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  • Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, devono intendersi condotte commesse "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" non solo quelle tenute direttamente in occasione di tali competizioni, ma anche quelle ad esse collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto legittimamente adottato un DASPO amministrativo, con prescrizioni, che il questore aveva emesso nei confronti di un soggetto resosi autore di un furto, ascrivibile ad un'iniziativa collettiva di tifosi, perpetrato all'interno di un autogrill, in occasione del rientro da una trasferta).

  • Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO) e di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, adottato dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e convalidato dal giudice, è legittimo quando risulti accertata, anche in via indiziaria, la partecipazione del soggetto a manifestazioni di tifo violento, non essendo necessaria la certezza della prova circa la sua condotta specifica. In sede di convalida, il giudice non deve procedere ad un'autonoma valutazione probatoria, ma può limitarsi a verificare la ragionevolezza e la proporzionalità della misura adottata dall'autorità amministrativa, la quale è competente a valutare la pericolosità sociale del soggetto e l'idoneità della misura a prevenire la violenza negli stadi. Pertanto, la motivazione del provvedimento di convalida può essere resa per relationem, richiamando quella del provvedimento amministrativo, purché consenta un adeguato riscontro del percorso logico-giuridico seguito dall'autorità di polizia. Inoltre, la circostanza che la squadra di calcio locale disputi le partite "casalinghe" in un comune diverso da quello di residenza del soggetto non incide sulla legittimità della misura, trattandosi di una variabile di fatto contingente e priva di rilevanza ai fini della valutazione di legittimità in sede di legittimità.

  • Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (c.d. "Daspo") può essere legittimamente adottato dal Questore nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per reati di concorso in violenza privata ed estorsione o per altri delitti contro l'ordine pubblico o di comune pericolo mediante violenza, anche se tali fatti non sono stati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale misura preventiva, volta a evitare infiltrazioni di soggetti pericolosi e a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica durante gli eventi sportivi, non costituisce una sanzione penale, ma ha natura prevalentemente cautelare e non è pertanto in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 7 della CEDU. Il Questore, nel disporre il divieto, deve motivare in ordine alla pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla condanna o dalle indagini pendenti, e può determinare la durata della misura in relazione alle circostanze del caso concreto, senza che ciò comporti una irragionevole limitazione della libertà di circolazione, purché il divieto sia circoscritto ai soli giorni e orari di svolgimento delle manifestazioni sportive.

  • Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO), disposto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 401 del 1989, può essere convalidato dal giudice sulla base di una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta violenta al destinatario del provvedimento, senza che sia necessaria la certezza della prova. Il giudice, nel procedere alla convalida, non è tenuto a compiere un'autonoma valutazione di pericolosità del soggetto, essendo sufficiente l'accertata partecipazione a manifestazioni di tifo violento, quale requisito di legge idoneo a fondare una prognosi di pericolosità. La motivazione del provvedimento di convalida può avvenire per relationem, attraverso il richiamo alle ragioni esposte nell'atto amministrativo emesso dall'autorità di pubblica sicurezza, purché tale motivazione consenta un adeguato riscontro del percorso logico-giuridico seguito dall'autorità amministrativa nel disporre la misura. Il giudice, in sede di convalida, non è tenuto a valutare le variabili di fatto relative alla contingenza e casualità della situazione concreta, essendo la sua verifica limitata alla manifesta irragionevolezza della proporzione della misura, limite che non risulta oltrepassato laddove l'autorità amministrativa abbia imposto obblighi di presentazione presso gli uffici di polizia in coincidenza con lo svolgimento delle partite casalinghe della squadra di calcio, trattandosi di misura ordinaria e proporzionata alla prevenzione attuata.

  • Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. "DASPO") e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in occasione di tali eventi costituiscono misure di prevenzione personale, la cui applicazione e durata devono rispettare il principio di legalità, in particolare il requisito della prevedibilità. Pertanto, il DASPO e le relative prescrizioni possono essere imposti solo se il soggetto risultava già destinatario di un precedente provvedimento analogo al momento della commissione del fatto che ha dato origine al nuovo provvedimento. La durata di tali misure non può essere determinata sulla base di precedenti DASPO emessi successivamente al fatto, in quanto ciò violerebbe il principio di prevedibilità. Tuttavia, l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia può essere esteso anche alle partite amichevoli, purché adeguatamente pubblicizzate, in quanto tali eventi possono comunque comportare rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre, l'imposizione della c.d. "doppia firma" in occasione delle partite in trasferta può essere giustificata qualora, in ragione della distanza tra il luogo della competizione e quello di presentazione, non sia possibile per l'interessato raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati.

  • Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, può essere legittimamente disposto dal Questore nei confronti di soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultino aver tenuto una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale misura di prevenzione, di natura interdittiva atipica, non necessita di un previo accertamento giurisdizionale della responsabilità penale del destinatario, essendo sufficiente che l'Amministrazione fondi il provvedimento su comportamenti concreti ed attuali del soggetto, idonei a integrare le ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica. Il divieto deve essere specificamente motivato e le aree interessate devono essere puntualmente individuate, in modo da consentire al destinatario di comprendere con chiarezza l'ambito di applicazione della misura e garantire il rispetto della libertà di circolazione costituzionalmente riconosciuta.

  • Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. Daspo) può essere legittimamente adottato dall'Autorità di pubblica sicurezza sulla base di elementi di fatto, anche di natura probabilistica, che dimostrino la pericolosità del soggetto per l'ordine e la sicurezza pubblica, in ragione di condotte, anche di gruppo, evidentemente finalizzate alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione. Tuttavia, la durata del divieto deve essere commisurata alla concreta gravità dei comportamenti posti in essere e alla effettiva pericolosità del soggetto, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Pertanto, ove l'amministrazione, in sede di riesame, ridimensioni la condotta inizialmente ascritta al destinatario del provvedimento, la conferma della medesima durata temporale della misura preventiva risulta illegittima per violazione di tali principi, dovendosi procedere ad una nuova valutazione della proporzionalità della sanzione in relazione alla fattispecie concreta accertata.

  • Il Daspo (divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive) può essere legittimamente adottato nei confronti di soggetti che, pur non avendo commesso direttamente atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, risultino comunque denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati gravi come il concorso esterno in associazione mafiosa o la frode in competizioni sportive, qualora la loro condotta e presenza, secondo la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza, siano tali da arrecare pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare negli stadi, a tutela dell'ordinato e pacifico svolgimento delle gare. La misura del Daspo, pur essendo distinta dalla pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive irrogata dall'autorità giudiziaria, può essere legittimamente applicata anche in assenza di condotte violente in senso stretto, in quanto la normativa primaria consente una difesa "avanzata" degli interessi dell'ordinamento attraverso misure preventive volte a scongiurare il pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica negli impianti sportivi. L'annullamento parziale della sentenza di condanna penale non inficia necessariamente la legittimità del Daspo, in quanto l'amministrazione può autonomamente valutare la pericolosità sociale del soggetto sulla base del complessivo quadro indiziario, anche in relazione a reati non definitivamente accertati.

  • Il provvedimento DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) emesso dal Questore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modifiche, che vieta l'accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio maschili e femminili di serie A, B, C, LND, relativi a campionati professionistici e dilettantistici, nonché a tutte le competizioni di calcio a 5 sia maschili che femminili, per la durata di anni 5 dalla data di notifica, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva, finalizzato a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica negli impianti sportivi, che può essere adottato dal Questore nei confronti di soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultino responsabili di disordini o violenze in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale provvedimento, pur incidendo sulla libertà di circolazione e di accesso agli eventi sportivi, è legittimo in quanto risponde all'esigenza di prevenire e contrastare fenomeni di violenza e di turbativa dell'ordine pubblico, nel bilanciamento tra il diritto individuale e l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone. Pertanto, il Questore, nell'esercizio dei propri poteri di polizia, può adottare il provvedimento DASPO, previa valutazione della sussistenza dei presupposti di legge, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica negli impianti sportivi, anche in assenza di una condanna penale definitiva, purché sulla base di elementi di fatto che giustifichino l'adozione di tale misura cautelare e preventiva.

  • La concessione di un impianto sportivo comunale può essere risolta unilateralmente dall'amministrazione concedente per grave inadempimento del concessionario, anche in presenza di una clausola compromissoria, in quanto le controversie relative a rapporti di concessione rientrano nella giurisdizione amministrativa e non sono compromettibili in arbitri. L'amministrazione, nel procedimento di risoluzione, deve rispettare il contraddittorio con il concessionario, esaminandone le deduzioni e motivando adeguatamente il provvedimento finale, senza essere tenuta a confutare analiticamente ogni singola argomentazione. La risoluzione può essere legittimamente fondata sull'uso non autorizzato delle strutture da parte del concessionario, in violazione delle prescrizioni contrattuali, senza che l'amministrazione debba dimostrare ulteriori gravi inadempimenti. Il rispetto dei termini procedimentali, pur rilevante sul piano della responsabilità dell'amministrazione, non incide sulla legittimità del provvedimento finale adottato tardivamente.

  • Il divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. DASPO) deve essere adottato dal Questore sulla base di un presupposto di fatto effettivamente sussistente, accertato attraverso un'adeguata istruttoria e motivazione. Pertanto, il DASPO non può essere disposto in assenza di elementi concreti che dimostrino la condotta violenta o minacciosa del soggetto, idonea a turbare l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Inoltre, il principio di gradualità della sanzione impone di commisurarla alla gravità del comportamento tenuto, senza irrogare automaticamente la misura massima. Infine, il divieto deve essere formulato in modo chiaro e determinato, indicando con precisione le competizioni e i luoghi interdetti. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi: 1. Il DASPO deve essere adottato sulla base di un presupposto di fatto effettivamente sussistente, accertato attraverso un'adeguata istruttoria e motivazione. Non è sufficiente un mero sospetto o una ricostruzione dei fatti non supportata da elementi concreti. 2. È necessario che la condotta del soggetto sia stata effettivamente violenta o minacciosa, e idonea a turbare concretamente l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. La mera presenza in prossimità dello stadio, senza ulteriori elementi probatori, non è sufficiente a giustificare l'adozione del DASPO. 3. Il principio di gradualità della sanzione impone di commisurarla alla gravità del comportamento tenuto, senza irrogare automaticamente la misura massima. Il Questore deve motivare adeguatamente la scelta della durata del divieto. 4. Il divieto deve essere formulato in modo chiaro e determinato, indicando con precisione le competizioni e i luoghi interdetti, senza indeterminatezze che possano rendere difficile l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, il DASPO deve essere adottato nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e determinatezza, al fine di tutelare l'ordine pubblico senza comprimere ingiustificatamente la libertà di circolazione e di accesso agli impianti sportivi.

  • Il diritto di accesso agli atti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, prevale sulle esigenze di riservatezza e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, salve le ipotesi di segreto oggetto di disciplina differenziata, quando sia strumentalmente necessario per l'esercizio delle facoltà difensive dell'interessato, costituendo il diritto alla tutela giurisdizionale uno dei principi cardine dell'ordinamento costituzionale. Pertanto, l'amministrazione, pur potendo adottare cautele attuative volte a tutelare interessi sensibili o ragioni di pubblica sicurezza, non può opporre un diniego assoluto all'accesso agli atti richiesti per finalità difensive, dovendo invece garantire l'accessibilità alla documentazione indispensabile per la cura e tutela dei propri interessi in giudizio, mediante soluzioni operative che assicurino un ragionevole punto di equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza e la garanzia del diritto di difesa, come l'apposizione selettiva di omissis o la trasmissione di sintesi o selezioni delle informazioni acquisite. Il mancato rispetto di tali principi, unitamente all'assenza di una congrua motivazione del diniego di accesso e alla disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, determina l'illegittimità del provvedimento di diniego.

  • Il provvedimento del Questore di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni delle squadre di calcio (c.d. "Daspo") può essere convalidato dal Giudice di Pace, il quale deve valutare la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, nonché la pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura, sulla base delle risultanze investigative e delle condotte violente poste in essere in occasione di eventi sportivi, anche se non ancora definitivamente accertate in sede giudiziaria. Il Giudice, nel procedimento di convalida, non è tenuto ad accertare in modo definitivo la commissione di reati, essendo sufficiente la valutazione della pericolosità sociale del soggetto desumibile dalle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria. La durata e le modalità di esecuzione della prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia competenti devono essere proporzionate alla gravità delle condotte e alla qualificata pericolosità sociale del destinatario, anche in considerazione di precedenti provvedimenti analoghi già adottati nei suoi confronti, senza che la limitazione delle attività sportive dovuta all'emergenza sanitaria in corso possa di per sé escludere la sussistenza delle esigenze di ordine pubblico sottese all'adozione del "Daspo".

  • Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive calcistiche (c.d. "DASPO") può essere legittimamente adottato dal Questore ai sensi dell'art. 6 della L. n. 401/1989 e successive modifiche, qualora sussistano i presupposti di legge, tra cui la necessità di prevenire comportamenti violenti o pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tale provvedimento, di natura amministrativa e cautelare, mira a tutelare l'incolumità delle persone e la regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, bilanciando l'interesse pubblico alla sicurezza con il diritto del tifoso di assistere agli eventi. Tuttavia, il divieto deve essere proporzionato e adeguatamente motivato, potendo essere impugnato dal destinatario dinanzi al giudice amministrativo, il quale ne valuterà la legittimità alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Qualora il ricorrente manifesti il venir meno del suo interesse all'annullamento del provvedimento, il giudice ne dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono partite di calcio in cui siano impegnate squadre italiane (c.d. DASPO) è un provvedimento amministrativo adottato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica negli eventi sportivi, che può essere disposto nei confronti di soggetti che abbiano tenuto comportamenti violenti o comunque tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Tale provvedimento, pur incidendo sulla libertà di circolazione e di riunione, è legittimo in quanto risponde all'esigenza di prevenire e reprimere fenomeni di violenza e di tutelare l'incolumità delle persone e la sicurezza degli impianti sportivi. Tuttavia, il venir meno dell'interesse al ricorso, ad esempio per la scadenza del provvedimento o per sopravvenute modifiche normative, determina l'improcedibilità del giudizio, in applicazione del principio della disponibilità dell'interesse al ricorso, senza che ciò comporti alcuna pronuncia nel merito della legittimità del provvedimento impugnato.

  • Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. "DASPO") costituisce una misura preventiva e non sanzionatoria, governata dal principio del "più probabile che non", che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio delle condotte contestate, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità. La valutazione dell'autorità amministrativa competente è connotata da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza che la misura è volta a presidiare. Pertanto, il DASPO può essere legittimamente disposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche in presenza di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e determinano il pericolo anche solo potenziale di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di comportamenti verbalmente ingiuriosi, che spesso si accompagnano ad atteggiamenti minacciosi e costituiscono tipiche espressioni di aggressività tali da contribuire e agevolare il verificarsi di situazioni di pericolo al normale, ordinato e tranquillo svolgimento delle manifestazioni sportive. Inoltre, la valutazione della pericolosità sociale del soggetto, desumibile anche da precedenti di polizia, rappresenta un ulteriore elemento che legittima l'adozione della misura interdittiva, in quanto attesta la necessità di evitare la reiterazione dei comportamenti vietati. Infine, il provvedimento di DASPO, mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, non deve necessariamente essere preceduto dall'avviso di avvio del procedimento, in quanto tale adempimento non è richiesto dalla normativa di riferimento.

  • Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. DASPO) può essere legittimamente adottato dal Questore nei confronti di un soggetto che sia stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere, come ad esempio un fumogeno, in occasione di una manifestazione sportiva, in quanto tale condotta integra una violazione dell'art. 6-ter della legge n. 401/1989. Tuttavia, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso avverso il DASPO qualora il ricorrente abbia manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in assenza di repliche o diverse richieste da parte dell'Amministrazione. In tali casi, il giudice non può pronunciarsi nel merito della controversia, in ossequio al principio dispositivo, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione di carenza di interesse espressa dalla parte ricorrente. Ciò nonostante, il giudice può compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ferma restando la debenza del contributo unificato a carico del ricorrente, qualora sussistano eccezionali e gravi ragioni, come la risalenza della causa e la circostanza che nessuna delle parti abbia richiesto l'accertamento della soccombenza virtuale.

  • Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. "DASPO") costituisce una misura preventiva e non sanzionatoria, governata dal principio del "più probabile che non", che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio delle condotte contestate, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità. La relativa valutazione dell'Autorità è connotata da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza che è volta a presidiare. Il DASPO può essere legittimamente disposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche in presenza di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e determinano il pericolo anche solo potenziale di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di tentativo di scavalcamento di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo, condotta riconducibile all'articolo 6 della legge 401/1989, a prescindere dalla sua punibilità in sede penale. La valutazione prognostica dell'Autorità amministrativa circa la pericolosità sociale del soggetto e la necessità di evitare la reiterazione di comportamenti vietati può fondarsi anche su precedenti di polizia e violazioni pregresse di analoghi provvedimenti interdittivi, senza che sia necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione delle finalità di tutela dell'ordine pubblico perseguite. Il provvedimento di DASPO deve individuare in modo sufficientemente chiaro e determinato il contenuto del divieto, sia sotto il profilo temporale che spaziale, senza che sia necessaria una puntuale elencazione di tutti i singoli eventi sportivi e luoghi interessati, essendo sufficiente una descrizione generale idonea a delimitare l'ambito applicativo della misura.

  • Il provvedimento di DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) emesso dal Questore nei confronti di un soggetto può essere legittimamente adottato in presenza di specifici presupposti di fatto e di diritto, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato in relazione alle esigenze di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenendo conto della condotta e della pericolosità sociale del destinatario. Tuttavia, il venir meno dell'attualità dell'interesse all'annullamento del provvedimento, a causa della scadenza del termine di efficacia dello stesso, determina l'improcedibilità del relativo ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse. In tali casi, il giudice è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza entrare nel merito della legittimità del provvedimento impugnato, compensando le spese di lite in considerazione della natura delle questioni esaminate.

  • Il mancato pagamento di rate di premio in denaro e la mancata o ritardata consegna di merce ordinata, previsti in un contratto di sponsorizzazione pluriennale, possono integrare gravi inadempimenti contrattuali che legittimano la risoluzione del contratto da parte del soggetto sponsorizzato. Tuttavia, ai fini della valutazione della gravità degli inadempimenti e della legittimità della risoluzione, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei reciproci inadempimenti delle parti, tenendo conto dell'interesse del creditore all'adempimento, dell'incidenza degli inadempimenti sull'economia complessiva del rapporto contrattuale e del comportamento delle parti, al fine di accertare su quale di esse debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altra. Ove la risoluzione sia ritenuta legittima, il soggetto sponsorizzato ha diritto al pagamento delle rate di premio in denaro scadute e non pagate, nonché al risarcimento dei danni subiti per l'acquisto di merce da terzi in sostituzione di quella non tempestivamente consegnata, mentre non può essere riconosciuto il risarcimento del danno derivante dalla conclusione di successivi contratti di sponsorizzazione a condizioni meno favorevoli, in assenza di adeguata prova del nesso causale e del quantum del danno.

  • Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha stabilito che: 1. L'omessa partecipazione di un operatore economico a una procedura di affidamento non preclude la possibilità di contestare la legittimità delle clausole della lex specialis che siano immediatamente escludenti, ovvero che rendano impossibile o incongruamente difficoltosa la formulazione di un'offerta seria e ponderata. Rientrano in tale categoria le clausole che: a) rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione; b) presentino gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta; c) impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura; d) rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile. 2. Qualora la gestione di un impianto sportivo sia priva di rilevanza economica, essa deve essere ricondotta alla categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti di servizi sociali, e non può essere affidata mediante il ricorso all'art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 (gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche). 3. L'Amministrazione, nel predisporre gli atti di gara per l'affidamento della gestione di un impianto sportivo, è tenuta a indicare il valore complessivo della concessione, anche solo in via presuntiva, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. 4. È irragionevole limitare la partecipazione alla gara alle sole società e associazioni sportive dilettantistiche, quando l'affidamento richieda anche l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione e allestimento dell'impianto, attività che esulano dalle competenze di tali soggetti.

  • Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia durante il loro svolgimento, imposti dal Questore ai sensi dell'art. 6 della L. n. 401 del 1989 e convalidati dal Giudice, costituiscono misure di prevenzione della violenza occasionata da tali eventi, autonome e distinte dal divieto di partecipazione alle manifestazioni stesse. La violazione di tali prescrizioni integra un reato istantaneo, che sussiste anche nel caso in cui il soggetto non abbia partecipato alla manifestazione sportiva, essendo sufficiente l'accertamento dell'omessa presentazione presso l'ufficio di polizia negli orari indicati dal provvedimento. Il controllo giurisdizionale di legalità sui presupposti dell'azione amministrativa si esaurisce nella fase di convalida dinanzi al G.i.p., sicché l'omessa deduzione, in tale sede, delle relative eccezioni o il rigetto di esse da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione, conferiscono al provvedimento amministrativo convalidato una forza corrispondente a quella del giudicato interno, preclusiva di ulteriore censurabilità in sede cognitiva. Pertanto, in caso di plurime violazioni dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, perpetrate in giorni diversi o nella stessa giornata per obblighi stabiliti in differenti orari, sussiste la pluralità di reati, unificabili dal vincolo della continuazione, attesa la natura istantanea del reato di cui agli artt. 6, commi 2 e 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401. Alla pronuncia di condanna per tali reati consegue, per legge, il divieto di accesso nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia durante il loro svolgimento, per un periodo da due a otto anni, senza che tali misure siano escluse nei casi di sospensione condizionale della pena o di applicazione della pena su richiesta.

  • Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico (c.d. "Daspo") costituisce una misura di prevenzione con carattere di elevata discrezionalità, adottata dalla pubblica autorità per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in presenza di condotte che esprimono un profondo disprezzo per le istituzioni e le forze dell'ordine, prive di qualsivoglia ragione se non la manifestazione di un intento puramente offensivo, e che pertanto appaiono concretamente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto indice di una evidente e probabile degenerazione verso azioni maggiormente lesive in occasione di successive manifestazioni sportive. La sopravvenuta revoca del provvedimento di divieto di accesso da parte dell'autorità giudiziaria determina il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso amministrativo proposto avverso il medesimo provvedimento, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. In tali casi, le spese processuali possono essere compensate, in considerazione della natura discrezionale e cautelare del provvedimento impugnato, adottato per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. "Daspo") adottato dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989 costituisce una misura di prevenzione volta a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, in particolare calcistiche. Tale provvedimento può essere legittimamente disposto nei confronti di soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultino aver tenuto comportamenti violenti o comunque tali da porre in pericolo l'incolumità pubblica in occasione o a causa di eventi sportivi. Il Daspo, pur incidendo sulla libertà di circolazione e di accesso agli impianti sportivi, rappresenta una misura proporzionata e ragionevole, in quanto finalizzata a prevenire il pericolo di turbative dell'ordine pubblico e a garantire la sicurezza degli spettatori e dei partecipanti alle manifestazioni sportive. Tuttavia, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con riferimento ai comportamenti specifici posti in essere dal destinatario, idonei a giustificare l'adozione della misura, nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, il Daspo può essere impugnato dal destinatario dinanzi al giudice amministrativo, il quale è chiamato a verificarne la legittimità sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge.

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