronunciati dallo stesso Tribunale di ### che, purtroppo, la signora ### ha sempre disatteso e violato. 3.5 Con il quinto motivo adduce "### della decisione per avere regimentato in modo restrittivo il regime di visita e frequentazioni tra padre e figli". Il reclamante chiede che, nell'ipotesi di rigetto di sua domanda di affidamento dei figli, allora il suo diritto di visita sia disciplinato in maniera ampia, considerato il buon rapporto con i figli, e dunque chiede: 1) di poter vedere i figli tutte le settimane dal sabato alla domenica, con il pernotto; 2) di poter tenere con sé i figli per almeno dieci giorni durante le vacanze natalizie; 3) di poter tenere i figli, una volta terminata la scuola, almeno quindici giorni per ogni mese di giugno, luglio e agosto; 4) di vedere i figli, ad anni alterni, durante le festività di pasqua; 5) di aver almeno un contatto telefonico nei giorni in cui i figli e lui stesso festeggiano il compleanno, l'onomastico e nella festa del papà. 3.6 Con il sesto motivo adduce la "### della decisione riguardo alla misura del contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico". Rappresenta che innanzitutto, da dichiarazione dei redditi allegata in atti PF 2022, ha percepito un reddito complessivo per l'anno 2021 di Euro 159,00 (v. quadro RN della dichiarazione) e non Euro. 28.000,00 oltre al percepimento di 700/800 euro mensili come afferma il primo Giudice. Inoltre, il ### dispone dell'abitazione di proprietà sulla quale insiste un mutuo ipotecario per il quale paga una rata mensile di Euro. 450,00. Tali dati incontrovertibili poiché legalmente riscontrabili e documentati, per cui le dichiarazioni delle parti, che il giudice dichiara essere incontroverse in quanto non contestate, sono il risultato di un fraintendimento, di un equivoco o di un errore del giudice. È pertanto evidente che gli esborsi imposti dal giudice renderebbero, inevitabilmente, il ### inadempiente in quanto esborsi sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali. Chiede, pertanto, la rideterminazione del contributo al mantenimento, nel senso di una riduzione che tenga conto delle sue effettive capacità reddituali. 3.7 Con il settimo motivo adduce la "### decisione in ordine alle spese e agli onorari di causa. Riconoscimento in favore dell'appellante delle spese degli onorari di causa di I e II grado". ### chiede la condanna dell'### al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. I sette motivi, che, per l'intima connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Giova rammentare che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019; Cass. n. 11412 del 2014). Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei ### dell'### onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU, 4 maggio 2017, ### c/ ### Corte EDU, 23 marzo 2017, ### c/ ### Corte EDU, 15 settembre 2016, ### c/ ###. I giudici di ### inoltre, hanno precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli ### nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche o stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, ### c/ ###. In tale condivisa cornice giurisprudenziale sovrannazionale, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare reazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta. Il principio del superiore interesse del minore, disciplinato dagli artt. 337-ter c.c., e 8 Cedu, è altresì un principio cardine della ### sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'### con L. n. 176/1991. Nello spirito di tale ### il superiore interesse del minore è declinato in tre distinte accezioni tra loro strettamente collegate. Anzitutto, esso esprime un diritto sostanziale, cioè il diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione sulla problematica in questione. Inoltre, il miglior interesse del minore configura un principio giuridico interpretativo fondamentale: se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore. Ciò implica anche una regola procedurale: ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà un minorenne specifico, un gruppo di minorenni identificati o di minorenni in generale, il processo decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto - positivo o negativo - della decisione sul minorenne o sui minorenni in questione. Occorre allora verificare se, nel caso concreto, la condotta della madre, ### sia impeditiva del diritto dell'altro genitore, ### alla bigenitorialità. Viene in rilievo in primo luogo l'allontanamento volontario della signora ### che, abbandonando l'abitazione familiare, ha portato con sé i tre figli minorenni, precludendo al padre il diritto di vederli per circa un anno. Orbene, reputa la Corte che l'allontanamento non possa dirsi "illegittimo" ed "arbitrario", sebbene, piuttosto, un modo per sottrarsi ad una situazione familiare ormai esasperata e, comunque, connotata da certa violenza. A tal proposito si osserva che, di vero, dall'ordinanza di archiviazione emessa dal G.U.P. di ### il 14-17 maggio 2021, emerge, inequivocabilmente, che la situazione familiare era connotata da particolare conflittualità; era cioè una situazione ormai deteriorata, ancorché non caratterizzata da precise prevaricazioni da parte del ### In tale ottica, il G.U.P. ha ritenuto che talune condotte perpetrate da costui - comunque accertate nel corso del procedimento penale - quali il danneggiamento della porta e l'episodio del pugno sferrato alla moglie, ### nella zona genitale - vadano lette nel suddetto contesto di conflittualità, e non già quale ennesima esplicazione di una attività maltrattante. E tuttavia, osserva la Corte, il contesto di conflittualità ben può giustificare l'allontanamento della donna dalla casa di famiglia per sottrarsi ad una situazione familiare ormai esasperata e, comunque, connotata da violenza. In altri termini, date queste condizioni, la fuga dell'### con il conseguente suo ricovero in un centro anti violenza, non appare gesto connotato da arbitrarietà o, addirittura, illegittimità, ma un modo per sottrarsi e per sottrarre i figli - tutti in tenera età - ad una situazione ormai esacerbata, che stava divenendo, obiettivamente, insostenibile. ### canto, la decisione dell'### di trasferire la sua residenza lontano da quella del ### non comporta perciò solo - la perdita, in capo alla stessa, dell'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto "stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale". Per modo che il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, come nel caso, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. civ., n. 9633 del 2015; Cass. civ., n. 18087 del 2016; Cass. civ., n. 19455 del 2019; Cass. civ., n. 5604 del 2020 e n. 21054 del 2022). Nel caso in ispecie, il Tribunale, avuto riguardo al preminente interesse del minore ed in continuità con la giurisprudenza appena ricordata, ha ritenuto che, sulla base di un compendio di elementi fattuali valutati congruamente, il regime di affidamento esclusivo con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, non possa essere di ostacolo al rapporto padre-figli, né tantomeno pregiudicare il preminente interesse dei minori. Si tratta di una soluzione che non appare opportuno modificare in mancanza di elementi dai quali inferire la volontà della madre di attentare al legame dei minori con il padre. Quanto poi alla pretesa inosservanza, da parte dell'### agli obblighi previsti dal ### incaricato in ordine al ripristino del rapporto padre - figli, con specifico riferimento agli incontri da tenersi con cadenza almeno settimanale, è sufficiente osservare che è lo stesso ### di Ex ad evidenziare come l'### allorquando non ha potuto accompagnare i figli a ### , onde consentire l'esercizio del diritto di visita al padre dei minori, si sia sempre preoccupata di avvisare con certo anticipo e di motivare le ragioni per le quali ella era costretta ad annullare l'appuntamento (per condizioni meteo avverse; per impegni scolastici; per motivi di lavoro; per ragioni di salute dei figli; per difficoltà di carattere economico che non sempre le hanno permesso di sobbarcarsi i costi per accompagnare i figli da ### a ####; cfr. istanza n. 62 dep. il ### dal ### di Ex al ### del Tribunale di ### e istanza n. 27 dep. il ###), motivazioni delle quali il ### non ha dimostrato, né financo allegato, la non veridicità. Non è irrilevante, poi, sottolineare come, in realtà, alcuni appuntamenti sono stati annullati proprio dal padre, per concomitanti impegni oltre che dalla madre, per come adeguatamente evidenziato anche dal ### di ### che ha rimarcato "la prevalente discontinuità degli incontri programmati a causa di motivazioni giustificate, in modo alternato, da parte di entrambi i genitori dei minori" (cfr. Ist. n. ### dep. il ###). Il reclamante contesta, poi, l'assunto del Tribunale secondo cui sarebbero emersi gravi elementi di inidoneità genitoriale in capo al ### tali da giustificare l'affidamento cd. super - esclusivo dei tre figli alla madre. In particolare, il Giudice di prime cure ha sul punto evidenziato che, con riguardo al ### è emersa con evidenza una situazione caratterizzata: - dall'anteposizione dell'astio nei confronti dell'ex compagna all'interesse dei minori, così che "la conflittualità riscontrata tra i genitori, non si mantiene, da parte del ### nei limiti di un tollerabile disagio per la prole ma si esprime in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse" (cfr. decreto, pag. 6); - dal totale inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori conviventi con la madre; - dalla mancata collaborazione e anzi dall'evidente ostacolo all'esercizio da parte della madre del diritto-dovere di visita del figlio ### - dal forte condizionamento psicologico esercitato dal ### in particolare sul minore ### mediante la prospettazione di conseguenze negative nel caso in cui il minore intrattenesse rapporti con la madre. Il Collegio ha quindi concluso nel senso che "... si tratti di comportamenti gravemente sintomatici dell'inidoneità del padre ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta, così che deve ritenersi che l'affidamento dei figli al padre contrasti con il loro interesse. In conclusione, la predetta condizione di scarsa adeguatezza del ### all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, cui deve essere conseguentemente riconosciuto l'affidamento c.d. "super-esclusivo", dei minori ..." (cfr. Decreto, pag. 7). Si tratta di conclusione perfettamente coerente con le risultanze istruttorie e che non viene scalfita dalle argomentazioni spese dal ricorrente, il quale, invero, in primo luogo non nega di avere messo in discussione e contestato le modalità di svolgimento dell'incarico da parte del ### ma adduce di avere esercitato facoltà "inviolabili" per tutelare legalmente i suoi diritti. Si tratta di una obiezione che non può dirsi meritevole di accoglimento poiché le condotte del ### peraltro segnalate dal ### familiare di ### , non possono essere giustificate: non accompagnare ### all'incontro programmato presso il ### per consentirgli di vedere la madre; aggredire verbalmente gli operatori del ### e prendere a calci, reiteratamente, la porta a vetri del ### (cfr. la nota dell'11 ottobre 2021), alla presenza dei minori, tanto da indurre il ### a richiedere il supporto delle ### dell'Ordine; la "impossibilità di dialogo" con il ### evidenziata sempre dal personale preposto al ### di Ex, sono condotte che denotano, indubbiamente, una manifesta carenza del ### che ben giustifica l'affidamento superesclusivo alla madre. Lo stesso è a dirsi quanto alla reiterata violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori ### e ### A dire del ### l'assunto del Tribunale sarebbe smentito da una e-mail del 15 giugno 2022 (all. d) che, in realtà, attesta il pagamento limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2022. Le asserite - e non provate - "difficoltà finanziarie" non possono giustificare l'inadempimento, trattandosi di un obbligo inderogabile. In tal senso, la giurisprudenza ha ormai da tempo recepito il principio secondo il quale il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito, e al contempo di non avere altri redditi. Non è questo però il caso che ci occupa, posto che, come sottolineato dalla ### dell'### è lo stesso ### ad avere dichiarato - all'udienza del 15 marzo 2023 - di essere stato assunto da febbraio 2023 dalla ditta ### a ### ; di essere bracciante agricolo e di guadagnare mediamente 700/800 euro al mese; di essere, inoltre, titolare di un'azienda agricola, il cui reddito imponibile per l'anno 2022 è di euro 28.000,00. Pare pertanto evidente che egli era nelle condizioni economiche di corrispondere il contributo al mantenimento dei figli. ### la Suprema Corte, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e di assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass., 6 luglio 2022, n. 21425). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta "sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore" (cfr. Cass., n. 28244/2019; Cass., n. 27348/2022). In coerenza con questa premessa, la scelta dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. 6 marz0 2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017), con la duplice conseguenza che "l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore" (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24526; conf. Cass., 6 marzo 2019, n. 6535). Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n. 6919/2016) e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. 29 marzo 2012, n. 5108; Cass. n. 18559/2016). Va allora condivisa la scelta del Tribunale, che ha opportunamente evidenziato l'elevata conflittualità tra i genitori, imputabile esclusivamente al ### incapace di superare l'astio serbato nei confronti dell'ex compagna; la inaffidabilità del ### dovuta al costante inadempimento degli accordi presi anche con il ### usando spesso toni alterati con gli operatori del ### medesimo (operatori che hanno addirittura chiesto al Tribunale di essere esonerati dall'incarico loro conferito "preso atto dell'ostilità del ### e del diniego più volte manifestati negli ultimi mesi dal signor ### sia implicitamente che in modo esplicito verso l'operato del Consultorio", cfr. istanza dep. il 27 settembre 2021), anche in presenza dei minori, ovvero non presentandosi ad incontri programmati precedentemente; la gravissima condotta da costui serbata in occasione delle vacanze estive del 2021, allorquando ometteva di riaccompagnare i figli ### e ### presso l'abitazione materna; la circostanza per la quale ha omesso di portare ### agli incontri fissati dal ### per l'esercizio del diritto di visita della madre, così venendo meno al dovere di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore; il mancato adempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori conviventi con la madre; la coartazione della volontà del minore ### mediante la prospettazione di conseguenze negative nel caso in cui il minore intrattenesse rapporti con la madre. A fronte dell'accertata condizione di scarsa adeguatezza del ### all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, la piena capacità genitoriale della madre che si è fatta carico da sola delle esigenze dei figli, si giustifica stante la idoneità materna a fornire ai figli un ambiente stabile, adatto alla loro crescita ed al loro sviluppo, che trova conferma nelle relazioni del ### dalle quali emerge la collaborazione fattivamente prestata dalla ### a preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore. Così, a titolo esemplificativo, dalla relazione dei ### di ### del 18 agosto 2022 - non contestata dal reclamante - emerge che, la ### ebbe ad accompagnare i tre figli alla stazione di ### per consentire loro di trascorrere le vacanze estive con il padre, secondo quanto previsto dai ### che durante il detto periodo, sebbene ### e ### manifestassero la volontà di rientrare a ### con la madre, soprattutto ### la madre "è riuscita a tranquillizzarli e rassicurarli, incoraggiandoli in positivo rispetto alla figura paterna e alla permanenza presso di esso per il periodo di vacanza. Entrambi i minori, dai riferiti dell'operatore, sono apparsi sereni sia all'arrivo che al termine dell'incontro". Analogamente, nell'### n. 27 dep. il ### il ### di Ex evidenzia come la ### "nel corso degli incontri al ### è sempre stata pacata, corretta e collaborativa nei confronti degli operatori; affettuosa, comunicativa e sufficientemente accudente nei confronti dei bambini (...). La signora è sempre stata coerente e corretta e non si sono manifestati atteggiamenti, in presenza di noi operatori, poco rispettosi nei confronti del ### come padre dei suoi figli di cui ha sempre riconosciuto l'affetto reciproco che lega il padre ai figli (...). (I) bambini (...) sono stati incoraggiati ad incontrare il padre nei moment in cui erano più resistenti, collaborando con le indicazioni del servizio (...). (I) bambini sono sempre venuti al ### ben vestiti e puliti (...) sono sembrati bambini educati e affettuosi anche con gli operatori, pur nella loro vivacità legata all'età". La capacità genitoriale della madre emerge, inoltre, sia dalle pagelle scolastiche che documentano i lusinghieri risultati conseguiti dai bambini, adeguatamente seguiti dalla mamma, che dagli esiti della CTU disposta dal Tribunale di ### relativamente alla quale va, in primo luogo, reietta l'eccezione di nullità della CTU per la mancata allegazione delle tracce audiovisive, poiché tardivamente formulata dal reclamante, il quale avrebbe dovuto sollevare l'eccezione all'udienza del 21 settembre 2022, prima udienza successiva al deposito della consulenza. Non appare fondata neppure la doglianza del ricorrente a cui dire il Tribunale avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del consulente Dott.ssa ### Di vero, il giudice di prime cure ha motivatamente e fondatamente recepito le risultanze della consulenza, trattandosi di consulenza tecnica di tipo percipiente e, in quanto tale fonte oggettiva di prova (ex multis Cass. civ., 11 gennaio 2021, n. 200; Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3428), non emergendo dagli atti elementi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario del Tribunale, elementi che, del resto, non sono stati offerti dal ricorrente, che non ha opposto valide argomentazioni di natura tecnico-scientifica e logica in grado di incrinarne il fondamento. Vero è, piuttosto, che la consulenza è stata realizzata con rigore scientifico in esito al contraddittorio tecnico svoltosi, previa convocazione delle parti e utilizzo delle seguenti strategie di indagine: colloquio libero, colloquio strutturato, test carta e matita, CAT (test che indaga la personalità dei bambini dai 3 ai 10 anni attraverso lo studio delle differenze individuali nelle percezioni di stimoli standardizzati) e ### (test psicologico che misura la suggestionabilità di un soggetto). Più in dettaglio, ### - all'epoca della C.T.U. tornato a vivere con la madre - viene descritto dall'ausiliario del giudice come bambino ben curato nell'aspetto e adeguatamente abbigliato per età e stagione. Il bambino si dimostra disponibile durante la somministrazione del test e non manifesta segnali di chiusura o disagio. Dalla somministrazione del CAT "emerge un profilo sommariamente equilibrato per quanto riguarda il riconoscimento delle figure di riferimento e la proiezione dei vissuti. (...). Il bambino collabora attivamente, appare divertito e interessato al test. Appare l'immagine di una convivenza con la figura materna equilibrata nell'ambito dell'accudimento primario". Al contrario, dalle indagini effettuate dalla Dott.ssa ### in relazione all'altro figlio della coppia, ### - all'epoca della C.T.U. convivente con il padre - è emerso che: "### arriva accompagnato dal padre, sig. ### anche lui appare curato e ben abbigliato per stagione ed età. Il profilo psicologico di ### appare caratterizzato da un'ansia molto marcata, spesso si contraddice, manifestando forte aggressività verso la madre che comunque non riesce bene a giustificare, perché sostanzialmente è molto confuso. Riferisce di eventi che non ha vissuto, ma che gli sono stati raccontati dal padre (come la storia di papà ###. Dopo aver riferito forte avversione per questo ### riferisce di non conoscerlo o comunque di non averlo mai visto. Riferisce che la madre vive in modo non appropriato per quanto riguarda lo stato di igiene dei luoghi, ma nello stesso tempo vorrebbe vederla. La cosa che lo spaventa è che se vede la madre non potrà più tornare dal padre perché come riferito letteralmente: "il biglietto se vai da tua madre è di sola andata perché non torni più da me" e vale lo stesso per gli incontri a cui il bambino dice di non voler partecipare. Il bambino al momento non comunica con la madre e quindi si sente spinto verso l'elemento che in questo momento ha concretizzato come più forte, ovvero la figura paterna. Non è stato possibile somministrare il test ### ad ### poiché il sig. ### non si è presentato all'ultima seduta, è stato somministrato solo il ### La somministrazione del CAT fa emergere un costante tentativo di sminuire la figura materna. Vive un conflitto interno molto grande tra le due figure genitoriali, doversi schierare gli procura un forte stress emotivo. In un primo momento si è rifiutato di disegnare, poi ha affermato di non voler disegnare persone, alla fine ha disegnato una famiglia di pesci (papà, figlio e nuova mamma). Afferma che: la mamma è bugiarda (me l'ha detto papà), non mi ha mai allattato (me l'ha detto papà), io facevo il latte a ### e quelli della struttura mi picchiavano, due streghe stanno irritando papà (si riferisce alle operatrici del consultorio), io non sarò adottato ### e ### sì (me l'ha detto papà)". Ciò posto, all'esito degli accertamenti effettuati, la Dott.ssa ### - che, giova sottolinearlo, non ha potuto somministrare il test ### ad ### poiché il sig. ### non si è presentato all'ultima seduta - ha concluso che i minori ### e ### "manifestano adeguata capacità di discernimento in relazione all'età, la volontà di essere collocati dal padre non risulta una libera scelta, ma piuttosto frutto di condizionamenti del sig. ### anche la volontà di non vedere la madre risulta condizionata dalla figura paterna". Pare evidente, dalle risultanze della C.T.U., il ruolo accudente della madre (### si presenta ben curato, disponibile al colloquio, non manifesta segnali di chiusura o disagio) e, viceversa, l'atteggiamento assolutamente negativo del padre, che tenta di sminuire, agli occhi di ### la figura materna facendola passare per una donna bugiarda e pronta ad abbandonare i due fratellini di ### che con lei convivono (che, infatti, secondo il racconto di ### saranno dati in adozione), e, addirittura, cerca, velatamente, di spaventare il piccolo ### paventandogli la possibilità di essere abbandonato dal padre nel caso in cui il minore intrattenesse rapporti con la madre ("il biglietto se vai da tua madre è di sola andata perché non torni più da me"). Concludendo sul punto, reputa la Corte di dover confermare, nell'interesse superiore dei minori, l'affidamento super-esclusivo dei minori #### e ### alla madre posta la condizione di scarsa adeguatezza del ### all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Non merita accoglimento neppure la domanda subordinata di più ampio regime di visite e frequentazioni tra padre e figli, essendo prima opportuno che il sig. ### acquisisca consapevolezza delle responsabilità connesse al ruolo di padre. In tale ottica reputa la Corte di dover confermare quanto disposto dal Tribunale, e, cioè, che gli incontri si svolgano, almeno in un primo tempo, presso il ### del Comune di ### per un pomeriggio al settimana. Le visite, quindi, andranno effettuate sotto il monitoraggio del ### del Comune di ### che fisserà, a tal fine, un calendario di visite nel rispetto delle indicazioni fornite, alla presenza di personale specializzato. In aggiunta, poi, a tali incontri, al fine di normalizzare il rapporto dei figli con il padre, il ### avrà diritto di vedere e trascorrere con i figli, a settimane alterne, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del sabato o della domenica, con la specificazione che la decorrenza di tale modifica in senso ampliativo dei tempi e delle modalità di frequentazione tra i figli e il ### sarà valutata dal ### incaricato, in considerazione dell'evoluzione della situazione familiare e che tale modifica sarà esclusa qualora emergano elementi che facciano ritenere che il ### possa continuare a condizionare i figli mediante la prospettazione di conseguenze negative e ingiuste nel caso in cui intrattengano buoni rapporti con la madre. In difetto di circostanze sopravvenute, non sussistono, allo stato, i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento dei figli, la cui quantificazione, da parte del Tribunale, appare assolutamente coerente con le condizioni economico-patrimoniali del ### percettore di redditi da lavoro dipendente (bracciante agricolo) e titolare di un'azienda agricola fonte di reddito. ### è rigettato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla tariffa minima prevista dal D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00). Il pagamento delle spese di lite va disposto in favore della Stato in virtù dell'ammissione di ### al beneficio del patrocinio a spese dell'### 5. Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2022, dell'obbligo di ### di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso il ### n. ###/2023, reso dal Tribunale di ### in data 21-### ### 2023, notificato a mezzo p.e.c. in data ### ### 2023, emesso nel proc. n. ###/2020 R.G.V.G. (al quale è riunito il procedimento n. ###/2020 R.G.V.G.), nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del ### così decide: - rigetta l'appello; - condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### che liquida in Euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, CAP e IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato in virtù dell'ammissione di ### al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione; - dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott. Vincenzo Vitalone Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52846/2015 promossa da: BO.FE. (C.F. (...)) nata a La Jolla (U.S.A.) l'1/02/1979, con il patrocinio dell'avv.to SI.FI., con elezione di domicilio in Roma, VIA (...) 00198 ROMA presso il difensore RICORRENTE contro SB.AL. (C.F. (...)) nato a ROMA il 03/10/1972, con il patrocinio dell'avv.to ME.SA. e dell'avv. RO.PO. ((...)) PIAZZA (...) 00139 ROMA, con elezione di domicilio in Roma, VIA (...) 00193 ROMA, presso i difensori RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12/12/2018. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n. 5060/2017 pubblicata il 13/03/2017, il Tribunale di Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12/12/2018, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Deve premettersi che con ricorso depositato il 4/08/2015 la sig.ra BO.FE. ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data 12/06/2003, con il sig. SB.AL.; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata in data 4/12/2014, che dalla loro unione era nata la figlia minore Sb.Al. (in data 9/07/2008) e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ha chiesto l'affidamento congiunto della figlia minore, con collocazione della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione di un assegno di euro 2.000,00 per il mantenimento della figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la stessa. Il sig. SB.AL., costituitosi in giudizio, ha contestato le domande formulate dalla controparte e ha chiesto l'affidamento congiunto della minore, con collocazione della stessa presso di sé, atteso lo stile di vita della ricorrente (spesso assente da casa per impegni lavorativi o in occasioni mondane di svago, anche serali) e che ciascuno dovesse provvedere al mantenimento della minore nel tempo in cui la stessa si fosse trovata a stare per il genitore medesimo, con ripartizione in pari quota delle spese straordinarie; in subordine, chiedeva un ampliamento delle modalità di visita paterne, con corresponsione alla moglie della sola somma di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia. All'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza del 2-4.3.2016 ha confermato l'affido congiunto della minore, con collocazione prevalente presso la madre, ha revocato l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Bo., ormai trasferitasi in un altro immobile, e ha previsto ampie modalità di visita per il padre, con conferma dell'obbligo per il sig. Sb. di versare alla sig.ra Bo. la somma di Euro 2.000,00 quale contributo al mantenimento della figlia (come con concordato in sede di separazione); ha, quindi, nominato il Giudice istruttore. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12/12/2018, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Dato atto dell'intervenuta/pronuncia sullo status con la sentenza n. 5060/2017 sopra citata, si rileva che entrambe le parti hanno concluso nel senso di chiedere l'affido congiunto della figlia minore, prossima al compimento degli 11 anni. Tale richiesta deve accogliersi, cosi confermandosi quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame, non essendo emersi profili di inidoneità genitoriale per alcuna delle parti. Devono prevedersi tempi di frequentazione da parte del padre confermando il contenuto dell'ordinanza presidenziale, e come richiesti sia dal sig. Sb. che dalla sig.ra Bo. (che ha chiesto la conferma dell'ordinanza presidenziale), e cioè: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (o dalle ore 10,00 nei giorni di non frequentazione scolastica) al lunedì mattina allorquando la condurrà a scuola; dal martedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 10,00 nei giorni di non frequentazione scolastica) sino al giovedì mattina allorquando la condurrà a scuola, con la precisazione che ciascun genitore provveda a condurre la figlia a scuola nei giorni di propria frequentazione, tranne il lunedì mattina, momento in cui a tale incombente provvederà sempre il padre. Tale assetto è quello ormai consolidato e fondato sull'ordinanza presidenziale del 2-4.3.2016, sulla cui concreta attuazione dalla data di emissione del provvedimento e sino all'attualità non vi è contestazione tra le parti, le quali oggi, nel chiederne la conferma, non hanno sollevato - in specie quanto alla sig.ra Bo. - alcuna questione circa la non corrispondenza di esso alle esigenze della minore, prossima al compimento degli 11 anni, che in tal modo trascorre del tempo con entrambi i genitori in una situazione di sostanziale equilibrio. Tali modalità di visita appaiono, pertanto, pienamente rispondenti al principio della bigenitorialità e rispettose delle esigenze della minore, onde devono ritenersi meritevoli di accoglimento. La figlia minore, inoltre, trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore sei giorni consecutivi alternando annualmente il periodo 25/30 dicembre o 31 dicembre/6 gennaio, mentre il giorno 24 dicembre la minore lo trascorrerà ad anni alterni con il genitore con il quale trascorrerà il periodo 31 dicembre/6 gennaio, oltre a 30 giorni durante il periodo estivo con ciascun genitore, periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Deve confermarsi la revoca, già disposta dal Presidente del Tribunale, dell'assegnazione della casa familiare, orami venduta dalla sig.ra Bo.. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento da parte del sig. Sb., concordato nell'importo di Euro 2.000,00 in sede di separazione consensuale omologata. Tale assegno deve essere revocato, come richiesto dal sig. Sb., tenuto conto del fatto che le predette ampie modalità di visita prevedono la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore, in quanto in ima settimana sono previsti due pernotti infrasettimanali presso il padre (martedì e mercoledì notte) e nell'altra settimana 5 pernotti (martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica), con un totale di 14 giorni in 28 giorni presso il padre a fronte di altrettanti giorni presso la madre (che sono il lunedì e il giovedì nella prima settimana e il lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica nella successiva settimana), in una situazione di totale equilibrio. Viceversa, in sede di separazione le condizioni di visita erano meno ampie per il sig. Sb., prevedendosi in una settimana il pernotto della figlia presso il padre per due notti (il martedì e il giovedì) e l'altra settimana per quattro notti (il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica); in tale sede era stato previsto il contributo paterno di Euro 2.000,00 sopra menzionato. Le condizioni economiche delle parti sono anch'esse sostanzialmente equilibrate, il che ulteriormente giustifica la predetta revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, avendo la ricorrente la titolarità di svariati immobili di prestigio. In particolare la stessa ha alienato la ex casa familiare sita in viale (...) al prezzo di Euro 2.700.000,00 (circostanza non contestata), ha un altro immobile in viale (...) locato, un altro immobile in Porto Rotondo e la (comproprietà di due immobili in Roma, (...), oltre che essere contitolare della nuda proprietà di un altro immobile in Roma centro (via (...)), ad avere cospicue liquidità (come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e la titolarità di pacchetti azionari 5 società (F. S.r.l., Im.Bi. s.a.s., Fl. S.r.l., La.No. S.r.l. in liquidazione, Ne.Lo. S.r.l. in liquidazione). La sig.ra Bo., inoltre, secondo quanto dalla stessa dichiarato e documentato, svolge attività di collaborazione nel settore amministrativo e immobiliare per la Ca. S.r.l. con sede in Roma via (...), società facente parte del gruppo imprenditoriale riconducibile al sig. Bo.Do.. Solo indicativo della posizione economico-reddituale della sig.ra Bo. è, pertanto, il dato emergente dalla dichiarazione dei redditi (reddito imponibile di Euro 71.003,00 dichiarato nel 2016 con riferimento all'anno 2015). Altrettando florida è la situazione economica del sig. Sb., imprenditore, proprietario di un immobile in Santa Marinella, via (...), e di tre appartamenti in Roma. Risultano inoltre intestati al resistente conti correnti su cui sono depositate somme di rilevante importo (solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vedasi il saldo del conto corrente presso (...) per ad Euro 366.266.38 alla data del 31/12/2015) oltre titoli azionari per importi complessivi che superano il milione di euro (come emerge anche dalla semplice lettura della dichiarazione dei redditi del predetto resistente). Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della figlia, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. - a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nel mantenimento ordinario (posto a caricò di entrambi in via diretta) tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori; in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione i sono le c.d. spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1. affida la figlia minore Sb.Al. ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggior interesse per la figlia minore -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; 2. la figlia minore Al. è collocata presso entrambi i genitori, in modo paritetico, secondo le modalità di visita di seguito indicate, salvo diverso accordo che tenga conto in via prioritaria delle richieste ed esigenze della figlia minore; 3. la figlia minore starà presso il padre con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì (o dalle ore 10,00 nei giorni di non frequentazione scolastica) al lunedì mattina allorquando la condurrà a scuola; dal martedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 10,00 nei giorni di non frequentazione scolastica) sino al giovedì mattina allorquando la condurrà a scuola, con la precisazione che ciascun genitore provvederà a condurre la figlia a scuola nei giorni di propria frequentazione, tranne il lunedì mattina, momento in cui a tale incombente provvederà sempre il padre; 4. la figlia minore starà presso la madre nel restante tempo in cui non si troverà a stare presso il padre, come sopra indicato al capo 3; 5. la figlia minore, inoltre, trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore sei giorni consecutivi alternando annualmente il periodo 25/30 dicembre o 31 dicembre/6 gennaio, mentre il giorno 24 dicembre la minore lo trascorrerà ad anni alterni con il genitore con il quale trascorrerà il periodo 31 dicembre/6 gennaio, oltre a 30 giorni durante il periodo estivo con ciascun genitore, periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno; 6. ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia nel tempo in cui la avrà presso di sé; 7. ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia; 8. è revocata l'assegnazione a favore della ricorrente della ex casa familiare; 9. ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento. Spese di lite compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2019.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE PENALE Composta dai Magistrati: Andrea Battistacci - Presidente Collegio Fabio Massimo Falfari - Consigliere Cecilia Laura Cristina Bellucci - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA Pubblicata mediante lettura del dispositivo Nella causa Contro 1) Ra.Or. nata a O. (T.) il (...) EL. DI DOM.C/o l'Avv. RA. (Verbale di id. del 05/12/2019) - LIBERA - ASSENTE - difeso dall'avv. di fiducia An.RA. del foro di Temi IMPUTATA 1)del reato p. e p. dall'art. 7 commi 1 e 2 D.L. n. 4 del 2019 perché, quale titolare del reddito di cittadinanza, conseguito a seguito di domanda presentata il 12/3/2019 all'Inps di Terni, che vagliati requisiti certificati e sottoscritti dalla medesima in data 4/2/2019, elargiva emolumenti da aprite a novembre 2019 per un importo complessivo variabile da Euro 850,00 a Euro 825,47, ometteva di comunicare all'ufficio competente la prescritta comunicazione in materia di variazione del nucleo familiare ed in particolare ometteva di comunicare che il figlio minore Bi.Ma., non faceva più parte del proprio nucleo familiare a decorrere dal 2/4/2019, essendosi trasferito presso il padre, conseguendo in tal modo a seguito della omessa comunicazione dì variazione dei nucleo familiare una somma maggiore pari aEuro 1103,99 rispetto a quella che avrebbe dovuto conseguire. Accertato in Orvieto in data 13/12/2019 APPELLANTE l'imputata avverso la sentenza emessa dal Tribunale di TERNI in data: 02/02/2022 IN FATTO ED IN DIRITTO li difensore di Ra.Or. ha proposto appello avverso la sentenza del G.M. del Tribunale di Terni in data 2 febbraio 2022 di condanna della imputata alla pena di anni uno di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di cui all'articolo 7.c. 2 D.L. n. 4 del 2019. Ra.Or. quale titolare di reddito di cittadinanza conseguito a decorrere da aprile 2019 su domanda del 12.3.2019 ed allegata DSU del 4.2.2019, risultava non aver trasmesso all'ufficio competente la prescritta comunicazione di variazione rilevante a fini di determinazione del reddito di cittadinanza, in particolare non aveva comunicato la variazione del nucleo familiare, del quale non faceva più parte il figlio minore Bi.Ma. dal 2 aprile 2019, trasferitosi a vivere con il padre. Il Giudice riteneva provata la responsabilità penale sulla base delle risultanze documentali e dichiarative, osservando che nella dichiarazione presentata all'Inps ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza R. aveva indicato quali componenti nucleo familiare se stessa ed il figlio minore Bi.Ma., e le era stata riconosciuta la prestazione economica, parametrata alla composizione del nucleo dichiarato in DSU ; la variazione era emersa a seguito di successiva verificò della Guardia di Finanza e risultava dal trasferimento di residenza del figlio minore Bi.Ma., sin dal 2 aprile 2019 in località R.R., laddove l'imputata continuava a risiedere in O.. L'omessa comunicazione nel termine aveva determinato la percezione di un reddito in misura maggiore a quella dovuta a partire da aprile fino a novembre per un importo complessivo di Euro 1103,99. L'omissione integrava il reato ex art. 7.c 2 D.L. n. 4 del 2019 per violazione dell'obbligo previsto dall'artìcolo 3 c. 12 del D.L. n. 4 del 2019, di comunicare la variazione entro due mesi, la nozione di nucleo familiare essendo definita, per il richiamo dall'art. 2. 5 del D.L. n. 4 del 2019 , dalle disposizioni del regolamento ISEE - D.P.C.M. n. 159 del 2013, per le quali del nucleo fanno parte i componenti anagrafici , ed il figlio minorenne fa parte del nucleo familiare del genitore col quale convive; veniva ritenuta infondata la richiesta di non punibilità per errore scusabile ex art. 5 c.p. , ed assolutamente indimostrato in base alla istruttoria che il figlio fosse rimasto a convivere con la madre, desumendosi piuttosto, dalla corrispondenza prodotta, che già dal 29 marzo il figlio si trovasse già da fine marzo a vivere con il padre. Era infine ritenuta la insussistenza dei presupposti della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., per il non modesto importo del profitto conseguito, e la insussistenza di fattori giustificativi di circostanze attenuanti. Con l'appello la decisione è censurata per le ragioni di seguito riepilogate: - mancanza di motivazione per escludere la non punibilità ex art. 131 bis c.p.c.onsiderando che il pregiudizio economico andava commisurato al periodo successivo alla scadenza del termine utile per compiere la comunicazione, di due mesi, e quindi al minor importo di 800 Euro , considerando altresì la comprovata difficoltà di relazione della imputata con il padre del minore, la complessità della normativa di settore; - insussistenza del reato, per il fatto che la previsione incriminatrice attraverso il richiamo all'art. 3 c. 8 u.p. 9 ed 11 rende rilevante ai fini della condotta di reato comunicazioni relative della variazione del reddito/patrimonio, non anche comunicazione di variazione della composizione del nucleo familiare; - mancanza di prova sulla convivenza del figlio non essendo decisiva la variazione anagrafica e non risultando provato in giudizio che il figlio non convivesse più con la madre, pur essendovi discussioni e temporanei trasferimenti dal padre - non punibilità ex art. 47 c.p. per errore di diritto sulla norma extra penale laddove l'interpretazione della incriminazione rende dubbio che vi sia ricompresa la violazione dell'onere ex art. 3 c. 12, la normativa ISEE risulta di difficile interpretazione quanto alla composizione del nucleo familiare, risultando indimostrato che 1' omessa comunicazione nel termine se dovuta fosse di natura dolosa e non piuttosto frutto di un errore ,pur colposo , ma idoneo ad escludere il dolo. - Ingiustificato diniego di attenuanti generiche. Ha richiesto assoluzione perché il fatto non sussiste, non punibilità ex artt. 47 - 131 bis cp in subordine riduzione della pena con applicazione delle attenuanti generiche. Con memoria trasmessa in vista della udienza di trattazione il difensore, insistendo in via subordinata per la richiesta di non punibilità ex art. 131 bis c.p.c.ui aveva aderito il PG, in via preliminare ha richiesto assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e per le ulteriori ragioni articolate nel gravame. Alla udienza 20 febbraio 2024 nella quale si è proceduto a norma dell'art. 23 bis L. n. 176 del 2020 la Corte ha deciso come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premessa la permanente rilevanza penale della contestazione di reato ascritta a Ra.Or. , per effetto della successione di interventi normativi che hanno regolato la efficacia nel tempo della norma incriminatrice, e che la interpretazione di legittimità ha vagliato in diversi, anche recentissimi, arresti, pervenendo a conclusioni che la Corte condivide. La successione di norme, afferente in linea generale la abrogazione del "reddito di cittadinanza " e la introduzione dell' " assegno di inclusione " è la seguente: L'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto l'abrogazione degli arti, da 1 a 13 del D.L. n. 4 del 2019; in assenza di specificazioni ha quindi anche previsto la abrogazione dell'art. 7 D.L. n. 4 del 2019, contenente le disposizioni di carattere penale; tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia dell'effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024; sulla base del disposto normativo la concreta efficacia dell'effetto abrogativo è rimasto sospesa sino al 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, del citato art. 7 ( sul punto Cass 5999/24; Cass . 39205 /2023 ) ; prima del 1 gennaio 2024 il legislatore ha modificato la previsione in esame : il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv. con modif., dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 13, comma 3, dispone che "al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023". La deroga al principio di retroattività della lex mitior realizzato da tale successione di interventi normativi, rispetto alla prevista abrogazione dell'articolo 7 D.L. n. 4 del 2019 deve ritenersi, come rilevato dal giudice di legittimità, esente da censure rispetto al parametro di garanzia costituzionale, che in tale ambito è dato dai principi ricavabili dall'articolo 3 Cost. , ed alla disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali " ...essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 D.L. n. 48 del 2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche'' ( Cass n. 5999/2024.) In conclusione la condotta è tuttora sanzionata penalmente ex art. 7 cl e 2 di 4/19, la cui sopravvivenza all' abrogazione del reddito di cittadinanza è stabilita da una norma - art. 13 c. 3 di 48/2023 - emanata durante il periodo di permanente vigenza sia della misura economica che della incriminazione penale delle condotte di mendacio ed omissione ad essa relative; con detta norma il legislatore ha "sincronizzato'' la tutela penale per dichiarazioni mendaci od omesse prevista a protezione di interessi omologhi nel passaggio dall'una ad altra misura di sostegno economico, sicché il superamento dell'effetto abrogativo (per gennaio 2014) della incriminazione di condotte che riguardano il beneficio del reddito di cittadinanza si riconduce alla permanenza di ragioni giustificative di tutela penale in linea con i parametri sovraordinati di riferimento. Le questioni e gli argomenti dedotti con i motivi di appello impongono di procedere, per ragioni di priorità logico giuridica, dall'esame delle censure alla componente oggettiva e soggettiva del reato. La condotta contestata ricade nella previsione incriminatrice. La tesi della estraneità della violazione dell'obbligo in esame dal perimetro della incriminazione, per ragioni testuali ( il riferimento nell'articolo 7 c.2 alle comunicazioni relative alle variazioni delle componenti reddituali e patrimoniali ed ai relativi termini) ripropone un argomento motivatamente disatteso dal giudice di primo grado, e condiviso dalla Corte, in conformità alla interpretazione resa dal giudice di legittimità, (Cass. 1351/21), richiamata nella sentenza impugnata. L'espresso riferimento all'articolo 7 c. 2 all'omessa comunicazione di variazioni comportanti revoca o riduzione del reddito di cittadinanza integra richiamo alla disciplina sostanziale dell'istituto ed agli obblighi di comunicazione in esso previsti, tra cui , all'articolo 3 c. 12, quelle relative alla variazione del nucleo familiare, ivi enunciato quale, appunto, obbligo, da adempiere nel termine di due mesi dalla variazione; la omissione ricade nella incriminazione in quanto la modifica di cui si discute comporta riduzione del reddito, atteso che il quantum dell'assegno è parametrato, sulla base di una disposizione estremamente lineare (art. 2 c. 4), in presenza di figli minori conviventi, ad un coefficiente di incremento della componente base, La disciplina dell'istituto prevede la necessaria permanenza dei requisiti per l'ottenimento del beneficio nell'an e nel quantum per tutta la durata dell'erogazione (art. 2); la sanzione penale dell'articolo 7 c2 tutela l'amministrazione contro omissioni rilevanti rispetto alla erogazione di un beneficio che si protrae in un determinato arco di tempo nel quale debbono permanere le condizioni dichiarate, rilevanti anche ai fini della quantificazione. Quanto alla componente soggettiva del reato va innanzitutto osservato che le norme del D.L. n. 4 del 2019 nello stabilire i requisiti del reddito di cittadinanza integrano il precetto penale; conseguentemente risultano inconferenti gli argomenti difensivi intesi a sostenere ipotetica rilevanza dell'errore ex art. 47 c 3 cp sull'obbligo di comunicazione violato; ed ugualmente dicasi per le norme, richiamate dal d.l, del D.P.C.M. n. 153 del 2013 relative alla nozione ai fini ISEE di nucleo familiare ed appartenenza del figlio minorenne. Nella attivazione della pratica la sig. R. ha indicato la presenza del figlio minore nel proprio nucleo, in conformità alle risultanze anagrafiche dell'epoca, e le è stato riconosciuto l'assegno in base alla composizione del nucleo medesimo; considerando il minimo di interlocuzione ed informazioni per predisporre quanto necessario, appare peraltro e comunque evidente che fosse nota la incidenza sul quantum della presenza del figlio minore nel nucleo, né l'appellante ha sostenuto il contrario. Per quanto rileva giova osservare che ai sensi dell'art. 2 c 5 a-bis) D.L. n. 14 del 2019 "i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; Premesso che la permanente convivenza di fatto con la madre non è in alcun modo sostenuta sul piano probatorio, né risulta asserita dalla imputata (non comparsa a rendere l'esame), la variazione anagrafica ha qui un rilevante valore dimostrativo, considerando che il minore , figlio di genitori divorziati, risulta essere stato residente con la madre dal gennaio 2012 fino al 1 aprile 2019 (all'indirizzo di O. piazza O. 20 ) in precedenza risultava residente in località in R.R., dal 2 aprile risulta nuovamente residente in R.R., località per univoche indicazioni riferita alla residenza del padre; la sequenza è indicativa di una effettiva modifica dello stato di convivenza, per conformazione del dato anagrafico alla realtà, tanto più considerando che la variazione della residenza ( in questo caso dopo lungo periodo di convivenza con la madre ) richiede il consenso di entrambi i genitori del minore e non emerge alcuna alternativa spiegazione al consenso o accordo in tal senso da parte della R., che vi ha necessariamente partecipato. Converge il tenore della missiva prodotta e richiamata in sentenza, dalla quale emergono senz'altro difficoltà nella gestione del minore tra i genitori ma anche e innanzitutto la difficoltà a far tornare dalla madre il ragazzo, che in quel periodo (fine marzo ) viveva con il padre. Ritenuta la ricorrenza delle componenti oggettiva e soggettiva del reato ritiene la Corte, in dissenso dalla decisione di primo grado, che ricorrono nella specie i presupposti di applicazione dell'art. 131 bis cp, in ragione del trattamento sanzionatorio previsto e delle valutazioni che seguono. La entità dell'importo complessivo, pari ai ratei mensili di 159 circa euro indebitamente percepiti per 7 mesi, non è tale da assumere valore preclusivo nella valutazione congiunta e complessiva del fatto, che manifesta per convergenti aspetti la particolare tenuità della offesa; rilevano sul piano modale la struttura essenziale della condotta e la agevole rilevabilità della omissione, relativa a dati iscritti in registri anagrafici ed emergente dal mero riscontro di difformità con la precedente dichiarazione , sotto diverso profilo la peculiarità della situazione familiare e verosimile difficoltà di gestione delle relazioni tra genitori e con il figlio nel regime di affido condiviso , da ritenersi influenti sulla variazione di convivenza e sua stabilizzazione, la durata della omissione, la pacifica sussistenza in capo alla R. dei requisiti per beneficiare della provvidenza economica per la propria condizione economico reddituale, la natura occasionale della violazione, in assenza di condizioni soggettive ostative. In riforma della sentenza impugnata la imputata va mandata assolta con formula di rito. P.Q.M. Visti gli artt. 605, 530 c.p.p., 131-bis c.p., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 2/02/2022 a carico di Ra.Or. e dalla stessa impugnata, ASSOLVE l'appellante dall'imputazione a lei ascritta, perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. Così deciso in Perugia il 20 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2024.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente - Dott. MELONI Marina - Consigliere - Dott. PARISE Clotilde - Consigliere - Dott. TRICOMI Laura - Consigliere - Dott. PAZZI Alberto - Consigliere - Rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5992/2023 R.G. proposto da: Af.Il., elettivamente domiciliata in Crevalcore, via G. (...), presso lo studio dell'Avvocato An.Pa., che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente - contro Ch.Mu., elettivamente domiciliato in Bologna, via (..), presso lo studio dell'Avvocato Sa.Ev., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1870/2022 depositata il 20/9/2022; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15/2/2024 dal consigliere Alberto Pazzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato Parenti per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Bologna, una volta accertato che le separazione (già dichiarata con sentenza parziale n. 1947/2016) de coniugi Af.Il. e Ch.Mu. doveva essere addebitata alle Af.Il., con sentenza definitiva n. 1607/2020 si limitava a regolare le questioni relative al mantenimento della prole per il periodo compreso fra il deposito del ricorso per separazione e la sentenza marocchina di divorzio nel frattempo intervenuta, mentre si asteneva dal pronunciare de futuro sulle questioni relative all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione dei due figli minori, ritenendole riservate al giudice del divorzio. 2. La Corte distrettuale di Bologna, a seguito dell'appello principale presentato da Ch.Mu. e dell'appello incidentale proposto da Af.Il., con sentenza parziale in data 19 novembre 2021 affermava preliminarmente la giurisdizione italiana, in ragione del fatto che i figli minori risiedevano abitualmente in Italia, e la propria competenza a decidere, oltre che sulla separazione, anche in ordine ad affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei medesimi. Riteneva, con successiva sentenza definitiva in data 8 luglio 2022, che non fosse possibile mantenere un affido condiviso, visto l'elevate livello di conflittualità fra i genitori e le criticità emerse da parte d entrambi, nonché il continuo coinvolgimento in tale dissidio de bambini. Disponeva, di conseguenza, l'affidamento dei minori Ch.Ab. e Ch.Sa. al servizio sociale territorialmente competente, con collocamento degli stessi presso il padre, demandando al servizio affidatario di predisporre un supporto in favore dei genitori, con l'obiettivo principale di favorire la comunicazione e la possibilità di rendere più agevole la frequentazione con l'altro genitore, e un'assistenza domiciliare per facilitare gli incontri fra la Af.Il. e i figli. Prevedeva, in particolare, che la madre potesse vedere Ch.Sa. una volta alla settimana, avesse incontri protetti con Ch.Ab. una volta ogni due settimane e incontrasse una volta al mese, congiuntamente, entrambi i bambini. 3. Af.Il. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito Ch.Mu. con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre preliminarmente rilevare, d'ufficio, la nullità della decisione impugnata in ragione del difetto di rappresentanza dei minori nel giudizio di appello. 4.1 Questa Corte ha avuto modo di recente di chiarire (cfr. Cass. 32290/2023, di cui si vanno a ripercorrere i passaggi di interesse per la fattispecie in esame) che l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art. 5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184 (norma inserita dall'art. 28, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023) costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare. Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 5-bis della legge 184/1983 (che trova la sua base normativa negli artt. 25 e 26 r.d.l. 1404/1934, conv. nella l. 835/1935, e succ. modif.), l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto) dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con l'individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di "affidamento" ai servizi, da definire come mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; richiede, tuttavia, che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori- e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili. Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. 16569/2021) e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art. 5-bis l. 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori; i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo; deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati. 4.2 Nel caso di specie non vi è dubbio che la Corte distrettuale abbia adottato un provvedimento fortemente limitativo della responsabilità genitoriale, ritenendo che l'interesse dei minori non potesse essere soddisfatto, stante l'inadeguatezza di entrambi i genitori, se non attraverso l'affidamento ai servizi sociali e con una rigida regolamentazione della frequentazione fra la madre e i minori. L'adozione di questo provvedimento di affidamento limitativo, tuttavia, non è avvenuta all'esito di una discussione in un contraddittorio complesso esteso anche ai minori, i cui interessi fossero adeguatamente rappresentati da un curatore speciale processuale. L'emersione nel corso del giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli degli interessi dei figli, costituiti dall'elevato livello di conflittualità esistente fra l'Af.Il. e il Ch.Mu. e dal conseguente profondo coinvolgimento dei bambini nel dissidio, poneva in capo ai giudici distrettuali il dovere di provvedere a tale nomina, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi fra genitori e discendenti. L'inottemperanza a questo dovere e il difetto di interlocuzione che ne è derivato hanno determinato, in applicazione dei principi in precedenza richiamati, una nullità della decisione impugnata, che impone la cassazione della stessa con rinvio alla Corte di merito. 5. I superiori rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l'esame dei motivi di ricorso presentati. 6. Per tutto quanto in precedenza esposto occorre dichiarare la nullità della sentenza impugnata. Il procedimento deve essere rimesso alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per il nuovo svolgimento del giudizio, previa sanatoria del difetto di rappresentanza verificatosi; al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di questo procedimento di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024.
TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto dott.ssa Marta Ienzi - PRESIDENTE dott.ssa Filomena Albano - GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico - GIUDICE REE. EST. A scioglimento della riserva che precede; letto il ricorso con cui A.M. - premesso che dalla cessata relazione more uxorio intrattenuta con G.M. erano nati i gemelli V. e G. (il (...) 14) - ha chiesto all'adito Tribunale di: "1) affidare in via esclusiva i figli minori G. e V. e alla madre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter c.c. con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ex art. 337 quater c.c. in capo alla madre stessa e attribuzione a quest'ultima del potere di assumere in via esclusiva anche ogni decisione di maggior interesse per i minori e con collocamento abitativo dei minori presso la madre nella casa familiare di Roma (...), in considerazione dell'attuale e persistente mancanza di assunzione di un concreto impegno genitoriale da parte del padre; con espressa richiesta all'Ill.mo Tribunale adito di valutare, in relazione ai profili di tutela della prole, anche l'emissione di provvedimenti in ordine alla sospensione e/o decadenza della responsabilità' genitoriale patema ai sensi degli artt. 330 - 333 c.c.; 2) in ordine ai rapporti padre - minori prevedere che il padre potrà' fare visita ai minori a Roma solo in situazione di protezione presso l'abitazione materna, dando nel contempo dimostrazione documentale di avere intrapreso e frequentato regolarmente un percorso di terapia e sostegno della genitorialità finalizzato al recupero psicologico svolto presso una struttura pubblica, con possibilità di rivalutare la situazione solo all'esito dell'effettuazione di detto percorso; 3) la casa familiare di Roma (...), ove abitano i bambini con la madre sin dalla nascita, rimane assegnata alla ricorrente, proprietaria dell'immobile, con tutto quanto in essa contenuto, essendosene il resistente già da tempo allontanato; 4) stabilire che il Sig. G.M. dovrà versare alla Sig.ra A.M. a titolo di contributo al mantenimento dei due figli V. e G. la somma mensile non inferiore ad Euro 400,00, al domicilio di lei entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale istat, disponendo anche adeguata garanzia per il versamento dell'importo fisso mensile; 5) stabilire che il Sig. G.M. dovrà inoltre provvedere alla contribuzione, nella misura del 50%, delle spese scolastiche, sportive, mediche, ludiche e straordinarie in genere."; Svolgimento del processo - Motivi della decisione rilevato che, a sostegno del ricorso, la M. ha dedotto che la convivenza era cessata a gennaio 2018, allorquando il M. si era trasferito in Puglia, frequentando sporadicamente i figli, che non vedeva dal settembre 2019 e per i quali aveva corrisposto solo 250,00 euro e che il predetto si ero reso responsabile durante la convivenza di condotte ingiuriose e violente nei confronti della stessa, denotanti la possibile assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, nonché, dopo il rientro in Puglia, anche di atti di violenza nei confronti di altre donne ed era sottoposto a custodia cautelare carceraria; rilevato che il M. , costituendosi, ha contestato le avverse allegazioni, evidenziando la propria dedizione alla cura dei figli ed ha allegato condotte materne volte ad ostacolare il suo rapporto con gli stessi e a marginalizzarlo, rappresentando di essere stato detenuto in carcere per 10 mesi, pur essendo stato assolto dall'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni di E.G. ed assolto dal medesimo reato anche nei confronti di S.C. (con contestuale condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per lesioni volontarie aggravate, con sentenza impugnata in Cassazione), escludendo di essere tossicodipendente e assumendo di aver sempre contribuito al mantenimento dei figli nei limiti delle sue precarie condizioni economiche e di essere attualmente inoccupato, sicché ha chiesto di: "1) Rigettare l'avversa domanda di affidamento esclusivo e conseguentemente confermare il regime di affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso il domicilio materno; 2) Prevedere modalità di contatto anche in video chiamata giornaliera (in orario consono agli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori) tra i bambini ed il padre; 3) Prevedere, altresì, attesa l'imminente scarcerazione, avendo il M. già scontata quasi per intero la pena inflitta (anni uno e mesi 4) in sede di carcerazione preventiva, una regolamentazione di visite che tenga conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori nonché degli impegni lavorativi che (si auspica a brezze) il convenuto andrà ad assumere e da concordare preventivamente tra i genitori, ponendo comunque come termine minimo quello di una visita al mese per due giorni consecutivi con annesso pernotto dei minori presso il padre, il quale avrà cura di trovare un alloggio in Roma per tale arco orario. 4) Disporre a carico di G.M. il versamento della somma mensile di Euro 150,00 (ossia Euro 75,00 ciascuno) quale attuale contributo per il mantenimento ordinario dei due figli V. e G. , che appare adeguato alle attuali condizioni dell'onerato inforza di quanto innanzi dedotto e documentato; 5) Prevedere la suddivisione al 50 % delle spese straordinarie mediche e scolastiche della prole tra i genitori da concordarsi preventivamente secondo le linee guida del CNF del 29-11-2017; 6) Assumere ogni conseguenziale provvedimento a tutela della prole.."; rilevato che all'udienza del 25.2.2021 la ricorrente ha chiesto che la frequentazione padre-figli avvenisse esclusivamente in Spazio Neutro; rilevato che - essendo il M. all'epoca detenuto agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, in virtù di ordinanza della Corte d'Appello di Lecce in data 7.12.2020, la quale dava atto della sua assoluzione "dal delitto di maltrattamenti per difetto del requisito della convivenza, rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, al netto della riduzione per il rito abbreviato, in ragione dell'estrema gravità dei fatti", argomentando la permanenza delle esigenze cautelari in quanto "la spinta criminale dell'imputato era tale da indurlo a reiterare gli atti di violenza e sopraffazione contro la convivente, nonostante la promessa di mutare atteggiamento", considerate altresì le gravi allegazioni materne in merito alle condotte tenute dal padre nonché la risalente interruzione della frequentazione padre- figli e l'ammissione del pregresso uso, da parte del resistente, di sostanze stupefacenti, tenuto inoltre conto della deduzione di condotte materne asseritamente ostacolanti il rapporto padre-figli - con decreto in data 23.6.2021 è stata disposta ctu psicologica e stabilito, in via provvisoria ed urgente, l'affido esclusivo dei figli alla madre, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, disponendosi, altresì, in ragione della natura violenta delle condotte ascritte al M. dalla M. e di quelle per le quali era detenuto ed era stato condannato, nonché della risalente interruzione della frequentazione padre-figli e dell'ammesso uso di sostanze stupefacenti da parte del resistente, la frequentazione protetta dei figli in Spazio neutro, una volta cessata la misura cautelare, consentendo da tale data anche una videochiamata giornaliera padre-figli; rilevato altresì che con il suddetto decreto, in ragione delle istanze de potestate avanzate dalla ricorrente, è stata nominata Curatrice speciale dei minori l'avv. P.A. ; rilevato che il 28.6.2021 il M. è stato scarcerato con conseguente cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla Corte di Appello di Taranto in data 30.11.2020; rilevato che all'esito del deposito della ctu, all'udienza camerale del 5.5.2022, stante l'accordo delle parti, il G.D. ha disposto il deposito entro il 15.6.22 del test su matrice cheratinica da effettuarsi dal M. presso una struttura pubblica già in precedenza autorizzato dal Tribunale e ha disposto relazione aggiornata sull'andamento degli incontri padre-figli in Spazio neutro, con termine alle parti sino al 27.6.2022 per note conclusive; rilevato che dalla espletata ctu, all'esito degli incontri congiunti e individuali con le parti, del colloquio con i minori, dell'osservazione delle relazioni familiari e della valutazione psicodiagnostica delle parti, è emerso che: - il profilo di personalità del M. è risultato connotato da un "Disturbo di Personalità Antisociale" con presenza di tratti istrionici e che, segnatamente, tale profilo è apparso "essere quello di una persona con inclinazione a mettere in atto comportamenti impulsivi senza pensare alle conseguenze e con la tendenza ad attribuire la responsabilità dei propri problemi, all'esterno, che viene rappresentato ostile e aggressivo", sicché il M. può risultare poco affidabile; - il suddetto "disturbo antisociale di personalità rilevato nel signor M. può essere caratterizzato da comportamenti illeciti e criminali, abuso di alcool e sostanze illecite...le sue emozioni possono tendere a crescere sino a sfuggire al suo controllo. - "rispetto allo stile di attaccamento, il signor M. sembrerebbe rientrare nella categoria di un attaccamento di tipo Disorganizzato", avendo sperimentato nel proprio contesto familiare violenze subite ed assistite unitamente ad "esperienze di attaccamento responsive e sensibili" e "tale stile di attaccamento di tipo disorganizzato può rappresentare un significativo fattore di rischio se messo in relazione alla genitorialità: il sig. M. potrebbe agire in maniera imprevedibile nei contesti in cui il sistema motivazionale dell'attaccamento tende ad attivarsi maggiormente, come, appunto, la genitorialità o le relazioni di coppia"; - la M. ha evidenziato "tratti di personalità di tipo ossessivo, istrionico e depressivo ad alto funzionamento", esprimendosi i tratti ossessivi nella eccessiva devozione al lavoro a scapito del tempo libero e delle relazioni ed i tratti di tipo depressivo ad alto funzionamento "nella tendenza a porsi elevati standard etici, sforzandosi di essere all'altezza anche a costo della propria felicità ed autostima"; - lo stile di attaccamento della ricorrente "rientra nella categoria definita di Attaccamento Sicuro" ed è correlato "alla capacità di essere consapevole di una vasta gamma di sentimenti e pensieri e di integrarli tra loro mostrando capacità riflessive e metacognitive, permettendo di porsi in relazione ai propri figli attraverso un accudimento responsivo e sensibile"; - la madre è riuscita a preservare l'immagine paterna agli occhi dei figli, come "clinicamente osservato sia nel colloquio di ascolto dei minori, sia nell'incontro di osservazione delle relazioni familiari", da cui è emersa, considerati il desiderio espresso dai minori di incontrare il padre e la loro disponibilità nell'interagire con lo stesso ricercandone continuamente le attenzioni, "la capacità della signora M. di tutelare la figura patema dal conflitto di coppia permettendo ai minori di tenere vivo, sano e piacevole, il ricorso e il rapporto con il padre, e di non rifiutarlo al momento dell'incontro e di ripresa della relazione di persona"; - mentre la madre è rimasta centrata sulle necessità di accudimento dei minori, di cui si occupa quotidianamente e mostrando preoccupazione per il loro benessere psicofisico, il padre, sia per il ritorno in Puglia, sia per la successiva detenzione, non si è potuto sperimentare nella quotidianità con i minori, non sembrando però "cogliere la necessità dei bambini di avere come riferimento la figura patema anche attraverso brevi chiamate quotidiane", manifestando il suo disagio nell'effettuare brevi telefonate ai figli, nel timore di interrompere il loro tempo libero e di imporsi forzatamente, senza comprendere l'importanza di un gesto indicativo di una sua presenza costante; - la qualità della relazione genitori-figli è apparsa positiva sia per il padre che per la madre ed i minori non hanno manifestato evidenze di traumi subiti; rilevato che, sulla scorta delle suddette emergenze, la Ctu ha proposto la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, nonché degli incontri protetti, demandando al Servizio la predisposizione di un calendario di frequentazione libera all'esito di tali incontri, delle pendenze penali e della scelta del M. in merito al suo futuro trasferimento a Roma, non ravvisando, nonostante le carenze genitoriali paterne, la necessità di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, ritenendo che, risiedendo in un'altra regione, il M. non avrebbe potuto attivare condotte pericolose ed avvenendo la frequentazione padre-figli "nel contesto degli incontri protetti, in uno spazio vigilato e monitorato"; rilevato che il M. non ha effettuato il deposito del test tossicologico né nel termine assegnato alla udienza collegiale del 12.11.2021, né nel termine ulteriore concesso dal GD alla udienza del 5.5.2022, motivando ex post il mancato deposito con difficoltà di natura economica, invero non rappresentate in alcuna delle due udienze, sicché tale suddetta condotta depone per la sottrazione al predetto accertamento all'unico plausibile fine di nascondere il persistente uso di sostanze, non potendo la disassuefazione, alla luce della suddetta condotta, ritenersi dimostrata dal solo test tossicologico negativo effettuato a ridosso della cessazione del lungo periodo di custodia cautelare; rilevato che con le note autorizzate in data 27.6.2022 la M. ha chiesto la conferma delle statuizioni di cui al decreto provvisorio in data 25.6.2021, eccezion fatta per la richiesta di mantenimento confermata come da ricorso, nonché la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, stante l'omessa effettuazione del test tossicologico su matrice cheratinica da parte del M. e il mancato riscontro di attivazione di un supporto terapeutico e farmacologico dallo stesso intrapreso all'esito delle valutazioni diagnostiche della Ctu; rilevato che il M., con le proprie note autorizzate in data 23.6.2022, ha confermato la disponibilità a definire il procedimento in conformità alle conclusioni della ctu; rilevato che la Curatrice speciale, nelle proprie note autorizzate in data 21.6.2022, ha insistito per l'acquisizione delle analisi tossicologiche del M., onde potersi compiutamente pronunciare in merito alla decadenza paterna, deducendo l'opportunità della prosecuzione della frequentazione padre-figli in modalità protetta; rilevato che, con istanza urgente in data 13.6.2022, la M. ha rappresentato al Tribunale che l'operatore aveva sospeso l'incontro protetto dell'8.7.2022, chiedendo alla madre di allontanarsi con i bambini e che in data 12.7.2022 la referente del Servizio dott.ssa S. le aveva riferito che l'incontro era stato interrotto a causa delle "esternazioni inappropriate" del padre di fronte ai bambini, comunicando la sospensione degli incontri almeno fino a dopo l'estate, sicché ha chiesto di acquisire una relazione di aggiornamento dal Servizio; rilevato che in data 12.9.2022 è pervenuta relazione del Servizio sociale confermativa dell'avvenuta sospensione dell'incontro dell'8.7.2022 e dei successivi, avendo gli operatori del Centro Famiglie ritenuto che fossero venuti meno i presupposti indispensabili al prosieguo dell'intervento, riferendo altresì che il 25.8.2022 il M., durante un colloquio da remoto, aveva raccontato di essere crollato emotivamente, fino ad arrivare a piangere davanti ai figli, stante il periodo di lungo stress, ammettendo Terrore commesso e scusandosi, mentre la M., durante il colloquio avuto il 30 agosto 2022, aveva rappresentato un regresso dei minori successivamente all'incontro dell'8 luglio e che, in particolare, V. alcune sere aveva pianto e G. aveva gridato durante un incubo notturno, non chiedendo entrambi di rivedere il padre; rilevato che, con successive note autorizzate in data 16.9.2022, la M., ad integrazione delle precedenti conclusioni, ha chiesto che gli incontri protetti venissero ripresi solo a seguito della dimostrazione da parte del M. di aver attivato il percorso di cura per il grave disturbo di personalità diagnosticatogli, con richiesta di esibizione di certificazioni periodiche; rilevato che, con le note autorizzate in data 16.9.2022, alla luce delle ultime condotte del M. e della sottrazione alla effettuazione dei test tossicologici, la Curatrice speciale dei minori ha chiesto la decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale e in via subordinata, previo deposito da parte del M. degli esami tossicologici, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità e per il superamento della tossicodipendenza, mantenendo il regime degli incontri protetti; rilevato che, con relazione in data 18.11.2022, il Servizio sociale, premesso di aver incontrato la M. in data 26.10.2022 e di aver interloquito telefonicamente col M. in data 4.11.2022, nonché di aver svolto un incontro di rete da remoto con le operatrici del Centro Famiglie, ha rappresentato la sussistenza di elementi di criticità minanti la "possibilità di garantire la continuità della relazione padre-figli nel rispetto delle esigenze emotive dei minori", criticità ricondotte sia al progetto lavorativo del M. , che rendeva particolarmente oneroso per lo stesso recarsi a Roma due volte al mese, sia ad una minore accertata "disponibilità emotiva" dei figli a rivedere il padre, proponendo una rivalutazione della possibilità dell'eventuale ripresa degli incontri solo all'esito di un necessario lavoro di tipo terapeutico elaborativo per l'intero nucleo familiare (vedi allegata relazione del Centro Nuovi Legami); rilevato che, con istanza urgente in data 31.10.23, la ricorrente, avendo appreso dalla stampa locale di M... di condotte violente perpetrate da un uomo ai danni della compagna ed avendo saputo che l'autore di tali condotte sarebbe stato il M., ha chiesto, anche ai fini degli adottandi provvedimenti de potestate, di acquisire "informazioni alla Procura presso il Tribunale di Taranto Dott. F.C. e al Tribunale penale di Taranto Sezione Gip Dott. B.R. sulla persona del Sig. G.M..", sicché, con decreto in data 3.11.2023, il Tribunale ha disposto che il PM-Ufficio Affari Civili provvedesse al deposito dei certificati penali e dei carichi pendenti aggiornati di G.M. , anche relativamente ai carichi pendenti presso il Tribunale di Taranto, entro il 30.11.2023, facendo pervenire entro il medesimo termine le proprie determinazioni in merito ai richiesti provvedimenti de potestate e che entro tale termine il M. chiarisse se fosse o meno il soggetto indagato per i gravi fatti riportati nell'articolo di stampa allegato all'istanza (accaduti a M... lo scorso ottobre), depositando, in caso positivo, copia degli atti relativi al correlato procedimento penale; rilevato che, con decreto in data 4.12.2023, il Tribunale ha disatteso l'istanza di rinvio dell'udienza del 7.12.23 depositata in data 2.12.2023 dai difensori del M., rinuncianti al mandato, atteso che la rinunzia al mandato da parte del difensore (così come la revoca della procura da parte del cliente) a norma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicché per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore, evidenziando altresì che, di conseguenza, diversamente da quanto previsto nel processo penale, la rinuncia o la revoca del mandato non danno diritto ad alcun termine a difesa e che l'assistito, nel caso di specie, era comunque reperibile dai difensori presso l'istituto penitenziario ove si trovava da tempo ristretto, sicché ben sarebbe stato possibile interloquire con lo stesso in tempo utile per l'udienza (la cui fissazione era stata comunicata ai difensori il 6.11.2023); rilevato che all'udienza del 7.12.2023 la ricorrente, presente personalmente, ha confermato la sospensione degli incontri dal luglio 2022 e ha riferito l'omessa corresponsione da parte del padre, dal 10.6.2022, dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale; quindi la Curatrice speciale ha chiesto la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, i difensori della ricorrente hanno chiesto la decadenza paterna e l'interruzione dei rapporti padre-minori, riportandosi per il resto alle note del 16.9.2022 e il difensore del resistente, rinunciante al mandato, si è riportato agli scritti già in atti, rappresentando che i nonni e gli zii paterni avevano in passato chiesto, senza esito, di poter vedere i minori, mentre la Curatrice ha evidenziato che durante la ctu i nonni, convocati dal consulente, si erano rifiutati di intervenire; premesso che la regolamentazione della frequentazione del minore con gli ascendenti esula dalla competenza del Tribunale Ordinario, essendo di competenza del Tribunale per i Minori, così come esula dal thema decidendum del presente procedimento la regolamentazione della frequentazione dei minori con gli zii; rilevato che, con nota in data 23.11.2023, il PM ha chiesto la "sospensione/decadenza" paterna dalla responsabilità genitoriale e di disporre l'affido superesclusivo dei figli alla madre, con divieto di incontri con il padre; rilevato che dagli atti trasmessi dalla Procura di Taranto, depositati dal PM in sede, il M risulta sottoposto a giudizio immediato innanzi al Tribunale di Taranto per 1 reati di cui agli artt. 582-585-576 n 5 n 1-61 n 2 c.p., commesso in data 28.9.2023 presso M..., di cui all'art. 612 bis c.p., sino al 28.9.2023 presso M..., di cui all'art. 613 bis c.p. commesso in data 28.9.2023, presso M... e di cui all'art. 624 bis -61 n 2 c.p. in data 28.9.2023 presso M... (vedi certificato dei carichi pendenti), nonché sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in virtù di ordinanza in data 4.10.2023 emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, per i reati di tortura (in esso assorbito il sequestro di persona), furto con strappo (così riqualificata la contestazione di rapina aggravata) ed atti persecutori, tutti ai danni di P.S. i, come riportati nel seguente capo di imputazione: 1. Per il delitto p. e p. dall'art. 613bis c.p. perché, con più condotte violente, privando della libertà personale P.S. impedendole di uscire di casa per circa un'ora e mezza, la sottoponeva ad acute sofferenze fisiche ed un verificabile trauma psichico nonché ad un trattamento inumano e degradante; In particolare, per l'intero periodo in cui l'aveva segregata in casa, incurante delle sofferenze e dei lamenti della donna che lo pregava di smetterla ed urlava per chiedere aiuto ed anzi al contrario minacciandola di morte paventandole che "non si sa se tu esci viva di qua stasera" e contestualmente togliendole i vestiti, strappandoglieli, ogni volta che la stessa tentava di rivestirsi per scappare, dapprima le sottraeva Il cellulare per impedirle di chiedere aiuto ed in seguito la trascinava prendendola per i capelli, strappandone delle ciocche, al contempo, dopo essersi auto inferto una ferita sulla mano grondante sangue, proferiva nei suoi confronti le seguenti frasi minacciose e deliranti "guarda vedi adesso dirò che sei stata tu perché tu finirai in galera, questo è sangue M." ed immediatamente la picchiava, con schiaffi con la mano sporca di sangue sui volto ed imbrattandole gli occhi in modo tale da impedirle di vedere nonché colpendola sulle orecchie con schiaffi talmente forti da farle perdere temporaneamente l'udito, obbligandola a rimanere in piedi e minacciandola contestualmente con le seguenti frasi "guarda questo è niente. Io queste botte le prendevo quando avevo sei anni - tu ce l'hai con gli uomini per quello che ti ha fatto tuo padre quindi lo adesso ti guarisco" e continuando a percuoterla ininterrottamente con calci sui fianchi, pugni, testate e schiaffi sul volto obbligandola a preparagli una sigaretta e picchiandola nuovamente perché la stessa non era stata in grado di preparagliela perché tramortita dal brutale pestaggio In M... il 28.9.2023 2. Per il delitto p. e p. dall'art. 605 c.p. perché privava P S impedendole di uscire dall'abitazione per circa un'ora e mezza con le condotte meglio descritte nel capo 2; In M... il 28.9.2023 3. Per il delitto p. e p. dall'art. 61 n. 2, 628 c. 1, 2 e 3 n. 2) e 3bis) c.p. perché, al fine di procurarsi un profitto, dopo aver sottratto a P.S. il telefono cellulare, usava violenza nei suoi confronti al fine di assicurarsene il possesso con le condotte meglio descritte nel capo 2; con le aggravanti di aver commesso. Il fatto all'interno dell'abitazione nonché ponendo la S. in condizioni di incapacità di agire essendo stata privata della libertà di movimento. In M... II 28.9.2023 4. Per il delitto p. e p. dall'artt. 582 -585 (in relazione all'art. 576 n. 5.1 c.p.) 61 n. 2 c.p. perché cagionava a S.P. lesioni personali consistite in "trauma cranico non commotivo ematoma zigomo e regione periorbitale dx, algia braccio sx con ematoma, edema occhio sx, vertigini e nausea a seguito di percosse " giudicate guaribili in gg. 15 nonché una lesione della cornea occhio sx, strattonandola per i capelli e colpendola ripetutamente con forza a mano aperta sulla faccia e sulle orecchie e successivamente colpendola sul volto con diverse testate; con le aggravanti del nesso teleologico con il reato di cui all'art. 613bis e dell'aver commesso il fatto nei confronti della persona offesa del reato di cui all'art. 612bis; In M... il 28.9.2023 5. Per il delitto p. e p. dall'art. 612bis c.p. perché con condotte reiterate e ripetute nel tempo, sottoponeva ad atti persecutori P.S. , chiamandola ripetutamente, facendosi trovare nei luoghi dalla stessa abitualmente frequentati o dinanzi alla sua abitazione, contattando continuamente gli amici di quest'ultima per conoscerne gli spostamenti ed infine percuotendola e minacciandola con le condotte meglio indicate nel capo d'imputazione n. 2, in tal modo ingenerandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura nonché un fondato timore la propria incolumità fisica; In M... da agosto 2023 sino al 28.9.2023 Recidiva specifica infraquinquennale rilevato che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche", tra cui, oltre alla sentenza penale priva di efficacia di giudicato e le prove raccolte in un processo penale, pur in assenza del vaglio critico del dibattimento (vedi, tra le altre, Cass. 40796/21), anche i soli atti di indagine del PM svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (vedi, tra le altre, Cass. civ. 2947/2023 ,18025/2019); rilevato che dalla sopracitata ordinanza di custodia cautelare risulta che le condotte di brutale, crudele e gratuita violenza ascritte al M. sono riscontrate, oltre che dalle coerenti s.i.t. rese dalla persona offesa, da quanto percepito dagli operatori di Pg intervenuti, dal referto medico attestante le lesioni in tutte le parti del corpo della donna e dalle fotografie del volto della stessa, che unitamente alla ricostruzione degli eventi e alla durata delle violenze (circa un'ora e mezza), hanno consentito al GIP "di ritenere la disumanità del trattamento a lei riservato"; rilevato che le suddette condotte, analoghe a quelle per le quali il M. era stato già condannato con sentenza irrevocabile, del pari maturate "in occasione della frequentazione connessa all'avvio di relazioni sentimentali" e ritenute dalla Corte d'Appello di Lecce di "estrema gravità", costituiscono evidente concreta manifestazione del "Disturbo di Personalità Antisociale" diagnosticatogli dalla Ctu e dell'indole violenta ed aggressiva dello stesso, nonché della incapacità di contenimento degli impulsi violenti e del suo discontrollo emotivo, quest'ultimo già manifestato nell'incontro dell'8.7.2022 con i figli, rimasti turbati (viste le successive condotte avute dagli stessi, riferite dalla madre) dal comportamento del padre, rispetto al quale nemmeno gli incontri protetti sono risultati pertanto sufficientemente tutelanti (tant'è che la frequentazione in Spazio Neutro è stata immediatamente interrotta), diversamente da quanto ipotizzato dalla Ctu; rilevato che le condotte di cui sopra, unitamente a quelle direttamente riscontrate dall'informatrice F.N. (che ha riferito di aver assistito alla furia del M., sentito urlare come un ossesso sul balcone di casa e poi prendere a calci e pugni "qualcosa" una volta entrato), corroborano la fondatezza delle allegazioni della ricorrente relative alle aggressioni, alle ingiurie e alle minacce subite anche dalla stessa in costanza di convivenza, specificate nel verbale di s.i.t. rese in data 17.2.2020 (ed indirettamente confermate anche dalla persona offesa nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Taranto, laddove in sede di s.i.t. ha dichiarato, riferendosi al M.:"...Diceva che in alcuni momenti gli ricordavo la sua ex e scattava questo nervosismo.."); rilevato che la evidente incapacità del M. di dominare le pulsioni violente, la assenza di consapevolezza in merito a tale incapacità, tanto da non aver attivato alcun percorso di cura con conseguente ingravescenza della problematica (come dimostrato dagli ultimi accadimenti), il discontrollo emotivo manifestato alla presenza dei figli anche in un contesto protetto quale quello dello Spazio Neutro, il verosimile utilizzo di sostanze stupefacenti, il disimpegno dimostrato rispetto ai propri obblighi genitoriali, trasferendosi in un'altra regione e così sottraendosi alla condivisione della quotidianità con i figli (senza che vi sia prova che il trasferimento sia stato necessitato da ragioni lavorative), l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, cessato del tutto dal 10.6.2022, secondo quanto riferito dalla madre e non contestato, impongono - implicando la totale compromissione della capacità genitoriale paterna (diversamente da quanto ritenuto dalla Ctu, prima però che si verificassero le condotte che hanno determinato la interruzione degli incontri protetti e la recente ulteriore carcerazione), la declaratoria di decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, sinora tutelati dalla madre, la quale ha consentito loro di conservare, nonostante tutto, una immagine positiva del padre, dalla cui incapacità di controllo delle pulsioni (violente e non) e di esercizio tutelante ed affidabile della genitorialità i figli vanno protetti; rilevato che alla decadenza paterna consegue automaticamente la concentrazione in via esclusiva della responsabilità genitoriale in capo alla madre, dotata di competenze genitoriali adeguate, la quale, unico genitore titolare della responsabilità genitoriale e, pertanto, affidataria esclusiva nonché collocataria dei figli, dovrà assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, sportive e relative al cambio di residenza; rilevato che l'attuale complessiva situazione, quale sopra descritta, impone, a tutela dei minori, il divieto di frequentazione e di contatti con il padre (già estremamente diradati e comunque del tutto cessati dallo scorso ottobre, secondo quanto riferito dalla madre), ferma la possibile rivalutazione futura dei presupposti per il ripristino della responsabilità genitoriale e/o della frequentazione padre-figli solo allorquando il padre avrà attivato, con esito positivo, i percorsi di cura per il superamento delle proprie problematiche e segnatamente per il controllo degli impulsi violenti, essendo peraltro tale conclusione imposta dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul, laddove prevede l'adozione delle misure necessarie a garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini ed avendo la Corte EDU affermato che non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio, ma che ogni scelta deve essere parametrata al preminente interesse del minore e alla valutazione della capacità genitoriale del genitore che rivendica il suddetto diritto (vedi Caso Rytchenko c. Russia, sentenza 20 gennaio 2011; Caso Pascal c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso Cristescu c. Romania sentenza del 10.1.2012), come ribadito nella guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare ("Artide 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life"), approvata il 31 agosto 2021, nella quale, al punto 346, si legge che un genitore non può avere il diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, che vengano adottate misure che danneggerebbero la salute e lo sviluppo del bambino (Elsholz c. Germania GC, 50; T.P. e K.M. c. Regno Unito GC 71; Ignaccolo-Zenide c. Romania, 94; Nuutinen c. Finlandia, 128); rilevato, quanto alle statuizioni economiche, che la M., architetto, ha dichiarato di occuparsi della gestione della contabilità dell'impresa (...) Srl (di cui è socia con una quota dell'8,33/% e che risulta aver chiuso il bilancio al dicembre 2020 con un utile di circa 467.000 euro) e della contabilità e amministrazione della Società (...) Snc (di cui è socia all'8,32%), entrambe società di famiglia che gestiscono gli immobili precedentemente costruiti), nonché della gestione ed amministrazione degli immobili in comproprietà con il padre e con la sorella (1/3 di 26 immobili in Roma, 1/3 di 8 immobili in Ciampino e 1/6 di una autorimessa a Roma); ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 (ultimo documentato) redditi netti pari a circa 53.300 euro (da locazione e da partecipazione) ed in tale anno ha riscosso dividendi netti tassati alla fonte dall (...) Srl per 74.000 euro; è inoltre titolare di un conto personale con saldo al settembre 2021 pari a 1.751,33 euro, di un conto cointestato con il padre e la sorella con saldo al settembre 2021 pari a 331.882,93 euro ed ha procura ad operare su un conto intestato al padre, con saldo al settembre 2021 pari a 60.708 euro (vedi dichiarazione sostitutiva in data 21.10.2021); rilevato che il M., all'inizio del procedimento disoccupato, dall'ordinanza cautelare del GIP di Taranto risulta aver reperito un lavoro, prima dell'ulteriore carcerazione, presso un centro per bambini autistici e come autista del preside di un liceo (secondo quanto riferito dalla persona offesa in denuncia), di cui però non si conoscono i corrispettivi (non avendo ottemperato all'ordine di deposito di cui al decreto del 23.6.2021), attualmente comunque non percepiti, in ragione dello stato di detenzione; ritenuto, pertanto, che, considerata la solida posizione patrimoniale della M. e tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del M., vada confermato, allo stato, a carico del padre, a decorrere dalla domanda (ossia dal 12.5.2020, data di deposito del ricorso), quale contributo al mantenimento dei due figli, l'assegno già stabilito in via provvisoria, pari all'importo di complessivi 150,00 euro mensili, da corrispondere alla M. entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, trattandosi della contribuzione che il M. stesso ha chiesto di porre a suo carico costituendosi, quando era comunque disoccupato (e supportato economicamente dalla propria famiglia); ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la cancellazione ed il risarcimento del danno ex art. 89 cpc richiesti dalla M., atteso che le espressioni di cui si chiede la cancellazione (ossia quelle relative alla "brutale sottrazione del ruolo genitoriale, sociale e lavorativo operata scientemente a danno del convenuto da parte della ricorrente..") non risultano dettate da un mero scomposto intento dispregiativo ma sono pertinenti all'oggetto del giudizio e appaiono funzionali alle esigenze difensive, laddove attribuiscono alla ricorrente condotte valutate dal resistente come volte a danneggiarlo sotto vari profili (seppur non riscontrate); rilevato che il M., stante la prevalente soccombenza rispetto alla M., va condannato al pagamento delle spese di lite in favore della stessa nella misura di 2/3, compensandole per il resto e, stante la soccombenza rispetto alla domanda di decadenza, va condannato all'integrale pagamento delle spese di lite in favore della Curatrice speciale dei minori (alla cui nomina ha inoltre dato causa) e all'integrale pagamento delle spese di ctu P.Q.M. definitivamente pronunciando, dichiara la decadenza di G.M. dalla responsabilità genitoriale sui figli minori V. e G. e li affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche sportive e relative al cambio di residenza; dispone il divieto di frequentazione e di contatti tra il padre e i figli; pone a carico di G.M., a decorrere dal 12.5.2020, un assegno dell'importo complessivo di 150,00 euro mensili quale contributo al mantenimento dei due figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche; condanna G.M. al pagamento delle spese di lite in favore di A. M. nella misura di 2/3, che liquida in 3.385,00 euro per compensi professionali, spese generali, IVA e CPA, compensandole per il resto e al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. P. quale Curatrice speciale dei minori, che liquida in 3.838,00 euro per compensi professionali, spese generali, IVA e CPA; pone le spese di CTU a definitivo integrale carico di G.M. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione prima civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: 1. dott. Saverio U. DE SIMONE - Presidente 2. dott.ssa Cristina FASANO - Giudice rel. 3. dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 10468 avente ad oggetto: regolamentazione regime di affidamento, visite e contributo al mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio TRA Mo.Ca., rappresentata e difesa dall' avv. Ra.An. ed elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla via (...) presso il suo studio in virtù di mandato a margine del ricorso - ricorrente - E Bo.Ra. - resistente contumace- FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso in data 21.09.2023 Mo.Ca. premesso che: -dalla relazione tra le parti era nata, in data 2 7.07.2020, Bo.Ch., riconosciuta da entrambi i genitori; -durante il rapporto il resistente aveva tenuto nei suoi confronti atteggiamenti di violenza verbale aggredendola e denigrandola ; -detti comportamenti erano dipesi dall'abuso di sostanze alcool iche e stupefacenti; -ella aveva, pertanto, abbandonato la casa familiare condotta in locazione e si era trasferita insieme alla minore presso la propria famiglia di origine; -ella era disoccupata mentre il Bo. era muratore; -il resistente si era completamente disinteressato dei bisogni affettivi e materiali della figlia a cui provvedeva solo la nonna materna. 1.1.Tutto ciò premesso ha chiesto al tribunale l'affido esclusivo della minore in suo favore con collocamento presso di lei, incontri padre -figlia in luogo neutro, un contributo del Bo. di Euro 300,00 mensili. 2. Con decreto del 23.04.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione per il 19.09.2023 poi rinviata al 17.01.2024 dinanzi al giudice delegato. 3. Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolarità della notifica. 4.All'udienza del 7.02.2024 è stata interrogata la ricorrente e , precisate le conclusioni e discussa la causa, è stata riservata per la decisione . / 5.La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta per quanto di ragione. 6.In ordine all'affidamento la ricorrente chiede l'affido esclusivo sul presupposto dell'assenza della figura genitoriale paterna nella vita della figlia , essendosi il Bo. sempre disinteressato delle sue esigenze sia affettive che materiali. 6.1.Ciò detto , giova ricordare in linea di principio che l'attuale contesto normativo in tema di provvedimenti relativi alla prole, per come modificato dalla L. n. 54 del 2006 e dal successivo D.Lgs. n. 154 del 2013, si fonda sul diritto alla bigenitorialità riconosciuto al minore. Da ciò deriva che l'affidamento condiviso previsto dall'art. 337-ter c.c. resta il modello di riferimento nei casi di scioglimento della famiglia pur restando sempre compito del giudice quello di garantire e preservare il preminente e superiore interesse del minore (ex multis Cass. 28244/2019). Infatti, in applicazione dell'art. 337-quater c.c., il giudice potrà disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori "... qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore...", di modo che questa possibilità si appalesi quale extrema ratio da scegliere solo allorché l'adozione della soluzione dell'affidamento condiviso presenti controindicazioni che facciano temere un pregiudizio nei confronti del minore. In linea di massima, qualora si accerti l'inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza di un genitore rispetto all'opposta idoneità dell'altro (Cass. civ. n. 27/2017) ovvero ancora omissioni nel contributo al mantenimento dei figli e nella frequentazione degli stessi, il giudice potrà orientarsi verso l'affidamento ad uno solo dei genitori tenendo sempre presente l'interesse supremo della prole minore. Ostativa all'affido condiviso è ritenuta anche l'elevata conflittualità tra i genitori tale da tradursi nell'impossibilità di qualsivoglia collaborazione nell'interesse dei figli tale da sfociare in forme idonee ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisco dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse (Cass. civ. 1777/ 2012; in senso conforme Cass. civ. 5108/2012, Cass. civ. 27/2017, Cass. civ. 5604/2020). Tuttavia, anche in presenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per farsi luogo all'applicazione del regime di affidamento esclusivo, per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, il genitore affidatario esclusivo ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore, è tenuto a consultare l'altro genitore, avendo questi mantenuto il diritto, nonché il dovere, di vigliare sull'istruzione e sull'educazione dei propri figli. 6.2. Nel caso in oggetto la ricorrente allega un atteggiamento disinteressato del Bo. in ogni aspetto della vita della figlia e tale dato emerge , oltre che dal libero interrogatorio della donna che ha confermato di essere assistita solo dalla propria famiglia di origine nella cura della figlia, anche dall'assenza processuale del resistente. Ne deriva che il Collegio , sul presupposto che il predetto abbia lasciato ogni cura sia sul piano fisico che morale ed economico alla ricorrente la quale , non ricevendo alcun aiuto nell'assistenza del figlio, è stata costretta ad adire le vie giudiziarie, reputa, pertanto, opportuno disporre l'affido esclusivo della minore alla madre. 7.Quanto al collocamento esso viene disposto presso la genitrice essendo in tal senso la sua domanda ed essendo la condizione attuale sin dalla separazione della coppia. 8. Circa il diritto di visita del padre va detto che , dinanzi al conclamato disinteresse paterno, è opportuno che esso sia , allo stato, sospeso e in futuro si svolga attraverso i Servizi Sociali territorialmente competenti a cui il resistente potrà rivolgersi ove e se abbia interesse a frequentare la minore. 9.Relativamente al contributo paterno al mantenimento la ricorrente chiede corrispondersi l'importo di Euro 300,00. Tenuto conto dell'età della minore (3 anni e mezzo ), dell'allegazione di disoccupazione della M. e del fatto che il Collegio ignora la capacità reddituale del Bo. , di cui si sa solo che sarebbe muratore, si reputa congruo un contributo paterno di Euro 250,00 mensili. Ad esso si aggiungerà il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bari. Il pagamento di tali somme sarà effettuato presso il domicilio del genitore che ne ha diritto per il figlio ovvero nell'altra modalità che lo stesso indicherà all'obbligato, sarà soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento per le mensilità in corso ed entro il 10 di ogni mese per le mensilità future. 10. L'assegno unico universale spetterà per intero alla genitrice , collocataria del minore. 11.Le spese di lite possono essere poste a carico del resistente. Esse vengono liquidate secondo i parametri delle cause a cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale , valore fino ad Euro 52.000,00, nei valori medi delle fasi di studio ed introduttiva con riduzione del 30% data la non complessità della causa e l'attività svolta (Euro 2.905,00 - 30% = Euro 2.033,50). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Mo.Ca. , così provvede: 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone l'affido esclusivo della figlia minore Ch. (nata il 27.07.2020) con collocamento prevalente presso la madre; 2) dispone che gli incontri padre-minore siano sospesi e che saranno ripresi se e quando il resistente avrà interesse a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti a cui dovrà rivolgersi; 3) pone a carico del resistente l'importo di Euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bari e siglato in data 16.11.2017. Il pagamento di tali somme sarà effettuato presso il domicilio del genitore che ne ha diritto per il figlio ovvero nell'altra modalità che lo stesso indicherà all'obbligato, sarà soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento per le mensilità in corso ed entro il 10 di ogni mese per le mensilità future; 4) dispone che l'assegno unico universale spetti per intero alla ricorrente; 5) condanna il resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 2.033,50 per onorario, oltre IVA,CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge che liquida in favore dello Stato ex art. 133 TU Spese di giustizia; 6) dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo come per legge; Manda alla Cancelleria per i propri adempimenti. Così deciso in Bari il 20 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2024.
TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE DOTT.ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL. DOTT.ssa Francesca Cerrone GIUDICE pronuncia SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. ...del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da: CAIO - Cod. Fisc. (...), elettivamente domiciliato in VIA..., presso lo studio dell'avv...., rappresentato e difeso dall'avv. ... ATTORE nei confronti di CALPURNIA- Cod. Fisc. (...), elettivamente domiciliata in VIA..., presso lo studio dell'avv...., rappresentata e difesa dall'avv. ... CONVENUTO E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.) Conclusioni delle parti Come da rispettivi fogli depositati all'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 10.08.2020, ha chiesto la pronuncia di sentenza che tenga luogo del consenso mancante di Calpurnia al riconoscimento del figlio Tizietto - nato il (...).(...).2016 a (...) - da parte del medesimo Caio, deducendo la sussistenza del presupposto stabilito dall'art. 250, co. 4, c.c., consistente nella conformità all'interesse del figlio. Ha contestualmente domandato al Tribunale di provvedere sul regime di affidamento, collocamento, visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio. Ha dedotto l'attore di avere, con ricorso notificato in data 16.10.2017, impugnato per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. il riconoscimento reso in data 21.04.2016 nei confronti di Tizietto da Mevio, allora compagno della convenuta, avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena, essendo detto riconoscimento stato effettuato nel falso convincimento che il Mevio fosse effettivamente il padre biologico del bambino (o essendo il frutto di una falsa attestazione di paternità); che solo nel corso del giudizio ex art. 263 c.c. di cui sopra (n. .../2017 R.G. innanzi al Tribunale di Modena), nel quale il Mevio è rimasto contumace e precisamente solo nella seconda metà di gennaio 2019, ha appreso che Mevio aveva promosso a fine marzo 2017 medesimo giudizio definito con sentenza n. 1143/2018 (pubblicata il 21.6.2018 - RG .../2017), con la quale il Tribunale di Modena aveva dichiarato il difetto di veridicità della dichiarazione con cui il Mevio aveva riconosciuto come suo il minore Tizietto; che il giudizio promosso dal ricorrente si è dunque concluso con sentenza n. .../2020, pubblicata il 19.2.2020, dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Con decreto dell'1.09.2020 è stata fissata l'udienza del 3.11.2023, assegnando termine sino al 12.10.2020 per la notifica del ricorso e del decreto; l'udienza è stata poi rinviata al 16.12.2020. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2020 la convenuta ha dichiarato di opporsi al riconoscimento del figlio da parte del ricorrente ed all'accoglimento delle ulteriori domande avanzate, stante il pregiudizio per il minore derivante dall'eventuale suo riconoscimento da parte del ricorrente, la cui personalità ed i cui comportamenti passati (tra cui violenze e reati che hanno portato anche a plurime condanne penali) sarebbero tali da compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore o, comunque, da creargli pregiudizi rilevanti, essendo peraltro egli inserito nel nucleo famigliare con la madre ed il suo attuale compagno, e la sorellina..., figlia di questi ultimi. All'udienza del 16.12.2020 il giudice istruttore, prendendo atto della opposizione di Sempronia al riconoscimento, si è riservato; con successiva ordinanza del 16.02.2021 è stata disposta ctu genetica al fine di accertare se vi sia o meno compatibilità genetica fra i caratteri di Caio e quelli di Tizietto. Con ordinanza in data 11.11.2021 il Giudice istruttore ha nominato quale curatore speciale del minore l'avv. ...e incaricato i Servizi Sociali di svolgere "un'indagine sulle condizioni familiari e di vita di Caio, con particolare riguardo alla valutazione dell'interesse del minore al riconoscimento, depositando una relazione entro il 29.04.2022". Si è costituito il curatore speciale in data 29.11.2022, chiedendo che fosse disposta CTU volta a verificare le attuali condizioni psico-fisiche del minore, le sue condizioni di vita, le condizioni socio-scolastiche, con indagine volta ad approfondire eventuali pregiudizi per il minore che potessero derivare dall'acquisto dello "status" genitoriale in capo a Caio; CTU volta a verificare le capacità genitoriali dei sig.ri Calpurnia e Caio; conferirsi incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per ogni accertamento del caso e per un'indagine sulle condizioni familiari, di vita e sociali dei signori Calpurnia e Caio. Il curatore si è associato poi alla parte convenuta nella richiesta d'informazioni all'Autorità giudiziaria e di polizia ex art. 213 c.p.c. relativamente alla posizione, ad eventuali condanne penali e carichi pendenti in capo al ricorrente. Ha domandato infine assumersi, all'esito dell'indagine, ogni opportuno provvedimento a tutela e nell'interesse esclusivo del minore. In data 29.5.2022 è stata depositata la relazione da parte dei Servizi Sociali; successivamente il Giudice ha richiesto alla Questura di Modena "ogni informazione reperibile nel sistema "AFIS", relativa a Caio" e disposto ctu "volta a verificare le attuali condizioni psico-fisiche del minore Tizietto, le sue condizioni di vita, le condizioni socio-scolastiche, con indagine volta ad approfondire eventuali pregiudizi per il minore che potessero derivare dall'acquisto dello "status" genitoriale in capo al sig. Caio". All'udienza del 19.09.2023 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni; all'esito, la causa è stata riservata al Collegio. 1) Sul rito applicabile nei procedimenti ex art. 250, comma 4 c.c. In via preliminare osserva il Collegio come il presente contenzioso sia stato instaurato con ricorso ex art. 250, comma 4 c.c. il quale, a seguito della novella di cui alla L. n. 219 del 2012, così recita: "Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262". Anteriormente alla richiamata novella i provvedimenti contemplati dall'art. 250 c.c. erano devoluti alla competenza del Tribunale per i Minorenni che pronunciava in camera di consiglio sentito il PM (cfr. art. 38 disp. att. c.c.) come pure affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel diverso giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità (cfr. Cass. 5629/1996) e recentemente ribadito dalle Sezioni semplici con riferimento al giudizio de quo (cfr. Cass. 30688/2008 secondo cui "Nei procedimenti regolati dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che si svolgono con il rito camerale e si concludono con sentenza, la forma dell'appello è quella del ricorso e non quella della citazione, stante la previsione generale di cui all'art. 737 cod. proc. civ., rispondendo alla "ratio" del sistema che, tutte le volte in cui il legislatore abbia previsto il rito camerale per il primo grado di un determinato procedimento, tale rito debba ritenersi implicitamente adottato anche per il gravame proponibile avverso di esso, ancorchè non consista nel reclamo previsto dall'art. 739 cod. proc. civ.; ne consegue che anche nel procedimento previsto dall'art. 250, comma quarto, cod. civ., il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa il gravame deve considerarsi tempestivamente e validamente proposto solo ove il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerali, l'impugnazione è proposta"). A seguito dell'attribuzione del procedimento in parola alla competenza del TO l'attuale formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. conferma il rito camerale, ferma restando la natura di sentenza del provvedimento conclusivo del procedimento, come pure previsto dal richiamato art. 25, comma 4 c.c.. Osserva inoltre il Collegio che la resistente costituendosi si è opposta al riconoscimento circostanza che ha correttamente legittimato la nomina di un curatore speciale per il minore, stante la posizione di conflitto di interesse in capo alla madre. 2. Sull'accertamento del rapporto di filiazione. La domanda di accertamento giudiziale di paternità è fondata. Il CTU ha compiuto un'indagine sui campioni salivari prelevati dalle parti in causa, studiando il rapporto di genitura al fine di "accertare in base alle leggi di Mendel (sulla ereditarietà dei caratteri), se le caratteristiche ereditarie escludano o meno un tale rapporto". All'esito delle operazioni il consulente ha concluso che "l'analisi di 23 polimorfismi del DNA ha permesso di stabilire che la paternità biologica di CAIO nei confronti di TIZIETTO non può essere esclusa; - nel caso in esame il valore di probabilità di paternità è dell'ordine del 99,99999999998 % ed il corrispondente Indice di Paternità (PI) è pari a 4944826866869,544 contro 1 corrispondenti ad un predicato verbale di paternità praticamente accertata, con elevato valore di certezza scientifica secondo la scala di Evett. - si può concludere che la paternità di CAIO nei confronti di TIZIETTO è praticamente provata". I risultati delle indagini genetiche, unitamente agli altri elementi probatori forniti consentono quindi di affermare che CAIO è il padre biologico di TIZIETTO. 3. Sulla legittimità del rifiuto del consenso al riconoscimento del minore da parte del ricorrente. In ordine alla rispondenza all'interesse del minore del riconoscimento del padre osserva il Collegio quanto segue. Nel caso di specie tanto la difesa della resistente quanto quella del curatore speciale hanno ricondotto il possibile pregiudizio derivante dal secondo riconoscimento alla personalità propensa al crimine ed alla violenza del padre, in grado, a loro avviso, di compromettere lo sviluppo psicofisico del minore. Deduce in particolare la ...che il ricorrente, oltre a non avere una stabile occupazione nè residenza e documenti validi, ha sempre tenuto condotte di vita caratterizzate da immaturità, violenza e disinteresse per la legalità, che ne hanno causato negli anni condanne ed incarcerazioni per diversi reati e in particolare per spaccio di sostanze stupefacenti; circostanze che rendono Caio persona assolutamente non in grado di esercitare in modo corretto e idoneo i poteri e doveri genitoriali, conducendo il ricorrente -anche oggi- una esistenza precaria e di dubbia natura, essendo peraltro clandestino colpito da innumerevoli ordini di rimpatrio, senza residenza o domicilio, senza una casa e senza un lavoro certo. Deduce altresì che un eventuale riconoscimento sarebbe dannoso per il piccolo Tizietto, ormai stabilmente inserito nel nucleo famigliare formato dalla madre, dal compagno ...e dalla sorellina ...(figlia di questi ultimi, di appena tre anni di età). Il curatore speciale ha chiesto che sia adottato ogni opportuno provvedimento a tutela del minore, sulla scorta delle indicazioni del ctu. Ritiene il Collegio che nella valutazione in ordine all'accertamento della rispondenza del rifiuto del consenso da parte della resistente all'interesse del minore, che sta per compiere 8 anni (essendo nato il 10.03.2016) occorra verificare se il rifiuto sia giustificato da gravi ed irreversibili motivi tali da lasciar supporre, sulla base di un giudizio prognostico, pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del minore il riconoscimento del legame di filiazione con il padre. Giova richiamare infatti i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui deve escludersi che l'autorizzazione al riconoscimento sia concedibile solo se da questo possa derivare per il figlio un concreto beneficio, sia sotto il profilo morale che quello materiale tenuto conto della natura di diritto soggettivo primario della possibilità di riconoscere il figlio naturale minore di anni 16 (oggi 14) già riconosciuto dall'altro genitore (Cass. 2878/2005) posto che il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi e irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, ed in particolare della sua salute psicofisica (Cass. 4/2008). Occorre poi considerare come la mera pendenza di un procedimento penale a carico del genitore richiedente non integra condizione "ex sé" ostativa all'autorizzazione al riconoscimento (Cfr. Cass. 2645/2011). Fermo pertanto il principio che oggetto del giudizio deve considerarsi esclusivamente la rispondenza del secondo riconoscimento all'interesse del minore, occorre dare atto che secondo la giurisprudenza di legittimità indici sintomatici di un pregiudizio legato al riconoscimento del figlio da parte del genitore deriverebbe dallo scarso interesse serbato dal padre prima e dopo la nascita (Cass. 2878/2005) o da un comportamento violento ed immaturo del genitore (cfr. Cass. 27729/2013). Nel caso de quo, dalle emergenze probatorie in atti emerge come il padre, almeno per i primi 2 anni di vita del minore abbia instaurato con lui un rapporto, anche in considerazione del fatto che la relazione con Sempronia è continuata dopo la sua nascita per circa due anni, nonostante l'assenza di convivenza (cfr. foto e messaggi di cui ai docc. 3 e 4 di parte ricorrente). Dalla relazione del Servizio Sociale è emerso che al termine di un periodo di carcerazione per spaccio di stupefacenti, nel 2013, Caio ha conosciuto Sempronia, con la quale avrebbe voluto instaurare una convivenza; che ella si era resa disponibile anche ad intestarsi un contratto di locazione, poiché il Pereira non era in possesso di regolare permesso di soggiorno; che successivamente hanno deciso di allargare la famiglia con un bambino e fino alla fine della gravidanza tutto è andato bene; successivamente, a partire dal termine della gravidanza, le cose sarebbero cambiate, forse a causa dell'influenza della famiglia della sig.ra Sempronia; che per circa due anni dalla nascita del piccolo Tizietto la relazione sarebbe proseguita in maniera "altalenante", in assenza di convivenza; che, sempre in base alla prospettazione di Caio, era Sempronia a decidere se e quando egli poteva incontrare il bambino, finché i rapporti si sono completamente interrotti; che da circa quattro anni egli non vede Tizietto e non ha sue notizie. E' emerso altresì dalla relazione che, seppure Caio viva in modo continuativo in Italia dal 2009, risulta privo di regolare titolo di soggiorno e questa condizione lo limita fortemente nella costruzione di un contesto di vita stabile; dal 2014 si trova nel suo attuale alloggio, per il quale corrisponde un canone senza tuttavia essere titolare del contratto di locazione, per anni intestato ad un amico ed attualmente scaduto e non rinnovato (anche le utenze dell'alloggio risultano intestate ad un'altra persona, che il sig. Pereira identifica come uno zio); che l'alloggio, situato al quarto piano di una palazzina nella prima periferia di Modena, appare adeguato, seppure spoglio e, all'apparenza, scarsamente vissuto (condizione compatibile con lo stile di vita di un uomo che trascorre la maggior parte della giornata fuori casa per lavoro); che nell'abitazione sono presenti alcune foto di Tizietto, risalenti a diversi anni fa in quanto appare molto piccolo, insieme ad altre foto della famiglia in Tunisia; che il Pereira in occasione dell'accesso degli operatori del Servizio, ha mostrato i pezzi di un tappeto di gomma componibile che utilizzava Tizietto per giocare quando era piccolo e frequentava la casa, da lui conservato come ricordo; che egli ha ribadito ancora una volta la propria volontà di riconoscere il bambino e di potersi, con il tempo, occupare di lui come fa un padre, seppur cosciente che ciò dovrà avvenire con gradualità. Dal colloquio con Sempronia è emerso che Tizietto e la mamma vivono insieme all'attuale compagno di quest'ultima, sig. ...e alla loro figlia, ..., ancora in tenera età; che la relazione tra Sempronia e il ...è iniziata circa 5 anni fa, quando Tizietto aveva poco più di un anno; che il sig. ...ha un altro figlio, di 14 anni, avuto da una precedente relazione, che vive con la madre ma frequenta regolarmente la loro casa e la loro famiglia; che il nucleo è sostenuto anche dai nonni, sia i genitori della sig.ra Sempronia sia quelli del sig. ...i quali, compatibilmente con gli impegni di lavoro, sono disponibili per la gestione dei nipotini; che Tizietto attualmente frequenta l'ultimo anno della Scuola dell'infanzia e non è a conoscenza della propria storia e di avere un padre biologico, essendo il suo riferimento genitoriale paterno rappresentato dal sig...., compagno della mamma, che lo ha cresciuto e considerato come figlio proprio; che fino a questo momento, anche in ragione dell'età, Tizietto non ha ancora posto domande, ad esempio sui cognomi differenti; che, in ogni caso, la mamma ed il compagno stanno progettando di sposarsi, in modo che il ...possa riconoscere Tizietto con una adozione "casi particolari" (cfr. relazione del Servizio Sociale in atti). Ebbene alla luce degli elementi di valutazione acquisiti, deve ritenersi che non sussistano indici sufficienti per formulare un giudizio di probabile pregiudizio per la sana crescita psico-fisica del minore derivante dal riconoscimento paterno. Ed infatti, ferma restando la pacifica commissione di reati in passato da parte del Pereira, che hanno portato in una occasione anche alla sua carcerazione (cfr. documentazione proveniente dalla Questura di Modena, Divisione polizia anticrimine, depositata il 24.05.2023) occorre dare atto come non siano emersi elementi tali da lasciar supporre il rischio di comportamenti aggressivi e violenti di Caio nei confronti del minore. Peraltro dalle informazioni fornite dalla Questura di Modena, si evince che l'ultima condanna, per i reati di cui agli artt. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) e 582 c.p. (lesioni personali), è piuttosto risalente (agosto 2019); le altre condanne attengono allo spaccio di stupefacenti ed all'immigrazione clandestina e sono tutte antecedenti a tale data. Sebbene dunque dalla relazione del Servizio Sociale e dalla documentazione fornita dalla Questura emerga senz'altro una personalità incline alla piccola criminalità e priva di una stabile collocazione nella società, questo Collegio non ritiene che allo stato dette connotazioni possano considerarsi incompatibili col ruolo genitoriale invocato dal Pereira, il quale peraltro ha sempre manifestato, sin dai primi anni di vita di Tizietto, la sua volontà di esercitarlo pienamente. Conclusivamente non sono emersi elementi tali da ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio del diritto al suo riconoscimento da parte del padre. Può pertanto essere adottata sentenza che tenga luogo del mancato consenso della madre al riconoscimento del minore da parte del ricorrente. Giova poi rilevare come anche le risultanze della ctu non abbiano escluso che il minore possa trarre beneficio dal riconoscere un ruolo genitoriale a Sempronio, pur essendo stata evidenziata l'immaturità di Tizietto per apprendere la notizia e la necessità che il suo percorso di presa di consapevolezza dell'esistenza di un padre biologico sia accompagnato da adeguate cautele (di cui infra). 3. L'affidamento e la collocazione della prole. Sul punto ritiene il Collegio che, nel superiore interesse del minore, possano essere sin d'ora adottati i provvedimenti opportuni in tema di affidamento e mantenimento del minore, conformemente al tenore letterale dell'art. 250, comma 4 c.c. secondo cui "Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262". Ebbene, alla luce delle risultanze della CTU, che ha, come detto, evidenziato l'immaturità del minore rispetto alla notizia dell'esistenza di un padre naturale diverso dal compagno della madre, nonché tenuto conto della obiettiva totale assenza di rapporti padre figlio, ritiene il Collegio che sussistano elementi ostativi che inducono a considerare sconsigliabile, almeno allo stato, l'affido condiviso, in quanto non confacente all'interesse del minore (art. 337 quater comma 1 c.c.); solamente all'esito del percorso con il Servizio sociale, di cui si dirà in seguito, e della verifica della possibilità di un progressivo ripristino della relazione padre- figlio, potrà essere presa in considerazione la possibilità di disporre l'affido condiviso del minore. Pertanto Tizietto deve, allo stato, essere affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa. 4. I rapporti con l'altro genitore. Quanto alla disciplina del diritto di visita da parte del padre, il Collegio osserva che attesa l'età del minore e la particolare immaturità rilevata dalla consulente nominata, il palinsesto regolante il regime di vista del genitore non collocatario debba essere debitamente calibrato tenendo in considerazione le esigenze legate all'età del minore (7 anni), tenendo conto dei suggerimenti forniti dal CTU e modulando i tempi di permanenza del minore presso il padre in modo graduale e non traumatico, garantendo in tal modo la corretta instaurazione di un sano e stabile rapporto tra il minore e la figura genitoriale non collocataria. Giova sul punto ricordare che dalle conclusioni della ctu (nel corso della quale le parti hanno sostanzialmente riferito le medesime circostanze sul proprio vissuto e sulle attuali condizioni di vita di cui alla relazione del Servizio Sociale) è emerso che: "Tizietto si presenta come un bambino ben inserito nel proprio contesto scolastico e sociale. E' seguito dalla madre a cui mostra un legame di attaccamento sicuro e molto stretto, come tipico per l'età. Nonostante la madre abbia riferito di aver comunicato a Tizietto la distinzione tra il proprio padre biologico ed il compagno, Tizietto sembra non averlo ancora compreso ed elaborato il significato dell'informazione anche se alla scrivente dimostra di averla immagazzinata. Non stupisce la difficoltà di elaborare l'informazione dal momento che si tratta di un concetto che chiama in causa un costrutto astratto che richiede una capacità di pensiero astratta non ancora acquisita da Tizietto (in conformità con l'età)". Seppur non emergano debolezze cognitive, la ctu, in ordine all'elaborazione delle origini, ha evidenziato che "Tizietto pur in linea con l'età appare cognitivamente, emotivamente e affettivamente non sufficientemente maturo oggi per poter elaborare da solo questa informazione". Ha poi precisato che, seppur non vi siano carenze cognitive o evolutive "Tizietto si presenta oggi come un bambino ancora non sufficientemente maturo per l'acquisizione di concetti astratti che richiedano una ristrutturazione e ridefinizione dei ruoli dei membri del proprio nucleo familiare". Ha evidenziato che "è importante per Tizietto acquisire queste informazioni ed elaborarle in modo corretto potendo così costruire in futuro una identità coesa e matura"; che questo deve essere fatto accompagnando il bambino, la madre ed il compagno convivente a ridefinire ruoli e parentele. Ha consigliato a tal fine l'invio alla NPIA, con attivazione di un percorso di sostegno psicologico individuale sia per Tizietto sia per i familiari. La ctu ha infine rilevato come un diverso discorso assuma l'inserimento del Pereira nella vita di Tizietto come presenza fisica, poiché esso "richiede un approfondimento circa la capacità genitoriale oltre che della sua stabilità". È importante, ha proseguito la ctu, distinguere la necessità del bambino in ogni caso di conoscere le proprie origini dalla costruzione di un rapporto padre-figlio, le cui forme e modalità devono essere opportunamente vagliate ed in ogni caso "subordinate all'avvio di un supporto psicologico per Tizietto e per la famiglia" (cfr. in particolare pp. 16-18 elaborato peritale in atti). In considerazione dell'età del minore (6 anni al momento delle operazioni peritali) indice di probabile assenza della capacità di discernimento e della circostanza che egli non era ancora stato reso edotto della presenza di un padre "biologico" non si è provveduto all'audizione, in quanto contraria al suo interesse e comunque superflua (cfr. Cass. 21101/2014 e Cass. 24863/2014). Ebbene, in prima battuta gli incontri dovranno avvenire con modalità protette secondo le modalità indicate in dispositivo. La brevità dei tempi con cui i genitori si sono conosciuti, hanno concepito un figlio ed hanno interrotto ogni reciproca relazione, induce a ritenere opportuno disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e della NPIA (a cura del Servizio stesso) pure sollecitata dal CTU, al fine di monitorare la sana evoluzione del rapporto del minore con i propri genitori e valutare la sussistenza di adeguate capacità genitoriali in capo ad entrambi. Ne segue che le visite paterne potranno avvenire in forma libera e non protetta solo subordinatamente alla valutazione di opportunità dei Servizi sociali all'esito della valutazione dell'evoluzione dei rapporti con il padre e la madre; sarà in facoltà del Servizio Sociale interrompere gli incontri ove ritenuti pregiudizievoli per il minore. I genitori devono inoltre essere invitati a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità come suggerito dal CTU. Il Servizio Sociale depositerà una relazione di aggiornamento presso l'ufficio del Giudice tutelare entro il 30.12.2024. 5.Il mantenimento della prole e il concorso nelle spese straordinarie. Quanto al contributo di mantenimento, il ricorrente ha riferito alla consulente ed al Servizio Sociale di lavorare ogni giorno ma con contratto non regolare perché ancora privo di permesso di soggiorno Pur non potendolo documentare, percepirebbe entrate di circa 1500 euro mensili, svolgendo lavori di giardinaggio, traslochi e mercato, a chiamata; la madre gli manda tutti i mesi 700,00 euro, frutto di sue proprietà in affitto in Tunisia. Vive da solo nella stessa casa da quando ha conosciuto la sig.ra Sempronia, per la quale corrisponde un affitto di Euro. 450,00 senza regolare contratto. La resistente lavora presso il ristorante gestito dal compagno e dalla suocera, con entrate documentate di circa 15000 euro l'anno (cfr. modelli 730 depositati con la comparsa conclusionale); al momento del colloquio con il Servizio Sociale era in procinto di laurearsi in scienze erboristiche. Il Collegio, tenuto conto della collocazione prevalente del minore presso la madre, degli oneri legati all'età del minore e degli elementi reddituali sopra richiamati, pone a carico del sig. Pereira, con effetto dalla data di deposito del ricorso, l'assegno mensile per il mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili oltre al concorso nella misura mensile del 50% nelle spese di carattere straordinario come regolamentate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena, da ritenersi integralmente richiamato. 6. Il cognome paterno ex art. 262 c.c.. A norma dell'art. 262, co. 2, c.c., se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tale proposito, con riguardo ai criteri che devono orientare il Giudice nella decisione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tra l'altro, che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale (cfr. Cass. 12640/2015). Nel caso di specie ritiene il Collegio che aggiungere il patronimico ...al cognome materno per primo attribuito sia conforme agli interessi del minore, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice del cognome materno, data la tenera età del minore (che in futuro avrà così modo di maturare il percorso che ha portato al suo riconoscimento paterno) e tenuto anche conto che la convenuta non ha assunto alcuna specifica posizione al riguardo. 7. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, ponendo le spese della consulenza tecnica di ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di entrambe in solido tra loro, definitivamente a carico solidale delle medesime secondo le modalità indicate in dispositivo. Possono, infine, essere integralmente compensate le spese nei rapporti con il curatore speciale che del minore, alla luce delle conclusioni rassegnate da quest'ultimo, che si è limitato a domandare l'assunzione di "ogni opportuno provvedimento a tutela e nell'interesse esclusivo del minore, tenendo conto delle risultanze della CTU Dott.ssa Roberta Vacondio" (cfr. conclusioni rassegnate in data 7.09.2023). P.Q.M. Il Tribunale di Modena, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, visti gli artt. 250, comma I, c.c., 737 c.p.c.: 1) Dà atto del perfezionamento dell'efficacia del riconoscimento da parte del sig. Caio quale proprio figlio di Tizietto, nato a (...) il (...).(...).2016; 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore ...Tizietto e alle ulteriori incombenze di legge; 3) dispone che il minore Tizietto, nato a (...) il (...).(...).2016, a seguito del riconoscimento del padre, assuma il cognome ...posponendolo a quello della madre, chiamandosi conseguentemente Tizietto....; 4) affida il figlio minore Tizietto in via esclusiva a Calpurnia, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre; 5) invita entrambe le parti ad avviare un percorso psicologico-psicoterapeutico al fine di prendere consapevolezza del proprio funzionamento psichico e degli aspetti critici più profondi della personalità che hanno una ricaduta negativa sulla funzione genitoriale; 6) dispone la presa in carico dell'intero nucleo familiare (madre, padre e minore), da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti (luogo di residenza del minore: Modena) al fine di avviare gli incontri in luogo neutro tra padre e figlio, con facoltà per gli operatori di modulare l'intensità di frequenza ed orario degli incontri nonché di interromperli, ove ritenuti pregiudizievoli per il minore; 7) dispone che a cura del Servizio Sociale sia avviato un percorso psicologico per il minore presso la NPIA; 9) invita i genitori a prestarsi la massima collaborazione nell'interesse del minore, tenendosi reciprocamente al corrente in ordine agli impegni scolastici, extra scolastici e comunicandosi ogni altra informazione in ordine alla salute e alle condizioni generali del figlio; 10) dispone che il Servizio Sociale di Modena depositi una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo famigliare presso l'Ufficio del Giudice tutelare entro il 30.12.2024; 10) dispone che Caio corrisponda, con effetto dalla mensilità di agosto 2020, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio Tizietto alla signora Calpurnia una somma mensile pari ad Euro 300,00 suscettibili di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena, da intendersi integralmente richiamato; 12) Pone a carico di Calpurnia le spese del giudizio sostenute da Caio, liquidate in Euro.3800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. 13) Compensa le spese del giudizio nei rapporti con il curatore speciale del minore, avv....; 14) Pone a carico del ricorrente e della convenuta in via solidale le spese di entrambe le CTU, come liquidate in corso di causa. Si comunichi ai Servizi Sociali. Si Comunichi all'Ufficiale dello Stato civile di Modena, Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile in data 7.02.2024. Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024.
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. X dott. X dott. X ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1 X iscritta al n. r.g. 3784/2021 con OGGETTO: X - X effetti civili promossa da: X (C.F. X), con il patrocinio dell'avv. X e dell'avv. X (X) Via V. Veneto 19124 X elettivamente domiciliato in X 19124 X presso il difensore avv. X ATTORE/I contro X (C.F. X), con il patrocinio dell'avv. X elettivamente domiciliato in X 52 X presso il difensore avv. X CONVENUTO/I Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. X ha convenuto in giudizio XX per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il X. La domanda di stato è già stata decisa con sentenza n. 777 del 2022, la causa è stata rimessa sul ruolo per decidere in ordine ai provvedimenti accessori. Il ricorrente ha concluso come segue: "vista la SND n. 777/2022 del 27.10.2022, passata in giudicato, che già ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes, così precisa le proprie conclusioni: 'X al Tribunale ill.mo, adversis reiectis, contestata la c.t.u. 05.05.2023 per l'assenza di approfondimenti diagnostici e di indagini interrelazionali tra la triade familiare, nonché per la mancanza di ogni rappresentazione delle dinamiche tra le tre figure familiari; contestata la c.t.u. 05.05.2023 per non aver individuato le ragioni dell'ostilità della minore verso il padre e per non aver indicato gli idonei percorsi atti al recupero del rapporto padre-figlia; valutate le emergenze documentali di causa; vista la grave compromissione del rapporto padre/figlia non preservato né favorito dalla madre che, al contrario, - palesa davanti alla minore comportamenti ostili ed ostativi al ricorrente; - rifiuta di affrontare col padre un responsabile ragionamento sulle possibili soluzioni da intraprendere per lo sviluppo di un sano rapporto padre-figlia; - non ha mai posto in essere alcun comportamento propositivo per tentare di riavvicinare la minore al padre, risanandone il rapporto nella direzione di un doveroso recupero, necessario per la crescita equilibrata della figlia; richiamate le conclusioni rassegnate in atto introduttivo ed in memoria ex art. 183/6 c.p.c.; ADOTTARE ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine della salvaguardia del diritto della minore alla bigenitorialità; X percorso di coordinazione genitoriale che ponga al centro la minore e la relazione tra questa e le figure genitoriali, al fine di comprendere e superare il deterioramento del rapporto padre-figlia; X ogni provvedimento utile e finalizzato al recupero del rapporto padre-figlia, quanto a continuità di frequentazione e contatti telefonici e video; valutato che il consistente contributo del padre al mantenimento della figlia versato fino ad oggi, pari addirittura allo stipendio della madre, ha costituito utile motivo da parte di questa per determinarsi ex uno latere riguardo la figlia, senza previamente concordare col padre ogni decisione (scuola, vacanze, attività extrascolastiche etc.) e senza preoccuparsi di raccoglierne il consenso, valutato che le condizioni di fatto sono mutate rispetto a quelle sottese alla sentenza di separazione, X a carico del padre contributo al mantenimento della minore X per somma non superiore ad Euro 350,00 mensili con decorrenza 01/08/2021, data del rientro in X e cessazione delle missioni; X la domanda avversaria di assegno in favore della resistente, non ricorrendone i presupposti di legge." La resistente ha concluso come segue: " 1. X le domande tutte proposte dal ricorrente, ivi comprese eventuali domande nuove formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni; 2. Disporre affido condiviso della minore ai due genitori e pertanto mentre l'amministrazione ordinaria sarà gestita dal genitore che abbia con sé la figlia in quel momento, per quanto concerne l'amministrazione straordinaria sarà gestita da entrambi i genitori; la minore rimarrà a vivere ed avrà collocazione prevalente presso la residenza della madre; In virtù della collocazione presso la madre e dell'attuale svolgimento da parte del X X della propria attività lavorativa in X conformemente a quanto disposto con ordinanza presidenziale dell'11.7.2022, il padre potrà trascorrere, con la figlia fine settimana alternati dal sabato all'uscita della scuola o dal sabato dopo colazione in periodo non scolastico fino alla domenica sera dopo cena con pernotto presso il padre il sabato sera qualora la figlia lo desideri; se la figlia non vorrà pernottare con il padre quest'ultimo dovrà riaccompagnarla a dormire dalla madre; durante la settimana, nella quale non trascorre il fine settimana con la figlia, ove per il padre sia possibile un rientro a X potrà concordarsi una cena con lui, preferibilmente fuori casa, e senza pernotto; X le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre trascorrerà con la figlia un periodo continuativo dal 23 al 30 dicembre con riconsegna della minore alle ore 19,00 ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio con riconsegna della minore alle ore 19,00; durante le vacanze X il padre potrà trascorrere ad anni alterni con la figlia tre giorni consecutivi dal Giovedì precedente la X al giorno di X con riconsegna da parte del padre alle ore 19,00 ovvero da Lunedì in X al mercoledì con riconsegna della figlia alle ore 19,00. X le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto da concordare tra i genitori entro la fine del mese di maggio in ogni caso, conformemente a quanto disposto con ordinanza presidenziale, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto dei desideri della figlia; entro lo stesso termine verrà concordato tra i genitori il periodo di ferie estive di due settimane anche consecutive da trascorrere con la madre, 3. Per quanto attiene al contributo al mantenimento della figlia minore, fermo restando che il padre dovrà provvedere alle esigenze quotidiane e ordinarie della figlia quando starà con lui, in considerazione della collocazione della stessa presso la madre, dei tempi di frequentazione del padre con la figlia, dell'età e delle conseguenti esigenze della figlia, dell'attività lavorativa del padre, dei redditi e della capacità economico patrimoniale di quest'ultimo, il X X corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di X o la diversa somma ritenuta di giustizia, mediante bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici X come per legge, oltre alle spese straordinarie nell'interesse della minore da ripartire, conformemente a quanto disposto con ordinanza presidenziale del 11.7.2022, in ragione della disparità economico patrimoniale tra i due genitori, in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, spese straordinarie da ritenersi sin d'ora necessarie e dunque senza necessità di accordo preventivo: spese per la frequenza di palestre o attività ludico sportive già ad oggi frequentate dalla minore; spese mediche non coperte dal SSN comprese spese medico odontoiatriche; spese per iscrizioni scolastiche, tasse, acquisto libri e materiale didattico di inizio anno; spese di trasporto scolastico; gite scolastiche, nonché, conformemente a quanto disposto con ordinanza presidenziale del 1 1.7.2022, tutte le spese straordinarie elencate nel protocollo X II genitore che dovesse avere sostenuto la spesa per intero avrà diritto al rimborso dall'altro entro 15 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa. Ogni altra spesa straordinaria da sostenere in ragione del 70 % per il X X e 30 % per la Xra X dovrà essere preventivamente tra gli stessi concordata e documentata ai fini del relativo rimborso e con assegno unico a favore della madre; 4. Porre a carico del sig. X il contributo mensile al mantenimento in favore della signora X pari a Euro 600,00 o la diversa misura ritenuta di giustizia, da corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici X come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa del presente giudizio, comprensive del rimborso delle spese di CTU e di X degli onorari del procedimento promosso dal ricorrente ex art. 709 ter c.p.c. e del procedimento di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Firenze R.G. 553/2022". 2. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore; l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore; inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, per decidere in ordine all'affidamento e al collocamento della minore X nata nel 2008, si è proceduto all'ascolto della minore in fase presidenziale ed è stata disposta una CTU che indagasse le ragioni di rifiuto e di diffidenza della ragazza verso il padre. Con riguardo all'ascolto, merita di esserne riportato integralmente il testo del verbale di udienza, in quanto dalle parole della minore, sin dalla introduzione del giudizio, è emersa in modo evidente la lontananza emotiva della ragazza dal padre e la pessima considerazione che la stessa ha della figura paterna: "Mi chiamo X e sono nata il 15 maggio 2008; vivo a X con mamma nella casa nuova che ha comprato dove ci siamo trasferiti dopo la separazione; in casa viviamo solo io e mamma; mamma fa la segretaria all'X qui a X nella sede principale; frequento la terza media e poi andrò al X qui a X a scuola ho buoni risultati quindi penso che l'esame andrà bene, ho scelto come tesina il tema del X smo; nel tempo libero faccio tennis con un maestro privato ; prendo ripetizioni di inglese anche se mio padre parla bene le lingue con lui non riesco a studiare perché è troppo rigido e vuole impormi il suo metodo di studio ormai per me superato; prendo le lezioni di inglese solo perché a scuola l'insegnante non spiega in maniera sufficiente; attualmente vedo mio padre a week end alternati ; era previsto che io vedessi babbo anche il martedì con il pernotto visto che è rientrato dall'X e ora lavora a X ma non è andato bene quest'incontro; con il X non mi trovo, non ho un rapporto, proprio zero, è come se fosse uno sconosciuto per me; lui mi fa pena, lo compatisco; secondo me è una persona cattiva; per esempio, lui sa quanto tengo ai nonni ed un po' di tempo fa mi ha detto di non affezionarmi troppo a loro perché poi un giorno sarebbero morti; queste cose mi fanno pensare che sia cattivo; inoltre vuole che io stia ai suoi ordini e che sia sempre ai suoi comodi; quando ho sentito che i miei si divorziavano ero felice perché ho pensato che vedevo meno mio padre; quando stiamo insieme mio padre è sempre al pc o al telefono, quasi mai andiamo a fare spese o altro; mangio più volentieri al ristorante quando sono da X perché la sua cucina non mi piace; io cerco di uscire con le mie amiche perché non mi sento a mio per agio con X mamma ha comprato la nuova casa per darmi una cameretta più grande dedicata tutta a me, invece mio padre ha una casa a X di sua proprietà non ancora del tutto arredata, non ho ancora una camera lì, donno nello studio; la casa ha anche un giardino ma del tutto abbandonato, ha 4 bagni; io gli chiedo spesso di avere un mio bagno personale perché sono una femminuccia e lui mi ha detto che non è necessario perché abbiamo lo stesso sangue; secondo me la casa è anche sporca; insomma con X non riusciamo a trovare una strada di comunicazione, penso che lui non mi voglia bene e che a volte mi utilizzi per far del male a mamma; mi fa fatica la telefonata ogni sera perché non abbiamo argomenti di conversazione; lui insiste che io sono obbligata a videochiamarlo; mamma non mi ostacola nel rapporto con X mi lascia libertà; ammiro mamma perché non mi ha mai ostacolato nella frequentazione con X pur sapendo che non sempre sono contenta di passare del tempo con Lui perché non abbiamo niente in comune né facciamo qualcosa insieme; preferirei abolire il pernottamento pur trascorrendo con il X il sabato e la domenica a settimane alterne, a meno che non andiamo fuori ma non capita mai e non mi piacerebbe nemmeno; purtroppo X ha l'abitudine di organizzare le cose a sorpresa ma a me questa cosa non piace tanto perché vorrei essere avvisata; anche il fatto che ogni sera io debba fare la videochiamata certe volte mi pesa, anche perché il X non riesce a stabilire con me una discussione paritaria; la chiamata è dalle 19.30 alle 20.30 e lui pretende che io sia a disposizione, è troppo esigente e poco elastico, se ritardo a chiamarlo mi rimprovera; anche quando mi deve riaccompagnare da mamma ritarda sempre e mi fa fare più tardi, sono sicura che se lui fosse più elastico con me anch'io potrei approcciarmi in maniera diversa con X non ho mai avuto comportamenti maltrattanti da parte di X ; la mamma comunque rimane sempre il mio genitore di riferimento; non sono d'accordo a trascorrere 40 giorni continuativi con X quest'estate; per le vacanze estive mi sentirei di proporre non più di una settimana la mese. Con i nonni materni ho un buon rapporto e le volte in cui mamma ha impegni io rimango con loro molto volentieri; lo stesso vale per tutti gli altri parenti di mia mamma. Mi infastidisce anche il comportamento che X ha con la famiglia di mia mamma. Questo colloquio per me è stato utile, anzi non vedevo l'ora perché speravo cambiasse qualcosa volevo esprimere le mie idee". All'esito dell'ascolto della ragazza, sono stati adottati i provvedimenti provvisori dal X che ha stabilito, fermo l'affidamento condiviso della minore, quanto segue: "si valuta coerente con i desideri e le aspettative di X ma soprattutto con il suo interesse ad una vita serena, ed anche per poter riavvicinare la figlia al padre, di rimodularli nel senso di prevedere, che egli possa trascorrere con la figlia due fine settimana al mese dalla mattina del sabato dopo colazione alla domenica sera dopo cena con pernotto; se la figlia non vorrà pernottare con il padre quest'ultimo dovrà riaccompagnarla a dormire dalla madre; durante la settimana, nella quale non trascorre il WE con la figlia, ove per il padre sia possibile un rientro a X potrà concordarsi una cena con lui, preferibilmente fuori casa, e senza pernotto; per le vacanze estive si prevedono con il padre: una settimana a luglio ed una ad agosto, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto dei desideri della figlia". Il regime previsto con i provvedimenti presidenziali va sicuramente confermato. In particolare, nel caso in esame, la minore può sicuramente rimanere affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, affinché gli stessi partecipino alle decisioni che riguardano la figlia, anche in una ottica di possibile miglioramento delle relazioni tra X e il padre, ma il collocamento della ragazza deve rimanere presso la madre e la frequentazione della minore con il padre deve rimanere limitata ai giorni indicati nel provvedimento. Infatti, non solo il ricorrente vive a X ma nel procedimento sono emerse le difficoltà del X nel sintonizzarsi sui bisogni emotivi della figlia, nell'adattarsi alle sue esigenze e nel comprendere che X non è più una bambina a cui imporre il proprio punto di vista, ma una adolescente che vorrebbe dal padre essere ascoltata e rispettata, anche nei suoi sentimenti di affetto verso la famiglia materna. X invece, anche negli scritti difensivi finali, continua ad addebitare alla resistente le criticità esistenti tra lui e la figlia, senza rendersi conto del fatto che la vicinanza emotiva tra X e la madre non è data da una alleanza disfunzionale tra le due, ma dalla loro comunanza di vita - coltivata dalla madre in tutta l'esistenza della figlia, a differenza di quanto fatto dal padre che spesso era fuori per impegni di lavoro e che ora vive a X - nonché dal fatto che la ragazza si sente nel contesto familiare materno accolta e protetta. In tal senso depongono, non solo le parole della ragazza, ma anche le conclusioni della X da cui risulta confermata l'assenza di comportamenti ostacolanti da parte della X da un lato, e la scarsa intelligenza emotiva e capacità empatica del ricorrente, individuata anche da X come causa della sua diffidenza verso il padre, dall'altro. Si riportano per esteso le conclusioni a cui è pervenuto il consulente: "Per espletare la presente consulenza tecnica e rispondere al quesito sono stati realizzati due colloqui individuali con la resistente e tre con il ricorrente, mentre la ragazza è stata sentita due volte in lunghi colloqui clinici e la si è sottoposta a prove grafiche. Particolare riguardo si è avuto nel fare un raffronto tra la situazione attuale e quelle emersa dalla precedente CTU quattro anni fa, espletata dalla dott.ssa X nonché dall'audizione che la minore ha avuto l'anno scorso con la X. Per quanto riguarda le personalità delle parti, l'osservazione diretta e gli esiti dei colloqui clinici hanno permesso di confermare l'accurata descrizione che era stata effettuata nell'occasione della precedente CTU del 2019. Il ricorrente sig. X sia in quell'accertamento che nell'attuale è risultato lucido, orientato, mnesico, dotato di un eccellente funzionamento intellettivo, con uno stile cognitivo caratterizzato di un approccio iper-razionale alle questioni, con minore attitudine ad un approccio emotivo. Dal punto di vista del funzionamento delle personalità si confermano i tratti anancastici X già descritti nella precedente CTU ed emersi dalla somministrazione, in quell'attività, dei test psicodiagnostici X e X 2, che sono strumenti molti efficaci per rilevarli. La modalità espressiva è stata caratterizzata da un tono formalmente corretto ma freddo, ostile e polemico, con la tendenza a mettersi in simmetria con la scrivente CTU quando gli sono stati rimandati concetti su cui ha dissentito; non si è riconosciuto nelle descrizioni che diversi operatori hanno espresso nei suoi confronti, relativamente alla sua rigidità di pensiero e alla scarsa flessibilità, ritenendole frutto di pregiudizio. Nei confronti della ex moglie e della di lei famiglia il signore ha avuto modalità sprezzanti e critiche, e anche quando ha parlato della figlia i toni sono stati orientati a metterne in discussione l'atteggiamento imponendo il proprio pensiero piuttosto che a cercare di comprendere le sue ragioni, perdendosi nell'analisi del dettaglio senza saper cogliere emotivamente il contesto generale. Non sono mancati giudizi severi nei confronti della X che si è occupata del caso prima dell'attuale. Le indicazioni che sono state fomite al sig. X relative soprattutto alla necessità che, se non vuole perdere del tutto i rapporti con la figlia tra tre anni, occorre che si approcci a lei diversamente, sono del tutto cadute nel vuoto: l'uomo è apparso poco capace di accedere ai vissuti intrapsichici delle persone che lo circondano. Della volontà e dei sentimenti della figliola adolescente non è parso aver capito molto, attribuendo tutto, ma proprio ciò che lei ha detto ad un plagio da parte della madre. Non ha mostrato dolore per le cose dure che X ha detto al suo indirizzo, rinforzando la convinzione che si debba imporle manu militari la frequentazione del padre, anche qualora questa le sia invisa, e ha lasciato intendere che continuerà a presentare ricorsi in Tribunale per ottenere tale risultato. Anche la resistente sig.ra X è risultata all'osservazione persona intelligente, lucida, orientata, in grado di riferire in modo compiuto i fatti che hanno portato alla situazione attuale. Apparentemente più remissiva, è stata capace di difendere le proprie argomentazioni quando per testare la sua resistenza la si è contraddetta. Rispetto alla precedente valutazione consulenziale è risultata più ripiegata, più sofferente, come se rispetto ad allora fosse più stanca e più concentrata sulle proprie difficoltà, che peraltro sono apparse notevoli per l'aggravarsi del quadro neurologico: come accennato, ha avuto notevoli difficoltà a presentarsi ai colloqui di X. È plausibile che la donna abbia mantenuto nel tempo una modalità insicura di relazionarsi, preferendo appoggiarsi ad un uomo forte come il X seppure non abbia avuto se non per poco tempo con costui una reale convivenza, piuttosto che interrompere tale relazione che pure ha definito insoddisfacente; ha mantenuto d'altro canto un legame intenso con la propria famiglia d'origine. Ha riferito di essere molto stressata per i continui attacchi dell'ex marito nei suoi confronti e per le numerose azioni giudiziarie che questi volta volta intenta contro di lei, con reiterati ricorsi al Tribunale civile e anche in gradi successivi di giudizio, nonché presentando una denuncia penale, e ogni volta questo stress determina un aggravamento della sua sintomatologia. In confronto alla controparte, pur non mancando critiche nei confronti dell'operato e dell'atteggiamento dell'uomo, è risultata meno arrabbiata e risentita, e ha espresso il desiderio non che egli si ritiri e che rinunci alla figlia, bensì che impari a misurarsi con il suo carattere e ad instaurare con lei una relazione più positiva. Con la sua unica figlia X la signora ha dimostrato di avere una relazione solida di rispetto e di confidenza, sebbene sia lei che la ragazza riferiscano che non mancano scontri per lo studio o per le attività quotidiane. E plausibile che la relazione intensa che la signora ha ed ha avuto con la figlia abbia prevalso sul rapporto di quest'ultima con la figura patema, rapporto che, come si spiegherà in seguito, risulta non essersi mai sviluppato in maniera affettivamente significativo; mentre la signora è per la ragazza la figura di attaccamento principale, non sembra si sia mai strutturato un attaccamento intenso della minore il padre. X che alla prossima udienza avrà compiuto i 15 anni e che starà concludendo il IV ginnasio presso il X è una ragazzina matura e intelligente che ha idee molto precise in ordine al suo rapporto con la figura paterna. In questo senso i contenuti emersi nella precedente X quando aveva 11 anni, si sono purtroppo evoluti verso una sempre maggiore distanza e ostilità nei confronti del padre e, mentre nel precedente accertamento peritale era stata rilevata la sussistenza di una relazione sufficientemente buona con lui, questa condizione appare nel tempo intercorso da allora essersi quasi completamente azzerata. X in modo molto netto esprime la propria ostilità verso il padre, la mancanza di dialogo, di affetto, di confidenza e di empatia, la convinzione che egli non si muova come si muove per avvicinare lei bensì per danneggiare la madre. Mentre nel secondo incontro X è apparsa più arrabbiata, nel primo ha pianto, con un'attivazione emotiva che suggerisce che la descrizione che ha fatto non rappresenti una fredda lezioncina che altri le abbiano inculcato e che ella ripeta come certi minori robot like che si incontrano nelle CTU e nelle perizie, bensì rappresenta un nodo per lei doloroso che la espone a sofferenza personale. Ciò non vuol dire che la rappresentazione che oggi X da adolescente qual è, ha della relazione con il padre non sia la ricaduta di una serie di dinamiche che si sono avvicendate in una fase precedente nella quale, come era stato evidenziato nella precedente X la ragazza ha avuto la necessità di allearsi con la madre sposando le sue idee al fine di proteggerla, essendo stata messa al cospetto della sua sofferenza ed avendo dovuto farsi carico del suo dolore e divenire accudente nei suoi confronti. È plausibile che X abbia saldato con la madre una coalizione intergenerazionale nella quale, alleandosi con lei, è riuscita a mantenere una sua coerenza interna e a risolvere il conflitto di lealtà, ma d'altro canto appare come un intenso legame di attaccamento con la figura patema non si sia mai veramente sviluppato, probabilmente anche per la rarefazione degli incontri nel corso della sua vita e per la suddivisione netta dei ruoli di accudimento: già nella precedente CTU era apparso palese come della minore si sia sempre occupata la mamma. Indipendentemente da cosa sia accaduto prima, che ha concorso all'instaurarsi della situazione attuale, il punto però concerne il fatto che, seppure queste dinamiche abbiano agito il loro molo nel costruirsi degli assetti che si presentano attualmente, ora la situazione pare essersi consolidata in una visione del padre da parte della minore polarizzata in senso negativo, anche con l'inglobamento di idee non sempre aderenti a come i fatti si sarebbero svolti, ma che ormai hanno configurato il suo atteggiamento al riguardo (quando al X si è spiegato che questa è la realtà psichica della ragazza ha risposto in maniera sarcastica, evidentemente giudicando tale interpretazione una sciocchezza). Attualmente assistiamo ad un parziale (perché comunque in minima parte lo frequenta) rifiuto di origine relazionale della minore nei confronti del padre, quale risposta che ella dà al conflitto genitoriale ottenendone vantaggi sul piano psicologico: restare con il genitore preferito, godere della sua attenzione incondizionata, risolvere l'ambivalenza del rapporto con il padre, rescindere un legame di attaccamento debole, sottrarsi al coinvolgimento X C., Limiti e rischi della X la valutazione del rifiuto genitoriale, X le SIPCF "Il minore nel processo penale e civile", X 1. 10.22. Si può anche osservare come l'ostilità per certi aspetti sia reciproca, visto che il X non ha riconosciuto alla figlia nessun pensiero autonomo e la consideri in buona sostanza una bambola di pezza nelle mani di una ex moglie ventriloqua, e non è stato in grado di accogliere nessuno dei contenuti che ella gli ha portato: mentre ci si sarebbe aspettati, da parte di un genitore realmente affezionato, la manifestazione di un dolore profondo, di un'autentica disperazione, nel venire a conoscenza che la sua unica figlia dice di lui che cerca di incontrarlo il meno possibile, che le sta autenticamente antipatico e che fa il conto alla rovescia dei tre anni che le restano fino al momento della maggiore età in cui potrà liberamente sottrarsi a qualsiasi contatto e finanche cambiare cognome, il X non ha esibito dispiacere bensì solo irritazione, non ha saputo esplicitare cosa provi al riguardo e non ha modificato il proprio punto di vista, secondo il quale l'unica soluzione per risolvere la controversia sia quella di costringere la minore a stare con lui in forza di un'ordinanza del X alla domanda su cosa sia disponibile a metterci lui, in un processo di ricostruzione, ha risposto in maniera insufficiente. In nessun passaggio il X ha mostrato l'amarezza di rendersi conto che sta perdendo una figlia: ha esibito solo rabbia, risentimento, e determinazione nel proseguire sul percorso giudiziale. Alla luce degli accertamenti effettuati in questa CTU si è potuta esaminare la capacità genitoriale delle parti, per la valutazione della quale ci si è basati sulla traccia del X di X (2012), nel quale si individuano cinque aree in cui si esplica la capacità genitoriale (la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatico/affettiva, la funzione organizzativa-scolastica, sociale e culturale - e il criterio dell'accesso all'altro genitore). Si può riunire la funzione di cura e protezione con quella organizzativa, in quanto entrambe hanno a che vedere con le esigenze pratiche e concrete dei figli, e in questo senso le tre aree in cui si esplica primariamente la funzione genitoriale sono: la capacità di prendersi cura del bambino (dal punto di vista alimentare, igienico, di istruzione); la capacità empatica/affettiva (ascoltare i bisogni del figlio, mostrando disponibilità, interesse, favorendo la sua corretta crescita psicologica, una buona autostima, modelli di ruolo e di socializzazione adeguati); il criterio dell'accesso, ovvero la disponibilità a favorire la bigenitorialità. Applicando questi criteri al X e alla X non si presentano elementi atti a ritenere che siano presenti mancanze dell'uno né dell'altra per quanto attiene al primo criterio: entrambi hanno messo a disposizione della ragazza una casa, del denaro, delle vacanze, e mostrano di occuparsi dei suoi impegni scolastici e delle necessità sanitarie. Per quanto attiene al secondo criterio, mentre non si sono evidenziate mancanze in questo senso per la X che ha dimostrato di avere nel tempo aderito alla funzione genitoriale nel fornire affetto, considerazione e autostima nella figlia, si è per contro palesata una marcata carenza nel padre per quanto attiene la sua attitudine a comprendere la figlia, a sintonizzarsi sui suoi bisogni, a capire le sue ragioni e a effettuare un processo di mentalizzazione nell'esame del suo rapporto con lei, come prima spiegato. X pare non capire, o rifiutarsi di capire, che la strada che sta percorrendo non solo non riporterà la figlia a lui, ma si vede già in prospettiva una divaricazione sempre più esplicita che si amplierà negli anni a venire, fino alla completa cessazione dei rapporti. Agire come agisce, presentando un ricorso dietro l'altro, presentandosi sotto casa attaccandosi al campanello nelle serate in cui X è con gli amici, forzandola a rispondere al telefono e a venire a casa sua. pretendendo che il X la obblighi a farlo, è una visione per niente lungimirante e deleteria nei suoi effetti, come gli ha detto anche la Corte d'Appello nel recente decreto di rigetto del ricorso che ha presentato avverso i provvedimenti presidenziali del 2022: "X stato attuale, la regolamentazione dei rapporti padre-figlia ha tenuto conto della difficoltà di rapporto lamentato dalla minore in sede di una lunga audizione, e ciò non consiglia, per la salvaguardia stessa del detto rapporto, una forzatura della sua volontà". Per quanto attiene al terzo criterio, quello dell'attitudine a favorire la bigenitorialità e a garantire l'accesso all'altro genitore, sono state reclamate criticità da una parte e dall'altra, soprattutto per ciò che concerne lo scambio di informazioni sulla minore: il dialogo tra i due genitori di X è ridotto ai minimi termini, e viene lamentato da parte X che sovente nessuno risponde alle sue chiamate, né la madre né la figlia, rendendogli arduo ottenere le notizie che ha diritto di conoscere; dall'altro è reclamato, anche dalla minore stessa, un atteggiamento denigratorio e sprezzante verso la famiglia della madre, di cui X si è lamentata e di cui si sono colti elementi anche in X. È evidente come il risentimento reciproco renda le comunicazioni molto difficili, senza che gli anni trascorsi abbiano purtroppo modificato tale stato di cose rispetto alla precedente X in cui già era segnalata tale criticità e l'atteggiamento ambivalente di ciascuna delle due parti, che da un lato protestava per non avere le notizie, dall'altro a sua volta mancava di fornirle. Pertanto, entrambe le parti vanno richiamate al corretto adempimento degli obblighi di bigenitorialità che l'affido condiviso prevede, tra cui quello di fornire celermente tutte le informazioni di carattere medico ed educativo che concernono la minore e concordando con l'altro genitore le decisioni non di ordinaria amministrazione che la riguardano. Non ci sono per contro elementi per ritenere, come già era stato rilevato nella precedente X che siano in atto ad oggi deliberate manovre di un genitore per ostacolare la frequentazione dell'altro genitore: è apparso palese che se X non va volentieri o non va affatto dal babbo, non è perché la madre glielo impedisca, bensì perché che lei non vuole farlo, a prescindere da tutte le dinamiche che nel tempo hanno concorso allo strutturarsi di questa sua convinzione. Per la parte del quesito in cui viene chiesto di indicare quale siano per la minore le migliori condizioni di affidamento, collocamento e visita, alla luce del quadro che si è delineato si ritiene che non vi siano elementi per ritenere che debba essere modificato il regime dell'affido condiviso della stessa a entrambi i genitori secondo la previsione prioritaria di cui alla normativa vigente, con l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, non essendosi palesati fattori atti a ritenere che altri tipi di soluzione siano più idonei al benessere della ragazza e alla sua crescita psicologica. Per quanto concerne il collocamento prioritario della minore e la sua residenza anagrafica si valuta opportuno esse si confermino presso l'abitazione della madre, in continuità con la situazione in cui X è sempre stata. Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita, ovvero il calendario di frequentazione, non vi sono le condizioni perché, come richiesto dal ricorrente, i tempi stabiliti dai provvedimenti presidenziali e che ora sono in vigore vengano ampliati, e soprattutto che si obblighi la ragazza a pernottare dal padre qualora non desideri farlo. Vista l'età di X tenuto conto della sua posizione, vagliate le sue argomentazioni, ritenuta la stessa capace di discernimento e di autodeterminazione, bisogna dare atto che sono in essere delle marcate difficoltà relazionali tra padre e figlia, e costringere quest'ultima a trascorrere più tempo con lui, a soggiornarvi anche nelle ore serali e notturne, a fare vacanze più lunghe sarebbe del tutto controproducente in vista dell'ottenimento del risultato sperato, ovvero quello di ristabilire una relazione sana, una comunicazione efficace e una frequentazione distesa, nonché di garantire all'adolescente condizioni di sufficiente tranquillità per adempiere serenamente alle sue attività sociale e scolastiche. Se anche il sig. X a forza di ricorsi, vincesse la battaglia e ottenesse che la figlia venga costretta a stare con lui, perderebbe la guerra, e assai prevedibilmente X dopo i prossimi tre anni di rancore, rescinderebbe ogni rapporto con il padre. Per quanto concerne eventuali misure di sostegno idonee a promuovere e favorire una più armoniosa interazione dei rapporti tra figlia e padre e tra il padre e la madre, anche al fine di aiutare la minore nel processo psicologico di separazione/individuazione dalle figure genitoriali. posto che le parti accettino di parteciparvi sarebbe indicata una terapia familiare che lavori sui tre membri del sistema, che strutturi in maniera più efficace e più funzionale i vari sottosistemi, che permetta comunicazioni più pulite e metta in luce le criticità emotive. Non si tratta quindi semplicemente di organizzare occasioni in cui i tre possano parlarsi, bensì di riunire il sistema familiare in un contenitore terapeutico strutturato. Un intervento del genere, difficile da ottenere in ambito di sanità pubblica per la scarsità di risorse, potrebbe essere concordemente ricercata in ambito privato, dovrebbe avere la frequenza di 1-2 incontri al mese, dovrebbe essere architettonicamente accessibile per la sig.ra X e, soprattutto, dovrebbe vedere la partecipazione motivata di tutti e tre (finora, si è registrata l'adesione solo del X ta). Stante che questo tipo di intervento terapeutico non è prescrivibile, perché la costrizione sarebbe anticostituzionale, un'eventuale forzatura perderebbe inoltre di efficacia e ne vanificherebbe gli effetti." Da tali considerazioni segue anche l'infondatezza del procedimento introdotto in corso di causa dal X ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., sul presupposto che il mancato rispetto da parte della figlia delle condizioni di frequentazione con il padre, sia il frutto di una condotta alienante della madre. 3. Tanto premesso, dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli, giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089 del 2013). Nel nostro caso, emerge dalla lettura dei documenti versati in atti e relativi alle loro condizioni patrimoniali e reddituali che il ricorrente è un militare di grado superiore, dall'agosto del 2021 ha cessato la sua missione negli X e percepisce un reddito netto di circa Euro 3800,00 al mese (Euro 76.000 lordi annui); lo stesso non ha spese di locazione ed è proprietario di un immobile di grandi dimensioni a X nonché di altri due immobili, in comproprietà con i prossimi congiunti e di terreni con varia destinazione, anche di oliveto e vigneto; lo stesso inoltre è titolare di numerosi conti correnti e titoli e risulta avere investimenti cospicui per centinaia di migliaia di euro (cfr. 8-9-10 e 11 parte resistente). X vive in una casa di proprietà, comprata in parte con il prezzo della vendita della casa familiare, in parte accendendo un mutuo per cui corrisponde una rata di circa Euro 435,00, al mese; la stessa ha un reddito da lavoro dipendente con un reddito lordo pari a Euro 31.000,00 annui e ha ingenti spese mensili di natura medica, a causa della grave patologia di cui è affetta. In ragione di tale disparità reddituale e del fatto che X di fatto è, con riguardo al mantenimento diretto, ad integrale carico della madre, va confermato il contributo al mantenimento previsto in fase presidenziale, parti ad Euro 1000,00 al mese, oltre il 60% delle spese straordinarie a carico del padre. In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. (Cass. Ordinanza n. X del 19/11/2021). 4. Da ultimo, va decisa la domanda di assegno divorzile. Le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Nel caso in esame, la domanda va accolta. Ed infatti, nel caso in esame la disparità reddituale, come già evidenziato, sussiste e trova la propria ragione anche nelle scelte di vita della coppia di coniugi. Invero, dalla produzione documentale di parte resistente, emerge che le parti che si sono sposate nel 2007 e che successivamente, anche dopo la nascita di X nel 2008, il X ha svolto numerose missioni all'estero, tanto che anche nel 2018, quando venne introdotta la causa di separazione, lo stesso si trovava negli X Inoltre, anche dopo il matrimonio, il ricorrente ha acquisito nuovi titoli di studio universitari, sicuramente utili nello sviluppo della sua carriera. Tali scelte di impegno e dedizione al lavoro sicuramente hanno determinato in favore del ricorrente la possibilità di incrementare il proprio patrimonio e accumulare un buon patrimonio mobiliare da investire, come risulta dagli esiti della informativa della X delle X (cfr. doc. 11 parte res.) e tale possibilità è stata resa possibile anche dal contegno tenuto dalla resistente che, malgrado le sue precarie condizioni di salute, ha da sempre provveduto alla crescita della figlia per lunghi periodi anche da sola e occupandosi del ménage familiare senza il supporto del marito. In ragione di ciò, da un lato, del fatto che comunque il X già prima del matrimonio svolgeva il lavoro che svolge attualmente, dall'altro, e del fatto che la X comunque ha un reddito dignitoso ed è proprietaria della casa dove vive, appare congruo prevedere un assegno divorzile pari ad Euro 300,00 al mese. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche della fase di reclamo ai provvedimenti presidenziali e relativi alla domanda ex art. 709 ter c.p.c. proposta dal X. Le spese di CTU vanno parimenti poste a carico del ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale di X definitivamente pronunciando, con riguardo ai provvedimenti accessori dispone le seguenti X 1. Conferma l'affidamento condiviso di X ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre; 2. Dispone che la ragazza frequenti il padre come indicato in parte motiva; 3. il padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di Euro 1000,00 oltre X a titolo di contributo al mantenimento ordinario; 4. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre; 5. ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata; il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg; per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle X guida del CNF da ultimo approvate; 6. Dispone che il X versi a titolo di assegno divorzile la somma di Euro 300,00 al mese in favore della resistente con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; 7. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite alla resistente che liquida complessivamente sia per il procedimento di merito sia per il subprocedimento ex art. 709 ter c.p.c. in Euro 8916,00, oltre accessori e spese generali come per legge; 8. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del procedimento di reclamo che liquida in Euro 2608,00, oltre accessori e spese generali come per legge; 9. Pone a definitivo carico del ricorrente le spese di X X 30.1.24 Così deciso in Livorno, il 1 febbraio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (art. 544 c.p.p.) VI SEZIONE PENALE Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Antonio Palumbo, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2024 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di Su.Ga., nato a N. il (...) libero non comparso già presente IMPUTATO in ordine al reato di cui all'art. 570 bis c.p. perché, violava gli obblighi di natura economica in materia di affidamento condiviso dei figli, omettendo il versamento della somma mensile di Euro 300,00 prevista quale contributo per il mantenimento della figlia minore De. nata dalla relazione con Di.Da. nel decreto n. 5035/2019 emesso il 04.07.2019 dal Tribunale Civile di Napoli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'imputato in epigrafe è stato tratto, nelle forme della citazione diretta, innanzi al giudizio del Tribunale di Napoli in composizione monocratica per rispondere del reato ascrittogli giusto decreto del P.M. datato 30 novembre 2022. In sede di prima udienza in data 3 aprile 2023, dichiarata l'assenza dell'imputato Su.Ga. in quanto ritualmente citato ma ingiustificatamente non comparso, si procedeva a rinvio atteso il mancato perfezionamento del rapporto processuale nei confronti della persona offesa Da.Di.. Alla successiva udienza del 17 luglio 2023 si procedeva a nuovo rinvio al 20 novembre 2023 su richiesta della difesa della persona offesa per trattative di bonario componimento in corso, con sospensione dei termini di prescrizione. In quella sede, ammessa la costituzione di parte civile in seguito a comunicazione della mancata conclusione delle suddette trattative di bonario componimento ed appurata l'assenza di questioni o eccezioni preliminari, si dichiarava aperta la fase dell'istruttoria dibattimentale e le parti avanzavano le rispettive richieste di mezzi di prova che il Giudice, valutatene la pertinenza e la rilevanza ai fini della decisione, ammetteva nei sensi e nei limiti di cui all'ordinanza resa a verbale, disponendo infine rinvio all'udienza dell'11 dicembre 2023 stante l'assenza dei testi. In tale ultima data, revocata la dichiarazione di assenza dell'imputato in quanto presente, si procedeva all'esame dibattimentale della persona offesa, della teste Pr.Lu., nonché ad esame dell'imputato Su.Ga.. Infine, su concorde richiesta delle parti, onde consentire ulteriori trattative di bonario componimento, si disponeva rinvio. Alla successiva udienza del 29 gennaio 2024 la difesa comunicava il mancato buon esito delle trattative, motivo per cui il Giudice acquisiva il provvedimento civilistico prodotto dalla difesa di parte civile e, non essendovi ulteriori incombenti istruttori, invitava le parti alle rispettive conclusioni ritirandosi, infine, in Camera di Consiglio ove decideva come da dispositivo di cui si dava pubblica lettura in pari data. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva il Giudicante che, alla stregua delle emergenze istruttorie, debba essere formulato giudizio di penale responsabilità dell'imputato dal momento che il reato ascrittogli risulta integrato in ogni suo elemento ontologico e strutturale. Decisive in proposito devono ritenersi le dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla persona offesa Da.Di.. La stessa alla pubblica udienza dell' 11 dicembre 2023 dichiarava di aver avuto una relazione sentimentale con l'imputato Su.Ga. e che da tale unione è nata in data 22 gennaio 2017 una figlia, D., ad oggi ancora minorenne. La D.M. lamentava di non aver ricevuto nel periodo in contestazione i 300,00 Euro mensili di mantenimento previsti dal provvedimento civile in maniera costante: "non è mai stato preciso" "Qualcosa sì ma non è mai stato preciso con i tempi e con la somma giusta del mantenimento", precisando che in alcuni mesi versava l'intera somma di Euro 300,00, altri 200,00 o 100,00, mentre per otto mesi non ebbe a versare nulla. Tra il 2019 e il 2021 riferiva di aver ricevuto il pagamento circa otto - nove volte, seppur in misura parziale. Circa le spese straordinarie a domanda rispondeva di non aver mai ricevuto alcuna cifra, nonostante il provvedimento civile ne prevedesse un contribuzione nella misura del 50%. Risulta doveroso vagliare preliminarmente le suddette dichiarazioni alla luce della peculiare posizione processuale rivestita dalla persona offesa. La Giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha infatti affermato il principio per cui, pur non applicandosi alle dichiarazioni della persona offesa le regole di cui ai commi tre e quattro dell'art. 192 c.p.p. - richiedenti la presenza di riscontri esterni - occorre pur sempre, in considerazione dell'interesse di cui la parte lesa è portatrice, una rigorosa valutazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone (Sez. Un. n. 41461/2012). E da ritenersi, pertanto, che l'accusa della vittima sia, di per sé, una fonte di prova a tutti gli effetti che il Giudice è tenuto a sottoporre ad un accertamento ancor più rigoroso alla luce dell'insondabile pulsione e tensione emotiva che inconsapevolmente può indurre la persona a "distorcere" strumentalmente la realtà dei fatti al fine di fornire una versione degli stessi interessata e fuorviante. Ci si preoccupa, cioè, di garantire che le dichiarazioni di accusa della vittima siano il più possibile genuine, "disinteressate" e quindi intrinsecamente attendibili, ma allorché sia provato tale loro carattere le dichiarazioni della persona offesa, pur se astrattamente non equiparabili a quelle del testimone estraneo, possono fondare autonomamente - senza cioè la necessità di riscontri esterni - una pronuncia di condanna. Ciò chiarito deve subito sottolinearsi che non può farsi discendere una inattendibilità intrinseca da eventuali discordanze o imprecisioni su fatti marginali della vicenda, in quanto anche qualche contraddizione può non essere rilevante allorché rimpianto narrativo sia nel suo complesso logico e coerente. Una versione dei fatti, d'altronde, affatto identica e senza incertezze, che, come un cuneo inarrestabile, superi il lasso cronologico e tutte le fasi processuali ben può apparire sospetta, perché magari studiata "a tavolino". Insomma, ben può essere ritenuta credibile ed attendibile la persona offesa che, pur con qualche comprensibile e giustificabile tentennamento, mantenga ferma la sua versione accusatoria nei punti essenziali della vicenda che l'hanno, suo malgrado, vista protagonista. Può allora dirsi che l'attendibilità del dichiarante può essere affermata allorché la versione accusatoria presenti oggettive lacune, spiegabili però, sotto il profilo della logica e del dato fattuale. Orbene le dichiarazioni rese nel caso di specie sono apparse in sé lineari, credibili, coerenti e non sorrette da eccessivo rancore nei confronti dell'imputato, né caratterizzate da "amnesie tattiche" e/o opportunistiche rimodulazioni in corso d'opera a seconda delle contestazioni che potevano essere mosse ai testi, di talché possono essere ritenute attendibili. A riscontro esterno di quanto dichiarato dalla D.M. è versato in atti su accordo delle . parti e, pertanto, nella piena utilizzabilità ai fini del decidere, decreto emesso dal Tribunale di Napoli - XIII Sezione Civile- in data 17 marzo 2021 in cui è posto a carico dell'odierno imputato Su.Ga. l'obbligo di versare la cifra di Euro 300,00 mensili in favore della minore D., oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza dell'11 dicembre 2023 veniva, inoltre, escussa la teste L.P., madre della persona offesa, la quale dichiarava di essere a conoscenza del fatto che l'imputato non ha sempre adempiuto all'obbligo di mantenimento posto a suo carico. Affermava, inoltre, di ospitare in casa propria la D.M. e la nipote De. e di provvedere personalmente ai bisogni delle stesse data l'assenza del contributo del S.. Ad ulteriore riscontro è dato richiamare il materiale documentale versato in atti dalla difesa dal quale emergono pagamenti parziali, così come riferito dalla D.M., riferibili al 2023, con un'unica ricevuta recante l'importo di 301,50 euro che però non indica la data della transazione. Lo stesso imputato all'udienza dell' 11 dicembre 2023 ha ammesso di aver versato solo dei pagamenti parziali dell'assegno dovuto per difficoltà economiche presentatesi a seguito della separazione dalla D.M. che lo hanno costretto a spostarsi fuori Napoli: "a parte che non ho giustificazioni, posso solo dire che ero in una città nuova, dovevo un attimino prendermi la posizione" "ho dovuto riiniziare altrove lavorando nei Ristoranti e qua a Napoli è molto ristretto, è molto più dura e mi sono ritrovato a lavorare fuori Napoli per esigenze". D'altra parte la dichiarazione resa dalla D.M. e confermata dalla madre circa la contribuzione al mantenimento della minore da parte della P., confenna la situazione di bisogno in cui versava la minore proprio in assenza dell'assunzione delle responsabilità genitoriali da parte del padre. La condotta tenuta dallo stesso, quale emerge dalle suddette dichiarazioni ammissive dell'addebito, integra, dunque, la fattispecie tipica del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 570 bis del codice penale. Si premette che tale ipotesi delittuosa è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018, meglio noto come "Riforma della Riserva di Codice"sostituendo l'art. 12 sexies della L. del 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e l'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), contestualmente abrogati dall'art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimo D.Lgs. n. 21 del 2018. Tale reato si contraddistingue per la mera violazione del provvedimento civilistico, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato di bisogno o della minore età dei discendenti. Trattasi, infatti, di concetto differente e di più ridotta perimetrazione rispetto allo stato di bisogno derivante dalla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza che è elemento costitutivo del diverso reato di cui all'art. 570 c.p. La violazione del provvedimento civilistico è, pertanto, la peculiarità del delitto di cui all'art. 570 bis c.p., non necessario, di contro, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui al disposto normativo dell'art. 570 c.p. Elemento focale è rappresentato, pertanto, dalla violazione dell'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in ragione di scioglimento, cessazione o nullità degli effetti civili del matrimonio ovvero dalla violazione di obblighi economici in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli, prescindendo dalla prova circa lo stato di bisogno dell'avente diritto. Nel caso di specie è da chiarire in primo luogo che l'adempimento parziale non esclude la rilevanza penale del fatto ai sensi dell'art. 570 bis c.p., ma che tuttavia, la sussistenza di documentati pagamenti parziali comporta la minore gravità del fatto rispetto a quello incriminato al secondo comma dell'art. 570 c.p., attesa la assenza dell'elemento dello stato di bisogno. La Giurisprudenza pacificamente afferma, infatti, che l'inadempimento parziale dell'obbligo di mantenimento integra il reato di cui all'art. 570 bis c.p. (Cass. n. 1879/2020). Può dirsi, dunque, perfezionato nel caso di specie il fatto tipico di reato, dal momento che le cifre pagate saltuariamente e documentate per il mantenimento, che vanno da Euro 50,00 ad Euro 250,00, sono ben lontane dal ricoprire integralmente la quota dovuta di 300,00 Euro al mese, cifra che il Tribunale ha ritenuto congrua per il mantenimento della minore, come da decreto versato in atti dell'17 marzo 2021. Appurata la sussistenza della omissione, seppur parziale, di pagamento dell'assegno in quanto le dichiarazioni rese dalla D.M. sono valutate quali lineari, credibili e pertanto attendibili, nonché supportate da riscontri esterni di natura documentale, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso imputato rese all'udienza dell' 11 dicembre 2023, è necessario chiarire che il delitto di cui all'art. 570 bis c.p. è integrato anche in caso di assenza del vincolo matrimoniale e soprattutto anche in caso di affido esclusivo come nel caso che ci occupa, attese le difficoltà poste dal dettato nonnativo. Sul primo punto, come anticipato, l'art. 570 bis c.p. è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018, meglio noto come "Riforma della Riserva di Codice", sostituendo l'art. 12 sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e l'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), contestualmente abrogati dall'art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimo D.Lgs. n. 21 del 2018. Tuttavia, il Legislatore del 2018, andando oltre quanto disposto dalla legge delega, non si è limitato a trasfondere intra codicem l'anzidetto disposto normativo, operando invece una modifica del precetto primario circoscrivente la sua applicabilità agli interessi patrimoniali dei soli figli nati da coppie coniugate, mentre in passato era assente una simile specificazione. Un tale intervento ha comportato una situazione di dubbio circa la perdurante rilevanza penale dell'omesso versamento ai figli nati fuori dal matrimonio, alimentando al contempo seri dubbi di ragionevolezza ed eccesso di delega ex artt. 3 e 76 della Costituzione. Ci si è chiesti, cioè, se l'introduzione della nuova norma avesse determinato in realtà una parziale abolitio criminis con riferimento alla condotta del genitore nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Condotta quest'ultima che la Giurisprudenza dominante considerava abbracciata dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 3 della L. n. 54 del 2006, grazie alla clausola di estensione di cui all'art. 4, comma 2, della medesima Legge: "Le disposizioni della presente legge si applicano anche ... ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". La conseguente questione di legittimità costituzionale è stata in seguito rigettata dalla Consulta con Sent. n. 189/2019 ritenendo confutata in maniera convincente la tesi della parziale abolitio criminis da parte del filone interpretativo da ultimo diffusosi in Giurisprudenza, sì da escludere una declaratoria di incostituzionalità. La Cassazione, infatti, a partire dal 2018 ha fatto leva sulla circostanza che le disposizioni abrogative di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 21 del 2018 non abbiano investito l'art. 4 comma 2 della L. n. 54 del 2006, ossia la norma che estendeva la disciplina penale dell'art. 3 della stessa legge ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Con uno sguardo sistematico e non più esclusivamente letterale, la Consulta ha così affermato come la perdurante vigenza del suddetto art. 4 lasci inalterato il perimetro di illiceità penale di cui trattasi, dovendosi ritenere che l'espressione ivi contenuta: "Le disposizioni della presente legge si applicano anche ... ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati " vada ora riferita non più all 'abrogato art. 3 della L. n. 54 del 2006, bensì all'art. 570 bis c.p.c.he abbraccerebbe così - oltre al fatto compiuto dal "coniuge" - anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio. Altra questione nasce dalla menzione del solo affidamento condiviso dei figli nel testo normativo, lasciando dubbi sulla sussunzione dell'affido esclusivo, presente in casi meno numerosi ma sicuramente più delicati e problematici. La dottrina propende per una abolitio criminis dato il tenore letterale della norma, fondato sarebbe d'altronde il rischio di incorrere di una inammissibile applicazione analogica in malam partem ove si arrivasse ad opposta conclusione. Sicuramente aderendo a questo orientamento si configurerebbe una limitazione di tutela del tutto irragionevole date le problematicità peculiari legate ad un tal tipo di affidamento, disattendendo, inoltre, anche la natura dichiaratamente compilativa del decreto legislativo attuativo della riforma della Riserva di Codice. La Giurisprudenza di legittimità si è da ultimo espressa a tal riguardo affermando che la configurabilità del delitto di cui all'art. 570 bis c.p. non postula l'affidamento condiviso dei figli minorenni. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza del disposto affido esclusivo e non congiunto del figlio verso il quale il padre rispondeva di omesso versamento dell'assegno periodico di mantenimento. A ragionare diversamente, argomenta la Corte, ci si porrebbe in linea di discontinuità rispetto al disposto di cui all'art. 3 della L. n. 54 del 2006 che si limitava ad estendere l'applicabilità dell'art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 "ai casi di violazione degli obblighi di natura economica conseguenti alla separazione, senza contemplare alcun riferimento all 'affido condiviso o esclusivo. Si dovrebbe, altrimenti, ritenere che almeno una classe di fatti, in precedenza contemplati dalla norma incriminatrice, avrebbero perso rilevanza penale; ciò tuttavia contrasterebbe con l'intento del legislatore che, come già detto, era invece quello di operare una mera trasposizione delle norme penali speciali all 'interno del codice penale, in esecuzione di una delega meramente compilativa che escludeva che, con detta operazione, si realizzassero modifiche alle fattispecie incriminatrici" (Cass. Pen. n. 49323/2022). I reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare possono, infine, essere scriminati unicamente laddove il soggetto agente si sia trovato in una situazione di assoluta, incolpevole e persistente incapacità economica tale da non consentirgli alcun margine di scelta per far fronte all'obbligazione, finendo per elidere la volontarietà della condotta tenuta. Una condizione di ristrettezza economica, anche grave, non esime dal provvedere alle esigenze della famiglia, anche a costo di sacrificare ulteriormente la propria condizione personale. Incapacità economica che deve, peraltro, essere, oltre che assoluta ed incolpevole, anche persistente, dovendosi estendere per tutto l'arco temporale della violazione (Cass. 33997/2015). Circa la prova dell'impossibilità ad adempiere questa, dunque, non solo deve essere rigorosa, non essendo sufficiente la mera allegazione dello stato di disoccupazione da parte dell'obbligato, ma deve anche riguardare tutto il periodo dell'inadempimento in quanto assoluto, incolpevole e persistente (Cass. 50075/2016). Parimenti non è ritenuta idonea la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici, la generica allegazione di difficoltà ad adempiere, la semplice documentazione formale del proprio stato di disoccupazione o, ancora, l'intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 10085/2005). Nel caso di specie la dichiarazione resa dall'imputato circa la generica e non documentata situazione di difficoltà economica subita a seguito della separazione che lo ha costretto a lavorare fuori Napoli non può essere ritenuta sufficiente ai fini della scriminante de qua, mancando tutti i requisiti probatori richiesti dalla Giurisprudenza di legittimità su illustrati, nonché la perduranza di tale stato economico. Il periodo in contestazione presenta la perduranza di condotta, per cui la circostanza che l'imputato attualmente lavori come dichiarato dalla persona offesa ma anche dallo stesso imputato nell'ambito della ristorazione, esclude la perduranza dello stato di disoccupazione lamentato e comunque non adeguatamente provato. Esclusa, quindi, per l'assenza di qualsivoglia riscontro in proposito, la sussistenza di uno stato di incapacità ad adempiere dell'imputato, nessun dubbio può residuare circa la consapevolezza e la volontarietà della condotta di sottrazione dagli obblighi di assistenza familiare, integrando così la fattispecie incriminatrice p.e p. dall'art. 570 bis c.p. anche nel suo elemento soggettivo del dolo generico. Quanto al trattamento sanzionatorio poiché tale ipotesi delittuosa è il risultato della trasposizione intra codicem di quella prevista e punita all'art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970 e dall'art. 3 della L. n. 54 del 2006 ad opera, come detto, della riforma della riserva di codice di cui al D.Lgs. n. 21 del 2018. Le Sezioni Unite hanno chiarito già nel 2013 con la Sent. n. 23866 come il rinvio presente nel dettato normativo dell'art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970 (richiamato dall'art. 3 della L. n. 54 del 2006) all'art. 570 c.p. costituisse un rinvio quoad poenam limitato alle pene alternative previste dal primo comma di quest'ultimo, trattandosi di una condotta omissiva propria non parificabile a quella di danno - costituito dallo stato di bisogno conseguente alla condotta di far mancare i mezzi di sussistenza - di cui al secondo comma dell'art. 570 c.p., propendendo cosi per l'opzione maggiormente in favor rei. Pacificamente una simile interpretazione è adottata in sede di applicazione del nuovo art. 570 bis c.p. (ex multis Cass. n. 1810/20; n. 33165/20). In termini di quantificazione della pena all'interno della forbice edittale - nell'ottica del doveroso adeguamento della sanzione al fatto concreto - risulta equa l'applicazione in concreto della multa pari ad Euro 600,00 così ex art. 62 bis c.p. la pena base individuata in Euro 900,00 di multa. Questo Giudice ritiene, infatti, di concedere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, nell'ottica del doveroso adeguamento della sanzione al fatto concreto. Ex lege segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. L'imputato Su.Ga. va, altresì, condannato al risarcimento del danno - da liquidarsi in separato giudizio - in favore della costituita parte civile nonché alla refusione in favore della stessa delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio che liquida in complessivi Euro millesettecentoventicinque,00 (Euro 1.750,00) di cui Euro 1.500,00 per onorario ed Euro 225,00 per spese oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Rigetta le richieste di provvisionale avanzate dalla parte civile. Il notevole carico di lavoro dell'udienza e complessivo ha, infine, determinato il ricorso ad un più ampio termine per il deposito delle motivazioni della sentenza pari a giorni trenta. P.Q.M. Letti gli artt. 533, 535, 538 c.p.p. dichiara Su.Ga. responsabile del delitto ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena dì Euro seicento,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì Su.Ga. al risarcimento del danno - da liquidarsi in separato giudizio - in favore della costituita parte civile nonché alla refusione in favore della stessa delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio che liquida in complessivi Euro millesettecento venticinque,00 (Euro 1.750,00) di cui Euro 1.500,00 per onorario ed Euro 225,00 per spese oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Rigetta le richieste di provvisionale avanzate dalla parte civile. Indica in giorni trenta il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza. Così deciso in Napoli il 29 gennaio 2024. Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2024.
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott.ssa Chiara Neri - giudice on. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di 1°grado RG 1937/2023 vol. promosso da: YY ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. ... contro XX resistente rappresentata e difesa dall'avv. ... con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia Oggetto: "affidamento e mantenimento figli minori" CONCLUSIONI Le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 05.12.2023 e confermate all'udienza del 09.01.2024 hanno così concluso: Parte ricorrente: "In via principale: Disporre l'affidamento dei figli J, nato a (omissis), (Reggio Emilia), il (omissis).2010, e W, nato a (omissis), (Reggio Emilia), il (omissis).2012 al padre YY, con loro collocamento presso la casa familiare in (omissis), (Reggio Emilia), Via (omissis), n. 14 assegnata al padre e di sua proprietà; Disporre che i figli trascorrano il fine settimana dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera a week end alternati con la madre, e che la madre possa tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali, con pernottamento, da determinarsi in base ai turni lavorativi e compatibilmente con gli impegni dei figli; Disporre che i figli trascorrano le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre e con il padre e quelle estive con il padre, indicativamente nel mese di luglio, per almeno 15 giorni consecutivi; Disporre che la signora XX corrisponda al Signor YY l'assegno Unico per i figli dalla stessa percepito a decorrere dal mese di Dicembre 2023 e così fino a quando non saranno completate le pratiche per la rettifica del beneficiario di tale contributo presso gli Enti preposti; Disporre che le spese straordinarie, siano esse scolastiche, sportive, ricreative e medico-sanitarie, andranno concordate secondo le disposizioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, tenuto conto altresì delle effettive possibilità economiche dei genitori; Disporre che tali suddette spese straordinarie siano sostenute economicamente da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con rimborso della quota a favore del genitore che le abbia anticipate, previa esibizione delle ricevute attestanti i pagamenti sostenuti, entro il mese successivo a quello della richiesta di rimborso. In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di affidamento dei minori J e W alla madre, disporre che l'Assegno Unico in favore dei figli sia percepito interamente dalla Sig.ra XX e che, in ragione delle accertate e documentate risorse economiche dei genitori, il Sig. YY versi a titolo di mantenimento ordinario la somma mensile di Euro 100,00 per entrambi i figli; Disporre che il padre possa tenere con sé i figli dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera, a week end alternati, e che possa tenere con sé i figli almeno due giorni consecutivi infrasettimanali, da individuarsi in base agli impegni dei figli; Disporre che i figli trascorrano le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre e con il padre e quelle estive con il padre, indicativamente nel mese di luglio, per almeno 15 giorni consecutivi; Disporre che le utenze domestiche, atteso anche l'avvio del Sistema fotovoltaico, vengano corrisposte dalla signora XX così come le manutenzioni ordinarie, vengano eseguite a proprie spese dall'assegnataria dell'abitazione familiare; Disporre che le spese straordinarie, da concordarsi tra i genitori secondo quanto prescritto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, saranno sostenute economicamente da entrambi i genitori, nella misura del 40% a carico del Sig. YY e del 60% a carico della Sig.ra XX, con rimborso della quota a favore del genitore che le abbia anticipate, previa esibizione delle ricevute attestanti i pagamenti sostenuti, entro il mese successivo a quello della richiesta di rimborso; In via istruttoria, Si chiede autorizzazione al Giudice al deposito in cancelleria di supporto DVD in duplice copia, per fascicolo d'ufficio e per controparte, contenente n. 2 riproduzioni audiovisive e n. 2 messaggi vocali inviati tramite whatsapp dalla XX a YY; si reiterano le precedenti istanze istruttorie, con particolare riguardo a l'ammissione a testi dei signori R. S., residente in (omissis), (Reggio Emilia), S. P., residente in (omissis), (Reggio Emilia), G. C., residente in (omissis), (Mantova), F. P. residente in (omissis), (Mantova) e M. E. sui fatti di causa, in riferimento alla violenza domestica subita da YY e sull'abuso di mezzi educative e coercitivi posti in essere dalla signora XX nei confronti dei figli J e W; Si formulano nuove istanze istruttorie, in particolare ammissione per testi, indicando quale teste il Sig. D. T. sulle seguenti domande, premesso "vero che": Lei risiede a Marina di Massa? Lei conosce la famiglia YY/XX? La Sig.ra XX era in accordo con Lei per visionare e prendere in locazione/assegnazione un appartamento a Marina di Massa nei giorni indicativamente dal 10 al 15 Novembre 2023? La sig.ra XX le ha comunicato la volontà di trasferirsi nell'alloggio da visionare e locare insieme ai figli J e W? Lei è stato invitato da XX a trasferirsi qualche giorno presso l'abitazione di (omissis), (Reggio Emilia), Via (omissis), n. 14 per accudire J e W alla fine del mese di Novembre 2023? Lei aveva già frequentato anche nei giorni precedenti l'abitazione di (omissis), (Reggio Emilia)? Nell'occasione della sua permanenza, Lei ha visto la Sig.ra XX inveire verbalmente contro il Sig. YY? Nell'occasione della sua permanenza, Lei ha assistito ad attacchi fisici della Sir.ga XX nei confronti del Sig. YY? Nell'occasione, i minori J e W erano presenti in casa? Ha assistito personalmente, in altre precedenti occasioni, ad attacchi fisici e verbali della Sig.ra XX nei confronti del Sig. YY? Con vittoria di spese e compensi professionali.". Parte resistente: "In via principale, contrariis rejectis: a) disporre l'affido esclusivo dei minori J e W alla madre, mantenendo l'incarico al Servizio Sociale competente ai fini di interventi di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di redigere un calendario al fine di regolare il diritto di visita del padre tenendo conto degli impegni scolastici e non dei figli minori; b) assegnare la casa familiare e gli arredi in essa contenuti alla madre che l'abiterà con i figli minori; c) dichiarare YY tenuto a versare in favore di XX entro il giorno 10 di ogni mese l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli J e W, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, soggetta ad aggiornamento in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intercorse nel precedente anno per le famiglie di operai ed impiegati, tenuto conto del pagamento da parte del YY della rata del mutuo acceso sulla casa familiare così come meglio descritto in premessa; d) dichiarare tenuto YY a rimborsare alla sig.ra XX il 50% delle spese straordinarie sostenute o da sostenere per i figli minori, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia. In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non ravvisasse i presupposti per la disposizione dell'affido esclusivo dei minori alla madre: a) disporre l'affido condiviso di J e W ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre mantenendo l'incarico al Servizio Sociale competente ai fini di interventi di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di redigere un calendario al fine di regolare il diritto di visita del padre tenendo conto degli impegni scolastici e non dei figli minori; b) assegnazione della casa familiare e degli arredi in essa contenuti alla madre che l'abiterà con i figli minori; c) dichiarare YY tenuto a versare in favore di XX entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli J e W, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, soggetta ad aggiornamento in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intercorse nel precedente anno per le famiglie di operai ed impiegati, tenuto conto del pagamento da parte del YY della rata del mutuo acceso sulla casa familiare così come meglio descritto in premessa; d) dichiarare tenuto YY a rimborsare alla sig.ra XX il 50% delle spese straordinarie sostenute o da sostenere per i figli minori, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.". MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento dei minori J e W, nati a (omissis), (Reggio Emilia) rispettivamente in data (omissis).2010 e (omissis).2012 dalla relazione more uxorio delle parti; che entrambi i genitori nei rispettivi atti introduttivi hanno chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con assegnazione in proprio favore della casa familiare, domandando che le visite con l'altro genitore vengano regolamentate dal Servizio Sociale; hanno reciprocamente chiesto, inoltre, che venga posto a carico dell'altro un contributo al mantenimento dei figli (il padre ha chiesto Euro 200,00 per ciascun figlio, la madre Euro 250,00 per ciascun figlio); che alla base delle richieste formulate dalle parti vi è una contrapposta ricostruzione delle vicende familiari ed un reciproco addebito di responsabilità per il conflitto in essere: il padre sostiene di essere stato sottoposto a continue vessazioni e aggressioni da parte della compagna, ciò che lo avrebbero indotto a reagire; la madre riferisce che sarebbe il sig. YY ad avere sempre tenuto condotte vessatorie, ad essere dedito al consumo di stupefacenti, ad averla ripetutamente tradita con altre donne e ad averla aggredita anche alla presenza dei figli minori tanto da rendere necessario in più occasioni l'intervento delle forze dell'ordine; che la situazione, già compromessa, è definitivamente degenerata in data 29.03.2023 quando, all'esito di una violenta lite - della quale le parti forniscono ancora una volta una descrizione differente - la madre ed i figli sono stati allontanati dalla casa familiare e condotti in una località protetta; che in seguito a tale accadimento la sig.ra XX ha presentato ricorso ex art. 473 bis n. 69 c.p.c. ottenendo un ordine di protezione inaudita altera parte (doc. 6 parte resistente) successivamente confermato con Decreto del 17.05.2023 (doc. 7 parte resistente); che in tale provvedimento il Giudice ha ordinato al sig. YY di cessare immediatamente dalla condotta pregiudizievole tenuta nei confronti di XX e nei confronti dei figli minorenni Y. ed J, e di allontanarsi immediatamente alla casa familiare sita a (omissis), (Reggio Emilia) prescrivendo al medesimo di non avvicinarsi alla casa familiare, al posto di lavoro della medesima (XX), alle scuole frequentate dai figli, nonché ai luoghi frequentati da questi ultimi e dalla loro madre; ha disposto altresì che in attesa dei provvedimenti che saranno assunti da parte dell'Autorità Giudiziaria competente ed al solo scopo di tutelare i figli siano i Servizi Sociali ad indicare le modalità più opportune secondo le quali, se lo desidererà, il padre potrà incontrare i figli minori in modo protetto, dando preciso mandato ai Servizi Sociali in merito; che alla data dell'udienza di comparizione del presente procedimento (29.06.2023), i rapporti tra le parti erano dunque regolati dal Decreto di cui sopra, la sig.ra XX risultava rientrata nell'abitazione familiare insieme ai figli minori e gli incontri di questi ultimi col padre venivano regolati dal Servizio Sociale; le parti davano atto altresì di avere trovato una provvisoria regolamentazione dei rapporti economici inerenti il mantenimento dei figli (il padre avrebbe continuato a corrispondere la rata del mutuo e la madre avrebbe percepito per intero l'Assegno Unico); che all'esito dell'udienza veniva incaricato il Servizio Sociale di riferire sulla situazione del nucleo familiare, sulla genitorialità delle parti e sulle condizioni dei minori, ai fini della definitiva decisione sul loro affidamento e collocamento; che il Servizio ha depositato la propria Relazione in data 08.11.2023 nella quale riferisce di essere già stato coinvolto nelle questioni riguardanti il nucleo YY - XX sia nell'anno 2016 che nell'anno 2020, sempre per episodi di conflitto e di violenza assistita, ma che la situazione in entrambi i casi era rientrata e le tensioni familiari parevano essersi appianate; che successivamente il Servizio è nuovamente stato coinvolto in seguito all'episodio occorso in data 29.03.2023 che ha dato origine all'ordine di protezione di cui si è detto; che nel corso dell'indagine gli operatori hanno sentito anche i minori i quali hanno entrambi riferito di un loro coinvolgimento nelle vicende familiari: J è apparso molto investito in uno sforzo risolutivo (...) ha spiegato di essere ingaggiato nel tentativo di far tornare insieme la madre e il padre e che dal suo punto di vista nonostante la mamma e il papà abbiano da sempre litigato parecchio la mamma potrebbe compiere uno sforzo e perdonare il padre riaccogliendolo in casa; i due genitori potrebbero imparare a confliggere di meno a mantenere i toni delle discussioni più bassi e a non alzare le mani reciprocamente; qualora essi non dovessero tornare insieme lui vorrebbe passare almeno metà del tempo con il padre se non di più W si è espresso in modo piuttosto simile al fratello riferendo agli operatori che la sua percezione è che il padre sta cercando di far la pace con la madre sebbene la madre sia piuttosto restia ad andare nella direzione di un ricongiungimento; lui avrebbe il desiderio che i genitori superassero la rottura riprendendo il loro rapporto di coppia; qualora gli stessi dovessero restare separati ha espresso il desiderio di passare più tempo con il padre che con la madre motivando tale posizione col fatto che talvolta la madre è poco gentile con lui e il fratello e li incolpa di cose per cui dal suo punto di vista non hanno colpa, arrabbiandosi in modo piuttosto importante senza buoni motivi che all'esito dell'indagine gli operatori hanno individuato da un lato alcuni negativi elementi di rischio per i minori e segnatamente - I minori sino al 29 Marzo 2023 sono stati esposti a circostanze di violenza assistita e triangolati nella dinamica conflittuale genitoriale - sia il padre che la madre per anni hanno mantenuto riserbo su quanto accadeva in casa faticando a riconoscere come ciò sia stato lesivo del diritto dei minori ed una serenità intrafamiliare e ad una crescita armonica - la madre e il padre si sono rivolti reciprocamente importanti accuse che qualora fossero veritiere delineerebbero un quadro di importante esposizione a rischi e pregiudizio per i minori - è stato ravvisato un invischiamento ed eccessiva attivazione da parte dei minori nelle dinamiche relazionali dei genitori: i figli si sono detti impegnati nel tentativo di far tornare assieme ai genitori oltre che apparsi dispiaciuti e preoccupati per la posizione del padre - il padre figura molto importante per i ragazzi, affettiva e calorosa, è apparso piuttosto in difficoltà facendo fatica a delineare un progetto di vita solido e preciso risultando confuso rispetto a quanto vorrebbe fare in alcune occasioni; ha espresso il desiderio di tornare con l'ex compagna nonostante l'abbia descritta come una persona violenta e poco trasparente; in altre occasioni ha portato come volontà poi trasferirsi a vivere in un luogo marittimo vendendo la casa di (omissis), (Reggio Emilia); nell'effettuare tali ipotesi lo stesso ha dato per scontato che i suoi figli lo potessero seguire senza considerare gli effetti di un'eventuale trasferimento sulle loro vite - la madre più ferma e razionale, più solida rispetto al proprio progetto di vita è apparsa però piuttosto normativa, incline a uno stile educativo autoritario incentrato su di una tensione verso il raggiungimento di alcuni obiettivi genitoriali risultando in parte carente sul piano affettivo e di sintonizzazione con i vissuti emotivi dei figli; gli aspetti culturali e religiosi dovuti alle diverse culture di appartenenza del padre e della madre paiono essere pregnanti rispetto alla conflittualità che insorge tra i giudici genitori che dall'altro lato hanno evidenziato positivi elementi di protezione per i minori: - entrambi i genitori si sono mostrati affettivamente sinceramente legati ai figli e seppur in modi diversi rispondenti ai bisogni materiali e concreti di J e W - il padre ha accettato di vedere i figli all'interno di incontri protetti ancor prima che l'autorità giudiziaria disponesse delle limitazioni alla propria responsabilità genitoriale mostrandosi collaborante nei confronti del Servizio - la madre ha accettato che i figli mangiassero anche gli alimenti vietati dalla religione musulmana (il padre non avrebbe diversamente dato il consenso perché potessero fermarsi in mensa e partecipare al doposcuola) - entrambi i genitori hanno aderito al percorso di valutazione delle competenze genitoriali presentandosi a tutti gli appuntamenti e mantenendo un atteggiamento positivo e di confronto con gli operatori dello scrivente Servizio - il padre ha fornito il consenso di effettuare un percorso di valutazione perso il Sert di (omissis), (Reggio Emilia) che alla Relazione sono allegati: il referto del Sert dal quale si evince che gli esiti dei controlli sul sig. YY effettuati da luglio ad ottobre 2023 hanno dato esito negativo, tranne una positività all'alcool; risulta altresì che il YY non si sia presentato per tre volte a chiamate per effettuare i controlli urinari e si chiede di poter proseguire la valutazione la relazione della psicologa che conclude riferendo di una forte conflittualità tra i genitori a causa di problematiche di coppia ed in riferimento a posizioni educative verso i figli estremamente diverse e impregnate anche di elementi legati alle differenze culturali e religiose; questi aspetti hanno fatto sì che si sia cronicizzata una dinamica familiare per cui la madre è diventata il riferimento normativo e il padre, maggiormente permissivo ed empatico verso i figli, il riferimento affettivo dei ragazzi; appare necessario quindi riposizionare le parti e rendere meno rigidi questi ruoli la relazione dell'educatore incaricato dell'educativa domiciliare e di presiedere agli incontri tra padre e figli il quale riferisce che i minori si sono sempre mostrati molto felici di incontrare il padre impazienti di sapere come questi stesse e passasse le giornate e che il padre ugualmente si mostrava visibilmente felice e a volte commosso ad incontrare i figli, comportandosi in modo molto affettuoso con entrambi e attento ad ascoltare alternativamente le richieste dei minori; essi durante i colloqui sono sempre apparsi molto sereni; quanto agli interventi a domicilio dalla madre questa si è mostrata molto accogliente nei confronti dell'operatore e i minori sono apparsi molto sereni anche a domicilio cercando di coinvolgere e sfidare l'educatore nei giochi in cui erano occupati; che la Relazione conclude chiedendo di poter proseguire il lavoro con la coppia genitoriale almeno sino a novembre 2024 con l'obiettivo di accompagnare il padre nell'ideare un nuovo progetto di vita che tenga al centro il benessere di bisogni dei figli e accompagnare la madre nel proseguire la sua funzione normativa acquisendo sempre di più una funzione affettiva e di sintonizzazione emotiva coi suoi figli nonché aiutare i genitori eventualmente anche mediante colloqui congiunti ad individuare punti di incontro circa i propri stili educativi e le proprie posizioni genitoriali e affiancarli nel dare un significato a quanto sino ad ora accaduto supportandone nel percorso di ricostruzione del proprio progetto di vita; inoltre, in favore dei minori, si può proseguire con l'intervento educativo in essere e se necessario attivare un supporto psicologico; che in data 11.01.2024 i figli minori sono stati sentiti dal Giudice al quale hanno sostanzialmente confermato quanto detto agli operatori del Servizio; in particolare J ha riferito con riguardo agli incontri col padre mi vanno bene queste modalità e sono contento di mettermi d'accordo direttamente con lui precisando che con mio papà mi trovo bene e vorrei che tornasse a vivere a (omissis) con me e mio fratello. Se i miei genitori andassero d'accordo io vorrei che stessimo tutti insieme, ma se non si riesce vorrei che tornasse mio papà. Mia madre è più severa, quando prendo brutti voti o note mi ha dato qualche cinturata sul sedere, ora ha smesso, mio padre invece mi sgrida solo a parole e dice che devo impegnarmi di più. Quanto a W egli ha riferito con riguardo al padre: vorrei che lui stesse con me tutti i giorni della settimana. Lui è meno severo della mamma, lei grida e a volte mi dà degli schiaffi, l'ultimo me lo ha dato due settimane fa perché avevo preso una nota che nelle note conclusive le parti hanno reiterato le conclusioni degli atti introduttivi: in particolare il ricorrente ha riferito delle difficoltà incontrate per avere dovuto lasciare la casa familiare, ha sostenuto che la sig.ra XX avrebbe cercato di riprendere la relazione con lui e che a fronte del suo rifiuto avrebbe scritto messaggi aggressivi; ha evidenziato la difficoltà di gestione che incontrerebbe la madre con riguardo ai figli, lavorando la stessa su turni anche notturni; ha censurato la Relazione del Servizio per non essersi espressa sul punto; la ricorrente, nelle proprie note, ha richiamato il dispositivo e le motivazioni del Decreto emesso nel procedimento ex art. 473 bis n. 69 stigmatizzando la personalità e la condotta del ricorrente ed il coinvolgimento dei figli nel conflitto con la madre col tentativo di blandire i minori per portarli dalla propria parte e criticare le condotte materne; ritenuto e considerato ritiene il Collegio opportuno e tutelante per i minori disporne l'affidamento al competente Servizio Sociale, stante la risalente e importante conflittualità tra i genitori che, se pure se a tratti è parsa rientrare, si è ripresentata in tutta la sua gravità nell'episodio del 29.03.2023; che a fronte della conflittualità risulta evidentemente impraticabile un affidamento condiviso che richiederebbe una condivisione tra i genitori di scelte ed obiettivi educativi, ma neppure si ritiene possibile un affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, essendo emerse a carico di entrambi fragilità genitoriali che fanno ritenere preferibile l'affido al Servizio; che la madre invero è risultata eccessivamente rigida e normativa (come osservato dagli operatori e riferito anche dagli stessi minori), il padre per contro è parso più permissivo e ad oggi non in grado di delineare un progetto di vita solido e deciso; che entrambi i genitori, soprattutto, non hanno saputo preservare i figli dal conflitto essendo emerso che i minori abbiano assistito in prima persona alle liti familiari ed anche alla violenta colluttazione del 29.03.2023 nel corso della quale uno dei figli ha ripreso la scena col telefonino mentre l'altro contattava le forze dell'ordine; che il coinvolgimento dei minori emerge anche dalla Relazione del Servizio ove i figli sono parsi "ingaggiati" nel tentativo di comporre la lite tra i genitori nell'auspicio di una ripresa della convivenza; a fronte di ciò i genitori per anni hanno mantenuto riserbo su quanto accadeva in casa, faticando a riconoscere il pregiudizio cui hanno esposto i figli e ledendo il loro diritto alla serenità familiare e ad una crescita armonica; che vada dunque disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale mantenendone l'attuale collocamento presso la madre, anche alla luce della gravità della condotta del padre in occasione della lite del 29.03.2023, come dettagliatamente ricostruita nella motivazione del Decreto 17.05.2023 emesso nel procedimento RG 2304/2023 (doc. 7 parte resistente) che descrive "un'aggressione prolungata ed estremamente violenta" con condotte caratterizzate da ferocia e gravemente pregiudizievoli nei confronti dell'integrità psico-fisica dei figli, costretti ad assistere alle percosse del padre nei confronti della madre; che al collocamento dei minori presso la madre consegua, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione in favore di quest'ultima della casa familiare (il godimento della casa familiare è assegnato tenendo in considerazione essenzialmente l'interesse dei figli e dunque l'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole che vede interrotta la convivenza dei genitori, l'ambiente domestico - ex multis Cass. Civ. I, 13.10.2021, n. 27907) che vada confermato l'incarico al Servizio di regolamentare le visite tra padre e figli - revocando allo scopo il divieto di avvicinamento tra gli stessi già disposto col Decreto di cui sopra - tenendo conto, nella predisposizione del Calendario, del forte legame affettivo tra padre e figli, come emerso dalla Relazione e riferito dagli stesi minori in sede di audizione; che, sotto il profilo economico, risulta che la sig.ra XX, come dedotto da entrambe le parti, percepisca un reddito mensile di Euro 1.500,00, oltre all'intera somma erogata dall'INPS a titolo di Assegno Unico per i figli e pari ad oggi ad Euro 200,00 a figlio (Euro 400,00 complessivi), come dichiarato dalla stessa resistente; che il sig. YY, come da documentazione in atti (mod. 730/2022 e accrediti in Conto Corrente) risulta percepire un reddito netto mensile pari a circa Euro 2.350,00; lo stesso deve sostenere un'uscita mensile di Euro 500,00 a titolo di rata di rientro del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare nonché spese alloggiative (che egli deduce di Euro 420,00 mensili comprensivi di utenze, pur allegando un contratto di locazione di durata anomala - anni 1 + 4 - e mancante della necessaria registrazione presso l'Agenzia delle Entrate); che non possa invece conteggiarsi l'uscita mensile di Euro 191,00 a titolo di rientro di un debito con Equitalia, derivando il medesimo da inadempienza del ricorrente; che per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (stanno prevalentemente con la madre), dell'età dei medesimi (oggi di anni 14 e 11), considerato altresì il valore economico dell'assegnazione della casa familiare alla resistente ed il percepimento da parte di quest'ultima dell'intera somma dell'Assegno Unico (circostanza incontestata), per Euro 400,00 mensili, ritiene congruo il Collegio porre a carico del sig. YY l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di Euro 200,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie; che non siano rilevanti ai fini della decisione le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti; che le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della reciproca soccombenza, vadano integralmente compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) i minori J e W, nati a (omissis), (Reggio Emilia), rispettivamente in data (omissis).2010 e (omissis).2012, sono affidati al competente Servizio Sociale e collocati presso la madre cui è assegnata la casa familiare sita in (omissis), (Reggio Emilia), via (omissis) n. 14; 2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal Servizio Sociale affidatario che avrà facoltà di modificare il Calendario in itinere a seconda dell'andamento del medesimo e della rispondenza all'interesse dei minori; 3) allo scopo di consentire gli incontri di cui sub 2) è revocato in parte qua il Decreto emesso in data 17.05.2023 nel procedimento RG 2304/2023 (che ha confermato il Decreto emesso inaudita altera parte in data 02.05.2023) nella parte in cui prevede il divieto di avvicinamento del sig. YY ai figli ed ai luoghi da essi frequentati; 4) il Servizio affidatario proseguirà per 24 mesi nell'opera di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare ed alla genitorialità, mantenendo almeno in un primo tempo il servizio di educativa domiciliare già avviato; il Servizio medierà altresì tra i genitori in caso di contrasto sulle decisioni riguardanti i figli, con facoltà di assumere direttamente tali decisioni laddove l'inerzia o il conflitto tra i genitori ne impedisca l'assunzione in tempi rapidi, con pregiudizio per i minori; 5) il sig. YY contribuirà al mantenimento dei figli mediante corresponsione in favore della sig.ra XX della somma di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione ISTAT annuale; contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023); 6) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Si comunichi al Servizio Sociale (Unione Bassa reggiana) Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18 gennaio 2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Sonia Porreca Relatore dott.ssa Carmen Giraldi Componente ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da X (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'Avvocato ...e dall'Avvocato ...del Foro di Bologna parte attrice contro Y (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avvocato ...e dall'Avvocato ...del Foro di Bologna parte convenuta e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 14/09/2023 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10.11.2021 X chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Y in (...) il (...)/(...)/1996, unione dalla quale nascevano due figli, F. (cl. 2001, maggiorenne e non autosufficiente) e R. (cl. 2007). Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L. 1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 12.4.2017, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bologna in data 9.5.2017. L'X, inoltre, rappresentava che gli accordi separativi prevedevano l'affido condiviso dei figli, all'epoca entrambi minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella ex casa coniugale di (...), in comproprietà dei coniugi ma assegnata alla moglie quale genitore collocatario, nonché visite paterne ordinarie e un contributo paterno di Euro 900,00 mensili per il mantenimento della prole (Euro 450,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie; sosteneva di aver accettato importi economici così elevati per i figli in ragione della sofferenza loro derivante dalla vicenda separativa dei genitori e perché consapevole della loro resistenza a recarsi presso la nuova abitazione paterna, inizialmente reperita in (...); proprio per ridurre il disagio dei figli, riferiva di aver deciso comunque di tornare ad abitare a (...), in un immobile sempre condotto in locazione ma a canone più alto del precedente; lamentava di non avere collaborazione da parte della moglie nel tentativo di recuperare il rapporto con i figli, specie con il secondogenito R.. Ciò posto, il ricorrente, fermo l'affido condiviso e il collocamento prevalente del minore R. presso la madre con visite paterne ordinarie, chiedeva la riduzione del proprio contributo per la prole ad Euro 600,00 mensili complessiva (Euro 300,00 per ciascun figlio), con pagamento diretto alla maggiorenne F., oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio Y, la quale aderiva alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le allegazioni e le domande di controparte. In particolare, rappresentava che i figli erano rimasti molto provati per la separazione coniugale; rimarcava di aver cercato di mantenere buoni rapporti con il marito solo per il bene dei figli, negava di aver mai frapposto ostacoli al rapporto padre/figli, sottolineando, al contrario, che era proprio l'X a non saper creare un dialogo autentico con i ragazzi; ammetteva che sia F. (quando era ancora minorenne) sia R. non avevano mai rispettato la calendarizzazione delle visite paterne previste negli accordi separativi, ma non certo per l'opposizione materna; riferiva di aver dovuto rinunciare a proprie personali aspettative di carriera per far fronte sostanzialmente da sola alla cura dei figli (come nell'occasione di un grave incidente sportivo patito da F. nel 2014); sotto il profilo economico, evidenziava che il marito, impiegato presso una ditta multinazionale, poteva godere di plurimi benefits in aggiunta allo stipendio; metteva, infine, in risalto che le esigenze dei ragazzi erano cresciute con l'età. Ciò posto, concludeva chiedendo l'affido condiviso del minore R., il collocamento prevalente presso di sé nella ex casa coniugale a lei assegnata, visite paterne da calendarizzare previa audizione del ragazzo, nonché un aumento del contributo paterno ad Euro 1.200,00 mensili per la prole (Euro 600,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ordinanza del 19.5.2022 il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi e previa audizione del minore R., assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione. Su richiesta dei difensori era pronunciata sentenza parziale sul vincolo. Istruita la causa con sole produzioni documentali, all'udienza del 14.9.2023, precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, decorsi i termini per le memorie ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 2741/2022 pubblicata in data 4.11.2022, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri X e Y è ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza. Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue. Sull'affido e sul collocamento della prole Dei due figli della coppia, l'unico ancora oggi minorenne è il secondogenito, R.. Non è mai stato controverso in atti il regime di affido del predetto minore: entrambi i genitori, infatti, sono sempre stati pienamente concordi nel chiedere la conferma dell'affido condiviso già previsto in sede di separazione consensuale omologata: non vi è, dunque, alcuna ragione per discostarsi dal modello che, nell'interesse stesso del minore, costituisce la regola generale posta dall'art. 337 ter c.c. Medesime considerazioni possono farsi in merito al collocamento del minore: anche in relazione a tale profilo, infatti, entrambe le difese sono concordi nel chiedere la conferma di quanto già previsto sin dall'epoca separativa, ovvero il collocamento prevalente presso la residenza materna. Quanto alle visite del genitore non collocatario, tenuto conto delle riferite difficoltà relazionali tra R. e il padre è stata opportunamente disposta in istruttoria l'audizione del minore. In tale occasione il ragazzo ha dimostrato, in modo semplice ma molto netto, di aver vissuto con grande sofferenza la separazione dei genitori, nel contesto della quale ha spontaneamente preso le parti della madre, rimanendo, invece, molto deluso dalle scelte del padre, a cui ha imputato sostanzialmente una scarsa sincerità nei sentimenti verso tutti i familiari. Il ragazzo è apparso molto fermo nel manifestare la sua intenzione di prendere le distanze dal padre, ribadendo più volte, in modo risoluto, la decisione, apparentemente irremovibile, di non voler stare con lui. L'età ormai adulta del ragazzo, oggi quasi diciassettenne, rende di fatto inopportuno delineare un rigido calendario di visite che prescinda dalla sua volontà, sicché devono ritenersi accoglibili le domande formulate dalle parti di prevedere che, per questi ultimi 17 mesi che precedono il compimento della maggiore età di R., gli incontri padre/figlio siano rimessi alla perdurante collaborazione tra i genitori e alla paziente ricerca, specie da parte dell'X, di un rinnovato dialogo con il minore. Sull'assegnazione della casa coniugale Il collocamento della prole presso la madre comporta che la casa familiare, sita in (...) (BO), via (...) n. (...), venga assegnata a quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., in accoglimento della relativa domanda di parte convenuta, cui l'attore non si è mai opposto. Sulle questioni economiche È noto che "il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti" (così Cass. n. 17089/2013; conf. Cass. n. 4811/2018). Ciò posto, è bene ricordare che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005). Entrambe le parti hanno impieghi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'X, perito elettrotecnico, lavora presso la E. I. s.r.l.; ha prodotto in atti dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018-2022, comprovando un reddito netto annuo nel quinquennio mediamente pari a Euro 40.191,00, corrispondente a Euro 3.350,00 netti mensili su 12 mensilità (nel dettaglio: anno 2018/Euro 40158 netti annui (Euro 3346 netto mese); anno 2019/Euro 33929 netti annui (Euro 2827 netto mese); anno 2020/Euro 39884 netti annui (Euro 3323 netto mese); anno 2021/Euro 37202 netti annui (Euro 3100 netto mese); CUD2022/Euro 49.782 netti annui (Euro 4.148 netto mese)). È appena il caso di rimarcare che i dati medi sopra riportati, desunti da un arco temporale significativo quale il quinquennio, danno esattamente conto della capacità reddituale dell'attore, in quanto epurata da ogni eventuale incidenza riferibile a circostanze più o meno eccezionali (come ad esempio la variabilità dei premi di produzione annui). Comproprietario della ex casa coniugale (assegnata alla odierna convenuta), l'X, inizialmente gravato da spese abitative correlate al canone di locazione di Euro 550,00 mensili di cui al contratto stipulato il 13.9.2019 (cfr. doc. n. 5 fasc. attoreo), nel 2023 ha acquistato casa di proprietà per la quale ha acceso un mutuo che prevede una rata di circa Euro 700,00 mensili (cfr. doc. n. 13 fasc. attoreo). Sebbene la rata del mutuo sia superiore al canone di locazione precedentemente pagato, ciò non comporta alcun peggioramento delle condizioni economiche dell'X sia per l'accrescimento delle proprietà immobiliari in capo all'attore sia in quanto da marzo 2022 risulta estinto l'originario mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale. La Y, dipendente della GD s.p.a., ha prodotto in atti dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2019-2022 (il Mod. 730/2019 relativo all'anno 2018 di cui al doc. n. 2 fasc. convenuta è incompleto), comprovando un reddito annuo nel quadriennio mediamente pari a Euro 28.600,00 netti annui, corrispondente a Euro 2.383,00 netti mensili su 12 mensilità (anno 2019/Euro 28.162 netti annui (Euro 2.346 netto mese); anno 2020/Euro 28.342 netti annui (Euro 2.361 netto mese); anno 2021/Euro 28.890 netti annui (Euro 2.407 netto mese); CUD2022/Euro 29.005 netti annui (Euro 2.417 netto mese)). Comproprietaria della ex casa coniugale, del cui godimento beneficia in esclusiva in quanto assegnataria, non è più gravata della relativa quota di mutuo correlato al suo acquisto, estinto - come detto - nel marzo 2022. Tenuto conto della profilazione delle parti, come sin qui tratteggiata, considerato altresì il tempo, decisamente prevalente, che i figli trascorrono presso la madre (che, nel caso del minore R., è, oggi totale), valutate altresì le esigenze normalmente riferibili alla crescita della prole rispetto all'epoca separativa (F. ha avviato i propri studi universitari, mentre R., da quasi preadolescente, si avvia a diventare maggiorenne), deve ritenersi equo rideterminare il contributo paterno in misura pari a Euro 1.100,00 mensili complessive (Euro 550,00 per ciascun figlio), somma da corrispondere alla beneficiaria, odierna convenuta, con decorrenza dalla data della presente decisione (fermo per il pregresso quanto precedentemente stabilito), oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, per la cui disciplina si fa rimando al Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale. Sulle spese di lite All'esito del giudizio in riferimento alla principale (se non esclusiva) questione controversa è risultato prevalentemente soccombente l'attore. Le spese di lite, compensate tra le parti nella misura di 2/3, sono, dunque, poste a carico dell'X nella residua quota di 1/3. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo per l'intero sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da Euro 26.000,01 sino a Euro 52.000 - valori medi per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta: 1) dispone che il figlio minore della coppia, R. (n. il 11.5.2007), sia affidato ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale; 2) stabilisce che il minore R. abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, sita in (...) (BO), via (...) (...), che resta assegnata a Y, quale genitore collocatario; 3) dispone che la frequentazione paterna del minore sia liberamente rimessa alle parti, previo accordo con il minore stesso; 4) pone a carico di X l'obbligo di versare a Y la somma di Euro 1.100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (Euro 550,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della presente decisione (fermo per il pregresso quanto precedentemente stabilito), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza. II) Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III) Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie"; 5) condanna X a rifondere a Y 1/3 delle spese di lite (compensate tra le parti nella misura di 2/3), liquidate per l'intero in Euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20 dicembre 2023. Pubblicazione il 24 gennaio 2024.
TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione Civile Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei X X giudice estensore X giudice riunito in X di Consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.... /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi TRA X nato in data X a X X CF X difensore avv. X domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico X ricorrente E X nata in data X in a X X difensore avv X domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico X resistente CON L'X P.M. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data X , la parte ricorrente X chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con X X in X il X (atto n. 311 , P. II, Serie. A, anno 2010), riferendo che dall'unione tra i predetti nasceva X in data X. La parte ricorrente X ha chiesto; - l'affidamento esclusivo della minore; - l'assegnazione della casa familiare; - la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico della resistente pari a 300,00Euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie; La parte resistente X si costituiva chiedendo: - l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del diritto di visita paterno; - la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del ricorrente pari a 300,00 Euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie; - vittoria di spese; I coniugi comparivano in data X innanzi al X del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione confermava le condizioni della separazione e rimetteva gli atti al GI. Innanzi all'istruttore con ordinanza che il Collegio condivide si rigettavano le istanze istrutorie delle parti e si conferiva CTU al dr F X . All'udienza cartolare del 21.9.23 con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art. 190 c.p.c. X concludeva come in ani in data X Motivi della decisione La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al X del Tribunale di Napoli (14.12.2020) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa RG .../20), che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. In ordine al regime di affidamento si evidenzia che in separazione le parti concordavano l'affidamento condiviso della minore con domiciliazione privilegiata paterna ed al X veniva assegnata l'abitazione familiare ubicata peraltro nello stesso stabile dove risiedono anche i genitori di quest'ultimo. Veniva altresì concordato un ampio calendario di incontri tra la minore e la madre. Il ricorrente lamentava però che: - dalla data della separazione la resistente non contribuiva al mantenimento della figlia X né tantomeno alle spese straordinarie, - senza valide motivazioni la resistente adottava condotte ostruzionistiche nei confronti dei nonni paterni di X il cui apporto è indispensabile, quando il ricorrente è impegnato per motivi di lavoro, per prelevare la piccola X a scuola. - la resistente talvolta tratteneva la minore, in occasione dei fine settimana di sua spettanza, senza il rispetto del calendario concordato in sede separativa. Di contro la resistente evidenziava di aver concordato le condizioni della separazione solo in quanto aveva appreso nel 2019 di essere affetta da carcinoma globulare della mammella, ovvero solo in quanto in una situazione di grave difficoltà di salute ed economica. Superati i problemi di salute, la stessa riferiva di percepire reddito di cittadinanza e pensione di invalidità per un importo complessivo di circa 1000 Euro e di svolgere lavori occasionali tanto da avere locato un appartamento nel quale chiedeva che il Tribunale collocasse in via prevalente la piccola X Il giudice istruttore disponeva anche accertamenti del servizio sociale sulla cui imparzialità e terzietà il Collegio, come il GI, nutre legittime riserve all'esito delle dichiarazioni rese dalla stessa resistente al giudice istruttore (vedi verbale della 15 settembre 2022 quando la resistente dichiarava "effettivamente sono andata a casa della dr.ssa X solo qualche volta, circa due /tre volte in questo periodo estivo e l'ho aiutata, per qualche ora a titolo gratuito, nelle faccende domestiche in quanto lei è stata operata alla mano, lo ho conosciuto la dr.ssa X in quanto la stessa è stata incaricata dal Tribunale di fare degli accertamenti presso la mia abitazione; lei più volte si è recata presso la mia abitazione e io in quest'occasione l'ho conosciuta"). Alcuna riserva invece si nutre rispetto all'elaborato peritale. Il Collegio condivide infatti la consulenza tecnica e le risultanze cui è pervenuta, condividendo le modalità operative, le indagini svolte, i test somministrati, il percorso logico, le valutazioni adeguatamente motivate e le argomentazioni tecniche e le conclusioni complete, precise, persuasive. Invero si ritiene, che le risultanze della ctu siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, e siano state condotte con iter logico ineccepibile. Esse possono essere quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Collegio ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento. Il Ctu osservava X una forte problematica circa il legame con la figura X ... la Sig.a X mostra un assetto di personalità sintomatologico tendente alle manie di persecuzione, con una interpretazione della realtà alterata a suo sfavore; ogni evento o comportamento altrui è sempre interpretato come "contro di me" in una sorta di visione del mondo vittimistica e ostile a sé, e con atteggiamento "alloplastico" ovvero spostando le colpe sull'altro. Tale atteggiamento ed interpretazione della realtà è innanzitutto preoccupante in senso clinico, e andrebbe seguito e monitorato con supporto psicologico, ed inoltre comporta quella discrepanza e rottura del legame madre-figlia, in quanto X bambina molto intelligente, percepisce una realtà, e vede la madre interpretarla in maniera diversa, ... oltre a percepire una sorta di anaffettività nei suoi confronti ... ed appare assolutamente necessario alla X un percorso di sostegno genitoriale presso i X competenti, e si consiglia altresì un supporto psicologico al fine di monitorare e far migliorare la sintomatologia rilevata, che, potenzialmente, se non trattata potrebbe aggravarsi in direzioni seriamente disfunzionali ...è evidente da quanto descritto nei paragrafi precedenti le buone capacità genitoriali del X X di contro riguardo la Xa X le sue capacità genitoriali, sebbene potenzialmente direzionate in maniera positiva, vengono inficiate dal suo assetto di personalità e dalla sintomatologia rilevata. X se ben guidata e supportata potrebbe riuscire a recuperare quella dimensione di giusta attenzione e focalizzazione dei normali problemi di gestione della minore, e la dimensione della giusta affettività nei confronti della figlia. Precisiamo che, vista la situazione, si consiglia che tutto il nucleo familiare venga preso in carico dai X poiché anche il sig. X e la minore X hanno bisogno di un accompagnamento di supporto per poter meglio entrare in contatto, e comprendere, le problematiche della X in modo da non creare un definitivo troncamento nel rapporto madre-figlia, che attualmente risulta molto precario... il X X padre della minore X il periziato appare in grado di ben svolgere il proprio ruolo genitoriale in maniera proficua ed adeguata. Per quanto riguarda la Xa X madre della minore X a causa della sintomatologia rilevata, ella non appare pienamente in grado, attualmente, di svolgere con completezza il ruolo genitoriale. Precisiamo che le potenzialità per poterlo svolgere appieno sono presenti, ma come detto la sintomatologia rilevata interferisce in maniera cospicua in tali capacità; ...non si è individuato in nessuno dei due periziati, alcun atteggiamento consapevole od inconsapevole di condizionamento nei riguardi della minore... X se, da un lato, le carenze genitoriali riscontrate nella Xa X e dovute principalmente ad una sintomatologia rilevata in sede di CTU possano direzionare un parere in direzione di un affido monogenitoriale al XX dall'altro in concreto i comportamenti e le azioni della X non ci appaiono ostacolanti né dannose in sé nei riguardi della minore, ma potenzialmente pericolosi in una concezione squisitamente psicologica di identificazione ed integrazione della figura materna nella minore. Dunque, a nostro avviso è nel best-interest della minore, mantenere attualmente un affido condiviso, ma solo e soltanto se vengono intrapresi i percorsi di sostegno genitoriale come indicati nel paragrafo 4.2 di questa relazione di X si ritiene altresì necessario un monitoraggio dell'andamento di tali percorsi, al fine di comprenderne il reale andamento ed eventualmente rivedere tale decisione in caso di necessità verso un affido monogenitoriale. Resta ben inteso che il luogo di residenza adeguato nell'interesse della minore è quello in cui risiede attualmente, ovvero con il padre X X... Riguardo al regime di visita, si ritiene che, al momento, si possa mantenere il regime di visita già in vigore, ma con un "aiuto" dei professionisti del sostegno alla genitorialità che prenderanno in carico il caso, al fine che esso possa avere una certa elasticità sia nel favorire il rapporto madre-figlia, sia nella gestione del rapporto tra i due genitori. Ciò posto in ordine al regime di affidamento si osserva che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. A ciò si aggiunga che l'affidamento condiviso presuppone la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale c prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli alla luce del principio di bigenitorialità e che l'affidamento esclusivo, che pur sempre costituisce soluzione eccezionale, può essere disposto anche quando il genitore che non onora il suo obbligo di mantenimento. Nel caso di specie pertanto, alla luce delle condivisibili considerazioni del X il Collegio ritiene di sancire l'affidamento esclusivo della minore al padre, genitore oltremodo idoneo, per le evidenze della condizione psicologica emerse a carico della resistente, palesate in atteggiamenti tendente alle manie di persecuzione, vittimistici alla luce peraltro della mancanza di un percorso psicologico in atto finalizzato al recupero delle capacità critiche. A ciò si aggiunga che la resistente non negava il suo inadempimento, quantomeno pregresso, agli obblighi contributivi al mantenimento della figlia (vedi verbale di udienza presidenziale del 26.1.22) e che quando contribuiva lo faceva in misura inferiore (vedi depositi 25.5.22). Tutto ciò impone al Collegio di derogare al principio generale dell'affido condiviso , pur nell'auspicio in chiave prognostica di una completo riassetto delle garanzie necessarie per il futuro eventuale ripristino dell'affido condiviso; non si ritiene più che sussistano pertanto i presupposti per la conferma della condivisione della genitorialità tra i due adulti, ragion per cui, appare conforme all'interesse della minore il suo affido esclusivo al padre, il quale già dalla separazione veniva individuato quale genitore prevalente, affidamento che si dispone nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art. 337 quater co 3 c.c. attribuendo al padre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia senza necessità di preventiva consultazione della madre. Il genitore affidatario esclusivo del minore deve attenersi alle condizioni determinate dal Tribunale e l'altro genitore ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse, come nel caso di specie. Anche nel caso di affidamento esclusivo, inoltre, deve garantirsi alla minore il più possibile la presenza comune dei genitori, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi e per l'effetto è necessario garantire al genitore non affidatario un adeguato ed effettivo diritto di visita che nel caso, come quello di specie, si ridetermina rispetto a quello concordato in separazione. Il Collegio ritiene di adottare un calendario in base al quale la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana (che in caso di mancato accordo si indica nel giorno di martedì), prelevandolo presso l'abitazione del padre o all'uscita da scuola alle ore 16.00 per riportarla alle ore 20.00; nonché dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con pernottamento a settimane alternate; la settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre si prevede che la madre possa incontrarla anche un secondo pomeriggio (che in caso di mancato accordo si indica nel giorno di giovedì) con le stesse modalità. Trascorrerà inoltre con la madre - nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza il 24 o il 25 dicembre; il 31, dicembre o il 1 gennaio; la giornata del 6 gennaio - nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, la domenica di X o il lunedì in X - 7 giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno; - il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni. Ritiene, altresì, il Tribunale che correttamente il Gi non ha rilevato la necessità di procedere all'ascolto della minore; tale ascolto è stato correttamente ritenuto manifestamente superfluo in ragione dell'età (X è nata (...)) e della CTU espletata anche attraverso colloqui con la minore e osservazione diretta della relazione della minore con le parti. Osserva infine il Collegio che correttamente il CTU rappresentava che la resistente, adeguatamente seguita e supportata, potrà migliorare le proprie competenze e superare le registrate disfunzionalità; certamente però l'Ag è tenuta ad adottare la presente decisione allo stato degli atti con una pronuncia comunque priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravvenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio /punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi della minore rebus sic stantibus. Invero non si può escludere, ma anzi auspicare, che all'esito di un percorso di sostegno possa nuovamente disporsi l'affidamento condiviso della minore, ma certamente la elaborazione e realizzazione del progetto di superamento delle criticità della X ha necessariamente dei tempi che non coincidono con quelli del giudizio. Il collegio, in considerazione delle difficoltà di registrate dal CTU e delle difficoltà personali della resistente ritiene doveroso ex articolo 337 ter c.c. (che consente alla Ag la possibilità di adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole) investire i X territorialmente competenti. Solo ad abundantiam si osserva che investendo il SS non si contravviene certo ai dettami della Corte di legittimità (13042 / 13/07/2015) in quanto - lungi dall'adottare prescrizioni di percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità - si investe il X ente titolare della protezione e tutela del minore, perché - instaurando un rapporto chiaro, basato sulla trasparenza dei rispettivi ruoli - accompagni le parti e la minore in un percorso di comprensione delle proprie difficoltà e di individuazione delle proprie risorse nei termini indicati dalla CTu sopra riportati. Si rileva inoltre che grava un obbligo di mantenimento della figlia minore solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlia. Convivendo la minore con il padre, quest'ultimo provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. c., va posto a carico della madre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico. Si determina tale contributo, conformemente alla richiesta attorea, nella medesima misura concordata dalle parti nella recentissima separazione atteso che le condizioni reddituali della resistente non sono certo peggiorate (vedi verbale di udienza presidenziale). Quanto alle spese straordinarie occorrenti per la minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data X e sottoscritto dal X del Tribunale di Napoli e dal X del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori. Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie. In ragione della domiciliazione paterna della minore va confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare. Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti; tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (vedi Cass. 3030/2006, 6979/2007, 4555 /2012, 21334/13, 18440/2013 24254/18 23473/20) Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. In ordine al regime delle spese il Tribunale - pur nella consapevolezza che la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte vittoriosa, (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 2719/15) - osserva che, nel presente giudizio, il ricorrente, pur non avendo manifestato espressa volontà contraria, non ha invocato alcuna vittoria di spese. Ciò posto si ritiene comunque di compensare le spese per la difficile configurabilità di soccombenza in giudizi - quale questo di specie - in cui sono emerse legittime difficoltà di gestione della minore, nonché gravi difficoltà personali/psicologiche della resistente; in casi del genere Il Tribunale ha solo cercato di aiutare la minore a superare la crisi personale legata alla rottura della coppia genitoriale ed a risolvere le difficoltà dei genitori legate alla gestione della figlia; in questa ottica non appare configurabile, in giudizi quali questo di specie, una soccombenza in senso tecnico giuridico e per l'effetto il Collegio reputa quindi di compensare le spese, comprese quelle di CTU già liquidate. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra X X e X in X il X (atto n. (...), P. II. Serie. A, anno 2010), - X l'affidamento esclusivo della minore al padre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art. 337 quater co 3 c.c. attribuendo al padre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia senza necessità di preventiva consultazione della madre e disciplina il diritto di visita come in motivazione. - determina in Euro 300,00 a carico della resistente il contributo per il mantenimento della figlia minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici X oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data X e sottoscritto dal X del Tribunale di Napoli e dal X del locale consiglio dell'ordine b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'X di Stato Civile del Comune di X per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. X , P. X, Serie. X, anno 2010), c) compensa le spese comprese quelle di CTU già liquidate d) rigetta per il resto e) X i servizi sociali territorialmente competenti per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse della minore come indicato in parte motiva. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e al SS territorialmente competente. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17 gennaio 2024. Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.
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