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  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SERRAO Eugenia - Presidente Dott. NARDIN Maura - rel. Consigliere Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere Dott. CENCI Daniele - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), nato a (OMISSIS); (OMISSIS), nato a (OMISSIS); (OMISSIS), nato a (OMISSIS); (OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI Simone, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per (OMISSIS). Uditi: l'avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS), che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso; l'avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS), che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso; l'avvocato (OMISSIS) del foro di PAOLA in difesa di (OMISSIS), che chiede l'accoglimento del ricorso; l'avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS), che, depositati avviso d' udienza del 26/09/2019 e la nomina a difensore di fiducia, conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 ottobre 2020 la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 16 febbraio 2018, ha assolto (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) dai capi A) e B) dell'imputazione rispettivamente inerenti al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, ed al reato di cui agli articoli 110, 112 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80 comma 2, per l'importazione dal Sudamerica del quantitativo di kg. 160,00 di cocaina, attraverso la Spagna- con la formula âEuroËœperche' il fatto non sussiste'; (OMISSIS) dai capi H) ed I) -rispettivamente inerenti al reato di cui agli articoli 110, c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80 comma 2, per l'acquisto di kg. 10,00 sostanza del tipo marijuana e di acquisto di gr. 100,00 di hashish, a fini di cessione- con la formula âEuroËœper non avere commesso il fatto'; (OMISSIS) dai reati di cui al capo H) ed MM) quest'ultimo inerente al reato di cui agli articoli 110, 81 648 c.p. e L. 497 del 1974, articolo 14- con la formula âEuroËœper non avere commesso il fattó; (OMISSIS) dal capo GG) -inerente al reato di cui agli articoli 110, 81 648 c.p. e L. 497 del 1974, articolo 14- con a formula âEuroËœper non avere commesso il fatto; (OMISSIS) dal capo M) -inerente al reato di cui agli articoli 110, 73, 80, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per avere detenuto, a fini di cessione, kg. 1,5490 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; inoltre qualificato il fatto di cui al capo Al), ascritto a (OMISSIS) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, ed a (OMISSIS), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, quale associazione finalizzata al narcotraffico operante dall'autunno 2012, anziche' dal 2011, ha rideterminato le pene inflitte, escludendo l'aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, per i capi D1) contestato a (OMISSIS) e (OMISSIS) e Fl) contestato al solo (OMISSIS), confermando nel resto la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma del 28 maggio 2016, con l'integrale rigetto dell'appello proposto da (OMISSIS). 2. Avverso la sentenza propongono ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). 3. (OMISSIS) formula sette motivi di impugnazione. 3.1 Con il primo denuncia la violazione della legge processuale, ed in particolare, degli articoli 268 e 271, comma 1 c.p.p., facendo valere l'inutilizzabilita' patologica delle attivita' di capta'zione in relazione ai R.I.T. nn. 6935/2013, 5861/2013, 6025/2013, 8835/2013, 9669/2013, 9671/2013, 6713/2013 ed 8338/2013, come indicati nella memoria depositata il 2 luglio 2020, avanti al giudice del rinvio, per difetto della redazione dei processi verbali di registrazione delle operazioni. Osserva che, sebbene la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile il motivo proposto con il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 febbraio 2018, ritenendo generica la doglianza per difetto dell'individuazione del R.I.T. cui era riferita l'eccezione, nondimeno, la questione deve ritenersi riproponibile in sede di giudizio di rinvio, trattandosi di inutilizzabilita' patologica, in quanto derivante dalla violazione di un divieto probatorio. Rileva che, infatti, la Corte territoriale, dopo avere ritenuto non riproponibile la questione, per effetto della declaratoria di inammissibilita' del giudice di legittimita', la affronta nel merito, rigettandola sulla base dell'erronea interpretazione dell'articolo 268, comma 1; c.p.p., ritenendo che l'adempimento ivi previsto debba ritenersi soddisfatto dalla compilazione del verbale di inizio e fine delle registrazioni, laddove, invece, e' necessario -anche secondo le Sezioni unite- che si certifichino lo svolgimento, il luogo di esecuzione, i tempi e l'oggetto della specifica operazione di registrazione. Sottolinea la confusione in cui e' incorso il giudice del rinvio fra processi verbali di inizio e fine dell'attivita' e verbali riassuntivi delle registrazioni, solo questi ultimi riportando l'orario di invio di ciascun messaggio dall'apparecchio emittente e la ricezione da parte del ricevente, mentre i primi non contengono dette informazioni. Rileva che proprio dall'esame uno dei verbali prodotti dal ricorrente (all. 5) all'atto di appello), preso ad esempio dalla Corte, per rigettare il motivo, si evince che il documento, genericamente relativo alle âEuroËœoperazioni di intercettazione', attesta che la medesima e' eseguita dal personale della (OMISSIS) s.r.l. avvalendosi dei Server ubicati presso la Procura di Milano, ma anche avvalendosi di mezzi tecnici della Procura di Roma, con l'ausilio di Server ubicati presso la Procura di Milano e di mezzi tecnici della societa' (OMISSIS) s.p.a di Milano. Cio' dimostra che non e' possibile comprendere se le operazioni di intercettazione si siano svolte a Roma o a Milano, ne' quali Server o mezzi tecnici siano stati utilizzati. E', tuttavia, risultato, dalla testimonianza dell'ing. (OMISSIS), che il personale della (OMISSIS) s.r.l. non ha assunto alcun ruolo, non disponendo di strumenti idonei, e che la trasmissione dei dati avveniva direttamente dalla societa' canadese, che gestisce l'attivita' di intercettazione dei telefoni (OMISSIS), al Server della (OMISSIS) Sicurezza di Milano, senza alcuna mediazione. Non e', dunque possibile stabilire ne', come, ne' dove, ne' quando siano stati registrati i dati tramessi dal Canada, tanto e' vero che il verbale attesta che i militari del reparto provvedono a fornire all'autorita' giudiziaria solo il supporto digitale contente la masterizzazione dei dati intercettati, non i verbali di registrazione delle intercettazioni. Ma se e' vero, e la Corte lo ribadisce, che le operazioni di registrazione avvenivano in automatico, non e' invece vero, come sostiene il giudice del rinvio, che il software consentisse all'Ufficiale di polizia giudiziaria di leggere le chat fornendo per ciascuna comunicazione l'orario di inoltro e di ricevimento del Server. Ricorda che i (OMISSIS) si scambiano fra loro files in formato RDS, costituito da stringhe alfanumeriche, che vengono trasformati dalla societa' canadese (OMISSIS), unica a disporre della chiave di decrittazione, in files XML e che, secondo costante giurisprudenza, l'utilizzabilita' processuale dei files e' condizionata dalla trasmissione degli originali. Tali pero' debbono intendersi i files RDS. Benche' non intellegibili, infatti, le stringhe alfanumeriche consentono all'imputato di essere confrontate con quelle eventualmente richieste, attraverso un'ingiunzione all'Autorita' Giudiziaria canadese, cio' permettendo di verificare l'eventuale manipolazione dei files XML. Nel caso di specie, in assenza del processo verbale di registrazione delle intercettazioni, non e' possibile sapere che cosa la (OMISSIS) abbia trasmesso e cosa sia stato registrato, ne', come e' emerso dalla testimonianza dell'ing. (OMISSIS), l'orario effettivo delle captazioni, essendo trascritto solo l'orario dell'invio dal Server inoltrante a quello ricevente, con un differimento che puo' raggiungere i trenta minuti. L'assenza dei verbali di registrazione non consente, dunqu'e, ne' di conoscere il luogo dell'esecuzione delle operazioni di registrazione (se a Roma o a Milano), ne' i mezzi utilizzati (se i Server ubicati presso la Procura di Milano o quelli della societa' (OMISSIS) Sicurezza), ne' le persone che vi hanno provveduto, ne' l'oggetto delle attivita' (files RDS o XML o entrambi), essendo noto solo che i dati sono stati registrati su supporto informatico (CD o DVD), ancorche' la legge prescriva che le registrazioni debbano essere effettuate sui Server della Procura. L'assenza di tutte siffatte informazioni integra un difetto sostanziale del processo verbale, al di la' della sua formale validita' ai sensi dell'articolo 268, comma 1 ic.p.p., assimilabile alla sua inesistenza, perche' il pubblico ufficiale addetto avrebbe dovuto dare conto di quanto personalmente constatato all'esito delle verifiche e dei controlli effettuati sui dati registrati nei Server della Procura di Milano o della (OMISSIS) Sicurezza s.p.a., attivita' del tutto assente, posto che i verbali recano solo la data di inizio e di fine delle operazioni di ricezione da parte della societa' canadese e non quella delle intercettazioni. La circostanza e' desumibile proprio dal verbale del 12 novembre 2013, esaminato dalla Corte territoriale, ove si da' atto che le operazioni di intercettazione erano terminate in data 9 novembre 2013, come comunicato dalla societa' (OMISSIS), con mail del 24 ottobre 2013. Circostanza spiegata dal teste Brig. (OMISSIS), che ha chiarito che la data del 9 novembre e' quella della ricezione da parte della polizia giudiziaria della mail inviata dalla societa' canadese. Il lungo lasso temporale che connota la trasmissione dei dati digitali e' suggestivo della presenza di una o piu' stazioni intermedie, la cui operativita' compromette irrimediabilmente ed ab origine la legalita' dell'attivita' captativa. 3.2 Con il secondo motivo si duole della violazione degli articoli 627, comma e 628(comma 2 c.p.p., con riferimento all'affermazione di responsabilita' di (OMISSIS) in ordine al reato di cui agli articoli 110, 112, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 comma 1, 80, comma 2 per avere, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), acquistato ed importato kg. 15 di cocaina, descritto al capo D1). Ricorda che la Suprema Corte aveva disposto l'annullamento la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 febbraio 2018, in relazione al capo D1), in relazione a tre diversi motivi: l'attribuzione del nickname Hannibal Letter a (OMISSIS), la qualificazione del reato ai sensi dell'articolo 73, comma 4 e l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantita'. In particolare, il giudice di legittimita' aveva ritenuto âEuroËœdecisiva' l'attribuzione del nickname (OMISSIS), ai fini dell'accertamento del coinvolgimento gel delitto di (OMISSIS), ritenendo la motivazione con cui i giudici di merito erano giunti all'identificazione dell'utilizzatore del nickname solo apparente, dovendo escludersi che l'assonanza con il nickname doctor Letter, pacificamente corrispondente a (OMISSIS), rivestisse significato, stante l'incertezza del parametro, posto che nella ricostruzione del fatto di cui al capo D1) erano coinvolti anche altri soggetti. La Suprema Corte ha osservato che la sentenza annullata, e quella di primo grado nella ricostruzione dell'episodio, facevano riferimento alla conversazione del 29 ottobre 2013, fra (OMISSIS) ed (OMISSIS), senza affrontare gli elementi di collegamento tra il ricorrente ed il secondo nickname, ne' avevano indicato quali elementi si potessero trarre dal tenore della conversazione per inferirne la parentela di (OMISSIS) con (OMISSIS), cui e' stato definitivamente attribuito il nickname di (OMISSIS). Dall'impostazione del giudice di legittimita' deve, dunque, ricavarsi che il quadro probatorio posto a fondamento della dichiarazione di responsabilita' di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo D1) deprivato dell'attribuzione al medesimo del nickname (OMISSIS) e' irrimediabilmente insufficiente. Non era dunque consentito al giudice del rinvio di limitarsi al mero recupero della motivazione della sentenza di primo grado, ne' alla riproposizione della motivazione della sentenza annullata. Al contrario, la Corte territoriale, in sede rescissoria, ha apertamente riconosciuto di voler fondare la decisione sul medesimo apparato argomentativo della sentenza annullata, rivendicando la propria autonomia rispetto alle prescrizioni del giudice di legittimita', cosi' violando il mandato ricevuto. Se la sentenza di primo grado e quella annullata si limitavano a richiamare il testo delle conversazioni intercettate, l'una riportandone il testo, l'altra semplicemente rinviando alla prima, da cio' desumendo l'attribuzione del nickname, senza alcun elemento di supporto, la sentenza del giudice di rinvio si limita a valorizzare elementi relativi a conversazioni gia' valutate dai precedenti giudici, ritenute insufficienti dalla Suprema Corte, che aveva, invece, ritenuto decisiva la conversazione del 29 ottobre 2013 e l'attribuibilita', in quella occasione del nickname (OMISSIS) a (OMISSIS). Si tratta delle conversazioni del 9 e 10 ottobre 2013 fra (OMISSIS) e (OMISSIS), di quella del 16 ottobre 2013 fra (OMISSIS) (doctor (OMISSIS)) ed (OMISSIS) ((OMISSIS)). Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte,dalla chat del 9 ottobre non si evince affatto che i due fratelli avrebbero dovuto trovarsi in Olanda, ne' da quella del 10 ottobre risulta neanche un implicito riferimento allo scopo del viaggio di (OMISSIS), sicche' del tutto pretestuosa e' l'affermazione che (OMISSIS), che si trovava a Milano, sapesse che il fratello (OMISSIS) e (OMISSIS) lo stavano raggiungendo per andare in Olanda a prelevare lo stupefacente. D'altro canto, la Corte di cassazione, pur avendo ritenuto acquisito che l'appuntamento fra (OMISSIS) ed (OMISSIS) del 17 ottobre 2013, a (OMISSIS) osservato dalla Guardia di Finanza- era stato organizzato da (OMISSIS), come risulta dalla chat del 16 ottobre, utilizzata per attribuire a quest'ultimo il nickname di doctor (OMISSIS), ciononostante aveva annullato la sentenza, escludendo la sua significativita' in relazione alla partecipazione dell'imputato al reato di cui al capo D1). Peraltro, proprio la lettura della conversazione dimostra che il pin corrispondente a doctor (OMISSIS) in data 17 ottobre fosse in uso a (OMISSIS), che recandosi all'appuntamento avverte (OMISSIS) di essere in procinto di arrivare. La circostanza che l'apparecchio fosse nuovamente nelle mani di (OMISSIS) la stessa sera, quando riprende la conversazione con (OMISSIS), che invita l'interlocutore a chiamare âEuroËœil parente tuo' necessita di esplicita dimostrazione, del tutto assente nella sentenza impugnata. Ed invero (OMISSIS), quella stessa sera, scrive a doctor (OMISSIS) che stava âEuroËœaspettando un altro appuntamento', benche' quello del pomeriggio fosse intervenuto con (OMISSIS) e non con (OMISSIS). Il contenuto della conversazione dimostra che i due interlocutori non si capiscono fra loro (doctor (OMISSIS): âEuroËœio non capisco, che vuoi dire, allora domani che devo dire-', (OMISSIS) âEuroËœchiama il parente tuo'), e nondimeno la Corte considera probante la conversazione in ordine al coinvolgimento di (OMISSIS). La sentenza, inoltre, nel ricercare il fondamento del coinvolgimento dell'imputato nel reato di cui al capo D1) opera un rinvio alla cieca a quella di prima cura in relazione alla conversazione del 10 dicembre 2013, della durata di sei ore, inerente nell'interpretazione della sentenza, mutuata dalla relazione della Guardia di Finanza, alla perdita del corrispettivo di kg. 3,00 di cocaina ceduti a (OMISSIS), senza spiegare perche' in siffatta occasione il nickname (OMISSIS), debba ritenersi riferibile a (OMISSIS), che nelle altre occasioni e' (OMISSIS), ne' perche' (OMISSIS), che pretende di essere pagato sia il (OMISSIS), ne' chi sia (OMISSIS) e perche' fosse interessato, ne' che cosa significano le parole âEuroËœintaggiolato' e âEuroËœpichetta'. Invero, la sentenza di primo grado e quella annullata avevano valorizzato, ai fini della declaratoria di responsabilita' di (OMISSIS), la conversazione del 29 ottobre fra (OMISSIS), cioe' (OMISSIS), ed (OMISSIS). Di qui la necessita', considerata decisiva dalla Suprema Corte, di doonnra con certezza l'attribuibilita' del nickname. Il giudice del rinvio, invece, con un evidente salto logico, afferma che la prova inconfutabile del concorso di (OMISSIS) si trova in conversazioni (quelle del 17 ottobre fra (OMISSIS) e (OMISSIS) e tra il medesimo e - (OMISSIS) (OMISSIS), quelle del 21 ottobre fra (OMISSIS) e (OMISSIS)) fra terzi, ricavandone che il mezzo per il trasporto ed il deposito della sostanza stupefacente fossero stati forniti dai fratelli (OMISSIS) e non solo da (OMISSIS), unico soggetto ad essere stato in contatto con (OMISSIS), ancorche' dalle chat nulla possa ricavarsi in questo senso. Viene, invero, esaltato, a carico dell'imputato un solo frammento della conversazione del 23 ottobre 2013, essendo riportati solo i messaggi di (OMISSIS), cioe' (OMISSIS) e non quelli di risposta di (OMISSIS), mentre la mancata redazione dei verbali di registrazione non consente di verificare le risposte di quest'ultimo. Il giudice del rinvio, infatti, riprende come facenti parte di una sola comunicazione plurime frasi, fra loro in realta' intervallate, ma private delle risposte di (OMISSIS), non trascritte, sicche' afferma che (OMISSIS) avrebbe scritto âEuroËœDigli a (OMISSIS) di arrivare a Milano perche' lo sono partito per la festa di famiglia, si incontrano con lui a Milano, c'e' mio fratello' allorquando le frasi sono distanziate decine di secondi ed oggetto di distinti messaggi, che rendono non consequenziale la coincidenza fra âEuroËœlui' -ovverosia il soggetto con cui devono incontrarsi gli emissari di (OMISSIS) ed il fratello di (OMISSIS), che sta a Milano (âEuroËœa Milano c'e' mio fratello'). D'altra parte che della consegna dovesse occuparsi (OMISSIS) e non (OMISSIS), e' confermato da altra conversazione di (OMISSIS), della medesima giornata. La contraddittorieta' della sentenza sul punto, peraltro, emerge laddove il giudice di rinvio riprende una conversazione dello stesso 23 ottobre fra (OMISSIS) e (OMISSIS), nella quale quest'ultimo gli comunica di essere giunto a Roma e gli chiede se lui e' presente, avendo quale risposta che lui non c'e', ma che puo' rivolgersi al fratello. Dunque, secondo la Corte, (OMISSIS) e' contemporaneamente a Milano, dove deve incontrarsi con (OMISSIS) ed a Roma dove e' indicato come referente per (OMISSIS). Ma, la sentenza impugnata commette ulteriori evidenti errori nell'affrontare la chat del 6 novembre 2013, in lingua spagnola fra (OMISSIS)leon e (OMISSIS), ossia (OMISSIS), stravolgendone il significato, perche' la traduce erroneamente trasformando l'espressione di (OMISSIS) âEuroËœel dueno manda a reiterar este chicas donde tu hermano' nella frase âEuroËœmanda a ritirare le ragazze da tuo fratello' anziche' nella frase âEuroËœmanda a ritirare le ragazze dove sta tuo fratello' in cui si allude chiaramente ad un luogo e non alla persona, senza neppure avvedersi che âEuroËœhermano' in lingua spagnola significa anche âEuroËœsodale'. Il giudice del rinvio, dunque, si limita a recuperare alla rinfusa una serie di dati gia' letti dalla Suprema Corte, che li ha considerati insufficienti per l'attribuzione del nickname (OMISSIS), finendo per concentrare in nove punti, gli elementi da cui trae la corrispondenza del medesimo con (OMISSIS), di cui i primi due (lettera a, b) sono relativi agli errori concettuali e di metodo dell'interpretazione delle conversazioni richiamate; il terzo relativo (lettera c) all'assonanza fra doctor (OMISSIS) ed (OMISSIS)if (OMISSIS) e' stato espressamente escluso dalla Corte di cassazione, in quanto parametro incerto, cui il giudice del rinvio non avrebbe dovuto fare riferimento in adempimento del mandato ricevuto; il quarto (lettera d), relativo alla confidenzialita' fra (OMISSIS) ed (OMISSIS), del tutto generico; il quinto (lettera e), relativo al dialetto calabrese utilizzato dai conversanti, parimenti generico, essendo i soggetti coinvolti tutti della medesima provenienza; il sesto (lettera f) con il quale si assume che (OMISSIS) abbia concorso nel reato, inconferente, non essendo stato messo in dubbio che il medesimo fosse coinvolto; il settimo (lettera g), relativo al fatto che (OMISSIS) conversando con (OMISSIS) abbia fatto riferimento al âEuroËœ(OMISSIS)', cosi' come il doctor (OMISSIS) ( (OMISSIS)) in una chat con (OMISSIS), cio' provando solo che sia (OMISSIS) che (OMISSIS) conoscevano (OMISSIS), di cui neppure si sa se sia una persona o un luogo; l'ottavo (lettera h) relativo all'utilizzo del termine âEuroËœfongia' tanto da parte di (OMISSIS)e' che da parte del doctor (OMISSIS), in due diverse conversazioni, del tutto inconferente rispetto all'identita' del soggetto che le utilizza. 3.4 Con il terzo motivo fa valere la violazione degli articoli 627, comma 3, e 628, comma 2/c.p.p., in relazione alla qualificazione del delitto di cui al capo D1) dell'imputazione nella fattispecie del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, anziche' in quella del comma 4 della medesima disposizione. Rileva che, nell'inquadrare il fatto, sulla base delle comunicazioni del 22, 23 e 29 ottobre 2013 e del 5 novembre successivo, il giudice del rinvio ha riproposto esattamente gli stessi argomenti censurati dalla Corte di cassazione, in sede di annullamento. Il giudice di legittimita', infatti, aveva sottolineato che il giudice di appello, nell'individuare l'oggetto della transazione nella cocaina, aveva fatto riferimento a cifre diverse: 10 a 6 e 5 a 9, da un lato, e 5 per 29 e 10 per 36, dall'altro, ritenendo illogicamente che vi fosse coincidenza. Il giudice del rinvio, ignorando la censura alla sentenza annullata, riprende lo stesso percorso motivazionale, ed afferma che la sostanza trattata e' cocaina, ritenendo confrontabile il dato esplicito relativo al prezzo di Euro 29.000 per kg. 5 e quello di Euro 36.000 per 10 (5 por 29 y 10 per 36), con quello criptico riferito da (OMISSIS) ad (OMISSIS) di âEuroËœ 10 a 6 e 5 a 9', semplicemente asserendo che e' abituale togliere âEuroËœla decina' dai prezzi della cocaina, cosi' incorrendo in un grave vizio motivazionale. 3.5 Con il quarto motivo fa valere la violazione degli articoli 627 c.p.p., comma 3, e articolo 628 c.p.p., comma 2, in relazione all'affermazione di responsabilita' per il reato di cui al capo H1) inerente al tentativo di importazione di un'ingente quantitativo di cocaina, determinato in kg. 30 settimanali al prezzo di Euro trentacinquemila al chilogrammo, in concorso con ignoti intermediari ((OMISSIS)), non riuscita per il venir meno del trasporto. Osserva che la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello in relazione al capo H1) in accoglimento del motivo di ricorso con cui si eccepiva l'inutilizzabilita', per omessa traduzione, delle chat del 3 e 4 dicembre 2013, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla prova della sussistenza del reato e del coinvolgimento di (OMISSIS). Cio', nondimeno, comportava che l'ulteriore compendio probatorio non fosse sufficiente a sostenere la sussistenza del reato, perche' altrimenti il giudice di legittimita', operando la prova di resistenza dell'apparato argomentativo non avrebbe annullato la sentenza impugnata sul punto. Invece, il giudice del rinvio, fraintendendo il perimetro dell'annullamento, anziche' disporre la traduzione delle chat del 3 e 4 dicembre 2013 od elaborare una nuova e diversa motivazione sul punto, si e' limitato a riprendere le medesime conversazioni gia' ritenute insufficienti dal giudice di legittimita', ponendole da sole a fondamento del giudizio di colpevolezza. E lo ha fatto censurando il ragionamento della Corte di cassazione cui ha imputato di non avere tenuto in considerazione le molte altre conversazioni successive a quelle del 3 e 4 dicembre 2013, da cui e' possibile trarre che l'accordo per l'importazione dello stupefacente era stato raggiunto. Sottolinea che le conversazioni cui il giudice del rinvio fa riferimento non dimostrano la sussistenza di due elementi essenziali per la configurabilita' del reato, ancorche' nella forma tentata, ovverosia la convergenza delle volonta' del proprietario dello stupefacente e degli importatori, e la concretezza dell'accordo. Invero, la sentenza rappresenta assiomaticamente che i fornitori avessero la disponibilita' della droga, mentre dalla conversazione fra (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)) del 21 dicembre 2013, emerge il contrario, avendo quest'ultimo spiegato all'interlocutore di essere in attesa di un contatto âEuroËœcon la sua amica li'' perche' âEuroËœsono senza loro'. D'altro canto, sempre dalla stessa conversazione fra (OMISSIS) e (OMISSIS), che si lamentano della pressione delle forze dell'ordine, nonostante l'assenza di affari, che dall'incontro di (OMISSIS) con (OMISSIS) non era scaturito niente di concreto e che lo âEuroËœschekis di (OMISSIS)', cioe' il trasporto dello stupefacente, non era partito. La sequenza dei messaggi dimostra, peraltro, che nessun accordo con i fornitori era stato effettivamente concluso, perche' (OMISSIS) aveva stabilito che lo stupefacente dovesse essere ritirato da un suo incaricato, mentre (OMISSIS) lo aveva contraddetto, rimettendo il trasporto -e quindi il suo rischio di perdita- ai fornitori. Anche in ordine al prezzo le conversazioni dimostrano l'assenza di un accordo effettivamente raggiunto. Ed infatti, (OMISSIS) sostiene di avere concluso un accordo di massima con (OMISSIS) -'al 90 per cento siamo rimasti a 35 e fanno tutto loro'- ma (OMISSIS) non e' il proprietario della droga, bensi' solo un intermediario, tanto che (OMISSIS) fa riferimento ad un diverso proprietario dello stupefacente -siamo rimasti con lui e con il padrone- cui evidentemente (OMISSIS) deve riferire la proposta. Che ci sia un âEuroËœpadrone' diverso da (OMISSIS), emerge con chiarezza dalle conversazioni del 9 dicembre fra (OMISSIS) e (OMISSIS), anche queste incomplete, in quanto mancanti delle risposte di (OMISSIS), a riprova della violazione dei diritti difensivi per l'omessa verbalizzazione delle registrazioni. In quell'occasione (OMISSIS) chiede a (OMISSIS) se ha gia' parlato con âEuroËœlui e con il suo amico' e (OMISSIS) risponde affermativamente spiegando che il fornitore propone la droga âEuroËœfino li' ad (OMISSIS) a 7' e âEuroËœgiu' in Cap in quanto in piu'' e chiarendo che non c'e' alcuna possibilita' di trattativa sulle condizioni. Indi, i due si muovono per cercare di spuntare un prezzo piu' contenuto, (OMISSIS) cercando (OMISSIS), che ha la disponibilita' di un trasportatore ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ricontattando (OMISSIS). In definitiva dall'integrale -e non frammentaria e del tutto parziale- lettura delle chat emerge che (OMISSIS) aveva rinviato l'accordo ad un successivo incontro con (OMISSIS), che non si era neppure concretamente affrontata la questione del trasporto; che (OMISSIS) aveva prospettato la non trattabilita' dei prezzi e delle modalita' operative, perche' non gli mancavano altri canali distribuzione; che non essendo le condizioni trattabili, (OMISSIS) era rimasto in attesa di accettazione, mai arrivata. Non muta il quadro della ricostruzione la conversazione fra (OMISSIS) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)) del 10 dicembre 2013, di cui la Corte territoriale, fidandosi, peraltro, della traduzione dal calabrese del G.U.P., riprende utilitaristicamente solo una parte, relativa all'assaggio dello stupefacente, da parte di (OMISSIS). Ed invero, in realta' in quella chat (OMISSIS) informa (OMISSIS) che tutto e' rinviato âEuroËœperche' la prossima settimana âEuroËœse ne vanno tutti', mentre il successivo 21 dicembre nessun accordo viene concluso, non essendo raggiunto il consenso ne' sul prezzo, ne' sul trasporto, residuando solo la speranza di concludere. In ogni caso, manca - e non e' chiarita dalla sentenza- una condotta attiva e causalmente efficiente di (OMISSIS), anche perche' il 19 dicembre (OMISSIS) avverte (OMISSIS), latitante in Colombia, di non avvicinarsi a Milano, dove le forze dell'ordine fanno pressione, e di fermarsi, invece, in Olanda. Il che smentisce che l'imputato ed il fratello attendessero (OMISSIS) ((OMISSIS)) proprio a Milano per concludere l'affare. Del tutto priva di attinenza alla vicenda e' la conversazione fra i fratelli (OMISSIS) del 20 dicembre 2013, mentre in relazione a quella del 21 dicembre, il giudice del rinvio non da' alcuna spiegazione dell'identificabilita' dei nickname Nasello e (OMISSIS) nella persona di (OMISSIS). Contraddittoria con il testo della chat del 22 dicembre 2013 fra (OMISSIS) e (OMISSIS) e' l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la conversazione in cui il primo spiega al secondo di avere sistemato tutto con (OMISSIS), in ordine al prezzo ed al trasporto dimostrerebbe che i fratelli (OMISSIS) âEuroËœsono una cosa sola', perche' se cosi' fosse non ci sarebbe necessita' di dare spiegazioni a (OMISSIS), il quale dimostra di dissentire (âEuroËœil mondo e' bello perche' e' vario', âEuroËœognuno ha il suo modo di vedere le cose'). L'accordo non si conclude neppure successivamente ed i fornitori âEuroËœspariscono'. La sentenza gravata, pertanto, non risponde al mandato della Suprema Corte che l'aveva espressamente incaricata di verificare l'ipotesi della desistenza volontaria, ne', per altro verso, risponde sul contributo causale di (OMISSIS) al reato tentato. 3.6 Con il quinto motivo fa valere la violazione degli articoli 627, comma 3 e 628, comma 2,c.p.p. in ordine alla condanna di (OMISSIS) per il delitto descritto al capo J bis) dell'imputazione relativo al concorso nel tentativo di importazione dal Sud America del quantitativo di circa kg. 1000,00 di cocaina, a mezzo di un container diretto in Marocco, non riuscita per fatti indipendenti dalla volonta' dei concorrenti, consistiti nell'impossibilita' di assicurare lo sbarco da parte di (OMISSIS), che doveva garantirlo. Ricorda che (OMISSIS) non aveva proposto, con il ricorso per cassazione, alcun motivo di impugnazione in relazione all'ipotesi di desistenza per il reato di cui al capo Jbis), con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, l'actoglimento della doglianza proposta da (OMISSIS), determinato dalla mancanza di sicura identificazione del medesimo con il nickname (OMISSIS), con assorbimento - o meglio con l'accoglimento implicito- degli ulteriori motivi relativi al giudizio di responsabilita', non esimeva il giudice del rinvio dal valutare l'ipotesi della desistenza anche in ordine a siffatto reato. Osserva che, da un lato, il giudice del rinvio ha operato una sorta di rinvio recettizio alla sentenza della Corte di appello di Roma n. 945/2020" pronunciata in sede di giudizio ordinario; dall'altro, ha dato rilievo alla chat del 9 agosto 2013, intercorsa fra (OMISSIS) ( (OMISSIS)) ed (OMISSIS), non menzionata dalla sentenza annullata, in sostanziale accoglimento della censura articolata in ordine all'assenza di significativita' della chat del 9 agosto, in precedenza valorizzata dal G.U.P., mentre la Corte di cassazione aveva considerato essenziale l'attribuzione del nickname (OMISSIS) nelle chat intercorse fra questi ed (OMISSIS), nella date del 27 e 28 ottobre 2013, significativamente ritenendo che solo da quelle potesse desumersi la partecipazione di (OMISSIS) all'operazione. E' del tutto opinabile, quindi, che il giudice del rinvio potesse recuperarla, ai fini della declaratoria di penale responsabilita'. Assume che, peraltro, la Corte territoriale considera assiomaticamente che (OMISSIS) fosse (OMISSIS), mentre e' necessario, per assegnare significato alla conversazione che il dato sia certo, anche perche' i soggetti che avevano mostrato di interessarsi alla vicenda erano molti, in una fase che era ancora di âEuroËœgenerica ideazione'. Invece, il giudice del rinvio si accontenta di affermare che, posto che (OMISSIS) era pienamente coinvolto nel reato di cui al capo D1), indipendentemente dall'attribuzione del nickname, allora e' evidente che egli ha partecipato anche al delitto del capo Jbis), mentre la Corte di cassazione aveva ritenuto indispensabile l'attribuzione del nickname anche in relazione alla responsabilita' per il reato in parola. Sottolinea, inoltre, che per giungere a ritenere provato il coinvolgimento di (OMISSIS) sarebbe stato necessario non solo provare l'attribuibilita' del nickname (OMISSIS) al medesimo, ma anche che in occasione delle conversazioni del 27 e 28 ottobre, fosse stato utilizzato proprio dall'imputato, essendo stato provato in giudizio che il 17 ottobre 2013 il medesimo pin era stato utilizzato dal fratello (OMISSIS), cosicche' anche se fosse dimostrato che il 29 ottobre era stato utilizzato da (OMISSIS), non puo' dirsi che lo sia per le comunicazioni dei due giorni precedenti. Peraltro, e' la stessa Corte territoriale a descrivere la comparsa di (OMISSIS) nell'operazione come âEuroËœun'apparizione', sia il 9 agosto 2013, che al termine della vicenda alla fine di ottobre, quando, secondo il giudice del rinvio, (OMISSIS) avrebbe ricevuto da (OMISSIS), nipote di (OMISSIS), la somma di Euro sessantamila, da consegnare ai colombiani come caparra per tenere âEuroËœfermo' l'impegno. Rileva che, al di la' dell'incongruenza di una caparra di simile importo per un affare del valore complessivo di trentacinque-trentasei milioni di Euro, e della mancanza di conferma della consegna del denaro e del trasferimento ai colombiani della somma, nei tre mesi successivi al presunto versamento della caparra nulla si era concretizzato e dell'operazione non vi e' piu' traccia nelle chat dei protagonisti. La sentenza, in assenza della prova della consegna, la desume dalla richiesta di (OMISSIS), in data 9 dicembre 2013, di restituzione della somma, senza confrontarsi con la circostanza che la medesima fosse stata consegnata per altri fini. D'altro canto, sinanco dalla testimonianza del capitano (OMISSIS) della Guardia di Finanza, e' emerso che l'affare era saltato, non essendosene piu' parlato dal mese di novembre in poi, mentre gli investigatori non avevano formulato alcuna ipotesi sull'identita' dei fornitori colombiani, senza neppure provvedere a sollecitare la polizia della Colombia. Manca, quindi, totalmente la motivazione sulla sussistenza del tentativo e sul coinvolgimento di (OMISSIS). 3.7 Con il sesto motivo fa valere la violazione dell'articolo 627, comma 31e dell'articolo 628 c.p.p., comma 2, in relazione al capo Al) dell'imputazione, relativo alla partecipazione di (OMISSIS) al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 in relazione al quale e' intervenuto annullamento della Corte di cassazione, per avere il giudice di appello fondato la sussistenza dell'associazione âEuroËœanche' sulle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), ritenuto dalla sentenza' impugnata credibile, nonostante egli fosse stato giudicato inattendibile da una sentenza della Corte di appello di Genova, confermata dalla Suprema Corte, e nonostante il medesimo fosse stato ritenuto parzialmente inattendibile anche dalla sentenza della Corte di assise di appello di Roma, con la sentenza del 26 giugno 2017, in relazione alla partecipazione di (OMISSIS) all'omicidio di (OMISSIS), dimostrando capacita' ingannatoria dell'autorita' giudiziaria, circostanze queste con le quali la sentenza annullata non si era confrontata. Rileva che sul punto la decisione impugnata si muove su un piano di aperta ribellione al mandato ricevuto dal giudice di legittimita'. Invero, la Corte di cassazione annullando la sentenza di seconda cura, che aveva ritenuto di fondare la decisione in ordine all'associazione di cui al capo Al) sul complesso del materiale probatorio, ivi comprese le dichiarazioni di (OMISSIS), ha escluso che, espunte queste ultime, il residuo compendio fosse idoneo a supportare la condanna, vincendo la prova di resistenza. Di qui la necessita' di rivedere il giudizio sulla credibilita' di (OMISSIS). Il giudice del rinvio, invece, ha sostenuto che la sentenza di primo grado e quella annullata non si sono affatto fondate sulle dichiarazioni di (OMISSIS) per affermare la sussistenza del reato associativo, in quanto egli nulla avrebbe potuto riferire, non avendo fatto parte del sodalizio. Risulterebbe, al contrario, dalla lettura di entrambe quelle sentenze che le dichiarazioni di (OMISSIS) furono utilizzate solo quale spunto cronologico per risalire al momento della nascita dell'associazione. Cosi' la Corte territoriale, anziche' provvedere al compito assegnatole, si limita a postdatare all'autunno del 2012 il momento in cui viene in essere l'associazione. E lo fa facendo riferimento ad un'unica intercettazione ambientale fra (OMISSIS) ed un tale (OMISSIS), in data 31 ottobre 2012, nel corso della quale il primo avrebbe manifestato l'interesse di un gruppo criminale ad avviare trattative per la periodica importazione di quantitativi imprecisati di cocaina. Rammenta che non solo tale (OMISSIS) non e' stato identificato, cosi' che il dialogo costituisce una semplice manifestazioniCdi intenti, non significativa dell'intraneita' di (OMISSIS) ad un gruppo associativo, ma, altresi', che fino all'agosto 2013 nessun segnale di concreta operativita' del supposto sodalizio era stato rilevato dalla pur intensa attivita' investigativa. Anche al di la' dell'omesso adempimento del giudice del rinvio, in ordine alla valutazione sulla credibilita' di (OMISSIS), manca un apparato argomentativo su cui fondare l'effettiva operativita' del sodalizio, che superi l'ipotesi del mero concorso di persone nel reato continuato, perche' tutti i reati contestati agli imputati sono contestuali e ricadono nel periodo agosto-dicembre 2013. Assume che, sotto il profilo della partecipazione di (OMISSIS) come associato al sodalizio,la motivazione e' del tutto apparente, essendosi il giudice del rinvio limitato ad asserire che (OMISSIS) condivide con il fratello (OMISSIS) tutte le decisioni piu' importanti, ancorche' sia stato lo stesso giudice del rinvio a chiarire, ricostruendo i fatti descritti ai capi D1), H1) e Jbis), che modalita' delle operazioni e prezzi di acquisto furono, al piu', comunicati all'imputato, mentre per gli altri reati-fine che vengono riportati al sodalizio, di cui ai capi B1), C1), Fl) e G1) Viricenzo (OMISSIS) non e' neppure stato incluso nella contestazione. 3.8 Con il settimo motivo si duole della falsa applicazione dell'articolo 62 bis c.p. e del vizio di motivazione. Ricorda che la Corte di cassazione aveva annullato la decisione del grado di appello in punto circostanze attenuanti generiche, perche' negate sulla mera base del presupposto che (OMISSIS) aveva rivestito un ruolo apicale nell'associazione di cui al capo Al). Il giudice del rinvio, dunque, derubricando la partecipazione dell'imputato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma, quale mero associato avrebbe dovuto svolgere una nuova valutazione, senza limitarsi a fare riferimento alla âEuroËœbiografia penale' del ricorrente, ritenuta, evidentemente, non ostativa da parte dei Supremi giudici, mentre l'unico dato che si aggiunge alla condanna riportata da minorenne, rispetto al quadro tenuto presente dalla Corte di cassazione, e' un ulteriore reato ex articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, relativa ad un'associazione che ha operato nel medesimo tempo e con modalita' analoghe a quella oggetto del giudizio, riconducibile al medesimo programma criminoso ex articolo 81 cpv. c.p., che non puo', pertanto, considerarsi negativamente al fine della valutazione della meritevolezza della diminuente. 3.9 Con l'ottavo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. Rileva che la sentenza impugnata ha giustificato l'applicazione dell'aggravante sulla base della pericolosita' sociale consacrata dall'applicazione della sorveglianza speciale, omettendo di considerare che la misura di prevenzione e' stata applicata sul presupposto dell'esercizio dell'azione penale nel presente procedimento e di quello la cui sentenza di condanna per reato associativo e' divenuta irrevocabile. La contestualita' dei tempi di consumazione dei reati non consente il giudizio prognostico negativo posto alla base dell'applicazione dell'aggravante. 4. (OMISSIS) formula sette motivi di ricorso. 4.1 Con il primo si duole della violazione del disposto dell'articolo 627 c.p.p. e del vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dell'attendibilita' del collaboratore (OMISSIS). Osserva che, pur se il giudice di legittimita' aveva indicato l'esatto perimetro dell'esame che il giudice del rinvio avrebbe dovuto compiere per verificare la credibilita' di (OMISSIS), la Corte territoriale, in sede rescissoria si e' limitata a riprendere quelle stesse considerazioni che avevano indotto il giudice di prima e seconda cura a prestar fede alle sue dichiarazioni, cosi' incorrendo nella violazione del mandato impartito con la sentenza di annullamento. Rileva che del tutto privo di fondamento e' l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'annullamento avrebbe coinvolto solo i fatti descritti ai capi A) B) e non -fatta eccezione per i capi C) e Jbis)- tutti gli altri per i quali le dichiarazioni di (OMISSIS) hanno costituito la base probatoria per la condanna. Gli elementi forniti dal collaboratore permeano, infatti, tutto il procedimento. La manifesta illogicita' della motivazione si appalesa nella parte in cui, pur assolvendo (OMISSIS) dal reato associativo di cui al capo A) e dal reato di importazione di stupefacenti di cui a capo B), la Corte, nel confermare le condanne per gli altri reati, fa ricorso al medesimo percorso argomentativo gia' annullato dalla Suprema Corte. Osserva che l'assoluta contraddittorieta' del ragionamento della Corte di appello emerge nella parte in cui, da un lato, esclude che l'inattendibilita' del collaboratore possa ricavarsi dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Roma, in quanto non passata in giudicato, dall'altro, si duole che la Corte di cassazione abbia ricavato l'inattendibilita' di (OMISSIS) dalla sentenza della Corte di appello di Genova passata in giudicato. Se, infatti, per dichiarare l'inattendibilita' soggettiva di un collaboratore e' necessario il passaggio in giudicato della sentenza che la dichiara, allora l'irrevocabilita' della sentenza non puo' essere diversamente considerata in un caso e non nell'altro. Ne' puo' affermarsi, come fa il giudice del rinvio, che la Suprema Corte abbia automaticamente recepito la statuizione sul punto della Corte di appello di Genova, perche' altrimenti l'annullamento avrebbe compreso anche i capi C) e Jbis), invece coperti da giudicato. Censurabile appare anche l'affermazione della Corte territoriale laddove sostiene che nella vicenda (OMISSIS), giudicata dalla Corte di appello di Genova, non fu messa in dubbio l'attendibilita' soggettiva di (OMISSIS), ma solo quella di alcune sue dichiarazioni. Invero, il collaboratore e' stato giudicato âEuroËœsoggettivamente' inattendibile in se'. Privo di base logica e' anche il ragionamento del giudice del rinvio nella parte in cui ritiene soggettivamente credibile (OMISSIS) che, nonostante l'opportunita' di ricoprire un ruolo di spicco nel mondo criminale -perche' autore di un fatto di sangue- ha invece preferito la strada della collaborazione. Il ragionamento, infatti, non tiene conto della posizione gravemente compromessa di (OMISSIS) e della prospettiva di una lunga pena, sicche' l'acquisizione di una posizione di preminenza. in ambito criminale era preclusa, mentre si apriva quella premiale e la menzognera collaborazione si rivelava utile a questi fini. Non condivisibile, perche' contraddetta dal giudizio di inattendibilita' nel caso (OMISSIS), ampiamente riportato dalla sentenza di annullamento, e' l'affermazione del giudice del rinvio, secondo il quale l'avere (OMISSIS) reso dichiarazioni mendaci riguardo alla propria posizione, senza accusare falsamente altri, non potrebbe condurre ad un giudizio negativo sulla credibilita' del collaborante. Ne' puo' darsi rilievo, come fa la sentenza impugnata, al fatto che (OMISSIS) non abbia rinnegato il proprio passato criminale, posto che una simile condotta non l'avrebbe reso piu' credibile, non essendo affatto richiesta. Ne' puo' affermarsi che il passaggio in giudicato della condanna per il reato di cui al capo C) costituisca riscontro delle dichiarazioni di (OMISSIS), perche' il quadro probatorio, in quel caso era ben piu' esteso, essendo il coimputato di (OMISSIS) stato arrestato in flagranza di reato. Peraltro, nessuno dei riscontri che la Corte ritiene sussistenti riguarda la posizione di (OMISSIS). Innanzitutto, (OMISSIS) afferma di avere conosciuto (OMISSIS), nipote di (OMISSIS), quando nessun legame di parentela intercorre fra i due. In secondo luogo, privo di motivazione e' l'asserito riscontro tra le dichiarazioni di (OMISSIS) e quanto rinvenuto sul PC di (OMISSIS), perche' il giudice del rinvio si limita ad affermare che nel computer vi fossero tracce dell'operazione di importazione di kg. 160 di droga, ma non spiega il collegamento con (OMISSIS). In terzo luogo, anche la collocazione di (OMISSIS) al vertice dell'organizzazione operante nel territorio romano, a fianco di (OMISSIS), desunta dalla narrazione di (OMISSIS), che pure ammette di non avere mai parlato con l'imputato negli incontri in cui si sarebbe discusso dal traffico di droga, e' smentita dall'assoluzione di (OMISSIS) con sentenza divenuta irrevocabile. Il proscioglimento di (OMISSIS) costituisce prova dell'inattendibilita' di (OMISSIS) e conseguentemente dell'estraneita' ai fatti di (OMISSIS). Del pari sono chiaro sintomo della non veridicita' del racconto di (OMISSIS) le assoluzioni per i capi A) e B), proprio ad opera della sentenza impugnata. Manca del tutto, dunque, l'individuazione di elementi utili a ritenere la credibilita' di (OMISSIS), come richiesto dalla decisione di annullamento. 4.2 Con il secondo motivo fa valere la falsa applicazione dell'articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ed il vizio di motivazione, in ordine al reato di cui al capo Al). Ricorda che in relazione a tutti i reati-fine riconducibili a quella associazione la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello, essendo risultato decisivo il narrato di (OMISSIS). Rileva che, nondimeno, la Corte territoriale ha desunto l'esistenza dell'associazione solo dalla commissione dei singoli reati-fine, senza dare alcun conto della sussistenza di elementi di stabilita' dell'organizzazione, dei ruoli e delle modalita' operative, assegnando a (OMISSIS) un ruolo di vertice, senza indicare quali specifici ruoli fossero affidati agli altri associati. Osserva che il primo reato fine addebitato ai sodali e' quello commesso nell'agosto 2013, sicche' risulta incomprensibile la collocazione nell'autunno del 2012 della nascita dell'associazione. Manca, inoltre, qualunque giustificazione probatoria dell'apporto asseritamente fornito da (OMISSIS), cui si contesta di avere effettuato dei viaggi in Olanda in compagnia di (OMISSIS), per trattare l'acquisto di droga, senza che cio' sia supportato dalla verifica dei voli, delle liste passeggeri, del soggiorno in strutture alberghiere, in particolare quello ad Utrecht, acquisibili anche attraverso rogatorie, o quantomeno con un controllo sulle carte di credito. Tutte prove che incombevano sull'accusa, non essendo richiesto alla difesa, come sembra affermare la Corte, che inverte l'onere probatorio, di dimostrare una diversa finalita' dei viaggi. Sottolinea che la contraddizione del ragionamento del giudice del rinvio e' particolarmente evidente -e si pone contro l'articolo 27 Cost.- laddove desume la sussistenza dell'associazione da una supposta condotta di favoreggiamento da parte di (OMISSIS) della latitanza di (OMISSIS), di cui al capo 31), rispetto al quale (OMISSIS) non e' neppure imputato. Ne' e' significativo per ritenere la sussistenza del sodalizio l'uso di telefoni (OMISSIS), del tutto comuni e richiesti sul mercato perche' all'avanguardia. Assume l'illogicita' del passo motivazionale con cui si asserisce che il vincolo associativo sarebbe venuto meno per l'arresto di (OMISSIS), cio' non comportando di per se' una scissione, mentre e' chiaro che una simile affermazione nasconde l'assenza di elementi su cui fondare la sussistenza dell'associazione. Richiama gli elementi distintivi del reato associativo rispetto al concorso di persone, sottolineando la centralita' dell'elemento soggettivo e della volonta' del singolo di porsi stabilmente a disposizione di un gruppo criminoso, elemento del tutto trascurato dalla sentenza impugnata. Sottolinea che nessuno dei reati ritenuti quali reati fine dell'associazione contestata e' stato ascritto a tutti gli asseriti sodali, il che rappresenta un dato negativo in ordine alla sussistenza stessa dell'associazione. La motivazione, dunque, e' gravemente illogica e contraddittoria. 4.3 Con il medesimo motivo (sub 2.1.) contesta la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, ed il vizio di motivazione in relazione all'attribuzione a (OMISSIS) del ruolo di promotore-organizzatore del sodalizio. Sottolinea che l'assunto secondo il quale l'imputato avrebbe rivestito tale qualifica e âEuroËœportato avanti l'iniziativa di tutti i reati fine' e' privo di ogni giustificazione, non essendo stato oggetto di motivazione alcuna quale sia la condotta tenuta dal medesimo, idonea a configurarlo come vertice della consorteria. 4.4 Con il terzo motivo fa valere il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita' per il reato di cui al capo C1)-in cui e' assorbito il capo B1- relativo al tentativo di offerta in vendita a tale âEuroËœ(OMISSIS)', in concorso con âEuroËœ(OMISSIS)' di kg. 30,00 di cocaina al prezzo di Euro 29.000,00 al chilogrammo. Invero, la condotta addebitata dalla Corte territoriale puo', al piu', qualificarsi nello schema degli atti preparatori, posto che si assume che (OMISSIS) abbia proposto a (OMISSIS) vendergli sostanza stupefacente il cui acquisto stava ancora trattando, senza avere certezza della chiusura della trattiva, poi effettivamente fallita. Si sarebbe, dunque, in presenza non di offerta in vendita, ma di promessa di vendita, connotata da incertezza sull'an e sul quantum. Il giudice del rinvio travisa la prova e cade in contraddizione quando, dopo avere affermato plurime volte che la trattativa con i fornitori colombiani era in corso, perche' non si era raggiunto l'accordo sulla cessione, tanto che i medesimi vendettero a terzi, disposti a pagare un prezzo piu' alto, conclude affermando che si tratti di un'offerta in vendita, pur non essendo stato raggiunto alcun accordo con i fornitori. Deduce l'assoluta carenza di motivazione in relazione all'aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, applicata in modo del tutto automatico dalla Corte territoriale. 4.5 Con il quarto motivo si duole della violazione dell'articolo 627 c.p.p. e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita' per il reato di cui al capo D1) -in cui risulta assorbito il capo El)- inerente all'importazione, in concorso con altri, a mezzo dell'intermediario (OMISSIS), di kg. 15,00 di cocaina da suddividersi fra Roma e Milano. Ritiene che la Corte territoriale, incaricata dal giudice di legittimita' di superare il ragionamento congetturale con il quale il giudice di secondo grado aveva ritenuto che l'oggetto della transazione fosse cocaina e non altro tipo di stupefacente, benche' nel corso delle comunicazioni fra i concorrenti nel delitto fossero riportate cifre del tutto diverse (in particolare 10 a 6 e 5 a 9, da un lato, e 5 per 29 e 10 per 36 dall'altro), sostenendo che si trattasse di un errore di battitura nel riportare le cifre, sia incorsa nel medesimo vizio censurato, introducendo solo una diversa congettura. Ovverosia che per gli imputati sia abittiale âEuroËœtogliere la decina', trattandosi di una cautela che adottano nelle conversazioni telefoniche. E cio', benche' la Corte di cassazione avesse chiarito che simili valutazioni si pongono in contrasto con la genuinita' di conversazioni che gli interessati considerano non intercettabili. Assume che il richiamo della sentenza pronunciata nel giudizio ordinario nei confronti di altri coimputati del medesimo reato, quale elemento fondante la declaratoria di responsabilita' di (OMISSIS) nel presente processo, si pone in contrasto con i diritti della difesa, non avendo l'imputato avuto la possibilita' di difendersi in relazione alla formazione della prova nel diverso procedimento. 4.6 Con il quinto motivo di ricorso censura il vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilita' ed alla qualificazione del reato di cui al capo F1), inerente all'acquisto di kg. 4,00 di cocaina, in concorso con ignoti intermediari, al fine di farne commercio a Roma e Milano, ritenuto nella forma consumata. Rileva la manifesta illogicita' del ragionamento della Corte territoriale, nella parte in cui, a fronte di una conversazione fra (OMISSIS) e (OMISSIS), nella quale il primo chiede al secondo quali siano i termini dell'affare (âEuroËœallora come restiamo - una parte per voi e una piccola parte per noi-'), ritiene raggiunto un accordo, che le stesse espressioni utilizzate portano ad escludere. 4.7 Con il sesto motivo si duole del vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilita' per il reato di cui al capo H1), inerente al concorso nel tentativo di importazione di kg. 30,00 di cocaina alla settimana, per il corrispettivo di Euro 35,000 al chilogrammo. Riprendendo alcune delle considerazioni esposte da (OMISSIS), in ordine al medesimo capo, sottolinea che la condotta ascritta a (OMISSIS) ed ai complici non ha mai oltrepassato la fase meramente preparatoria, non superando la soglia della punibilita'. 4.8 Con il settimo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rammenta che (OMISSIS), quando venne emessa l'ordinanza di custodia cautelare,si trovava all'estero e che, ciononostante, quando venne pronunciata la sentenza di primo grado, malgrado la condanna, decise di presentarsi volontariamente all'autorita' giudiziaria italiana, ancorche' in assenza di procedura di estradizione. Circostanza questa illogicamente considerata in chiave negativa dal giudice del rinvio, che avrebbe, invece, dovuto valutarla positivamente, in quanto in chiara controtendenza con le precedenti condotte. D'altra parte, contraddittoria appare l'esclusione della recidiva per la risalenza temporale dei precedenti reati, che, tuttavia, vengono considerati ostativi ai fini della concessione della diminuente di cui all'articolo 62 bis c.p.. 5. (OMISSIS) formula tre motivi di impugnazione. 5.1 Con il primo si duole del vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilita' per i capi CY) e DY) della rubrica, rispettivamente inerenti al reato di cui agli articoli 110, 582, 583, comma 1, n. 1), 585 c.p., per avere in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) cagionato ad (OMISSIS), verso il quale (OMISSIS) esplodeva due colpi di arma da fuoco, lesioni personali gravi, determinanti prognosi riservata, ed al reato di cui agli articoli 110, 61, n. 2) c.p. e 10, 12,14 L.474/1974, per avere in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) detenuto e portato in pubblico un Revolver modello 32 cal. 7,65. Osserva che l'evento storico e' stato ricostruito, in modo del tutto superficiale ed incompleto, sulla scorta della sola chiamata in correita' da parte di (OMISSIS), fatta nel corso dell'interrogatorio del 30 agosto 2013 e sulla base di considerazioni puramente congetturali. La Corte territoriale, infatti, sostiene l'inverosimiglianza della tesi secondo la quale (OMISSIS) non era a conoscenza che (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero portato con se' un'arma, per due ordini di motivi: innanzitutto (OMISSIS) non avrebbe mai rischiato di mettere a repentaglio la liberta' personale del figlio del temuto (OMISSIS), trasportando a sua insaputa una pistola; in secondo luogo, era stato (OMISSIS) ad essere contattato da (OMISSIS) per risolvere la controversia insorta con (OMISSIS) ed era lo stesso (OMISSIS) colui che Dianotti avrebbe dovuto remunerare mettendogli a disposizione l'appartamento da lui occupato. Inoltre, e' stato proprio (OMISSIS) a telefonare a (OMISSIS), mentre questi si avvicinava al luogo del delitto. Assume che nessun elemento probatorio e' in grado di sorreggere un simile argomentare ipotetico, tanto piu' che e' stato dimostrato che (OMISSIS) -e solo lui-era depositario delle armi del gruppo, che nascondeva in un box, la cui esistenza era ignota a (OMISSIS) e che il fatto che (OMISSIS) fosse in contatto con (OMISSIS) per risolvere i problemi creatisi con (OMISSIS), nulla dice in ordine alla consapevolezza di (OMISSIS) sulla presenza dell'arma e sull'intenzione di farne uso. Peraltro, mai (OMISSIS), nel corso del suo interrogatorio, ha fatto riferimento alla circostanza che (OMISSIS) avesse contezza del fatto che era stata portata una pistola, e tanto meno che proprio (OMISSIS) l'avesse richiesto. Al contrario, (OMISSIS) dichiara di avere portato l'arma in completa autonomia, cedendola, allorquando arrivo' sui luoghi a (OMISSIS), che la consegno' a (OMISSIS). Solo (OMISSIS) aveva accesso al box, ove le armi erano custodite, locale che egli aveva preso in affitto, utilizzando un documento falso. La presunzione del giudice del rinvio e', dunque, fallace, perche' desume da un fatto assolutamente neutro, l'avere (OMISSIS) concordato l'incontro con (OMISSIS), un fatto che non ha con il primo alcun rapporto, e cioe' la consapevolezza che (OMISSIS) avrebbe portato un'arma e che l'incontro sarebbe degenerato, nel modo del tutto imprevedibile nel quale si e' concretizzato. Ne' viene chiarito dalla sentenza impugnata, posto che non fu (OMISSIS) a sparare, che tipo di apporto agevolativo il medesimo abbia fornito, anche solo sotto il profilo morale, non essendo stata ricostruita la modalita' dell'incontro e non essendo neppure certo che (OMISSIS) fosse presente al momento dello sparo. Anzi e' stato provato che (OMISSIS), quando giunse all'incontro con (OMISSIS), aveva ormai perso ogni interesse, posto che l'appartamento che avrebbe dovuto essergli ceduto da (OMISSIS) era in stato di completo abbandono ed egli aveva rifiutato di ricevere l'uso di quell'abitazione. L'iniziativa, dunque, era di (OMISSIS), che intendeva riappropriarsi del bene, o di (OMISSIS) che ha dichiarato, nel corso della sua audizione, di avere interesse a ricevere quell'abitazione, posta nelle vicinanze del mare. Tutto cio' rende evidente che il ragionamento della Corte territoriale non supera il ragionevole dubbio sul coinvolgimento di (OMISSIS). 5.2 Con il secondo motivo fa valere la violazione dell'articolo 628, comma 2 c.p.p. ed il vizio di motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata. La Suprema Corte, con la sentenza di annullamento, infatti, non si era pronunciata espressamente sui capi CY) e DY)., accogliendo il ricorso, in relazione ai motivi proposti in ordine ai reati descritti nell'imputazione, aveva sottolineato l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni di (OMISSIS). Il giudice del rinvio, dunque, non ha assolto al compito demandato dal giudice di legittimita', sottraendosi all'obbligo di individuare elementi specifici individualizzanti, per fugare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di (OMISSIS). 5.3 Con il terzo motivo censura motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, denegate sulla base della mera gravita' del fatto, e sul ruolo primario rivestito dall'imputato, omettendo di considerare l'incensuratezza dell'imputato, l'assenza di apporto materiale e morale e l'incapacita' del medesimo di influire sul corso degli eventi, nonche' il buon comportamento processuale dell'imputato, nonostante il medesimo sia stato accusato di fatti da cui e' stato assolto con formula piena. 6. (OMISSIS) formula sette motivi di impugnazione. 6.1 Con il primo fa valere l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita', inammissibilita' e decadenza, in relazione agli articoli 601, 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p.. Rileva che in data 19 settembre 2018 il ricorrente depositava presso la cancelleria della Corte di appello di Roma, nuova nomina di difensore di fiducia, con revoca di ogni eventuale precedente nomina, indicando quale difensore di fiducia l'avv.to (OMISSIS). La nomina veniva ribadita nella procura posta in calce al ricorso per cassazione, tanto che l'avv.to (OMISSIS) riceveva l'avviso della fissazione di udienza, avanti alla Suprema Corte. Tuttavia, la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, notificava erroneamente l'avviso di fissazione di udienza al precedente difensore, avv.to (OMISSIS) e non all'avv.to (OMISSIS). Cio' comporta una nullita' assoluta insanabile dell'atto e di quelli successivi, travolgendo la sentenza. 6.2 Con il secondo motivo si duole dell'inosservanza della legge processuale e penale, in particolare degli articoli 192 e 533 c.p.p. e 73 e 75 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e del vizio di motivazione, in relazione alla declaratoria di penale responsabilita' per il capo Kl) dell'imputazione, inerente al reato di acquisto, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo hashish, al fine di cessione a terzi. Osserva che non e' stata acquisita la prova sull'acquisto da parte di (OMISSIS) di stupefacente, ai fini della cessione a terzi, al di la' di ogni ragionevole dubbio, non essendo stata dimostrata l'identita' dei soggetti corrispondenti ai nickname âEuroËœ(OMISSIS) l'e âEuroËœ(OMISSIS) 2' utilizzati nelle conversazioni su (OMISSIS), non riconducibili, comunque, alla persona del ricorrente, il quale non e' risultato in possesso di alcun apparecchio di quel tipo, non essendone stati trovati nel corso della perquisizione della sua abitazione. In alcuna parte delle sentenze di primo e secondo grado si trova la giustificazione del collegamento fra (OMISSIS) ed i suddetti soprannomi utilizzati nelle chat. Assume che, in ordine all'interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni richiamate, il giudice di merito non ha fatto ricorso ai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimita', omettendo di indicare le ragioni della decrittazione e le massime di esperienza cui ha fatto ricorso. L'assenza di ulteriori elementi probatori deve condurre all'assoluzione dell'imputato. 6.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione degli Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 75, ed il vizio di motivazione. Ricorda che la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di seconda cura in relazione al capo K1), mandando al giudice del rinvio di valutare la sussistenza della destinazione allo spaccio o al consumo personale e l'eventuale qualificazione del reato nell'ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. La Corte territoriale, in sede rescissoria, travisando la prova, ha escluso tutte le ipotesi prospettate dal giudice di legittimita', affermando che lo stupefacente acquistato da (OMISSIS) non poteva essere inferiore a gr. 889,00 di marijuana, di cui al capo T), sostenendo che i kg. 90,00 di hashish al capo K) erano stati suddivisi fra (OMISSIS) per lo spaccio nella citta' di Roma e (OMISSIS) per lo spaccio a Torino, dovendo ritenersi âEuroËœarduo immaginare che al primo ne sia stato affidato un quantitativo inferiore a gr. 889,00 per di piu' da spacciare nell'ampia e ricettiva (OMISSIS)'. Invero, e' stato accertato, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che i kg. 90,00 sono stati detenuti solo da (OMISSIS) e ceduti sulla (OMISSIS). Cio' e' stato acclarato dalla sentenza di primo grado ove si legge che (OMISSIS) ha riferito di avere incontrato a (OMISSIS) (OMISSIS), di avergli consegnato l'auto e di essere tornato, quarantacinque minuti piu' tardi, per ritirarla con il carico di kg. 90 di hashish, facendo indi rientro a Genova, per poi recarsi a (OMISSIS) ove aveva fatto un'unica consegna ad une sola persona, la quale gli aveva versato un acconto, saldando il prezzo dopo venticinque giorni, somma che (OMISSIS) aveva versato ad (OMISSIS). Dunque, e' incontrovertibilmente escluso che (OMISSIS) abbia ricevuto una parte dello stupefacente, ricavato dal quantitativo trattato da (OMISSIS). Ne' modifica il quadro le considerazioni formulate dal giudice del rinvio in ordine alla chat del 25 luglio 2013, con cui si attribuisce a (OMISSIS), nonostante la mancata identificazione del nickname âEuroËœ(OMISSIS)', la conversazione con (OMISSIS), in cui quest'ultimo chiarisce all'interlocutore che il prezzo non puo' essere inferiore ad Euro 1400,00 al chilogrammo âEuroËœtra noi meno di 1400 non possiamo', posto che -a prescindere dall'identita' del (OMISSIS)- dal dialogo non si trae affatto che una transazione sia effettivamente intervenuta. Anche perche' il tenore dello scambio mette in luce che fra i due che conversano vi fossero altre operazioni commerciali. Privo di significato e' poi l'assunto della Corte, secondo cui avere il cedente concesso di versare solo un acconto, sarebbe dimostrativo del quantitativo non minimo della droga acquistata da (OMISSIS), essendo questa modalita' abituale anche nel caso di cessione di piccole quantita', sicche' la circostanza relativa al quantitativo resta sfornita di prova. Ad accreditare l'ipotesi dell'acquisto di un quantitativo minimo concorre anche il richiamo, contenuto nella sentenza di primo grado, della conversazione del 9 agosto 2013, nel corso della quale il (OMISSIS) dice all'interlocutore âEuroËœal massimo domani nel primo pomeriggio ci sono sicuri nelle tue mano tra 60 e 80', identificati dal giudice di appello in sessanta-ottanta Euro, cioe' una somma sufficiente per l'acquisto di pochi grammi. Illogico ed erroneo si appalesa, pertanto, il ragionamento del giudice del rinvio che ha escluso l'uso personale, facendo leva su un'interpretazione delle conversazioni non conforme' ai criteri della logica e delle massime di esperienza, non potendosi fondare il convincimento su una presunzione di destinazione allo spaccio, come chiarito dai principi enunciati dal giudice di legittimita'. 6.4 Con il quarto motivo si duole della falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 51, per non avere il giudice del rinvio riconosciuto la ricorrenza della c.d. fattispecie lieve, in assenza di sequestro della sostanza e nell'impossibilita' di determinazione del quantitativo acquistato. Richiama la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto. 6.5 Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto congruo l'aumento di mesi dieci di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa per la continuazione con il capo K1), senza ridurre conseguentemente la pena, posto che il G.I.P. aveva determinato l'aumento in mesi dodici di reclusione. Si duole, in ogni caso, dell'eccessivita' della pena inflitta. 6.6 Con il sesto motivo fa valere l'inosservanza del disposto dell'articolo 99 c.p., per non avere il giudice del rinvio motivato adeguataMente in ordine all'applicazione della recidiva. Ricorda che l'imputato e' gravato da un unico precedente, la cui condanna risale all'anno 2005, mentre il fatto risale all'anno 2000, per un reato di modesta gravita'. La Corte avrebbe dovuto diversamente dar conto delle ragioni dell'applicazione dell'aggravante. 6.7 Con il settimo motivo si duole della violazione dell'articolo 133 c.p. e del vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale inflitto una pena eccessiva rispetto alla modesta gravita' dei fatti, discostandosi dal minimo edittale senza fornire adeguate argomentazioni. 7. Tutti gli imputati concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza proposti dagli imputati debbono essere trattati in ordine logico ed esaminati congiuntamente, ove necessario. 2. Il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere parzialmente accolto. 3. Il primo motivo va dichiarato inammissibile. 3.1 II ricorrente, invero, fonda la doglianza sul presupposto che la Corte di cassazione con la sentenza n. 47557 del 26 settembre 2019, che ha parzialmente annullato la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 febbraio 2018, abbia dichiarato inammissibile il motivo inerente all'inutilizzabilita' delle operazioni di intercettazione su (OMISSIS), per difetto di allegazione dei R.I.T., essendo percio' determinato il vizio di autosufficienza del ricorso. Su questa base, ritiene la questione riproponibile in sede di rinvio e censura la decisione del giudice qui gravata, per averlo dichiarato inammissibile, pronunciandosi, tuttavia, nel merito. 3.2 Va, preliminarmente, osservato che la Suprema Corte non ha affatto dichiarato inammissibile il motivo proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), pur sottolineando il difetto di autosufficienza dei ricorsi, ma l'ha, invece, ritenuto in parte infondato ed in parte manifestamente infondato, opponendo alle contestazioni dei ricorrenti l'elaborazione di questa Corte in materia (cfr. pagg. 36-46), dichiarando inammissibile per genericita' solo l'eccezione relativa all'inutilizzabilita' ex articolo 268, comma 1 e 271 c.p.p., non essendo stati indicati i decreti di intercettazione cui l'eccezione era riferita. Va ricordato, inoltre, che secondo l'orientamento prevalente del giudice di legittimita' "Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte ne' rilevate cause di inutilizzabilita' concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, riferito all'inutilizzabilita' delle intercettazioni, gia' proposto e ritenuto infondato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio)" (Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, Rv. 267893; Sez. 5, n. 10624 del 12/02/2009, Barbara ed altri, Rv. 242980; Sez. 1, n. 1988 del 22/12/1997, dep. 18/02/1998, P.M. e Nikolic e altri, Rv. 209843),) "di talche', nell'ipotesi in cui il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimita' alle questioni di rito attinenti alle attivita' processuali compiute nel giudizio di rinvio" (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263865). Neppure l'impostazione contraria e minoritaria, a mente della quale "Nel giudizio di rinvio possono essere dedotti e rilevati i vizi di inutilizzabilita' "patologica" concernenti gli atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, salvo che sul punto non sia intervenuto il giudicato parziale secondo il disposto dell'articolo 624, comma 1, c.p.p. (Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014, dep. 16/04/2015, Solano ed altri. Rv. 263343), soccorre la tesi del ricorrente, posto che la declaratoria di inammissibilita' di un motivo, da parte del giudice di legittimita', comporta il formarsi del giudicato parziale sul punto della sentenza che ne forma oggetto, che si consolida, divenendo irrevocabile. Inutilmente, dunque, il giudice del rinvio, dopo avere pronunciato l'inammissibilita' del motivo, ne affronta il merito, dovendo ogni trattazione ritenersi preclusa dal giudicato parziale. 4. Il secondo motivo deve essere rigettato. 4.1 La premessa che deve informare la decisione in sede rescissoria e' che "La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicche' il giudice di rinvio, pur conservando la liberta' di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, e' tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali. (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 15/02/2013, Scavetto, Rv. 254830; da ultimo: Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999). 4.2 La critica formulata con il ricorso riguarda il mancato assolvimento del mandato impartito dal giudice di legittimita', che, parzialmente annullando la decisione del giudice di appello, in relazione al capo D1), ha espressamente stabilito la necessita' di attribuire il nickname (OMISSIS) a (OMISSIS), con particolare riferimento alla conversazione del 29 ottobre 2013, fra (OMISSIS) (pacificamente (OMISSIS)) ed (OMISSIS). Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe eluso il compito, violando l'articolo 627 c.p.p., perche' si sarebbe limitata a riproporre le medesime argomentazioni della sentenza annullata, senza addivenire, in alcun modo, ad un'identificazione non apparente di (OMISSIS) con (OMISSIS). 4.3 La censura non e' condivisibile. Seppure debba convenirsi che la sentenza di annullamento ha ritenuto insufficiente il quadro probatorio, deprivato della sicura attribuzione del nickname (OMISSIS), per giungere all'affermazione di responsabilita' di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al capo D1), nondimeno, deve anche ritenersi che il giudice del rinvio, che compie una complessa ricostruzione delle conversazioni e dei movimenti dei concorrenti nel reato, abbia superato l'incertezza denunciata dalla Suprema Corte. Di particolare rilievo e' la valorizzazione delle conversazioni precedenti e successive a quella del 29 ottobre 2013, intervenute fra (OMISSIS) e (OMISSIS), il 23 ottobre 2013 fra (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e ((OMISSIS)) (OMISSIS) ed il 6 novembre 2013 fra (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS). La Corte osserva che nella prima chat (23 ottobre 2013) (OMISSIS) dopo avere a lungo commentato la scarsa qualita' della droga, invita (OMISSIS) a dire a (OMISSIS) di recarsi a Milano, perche' pur se lui non ci sara', in quanto e' partito per il paese, per una festa di famiglia, tuttavia a Milano c'e' il fratello (âEuroËœsi incontrano con lui, a Milano c'e' mio fratello'). Nella seconda, che invece, redatta in lingua spagnola, (OMISSIS) chiarisce il proprietario mandera' a prendere lo stupefacente dal fratello di (OMISSIS), mentre questi precisa di non avere a disposizione l'auto per portare dal fratello lo stupefacente che era rimasto a Roma. La conversazione si chiude con le scuse che (OMISSIS) chiede a (OMISSIS) di portare al fratello. Il giudice del rinvio da' atto che il dialogo del 29 ottobre 2013 fra (OMISSIS) ed (OMISSIS) sulla scarsa qualita' della sostanza, provata dallo stesso (OMISSIS), e sul prezzo della droga da proporre a (OMISSIS), si inserisce fra le due conversazioni richiamate, assegnando un senso alle interlocuzioni con (OMISSIS), in cui si fa riferimento al fratello di (OMISSIS) (cui (OMISSIS) presenta le proprie scuse). La lettura concatenata delle conversazioni, come rappresentata dalla Corte in sede rescissoria, copre proprio quel deficit argomentativo che la Suprema Corte aveva rilevato nella sentenza annullata, perche' consente di superare anche l'incertezza sull'esistenza di un rapporto di parentela fra (OMISSIS) e (OMISSIS), chiarito, in particolar modo dal dialogo del 6 novembre 2013. In questo solido quadro argomentativo, nessun rilievo possono avere le considerazioni del ricorrente, in ordine alla scorretta traduzione della conversazione del 6 novembre 2013, in relazione all'espressione âEuroËœ6,1 dueno manda a reiterar este chicas donde tu hermano', avuto riguardo al fatto che anche la trasposizione ritenuta corretta dall'imputato âEuroËœmanda a ritirare le ragazze dove sta tuo fratello', in luogo di âEuroËœmanda a ritirare le ragazze da tuo fratello' non interrompe il filo individuato dalla Corte territoriale fra le telefonate riportate, che consentono al giudice del rinvio di affermare -con motivazione scevra da vizi logici- che (OMISSIS) corrisponde a (OMISSIS). Del pari inconsistenti appaiono le altre contestazioni sulla lettura della conversazione del 23 ottobre 2013, secondo le quali non necessariamente alla parola âEuroËœlui' nell'espressione âEuroËœsi incontrano con lui' riferita agli emissari di (OMISSIS), corrisponderebbe il fratello che e' a Milano. E cio' perche', al di la' della non consecutivita' fra i frammenti dei dialoghi, secondo il ricorrente non considerata dalla Corte, vi e' che la lettura d'insieme offerta dalla sentenza impugnata e' perfettamente coerente e non cede di fronte alle critiche, che si risolvono in un'atomizzazione degli elementi a disposizione, singolarmente rivolti ad incrinare il singolo dialogo, senza toccare, tuttavia, la visione complessiva del loro significato, da cui il giudice del rinvio ricava agevolmente l'identita' di (OMISSIS), individuandola in (OMISSIS), rispondendo in modo esaustivo all'incarico assegnato in sede rescindente. Le ulteriori osservazioni, relative all'utilizzo del dialetto calabrese, alla confidenza fra i conversanti, all'utilizzo di particolari espressioni gergali, all'assonanza fra il nickname doctor (OMISSIS) e quello (OMISSIS), parametro censurato dal giudice di legittimita', che il giudice del rinvio sottende all'identificazione di (OMISSIS), stigmatizzate dal ricorrente, in quanto generiche o fuorvianti, sono, in realta', del tutto superflue rispetto alla tenuta del ragionamento, incentrato sulla lettura conseguenziale delle conversazioni sopra richiamate, cosi' come espressa per la prima volta dal giudice del rinvio. 5. Il terzo motivo, il cui contenuto e' comune a quello del quarto motivo formulato da (OMISSIS) e' infondato. 5.1 La sentenza di annullamento, parzialmente accogliendo il motivo formulato dai ricorrenti, nella parte relativa alla qualificazione giuridica del fatto nell'articolo 73, comma 4, anziche' nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, ed alla configurabilita' dell'aggravante di cui all'articolo 80, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica cit., censura la sentenza di secondo grado per avere ritenuto che la sostanza trattata fosse cocaina, sulla base della considerazione che le diverse cifre 10 a 6 e 5 a 9, da un lato, e 10 per 36 e 5 per 29, dall'altro, fossero equivalenti, e quindi riferibili al medesimo prezzo per la cocaina, essendo la diversa annotazione dipesa da un errore di battitura. Cio', secondo la Suprema Corte, inciderebbe anche sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantita'. 5.2 La sentenza resa in sede rescissoria supera la censura del giudice di legittimita', perche' diversamente da quanto ritenuto dalle difese, non sostituisce una congettura ad un'altra congettura, secondo la quale e' costume dei ricorrenti, nelle chat esaminate, togliere la decina, ma per affermare che questa sia effettivamente l'abitudine, compie un passo in piu'. Ed invero, per giungere a siffatta conclusione raffronta il linguaggio utilizzato nella chat del 6 novembre 2013 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ove si fa riferimento esplicito al prezzo, comprensivo delle decine ( (OMISSIS): âEuroËœeravamo rimasti che mi davate 5 al prezzo di la' ossia a 29 e il resto a 36, giusto-' (OMISSIS): âEuroËœsi amico'), con quella del 9 dicembre 2013 fra (OMISSIS) e (OMISSIS), relativa all'episodio di cui al capo H1), pacificamente inerente alla cocaina, in cui si riepiloga l'accordo raggiunto per la fornitura settimanale -con prezzi differenziati, a seconda che il trasporto sia o meno a carico dei fornitori- nella quale le cifre sono espresse in unita' (âEuroËœFino li da (OMISSIS) -da intendersi Milano- vuole a 7; giu' in cap -da intendersi Roma- vuole un punto in piu'; se troviamo il nostro lui scende di due punti, quindi se noi lo troviamo ke vuole un punto, diciamo che ci viene a 6 finito'). Questo raffronto, secondo la Corte illumina il significato della conversazione del 29 ottobre 2013 fra (OMISSIS) ed (OMISSIS), in cui il primo riferisce al secondo che devono pagare a (OMISSIS) âEuroËœ10 a 6 e 5 a 9', da intendersi 10 kg. di sostanza al prezzo di Euro 36.000,00 e 5 kg. di sostanza al prezzo di Euro 29.000,00. Per queste ragioni il giudice del rinvio afferma, del tutto coerentemente con il complessivo quadro probatorio, come sia uso dei trafficanti âEuroËœtogliere la decina' agli importi richiesti per la cessione di un chilogrammo di stupefacente, indi ricavando dal prezzo compatibile solo con la cocaina, che si tratti proprio di siffatta sostanza e non di un'altra. 5.3 La Corte territoriale, dunque, risponde al mandato assegnato dal giudice di legittimita', in modo del tutto scevro da vizi motivazionali. 6. Il quarto motivo proposto da (OMISSIS) inerente alla violazione dell'articolo 627 c.p.p., comma 3 e art.628 c.p.p., comma 2 in ordine all'affermazione di responsabilita' per il reato di cui al capo H1) e' sovrapponibile al sesto motivo proposto da (OMISSIS), riguardando la qualificazione della fattispecie nell'ipotesi della desistenza, anziche' in quella del delitto tentato, ritenuta dalla Corte territoriale. In particolare, (OMISSIS) lamenta che il giudice del rinvio abbia disatteso l'incarico assegnato in sede rescindente, che imponeva la traduzione delle conversazioni del 3 e 4 dicembre 2013, utilizzate dalla sentenza annullata nella versione in lingua spagnola, con traduzione diretta da parte del giudicante e ritenute fondanti la qualificazione dei fatti. La Suprema Corte, infatti, aveva censurato il passaggio motivazionale, accogliendo il motivo sull'omessa traduzione affermando che: âEuroËœLa comunicazione, in ossequio all'obbligo di usare la lingua italiana, andava tradotta perche' si tratta di un atto, il c.d. brogliaccio con la trascrizione della comunicazione, da compiere nel procedimento e non di un atto gia' formato acquisito in lingua straniera', sottolineando che pregiudizio per la parte e' consistito nell'aver adoperato la comunicazione di cui all'allegato n. 116 per rigettare il motivo di appello sulla desistenza volontaria, attribuendo cosi' una significativa rilevanza alla comunicazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto ed all'esistenza del reato'. 6.1 Sul pu'nto deve, innanzitutto, rammentarsi che "Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non e' vincolato ne' condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova" (ex multis: Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 04/03/2020, Le Voci, Rv. 278629; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano ed atri, Rv. 273628). 6.2 La sentenza resa in sede rescissoria, nell'affrontare la ricostruzione del fatto di cui al capo H1), muove da una precisazione, ovverosia che le conversazioni del 3 e 4 dicembre 2013, da cui il giudice di secondo grado aveva tratto elementi per negare la desistenza attiva, siano ultronee, ben potendosi i tratti essenziali della vicenda ricavare dall'insieme delle altre comunicazioni, espungendo quelle non tradotte. Cosi' chiarisce che dalla chat del 2 dicembre si trae che (OMISSIS) chiama (OMISSIS), dicendogli di avere trovato un mezzo di trasporto; da quella del 7 dicembre si ricava che (OMISSIS) e' giunto in Olanda, che parla con (OMISSIS) ed incontra (OMISSIS), riferendogli i dettagli dell'accordo; da quella del 10 dicembre emerge che (OMISSIS) parla con il fratello (OMISSIS), spiegandogli che il âEuroËœlavoro' era stato definito e di avere potuto testare la droga ( (OMISSIS): ho visto solo il piritino; (OMISSIS): âEuroËœe come ti e' paruto-'; (OMISSIS) âEuroËœ(OMISSIS)'), raccogliendo le preoccupazioni del fratello (OMISSIS), che non vuole ripetere una passata negativa esperienza ( (OMISSIS): âEuroËœSei sicuro- Nn vorrei che avessimo di nuovo il problema'); da quella del 14 dicembre si evince che (OMISSIS), latitante in Colombia comunica a (OMISSIS) di non riuscire a trovare un aereo per raggiungere l'Olanda, e di intendere procurarsi un documento falso per la fine di dicembre; da quella del 15 dicembre si trae che (OMISSIS), dopo avere raccontato a (OMISSIS) il suo incontro con (OMISSIS), chiede all'interlocutore di trovargli un posto sicuro a Milano, mentre (OMISSIS) gli consiglia di restare in Olanda, perche' il proprietario della casa in cui soggiorna con il fratello (OMISSIS), ha potuto notare la presenza di forze dell'ordine; da quella del 18 dicembre emerge che (OMISSIS) comunica a (OMISSIS) di avere trovato un biglietto per la Spagna; da quella del 19 dicembre si trae che (OMISSIS), a sua volta, avverte (OMISSIS), il quale gli comunica la partenza, che e' piu' prudente fermarsi in Olanda, perche' intorno alla sua abitazione gravitano le forze dell'ordine e lui stesso ha timore di essere arrestato; da altra conversazione del 19 dicembre fra (OMISSIS) e (OMISSIS) si evince che il primo e' diretto a Roma, mentre il secondo gli conferma la presenza delle forze dell'ordine; da quella del 20 dicembre fra (OMISSIS) e (OMISSIS) si trae che il primo comunica di essere al check-in; da quella in pari data fra (OMISSIS) e (OMISSIS) emerge che il primo comunica al secondo di avere raggiunto Roma e di avere dormito da (OMISSIS), comunicandogli anche che egli avrebbe incontrato (OMISSIS) il giorno successivo, appuntamento dopo il quale (OMISSIS) riferisce a (OMISSIS) che (OMISSIS) era agli arresti domiciliari e che parte del denaro dovuto da quest'ultimo per l'acquisto dello stupefacente di cui al capo D1) e' stato sequestrato; da quella del 21 dicembre fra (OMISSIS) e (OMISSIS) si trae che il primo e' giunto a Milano e che (OMISSIS) si e' incontrato in Spagna con il narcotrafficante (OMISSIS), avendo da questi ricevuto l'informazione -poco prima, infatti, nella comunicazione fra (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo gli riferisce di avere sistemato tutto, ricevendo da (OMISSIS) la risposta che non c'era nulla da sistemare, perche' occorreva solo andare con lo âEuroËœ(OMISSIS)' -il trasportatore- e che, anzi gli era stato richiesto di andare prima di Natale, mentre (OMISSIS) replica di essere riuscito ad accordarsi per Euro 35.000,00 al chilo, compreso il trasporto (âEuroËœno, no, per niente, lascia stare lo (OMISSIS), fanno tutto loro. Allora al 90 X cento siamo rimasti a 35 e fanno tutto loro')-; da quella del 22 dicembre fra (OMISSIS) e (OMISSIS) emerge la soddisfazione di (OMISSIS) per il rapporto con (OMISSIS) (âEuroËœsi comporta molto bene', âEuroËœho sistemato a 35 con lui. E fanno tutto loro. Poi gli interessa molto la scecca'), mentre (OMISSIS) si presenta dubbioso (`Vediamo se fanno, perche' hanno sempre detto cosi', ma non hanno mai fatto sinceramente'); da quella del 24 dicembre si trae che (OMISSIS) chiede a (OMISSIS) di attendere (OMISSIS) in Olanda dopo le feste; da quella del 26 gennaio fra (OMISSIS) e (OMISSIS) si evince che il primo e' diventato scettico, perche' non ha ancora avuto notizie dai fornitori, tanto che chiede al secondo se ha a disposizione mezzi per il trasporto, mentre (OMISSIS) risponde di avere un paio di appuntamenti per verificarlo, subito dopo capodanno; ed infine, da quella del 31 dicembre, fra (OMISSIS) e (OMISSIS) emerge il disappunto dei due per il silenzio dei fornitori e l'attesa per una comunicazione dopo le festivita' (Vediamo ora come passa la festa se rispondono; âEuroËœMa te lo giuro ke se quel cornuto dovrebbe venire li dove sai tu glieli faccio passare tuti questi vizi'). 6.3 Sulla base di questo esame delle conversazioni, il giudice del rinvio ritiene che la traduzione delle chat del 3 e 4 dicembre non sia necessaria per affermare la sussistenza del tentativo, in quanto quelle posteriori consentono di escludere la desistenza, dimostrando una serie ininterrotta di contatti che palesano la volonta' di procedere ad un consistente approvvigionamento di droga, gli incontri ed i viaggi fatti a tale scopo e, sinanco, l'assaggio dello stupefacente da parte di (OMISSIS). Si tratta, secondo la Corte territoriale di trattative univoche e idonee a conseguire l'effettivamtocil trasferimento dello stupefacente sul territorio nazionale, sul cui buon esito, per la loro serieta' e concretezza, i protagonisti hanno riposto ragionevole affidamento. 6.4 A proposito della configurabilita' del tentativo, questa Corte ha precisato che "Integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprieta' della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualita' ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sussistere un'ipotesi di trattativa affidante, in relazione all'incontro avvenuto tra l'imputato, in permesso premio in relazione ad una condanna per associazione mafiosa, e un "broker" albanese, durante il quale i due avevano discusso del possibile avvio di una fornitura di cannabis, senza, tuttavia, alcuna precisazione di quantita', qualita' e prezzo, che sarebbero stati determinati solo a seguito di specifici accordi tra il "broker" e fiduciari del capo-mafia, incaricati di proseguire le negoziazioni dopo il suo rientro in carcere)" (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 17/02/2020, Fortuzi, Rv. 278484; nello stesso senso: Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep 19/02/2018, Pmt ed altri, Rv. 272446). 6.5 Correttamente, dunque, il giudice del rinvio ha ritenuto che le condotte poste in essere dagli imputati, con riferimento all'episodio di cui al capo H1), integrassero la fattispecie tentata, perche' esse, pur collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della droga destinata ad essere trasferita sul territorio nazionale, erano idonee ed univocamente dirette alla conclusione dell'accordo traslativo, concretizzandosi in una trattativa sul cui positivo esito i contraenti avevano riposto concreto affidamento, come ricavato dalla natura, dalla qualita' e dal numero dei contatti intercorsi. 6.6 I motivo deve, pertanto, essere rigettato. 7. Il quinto motivo, con cui si fa valere la violazione dell'articolo 627, comma 3 e 628, comma 2 c.p.p., in relazione al mandato ricevuto dalla Suprema Corte in relazione al reato descritto al capo Jbis) dell'imputazione, con cui si contesta il tentativo di importazione dal Sud America di un quantitativo di circa kg.1000,00 di cocaina, a mezzo di container da fare approdare in Marocco, per poi tradurre la droga in Italia, e' infondato. 7.1 II ricorrente sottolinea che in relazione alla posizione di (OMISSIS), in assenza della certa attribuzione del nickname (OMISSIS), la sentenza di annullamento aveva ritenuto fondato il motivo relativo alla partecipazione dell'imputato al tentativo di importazione dal Sudamerica di un ingente quantitativo di cocaina (kg. 1000,00), tramite il Marocco, non realizzatasi per l'impossibilita' da parte di (OMISSIS) di garantire lo sbarco. La Corte territoriale, dunque, avrebbe dovuto affrontare non solo l'identificazione di (OMISSIS), e la coincidenza del medesimo con (OMISSIS) anche per le conversazioni del 27 e 28 ottobre 2013, oltre che quella di (OMISSIS) con (OMISSIS), ma la configurabilita' dell'episodio come desistenza e non come delitto tentato, avuto riguardo al fatto che nei tre mesi successivi al pagamento dell'asserita caparra (pari ad Euro 60.000, somma di per se' incoerente con un affare di simili proporzioni) da consegnare ai colombiani per tenere fermo l'affare, nulla si era concretizzato e dell'operazionP non vi era piu' traccia nelle chat. E cio', perche' all'accoglimento da parte del giudice di legittimita' del motivo proposto da (OMISSIS), non corrisponde affatto, come sostiene il giudice del rinvio, la conferma da parte della Suprema Corte della sentenza di seconda cura sulla sussistenza del tentativo, non avendo (OMISSIS) proposto alcun motivo di ricorso per cassazione in ordine al capo Jbis). 7.2 Va immediatamente rilevato, proprio muovendo da quest'ultimo assunto, che non corrisponde al vero che (OMISSIS) non avesse formulato, con il ricorso per cassazione, alcuna doglianza in relazione al capo Jbis). Risulta, infatti, dalla lettura della sentenza di annullamento che, con il nono motivo, (OMISSIS) si fosse doluto non solo del vizio di motivazione della sentenza di seconda cura in ordine alla sua partecipazione al delitto, ma anche della violazione di legge in relazione agli articoli 56, 110, 112 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n..309 del 1990, articolo 73 comma 1 e articolo 80, comma 2, espressamente sottoponendo alla Corte di legittimita' la questione della configurabilita' del tentativo (pag. 26 par. 4.9 della sentenza di annullamento). La Corte di legittimita' rigetta entrambe le censure (pag. 66, par.fi 6.7 e segg.) espressamente affermando che la qualificazione giuridica del fatto in un tentativo di importazione, come operata da giudice di appello, corrisponde ai principi enunciati dal giudice di legittimita' ed e' quindi esente da vizi logici. Deve, dunque, ritenersi che, come esattamente sottolineato dal giudice del rinvio (pagg. 57 e 58) il fatto e la sua qualificazione giuridica siano stati accertati in via definitiva. Il che esime questa Corte da qualsiasi altra considerazione. 7.3 Resta la questione della partecipazione di (OMISSIS), anch'essa ampiamente risolta dalla sentenza qui impugnata. Non solo, infatti, la Corte territoriale chiarisce, come si e' visto, che il nickname (OMISSIS) deve attribuirsi a (OMISSIS), ma specifica che cio' deve ritenersi anche per le conversazioni. contestate, perche' ricadenti nel medesimo periodo agosto-ottobre 2013, in cui cadono quelle relative al capo D1), essendo assodato che in quel tempo il nickname fosse in uso proprio a (OMISSIS). Ne' il giudice del rinvio si ferma a questa constatazione, ripercorrendo tutte le fasi delle trattative e le conversazioni intercorse fra i soggetti coinvolti, da cui ricava che (OMISSIS) e' coinvolto nell'affare. In primo luogo, riprende la conversazione fra (OMISSIS) ( (OMISSIS)) ed (OMISSIS) ( (OMISSIS), latitante in Colombia) del 9 agosto 2013, in cui quest'ultimo racconta al primo di essere in attesa che lupetto ( (OMISSIS)) invii un suo emissario, ma che (OMISSIS) non sara' disponibile sin al 15 settembre, perche' e' in ferie. Seguono conversazioni fra (OMISSIS) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)), il 21 agosto, in cui i due si scambiano informazioni sulla quantita' a disposizione, sul prezzo e sul trasporto; fra (OMISSIS) e (OMISSIS), del 9 agosto 2013, in cui (OMISSIS) comunica di stare per costituire una societa' in Marocco, per provvedere al ricevimento della droga, avvertendolo della lentezza burocratica del paese nordafricano; fra (OMISSIS) e (OMISSIS), che chiede di sollecitare (OMISSIS), perche' âEuroËœil cognato' ovverosia il fornitore colombiano, se tardano potrebbe cedere la droga a terzi; fra (OMISSIS) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)), in data 10 settembre 2013, che si soffermano sulle modalita' di nascondimento della droga in container frigo, preoccupati che passi sotto lo scanner; fra (OMISSIS) e (OMISSIS), in data 19 settembre 2013, quando il primo raccomanda di mostrare agli emissari di (OMISSIS) i video che mostrano come occultare lo stupefacente; fra (OMISSIS) e (OMISSIS), del 21 settembre 2013, in cui (OMISSIS) si preoccupa che (OMISSIS) abbia consegnato i video -poi sequestrati a (OMISSIS) al momento del suo arresto- venendo rassicurato da (OMISSIS); fra (OMISSIS) e (OMISSIS), in data 28 settembre 2013, in cui (OMISSIS) avverte che gli emissari di (OMISSIS) giungeranno in Colombia il 30 settembre e (OMISSIS) avvisa che potranno riconoscerlo perche' lui indossera' un cappellino della (OMISSIS); fra (OMISSIS) e (OMISSIS), in data 29 settembre 2013, quando il primo avvisa che arrivera' in Colombia solo uno dei suoi emissari, un ragazzo alto un metro e novanta, che avrebbe indossato una camicia bianca e dei pantaloni grigi -poi identificato come (OMISSIS), figurante nella lista dei passeggeri del volo Bogota' del 30 settembre- ed il secondo gli riferisce che (OMISSIS) vestira' il cappellino della (OMISSIS); fra (OMISSIS) e (OMISSIS), nella stessa data, in cui i due si scambiano le stesse informazioni per il reciproco riconoscimento, ed effettivamente (OMISSIS) viene fotografo il 30 settembre con un cappellino della (OMISSIS) all'aeroporto di Bogota'; fra (OMISSIS) e (OMISSIS), in data 1 ottobre 2013, quando (OMISSIS) riferisce a (OMISSIS) che l'emissario gli ha detto che (OMISSIS) non e' riuscito a risolvere la questione dello sbarco in Marocco, non avendo potuto trovare la ditta che se ne occupa e (OMISSIS) ribatte che solo dopo avere scelto la merce di copertura (OMISSIS) avrebbe potuto individuare la ditta; fra (OMISSIS) e (OMISSIS), in data 9 ottobre 2013, in cui i due commentano nuovamente il problema tecnico dello sbarco in Marocco, affermando che (OMISSIS) li sta mettendo in difficolta' con il fornitore colombiano; fra (OMISSIS) ((OMISSIS)), nipote di (OMISSIS) e (OMISSIS) ((OMISSIS)) in data 27 ottobre 2013, quando il secondo si preoccupa, non riuscendo a contattare (OMISSIS), che ci sia la disponibilita' di una somma di complessivi Euro 60.000,00, di cui 10.000,00 procurati da lui, che dovranno essere ritirati da una persona che viene da fuori; fra i medesimi due, in data 28 ottobre 2013, quando, verificato che la somma da consegnare e' stata raggiunta, i due si danno convegno. La Corte, inoltre, ricava con certezza che detta somma di Euro 60.000,00 sia una caparra per mantenere l'affare, avendo il fornitore colombiano minacciato di rivolgersi ad altri acquirenti dalla conversazione del 9 dicembre 2013, tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in cui il primo comunica che il giovane (OMISSIS) ha chiesto la restituzione della somma, che servirebbe ad un parente âEuroËœper ricominciare', ricevendo da (OMISSIS) una ferma opposizione, trattandosi di denaro che doveva restare ai colombiani come âEuroËœgaranzia', perche' il lavoro doveva comunque farsi ed occorreva essere credibili. Su questo composito quadro probatorio si fonda, secondo la Corte del rinvio, non solo la qualificazione dell'episodio come tentativo di importazione di cocaina, ma anche la partecipazione di (OMISSIS), che dapprima conversa con (OMISSIS), in data 9 agosto 2013, commentando l'attesa imposta da (OMISSIS), che si trova in ferie, e poi si occupa di raccogliere il denaro da consegnare quale garanzia dell'impegno assunto per l'acquisto. 7.4 Si tratta di una motivazione che supera tutte le censure formulate in questa sede, posto che -al di la' della sicura qualificazione del reato come tentativo di importazione di un'ingente quantita' di stupefacenti, ribadita dalla Corte territoriale, ma gia' superata dalla sentenza di annullamento- delinea con chiarezza il coinvolgimento di (OMISSIS) ed il suo oggettivo apporto alla riuscita di un affare, il cui negativo esito dipese esclusivamente dalla mancata realizzazione delle condizioni dello sbarco della merce in Marocco. Anche la relazione fra la somma di Euro 60.000,00 e il suddetto traffico con i colombiani e' messa in luce dal giudice del rinvio, che sottolinea come sin dal settembre (conversazione fra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 9 settembre) fosse emerso il timore di perdere l'occasione per la volonta' espressa dai fornitori di rivolgersi ad altri, in assenza della sicurezza della capacita' degli acquirenti di procedere al ritiro, sicche' la consegna dell'importo si dimostra utile a mantenere la credibilita' davanti ai colombiani, nonostante la dimostrata incapacita' di realizzare il trasporto in Marocco. 7.5 II motivo deve essere, dunque, rigettato. 8. Il sesto motivo, con cui si lamenta la violazione degli articoli 627, comma 3 e 628, comma 2 c.p.p. in ordine a quanto prescritto dalla Suprema Corte, ai fini dell'affermazione di responsabilita' dell'imputato per il reato associativo di cui al capo Al), e' infondato. 8.1 II ricorrente rammenta che l'annullamento e' stato disposto perche' il giudice di secondo grado aveva fondato la condanna âEuroËœanche sulle dichiarazioni di (OMISSIS)', rispetto al quale e' intervenuto giudizio di inattendibilita' con accertamento giudiziale, divenuto irrevocabile, contenuto nella sentenza della Corte di appello di Genova del 10 dicembre 2015, cio' minando alla base il ragionamento della sentenza annullata, che ha eluso la questione. Nondimeno, secondo la difesa, il giudice del rinvio, incaricato di compiere una valutazione rigorosa sulla sua attendibilita' e sulla verita' di quanto narrato, si e' limitato a sostenere, con riferimento al reato di cui al capo Al), che le dichiarazioni del collaborante sono prive di rilievo, non incidendo sulla sussistenza dell'associazione, ma solo sulla collocazione temporale della sua nascita, cosi' giungendo al mero restringimento dell'ambito di operativita' nel tempo del sodalizio, in assenza, comunque, di un apparato argomentativo idoneo a reggere la collocazione di (OMISSIS) all'interno dell'organizzazione. 8.2 II motivo relativo al giudizio di attendibilita' di (OMISSIS) e' comune alla prima ed alla seconda doglianza formulata da (OMISSIS), con riferimento al capo Al), nonche' alla prima censura introdotta da (OMISSIS) con riferimento ai capi CY)e DY). 8.3 La sentenza della Corte di cassazione dispone l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 16 febbraio 2018, ritenendo che abbia eluso la valutazione della credibilita' soggettiva di (OMISSIS), alla luce della sentenza della Corte di appello di Genova del 10 dicembre 2015, la quale aveva espresso un giudizio âEuroËœtranciante' di inattendibilita' ed idoneita' a suffragare le accuse, confermato dalla sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.G. sul punto. La Corte di cassazione, inoltre, sottolinea che la Corte di appello di Roma, in questo giudizio, ha anche mal valutato il contenuto della sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 14 maggio 2020, relativa all'omicidio (OMISSIS), che non avrebbe affatto ritenuto il collaborante attendibilesiffatto delitto, ma solo parzialmente attendibile. La Corte di cassazione ricorda anche che l'omicidio (OMISSIS) e' collegato con i reati concernenti le armi di cui ai capo B) ed al capo GG) di questo processo e ritiene che la sentenza annullata non abbia correttamente considerato un dato che emerge dalla sentenza, (OMISSIS), e che viene ritenuto dalla sentenza annullata come riscontro delle dichiarazioni di (OMISSIS). Si tratta dell'episodio relativo all'arresto di (OMISSIS), trovato in possesso di droga e di un revolver usato per l'omicidio di (OMISSIS), che coincide con l'arma di cui al capo GG) di questo processo. Secondo il collaboratore l'arma, dopo l'omicidio, sarebbe stata consegnata da (OMISSIS) a (OMISSIS), insieme alla sostanza stupefacente di cui al capo H) di questo processo. All'atto dell'arresto di (OMISSIS) fu trovato un pizzino con l'indicazione di un numero di telefono e la dicitura âEuroËœad (OMISSIS) solo sms'. La Corte di assise di appello di Roma, tuttavia, ha escluso che il numero di telefono segnato sul pizzino fosse riconducibile ad (OMISSIS), perche' e' risultato che il telefono in uso a (OMISSIS) e quello segnato sul pizzino si parlavano da localita' diverse e percio' erano utilizzati da persone diverse. Di qui la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, trae un ulteriore elemento per criticare l'affermazione contenuta nella sentenza annullata secondo cui le dichiarazioni di (OMISSIS) sono spontanee âEuroËœanche se non disinteressate'. E conclude per la necessita' di una approfondita valutazione dell'attendibilita' del medesimo. 8.4 Ora, nell'adempiere al mandato assegnato in sede rescindente, il giudice del rinvio, innanzitutto, nega che possa attribuirsi a (OMISSIS) la âEuroËœ patente' di inattendibilita' soggettiva, perche' la sentenza della Corte di appello di Genova non ha formulato un simile giudizio, ritenendo inattendibili solo le sue dichiarazioni, cio' avendo determinato l'assoluzione dell'imputato (OMISSIS), accusato di reato associativo 416 bis c.p.. Ne' per il medesimo giudice possono ricavarsi elementi, in questo senso, dalla vicenda processuale relativa all'omicidio di (OMISSIS), oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 14 maggio 2019, non divenuta irrevocabile, con cui (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), e' stato assolto, perche' quella decisione non ha ritenuto (OMISSIS) soggettivamente non credibile, ne' false le sue dichiarazioni, evidenziandone la mera genericita', e l'assenza di riscontri oggettivi individualizzanti. Peraltro, dopo la pronuncia della sentenza di annullamento in questo processo, e' intervenuta la sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio della sentenza Corte di assise di appello di Roma del 14 maggio 2019. Il giudice del rinvio osserva, innanzitutto, che anche se un collaboratore e' giudicato inattendibile in un processo, quando non sia affermata la sua inattendibilita' soggettiva, e' possibile che in un altro egli possa considerarsi attendibile. Assume, inoltre, che la sentenza di annullamento dimostra di avere recepito acriticamente il giudizio di inattendibilita' di (OMISSIS) per alcuni capi di imputazione, senza scendere nel dettaglio degli elementi di riscontro offerti dal compendio probatorio, ricordando che se le risultanze di una precedente sentenza passata in giudicato debbono essere valutate, ai sensi dell'articolo 192 c.p.p., e' necessario che esse siano corroborate da elementi di prova, che debbono essere quelli proprii del processo, nel quale il precedente giudicato viene fatto valere. Ritiene, d'altro canto, di rilevanza discutibile, ai fini della valutazione della credibilita' soggettiva, le false dichiarazioni fornite dal medesimo vent'anni fa, quando, al fine di ottenere una riduzione della pena, nel processo per l'omicidio di (OMISSIS), (OMISSIS) finse di essere affetto da una malattia psichiatrica, ottenendo la declaratoria di seminfermita'. In altri termini, secondo il giudice del rinvio, un mendacio commesso nel 2001, quando (OMISSIS) aveva appena 19 anni, non puo' inficiare, di per se', la chiamata in correita' in relazione ai reati inerenti agli stupefacenti, oggetto di questo processo. Mentre la prova che la sua collaborazione sia frutto di una scelta di vita deriva dal fatto che egli ha iniziato e continuato un percorso, anche a costo di accusarsi di reati gravissimi, in relazione ai quali nessun elemento era emerso, ne' probabilmente sarebbe emerso, se non attraverso la sua collaborazione, rinunciando, peraltro, ad una âEuroËœcarriera' nella âEuroËœndrangheta assicuratagli dall'avere partecipato all'omicidio (OMISSIS). Proprio in relazione alla sua partecipazione all'associazione mafiosa, non solo (OMISSIS) offre un racconto dettagliato e frutto di esperienza personale, ma non rinnega la sua appartenenza, chiaramente dimostrando che la collaborazione dipende anche dall'interesse processuale. Il giudice del rinvio passa, dunque, agli esiti processuali che forniscono il riscontro delle dichiarazioni di, (OMISSIS) e rileva: che per il reato di cui capo C) ascritto a (OMISSIS) e relativo alla cessione ad (OMISSIS) di kg. 6,970 di cocaina, in ordine al quale (OMISSIS) ha reso precise dichiarazioni, e' intervenuta conferma della Corte di cassazione; che per il reato di cui al capo E), relativo alla cessione di gr. 500,00 di cocaina e kg. 2 di marijuana, da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS), in relazione all'accertamento del quale proprio (OMISSIS) ha fornito un contributo determinante, e' intervenuto giudicato, mentre il collaboratore ha escluso la partecipazione di (OMISSIS) all'associazione, cio' conducendo alla sua assoluzione in ordine al reato; che per il reato di cui al capo J) (OMISSIS) ha confessato gli addebiti, non mettendo in dubbio la credibilita' di (OMISSIS) sui fatti narrati; che tutte le notizie apprese dai colloqui in carcere e riferite da (OMISSIS) sono state riscontrate; che (OMISSIS) e' a conoscenza di fatti che puo' avere appreso solo dalla frequentazione quotidiana di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (vengono riprese dalla sentenza qui impugnata alle pagg. 18-20, tutte le singole dichiarazioni ed i riscontri, cui si rimanda, per brevita'). 8.5 Il composito quadro dei riscontri intrinseci ed estrinseci, ricavabile dagli atti processuali e dalle sentenze di merito, consente al giudice del rinvio di escludere la non credibilita' soggettiva di (OMISSIS), sulla base della considerazione che l'attendibilita' di un collaboratore va valutata nel singolo processo, facendo riferimento oltre che alla genesi storica ed ai motivi della collaborazione, anche ai dati processuali che confermano il suo narrato, non potendosi desumere il giudizio sulla veridicita' delle sue affermazioni dalla valutazione compiuta in altro processo, nel quale il medesimo sia stato ritenuto non soggettivamente attendibile. 8.6 Ed e' sulla base di questa premessa che la sentenza qui impugnata passa al vaglio dei singoli riscontri rispetto ai singoli reati, in relazione ai quali (OMISSIS) ha reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie. 8.7 Cosi', per una ragione esclusivamente processuale, giunge all'assoluzione di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) dall'associazione descritta al capo A) e di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui agli comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80, descritto al capo B) dell'editto. Osserva, infatti, che la sentenza della Corte di Appello di Roma del 24 gennaio 2020, con cui si assolvevano, per i medesimi fatti, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), che avevano optato per il giudizio abbreviato, e' passata in giudicato. Sicche', posto che siffatta sentenza riguardava (OMISSIS), ritenuto vertice dell'associazione ed assolto per insussistenza del fatto, e (OMISSIS), uomo di fiducia del primo e ritenuto contabile del sodalizio, considera non ipotizzabile una realta' associativa composta solo da Soggetti con compiti meramente esecutivi ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) o da soggetti esterni ( (OMISSIS)). La Corte del rinvio, estende le medesime considerazioni sulla valenza della sentenza assolutoria della Corte di appello di Roma anche al capo B) dell'editto, relativo all'importazione di kg. 160 di cocaina, reato per il quale (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) sono stati assolti âEuroËœperche' il fatto non sussiste', non essendo conciliabile con tale pronuncia, riguardante l'intero quantitativo di kg. 160, con l'affermazione di responsabilita' di (OMISSIS) e (OMISSIS) per la detenzione di un chilogrammo da loro posseduto, facente parte dei kg. 40, separati dalla complessiva partita ed affidati a (OMISSIS). Siffatte assoluzioni, nondimeno, proprio perche' fondate sulla sentenza assolutoria, e comunque conciliabili con le dichiarazioni di (OMISSIS), il quale ha affermato che ne' (OMISSIS), ne' (OMISSIS) ebbero mai a che fare con quel chilogrammo di cocaina, consentono al giudice del rinvio di pervenire ad eguale esito assolutorio. 8.8 Cio', nondimeno, secondo il giudice del rinvio, non impedisce affatto di convalidare il giudizio di colpevolezza degli imputati in relazione al capo Al) della rubrica, relativo ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, operante dal 2011 al 2015, in quanto, da un lato, esso non e' fondato solo sulle dichiarazioni di (OMISSIS), ma su un quadro probatorio ben piu' ampio, dall'altro, quanto riferito dal collaboratore, che non faceva parte della suddetta associazione e nulla poteva riferire al riguardo, risulta utile solo per determinare la collocazione temporale dell'operativita' del sodalizio. Ed invero, la sentenza di appello annullata da' conto del fatto che (OMISSIS) si limita a riferire che la frattura dei rapporti fra (OMISSIS) ed il gruppo criminale di riferimento, avente natura mafiosa, e' intervenuta in occasione del reato di cui al capo B), momento dal quale (OMISSIS) decide di operare in autonomia. E' dal luglio 2012, infatti, quando (OMISSIS) e (OMISSIS) cominciano ad essere intercettati, dopo l'arresto di (OMISSIS) per l'acquisto da (OMISSIS) di kg. 7 di cocaina, di cui al capo C) -in relazione al quale la condanna di quest'ultimo e' divenuta irrevocabile- che cominciano ad emergere gli elementi che corroborano il formarsi del sodalizio di cui al capo Al). Cosi' si colloca alla fine di ottobre 2012, la conversazione di (OMISSIS) con tale (OMISSIS), nel corso della quale il primo dimostra l'interesse del gruppo all'acquisto di imprecisati quantitativi di cocaina da fornitori colombiani, ricevendo dal secondo il suggerimento di agire con cautela e discrezione e di procurarsi un capitale iniziale, venendo rassicurato da (OMISSIS)', che sostiene di essere gia' in contatto con una pizip persona disponibile a finanziare qualsiasi importo. Richiamati, nel corpo della sentenza, tutti i dialoghi relativi a ciascuno dei reati-fine, che dimostrano gli assidui contatti con i narcotrafficanti stranieri -interpellati quasi quotidianamente-le importazioni di droga di notevole consistenza, gli accordi sui prezzi e sui trasporti, il reciproco affidamento dei consociati ed i loro strettissimi rapporti, l'utilizzo da parte dei medesimi di apparecchi di difficile intercettazione ((OMISSIS)), cosi' come il sostegno assicurato alla latitanza di (OMISSIS), le basi logistiche di Roma e Milano, la distribuzione dei compiti, la pluralita' dei reati-fine, la resistenza del gruppo ad eventi negativi -quali la mancata realizzazione di alcune importazioni o l'arresto di (OMISSIS)- la Corte del rinvio giunge alla conclusione della sussistenza del reato associativo. L'insieme del compendio, infatti, consente secondo la sentenza impugnata di affermare che il vincolo fra i compartecipi e' stabile e persistente, al di la' della commissione dei reati-fine, perche' connotato da una continua programmazione delle importazioni e dei traffici. 8.9 Ora, sotto il primo profilo dedotto, inerente alla violazione del mandato assegnato dalla sentenza di annullamento sulla indispensabilita' delle dichiarazioni di (OMISSIS), al fine di affermare la sussistenza dell'associazione di cui al capo Al) e la partecipazione di (OMISSIS), ritenuto non assolto dal giudice della fase rescissoria, che avrebbe fondato la decisione su un quadro probatorio evidentemente ritenuto non sufficiente dal giudice di legittimita', se deprivato del contributo del collaboratore, deve preliminarmente ricordarsi che "Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non e' vincolato ne' condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova" (da ultimo: Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 04/03/2020, Le Voci, Rv. 278629). Ed invero, "Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilita' sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello gia' censurato in sede di legittimita'. (La Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talche' si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito)" (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. ed altri, Rv. 263864). 8.10 Cio' premesso, il percorso argomentativo seguito dal giudice del rinvio dimostra di avere ben governato i principi enunciati da questa Corte di legittimita' in relazione alla valutazione dei collaboratori di giustizia, posto che "In tema di dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia, qualora sia dedotta l'inattendibilita' sulla base di quanto affermato in una precedente sentenza, il giudice procedente, pur non essendo vincolato a tale valutazione, deve motivare adeguatamente e specificamente il proprio diverso apprezzamento" (Sez. 6, n. 2900 del 12/12/2013, dep. 22/01/2014, Graziano, Rv. 258247; cfr. di recente: Sez. 1, n. 8218 del 29/01/2019, PG/Nicola (OMISSIS), Rv. 274917; Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 12/04/2021, PG/Torcasio Rv. 281127). 8.11 D'altro canto, come insegnano le Sezioni unite, il giudizio di attendibilita' del collaboratore non e' un procedimento meccanico, in cui il profilo soggettivo della credibilita' deve tenersi separato e precedere quello oggettivo sulla veridicita' della narrazione. Cosi', "Nella valutazione della chiamata in correita' o in reita', il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilita' soggettiva del dichiarante e l'attendibilita' oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilita' soggettiva del dichiarante e l'attendibilita' oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'articolo 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. (Sez. unite n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Milo-Vecchio, Rv. 255145). 8.12 La Corte territoriale, in sede rescissoria, riformula adeguatamente il giudizio di credibilita' di (OMISSIS), non solo chiarendo di non poter ricavare definitivi elementi sulla sua attendibilita' dalle precedenti pronunce che l'hanno vagliata, ma ponderandola, in concreto, attraverso i plurimi riscontri offerti dal materiale probatorio raccolto, che esamina uno ad uno, per ciascuno dei singoli episodi riferiti in questo processo. 8.13 Il serio e meditato giudizio che ne scaturisce non appare in alcun modo censurabile da questo giudice di legittimita'iche deve limitarsi a constatare la congruenza del ragionamento e l'evidente assolvimento del compito gia' assegnato, in sede di annullamento della sentenza di secondo grado. 8.14 Fatta questa premessa, deve parimenti ritenersi adempiuto l'obbligo motivazionale relativo alla sussistenza del reato di cui al capo Al), largamente argomentato dalla Corte del rinvio, che ha sottolineato la rintracciabilita' nelle attivita' criminose poste in essere dai sodali del vero nucleo distintivo della realta' associativa, ovverosia la programmazione di una serie indeterminata di delitti, evinta, nel caso di specie, da una pluralita' di elementi, tutti confermativi della tesi accusatoria: continuita' dei rapporti e degli accordi con i narcotrafficanti, reciproco e stabile affidamento fra i consociati, distribuzione di compiti specifici, capacita' di superare il fallimento di operazioni programmate e di far fronte al sostegno della latitanza di compartecipi ( (OMISSIS)), nonche' di resistere al loro arresto, senza interrompere l'attivita'. Tutti elementi che di per se' sono correttamente ritenuti dimostrativi non solo del pactum sceleris ma dell'affectio societatis e che, senza dubbio, consentono di escludere il mero reato continuato in concorso di traffico di stupefacenti. 8.15 Anche gli argomenti sottesi alla ritenuta partecipazione di (OMISSIS) al sodalizio appaiono privi di quell'incongruenza logica che viene addebitata alla sentenza impugnata. La Corte, infatti, non si limita affatto a tenere in considerazione il solo rapporto dell'imputato con il fratello (OMISSIS), e la collaborazione a questi prestata o la condivisione delle decisioni fra i due, o ancora la loro intercambiabilita' nei rapporti con (OMISSIS) - figura di riferimento nelle operazioni di importazione- ma valuta anche altre condotte di (OMISSIS) che evocano la sua adesione al sodalizio. E cosi', per esempio, ritiene proprio il favoreggiamento della latitanza di (OMISSIS) -reato di cui al capo H1), per il quale la condanna dell'imputato e' divenuta irrevocabile- indice rivelatore della realizzazione da parte di (OMISSIS) di un'operazione di interesse per la consorteria, che va oltre la commissione dei soli reati-fine al medesimo ascritti. 9. Il settimo motivo proposto da (OMISSIS), relativo al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e' manifestamente infondato. Il giudice del rinvio, infatti, chiarisce che ostano al riconoscimento della diminuente di cui all'articolo 62 bis c.p., il ruolo rilevante assunto da (OMISSIS) nella consorteria, i numerosi reati-fine commessi, l'avere riportato un'altra condanna, divenuta definitiva, per un reato ex articolo 74 comma 3 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, commesso nel periodo aprile-ottobre 2011. A fronte di simili elementi negativi, secondo la Corte, non se ne rivengono di segno opposto che depongano per la necessita' di diversamente bilanciare la pena inflitta, a mezzo della facolta', assegnata dal legislatore al giudice, di attenuarne la misura per ragioni diverse da quelle codificate. E' appena il caso di ricordare che il diniego delle circostanze attenuanti generiche puo' essere legittimamente giustificato anche con, sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e cio' a maggior ragione dopo la modifica dell'articolo 62 bis, disposta con il Decreto Legge n.92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche nella L. n. 125 del 24 luglio 2008, per effetto della quale, ai fini della diminuente non e' piu' sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, e' la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che cio' comporti tuttavia la stretta necessita' della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (cfr. in questo senso, ex multis: Sez. 3,n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696). 10. L'ultimo motivo formulato da (OMISSIS), relativo all'applicazione della recidiva e', invece, fondato. 10.1 La Corte, invero, con un ragionamento di tipo âEuroËœcircolare' giustifica l'applicazione dell'aumento di pena, ai sensi dell'articolo 99, comma 1 c.p., in forza della biografia penale, costituita dalla condanna per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commesso in epoca di poco precedente a quella di cui in oggetto, e della sottoposizione dell'imputato a misura di prevenzione. 10.2 Ora, una simile motivazione non fa che prendere atto della precedente condanna, senza giustificare l'accresciuta pericolosita' dimostrata dal reato oggetto del giudizio, non desumibile, di per se' solo dall'applicazione della misura di prevenzione, posto che il presupposto per la sua applicazione e' una condizione personale di pericolosita', da ricavarsi ex ante da piu' fatti, anche non illeciti, mentre il presupposto applicativo della recidiva deriva dalla valutazione ex post dello specifico nuovo fatto di reato, accertato nel processo, come sintomo di una maggiore capacita' della futura commissione di nuovi delitti rispetto a quella dimostrata dalle pregresse condotte integranti reato, per le quali sia intervenuta sentenza di condanna. 11. Il primo ed il secondo motivo di (OMISSIS), inerenti all'attendibilita' di (OMISSIS) ed all'utilizzazione della sue dichiarazioni, ai fini della prova della sussistenza dell'associazione di cui al capo Al), sono infondate. E' sufficiente, al riguardo, il richiamo delle considerazioni gia' espresse supra. 11.1 Con riferimento alla censura di cui alla doglianza formulata con il secondo motivo (sub 2.1), con cui ci si duole della falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, e del vizio di motivazione circa la qualifica di promotore-organizzatore del sodalizio attribuita a (OMISSIS), deve osservarsi, l'impostazione sottesa alle censure dimentica che la lettera di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, non a caso distingue diverse figure: il promotore, cioe' colui che si fa iniziatore del sodalizio, il dirigente, colui che indirizza l'attivita', l'organizzatore, colui che coordina gli associati ed il finanziatore che investe capitali per assicurare il raggiungimento degli scopi della consorteria (cfr. sulla figura del finanziatore: Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Rv. 186226). La disposizione equipara siffatti ruoli, a fini punitivi, in quanto tutti indispensabili per trasformare il progetto criminoso nella sua realizzazione. E se il promotore coagula i consensi partecipativi dei primi associati, o contribuisce alla potenzialita' pericolosa del gruppo gia' costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attivita' di diffusione del programma, senza necessariamente partecipare alla complessiva attivita' di gestione dell'associazione, ne' all'assunzione di funzioni decisionali (cfr. Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962), il dirigente o capo e' chi assume le decisioni, mentre l'organizzatore assume un ruolo di tipo piu' direttamente esecutivo, permettendo la realizzazione, attraverso la predisposizione delle operazioni necessarie all'attuazione concreta del programma, gestendo il contributo dei compartecipi. 11.2 Occorre, dunque, rilevare che gli argomenti spesi dal giudice del rinvio appaiono del tutto congrui. La Corte territoriale, infatti, rileva che (OMISSIS) e' colui che organizza i reati-fine, tiene i contatti con i fornitori stranieri di sostanza stupefacente, recandosi in Olanda per trattare con loro, mantenendo altresi' i rapporti con gli acquirenti, sovraintendendo ai trasporti e allo smercio sul territorio italiano e, sinanco, ospitando il latitante (OMISSIS), con il quale verra' arrestato. 11.3 Si tratta di attivita' di coordinamento tipiche sia del promotore, che dell'organizzatore del sodalizio, perche' esse sottintendono la pianificazione della attivita' associativa e la programmazione della attivita' altrui. 12. Il terzo motivo, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita' per il reato di cui al capo C1 -in cui e' assorbito il capo B1-relativo al tentativo di offerta in vendita a tale âEuroËœ(OMISSIS)', in concorso con âEuroËœ(OMISSIS)' di kg. 30,00 di cocaina al prezzo di Euro 29.000,00 al chilogrammo, e' infondato. 12.1 Con la censura si lamenta, in primo luogo, la contraddittorieta' del ragionamento della Corte territoriale che ha qualificato la condotta come offerta in vendita, anziche' come promessa di vendita, pur dando ripetutamente atto che la trattativa tra (OMISSIS) e i fornitori colombiani sull'acquisto dello stupefacente da vendere a tale (OMISSIS) non era andata a buon fine, perche' non si era raggiunto un accordo, tanto che la droga fu venduta a terzi per un prezzo piu' alto di quello preteso da (OMISSIS). L'incertezza sull'an e sul quantum della fornitura non consentirebbe, secondo il ricorrente, di inquadrare la vicenda in una offerta in vendita da parte di (OMISSIS) a (OMISSIS), ma solo in una promessa non punibile. 12.2 La sentenza della Suprema Corte ha disposto l'annullamento sul punto per non avere la decisione del giudice di seconda cura dato risposta sui motivi di appello riguardanti i capi C1) ed F1). 12.3 Il giudice del rinvio, dopo avere chiarito che la contestazione trova la sua origine nel tentativo di importazione di cui al capo B1), rileva che non sono stati contestati dall'imputato ne' la sua presenza in Olanda per trattare con uno dei fornitori sudamericani, ne' l'utilizzo da pak di (OMISSIS) del nickname âEuroËœ(OMISSIS)', e che dalle intercettazioni si trae con chiarezza che, allorquando (OMISSIS) si era recato in Olanda, la droga era gia' li' ed il prezzo era gia' stato stabilito (OMISSIS) mi ha detto ke hanno gia' loro in mano il tutto'; âEuroËœoggi mi sono visto con la mia gente, stiamo li' giovedi' perche' si stanno organizzando con il trasporto') e che l'affare non ando' a buon fine perche' il proprietario dello stupefacente aveva trovato un acquirente dispbsto a pagare di piu'. E' (OMISSIS) a contattare (OMISSIS) il 10 settembre 2013, invitandolo a chiamare (OMISSIS), per sapere se vuole della cocaina, facendogli un prezzo di Euro 31.500 al chilogrammo, che loro avrebbero potuto comprare ad Euro 29.800,00 al chilogrammo (Vuole sapere il prezzo, quanto gli facciamo', âEuroËœdigli 31,5...a noi viene 29,8). Segue il contatto di (OMISSIS) con (OMISSIS), del 13 settembre, in cui il secondo informa il primo che se avesse potuto avere la cocaina ad Euro 29.000 al chilogrammo, ne avrebbe potuto comprare 30 kg.. (OMISSIS) risponde che ne avrebbe dovuto parlare con delle persone, per verificare la fattibilita'. A quel punto (OMISSIS) interpella (OMISSIS), giunto ad Amsterdam efgli chiede di intercedere perche' abbassino il prezzo (Amico solo una domanda perche' ho una persona che aspetta di sapere. Mi vuole pagare 30 qui in contanti pero' mi paga 29 a me. Tu puoi parlare con Indio per vedere se puo' scendere -'). 12.4 La sequenza delle comunicazioni dimostra, secondo il giudice del rinvio, che (OMISSIS) offri' in vendita lo stupefacente che intendeva acquistare dai fornitori colombiani, perche' anche se egli non aveva la droga presso di se', poteva procurarsela. 12.5 Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "La condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilita' a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del de'stinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilita', sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilita' di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalita' che "garantiscano" il cessionario. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716; conf. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). 12.6 Del tutto coerente con i principi enunciati da questa Corte appare, pertanto, la decisione del giudice del rinvio che, prendendo atto della capacita' di (OMISSIS) di procurarsi la droga, che offre in vendita, cercando un compromesso sul prezzo, ritiene integrata la fattispecie dell'offerta. 12.7 Con il secondo profilo, invece, si contesta l'automatica applicazione dell'aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, che si assume motivata in alcun modo dal giudice del rinvio. 12.8 Ora, al di la' del fatto che il motivo non appare sollevato nei termini qui prospettati con il motivo di appello, vi e' che la Corte territoriale da' atto che la trattativa riguardava il quantitativo di kg. 30,00 di cocaina. Anche in questo caso la sentenza si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che per l'ipotesi del delitto tentato assume che "In tema di traffico di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della ingente quantita', prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, e' configurabile anche nell'ipotesi del delitto tentato, quando sia possibile desumere con certezza dalle modalita' del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, la condotta tipica avrebbe riguardato un quantitativo ingente di droga" (Sez. 3, n. 6021 del 19/10/2016, dep. 09/02/2017, Corsini, Rv. 268949; Sez. 4, n. 2631 del 23/11/2006, dep. 25/01/2007, Aquino, Rv. 235937). L'enunciato puo' senz'altro estendersi al caso di specie, e determina il rigetto del motivo. 13. Il quarto motivo formulato da (OMISSIS) ha contenuto sovrapponibile al terzo motivo introdotto da (OMISSIS), sicche' si rimanda alle considerazioni gia' svolte. 14. Il quinto motivo, relativo alla manifesta illogicita' della motivazione sulla qualificazione del delitto di cui al capo F1), relativo all'acquisto di kg. 4,00 di cocaina, a mezzo dell'ausilio degli intermediari (OMISSIS) e (OMISSIS), al fine di distribuirla fra Roma e Milano, come ipotesi di reato consumato, e' infondato. 14.1 La sentenza resa in sede rescindente, come si e' premesso, ha annullato la decisione di secondo grado, per avere del tutto omesso la risposta alle doglianze relative al capo F1). 14.2 Il giudice del rinvio, affrontando la questione della responsabilita' di (OMISSIS), ricostruisce dettagliatamente il fatto, esaminando le chat fra (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui esclude la cripticita', perche' i due si riferiscono alla droga con il termine âEuroËœragazze', cosi' come avviene in altre occasioni (capo D1)). Dal dialogo del 17 novembre 2013 ricava i termini dello scambio e da quello del 18 novembre le modalita' del ritiro e l'intento di collaborare ancora per il futuro (Crisafi: âEuroËœle ragazze per ce l'ha ancora -', (OMISSIS) âEuroËœSisi quelle domani le andiamo a prendere...amico continuiamo cosi'...domani vado dai familiari di (OMISSIS) a prendere 4...nel frattempo che arrivano le belle...poi vengo dove vivi tu e ne parliamo insieme'). Le conversazioni, secondo la Corte territoriale, dimostrano il raggiungimento dell'accordo, rimanendo indifferente la prova della sussistenza della traditio. 14.3 Si tratta di una motivazione che si pone in linea con i principi enunciati da questa Corte in ordine al momento consumativo del delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, secondo cui "Il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui e' raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo" (da ultimo: Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 276981), mentre "Si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantita', alla qualita' e al prezzo della sostanza. (Sez. 5, Sentenza n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259283;) 14.4 A fronte del raggiungimento dell'accordo, chiaramente delineato dalla motivazione della sentenza impugnata, nessuna rilevanza puo' assumere la relativa incertezza, manifestata nella chat del 17 novembre 2013, sulla suddivisione (âEuroËœAllora come restiamo - una parte per voi e una parte piccola per noi-), posto che l'affare viene certamente concluso, come correttamente commenta la Corte territoriale, analizzando il testo della conversazione del 18 novembre 2013. 15. Il sesto motivo proposto da (OMISSIS) inerente al reato descritto al capo H1) corrisponde al contenuto del quarto motivo di (OMISSIS), per cui si richiamano le medesime conclusioni gia' formulate su punto, che conducono alla reiezione della censura. 16. Il settimo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e' inammissibile. La Corte territoriale, infatti, risponde puntualmente alla sollecitazione introdotta con l'atto di appello, in ordine alla valenza del comportamento dell'imputato consistito nel rientrare volontariamente in Italia, dopo la condanna subita in primo grado, osservando che la condotta e' stata preceduta dalla latitanza, valutabile ai fini della meritevolezza della diminuente. Ora, ancorche' sul punto esistano orientamenti difformi (secondo un'impostazione, infatti, "Lo stato di latitanza dell'imputato, quando si risolve in un negativo comportamento processuale, puo' essere valutato dal giudice che puo' tenerne conto ai fini dell'applicazione ovvero della misura dell'incidenza delle circostanze attenuanti generiche" Sez. 4, Sentenza n. 33283 del 12/12/2001 d ep. 04/10/2002, Adducci e altri, Rv. 222498; mentre secondo un'altra "La contumacia dell'imputato non puo' avere alcun rilievo ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, giacche' la mancata presentazione in giudizio corrisponde all'esercizio di una sua legittima facolta'" Sez. 3, Sentenza n. 32811 del 03/05/2011, Pastore, Rv. 250854) vi e' che il ricorrente non ha indicato alcun ulteriore elemento favorevole, pretermesso dalla Corte territoriale, da cui desumere la meritevolezza dell'attenuante, non potendosi ritenere la semplice decisione di porre fine alla sottrazione all'esecuzione di un mandato coercitivo un elemento favorevolmente valutabile, avuto riguardo al fatto che l'interessato, interrompendo la latitanza, si pone nella medesima situazione in cui si trova chi non si e' mai sottratto all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, fatto questo astrattamente neutro rispetto alla concessione delle attenuanti generiche, quando non siano valutabili specifiche particolari situazioni individuate dal giudice di merito. 17. I reati ascritti a (OMISSIS) di cui ai capi CY) e DY) debbono dichiararsi estinti per intervenuta prescrizione, essendo i fatti risalenti al 17 novembre 2012 ed essendo maturato il termine di cui agli articoli 157 e 161 c.p.. 17.1 Sotto il profilo dell'ammissibilita' del ricorso ci si puo' limitare ad osservare che i primi due motivi, con i quali si lamenta la violazione degli articoli 627, comma 3 e 628, comma 2 c.p.p., nonche' il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita' di (OMISSIS) per i reati di lesioni volontarie ai danni di (OMISSIS) e di porto abusivo di un Revolver modello 32 cal. 7,65, non sono manifestamente infondati. 17.2 La Corte di cassazione, in sede rescindente, ha annullato la sentenza di secondo grado, con riferimento ai reati ascritti a (OMISSIS) (e ad (OMISSIS)) ivi compresi i capi CY) e DY), perche' la condanna si fondava âEuroËœprincipalmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia' (OMISSIS)'. 17.3 Il giudice del rinvio ha ritenuto che anche con riferimento ai delitti ascritti a (OMISSIS) il narrato di (OMISSIS) fosse attendibile, riscostruendo il fatto attraverso le sue.dichiarazioni. Il collaboratore, infatti, nel corso dell'interrogatorio del 24 ottobre 2013, ha riferito che (OMISSIS) chiese aiuto a (OMISSIS), per risolvere una controversia con (OMISSIS), relativa al possesso di un garage di pertinenza dell'appartamento di (OMISSIS) ad (OMISSIS), promettendogli l'uso dell'abitazione. (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano recati ad (OMISSIS) a bordo di un'auto e (OMISSIS) di un ciclomotore, quest'ultimo aveva portato con se' il Revolver cal. 32. (OMISSIS) si trovava sul posto, ove era giunto con il fabbro 36Perrotta (dapprima arrestato e poi scagionato nel corso delle indagini). (OMISSIS) consegno' l'arma a (OMISSIS) che la diede a (OMISSIS), il quale sparo' a (OMISSIS), attingendolo con uno o due proiettili. La Corte territoriale sostiene che il racconto di (OMISSIS) e' assistito da numerosi riscontri. Ed invero, (OMISSIS) e' stato condannato per i fatti, con sentenza di condanna divenuta irrevocabile; le dichiarazioni di (OMISSIS) coincidono con il racconto del fabbro 36Perrotta, da intendersi quale persona informata sui fatti, il quale nel corso del suo interrogatorio aveva confermato di essere giunto sul luogo in compagnia di (OMISSIS), intorno alle 13 e di avere atteso le 15,15 per cominciare il lavoro, perche' (OMISSIS) attendeva tre italiani, giunti solo a quell'ora, riferendo, altresi', che sul posto c'erano i familiari di (OMISSIS); (OMISSIS) ha riferito che (OMISSIS) e' siciliano, il che corrisponde al vero; (OMISSIS) ha riferito che durante il tragitto per recarsi ad (OMISSIS) aveva piu' volte chiamato (OMISSIS), circostanza confermata dai tabulati telefonici; la presenza di (OMISSIS) sui luoghi e' confermata dalla chiamate in partenza dal telefono che aveva in uso, indirizzate a (OMISSIS); infine i tabulati telefonici degli altri correi appaiono tutti agganciati a celle compatibili con il tragitto e con il luogo. La Corte da' atto che (OMISSIS) non ha contestato di essersi trovato con (OMISSIS) sul posto, ma ha sostenuto di non essere a conoscenza del fatto che (OMISSIS) avesse portato con se un'arma e di non avere svolto alcun ruolo nel ferimento di (OMISSIS). Il giudice del rinvio supera le obiezioni affermando l'inverosimiglianza della circostanza, ritenendo, in primo luogo, non credibile che (OMISSIS) portasse con se' una pistola all'insaputa di (OMISSIS), non potendo mettere a repentaglio la liberta' personale del temuto (OMISSIS), in secondo luogo, perche' (OMISSIS) aveva contattato proprio (OMISSIS) e gli aveva promesso l'uso del suo appartamento, in terzo luogo, perche' (OMISSIS) aveva contattato due volte (OMISSIS) nel corso del tragitto. 17.4 L'imputato lamenta la manifesta illogicita' del ragionamento della Corte territoriale che ricava la compartecipazione di (OMISSIS) da mere congetture, facendo derivare la sua consapevolezza del porto dell'arma e della volonta' di ferire (OMISSIS), dal fatto, da considerarsi âEuroËœneutro' che (OMISSIS) avesse concordato l'incontro con (OMISSIS), dimenticando che (OMISSIS) non sparo' alla vittima e che, ormai, dopo avere visto l'appartamento che gli veniva proposto da (OMISSIS) ed averlo rifiutato non aveva alcun interesse, mentre (OMISSIS) ha dichiarato di essere stato interessato all'immobile. 17.5 Posto che i riscontri al contributo dichiarativo di (OMISSIS), richiamati dal giudice del rinvio, riguardano esclusivamente il fatto che (OMISSIS) si reco' sui luoghi del ferimento di (OMISSIS), circostanza incontestata, e che il fabbro attese due ore l'arrivo di (OMISSIS), mentre l'affermazione che l'imputato fosse a conoscenza del porto di arma da fuoco da parte di (OMISSIS) e' fondata su una congettura, non dimostrativa della sussistenza del dolo in capo a (OMISSIS), deve concludersi per la non manifesta infondatezza della doglianza, con conseguente dichiarazione di estinzione dei reati di cui ai capi CY) e DY). 18. Il ricorso di (OMISSIS) va accolto. 18.1 Il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullita' del decreto di citazione in giudizio avanti alla Corte di appello di Roma per la celebrazione del giudizio di rinvio, per essere il medesimo stato notificato all'avv.to (OMISSIS), anziche' all'avv.to (OMISSIS) nominata in data 19 settembre 2018, con atto depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Roma, contenente la revoca del precedente difensore, e' fondato. 18.2 Dalla consultazione del fascicolo processuale, infatti, emerge che effettivamente, in data 19 settembre 2018, e' stata depositata presso la cancelleria della Corte di appello di Roma la nomina dell'avv.to (OMISSIS), con âEuroËœrevoca di ogni eventuale precedente nomina'. Risulta, altresi', che l'avv.to (OMISSIS), in funzione della predetta nomina, ha partecipato, quale unico difensore, alla celebrazione dell'udienza del 26 settembre 2019, nel processo avanti alla Corte di cassazione, conclusosi con il parziale annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 16 febbraio 2018, limitato per quanto riguarda l'imputato (OMISSIS) al reato di cui al capo K1) ed all'eventuale rideterminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il capo T). 18.3 Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite: "L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullita' assoluta ai sensi degli articoli 178 c.p.p., comma 1 lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, quando di esso e' obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97, comma 4, c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'articolo 6, comma 3 lettera c), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; piu' recentemente negli stessi termini: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199; Sez. 1, n. 50443 del 04/10/2018, Frere', Rv. 274667). 18.4 Deve, dunque, annullarsi la sentenza impugnata in relazione al capo K1) ed alla eventuale rideterminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il capo T), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. 19. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) perche' i reati a lui ascritti di cui ai capi CY e DY sono estinti per prescrizione; la medesima sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al capo K1 ed all'eventuale rideterminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il capo T), nonche' nei confronti di (OMISSIS) limitatamente all'applicazione della recidiva, per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato nel resto. Il ricorso di (OMISSIS) deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) perche' i reati a lui ascritti ai capi CY e DY sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al capo K1 e rinvia, anche in relazione all'eventuale rideterminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il capo T, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla recidiva e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso di (OMISSIS) nel resto. Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO SEZIONE PENALE composta dai signori: Dr.ssa Giovanna de SCISCIOLO - Presidente Dr.ssa Susanna DE FELICE - Consigliere Dr. Andrea LISI - Consigliere estensore all'udienza del 08/03/2021 con l'intervento del Procuratore Generale dr. (...); con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario dott.ssa (...); ha pronunciato la seguente SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO nel processo penale a carico di: (...), nato il (...) T., attualmente agli arresti domiciliari PQC in Via D., 218 - T. - PRESENTE - appellante avverso la sentenza n. 360/ 2020 emessa il 16/07/2020 dal Tribunale di Taranto - Giudice per l'Udienza Preliminare - che, sulle imputazioni contestate: A) "reati di cui agli artt. 56, 575 c.p., 99 co. 4 c.p. perché, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di (...), esplodendogli contro, a distanza ravvicinata, a livello del torace, più colpi (almeno quattro) di pistola cal. 9, cagionando al predetto una "ferita sul torace, con pnx massivo a sx, emotorace a dx, con lacerazione parenchima polmonare, pneumomedistino", con prognosi riservata, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà, prognosi riservata, sciolta con quella, di trenta giorni, salvo complicazioni. (In Taranto, il 28.06.2019. Recidiva reiterata specifica)"; B) "artt. 10, 12 e 14 L. n. 497 del 1974, 61 n.2 e 99 co. 4 c.p., perché deteneva illegalmente e portava illegalmente in luogo pubblico, al fine di commettere il reato sub A), una pistola cal.9. (In Taranto, il 28.06.2019. Recidiva reiterata specifica)"; C) "art. 697 c.p., perché deteneva illegalmente proiettili per pistola cal. 9, marca GFL 380 AUTO (n.6 non esplosi e n. 4 esplosi) nel reato sub A). (In Taranto, il 28.06.2019. Recidiva reiterata specifica)"; D) "artt. 4 co. 2 L. n. 110 del 1975, 612 cpv., 61 n. 2 c.p., perché, senza giustificato motivo, segnatamente al fine di minacciare (...), portava fuori dell'abitazione e relative pertinenza un coltello, con il quale per strada minacciava (...). (In Taranto, il 28.06.2019. Recidiva reiterata specifica)", così statuiva: dichiara (...) colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica e, esclusa la contestata recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati e con la diminuente per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare. Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pp.uu. e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Dispone la confisca e distruzione di quanto tuttora in giudiziale sequestro, ad eccezione dei 6 proiettili calibro 9 corto sequestrati il 28.06.2019, da destinarsi alla competente direzione di Artiglieria, delegando per l'esecuzione la PG procedente, con facoltà di subdelega. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Sintesi della sentenza impugnata Con sentenza resa il 16 luglio 2020 all'esito di giudizio abbreviato, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha dichiarato (...) responsabile delle imputazioni riportate in epigrafe e, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di sei anni di reclusione, oltre statuizione accessorie. Il giudicante ha fondato la pronunzia sull'informativa di reato, sul verbale di sopralluogo e sulle sommarie informazioni assunte, dalle quali emergeva che, nella tarda mattinata del 28 giugno 2019, i Carabinieri di Taranto si erano recati in via Duomo, ove era stato segnalato un conflitto a fuoco in conseguenza del quale (...) era stato condotto in pronto soccorso in stato di incoscienza, perché attinto da almeno quattro colpi di pistola calibro 9 per i quali aveva riportato una "ferita sul torace, con pnx massivo sx, emitorace a dx, con lacerazione parenchima polmonare, pneumo mediastino -prognosi riservata". In pronto soccorso era finito anche il (...) con diagnosi di "frattura chiusa della mandibola, frattura pluriframmentaria del corpo mandibola di sinistra da colpo d'arma da fuoco con prognosi di giorni 40". Nel corso del sopralluogo, i militari avevano rinvenuto, a circa tre metri dall'ingresso della salumeria gestita dal (...), numerose tracce ematiche e quattro bossoli di pistola GFL 380 Auto oltre a due frammenti di ogiva in piombo. Altre tracce ematiche erano state riportate repertate nella salumeria, mentre la vetrina e il muro di un laboratorio d'arte erano stati danneggiati dai colpi esplosi. Nella salumeria era stato poi rinvenuto un borsello contenente n. 6 cartucce calibro 9 corto marca (...), gli stessi proiettili usati dal (...) per ferire gravemente il (...), mentre le schegge di proiettile estratte dalla mandibola del (...) avevano permesso di risalire alla tipologia dell'arma usata dal (...), un revolver calibro 38. Nell'immediatezza, i militari avevano assunto le sommarie informazioni di (...), padre di (...), dalle quali era emerso che, mentre transitava verso le 13.50 dinanzi alla salumeria di (...), l'esercente l'aveva fermato e, strattonandolo e offendendolo, l'aveva accusato di non aver restituito 40 Euro che erano parte di un conto di complessivi Euro 197 per precedenti forniture di generi alimentari. Quindi il salumiere aveva afferrato un coltello dall'esercizio commerciale e lo aveva minacciato ancora, ma era intervenuto (...), presidente dell'associazione culturale (...), che aveva calmato l'aggressore. I procedenti avevano poi raccolto il contributo dichiarativo di (...), sorella della vittima, dal quale era emerso che verso le 14 quel giorno, mentre era affacciata al balcone di casa in via D., la stessa via della salumeria, aveva assistito all'aggressione subita dal padre da parte del (...) e quindi aveva allertato il fratello (...) che, affacciatosi a sua volta dal balcone, era stato offeso da (...), figlio dell'imputato, che lo aveva provocatoriamente invitato a scendere in strada per risolvere la questione. (...) si era quindi allontanato da casa per pochi minuti ed era ricomparso a bordo della propria Fiat bravo. Nel frattempo, la sorella, discesa anche lei in strada, aveva visto (...) esplodere alcuni colpi di pistola nei confronti del fratello (...), che si era poi accasciato al suolo, circostanze alcune delle quali confermate da (...) e (...), titolari di attività commerciali adiacenti alla salumeria. E difatti, il primo aveva riferito che verso le 14.15, mentre si trovava nel palazzo (...), aveva udito delle urla provenienti da via Duomo e si era affacciato in strada, vedendo l'imputato brandire un grosso coltello contro un uomo, cioè contro (...). Era pertanto intervenuto per calmare l'aggressore che, subito dopo, era rientrato in salumeria, mentre un ragazzo a torso nudo, affacciandosi al balcone del primo piano ((...)) urlava contro di lui. A quel punto, il (...) era rientrato in un bar sito nelle vicinanze e, poco dopo, una ragazza aveva affermato che all'esterno stavano sparando, tanto che, uscito di nuovo in strada, aveva visto un'automobile grigio-azzurra sfrecciare. Anche il (...), aveva ricordato di aver udito il litigio a voce alta tra il (...) e un'altra persona, e dopo circa 20 minuti aveva notato in (...) litigare con il figlio di (...), che l'aveva invitato a scendere in strada. Effettivamente (...) era giunto sul posto a bordo di un'automobile e si era diretto rapidamente verso la salumeria del (...), e proprio da quella direzione aveva udito alcuni colpi di pistola, tanto che il sibilla, con una mano sulla pancia, lamentava di essere stato colpito e, dopo aver provato a esplodere invano alcuni colpi di pistola, si era accasciato a terra. E ancora, (...), nuora del (...), aveva notato verso le 14 il suocero discutere animatamente in strada con una persona, e dopo circa 10 minuti aveva udito dei colpi d'arma da fuoco per poi osservare lo stesso suocero che si allontanava di corsa ferito e insanguinato. Sovvenivano infine le dichiarazioni rese dall'imputato al Tribunale del riesame di Taranto. Questi aveva ammesso di aver avuto un'animata discussione con il (...) a causa del mancato pagamento di 40 Euro di un conto in salumeria e di averlo inseguito in strada con un coltello minacciandolo di tagliargli le gambe se si fosse presentato ancora. Aveva inoltre confermato di essere rientrato nella salumeria dopo l'intervento di tale (...) e di aver udito poco dopo il figlio (...) litigare con (...) che, sceso in strada e salito a bordo della sua automobile, aveva fatto con la mano il gesto dello sparo. Avendo appreso dal figlio che il (...) stava andando a recuperare la sua pistola, il (...) si era immediatamente munito della propria, custodita nel magazzino per difesa personale e, mentre stava continuando a lavorare, aveva udito le urla della moglie "la pistola, la pistola". Di conseguenza, temendo che il giovane (...) stesse per usarla contro il figlio, era uscito dalla salumeria armato ed era stato attinto da un colpo al braccio, che aveva sollevato per proteggere il viso, e poi da un colpo al mento sicché, per paura di essere colpito ulteriormente, aveva sparato anche lui cercando poi ricovero nell'abitazione del cognato. 2. Sintesi dei motivi di appello Ha interposto tempestivamente appello l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. illegittimo diniego della scriminante della legittima difesa; 2.2. qualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.; 2.3. incongruità del trattamento sanzionatorio anche per l'illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Le valutazioni della Corte 3.1. Con il primo motivo si deduce la legittima difesa e si lamenta l'erroneità della sentenza, rilevandosi che, diversamente da quanto aveva sostenuto il giudice di prime cure, l'imputato non si era posto volontariamente in una situazione di pericolo. In particolare, si argomenta che (...) aveva affermato di essere intervenuto durante la lite tra (...) e il (...) e di avere intimato a quest'ultimo di fermarsi, tanto l'uomo si era calmato ed era tornato in salumeria. In quel momento, dal balcone sito al primo piano di quella stessa via il figlio del (...), (...), aveva inveito contro l'imputato benché questi fosse ormai rientrato nel suo esercizio commerciale, impegnato a prepararlo e sistemarlo perché obbligato nei confronti della società (...), alla quale doveva essere concesso in uso dalle ore 14.00 del 28 e 29 giugno per la ripresa di alcune scene di una serie televisiva. Al momento dell'arrivo di (...), quindi, l'imputato si trovava nella sua salumeria, tanto che (...) aveva affermato che il fratello era sceso in strada ed era andato a prendere l'autovettura per poi tornare sul posto pochi minuti dopo. Ciò era stato confermato da (...), secondo cui, giunto sul posto in automobile, il ridetto (...) aveva arrestato bruscamente la marcia e si era diretto frettolosamente verso la salumeria del (...), mentre quest'ultimo era all'interno. A dire del difensore appellante, quindi, giammai l'imputato avrebbe potuto prevedere che il (...) si fosse allontanato per tornare armato di pistola, sicché erano credibile che, come aveva dichiarato, mentre era affaccendato nella salumeria, aveva sentito urlare la moglie "la pistola, la pistola" e, per paura che il (...) potesse entrare nel locale e sparare al figlio, era uscito in strada tenendo la pistola verso il basso. Improvvisamente (...) aveva iniziato a sparare, tanto da indurlo ad alzare istintivamente il braccio e ad essere attinto da un colpo nella parte laterale del braccio stesso adiacente al polso e poi sul mento, rendendone necessaria la reazione, consistita nell'esplosione di alcuni colpi di pistola senza rendersene conto. Il (...) aveva cioè sparato reagendo per difendere l'incolumità propria e dei familiari dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta. A questo proposito, nell'atto di appello si richiamano diffusamente i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della sussistenza della legittima difesa - il cui accertamento deve essere effettuato con giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche circostanze concrete che hanno condotto all'evento - non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendone sufficiente il pericolo attuale, nel senso di pericolo in corso o comunque imminente, che ben può essere integrato anche da una semplice minaccia. Così come si sottolinea che, nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta a uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito a un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, cioè a un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta. Ciò premesso ogni doglianza è infondata in punto di fatto e di diritto. Ed invero, gli elementi costitutivi della legittima difesa sono: a) una aggressione ingiusta, che deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto; b) una reazione legittima, che è tale ove sussista la necessità di difendersi, l'inevitabilità del pericolo e la proporzione fra difesa e offesa. Nel caso di specie, vale la pena di ribadire, il (...) innescò la sfida contro (...), perché lo minacciò con un coltello in strada, prospettandogli che gli avrebbe tagliato le gambe se si fosse nuovamente presentato in salumeria, tanto che fu riportato alla ragione solo per l'intervento di un terzo, cioè di (...). Ne seguì una lite verbale fra i figli dei due, cioè (...), che dal balcone aveva iniziato ad inveire e poi era sceso in strada, e (...). Ma è altrettanto certo che, subito dopo, (...) si allontanò per recarsi a prelevare la pistola: - lo ha dichiarato (...), secondo cui il fratello (...) si era allontanato per alcuni minuti da casa ed era ricomparso lungo la strada a bordo della sua (...); - ma soprattutto lo ha affermato (...), terzo rispetto ai fatti, secondo cui il predetto (...) era tornato sul posto a bordo della sua automobile e si era diretto rapidamente verso la salumeria del (...), pur avendo il (...) dichiarato di non avere assistito al conflitto a fuoco. E allora, si comprende agevolmente che, dopo aver minacciato (...) ed avere constatato il coinvolgimento di (...), che aveva imprecato contro di lui, vedendolo frettolosamente allontanarsi, (...) avesse compreso perfettamente, diversamente da quanto assume il suo difensore, che il giovane si stava allontanando per munirsi di un'arma. E ciò si evince in termini di certezza non solo dall'atteggiamento dello stesso (...) - che non si era calmato e non aveva posto fine alla lite, allontanandosi in tutta fretta - ma soprattutto dal comportamento dell'imputato, che nel frattempo prese la sua pistola calibro 9 carica e illegalmente detenuta. Non sono invece credibili le affermazioni dell'imputato di avere appreso dal figlio che (...) stesse andando a prendere la pistola, essendo quanto mai inverosimile che un uomo che intenda effettuare un'aggressione armata lo preannunci, consentendo alla controparte di prendere le contromisure, cioè di munirsi a sua volta di un'arma o di chiedere l'intervento delle forze di polizia, che avrebbe sorpreso il ridetto (...) nella disponibilità di un'arma detenuta illegalmente consegnandolo a una carcerazione certa senza avere raggiunto l'obbiettivo criminale. Ma non è tutto, poiché il quasi immediato ritorno del (...) e la sua brusca frenata, di cui ha fatto parola anche il (...), costituivano la conferma che l'uomo fosse tornato per arrecare un'offesa di portata ben superiore a quella semplicemente rappresentata dalla sua persona, cioè dall'avvio di un'aggressione a mani nude. In conclusione, correttamente il primo giudice ha sottolineato che l'imputato si pose volontariamente in una situazione di pericolo perché, piuttosto che chiamare le forze dell'ordine e piuttosto che chiudersi nel frattempo nel suo esercizio commerciale durante il repentino allontanamento del (...), si munì della pistola che deteneva e, coerentemente, all'arrivo dell'altro si portò all'esterno per affrontarlo, cioè per ingaggiare un conflitto a fuoco, come poi avvenne. Conflitto interamente svoltosi all'esterno della salumeria, come comprovano: - i quattro bossoli di pistola GFL 380 Auto e di due frammenti di ogiva di piombo rinvenuti all'esterno della salumeria, anzi a distanza di tre metri dall'ingresso; - il danneggiamento della vetrina e del muro adiacente di un laboratorio sito al n. 222 della stessa via; - le parole dello stesso imputato, che ha ammesso di essere uscito dalla salumeria armato e di essere stato a quel punto attinto da un primo colpo di pistola. In buona sostanza, fu volontariamente il (...) a determinare la situazione di pericolo con conseguente difetto del requisito della necessità della difesa (Cass. Sez. I, 18.1.2008 n. 1541). Né è in linea con le carte processuali l'assunto difensivo che, mentre l'imputato era in salumeria, l'aggressione da parte dell'altro era solo ipotetica, essendosi chiarito, per un verso, che l'intenzione di (...) di armarsi era evidente, tanto che il (...) fece altrettanto, piuttosto che chiudersi in salumeria e chiamare le forze dell'ordine. Per altro verso che, a fronte del repentino ritorno del (...), le cui intenzioni tutt'altro che pacifiche furono sottolineate dalla sua brusca frenata, il ridetto (...) non solo non si barricò in salumeria e/o chiamò la polizia, ma si portò all'esterno armato per ingaggiare il conflitto a fuoco. In conclusione, della legittima difesa difetta la reazione legittima, che è tale ove sussista la necessità di difendersi e l'inevitabilità del pericolo. 3.2. Con il secondo motivo si deduce l'insussistenza dell'idoneità degli atti a provocare la morte, poiché l'imputato si protesse il viso con il braccio con cui impugnava la pistola e, ferito al mento per la deviazione del colpo che dall'arto impattava su quel punto, rispose al fuoco col braccio collocato in alto, tanto più che nessun approfondimento balistico era stato effettuato per valutare la distanza fra i due sparatori e la traiettoria di tiro. Sempre a dire del difensore, difetta anche l'elemento soggettivo del reato, dal primo giudice qualificato come dolo alternativo mentre nell'argomentare aveva fatto concreto riferimento al dolo eventuale. Anche questi argomenti sono infondati siccome non in linea con le carte processuali. In proposito, deve richiamarsi il condivisibile e unanime orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "In temo di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi", assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post", con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (In specie in cui la prova del dolo è stata ritenuta raggiunta sulla base della natura e della localizzazione delle lesioni in una zona sede di organi vitali, della intensità e della forza di penetrazione dei colpi, della posizione reciproca dell'imputato e della parte offesa, del mezzo usato, un coltello di lama lunga cm. 20)"( Cass. sez. I, 18 aprile 2013 n. 35006). Nel caso di specie, se da un canto il (...) e il (...) si affrontarono in strada fuori dalla salumeria del secondo, cioè dove il primo era sopraggiunto in automobile armato, d altro canto il (...) esplose numerosi colpi di pistola, cioè almeno i quattro che attinsero il (...) al torace, notoriamente vitale del corpo, al punto che l'aggredito giunse in ospedale in stato di incoscienza e che la prognosi fu riservata. Da ciò l'inutilità di qualsivoglia indagine balistica, essendo pacificamente emerso tanto dalle indagini quanto dalle dichiarazioni dell'imputato che fu lui e non altri a sparare. La non equivoca potenzialità lesiva di quei colpi di pistola, la loro pluralità e l'univoca direzione verso una zona vitale smentiscono poi l'affermazione dell'appellante di avere sparato in alto e comprovano che l'aggressivo (...), che non aveva esitato a minacciare con un coltello un cliente debitore di quaranta Euro, avesse affrontato armato il (...) rappresentandosene indifferentemente la morte o il ferimento gravissimo per avergli, va ribadito, sparato al torace, senza contare che, scaricando tutto il suo potenziale criminale sull'altro, ne ebbe la meglio, riportando solo una frattura del corpo mandibolare sinistro. Che poi egli abbia alzato istintivamente il braccio per difendersi dall'iniziativa aggressiva del (...) è irrilevante, mentre vale la pena di sottolineare che i bossoli fuoriusciti dalla pistola usata dal (...) furono rinvenuti al centro della strada, a riprova ulteriore, ove fosse ancora necessario, che l'imputato si portò in strada e da li fece fuoco. Da ciò la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, non configuranti il delitto di lesioni aggravate. 3.3- Con il terzo motivo di gravame si deduce l'incongruità del trattamento sanzionatorio e la contraddittorietà sul punto della sentenza impugnata, per avere il primo giudice ha riconosciuto che l'imputato "aveva reagito alla provocazione di (...) prima e all'intimidazione di (...) dopo, trovandosi coinvolto suo malgrado nella consumazione di un evento delittuoso per non aver saputo adeguatamente gestire quella situazione di pericolo". La motivazione richiamata, tuttavia, non è del tutto in linea con le carte processuali, poiché trascura che autore della pesante intimidazione iniziale fu proprio il (...), che minacciò con un coltello (...) solo perché da tempo non estingueva un debito di soli quaranta Euro. Non è invece suscettibile di essere valutato favorevolmente il prosieguo della vicenda, cioè la reazione verbale di (...) dal balcone all'aggressione di cui era vittima il padre e l'avere raccolto la provocazione di (...), figlio dell'imputato, che lo invitava a scendere in strada, come del resto avvenne, per poi allontanarsi per prelevare la pistola. E difatti, si ripete, (...) comprese perfettamente che (...) si era allontanato per prelevare un'arma e, piuttosto che chiamare la polizia e rifugiarsi in salumeria, chiudendosi dentro, si munì a sua volta di una pistola e affrontò apertamente e spavaldamente l'aggressore portandosi in strada armato e prevalendo, a riprova di una spinta criminale davvero notevole. Sotto altro profilo, i riferimenti difensivi alla vetustà dei pur gravissimi precedenti penali dell'imputato, attinto da condanne per partecipazione all'associazione mafiosa e detenzione e porto illegale di armi, sono fuori luogo, poiché il primo giudice ha escluso l'aumento per la recidiva. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, di cui pure si invoca l'applicazione, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, da cui non v'è ragione di discostarsi, il loro riconoscimento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a farne emergere in misura sufficiente il pensiero circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. La Corte di Cassazione ha inoltre specificato in termini convincenti che anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. Orbene, premesso il divieto di riconoscere quelle attenuanti per la sola assenza di precedenti penali, nella specie non rilevabile per quanto si è detto, il difensore appellante ha dedotto che il suo assistito, dopo essersi messo alle spalle il suo passato criminale, si era dedicato all'attività lavorativa lecita e aveva serbato un corretto contegno processuale. L'argomento è però smentito, come correttamente si stigmatizza nella sentenza impugnata, dalla disponibilità di un'arma illegalmente detenuta, che evidenzia la capacità dell'imputato di rivolgersi ai circuiti criminali che trafficano in armi ed effettuare il relativo acquisto. Ineccepibile è infine la dosimetria della pena, perché appena superiore al minimo edittale di sette anni di reclusione, quindi quantificata correttamente in otto anni di reclusione per le modalità dei fatti, posti in essere avvalendosi di un'arma detenuta illegalmente, e per la complessiva condotta dell'aggressivo (...). La pena è stata quindi aumentata in continuazione fino a nove anni di reclusione, dunque di un solo anno, per le residue e consistenti imputazioni di cui ai capi B) e C), al lordo della riduzione per il rito abbreviato. Alla pronunzia segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado in favore dello Stato. P.Q.M. La Corte, visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza resa il 16.7.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto nei confronti dell'appellante (...), che condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore dello Stato. Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza e sospende per il periodo corrispondente il termine di custodia cautelare. Così deciso in Taranto l'8 marzo 2021. Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2021.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente Dott. BONITO Francesco M. S - Consigliere Dott. VANNUCCI Marco - rel. Consigliere Dott. BONI Monica - Consigliere Dott. APRILE Stefano - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), NATO IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 1327/2016 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 27/06/2016; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANNUCCI MARCO; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto declaratoria di inammissibilita' del ricorso. Udito, per il ricorrente, l'avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con ordinanza emessa il 27 giugno 2016 ex articolo 309 c.p.p., il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 3 giugno 2016, di assoggettamento di (OMISSIS) a custodia cautelare in carcere perche' gravemente indiziato della commissione, in concorso con (OMISSIS) (con lui convivente), dei seguenti delitti: introduzione nel territorio dello Stato di armi da guerra (circa 123 tra pistole mitragliatrici, fucili d'assalto e "Kalashnikov", con relativi caricatori e munizioni) e concorrente detenzione di tali armi, commesso nel periodo compreso fra il (OMISSIS) e l'(OMISSIS) (capi di incolpazione provvisori e) ed f); introduzione nel territorio dello Stato di armi comuni da sparo (21 pistole calibro 9, 7,65, 7,62 e revolver) e concorrente detenzione di tali armi, commesso nel periodo compreso fra il 21 agosto 2014 e il 1 giugno 2015 (capi di accusa provvisori g) e h); che la prognosi di colpevolezza di (OMISSIS) quanto alla commissione di tali reati (unitamente ad altri delitti di introduzione nel territorio dello Stato di altre armi da guerra, indicati nei capi provvisori d'accusa a), b) c) e d), allo stesso (OMISSIS) contestati con precedente ordinanza dispositiva di custodia cautelare in carcere) e' dal giudice del riesame desunta da molteplici elementi indiziari, unitariamente considerati, costituti: dal contenuto confessorio delle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'udienza di riesame; dal contenuto di fatture per la vendita, a mezzo internet, dalla societa' slovacca (OMISSIS) a (OMISSIS) di partite di armi, comuni da sparo e da guerra, munite di congegno artigianale di disattivazione, illegale in Italia, dalla cui facile eliminazione deriva l'efficienza delle armi; dalla spedizione di pacchi da (OMISSIS) a (OMISSIS) effettuata da (OMISSIS) mediante la societa' (OMISSIS) di (OMISSIS); dalla riferibilita' alla persona di (OMISSIS) della destinazione dei pacchi in (OMISSIS); dal rinvenimento (il 19 giugno 2015) presso unita' immobiliare appartenente alla madre dell'indagato di una pistola mitragliatrice di fabbricazione cecoslovacca e di documenti, in lingua ceca, relativi ad armi e documenti relativi alla persona di (OMISSIS); dai contenuti (sequestrati il (OMISSIS)) di taluni pacchi, costituito da armi da guerra (pistole mitragliatrici) e da armi comuni da sparo, da (OMISSIS) spediti al medesimo indirizzo in (OMISSIS) tramite la societa' (OMISSIS) di (OMISSIS); dai riscontri balistici eseguiti sulle armi sequestrate; dal viaggio effettuato il (OMISSIS) a (OMISSIS) da (OMISSIS) e dalla donna con lui convivente; dai rispettivi contenuti delle memorie di tre telefoni cellulari detenuti, rispettivamente, da (OMISSIS) e da (OMISSIS); dal contenuto, specificamente indicato, di, captate, conversazioni (in cui gli interlocutori erano, (OMISSIS) e (OMISSIS)); da numerose consegne di colli, negli anni 2014 e 2015, all'indirizzo di (OMISSIS), di (OMISSIS) ovvero di (OMISSIS) (madre di (OMISSIS)), spedite dalla medesima societa' austriaca di spedizioni utilizzata dalla societa' slovacca (OMISSIS); dalle spese eseguite, mediante utilizzazione di carte di credito, sostenute da (OMISSIS) e (OMISSIS) per gli acquisti fatti dalla societa' slovacca; che per la cassazione di tale ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato (OMISSIS)) con il quale si deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata e' caratterizzata da violazione di legge e da vizio di motivazione, in quanto: in essa manca la compiuta esposizioni dei motivi in base ai quali sono stati ritenuti "non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa", essendosi il giudice del riesame limitato ad un generico riconoscimento della sussistenza di gravi e qualificati indizi di colpevolezza di esso ricorrente quanto ai delitti di cui ai capi e), f), g) e h); ferma restando la dichiarazione a contenuto confessorio resa da esso ricorrente nel corso dell'udienza di riesame, le armi indicate in tali capi provvisori di accusa, non sono state mai rinvenute e l'ordinanza e' priva di qualunque riferimento "alla concreta attivita' dell'indagato consistente nel modificare le armi acquistate al fine di renderle nuovamente offensive (neutralizzando la procedura slovacca di disattivazione delle medesime) e cosi' poterle rivenderle sul mercato nero"; inoltre, si e' preteso formulare prognosi di colpevolezza sulla base del contenuto di sole fatture e sul fatto che la societa' slovacca venditrice fosse la medesima che avrebbe fornito le armi necessarie alla realizzazione degli attentati terroristici di (OMISSIS); che tali motivi sono manifestamente infondati, in quanto caratterizzati dal alquanto astrattezza, dal momento che: a) il ricorrente non indica, neppure in forma sintetica, a quali motivi di riesame l'ordinanza impugnata non avrebbe dato risposta, con conseguente in apprezzabilita' della deduzione sul punto; b) inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del riesame cautelare non fonda la prognosi di colpevolezza sul rilievo che la societa' di diritto slovacco, da cui egli effettuava gli acquisti, aveva fornito le armi necessarie alla realizzazione degli attentati terroristici avvenuti in (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS), bensi' sul fatto che armi erano state rinvenute nei colli da tale societa' spediti a (OMISSIS), nonche' sul contenuto degli altri indizi specificamente indicati nell'ordinanza impugnata, oltre che sulla confessione del ricorrente; c) che, infine, per la sussistenza dei reati contestati non e' necessario che il ricorrente abbia effettuato le modificazioni (descritte nell'ordinanza) alle armi ad esso recapitate e da lui spedite in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), essendo invece sufficiente che egli fosse consapevole del fatto che i dispositivi artigianali di neutralizzazione della capacita' offensive delle armi a lui spedite potevano essere agevolmente rimossi dai destinatari finali delle stesse onde far loro riacquisire capacita' offensiva; che la manifesta infondatezza del ricorso determina la sua declaratoria di inammissibilita' (articolo 606 c.p.p., comma 3,) e da tale statuizione deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro millecinquecento, da versare alla Cassa delle ammende (articolo 616 c.p.p.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi - Consigliere Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 16/2015 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del 25/02/2016; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. TAMPIERI LUCA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito il difensore avv. Talentino Maurizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 febbraio 2016, la Corte di Assise di appello di Bari confermava la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale datata 10.12.2013, con la quale (OMISSIS) era stato ritenuto responsabile, in concorso con (OMISSIS), dei reati di tentata rapina aggravata (perche' al fine di trarre profitto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, mediante violenza e minaccia consistita nel fare irruzione nei locali di pertinenza dell'azienda agricola di (OMISSIS) con il volto travisato e armato - a impossessarsi del denaro, pari a circa duemila Euro, presente sul tavolo da gioco ove erano impegnati (OMISSIS), (OMISSIS) Stefano, (OMISSIS) e (OMISSIS), non riuscendo nell'intento per la pronta reazione posta in essere da costoro che avevano affrontato gli aggressori in un corpo a corpo costringendoli alla fuga; capo A della rubrica), di omicidio volontario ai danni di (OMISSIS) (perche' in occasione del reato precitato, mentre il coimputato (OMISSIS) aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco calibro 7,65, che avevano attinto (OMISSIS) liberandosi della presa del (OMISSIS), insieme all'altro complice, rimasto ignoto, si era scontrato con i fratelli (OMISSIS) e, al fine di assicurarsi l'impunita', anche su istigazione dello (OMISSIS) e dell'altro soggetto ignoto, aveva esploso un colpo di pistola all'indirizzo di (OMISSIS) attingendolo e determinando, dapprima, lo stato di coma di questi e, poi, il decesso; capo B della rubrica), di porto illegale delle armi da fuoco e, in particolare, di una pistola di tipo semiautomatico calibro 7,65 e di un revolver calibro 38 non individuato; capo C della rubrica), di lesioni aggravate ai danni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) (capo D della rubrica) e, conseguentemente, era stato condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 61 c.p., n. 2 in relazione ai delitti di cui ai capi B) e D) della rubrica, alla pena di anni diciassette di reclusione e alle pene accessorie di legge. 2. La vicenda e' stata ricostruita dai giudici di merito, attraverso la lettura degli atti di polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rese dalle persone offese o informate sui fatti e degli atti relativi alle attivita' delegate dal Pubblico Ministero, nel seguente modo. Verso le ore 21,45 del 6 gennaio 2008, tre malviventi travisati in volto e armati di pistole, dopo avere forzato la porta di accesso con un violento calcio, avevano fatto irruzione nel locale sito in Gioia del (OMISSIS), utilizzato quale studio dell'azienda agricola gestita da (OMISSIS); oltre a questi erano presenti in detto locale i fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e (OMISSIS), intenti a giocare a carte; i malviventi avevano cercato di impossessarsi del denaro presente sul tavolo da gioco e (OMISSIS), accortosi che la pistola impugnata da uno dei rapinatori era un'arma giocattolo, istintivamente aveva reagito, scagliandosi contro l'anzidetto soggetto; subito dopo, anche (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano ingaggiato dei corpo a corpo (ciascuno con uno degli altri due rapinatori), mentre il (OMISSIS) aveva approfittato della confusione creatasi per fuggire e raggiungere un vicino bar, da qui chiedendo telefonicamente l'intervento delle Forze dell'Ordine; le colluttazioni cosi' insorte erano proseguite anche sulla pubblica via e, in seguito delle stesse, le persone offese erano riuscite a neutralizzare l'azione aggressiva dei rapinatori, sia sfilando il copricapo da questi ultimi indossato, sia colpendo alcuni di essi e costringendoli alla fuga; piu' specificatamente, si era, innanzitutto, verificata una violenta colluttazione tra il (OMISSIS) e uno dei malviventi, il quale aveva colpito il predetto (OMISSIS) con il calcio dell'arma che impugnava e gli aveva in tal modo cagionato delle lesioni descritte nel capo di imputazione; il (OMISSIS), pur essendo riuscito a smascherare il rapinatore con cui aveva colluttato, aveva fatto presente di non poterlo riconoscere in quanto il sangue che sgorgava dalla fronte gli cadeva sugli occhi, cosi' impedendogli di notare distintamente i lineamenti del suo volto; il (OMISSIS), aveva, pertanto; fornito delle sommarie indicazioni quanto all'altezza del suddetto rapinatore e alla sua capigliatura; anche (OMISSIS) Stefano aveva ingaggiato un combattimento a mani nude con uno dei malviventi, che era riuscito a smascherare; successivamente il predetto aveva fotograficamente riconosciuto nell'imputato (OMISSIS), ancorche' con un margine di dubbio, il soggetto al quale era riuscito a togliere il copricapo; (OMISSIS) aveva colluttato con il terzo rapinatore; in suo aiuto era intervenuto il fratello Stefano e i due erano riusciti a immobilizzare e a smascherare detto malvivente, il quale, pero', era caduto "a faccia in giu'"; piu' specificatamente, i due fratelli, dopo avere percosso il soggetto da loro immobilizzato, avevano allentato la presa, mentre gli altri due rapinatori, gia' allontanatisi, avevano incitato il loro complice a fare uso dell'arma in suo possesso, dicendo "spara... spara a quei figli di puttana"; subito dopo, i due fratelli erano stati raggiunti da colpi di arma da sparo. Davano atto i giudici di merito che - come si ricavava dalla documentazione sanitaria acquisita - (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano riportato lesioni da arma da fuoco e, in particolare, l'ultimo era stato attinto alla testa da un proiettile verosimilmente calibro 38 (o 9) che ne aveva provocato lo stato di coma e il successivo decesso avvenuto il (OMISSIS); che le Forze dell'Ordine, nel corso dell'accurato sopralluogo effettuato, avevano rinvenuto all'esterno del locale, cioe' sulla pubblica via, un proiettile deformato, quattro bossoli calibro 7,65, due maniche di maglione di colore rosso, utilizzate per realizzare due passamontagna, e varie tracce ematiche; all'interno del locale, sul pavimento, avevano rinvenuto un berretto di colore nero, marca Thinsulate, foderato all'interno con tessuto di colore giallo e privo dell'indicazione della taglia, e un altro berretto di colore nero, senza marca e taglia, oltre a varie tracce di sangue. 3. Quanto alla penale responsabilita' del (OMISSIS), essa e' stata ritenuta da entrambi i giudici di merito sulla base della chiamata in correita' operata da (OMISSIS), dapprima, attraverso un "memoriale" manoscritto e, successivamente, attraverso le dichiarazioni rese nel corso del giudizio abbreviato, riscontrata dalle risultanze dell'accertamento tecnico eseguito su un mozzicone di sigaretta abbandonato da (OMISSIS), dal quale era stato estratto il DNA dell'imputato e comparato con il profilo genetico maschile isolato sul cappellino Thinsulate di colore nero rinvenuto sul luogo della rapina, accertamento questo che aveva dimostrato l'esistenza di una compatibilita' estremamente elevata tra gli stessi. 4. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS). 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato "violazione dell'articolo 491 c.p.p. e articolo 181 c.p.p., comma 2, in relazione all'articolo 606 c.p.p., lettera c)". Ha, in proposito, premesso che in sede di udienza preliminare prima che fosse formulata richiesta di giudizio abbreviato era stata sollevata dalla difesa la questione relativa alla nullita' e conseguente inutilizzabilita' degli atti di indagine che afferivano all'attivita' tecnico scientifica di prelevamento, campionatura, analisi e successiva comparazione del DNA riguardante il (OMISSIS) e che detta eccezione era stata dichiarata inammissibile dal Giudice sul rilievo che la stessa doveva essere sollevata nella fase prevista dall'articolo 491 c.p.p.; ha, quindi, rilevato che la Corte di Assise di appello, pur riconoscendo la violazione di legge, l'ha ritenuta assorbita e superata dal fatto che il Giudice dell'udienza preliminare aveva, comunque, preso in esame le questioni in sentenza; e ha censurato detta decisione atteso che la Corte territoriale, riconosciuta la violazione dell'articolo 181 c.p.p., comma 2, avrebbe dovuto dichiarare la nullita' dell'ordinanza di declaratoria di inammissibilita' con conseguente nullita' di tutti gli atti successivi compresa la sentenza di condanna emessa in abbreviato; che la decisione in ordine alle nullita' dedotte secondo la tempistica delineata dall'articolo 181 c.p.p. aveva inciso sulla scelta processuale dell'imputato e, quindi, aveva comportato una compromissione del suo diritto di difesa. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato "violazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 2, in relazione all'articolo 606 c.p.p., lettera c)". Premesso che l'affermazione di responsabilita' dell'imputato risulta fondata sulla chiamata in correita' del coimputato (OMISSIS) rispetto alla quale fungerebbe da riscontro individualizzante l'esito dell'esame del DNA, il ricorrente ha sostenuto che la "prova regina e' tamquam non esset per due ordini di ragioni: per un verso, perche' e' stata illegittimamente acquisita e, per altro, verso, perche' non supera il duplice filtro del vaglio dell'attendibilita' intrinseca e del vaglio dell'attendibilita' estrinseca". In particolare, ha sostenuto che l'ordinanza emessa all'udienza del 15.10.2013 con la quale il GUP ha disposto, d'ufficio, la riunione del procedimento relativo a (OMISSIS) con quello relativo al (OMISSIS) e agli altri imputati che gia' erano stati ammessi al giudizio abbreviato, nonche', su richiesta del P.M. l'acquisizione del "memoriale" del predetto (OMISSIS) e, d'ufficio, l'interrogatorio di quest'ultimo e' illegittima per: a) "violazione dell'articolo 17 c.p.p." in quanto illegittimamente il GUP ha ordinato la riunione dei due procedimenti che si trovavano in "uno stato diverso" (il (OMISSIS) era stato gia' ammesso al giudizio abbreviato ed era in corso la discussione; il procedimento a carico del (OMISSIS) era nella fase dell'udienza preliminare in cui era stata soltanto avanzata richiesta del rito speciale); b) "violazione dell'articolo 237 c.p.p. e articolo 441 c.p.p., comma 5" perche' il "memoriale" dello (OMISSIS) non e' propriamente un documento ai sensi dell'articolo 237 c.p.p. e non poteva trovare ingresso in un procedimento in cui si procede nelle forme del rito abbreviato ne' essere probatoriamente valorizzato attraverso l'espediente processuale dell'interrogatorio dell'autore del documento stesso come disposto dal GUP; c) "violazione dell'articolo 441 c.p.p., commi 5 e 6, articolo 422 c.p.p., commi 2 e 4, articolo 64 c.p.p., comma 3, lettera b e comma 3 bis" in quanto il GUP, in forza dei poteri di cui all'articolo 441 c.p.p., comma 5 puo' ordinare d'ufficio l'interrogatorio delle persone di cui all'articolo 210 c.p.p., ma non puo' d'ufficio ordinare all'imputato di essere sottoposto a interrogatorio a meno che questi, ai sensi dell'articolo 442 c.p.p., comma 4, non avanzi richiesta in tal senso; il GUP, inoltre, ha disposto l'interrogatorio dell'imputato in relazione a un documento che non poteva farsi valere nei confronti del (OMISSIS). 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato "violazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 3, in relazione all'articolo 606 c.p.p., lettera c); manifesta illogicita' risultante dalla sentenza impugnata in relazione all'articolo 606 c.p.p., lettera e)". Ha, in proposito, sostenuto che le dichiarazioni di (OMISSIS) non superano, innanzitutto, il vaglio dell'attendibilita' intrinseca, evidenziando che: le dichiarazioni del predetto sono intervenute dopo diversi anni dal fatto e, in ogni caso, non nell'immediatezza del suo arresto; il propalante, dopo essere stato arrestato in Albania e prima di scrivere il "memoriale", aveva avuto la possibilita' di leggere "le carte"; non convincente appare la giustificazione addotta dal (OMISSIS) di tale ritardo nel rendere le dichiarazioni accusatorie (il timore di essere considerato uno "spione" dai suoi compagni di detenzione) perche' si era rivolto proprio a un detenuto per farsi scrivere in lingua italiana il "memoriale"; (OMISSIS) definisce il (OMISSIS) il "suo tormento" ma non esiste nessun elemento che documenti rapporti o relazioni di qualsivoglia natura tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS); il racconto del (OMISSIS) non supera neppure il filtro del vaglio della prova logica atteso che e' impossibile credere che il (OMISSIS) si sia determinato a portare a compimento un'azione delittuosa avvalendosi in maniera occasionale ed estemporanea di un cittadino albanese conosciuto superficialmente, utilizzando la propria autovettura in una zona illuminata nei pressi della sua abitazione; non e' neppure credibile che il (OMISSIS) arrivi gia' preparato con tre pistole in una busta, evidentemente prevedendo che (OMISSIS) avrebbe aderito alla sua proposta di partecipare alla rapina rivoltagli dal terzo soggetto di nome Angelo, ma senza i passamontagna tant'e' che il suo amico sarebbe stato costretto a togliersi il maglione e strappare le maniche per utilizzarle per il travisamento; il (OMISSIS) non ha mai riconosciuto nel corso dell'interrogatorio nessuno dei cappellini ritrovati sul luogo del delitto e mostratigli in visione; e' impossibile credere che il (OMISSIS) avesse accumulato un debito di 17 mila Euro nei confronti di (OMISSIS) Antonio e che questa sia stata la causale che avrebbe determinato (OMISSIS) a costringere il (OMISSIS) a partecipare con lui a una rapina a mano armata; non e' credibile che il (OMISSIS) abbia intimato al (OMISSIS) di scappare e di rifugiarsi in Albania senza fornirgli i soldi per andarsene; la verita' e' che il (OMISSIS) decise di partire non per le adombrate minacce del (OMISSIS) ma perche' era stato sottoposto al prelevamento di un campione salivare per il test del DNA che lo avrebbe inchiodato alle sue responsabilita'. Ha, altresi', osservato il ricorrente che l'inattendibilita' della versione resa dl (OMISSIS) si ricava dal confronto tra il suo racconto e le altre risultanze probatorie che lo sconfessano: a) (OMISSIS) ripete che la zona era isolata e buia ma e' smentito dal verbale di ispezione dei luoghi in cui si attesta che la zona, caratterizzata dalla presenza di abitazioni e esercizi commerciali, e' dotata di indipendente impianto di illuminazione funzionate abbastanza sufficiente per una buona visibilita'; inoltre, (OMISSIS) era riuscita a fornire l'indicazione del colore e del tipo dell'autovettura vista transitare nonche' la descrizione delle caratteristiche somatiche e dell'eta' di due individui, il che presuppone che la zona fosse illuminata; b) (OMISSIS) riferisce di non conoscere la zona ma e' smentito sul punto dal teste (OMISSIS); c) (OMISSIS) vorrebbe far credere di non essere in grado di percepire la differenza tra un'arma giocattolo e un'arma autentica ma e' smentito dagli inquirenti che danno atto nell'informativa di essere a conoscenza che il predetto girovagava, in sella a una bicicletta, armato di una pistola semiautomatica; d) (OMISSIS) asserisce che i passamontagna furono realizzati strappando in maniera estemporanea le maniche del maglione dell'altro correo ma le riproduzioni fotografiche mostrano che essi erano rifiniti anche nei fori per gli occhi e avevano i bordi delineati benche' ad andatura non regolare; e) (OMISSIS) afferma che il (OMISSIS) avrebbe indossato dei guanti dei quali ma e' smentito dalle risultanze della perizia dattiloscopica da cui risulta che sulla superficie dell'accendino - revolver vi erano contatti papillari ancorche' non utilizzabili a fini comparativi; f) (OMISSIS) riferisce di un debito con (OMISSIS) Antonio di 17 mila Euro ma e' smentito da costui che lo indica in Euro 2.000 e dalla fidanzata (OMISSIS); inoltre costoro, in contrasto con le dichiarazioni del (OMISSIS) (e cioe' che la sera dei fatti dopo la rapina era andato nella sala giochi di (OMISSIS) dove aveva incontrato (OMISSIS) che gli avrebbe intimato di andare a casa) avevano affermato che il (OMISSIS) si era intrattenuto a giocare e non aveva incontrato l'imputato; g) (OMISSIS) e' sconfessato da (OMISSIS) e (OMISSIS), titolari del bar adiacente al locale dove venne perpetrata la rapina, ritenuti del tutto immotivatamente inattendibili; h) (OMISSIS) afferma che il (OMISSIS) e' il suo "tormento" ma non spiega e non chiarisce in che cosa si sarebbero concretizzate le quotidiane persecuzioni del (OMISSIS) nei suoi confronti; i) (OMISSIS) e' smentito dalle stesse vittime quanto alla ricostruzione della sequenza dei momenti della colluttazione con i rapinati, della esplosione dei colpi di arma da fuoco e della fuga. Sempre secondo il ricorrente, la chiamata in correita' di (OMISSIS) non risulta riscontrata dagli esiti del test del DNA in quanto il giudice non puo' superare sic et simpliciter la violazione delle norme che regolano a pena di nullita' e inutilizzabilita' le modalita' di acquisizione delle fonti di prova. Ha, in proposito, osservato che dall'analisi delle dichiarazioni delle persone offese si ricavano importanti punti fermi: a) nessuno ha dichiarato che i rapinatori indossavano cappellini, ne' cappellini neri di lana; tutti e tre i rapinatori avevano il volto travisato da passamontagna; b) soltanto a due dei rapinatori furono sfilati i passamontagna (al rapinatore che ebbe il corpo a corpo con (OMISSIS) e a quello che ebbe il corpo a corpo con (OMISSIS), in soccorso del quale intervenne il fratello (OMISSIS); il terzo soggetto, cioe' il rapinatore munito della pistola accendino, si dette alla fuga e a questi non venne sfilato il passamontagna ovvero un cappellino di lana di colore nero); che, quindi, difetta la prova che il cappellino nero con scritta Thinsulate, ritrovato a terra, appartenesse ai rapinatori; che detto cappellino non poteva essere usato come passamontagna o trasformato come tale nemmeno rivoltato; che l'azione di smascheramento avvenne all'esterno del locale dove vennero ritrovati i passamontagna; che, invece, i due cappellini neri di lana furono ritrovati all'interno del locale; che il (OMISSIS), richiesto di osservare il cappellino, non lo ha riconosciuto ne' ricollegato all'evento criminoso; che, inoltre, il (OMISSIS) era persona conosciuta da (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS). Ancora, il ricorrente ha sostenuto che gli esiti della prova scientifica non possono essere utilizzati nei confronti del (OMISSIS) per: a) "violazione dell'articolo 191 c.p.p. in relazione all'articolo 359 bis c.p.p. e articolo 349 c.p.p., comma 2 bis": l'attivita' di prelievo del mozzicone di sigaretta, campionamento e conservazione delle tracce biologiche isolate dal reperto si esaurisce nel verbale di acquisizione del predetto mozzicone a opera di persona non esperta senza nessuna autorizzazione neppure orale o postuma del P.M.; peraltro, non ricorrevano ragioni di urgenza che avrebbero potuto precludere la possibilita' di intervento del P.M., il quale gia' dirigeva le indagini; b) "violazione dell'articolo 191 in relazione all'articolo 359 c.p.p.": l'attivita' di analisi e comparazione di un profilo genetico e' attivita' tecnico scientifica che puo' essere richiesta esclusivamente dall'organo giurisdizionale; non e' prevista nel nostro ordinamento un'attivita' di consulenza disposta, assunta e acquisita dalla polizia giudiziaria; il richiamo in sentenza all'articolo 348 c.p.p. e' inconferente in quanto detta norma si riferisce a quell'attivita' che si esaurisce nei semplici rilievi tecnici ma non certamente a quell'attivita' di carattere valutativo che implica l'analisi, lo studio e la relativa elaborazione critica su basi tecnico - scientifiche; c) "violazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione all'articolo 606 c.p.p., lettera e)": la Corte territoriale, pur non valorizzando quel dato quale prova autonoma lo ha valutato alla stregua di un riscontro individualizzante; l'aver ritenuto che quel dato non rivesta forza dimostrativa autonoma e sufficiente non implica ipso facto il superamento delle questioni che attengono alla erronea valutazione da parte del giudice del dato medesimo sul piano probatorio; anche l'incidente probatorio e' affetto da vizi attenenti alle metodiche eseguite, alla valutazione espressa e alla stessa ragionevolezza dell'ipotesi formulata con riguardo alla attribuibilita' della traccia biologica rilevata; sul cappellino analizzato sono state rinvenute due formazioni pilifere e sono state isolate tre tracce di materiale biologico (10 a, 10 b e 10 c); unicamente, dalla traccia 10 a e' stato ricavato un profilo genetico utile per le comparazioni; e pero', sarebbe stato necessario preliminarmente accertare se gli anzidetti profili fossero tra loro sovrapponibili anche parzialmente con quello ricavato dalla traccia 10 a, in quanto, se cosi' non fosse, ci si troverebbe di fronte a un mix che renderebbe inaffidabile e non univoco e, quindi, probatoriamente irrilevante il risultato della prova scientifica; inoltre le particelle di materiale biologico denominate 10 a, 10 b e 10 c sono state rinvenute nella parte interna del cappellino, ma secondo la stessa ricostruzione della Corte, qualora il cappellino fosse stato utilizzato come passamontagna, sarebbe stato "rivoltato", sicche' risulterebbe singolare che fossero rinvenute particelle di materiale biologico sulla parte interna divenuta "esterna" e non invece su quella "esterna" divenuta "interna"; anche l'attivita' successiva in cui la polizia giudiziaria ha proceduto a estrarre, analizzare e comparare il profilo genetico di (OMISSIS) e' viziata; essa si esaurisce in un documento di una pagina e mezza nella quale si afferma che sarebbe emersa compatibilita' tra il profilo genetico di (OMISSIS) e quello a suo tempo estrapolato dalle tracce rinvenute sul cappellino, senza alcuna indicazione sul grado di compatibilita' e senza spiegare, motivare esplicitare e documentare sul piano tecnico scientifico il percorso che avrebbe portato a tale conclusione; la Corte territoriale ha ritenuto di potere superare la questione affermando che, avendo qualificato i risultati del test del DNA non come prova autonoma ma come riscontro individualizzante, a tal fine risulterebbe esaustiva la precisazione fornita dal capitano (OMISSIS), sentita ex articolo 441 c.p.p., comma 5, ma tale testimonianza non ha consentito di superare il deficit probatorio evidenziato. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato "violazione dell'articolo 441 c.p.p., comma 5 e articolo 603 c.p.p. in relazione all'articolo 606 c.p.p., lettera c) e d)" per avere la Corte disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'espletamento di una perizia tecnica relativamente al profilo genetico di (OMISSIS). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono. 1.1. Destituito di fondamento e' il primo motivo. E in vero, come e' stato rilevato nella sentenza impugnata, l'eccezione sollevata dalla difesa relativa alla nullita' e inutilizzabilita' degli atti di indagine preliminare riguardante l'attivita' tecnico - scientifica inerente la fase di prelevamento, campionatura e conservazione del reperto biologico afferente l'imputato e quella successiva di analisi e comparazione del profilo genetico dello stesso, dichiarata inammissibile dal Giudice dell'udienza preliminare con ordinanza dell'1 ottobre 2011, venne riproposta all'udienza del 10 dicembre 2013 immediatamente prima che si procedesse all'esame del capitano (OMISSIS) del R.I.S. di (OMISSIS) e, nell'occasione, il G.U.P., ritenendo che si trattasse di questione attinente al merito, riservo' di decidere con la sentenza nella quale, poi, effettivamente, esamino' analiticamente tutti i profili di nullita' e inutilizzabilita' dedotti dalla difesa, evidenziandone l'infondatezza. In altri termini, il Giudice dell'udienza preliminare ha solamente ritardato una decisione assunta in seguito con la sentenza di condanna. A fronte di cio', la denunciata violazione del diritto di difesa e' caratterizzata da assoluta genericita' fondandosi sul rilievo del tutto ipotetico costituito dal fatto che se il Giudice dell'udienza preliminare non avesse dichiarato inammissibile l'eccezione sollevata dall'imputato, questi avrebbe diversamente orientato la propria scelta processuale "verosimilmente per il rito ordinario o l'abbreviato condizionato". 1.2. Parimenti infondato e' il secondo motivo di ricorso. Intanto, non ricorre il vizio della violazione di legge ne' sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'articolo 17 c.p.p. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. E in vero, occorre osservare che gli articoli 17 e 19 c.p.p., al di fuori della regola della pendenza di entrambi i procedimenti nel medesimo stato e grado, non prevedono ulteriori e diversi limiti, per cui una volta accertata l'esistenza delle sole condizioni previste dai citati articoli, la riunione o la separazione dei giudizi puo' essere disposta nel corso di tutto il grado nel quale il processo si trova (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 983 del 05/10/2010, RV. 249491). Nel caso di specie - come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado - il processo a carico di (OMISSIS) e' stato riunito, sentite le parti, a quello gia' pendente relativo alla posizione degli altri imputati, tra cui il (OMISSIS), che avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato "risultando la pendenza dei processi davanti allo stesso giudice e nella stessa fase dell'udienza preliminare e delle richieste di giudizio abbreviato" e ricorrendo "l'ipotesi della connessione tra i procedimenti ai sensi dell'articolo 12 c.p.p., lettera a)". Non ricorre neppure la denunciata violazione dell'articolo 237 c.p.p. e articolo 441 c.p.p., comma 5, nei termini indicati al punto sub b) del paragrafo 4.2. della presente sentenza. Il Giudice dell'udienza preliminare, dopo avere rilevato che il documento (il "memoriale") proveniente dall'imputato (OMISSIS) concerneva i fatti oggetto dell'imputazione ed era stato formato al di fuori del processo, ha correttamente applicato il disposto dell'articolo 237 disponendone l'acquisizione; peraltro, come evidenziato nella impugnata sentenza, le dichiarazioni contenute nel "memoriale" rappresentavano una precisa fonte di prova a carico del (OMISSIS) e, in ragione di cio', erano state ritenute dal GUP assolutamente necessarie ai fini della decisione. E pero' - come rilevato sempre dalla Corte territoriale - il Giudice dell'udienza preliminare non ha utilizzato sic et simpliciter dette dichiarazioni nei confronti del (OMISSIS) ma ha proceduto a disporre, d'ufficio, l'esame di (OMISSIS), mettendo cosi' la difesa dell'odierno ricorrente nella possibilita' di contro esaminare il predetto (OMISSIS) prima di svolgere le proprie conclusioni, con la conseguenza che la prova valorizzata in sentenza e' costituita dalle dichiarazioni assunte in udienza, nel contraddittorie tra le parti. Infine, non ricorre, sotto altro profilo, alcuna violazione della norma di cui all'articolo 441 c.p.p., comma 5, atteso che la citata norma non pone limitazioni di sorta e, del resto, l'articolo 422 c.p.p. - che costituisce la normativa di riferimento - fissa quale esclusivo criterio di ammissibilita' della prova la sua manifesta decisivita' ai fini della adozione della sentenza di non luogo a procedere e il comma 4 della citata norma prevede unicamente che "in ogni caso, l'imputato puo' chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio"; ne deriva che nell'ambito del procedimento speciale il giudice puo' disporre l'assunzione di qualsiasi prova purche' funzionale a colmare le lacune del materiale cognitivo disponibile. 1.3. Non ricorre il vizio della violazione di legge ne' sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'articolo 192 c.p.p., in tema di valutazione della prova, con particolare riguardo alla chiamata in correita' operata da (OMISSIS), alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte. E neppure ricorre, sul punto, vizio alcuno di motivazione. E in vero, i giudici di merito, nelle due sentenze conformi e integrate, hanno sottoposto le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) a un attento vaglio critico sia con riferimento all'attendibilita' intrinseca del predetto chiamante che a quella estrinseca. In particolare, tutti i rilievi difensivi con i quali e' stata diffusamente censurata la valenza delle dichiarazioni provenienti dal coimputato del ricorrente, (OMISSIS), sono stati oggetto di esame nei due gradi di giudizio e sono stati ritenuti motivatamente infondati. Piu' specificatamente, la Corte territoriale, richiamando anche le argomentazioni molto dettagliate contenute nella sentenza di primo grado, ha spiegato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla ritenuta credibilita' delle dichiarazioni accusatorie, soffermandosi su tutti i profili di criticita' evidenziati dalla difesa del (OMISSIS). Entrambi i giudici del merito hanno, infatti, dato risposta alle censure con le quali il ricorrente aveva sostenuto l'inattendibilita' intrinseca del chiamante in correita' per la tardivita' della confessione resa da costui, per le singolari circostanze in cui la stessa era stata resa, per le caratteristiche soggettive del dichiarante - che, avendo avuto a disposizione a lungo gli atti delle indagini, avrebbe potuto operare un'accusa artatamente creata nei confronti del (OMISSIS) - per le ragioni per le quali il predetto avrebbe accusato il ricorrente al fine di attenuare la propria posizione processuale. Hanno, altresi', dato risposta agli evidenziati aspetti di criticita' sviluppati dalla difesa per dimostrare l'inattendibilita' delle dichiarazioni del coimputato perche' in contrasto con i dati emergenti dalle deposizioni delle persone offese o con altri elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini. Le argomentazioni sviluppate in merito sono contenute alle pagg. 66 e segg. della sentenza Corte di Assise di appello di Bari e alle pagg. 47 e segg. della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari; a esse si fa esplicito rimando, al fine di evitare inutili ripetizioni. Cio' posto, osserva il Collegio che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in conformita' al disposto dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il difetto di motivazione valutabile in cassazione puo' consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dall'articolo 606 c.p.p., lettera e) e percio' non puo' costituire vizio che comporti controllo di legittimita' la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi piu' adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimita' quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ebbene, le motivazioni in ordine alla ritenuta attendibilita' intrinseca ed estrinseca del chiamante in correita', non possono dirsi manifestamente illogiche, ne' contraddittorie, ne' parziali, ne', infine, in contrasto con i dati acquisiti; e anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di Assise di appello di Bari, nella motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, che, percio', resiste alle doglianze difensive che, in buona sostanza, si risolvono in censure di fatto non consentite nel presente scrutinio di legittimita'. Quanto ai rilievi in ordine alla inutilizzabilita' degli esiti delle attivita' tecniche effettuate sul reperto costituito dal mozzicone di sigaretta dell'imputato per violazione di norme di legge, la Corte territoriale, confermando il giudizio gia' svolto dal primo giudice, ha correttamente applicato le norme che si sostiene essere state violate. In particolare, non ricorre nel caso di specie violazione alcuna delle norme di cui agli articoli 359 bis e 359 c.p.p. e articolo 349 c.p.p., comma 2 bis, per le ragioni indicate dai giudici di merito, i quali hanno osservato che la polizia giudiziaria aveva proceduto a repertare un oggetto (il mozzicone di sigaretta) che poteva consentite di estrarre un profilo genetico senza intromissione nella sfera personale del soggetto cui era riferibile. E, in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nelle pronunce di merito, "in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non e' qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l'osservanza delle garanzie difensive, che devono, invece, essere garantite nelle successive operazioni di comparazione del consulente tecnico" (Sez. 2, n. 2087 del 10/01/2012, RV. 251775). E' stato, altresi', correttamente osservato che non puo' invocarsi neppure la violazione del diritto del difensore di partecipare alle operazioni successive di comparazione del DNA in quanto nell'ambito delle indagini condotte nel presente procedimento, come risultava dalla nota redatta dai responsabili del RIS che eseguirono la comparazione e come era stato confermato dal Capitano (OMISSIS) nel corso della deposizione, gli accertamenti eseguiti erano ripetibili e, dunque, non imponevano alcuna garanzia difensiva. Ancora, e' stato correttamente osservato che la tesi difensiva secondo cui l'accertamento tecnico nel corso delle indagini puo' essere disposto esclusivamente dall'Ufficio del Pubblico Ministero non trova alcun referente normativo che la sostenga e che, anzi, e' principio generale che tutte le attivita' di indagine, non espressamente riservate al Pubblico Ministero, possano essere condotte ed eseguite dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, cosi' come e' dato desumere dal combinato disposto degli articoli 327 e 348. Inoltre, rileva il Collegio che la Corte territoriale, con argomentare assolutamente logico, ha ritenuto infondate tutte le doglianze difensive in merito alle concrete modalita' di prelievo e di campionamento del citato mozzicone, evidenziando che l'appuntato dei Carabinieri che aveva proceduto a dette operazioni, aveva correttamente operato come era stato affermato dal capitano (OMISSIS), la quale aveva precisato nel corso della sua audizione che non era stata accertata alcuna contaminazione del reperto; ancora, la Corte di Assise di appello di Bari ha escluso - con motivazione congrua - che l'accertamento tecnico eseguito sul mozzicone di sigaretta fosse stato condotto in maniera approssimativa e superficiale, spiegando che nella relazione tecnica del 14.5.2009 erano state specificate, in forma riassuntiva, le metodiche seguite, che - come rilevato dal gia' citato capitano (OMISSIS) - corrispondevano a quelle normalmente in uso in materia; anche con riguardo al grado di affidabilita' del giudizio di compatibilita' tra il DNA dell'imputato e il profilo genetico maschile isolato sul cappellino marca Thinsulate formulato dal RIS, la motivazione della impugnata sentenza e' esente da vizi logici avendo la Corte territoriale specificato che si ricavava dalla precisazione del capitano (OMISSIS) che lo stesso era "estremamente elevato", essendosi accertato che l'ipotesi dell'appartenenza del (OMISSIS) del profilo isolato sull'indicato cappellino era quattrocentosessantasei miliardi di miliardi superiore rispetto all'ipotesi inversa. Richiamata la giurisprudenza relativa ai vizi deducibili nel presente scrutinio di legittimita', in precedenza riportata, osserva il Collegio che tutte le censure contenute nel ricorso sono, in buona sostanza, meramente ripropositive di doglianze gia' esaminate e alle quali e' stata data adeguata risposta e si risolvono, in buona sostanza, in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati. La Corte territoriale ha ampiamente motivato - richiamando anche le diffuse argomentazioni svolte dal primo giudice - in ordine al fatto che i cappellini rinvenuti appartenessero ai rapinatori evidenziando che: - i due cappellini erano stati ritrovati all'interno del locale in cui le persone offese erano intente a giocare a carte, sul pavimento e nelle immediate adiacenze della porta di ingresso; - proprio in prossimita' della porta di ingresso era situato il tavolo da gioco e in quello stesso punto erano insorte le colluttazioni tra i malviventi e le persone offese, proseguite, poi, anche all'esterno del locale; - nessuna delle parti offese aveva indicato detti cappellini come di propria pertinenza; - non era, infatti, credibile che i due cappellini fossero stati in precedenza abbandonati da altri soggetti che avevano avuto la possibilita' di frequentare il locale, essendo difficile ipotizzare che nell'arco di tempo trascorso prima della verificazione del tentativo di rapina nessuno si fosse accorto della loro presenza e avesse provveduto a rimuoverli; - poiche', secondo le dichiarazioni del (OMISSIS), i tre malviventi, nel momento in cui si erano ritrovati dopo la cessazione delle colluttazioni, non avevano con se' il copricapo che prima indossavano, era logico ritenere che i predetti lo avessero perduto durante lo scontro con le persone offese; - significativa doveva ritenersi la descrizione operata dal (OMISSIS) del copricapo utilizzato dal (OMISSIS), che era di colore scuro e non rosso come il colore delle maniche del maglione adoperate dal (OMISSIS) e dall'altro complice a mo' di passamontagna, ritrovate all'esterno del locale; - i cappellini rinvenuti sul luogo del delitto erano di colore nero, corrispondente a quello percepito da (OMISSIS) con riguardo al copricapo utilizzato dal (OMISSIS). Cosi' come ha ampiamente e congruamente motivato in ordine alla sede in cui sono state rilevate le tracce, compresa quella che ha permesso di estrarre il profilo genetico, corrispondente alla parte interna del copricapo nella parte superiore (quella superiore che si apprezzava nelle fotografie), nonche' in ordine all'osservazione difensiva - secondo cui sarebbe stato necessario, previamente, verificare se vi fosse o meno sovrapponibilita' tra i due profili parziali delle tracce 10 b e 10 c e quello risultato utile ai fini comparativi evidenziando che tale affermazione non trovava riscontro ne' nell'elaborato peritale ne' nelle dichiarazioni rese dal perito colonnello (OMISSIS), atteso che sul cappellino erano state rinvenute due formazioni pilifere ma da esse non era stato possibile estrarre materiale genetico e che delle tracce rilevate all'interno del cappello, che esaltate avevano fornito indicazioni sulla presenza di tracce biologiche, una sola era stata utile per estrarre il relativo profilo genetico. 1.4. Destituito di fondamento e' anche il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostanzialmente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello mediante l'espletamento di una perizia tecnica nei termini indicati al precedente punto 4.4. della presente decisione. Orbene, considerato che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che a essa puo' farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioe' nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove gia' acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita', ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato. Merita peraltro, di essere ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui la perizia sfugge alla disciplina dettata dall'articolo 495 c.p.p., comma 2, e articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) sulla c.d. prova contraria negata e percio' il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere al suo espletamento, se adeguatamente motivato, e' insindacabile in cassazione, perche' la perizia e' un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile a carico ne' a discarico dell'accusato oltre che sottratto al potere dispositivo delle parti. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno, con motivazione logica, ritenuto del tutto superflua l'espletamento di un'indagine peritale richiesta dalla difesa richiamando tutte le articolate ragioni per le quali hanno ritenuto corretto e attendibile l'accertamento tecnico eseguito nel corso delle indagini. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo - Presidente Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere Dott. SARACENO Rosa Anna - rel. Consigliere Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere Dott. TALERICO Palma - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 603/2015 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 23/11/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. SPINACI Sante, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da (OMISSIS), diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti giudicati con la sentenza emessa, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., dal G.i.p. del Tribunale di Trani in data 24/03/2014, irrevocabile il 10/02/2015, e quelli giudicati con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma pronunciata in data 9/05/2014, irrevocabile il 3/04/2015. 1.1 Con la prima sentenza al (OMISSIS) era stata applicata la pena concordata di anni quattro mesi sei di reclusione, oltre alla multa, per i reati, ritenuti in continuazione di: a) rapina pluriaggravata, b) porto, detenzione e ricettazione di una pistola a tamburo con relativo munizionamento e di una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, c) ricettazione, false dichiarazioni sulla propria identita' e contraffazione di carte di identita' di provenienza furtiva, fatti commessi ed accertati in (OMISSIS). Con la seconda sentenza (OMISSIS) era stato condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione, oltre alla multa, per i reati, in continuazione, di: a) illegale detenzione di armi e munizionamento da guerra; b) detenzione di un revolver Smith & Wesson 357 Magnum con matricola abrasa; c) illegale detenzione di un revolver Smith & Wesson corto marca Iver Johnson; d) resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi e accertati in (OMISSIS). 1.2 A sostegno della decisione contraria al riconoscimento della continuazione il G.i.p. ha addotto che dalla lettura dei titoli giudiziari non emergevano elementi concreti, idonei a ricondurre ad un'unica matrice ideativa la rapina a mano armata commessa a (OMISSIS) con successiva fuga per sottrarsi all'arresto a seguito dell'estemporaneo controllo operato delle forze dell'ordine e la detenzione dell'arsenale rinvenuto nell'appartamento romano ove il (OMISSIS), unitamente al complice (OMISSIS), dimorava per sottrarsi alle ricerche e ai numerosi provvedimenti di cattura; era pacifico, inoltre, che la pistola Beretta utilizzata per la rapina fosse diversa dalle armi rinvenute nel covo del latitante. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) tramite il suo difensore, avvocato Giuseppe Cioce, il quale, con unico motivo, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), denuncia sia la violazione dell'articolo 81 c.p., comma 2, sia l'illogicita' della motivazione. Nel caso in disamina appariva evidente la deliberazione di un programma criminoso di massima "caratterizzato dalla commissione della rapina e dallo spostamento verso la citta' di Roma, finalizzato a far perdere le proprie tracce anche con l'ausilio di armi utili a garantire la latitanza"; il reato di detenzione di armi era iniziato nella citta' di (OMISSIS) e cessato con l'intervento delle forze dell'ordine nell'appartamento di Roma ove il (OMISSIS) si era rifugiato con il proprio arsenale. Illogicamente il provvedimento aveva stigmatizzato la mancata allegazione di elementi concreti e specifici a supporto del reclamato riconoscimento del disegno unitario; essi, di converso, emergevano dalla stessa lettura della sentenza del Gup capitolino laddove si affermava che (OMISSIS) e il complice " non potevano non coprire la loro latitanza con armi e cio' in considerazione di quanto accaduto il 18 marzo". Era evidente, pertanto, che le plurime condotte fossero gia' state programmate nelle linee generali ed essenziali e che (OMISSIS) avesse gia' concepito di darsi alla latitanza prima della perpetrazione della rapina, come dimostrato dal rinvenimento nell'appartamento romano di una pistola dello stesso calibro e tipo di quella nell'occasione utilizzata. Palese era, inoltre, l'errore in cui era incorso il Giudice nel valorizzare in negativo la mancata prospettazione del medesimo disegno criminoso nella prima sede processuale utile, ossia in sede di cognizione, trascurando di considerare che, all'epoca di celebrazione del giudizio abbreviato, la sentenza di patteggiamento non era ancora divenuta definitiva. 2.1 Con memoria pervenuta in data 29 agosto 2016, di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, il ricorrente reitera le doglianze articolate in ricorso, dolendosi della duplice condanna riportata per la detenzione delle stesse armi utilizzate nella rapina e successivamente rinvenute e poste in sequestro nel corso della perquisizione eseguita presso l'abitazione romana. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso e' infondato per le ragioni di seguito indicate. 1. Al di la' dell'erroneo rilievo della mancata prospettazione della questione della continuita' in sede di cognizione, preclusa dalla contestuale pendenza dei due procedimenti e in disparte la confusione, solo terminologica ma non sostanziale per come emerge dal contenuto della decisione, tra l'insussistente onere probatorio della parte e il sussistente onere di allegazione di elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza di riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione, con motivazione succinta ma adeguata e coerente, immune da vizi logici e giuridici, e percio' insindacabile in questa sede, ha spiegato che i fatti oggetto di condanna, pur nella parziale omogeneita' delle condotte e sebbene realizzati a distanza ravvicinata, erano stati commessi in autonomi contesti, rilevando la prima vicenda estemporaneita' e messa in pericolo di beni diversi, con lesione altresi' degli interessi della pubblica amministrazione: dopo la commissione della rapina a mano armata, (OMISSIS) e il complice venivano controllati da militari della Guardia di Finanza, fornendo false generalita', mostrando documenti contraffatti ed opponendo resistenza; mentre la seconda vicenda aveva riguardato la detenzione di un consistente compendio di armi da guerra e comuni, rinvenuto all'interno dell'appartamento, in Roma, dove il ricorrente si era rifugiato, insieme al correo, per sottrarsi alle ricerche. 1.2 Il provvedimento impugnato non e' incorso in alcuna illogicita' manifesta ne' ha errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, laddove ha ritenuto che i plurimi episodi criminosi, ancorche' temporalmente vicini, fossero espressione di una scelta di vita deviante e non di un disegno criminoso unitario, concepito fin dalla prima violazione e comprendente gia' all'origine tutti gli altri illeciti o anche una sola parte di essi, all'uopo evidenziando come, dalla lettura della sentenza del 9.5.2014, dovesse ritenersi che il ricorrente, dopo i fatti di (OMISSIS) si fosse procurato nuove e diverse armi per garantire la sua latitanza, con deliberazione successiva, diversa e scollegata dalla prima, indicativa di proclivita' a delinquere non gia' di unitaria programmazione criminosa. 1.3 Si e' in presenza, pertanto, di un iter argomentativo chiaro, plausibile in fatto e corretto in diritto, mentre l'assunto difensivo, posto a fondamento della domanda e semplicemente reiterato in questa sede, secondo il quale, prima del 18.3.2013, (OMISSIS) aveva organizzato sia la rapina che la fuga, assicurandosi la disponibilita' di armi, munizioni, documenti falsi e di un appartamento da utilizzare quale covo, oltre ad essere privo del benche' minimo apprezzabile ancoraggio fattuale, come ben evidenziato nel provvedimento in verifica alla luce della lettura delle motivazioni della ridetta sentenza del 9.5.2014, risulta connotato da intrinseca illogicita' li' dove afferma che l'intera vicenda e' connotata da un'evidente "progressione criminosa" che ha il suo incipit nel controllo subito in (OMISSIS) e nella " sparatoria nei confronti di alcuni finanzieri", prosegue nella rapina perpetrata al fine di procurarsi l'auto per darsi alla fuga e si conclude nella successiva conseguente latitanza, garantita dall'acquisizione di armi anche ulteriori e diverse. La critica del ricorrente, quindi, senza evidenziare manifesta illogicita' della motivazione come sopra riassunta, si risolve nella proposta di una diversa interpretazione dei fatti criminosi in esame, non consentita in sede di legittimita' e che non giova alla tesi sostenuta, risultando la prospettazione offerta ex se in contrasto con la postulata esistenza del disegno unitario. 1.4 Ne' puo' essere ritenuto travisamento degli elementi su cui si fonda la decisione impugnata, l'opinabile diversa interpretazione del contenuto della prima sentenza di condanna, giacche' il travisamento che rileva e' solo quello che consiste nell'attribuire ad un atto rilevante del procedimento un contenuto incontrovertibilmente e palesemente differente da quello oggettivamente rilevabile; mentre il ricorso non rappresenta evidenti difformita' e si limita a dedurre questioni di mera interpretazione che, integrando valutazioni di merito, non possono avere ingresso nel giudizio di legittimita'. 1.5 Quanto, infine, alla lamentata duplicita' di condanna per le stesse armi detenute e portate nei fatti di (OMISSIS), di poi sequestrate a Roma siccome facenti parte dell'arsenale ivi rinvenuto, il ricorrente mostra di ignorare deliberatamente la chiara risposta fornita sul punto dal giudice dell'esecuzione, il quale, e non solo alla stregua delle imputazioni giudicate con sentenza del 9.5.2014 contenenti esatta descrizione delle armi illecitamente detenute, si e' uniformato agli accertamenti e alle valutazioni operate in sede di cognizione, annotando come il Gup capitolino abbia espressamente escluso che la Beretta utilizzata nei fatti del marzo 2013 fosse tra le armi sequestrate nel successivo mese di aprile. 2. In conclusione il ricorso va respinto e l'impugnante condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q,M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi' deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere Dott. BELTRANI Sergi - rel. Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di: (OMISSIS) N. il (OMISSIS); inoltre: (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS) (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n.. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); (OMISSIS) n. il (OMISSIS); avverso la sentenza n. 6152/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/06/2014; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per: il rigetto del ricorso del P.G. contro l'imputato (OMISSIS); il rigetto dei ricorsi degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); dichiararsi inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); uditi i difensori delle parti civili: avv. dello Stato (OMISSIS) per i Ministeri della Difesa, dell'Interno per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Comm. Straord. Antiracket; avv. (OMISSIS) per la Provincia di Monza e della Brienza, e per il Comune di Seregno; avv. (OMISSIS) per la Regione Lombardia; avv. (OMISSIS) per il Comune di Pavia; avv. (OMISSIS) per Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione; avv. (OMISSIS) per Fallimento (OMISSIS) s.r.l., per Fallimento (OMISSIS) s.r.l., e Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione; avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) s.p.a.; avv. (OMISSIS) per il Comune di Dezio, i quali hanno concluso tutti chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e depositando conclusioni scritte e note spese alle quali si sono riportati, in particolare con rigetto dei ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) (Comune di Pavia) e del ricorso (OMISSIS) ( (OMISSIS)); uditi i difensori degli imputati: avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) (che ha depositato memorie); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) (che ha depositato memoria); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), oltre che (come sost. proc. dell'avv. (OMISSIS)) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. Papero C. e Piscopo F. per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) (sost. proc. dell'avv. (OMISSIS)) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS); i quali hanno tutti chiesto l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso, ai quali si sono riportati, i difensori dell'imputato (OMISSIS) chiedendo altresi' il rinvio della questione relativa al concorso esterno all'associazione mafiosa alla Corte costituzionale, e di quella relativa alle associazioni mafiose "delocalizzate" alle Sezioni Unite, nonche' il rigetto del ricorso del P.G.; rilevata la regolarita' degli avvisi di rito. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I soggetti indicati in epigrafe (il P.M. territoriale e 41 imputati) ricorrono contro la sentenza con la quale, in data 28 giugno 2014, la Corte di appello di Milano ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa citta' in data 6 dicembre 2012. Le numerosissime imputazioni e le singole statuizioni, in ampia parte oggetto di censura, saranno riepilogate in sede di disamina dei motivi di ricorso di ciascuno. Questi ultimi, fondati su argomentazioni nel complesso ampiamente sviluppate (in totale, in ben oltre mille pagine di deduzioni), potranno inevitabilmente essere enunciati soltanto nei limiti strettamente necessari alla comprensione delle ragioni poste a fondamento delle singole doglianze (come, peraltro, disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, in riferimento alla successiva motivazione). 2. All'udienza pubblica 21 aprile 2015, e' stata verificata la regolarita' degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il Presidente del collegio, ai sensi dell'articolo 615 c.p.p., comma 1, per la molteplicita' dei ricorsi e l'importanza delle numerose questioni da decidere, ha ritenuto indispensabile differire la deliberazione. 2.1. Successivamente questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 30 aprile 2015. LA DECISIONE. 3. La sentenza impugnata va annullata: - nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano (il ricorso e', nel resto, infondato); - nei confronti di (OMISSIS) senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto: va conseguentemente eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, e la pena complessiva va rideterminata in anni nove e mesi sei di reclusione (il ricorso e', nel resto, inammissibile); - nei confronti di (OMISSIS), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano; - nei confronti di (OMISSIS) senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo A6) perche' il fatto non costituisce reato: va conseguentemente eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, e la pena complessiva va rideterminata in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa (il ricorso e', nel resto, inammissibile). I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) sono infondati e vanno rigettati. I ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, nonche' di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) sono inammissibili. I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' SULLA MOTIVAZIONE. 4. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimita' sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilita', per il giudice della legittimita', di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella gia' effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimita' limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per giustificare il suo convincimento. 4.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali puo', soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessita' che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisivita' nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purche' siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessita' di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilita', nel giudizio di legittimita', del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 , sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099). 4.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilita' (Cass. pen., Sez. 1 , sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6 , sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verita' dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonche' dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilita'" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. 4.2. La mancanza, l'illogicita' e la contraddittorieta' della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimita', devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita' al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche' siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validita', e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilita', per il giudice di legittimita', di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonche' i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6 , sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2 , sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6 , sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. 6 , sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099). 4.2.1. Il giudice di legittimita' ha, pertanto, ai sensi del novellato articolo 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6 , sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3 , sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5 , sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. 2 , sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisivita' del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruita' della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilita' con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto; (d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformita' della realta' storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non e' sindacabile in sede di legittimita' se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio). 4.3. Non e' denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. 4.3.1. Invero, come piu' volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 , sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4 , sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimita' e' solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacche' ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non puo' sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneita' degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4 , sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993). Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimita' il vizio di motivazione non e' denunciatile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta). 4.4. E' anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'articolo 192 c.p.p., anche se in relazione agli articoli 125, 530 e 533 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilita' delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita' (Cass. pen., Sez. 6 , sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274). 4.5. La giurisprudenza di questa Corte e', condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilita', per difetto di specificita', del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6 , sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicita' della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale; Sez. 6 , sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528). Invero, l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". La disposizione, se letta in combinazione con l'articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), (a norma del quale e' onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non puo' ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorieta' od alla manifesta illogicita' ovvero a una pluralita' di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio e' stato piu' recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "E' inammissibile, per difetto di specificita', il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorieta' od alla manifesta illogicita' ovvero a piu' di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2 , sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione risulta priva della necessaria specificita', il che rende il ricorso inammissibile. 4.6. Con riferimento alla promiscua denuncia dei tre possibili vizi di motivazione in relazione allo stesso capo o punto della sentenza, deve rilevarsi che la motivazione manca, oppure e' contraddittoria, oppure e' manifestamente illogica; pertanto, nel caso in cui il ricorrente voglia denunciare contestualmente i tre vizi di motivazione, ha l'onere processuale di indicare specificamente su quale profilo essa manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica. 4.6.1. La Corte Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali - d'ora in poi, Corte EDU - ha avuto piu' volte (per tutte, Sez. 1 , 24 aprile 2008, K. ed altri c. Lussemburgo) modo di affermare che sono in contrasto con il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, garantito dell'articolo 6, p. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali del 1950 (ratificata dall'Italia con la Legge n. 848 del 4 agosto 1955) - d'ora in poi, Convenzione EDU -, le limitazioni apposte dalla Corte di cassazione al diritto di accesso al sindacato di legittimita' che risultino non proporzionate al fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia (nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano il formalismo eccessivo asseritamente mostrato dalla Corte di cassazione lussemburghese nel dichiarare irricevibile il loro ricorso, per non essere stati articolati con sufficiente precisione i motivi di impugnazione, ed il conseguente pregiudizio al loro diritto di accesso ad un tribunale). Come riconosciuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza n. 17931 del 2013, CED Cass. n. 627268), la Corte EDU ritiene, quindi, che, nell'interpretazione ed applicazione della legge processuale, "gli Stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare gli "eccessi di formalismo", segnatamente in punto di ammissibilita' o ricevibilita' dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel "diritto di accesso ad un tribunale" previsto e garantito dall'articolo 6 p. 1 della Convenzione EDU". Tale principio non vieta, tuttavia, agli Stati aderenti "la facolta' di circoscrivere, per evidenti esigenze di opportunita' selettiva, a casistiche tassative, in relazione alle ipotesi ritenute astrattamente meritevoli di essere esaminate ai massimi livelli della giurisdizione, le relative facolta' di impugnazione, con la conseguenza che non si ravvisa contrasto allorquando le disposizioni risultino di chiara evidenza senza lasciare adito a dubbi", ma "costituisce, nei diversi casi in cui le norme si prestino a diverse accezioni ed applicazioni, un canone direttivo nella relativa interpretazione, che deve in siffatti ultimi casi propendere per la tesi meno formalistica e restrittiva". 4.6.2. Cio' premesso, pur nel rispetto di tale orientamento della Corte EDU, deve ritenersi che l'inequivocabile e non controverso tenore del combinato disposto dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), e articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera C), comporti l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo di ricorso riguardante presunti vizi della motivazione del provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata, con specifico riferimento alle questioni di fatto in ordine alle quali si assuma la "mancanza" di motivazione, oppure ai punti della motivazione che si assumano essere inficiati da "contraddittorieta'" o da "manifesta illogicita'", onde consentire al giudice di legittimita' di individuare inequivocabilmente la volonta' dell'impugnante e stabilire se la stessa, cosi' come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimita' riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'articolo 606, comma 1, lettera E), cit.. E residua necessariamente, a pena di aspecificita', e quindi di inammissibilita', del ricorso, in caso di contestuale deduzione dei tre vizi di motivazione deducibili con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, l'onere di indicare, in ordine a ciascuno di essi, la specifica causa petendi. 4.6.3. Va, in proposito, ribadito (Sez. 2 , sentenza n. 19712 del 6 febbraio 2015, CED Cass. n. 263541) i seguente principio di diritto: "Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimita' ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), ha l'onere (sanzionato a pena di aspecificita', e quindi di inammissibilita', del ricorso) di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica". 4.7. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e' inammissibile per difetto di specificita' il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al piu' con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtu' delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. 4.7.1. Si e', infatti, esattamente osservato (Sez. 6 , sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione e' quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilita' (articoli 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e', pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioe' con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). 4.7.2. Il motivo di ricorso in cassazione e' caratterizzato da una "duplice specificita'": "Deve essere si' anch'esso conforme all'articolo 581 c.p.p., lettera C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresi', contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisivita' rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, si' da condurre a decisione differente" (Sez. 6 , sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). 4.7.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per cio' solo si destina all'inammissibilita', venendo meno in radice l'unica funzione per la quale e' previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, e' di fatto del tutto ignorato. Ne' tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilita'. E cio' per almeno due ragioni. E' censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non e' mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto piu' nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, e' pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisivita' del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso". 4.7.4. Puo', pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben puo' essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando cio' serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6 , sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). 4.8. Anche il giudice d'appello non e' tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacche' le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilita' con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6 , sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061). 4.8.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilita', va, peraltro, ritenuta l'ammissibilita' della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli gia' esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non e' tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita' della motivazione, tanto piu' ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicche' le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entita' (Cass. pen., Sez. 2 , sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. Ili, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615). 4.9. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'articolo 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, e' opportuno evidenziare che, al di la' dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui e' permeato il nostro sistema processuale. Si e', in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva piu' che sostanziale, giacche', in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, sicche' non si e' in presenza di un diverso e piu' rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma e' stato ribadito il principio, gia' in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere gia' stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'articolo 533 c.p.p.), secondo cui la condanna e' possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilita' dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2 , sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2 , sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). In argomento, si e' piu' recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2 , sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di la' di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e piu' restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilita' dell'imputato". 4.10. E' consolidato l'orientamento di questa Corte, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, e' questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimita' se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6 , sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164). 4.10.1. E' ugualmente consolidato l'ulteriore orientamento di questa Corte, a parere della quale le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attivita' di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'articolo 192 c.p.p., comma 3, (Sez. Un., sentenza n. 22471 del 26 febbraio 2015, CED Cass. n. 263714). 4.10.2. Ed e' opportuno immediatamente osservare che, nella specie, la Corte di appello di Milano ha offerto una ricostruzione del significato delle conversazioni oggetto di intercettazione - in alcuni casi particolarmente esplicite - del tutto coerente anche perche' puntualmente confermate dai fatti che si sono successivamente potuti accertare. Ne consegue che le critiche mosse da alcuni ricorrenti al senso e al significato dato ai colloqui registrati, oltre alla carenza di riscontri, devono ritenersi manifestamente infondate. 4.11. Deve aggiungersi che, nel giudizio di legittimita', possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attivita' di apprezzamento circa la loro validita' formale e la loro efficacia nel contesto delle prove gia' raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2 , sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 254302). 4.12. Deve, infine aggiungersi che la facolta' del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti gia' dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2 , sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 254301). 5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi. 5.1. A livello metodologico, e' opportuno premettere che i principali passaggi argomentativi della sentenza impugnata saranno riepilogati in dettaglio nel corso dell'esame dei singoli motivi di impugnazione. I ricorsi degli imputati saranno esaminati per ciascuno secondo l'ordine alfabetico, a meno che i ricorsi non siano stati presentati per piu' imputati, nel qual caso e' apparso piu' opportuno l'esame congiunto. Alcune questioni comuni piu' o meno alla gran parte dei ricorrenti, e che comunque costituiscono necessaria premessa del successivo sviluppo argomentativo, in particolare con riguardo all'ampio contesto associativo di riferimento, saranno esaminate congiuntamente in via preliminare. Ulteriori motivi comuni ad un minor numero di imputati saranno esaminati con riferimento alla posizione del ricorrente che, nel predetto ordine, figuri per primo, mentre per i successivi verra' operato un rinvio alla trattazione precedente, salvi gli eventualmente opportuni approfondimenti in relazione a censure specificamente individuali. Il ricorso del Procuratore Generale sara' esaminato nella sede in cui saranno esaminati i motivi di ricorso dell'imputato cui esso si riferisce. MOTIVI COMUNI. IL REATO ASSOCIATIVO. 6. Per illustrare immediatamente la struttura dei fatti oggetto di contestazione ex articoli 416 bis, 110 e 416 bis c.p. (riguardanti la c.d. "operazione Infinito"), oltre che per comodita' espositiva, e' opportuno riepilogare le relative contestazioni come cristallizzate nei capi di imputazione tratti al giudizio del Tribunale e della Corte di appello di Milano (gli ulteriori capi di imputazione saranno successivamente riportati imputato per imputato), e dai giudici di merito in massima parte ritenute fondate: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); (in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) cl. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) per i quali si e' proceduto separatamente); 1) del delitto p. e p. dall'articolo 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4 per aver fatto parte unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (che verranno giudicati separatamente) ed altre persone allo stato non ancora individuate, dell'associazione mafiosa denominata ndrangheta, operante da anni sul territorio di (OMISSIS) e provincie limitrofe e costituita da numerosi locali, di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato "la Lombardia" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, (OMISSIS), fino al 15.08.2007, (OMISSIS), dal 15.08.2007 al 14.07.2008 (data del suo assassinio), (OMISSIS), dal 31.08.2009 ad oggi; deputato a concedere agli affiliati "cariche" e "doti", secondo gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici dell'associazione mafiosa, come per esempio la partecipazione a riunioni e/o incontri di seguito indicati: 15 febbraio 2008. ristorante "(OMISSIS)" di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 26 febbraio 2008. ristorante "(OMISSIS)" di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 1 marzo 2008. ristorante la "(OMISSIS)" di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 23 aprile 2008. ristorante "(OMISSIS)" di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 26 aprile 2008 ristorante la "(OMISSIS)" di (OMISSIS)". (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), RACCOSTA Vincenzo, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 3 maggio 2008. crossdromo di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) detto (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 25 maggio 2008. Nerviano all'interno del capannone di (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)Mandalari vincenzo (OMISSIS)NOVELLA Carmelo (OMISSIS) (OMISSIS); 31 maggio 2008, (OMISSIS) all'interno del capannone di (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 2 settembre 2008. ospedale di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 21 novembre 2008: ristorante (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 20 gennaio 2009. crossdromo di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 23 maggio 2009 ristorante "(OMISSIS)" sito a (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 31 ottobre 2009. centro per anziani "(OMISSIS)" ubicato in (OMISSIS) in piazza (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), n. 8 persone non identificate; Locale di (OMISSIS). 26 giugno 2009 ristorante (OMISSIS) di (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Locale di (OMISSIS). 12 marzo 2008 "(OMISSIS)" di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Locale di (OMISSIS). 7 giugno 2008, capannone di (OMISSIS) sito in (OMISSIS). (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); 30 ottobre 2008. officina (OMISSIS) di (OMISSIS) 1 di (OMISSIS) che successivamente continua presso il vicino ristorante "(OMISSIS)" di Via (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 12 novembre 2008. capannone di (OMISSIS) sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 24 gennaio 2009. capannone di (OMISSIS) sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); 26 febbraio 2009. bar "(OMISSIS)" di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); 15 marzo 2009. capannone sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); 18 giugno 2009. pizzeria "(OMISSIS)" di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); Locale di (OMISSIS). 23 ottobre 2008. ristorante "(OMISSIS)". (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); 6 dicembre 2008 ristorante "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 04.04.2009 RISTORANTE (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Locale di (OMISSIS). 04 maggio 2008. magazzino di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e n. 2 persone non identificate; Locale di (OMISSIS). 22 maggio 2008 Ristorante "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). Non hanno preso parte alla celebrazione del summit sebbene "invitati": (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); 18 ottobre 2007 Ristorante "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 29 novembre 2007 Ristorante "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 02 febbraio 2008 "(OMISSIS)", sito in (OMISSIS) della frazione di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e altri 4 soggetti non meglio identificati tra cui molto verosimilmente (OMISSIS); 21 febbraio 2008 ristorante "(OMISSIS)" sito alla Via (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e 1 soggetto non identificato. 06 dicembre 2008 "(OMISSIS)", sito in (OMISSIS) della frazione di (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), n. 2 soggetti non identificati; 29 febbraio 2009 ristorante pizzeria "(OMISSIS)" sito in largo (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Locale di (OMISSIS). 25 ottobre 2008. (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 15 novembre 2008. (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 03 marzo 2009 Ufficio IMES sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 04 marzo 2009. Centro Commerciale "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e due soggetti non identificati 11 aprile 2009. (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). 24 luglio 2009 ristorante "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). (OMISSIS). 28 gennaio 2009 caffe' "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Locale di (OMISSIS). 20 marzo 2009: luogo sconosciuto. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Associazione mafiosa che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omerta' che di volta in volta si sono create nel territorio di Milano e province limitrofe ha avuto lo scopo di: - commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumita' individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attivita' finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attivita' economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi; - acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attivita' economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione; - acquisire appalti pubblici e privati; - ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a se' e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilita'; - conseguire per se' e per altri vantaggi ingiusti. LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capi e organizzatori: (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; (OMISSIS) inoltre, quale elemento di vertice, e' legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e si nomina il rappresentante generale; intrattiene rapporti con esponenti politici locali ed inoltre crea un movimento politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune di Bollate al fine di garantire a se' e ad altri associati commesse pubbliche nel settore edilizio; concede prestiti a tassi usurai come meglio specificato nel capo 55); organizza altresi' summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; (OMISSIS) quale "capo societa'" e cioe' vicario del capo locale ed inoltre quale rappresentante delle ndrine della Piana presso la Lombardia, in particolare portando e ricevendo ambasciate da e per (OMISSIS), attuale Capo del Crimine della ndrangheta; inoltre crea unitamente a (OMISSIS), un movimento politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune di Bollate ed intrattiene rapporti con esponenti politici locali al fine di garantire a se' e ad altri associati commesse pubbliche nel settore edilizio; (OMISSIS) con funzioni di Mastro di Giornata - Contabile, con il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati, di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta". Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) partecipano a summit di ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo ed in particolare: (OMISSIS) e (OMISSIS) con il compito di custodire le armi presso la baracca degli orti di (OMISSIS), luogo di ritrovo degli affiliati (armi che venivano rinvenute in data 8 giugno 2009). (OMISSIS) coadiuva il capo societa' accompagnandolo ad incontri con altri affiliati, si fa latore di notizie riservate concernenti le indagini in corso e si mette a completa disposizione degli interessi della locale, anche in ragione del suo patrimonio di conoscenze nel contesto dei trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti; (OMISSIS), (OMISSIS), il primo piega le funzioni del proprio incarico presso la (OMISSIS) spa (societa' a partecipazione pubblica) agli interessi della ndrina; il secondo favorisce l'inserimento del figlio (OMISSIS) nella (OMISSIS) spa grazie all'interessamento di (OMISSIS) e (OMISSIS) (dipendente della menzionata societa'); entrambi partecipano a summit con la presenza del capo locale (OMISSIS) e di (OMISSIS), capo della locale di (OMISSIS) e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale; (OMISSIS) cooperando nelle attivita' illecite del fratello, intestandosi beni di provenienza illecita, come meglio descritto nel capo 56), beneficiando altresi' di commesse di lavoro attraverso il cugino inserito nella (OMISSIS). LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capi e organizzatori: (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati devono attenersi; (OMISSIS) inoltre, quale elemento di vertice, e' legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali nonche' e si nomina il rappresentante generale; organizza altresi' summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti di ndrangheta calabresi, tra cui (OMISSIS) e (OMISSIS). (OMISSIS) quale "capo societa'" e cioe' vicario del capo locale, delegato ad intrattenere rapporti con i vari affiliati, risolvere le problematiche interne, e verificare che tutti si attengono alle decisioni del capo locale (OMISSIS) con funzioni di Mastro di Giornata - Contabile, con il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati, raccogliere le somme di denaro destinate alla cassa comune, ed inoltre, organizzando e partecipando ad una serie di incontri preparatori del summit di (OMISSIS) all'esito del quale viene eletto il nuovo rappresentante della Lombardia. - Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) partecipano a summit in occasione dei quali si decidono la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le strategie dell'associazione, si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo; in particolare: (OMISSIS) quale ex contabile della locale, poi destituito a favore di (OMISSIS) a seguito di contrasti con il capo locale, (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), reggente del locale di Gretteria, quale emissario del padre, intervenendo nella decisione di riammissione alla locale di (OMISSIS); (OMISSIS) viene indicato da (OMISSIS) come nuovo capo di una costituenda locale e, solo dopo la morte di quest'ultimo riammesso nella locale di (OMISSIS); (OMISSIS), quale affiliato anziano, partecipando a numerosi incontri per l'individuazione del successore di (OMISSIS); (OMISSIS) mettendosi a disposizione per le attivita' di intimidazione nei confronti di affiliati dissidenti ed imprenditori riottosi; i fratelli (OMISSIS) portando e ricevendo ambasciate da e per la Calabria; (OMISSIS) e (OMISSIS) occupandosi in particolare della logistica del summit di (OMISSIS) al fine di garantirne la riservatezza e segretezza. LOCALE DI (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capi e organizzatori: (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in particolare distaccandosi dalla locale nel periodo di (OMISSIS) a capo della Lombardia, a seguito di divergenze con quest'ultimo, riorganizzando attorno a se' il consenso degli altri affiliati a seguito dell'omicidio (OMISSIS); intrattiene altresi' stretti rapporti con (OMISSIS) e (OMISSIS) esponenti di vertice della locale di (OMISSIS); organizza altresi' summit a livello di locale nonche' di altri locali nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; (OMISSIS) quale "capo societa'" e cioe' vicario del capo locale, ed inoltre gia' designato quale suo successore a capo della locale; (OMISSIS) con funzioni di Mastro di Giornata - Contabile, con il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati; - Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) partecipavano a summit in occasione dei quali si decidevano la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le strategie dell'associazione, si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo; (OMISSIS) partecipando anche a numerosi incontri con esponenti di vertice del locale di (OMISSIS) al fine di garantirsene l'appoggio per divenire il nuovo capo locale, in cio' coadiuvato dal fratello (OMISSIS); (OMISSIS) fuoriuscendo temporaneamente dalla locale e creando con (OMISSIS) la locale di (OMISSIS) la cui legittimita' era disconosciuta da (OMISSIS), comunque intrattenendo rapporti privilegiati con gli affiliati di (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS) intrattengono rapporti privilegiati con (OMISSIS) esponente di vertice della locale di (OMISSIS). (OMISSIS), quale capo del locale di (OMISSIS) a cio' designato da (OMISSIS); mettendosi altresi' a disposizione del predetto (OMISSIS) con le piu' svariate mansioni, da quella di autista a custode delle armi e contabile delle attivita' illecite della famiglia NOVELLA, fissando appuntamenti tra (OMISSIS) e gli altri affiliati della Lombardia, partecipando a tutti gli incontri e summit del capo della Lombardia fino alla morte di (OMISSIS), anche in sua vece; (OMISSIS) ha rivestito in passato il ruolo di Mastro Generale della Lombardia ed e' attualmente "fermo" cioe' sospeso per aver violato il codice comportamentale della ndrangheta, ma comunque sempre appartenente al sodalizio ed e' a disposizione. (OMISSIS), anche lui in passato sospeso per violazione del codice comportamentale della ndrangheta ed in epoca recente "liberato", intrattiene rapporti con altri affiliati, in particolare con (OMISSIS); e' invitato a partecipare a summit ed in generale e' a disposizione. LOCALE DI (OMISSIS). (OMISSIS). - Con il ruolo di capo e organizzatore. (OMISSIS): Mastro Generale della Lombardia con il compito di fungere da raccordo tra le locali, nonche' essere punto di riferimento degli affiliati per le ambasciate da e per la Calabria ed anche di dirimere conflitti e contrasti tra gli affiliati delle diverse locali; reggente della locale di Limbiate in luogo del fratello (OMISSIS), detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa; e' chiamato a partecipare, in ragione della carica, ai summit della Lombardia nei quali si decidono le strategie e gli equilibri relativi alle locali ed a partecipare ai summit dei singoli locali in occasione dei quali vengono conferite doti. LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), posto al vertice della Lombardia ed attualmente capo del locale di (OMISSIS), con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; (OMISSIS) inoltre, quale elemento di vertice, e' legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e si nomina il rappresentante generale; organizza altresi' summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; intrattiene rapporti con ambienti politici e amministrativi lombardi, sia direttamente sia attraverso (OMISSIS), direttore sanitario della ASL (OMISSIS); intrattiene rapporti con rappresentanti delle locali piemontesi assicurandosi la disponibilita' all'intestazione fittizia di beni; costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti di ndrangheta calabresi, tra cui (OMISSIS), (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). (OMISSIS), Mastro Generale della Lombardia prima di (OMISSIS), capo locale di (OMISSIS) prima di (OMISSIS) ed attuale Capo societa' e contabile, con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "(OMISSIS)" destinato anche al sostegno dei latitanti; partecipa tra l'altro al summit del 31.10.09, votando il rappresentante generale. - Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in quanto partecipano a summit di ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e inoltre: (OMISSIS), uomo di fiducia ed alter ego di (OMISSIS), si mette a disposizione per ogni esigenza fungendo da autista, custode delle armi (capo 27) di cui dispone secondo le direttive di capo, facendo da intermediario fra (OMISSIS) e gli altri affiliati nella fissazione di incontri ed appuntamenti, si mette altresi' a disposizione su direttiva di (OMISSIS) di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in occasione delle visite di questi ultimi in Lombardia; si reca altresi' in Calabria per portare e ricevere ambasciate; infine, gestisce traffici di stupefacenti, si procura la disponibilita' di documenti falsi per la fittizia intestazione di beni e di schede telefoniche e per consentire anche agli altri affiliati l'accesso al finanziamento con finalita' truffaldine presso societa' finanziarie ed istituti di credito; (OMISSIS), seguendo le direttive del fratello (OMISSIS), dispone delle armi del gruppo, coadiuva (OMISSIS) nelle attivita' illecite afferenti gli stupefacenti e le truffe. (OMISSIS), promuove un summit e piu' incontri con il Mastro Generale della Lombardia aspirando al ruolo di capo locale di Milano in luogo di (OMISSIS), partecipa tra l'altro al summit di (OMISSIS) del 31.10.09 in rappresentanza del locale. (OMISSIS) e (OMISSIS) mettono a disposizione gli esercizi pubblici che gestiscono in zona (OMISSIS) - Baggio quali luoghi di ritrovo abituale degli altri affiliati e delle riunioni settimanali del sabato pomeriggio; (OMISSIS) e (OMISSIS) promuovono inoltre unitamente a (OMISSIS) summit e incontri aspirando rispettivamente alle cariche di capo societa' e mastro di giornata; (OMISSIS), inoltre, prima dell'estate 2008 si distacca dalla locale di Milano aderendo alla neo costituita locale di Pioltello. LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), capo della locale; rappresentante delle ndrine di Reggio Calabria presso la Lombardia, con disponibilita' di armi che utilizza per dirimere conflitti con appartenenti ad altri locali. - Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in quanto partecipano a summit di ndrangheta in occasione dei quali vengono conferite doti e cariche, e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo; (OMISSIS) in particolare quale principale collaboratore di (OMISSIS), accompagnandolo in occasione dei summit di incontri con altri esponenti di ndrangheta e gli altri due facendone comunque le veci presso la Lombardia durante l'assenza di (OMISSIS). LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in particolare distaccandosi dalla locale di (OMISSIS) il 1 di marzo 2008, per volere di (OMISSIS), si pone a capo della neo costituita locale di (OMISSIS); coordina le attivita' illecite che si svolgono nella locale ed in particolare quelle afferenti il traffico di stupefacenti, dando direttive su come debbano comportarsi i sottoposti per eludere le investigazioni delle autorita' a seguito di fatti di sangue, quali il ferimento a colpi d'arma da fuoco in danno di (OMISSIS); ha inoltre disponibilita' diretta di armi cosi' come indicato nel capo 35). (OMISSIS), Capo societa', coordina le attivita' illecite in tema di traffici di stupefacenti, intervenendo in prima persona a dirimere conflitti con i fornitori a mezzo di metodi violenti, quali il ferimento di (OMISSIS) cui si e' cenno sopra, avendo direttamente la disponibilita' di armi come meglio indicato nei capi 28), 29), 30). - In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in quanto partecipano a summit di ndrangheta ricevendo doti, ovvero partecipano a cerimonie di "investitura" di altri e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale, in particolare: (OMISSIS), " (OMISSIS)Mazza' Domenico (OMISSIS)PISCIONERI Giuseppe (OMISSIS)Gentile Fiore, gestendo attivita' illecite i cui proventi venivano in parte conferiti nella cassa comune, avendo disponibilita' di armi, quelle meglio indicate nei capi 31), 34), 35), 36), 41), 43); (OMISSIS) inoltre mettendo a disposizione il locale da lui gestito a (OMISSIS) per i principali summit della Lombardia, in uno dei quali erano altresi' presenti soggetti latitanti, distribuendosi con affiliati di altri locali i lavori di movimento terra, occupandosi, unitamente a (OMISSIS) di furti di furgoni/autocarri, poi destinati al mercato estero, corrompendo appartenenti alle forze dell'ordine ed ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori meglio indicati nei capi 1A), 84), 87), 88), 89), 90), e 91). (OMISSIS) mette a disposizione il ristorante da lui gestito denominato "(OMISSIS)" per i summit della locale di (OMISSIS) e poi di quella di (OMISSIS). (OMISSIS), si presta inoltre a dirimere conflitti con affiliati di altre locali a mezzo di atti di danneggiamento quale ad esempio l'incendio, unitamente a (OMISSIS), dell'autovettura di (OMISSIS). LOCALE DI (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre con i vertici della "ndrangheta calabrese, venendo ripetutamente consultato dai principali affiliati della Lombardia quale membro anziano per la individuazione del successore di (OMISSIS), e' tra gli elettori del nuovo reggente (OMISSIS). - In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in quanto partecipano a summit di ndrangheta, in occasione dei quali vengono conferite doti e decise strategie e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso; (OMISSIS) ha inoltre la disponibilita' di numerose armi ed esplosivo sequestrati nel maneggio di (OMISSIS) meglio indicati nel capo 6) e garantisce protezione agli amministratori del gruppo (OMISSIS) in occasione della estromissione dalla societa' di (OMISSIS) e del suo gruppo; unitamente al fratello (OMISSIS) si mette a disposizione di (OMISSIS) e (OMISSIS), individuati quali mandanti e esecutori dell'omicidio di (OMISSIS) in occasione del summit presso gli uffici della IMES di (OMISSIS) del 3 marzo 2009; (OMISSIS) custodisce armi e esplosivo rinvenuto il 24.02.09 in Seregno via Rossini all'interno di un box nella disponibilita' di (OMISSIS); (OMISSIS) quale uomo di fiducia di (OMISSIS) in quanto affiliato anziano e chiamato a dirimere i dissidi all'interno della locale. LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre con i vertici della ndrangheta calabrese, in particolare con (OMISSIS), viene ripetutamente consultato dai principali affiliati della Lombardia quale membro anziano per la individuazione del successore di (OMISSIS). - In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), principale collaboratore di (OMISSIS) e dal 31.10.09 nuovo rappresentante della Lombardia e da quel momento capo e organizzatore della Lombardia: (OMISSIS) partecipa al summit in occasione del quale riceve le doti e si mette a completa disposizione degli interessi dell'associazione, in particolare dando la disponibilita' del proprio esercizio pubblico denominato "(OMISSIS)" di (OMISSIS) per riunione di ndrangheta cui presenziano autorevoli esponenti delle ndrine calabresi quali (OMISSIS) (esponente di spicco della locale di (OMISSIS)) e (OMISSIS) (capo locale Grotteria). (OMISSIS), accompagnando altri affiliati da (OMISSIS) in particolare (OMISSIS) per dirimere conflitti fra locali, rappresenta inoltre un importante punto di riferimento per gli altri affiliati nella spartizione del lavoro del movimento terra. LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie ed inoltre primo responsabile della Lombardia e cioe' vicario di (OMISSIS) durante la sua gestione. - In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in quanto partecipano a summit di ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso: (OMISSIS) quale contabile della locale nella cui cassa comune vengono conferiti anche proventi delle attivita' illecite in particolare quelle condotte da (OMISSIS); (OMISSIS) gestisce attivita' illecite quali i furti di automezzi meglio indicati nel capo 92) ed altri, conferendo in parte i proventi delle attivita' illecite nella cassa comune e unitamente a (OMISSIS) corrompendo appartenenti alle forze dell'ordine ed ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori meglio indicati nei capi 1A), 84), 87), 88), 89), 90), e 91); (OMISSIS) mette a disposizione il magazzino di (OMISSIS) per i summit della locale. LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS). - Quali capi e organizzatori: (OMISSIS) riceve incarico da parte dei vertici della ndrangheta calabrese di costituire una "camera di controllo" che organizzasse i locali della Lombardia nella fase successiva all'omicidio (OMISSIS) ed inoltre di consultare i responsabili di ciascun locale al fine di nominare, con l'accordo di tutti, un nuovo responsabile poi risultato (OMISSIS); indica propri candidati in occasione delle competizioni amministrative; entra in rapporto con esponenti politici regionali e locali sia direttamente sia attraverso l'intermediazione di (OMISSIS); si propone per il reinvestimento di capitali di origine illecita; (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; si incontra con (OMISSIS) richiedendo un suo intervento finalizzato a porre termine a un tentativo di scissione dal locale di (OMISSIS) da parte di alcuni affiliati che unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), intendevano creare un nuovo locale a Voghera; (OMISSIS): partecipa alla fase organizzativa del summit di (OMISSIS) del 31.10.09 promuovendo e partecipando a summit con vari affiliati de La Lombardia, come uomo di fiducia di (OMISSIS) e' indicato come possibile componente della "camera di controllo" unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; impone la sua presenza nel settore del movimento terra; referente in Lombardia di (OMISSIS), capo del Crimine della ndrangheta; garantisce ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle ndrine che controllano il porto di (OMISSIS) per l'introduzione nel territorio dello Stato di grossi carichi di cocaina, dispone di armi occultate nel maneggio di (OMISSIS), sede della locale, da il suo apporto alla fase organizzativa e logistica del trasferimento di due latitanti appartenenti alla cosca ARENA-NICOSCIA come meglio indicato nel capo 80). - In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in quanto partecipano a summit di ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di ndrangheta e vengono definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso: (OMISSIS) e (OMISSIS) cooperano con (OMISSIS) nell'attivita' di trasporto di terra - inerti imposta ad altri operatori del settore, nella esportazione in Tunisia di mezzi d'opera falsamente denunciati dai proprietari come rubati, i cui proventi contribuiscono a finanziare le casse della locale, collabora a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle ndrine che controllano il porto di (OMISSIS) per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti incontri in Calabria; (OMISSIS) quale persona di fiducia di (OMISSIS) e' sempre presente nel maneggio di (OMISSIS), collabora nelle piu' svariate attivita' ed in particolare nella conclusione degli accordi con l'organizzazione albanese e lo segue nei viaggi in Calabria negli incontri con esponenti di vertice della ndrangheta; (OMISSIS) e (OMISSIS) collaborano con (OMISSIS) e (OMISSIS) a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle ndrine che controllano il porto di (OMISSIS) per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti incontri in Calabria; (OMISSIS): impone la sua presenza nel settore movimento terra attraverso piu' societa' intestate a familiari o prestanome; (OMISSIS) da' la disponibilita' del proprio locale (OMISSIS) per summit di ndrangheta, mette in contatto (OMISSIS) con l'organizzazione di trafficanti albanesi, collabora nell'attivita' di usura meglio indicata nei capi 67), 68) e nella esportazione dei mezzi d'opera in (OMISSIS) con (OMISSIS); (OMISSIS) quale persona di fiducia di (OMISSIS) collabora con lui nel settore del movimento terra, si rende prestanome per conto di quest'ultimo attraverso la Isola Scavi di (OMISSIS) e si mette comunque a disposizione; inoltre (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) collaborano nella organizzazione e gestione dei latitanti ed hanno la disponibilita' delle armi meglio indicati nei capi 33), 38), 44), 46), 46), 47), 48); (OMISSIS) rappresenta in Lombardia degli interessi economici della ndrina facente capo allo zio (OMISSIS), capo del crimine della ndrangheta. partecipando ad incontri con affiliati delle altre locali, e' socio e coopera con (OMISSIS) nell'attivita' di movimento terra e collabora a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle ndrine che controllano il porto di (OMISSIS) per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina. LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS). - Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa alla nomina del rappresentante generale della Lombardia il 31.10.09; - In qualita' di partecipanti: (OMISSIS); partecipa alla nomina del rappresentante generale della Lombardia il 31.10.09, accompagna (OMISSIS) al maneggio di Erba in occasione di incontri con esponenti del locale di (OMISSIS). LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa ai principali summit della Lombardia in particolare quello del 20 gennaio 2009. - In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in quanto partecipano a summit di ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di ndrangheta e vengono definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso ed in particolare: (OMISSIS) ponendo in essere le attivita' di usura - estorsioni meglio indicati nei capi dal 58) al 66); (OMISSIS), principale collaboratore di (OMISSIS) e suo accompagnatore in occasione di tutti i summit ed incontri con altri affiliati finalizzati a definire strategie dell'associazione, (OMISSIS), parimenti accompagnando (OMISSIS) agli incontri (in particolare al summit del 20.01.2009) ed occupandosi inoltre unitamente a (OMISSIS) della gestione dei latitanti (OMISSIS) e (OMISSIS) con la condotta meglio indicata nel capo 83); (OMISSIS): vicario del padre fino al suo assassinio; si divide con altri con affiliati di altri locali i lavori di movimento terra e pone in essere atti di grave intimidazione, anche con l'uso di armi, in danno delle vittime di usura, cosi come indicato nei capi 39) e 40). LOCALE DI (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (deceduto), (OMISSIS) cl. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - In qualita' di capi e organizzatori: (OMISSIS): capo della locale; nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; (OMISSIS) inoltre, quale elemento di vertice, e' legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali nonche' e si nomina il rappresentante generale; organizza altresi' summit a livello di locale; intrattiene rapporti con pubblici amministratori; (OMISSIS): contabile della locale con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "(OMISSIS)"; commette il reato di cui al capo 97); (OMISSIS): capo societa' cioe' vicario del capo locale; commette i reati di cui ai capi 21), 52),53), 69) e 96); - In qualita' di partecipi: (OMISSIS) (deceduto), (OMISSIS) cl. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) prendono parte a summit di ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettono i seguenti reati rientranti nel programma criminoso: (OMISSIS) cl. (OMISSIS): commette il reato di cui al capo 78); (OMISSIS) commette i reati di cui ai capi 17), 52) e 96); (OMISSIS): commette i reati di cui ai capi 21) 52); (OMISSIS): commette i reati di cui ai capi 18) e 21); (OMISSIS): commette il reato di cui al capo 19); (OMISSIS): commette il reato di cui al capo 17); (OMISSIS): commette i reati di cui ai capi 21) e 96); (OMISSIS) commette il reato di cui al capo 21); LOCALE DI SEREGNO: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); - In qualita' di capi e organizzatori: (OMISSIS): capo della locale dopo la morte di (OMISSIS) cl. (OMISSIS) avvenuta in (OMISSIS) a seguito di agguato, pianificava e prendeva parte all'omicidio di (OMISSIS), fatto commesso in (OMISSIS); (OMISSIS): Contabile con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "(OMISSIS). Commette i reati di cui ai capi 4), 71), 73), 74) e 79) (OMISSIS): capo della ndrina distaccata della locale di Seregno a seguito di contrasti con (OMISSIS) cl. (OMISSIS); pianificava l'omicidio di (OMISSIS), poi non avvenuto per il tempestivo sequestro delle armi. Commetteva i reati di cui ai capi 8) 9) e 10). - In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) prendevano parte a summit di ndrangheta, ricevevano doti e si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso: (OMISSIS) commetteva il reato di cui al capo 13); (OMISSIS): commetteva il reato di cui al capo 94); (OMISSIS): commetteva il reato di cui al capo 3); (OMISSIS) commetteva i reati di cui ai capi 4), 5), 73) e 74); (OMISSIS) e (OMISSIS) commettevano il reato di cui al capo 4); (OMISSIS) fornendo il supporto logistico agli autori dell'omicidio in danno di (OMISSIS) e partecipando alle attivita' di intimidazione; In qualita' di partecipanti alla ndrina distaccata di Sereqno: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) prendevano parte a summit di ndrangheta, ricevevano doti e si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso: (OMISSIS) commetteva il reato di cui al capo 15); (OMISSIS) commetteva i reati di cui ai capi 51) e 97); (OMISSIS) commetteva il reato di cui al capo 12); (OMISSIS) custodiva le armi da utilizzare per l'omicidio di (OMISSIS); (OMISSIS) gestiva i mezzi di provenienza furtiva da utilizzare per l'omicidio di (OMISSIS) ed inoltre: (OMISSIS) in qualita' di capo e organizzatore, perche' acquisiva per conto della ndrangheta, in particolare delle ndrine di (OMISSIS) e (OMISSIS), la gestione e comunque il controllo delle attivita' economiche della (OMISSIS) SRL, poi divenuta (OMISSIS), una delle maggiori societa' operanti in Lombardia nel settore del movimento terra, garantendo con la propria presenza la equa spartizione dei lavori tra le ndrine calabresi e le corrispondenti locali della LOMBARDIA e a tal fine partecipando a summit presso l'abitazione di (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), capo del locale di (OMISSIS), (OMISSIS) cl. (OMISSIS), affiliato del medesimo locale e (OMISSIS) cl. (OMISSIS), in rappresentanza delle ndrine della Piana, gli ultimi due nipoti di (OMISSIS), attuale capo del "crimine"; garantiva con la propria presenza la protezione sui cantieri (OMISSIS) da eventuali atti di intimidazione posti in essere da terzi; a sua volta organizzava atti di intimidazione in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali era venuto in conflitto di interessi nella gestione della societa' ed altri soggetti allo stato non identificati; conseguiva infine ingiusti vantaggi patrimoniali quale titolare della (OMISSIS) srl; (OMISSIS) in qualita' di partecipe; quale amministratore delle societa' del (OMISSIS) acconsentiva e favoriva l'ingresso in societa' di (OMISSIS); richiedeva l'intervento di quest'ultimo per indurre imprenditori concorrenti a ritirare le offerte; intrattiene rapporti privilegiati sia con esponenti politici che con pubblici dipendenti, al fine di ottenere, anche a mezzo di regalie ed elargizioni di somme di denaro, l'aggiudicazione di commesse pubbliche, sia in generale affinche' la (OMISSIS) fosse favorita nei rapporti con la pubblica amministrazione; dava direttive ai dipendenti ed organizzava lo smaltimento illecito di rifiuti, anche tossici, derivanti da bonifiche e demolizioni di edifici in discariche abusive; (OMISSIS) in qualita' di partecipe; favoriva l'ingresso in (OMISSIS) di (OMISSIS); inoltre, quale suo diretto referente, ne diveniva amministratore di fatto, occupandosi direttamente della gestione delle operazioni finanziarie, poi non andate a buon fine, della acquisizione di partecipazioni societarie in altre importanti aziende nel settore delle opere pubbliche, quali quelle che hanno riguardato la (OMISSIS) SRL, la societa' (OMISSIS) di (OMISSIS) e le societa' facenti capo al gruppo (OMISSIS). (OMISSIS) e (OMISSIS) con il ruolo di partecipi; quali soggetti "a disposizione" di (OMISSIS) si presentavano sui cantieri della (OMISSIS) al fine di garantirne la protezione e controllare l'esecuzione dei lavori ed eseguivano su direttiva di (OMISSIS) le attivita' di intimidazione in danno di (OMISSIS), (OMISSIS) e di altri soggetti non identificati. Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, avendo i partecipanti la disponibilita', per la realizzazione dei delitti-fine, di armi di ogni tipo: mitra, pistole, fucili, esplosivo e del fatto che le attivita' economiche controllate dal sodalizio sono finanziate con il provento dei reati. In (OMISSIS) e province limitrofe ad oggi permanente. (OMISSIS). 1 bis) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 416 bis c.p. perche', mediante le condotte qui di seguito indicate, con la piena consapevolezza di favorire il sodalizio criminoso, contribuiva con condotte costanti e reiterate nel tempo al -, mantenimento in vita e al rafforzamento della capacita' operativa dell'associazione mafiosa meglio indicata al capo 1), in particolare: quale direttore sanitario della ASL di (OMISSIS) costituiva elemento di raccordo tra alti esponenti della ndrangheta lombarda (in particolare (OMISSIS) e (OMISSIS)) e alcuni esponenti politici; favoriva gli interessi economici della ndrangheta garantendo appalti pubblici e proponendo varie iniziative immobiliari; si prestava a riciclare denaro provento di attivita' illecite degli associati; procurava voti della ndrangheta a favore di candidati in occasione di competizioni elettorali comunali e regionali; forniva protezione a imprese amiche e compiva atti di ritorsione nei confronti di imprese "nemiche"; si metteva a disposizione per ogni esigenza sanitaria degli esponenti della ndrangheta e dei loro familiari. In Milano e province limitrofe ad oggi permanente. (OMISSIS). 1. A) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 416 bis c.p. perche', mediante le condotte qui di seguito indicate, con la piena consapevolezza di favorire il sodalizio criminoso, contribuiva con condotte costanti e reiterate nel tempo al mantenimento in vita e al rafforzamento della capacita' operativa dell'associazione mafiosa meglio indicata al capo 1), in particolare: a) Forniva notizie riservate su indagini corso e sulle operazioni di polizia portate avanti dalla Compagnia CC di Rho, in tal modo orientando le condotte degli appartenenti al sodalizio criminoso. b) Rassicurava i componenti del sodalizio avvisandoli di non essere coinvolti in indagini portate avanti dalle Procure di Monza, Milano e di Pavia. c) Concordava con i componenti dell'associazione versioni di comodo da rendere alla AG in caso di indagini nei loro confronti. d) Si rendeva disponibile verso il sodalizio criminoso, a fronte della corresponsione di denaro, a comunicare l'esistenza di telecamere, pattuglie di polizia, interventi da parte delle forze dell'ordine e tutto cio' che potesse costituire ostacolo per il buon esito degli atti delittuosi. e) Aiutava (OMISSIS) (figlio di (OMISSIS), affiliato alla locale di Rho), gravemente indiziato di omicidio ai danni di (OMISSIS) a eludere le indagini. In Rho e altrove in permanenza fino alla data odierna. 6.1. La Corte di appello, dopo aver ritenuto l'infondatezza di una serie di questioni di natura processuale che - ove costituenti oggetto di specifici motivi di ricorso - saranno in seguito separatamente esaminate, ha ritenuto (sempre con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che gli elementi di prova raccolti nel corso delle complesse ed articolate indagini preliminari (tra i quali un ruolo di rilievo fondamentale ricoprono le disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali), avessero dimostrato la fondatezza dell'originario impianto accusatorio, e quindi la colpevolezza degli odierni ricorrenti in ordine ai delitti per ciascuno contestati e conclusivamente ritenuti, offrendo in particolare un quadro sostanzialmente quotidiano o quasi delle attivita' delinquenziali riconducibili ad ogni singola articolazione dell'enucleato gruppo criminale, denominata "locale" (termine di solito indistintamente utilizzato - sia nell'ambito del procedimento che in separati atti ufficiali - al maschile ed al femminile, ma che nell'esposizione che seguira' verra' adoperato al femminile - "la locale" -, secondo la dizione che sembrerebbe propria del dialetto calabrese, e, pertanto, piu' genuina). 6.2. Prima di esaminare le tematiche inerenti alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dell'associazione criminosa di cui al capo 1), entrambi i giudici del merito hanno ricostruito le sue origini ed i suoi antecedenti storici, ricordando le vicende dell'infiltrazione della ndrangheta in Lombardia a partire dagli anni 70, i rapporti dei soggetti stanziati in Lombardia con la ndrangheta calabrese, le periodiche crisi (riconducibili alla ricerca di un equilibrio fra istanze autonomistiche delle neonate cellule lombarde e l'esigenza della "casa madre" di mantenere una qualche forma di controllo sulle strategie criminali "decentrate"), nonche' la struttura organizzativa, i rituali, le usanze, le "regole sociali" (sempre mutuati dalla "casa madre"), il programma criminoso e le modalita' operative sul territorio oggetto di insediamento. Il tutto, riportando testualmente il contenuto delle fonti probatorie ritenute di maggior rilievo ai fini dell'accertamento dell'esistenza dell'associazione di cui al capo 1), con le connotazioni ivi enunciate, al dichiarato fine "di dar conto dell'infondatezza ed in alcuni casi dell'inammissibilita' dei motivi di appello, la maggior parte dei quali trascura ogni considerazione non solo degli argomenti svolti nella sentenza appellata, ma anche dei dati oggettivi, che emergono con incontrovertibile ed incontroversa (nella misura in cui difettano censure) evidenza accusatoria nel contesto complessivo delle acquisite risultanze, dalla viva voce dei protagonisti delle vicende in esame, imputati e collaboranti, come documentati dalle intercettazioni di conversazioni e summit, nonche' dagli atti di processi definiti con sentenza passata in giudicato" (f. 110 della sentenza impugnata). 6.2.1. L'esistenza della ndrangheta (associazione di stampo mafioso inizialmente formatasi ed operante in Calabria) puo' ritenersi pacificamente accertata da numerose sentenze passate in giudicato ed ormai costituisce un fatto storico: non a caso, il legislatore, con Decreto Legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in Legge 31 marzo 2010, n. 50, ha integrato dell'articolo 416 bis c.p., il comma 8 con l'espresso riferimento ad essa, le cui connotazioni operative di "mafiosita'" sono state, quindi, sia pure in data successiva allo svolgersi di parte dei fatti oggetto di questo procedimento (deve, in proposito rilevarsi che le contestazioni "aperte" rubricate, "In Milano e province limitrofe ad oggi permanente" ed "In Rho ed altrove in permanenza fino alla data odierna", comportano la cessazione della permanenza del contestato reato associativo alla data della sentenza di primo grado: cosi' da ultimo, nell'ambito di un orientamento ormai pacifico, Sez. 3 , sentenza n. 68 del 7 gennaio 2015, CED Cass. n. 261792), normativizzate. 6.2.2. La ndrangheta si caratterizza per l'esistenza di una pluralita' di gruppi, spesso a base familistica (le ndrine), ciascuno tendenzialmente dotato di autonomia operativa nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento in Calabria; le indagini svolte nel presente procedimento (gia' separatamente oggetto di disamina nella sentenza n. 30059 del 6 giugno 2014, CED Cass. n. 262398) hanno confermato (come in precedenza accertato in plurimi procedimenti definiti con sentenze irrevocabili: cfr. Sez. 5 , sentenze n. 18491 del 24 aprile 2013, CED Cass. n. 18491, e n. 49793 del 5 giugno 2013), l'esistenza - nell'ambito di tale sodalizio - di un'articolata organizzazione di tipo gerarchico-piramidale, all'interno della quale operano singole realta' territoriali, gestite a livello verticistico da una pluralita' di soggetti, cui sono assegnati ruoli tendenzialmente diversi. 6.2.3. I giudici di merito (f. 49 ss. della sentenza impugnata) hanno ricordato che il fenomeno dell'infiltrazione della ndrangheta in Lombardia risale agli anni 70, come emerge "dalle sentenze passate in giudicato prodotte dal PM, soffermandosi su quello che vien indicato come l'antecedente storico della vicenda in esame riguardante il "clan Mazzaferro", oggetto della sentenza del Tribunale di Milano 21/10/1997 con la quale per la prima volta e' stata accertata sul territorio lombardo la presenza di una vera e propria struttura sovraordinata, di estensione regionale con compiti di direzione e coordinamento di locali e ndrine operanti nel medesimo territorio, avente caratteristiche pressoche' identiche a quelle accertate nel presente procedimento", ed hanno evidenziato l'esistenza di "tratti significativi di continuita' con l'associazione di cui al capo 1) quanto a programma criminoso e a metodo mafioso, struttura, "regole sociali", cariche e doti, riti di affiliazione e tradizioni, terminologie, connotazioni oggettive tutte incontrovertibilmente mutuate dalla "casa madre" calabrese; ed a conferma di una continuita' nel tempo anche sul piano soggettivo si rileva che in quel processo furono coinvolti alcuni degli odierni imputati precisamente (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche' (OMISSIS), al cui omicidio, a detta del collaboratore (OMISSIS), non furono estranei intenti di vendetta per una "macchia d'infamita'" legata proprio alla linea difensiva in quella vicenda coltivata". 6.2.4. Come gia' osservato dalla 6 Sezione nella sentenza n. 30059 del 5 giugno 2014, relativa al medesimo procedimento ed alla medesima realta' associativa e territoriale (la "duplicazione" e' stata conseguenza della disomogeneita' di riti, avendo soltanto alcuni imputati scelto di procedere con giudizio abbreviato), e le cui conclusioni fondano su un materiale probatorio in ampia e decisiva parte convergente con quello oggetto di valutazione da parte della sentenza in questa sede impugnata (il riferimento e', in particolare, alle medesime intercettazioni telefoniche ed ambientali, pur diversamente trascritte, cui si e' gia' premesso dover essere attribuito un ruolo di notevole rilevanza ai fini delle conclusive affermazioni di responsabilita'), anche "gli elementi di prova acquisiti nel presente processo hanno consentito di avere conferma dell'esistenza di una sorta di fenomeno di "colonizzazione", dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato nazionale precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un maggiore sviluppo economico e da un piu' elevato grado di ricchezza generale: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quella medesima organizzazione criminale, denominate organizzazioni "locali", ciascuna delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle delle "locali" o dei "mandamenti" della organizzazione-"casa madre" calabrese; in ogni "locale", cosi', erano stati riproposti rituali, regole di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale, con l'attribuzione di specifici "gradi" o "doti" a ciascun associato, con una simbologia ed un riti di affiliazione espressione di regole tradizionali ndranghetistiche, fissate per governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali". 6.2.5. In particolare, gli atti acquisiti (come premesso, correttamente ed incensurabilmente valutati dalla Corte di appello) hanno consentito di accertare che le plurime "locali" che si erano insediate in numerosi comuni lombardi ((OMISSIS)), pur dotate di tendenziale autonomia operativa, confluivano, in una piu' ampia struttura confederata, denominata "La Lombardia", cui competevano funzioni di coordinamento tra le singole "locali" e di rappresentanza delle stesse verso l'esterno. Gli affiliati alle "locali" si incontravano periodicamente in riunioni organizzate tra gli appartenenti alle singole sottoarticolazioni, ovvero tra i capi clan aderenti alla "Lombardia", nel corso delle quali si festeggiava l'apertura di nuove "locali", venivano attribuite le "doti" (ovvero le "cariche sociali" interne) a singoli sodali, e venivano coltivati i collegamenti tra l'organizzazione madre (la ndrangheta) operante in Calabria e la struttura criminale "Lombardia", cui spettava anche il compito di dirimere i contrasti che di volta in volta sorgevano con la prima. La "Lombardia" ben presto aveva finito per non costituire piu' una mera articolazione periferica della ndrangheta calabrese (della quale in origine aveva costituito diretta emanazione), essendo divenuta un'autonoma associazione di stampo mafioso, radicata in territorio lombardo attraverso le singole "locali", i cui appartenenti erano da piu' generazioni stanziati in territorio lombardo; detta associazione aveva complessiva disponibilita' di armi, ed era qualificata da una carica intimidatrice promanante dal vincolo di tipo mafioso e della speculare situazione di assoggettamento ed omerta' che ne era scaturita per gli associati e per le vittime. Numerose conversazioni intercettate fanno riferimento all'esistenza di una "cassa comune" (a baciletta, a valigetta) ed all'esistenza di ferree regole sociali di mutua assistenza, con obbligo per i sodali di versare parte dei proventi illeciti conseguiti per finalita' associative (sostentamento dei familiari di affiliati detenuti, spese per assicurare latitanze, regali di nozze, aiuti ad affiliati ed anche a soggetti esterni in difficolta', i quali potevano essere utilizzati all'occasione come "manovalanza"). 6.2.6. Si e', altresi', avuto prova del successivo insorgere di continue frizioni, talora sfociate in contrasti anche violenti, tra i componenti della "Lombardia" e l'organizzazione-madre tuttora operante in Calabria: questi ultimi, intenzionati a conservare il controllo sulle attivita' criminose facenti capo ai primi, i quali - per converso - pur non rinnegando i legami con la "casa-madre", cui risaliva la costituzione delle comuni regole associative, rivendicavano anche formalmente la propria autonomia decisionale ed operativa, nei fatti gia' acquisita. Il desiderio di alcuni capi delle "locali" lombarde di affrancarsi dall'egemonia dei "cugini" ndranghetisti operanti in Calabria e l'acquisizione, da parte delle "locali" operanti in Lombardia, di autonomia operativa e decisionale rispetto alla "casa-madre", e' stata, in particolare, desunta da una serie di conversazioni intercettate, incensurabilmente interpretate dalla Corte di appello. Gli esponenti di "ultima generazione" della "locali" lombarde rivendicavano la propria autonomia e sostenevano che il doveroso "rispetto" verso i vertici del sodalizio operante in Calabria non dovesse piu' comportare assoggettamento agli ordini impartiti dai predetti: uno dei piu' attivi in tal senso era (OMISSIS), che fu peraltro, al culmine della descritte frizioni, assassinato. Gli elementi probatori (ancora una volta, in massima parte, intercettazioni di conversazioni) acquisiti dopo l'uccisione di (OMISSIS) hanno dimostrato, secondo la corretta ed incensurabile ricostruzione della Corte di appello, che le "spinte autonomistiche" non si erano sopite, ed anzi alla fine era prevalsa la convinzione (della quale si era fatto portavoce, in particolare, (OMISSIS)) che le "locali" lombarde dovessero essere del tutto autonome nelle proprie determinazioni, e che i responsabili di ciascuna di esse non dovessero chiedere il preventivo assenso del responsabile di riferimento della ndrangheta calabrese, ma unicamente informarlo degli esiti delle iniziative di volta in volta assunte, e soltanto per una forma di rispetto, non per l'esistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica. 6.2.7. Dalle conversazioni intercettate e' quindi emerso che l'autonomia delle articolazioni del sodalizio operante in Lombardia era stata accentuata dalla valorizzazione de "La Lombardia" come struttura federativa delle "locali" operanti in quell'ambito territoriale, che aveva finito per rappresentare anche nei rapporti con la ndrangheta operante in Calabria: appare, a tale riguardo, emblematica una conversazione del 6 maggio 2008, nel corso della quale (OMISSIS) ricorda a (OMISSIS) che la "Lombardia", lungi dal riflettere una mera connotazione geografica, era stata chiamata ad assolvere sia ad una innovativa funzione di coordinamento tra le "locali" lombarde, che ad un compito di rappresentanza delle stesse "locali" nei rapporti e nelle relazioni con gli appartenenti alla ndrangheta calabrese e con la "Provincia", cioe' con l'analoga struttura di coordinamento costituita in Calabria per le varie articolazioni dell'omologa associazione attiva in quella zona. 6.2.8. Estremamente significative nel delineare le predette dinamiche interne sono risultate le numerose conversazioni registrate in occasione delle plurime riunioni organizzate per determinare le regole di funzionamento delle singole "locali" oltre che della stessa "Lombardia", nonche' per concordare e progettare le imprese criminali da attuare nell'interesse comune del sodalizio: queste riunioni non costituivano, infatti, occasione di meri incontri conviviali (secondo quanto, al contrario, diverse difese hanno preteso accreditare, con ricostruzione all'evidenza interessata e riduttiva, riferendo che in tali occasioni gli invitati si limitavano a partecipare a rimpatriate tra calabresi lontani dalle terra madre che culminavano in innocue "mangiate"), ma avevano un peso strategico essenziale. In particolare, interpretando incensurabilmente le conversazioni in quella sede intercettate, e' stato attribuito notevole rilievo a quanto verificatosi in occasione di un incontro conviviale organizzato il 31 ottobre 2009 (f. 70 ss. della sentenza impugnata) all'interno del centro anziani "(OMISSIS)" di (OMISSIS): detto incontro, per i preparativi, i rituali, l'andamento e le conclusioni, lungi dal costituire mera occasione per una rimpatriata tra calabresi trapiantati in Lombardia, e' stato condivisibilmente considerato come un vero e proprio summit tra i capi ed i principali affiliati alle "locali" del sodalizio ndranghetistico operante all'interno della "Lombardia", che come tali consapevolmente si riconoscevano ed operavano, e nel corso del quale doveva essere eletto il nuovo "mastro generale" de "la Lombardia". Depongono in tal senso, secondo l'incensurabile ricostruzione della Corte di appello: - la capillare organizzazione mirata a garantire la segretezza dell'incontro (i soggetti ammessi a parteciparvi avevano ricevuto istruzioni di parcheggiare in luogo non vicino al Centro, e di recarvisi con i cellulari spenti; le vetrate poste all'esterno del locale erano state ricoperte con manifesti, estemporaneamente richiesti dal (OMISSIS) ad un personaggio di sua fiducia per evitare che dall'esterno si potesse vedere quello che accadeva all'interno; all'esterno del locale era stato istituito un imponente servizio di vigilanza); - il linguaggio rituale utilizzato in molte delle conversazioni nel corso di esso intercettate (nelle quali si discute di "Lombardia" e di "Calabria", di "battezzare", di "nuove affiliazioni", "doti" e "cariche", di "locali", di "patti e prescrizioni"). 6.2.8.1. I partecipanti alla riunione di (OMISSIS) avevano inteso rinvigorire le ambizioni autonomiste di (OMISSIS), ucciso circa una anno prima. Alla riunione era intervenuto (OMISSIS), in veste di paciere tra gli affiliati alle cosche ndranghetistiche operanti in Calabria ed in Lombardia, che aveva preso atto dell'autonomia ormai acquisita da questi ultimi, ed aveva proposto di rideterminare i rapporti delle "locali" appartenenti a "La Lombardia" con la "casa madre", sospendendo per un anno il conferimento di nuove "doti" per i sodalizi operanti in entrambe le realta' territoriali; la sua proposta di pacificazione era accettata dai presenti. 6.3. Le conclusioni della Corte di appello. Secondo la Corte di appello, in conclusione, "gli elementi esposti consentono di concludere che La Lombardia, associazione di stampo ndranghetistico - che nella ndrangheta calabrese trova le sue origini e da essa ha mutuato programma criminoso, riti, usanze, linguaggio, struttura organizzativa ed ordinamento gerarchico - e' sovrana nel territorio lombardo, e sovrani sono i singoli locali rispetto ad essa. Nei confronti di questi ultimi, d'altro canto, La Lombardia, ente federativo, esercita un'azione di organizzazione, coordinamento, risoluzione dei conflitti e altresi' fatto piu' che decisivo - ne assume la rappresentanza nei rapporti con la Calabria; anzi, come dice (OMISSIS), l'appartenenza alla Lombardia e' condizione necessaria affinche' una locale di ndrangheta sia riconosciuta come tale, soprattutto nella terra d'origine. Rispetto a quest'ultima - e cio' e' piu' che mai chiaro nei discorsi del Crossodromo riunione tenuta il 20 gennaio 2009 presso il Crossodromo di (OMISSIS) al campo, dopo l'omicidio di (OMISSIS), nonche' confermato dalle parole di (OMISSIS) - La Lombardia, nell'organizzare e gestire le proprie attivita' lecite ed illecite in assoluta autonomia, deve tuttavia mantenere vivo il rapporto di filiazione, che si esprime non con un potere gerarchico della casa madre, bensi' con l'emanazione, da parte di questa, di "regole" la cui osservanza e' ritenuta condizione necessaria perche' la struttura lombarda mantenga, alla stregua di un marchio di fabbrica, la propria legittimita' ndranghetista". Adoperando una metafora legata al moderno linguaggio delle relazioni commerciali, la Corte di appello ha assimilato il rapporto intercorrete tra "la Calabria" e "la Lombardia" ad una sorta di rapporto di franchising, "nell'ambito del quale la Calabria e' proprietaria e depositarla del marchio "ndrangheta", completo del suo bagaglio di arcaiche usanze e tradizioni, mescolate a foltissime spinte verso piu' moderni ed ambiziosi progetti di infiltrazione nella vita economica, amministrativa e politica. Essa ha nel tempo non solo autorizzato, ma altresi' voluto ed incoraggiato l'esportazione del marchio oltre i confini regionali (la presenza in Lombardia e' molto cara ai vertici calabresi per le opportunita' che essa offre, come dimostrato, ad esempio, dalla vicenda (OMISSIS)) ed anche nazionali, ma sempre riaffermando, con toni che appaiono progressivamente piu' consapevoli, l'esigenza che le filiazioni esterne rispondano a determinati standard, in assenza dei quali cessa il riconoscimento da parte della casa madre e la possibilita' stessa di fregiarsi del marchio" (in proposito, si rinvia alle eloquenti conversazioni riportate a f. 72 ss. della sentenza impugnata). Diverso rispetto a questo rapporto di franchising e' il collegamento - o "cordone ombelicale", secondo una metafora impiegata dal collaboratore di giustizia (OMISSIS) - delle singole "locali" con la rispettiva cellula di riferimento in Calabria: "esso emerge in moltissimi episodi, che attengono a momenti di difficolta' dei singoli locali: nell'ambito della vicenda (OMISSIS), (OMISSIS) si rivolge agli esponenti del locale di Grotteria per ricevere appoggio e consigli; (OMISSIS) si rivolge a (OMISSIS) dopo l'omicidio (OMISSIS), chiedendo autorevole sostegno in relazione alle posizioni da assumere nell'ambito de La Lombardia. Ma quando questo collegamento si fa per taluno troppo stringente, gli altri membri dell'associazione reagiscono, avvertendolo come una minaccia proprio per l'autonomia di quest'ultima". Emblematiche al riguardo sono le conversazioni riportate a f. 73 ss. della sentenza impugnata. 6.3.1. "La Lombardia" e' quindi (f. 102 ss.) "un'associazione criminale da tempo operante in questa regione con propri organi, dotata di autonomia rispetto alla "casa madre", articolata nelle strutture territoriali in contestazione, ciascuna delle quali presenta una propria fisionomia e una propria identita', in relazione al territorio o, ancor piu', alle propensioni individuali degli affiliati ed alla tradizione del locale: alcuni piu' attivi nel commercio della droga, altri da sempre impegnati nel controllo del settore del movimento terra, altri ancora maggiormente dediti alla consumazione di delitti di violenza, altri, infine, in cui si coltivano relazioni politiche ed affaristiche di alto livello". Osserva ancora la Corte di appello che "l'immagine dei tavoli disposti a ferro di cavallo, ai quali sono seduti, l'uno accanto all'altro per una votazione finale con tanto di brindisi, uomini inclini alla violenza come (OMISSIS), pregiudicati per narcotraffico come (OMISSIS), imprenditori incensurati con velleita' politiche come (OMISSIS), i cui comportamenti in ambito lavorativo erano, peraltro, non di rado accompagnati da atti di vera e propria intimidazione mafiosa, contraddice la prospettazione difensiva tendente a descrivere il sodalizio de quo non gia' come criminale e deviante, bensi' come legittima associazione a fini solidaristici tra persone di origine calabrese, secondo un antico costume, appartenente alla tradizione degli "andra agatoi"; prospettazione contraddetta anche dalla consapevolezza all'evidenza manifestata in piu' occasioni dagli stessi sodali circa la condizione di illegalita', sotto il profilo penale, in cui versano per il solo fatto della loro affiliazione", come desumibile dalle conversazioni riportate a f. 103 ss. della sentenza impugnata. 6.4. Gli elementi costitutivi dell'associazione ndranghetistica de qua. 6.4.1. Il vincolo di intimidazione. Secondo la (corretta ed incensurabile, per le ragioni in premessa indicate) ricostruzione dei fatti accertati, operata dalla Corte di appello valorizzando essenzialmente le copiosissime risultanze acquisite, corroborate dalle accessorie verifiche di PG e dagli ulteriori elementi probatori acquisiti e valorizzati, una "miriade" di episodi e' risultata espressiva della capacita' di intimidazione connessa al vincolo associativo promanante da "la Lombardia", ed ha determinato l'effetto di assoggettamento e di omerta' nel territorio di operativita': "Numerose sono peraltro le imputazioni che hanno ad oggetto reati con violenza sulle persone, ne' e' possibile dimenticare che nel contesto del sodalizio criminoso in questione sono maturati ben tre omicidi, ed un progetto omicidiario e' stato sventato proprio grazie alle indagini in corso. Sullo sfondo, restano i numerosi attentati incendiari o le esplosioni di colpi di pistola ossia atti intimidatori eseguiti con modalita' tipiche della criminalita' organizzata - nei confronti di vittime che esercitano attivita' commerciali e imprenditoriali, molte delle quali, in sede di denuncia, hanno dichiarato in termini scarsamente credibili, di non nutrire sospetti su alcuno, ed escluso d'avere mai ricevuto richieste estorsive". Numerosi sono stati anche gli atti intimidatori posti in essere in danno di altri affiliati o di persone ad essi vicine (riepilogati a f. 103 ss. della sentenza impugnata); sono state correttamente ritenute molto significative "le deposizioni dibattimentali di parecchie vittime di condotte estorsive: tali comportamenti criminosi, a fronte di dichiarazioni a dir poco elusive o tendenti a minimizzare, hanno potuto essere compiutamente accertate solo grazie al contenuto delle conversazioni registrate. Merita una citazione, a questo proposito, la piu' evidente manifestazione di omerta' registrata nel processo: nonostante le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al grave reato di estorsione commesso in loro danno, i testimoni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno continuato a pervicacemente negare, anche in dibattimento, d'esserne mai stati oggetto, costringendo il Pubblico Ministero a chiedere al Tribunale la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti". 6.4.1.1. La disponibilita' di armi. L'accertata disponibilita' di armi in capo al sodalizio "La Lombardia", contestata come circostanza aggravante - da ritenersi nel caso di specie correttamente configurata ed integrata -, e' stata valorizzata dalla Corte di appello come uno degli indici piu' pregnanti della capacita' di intimidazione dell'associazione mafiosa de qua: "qui armi ve n'erano, e molte, come dimostrato dai lunghi verbali di sequestro in atti. Veri e propri arsenali sono stati infatti rinvenuti nel maneggio di (OMISSIS), nel maneggio di Bregnano, presso il vivaio di (OMISSIS), nel box di (OMISSIS) ed in quello di (OMISSIS), nella azienda di (OMISSIS); e avevano disponibilita' di armi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)". 6.4.1.2. E' opportuno immediatamente ribadire, quanto alla contestazione della relativa circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., commi 4 e 5, il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, e secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilita' di armi presenta natura oggettiva, ed e' applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse, ma siano consapevoli del possesso delle stesse da parte del gruppo criminale di appartenenza (cosi', tra le tante, Sez. 5 , sentenza n. 1703 del 16 gennaio 2014, CED Cass. n. 258956). Nel caso di specie, tenuto conto di quanto appena riferito e della comune conoscenza del verificarsi delle vicende omicidiarie che avevano interessato "La Lombardia" nel ricordato periodo di crisi, detta comune consapevolezza appare indiscutibilmente dimostrata, e quindi incensurabilmente ritenuta. 6.4.1.3. Talune difese hanno evocato l'esistenza di un presunto contrasto giurisprudenziale che riguarderebbe la seguente questione: "se, nel caso in cui un'associazione di stampo mafioso (nella specie la ndrangheta) costituisca in Italia od all'estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilita' della natura mafiosa di quest'ultima, il semplice collegamento con l'associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall'articolo 416 bis c.p., comma 3". In verita', la questione, esaminata e risolta da numerose decisioni di questa Corte, non appare in alcun modo controversa. Questa Corte (Sez. 5 , sentenza n. 38412 del 25 giugno 2003, CED Cass. n. 227361; Sez. 5 , sentenza n. 45711 del 2 ottobre 2003, CED Cass. n. 227994) ha gia' chiarito che il delitto di associazione di tipo mafioso e' stato configurato dal legislatore come reato di pericolo, e che, ai fini della sua integrazione, e' sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omerta' nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori. Il principio e' stato successivamente ribadito dalla 1 Sezione (sentenza n. 5888 del 10 gennaio 2012, CED Cass. n. 252418: "per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale e' necessaria la capacita' potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volonta' di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale. Nella specie, e' stata ritenuta mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in Liguria che ripeteva le caratteristiche strutturali delle "locali" di ndrangheta calabresi, si ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti"), e da questa Sezione (Sez. 2 , sentenza n. 4304 del 1 febbraio 2012, CED Cass. n. 252205: "Il reato di associazione di tipo mafioso e' configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine, purche' l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima realizzazione. Fattispecie relativa ad attivita' della ndrangheta in localita' piemontesi"). Successive decisioni, non massimate (Sez. 5 , sentenze nn. 28091 del 2013, 2832 del 2013, 28337 del 2013, 35997 del 2013, 35998 del 2013, 35999 del 2013), tutte riguardanti - in ambito cautelare - una vicenda avente ad oggetto insediamenti della ndrangheta calabrese in provincia di Torino e territori limitrofi, hanno nuovamente ribadito che il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. ha natura di reato di pericolo, e puo' essere configurato anche in difetto della commissione di reati-fine, purche' gli elementi acquisiti consentano di "ritenere accertato che l'associazione derivata abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente in cui essa opera, un'effettiva capacita' di intimidazione, anche se non ancora estrinsecata nella commissione di reati-fine e anche se non ancora in pieno percepita nell'area geografica" di operativita'. Il principio e' stato ancor piu' recentemente ribadito da questa Sezione (sentenza n. 15412 del 23 febbraio 2015, non massimata, riguardante la c.d. "operazione (OMISSIS)"), in un caso nel quale - come in quello oggetto del presente procedimento - si era accertato che la carica di intimidazione espressa in concreto dal sodalizio ndranghetistico di riferimento (in quella occasione, penetrato in Piemonte) non era stata "solo quella derivata dalla casa madre e ben presente nella memoria collettiva di tutta la comunita' nazionale oltre che di quella del Piemonte, ove risiedono molti cittadini di origine calabrese", poiche' essa si era rivelata "anche per concreti e specifici episodi, verificatisi nel territorio piemontese in cui, per commettere delitti (in genere estorsioni in danno di imprenditori e commercianti) e assumere il controllo di attivita' economiche, gli affiliati si sono concretamente avvalsi della forza d'intimidazione dell'associazione mafiosa, con conseguente assoggettamento delle vittime e rifiuto omertoso delle stesse di collaborare con gli inquirenti"; la citata decisione ha, inoltre, reputato significativo "l'ulteriore indice rivelatore desumibile dalla derivazione storica e dai permanenti rapporti con la casa madre (quella calabrese della ndrangheta reggina, nel caso di specie), la cui mafiosita' appartenga al notorio e/o sia stata gia' in precedenza dimostrata in sede giudiziaria". 6.4.1.4. In sintesi: le decisioni giurisprudenziali che si sono occupate della questione convergono nel ritenere che l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacita' di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volonta' di quanti vengano a contatto con i suoi componenti (cosi', fra le tante, Sez. 1 , sentenza n. 25242 del 16 maggio 2011, CED Cass. n. 250704: in motivazione si e' precisato che il condizionamento della liberta' morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma puo' anche costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacita' criminale dell'associazione). 6.4.1.5. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "Il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. ha natura di reato di pericolo; ne consegue che, nel caso in cui un'associazione di tipo mafioso (nella specie, la indrangheta) costituisca in Italia od all'estero una propria diramazione, ai fini della configurabilita' della natura mafiosa di quest'ultima, e' necessario che essa sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacita' di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volonta' di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. Detta capacita' di intimidazione potra', in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza dal collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'articolo 416 bis c.p., comma 3". 6.4.1.6. Nel caso di specie, la Corte di appello (con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) ha, all'uopo, valorizzato entrambi i profili, ovvero sia la diffusa consapevolezza dal collegamento della "locali" appartenenti a "La Lombardia" con la casa-madre, ovvero la ndrangheta operante in Calabria, sia la (imponente: cfr. 6.4.1. s.) esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'articolo 416 bis c.p., comma 3, il rende all'evidenza vane le insistenti censure difensive riguardanti la presunta insufficienza all'uopo del primo soltanto dei predetti elementi. 6.4.1.7. Tale ultimo rilievo, in unione alla gia' evidenziata assenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale in argomento, rende non dovuta la pur altrettanto insistentemente chiesta rimessione della questione alle Sezioni Unite. 6.4.1.8. D'altro canto, a conclusioni affini e' giunta questa Corte (Sez. 6 , sentenza n. 30059 del 5 giugno 2014, CED Cass. n. 262398) in relazione all'altro troncone di questo medesimo processo, affermando il principio di diritto cosi' massimato, che va condiviso e ribadito: "E' configurabile il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata in loco mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioe' un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omerta' e assoggettamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'articolo 416 bis c.p. con riferimento alle cosiddette "locali" lombardi della ndrangheta non soltanto per la sicura connessione di esso con l'associazione attiva in Calabria, ma anche per la realizzazione in Lombardia di reati-fine attuativi del programma criminoso, compiuti mediante utilizzo del metodo mafioso)". 6.4.2. Il programma associativo. Quanto al programma criminoso, gli elementi probatori incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello (f. 104 ss. della sentenza impugnata) hanno dimostrato che "l'associazione mafiosa in questione ha perseguito tutte le finalita' previste dalla norma incriminatrice: reati in materia di sostanze stupefacenti, di usura, estorsione, furti, abusivo esercizio di attivita' finanziaria, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, ricettazione; reati con finalita' di acquisizione del controllo delle attivita' economiche, tra i quali occorre ricordare quelli connessi all'infiltrazione mafiosa nelle aziende della famiglia Perego, per la quale da tempo lavoravano i padroncini calabresi e seguita con attenzione dalla "madre patria" anche in previsione delle prospettive attribuite a EXPO 2015, reati connotati da numerosi gravi comportamenti intimidatori, nei confronti dello stesso (OMISSIS); vanno poi richiamate le emergenze in ordine all'attivita' edilizia e a quella collegata al movimento terra, soprattutto in Corsico, anch'essa connotata da atti intimidatori dei quali e' stato protagonista l'imputato (OMISSIS), operante in quel settore in collegamento con la figura di (OMISSIS). Da ricordare ancora, sempre in ambito autotrasporti, il controllo sul mercato del gasolio, in cui erano attivi soprattutto gli esponenti del locale di (OMISSIS). (OMISSIS) ha riferito poi sull'attivita' del locale da lui diretto nel settore dei "servizi d'ordine" a protezione di pubblici esercizi e locali notturni; e non si puo' non ricordare, per le dimensioni quantitative che aveva raggiunto, forse anche oltre le contestazioni di cui alle relative imputazioni, l'esercizio abusivo dell'attivita' creditizia, spesso anticamera di reati piu' gravi, quali usura ed estorsione. Sono provati, come recita l'imputazione, interessi degli imputati nel controllo dell'attivita' di ristorazione: molti di essi erano titolari di bar o ristoranti, e sono documentati casi in cui la stessa proprieta' dell'esercizio e' stata acquisita con modalita' illecite o comunque intimidatorie". Le vicende relative alla citta' di (OMISSIS) hanno poi dimostrato l'infiltrazione de "La Lombardia" nella vita politica ed in settori della societa' civile (amministrativo, sanitario, bancario), attraverso la figura di (OMISSIS), "uno stabile punto di riferimento per convogliare i voti controllati dall'associazione sui candidati in piu' tornate elettorali amministrative. Ma sono emersi contatti con la politica anche nell'ambito della vicenda (OMISSIS) nel locale di Bollate significativo il rapporto di (OMISSIS) con (OMISSIS); e sono risultati particolarmente attivi sotto questo profilo gli affiliati del locale di Desio, che intrattenevano rapporti con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)". Sono emersi rapporti con pubblici funzionari, "quali (OMISSIS), direttore della casa circondariale di (OMISSIS); (OMISSIS), ufficiale giudiziario in servizio a (OMISSIS); (OMISSIS), ispettore dell'Agenzia delle entrate, (OMISSIS), Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Milano. Rilevantissima, nell'ambito del locale di (OMISSIS), l'infiltrazione nella societa' a completa partecipazione pubblica (OMISSIS), che raggruppa circa quaranta comuni della (OMISSIS) e del (OMISSIS), ed ha come oggetto sociale la gestione delle reti idriche dei comuni stessi". Alcuni di questi pubblici funzionari appartenevano alle forze dell'ordine: "il caso piu' grave e' rappresentato dalla figura di (OMISSIS), componente dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Rho, postosi, dietro compenso e in via permanente e continuativa, al servizio degli associati, le cui condotte - molte delle quali di per se stesse costituenti reato sono state sussunte nella figura del concorso atipico nel del delitto associativo; del suo preziosissimo contributo sono al corrente non solo gli affiliati del locale di (OMISSIS), ma anche quelli di (OMISSIS) e di (OMISSIS). Gli stessi componenti del locale di (OMISSIS) fruiscono poi del contributo informativo, al quale si riferiscono in piu' di un'occasione, di un appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia di Milano, purtroppo ad oggi rimasto non identificato". Il collaboratore di giustizia (OMISSIS) ha rivelato i rapporti con apparati dello Stato di cui la sua "locale" poteva godere: queste vicende sono riepilogate in dettaglio a f. 106 s. della sentenza impugnata. Ulteriori proficui rapporti della ndrangheta con uomini dello Stato non ancora identificati sono emersi dai ripetuti segnali che, nel corso dell'indagine, hanno allarmato gli investigatori per episodi di fuga di notizie: in molti casi, soggetti indagati ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) risultano avere "bonificato" le autovetture che avevano in uso, rinvenendo le microspie che vi erano state installate per le captazioni ambientali; da plurime conversazioni intercettate (riepilogate a f. 107 ss. della sentenza impugnata) si e' appreso che gli esponenti del sodalizio riuscivano ad ottenere "notizie sulle indagini in corso, in tempo reale". 6.4.3. Le ulteriori conclusioni della Corte di appello. In virtu' di quanto fin qui premesso, la Corte di appello (f. 110 ss. della sentenza impugnata) ha conclusivamente ritenuto di poter riscontrare nella realta' associativa cosi' delineata i requisiti per la configurabilita' dell'ipotesi prevista dall'articolo 416 bis c.p., "desumibili dalla presenza di tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, che la giurisprudenza ha da anni enucleato in materia di criminalita' organizzata quali: la saldezza e la segretezza del vincolo associativo, l'uso di rituali e di linguaggio criptico, la frequenza di rapporti fra consociati, la ripartizione interna di ruoli, la rigorosa osservanza delle regole e del rapporto gerarchico, l'assistenza economico-legale degli associati arrestati e dei loro congiunti, l'assicurazione di lunghe latitanze dei capi, la capacita' di infiltrarsi in punti nevralgici delle istituzioni pubbliche funzionale alla protezione ed al potenziamento del gruppo, che non solo ottiene favoritismi attraverso pubblici amministratori o funzionari bancari, ma fruisce di una barriera protettiva fornita da anticipate comunicazioni di provvedimenti giudiziari relativi a intercettazioni avvio di indagini o emissione di misure cautelari o di prevenzione; la notevole espansione del gruppo nella gestione di esercizi commerciali o nell'acquisizione di attivita' imprenditoriali non giustificata da operazioni di natura economica, che sottendono dinamiche di altro genere; l'ampia dotazione di armi ed esplosivi". Ed ha evidenziato, nel caso in esame, la presenza, non sempre riscontrabile nelle articolazioni della ndrangheta operanti in territori diversi da quelli di origine, del principale indicatore di "mafiosita' classica", rappresentato dalla consumazione di delitti "di sangue", omicidi, estorsioni, incendi, danneggiamenti, ampia disponibilita' ed utilizzo indiscriminato di armi, in quanto di per se' espressivi di attuazione del programma criminoso del sodalizio, comportante assoggettamento ambientale e diffusa omerta' quale effetto della forza intimidatoria promanante dal vincolo associativo, a coprire l'intera gamma delle finalita' illecite previste dall'articolo 416 bis c.p.. 6.4.3.1. Per tali ragioni sono state condivisibilmente ritenute inaccoglibili le tesi difensive volte: - a qualificare i rapporti tra gli imputati come mere ed innocue frequentazioni tra persone accomunate dalla stessa cultura e provenienza, dedite a rituali inoffensivi; - ad invocare la mancata dimostrazione di una effettiva capacita' de "La Lombardia" di incutere timore, obiettivamente riscontrabile e percepibile all'esterno, derivante dalla potenza criminale conseguita autonomamente sul territorio di operativita', della quale si sia avvalsa l'associazione per realizzare il comune programma criminoso, nei confronti degli stessi associati e dei terzi, venuti con essa a contatto, tale da incidere sull'autodeterminazione dei destinatari dell'intimidazione. Al rilievo difensivo che non in tutte le locali federate ne "La Lombardia" si sarebbero verificati delitti connotati da violenza e minaccia o condotte espressive di agire tipicamente mafioso, la Corte di appello ha, inoltre, fondatamente opposto il rilievo che "il programma criminoso attuato da La Lombardia, secondo quanto risulta dalle acquisite risultanze, comprende anche condotte esenti da concreti atti di violenza e sopraffazione, financo prive di per se' di rilevanza penale, eppure riconducibili a pieno titolo all'agire mafioso, in quanto corrispondenti alle finalita' che gli indici rivelatori elaborati dalla giurisprudenza e la stessa configurazione normativa attribuiscono al programma criminoso dell'associazione ex articolo 416 bis c.p., non coincidenti necessariamente con la commissione di reati. Incontestabile (ed inquietante per il sotteso clima di intimidazione ed omerta') e' la potenza criminale esteriorizzata da La Lombardia, ad esempio, con la sua capacita' di assicurare la latitanza di un affiliato condannato per uxoricidio per oltre 30 anni ( (OMISSIS)) in un luogo come la citta' di (OMISSIS); altrettanto puo' dirsi per la mobilitazione generalizzata di sodali e terzi creata dalla rocambolesca vicenda dell'assicurazione delle latitanze di (OMISSIS) e (OMISSIS) contestata al capo 82. Significative sono poi le attivita' di infiltrazione nella societa' civile realizzate attraverso personaggi insospettabili, che avvalendosi delle proprie (effettiva simulate) competenze professionali, avvantaggiano l'associazione favorendola nel rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento dei contatti e nelle conoscenze "cruciali" di personaggi utili inseriti nel mondo imprenditoriale o politico-istituzionale. Certamente rappresentative dell'impiego strumentale del metodo mafioso, calibrato strategicamente in relazione al contesto socio-ambientale di operativita' ed alle finalita' perseguite, e della sua efficacia nel realizzare, senza esteriorizzazione di forza intimidatrice, l'alterazione delle regole di contrattazione e di mercato, ovvero delle dinamiche di voto, sono i numerosi casi di infiltrazione nel mondo economico-imprenditoriale attraverso il controllo della gestione di imprese, alla quale hanno spesso dato inizio insospettabili personaggi presentatisi quali "risanatori di aziende in crisi", come nell'episodio della (OMISSIS) srl (...) e le complesse vicende emerse nell'indagine Tenacia; ovvero l'attivita' svolta da (OMISSIS) in veste di professionista interessato alla politica, pronto a costituire "comitati elettorali" in appoggio di questo o quel candidato in occasione di competizioni elettorali, capace di convogliare sullo stesso i voti degli elettori affiliati in forza dell'intimidazione derivantegli dalle regole della gerarchia che gli consentono tramite il concorrente esterno-garante-grande elettore (OMISSIS), di esigere quanto chiede, in vista vantaggi utili al gruppo in termini di favori, commesse, posti di lavoro, protezione". 6.4.4. La partecipazione all'associazione. Numerose difese hanno confutato la concreta valenza degli elementi indiziari (partecipazione a summit oppure a semplici incontri allargati con altri sodali; partecipazione a matrimoni o funerali; possesso di "doti" o "cariche"; conoscenza delle dinamiche e dei ruoli associativi; utilizzo di un linguaggio criptico mirate a non rivelare i luoghi degli incontri) conformemente valorizzati dalle sentenze di merito ai fini della prova della partecipazione dei vari imputati coinvolti al sodalizio ndranghetistico de quo. Al contrario, la Corte di appello (f. 130 ss. della sentenza impugnata) ha motivatamente valorizzato, all'uopo, "il complesso delle intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento ed i contestuali servizi di OPC eseguiti in "tempo reale" rispetto alle conversazioni", poiche' detti elementi "hanno consentito di appurare che la maggior parte degli incontri allargati (c.d. "summit") indicati in imputazione avvenivano nella massima segretezza, assistita da servizi d'ordine fuori dal locale in cui si svolgevano, preceduti da comunicazioni criptiche fra i partecipi, in cui non venivano mai esplicitati i luoghi e gli orari degli incontri, all'evidente fine di mantenere per l'appunto quella segretezza. Le modalita' in cui venivano organizzati questi incontri, la presenza di convitati solo maschili, in assenza di familiari e di donne che potrebbero conferire ben altro significato alla pretesa convivialita' sono elementi da tenere presente per la corretta interpretazione del senso e del significato degli incontri stessi. Ed ha, quindi, correttamente ritenuto che "la partecipazione a discorsi di ndrangheta, sia allargati, sia ristretti, sia quali rituali per il conferimento di "doti" o "cariche" e' sintomo inequivoco di partecipazione al sodalizio poiche' notoriamente (e qui entra in azione la massima di esperienza) la segretezza e rigida selettivita' dei partecipi implica che solo chi e' affiliato possa prendervi parte o anche solo ascoltare. La partecipazione a summit segreti di ndrangheta, cerimonie di affiliazione o di conferimento di doti costituisce dunque chiaro elemento fattuale concludente sintomatico di partecipazione all'associazione e non puo' essere considerato un elemento neutro, giustificabile con la normale partecipazione ad incontri fra conterranei. Il tema e' molto vicino a quello della partecipazione ad eventi "liturgici" quali i matrimoni o i funerali". A tale ultimo riguardo, ha anche precisato che la partecipazione a questi ultimi eventi non costituiva mero "normale e molto sentito elemento di aggregazione fra compaesani fuori dalla loro terra di origine", bensi' occasione imperdibile "per incontrarsi senza dare nell'occhio, senza suscitare interventi da parte delle forze dell'ordine e con il vantaggio di essere presenti in gran numero e cosi' scambiarsi informazioni e "misurarsi" nelle dinamiche del sodalizio. E' proprio l'ambivalenza di siffatti eventi, che forniscono una comoda copertura derivata dalla specialita' tutta privata dell'evento, che consente, ab origine, di utilizzarli per incontrarsi e spesso decidere questioni cruciali del sodalizio senza apparire sospetti, sapendo gia' in partenza di potersi facilmente difendere in chiave di mera partecipazione ad un evento privato e liturgico, della tradizione e della piu' innocuo socialita' fra conterranei". Si e', infine, precisato che non tutti i matrimoni "hanno costituito occasioni per svolgere summit veri e propri, e comunque il contenuto dei discorsi fatti non sempre e' stato percepito dagli inquirenti, ma tutti i matrimoni che hanno assunto valenza indiziaria in quanto avevano la caratteristica di essere stati preparati in una maniera "tipica" di ndrangheta. Non e' la mera partecipazione al matrimonio che conferisce valenza indiziaria di partecipazione al sodalizio, come pretendono le difese, ma la modalita' in cui essa avviene e le ragioni sottese alla scelta degli invitati quale chiaramente emerge dalle intercettazioni. In varie occasioni come si vede nella sentenza impugnata, e si vedra' nel prosieguo di questa sentenza analizzando le singole posizioni gli inviti non vengono conferiti ad personam, in virtu' di rapporti parentali o amicali con gli sposi o le loro famiglie, ma in considerazione della rappresentativita' delle varie "locali". Gli inviti vengono distribuiti in numero fisso o variabile per "locale", lasciando al capo della "locale" o al soggetto piu' anziano la facolta' di scegliere a chi conferirlo, secondo una logica che si appalesa di ndrangheta e di rispetto delle regole dell'appartenenza, della rappresentativita', delle gerarchie. Ecco che quello che appare e che normalmente e' un evento della tradizione diventa un evento di ndrangheta. Non a caso, i commenti che si registrano dopo questi eventi riguardano il peso e la caratura dei partecipi in un'ottica di potere di ndrangheta, di alleanze, di sfide: nei matrimoni ci si e' misurati, ci si e' osservati, ci si e' scambiati messaggi non verbali, significativi e chiari come quelli verbali perche' profferiti secondo in un codice condiviso e chiarissimo fra i sodali". 6.4.4.1. In tal modo la Corte di appello si e' correttamente conformata al consolidato orientamento, ribadito anche recentemente, di questa Corte, ferma nel ritenere che la stabile adesione ad un gruppo criminale di stampo mafioso e' abitualmente dimostrata dal dato formale della "legalizzazione", che denota l'inserimento organico di un soggetto nel sodalizio; tuttavia, anche in difetto della prova di essa, e' possibile dimostrare la partecipazione al sodalizio criminoso di un soggetto che, di fatto, sia in esso inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione, poiche' l'articolo 416 bis c.p., incrimina chiunque fa parte dell'associazione di tipo mafioso, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali sia entrato a farne parte (cos', fra le tante, Sez. 6 , n. 30059 del 2014 cit., in motivazione). D'altro canto, con riguardo ad una vicenda affine a quella oggetto di questo processo (si trattava, in quella occasione, di infiltrazioni in Piemonte di sodalizi criminosi di matrice ndranghetistica), questa Corte (Sez. 1 , sentenza n. 4937 del 31 gennaio 2013, CED Cass. n. 254915) ha gia' chiarito che, in tema di associazioni di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identita' dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali, condivisibilmente osservando che, in considerazione del vincolo di segretezza che contraddistingue i sodalizi criminosi di matrice ndranghetistica del tipo di quello in esame, solamente un partecipe avrebbe potuto essere coinvolto ed assistere alle indicate celebrazioni. 6.4.4.2. Questa Corte ha anche gia' ritenuto che, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso o assimilato, ex articolo 416 bis c.p. (come, nel caso di specie, la ndrangheta), pur dovendosi escludere l'idoneita' di semplici relazioni di parentela o di affinita' a costituire, di per se', prova od anche soltanto grave indizio dell'appartenenza di taluno ad un'associazione del genere anzidetto, nulla impedisce che - una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attivita' criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera - venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valenza probatoria od indiziante in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinita' fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. 1 , n. 3263 del 1 luglio 1994, Agostino ed altri, rv. 198813). E, con specifica attenzione all'elemento psicologico che deve vivificare la condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, si e' osservato che esso si configura allorche' ricorra la consapevole volonta' di far parte della compagine criminosa per condividerne le finalita' e l'attivita' svolta; tale consapevole volonta' di partecipazione puo' discendere anche dal legame di parentela tra i partecipanti all'associazione, qualora siano accertati l'esistenza di una organizzazione delinquenziale composta da persone aventi vincoli familiari tra loro ed una non occasionale attivita' criminosa degli stessi componenti della famiglia nell'interesse del sodalizio (Sez. 6 , n. 35914 del 30 maggio 2001, CED Cass. n. 221246). Va, in proposito, ribadito (cfr. Sez. 2 , sentenza n. 19177 del 15 marzo 2013, CED Cass. n. 255828) il seguente principio di diritto: "In presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneita' di semplici relazioni di parentela o di affinita' a costituire, di per se', prova od anche soltanto grave indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; tuttavia, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attivita' criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, puo' essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinita' fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo". Correttamente attenendosi a tale condivisa regula juris, la Corte di appello ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilita', come elementi indiziari accessori, anche i legami di natura personale e familiare "unitamente agli altri (elementi) solo quando ess(i) assumeva(no) un rilievo qualificante sulle altre prove, illuminante sui rapporti con gli altri componenti del gruppo delinquenziale", ha cioe' considerato "il legame di parentela come un dato fattuale da considerare per spiegare altri dati processuali emersi, senza ignorarlo apoditticamente, non apparendo giustificato il totale azzeramento del valore fattuale di tale dato". 6.4.5. A conclusione di queste considerazioni di ordine generale, la Corte di appello (f. ha preso atto che l'indagine oggetto del procedimento "ritrae un momento di profonda crisi e riorganizzazione degli assetti della Lombardia, immediatamente successiva all'omicidio di (OMISSIS). Il fatto di sangue piu' eclatante e' gia' avvenuto e costituiva la dimostrazione del malcontento interno all'associazione Lombarda per effetto delle spinte autonomistiche sempre piu' pressanti che tendevano ad emanciparsi dalla Calabria e dalle sue regole. In questa fase "storica" la Lombardia si presenta disgregata, dilaniata, ma al tempo stesso protesa, soprattutto attraverso i suoi capi e gli anziani, a mantenere compattezza ed unita', a ritrovare le regole e un nuovo capo capace di coagulare intorno a se' la Lombardia superando i contrasti interni. Si puo' dire che l'indagine Infinito si concluda poco dopo il famoso summit di (OMISSIS) in cui (OMISSIS) acclama il nuovo Mastro Generale, (OMISSIS)". In questa contrastata fase, si e' incensurabilmente ritenuto che "il prendere parte all'associazione, il mettersi a disposizione della stessa non significa tanto commettere delitti-fine (che, pure, vengono commessi), essere pienamente operativi per il raggiungimento degli scopi tipici delle associazioni mafiose, ma contribuire al ripristino delle regole e degli assetti interni. Lo specifico di questo procedimento e' la riorganizzazione interna, la ricerca del superamento dei contrasti che minacciano di fare "fallire" l'associazione e che minano in radice la tenuta della stessa. Il tutto in previsione di una ripresa di operativita' che al momento e' scarsa per lo sbandamento in cui versa l'associazione, e finalizzato comunque alla piena operativita' del sodalizio per il raggiungimento degli scopi comuni. E' dunque in questa chiave, calata nella specifica dinamica operativa del fenomeno di criminalita' osservato nel corso dei due anni di indagine che vanno "letti" ed interpretati i contributi forniti da ciascun sodale: in un'ottica di contributo alla riorganizzazione interna, alla ricerca di intese e di alleanze, alla repressione dei dissidenti e autonomisti, al freno di ambizioni personali per il potere interno e per la lotta alla successione del capo da poco scomparso, (OMISSIS). Questo e' lo specifico di questo procedimento e in questa direzione, non secondaria rispetto alla piena operativita' strettamente delittuosa perche' comunque strumentale alla ripresa della piena operativita', che vanno valutati contributi forniti dai sodali. Che le dinamiche interne dell'organizzazione siano strumentali alla piena operativita' delittuosa di questa ndrangheta lombarda e' emerso inequivocabilmente attraverso i diversi reati fine, di tipo comune, di controllo di attivita' economiche e di tipo politico che sono stati accertati in questo procedimento e costituiscono lo scopo ultimo dell'associazione. In questa stretta connessione fra dinamiche interne ed esterne si compone l'associazione di tipo mafioso di questo procedimento, in una dialettica che non necessariamente coinvolge ogni singolo sodale in ogni singolo reato fine ma che puo' ricondursi ad unita' e al perseguimento di uno scopo comune, quello di partecipare ad una organizzazione che consente la realizzazione di reati fine o di vantaggi ed utilita' di tipo economico o il controllo delle dinamiche elettorali". E si e' concluso che il contributo fornito da ciascun sodale per tutti gli aspetti di interna riorganizzazione del sodalizio, e "per favorire la ricerca di una linea comune che superi i contrasti interni e riaffermi le regole e le gerarchie, e' contributo essenziale ed assolutamente idoneo a configurare quella "messa a disposizione" della propria opera che costituisce la condotta partecipativa all'associazione". LA COMPETENZA PER TERRITORIO. 7. Alcune difese ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) hanno riproposto negli odierni ricorsi eccezioni di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano, per essere competenti: - secondo alcuni, il Tribunale di Reggio Calabria (in tal senso viene richiamata la struttura asseritamente unitaria e verticistica dell'associazione criminale denominata ndrangheta, nonche' l'assenza di autonomia delle propaggini di detta associazione, estesesi sul territorio nazionale mantenendo uno stretto legame operativo e decisionale con la "casa madre calabrese", quale mera espressione del medesimo fenomeno criminale); - secondo altri, il Tribunale di Monza (in tal senso si sostiene che, non essendo noto il luogo di inizio della consumazione del reato associativo, ai sensi dell'articolo 9 c.p.p., comma 1, sarebbe competente il Tribunale di Monza, nel cui circondario si trova (OMISSIS), luogo in cui si sarebbe tenuta l'ultima riunione dei sodali, in data 31 ottobre 2009). Una difesa ( (OMISSIS)) ha, infine, negato l'esistenza stessa dell'associazione "La Lombardia", oggetto di contestazione nel capo 1, quale struttura regionale gerarchicamente sovraordinata, ed ha, pertanto, indicato come competenti i singoli Tribunali nei cui circondari avrebbero operato le singole unita' periferiche denominate "locali". 7.1. La censura e', nel suo complesso, manifestamente infondata. 7.2. Il collegio e' consapevole del fatto che, con riguardo all'individuazione della competenza per territorio in relazione ai reati associativi, la giurisprudenza e' stata, in passato, estremamente divisa, essendo enucleabili nel suo ambito orientamenti che evocavano tre distinti criteri: (a) quello del luogo in cui l'associazione si e' costituita. Si affermava, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati; ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Sez. 4 , sentenza n. 35229 del 7 giugno 2005, CED Cass. n. 232081); nel medesimo senso, sempre con riguardo all'associazione ex articolo 416 c.p., si e' sostenuto (Sez. 2 , sentenza n. 26285 del 3 giugno 2009, CED Cass. n. 244666) che "la determinazione della competenza territoriale per il reato associativo e' affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si e' manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operativita'", ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio. Privo di rilievo e', invece, il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (cosi' Sez. 3 , sentenza n. 35521 del 6 luglio 2007, CED Cass. n. 237397, relativa ad un'associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, ex articolo 291 quater; conformi, Sez. 6 , sentenza n. 26010 del 23 aprile 2004, CED Cass. n. 229972; Sez. I , sentenza 24 aprile 2001, Confi, comp. in proc. Simonetti ed altri, CED Cass. n. 219220, per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'articolo 8 c.p.p., comma 3, coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'(OMISSIS), ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso). All'orientamento ha aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso, Sez. 6 , sentenza 21 maggio 1998, Caruana ed altri, CED Cass. n. 213573; (b) quello del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio era stato accolto, con riguardo all'associazione ex articolo 416 c.p., da Sez. 3 , sentenza n. 24263 del 10 maggio 2007, CED Cass. n. 237333, per la quale, "la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operativita' del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio" (conforme, Sez. 1 , sentenza n. 45388 del 7 dicembre 2005, CED Cass. n. 233359, per la quale, peraltro, "qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato, e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova applicazione l'articolo 9 c.p.p., comma 3": principio affermato con riferimento a fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere, denominata DSSA - Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo - finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e di illecito utilizzo di dati ed informazioni riservati, da accreditare anche presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere finanziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a rischio anche presso Stati esteri). All'orientamento avevano aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso, Sez. 1 , sentenza 10 dicembre 1997, Rasovic, CED Cass. n. 209608, e Sez. 6 , sentenza 16 maggio 2000, Lorizzo, CED Cass. n. 217561, per la quale, in particolare, la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non puo' determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si e' costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensi', trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'articolo 8 c.p.p., comma 3, cioe' al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operativita' e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, e' necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'articolo 9. (Nella specie, in relazione ad un'associazione criminale operante in Svizzera e Montenegro, avente lo scopo di introdurre in Italia - tra l'altro - tabacchi lavorati esteri di contrabbando per mezzo di motoscafi, provenienti dal Montenegro, che effettuavano sbarchi dei prodotti illecitamente importati su tutto il litorale pugliese, la Corte, nell'impossibilita' di individuare il luogo indicato dall'articolo 8 c.p.p., comma 3, e quelli di cui all'articolo 9 c.p.p., nn. 1 e 2, ha ritenuto corretta l'attribuzione di competenza all'autorita' giudiziaria di Bari, operata dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica di Bari); (c) quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione. Questo criterio e' stato accolto da Sez. 1 , sentenza 25 novembre 1996, Confl. comp. in proc. Chierchia ed altri, CED Cass. n. 206261, riguardante plurime associazioni per delinquere ex articolo 416 bis c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e per la quale, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attivita' di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione; tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta da vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio in ordine al reato associativo non puo' essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilita' degli imputati, non risultano particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben piu' significativi, i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attivita' riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza. (La fattispecie riguardava una grossa organizzazione, operante a livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti, i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia, in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali, senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra localita' come luogo centrale delle attivita' di associazione: la Corte, nell'enunciare il principio suddetto, ha ritenuto che occorresse far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'articolo 9 c.p.p., comma 1). Nel medesimo senso, si e' successivamente pronunciata Sez. 1 , sentenza n. 17353 del 9 aprile 2009, CED Cass. n. 243566, riguardante distinte associazioni per delinquere ex articolo 416 c.p. finalizzate alla commissione di frodi fiscali ed altri reati, relativamente a forniture ed acquisti di partite di argento provenienti dalla Svizzera in evasione fiscale, e per la quale, al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attivita' criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, come premesso, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attivita' criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi: in tal caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attivita' riferibile al sodalizio criminoso, si dovra' necessariamente fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'articolo 9 c.p.p.. Quando risulti impossibile individuare ai sensi dell'articolo 8 c.p.p., il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri residuali indicati dall'articolo 9 c.p.p. (giurisprudenza pacifica: cfr., per tutte, Sez. 6 , sentenza n. 49542 del 26 novembre 2006, CED Cass. n. 245488). 7.3. Questa sezione (sentenze n. 22953 del 16 maggio 2012, CED Cass. n. 253189, e n. 19177 del 15 marzo 2013, CED Cass. n. 255829) ha, da tempo, aderito al terzo orientamento, che puo' ormai ritenersi dominante, ed e' stato ulteriormente ribadito anche da Sez. 6 , sentenza n. 30059 del 2014 cit. con riferimento all'altro troncone dell'odierno procedimento. 7.4. Deve, pertanto, essere ribadito il seguente principio di diritto: "In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attivita' criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione e' una realta' criminosa destinata a svolgere una concreta attivita', assume rilievo non tanto il luogo in cui si e' radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si e' effettivamente manifestata e realizzata l'operativita' della struttura". 7.5. A tale orientamento si e' correttamente attenuta la Corte di appello, osservando che "Negli atti d'appello non si rinviene alcuna specifica censura riferita non solo agli argomenti utilizzati dal Tribunale nell'ordinanza 15/7/2011 per disattendere le eccezioni, ma anche ai passaggi motivazionali attraverso i quali la sentenza impugnata, all'esito del giudizio di primo grado, e' giunta a ritenere la piena autonomia decisionale nella programmazione dell'attivita' criminosa, al di fuori di ogni vincolo gerarchico, dell'associazione di stampo ndranghetista contestata al capo 1); associazione costituita da un'aggregazione di locali presenti sul territorio della regione lombarda, le quali, pur essendo articolazioni della ndrangheta calabrese e pur mantenendo inscindibili legami con le cosche di origine, sono "sovrane" sul loro territorio, come "sovrana" e' la struttura sovraordinata nella quale sono federate, ove sono rappresentate dai propri capi, e che a sua volta le rappresenta unitariamente nei rapporti con la Calabria; associazione che manifestava la propria operativita' a partire dalle riunioni dei rappresentanti delle singole locali organizzate presso due ristoranti in (OMISSIS) il 18/10/2007 ed in (OMISSIS) il 15/2/2008, territorio competenza del Tribunale di Milano". 7.5.1. Occorre, per completezza, osservare che la questione della competenza territoriale del Tribunale di Milano e' stata risolta positivamente, e - come premesso nel 7.3. - sulla base del medesimo principio di diritto, dalla 6 sezione di questa Corte (sentenza n. 30059 del 2014 piu' volte cit.) anche nel processo parallelamente svolto nei confronti degli imputati che avevano optato per il giudizio abbreviato. 7.5.2. Per sgombrare il campo da una censura estremamente ricorrente, formulata da piu' difese ed in relazione a piu' profili, deve, inoltre, rilevarsi che la predetta sentenza n. 30059 del 2014 costituisce all'evidenza un autorevole precedente giurisprudenziale che ha esaminato questioni di diritto che assumevano rilievo anche nell'ambito dell'odierno procedimento (e proprio in relazione alla medesima fattispecie), e come tale e' stato in piu' occasioni correttamente considerato dalla Corte di appello. IL CONCORSO c.d. "ESTERNO": NOZIONE, STRUTTURA E QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA'. 8. Le difese degli imputati (OMISSIS) (che si e' anche riportata alle note depositate all'udienza 21 aprile 2015) e (OMISSIS) hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 110 e 416 bis c.p. (nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale in atto dominante, incriminano il c.d. "concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso), per asserito contrasto con l'articolo 25 Cost., comma 2, e con l'articolo 117 Cost. e articolo 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalita'. A fondamento dell'incidente di costituzionalita' e' stato essenzialmente posto il rilievo che la Corte EDU, nella sentenza del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, avrebbe affermato che il citato "concorso esterno" nei reati associativi costituirebbe istituto di creazione giurisprudenziale. 8.1. Nel 66 della predetta sentenza, la Corte EDU ha premesso che "non e' oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale". Tanto bastava alla Corte di Strasburgo, in applicazione del suo regolamento esecutivo (che non accoglie il principio jura novit curia, ma rimette al principio dispositivo la ricostruzione del quadro normativo e dei relativi orientamenti giurisprudenziali di volta in volta rilevanti) ai fini della ricostruzione del "diritto interno", costituente base dalla quale partire per le ulteriori determinazioni inerenti al caso specificamente esaminato. 8.1.1. Tuttavia il predetto consenso della parti, pur vincolante per la Corte EDU ai fini della decisione cui essa era chiamata, tale non e' in questa sede, nella quale deve necessariamente rilevarsi che la relativa affermazione - se recepita nella sua assolutezza - e', in realta', giuridicamente inesatta. 8.1.2. Sotto il profilo tecnico-giuridico, la punibilita' del concorso eventuale di persone nel reato nasce, nel rispetto del principio di legalita', sancito dall'articolo 1 c.p. e dall'articolo 25 Cost., comma 2, dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali che tipizzano reati monosoggettivi, e l'articolo 110 c.p., principio generale del concorso di persone applicabile a qualsiasi tipo di reato. Nel vigente ordinamento, il concorso di persone nel reato e' concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutte le condotte poste in essere dai concorrenti: proprio in virtu' di detta unitarieta' strutturale, l'evento del reato concorsuale deve essere considerato come effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che hanno posto in essere atti privi dei requisiti di tipicita'. In virtu' dell'articolo 110 c.p. (che ha, dunque, una funzione estensiva dell'ordinamento penale, portato a coprire fatti altrimenti non punibili, ove ciascun concorrente abbia posto in essere non l'intera condotta tipica, ma soltanto una frazione "atipica" di essa), possono, pertanto, assumere rilevanza penale tutte le condotte, anche se atipiche (ovvero singolarmente non integranti quella tipizzata dalla norma penale incriminatrice), poste in essere da soggetti diversi, che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, ed abbiano contribuito causalmente alla produzione dell'evento lesivo da essa menzionato. 8.1.3. Come per ogni altra ipotesi di reato concorsuale, quindi, anche il c.d. "concorso esterno" nei reati associativi (il problema non si pone, infatti, per il solo reato di cui all'articolo 416 bis c.p.) trova la sua giustificazione normativa nella combinazione tra la norma penale incriminatrice (nella specie, l'articolo 416 bis c.p.) e la disposizione generale di cui all'articolo 110 c.p., ed e' caratterizzato dalle diverse modalita' concrete in cui la fattispecie e' suscettibile di manifestarsi. 8.1.3.1. D'altro canto, la stessa Corte costituzionale (sentenza 25 febbraio - 26 marzo 2015, n. 48) ha recentissimamente ribadito che il "concorso esterno" non e', come postulato dalla Corte EDU nella citata sentenza Contrada, un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce "dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui all'articolo 416 bis c.p. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'articolo 110 c.p.". 8.1.4. In realta', con riguardo alla configurabilita' o meno del c.d. "concorso esterno" (od eventuale, ex articolo 110 c.p.) nei delitti associativi, e quindi, per quanto in questa sede piu' immediatamente rileva, nell'associazione per delinquere di tipo mafioso, il problema tradizionalmente discusso riguardava piuttosto la mera compatibilita' dell'estensione ex articolo 110 c.p. con le singole norme incriminatrici di volta in volta in questione (questo, e non altro, il contrasto devoluto per la prima volta all'esame delle Sezioni Unite, e risolto dalla sentenza n. 16 del 5 ottobre 1994, Demitry, CED Cass. n. 199386 ss.: "La sezione feriale, investita della questione, rilevata l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza, anche recentissima, di questa suprema corte sulla compatibilita' del concorso eventuale con il reato associativo, con ordinanza in data 30 agosto 1994 rimetteva il ricorso alle sezioni unite"). Soltanto in riferimento a tale problema - ferma la matrice esclusivamente ed inequivocabilmente normativa dell'incriminazione, ove ritenuta, in difetto di ragioni di incompatibilita', ammissibile - e' stato, pertanto, attribuito rilievo all'esegesi giurisprudenziale. 8.1.4.1. La dottrina. La dottrina ha tradizionalmente evidenziato l'insussistenza di astratti ostacoli di tipo dogmatico alla configurabilita' del concorso eventuale nelle fattispecie plurisoggettive necessarie, pur ammettendo la necessita' di valutare se la struttura del singolo reato plurisoggettivo sia compatibile, in concreto, con il concorso eventuale. Il problema riguardava, in particolare, il solo concorso materiale, poiche' non si era mai dubitato della configurabilita' di quello morale. L'orientamento che ha negato la configurabilita' del concorso esterno non afferma tout court la liceita' penale delle condotte ad esso generalmente riconducibili, ma ritiene che queste ultime siano in ampia parte gia' qualificabili come vere e proprie condotte di partecipazione all'associazione. Si e', infatti, inizialmente sostenuto, che "potranno essere punibili come associati anche soggetti "esterni" all'associazione criminosa, purche' autori di comportamenti che obiettivamente l'avvantaggiano e purche' sia presente il relativo elemento soggettivo di partecipazione"; la stessa autorevole dottrina ha, solo in seguito, auspicato, per evitare eccessi di discrezionalita' giurisprudenziale, "un intervento legislativo diretto a precisare, mediante la configurazione di una o piu' fattispecie incriminatrici di parte speciale, le forme di contiguita' davvero intollerabili, e percio' meritevoli di repressione penale". Altra autorevole dottrina, premesso che la condotta di "partecipazione all'associazione" richiede: (a) la permanente messa a disposizione del proprio apporto e ... . (b) ... l'accettazione da parte dell'associazione, che non richiede forme espresse o addirittura rituali, ma puo' aver luogo anche per facta concludenza, ha evidenziato che, "cosi' intesa la partecipazione all'associazione, appare chiaro che residua uno spazio per la valutazione di comportamenti che, per il loro carattere episodico oppure perche' provenienti da parte di soggetti non inseriti nell'associazione, non possono essere ricondotti al paradigma della partecipazione interna, ma che pure presentano un rilevante significato per la vita dell'associazione". Nel medesimo senso, con ineccepibile applicazione dei principi generali comunemente accolti (ma dei quali non sempre chi e' intervenuto nel dibattito sulla configurabilita' del concorso esterno ha tratto le inevitabili conseguenze dogmatiche), ulteriore autorevole dottrina ha anche osservato che il c.d. concorso esterno e' sicuramente configurabile in presenza dei tre requisiti essenziali del concorso eventuale ex articolo 110 c.p., ovvero: (a) "l'atipicita' della condotta concorsuale rispetto alla fattispecie associativa"; (b) "il contributo, morale o materiale, necessario o agevolatore, occasionale o continuativo, per la costituzione, conservazione o rafforzamento dell'associazione"; (c) "il dolo di concorso, per l'esistenza del quale non e' necessario il dolo specifico di perseguire il programma criminoso, ma sufficiente la coscienza e volonta' di contribuire alla costituzione, conservazione o rafforzamento dell'associazione, stante il principio della possibilita' del concorso con dolo generico nel reato a dolo specifico, purche' almeno un altro concorrente agisca con la finalita' richiesta dalla norma incriminatrice". Ed, in risposta a quanti hanno in piu' occasioni lamentato (generalmente perseguendo interessi - perlopiu' processuali - propri) l'abnormita' dell'istituto, altra autorevole dottrina ha replicato che il concorso esterno nei reati associativi e' "uno strumento irrinunciabile per contrastare la criminalita' organizzata", e che e' possibile costruirne la fattispecie "in modo da non estendere oltre l'accettabile l'area dell'intervento penale". 8.1.4.2. La giurisprudenza. La giurisprudenza e' ormai ferma nell'ammettere la configurabilita' del concorso esterno nei reati associativi, con riguardo alle condotte consapevolmente volte a vantaggio dell'associazione, ma poste in essere da soggetto che non e', e non vuole essere, organico ad essa. A tal fine, si richiede che il concorrente esterno: (a) sia privo della affectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (Sez. un., sentenza n. 22327 del 21 maggio 2003, Carnevale, CED Cass. n. 224181 s.); (b) fornisca, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di un'effettiva rilevanza causale, e che quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacita' operative del sodalizio o, per le associazioni operanti su larga scala, di un suo particolare settore o ramo d'attivita', o di una sua articolazione territoriale (Sez. un., sentenza n. 22327 del 2003 cit.; Sez. un., sentenza n. 33748 del 20 settembre 2005, n. 33748, Mannino, CED Cass. n. 231671 ss., per la quale, in particolare, l'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, e non e' sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilita' di lesione del bene giuridico protetto, ma e' necessario un suo apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilita' razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica dei concorrente); (c) si rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilita' del contributo fornito alla societas sceleris, ai fini della realizzazione anche parziale del programma criminoso (Sez. un., sentenza n. 22327 del 2003 cit.): non e' necessario, in capo al concorrente esterno, il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volonta' di contribuire a tenerla in vita e farle raggiungere gli obiettivi prefissati), essendo sufficiente quello generico (che deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione od al rafforzamento dell'associazione, agendo nella consapevolezza e volonta' di fornire il proprio contributo al conseguimento, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione) (Sez. un., sentenze n. 30 del 14 dicembre 1995, Mannino, CED Cass. n. 202904, e n. 33748 del 2005 cit.: queste ultime hanno anche evidenziato l'insufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio del verificarsi dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti). 8.1.4.3. Questa Sezione (sentenza n. 18797 del 20 aprile 2012, CED Cass. n. 252827, richiamata anche dalla citata sentenza n. 48 del 2015 della Corte costituzionale) ha cosi' focalizzato la differenza fra il partecipe all'associazione (intraneus) ed il concorrente esterno (extraneus): (a) sotto il profilo oggettivo, essa va individuata "nel fatto che il concorrente esterno - benche' fornisca un contributo che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione - non sia inserito nella struttura criminale; (b) sotto il profilo soggettivo, essa va individuata "nel fatto che il concorrente esterno - differentemente da quello interno il cui dolo consiste nella coscienza e volonta' di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente- sia privo dell'affetto societatis". Peraltro, nella consapevolezza che detti canoni, astrattamente ineccepibili, possono in concreto risultare di nebulosa applicazione, si e' condivisibilmente ritenuto di precisare, in relazione all'elemento materiale del reato associativo, che "l'articolo 416 bis c.p. incrimina chiunque partecipi all'associazione, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali entri a far parte dell'organizzazione criminosa. Infatti, non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione che puo' avvenire nei modi piu' diversi. La mancata legalizzazione - cioe' l'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa -non esclude, pertanto, che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento ai fini dell'associazione: questa Corte, infatti, da tempo, ha chiarito che la prova dell'appartenenza, come intraneus, al sodalizio criminoso puo' essere dato anche attraverso significativi facta concludentia ove siano idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo". Il "prendere parte" al fenomeno associativo implica, quindi, sul piano fattuale, "un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale l'interessato fornisca uno stabile contributo rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La suddetta condotta puo' assumere forme e contributi diversi e variabili proprio perche', per raggiungere i fini propri dell'associazione, occorrono diverse competenze e diverse mansioni ognuna delle quali - svolta da membri diversi - contribuisce, in modo sinergico, al raggiungimento del fine comune". Ne consegue che, ai fini della configurabilita' del reato di cui all'articolo 416 bis c.p., e' necessaria e sufficiente l'adesione (anche non formale o rituale) al sodalizio, con impegno di mettersi a sua disposizione ricoprendo - in via tendenzialmente stabile - uno specifico ruolo, da cui promani un costante, effettivo e concreto contributo (anche atipico, ovvero di qualsiasi forma e contenuto) finalizzato alla conservazione od al rafforzamento di esso. Generalmente "l'attenzione si concentra sull'aspetto piu' cruento dell'associazione mafiosa ossia sui reati fine (estorsioni, usura, omicidi, traffico di stupefacenti ecc.) che vengono assunti ad indice del fenomeno associativo che sta a monte"; tuttavia, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, risultano non meno importanti le attivita' poste in essere da soggetti in apparenza al di sopra di ogni sospetto, dotati di specifiche competenze professionali (la c.d. "borghesia mafiosa"), strumentalizzate al fine di consentire al sodalizio mafioso di "dilagare" nel campo della societa' civile per incrementare ulteriormente le propria potenzialita' operative: "questi soggetti - siano essi politici, pubblici funzionali, professionisti o imprenditori - devono ritenersi far parte a pieno titolo (come concorrenti interni) all'associazione mafiosa quando rivestano, nell'ambito della medesima, una precisa e ben definita collocazione, uno specifico e duraturo ruolo - per lo piu' connesso e strumentale alle funzioni ufficialmente svolte - finalizzato, per la parte di competenza, al soddisfacimento delle esigenze dell'associazione. In questi casi, ove l'attivita' svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificita' e continuita' e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella di un intraneus tanto piu' ove il soggetto, per la sua stabile attivita', consegua vantaggi e benefici economici o altre utilita'". Andra', pertanto, essere considerato a pieno titolo come partecipante (quanto meno) alla societas sceleris, e non come mero concorrente esterno, il soggetto (appartenente alle categorie suddette) che si sia messo a disposizione del sodalizio assumendo stabilmente, nel suo ambito, il ruolo di elemento di collegamento tra i membri del sodalizio criminale e gli ambienti istituzionali, politici e imprenditoriali; "il contributo di questi soggetti della "borghesia mafiosa" e' per l'associazione fonte di potere, relazioni, contatti. Occorre ricordare, in proposito, che le associazioni mafiose sono tali perche' hanno relazioni con la societa' civile - ed, invero, tali relazioni che uniscono i boss con una rete di politici, pubblici amministratori, professionisti, imprenditori, uomini delle forze dell'ordine, avvocati e persino magistrati, costituiscono uno dei fattori che rendono forti le associazioni criminali e che spiegano perche' lo Stato non sia ancora riuscito a sconfiggerle. Basti pensare che gli infiltrati, "le talpe", le fughe di notizie riservate e, in casi ancora piu' gravi, le collusioni di investigatori, inquirenti o magistrati, con le cosche mafiose, possono portare al fallimento parziale o totale delle indagini". 8.1.4.4. Trattasi di principi ormai pacifici nella giurisprudenza di questa Corte. Si e', infatti, osservato che, nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto intraneus ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non e' inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, e' privo della affectio societatis, laddove il partecipe intraneus e' animato dalla coscienza e volonta' di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 6 , sentenza n. 49757 del 27 novembre 2012, CED Cass. n. 254112). Ritornando successivamente ad esaminare la questione, si e' poi osservato che la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volonta' di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessita' di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno e' estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacita' operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attivita' o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. 6 , sentenza n. 16958 del 16 aprile 2014, CED Cass. n. 261475). Si e', infine, chiarito che la condotta di partecipazione e' riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della associazione criminale, tale da implicare, piu' che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi; ne consegue che e' da considerare intraneus - e non semplice "concorrente esterno" - il soggetto che, consapevolmente, accetti i voti dell'associazione mafiosa e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati della consorteria, alla quale rende conto del proprio operato (Sez. 2 , sentenza n. 53675 del 10 dicembre 2014, CED Cass. n. 261620). 8.1.4.5. Nei medesimi termini la distinzione tra le due figure e' stata focalizzata dalla Corte costituzionale con la gia' citata sentenza n. 48 del 2015: a parere del Giudice delle leggi, infatti, "La differenza tra il partecipante "intraneus" all'associazione mafiosa e il concorrente esterno risiede (...) nel fatto che il secondo, sotto il profilo oggettivo, non e' inserito nella struttura criminale, pur offrendo un apporto causalmente rilevante alla sua conservazione o al suo rafforzamento, e, sotto il profilo soggettivo, e' privo dell'"affectio societatis", laddove invece l'"intraneus" e' animato dalla coscienza e volonta' di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma criminoso in modo stabile e permanente (...). Dunque, se il soggetto che delinque con "metodo mafioso" o per agevolare l'attivita' di una associazione mafiosa (...) puo', a seconda dei casi, appartenere o meno all'associazione stessa, il concorrente esterno e', per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in un "associato". Nei confronti del concorrente esterno non e', quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di "adesione permanente" al gruppo criminale (...)". 8.1.5. Conclusioni. In conclusione, il contributo adesivo del partecipe all'associazione mafiosa deve, oggettivamente, configurarsi come tendenzialmente stabile e durevole, ovvero concretizzarsi nella continuativa disponibilita', per apprezzabile lasso di tempo, del proprio apporto, e, sotto il profilo soggettivo, essere connotato dalla coscienza e volonta' di entrare a far parte stabilmente ed organicamente dell'associazione ed operare per il raggiungimento delle finalita' della stessa. Appare, di conseguenza, evidente che le condotte che si concretizzano in un ausilio occasionale all'associazione, poste in essere senza entrare a farne parte stabilmente, senza essersi messi piu' o meno durevolmente a disposizione del sodalizio, senza assumere all'interno di esso un ruolo od una funzione ben determinati, non possono rilevare come condotte di partecipazione ex articolo 416 bis c.p., perche' atipiche rispetto alla previsione tassativa della predetta norma incriminatrice. La ratio della rilevanza penale da attribuire al c.d. concorso "esterno" (come detto, pacificamente configurabile dal punto di vista dogmatico) va, pertanto, rinvenuta, senza alcun dubbio, nell'esigenza di attrarre nell'ambito del "penalmente rilevante" anche le condotte di chi, pur non essendo organico all'associazione (non facendone stabilmente parte), abbia fornito - anche solo occasionalmente - un contributo causalmente rilevante alla esistenza ed operativita' di essa, ovvero al raggiungimento delle sue finalita', con cio' esponendo ugualmente a pericolo di lesione il bene protetto, l'ordine pubblico. Deve aggiungersi che la distinzione tra le due figure non e' meramente quantitativa: andrebbe qualificato senza dubbio come contributo di partecipazione quello del soggetto cui, nell'ambito del sodalizio, sia stato attribuito un ruolo, pur se non abbia mai avuto occasione di attivarsi (si pensi all'appartenente alle forze dell'ordine incaricato di riferire le notizie riservate di interesse del sodalizio, che non si sia in concreto attivato perche' nell'ambito territoriale di sua competenza non abbia mai avuto conoscenza di simili notizie); al contrario, andrebbe qualificato, ancora una volta senza dubbio, come contributo concorsuale "esterno" quello del soggetto extraneus, sulla cui disponibilita' il sodalizio non possa contare, ma che sia stato in piu' occasioni contattato per indurlo a tenere determinate condotte agevolative, di volta in volta concordate sulla base di autonome determinazioni (si pensi all'appartenente alle forze dell'ordine con il quale sia stata, in piu' occasioni, ma con autonome determinazioni, negoziata la rivelazione di singole notizie riservate). 8.1.6. Gli indici testuali. Conferme testuali della configurabilita' del concorso materiale esterno nei reati associativi (talora frettolosamente dimenticate dagli interpreti) sono fornite dallo stesso legislatore: invero, sia l'articolo 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata) che l'articolo 418 c.p. (assistenza agli associati ex articoli 416 e 416 bis c.p.) contengono una iniziale clausola di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato") che ammette inequivocabilmente la possibilita' di un mero concorso eventuale, "esterno", nei reati associativi, lasciando all'interprete soltanto il compito di stabilire in quali casi un tal concorso sia configurabile, ovvero consentendo all'interprete unicamente la valutazione del quomodo, non anche dell'an, del concorso esterno nel reato associativo. 8.1.6.1. L'orientamento che svaluta la rilevanza dei predetti riferimenti testuali, ed in particolare del riferimento di cui all'articolo 418 c.p., ritiene che l'espressione "al di fuori dei casi di concorso nel reato" si riferirebbe al solo concorso necessario e non anche al concorso eventuale (l'espressione e' interpretata come se dicesse "al di fuori dei casi di concorso necessario"); peraltro, nell'ambito del medesimo orientamento, l'identica espressione adoperata dall'articolo 307, al comma 1 e' interpretata come se si riferisse al "concorso morale", ovvero ad escludere l'applicabilita' della norma nel caso di concorso eventuale morale. Detta immotivata discrasia appare di per se' idonea ad "indebolire" l'orientamento, rendendolo gia' al suo interno non univoco. 8.1.6.2. Autorevole dottrina ha gia' osservato (con argomentazioni gia' condivise e recepite dalle Sezioni Unite di questa Corte: sentenza n. 16 del 1994 cit.) che nell'articolo 418 c.p. al comma 1 "si trovano due espressioni differenti, rappresentate dalle locuzioni "concorso nel reato" e "persone che partecipano all'associazione" che richiamano necessariamente due realta' differente"; "pare, infatti, logico supporre che se il legislatore avesse voluto fare riferimento, all'interno dello stesso comma, per due volte alla stessa fattispecie, avrebbe utilizzato la medesima espressione e non due diverse locuzioni"; "si deve dedurre, quindi, che "concorso nel reato" non significhi partecipazione allo stesso, ma concorso eventuale esterno nel reato associativo; e' da ritenersi, pertanto, che il legislatore abbia inteso ammettere esplicitamente la configurabilita' di un concorso eventuale nei confronti della associazione". 8.1.6.3. Ed, in proposito, osserva il collegio che il dato letterale, ovvero le diverse espressioni adoperate nel medesimo contesto (esse confluiscono, infatti, nello stesso comma della norma de qua), rivela la trasparente intenzione del Legislatore di fare riferimento a due fattispecie diverse: in caso contrario, sarebbe davvero incomprensibile l'impiego, in una stessa norma, di due distinti termini per evocare il medesimo concetto. 8.1.6.4. Rilievo a parere del collegio decisivo va, sul punto, attribuito anche a quanto osservato nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale. La Relazione, nell'illustrare la disciplina dettata dall'articolo 418 c.p., osserva che "questa figura criminosa e' tenuta distinta dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento", ed evidenzia che "infondato e' il dubbio sollevato se l'inciso "fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento" si debba riferire al reato d'associazione o al reato-fine che gli associati si propongono di commettere, apparendo chiaro che il riferimento va fatto al reato di associazione per delinquere, oggetto della speciale previsione". Come gia' ritenuto dalla citata sentenza Demitry, quindi, per la Relazione ministeriale non possono esservi dubbi sulla configurabilita' del concorso eventuale, in tutte le sue forme, nei reati associativi (all'epoca, il riferimento riguardava tendenzialmente il reato di cui all'articolo 416 c.p.), visto che la stessa si premura di precisare che il concorso di cui si parla nell'articolo 418 non e' il concorso degli esterni rispetto al reato-fine che gli associati si propongono di commettere, bensi' il concorso rispetto al reato di associazione, che, per la distinzione, per il parallelo che la Relazione fa tra quest'ultimo concorso ed il concorso esterno nel reato-fine, non puo' non essere, anch'esso, il concorso esterno, degli esterni, nel reato di associazione. E, dopo aver chiarito il significato delle espressioni "dare rifugio o fornire vitto", la Relazione ministeriale aggiunge, ribadendo il concetto, che la disposizione penale in questione e' stata resa rigorosa, ma che "il maggior rigore si e' reso necessario" anche "per la esigenza di non confondere questa speciale figura delittuosa - che, non v'e' dubbio, punisce un certo contributo esterno prestato agli associati, ai partecipanti - con il concorso nell'associazione per delinquere". 8.1.7. Il contributo del 8.2. In proposito, va, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto: "E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 110 e 416 bis c.p. (nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale in atto dominante, incriminano il c.d. "concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso), sollevata per asserito contrasto con l'articolo 25 Cost., comma 2, e con l'articolo 117 Cost. e articolo 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalita'. Il c.d. "concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso non e' un istituto di (non consentita, perche' in violazione del principio di legalita') creazione giurisprudenziale, ma e' incriminato in forza della generale (perche' astrattamente riferibile a tutte le norme penali incriminataci) funzione incriminatrice dell'articolo 110 c.p., che estende l'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti, ricomprendendovi quelle nelle quali un soggetto non abbia posto in essere la condotta tipica, ma abbia fornito un contributo atipico, causalmente rilevante e consapevole, alla condotta tipica posta in essere da uno o piu' concorrenti, secondo una tecnica normativa ricorrente; la sua matrice legislativa trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'articolo 418 c.p., comma 1". 60 LE SINGOLE POSIZIONI. 9. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1.15.16.147A con la recidiva (reiterata infraquinquennale) contestata, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub 6. (OMISSIS). 15) Del delitto p. e p. dagli articoli 81 c.p.v. e 110, 377 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS), e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, induceva (OMISSIS) a non presentarsi al dibattimento a carico di (OMISSIS) (imputato del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nell'ambito del p.p. n. 773/08 reg. sent. Del Trib. Monza sez. distaccata di Desio) rendendosi irreperibile. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. Giussano e Monza in data successiva e prossima al 24 agosto 2008; 16) Del delitto p. e p. dagli articoli 81 c.p.v., 110, 611 e, 372 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra di loro e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, nel dibattimento a carico di (OMISSIS) (imputato del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nell'ambito del p.p. n. 773/08 reg. sent. Del Trib. Monza sez. distaccata di Desio) costringeva (OMISSIS) a dichiarare di non aver mai acquistato cocaina da (OMISSIS), in tal modo ritrattando le dichiarazioni rese durante le indagini e a commettere il reato di falsa testimonianza Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p.. In (OMISSIS) in data successiva e prossima al 24 agosto 2008. 147a) (OMISSIS). Del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' cedeva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque del peso di circa 200 grammi circa, a (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 18.06.2009. 9.1. La difesa denuncia vizi di motivazione quanto alle affermazioni di responsabilita': - in ordine alla ritenuta affiliazione alla struttura di tipo mafioso di cui al capo 1 (lamentando che dalla deposizione del m.llo (OMISSIS), che la Corte di appello ha dichiarato di avere inteso valorizzare a fondamento dell'affermazione di responsabilita', non sarebbero emersi elementi decisivi a suo carico); - in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 16 (lamentando - quanto ai reati fine che, secondo l'assunto accusatorio, dimostrerebbero l'intervenuta affiliazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo A. - che sia stata privilegiata una arbitraria ricostruzione dei fatti, poiche' l'aiuto fornito dall'imputato al (OMISSIS) sarebbe ascrivibile soltanto all'amicizia tra i due, e non vi sarebbe prova dell'affiliazione del (OMISSIS); dalla conversazione n. 8723 si evincerebbe che (OMISSIS) non aveva alcun interesse a minacciare (OMISSIS) affinche' non si presentasse al processo; con specifico riferimento al secondo reato, si considera scontato che il (OMISSIS) avesse detto il falso in dibattimento solo perche' non aveva confermato quanto dichiarato in fase di indagine preliminare; comunque nulla dimostra che l'imputato si sia avvalso - nel porre in essere le condotte contestate - della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo); - in ordine al reato di cui al capo 147A) (lamentando che non sia stata accolta la offerta ricostruzione alternativa dei fatti, contestando l'interpretazione che e' stata data alle intercettazioni inerenti al fatto contestato, e la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 gia' esclusa con riguardo al cugino, che aveva optato per il rito abbreviato); - ancora, in ordine alla ritenuta partecipazione al reato associativo (da f. 16 del ricorso), lamentando: che sarebbe stato arbitrariamente valorizzato l'episodio del danneggiamento al Bar (OMISSIS) (il cui titolare aveva narrato soltanto di un minimo screzio con l'imputato, avvenuto nel 2007, e non ricollegabile agli spari alla vetrina, che ha fatto risalire ad un anno dopo); che sarebbe stata non valutata la circostanza che l'imputato (come gli altri componenti del gruppo al quale egli risulterebbe affiliato) non aveva partecipato al summit svoltosi in Calabria nell'agosto del 2008 per incontrare il leader (OMISSIS); ne' le intercettazioni valorizzate dal m.llo (OMISSIS) per dimostrare che comunque l'imputato aveva effettuato un viaggio in Calabria in quello stesso mese di agosto perche' "chiamato a raccolta" per partecipare ad un incontro di ndrangheta sarebbero decisive, sia perche' egli era sceso in Calabria accompagnato soltanto da un altro soggetto, sia perche' gli altri due soggetti che sarebbero scesi in Calabria con il ricorrente vi si erano recati semplicemente in vacanza, pur se in luogo limitrofo a quello di svolgimento del c.d. summit, ma non avevano incontrato (OMISSIS), come riferito da (OMISSIS) ed emergente dalla intercettazioni; le dichiarazioni del (OMISSIS) sarebbero state mal valutate; che l'intercettazione ambientale operata sul volo (OMISSIS) sarebbe stata erroneamente valorizzata ai fini della conclusiva affermazione di responsabilita'; che l'imputato risulta pacificamente estraneo alle vicende riguardanti il ritenuto proposito omicidiario di (OMISSIS) in danno di (OMISSIS); che la sua partecipazione alla struttura definita "Lombardia" sarebbe stata desunta dalla sua affiliazione ad un gruppo malavitoso capeggiato dal cugino (OMISSIS): quest'ultimo peraltro si era distaccato dalla "locale" di (OMISSIS), ed aveva successivamente commesso reati con l'ausilio di terzi, tra i quali asseritamente il ricorrente, ma con attivita' priva delle connotazioni di cui all'articolo 416 bis c.p.. 9.1.1. Denuncia, inoltre, vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche (poiche' la Corte di appello ha disatteso la richiesta osservando che nel gravame non erano stati offerti elementi nuovi rispetto alla valutazione del primo giudice, atti ad indurre a diverse conclusioni, laddove anche i soli motivi ritenuti dal Tribunale non sufficienti a legittimare il beneficio erano sufficienti a far ritenere la fondatezza della doglianza), e quanto al diniego del riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati. 9.1.2. Denuncia, infine, violazione di legge quanto all'individuazione del reato piu' grave nell'ambito della continuazione riconosciuta tra i 4 reati oggetto di condanna (quello di cui al capo 147A ha minimo e massimo edittale piu' elevati, tenuto conto della ritenuta aggravante di cui all'articolo 7 cit.). 9.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 9.2.1. Le doglianze inerenti alle affermazioni di responsabilita' sono assolutamente prive di specificita' in tutte le loro articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 150 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni (riepilogato in sede di esame dibattimentale dal m.llo (OMISSIS)), incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti; rispetto ad esse, le dichiarazioni collaborative - pure contestate in ricorso - assumono valenza confermativa ulteriore, ma meramente accessoria e complementare. In particolare, il m.llo (OMISSIS) "ha spiegato che dopo l'omicidio di (OMISSIS) ((OMISSIS)) si monitorava con attenzione il territorio e si prestava particolare attenzione, nell'ambito della consorteria criminale gia' individuata, all'emergente gruppo Stagno, con l'identificazione dei suoi componenti in: (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) - tutti familiari di (OMISSIS) -, nonche' (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (factotum di origine pugliese). Il teste ha dichiarato che, a partire dall'ascolto delle conversazioni intercettate a carico di questi soggetti dall'anno 200S e fino al 2009 (le utenze in uso ad (OMISSIS) fino al 5 novembre 2009), gli inquirenti ne avevano ricostruito i legami, gli interessi, le attivita' illecite condotte e le azioni di fuoco che il gruppo predisponeva, tra le quali il progetto di uccidere (OMISSIS). L'ascolto delle conversazioni veniva accompagnato dal costante monitoraggio degli spostamenti di questi imputati, che portava ad individuare nella famiglia di Giampa' c.d. "il professore", zio di (OMISSIS), e residente a (OMISSIS), il legame con la corrispondente casa-madre calabrese, tenuto da questa ndrina". Fondamentale ed ineludibile importante elemento di riscontro alle accuse mosse all' (OMISSIS) e' stato, infine, incensurabilmente desunto dall'esito dei sequestri effettuati, "aventi ad oggetto le armi a disposizione del gruppo (pistola sequestrata ad (OMISSIS), corrispondente all'arma usata per l'azione di fuoco contro la vetrina del bar (OMISSIS); le armi rinvenute nel box di (OMISSIS) il 27.3.2009); nonche' l'auto Renault e la moto, entrambe di provenienza furtiva, custodite nel box di (OMISSIS), predisposte per l'agguato ad (OMISSIS) (pianificato con lo stesso modus operandi dell'uccisione di (OMISSIS))". Su questo quadro indiziario - esaustivamente ricostruito nelle decisioni di merito (nel capitolo dedicato alla locale (OMISSIS)) - si sono successivamente inserite le dichiarazioni etero accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS), motivatamente ritenute attendibili dalla Corte di appello, anche perche' riscontrate da quanto gia' emerso dalle acquisite intercettazioni: secondo la Corte di appello, "le ricostruzioni dei pentiti, quindi, assumono valore di riscontro a fatti e circostanze gravemente indiziar e gia' ampiamente provati dagli esiti delle indagini di P.G. (intercettazioni, servizi di osservazione, perquisizioni e sequestri), consentendone una lettura piu' ampia, organica e completa, alla luce delle articolate e, spesso, complesse dinamiche che sussistevano, nella ndrangheta lombarda, all'epoca in considerazione". La Corte di appello ha, pertanto, motivatamente concluso (f. 165 s.) che (OMISSIS), con riferimento al contesto territoriale nel quale la contestazione assumeva che egli operasse, partecipava all'utilizzo del metodo mafioso delineato nei precedenti passi della motivazione della sentenza impugnata sulla base di corrette ed incensurabili valutazioni del materiale probatorio acquisito, "e, nell'ambito degli episodi sintomatici dell'appartenenza al sodalizio, portava a compimento anche i fatti costituenti autonomi reati-fine, contestati ai capi 15, 16 e 147 A", questi ultimi aggravati Legge n. 203 del 1991, ex articolo 7 per le ragioni fattuali indicate a f. 167 ss. dalla Corte di appello (i reati di cui ai capi 15 e 16 erano motivati non da mera amicizia con (OMISSIS), "ma dal piu' intenso legame derivato dal comune sodalizio di appartenenza", dimostrato dalle conversazioni tra l'imputato ed (OMISSIS) intercettate dopo l'arresto del (OMISSIS), riportate a f. 168; quanto al residuo reato, il fondamento dell'aggravante de qua e' convincentemente spiegato dalla Corte di appello a f. 171). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello - che ha puntualmente replicato a f. 157 ss. a tutte le censure costituenti oggetto dell'atto di appello -, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'; in relazione al reato di cui al capo 147A, il ricorso non specifica adeguatamente l'oggetto delle doglianze, limitandosi a lamentare di aver proposto una interpretazione alternativa della conversazioni intercettate - come premesso inammissibile in sede legittimita', in difetto di documentati travisamenti -, senza peraltro indicarne il contenuto), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 9.2.2. Generico e manifestamente infondato e' il motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche: se, da un lato, il ricorrente non ha indicato l'elemento in astratto sintomatico di meritevolezza in ipotesi non valutato o mal valutato, dall'altro la Corte ha negativamente valorizzato le condizioni personali dell' (OMISSIS), il ruolo non marginale assunto nel sodalizio desunto dalle condotte al medesimo attribuite, correttamente conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale (da intendersi successivamente richiamato per tutte le doglianze di analogo segno dei coimputati), per il quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilita' di circostanze attenuanti generiche, il giudice puo' limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, poiche' anche un solo elemento attinente alla personalita' del colpevole od all'entita' del reato ed alle modalita' di esecuzione di esso puo', pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cosi', da ultimo, Sez. 2 , sentenza n. 3609 del 18 gennaio - 1 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163). 9.2.3. Quanto al diniego della continuazione con reati separatamente giudicati, la doglianza e' meramente reiterativa, e quindi generica, avendo la Corte di appello esaminato la richiesta, non accogliendola con motivazione incensurabile in questa sede perche' corretta giuridicamente, esauriente, logica, non contraddittoria, e non inficiata da travisamenti (f. 172). 9.2.4. Per la medesima ragione e' inammissibile la censura riguardante il computo della pena base, anch'essa meramente reiterativa rispetto agli ampi ed incensurabili rilievi dedicati alla questione dalla Corte di appello (f. 139 ss.). 9.2.4.1. Peraltro, a stretto rigore, l'accoglimento della doglianza comporterebbe l'applicazione al ricorrente di una pena maggiore (egli si duole, infatti, che non sia stato considerato, quale reato piu' grave, quello di cui al capo 147A, che asseritamente avrebbe minimo e massimo edittale piu' elevati del reato ritenuto piu' grave dai giudici di merito, tenuto conto della ritenuta aggravante di cui all'articolo 7 cit.), ma il ricorso non indica in alcun modo quale sarebbe l'interesse meritevole di tutela del ricorrente ad una siffatta decisione. 9.2.4.2. Per completezza, a riprova della completa mancanza di giuridico fondamento della doglianza, deve rilevarsi che, in riferimento all'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 il motivo sembra contenere una implicita doglianza sul mancato "bilanciamento" (al riguardo si legge in ricorso quanto segue: "aggravante che la Corte di appello non ha ritenuto di bilanciare con attenuanti di sorta") nell'esprimere la quale il difensore non considera che la predetta circostanza aggravante sarebbe, comunque, per legge, sottratta al "bilanciamento" ex articolo 69 c.p., pur se concorresse con circostanze attenuanti. 10) Ricorsi di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1, con la recidiva (reiterata infraquinquennale) contestata, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub 6. 10.1. La difesa denuncia: (ricorso avv. (OMISSIS)): 1 - violazione articolo 606 c.p.p., lettera B), per violazione dell'articolo 530 c.p.p., comma 2 e vizio di motivazione, risultando "palesemente insufficiente o contraddittoria la prova che l'imputato (...) abbia commesso i reati a lui ascritti" (lamenta che nulla dimostrerebbe la sua partecipazione ad incontri anche conviviali o summit con altri associati e che non ci sono intercettazioni che lo riguardano; e' stato scagionato anche da 3 pentiti; insignificante ai fini della ipotesi di accusa e' il valorizzato incontro con (OMISSIS) in occasione dell'omicidio di (OMISSIS)); 2 - violazione articolo 606 c.p.p., lettera B), per violazione dell'articolo 99 c.p., comma 5 c.p. (per illegittimita' dell'operato aumento per la recidiva); (ricorso avv. (OMISSIS)): 1 /2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera C) ("inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', inutilizzabilita', inammissibilita' - prova di resistenza") e vizio di motivazione (quanto alla affermazione di responsabilita', basata su un episodio risalente al 1999 privo di fondamento e su una conversazione intercettata). 10.1.1. In data 2 aprile 2015, e' pervenuta una memoria dell'imputato, che ha ribadito di non essere mai stato coinvolto nell'omicidio di (OMISSIS), commesso dal figlio (OMISSIS) in data (OMISSIS). 10.2. I ricorsi sono in toto inammissibili. 10.2.1. Le doglianze inerenti all'affermazione di responsabilita' sono assolutamente prive di specificita' in tutte le loro articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 175 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime (non una soltanto, come erroneamente lamentano le difese del ricorrente) intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Dopo aver riepilogato e valutato gli acquisiti elementi probatori, la Corte di appello ha incensurabilmente concluso (f. 180) che "La partecipazione del (OMISSIS) al sodalizio mafioso, il suo concreto apporto integrante quella "messa a disposizione" della propria opera agli interessi del sodalizio, non si concreta con la partecipazione a riunioni, a matrimoni, a momenti in cui si deliberano le gerarchle e le strategia per il semplice fatto che il (OMISSIS) non gode della stima dei capi e alle riunioni non viene invitato, Tuttavia, l'apporto del (OMISSIS) (contestato in termini ampi nel seguente modo: "si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso") si sostanzia nella messa in atto di intimidazione violenta e nei collegamenti - per quanto malevoli - con i capi, nelle informazioni assunte e propalate a beneficio dei sodali, sia pure con una leggerezza che irrita i capi. Il suo rapporto molto stretto con (OMISSIS), emerso come figura "affidabile" della locale, ha costituito per lui un altro elemento di stabilita' nel sodalizio, potendo contare (e offrire) uno stabile appoggio ad un sodale di assoluto rilievo". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 10.2.2. I ricorsi sono, peraltro, ulteriormente inficiati in parte da una imprecisa ricostruzione delle vicende processuali (diversamente da quanto si legge nel ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS), l'imputato risponde di un solo reato), in parte da carenza di senso logico (non e' dato rinvenirne nella seguente affermazione, che e' possibile leggere nel ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS): "poiche' la colpevolezza ... e' stata ancorata esclusivamente in quello stralcio di conversazione telefonica fra altri, e' piu' che evidente l'illegale assunzione di quell'unica prova, ragion per cui si impone il ricorso alla prova di resistenza"). 10.2.3. Errato e' il riferimento (nel ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS)) all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), per denunciare la violazione di una norma processuale (l'articolo 530 c.p.p., comma 2); inammissibile, per le ragioni gia' indicate nel 4.4. di questa motivazione, e', comunque, la doglianza inerente alla violazione dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, che cela in realta' una doglianza sulla motivazione. 11. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1, con la recidiva (semplice) contestata, e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilita', ma ha escluso l'aumento di pena per la contestata recidiva, riducendo conseguentemente la pena ad anni nove di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 11.1. La difesa denuncia (riportando integralmente, per ciascun motivo, il corrispondente motivo di appello): 1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C), - nullita' della sentenza per omessa traduzione dell'imputato (all'udienza 13.12.2011, per la quale dal verbale in atti non risulterebbe la rinunzia a comparire valorizzata dalla Corte di appello; all'udienza 25.9.2012, per la quale l'imputato avrebbe unicamente rifiutato nel momento in cui, in luogo di una sola manetta, si pretendeva di applicargliene due) - violazione del diritto di difesa ex articoli 178 e 179 c.p.p.; 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) e vizio di motivazione - nullita' della sentenza per mancata dichiarazione di incompetenza territoriale a favore dell'Autorita' giudiziaria di Reggio Calabria - erronea applicazione del combinato disposto dell'articolo 8 c.p.p., comma 3, e articolo 416 bis c.p. - violazione del principio del giudice naturale - mancanza di motivazione sul punto (la Corte di appello - nel trattare in premessa ai ff. 22-24 la questione, comune a piu' appellanti, avrebbe omesso di considerare le emergenze sopravvenuti rispetto al momento in cui la questione era stata esaminata dal Tribunale della liberta'; ne' puo' assumere rilievo la decisione della Corte di cassazione che ha definito il parallelo procedimento "Infinito", trattato con rito abbreviato, per la disomogeneita' - come di rito - dei materiali probatori valutabili; da una intercettazione sarebbe emersa pro' inequivocabile della sussistenza di un legame indissolubile di ideazione, programmazione pianificazione con la Calabria (f. 1177 - 1189 della sentenza di primo grado); 3 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione dell'articolo 416 bis c.p. ed illogicita' della motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo (lamenta l'insussistenza della associazione di stampo mafioso che si e' ritenuto di poter configurare; premesso un riepilogo di massime giurisprudenziali in tema, lamenta l'insussistenza di elementi atti a dimostrare l'impiego di un metodo mafioso esteriorizzato e finalizzato al controllo del territorio di riferimento; lamenta, inoltre, che i valorizzati reati fine fossero in realta' finalizzati a soddisfare esigenze personali dei singoli autori, e non strumentali alla vita ed al raggiungimento delle finalita' dell'enucleato sodalizio; nessun elemento (se si prescinde dalle valorizzate intercettazioni) legittimerebbe l'assunto dell'esistenza ed operativita' di un locale in (OMISSIS), dove non risulta commesso nessun reato-fine; difetta la prova del conseguito controllo del territorio in Lombardia, trascurabile essendo la possibile rilevanza dei valorizzati 130 episodi di estorsione, non decisivi in quanto perpetrati su un territorio molto vasto e popolato; l'affermazione di responsabilita' e' anche in piu' punti viziata da una interpretazione non adeguata della acquisite intercettazioni (f. 16 del ricorso); a riprova dell'inesistenza del sodalizio de quo si sottolinea "che l'associazione imputata non ha alcun reato legato agli stupefacenti" (f. 17), attivita' che un sodalizio di ndrangheta non potrebbe disdegnare, tanto vero che nei principali processi aventi ad oggetto il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. si e' sempre accompagnata la contestazione di cui alla Legge droga, articolo 74; risulterebbe, inoltre, che l'imputato, come altri, era un "lavoratore indefesso" (cosi' il difensore a f. 17 del ricorso), il che mal si concilierebbe con i guadagni che egli avrebbe necessariamente dovuto trarre dalla ipotizzata partecipazione al sodalizio criminoso configurato; 4 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione del combinato disposto dell'articolo 192 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, ed illogicita' della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova per quanto riguarda la ritenuta partecipazione dell'imputato al reato associativo. Trascrive l'elencazione degli elementi invocati dalla difesa nell'atto di appello per smentire l'ipotesi accusatoria, e ripercorre le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilita', lamentando che: - non si sia tenuto conto del fatto che l'imputato esercita regolare attivita' lavorativa, e che nessun congiunto e' mai stato condannato per reati di mafia; - sia stata mal valutata la rilevanza della sua mancata partecipazione alle riunioni dell'officina di (OMISSIS); - sia stata affermata la rilevanza delle acquisite captazioni, in realta' prive di pregio investigativo; - illogiche sarebbero le argomentazioni con le quali la Corte di appello avrebbe inteso giustificare l'assenza di dote all'imputato; - non abbia ricevuto adeguata risposta l'obiezione riguardante la mancanza della prova del reinserimento del (OMISSIS) nella ndrangheta dopo la sua ipotizzata esclusione dal sodalizio (diversamente da quanto verificatosi con il (OMISSIS)), il che dovrebbe evidenziare che il (OMISSIS) di cui si parla nelle intercettazioni non sia il (OMISSIS) (assente sia al momento sacrale del distaccamento di (OMISSIS) che a quello del reiserimento); ancora una volta, che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata l'attivita' lavorativa esercitata dall'imputato, che lo portava con notevole frequenza all'estero, rendendogli impossibile la assidua presenza (quale contabile del sodalizio) alle riunioni piu' o meno mensili del gruppo, ipotizzata dagli inquirenti, anche in tal caso omettendo di considerare adeguatamente i rilievi difensivi oggetto del gravame, che trascrive integralmente; - censurando l'identificazione dell'imputato quale partecipante al summit (ma nulla dimostrerebbe che quell'incontro avesse tali connotazioni) tenutosi il 26.4.2008 presso il ristorante (OMISSIS); - l'assenza di decisivi elementi atti a far ritenere che il (OMISSIS) di cui si discute nelle valorizzate conversazioni fosse realmente il (OMISSIS), in presenza in atti della prova del possibile riferimento del diminutivo a numerosi altri soggetti; - dalle stesse intercettazioni emergerebbe l'estraneita' dell'imputato al sodalizio de quo; - le caratteristiche fisiche dell'imputato non legittimano l'assunto della sua appetenza al gruppo, poiche' dalle intercettazioni emerge che (OMISSIS) il contabile aveva i capelli "come GESU' CRISTO", mentre (OMISSIS) e' calvo (come documentato attraverso l'esibizione del documento di riconoscimento). Inoltre (OMISSIS) il contabile dovrebbe essere, secondo quanto emerge dalle intercettazioni, un abituale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre l'imputato ha documentato di non averne mai assunte; 5 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione dell'articolo 416 bis c.p. ed illogicita' della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato al reato associativo (lamenta che nulla abbia dimostrato l'intraneita' del (OMISSIS), in assenza di prova della affiliazione rituale, di doti, della commissione di reati-fine, ed in assenza di elementi tali da legittimare l'attribuzione al predetto di un ruolo dinamico e funzionale nell'ambito del sodalizio); 6 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione del combinato disposto degli articoli 195 e 603 c.p.p., ed illogicita' della motivazione in relazione alla mancata acquisizione di una prova a discarico che asserisce decisiva (si tratta del coimputato (OMISSIS), che il collaboratore di giustizia (OMISSIS) ha riferito avergli fatto in nome del ricorrente): il diniego e' stato motivato (come da ordinanza che allega) richiamando un orientamento per il quale la disciplina dettata dall'articolo 195 c.p.p. non troverebbe applicazione per coimputati ed imputati in procedimento connesso, peraltro successivamente superato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20804 del 2013); l'evidenza di un tale errore per violazione di una norma di procedura renderebbe non dovuta la c.d. prova di resistenza; 7 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione dell'articolo 62 bis c.p. e mancanza ed illogicita' della motivazione in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche; 8 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione dell'articolo 416 bis c.p., comma 4, e articolo 59 c.p., comma 2, e mancanza della motivazione, in relazione all'aggravante dell'associazione armata, lamentando l'inconsapevolezza dell'imputato del possesso di armi da parte degli associati; 9 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione dell'articolo 18 cpv. c.p. ed illogicita' della motivazione in relazione al diniego di unificazione del reato in continuazione con reati separatamente giudicati nel 1989. 11.1.1. In data 24 marzo 2015, e' pervenuta una memoria dell'imputato, che ha prodotto due fotografie ed un certificato medico, per dimostrare di essere calvo e di non portare quindi "i capelli come Gesu' Cristo", come al contrario emergerebbe dalle intercettazioni valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilita'. 11.2. Il ricorso e', nel suo complesso, infondato. 11.2.1. Il primo motivo e' generico perche' meramente reiterativo, e manifestamente infondato. La Corte di appello ha, infatti, compiutamente esaminato le analoghe censure costituenti motivo di appello, non accogliendole, con motivazione incensurabile in questa sede perche' corretta giuridicamente, esauriente, logica, non contraddittoria, e non inficiata da travisamenti (f. 182 s.). In particolare, con riferimento alla prima delle udienze oggetto di doglianza, quanto allegato al ricorso e' privo di decisivo rilievo, poiche' dallo stesso ricorso si evince che il verbale cartaceo riepiloga in sintesi le vicende, mentre la trascrizione integrale (che il ricorrente non allega) le riporta piu' ampiamente: nessun insanabile contrasto, quindi, nessun vizio processualmente rilevabile. Con riferimento alla seconda delle udienze oggetto di doglianza, deve rilevarsi che il detenuto non e' legittimato ad opporsi alle modalita' di traduzione ritenute necessarie per esigenze di sicurezza, e comunque dalla relazione di servizio allegata allo stesso ricorso (la quale costituisce atto fidefaciente fino a querela di falso, che non risulta formalizzata) si evince la conclusiva rinunzia a comparire dell'imputato. 11.2.2. Il secondo motivo e' manifestamente infondato (si rinvia in proposito a quant; premesso nei p.p. 7 ss.). 11.2.3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo attengono all'affermazione di responsabilita', possono essere esaminati congiuntamente e sono, nel complesso, infondati. 11.2.3.1. In via preliminare, occorre osservare che non e' ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimita' di "documenti nuovi" diversi da quelli di natura tale da non costituire "nuova prova" e da non esigere alcuna attivita' di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove gia' raccolte, perche' tale attivita' e' estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione. Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita - rilevanti ai fini dell'imputabilita' - o di morte - rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato (Sez. 4 , sentenza n. 3396 del 6 dicembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, CED Cass. n. 233241; Sez. 3 , sentenza n. 8996 del 10 febbraio 2011, CED Cass. n. 249614). Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimita' non sono ricevibili perche' il nuovo codice di rito non ha previsto all'articolo 613, diversamente dall'abrogato articolo 533, tale facolta': si e', in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimita' della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicita' della motivazione. Ne consegue che in Cassazione possono essere prodotti esclusivamente documenti che l'interessato non era stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. Come gia' evidenziato da questa Corte (Sez. 3 , sentenza n. 43307 del 19 ottobre 2001, CED Cass. n. 220601), "non e' ammissibile nel giudizio di legittimita', anche dopo l'entrata in vigore della Legge 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'articolo 327 bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facolta' di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo 6 del presente libro". E', pertanto, inammissibile la produzione di documenti nuovi in questa sede da parte del ricorrente. Va, in proposito, ribadito (Sez. 2 , sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 254302) il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimita' possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attivita' di apprezzamento circa la loro validita' formale e la loro efficacia nel contesto delle prove gia' raccolte e valutate dai giudici del merito". Per altro verso, occorre anche precisare che la produzione in questa sede di documenti legittimamente acquisiti nel corso del giudizio di merito, che la parte interessala" abbia l'onere di allegare al ricorso in virtu' dei rilievi in diritto di cui ai p.p. 4.1. ss., non puo' aver luogo quando i termini per l'impugnazione siano scaduti, dovendo accompagnarsi tempestivamente al deposito del ricorso, a pena di inammissibilita' (la gia' maturata inammissibilita' del ricorso per difetto delle necessarie allegazioni di atti di merito in esso richiamati non potrebbe, infatti, in difetto di una previsione normativa ad hoc, essere sanata ex post non termini per l'impugnazione ormai scaduti). Privi di rilievo processuale sono, pertanto, anche sotto questo profilo, i documenti allegati alla memoria del 24 marzo 2015, depositata quando i termini per l'impugnazione erano gia' irrimediabilmente scaduti. 11.2.3.2. Cio' premesso, deve rilevarsi che le doglianze inerenti all'affermazione di responsabilita' sono in massima parte assolutamente prive di specificita' in tutte le loro articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 184 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Sulla base del complesso degli elementi acquisiti, la Corte di appello ha motivatamente concluso (f. 190 s.) che "La controversa figura di (OMISSIS) ha suscitato una certa apprensione all'interno dell'associazione perche' metteva in pericolo la supremazia del (OMISSIS) in favore del nuovo arrivato (OMISSIS), e con essa rischiava di sovvertire le idee fondanti dell'associazione come fino a quel momento erano invalse, riguardo ai rapporti sulla Calabria e alla posizione dei capilocale storici quale il (OMISSIS) era stato per il locale di (OMISSIS), essendone anche il fondatore, (OMISSIS), insomma, e' a tutti gli effetti intraneus nel sodalizio criminoso perche' e' capace di fare ruotare intorno a se' le apprensioni e le tattiche degli altri sodali, Egli si inserisce in un passaggio fondamentale della vita associativa, non a caso di poco precedente all'omicidio (OMISSIS) - culmine ed evento deflagrante dei contrasti e momento di ripresa con il ripristino dei vecchi assetti e la "punizione" degli insorti, mediante il ritiro delle cariche prima conferite, per contrastare l'inequivoco tenore delle conversazioni telefoniche come sin qui sintetizzate e ricostruite nell'impugnata sentenza, l'appellante ribadisce la sua difesa, gia' avanzata in primo grado e disattesa dal Tribunale, che il (OMISSIS) di cui si parla nelle intercettazioni non e' lui in quanto egli viene citato solo con riferimento al nome (e non al cognome), e vi sono negli atti vari altri riferimenti a tale (OMISSIS); inoltre, (OMISSIS) e (OMISSIS) parlano di un (OMISSIS) "con i capell come Gesu' Cristo", drogato, mentre lui e' calvo e non assume droga, ora, nessuna di queste obiezioni coglie nel segno perche' dal contenuto dei discorsi intercettati e soprattutto dall'incastro delle intercettazioni in cui si parla di (OMISSIS) e quelle in cui egli stesso e' un conversante si nota una perfetta collimanza di senso e di eventi, tale per cui non vi e' spazio per un equivoco di nome, IL (OMISSIS) viene spesso riferito insieme al (OMISSIS), suo fratello, e con riferimento a colui che, insieme a (OMISSIS), ordisce il complotto ai danni di (OMISSIS), anche contro il volere dei maggiorenti di (OMISSIS), fra cui (OMISSIS)) a volte si fa riferimento al defunto padre dei due fratelli, (OMISSIS), e alla destituzione dalla carica di contabile in favore di (OMISSIS) - tutti eventi riconducibili a (OMISSIS) e non ad altri. L'imputato ribadisce che il riferimento ai capelli come Gesu' Cristo non puo' essere rivolto a lui e da cio' desume un errore di persona, ma tale riferimento non deve essere preso alla lettera e neppure e' chiaro nella sua valenza. Il (OMISSIS) (che proferisce la similitudine citata) potrebbe riferirsi a capelli disordinati piu' che lunghi, e comunque il (OMISSIS) nostro imputato - per quanto ha apprezzato la Corte in udienza - non e' calvo completamente, ma porta i capelli rasati, almeno quelli sulla nuca e sulle tempie. IL (OMISSIS), interrogato sul punto dalla difesa, ha accondisceso in maniera poco convinta all'esistenza di altro (OMISSIS) come quello delle barzellette, che va in giro in bicicletta ma non ha fornito alcun dato utile alla sua identificazione ne' ha spiegato il senso delle sue parole qualora riferite al (OMISSIS) delle barzellette ... Da cio' discende che non ci sia alcun altro (OMISSIS) identificabile effettivamente come alternativo al (OMISSIS). Quanto al riferimento fatto nella stessa conversazione all'uso delle droghe, tale affermazione non puo' certo essere confutata dalle analisi mediche fatte in carcere, ave certamente nessuno fa uso di droghe. L'uso risalente di droga ben puo' non risultare nelle analisi fatte mesi dopo, e comunque l'affermazione, genericamente formulata in senso dispregiativo, ben puo' fondarsi sul traffico delle droghe piu' che sul loro uso, trovando riscontro inequivoco nella condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 18.1.1989 definitiva in data 11.1.1990 per traffico di stupefacente, eroina e cocaina. Conclusivamente, nessuno degli argomenti difensivi merita condivisione e l'affermazione di colpevolezza contenuta nella impugnata sentenza va confermata". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 11.2.3.3. A confutazione di alcune specifiche doglianze difensive, deve rilevarsi quanto segue: - il ricorso all'intimidazione anche in territorio di (OMISSIS) e', secondo l'incensurabile valutazione della Corte di appello, dimostrato dagli elementi riepilogati a f. 184 s. della sentenza impugnata; - il quarto motivo e' inammissibile gia' per come formulato, poiche' deduce violazione degli articoli 192 e 546 c.p.p., in realta' muovendo doglianze all'apparato motivazionale della sentenza impugnata (cfr. 4.4.); - per quanto riguarda le censure prospettate come vero e proprio vizio di motivazione, ritiene il collegio che la Corte di appello abbia correttamente ed incensurabilmente esaminato e confutato ogni doglianza difensiva, senza incorrere in travisamenti (cfr. f. 186 ss., dettagliatamente); d'altro canto, la maggior parte delle obiezioni difensive ha carattere assertivo e congetturale (cfr. all'evidenza quarto motivo, punto 7, del ricorso: trattasi di mera ipotesi, sostenuta senza documentare travisamenti, ma soltanto sulla base di pure congetture), nessuna e' decisiva, e quelle inerenti all'interpretazione delle intercettazioni sono del tutto generiche, non operando specifici e decisivi riferimenti a specifiche conversazioni in ipotesi malamente valorizzate. Quanto all'individuazione del (OMISSIS) come protagonista delle conversazioni valorizzate a suo carico, contestata in riferimento all'aspetto fisico ed alla negata tossicodipendenza, la Corte di appello ha, in realta', esaurientemente spiegato che -valorizzando un articolato insieme di elementi (dettagliatamente riepilogato a f. 190 in fine) - si e' motivatamente giunti a ritenere che il " (OMISSIS)" di cui si parlava nelle intercettazioni fosse proprio il (OMISSIS), inoltre, il riferimento ai capelli e' rimasto di significato equivoco e non decisivamente chiarito (anche l'imputato ne aveva, ma sulla nuca); ne' puo' ritenersi documentato che l'imputato non si drogasse (e quindi che il (OMISSIS) delle intercettazioni non fosse lui) in virtu' di una certificazione di esami effettuati dopo l'incarcerazione. Risulta, tuttavia, errato (ma non decisivo, decisivo a fronte dei plurimi elementi acquisiti e valorizzati), e va emendato, il solo segmento della motivazione della sentenza impugnata che evoca un possibile riferimento dell'interlocutore a traffici di droga quotidiani di (OMISSIS): in realta', nella conversazione de qua si parla chiaramente e pacificamente di assunzione. Per tale motivo, le doglianze de quibus vanno ritenute, nel complesso, infondate, non inammissibili. 11.2.4. Il sesto motivo e' infondato. 11.2.4.1. Deve convenirsi con il ricorrente che, in ordine alla questione di diritto oggetto del motivo, le Sezioni Unite (sentenza n. 20804 del 14 maggio 2013, CED Cass. n. 255141 s.), con orientamento che questo collegio condivide e ribadisce, hanno chiarito che, diversamente rispetto a quanto ritenuto dalla Corte di appello, "L'imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilita' va equiparato - in virtu' di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 209 c.p.p. - all'imputato di procedimento connesso, di cui all'articolo 210 c.p.p., con conseguente applicazione delle regole di cui all'articolo 195 c.p.p.", e che "Alla chiamata in correita' o in reita' "de relato" si applica l'articolo 195 c.p.p. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex articolo 210 c.p.p., o un teste assistito, ex articolo 197 bis c.p.p.". 11.2.4.2. La Corte di appello ha, peraltro, attribuito un rilievo marginale alle dichiarazioni de quibus. Il ricorrente afferma, in proposito, del tutto arbitrariamente (e, tra l'altro, in difetto dell'indicazione di possibili riferimenti normativi o giurisprudenziali a sostegno della propria tesi) che l'evidenza di un tale errore per violazione di una norma di procedura dovrebbe rendere non dovuta la c.d. prova di resistenza. L'assunto e' del tutto infondato. La richiesta declaratoria di inutilizzabilita' delle dichiarazioni del dichiarante de relato in difetto della citazione del dichiarante riferito di per se' non inficia l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata; sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente evidenziare la ragione per la quale, eliminate quelle dichiarazioni, che sono sicuramente inutilizzabili (e va, in proposito, emendato, ai sensi dell'articolo 619 c.p.p., l'errore di diritto nel quale e' incorsa la Corte di appello), dovrebbe risultarne inficiato l'intero impianto motivazionale; ma cio' non e' stato fatto, dichiaratamente perche' (erroneamente) ritenuto non dovuto. In proposito, invero, il collegio condivide e ribadisce l'orientamento riaffermato di recente dalla Terza Sezione (sentenza n. 3207 del 23 gennaio 2015, CED Cass. n. 262011), per il quale, "Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilita' di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilita' per aspecificita', l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento". 11.2.5. Generico e manifestamente infondato e' il motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche: se, da un lato, il ricorrente non ha indicato convincentemente l'elemento in astratto sintomatico di meritevolezza in ipotesi non valutato o mal valutato, dall'altro la Corte ha negativamente valorizzato l'esistenza di un precedente penale grave, ed il comportamento processuale non sintomatico di meritevolezza (f. 192). 11.2.6. Quanto all'aggravante dell'associazione armata, la doglianza e' in parte meramente reiterativa, avendo la Corte di appello (f. 192) esaminato la richiesta, disattendendola, correttamente argomentando la natura oggettiva di essa (p. 6.4.1.3. di questa motivazione). Quanto al presunto difetto di consapevolezza del possesso di armi da parte degli altri consociati, la doglianza e' inammissibile poiche' formulata per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto di appello (d'altro canto, il ricorrente non ha contestato -come al contrario sarebbe stato doveroso, a pena di inammissibilita' per genericita' della doglianza - il riepilogo dei motivi di appello operato dalla sentenza impugnata, del tutto silente sul punto). 11.2.7. All'evidenza reiterativo e manifestamente infondato e' anche l'ultimo motivo, avendo la Corte di appello, correttamente ed incensurabilmente, valorizzato ai fini del diniego dell'invocata continuazione con reati separatamente giudicati, l'estrema risalenza (a 20 anni addietro) di questi ultimi (f. 192). 12) Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1A. 84. 86. 88. 90. 91. nonche' del delitto di cui al capo 89. qualificato ex articoli 110 e 367 c.p. e articolo 61 c.p., n. 9, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 84) delitto p. e p. dagli articoli 110, 81 e 319 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (nei cui confronti si e' proceduto separatamente), (OMISSIS), in qualita' di appuntato scelto CC, il secondo in qualita' di brig. Capo, il terzo in qualita' di appuntato, il quarto quale brigadiere, tutti in servizio presso NORM di Rho e pertanto pubblici ufficiali, al fine di compiere e per aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio, consistiti in: a) fornire notizie riservate sulle indagini in corso e sulle operazioni di polizia condotte dalla Compagnia CC di Rho e in particolare: l'arrivo delle forze di polizia dopo il furto di un furgone 190 dotato di antifurto satellitare, rinvenuto a Lainate; la presenza di eventuali telecamere in luoghi dove saranno perpetrati furti; la futura emissione di ordinanze cautelari, indagini in corso nei confronti di (OMISSIS) e il futuro arresto di quest'ultimo; il contenuto di una denuncia presentata da (OMISSIS), a cui era stata incendiata la macchina; b) nel fornire copertura ad un furto di un furgone Mercedes Sprinter tg. (OMISSIS) (dotato di antifurto satellitare) avvenuto il 17.7.08 impedendo di individuare gli autori dei reati e il recupero del mezzo ( (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS)); c) nell'accertare, contattando la centrale operativa della Compagnia CC di Rho su richiesta di (OMISSIS), (sollecitato da (OMISSIS) che temeva di essere pedinato dalle forze dell'ordine), chi fossero gli intestatari delle seguenti autovetture: tg. (OMISSIS) (intestata a (OMISSIS), n. a (OMISSIS)) e tg. (OMISSIS) (intestata a (OMISSIS) nato a Lima) e comunicando poi la relativa notizia a (OMISSIS) ( (OMISSIS)); d) nell'omettere di denunciare (OMISSIS) che, spaccando "denti, naso e quant'altro" a soggetto non identificato, si era reso responsabile di lesioni aggravate dall'uso di arma (articoli 582 e 585 c.p., Legge n. 110 del 1975, articolo 4) ( (OMISSIS)); e) nell'allontanare con uno stratagemma, verso Pogliana Milanese, i colleghi CC dal luogo (Mazzo di Rho) dove (OMISSIS) e (OMISSIS) stavano perpetrando il furto di due furgoni con all'interno merce varia, garantendo a questi ultimi di commettere il furto senza il pericolo di essere sorpresi ( (OMISSIS) - (OMISSIS)), ponendosi al servizio di (OMISSIS), (OMISSIS) e del sodalizio a cui questi ultimi appartengono ricevevano da (OMISSIS), (OMISSIS) denaro, pari a circa euro 3000,00 per coprire il furto meglio indicato al punto b) che precede, nonche' pari a circa 500,00 - 1000,00 euro per ogni notizia riservata rivelata, merce provento di furto quale corrispettivo degli atti contrari ai doveri d'ufficio compiuti e da compiere, in tal modo facendosi retribuire stabilmente e facendo mercimonio della loro pubblica funzione. Limitatamente a (OMISSIS), con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In (OMISSIS). 86) delitto p. e p. dagli articoli 110 e 648 c.p., articolo 61 c.p., n. 9 perche', in concorso con persone non identificate, al fine di procurarsi un profitto pari a circa euro 3.000,00 si metteva alla guida del furgone Mercedes Sprinter tg. (OMISSIS) provento di furto commesso il (OMISSIS) ricoverato presso l'autofficina di (OMISSIS), in tal modo consentendo che il furgone rubato non incappasse in controlli. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione rivestendo (OMISSIS) la qualifica di appuntato scelto appartenente ai CC. In (OMISSIS). 88) (in concorso con (OMISSIS) separatamente giudicato) delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 c.p., articolo 615 ter c.p., comma 3 perche', in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, (OMISSIS) quale istigatore e (OMISSIS) quale autore, accedevano abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine di accertare chi fosse l'intestatario delle autovetture tg. (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)): in particolare (OMISSIS), su sollecitazione di (OMISSIS), attivava (OMISSIS) il quale chiedeva il suddetto accertamento (motivandolo con la falsa necessita' di conoscere chi fosse l'intestatario di un'auto ferma sotto la sua abitazione da una settimana) al Vice Brig. (OMISSIS), in servizio presso la centrale operativa di Rho, il quale, ingannato, provvedeva a dare seguito alle richieste di (OMISSIS). Con le aggravanti di aver commesso i fatti su sistemi informatici relativi all'ordine pubblico, sicurezza pubblica e di interesse pubblico e da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. In (OMISSIS). 89) delitto p. e p. dagli articoli 110 e 368 c.p., articolo 61 c.p., n. 9 perche', in concorso con (OMISSIS), quest'ultimo quale autore materiale e (OMISSIS) quale istigatore, mediante falsa denuncia presentata al Comando Compagnia CC di Rho il 26.8.08, accusavano falsamente soggetti ignoti (pur sapendoli innocenti) di avere scavalcato il muro di cinta del (OMISSIS) srl e di aver asportato merce del valore di circa 180 - 200 mila euro (articolo 624 bis c.p.), circostanze da ritenersi false in quanto nessun furto era avvenuto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione rivestendo (OMISSIS) la qualifica di appuntato scelto appartenente ai CC. In (OMISSIS). Fatto conclusivamente qualificato ex articoli 110 e 367 c.p. e articolo 61 c.p.,n. 9. 90) delitto p. e p. dagli articoli 110 e 479 c.p., articolo 61 c.p., n. 2 perche', in concorso con (OMISSIS) (giudicato separatamente) al fine di assicurare a se' e a (OMISSIS) l'impunita' per il reato di cui al capo che precede, redigevano un falso verbale di sopralluogo nonche' il falso memoriale di servizio n. (OMISSIS) dove si dava atto che in Rho via (OMISSIS) era avvenuto un furto con scasso e che la dinamica presunta era la seguente: "molto probabilmente hanno utilizzato un furgone per poter caricare tutta la merce", circostanze da ritenersi entrambe false in quanto non era avvenuto alcun furto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su atto facente fede fino a querela di falso (OMISSIS). 91) (in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) separatamente giudicati): delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 9, articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 7 perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS), si impossessavano dei furgoni qui di seguito indicati mentre si trovavano parcheggiati sulla pubblica via, sottraendoli a (OMISSIS) GBR e (OMISSIS) Ltd: Furgone Mercedes modello Sprinter tg. (OMISSIS); Furgone Mercedes modello Sprinter tg. (OMISSIS); Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede, con abuso di poteri e violazione di doveri connessi a pubblica funzione e al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In (OMISSIS). 12.1. La difesa denuncia: - contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione ed inosservanza e/o violazione della legge penale, anche in relazione alle deduzioni formulate nell'atto di appello in relazione al capo 1 A (lamenta che non sarebbe configurabile il ritenuto concorso esterno in difetto di un sodalizio di riferimento, perche' il gruppo enucleato non avrebbe mai agito con esteriorizzazione del metodo mafioso, e non essendo sufficiente all'uopo una valutazione di mafiosita' soltanto potenziale; non sarebbero state esaminate compiutamente le censure costituenti oggetto di appello; la condotta di presunta agevolazione di (OMISSIS) in relazione all'omicidio di (OMISSIS) costituirebbe al piu' mero favoreggiamento personale, come gia' ipotizzato nell'ambito di diverso procedimento; sarebbero state mal valutate le dichiarazioni del cap. (OMISSIS), il quale avrebbe confermato in dibattimento che l'imputato sapeva delle telecamere in funzione sulla scena del crimine, ed avrebbe agito pur negligentemente, ma senza dolo, di certo non alterandola intenzionalmente (come avrebbe ammesso lo stesso imputato all'ud. 31.5.2012); la stretta di mano con (OMISSIS) sarebbe in realta' insignificante; ne' l'imputato avrebbe potuto, come pure si e' ritenuto, agevolare l'uscita del (OMISSIS) dal pub in oggetto (lo si desume dai filmati visionati in dibattimento); difetterebbe la prova del necessario contributo alla preservazione ed al rafforzamento del sodalizio); - quanto agli ulteriori reati, nessun elemento ricollega il ricorrente al (OMISSIS), o lo mostra disponibile, come pure ipotizzato, ad accondiscendere ai voleri del predetto e di (OMISSIS), nulla emergendo al riguardo dalle effettuate intercettazioni; nulla dimostra che l'imputato avesse in uso telefoni cellulari intestati a terzi; apodittica sarebbe l'identificazione dell'imputato come il soggetto coinvolto nel furto di un piccolo escavatore da inviare in Puglia; nulla dimostrerebbe le ipotizzate rivelazioni del segreto di ufficio (riguardanti notizie delle quali egli in realta' non era neanche a conoscenza, essendo del tutto irrilevante quanto desumibile dalla testimonianza (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS)BERLINGIERI Michele (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), conosciuto dall'imputato soltanto come autore di furti, e non come appartenente ad associazione mafiosa, e' stata incensurabilmente ritenuta insostenibile, a fronte delle risultanze riepilogate a f. 195 s. La Corte ha poi osservato che "per escludere ogni dubbio in ordine al fatto che i favoritismi" del (OMISSIS) riguardassero l'associazione e non gli interessi personali dello (OMISSIS) e' sufficiente considerare la ricostruzione operata in sentenza delle vicende oggetto contestazione, in relazione alle quali non e' stata proposta impugnazione, o anche solo leggere il capo 84, ove sono enunciati dettagliatamente gli atti contrari ai doveri d'ufficio contestati al (OMISSIS) in concorso con i suoi tre colleghi separatamente giudicati: atti consistenti ad esempio nella comunicazione di notizie riservate riguardanti l'attivita' associativa di furto di furgoni facente capo a (OMISSIS) e alla sua "squadra", agevolandone la consumazione con la segnalazione della presenza di telecamere ed anche intervenendo direttamente per allontanare pattuglie in arrivo sul luogo di perpetrazione di furti; ovvero l'abusivo accesso all'archivio informatico dell'Arma per accertare l'intestazione dell'autovettura che, secondo la preoccupazione espressa da (OMISSIS), lo stava pedinando. La consistenza stessa del contributo sistematicamente prestato dal (OMISSIS) a favore del sodalizio, nell'ambito dell'accertato patto corruttivo contributo che va dalla "copertura" dell'attivita' associativa di furto di furgoni, a notizie ed anticipazioni su indagini interessanti gli associati, allo sviamento di indagini in corso, all'allontanamento di spacciatori da luoghi utilizzati da (OMISSIS) e dal suo gruppo per il traffico di stupefacenti - non lascia adito a dubbi in ordine all'idoneita' di tali condotte, in termini di rilevanza causale a rafforzare l'associazione, agevolandone la realizzazione del programma criminoso". A tale conclusione e' stato ritenuto non ostativo il rilievo che l'imputato svolgesse solo attivita' di vigilanza e pattugliamento sul territorio, mentre non si occupava di indagini, "in quanto i fatti accertati dimostrano come egli non avesse alcuna remora a travalicare i confini delle sue attribuzioni, anche oltre i limiti della liceita'". E' stata, inoltre, ritenuta destituita di fondamento la specifica censura mossa alla sentenza, che non avrebbe dato risposta alla questione relativa all'effettiva volonta' del (OMISSIS) di alterare le tracce dell'omicidio (OMISSIS) e di allontanare i sospetti dal gestore del locale (OMISSIS) nonche' al reale significato da dare alla stretta di mano con il padre di questi, il coimputato (OMISSIS), "ove si consideri la puntuale e non specificamente contestata ricostruzione operata dal Tribunale in base alla deposizione dell'isp. (OMISSIS) - nel senso che si vedeva nelle mani dell'imputato (OMISSIS) una pistola, che era stata utilizzata per uccidere (OMISSIS), non trovata sul luogo del delitto - ed alle riprese visive registrate; queste ultime evidenziano come (OMISSIS) passeggiando nella sala del locale per portarsi alla porta di uscita avesse consentito con la sua "disattenzione" a (OMISSIS) di prelevare la pistola da dietro la cassa, di occultarla sulla sua persona e di portarla fuori dal bar; le stesse riprese mostrano quindi la stretta di mano tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la cui interpretazione non assume rilievo decisivo al fine di escludere che l'intervento del (OMISSIS) fosse finalizzato ad intralciare le investigazioni, alterando deliberatamente la scena del crimine a favore dell'autore dello stesso, intraneo come il padre della locale di Rho". Quanto al profilo soggettivo, la piena consapevolezza di questi dell'appartenenza dei soggetti destinatari dei suoi "favoritismi" alla ndrangheta e' stata incensurabilmente desunta da colloqui intercettati intrattenuti da (OMISSIS) e (OMISSIS) il 24 e il 25 luglio 2008: il primo riferisce l'ambasciata mandata da (OMISSIS) il carabiniere per dirmi "di stare attento", pervenutagli attraverso (OMISSIS) - soggetto sottoposto all'obbligo di firma - segnalando che c'e' qualcuno che sta parlando, con la raccomandazione di maggiore prudenza nelle riunioni del sodalizio, di evitare le mangiate al ristorante (OMISSIS) "con 10-20 persone"; nelle stesse conversazioni si parla di un'indagine che coinvolge 140 persone, quindi di un'attivita' investigativa riferita non a singoli, ma all'intera associazione; nel medesimo senso depone la conversazione del 17 novembre 2008 nel corso della quale (OMISSIS) dice di avere appreso dal suo informatore (OMISSIS) di "200 mandati di cattura ... mafia tutti calabresi ... quando c'e' qualche problema noi lo sappiamo tre giorni prima...". La Corte di appello ha, pertanto, conclusivamente ravvisato nelle accertate condotte dell'imputato, tutti gli elementi costitutivi che caratterizzano la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso (per i quali si rinvia a quanto premesso nei 8 ss.), "essendo risultato accertato il contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sistematicamente fornito dal suddetto al sodalizio in termini di rilevanza causale ai fini della conservazione e rafforzamento del medesimo". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 12.2.2. Quanto alla configurabilita' di un sodalizio operante in loco con metodo mafioso, rispetto al quale il (OMISSIS) e' stato ritenuto concorrente esterno, non puo' che farsi, inoltre, riferimento a quanto premesso nel 6 ss. 12.2.3. Va, conclusivamente, rilevato che la censura riguardante la possibile qualificazione giuridica della condotta del (OMISSIS) come favoreggiamento personale e' tardiva perche' dedotta per la prima volta in questa sede, e non esaminabile di ufficio, in considerazione dell'inammissibilita' del ricorso. 13. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. e 13., in continuazione tra di loro e con reati separatamente giudicati dal Tribunale di Monza in data 11 dicembre 2008 (con sentenza divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2009), e condannato complessivamente alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub 6. 13) delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso col fratello (OMISSIS), deteneva e portava in luogo pubblico una pistola trasportandola da (OMISSIS) - vivaio (OMISSIS) - in un luogo sconosciuto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In (OMISSIS) e attualmente permanente. 13.1. La difesa denuncia: 1 - nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per violazione dell'articolo 416 bis c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta appartenenza all'associazione mafiosa (lamenta - dopo aver riepilogato nelle prime 6 pagine del ricorso una serie di massime giurisprudenziali - che a fondamento dell'affermazione di responsabilita' la Corte di appello avrebbe arbitrariamente posto la messa a disposizione per gli scopi del gruppo del vivaio (OMISSIS), trascurando che il ricorrente aveva rapporti solo con il dipendente (OMISSIS) - un pregiudicato la cui assunzione deve pero' ritenersi irrilevante, avendo il ricorrente, nell'esercizio della sua attivita' di imprenditore, anche in passato assunto ex detenuti: e molti dei malavitosi che si assume avere sporadicamente frequentato il vivaio, vi si recavano in realta' perche' parenti del predetto -; non risulta essere stato formalmente affiliato; non risulta aver partecipato a summit od incontri di diversa natura; la sentenza impugnata e' contraddittoria perche' prima afferma che l'appartenenza al gruppo si sarebbe protratta anche dopo la morte del (OMISSIS), concretizzandosi nella custodia di armi presso il vivaio, poi da' atto che l'imputato, nell'analizzare la sua posizione processuale, dice che le armi erano state trovate dopo la morte del (OMISSIS), ma c'erano da prima, ed erano in esclusiva disponibilita' del (OMISSIS), come dichiarato all'udienza 20.2.102 dal teste (OMISSIS); nulla dimostra che presso il vivaio ci sarebbero stati incontri tra associati dopo la morte del (OMISSIS), ne' che il ricorrente fosse consapevole della mafiosita' delle attivita' svolte dal predetto; su tale ultimo profilo le emergenze delle svolte intercettazioni sarebbero contraddittoriamente valutate (se (OMISSIS) e', come si afferma, al corrente di tutte le dinamiche interne - ma in cio' condividendo conoscenza non individuali ma della intera famiglia -, non si comprende perche' in una occasione (OMISSIS) e (OMISSIS) smettono di parlare quando arriva (OMISSIS)); nulla dimostra in sintesi la sua appartenenza al sodalizio di cui al capo 1); 2 - nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per violazione dell'articolo 416 bis c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di associazione mafiosa (a prescindere dall'assenza di qualsivoglia condotta materiale di partecipazione, il ricorrente era comunque del tutto inconsapevole dell'esistenza e dell'operativita' del sodalizio: nulla dimostrerebbe quindi il necessario dolo); 3 - nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per violazione dell'articolo 416 bis c.p. e vizio di motivazione, per errata qualificazione giuridica del fatto, che al piu' integrerebbe il mero favoreggiamento personale; 4 - nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per violazione dell'articolo 416 bis c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'articolo 416 bis c.p., commi 4 e 6, e Decreto Legge n. 152 del 1991 articolo 7; 5 - nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) ed E), per violazione dell'articolo 416 bis c.p. e vizio di motivazione in relazione all'articolo 533 c.p.p., comma 1, e articolo 530 c.p.p., comma 2, in difetto della prova della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 13.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 13.2.1. I primi due motivi attengono all'affermazione di responsabilita', possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Le doglianze del ricorrente sono, infatti, assolutamente prive di specificita' in tutte le loro articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 198 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, nonche' le precise dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), motivatamente ed incensurabilmente ritenute attendibili. La Corte ha anche puntualmente confutato le obiezioni difensive (in particolare, osservando che l'imputato era partecipe del sodalizio enucleato, come contestatogli, ma non era considerato affidabile: per questo in alcune occasioni i sodali tacciono al suo arrivo, ed in alcune occasioni non lo invitano ai summit), ed ha ritenuto provata l'esistenza di uno stretto legame con il capo della "locale" (OMISSIS) e la messa a disposizione del sodalizio del vivaio dove l'imputato lavorava per incontri riservati; e' stata ritenuta provata anche la custodia di armi, che documenta il necessario dolo di partecipazione; sono state valorizzate intercettazioni ambientali in carcere con i familiari proprio aventi ad oggetto la custodia di armi (f. 533 s. della sentenza di primo grado); si e' evidenziato che le conversazioni intercettate dimostrano che l'imputato era comunque al corrente delle principali dinamiche interne alla "locale" di (OMISSIS); la conversazione riportata a f. 205 ha evidenziato, nell'incensurabile interpretazione della Corte di appello, che il (OMISSIS) fosse consapevole della riferibilita' delle armi non al solo (OMISSIS) ma "a loro"; le frequentazioni assidue dei sodali presso il vivaio sono continuate anche dopo la morte del (OMISSIS), a riprova dell'esistenza di piu' ampi legami "associativi", che prescindevano dalla sola persona del predetto. La Corte di appello ha, pertanto, concluso che la complessiva valutazione di tutte le circostanze di fatto acquisite e valutate "smentisce l'ipotesi di una condotta limitata a vantaggio del singolo partecipe (OMISSIS) - che, peraltro, e' capo della locale di Seregno -bensi' provano la disponibilita' manifestata e concretamente prestata dall'appellante ad occultare le armi del sodalizio e a supportare le relative attivita', agevolando i contatti e le riunioni tra i sodali, che fonda la ritenuta intraneita' alla "locale", come contestata" (f. 208). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 13.2.2. Il terzo motivo e' ancora una volta meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, poiche' gli elementi valorizzati dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilita' hanno dimostrato che l'attivita' svolta dal (OMISSIS) avvantaggiava l'intero sodalizio, non il solo (OMISSIS), e si era protratta anche dopo la morte di quest'ultimo. 13.2.3. Il quarto motivo e' in parte non consentito (le censure riguardanti le aggravanti di cui all'articolo 416 bis c.p., commi 4 e 6, non avevano costituito oggetto di appello, e sono state inammissibilmente dedotte per la prima volta in questa sede), in parte meramente reiterative, e quindi generiche (a fronte degli incensurabili rilievi con i quali la Corte di appello ha argomentato - f. 209 - la ritenuta configurabilita' della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7). 13.2.4. All'evidenza generico (in difetto di compiuti riferimenti alle acquisite risultanze) e comunque non consentito (poiche' deduce violazione degli articoli 530 e 533 c.p.p., in realta' muovendo doglianze all'apparato motivazionale della sentenza impugnata: cfr. 4.4.) e' il quinto motivo. 14) Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1bis - H1 - H (esclusi i beni sub 6 e 9), unificati dal vincolo della continuazione ed esclusa la circostanza aggravante contestata sub H), nonche' del reato di cui al capo O, esclusa la circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e condannato alle pene ritenute di giustizia (anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui al capo O), ed anni undici di reclusione per le residue imputazioni) con le statuizioni accessorie, anche di confisca od in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilita', ma ha escluso l'aggravante di cui all'articolo 353, comma 2, contestata sub O), riducendo conseguentemente la pena per tale reato (ad anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa), e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub 6. (OMISSIS). H) Del delitto di cui agli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone non identificate, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente i beni qui di seguito indicati a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) sas, (OMISSIS) srl, (OMISSIS) srl, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); 1) quote di (OMISSIS) srl facenti formalmente capo a (OMISSIS) e (OMISSIS); 2) (facenti formalmente capo a (OMISSIS) srl): - Comune di (OMISSIS), diritto di superficie per 99 anni sul terreno di cui al foglio 3 particella 901; - Comune di (OMISSIS), proprieta' sul c.d. Lotto n 6 della istituendo "area artigianale" complessivamente identificata dal Foglio n. 6 Mappali n 82, 84 e parte del 36; - Comune di (OMISSIS); - n 15 centiare Foglio 3 Particella 679 Semin.Irrig. (proprieta' al 100%); - n 38 centiare Foglio 3 Particella 772 Semin.Irrig. (proprieta' al 100%); - n 2 centiare Foglio 3 Particella 773 Semin.Irrig. (proprieta' al 100%); - 12 mq cat C/2 Foglio A5part.1194 sub 522 in (OMISSIS) (proprieta' al 100%); - immobile categoria A3 Foglio A5part.1194 sub 521 in (OMISSIS) (proprieta' al 100%); - immobile categoria A3 Foglio A5part.1194 sub 520 in (OMISSIS) (proprieta' al 100%); - immobile categoria A3 Foglio A5part.1194 sub 519 in (OMISSIS) (proprieta' al 100%). In comune di (OMISSIS); proprietaria di 07 are (fg.3 Part. 250 Prato); proprietaria di 34 are e 60 centiare (fg.3 Part. 251 Prato); proprietaria di 36 are e 80 centiare (fg.3 Part. 282 Seminativo); proprietaria di 03 are (fg.3 Part. 283 Seminativo; proprietaria di 04 are e 42 centiare (fg.3 Part. 750 Seminativo; proprietaria di 03 are e 92 centiare (fg.3 Part. 751 Seminativo); proprietaria di 04 are e 07 centiare (fg.3 Part. 752 Seminativo); proprietaria di 03 are e 67 centiare (fg.3 Part. 753 Seminativo); proprietaria di 03 are e 70 centiare (fg.3 Part. 754 Seminativo); proprietaria di 03 are e 70 centiare (fg.3 Part. 755 Seminativo); proprietaria di 24 are e 81 centiare (fg.3 Part. 771 Seminativo); proprietaria di 02 are e 40 centiare (fg.3 Part. 772 Seminativo); proprietaria di 07 are e 10 centiare (fg.3 Part. 773 Seminativo); proprietaria di 07 are e 10 centiare (fg.3 Part. 774 Seminativo); proprietaria di 08 are e 80 centiare (fg.3 Part. 775 Seminativo); proprietaria di 09 are e 50 centiare (fg.3 Part. 776 Seminativo); proprietaria di 08 are e 80 centiare (fg.3 Part. 777 Seminativo); proprietaria di 03 are e 82 centiare (fg.3 Part. 822 Seminativo); proprietaria di 03 are e 90 centiare (fg.3 Part. 845 Seminativo); proprietaria di 03 are e 90 centiare (fg.3 Part. 846 Seminativo); proprietaria di 03 are e 98 centiare (fg.3 Part. 847 Seminativo); proprietaria di 06 are e 42 centiare (fg.3 Part. 848 Seminativo); proprietaria di 03 are e 73 centiare (fg. 3part.850 Seminativo); proprietaria di 06 are e 13 centiare (fg. 3part.851 Seminativo); proprietaria di 06 are e 18 centiare (fg. 3part.852 Seminativo); proprietaria di 06 are e 37 centiare (fg. 3part.853 Seminativo); proprietaria di 05 are e 70 centiare (fg. 3part.854 Seminativo); 3) (facenti formalmente capo a (OMISSIS) sas); - immobile sito in (OMISSIS) fg. 19 Part. 1185 sub. 5) in via (OMISSIS) (pere. 1/1000); - immobile sito in (OMISSIS) (Sez. Urbana B fg. 19 Part. 1188) mq in via (OMISSIS) (pere. 1/2); - 15 centiare (fg. 3 Part. 681 Sem Irrig.) ubicate in via (OMISSIS); - 38 centiare (fg. 3 (OMISSIS)) ubicate in in via (OMISSIS); - 3 are e 2 centiare (fg. 3 Part. 775 Sem Irrig.) ubicate in via (OMISSIS).. 4) (Facenti formalmente capo a (OMISSIS)); - n 3 immobili siti in (OMISSIS), cosi' specificati; Sez. urb. C foglio 1 Part. 338 sub. 63 piano S1 categoria C/6; Sezione urb. C foglio 1part.376 piano T (lastrico Solare); Sez. Urb. C foglio 1 Part. 275 sub. 21 categoria A/2; - n 3 immobili siti in (OMISSIS), cosi' specificati: Sez. Urb. Foglio 3part.852 sub. 16 piano T categoria C/2; Sez. Urb. B Foglio 3part.852 sub. 15, piano T categoria C/6; Sez. urb. B Foglio 3part.852 sub. 7 piano 1 categoria A/3 (percentuale di 1/1); immobile sito in (OMISSIS) Sezione Urbana A Foglio 5 Particella 478 sub 37. - immobile sito in (OMISSIS) Foglio 31part.118 sub. 704 piano S1 via Lessona n 5 (percentuale di 2/8 in regime di separazione dei beni). 5) (facenti formalmente capo a intestato a (OMISSIS) e (OMISSIS)); Comune di Pavia foglio 6 mappale 51 di 35 are e 80 centiare; 6) (facenti formalmente capo a (OMISSIS) srl); n 19 immobili siti in (OMISSIS) piano T, Piano 1 e Piano 2 del (foglio D/3 Part. 259, categoria A/3-C/6-C/7-F/1 sub. 5-8-10-11-18-19-20-21-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 e 37); 7) (facenti formalmente capo a (OMISSIS) e (OMISSIS)); quote della (OMISSIS) srl ( (OMISSIS) srl); 8) (facenti formalmente capo a (OMISSIS)); Azienda (beni strumentali, rapporti bancari, etc.) della Iar Iniziative Assistenziali Riunite Cooperativa Sociale a Responsabilita' Limitata - ONLUS con sede in (OMISSIS) ed unita' operativa in (OMISSIS); Azienda (beni strumentali, rapporti bancari, etc.) della ICARE Cooperativa Sociale con sede in Pavia Via Brichetti n 14; Azienda (beni strumentali, rapporti bancari, etc.) della (OMISSIS) Cooperativa Sociale con sede in (OMISSIS). 9) (Facente capo formalmente a (OMISSIS) srl); l'immobile sito in (OMISSIS) Foglio 32part.1418 sub 30 piano 1; 10) (facenti formalmente capo a (OMISSIS) sas); nr. 3 immobili siti in (OMISSIS), attualmente cosi' censiti; Sez. Urb. G Foglio 5part.1501 sub. 1 piano T-1-S1 cat. A/4 (percentuale 1/1); Sez. Urb. G Foglio 5part.822 sub. 1 cat. C/6 (percentuale 1/1); Sez. Urb. G Foglio 5part.1501 sub 2 piano T cat. A/4 (percentuale 1/1); 11) (facenti formalmente capo a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)); Quote di (OMISSIS) srl; In (OMISSIS) e altrove in continuazione fino al 2010; Contestazioni ai sensi dell'articolo 517 c.p.p. (udienza 27/9/2012); (OMISSIS). H-1) del delitto di cui agli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legge n. 506 del 1992, articolo 12 quinquies perche', in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (nei confronti dei quali si procede separatamente), in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente a terzi i beni qui di seguito indicati: Quote di partecipazione pari al 25% del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l. corrente in (OMISSIS) formalmente intestata a (OMISSIS). Quote di partecipazione pari al 50% del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l. con sede in Lotto di terreno identificato al foglio particella 849 del comune di Pasturana per un superficie di 9 are e 93 centiare intestato alla sopra meglio indicata (OMISSIS) s.r.l.; Percentuale pari a 75,28/1000 del terreno identificato al foglio 3 particella 771 comune di (OMISSIS) per un superficie di 24 are e 81 centiare (destinata a strada) intestato alla (OMISSIS) s.r.l.; Immobile sito in (OMISSIS) di cui alle coerenze catastali foglio 0/3 particella n. 259 sub 40, intestato alla (OMISSIS) s.r.l., legalmente rappresentata da (OMISSIS). Immobile sito in (OMISSIS) di cui alle coerenze catastali foglio 0/3 particella n. 259 sub 41 intestato alla (OMISSIS) s.r.l., legalmente rappresentata da (OMISSIS). Immobile sito in (OMISSIS) di cui alle coerenze catastali foglio 0/3 particella n. 259 sub 24 intestato alla (OMISSIS) s.r.l., legalmente rappresentata da (OMISSIS). 50% delle quote di (OMISSIS) s.r.l. con sede in (OMISSIS) formalmente intestate ad (OMISSIS) In (OMISSIS) e altrove in continuazione fino al luglio 2010. (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) giudicati separatamente); O) articolo 110 c.p., articolo 353 c.p., comma 2, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e nelle qualita' di cui sopra, con collusioni e mezzi fraudolenti qui di seguito indicati, turbavano la gara di appalto indetta per l'assegnazione in diritto di superficie del lotto 3 del Piano di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) in Comune di Borgarello, gara aggiudicata alla (OMISSIS) srl in data 22.3.2010; Collusioni e mezzi fraudolenti consistiti in: a) Presentare due offerte, entrambe provenienti da (OMISSIS) srl, con importi diversi, rispettivamente pari a euro 36.600,00 e a euro 45.200,00 e nel farne risultare protocollata ufficialmente solo quella di importo minore, destinata ad essere sostituita con altra con importo maggiore qualora fossero intervenute offerte di altre imprese; b) Allontanare dalla gara altra impresa, facente capo all'assessore (OMISSIS), in quanto l'appalto doveva essere vinto da (OMISSIS); c) Fornire al bando di appalto una pubblicita' non adeguata in modo da impedire alle imprese interessate di parteciparvi; d) Nel comunicare a (OMISSIS), prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (16.1.2010), che alla data del 12.1.2010 non erano pervenute offerte. e) Nel garantire a (OMISSIS) che, una volta aggiudicato il diritto di superficie alla (OMISSIS) srl, l'area sarebbe passata in proprieta' piena; In tal modo gli indagati, prima dell'espletamento della gara, hanno assegnato l'appalto pubblico in questione alla (OMISSIS) srl e hanno garantito la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta'. Con l'aggravante di aver commesso il fatto da parte di soggetto da considerarsi preposto alla gara in quanto (OMISSIS) ha svolto, di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto posto che, quale presidente della Giunta Comunale di Borgarello, in data 1.12.2009 ha approvato la bozza di convenzione e il bando pubblico per la riassegnazione del lotto 3 del PEEP del Comune di Borgarello. Con l'aggravante, per (OMISSIS), di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa; In (OMISSIS). 14.1. La difesa denuncia: 1 - (capo 1-bis) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3 - articolo 192 c.p.p., comma 3 - articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), - nonche' articoli 110 e 416 bis c.p. e 416 ter c.p., per manifesta illogicita' della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare: - quanto alle presunte condotte di intermediazione per la convergenza di voti mafiosi sui diversi candidati e di garanzia della contropartita per il sostegno elettorale asseritamente da questi fornito (f. 225 ss. dell'impugnata sentenza), una discrasia inerente alle contestazioni che si pongono a monte di quella riguardante il ricorrente, poiche', nelle imputazioni ascritte a (OMISSIS) (locale di Pavia) e (OMISSIS) (locale di (OMISSIS)) non vi e' traccia di tale patto ma si fa riferimento generico a rapporti, concretizzatisi nella generica vicinanza e disponibilita' di un alto funzionario amministrativo rispetto a singoli esponenti del sodalizio, penalmente neutri e non integranti il ritenuto concorso esterno; nulla dimostrerebbe che (OMISSIS) avesse stretto un patto elettorale con i predetti esponenti della ndrangheta (uno dei quali e' stato dall'imputato in una occasione malamente apostrofato), e d'altro canto i candidati sostenuti dall'imputato non risultano coinvolti nell'odierno procedimento, e nulla dimostra che avessero ottenuto appoggio elettorale dal sodalizio, ne' che quest'ultimo avesse ottenuto un "ritorno" in termini di utilita' dall'appoggio elettorale in ipotesi fornito; analoghe considerazioni si imporrebbero quanto al presunto appoggio fornito dal (OMISSIS), con l'ausilio di (OMISSIS), per l'elezione di (OMISSIS), mai indagato ed assolutamente estraneo ad ogni accordo; inoltre, l'ipotizzato ed indimostrato impegno dell'imputato non avrebbe comunque inciso, accrescendole, sulle capacita' operative dell'individuato sodalizio: difetterebbe, pertanto, quel rapporto di causalita' richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (sentenza Mannino del 2005) per configurare il concorso esterno del politico che stringa un accordo elettorale con un sodalizio mafioso, oltre che la necessaria consapevolezza e volonta' di fornire un tale apporto; peraltro, pur se fosse dimostrato l'accordo de quo, in realta' insussistente, esso non sarebbe sufficiente, occorrendo in siffatta situazione anche la prova dell'impiego del metodo mafioso per condizionare la libera espressione del voto, mai emerso in motivazione; d'altro canto il ricorrente era un mero simpatizzante, privo della possibilita' di gestire in prima persona il potere politico; - che, come richiesto con memoria in data 16 maggio 2014, le condotte in ipotesi accertate fossero sussunte nell'ambito del sopravvenuto e piu' favorevole articolo 416 ter c.p., e dichiarate non piu' previste dalla legge come reato, ovvero sanzionate con la piu' favorevole pena edittale minima: peraltro, mancando od essendo incerta la prova di un accordo siglato con le modalita' e l'oggetto chiesto dal nuovo articolo 416 ter c.p., era a maggior ragione evidente l'impossibilita' di ravvisare anche il piu' grave concorso esterno (oltre a numerosi rilievi in diritto, il ricorrente propone in argomento la considerazione che mai alcuna irregolarita' amministrativa gli sia stata addebitata, pur avendo egli gestito, in piu' tempi, ingenti somme denaro pubblico); - la parte della motivazione che evoca la disponibilita' dell'imputato ai ricoveri ospedalieri in un sorvegliato speciale e di un latitante e' illogica non avendo egli attribuzioni inerenti alla gestione dei ricoveri ospedalieri, e comunque il sorvegliato speciale risultava realmente affetto da una rara malattia del sangue; eventuali addebiti che potrebbero essere mossi all'imputato in proposito sarebbero comunque privi di rilevanza penale, nulla dimostrando il suo concreto interessamento in proposito, o i suoi collegamenti con medici eventualmente compiacenti, o comunque che le diagnosi de quibus fossero non veritiere; - arbitraria sarebbe la valorizzazione di conversazioni intercettate dalle quali si e' ritenuto di trarre prova della entusiastica adesione del ricorrente al sodalizio, in realta' non accompagnata dalla prova di condotte concrete; si e' anche trascurato che talvolta il ricorrente ha narrato episodi non veri (il riferimento e' al tentato omicidio ed alle conseguenti vicende processuali, rimaste indimostrate), palesando nel complesso l'inclinazione a fornire versioni distorte di fatti, ad ingigantire i suoi comportamenti ed a vanteria (f. 19 s. del ricorso), come nel caso della vantata affiliazione alla ndrangheta (conversazione intercettate il 9 giugno 2009); 2 - (capo 1 bis) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3 - articolo 192 c.p.p., comma 3 - articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), - nonche' articoli 110 e 416 bis c.p. e articolo 416 ter c.p., per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione. Il ricorrente ripropone le doglianze gia' formalizzate con il primo motivo, quanto all'insussistenza di condotte valorizzagli come concorso esterno o come piu' favorevole scambio elettorale politico-mafioso, questa volta argomentandole, nel corso di 70 pagine (da f. 20 a f. 90), attraverso una ampia disamina di elementi valutati e/o valutabili ai fini della decisione (conversazioni intercettate e dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale), per desumerne la sussistenza di presunti numerosi travisamenti (il ricorrente ne individua 16 gruppi), illogicita', contraddittorieta', omissioni, valutazioni arbitrarie, che vizierebbero irrimediabilmente il complessivo impianto motivazionale posto dalla Corte di appello a fondamento della contestata affermazione di responsabilita'; 3 - (capo 1 bis) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione agli articoli 59, 62 bis, 69, 70, 18, 133, 416 bis c.p., per mancanza della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lamenta che nulla dimostri che l'imputato fosse consapevole del carattere armato dell'associazione, il che renderebbe erronea l'individuazione della pena edittale con riguardo alla fattispecie aggravata; ingiustificata e' la fissazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non si e' tenuto conto del positivo comportamento post delictum, "nella specie la condotta processuale, improntata al massimo rispetto per l'autorita' procedente"; il beneficio e' stato inoltre concesso a tutti gli imputati risultati estranei al sodalizio, e non vi e' ragione di negarlo al ricorrente); 4 - capo 1 bis (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) ed E), in relazione alla ritenuta legittimazione delle parti civili costituire ed alle infondatezza nonche' illegittimita' delle pretese risarcitorie, violazione di legge processuale e mancanza di motivazione (eccepisce il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio, dei due Ministeri costituitisi e del Comm. straord. per il coord. delle iniziative antiracket, organo di promanazione governativa privo di autonoma legittimazione, e difetta sul punto adeguata motivazione; contesta la ritenuta legittimazione degli ulteriori enti pubblici costituitisi, per non configurabilita' nei loro confronti di un danno all'immagine risarcibile, argomentata sulla base di un precedente giurisprudenziale del 2001 in tema di omissione di atti di ufficio; difetta un danno morale e materiale risarcibile in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi sugli eccepiti vizi formali dell'atto di costituzione del F.A.I. - comunque privo di legittimazione - privo dell'indicazione degli imputai nei confronti dei quali veniva formalizzata la costituzione); 5 - capo 1 bis (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C), (per omessa motivazione in ordine all'eccezione di nullita' del capo di imputazione per assoluta ed irrimediabile indeterminatezza); 6 - capi 1 bis/H/H1/O - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) e D), per erronea declaratoria di inammissibilita' della richiesta (formulata con i motivi nuovi impugnazione) di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'articolo 603 c.p.p., comma 2, e violazione dell'articolo 495 c.p.p., comma 2; inoltre la Corte di appello avrebbe fatto insistito riferimento alla motivazione della sentenza che ha definito il separato troncone del procedimento celebrato che rito abbreviato, non formalmente acquisita agli atti ex articolo 238 bis c.p.p., e comunque la cui motivazione e' stata depositata dalla Cassazione solo in data successiva al 28 giugno 2014, data delle decisione di appello, e della quale ciononostante vengono riportati in piu' punti ampi brani; il carattere di novita' delle prove de quibus sarebbe emerso a seguito della requisitoria del PM e della sentenza di condanna di primo grado; 7 - capi 1 bis/H/H1/O - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 27.9.2012) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C), per violazione dell'articolo 236 c.p.p. e del diritto di difesa (lamenta l'intervenuta acquisizione "di vari documenti riferibili a soggetti ne' imputati ne' testimoni nel presente procedimento", che avrebbero inciso decisivamente sull'affermazione di responsabilita' (f. 101 ss.); 8 - capi 1 bis/H/H1/O - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 9.2.2012) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C), per violazione dell'articolo 62 c.p.p. e del diritto di difesa per effetto della testimonianza degli operanti sul contenuto delle intercettazioni delle conversazioni degli imputati, sia inteso come divieto di interpretare le conversazioni ascoltate (prima parte del motivo) sia riguardante le conversazioni degli imputati; argomenta la fondatezza della doglianza sulla base di riferimenti giurisprudenziali interni e sovranazionali); 9 - capi 1 bis/H/H1/O - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 21.7.2011) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C), quanto alla intervenuta richiesta del P.M. e trascrizione di intercettazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella richiesta di giudizio immediato; 10 - capo 1 bis - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) ed E), per manifesta illogicita' della motivazione e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita', inutilizzabilita' e inammissibilita' (lamenta che siano state valorizzate condotte antecedenti rispetto a quello oggetto di contestazione nel processo, e rivalutate condotte in parte gia' separatamente costituenti oggetto di indagini preliminari concluse con archiviazione non revocata); 11 - capi 1 bis/H/H1 - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) ed E), quanto alla determinazione della competenza per territorio (appartenente al Tribunale di Reggio Calabria o di Monza; la motivazione della sentenza impugnata e' inficiata dalla in parte contraddittoria in parte carente individuazione del luogo in cui l'associazione si e' operativamente manifestata, e dalla gia' censurata - sub 6 - utilizzazione della gia' citata sentenza 28 giugno 2014 della Cassazione). 12 - capi H/H1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3 - articolo 192 c.p.p., comma 3 - articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), - nonche' articoli 110 e 416 bis c.p. e articolo 416 ter c.p., per mancanza e manifesta illogicita' della motivazione in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies con inosservanza od erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta travisamento del senso delle doglianze costituenti oggetto dell'atto di appello, e comunque carenza di elementi dimostrativi della sussistenza del necessario dolo specifico, che nella specie dovrebbe consistere nell'inesistente fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali; a tal fine opera nel corso di 12 pagine (da f. 115 a f. 127) una ampia disamina di elementi valutati e/o valutabili ai fini della decisione (rilevanza dell'avviso di diffida, conversazioni intercettate e dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale), per desumerne ancora una volta la sussistenza di presunti numerosi travisamenti, illogicita', contraddittorieta', omissioni, valutazioni arbitrarie, che vizierebbero irrimediabilmente il complessivo impianto motivazionale posto dalla Corte di appello a fondamento della contestata affermazione di responsabilita'; in realta' i contestati atti di disposizione sarebbero tutti mossi dal desiderio di garantire alle persone piu' care, ed in particolare alla figlia, un futuro economicamente agiato; 13 - capi H/H1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione all'articolo 81 c.p., per mancanza della motivazione ed inosservanza od erronea applicazione della legge penale (lamenta erroneita' dell'aumento di pena operato in apri misura per i reati satellite, pur essendo il secondo all'evidenza di minore gravita'); 14 - capi 1 bis/H/H1 - con riguardo alla confisca estesa all'intero patrimonio - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies per manifesta illogicita' della motivazione, travisamento della prova (rectius, utilizzo processuale di prova mai acquisita nel processo) e conseguente illegittimita' della confisca. Dopo avere evidenziato un grossolano quanto palese errore materiale della Corte di appello nell'indicare il valore del patrimonio confiscando 1.600,00 euro in luogo di 1.600.000,00 la difesa lamenta che esso sia stato determinato valorizzando dati emergenti da una perizia asseritamente disposta dal Tribunale, ma in realta' mai acquisita: in proposito, ripercorre a f. 129 del ricorso le vicende attraverso le quali detta perizia sarebbe entrata a far parte del materiale probatorio conosciuto e valorizzato dalla Corte di appello, evidenziando che si tratta di atto autodefinitosi CTU, ma in realta' avente natura di CTP, disposta unilateralmente dal PM, redatta il 3.4.2013 e depositata in data 8.5.2013, mentre il primo grado era terminato con decisione del 6.12.2012 (probabilmente non a caso il primo giudice non fa mai menzione di detto atto - cfr. f. 347 della sentenza del Tribunale - che e' allegato al ricorso); sarebbe pertanto legittimamente utilizzabile come riferimento solo la - di molto inferiore - stima fornita dal consulente della difesa, in difetto di diversi dati emergenti ex actis (nel silenzio degli operanti di PG incaricati di dette valutazioni: cfr. esame teste (OMISSIS), f. 133 del ricorso); sarebbero state inadeguatamente considerate le entrate lecite dell'imputato, molto riduttivamente considerate; non si e', inoltre, tenuto conto dei redditi dimostrati e non dichiarati al fisco, travisando il contenuto degli esami di ben 5 testimoni della difesa, che hanno dichiarato di avere versato all'imputato compensi non dichiarati al fisco (f. 134 del ricorso); ricorda inoltre che, come chiarito dalla SS.UU. (sentenza Repaci), i redditi no dichiarati possono assumere rilevanza ai fini della giustificazione della sproporzione reddituale ai fini de quibus; 15 - capo O - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), C) ed E), quanto alla affermazione di responsabilita', in relazione all'articolo 522 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, ed all'articolo 56 c.p., per inosservanza della legge penale, manifesta illogicita' della motivazione, travisamento della prova e difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. La difesa lamenta che le relative doglianze sia state ritenute generiche, pur se il relativo gravame non e' stato dichiarato inammissibile; lamenta che sia stato apoditticamente affermato che le modalita' di pubblicizzazione del bando de quo non fossero rispondenti ai criteri di trasparenza imposti dalla legge, mentre le dichiarazioni - non valutate - del segretario comunale (OMISSIS) (riportate a f. 136) dimostravano il contrario; il teste (OMISSIS) avrebbe inoltre dichiarato di non essere stato fraudolentemente allontanato dalla gara, spiegando le ragioni tecniche del suo disinteresse per la gara; integra nullita' della sentenza ex articolo 522 c.p.p. l'esclusione dalla gara di soggetto diverso da quelli indicati nell'imputazione; del tutto ininfluente sarebbe la ritenuta rivelazione di notizie sull'assenza di ulteriori offerte; non dimostrato sarebbe rimasto il presunto impegno del sindaco di trasformare il diritto di superficie in proprieta' piena; la busta contenente l'offerta di (OMISSIS) s.r.l., non sottoposta a sequestro, potrebbe essere stata modificata od alterata; nel complesso, manca la dimostrazione delle condotte fraudolente ipotizzate nell'imputazione; erronea sarebbe anche l'esclusione della derubricazione del reato de quo nella corrispondente fattispecie tentata, anche se gli atti compiuti sarebbero comunque inidonei; 16 - capo O - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C), per erronea determinazione della competenza per territorio (per evidente insussistenza dell'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 che non andava quindi considerata ai fini de quibus). 17 - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 26.4.2012) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C), quanto alla mancata declaratoria di nullita' delle tre testimonianza assunte all'udienza 26.4.2012 in assenza della difesa di fiducia, in presenza di un vulnus per il diritto di difesa, come gia' ritenuto dalla Corte EDU (sentenza 27.4.2006, caso SANNINO) "proprio per un caso analogo a quello occorso in udienza"; 18 - capo O - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in punto di trattamento sanzionatorio e di applicazione della confisca, per erronea applicazione degli articoli 133 e 240 c.p. e manifesta illogicita' della motivazione (lamenta che il valore esiguo del pubblico incanto ha contraddittoriamente indotto una valutazione di estrema gravita' del fatto; la sua esiguita' ed il positivo comportamento processuale avrebbero reso l'imputato meritevole di un trattamento sanzionatorio piu' favorevole, e delle attenuanti generiche; illegittima e', inoltre, la confisca delle quote di (OMISSIS) s.r.l. facenti capo a (OMISSIS), poiche' il reato di cui all'articolo 353 c.p. non costituisce presupposto di responsabilita' degli enti, e le quote non costituiscono cosa servita a commettere il reato; d'altro canto, le quote di PFP s.r.l. separatamente sequestrate ai coimputati (OMISSIS) ed (OMISSIS) sono gia' state dissequestrate con la sentenza di condanna di primo grado; infondato e' il riferimento al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies). 14.2. Il ricorso e' fondato limitatamente alla statuizione di confisca, ed e' nel resto complessivamente infondato. 14.3. Deve preliminarmente rilevarsi, per confutare un rilievo all'evidenza inconsistente, che l'avere nel complesso la Corte di appello non dichiarato l'inammissibilita' dell'appello non rende contraddittorie le declaratorie di genericita' e/o a-specificita' di singole doglianze: l'appello non poteva, infatti, essere in toto dichiarato inammissibile, in presenza non tanto del suo parziale accoglimento, quanto della mera infondatezza di alcune doglianze, atta a legittimare il conclusivo e complessivo rigetto nel resto ineccepibilmente in rito deliberato dalla Corte di appello. Per le medesime ragioni, a prescindere dall'accoglimento del motivo 14 , questa Corte ritiene di rigettare, nel complesso, il ricorso nel resto, in presenza, tra gli ulteriori 17 motivi, di motivi inammissibili (per plurime ragioni) e motivi meramente infondati. 14.3.1. Il primo ed il secondo motivo, inerenti all'affermazione di responsabilita', sono in parte reiterativi, e quindi generici, e comunque manifestamente infondati, in parte infondati. Le doglianze del ricorrente sono, infatti, in massima parte assolutamente prive di specificita' in tutte le loro articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 215 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, limitandosi a contestarne (inammissibilmente, per le ragioni giuridiche in precedenza illustrate: cfr. 4.10. ss.) l'incensurabile interpretazione accolta dalla Corte di appello. 14.3.1.1. La Corte di appello (f. 215 ss.), come il primo giudice, ha attribuito all'imputato il ruolo di concorrente esterno nel sodalizio di matrice ndranghetistica denominato "La Lombardia" di cui al capo 1), per aver tenuto le seguenti condotte: attivita' di collegamento fra alti esponenti della ndrangheta lombarda, segnatamente (OMISSIS) e (OMISSIS), ed esponenti del mondo politico, amministrativo, imprenditoriale, bancario, svolta da (OMISSIS) avvalendosi della sua funzione di direttore sanitario dell'ASL di (OMISSIS) e delle relazioni personali che tale funzione gli ha consentito di instaurare; messa a disposizione di tale funzione per favorire interessi economici della ndrangheta, garantendo appalti pubblici, proponendo iniziative immobiliari e prestandosi a riciclare denaro provento di attivita' illecite degli associati, nonche' procurando voti attraverso i suddetti alti esponenti della ndrangheta a favore di candidati in occasione di competizioni elettorali facendosi garante di contropartite in grado di assicurare il rafforzamento interno ed esterno del sodalizio; disponibilita' a soddisfare ogni esigenza sanitaria di affiliati e loro familiari. La Corte di appello ha ricostruito le relazioni personali ed il contesto operativo dell'imputato attraverso le parole con le quali il coimputato (OMISSIS), calabrese, descriveva al conterraneo (OMISSIS), in visita al Nord, la brillante carriera ed il potere anche politico conseguiti dal (OMISSIS), giunto al vertice della sanita' pavese (ma per ragioni politiche, non per competenze tecniche, e producendo - incredibilmente - "un falso curriculum": cosi' la sentenza impugnata a f. 217), ed in grado di arrecare vantaggi alla ndrangheta lombarda, poiche' disponibile a fare ogni tipo di favori ("... ha raggiunto i vertici della politica e noi gli siamo sempre vicini ...ha tutta la provincia sotto di lui una delle province piu' grosse d'Italia ... politicamente decidono tutto a tavolino ..."; "... lui ci tiene sempre in considerazione ... poi fa centomila favori si e' messo nei guai per quello ... noi gli siamo sempre vicini... gli diamo una grossa mano ... siamo un tutt'uno ... una volta l'hanno arrestato ..."). Osserva la Corte a tal proposito che "Non puo' invero essere trascurata la considerazione che proprio l'esponente di maggior prestigio de La Lombardia riconosca l'estrema rilevanza dell'apporto contributivo fornito in settori essenziali di interesse dal concorrente esterno, ai fini di un effettivo potenziamento dell'efficienza operativa dell'associazione criminale". Una ineludibile conferma di tale assunto giunge dalla plurime inequivocabili frasi intercettate, pronunciate dallo stesso (OMISSIS), dettagliatamente riportate a f. 218 ss., e tra le quali appaiono emblematiche quelle riguardanti se' stesso (20/8/2008: "faccio il capo, qua trattiamo tutto, allora dai medici di base ai medici di famiglia, li paghiamo noi, li gestiamo noi ... questo e' il centro di potere piu' grosso della provincia, perche' da noi dipendono tutti gli ospedali della provincia, tutti i medici di medicina generale, i cantieri, quindi noi andiamo a verificare i cantieri, li chiudiamo...la veterinaria, gli ospedali che noi praticamente siamo noi che gli diamo i soldi, noi che controlliamo. Mi sono fatto un culo cosi' per ...persone che non e' che li conosco, io li conosco, se lei mi dice perche' ad un certo punto faccio delle cortesie ai (OMISSIS), io non ho problemi a dirglielo: perche' a un anno e mezzo... poi mi sono organizzato ora c'ho la squadra che funziona che e' una meraviglia". Il discorso puo' forse essere meglio compreso ricordando le espressioni di ammirazione nutrite per il malavitoso (OMISSIS), che "s'e' fatto quattordici anni di carcere ...un solo omicidio con qualche familiare ed un pugno di amici, ha tenuto in scacco due famiglie mafiose terribili ... alla fine e' dovuta intervenire la cupola per mettere pace"), ed in particolare il vanto espresso per essere uscito da un processo con declaratoria di prescrizione dopo due annullamenti con rinvio delle sentenze d'appello, che avevano confermato la sua condanna in primo grado, quale mandante in concorso con il (OMISSIS) ed altri, dell'estorsione per un debito di usura (cosi' descrivendo il periodo di custodia cautelare subito: "In galera e'... e' una di quelle scuole di vita, cioe' uno ha il terrore, io no, io ho sempre pensato che potevo finire in galera per, per come vivevo, no? Poi calabrese, che cazzo vuoi, cioe' la galera sulle spalle ce l'hai e per cui non e' che mi abbia scioccato piu' di tanto, anzi, ti dico, e' stato un periodo che io ho valorizzato al massimo"). Ampio riferimento e' anche fatto (f. 219 ss.) all'ostentata rievocazione, in piu' occasioni operata da parte del (OMISSIS) con enfasi, di discutibili vicende personali, ovvero di essere stato in carcere in Calabria, di essere stato l'autore di un tentato omicidio, di un sequestro di persona a scopo di estorsione, di varie estorsioni, del "massacro di botte" inferto ad un motociclista per questioni di viabilita' (precisando che questi aveva anche ragione, ma gli aveva tagliato la strada), ed altro. In relazione a tali fatti, la Corte di appello ha correttamente osservato che "non dirimente deve ritenersi la mancanza di riscontri offerti dalle indagini, dedotta dalla difesa senza considerare l'ipotesi piu' che verosimile dell'omerta'/reticenza delle vittime come emerge dalla vicenda (OMISSIS), il quale a suo tempo non aveva denunciato l'imputato per le minacce di morte sopra riportate ed in dibattimento ha sostenuto di non esserne stato intimidito; mentre di estremo rilievo, per dimostrare il clima di diffusa soggezione ed omerta' indotto nell'ambiente medico dalla personalita' e dalle modalita' di comportamento del (OMISSIS) anche nell'esercizio della sua funzione al vertice della sanita' pavese, risulta il compiacimento con il quale egli asserisce:... "io ho sempre avuto un buon rapporto che nasceva dal timore che questi avevano nei miei confronti. Perche' non riuscivano a focalizzarmi, a catalogarmi.., e non c'e' niente di peggio di uno che tu non sai definire, dici: ma questo da dove cazzo esce fuori, da quale cilindro, no? Me le hanno attaccate di tutte: figlio di un potente mafioso, figlio di una famiglia ricca, no? Quella di mafioso era quella che mi accompagnava di piu' ... (OMISSIS) per quanto di me ha stima, affetto, cosa, ha anche, piu' di una volta si e' rivolto seriamente: dottor (OMISSIS), poi le devo chiedere una cortesia, questo mi sta rompendo i coglioni, dobbiamo dargli una lezione". Del tutto logicamente, e, quindi, incensurabilmente, la Corte di appello ha concluso sul punto che "Tali risultanze delineano in (OMISSIS) la figura di un soggetto legato alla criminalita' organizzata, della quale condivide i "valori", i metodi violenti e lo stile di vita, al punto da rendere percepita e percepibile anche a colleghi medici pavesi (molti dei quali peraltro di origine calabrese) .. che per la professione esercitata ed il territorio di operativita' non dovrebbero essere condizionabili da condotte indirettamente intimidatorie e di sopraffazione - la presenza inquietante della ndrangheta nel mondo della sanita' pavese, con un alto funzionario di lungo corso come (OMISSIS) che si rivolge al soggetto apicale dell'ASL per chiedergli di "dare una lezione" ad un collega. Le stesse risultanze dimostrano nel loro complesso una pluralita' di rapporti d'affari, politici, amministrativi intrattenuti in piena consapevolezza dall'imputato con persone gravitanti nell'ambito delle associazioni di stampo mafioso non solo calabrese, delle quali condivide con vero e proprio entusiasmo le condotte improntate alla violenza e alla prevaricazione, avendo anche personalmente partecipato ad alcune di tali condotte". Sono state poi puntualmente confutate, sulla base di precisi elementi fattuali e con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche, non contraddittorie, e quindi incensurabili in questa sede, le tesi difensive miranti ad accreditare la tesi che il (OMISSIS) fosse soltanto un millantatore (f. 220 ss.). Segue una ampissima esposizione, ancora una volta esaurientemente argomentata, coerente e, quindi, nel complesso, incensurabile (alla quale non puo' che farsi rinvio, ove si consideri la natura e la funzione della sentenza di legittimita') degli elementi (in massima parte, desunti conversazioni intercettate) comprovanti l'assiduita di rapporti con soggetti intranei a "La Lombardia" (fra i tanti, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), che il (OMISSIS) collegava con ambienti politici, imprenditoriali e bancari (f. 221 ss.) Concludendo sul contributo "partecipativo" (cosi' la sentenza impugnata a f. 223), ma in realta' concorsuale, dell'imputato, la Corte di appello ha ribadito la "inidoneita' del rilievo, allegato quale elemento negativo di riscontro, che dalla relazione prefettizia ex Legge 143 cit. - peraltro parzialmente secretata e conclusasi con il commissariamento dell'ASL di Pavia - e dalle indagini non siano emersi fatti di illecito trasferimento di fondi pubblici a favore della ndrangheta, considerato che cio' che si contesta al (OMISSIS) non e' l'illecita gestione di danaro pubblico, ma la volontaria strumentalizzazione delle funzioni di direttore sanitario dell'ASL con condotte idonee e finalizzate allo scopo di contribuire al rafforzamento del sodalizio, consentendo a La Lombardia di infiltrarsi nelle competizioni elettorali e nell'ambiente sanitario, amministrativo, bancario, imprenditoriale; e tentando addirittura l'infiltrazione nel sistema carcerario attraverso l'appalto dei servizi infermieristici della C.R. di Opera nonche', in prospettiva delle tre C.C. di Pavia, Voghera, Vigevano, promesso agli esponenti della ndrangheta quale contropartita per il sostegno elettorale del candidato nelle elezioni regionali del 2010 (OMISSIS); contropartita da attenersi per il tramite del direttore amministrativo dell'Ospedale S.Paolo, (OMISSIS), che avrebbe indetto la gara aspirando alla nomina di direttore generale grazie all'intervento del politico sostenuto, e del funzionario (OMISSIS), futuro segretario della commissione aggiudicatrice, compensato con la promessa di un incarico professionale di dirigente in S. Paolo per la moglie (OMISSIS): si accenna a tale complesso intreccio di interessi illeciti, ricostruito ampiamente in sentenza di primo grado con richiamo ineccepibile e non eccepito sotto il profilo logico-probatorio alle conversazioni intercettate, in quanto significativo del ruolo di intermediazione politico-criminale svolta da (OMISSIS) quale collettore dei "pacchetti" di voti della ndrangheta (ma anche del gruppo siciliano del Castellese, aspirante ad altro tipo di contropartita) messi a disposizione di candidati politici in vista di programmati "segni tangibili" di riconoscenza a favore del sodalizio". Ed ha concluso osservando che "Il descritto impegno del (OMISSIS), quale ideatore e garante dei reciproci "favori" che egli e' in grado di assicurare ad entrambe le parti, risulta non solo pienamente consapevole di tutte le conseguenze derivabili, anche perche' non mancano sue personali aspettative di guadagno (come confida alla giovane amante con riferimento al progetto Albuzzano "... se la gestione viene presa dal Fatebenefratelli ... io sono gia' pagato ... in 5 anni sono 12 milioni di euro ... cazzo se non vinciamo ..."), ma altresi' dotato di quella serieta' e concretezza che la giurisprudenza della S. Corte esige per la configurabilita' del reato addebitato all'imputato, oltre che della indubbia rilevanza causale ai fini del rafforzamento (interno ed esterno) del sodalizio e della realizzazione del suo programma criminoso, trattandosi della possibilita' data alla ndrangheta di disporre di un gran numero di posti di lavoro e di inserirsi nel sistema penitenziario. Le condotte addebitate all'imputato a titolo di concorso esterno nel reato di cui all'articolo 416 bis c.p., peraltro non si limitano al fatto di aver consentito alla ndrangheta di inserirsi in competizioni elettorali, manovrando voti procurati con metodo mafioso e rendendosi garante di benefici di ritorno a favore del sodalizio, ma si estendono alla disponibilita' ad effettuare ricoveri e cure mediche compiacenti ad importanti esponenti del gruppo criminoso, nonche' a prestarsi al riciclaggio di capitali e investimenti immobiliari a favore dei medesimi". I contributi riferibili al (OMISSIS) sono invero innumerevoli. A partire da f. 225 (e seguenti) la Corte di appello riepiloga, infatti, sempre senza incorrere in documentati travisamenti e senza pervenire a conclusioni manifestamente illogiche o contraddittorie, le copiose risultanze (in assoluta prevalenza consistenti in intercettazioni di conversazioni) che documentano le attivita' svolte dell'imputato (in relazione a ciascuna esaminando dettagliatamente, e confutando puntualmente, le censure difensive di rilievo): - per concordare la convergenza di voti mafiosi su candidati ad elezioni politiche ed ottenere in cambio del sostegno elettorale fornito contropartite garantite (f. 225 ss.); - collegate alla "locale" di Pavia (della quale e' bene individuata l'esistenza: f. 231 ss.); - in relazione alle esigenze sanitarie del sorvegliato speciale (OMISSIS) e del latitante (OMISSIS) (f. 234 ss.); - collegate ad esigenze di investimento e riciclaggio di esponenti della ndrangheta calabrese (f. 235 ss.). 14.3.1.2. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti, ed insistendo nel parcellizzare i singoli elementi acquisiti (con tecnica gia' stigmatizzata dalla Corte di appello), arbitrariamente valorizzati soltanto in parte, pro' domo sua, e comunque isolando i (pur incompleti) elementi considerati dal complessivo contesto probatorio (nel quale, al contrario essi devono ineludibilmente essere collocati), poiche' soltanto in tal modo risultava possibile strumentalmente attribuir loro un significato neutro, o addirittura negativo sotto il profilo accusatorio. 14.3.1.3. In virtu' dei rilievi in fatto sin qui esposti, e delle premesse in diritto ( 8 ss.) in merito alla configurabilita' del "concorso esterno" nel sodalizio di matrice ndranghetistica denominato "La Lombardia", non puo' dubitarsi del fatto che le accertate condotte del (OMISSIS) costituiscano "concorso esterno" nel sodalizio di cui al capo 1), perche' consapevolmente rivolte a fornire un contributo causalmente rilevante e consapevole alla esistenza ed operativita' del predetto sodalizio, ovvero al raggiungimento delle sue finalita'. 14.3.1.4. In verita', la presenza in atti di elementi sintomatici di sostanzialmente stabile e continua disponibilita' del (OMISSIS) ad attivarsi nell'interesse del sodalizio, e con un ruolo tendenzialmente ben definito (quello di intermediario tra i vertici del sodalizio ed esponenti della classe politica ed imprenditoriale locale), anche a prescindere dalla notevole pluralita' delle attivita' effettivamente svolte, avrebbe in astratto potuto legittimare una diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati, in questa sede preclusa non soltanto dalla contestazione favorable, ma anche dai limiti del sindacato di legittimita', che precludono alla Corte di cassazione la possibilita' di rivalutare autonomamente gli elementi fattuali acquisiti. Operazione, peraltro, in concreto improduttiva di pratici effetti nel caso di specie, poiche' dove, in ipotesi, vi e' il piu', vi e' certamente anche il meno. 14.3.2. Le doglianze inerenti alla presunta irrilevanza penale ex articolo 416 ter c.p. delle condotte accertate, e comunque alla sussumibilita' di esse nella norma sopravvenuta favorevole, pur copiosamente argomentate, si scontrano con quanto incensurabilmente rilevato dalla Corte di appello (f. 240 ss.), che, sulla base del complesso delle risultanze acquisite, ha enucleato una attivita' del (OMISSIS) ben piu' ampia del riduttivamente invocato attivismo elettorale, che la difesa ha ritenuto di escerpire in maniera parcellizzata, ancora una volta pro domo sua, dal complesso ambito della articolata contestazione: "La Corte ritiene gli argomenti destituiti di fondamento in fatto ed in diritto. In fatto perche' non emerge dagli atti, ne' risulta dimostrato, un rapporto di sinallagmaticita' fra le prestazioni sanitarie a favore di (OMISSIS) o di (OMISSIS) e la disponibilita' all'investimento dei capitali di (OMISSIS), ed una specifica contropartita di tipo elettorale promessa dagli esponenti della ndrangheta, non risultando a tal fine utili ne' la doglianza dell'appellante circa la genericita' dell'imputazione, ne' i riferimenti alle vicende politiche pavesi ed alle elezioni regionali, contenuti nelle due lunghe conversazioni intercettate tra (OMISSIS) e (OMISSIS) - allegate alla memoria difensiva ove si parla dell'investimento sulle aree ex (OMISSIS) e dell'esigenza del (OMISSIS) di ottenere "certificati buoni"; va poi precisato che la causale dell'apporto concorsuale del (OMISSIS) in tutte le vicende in esame e' ben individuabile, come si e' cercato di motivare nelle pagine precedenti, nel contributo - non disgiunto da un suo personale interesse affaristico - dallo stesso consapevolmente ed efficacemente prestato, strumentalizzando la sua posizione di pubblico amministratore e la rete di relazioni acquisite, al rafforzamento del sodalizio criminoso mediante l'infiltrazione mimetica (vietato parlare di "silente") nell'ambiente imprenditoriale, bancario, amministrativo-sanitario, persino carcerario, oltre che nelle competizioni elettorali. Apporto che dalle conversazioni intercettate risulta risalente e persistente nel tempo, anche al di fuori di appuntamenti elettorali". Cio' rende priva di concreto rilievo pratico la questione giuridica ulteriormente posta (sulla base di copiose argomentazioni) dalla difesa. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'; si trascura persino di considerare che la memoria depositata in data 16 maggio 2014 ha costituito oggetto di espressa e puntuale disamina in tutte le sue articolazioni), limitandosi ancora una volta a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 14.3.3. Il terzo motivo e', in parte, reiterativo e quindi, generico (quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, avendo esaurientemente sul punto la Corte di appello osservato che "l'estrema gravita' della condotta dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, nonche' l'assenza di qualunque segno di resipiscenza giustificano ampiamente il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta, risultando tutt'altro che irragionevoli le determinazioni assunte da, Tribunale sul punto, anche con riferimento al trattamento adottato per altri soggetti imputati del reato di cui al capo 1 bis"), in parte non consentito (il presunto difetto di consapevolezza del carattere armato della associazione de qua e' stato inammissibilmente dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto di appello). 14.3.4. Il quarto motivo e' in parte reiterativo, e quindi generico, in parte manifestamente infondato, in parte non consentito. 14.3.4.1. Deve premettersi che, come gia' chiarito da questa Corte (Sez. 2 , sentenza n. 49038 del 21 ottobre 2014, CED Cass. n. 261143) la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarita' del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilita' della domanda e, percio', la sua fondatezza, ed e' collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore. Del tutto insussistente e', pertanto, l'eccepito difetto di legittimazione. 14.3.4.2. Cio' premesso, la doglianza inerente alla costituzione della FAI e' non consentita perche' tardiva, non avendo costituito oggetto di appello: invero, con l'atto di appello nulla era stato dedotto in merito alle formalita' della costituzione della predetta parte, poiche' il gravame riguardava unicamente l'asserita carenza dei presupposti sostanziali per la costituzione (ne' d'altro canto, il ricorrente ha mosso le necessarie contestazioni al riepilogo dei motivi di gravame, in tal senso operato dalla Corte di appello). 14.3.4.3. Nel resto, il motivo e' meramente reiterativo, e quindi generico, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 35 ss.) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, con le quali il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'). 14.3.5. Il quinto motivo e' generico, anche perche' meramente reiterativo, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 212 s.) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, con le quali il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, operate anche attraverso un consentito rinvio per relationem alle analoghe argomentazioni del primo giudice, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita': in concreto il ricorrente non ha specificato ne' le argomentazioni oppostegli, ne' la ragione della loro ritenuta erroneita'). 14.3.6. Il sesto motivo e' generico anche perche' meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, evidenziando che non puo' essere considerata prova nuova sopravvenuta quella cui si era gia' rinunziato in primo grado, e che la indicata rilevanza delle prove de quibus era meramente esplorativa, e quindi ipoteticamente supposta. 14.3.6.1. Deve inoltre aggiungersi che: - appare decisivo il rilievo (pur non considerato dalla Corte di appello) della tardivita' del motivo di appello de quo (pacificamente introdotto unicamente con motivi nuovi ed intempestivi: la relativa causa di inammissibilita', non sanabile ex post, e' ben rilevabile anche in questa sede); - del tutto irrilevante e' la circostanza invocata dalla difesa, secondo la quale il carattere di novita' delle prove de quibus sarebbe emerso a seguito della requisitoria del PM e della sentenza di condanna di primo grado: sarebbe stato, infatti, possibile tempestivamente attivarsi in primo grado per chiederne l'ammissione dopo la requisitoria del PM, ex articolo 523 c.p.p., comma 6; - male invocata e' la sentenza n. 43473 del 14 ottobre 2010, CED Cass. n. 248979 (la cui massima appare fuorviante): il conclusivamente disposto annullamento non e' dipeso solo dal fatto che la decisione era stata differita, ma dall'esistenza di ulteriori vizi processuali, peculiari della fattispecie in quella sede costituente oggetto di valutazione, ne' puo' ritenersi che in tal modo sussistano condizioni di incertezza lesive del diritto di difesa, poiche' e' evidente che la discussione delle parti possa, e quindi debba, avere luogo sulla base degli elementi ritualmente acquisiti (differita essendo in concreto - in tali casi - unicamente la esposizione della motivazione posta a fondamento delle mancate acquisizioni). 14.3.7. Il settimo motivo e' generico e comunque manifestamente infondato: il ricorrente indica in maniera non specifica i documenti oggetto di doglianza, non ne dettaglia il contenuto, e soprattutto non ne indica specificamente la concreta rilevanza asseritamente assunta ai fini della conclusiva decisione (che si e', peraltro, gia' visto essere in massima ed assolutamente decisiva parte motivata in relazione alle numerose ed inequivocabili conversazioni intercettate). 14.3.8. L'ottavo motivo e' infondato. Appare all'evidenza priva di giuridico fondamento la pretesa di enucleare un (normativamente non previsto) divieto di interpretare le conversazioni ascoltate (prima parte del motivo). Quanto all'invocato divieto di testimoniare sulle conversazioni intercettate di indagati/imputati, il collegio, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un contrario orientamento (peraltro decisamente minoritario: Sez. 5 , sentenza n. 20824 del 10 gennaio 2013, CED Cass. n. 256496), condivide e ribadisce l'assolutamente maggioritario orientamento di questa Corte, per il quale le dichiarazioni, captate nel corso di attivita' di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli articoli 62 e 63 c.p.p.; invero, l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non e' assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Sez. 6 , sentenze n. 16165 del 19 febbraio 2013, CED Cass. n. 256008; n. 25806 del 20 febbraio 2014, CED Cass. n. 259675; n. 317 del 1 febbraio 1994, CED Cass. n. 197146; Sez. 4 , sentenza n. 34807 del 2 luglio 2010, CED Cass. n. 248089; Sez. 2 , sentenza n. 13463 del 26 febbraio 2013, CED Cass. n. 254910). 14.3.9. Il nono motivo e' generico e comunque manifestamente infondato: il ricorrente non ha indicato la disposizione che sanzionerebbe l'invocato vizio a pena di inutilizzabilita' o di nullita' o di inammissibilita', ma soltanto disposizioni generali non attinenti alla specifica fattispecie de qua; in realta', in relazione a quest'ultima, non sussiste alcun vizio, pacifico essendo che alle contestate acquisizioni/trascrizioni il Tribunale aveva il potere di provvedere, anche di ufficio, ex articolo 507 c.p.p.. 14.3.10. Il decimo motivo e' generico e comunque manifestamente infondato: il ricorrente ancora una volta non ha indicato la disposizione che sanzionerebbe il vizio invocato vizio a pena di inutilizzabilita', di nullita' o di inammissibilita', e non ha indicato con la necessaria specificita' le condotte in ipotesi non valutabili per le indicate ragioni, ne' soprattutto in qual misura, in ipotesi decisiva, esse avrebbero condizionato la conclusiva affermazione di responsabilita'. 14.3.11. L'undicesimo motivo e' manifestamente infondato per le ragioni gia' indicate nei p.p. 7 ss. 14.3.12. Il dodicesimo motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le su articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 242 ss. per quanto riguarda il necessario dolo specifico, pacifiche essendo le intervenute interposizioni), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, ancora una volta incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. La Corte ha, in particolare, osservato che "La valutazione delle numerose conversazioni dalle quali emerge la consapevolezza del (OMISSIS) di essere da lungo tempo radicato nell'ambiente della criminalita' organizzata, intrattenendo rapporti e adottando stili di vita che lo espongono in permanenza all'azione repressiva dell'A.G., nonche' asserendo piu' volte di sapere di essere soggetto ad intercettazione telefonica e prevedendo la possibilita' di essere sottoposto a procedimenti penali ed a misure coercitive, non puo' infatti prescindere, quale chiave di lettura, dal fatto che (OMISSIS), oltre ad essere stato condannato in primo e secondo grado in un procedimento penale per una grave vicenda estorsiva conclusosi per lui con declaratoria di prescrizione, risulta dalla banca dati delle Forze dell'Ordine essere gia' stato sottoposto a procedimento di prevenzione conclusosi con il provvedimento di diffida orale del Questore di Pavia Legge n. 1423 del 1956, ex articolo 4 in data 16/4/1997", successivamente (f. 243 ss.) dettagliatamente esaminando e puntualmente confutando, con rilievi incensurabili in questa sede, le obiezioni difensive di maggior pregio. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 14.3.13. Il tredicesimo motivo e' reiterativo, e quindi generico, e comunque manifestamente infondato, a fronte dei rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello (f. 250) ha ritenuto la congruita' degli operati aumenti per la continuazione, ed essendo il giudice, nel commisurare i relativi aumenti per ciascun reato satellite, non vincolato dai limiti edittali per ciascuno previsti, se non nei limiti indicati dall'articolo 81 c.p., comma 3. 14.3.14. Il quattordicesimo motivo e' fondato. La contestata statuizione e' stata condizionata da un evidente errore di diritto, avendo la Corte di appello (f. 249), come in precedenza il Tribunale, palesemente equivocato il senso dei richiamati orientamenti di questa Corte, confondendo quanto affermato in riferimento alla confisca-misura di prevenzione ed in relazione alla confisca Legge n. 356 del 1992, ex articolo 12 sexies con riferimento alla rilevanza o meno della evasione fiscale, dalle malamente citate sentenze Bini (che riguarda la confisca-misura di prevenzione) e Repaci. Quest'ultima (Sez. un., n. 33451 del 29 maggio 2014), in particolare, ha espressamente ed inequivocabilmente chiarito in motivazione quanto segue, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce: "Diversamente da quanto deve ritenersi in tema di confisca di prevenzione (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 24), in tema di confisca disposta ai sensi della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies la sproporzione tra i beni posseduti e le attivita' economiche del proposto puo' essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale". Si impone, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata in relazione al predetto punto sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, che andra' condotto conformandosi al predetto principio di diritto, e, conseguentemente, valutando quanto asseritamente dichiarato dai testi della difesa in riferimento all'invocata evasione fiscale (in precedenza ritenuto privo di rilievo in conseguenza della erroneamente ritenuta mancanza di rilievo giustificativo riconoscibile ai fini della sproporzione de qua all'evasione fiscale). 14.3.14.1. Nel corso del giudizio di rinvio sara' necessario anche verificare la ritualita del deposito della consulenza cui la Corte di appello ha mostrato, in motivazione, di aver fatto riferimento per desumere le stime de quibus, e che, dalla documentazione allegata al ricorso, sembrerebbe irritualmente acquisita. 14.3.15. Il quindicesimo motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 251 ss.), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. La Corte ha, in particolare, osservato che "L'appello non tiene invero conto del complessivo materiale probatorio utilizzato dal Tribunale consistente in intercettazioni telefoniche ed ambientali, documenti, nella CTU disposta dal PM, nelle dichiarazioni ampiamente confessore del (OMISSIS), acquisite con il consenso della difesa. Trattasi di probatorie che hanno consentito una puntuale dettagliata ricostruzione cronologica di tutte le numerose "anomalie" che hanno connotato la procedura nonche' degli accordi fraudolenti che l'hanno preceduta ed accompagnata: la doppia busta con due diverse offerte, le modalita' di pubblicizzazione del bando non rispondenti ai criteri di trasparenza imposti dalla legge, l'indebita rivelazione di notizie sull'assenza di ulteriori offerte in violazione del Decreto Legislativo n. 106 del 2013, l'impegno assunto dal sindaco di trasformare il titolo dell'aggiudicazione dal diritto di superficie a quello di proprieta'. Di tali situazioni "anomale" l'imputato risulta essere stato perfettamente al corrente ed in alcuni casi l'ideatore, come risulta, tra il resto, da talune conversazioni oggetto di intercettazione, per le quali si rinvia alla sentenza, non rinvenendosi sul punto alcun rilievo difensivo. Infondata la richiesta di derubricazione nell'ipotesi del tentativo, in fatto perche' la gara si e' conclusa con l'aggiudicazione a favore della societa' del (OMISSIS), in diritto perche' trattasi di reato di pericolo che si realizza indipendentemente dal risultato della gara, quando la stessa risulti fuorviata nel suo normale svolgimento attraverso le condotte tipiche prevista dalla norma, che alteri il gioco della concorrenza". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. D'altro canto, in riferimento alla analoga fattispecie, con rilievi in diritto che il collegio condivide e ribadisce, la 6 Sezione, nella gia' citata sentenza n. 30059 del 2014, ha gia' evidenziato che "Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale quello di turbata liberta' degli incanti e' reato di pericolo e si configura non soltanto nel caso di danno effettivo, ma anche in quello di danno mediato e potenziale, senza cioe' che occorra l'effettivo conseguimento del risultato perseguito, essendo integrato in tutti i suoi elementi costitutivi per il solo fatto che - come nella fattispecie e' accaduto - gli accordi collusivi fossero capaci di influenzare l'andamento della gara, come tali idonei di ledere i beni giuridici protetti che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (cosi', da ultime, Sez. 6 , n. 12821 del 11/03/2013, Adami e altri, Rv. 254906; Sez. 6 , n. 43800 del 23/10/2012, Napolitano, non mass.; Sez. 6 , n. 31298 del 18/07/2012, Mingoia, non mass.; nonche', tra le altre, Sez. 6 , n. 12298 del 16/01/2012, Citarella e altri, Rv. 252555; Sez. 6 , n. 26809 del 07/04/2011, Rivela, Rv. 250469)". A tale principio si e' correttamente attenuta la Corte di appello, ritenendo il reato de quo consumato in virtu' dell'articolata iniziativa posta in essere dagli imputati, innanzi dettagliatamente descritta in fatto. 14.3.16. Il sedicesimo motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: premesso che il ricorrente non ha indicato il giudice in ipotesi ritenuto competente (e questa Corte ha gia' chiarito che e' inammissibile per genericita' l'eccezione di incompetenza territoriale che non contenga l'indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente: Sez. 2 , sentenza n. 12071 del 23 marzo 2015, CED Cass. n. 262769), i giudici del merito hanno correttamente osservato che la competenza si valuta dalla contestazione. 14.3.16.1. Invero, come gia' chiarito da questa Corte (Sez. 6 , sentenza n. 33435 del 4 maggio 2006, CED Cass. n. 234347; Sez. 2 , sentenza n. 24736 del 26 marzo 2010, CED Cass. n. 247745), il principio della perpetuano jurisdictionis comporta che la questione relativa alla competenza per territorio non puo' essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, e che - di conseguenza - restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati in precedenza valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio, eventualmente emersi nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa. 14.3.16.2. Era, comunque, evidentissima la ritenuta competenza per connessione. 14.3.17. Il diciassettesimo motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: in proposito appaiono assorbenti la assoluta genericita' della doglianza (il motivo non indica con adeguata la specificita' la situazione processuale verificatasi, costituente oggetto di doglianza) e la mancata indicazione delle ragioni per le quali, eliminate quelle dichiarazioni, dovrebbe risultarne decisivamente inficiato l'intero impianto motivazionale (c.d. prova di resistenza). 14.3.17.1. Deve, peraltro, rilevarsi, per completezza, che la sentenza della Corte EDU 27 aprile 2006, Sannino e' stata richiamata a sproposito, perche' attinente a fattispecie diversa da quella che pur genericamente sembrerebbe evocata in ricorso. Il vulnus individuato dalla Corte EDU si era verificato in piu' udienze (nel caso di specie, pare di capire, solo in una, quella del 26.4.2012, nella quale furono assunte le tre testimonianze delle quali si chiede la declaratoria di nullita') e consisteva nel fatto che in ciascuna delle tre udienze l'imputato fosse stato rappresentato da difensori di ufficio sempre diversi, e sempre non informati dei fatti di causa; in riferimento a tale peculiare fattispecie, la Corte dei diritti ha affermato che "la condotta della difesa appartiene essenzialmente all'accusato ed al suo avvocato, ma l'articolo 6, p. 3, lettera c) obbliga le autorita' nazionali competenti ad intervenire per garantire l'effettivita' della difesa quando la carenza dell'avvocato d'ufficio appare, come nella specie, manifesta", segnalando che il meccanismo previsto dall'articolo 97 c.p.p. puo' in concreto rivelarsi insufficiente. 14.3.18. Il diciottesimo motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato. Il motivo e' di per se' inammissibile per genericita', formulando promiscuamente doglianze inerenti a punti diversi della sentenza (insieme, quantificazione della pena, diniego delle attenuanti generiche, statuizioni di confisca, pur avendo premesso di lamentare violazione soltanto degli articoli 133 e 240 c.p.); e', comunque, ancora una volta generico, perche' reiterativo, nonche' manifestamente infondato, a fronte dei rilievi giuridicamente corretti, esaurienti, logici e non contraddittori, con i quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni (f. 252 s.). 14.4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che si conformera' al principio di diritto affermato nel 14.4.14, tenendo anche conto degli ulteriori rilievi fattuali formulati in quella sede e nel successivo. 14.4.1. Il ricorso va, nel resto, rigettato. 15. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1., e, ritenuta la recidiva, condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilita', ma ha escluso la recidiva e ridotto la pena ad anni nove di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 15.1. La difesa denuncia: 1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) in relazione agli articoli 266 e 191 c.p.p. (lamentando la nullita' del decreto autorizzativo di intercettazioni n. 4791/06 del 6.11.2006 e delle successive proroghe, perche' asseritamente fondato esclusivamente su rivelazioni di una fonte confidenziale e senza valutare il contenuto di 5 verbali di OCP allegati alla notizia di reato datata 31.10.2006; 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E) in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 3 quanto alla partecipazione all'associazione, con vizio di motivazione per contraddittorieta' ed in parte omissione, e con travisamento della prova (lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle proprie censure, fondate anche su massime giurisprudenziali, ed avrebbe contraddittoriamente indicato gli elementi valorizzati a fondamento dell'affermazione di responsabilita', cui sarebbe pervenuta con motivazione in contrasto con quella del primo giudice); 3 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E) con vizio di motivazione, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p. (addebitata al ricorrente asseritamente solo perche' responsabile nel 1985 di delitti commessi con l'uso di armi). 15.2. Il ricorso e', in toto, inammissibile. 15.2.1. Il primo motivo e' palesemente generico, nonche' manifestamente infondato. Il ricorrente non ha indicato gli elementi in ipotesi irritualmente captati e quindi asseritamente inutilizzabili (limitandosi ad affermare di averli indicati nell'atto di appello, in tal modo, peraltro, confutando unicamente la motivazione della sentenza di primo grado, non quella di appello, ferma peraltro l'assorbente inammissibilita' del ricorso formulato per relationem ai motivi di appello, pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte: per tutte, Sez. 2 , sentenza n. 9029 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 258962, per la quale "E' inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa salutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimita', dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioe' contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica"), ne' in che misura avrebbero condizionato la contestata affermazione di responsabilita', non proponendo quindi la necessaria "prova di resistenza". Egli ammette, peraltro, che la Corte di appello (f. 44) ha espressamente indicato le ragioni del mancato accoglimento della censura, con le quali non si confronta specificamente, limitandosi a reiterare la doglianza. 15.2.2. Il secondo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilita', e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 254 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 15.2.3. Il terzo motivo e', ancora una volta, generico e manifestamente infondato: a fondamento della contestata statuizione la Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente valorizzato non soltanto il risalente precedente cui lo stesso ricorrente ha fatto riferimento, ma anche gli accertati rapporti tra l'imputato e (OMISSIS), latitante attinto da colpi di arma da fuoco (f. 263). 16. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. e 21., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni undici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello lo ha assolto dal reato di cui al capo 1. per non aver commesso il fatto, ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilita' in ordine all'altro reato, ed ha conseguentemente ridotto la pena ad anni otto e mesi 6 di reclusione, ed euro 1.600,00 di multa, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) giudicati separatamente). 21) Del reato p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., comma 2 con riferimento all'articolo 628 c.p., commi 1 e 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso tra loro e con (OMISSIS) e (OMISSIS) (nei confronti dei quali si procede separatamente): (OMISSIS) quale promotore e coordinatore dell'azione criminale nonche' quale autore delle minacce e delle percosse in danno del (OMISSIS); (OMISSIS) quale autista del veicolo in cui la vittima e' stata caricata; (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) e (OMISSIS) quali soggetti attivi tutti addetti alla "copertura e vigilanza" dell'area teatro dell'azione delittuosa; (OMISSIS) quale osservatore addetto a seguire gli spostamenti della vittima nelle fasi antecedenti l'azione delittuosa e "palo" durante lo svolgimento dell'azione criminale: mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano (OMISSIS) (titolare dell'impresa di autotrasporti " (OMISSIS) S.N.C." di (OMISSIS) e (OMISSIS)) a rimettere un debito che (OMISSIS) aveva maturato nei confronti del (OMISSIS), avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a disposizione dallo stesso (OMISSIS), cagionandogli in tal modo danno con proprio profitto. Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di (OMISSIS) mali ingiusti al (OMISSIS) colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel reato che cosi rafforzavano il proposito del (OMISSIS) nonche' nell'avvalersi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumita'; Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pu' persone riunite, avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di cui al capo 1). In Cesano Maderno (MI) il 07.10.2009 16.1. La difesa denuncia: 1.1 - vizi di motivazione relativi all'affermazione di responsabilita' per l'estorsione aggravata in anno di (OMISSIS) (che sarebbe viziata da una parziale interpretazione delle captate conversazioni, tesa a valorizzare solo alcuni elementi, senza considerando quelli favorevoli alla difesa; dalle intercettazioni sarebbe dato desumere che il fatto costituiva ritorsione per un comportamento del (OMISSIS) non tollerato da (OMISSIS) -era stato percosso un bambino in un campo nomadi - e non aveva matrice estorsiva: tanto si desume all'evidenza dalle conversazioni intercettate ed allegate al ricorso); 1.2 - vizi di motivazione relativi all'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di estorsione aggravata (il ricorrente era all'oscuro delle ragioni del contrasto tra i due predetti soggetti); 2 - vizi di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilita' dell'aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 contestata in relazione al reato di estorsione (la Corte di appello non indica in proposito alcuna argomentazione); 3 - vizi di motivazione in relazione al diniego della attenuanti generiche. 16.1.1. In data 2 aprile 2015 e' pervenuta nell'interesse dell'imputato una memoria nella quale si chiede l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, essendo stato assolto dal reato associativo di cui al capo 1. 16.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 16.2.1. Il primo motivo, in entrambe le sue articolazioni, riguarda l'affermazione di responsabilita', ed e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 267 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, ed osservando, per quanto in particolare riguarda il dolo, che "Nel caso di specie, i coimputati chiamati "a raccolta" da (OMISSIS) e convocati il 7.10.09, partecipano alla condotta estorsiva fornendo ciascuno un apporto determinante ai fini della realizzazione dell'evento. Segnatamente a (OMISSIS), l'apporto e' stato correttamente individuato nell'aver costretto (OMISSIS) a recarsi all'appuntamento e poi nel rimanere in loco, facendo da palo, agevolando e rafforzando il proposito criminoso dell'esecutore materiale dell'azione. In ordine alla consapevolezza in capo a (OMISSIS) e agli altri concorrenti del fine dell'azione criminosa, la cui regia e' riconducibile a (OMISSIS), essa e' resa in maniera plateale (al piu' tardi) dalle stesse dichiarazioni di (OMISSIS) fatte a (OMISSIS) dinanzi ai presenti, subito dopo averlo percosso. (OMISSIS) in dibattimento ha confermato queste dichiarazioni: Dopo avere preso le botte (OMISSIS) con fare minaccioso mi diceva che non avrei piu' ripreso la mia motrice e nel contempo me la indicava". Indi ha aggiunto: "Poco dopo, spintonandomi all'esterno, assieme ad uno dei suoi compagni mi conduceva verso il vicino accampamento degli zingari, ave facendomi inginocchiare mi intimava di chiedere loro scusa". Tutti i correi, quindi, nel contesto della violenza venivano resi consapevoli dallo stesso autore materiale del fine di profitto che muoveva l'azione criminosa del gruppo contro (OMISSIS), oltre che dell'affronto subito da (OMISSIS) per essere stato screditato davanti agli zingari. Va sottolineata, infine, l'assoluta inverosimiglianza della tesi sostenuta dall'appellante, poiche' presuppone una reazione oggettivamente sproporzionata ad una causa che e' a dir poco banale per uomini di tale consesso: uno schiaffo ad un ragazzo nomade, che non condivideva alcun legame, familiare o altro, con gli esecutori dell'azione. La mobilitazione di tante persone non appare giustificabile con il presunto affronto subito per lo schiaffo, ma presuppone ben altra finalita', come la esemplare punizione dell'atto di arroganza consistito nell'esigere un credito verso il "numero uno" (OMISSIS). Ed anche la proposta di intervenire personalmente ad ammazzare questo "pisciatore" da parte di (OMISSIS) e' del tutto compatibile con la ritenuta finalita', mentre appare ingiustificata e spropositata se rapportata al movente sostenuto dall'appellante. Cosi' pure compatibile all'assunto esposto risulta l'interrogativo che (OMISSIS) pone a (OMISSIS), alle ore 12,06: "L'hanno investito?", che nel contempo, indica la piena consapevolezza dell'imputato di quanto sarebbe avvenuto a (OMISSIS) all'interno del parcheggio. Anche l'argomento di ordine logico, dunque, depone a favore della prospettazione accolta, non residuando, sulla base delle richiamate risultanze probatorie, alcuna diversa ed antitetica lettura, plausibile e verosimile". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 16.2.2. E' generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, anche il secondo motivo, a fronte delle corrette ed incensurabili considerazioni con le quali la Corte di appello ha argomentato la contestata statuizione (f. 270): "vanno disattese, altresi', le censure difensive poste con riguardo alla ritenuta aggravante, tenuto conto della piena condivisione espressa in piu' occasioni dall'appellante al metodo in puro stile mafioso ed alla forza di intimidazione dispiegata in funzione degli interessi criminali perseguiti da (OMISSIS) non uti singulis (rectius, uti singulus) ma come capo locale, al punto che emblematicamente si definisce, senza smentita alcuna da parte dell'interlocutore (OMISSIS), il "numero uno". 16.2.3. E', infine, generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, il terzo motivo, a fronte delle corrette ed incensurabili considerazioni con le quali la Corte di appello ha argomentato la contestata statuizione (f. 276), valorizzando negativamente i precedenti penali dell'imputato e la gravita' del reato; d'altro canto, il motivo non indica l'elemento favorevole in ipotesi non considerato o mal considerato ed e' quindi anche per tale ragione generico. 16.2.4. La richiesta formulata in memoria costituisce motivo nuovo dedotto tardivamente, poiche' del tutto avulso dai motivi tempestivamente dedotti. Questa Corte (per tutte, Sez. 2 , sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 254301) e', infatti, ormai ferma nel ritenere che la facolta' del ricorrente presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti gia' dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. 16.2.4.1. L'integrale inammissibilita' del ricorso preclude a questa Corte l'esercizio di poteri officiosi sul punto. 17. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1., 3. e 138., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva infraquinquennale, condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilita', ma ha escluso la recidiva ed ha, conseguentemente, ridotto la pena ad anni nove e mesi nove di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. (OMISSIS). 3) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12, 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 23, articoli 648 e 697 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS) (giudicato separatamente), deteneva e portava in luogo pubblico le seguenti armi e munizioni: due pistole semiautomatiche di cui: una cal. 7.65, con matricola abrasa, marca BERETTA, mod. 81 INOX, (arma comune da sparo clandestina) munita di caricatore con all'interno 12 cartucce cal.7.65 (da considerarsi munizionamento per arma comune da sparo); l'altra calibro 380 (9 corto), anche questa con matricola abrasa, marca TANFOGLIO, Mod. GT 380 (da considerarsi arma comune da sparo clandestina) con relativo caricatore con all'interno 5 cartucce cal. 7.65 con all'interno della camera di cartuccia un bossolo esploso rimasto incastrato. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). 138) (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) giudicato separatamente). Del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 cpv c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Legge n. 152 del 1991, articolo 7 D. perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque inferiore a 300 grammi, (48 dei quali poi sequestrati a (OMISSIS)) che cedevano in quantitativi non modici a tale " (OMISSIS)", ad (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente) e ad altre persone non meglio identificate. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato dal 19 giugno 2008 fino al 27.6.2008 (per (OMISSIS) sino al 24.06.2008, data del suo arresto). 17.1. La difesa denuncia: 1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma, 1, lettera B) ed E), e dell'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), in riferimento al capo 1 (articolo 416 bis c.p., commi 1, 3 e 4) (lamenta la genericita' ed insufficienza di quanto rivelato da (OMISSIS) a proposito del ricorrente, e l'irrilevanza delle valorizzate captazioni; riepiloga una serie di massime giurisprudenziali, per desumerne l'assenza di prova del contributo oggettivamente e soggettivamente necessario secondo la giurisprudenza per legittimare l'affermazione di responsabilita' in ordine al reato associativo); 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma, 1, lettera B) ed E), e dell'articolo 546 c.p., comma 1, lettera E), in riferimento al capo 3 (concorso in detenzione e porto illegale di due armi comuni con matricola abrasa, aggravati Legge n. 203 del 1991, ex articolo 7) (la sentenza impugnata avrebbe valorizzato il presunto stimolo all'azione delittuosa proveniente dal ricorrente, senza indicare adeguatamente in cosa esso si sarebbe concretizzato, e non avrebbe compiutamente motivato sulla ritenuta finalita' agevolativa); 3 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma, 1, lettera B) ed E), e dell'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), in riferimento al capo 138 (concorso in detenzione a fini di spaccio di cocaina, aggravato Legge n. 203 del 1991, ex articolo 7) (lamenta, con riguardo alla sola aggravante di cui all'articolo 7, che la Corte di appello non avrebbe compiutamente motivato sulla ritenuta finalita' agevolativa, emergendo ex actis che il ricorrente gestiva i traffici per conto suo, senza dovere dare conto a nessuno); 4 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma, 1, lettera B) ed E), e dell'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), in riferimento agli articoli 81 cpv. e 133 c.p. (lamenta erroneita' del computo della pena, perche' reato piu' grave era quello di cui al capo 138: l'imputato avrebbe subito pregiudizio dall'individuazione come reato satellite di un reato punito con pena edittale massima superiore a quella prevista per il reato individuato come piu' grave); 5 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma, 1, lettera B) ed E), e dell'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), in riferimento agli articoli 62 bis e 69 c.p. - articolo 597 c.p.p., comma 5, (lamenta che non si sia tenuto conto della riconosciuta marginalita' del ruolo dell'imputato per concedere di ufficio le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza). 17.2. Il ricorso e' fondato limitatamente al reato di cui al capo 3), dal quale l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto (va, conseguentemente, eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, e la pena complessiva va rideterminata in anni nove e mesi sei di reclusione), ed e' nel resto inammissibile. 17.2.1. Il primo motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto a e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 278 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), motivatamente ritenute attendibili (e che la difesa valuta frazionatamente), nonche' riscontrate dagli esiti dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento (OCP) e dalle plurime e significative conversazioni intercettate, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 17.2.1.1. Inammissibile, per le ragioni gia' indicate nel p. 4.4. di questa motivazione, e', comunque, la doglianza inerente alla violazione dell'articolo 546 c.p.p. che cela in realta' una doglianza sulla motivazione. 17.2.2. Il secondo motivo e' fondato. Occorre, infatti, convenire con il ricorrente sul fatto che l'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 3 fonda essenzialmente su una conversazione dalla quale si evince che l'imputato avrebbe dato ad un sodale, con riguardo alla custodia delle armi de quibus, un generico consiglio, peraltro neanche accolto. Troppo poco, quindi, per legittimare l'affermazione di responsabilita' oltre ogni ragionevole dubbio (argomenta ex articolo 115 c.p.). La sentenza impugnata va, pertanto, in parte qua annullata senza rinvio, poiche' l'imputato deve essere assolto dal reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto. 17.2.2.1. Va conseguentemente eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, e la pena complessiva va rideterminata in anni nove e mesi sei di reclusione. 17.2.3. Il terzo motivo e' reiterativo, e quindi generico, e comunque manifestamente infondato: la Corte di appello ha correttamente ed incensurabilmente valorizzato, per legittimare la contestazione della ritenuta finalita' agevolativa, le dichiarazioni del (OMISSIS) nonche' gli esiti di una intercettazione (il tutto in dettaglio riportato a f. 291 s.). 17.2.4. E' inammissibile la censura riguardante il computo della pena base, anch'essa meramente reiterativa rispetto agli ampi ed incensurabili rilievi dedicati alla questione dalla Corte di appello (f. 139 ss.). 17.2.4.1. Anche in questo caso, valgono, inoltre, i rilievi di cui al p. 9.2.4.1. 17.2.5. Il quinto motivo e' manifestamente infondato. In verita', non risulta agevolmente comprensibile la ragione per la quale avrebbero dovuto essere ritenute di ufficio le attenuanti generiche, che avevano gia' costituito oggetto di espressa richiesta, ed erano state, altrettanto espressamente, negate, per la incensurabilmente ritenuta assenza di profili di meritevolezza. 17.2.5.1. Peraltro, come gia' chiarito da questa Corte (Sez. 6 , sentenza n. 6880 del 27 gennaio 2010, CED Cass. n. 246139), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, il ricorrente non potrebbe dolersi della mancata concessione di ufficio di circostanze attenuanti in sede di legittimita': sarebbe, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o piu' circostanze attenuanti, a norma dell'articolo 597 c.p.p., comma 5, quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta. 18. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi F. (con esclusione della contestata aggravante) ed 82., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, quanto alle affermazioni di responsabilita', riducendo la pena ad anni tre e mesi undici di reclusione. (OMISSIS) - (OMISSIS). F) Del delitto di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, al fine di consentire a (OMISSIS) di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali, intestavano fittiziamente alla Boschettaro srl il seguente bene immobile: Titolarita' - Ubic., Foglio-Partic. - Qualita' - Superficie-Ha are ca-. Proprieta' per 1/1; Tortona -6 7624; Vigneto; 00 01 - 15-; Proprieta' - Per; Tortona; - 6 - 7635; Vigneto; 00 07 - 85; -1/1 -. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa; In Tortona il 3.4.09. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) giudicati separatamente). 82) Del delitto p. e p. dagli artt 110 e 378 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS) (nei cui confronti si procede separatamente), con le condotte qui di seguito meglio indicate, favorivano la latitanza di (OMISSIS) e (OMISSIS), destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catanzaro il 16.4.09: - munivano i latitanti di documenti contraffatti meglio indicati ai capi che precedono; - li trasportavano, con una macchina presa a noleggio, dal nord Europa (in luogo allo stato non identificato), dove si trovavano per sfuggire alla cattura, in Italia, in attesa di espatriare verso la Tunisia, dove (OMISSIS) aveva interessi di carattere economico; - li ospitavano presso il B & B "Il falco", dove venivano alloggiati senza essere registrati; - li sostenevano economicamente procurandogli una somma non inferiore a euro 1.000,00. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca "ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui (OMISSIS) e (OMISSIS) sono elementi di spicco In Lombardia, Calabria e Toscana dal maggio al giugno 2009. 18.1. La difesa denuncia: 1 - mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione. Erronea applicazione dell'articolo 378 c.p. e vizio di motivazione. Inosservanza dell'articolo 27 Cost. in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), (lamenta difetto di consapevolezza quanto al fatto di stare aiutando due latitanti, come sarebbe dimostrato da una serie di intercettazioni di conversazioni che riepiloga; la conversazione del 3.3.2010 si riferirebbe a soggetto di nome (OMISSIS) diverso dal ricorrente; dalle dichiarazioni del cap. (OMISSIS) non emerge prova di incontri con il (OMISSIS); sarebbe stato del tutto travisato il senso della vicenda (OMISSIS), peraltro del tutto ininfluente ai fini dell'affermazione di responsabilita', cosi' come gli elementi secondo la Corte di appello dimostrativi "del contesto criminale di cui (OMISSIS) avrebbe avuto contezza"; difetterebbero, comunque, la consapevolezza della presunta finalizzazione della condotta tenuta al favoreggiamento di latitanti, e, quindi, il necessario dolo); 2 - Travisamento della prova - Mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione - Erronea applicazione del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e vizio di motivazione - Inosservanza dell'articolo 118 c.p. - articolo 111 (della Costituzione ?: a f. 24 menziona l'articolo 111 c.p.p., che e' pero' rubricato "data degli atti") e articolo 521 c.p.p., articolo 27 Cost. in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), (analogamente, il ricorrente non avrebbe avuto, per le medesime ragioni, consapevolezza delle presunte finalita' agevolative della condotta). 3 - Travisamento della prova - Mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione - Erronea applicazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), (lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato de quo, per mancata integrazione del "tipo" oggettivo e difetto del dolo specifico di finalizzazione della condotta di compravendita immobiliare all'elusione di misure di prevenzione patrimoniali, e comunque la carente motivazione sulle istanze difensive volte a dimostrare la piena liceita' dell'operazione de qua - i cui tratti sono in sintesi riepilogati conclusivamente a f. 38 - comunque strutturalmente inidonea alla ipotizzata elusione delle norme in materia di misure di prevenzione, e comunque in assoluto difetto di pericoli di elusioni; prescindere da cio', nulla dimostrerebbe il necessario dolo specifico del ricorrente, arbitrariamente desunto da dichiarazioni cui e' stata addirittura attribuita valenza confessoria; la condotta - di mera consulenza - tenuta dall'imputato non sarebbe comunque incriminabile ex articolo 110 c.p., tenuto conto della natura plurisoggettiva della fattispecie in esame, e quindi il ricorrente non sarebbe punibile a titolo di concorso). 18.2. Il ricorso e', nel suo complesso, infondato. 18.2.1. Il primo motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 295 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, osservando conclusivamente che "Nessun rilievo puo' invero assumere, per escludere la consapevolezza dell'imputato che i soggetti per i quali egli era stato richiesto dal (OMISSIS) della somma in contanti di euro 1.000,00 e di prenotare un'autovettura fossero due esponenti di rilievo della ndrangheta ricercati per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. (la sentenza cita l'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catanzaro 16/4/2009), la circostanza egli non avesse preso parte agli incontri organizzativi o che il suo intervento si fosse esaurito nell'arco di una giornata ovvero che i servizi di ocp non lo avessero mai visto in compagnia dei latitanti. L'attivarsi immediato e senza sollecitazione di spiegazioni da parte del commercialista (OMISSIS) a fronte di richieste che ben poco avevano di professionale, pervenutegli da un personaggio del quale conosceva la caratura criminale come (OMISSIS) utilizzando un linguaggio convenzionale, nonche' la considerazione delle modalita' con le quali risultava gestita l'operazione da parte del suo interlocutore, con la massima sollecitudine e segretezza, assicurandosi che le disposizioni da lui impartite fossero state puntualmente eseguite ed esponendosi personalmente con il trasporto dei due "nonni" sulla sua autovettura sino al B&B in Toscana, con l'utilizzo della carta di credito a lui riconducibile per il noleggio di un'autovettura, che veniva ritirata in sua presenza con l'esibizione da parte del (OMISSIS) di documenti personali falsi, sono tutti elementi che non possono lasciare adito a dubbi, atteso il contesto di rapporti di cui si e' detto, sulla consapevolezza del (OMISSIS) in ordine alla reale natura della missione affidata al (OMISSIS) ed al contributo essenziale che a lui, come persona di assoluta fiducia di questi, era stato richiesto. Che (OMISSIS) fosse coinvolto a pieno titolo nell'operazione e' dimostrato anche dal fatto che lui e' stato il primo a sapere dell'arresto dei latitanti, comunicatogli dal proprietario del B&B, e che nella notte stessa egli si incontrera' in autostrada con il (OMISSIS); inoltre il fatto che lui stesso abbia ammesso che nelle circostanze detto proprietario avesse incolpato anche lui "di averlo messo nei guai", farebbe supporre che (OMISSIS) si fosse anche occupato della prenotazione alberghiera per i latitanti. Pienamente credibile risulta l'asserzione, fatta a posteriori dal (OMISSIS) nella conversazione del 3/3/2010 che la somma in contanti sia stata effettivamente pagata dal (OMISSIS), non ravvisandosi la ragione per la quale il primo avesse dovuto mentire al suo "uomo" (OMISSIS), quando ormai erano passati diversi mesi dal fatto. Ed e' solo nel contesto di tale conversazione che (OMISSIS), nel rievocare i momenti trascorsi con (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dice che il primo voleva utilizzare la macchina per "andare a puttane", frase mai riferita - contrariamente a quanto si dice nell'appello - al (OMISSIS)". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, riferite sempre e soltanto a segmenti delle predette conversazioni, mai considerate nella loro interezza. 18.2.1.1. Il motivo sarebbe comunque in parte generico, in parte non consentito anche sotto altri profili, poiche' il ricorrente deduce: - promiscuamente, tre vizi di motivazione in relazione al medesimo punto della sentenza, senza indicare specificamente, come nei p.p. 4.6. ss. si e' visto essere doveroso, su quale profilo essa manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica; - come violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) la violazione dell'articolo 27 Cost.: in proposito, questa Corte (Sez. 2 , sentenza n. 677 del 12 gennaio 2015, CED Cass. n. 261551) ha, peraltro, gia' chiarito che e' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiche' l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non e' prevista tra i casi di ricorso dall'articolo 606 c.p.p. e puo' soltanto costituire fondamento di questione di legittimita' costituzionale. 18.2.2. Il secondo motivo e' infondato. La configurazione della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 in riferimento alle finalita' agevolative, e' stata incensurabilmente ricollegata dalla Corte di appello (f. 299) alle modalita' della condotta, per il rilievo che, avendo con la sua condotta l'imputato contribuito a preservare i vertici del sodalizio, la sua attivita' ha finito per favorire l'intera associazione. In tal modo la Corte di appello si e' correttamente conformata all'orientamento giurisprudenziale che questo collegio condivide (Sez. 2 , sentenza n. 15082 del 12 febbraio 2014, CED Cass. n. 259558), per il quale, in tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, conv. in Legge n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita' sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorieta' si presume diffusa, perche' essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operativita' sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, e' indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione. Ne' potrebbe ritenersi necessario, per configurare la predetta circostanza aggravante della finalita' agevolatrice e concludere che la condotta fosse diretta, oggettivamente, ad agevolare l'attivita' non solo del singolo, ma anche del sodalizio criminoso, individuare un diretto collegamento tra l'imputato e l'associazione camorristica de qua: invero, l'esistenza di un diretto collegamento con il sodalizio potrebbe integrare gli estremi del concorso esterno, nel caso di specie non ritenuto, mentre per la configurabilita' della circostanza aggravante e' sufficiente la evidenziata consapevolezza di aiutare la latitanza di uno o piu' soggetti inseriti nella consorteria e che una tale situazione si pone come oggettivo aiuto all'attivita' dell'associazione. Sempre in argomento, si e' anche osservato (Sez. 5 , sentenza n. 41063 del 24 giugno 2009, CED Cass. n. 245386) che la circostanza aggravante di avere commesso il favoreggiamento al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di tipo mafioso e' configurabile nei casi in cui la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo si concretizza nell'agevolazione per dirigere da latitante l'associazione, che finisce per concretizzare un aiuto all'associazione, la cui operativita' sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non puo' revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorche' risulti - come nel caso di specie - che abbia prestato consapevolmente come, nel caso di specie, motivatamente ritenuto aiuto al capomafia. 18.2.3. Anche il terzo motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato (per quanto in particolare riguarda la assertivamente affermata non punibilita' ex articolo 110 c.p. di chi abbia fornito una mera condotta di consulenza, tesi invero all'evidenza priva del benche' minimo fondamento giuridico), a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 300 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente una serie di intercettazioni, ancora una volta correttamente ed incensurabilmente interpretate, anche in riferimento all'accertamento degli atti negoziali parallelamente succedutisi, e concludendo nel senso che, in presenza delle gravi incongruita' ed inquietanti perplessita' sulla reale consistenza dell'operazione, in precedenza (f. 300 ss.) evidenziate, "gli unici dati certi sembrano essere quelli della natura fittizia dell'intestazione, pienamente ammessa dal (OMISSIS) e sostanzialmente non negata dal (OMISSIS), nonche' la finalita' elusiva sottesa all'operazione, anch'essa desumibile dalle dichiarazioni confessorie del (OMISSIS), oggetto di intercettazione, del tutto credibili nel contesto dei fatti accertati; anzitutto perche' all'epoca questi non risulta essere stato dichiarato fallito come dallo stesso sostenuto nell'atto d'appello per giustificare la fittizia intestazione, ma soprattutto perche' nella conversazione del 16/3/2009 egli spiega chiaramente a (OMISSIS) le ragioni della necessita' per lui di non comparire quale acquirente con il fatto che, essendo sospettato di appartenere alla ndrangheta, quindi sottoposto a controlli, nel caso in cui non fosse dimostrato il pagamento "si poteva pensare l'estorsione ... qual'e' il problema? Che se mai me lo intesto e' fatta ... che poi cominciano ... magari pensano che sei della ndrangheta, ti mettono che sei andato la' e lo hai minacciato e ti sei fatto intestare la casa, che non c'e' il pagamento". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 19. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 19.1. La difesa ha denunciato: 1 - mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione, con riferimento al riconoscimento della sussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (lamenta la carenza dell'elemento costitutivo dell'adozione del c.d. metodo mafioso, che la giurisprudenza - che riepiloga in 6 pagine di premessa - ritiene necessario, e che la Corte di appello non enucleerebbe adeguatamente con riguardo al sodalizio operante in Lombardia); 2 - inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero illogicita' e contraddittorieta' della motivazione con riferimento alla determinazione della pena (viziata dall'affermazione che il minimo edittale sarebbe pari a nove anni di reclusione, non sette, mai essendo stata affermata la consapevolezza del ricorrente circa il carattere armato dell'associazione) ed al diniego delle attenuanti generiche (da concedere tenuto conto dell'eta' avanzata e della personalita' dell'imputato). 19.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 19.2.1. Il primo motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 304 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 19.2.2. Il secondo motivo e' in parte non consentito (quanto alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p.: la doglianza non aveva costituito oggetto di appello, ed e' stata tardivamente ed inammissibilmente dedotta per la prima volta in questa sede), in parte generico perche' reiterativo (avendo la Corte di appello incensurabilmente valorizzato a fondamento del diniego delle attenuanti generiche il ruolo di rilievo assunto dall'imputato, presente a ben 6 summit, e l'assenza di eventualmente decisivi profili di meritevolezza). 20. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 80. ed 81., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado. (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giudicati separatamente). 80) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81 e 497 bis c.p., articolo 61 c.p., n. 2, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con (OMISSIS) e (OMISSIS), detenevano e poi consegnavano a questi ultimi i seguenti documenti contraffatti, al fine di favorirne la latitanza: carta d'identita' nr. (OMISSIS) rilasciata dal comune di Crotone il 21.1.09 con la fotografia di (OMISSIS) e i dati anagrafici di (OMISSIS); carta d'identita' nr. (OMISSIS) rilasciata dal comune di Crotone il 15.12.08 con la fotografia di (OMISSIS) e i dati anagrafici di (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui (OMISSIS) e (OMISSIS) sono elementi di spicco. In luogo non accertato nel 2008. 81) Del delitto p. e p. dagli artt 110 e 648 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', al fine di favorire la latitanza di (OMISSIS) in concorso tra loro, acquistavano o comunque ricevevano la patente di guida nr. (OMISSIS) rilasciata il 18.2.09, da considerarsi contraffatta, con la fotografia di (OMISSIS) e i dati anagrafici di (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui (OMISSIS) e' elemento di spicco. In luogo non accertato nel 2008. 20.1. La difesa denuncia: 1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma, 1, lettera B), C) ed E), in relazione agli articoli 521 e 522 c.p.p. ed in relazione agli articoli 110, 81 e 497 bis c.p.; violazione dell'articolo 6, comma 3, lettera A), Conv. EDU, e dell'articolo 27 Cost., comma 2, e articolo 192 c.p.p (lamenta che i documenti falsi furono rinvenuti in possesso dei latitanti, non del ricorrente, e che non sarebbe possibile ritenere la fattispecie di cui al secondo comma; nulla dimostra che i documenti de quibus avessero la clausola di validita' per l'espatrio; la sentenza impugnata sarebbe nulla perche' emessa per un fatto diverso da quello contestato); 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma, 1, lettera B) ed E), in relazione all'articolo 192 c.p.p. e articolo 497 bis c.p., nonche' articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), (lamenta l'insufficienza degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilita', in massima parte desunti da conversazioni intercettate arbitrariamente interpretate; sarebbe stata inadeguatamente valutata la tesi difensiva, al contrario ritenuta smentita non e' ben chiaro da quali elementi); 3 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma, 1, lettera B) ed E), con riferimento all'articolo 61 c.p., n. 2 e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 (in difetto delle contestate ma non dimostrate finalita' agevolative); 4 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma, 1, lettera B) ed E), con riferimento agli articoli 62 bis e 69 c.p., nonche' articolo 597 c.p.p., comma 5, (lamenta che, prescindere dalla genericita' della richiesta difensiva, potevano essere concesse di ufficio le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza). 20.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 20.2.1. Il primo ed il secondo motivo, riguardanti l'affermazione di responsabilita', vanno esaminati congiuntamente e sono in parte generici, perche' reiterativi, in parte non consentiti, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 314 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. Deve aggiungersi che ininfluente e' all'evidenza la circostanza del sequestro dei documenti de quibus (carte di identita' valide per l'espatrio in zona Schengen) in disponibilita' dei latitanti, poiche' la responsabilita' del (OMISSIS) e' concorsuale. Inoltre, puramente congetturale e' la circostanza che la condanna sarebbe avvenuta per fatto diverso da quello contestato (che il ricorrente introduce in ricorso dubitativamente, e quindi genericamente, testualmente affermando che egli "immagina" - cosi' letteralmente a f. 4 del ricorso - che la condanna riguardi un fatto diverso da quello contestato); appare, peraltro, in proposito assorbente il rilevo che detta doglianza non e' consentita, poiche' dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello. 20.2.1.1. Inammissibile, per le ragioni gia' indicate nel p. 4.4. di questa motivazione, e', comunque, la doglianza inerente alla violazione dell'articolo 546 c.p.p. che cela in realta' una doglianza sulla motivazione. 20.2.2. Il terzo motivo e' in parte generico, perche' reiterativo, in parte non consentito, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 316 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della statuizione riguardante l'articolo 7 cit.. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 20.2.2.1. L'altra doglianza, inerente all'articolo 61 c.p., comma 1, n. 2, non e' consentita, poiche' dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello. 20.2.3. Il quarto motivo e' generico, non consentito e comunque manifestamente infondato per le medesime ragioni indicate in relazione ad analoga doglianza nel 17.2.5. s. (cfr. anche f. 317 della sentenza impugnata). 21. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilita', ma ha ridotto la pena ad anni dodici di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 21.1. La difesa denuncia: 1 - mancanza grafica della motivazione relativamente al capo di imputazione contestato all'imputato, con inosservanza dell'articolo 111 Cost., articolo 125 Cost., comma 3, e articolo 546 c.p.p., comma 3, (lamenta la mancanza dell'esame della posizione del ricorrente, non costituendo - unica tra tutte quelle esaminate - oggetto di autonoma trattazione, che non puo' essere sostituita a fini motivazionali dai riferimenti rinvenibili unicamente a f. 11, 24 ss., 49 ss. 806 ss.); 2 - motivazione insufficiente ed illogica, conseguente a travisamento della prova; mancata valutazione della prova liberatoria - violazione dell'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), (lamenta che la trattazione comune, costituente premessa rispetto alla trattazione delle singole posizioni, sarebbe insufficiente a legittimare l'affermazione di responsabilita', e comunque che non avrebbero ricevuto risposta alcuna le doglianze sollevata dalla difesa con l'atto di appello (che riporta a f. 10 ss.). 21.2. Il ricorso e' fondato. Quanto lamentato dal ricorrente emerge inesorabilmente ex actis, in difetto del benche' minimo cenno alla posizione personale del ricorrente, con omissione non altrimenti giustificata (nessun passo della sentenza impugnata ne spiega le ragioni), ne' giustificabile (anche in considerazione di quanto metodologicamente indicato a f. 148 della sentenza impugnata), e difettando un pur sintetico delle doglianze costituenti motivi di appello (i due atti di appello non sono all'evidenza inammissibili per genericita', e riguardanti anche profili di merito - diversi quindi da quelli di natura processuale esaminati a f. 119 -, con doglianze cui avrebbe dovuto fornire risposta necessariamente la Corte di appello). 21.2.1. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata nei confronti di (OMISSIS), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. 22. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A8 ed Y (limitatamente alle condotte di minaccia), unificati dal vincolo della continuazione, e ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilita', riqualificando il delitto di cui al capo Y) nella corrispondente ipotesi tentata, e riducendo conseguendo la pena ad anni sei e mesi tre di reclusione, ed euro 1.300,00 di multa. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS). A8) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., comma 2, in riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, mediante minaccia e violenza costringevano (OMISSIS) a corrispondere gli interessi usurari indicati al punto B) del capo che precede, di ammontare complessivo pari a euro 5000.00 ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno. Minacce e violenze consistite: (OMISSIS) e (OMISSIS) alias " (OMISSIS)" nell'effettuare numerose telefonate minacciando la parte offesa di un male ingiusto (a titolo esemplificativo ".... Se non mi chiami io vengo e ti faccio male... "): tutti nel colpire con calci, pugni e schiaffi la parte offesa, in occasione di un incontro nel parcheggio antistante il ristorante della madre (OMISSIS), procurandole lesioni al viso e in varie parti del corpo. Con le aggravanti dell'avere agito in piu' persone riunite; dell'essere stata la violenza e minaccia posta in essere da persona ( (OMISSIS)) che fa parte dell'associazione mafiosa; dell'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1); In Mornico nell'estate 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS). Y) articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., comma 2 con riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3 nn. 1 e 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con persone non identificate, mediante violenza e minaccia, qui di seguito descritte, costringeva (OMISSIS) a corrispondere interessi usurari meglio indicati al capo che precede in tal modo cagionando a (OMISSIS) danno con proprio profitto. Minacce e violenze consistite in: a) Prospettare a (OMISSIS) e al fratello di quest'ultimo la morte in caso di mancato pagamento; b) Farlo percuotere violentemente dal nipote di (OMISSIS),(allo stato non identificato) cagionandogli la rottura dei denti e riferendogli che il nipote aveva ucciso suo padre e avrebbe avuto ancora minori scrupoli a fare altrettanto con (OMISSIS); c) Prospettare gravi conseguenze ai familiari di (OMISSIS) nel caso di mancato pagamento; Con le aggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio mafioso, al fine di agevolare il sodalizio e con modalita' mafiose. In Desio dal 2002 al 2010. 22.1. La difesa denuncia violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - D) - E) per omissione e contraddittorieta' della motivazione (lamenta difetto di adeguata motivazione sulle censure costituenti oggetto di appello, in particolare chiedendo: 1 - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione al reato di cui al capo A8) per esaminare testi la cui ammissione era stata chiesta ex articolo 507 c.p.p. a seguito della contestazione suppletiva del P.M. avvenuta all'ud. 27.9.2012; trascrive 6 pagine di risultanze probatorie - intercettazioni ed esami - per evidenziare asseritamente che il (OMISSIS) aveva assunto unicamente un ruolo da paciere tra le parti interessate; lamenta carenza della prova che il ricorrente fosse consapevole di partecipare a condotte illecite; chiede in via gradata la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex articolo 393 c.p.; 2 - dichiararsi l'inattendibilita' della persona offesa e l'inutilizzabilita' a fini probatori diretti di dichiarazioni acquisite in dibattimento attraverso contestazioni; 4 (f. 19 s.) - la qualificazione del fatto di cui al capo Y come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex articolo 393 c.p.; 3 - (f. 20 ss.) ritenersi non configurabile l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e comunque la sua incompatibilita' "sostanziale" con l'aggravante di cui all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3. 22.1.1. In data 7 aprile 2015 sono pervenuti, nell'interesse dell'imputato, motivi aggiunti, con la quale viene ulteriormente proclamata l'innocenza dell'imputato, con allegazione di verbali di esami dibattimentali a sostegno della propria posizione. 22.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 22.2.1. I primi due motivi riguardano l'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo A8, possono essere esaminati congiuntamente e sono in parte generici, perche' reiterativi, in parte non consentiti, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 320 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento contestata statuizione, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, nonche' le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, e confermate dalle prime. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. Deve aggiungersi che (f. 319 s. della sentenza impugnata, nonche' verbali delle udienze 27.9. e 19.10.2012) il ricorrente non aveva avanzato alcuna istanza probatoria suppletiva, ne' aveva chiesto alcuna derubricazione: i relativi temi sono stati, pertanto, inammissibilmente introdotti per la prima volta in questa sede. 22.2.2. Il terzo motivo e' in parte generico, perche' reiterativo, in parte non consentito, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 327 per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della statuizione riguardante l'articolo 7 cit.. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 20.2.2.1. L'altra doglianza, inerente all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, non e' consentita, poiche' dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello (non figurando nel riepilogo nei motivi di appello, la cui esaustivita' non e' contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificita' del motivo, poiche' la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex articolo 606 c.p.p., u.c.: Sez. 2 , sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 22.2.3. Il quarto motivo e' generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 326 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata statuizione, ponendo, a fondamento della qualificazione giuridica del fatto accertato, la correttamente ed incensurabilmente accertata non azionabilita' della pretesa civilistica vantata nei confronti della vittima, in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale la violenza o minaccia perpetrata per soddisfare una pretesa civilistica all'evidenza priva di giuridico fondamento, e come tale palesemente non azionabile in sede giudiziale, integra gli estremi dell'estorsione (fra le tante, Sez. 2 , sentenza n. 5239 del 18 gennaio 2013, CED Cass. n. 254975). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 22.2.4. Con riferimento ai motivi aggiunti, va chiarito, richiamando i rilievi di cui ai 4.1. ss., che alla produzione ex post degli allegati verbali non potrebbe essere attribuita efficacia sanante dell'inammissibilita' gia' maturata in relazione ad eventuali carenze del ricorso originariamente presentato nel rispetto dei termini (al quale i predetti verbali, in ipotesi, dovevano essere tempestivamente allegati), che e' da ritenersi insanabile; detta produzione, in relazione ai predetti eventuali vizi, e', pertanto, tardiva, perche' intervenuta a termini per l'impugnazione gia' pacificamente scaduti. 22.2.4.1. Deve, inoltre, aggiungersi che: - con riguardo alla vicenda (OMISSIS), i motivi aggiunti sono in massima parte reiterativi, ribadendo asserzioni gia' formulate; "nuova" e' soltanto la doglianza riguardante la presunta mancata concessione di un termine a difesa dopo le nuove contestazioni ex articolo 517 ss., peraltro non consentita poiche' non costituente oggetto di ricorso (Sez. 2 , sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 254301: "la facolta' del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti gia' dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione"); - con riguardo alla vicenda (OMISSIS), ancora una volta i motivi aggiunti sono in massima parte reiterativi, ribadendo asserzioni gia' formulate; "nuove" sono soltanto le doglianze riguardanti una presunta indeterminatezza del capo di imputazione (riproposte con vigore nel corso della discussione, ma mai tempestivamente eccepita, e quindi non piu' deducibile). 23. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 25, 26 e 27, unificati dal vincolo della continuazione, e ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, condannato alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione, ed euro 470,00 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilita', riducendo la pena ad anni tre e mesi otto di reclusione, ed euro 400,00 di multa. (OMISSIS). 25) Del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 9, 10, 12 e 14 perche' offriva in vendita al prezzo di 1800,00 euro a (OMISSIS) una pistola, da ritenersi arma comune da sparo. In luogo non accertato il 30.11.08 e attualmente permanente. 26) Del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' illegalmente deteneva una pistola, da ritenersi arma comune da sparo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo imprecisato il 01.12.08 e attualmente permanente. (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giudicati separatamente); 27) Del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12, 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo: in particolare (OMISSIS), su indicazione di (OMISSIS) e (OMISSIS), cedeva a (OMISSIS) una pistola, che quest'ultimo aveva in precedenza prestato a (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Accertato in Milano il 23.12.08 e attualmente permanente. 23.1. La difesa denuncia: 1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento alla violazione dell'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), e articolo 63 c.p., comma 4, (doglianza proposta con i motivi nuovi) per essere stati operati due aumenti, per le circostanze concorrenti (Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e recidiva), entrambi in misura superiore al terzo (la Corte di appello ha unicamente ridotto la pena quanto all'aumento per i reati satellite); 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza e contraddittorieta' di motivazione con riferimento alla violazione dell'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), e Legge n. 152 del 1991, articolo 7 (aggravante esclusa per il concorrente nel reato di cui al capo 27 (OMISSIS), che ha definito la sua posizione con rito abbreviato, e condannato anche quale partecipe dell'associazione, per avere agito per finalita' personali, mentre il ricorrente - pacificamente extraneus - avrebbe agito per favorire il sodalizio). 23.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 23.2.1. Il primo motivo e' a-specifico e, comunque, tardivo. La lamentata effettuazione in primo grado di due aumenti di pena in misura superiore al terzo per le circostanze aggravanti concorrenti (la Corte di appello si e' limitata a ridurre la pena per i reati satellite) non emerge in alcun modo; appare comunque assorbente la circostanza che il ricorrente abbia ammesso di aver prospettato la questione in appello unicamente in motivi nuovi, dei quali, da un lato, non ha documentato la tempestivita', e che, dall'altro, contenevano un petitum disomogeneo rispetto alla tempestiva impugnazione principale (le cui doglianze riguardavano unicamente la genericamente prospettata eccessivita' della pena, non la oggi prospettata violazione di legge). Ne' dal vizio (pur genericamente e/o tardivamente) dedotto deriva una illegalita' della pena (che sarebbe rilevabile di ufficio), perche' a quella in concreto irrogata, con diversa dosimetria, sarebbe ex lege possibile pervenire; sul punto sussisterebbe al piu' un vizio di motivazione, non tempestivamente dedotto (in appello) ne' rilevabile di ufficio in questa sede (Sez. 2 , sentenza n. 22136 del 19 febbraio 2013, CED Cass. n. 255729: "E' rilevabile di ufficio dalla Corte di Cassazione l'illegalita' della pena solo quando la stessa, cosi' come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per se' complessivamente legittimo ed il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice e' giunto alla conclusiva determinazione dell'entita' della condanna. (Fattispecie in cui in l'aumento per la recidiva, pur contenuto nei limiti astrattamente possibili per legge, era stato disposto in misura maggiore rispetto a quella specificamente indicata in motivazione"). 23.2.2. Il secondo motivo e' generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 333 per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della statuizione riguardante l'articolo 7 cit.. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. Deve aggiungersi che il ricorrente non ha documentato la invocata assoluzione di un coimputato, peraltro asseritamente riguardante il solo reato di cui al capo 27, mentre al (OMISSIS) la circostanza aggravante de qua risulta contestata anche in relazione al reato di cui al capo 25. 24. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1., e ritenuta la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni dieci e mesi dieci di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilita', ma ha escluso l'aumento di pena per la contestata recidiva, riducendo conseguentemente la pena ad anni nove di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. 24.1. La difesa denuncia: 1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione all'articolo 27 Cost., comma 2, articolo 125 c.p.p., comma 3 - articolo 192 c.p.p., comma 3 - articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), - nonche' articolo 416 bis c.p., per mancanza e manifesta illogicita' della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lamenta che la conversazione n. 1085 del 20 marzo 2009 sarebbe stata interpretata senza tener conto delle censure della difesa, e con argomentazioni contraddittorie (f. 341 e 54 s. della sentenza impugnata); lamenta travisamento della testimonianza del col. (OMISSIS) quanto alla ricostruzione dell'organizzazione interna della ndrangheta in riferimento a quanto emerso e valorizzato a carico dell'imputato; non coerentemente superata e' la censura difensiva inerente alla asserita non partecipazione del ricorrente al pranzo del 20 marzo 2009 presso il ristorante dove si sarebbe discusso della dote di (OMISSIS), quella dote che poi sarebbe potuta passare allo zio: vi sarebbe sul punto un ulteriore travisamento del materiale probatorio, poiche' dall'esame dell'operante (OMISSIS) e' emerso che non era stata accertata la presenza del ricorrente al predetto pranzo, e non vi aveva partecipato evidentemente perche' non affiliato; non si e' considerato che l'intercettazione avrebbe documentato l'opposizione di (OMISSIS) alla concessione della dote al fratello; in difetto della prova dell'affiliazione al marzo 2009, risulterebbe privo di valore indiziante anche il precedente episodio verificatosi il 3 maggio 2008; sarebbe stata comunque insufficientemente considerata l'assenza di (OMISSIS) al summit celebrato in tale ultima data; vi e' contraddizione tra l'affermazione che i summit avvenivano con adozione di particolari cautele per assicurarne la riservatezza e quanto emergente da un brano della deposizione del teste (OMISSIS) all'ud. 25.11.2011: il presunto summit del 3 maggio 2008 si sarebbe, infatti, in congruamente svolto in luogo pubblico, peraltro neanche bene individuato; ancora, si afferma - f. 131 - che i summit erano di solito preceduti da comunicazioni criptiche tra gli adepti, nel caso di specie non captate; nulla dimostra che l'imputato fosse stato avvisato del summit, e non risulta avervi partecipato; prosegue nel riesaminare la motivazione della sentenza impugnata - f. 15 ss. - evidenziando asserite incongruita' o contraddizioni nella considerazione di plurime ulteriori risultanze fattuali, concludendo nell'evidenziare l'asserita violazione delle plurime norme costituzionali e del codice di rito - indicate in premessa - in tema di motivazione, argomentata citando 4 massime giurisprudenziali tratte da decisioni della 6 Sezione di questa Corte; sarebbe stata omessa la compiuta valutazione dei rilievi di cui a f. 16/23 dell'atto di appello; gli elementi malamente valorizzati e le lacune evidenziate non consentono nel complesso di ritenere validamente dimostrata la sussistenza di una condotta integrante, sotto il profilo sostanziale, gli estremi della ipotizzata partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui al capo 1); 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione agli articoli 59, 62 bis, 133 e 416 bis c.p., per contraddittorieta' della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lamenta che nulla dimostri che l'imputato fosse consapevole del carattere armato dell'associazione, il che renderebbe erronea l'individuazione del minimo editale con riguardo alla fattispecie aggravata; il contributo in ipotesi minimo fornito all'associazione avrebbe comunque legittimato la concessione delle attenuanti generiche, non risultando ostativi ad una tal valutazione i richiamati precedenti penali); 3 - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) ed E), in relazione alla ritenuta legittimazione delle parti civili costituire ed alle infondatezza nonche' illegittimita' delle pretese risarcitorie, violazione di legge processuale e mancanza di motivazione (eccepisce il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio, dei due Ministeri costituitisi e del Comm. straord. per il coord. delle iniziative antiracket, organo di promanazione governativa privo di autonoma legittimazione, e difetta sul punto adeguata motivazione; contesta la ritenuta legittimazione degli ulteriori enti pubblici costituitisi, per non configurabilita' nei loro confronti di un danno all'immagine risarcibile, argomentata sulla base di un precedente giurisprudenziale del 2001 in tema di omissione di atti di ufficio; difetta un danno morale e materiale risarcibile in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi sugli eccepiti vizi formali dell'atto di costituzione del F.A.I. - comunque privo di legittimazione - privo dell'indicazione degli imputai nei confronti dei quali veniva formalizzata la costituzione); 4 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera D), per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'articolo 603 c.p.p. per visionare ed ascoltare il video dell'incontro del 3 maggio 2008, "che avrebbe dimostrato il contegno tenuto dall'imputato in tal cruciale occasione"; lamenta che la Corte di appello avrebbe fatto insistito riferimento alla motivazione della sentenza che ha definito il separato troncone del procedimento celebrato che rito abbreviato, non formalmente acquisita agli atti ex articolo 238 bis c.p.p., e comunque la cui motivazione e' stata depositata dalla Cassazione solo in data successiva al 28 giugno 2014, data delle decisione di appello, e della quale ciononostante vengono riportati in piu' punti ampi brani); 5 - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) ed E), quanto alla determinazione della competenza per territorio (appartenente al Tribunale di Reggio Calabria o di Monza; la motivazione della sentenza impugnata e' inficiata dalla in parte contraddittoria in parte carente individuazione del luogo in cui l'associazione si e' operativamente manifestata, e dalla gia' censurata - sub 4 - utilizzazione della gia' citata sentenza 28 giugno 2014 della cassazione). 24.2. Il ricorso e', nel suo complesso, infondato. 24.2.1. Il primo motivo riguarda l'affermazione di responsabilita', ed e' generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 340 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, ed in particolare: - la conversazione del 20 marzo 2009 (riportata e valutata a f. 341 s.); - la partecipazione al summit del 3 maggio 2008 a Cardano del campo (f. 342 ss.); - quanto emerso in occasione dell'organizzazione del matrimonio del figlio dell'imputato (f. 345 ss.). In relazione a ciascun episodio, la Corte di appello (in particolare f. 346 ss. della sentenza impugnata) ha dettagliatamente esaminato, ed incensurabilmente confutato, le obiezioni fattuali della difesa, in piu' punti risultate "menzognere" (cosi' f. 346), e che comunque si sono risolte in mere ed indimostrate congetture alternative, invocando minime sbavature senz'altro irrilevanti nel contesto degli incisivi elementi probatori raccolti, viziate da macroscopiche omissioni nella considerazione dei plurimi elementi puntualmente valorizzati dalla Corte di appello, nonche' invocando presunte contraddizioni e i travisamenti che tali non sono, o sono comunque ipotetici o privi di decisivo rilievo. Cio' premesso, la Corte di appello ha conclusivamente rilevato che " (OMISSIS) e' fratello di un capo locale, (OMISSIS), ed e' evidente, da tutto l'insieme delle conversazioni richiamate nella sentenza impugnata e qui solo a campione riportate, che egli, pur non essendo sempre presente a tutti i summit citati dal difensore appellante, pur non essendo stato direttamente attenzionato da servizi di osservazione o captazione delle sue conversazione, pur avendo un'attivita' lavorativa nel settore edile e non in quello del traffico degli stupefacenti, e' a completa disposizione del gruppo, ne condivide gli scopi e partecipa degli eventi piu' salienti. La sua particolare posizione di fratellanza con il capo locale verosimilmente lo esonera da piu' assidue partecipazioni essendo rappresentato dal fratello che, significativamente, nella conversazione del 20 marzo 2009 sconsiglia i complici (OMISSIS) e (OMISSIS) dall'individuare suo fratello come destinatario della dote lasciata libera dal (OMISSIS) perche' vi sono altri soggetti intranei piu' legittimati ad ottenerla. In effetti (OMISSIS) non e' molto attivo, ma e' assolutamente intraneo, per quanto sin qui detto, e con cio' la Corte supera i vari rilievi difensivi che l'appellante lamenta non essere stati considerati in primo grado, tutti riconducibili all'unico concetto della sua scarsa rilevanza in sede di indagine e dalla sua ripetuta assenza nei momenti salienti del locale di appartenenza, Pioltello". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 24.2.1.1. Inammissibile, per le ragioni gia' indicate nel p. 4.4. di questa motivazione, e', comunque, la doglianza inerente alla invocate violazioni di norme processuali, che celano in realta' doglianze sulla motivazione. 24.2.2. Il secondo motivo e' in parte generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, in parte non consentito. 24.2.2.1. E' generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, incensurabilmente motivato dalla Corte di appello (f. 348) valorizzando non solo "la gravita' del reato per cui si procede", ma anche "il comportamento processuale sleale" ed i precedenti penali (la cui risalenza ha unicamente legittimato l'esclusione della in origine ritenuta recidiva); d'altro canto, la stessa difesa non ha mai convincentemente indicato alcun possibile profilo di meritevolezza atto a legittimare il beneficio, a ben vedere graziosamente richiesto. 24.2.2.2. E' non consentito poiche' l'ulteriore doglianza e' stata dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello, non figurando nel riepilogo nei motivi di appello (f. 348 della sentenza impugnata), la cui esaustivita' non e' contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificita' del motivo, poiche' la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex articolo 606 c.p.p., u.c.: Sez. 2 , sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 24.2.3. Il terzo motivo e', nel suo complesso, infondato. Vanno, in proposito, richiamate integralmente le considerazioni di cui ai p.p. 14.4.4. ss., relative a doglianza in parte analoga dedotta nell'interesse di altro ricorrente. Ad esse deve aggiungersi, per quanto riguarda l'odierno ricorrente (che, a differenza, dell'altro, aveva tempestivamente dedotto la questione dell'invalidita' formale della costituzione de qua come motivo di appello), che l'odierna doglianza e', in parte, reiterativa, e quindi generica, poiche' la Corte di appello ha indicato (f. 35 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali non ha accolto l'eccezione difensiva, ed il ricorrente non mostra di averne tenuto conto, essendosi limitato, piu' o meno pedissequamente, a ribadire la propria prospettazione). Peraltro, a parere del collegio, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un precedente in apparenza contrario (Sez. 4 , sentenza n. 6225 del 16 febbraio 2010, CED Cass. n. 246644, in realta' inerente a fattispecie non identica rispetto a quella oggi in esame), risulta sufficiente che la contestata costituzione sia stata formalizzata dal FAI (secondo quanto, senza decisive contestazioni, emerge in proposito dalla sentenza di primo grado) contro "gli imputati del reato associativo", ovvero in danno di soggetti senza incertezze identificabili ex actis facendo riferimento alle contestazioni mosse dal PM ed al successivo decreto che ha disposto il giudizio emesso dal GUP. 24.2.4. Il quarto motivo e' assolutamente privo di specificita' in tutte le sue articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: in proposito appaiono assorbenti la assoluta genericita' della doglianza (il motivo non indica con adeguata specificita' cosa avrebbe dovuto emergere dal video de quo ne' le ragioni per le quali il suo contenuto avrebbe dovuto decisivamente inficiare il residuo impianto motivazionale). 24.2.4.1. Vanno, inoltre, richiamate le considerazioni di cui al 7.5.2.. 24.2.5. Il quinto motivo e' manifestamente infondato per le ragioni indicate nei p.p. 7 ss. 25. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 96. e, ritenuta la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilita', ma ha escluso la contestata recidiva, ed ha conseguentemente ridotto la pena principale ad anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, revocando la pena accessoria. (OMISSIS) - (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) giudicati separatamente); 96) Del delitto p. e p. dall'articolo 648 c.p. perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS), ricevevano o comunque detenevano il semirimorchio targato "(OMISSIS)" contenente componenti elettrici per un valore di oltre centomila euro, compendio di furto commesso da ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese e denunciato da (OMISSIS). Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attivita' della associazione di cui al capo 1). In Desio il 24 novembre 2008. 25.1. La difesa denuncia: 1 - violazione di legge e manifesta illogicita' della motivazione quanto all'affermazione di responsabilita' per avere rafforzato l'altrui proposito criminoso per avere rottamato la motrice agganciata al semirimorchio de quo, asseritamente costituente bene diverso rispetto a quello che si assume ricettato; pone in proposito due quesiti; 2 - travisamento della conversazione intercettata n. 501; 3 - mancata qualificazione del fatto come tentativo; 4 - omessa qualificazione del fatto ex articolo 648 c.p., comma 2; 5 - erronea interpretazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies; 25.1.1. In data 1 aprile 2015 e' stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria contenente deduzioni reiterative riguardanti la conferma di sequestro e confisca, e la recidiva. 25.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 25.2.1. Il primo motivo e' generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 350 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, desumendone la materialita' del reato contestato, ed il contributo consapevole e causalmente rilevante ad esso fornito dall'imputato con promessa prestata ex ante, certamente idonea ad integrare il ritenuto concorso; la Corte di appello (in particolare f. 352 ss. della sentenza impugnata) ha anche dettagliatamente esaminato, ed incensurabilmente confutato, le obiezioni fattuali della difesa, anche quelle riguardanti l'identita' del bene ricettato. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 25.2.2. Generici perche' meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondati sono anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo, a fronte degli incensurabili rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello non ha accolto le relative doglianze, rispettivamente evidenziando l'insussistenza del lamentato travisamento della conversazione n. 501 (f. 351 della sentenza impugnata), e valorizzando l'accertata disponibilita' in capo quanto meno ai concorrenti del bene (desumibile dalle conversazioni riportate a f. 354), nonche' le circostanze e modalita' del fatto e, soprattutto, il considerevole valore economico del bene ricettato (f. 355). 25.2.3. Il quinto motivo e' palesemente generico, nonche' manifestamente infondato. Il ricorrente non ha compiutamente indicato le ragioni poste a fondamento della doglianza; manca, inoltre, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita', limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello, attraverso il mero e non consentito (cfr. 15.2.1.) rinvio all'atto di appello. Al riguardo, peraltro, appaiono giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) le argomentazioni che la Corte di appello (f. 355 s.), ha posto a fondamento della contestata statuizione (che per testuale previsione di legge - Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, comma 1, - ben puo' trovare il suo necessario presupposto nell'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di ricettazione - purche' non attenuato, come nella specie, ex articolo 648 c.p., comma 2-: le contrarie deduzioni difensive, insistentemente argomentate in udienza, possono al piu' assumere rilievo de jure condendo, non certo de jure condito), osservando che "i beni confiscati sono costituiti dai saldi attivi dei conti correnti riconducibili a (OMISSIS), per l'importo complessivo di 144.220,18 euro, e da capannone e villa a Cesano Maderno, sui quali gia' gravano pignoramenti in sede civile. La Corte rileva che il motivo proposto sul punto della sentenza e' inconferente. Nella disciplina della confisca adottata ex articolo 12 sexies cit., infatti, il riferimento alla gravita' del fatto-reato per il quale e' pronunciata condanna incide sui presupposti della misura, che si giustifica, invece, in ragione della accertata sproporzione tra i beni vantati dall'imputato ed i redditi dichiarati nel periodo corrispondente all'acquisto o al possesso di tali valori. Nel caso di specie, la difesa non ha esercitato onere probatorio diretto a confutare la ritenuta sproporzione tra il valore dei beni confiscati ed i redditi dichiarati da (OMISSIS) negli anni dal 2002 al 2008, come indicati espressamente in sentenza. Infatti: ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del Decreto Legge 8 giugno 1992 n. 306, articolo 12 sexies, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 1992, n. 356, la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacita' reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa e, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato. Parimenti irrilevante risulta il richiamo dell'appellante ad un rapporto pertinenziale tra i beni confiscati ed il fatto-reato per il quale e' intervenuta la condanna ex articolo 648 c.p., del tutto estraneo alla fattispecie delineata dal citato articolo 12 sexies". 25.2.4. Non consentita, perche' tardiva, e', infine, la doglianza inerente alla recidiva, articolata unicamente nella memoria, non anche nel ricorso originario: si rinvia in proposito a quanto osservato in diritto nel 22.2.4.1.. 26. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilita', ma ha escluso la contestata recidiva, ed ha conseguentemente ridotto la pena ad anni nove e mesi tre di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 26.1. La difesa denuncia: 1 - inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 40 c.p. e mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' (in difetto della prova di un contributo causalmente rilevante fornito dal ricorrente al sodalizio individuato, essenzialmente desunta da intercettazioni arbitrariamente interpretate), alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla entita' della pena. 26.2. Il ricorso e' in toto infondato. Il motivo e' generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 358 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 26.2.1. Generiche, perche' reiterative, e comunque manifestamente infondate sono anche le doglianze inerenti al diniego delle attenuanti generiche ed alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio (statuizioni incensurabilmente motivate in difetto di elementi sintomatici di meritevolezza, e tenuto anche conto della gravita' del reato, dell'esistenza di precedenti penali - la cui risalenza ha unicamente legittimato l'esclusione della in origine ritenuta recidiva -, e dell'inapprezzabile comportamento processuale: f. 368). 26.2.2. Il riferimento operato dalla difesa nel corso della discussione alla presunta incomprensibilita' del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito del sodalizio de quo, per come descritto nell'imputazione, e' non consentito in questa perche' tardivo, e comunque precluso, non essendo stata in precedenza tempestivamente dedotta l'asserita carenza di chiarezza e precisione del capo di imputazione. 27. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui a capo 1., unificato in continuazione con fatto separatamente giudicato, e, ritenuta la recidiva specifica reiterata, condannato complessivamente alla pena di anni diciassette di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilita', ma ha escluso la contestata recidiva, ed ha conseguentemente ridotto la pena ad anni sedici di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 27.1. La difesa denuncia: 1 - assoluta mancanza di motivazione in ordine alla contestata associazione denominata ndrangheta (n difetto di concreti indizi di responsabilita' o della commissione di delitti fine nell'individuato territorio, poiche' l'affermazione di responsabilita' fonda solo sulla provenienza geografica dell'imputato e sulla partecipazione ad incontri conviviali); 2 - assoluta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione con aumento nel minimo edittale; 3 - violazione del diritto dell'imputato di partecipare al giudizio; 4 - violazione dell'articolo 592 c.p.p. quanto alla condanna alle spese, nonostante la reformatio in melius della decisione impugnata. 27.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 27.2.1. I motivi sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per se', oltre che perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 370 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, e che risultano incensurabilmente interpretate. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 27.2.1.2. Del tutto assertivo e' il secondo motivo, meramente enunciato e privo di apprezzabili argomentazioni a sostegno (nonche' privo di esame e specifica confutazione delle argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestate statuizioni: cfr. f. 375 s. della sentenza impugnata). 27.2.1.3. Assolutamente privo di giuridico fondamento e' il terzo motivo (l'imputato, ristretto agli AA.DD. ed autorizzato a comparire senza scorta, avrebbe preteso di essere accompagnato in udienza dalla Polizia penitenziaria). 27.2.1.4. Manifestamente infondata e', infine, l'ultima doglianza, essendo stato l'imputato correttamente condannato al pagamento non delle spese processuali in toto (il suo appello era stato, infatti, sia pur parzialmente, accolto), bensi' unicamente di quelle patite nel grado dalle parti civili, nei confronti delle quali era risultato soccombente. 28. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 28.1. La difesa denuncia: - che il contesto associativo di riferimento non sarebbe correttamente definito e che la condotta del ricorrete non corrisponderebbe a quella tipica; - che la mafiosita' che deve caratterizzare il sodalizio non fosse configurabile in riferimento al sodalizio Lombardia, e non fosse attribuibile semplicemente per derivazione dalla ndrangheta operante in Calabria; - la generica e contraddittoria definizione del profilo associativo di riferimento si sarebbe riverberata in un mutevole contenuto dell'addebito, in specifica violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (articoli 521 e 522 c.p.p.); - che la Corte di appello avrebbe in piu' punti fatto riferimento a quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza che ha definito il troncone del procedimento celebrato con rito abbreviato, valorizzandone tra l'altro il mero dispositivo, in palese violazione dell'articolo 238 bis c.p.p., per difetto di formale acquisizione in atti; - che il ricorrente non avrebbe offerto al sodalizio un concreto apporto, penalmente valorizzabile, insufficiente essendo il riferimento all'unica riunione alla quale gli si addebita di avere partecipato od alle conversazioni valorizzate come sintomatiche di un suo attivarsi per procacciare voti - attivita' non caratterizzata da alcuna forza di intimidazione, come al contrario necessario per configurare il reato associativo ipotizzato - o per riciclare denaro, e non risulterebbe attivo in nessuna locale; - che il significato della partecipazione alla riunione del 31 ottobre 2009 e' stato malamente ricostruito, perche' in realta' finalizzato ad ottenere la cessazione delle attivita', e di cio' doveva tenersi conto quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che l'imputato era da tempo estraneo alle logiche del sodalizio, e comunque che il mandato a comunicare il fermo delle attivita' della Lombardia trovava la sua genesi in Calabria (per tale ragione era stata eccepita l'incompetenza per territorio della A.G. di Milano) - che, quanto al ruolo apicale, non vi e' prova dell'esistenza della sparuta locale di Pavia, ne' dell'attribuibilita' in relazione ad essa di posizioni verticistiche autonome, ne' dell'assunzione di un tale ruolo in Lombardia; - che nulla dimostra che fosse conosciuta la disponibilita' di armi; - che contraddittoriamente la richieste di continuazione con reati gia' oggetto di precedente condanna e' stata ritenuta inammissibile, perche' avanzata solo con memoria presentata dall'imputato in appello, e subordinatamente rigettata per ragioni di merito (di qui l'interesse ad evitare possibili preclusioni); - che non sia stata esclusa la recidiva nonostante il fatto che il precedente valorizzato risalisse al 1992; - che il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche siano troppo severi ed immotivati, non considerando le ammissioni rese; - che il calcolo della pena sarebbe erroneo (l'indicato aumento della pena base - fissata in anni dodici di reclusione - per la recidiva, enunciato in misura pari a tre anni di reclusione, porterebbe al pena finale a 15 anni di reclusione, non 18). 28.1.1. In data 3 aprile 2015 e' stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria contenente deduzioni reiterative, inerenti ancora una volta alla specifica posizione del ricorrente in relazione alla contestata appartenenza al sodalizio criminoso di cui al capo 1). 28.2. Il ricorso e', nel suo complesso, infondato. 28.2.1. I motivi inerenti all'affermazione di responsabilita' sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per se', perche' formulati, per cosi' dire, "a critica libera", discorsivamente, senza neanche indicare il vizio o i vizi, tra quelli deducibili in sede di legittimita' ex articolo 606 c.p.p., che il ricorso intende lamentare, ed argomentando promiscuamente (come si e' visto non essere consentito: cfr. rilievi in diritto sub p.p. 4.6. ss.) presunte violazioni di legge (in particolare, dell'articolo 416 bis c.p.) e presunti vizi di motivazione, indiscriminatamente evocati in relazione al medesimo punto della sentenza. Essi sono, inoltre, generici perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 377 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. In particolare, sulla base delle acquisite e valorizzate captazioni, la Corte di appello ha motivatamente evidenziato quanto segue: il fatto che "il (OMISSIS) sia incaricato di ripristinare l'armonia fra gli affiliati lombardi, di creare un nuovo mastro generale che succeda al defunto (OMISSIS), e di trasmettere e fare passare le nuove regole decise in Calabria, non emerge solo dalle conversazioni captate e citate in sentenza, ma dalla viva voce del (OMISSIS) nella riunione di Paderno Dugnano, rispetto alla quale l'attivita' investigativa svolta in Calabria costituisce un antefatto logico e temporale imprescindibile. (OMISSIS) svolge il suo ruolo di mediatore incontrando prima in Calabria e dopo in Lombardia (la sentenza da conto di tutte le captazioni telefoniche di settembre quando il (OMISSIS) si muove in Lombardia) i responsabili e si attiva efficacemente per giungere al risultato di una ritrovata unita'. Sono i fatti che seguono (il summit di Paderno Dugnano) che comprovano la verita' dei fatti antecedenti quale ricostruita dagli inquirenti nel corso di ripetuti servizi di appostamento e di osservazione di cui la impugnata sentenza da ampio conto. L'impegno di (OMISSIS) nei mesi da giugno a dicembre del 2009 e' intenso e viene valutato dagli stessi sodali come un'operazione di grande successo", come emerge dalla conversazione riportata a f. 386 ss. Si e', inoltre, evidenziato che "il (OMISSIS) ha insomma coagulato su di se' il consenso generale per evitare le divisioni, le contrapposizioni interne, per vincere le resistenze, consapevole che sudi se' il consenso era generale, per poi, all'ultimo momento, defilarsi e proporre (OMISSIS), quando ormai nessuno osava respingere per il solo fatto che era indicato da lui. Un abilissimo stratega, mosso per la causa dell'unita', per la impellenza di sedare i contrasti e ritrovare l'unita' in nome della "grande famiglia". L'opera prestata dal (OMISSIS) per la riorganizzazione de "La Lombardia" e' stata considerata quale apporto essenziale e assolutamente fondamentale per la sua funzionalita': "l'associazione in questo frangente e' effettivamente spaccata da contrasti interni e poco operativa, ma l'impegno degli anziani e' quello di mirare alla sua ricostruzione per permettere una rinnovata operativita' in vista di una ripresa di attivita' anche esterna. Non si tratta di una riorganizzazione fine a se' stessa, di una corsa al potere priva di concreti intenti delittuosi, come se fosse un gioco fine a se stesso. Si tratta di ritrovare quella struttura verticistica che e' connaturata alla ndrangheta e senza la quale l'associazione non puo' funzionare poiche' perderebbe quella coesione assolutamente necessaria per perseguire gli scopi tipici del sodalizio. Solo attraverso la "tenuta" di una larga rete di sodali, attraverso il rispetto delle gerarchle e delle cariche la ndrangheta riesce ad operare positivamente infiltrandosi nel territorio e nel tessuto sociale, economico e politico riconducendo poi ad un unico vertice il proprio operato. La forza, e la temibilita' dell'associazione risiede proprio in questa capacita' di infiltrarsi e tale capacita' e' possibile solo attraverso il rispetto delle regole, delle gerarchle e l'appoggio incondizionato dei sodali. Le spaccature interne e le lotte di potere individuali costituiscono una minaccia per l'operativita' del sodalizio e di tale pericolo un "teorico", o meglio un politico quale (OMISSIS) e' ben consapevole, tanto che nel suo discorso si appella alla"armonia", ottenendo su tale concetto il consenso generale. Si tratta di un nodo cruciale per la sopravvivenza stessa della ndrangheta lombarda, segnata in quel frangente storico immediatamente successivo alla uccisione di (OMISSIS), da divisioni interne che la paralizzano e che la impaludano in una scarsa operativita'. Il presente procedimento e' caratterizzato proprio da questo ripetuto e frequente parlare di assetti, di cariche, di alleanze e di corse alla successione perche' in questo frangente, successivo alla uccisione di (OMISSIS), i sodali si interrogano sul futuro del sodalizio: cioe' sul prossimo Mastro generale, sui rapporti con la "mamma" Calabria, sulle regole che si daranno. Ed in questo momento l'apporto di una figura come (OMISSIS) e' essenziale, unica, di assoluto rilievo perche' soddisfa la necessita' principale e saliente di quel lungo periodo di sbandamento: quella di ritrovare l'unita', di ricongiungersi alla Calabria, di darsi nuove regole". Sono state anche espressamente esaminate e puntualmente confutate le obiezioni difensive di rilievo (f. 387 s. della sentenza impugnata). Correttamente conformandosi agli orientamenti giurisprudenziali premessi e condivisi nei 8 ss. di questa motivazione, la Corte di appello ha, poi, evidenziato che "proprio la incondizionata offerta di contributo con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale, e' stata certamente attuata da (OMISSIS) il quale ha dedicato tempo, viaggi, energie, potere di convincimento, carisma, influenza per riuscire nel suo intento - pienamente riuscito nel summit di Paderno Dugnano - di ricompattare la Lombardia, secondo i suggerimenti delle cosche calabre, intorno ad un unico nuovo leader, mettendo a tacere le falde interne per la successione che la dilaniavano. Correttamente la sentenza di primo grado individua la posizione di (OMISSIS) come attinente al compimento di "atti di alta amministrazione su mandato degli organi calabresi, e la sua responsabilita' in veste di capo e promotore va ricondotta alla associazione denominata "la Lombardia" in via diretta, senza cioe' la mediazione dell'articolazione territoriale pavese" e tale giudizio questa Corte ampiamente condivide". Nell'ambito del sodalizio criminoso de quo, al (OMISSIS) e' stata correttamente attribuita la qualifica di capo e organizzatore: "egli ha riorganizzato la struttura e le regole dell'associazione secondo canoni decisi con i capi cosca calabri, ha un carisma; attorno a se' coagula il consenso generale riuscendo a perseguire quello che scopo di riequilibrio e pacificazione richiesto anche dalla casa madre Calabria, che lo pone su un piano sovraordinato persino ai capi delle locali lombarde". Hanno successivamente costituito oggetto di dettagliata disamina i rapporti del (OMISSIS) con gli esponenti politici locali (f. 392 ss.), in ordine ai quali la Corte di appello ha osservato, dopo avere ancora una volta espressamente esaminato e puntualmente confutato le obiezioni difensive di rilievo (f. 392 ss. della sentenza impugnata) che "la rilevanza penale della sua condotta prescinde dall'accordo mafioso, o dal voto di scambio, dalla promessa di una qualche utilita', di un ritorno affaristico o di un qualsiasi vantaggio perche' non e' nel sinallagma "promessa di voto - qualunque utilita' " che si fonda la fattispecie che gli viene contestata. Egli non e' imputato del reato di cui all'articolo 416 ter c.p. - lo si e' specificato varie volte - ma di associazione di tipo mafioso "anche" finalizzata al condizionamento del voto per procurare voti al proprio candidato, cosi' alterando il libero esercizio del voto e la regolare competizione elettorale. La rilevanza penale della sua condotta - per la parte "politica" descritta in imputazione -risiede nel fatto che egli si sia avvalso della forza derivante dal gruppo mafioso che ha alle spalle, e di cui e', come si e' gia' visto, esponente di rilievo, per condizionare il libero esercizio del voto e alterare il meccanismo democratico della competizione elettorale", richiamando a sostegno di tale assunto una serie di conversazioni incensurabilmente valorizzate (f. 393 ss.), concludendo che "l'indicazione di voto che (OMISSIS) mette a disposizione dei suoi interlocutori politici e' molto piu' che un suggerimento fornito ad amici e conoscenti: e' una richiesta precisa fornita ai suoi sottoposti, a sodali sensibili alla sua supremazia proprio in virtu' del vincolo associativo che li assoggetta al capo". Significative, nel medesimo senso, appaiono le plurime conversazioni riportate a f. 394 ss. della sentenza impugnata. Sono state, infine, ricostruite le condotte riconducibili ad attivita' del (OMISSIS) finalizzata al reinvestimento di capitali di origine illecita: la Corte di appello, dopo avere osservato che tali condotte costituiscono "una ulteriore modalita' della messa a disposizione degli interessi del gruppo mafioso, finalizzata al perseguimento di vantaggi illeciti", ha riepilogato le principali operazioni in contestazione, esaminando e confutando, ancora una volta, per ciascuna, le obiezioni difensive (f. 396 ss.), in plurimi casi smentite per tabulas, e comunque sempre prive di apprezzabile fondamento, cosi' incensurabilmente concludendo sul punto: "Per concludere, e nel merito di tutte le vicende "affaristiche" imputate al (OMISSIS), che trovano ulteriore specifica trattazione nella posizione del (OMISSIS), strettamente legata a quella del (OMISSIS), va infine specificato che tale parte della imputazione costituisce una delle modalita' in cui si articola la condotta di partecipazione al sodalizio a lui imputato, che non la esaurisce, anzi ne costituisce un aspetto secondario: egli risponde, a differenza del (OMISSIS), quale intraneus nell'associazione ed agisce nell'interesse della conservazione e riequilibrio della Lombardia nel suo insieme, anche attraverso l'intermediazione di affari che possano rivelarsi utili per i sodali, mentre il (OMISSIS) agisce quale concorrente esterno con le modalita' gia' trattate". Con tali copiose argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa ed arbitraria "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 28.2.2. Con riguardo alle ulteriori doglianze deve rilevarsi quanto segue: - come gia' osservato (p. 7.5.2.) la sentenza n. 30059 del 2014 della VI Sezione e' stata richiamata dalla Corte di appello non come (non acquisito) documento, ma come autorevole precedente giurisprudenziale, a conferma della correttezza di quanto ritenuto in diritto in ordine a plurime eccezioni difensive; - puo' convenirsi con il ricorrente che, essendo stata correttamente giudicata tardiva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con reati separatamente giudicati, la sua disamina nel merito, per ritenerne ad abundantiam l'infondatezza, era non dovuta, e non puo' quindi pregiudicare l'imputato in vista della eventuale riproposizione in sede esecutiva; - puo' convenirsi con il ricorrente anche sul fatto che in merito alla determinazione vi e' in motivazione una apparente contraddizione (a f. 398 si riporta il computo operato dal primo giudice nei seguenti termini: dice p.b. anni 15 di reclusione, oltre anni tre di reclusione per la recidiva; a f. 399 si afferma che la p.b. di anni dodici di reclusione e' congrua, perche' superiore di anni tre al minimo edittale): trattasi, peraltro, di un evidente errore materiale, di "battitura" (secondo la Corte di appello, la pena base considerata dal primo giudice e' congrua perche' si distacca di soli 3 anni dal minimo; il minimo edittale - per il capo di una associazione mafiosa armata - e' di anni dodici di reclusione; e' stata quindi ritenuta congrua una pena che se ne distacca di anni tre, ovvero quella di anni quindici di reclusione); - i rilievi che precedono rendono il ricorso meramente infondato, ma non inammissibile; - quanto all'aggravante delle armi, la complessiva ricostruzione operata dalla Corte di appello delle vicende che avevano necessitato l'intervento del (OMISSIS) dopo l'omicidio (OMISSIS) evidenzia la inequivocabile consapevolezza della comune disponibilita' (cfr,. anche rilievi a f. 137 ss.), pur in difetto di specifica motivazione; valgono, nel resto, i rilievi di cui ai 6.4.1.1. s.; - le ulteriori doglianze sono, quanto alla presunta mutevolezza dell'addebito, necessariamente ricollegabile a carenza di chiarezza e precisione del capo di imputazione, ed in precedenza non tempestivamente dedotta, tardivamente dedotte in questa sede, e comunque precluse; quanto alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, del tutto assertive, e prive della necessaria disamina delle argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni (f. 399 ss., valorizzando l'assenza di elementi sintomatici di meritevolezza, non desumibili neppure dal comportamento processuale, ed il rilevante precedente), nonche' della specifica indicazione delle ragioni della loro ritenuta erroneita'. 29) Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui ai capi 1, 39, 66, P, Q, e 65. - escluso il concorso e limitatamente al prestito della somma di euro 500.000,00 -, unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva infraquinquennale, condannato alla pena di anni sedici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli al capo 65. perche' il fatto non sussiste; ha riqualificato quello di cui al capo 66. come violenza privata; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata quanto alle affermazioni di responsabilita'; ha escluso l'aumento di pena per la recidiva; ha conseguentemente ridotto la pena ad anni tredici e mesi dieci di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. (OMISSIS). 39) Del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Legge n. 4976 del 1974, articoli 10, 12 e 14, articolo 61 c.p., n. 2, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, in concorso con altre due persone non identificate, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da considerarsi arma comune da sparo, con la quale minacciava e colpiva (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Accertato in Legnano il 14 marzo 2009 e attualmente permanente. 66) Del delitto p. e p. dall'articolo 629 c.p., comma 2 in riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con altre persone non identificate e in attuazione del programma criminoso dell'associazione di cui al capo, mediante violenza e minaccia (qui di seguito meglio dettagliate) costringevano quest'ultimo a corrispondere loro interessi usurari meglio indicati al capo che precede, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno; violenza consistita in: Colpire (OMISSIS) con il calcio di una pistola e con un calcio al torace ( (OMISSIS) e altri soggetti allo stato non identificati) Costringere (OMISSIS) a mangiare alcune cambiali che non era riuscito a pagare ( (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) con uno schiaffo al volto ( (OMISSIS) quale autore materiale, (OMISSIS) e (OMISSIS) quali istigatori); Minaccia consistita nel prospettare a (OMISSIS) gravi conseguenze nel caso in cui non avesse pagato ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1), con modalita' mafiose e del fatto commesso da appartenenti al sodalizio. In Legnano e altrove fino al marzo 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS). P) articolo 110 c.p., articolo 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 2 e 5, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con altre persone non identificate, prestavano a (OMISSIS) (di professione agente immobiliare e pertanto imprenditore) la somma di euro 150.000,00 al tasso usurario dell'8% mensile e ottenendo in restituzione al somma di euro 140.000,00 a titolo di interessi. Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditore, stipulando un falso contratto preliminare di compravendita immobiliare a garanzia della restituzione del denaro e al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In Legnano e Gallarate in continuazione dal 2004 al 2009. (OMISSIS). Q) articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., comma 2 con riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', mediante violenza e minaccia, qui di seguito descritte, costringeva (OMISSIS) a corrispondergli interessi usurari meglio descritti al capo che precede cagionando in tal modo a (OMISSIS) danno con proprio profitto. Minaccia e violenza consistite in: a) Prenderlo a schiaffi quando ritornavano insoluti alcuni assegni; b) Minacciare di "gambizzarlo" qualora non avesse corrisposto il dovuto; Con le aggravanti di aver commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In Legnano e Gallarate in continuazione dal 2004 al 2009. 29.1. La difesa denuncia: 1 - vizio di motivazione, travisamento del fatto e della valutazione della prova in ordine ai reati di cui ai capi 66) e 39) dell'imputazione (l'affermazione di responsabilita' per violenza privata, detenzione e porto di una pistola con la quale avrebbe percosso la p.o. fonda essenzialmente sulle dichiarazioni di quest'ultima, la cui attendibilita' risulta peraltro ridimensionata dall'intervenuta assoluzione dall'usura di cui al capo 65. e dalla intervenuta riqualificazione del fatto di cui al capo 66., e contraddittoriamente ribadita per le odierne imputazioni, pur inscindibilmente collegate a quelle in ordine alle quali vi e' stata conclusiva valutazione di inattendibilita'; viziata sarebbe anche l'interpretazione delle valorizzate intercettazioni telefoniche); 2 - vizio di illogicita' manifesta con riferimento alle dichiarazioni della p.o. (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi P) e Q) (l'affermazione di responsabilita' fonda unicamente sulle dichiarazioni della p.o. (OMISSIS), ritenute incondizionatamente attendibili, ma al contrario da valutare con maggiore cura, in presenza della costituzione di parte civile, e sfornite di riscontri - cita massime giurisprudenziali a sostegno delle proprie argomentazioni); 3 - vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 in ordine ai reati di cui ai capi 66) - 39) - P) - Q) dell'imputazione, che nulla giustifica; 4 - vizio di motivazione, travisamento del fatto e della prove quanto al reato di cui al capo 1) dell'imputazione (lamenta che l'affermazione di responsabilita' fondi su tre presunti distinti apporti al contesto associativo di riferimento, in realta' valorizzati illogicamente ed in contrasto con quanto emergente ex actis); 5 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; 6 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), con riferimento all'eccessiva quantificazione della pena per il delitto associativo, per la mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque per difformita' nella determinazione della pena tra parte motiva e dispositivo. 29.2. Il ricorso e', nel suo complesso, infondato. 29.2.1. Il primo motivo e' generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato. Occorre premettere che questa Corte (Sez. 6 , sentenza n. 3015 del 27 gennaio 2011, CED Cass. n. 249200; sez. 3 , sentenza n. 3256 del 22 gennaio 2013, CED Cass. n. 254133; Sez. 6 , sentenza n. 20037 del 19 marzo 2014, CED Cass. n. 260160) ha gia' ritenuto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, precisando che l'eventuale giudizio di inattendibilita', riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilita' delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicita' e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l'inattendibilita' di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilita' del dichiarante. A tale principio si e' correttamente attenuta la Corte di appello, valorizzando ai fini delle contestate affermazioni di responsabilita' le sole dichiarazioni della p.o. che risultavano riscontrate da intercettazioni di conversazioni (f. 409 della sentenza impugnata) incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Il motivo risulta, pertanto, generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 402 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilita'. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 29.2.2. Il secondo motivo e' generico e manifestamente infondato per le medesime ragioni, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 412 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilita', valorizzando le dichiarazioni della p.o. (OMISSIS) motivatamente ritenute attendibili e riscontrate dalle intercettazioni innanzi richiamate. Deve, in proposito rilevarsi che questa Corte (Sez. un., sentenza n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte, CED Cass. n. 253214) e' ormai ferma nel ritenere che le regole dettate dall'articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilita' dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita' soggettiva del dichiarante e dell'attendibilita' intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu' penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; peraltro, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puo' essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), ancora una volta limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 29.2.3. Per le stesse ragioni e' generico, e comunque manifestamente, infondato il terzo motivo (cfr. f. 418 della sentenza impugnata, per le incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha ritenuto la configurabilita' della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), ancora una volta limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 29.2.4. Per le stesse ragioni e' generico, e comunque manifestamente, infondato il quarto motivo (cfr. f. 416 ss. della sentenza impugnata, per le incensurabili argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata affermazione di responsabilita'). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), anche in questo caso limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 29.2.5. Per le stesse ragioni e' generico, e comunque manifestamente, infondato il quinto motivo (cfr. f. 415 ss. della sentenza impugnata, per le incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha ritenuto non riconoscibile all'imputato la riduzione per il giudizio abbreviato, l'accesso al quale era stato richiesto, ma motivatamente negato). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), per l'ennesima volta limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 29.2.6. Il sesto motivo e', nel suo complesso infondato. Deve, invero, convenirsi con il ricorrente sulla discrasia esistente, quanto alla misura della pena finale irrogata al (OMISSIS), tra dispositivo (anni tredici e mesi dieci di reclusione) e motivazione (anni quattordici): detta discrasia non inficia, peraltro, la sentenza impugnata, ne' puo' in alcun modo pregiudicare gli interessi del ricorrente, pacifica essendo la prevalenza di quanto stabilito in dispositivo (statuizione tra l'altro favorable) rispetto a quanto indicato in peius in motivazione. Nel resto, il motivo e' generico e, comunque, manifestamente infondato a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 419 s.) ha incensurabilmente motivato il diniego delle circostanze attenuati generiche e la quantificazione della pena (da intendersi come quella indicata in dispositivo), valorizzando l'elevata caratura criminale dell'imputato, l'apporto in concreto apportato alla realizzazione del programma associativo, e l'assenza di profili di meritevolezza (non emergenti neanche dal comportamento processuale). 29.2.6.1. Il ricorso non contiene doglianze inerenti alla recidiva, il che rende non consentiti i riferimenti in proposito operati dal difensore nel corso della discussione orale. 30. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 30.1. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni nove di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 30.2. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. e 33., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva infraquinquennale, condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilita', ma ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione con reati separatamente giudicati, rideterminando complessivamente la pena in anni undici di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. (OMISSIS) 33) Del delitto p. e p. dalla Legge n. 4397 del 1974, articoli 10, 12 e 14 perche' deteneva e portava in luogo pubblico una pistola Beretta modello 81 calibro 7,65x17 mm Browning da considerarsi arma comune da sparo. In luogo non accertato il 25.06.09 e attualmente permanente. 30.3. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. - 82. - E. - F. (esclusa la circostanza per quest'ultimo contestata) unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo E) limitatamente alla condotta di intestazione fittizia delle quote sociali della VECA Trasporti s.r.l., confermando nel resto, quanto alle ulteriori affermazioni di responsabilita', la sentenza impugnata, riducendo la pena ad anni dodici e mesi cinque di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) giudicati separatamente). 82) Del delitto p. e p. dagli artt 110 e 378 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS) (nei cui confronti si procede separatamente), con le condotte qui di seguito meglio indicate, favorivano la latitanza di (OMISSIS) e (OMISSIS), destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catanzaro il 16.4.09. a) Munivano i latitanti di documenti contraffatti meglio indicati ai capi che precedono. b) Li trasportavano, con una macchina presa a noleggio, dal nord Europa (in luogo allo stato non identificato), dove si trovavano per sfuggire alla cattura, in Italia, in attesa di espatriare verso la Tunisia, dove (OMISSIS) aveva interessi di carattere economico. c) Li ospitavano presso il B & B "Il falco", dove venivano alloggiati senza essere registrati. d) Li sostenevano economicamente procurandogli una somma non inferiore a euro 1.000,00. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui (OMISSIS) e (OMISSIS) sono elementi di spicco. In Lombardia, Calabria e Toscana dal maggio al giugno 2009. (OMISSIS). E) Del delitto di cui agli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 in quanto, in concorso con persone non identificate e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente a terzi le quote sociali qui di seguito indicate: 100% di Ve.Ca Trasporti srl intestata fittiziamente a (OMISSIS) e (OMISSIS); 100% di G.S.M. Global Service Management srl intestata fittiziamente a Ve.Ca Trasporti srl; 100% di Gav Logistica srl intestata fittiziamente a Ve.Ca Trasporti srl e (OMISSIS); 100% di X File Transport srl intestata fittiziamente a (OMISSIS) e (OMISSIS); Con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Borgomanero, Milano, Monza e Varrara dal 2007 al 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS). F) Del delitto di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, al fine di consentire a (OMISSIS) di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali, intestavano fittiziamente alla Boschettaro srl il seguente bene immobile. Titol. - Ubic. - Foglio Partic. -Qualita' - Superficie - Ha are ca. Proprieta'" per 1/1 - Tortona - 67 624 - Vigneto- 00 01 15; Proprieta' per 1/1 - Tortona - 67 625 - Vigneto - 00 07 85; Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Tortona il 3.4.09. 30.4. La difesa degli imputati denuncia, con unico ricorso congiunto: 1 - (per (OMISSIS)) violazione ed erronea applicazione degli articoli 24 e 111 Cost., articoli 12 e 18 c.p.p., in riferimento agli articoli 178 e 179 c.p.p., in riferimento all'articolo 606 c.p.p., lettera B), quanto all'omesso rinvio dell'udienza del 27 gennaio 2014, per legittimo impedimento dell'imputato (lamenta che all'udienza indicata, la posizione dell'imputato sia stata separata nonostante l'opposto dissenso e si sia proceduto all'esposizione del PG, in luogo che rinviare l'udienza; aggiunge (f. 4 s. del ricorso) che la Corte di appello ha ritenuto che nell'udienza in esame il PG dovesse limitarsi a trattare questioni processuali non riguardanti la posizione del (OMISSIS) e sussistenza dell'associazione senza alcun riferimento al (OMISSIS), e che successivamente non e' stata fissata una apposita udienza ad hoc, ma ci si e' limitati a riunire la posizione dell'imputato al troncone principale nella successiva udienza, nella quale in PG ha proseguito la sua requisitoria, dopo avere in precedenza trattato anche temi comuni all'imputato; sarebbe stato in tal modo violato il diritto dell'imputato ad assistere all'udienza; 2 - (per tutti) violazione ed erronea applicazione degli articoli 8, 9, 24 e 125 c.p.p. con vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta competenza per territorio del Foro di Milano in luogo di quello di Reggio Calabria per tutti gli imputati (in difetto di una effettiva motivazione, nel caso di specie limitatasi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado ed al richiamo delle determinazioni assunte dalla Cassazione nel separato procedimento, peraltro celebrato con rito abbreviato, e quindi con disomogeneita' del materiale probatorio valutabile); 3 - (per tutti) violazione ed erronea applicazione degli articoli 125 e 192 c.p.p. - 416-bis c.p. in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - D) - E), con riferimento alla condanna per il reato associativo (lamentano che sia stata negata, con motivazione meramente apparente, che richiama quella del Tribunale e ne presenta i medesimi vizi logici, e senza adeguatamente considerare le censure mosse con gli atti di appello, la mancanza di autonomia de "La Lombardia", che gli atti dimostrano essere priva di potere decisionale in tutte le sue articolazioni - ripercorrono in proposito numerosi segmenti di conversazioni intercettate - in realta' non sarebbe stata enucleata una associazione di tipo mafioso concretamente operante in Lombardia, anche perche' in tale territorio nulla dimostra l'impiego del necessario metodo mafioso per ottenere il controllo del territorio e perseguire le ulteriori finalita' che connotano i sodalizi di cui all'articolo 416 bis c.p., ne' risulta adeguatamente dimostrata l'esistenza di una cassa comune: sarebbero in proposito state arbitrariamente valutate la dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS); non e' stato enucleato un apprezzabile programma associativo; gli incontri qualificati come summit di ndrangheta a livello di Lombardia (f. 21 del ricorso) sarebbero stati ritenuti tali sulla base di mere deduzioni apodittiche e prive di pregnanza, ne' vi sarebbe la prova che durante questi incontri venisse progettata la commissione di reati, venissero conferite doti o suddivisi compiti, o avvenisse quant'altro idoneo a corroborare la tesi che si trattasse di incontri de "La Lombardia", costituente in realta' mera fictio iuris; il ne bis in idem rilevato nel corso del separato procedimento con rito abbreviato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello (f. 118 della sentenza), contribuirebbe a confermare l'assunto dell'inesistenza de "La Lombardia"; 4 - (per tutti) violazione ed erronea applicazione degli articoli 125 e 192 c.p.p. - articolo 416 bis c.p. in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - E), con riferimento al riconoscimento per ciascuno del ruolo di partecipe al reato associativo. Premesso il riepilogo di orientamenti giurisprudenziali in ordine alle condotte di partecipazione di cui all'articolo 416 bis c.p., riepilogano gli elementi valorizzati in proprio danno, evidenziando: - per (OMISSIS) e (OMISSIS), che nessuno partecipa a summit o riceve doti; che non sarebbe congruamente indicato in cosa sarebbe consistita la ipotizzata messa disposizione della locale di riferimento; che i due sarebbero stati condannati per un fatto diverso da quello contestato, quali appartenenti alla locale di Milano, non certo perche' appartenenti alla Lombardia (f. 26 del ricorso); sarebbe stato equivocato il senso delle dichiarazioni di (OMISSIS) e delle conversazioni intercettate, che riepilogano; contestano la partecipazione a tutti gli incontri loro attribuita, rilevando che, quanto presenti, la presenza costituiva frequentazione occasionale giustificata da affinita' familiari, non altro; - per (OMISSIS) e (OMISSIS), che i 4 elementi valorizzati per corroborare l'affermazione di responsabilita' sarebbero stati ricostruiti in modo parziale ed illogico, sulla base di interpretazioni arbitrarie e non riscontrate delle conversazioni intercettate; il (OMISSIS) avrebbe rivendicato l'appartenenza ad una locale (di Varese) mai contestate e la cui esistenza non risulta verificata; il secondo elemento, per come ne e' stata argomentata la rilevanza, confermerebbe l'assunto difensivo dell'assenza di collegamenti tra gli imputati e La Lombardia; il 3 elemento sarebbe assolutamente privo di rilievo ai fini della contestazione; quanto al sostentamento ai detenuti ed al favoreggiamento di latitanti, che si ascrive al (OMISSIS), si tratterebbe di condotte poste in essere in favore di soggetti non associati al sodalizio de quo e quindi non valorizzagli ai fini dell'affermazione di responsabilita'; anche (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno partecipato a summit (ne' de "La Lombardia" ne' della locale di Erba), e la giustificazione fornita in proposito (f. 47 del ricorso) sarebbe illogica; sarebbero rimaste prive di motivazione le censure formulate dal (OMISSIS) con l'atto di appello (f. 49 del ricorso); censurabile sarebbe anche l'analisi degli episodi nei quali si assume che gli imputati avrebbero agito adoperando il metodo mafioso; nulla dimostra che gli imputati si siano mai recati al maneggio di Erba, che si assume essere la sede della relativa locale; la partecipazione a "La Lombardia" sarebbe stata arbitrariamente desunta dalla mera presunta appartenenza alla locale di Erba; del tutto illogica sarebbe la motivazione posta a fondamento della ritenuta appartenenza del (OMISSIS) a La Lombardia, perche' "alter ego di (OMISSIS)" ed intestatario fittizio di Isola Scavi; mancano conversazioni tra i due imputati e la gran parte degli altri 170 coimputati; 5 - (per tutti) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 416 bis c.p., commi 4 e 5, - articolo 27 Cost. - articolo 59 c.p., comma 2, - in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - E), con riferimento alla omessa esclusione dell'aggravante delle armi contestata a ciascuno; 6 - (per (OMISSIS)) violazione ed erronea applicazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies e degli articoli 125 e 192 c.p.p., in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - E), con riferimento alla mancata assoluzione dai delitti di cui ai capi E) ed F) (lamenta che l'intervenuto accoglimento delle censure difensive solo con riguardo alla VE.CA. Trasporti per difetto del necessario dolo specifico rende illogica l'affermazione di responsabilita' per le restanti societa', anch'esse costituite in data precedente rispetto alla conversazione valorizzata ai fini dell'affermazione di responsabilita' ed in epoca in cui nulla legittimava l'assunto che (OMISSIS) potesse temere misure di prevenzione; quanto al capo F), l'affermazione di responsabilita' sarebbe inficiata dall'arbitraria interpretazione della conversazione n. 6400 del 23.3.2009; 7 - (per (OMISSIS)) violazione ed erronea applicazione del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e dell'articolo 125 c.p.p., in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - E), con riferimento alla mancata esclusione della predetta circostanza aggravante per il delitto di cui al capo E); 8 - (per (OMISSIS)) violazione ed erronea applicazione del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e dell'articolo 125 c.p.p., in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - E), con riferimento alla mancata esclusione della predetta circostanza aggravante per il delitto di cui al capo 82); 9 - (per (OMISSIS)) violazione ed erronea applicazione della Legge armi, articoli 10. 12. 14. - Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e degli articoli 125 e 192 c.p.p., in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - E), con riferimento alla mancata assoluzione dal delitto di cui al capo 33), anch'essa dovuta ad arbitraria interpretazione della conversazione n. 1246 del 25.6.2009; 10 - (per (OMISSIS)) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 81 c.p. - articolo 671 c.p.p. in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - E), con riferimento all'omesso riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 7.10.2011. 11 - (per tutti) violazione ed erronea applicazione degli articoli 133 e 62 bis c.p. in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) - C) - E), con riferimento alla determinazione della pena per tutti (nell'argomentare la comune doglianza, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, in presenza per ciascun imputato di specifici elementi che la avrebbero, al contrario, legittimata. 30.5. Il ricorso congiunto e', per tutti gli imputati, in toto inammissibile. 30.5.1. Il primo motivo e', all'evidenza, manifestamente infondato: il PG, nell'udienza alla quale il (OMISSIS) non ha partecipato perche' legittimamente impedito, non ha esaminato questioni a lui riferibili, e nella successiva ha integralmente riesaminato ex novo la posizione dell'imputato; il diritto di difesa dell'imputato non ha, pertanto, subito alcun pregiudizio, non potendo egli vantare il diritto di assistere ad una udienza nel corso della quale erano state trattate soltanto posizioni di altri coimputati (e non potendo egli, con il suo pur legittimo impedimento, vantare la - processualmente anomala - pretesa di paralizzare la trattazione dell'intero processo). 30.5.2. Il secondo motivo e' manifestamente infondato: si rinvia in proposito all'esposizione gia' svolta sub p.p. 7 ss. nonche' sub 14.4.16.1., con la precisazione che la competenza territoriale si determina dalla contestazione, e non puo' essere messa in discussione ex post da successive acquisizioni dibattimentali. 30.5.3. - 30.5.4. Il terzo ed il quarto motivo sono all'evidenza generici, di per se', oltre che in quanto reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 421 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), e f. 621 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS)), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, riscontrate da servizi accessori di PG, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, pervenendo alle seguenti ineccepibili conclusioni: - ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) "deve ritenersi che la sentenza di primo grado in punto responsabilita' di entrambi i prevenuti meriti conferma in quanto la loro appartenenza all'associazione di tipo mafioso e' dimostrata, nella sua fattuale consistenza, dalla partecipazione a diversi incontri di ndrangheta (5 quanto a (OMISSIS) e 4 quanto a (OMISSIS)). Si trattava di incontri o "summit" significativi in cui dovevano decidersi gli assetti della locale di Milano in rapporto alle altre locali e alla stessa Lombardia. Emerge chiaramente in questa disamina il livello piu' generale della Lombardia come struttura di collegamento fra le varie locali. In quest'ottica, all'incontro del 22 maggio 2008 presso il ristorante il Peperoncino, partecipano rappresentanti di altre locali, Cormano e Corsico: il destino della locale di Milano, il progettato "banco nuovo" coinvolge e riguarda anche gli altri locali, in un'ottica unitaria e collegata fra le varie locali. Deve poi notarsi che le cadenze temporali degli incontri cui partecipano (OMISSIS) e (OMISSIS) erano dilatate nel tempo (da settembre 2007 al febbraio 2009), il che denota una stabile e non occasionale appartenenza, sempre rivolta a stabilire assetti cruciali per il destino della locale e per i rapporti con gli altri sodali della Lombardia. Le modalita' degli incontri sono poi significative perche' essi sono spesso "blindati" cioe' assistiti da servizio d'ordine e organizzati nel corso di numerose telefonate, tutte con linguaggio criptico, per l'evidente ragione di depistare le forze dell'ordine e sfuggire ai controlli. Tanto prova l'elemento psicologico del reato, ovvero la coscienza e volonta' di appartenere ad un'associazione illecita in quanto mirante a perseguire scopi vietati dall'ordinamento, avvalendosi della forza di intimidazione che abbiamo visto caratterizza la Lombardia. (...). Attraverso la paziente ricostruzione delle conversazioni intercettate, anche se non direttamente attribuibili agli attuali imputati, la sentenza da conto del momento storico che vive la locale di Milano nel piu' generale contesto associativo della Lombardia e nel periodo in cui avvengono i summit fin qui citati, ovvero fra la fine del 2007 e l'inizio del 2009. Infatti, afferma la sentenza "la locale di Milano vede emergere la figura di (OMISSIS) (il pugliese) come l'uomo nuovo intorno al quale si stanno coagulando i consensi per la successione a (OMISSIS), che invece questi consensi sta irrimediabilmente perdendo. E dunque gli incontri che si tengono fra il dicembre 2008 e il gennaio 2009 per iniziativa dello stesso (OMISSIS), che chiede udienza presso (OMISSIS) - ossia il nuovo Mastro Generale della Lombardia - allo scopo di discutere le sorti della leadership della locale di Milano. A questi incontri (OMISSIS) si presenta sempre accompagnato dai propri fedelissimi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e la presenza di autorevoli esponenti di altro locale, quali (OMISSIS) e (OMISSIS) fa emergere in modo ancor piu' evidente come tutta la Lombardia seguisse con una certa attenzione la vicenda di (OMISSIS) e del suo locale". Ebbene tale ricostruzione, basata sulle obiettive risultanze investigative (intercettazioni, servizi di OPG, diretta osservazione degli operanti) merita condivisione"; - ( (OMISSIS) e (OMISSIS)): gli indicatori fattuali univocamente indicativi e convergenti nel far ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che (OMISSIS) e (OMISSIS) sono a pieno titolo partecipi nel sodalizio ndranghetistico "La Lombardia", essendo in particolare attivi quali membri della locale di Erba nel perseguimento delle finalita' associative, sono cosi' riepilogati: "partecipazione di entrambi gli appellanti ad una cerimonia di affiliazione, nel corso della quale (OMISSIS) avrebbe "fatto uomo" il (OMISSIS) nell'ambito della locale di Varese, comprovata dalle parole in varie occasioni pronunciate anche dagli stessi imputati nel corso di conversazioni intercettate; attivita' di "protezione" mafiosa e predatoria, svolta per diversi anni, sicuramente dal 2006, da entrambi gli imputati nei confronti delle aziende del gruppo Perego, alla quale subentrera' (OMISSIS) nel 2008-2009 per volere della Calabria rappresentata dai capo-crimine all'epoca avvicendatisi (OMISSIS) (in sostituzione del padre (OMISSIS) allora latitante) e (OMISSIS), quale risulta dalle testimonianze, dalle intercettazioni e dalla relazione del curatore fallimentare delle societa' Perego; vicenda (OMISSIS), emblematica del metodo mafioso utilizzato per acquisire il controllo e la gestione di attivita' economiche, quello che (OMISSIS) definisce il virus che uccide impossibile da debellare una volta insinuatosi nell'organismo; vicenda che vede protagonista (OMISSIS) con il commercialista (OMISSIS), ma non del tutto estraneo (OMISSIS); attiva partecipazione da parte del (OMISSIS) a due tipi di condotta ritenuti dalla giurisprudenza significativi dell'agire mafioso e corrispondenti alle "regole sociali" indicate da (OMISSIS), quali l'assistenza economica di sodali detenuti e delle loro famiglie (episodio (OMISSIS) comprovato da intercettazioni e dalle stesse ammissioni dibattimentali del (OMISSIS)), nonche' il favoreggiamento della latitanza di due esponenti di vertice della ndrangheta calabrese - (OMISSIS) e (OMISSIS) delle famiglie Arena - Nicoscia - ricercati per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p., in esecuzione della richiesta del capo-locale di Erba (OMISSIS), costituente oggetto dell'imputazione di cui al capo 82". La Corte di appello (f. 432 s. e f. 622 ss. della sentenza impugnata) ha anche dettagliatamente esaminato e puntualmente confutato le obiezioni difensive di rilievo. Con tali argomentazioni i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre su una considerazione soltanto parziale, pro' domo sua, delle imponenti risultanze acquisiste. La doglianza inerente alla presunta violazione del ne bis in idem, dalla Corte di appello esaurientemente esaminata confutata in premessa (f. 118 della sentenza impugnata), e', a sua volta, riproposta in termini assolutamente generici, oltre che meramente reiterativi. 30.5.5. Il quinto motivo non e' consentito, poiche' da tutti dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello: esso non figura nel riepilogo nei motivi di appello (f. 421 per (OMISSIS) e (OMISSIS); f. 619 per (OMISSIS) e (OMISSIS)), la cui esaustivita' non e' contestata dai ricorrenti, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificita' del motivo, poiche' la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex articolo 606 c.p.p., u.c.: Sez. 2 , sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 30.5.6. Il sesto motivo e' all'evidenza generico, di per se', oltre che in quanto reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 633 ss.), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', essenzialmente valorizzando le intercettazioni di conversazioni incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali non vengono documentati travisamenti. Nel caso di specie la fittizieta' delle intestazioni non era, peraltro, contestata, avendo l'appellante contestato univocamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e le conclusioni in parte diverse alle quali la Corte di appello e' giunta in riferimento ai cespiti in contestazione sono state rapportate alle diverse date delle false intestazioni, prendendo atto - dove necessario - del deficit probatorio talora riscontrabile; si e', pertanto, correttamente ed incensurabilmente osservato che "i motivi di appello sono privi di fondamento, salvo per quanto riguarda la VE.CA srl, per la quale non puo' ritenersi raggiunta la prova di quegli "ulteriori elementi di fatto" che parte della giurisprudenza della S. Corte ritiene necessari nel caso di intestazione fittizia ad uno dei soggetti per i quali e' prevista la presunzione Legge n. 575/1965382, ex articolo 2 ter; ulteriori elementi di fatto che questa Corte, peraltro, valuta solo al fine di stabilire la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, unico profilo contestato dall'appellante. Trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti, per il quale il dolo va verificato al momento della falsa intestazione, la data della costituzione della societa', antecedente quella della citata telefonata ma anche quella delle condotte oggetto di specifica contestazione, non consente con certezza di escludere l'ipotesi difensiva di una falsa intestazione alla moglie finalizzata solo ad ottenere credito, essendo all'epoca il (OMISSIS) pluriprotestato, piuttosto che a sottrarsi a provvedimenti ablativi per fondatamente paventate misure di prevenzione. Alle stesse conclusioni non puo' pervenirsi per le altre due societa' "familiari" la CSM srl e la CAV Logistica srl, le cui quote erano detenute dalla VE.CA srl, societa' che l'imputato ammette di aver costituito per assicurare un futuro ai figli. Avuto infatti riguardo alla data di costituzione, rispettivamente 14/2/2008 e 18/3/2009, quest'ultima coincidente temporalmente con le preoccupazioni confidate dall'imputato al (OMISSIS) per temuti interventi sulle sue societa' da parte dell'A.G., in occasione dell'esecuzione delle misure cautelari del procedimento Isola interessanti anche suoi familiari, possono ritenersi sussistenti i citati "ulteriori elementi di fatto" capaci di dimostrare la finalita' elusiva dell'operazione di costituzione di dette societa'. (...). Sotto il profilo soggettivo, lo scopo genericamente indicato dall'imputato di assicurare un futuro ai figli non esclude la concorrente finalita' elusiva, mentre pretestuoso risulta il motivo che ostativo alla intestazione al (OMISSIS) sarebbe stato l'intervenuto fallimento della Megna sas, societa' all'epoca pienamente operativa come dimostra l'utilizzo della carta di credito alla stessa intestata per il noleggio dell'auto destinata ai latitanti. Ne' e' necessario per la configurabilita' del reato che un procedimento di prevenzione sia avviato, posto che l'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori si identifica con l'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione. Quanto alla X Files srl, costituita in data ancor piu' antecedente rispetto alla VE.CA, la fittizia intestazione a (OMISSIS) e (OMISSIS), in assenza di plausibilmente prospettate finalita' diverse rispetto a quella di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, e' di per se' sufficiente ad integrare il delitto contestato, dovendosi ritenere che gia' all'epoca il (OMISSIS), agendo in situazione di illiceita' nel contesto di criminalita' organizzata accertato, potesse fondatamente prevedere interventi dell'AG, anche di natura ablativa, come esplicitamente affermera' nel 2009 confidando al commercialista (OMISSIS) il suo timore che gli inquirenti possano focalizzare la loro attenzione sulle societa' da lui utilizzate; tale conclusione risulta avvalorata dal sistematico ricorso del (OMISSIS) a prestanome, per svolgere la sua attivita'"imprenditoriale". Circa la sostanziale riferibilita' di detta societa' al (OMISSIS), che ne gestiva la cassa (nella conversazione 10/3/2009 chiede l'integrale accredito dei bonifici pervenuti) oltre che i blocchetti di assegni (a lui vengono chiesti dal Di Giovanni il 23/3/2009), privo di consistenza risulta l'unico argomento difensivo volto a giustificare l'ingerenza dell'imputato, con l'intento di dare una mano al giovane amministratore inesperto, tenuto altresi' conto del fatto, per il quale non e' stata proposta spiegazione plausibile, che i due soci fossero residenti a Massa Carrara e che in tale citta' fosse stabilita la sede della societa' presso lo studio (OMISSIS), ove prestava la sua attivita' il (OMISSIS). Argomento finale e decisivo per dissipare ogni dubbio in ordine alla responsabilita' dell'imputato, e' fornito dal contenuto della telefonata piu' volte citata con la quale (OMISSIS) ribadisce al (OMISSIS) la necessita' di ricorrere allo schermo delle intestazioni fittizie per coloro che siano sospettati di appartenere alla ndrangheta al fine di evitare che gli inquirenti "vedendo la GAV o la X FILES si facciano i film", posto che in televisione si parla di infiltrazioni nel mondo imprenditoriale". Sono state poi specificamente esaminate e puntualmente confutate (f. 636 ss.) le obiezioni difensive inerenti all'intestazione della villa bifamiliare di Tortona sub capo F). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre che su una considerazione soltanto parziale, pro domo sua, delle imponenti risultanze acquisiste. 30.5.7. - 30.5.8. Il settimo e l'ottavo motivo sono, per le medesime ragioni, generici e meramente reiterativi, a fronte delle corrette ed incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha confermato la valutazione di configurabilita' della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 2991, articolo 7 per i reati di cui ai capi E) (f. 635 s. della sentenza impugnata) ed 82 (f. 631 s. della sentenza impugnata). 30.5.9. Il nono motivo e', per le medesime ragioni, generico e meramente reiterativo, a fronte delle corrette ed incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha confermato la contestata affermazione di responsabilita' (f. 632 della sentenza impugnata), valorizzando il contenuto di una conversazione intercettata incensurabilmente interpretata, in difetto di documentati travisamenti. 30.5.10. Il decimo motivo e', per le medesime, ragioni, generico e meramente reiterativo, a fronte delle corrette ed incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha parzialmente negato al (OMISSIS) il riconoscimento della continuazione con -, reati separatamente giudicati (f. 639 della sentenza impugnata), in difetto di sufficienti elementi (che, in verita', lo stesso ricorrente non indica convincentemente) dimostrativi della medesimezza del disegno criminoso in relazione ad un reato ambientale risalente al 2007 e senz'altro disomogeneo rispetto alle odierne imputazioni. 30.5.11. L'undicesimo motivo (comune) e', per le medesime ragioni, generico e meramente reiterativo, a fronte delle corrette ed incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni valorizzando: - per (OMISSIS) e (OMISSIS), in difetto di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, neanche indicati nell'atto di appello (la pena era gia' stata determinata con riferimento al minimo edittale, e la recidiva del (OMISSIS) non era stata impugnata); - per (OMISSIS) e (OMISSIS), in considerazione della gravita' soggettiva ed oggettiva dei reati accertati (pur diversificata per ciascuno di essi), e dei rilevanti precedenti penali di ciascuno. 31. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. 2. 3. 4. 5. 7. 15. - limitatamente alle distrazioni intervenute a partire dal 31 agosto 2008 - 18., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni quindici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha: - ritenuto unificati nel capo 2. - ipotesi aggravata L.F., ex articolo 219 - i fatti-reati di cui ai capi 3) e 4); - ritenuto unificato nel capo 7. i fatti-reati di cui al capo 18); - confermato la sentenza di primo grado quanto alle ulteriori affermazioni di responsabilita'; - ridotto la pena ad anni tredici, mesi otto e giorni dieci di reclusione; - disposto le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. Capi d'imputazione relativi al proc. pen. n. 47816/08 mod 21 (indagine "TENACIA" riunito al presente procedimento: ordinanza di custodia cautelare del 6 luglio 2010. Reati fallimentari (OMISSIS) - (OMISSIS) (capo C della misura cautelare). 2. articoli 110 c.p., articolo 219 c.p., comma 1, comma 2 n. 1, Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 223, comma 2, n. 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', nelle qualita' di cui sopra (OMISSIS) quale amministratore di fatto, in concorso tra loro e con persone non identificate, falsificando il bilancio al 31.12.08 della Perego General Contractor srl al 31.12.08, approvato in data 28.4.09 (come qui di seguito indicato), continuando ad operare nonostante la societa' avesse perso il capitale sociale e fosse pertanto emersa una causa di scioglimento, in palese violazione del divieto di cui all'articolo 2449 c.c. (oggi articolo 2485 c.c.), aggravavano il dissesto della societa' per un importo pari a euro 4.153.926,00. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Lecco il 21.12,09, data della dichiarazione di fallimento della Pereqo General Contractor srl. (OMISSIS) - (OMISSIS). 3. articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 2, articolo 223, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, poiche' in concorso tra loro e nelle qualita' sopra descritte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, falsificavano le scritture contabili e tenevano i libri e le scritture contabili della Perego General Contractor srl in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari e in particolare: Falsificavano i bilanci meglio indicati al capo 1. utilizzavano il conto "Crediti vs altri soggetti" per occultare operazioni distrattive e in particolare la corresponsione di euro 80.000,00 a favore di (OMISSIS) e euro 3.820,00 a favore di (OMISSIS) nonche' per effettuare prelievi di denaro a favore dio soggetti non identificati. utilizzavano il conto "Debiti vs altri soggetti" per registrare pagamenti ricevuti da soggetti non identificati Con l'aggravante di aver favorito l'associazione mafiosa. In Lecco il 21.12.09, data della dichiarazione di fallimento della Perego General Contractor srl. (OMISSIS) - (OMISSIS) ( capo D della misura cautelare 1. 4. articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 223, comma 1, articolo 219, comma 1, comma 2, n. 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con (OMISSIS), (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS), nelle qualita' di cui sopra, distraevano dalle casse sociali della Perego General Contractor srl e dissipavano il patrimonio sociale mediante le operazioni qui di seguito indicate: a) Noleggiavano dalla Parking Gramsci srl e CTR Renting Motorsport srl auto di lusso (Audi RS6 ((OMISSIS)), Hummer H2 ((OMISSIS)), Ferrari 430 ((OMISSIS)), BMW M3 ((OMISSIS)), Mercedes R320CDI ((OMISSIS)), Lamborghini Gallardo Spider ((OMISSIS)), BMW M6 ((OMISSIS)), Porsche Cayenne Magnum ((OMISSIS)) sostenendo in tal modo spese non inerenti all'attivita' di impresa per un ammontare complessivo di euro 149.192,00 ( (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS)); b) Distraevano dalle casse sociali la somma di euro 80.000,00 versandola all'avv.to (OMISSIS) il quale aveva procurato un falso titolo della Royal Bank of Scotland per compiere il fittizio aumento di capitale sociale della Cosbau spa, operazione meglio descritta al capo che segue ( (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS)); c) Distraevano dalle casse sociali la somma di euro 38.000,00 mediante la seguente operazione: Co. Mer spa, che risultava debitrice nei confronti di Perego General Contractor spa, su indicazione di (OMISSIS) ha ridotto la propria esposizione debitoria versando la somma di euro 38.000,00 a favore dell'avv.to (OMISSIS) ( (OMISSIS)Di Bisceglie Roberto (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS)Pavone Andrea(OMISSIS)Perego Ivano(OMISSIS)Perego Elena (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS)Perego Ivano (OMISSIS)Pavone Andrea (OMISSIS)Oliviero Antonio (OMISSIS)Di Bisceglie Roberto (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS). 5. articolo 110 cp., articoli 56 e 81 c.p., articolo 2632 c.c., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', nella qualita' di cui sopra, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e con altre persone allo stato non identificate, mediante l'operazione qui di seguito descritta compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad aumentare fittiziamente il capitale sociale della Cosbau spa, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'. a) In data 12.8.09 Cosbau spa delibera un aumento di capitale sociale pari a euro 10.000.000,00. b) In data 12.8.09 Pharaon Group Italia srl, (costituita ad hoc il 6.8.09, amministrata da (OMISSIS) dal 16.10.09, controllata da Pharaon Management Ltd, a sua volta posseduta da (OMISSIS)) sottoscrive l'aumento di capitale sociale di cui al punto che precede, promettendo di dare in garanzia un falso titolo della Royal Bank of Scotland asseritamente concesso in affitto, procurato da (OMISSIS) (che ha ricevuto un compenso di euro 330.000,00) e attestato come vero da (OMISSIS), che redige perizia depositata in data 8.10.09 presso il Tribunale di Milano. c) In data 17.12.09 Royal Bank of Scotland comunica che la documentazione relativa al deposito del titolo di garanzia e' contraffatta. d) Il 22.1.10 Cosbau spa rettifica l'aumento di capitale. Con l'aggravante, per (OMISSIS) e (OMISSIS), di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso. In Mezzocorona (Trento) nel 2009. MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE ai sensi dell'articolo 516 c.p.p. e nuova contestazione ai sensi dell'articolo 517 c.p.p. (P.M. udienza 27/9/12). (OMISSIS) - (OMISSIS). 7) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 223, comma 1, articolo 216, comma 3, articolo 219, comma 1 e comma 2, n. 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 poiche', nella qualita' sopra indicata, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (amministratore di fatto e poi liquidatore della PGC e della F.lli Oricchio s.n.c.), distraevano a favore delal PETREGI GENERAL CONTRACTOR, della PEREGO STRADE, della IRIS s.r.l. e soggetti a loro vicini le somme in dettaglio indicate a f. LXIV della sentenza impugnata. Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', di aver commesso piu' fatti di bancarotta e di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa di cui al capo 1). In Lecco sentenza dichiarativa di fallimento del 6.7.2009. (OMISSIS) - (OMISSIS). 15) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 1 - articolo 219, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, poiche', nelle qualita' sopra indicate, in concorso con (OMISSIS), distraevano dalle casse sociali della PEREGO STRADE SRL e dissipavano il patrimonio sociale mediante la concessione di ingenti crediti alle altre societa' del gruppo e segnatamente alla PEREGO HOLDING SPA, COSTRUZIONE ALPE SRL, IRIS SRL, nel corso degli esercizi 2008-2009, quando tali societa' erano ormai decotte, per complessivi euro 1.131.537,69 pari all'importo dei crediti concessi al netto. Con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravita' e di aver commesso piu' fatti di bancarotta. Con l'aggravante, per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Lecco il 14.9.2009, data della dichiarazione di fallimento della PEREGO STRADE. (OMISSIS). 18) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 223, comma 1, articolo 216, comma 3, articolo 219, comma 2, n. 1 poiche', in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e nelle qualita' sopra riferite, prima e durante la procedura fallimentare della F.lli Oricchio s.n.c, allo scopo di favorire alcuni creditori e a danno degli altri, eseguiva pagamenti tramite movimentazioni registrate sul conto corrente n. (OMISSIS), nel periodo 1 gennaio - 28 maggio 2009, con operazioni aventi quale contropartita contabile la voce "soci c/finanziamenti" (mastro n. (OMISSIS)), e una diminuzione del debito verso i soci per complessivi euro 127.236,78 dovuta: a prelievi in contanti, genericamente descritti come "prelievo soci", quanto ad euro 54.577,01; a pagamenti eseguiti dalla societa' a favore dei soci, di societa' a questi riconducibili ovvero di altri membri della famiglia Oricchio, per complessivi euro 31.389,00; a pagamenti eseguiti dalla societa' a favore di soggetti terzi per euro 41.270,77. Con l'aggravante di aver commesso piu' fatti di bancarotta preferenziale. In Lecco sentenza dichiarativa di fallimento del 6.7.2009. 31.1. La difesa denuncia violazione, sotto piu' profili, dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), deducendo quanto segue: - (capo 1) l'appartenenza del (OMISSIS) ad una consorteria mafiosa facente capo a (OMISSIS) valorizzando rapporti anche con un gruppo facente capo a (OMISSIS) ed incontri intervenuti nel novembre - dicembre 2008 sarebbe stata sconfessata dall'intervenuto annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria riguardante l'esistenza della cosca di ndrangheta riconducibile al predetto, (OMISSIS); ripercorre in 20 pagine di ricorso (ff. 6 - 25) i passaggi della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 1., evidenziandone in piu' punti presunti vizi motivazionali; - capo 2) - ipotesi aggravata L.F., ex articolo 219 - in esso unificati i fatti-reati di cui ai capi 3) e 4) la Corte di appello non ha chiarito chi era titolare del potere-dovere di redazione del bilancio; per quanto riguarda la stima (ex articolo 2426 c.c.) dei crediti nei confronti di societa' correlate esposti in bilancio, lamenta che il superamento della soglia di punibilita' secondo le stime del P.M. era avvenuto in misura irrisoria (937,00 Euro), "del tutto insignificante a fronte della conclamata assenza di parametri significativi ai quali correlare la percentuale di abbattimento del credito" (f. 29 del ricorso); inoltre, i residui crediti vantati verso PEREGO STRADE s.r.l., e corrispondenti alle anticipazioni per TFR e competenze stipendiarle versi i dipendenti di quest'ultima, non necessitavano dell'abbattimento; analoga censura vale con riferimento alla ritenuta falsita' del bilancio per l'esercizio 2008, rappresentata dalla censura dell'iscrizione nei relativi conti d'ordine delle poste denominate "TFR PEREGO STRADE" e "debiti verso dipendenti" sempre riferito alla predetta PEREGO STRADE; in conclusione, considerato che sarebbe "stravagante" procedere alla svalutazione dei propri crediti al cospetto del maggior debito assunto nei confronti del medesimo soggetto, dovrebbe ritenersi inesigibile una svalutazione dei crediti direttamente vantati verso la collegata PEREGO STRADE s.r.l., ne' dell'appostazione di un fondo rischi connesso all'obbligo di garanzia assunto in luogo della mera indicazione dello stesso nei conti d'ordine: di qui, il dedotto vizio di motivazione ed il travisamento dei dati contabili; - (capo 3) lamenta la lacunosita' della motivazione attraverso la quale la Corte di appello ha inteso dimostrare che il (OMISSIS) fosse amministratore di fatto della fallita societa'; - (capo 4) contesta perche' non rispondente ai dati probatori emersi le conclusioni della Corte di appello che ha ritenuto motivo di ingiustificato depauperamento del patrimonio della societa' fallita il noleggio di autovetture di lusso asseritamente utilizzate come benefit; immotivato e' stato anche l'assunto relativo alla distrazione della somma 80.000,00 euro, in realta' costituente vantaggio compensativo intergruppo ex articolo 2634 c.c., comma 3; - (capo 5) lamenta che la strategia che aveva portato all'acquisizione della COSBAU fosse riconducibile al salvataggio della PGC, e che non fosse in cio' enucleabile alcuna condotta truffaldina; ne' risultava provata l'esistenza di sinergie tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione a tale operazione; - (capo 15) contesta l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto all'epoca delle contestate distrazioni; - (capo 18 e capo 7) le contestazioni sarebbero state fatte all'imputato "nella qualita' sopra indicata" ovvero di partecipe all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1, in realta' del tutto irrilevante ai fini de quibus; ne' sarebbe stato diversamente individuato il contributo in ipotesi fornito ai reati dall'imputato; all'uopo non poteva neanche essere valorizzato - in virtu' delle acquisite dichiarazioni di (OMISSIS), della dipendente (OMISSIS) e dell'escavatorista (OMISSIS), che ripercorre - il presunto ruolo di amministratore di fatto della FRATELLO ORICCHIO s.n.c; - (per tutti) contesta il mancato riconoscimento della attenuanti generiche, l'eccessivita' della pena, l'individuazione del reato piu' grave e conseguentemente della pena base e la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7. 31.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 31.2.1. Le plurime ed eterogenee doglianze del ricorrente sono all'evidenza generiche, in quanto reiterative, e comunque manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (sempre giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate statuizioni affermazioni di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, nonche' prove testimoniali e documentali inoppugnabili. 31.2.2. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 1) (f. 731 ss. e 793 ss. della sentenza impugnata), la Corte di appello ha richiamato gli elementi gia' valorizzati per ritenere la mafiosita' del c.d. gruppo STRANGIO in relazione alla affine posizione del coimputato (OMISSIS) (cfr. 32 ss. di questa sentenza), ed ha condiviso le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della ritenuta intraneita' del (OMISSIS) al sodalizio di cui al capo 1): " (OMISSIS) assume un ruolo ben preciso nell'organizzazione mafiosa: egli e' il mediatore tra la ndrangheta e il mondo imprenditoriale. Un ruolo di particolare rilievo perche' finalizzato all'infiltrazione della criminalita' organizzata in settori imprenditoriali funzionali alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio (profitto, controllo economico del territorio, potenzialita' espansive in settori "puliti" - riciclaggio, ecc.). Il ruolo e' abilmente svolto da (OMISSIS) in virtu' della sua "nota" fama di faccendiere senza scrupoli, bancarottiere di professione, oltre che abile truffatore (gia' ben delineata da (OMISSIS) nella riportata conv. del 2.1.2009). Il ruolo e' esercitato di fatto, oltre che in Perego, anche nelle altre societa' di cui al capo di imputazione (Vanzulli, Cosbau, Cega, Oricchio, ecc.), e sempre in esecuzione del piu' vasto piano criminale del sodalizio, come testimonia la presenza costante di affiliati della ndrangheta che (OMISSIS) inserisce in queste societa', a vario titolo (titolari di quote: (OMISSIS), (OMISSIS) - (OMISSIS); addetti alla protezione: (OMISSIS), (OMISSIS); addetti alla gestione contabile: (OMISSIS), (OMISSIS); ecc.). L'intraneita' di (OMISSIS) si desume anche dalla sua storia pregressa: si ricordano i precedenti traffici di droga con (OMISSIS), da cui originava l'ingente debito che doveva poi restituire (cosi' dichiarazioni (OMISSIS))". Ha poi precisato che a nulla rileva l'assenza di condotte stricto sensu mafiose soggettivamente ascrivibili al (OMISSIS), ed evidenziando che la difesa aveva trascurato di considerare che "carattere fondamentale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che e' l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacita' di sopraffazione, Essa rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione, E', pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacita' di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi al fine di realizzare il loro programma criminoso. La connotazione della partecipazione, infatti, e' data dal "far parte" del sodalizio, senza che possa assumere rilievo (...) anche il quantum da ciascuno dei partecipi utilizzato per far acquistare all'associazione la forza intimidatrice". E' stata ritenuta non decisiva per escludere la qualifica di intraneo ascritta al (OMISSIS) la sua mancata partecipazione a summit od altri incontri di mafia: "Invero la partecipazione ad incontri o summit di mafia puo' costituire indicatore fattuale sintomatico dell'intraneita', ma la sua assenza - di contro - non puo' essere assunta quale elemento di prova critica negativa, idonea cioe' a dimostrare l'inesistenza dei fatti affermati dall'accusa. Ritenere cio', significherebbe avvalorare la indimostrata ed indimostrabile premessa di ordine logico che la mancata partecipazione a riunioni di mafia o summit qualifichi l'estraneita' ad un sodalizio di mafia. Si tratta, a ben vedere, di una prospettazione errata sul piano logico e metodologico. Si aggiunga, inoltre, che nella condotta attribuita a questo imputato e che connota la sua partecipzione al sodalizio, non e' affatto contestata la partecipazione ad incontri o summit, sicche' l'argomento e' persino inconferente in chiave probatoria". Sono state, inoltre, disattese le censure miranti ad avvalorare un ruolo autonomo del (OMISSIS), ed a ricondurre alla sfera amicale il suo rapporto con lo (OMISSIS): "A fronte della mole imponente del materiale probatorio che ha consentito al Tribunale una analitica e dettagliata ricostruzione dei rapporti di (OMISSIS) con i membri del sodalizio, del suo ingresso in Perego, e poi dei tentativi di scalata nelle altre societa' (Cega, Vanzulli, Cosbau, Oricchio) in esecuzione dei piani concordati con (OMISSIS), prima, e con (OMISSIS) poi, l'appello si limita a riportare, in maniera confusa e disorganica, singole espressioni tratte da conversazioni intercettate o da deposizioni testimoniali, ritenute conformi alla tesi difensiva. Il frazionamento del materiale probatorio e l'omessa specifica censura sia dell'iter logico-motivazionale della impugnata decisione che degli elementi portanti, non consentono di ravvisare argomentazioni valide a confutazione dell'assunto accusatorio". La Corte di appello ha successivamente esaminato dettagliatamente e confutato puntualmente le obiezioni difensive di rilievo riguardanti: - i rapporti tra il (OMISSIS) e gli altri sodali (f. 795 ss.); - il ruolo in concreto ricoperto dal (OMISSIS) (f. 798 ss.); - il ruolo di amministratore di fatto assunto nell'ambito delle societa' PEREGO fallite; 31.2.3. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 2), con i motivi di appello erano state essenzialmente contestate le stime conclusivamente addotte a fondamento della ritenuta sussistenza della materialita' del reato (ed incensurabilmente ritenute corrette), piu' che il soggettivo coinvolgimento dell'iputato nella vicenda come amministratore di fatto; la Corte di appello (f. 747 ss. della sentenza impugnata) ha dettagliatamente esaminato le doglianze difensive, confermando l'affermazione di responsabilita' sulla base di argomentazioni corrette, nonche' esaurienti, logiche, non contraddittorie, e, pertanto, incensurabili in questa sede. 31.2.4. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 3), la Corte di appello (f. 752 ss. della sentenza impugnata) ha osservato incensurabilmente che: "Le risultanze processuali, analiticamente esposte dal Tribunale, hanno consentito di provare il ruolo svolto da (OMISSIS) di amministratore di fatto delle societa' rimaste coinvolte nei fatti di causa, al quale e' - poi - ricondotta la conseguente responsabilita' per gli illeciti fallimentari in considerazione. Le univoche testimonianze dei dipendenti, nonche' del curatore (OMISSIS), la valutazione della intervenuta trasmissione della bozza di bilancio della fallita PGC dal commercialista (OMISSIS) a (OMISSIS), nonche' gli atti di assunzione, il documento 14.7.09 (che attribuisce a (OMISSIS) funzioni direttive), l'ingente determinazione dei compensi a lui attribuiti oltre 400.000,00 Euro) pagati senza alcuna apparente causale (non risulta alcun contratto di consulenza), i pagamenti effettuati in via esclusiva dall'imputato con fondi pec a terzi estranei ( (OMISSIS)) e risultati di natura distrattiva (Capo 4 lettera c), sono elementi di univoca e grave valenza indiziaria, a riscontro del ruolo assunto da (OMISSIS), rimasti non confutati dall'appello. Nella fattispecie in esame, la corresponsabilita' di (OMISSIS) quale amministratore di fatto della fallita pec, e' affermata con riferimento ad una ipotesi di bancarotta documentale integrata da reati societari di falsita' in bilancio e comunicazioni sociali, che e' condotta propedeutica e funzionale alle finalita' perseguite dall'imputato, anche nella piu' ampia cornice del sodalizio di appartenenza. AI riguardo, si ricorda che l'ingerenza di (OMISSIS) nella gestione anche contabile della societa' e' ampiamente provata dalla scelta - a lui riferibile - di persone di fiducia poste a direzione dell'attivita' amministrativa delle societa' (segnatamente a (OMISSIS) all'epoca di (OMISSIS), a (OMISSIS) all'epoca dell'ingresso di (OMISSIS)). Risulta, infine, dalla testimonianza della dipendente (OMISSIS), che lo studio (OMISSIS) - che curava nel 2008 la contabilita' pec - trasmise a (OMISSIS) la bozza di bilancio con nota integrativa e la relazione sulla gestione, che fu completata proprio da (OMISSIS). Prima della chiusura di bilancio, risulta che il commercialista chiese insistentemente di parlare con (OMISSIS). Quanto, infine, alla circostanza della presenza di un commercialista e poi del liquidatore in pec, richiamata dalla difesa a discarico, si tratta di un dato fattuale che non esclude la responsabilita' dell'amministratore della fallita per la bancarotta documentale, come da uniforme e costante giurisprudenza di legittimita'. (...). Neppure viene contestata dall'appellante in fatto, la distrazione di somme versate in favore di (OMISSIS) e di (OMISSIS), utilizzando le voci di bilancio crediti e debiti vs. altri soggetti, pure oggetto del presente capo d'imputazione, ed indicativa, anch'essa, dell'interesse di questo imputato alla fraudolenta manipolazione delle risultanze di bilancio in funzione degli scopi perseguiti, estranei all'oggetto sociale". 31.2.5. Per quanto riguarda le doglianze ulteriori, la Corte di appello ha, ancora una volta, confermato le affermazioni di responsabilita' sulla base di argomentazioni corrette, nonche' esaurienti, logiche, non contraddittorie, e, pertanto, incensurabili in questa sede, alle quali non puo' che farsi rinvio, previo dettagliato esame delle obiezioni difensive di rilevo: - f. 756 della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 4); - f. 760 della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 5); - f. 773 della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 15), con rinvio anche a quanto premesso in ordine al coinvolgimento nelle vicende de quibus nella contestata qualita' di amministratore di fatto; - f. 776 s., 778, 786 ss. della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui ai capi 18) e 7). 31.2.5.1. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre su una considerazione soltanto parziale, pro domo sua, delle imponenti risultanze acquisiste. 31.2.6. Estremamente generico e', infine, l'ultimo motivo, con il quale il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento della attenuanti generiche (negate in difetto di profili di meritevolezza, oltre che all'evidenza in considerazione di quanto premesso in ordine al numero ed alla gravita' dei reati accertati) l'eccessivita' della pena (ma cfr. f. 805 s.), l'individuazione del reato piu' grave e conseguentemente della pena base (ma quod poenam era pacificamente piu' grave, in considerazione del superiore minimo edittale, posto a base del computo finale, il reato ritenuto tale dalla Corte di appello, che ha comunque rinviato anche a quanto premesso in generale in argomento a f. 139 ss.) e la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 (f. 807 quanto alla incensurabilmente ritenuta inammissibilita', in parte qua, dell'appello per genericita'). 32. Ricorsi di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. 2. 3. 4. esclusa la distrazione sub c). 6. 7. limitatamente ai pagamenti in favore della PGC s.r.l. - Perego strade s.r.l. - Iris s.r.l. - Perego Group s.r.l. - (OMISSIS). 8. 9. limitatamente ai pagamenti in favore della PGC s.r.l.. 10. 11. 15. 17., con esclusione della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 contestata sub 6. e 10., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha: riqualificato la ritenuta partecipazione al reato associativo di cui al capo 1. come mero "concorso esterno" ex articoli 110 e 416 bis c.p.; ritenuto unificati nel capo 2. - ipotesi aggravata L.F., ex articolo 219 - i fatti-reati di cui ai capi 3., 4. e 17.; ritenuto unificati nel capo 15. - ipotesi aggravata L.F., ex articolo 219 - i fatti-reati di cui al capo 8.; confermato la sentenza di primo grado quanto alle ulteriori affermazioni di responsabilita', riducendo la pena ad anni dieci e mesi undici di reclusione. Con riguardo al reato associativo, come riqualificato, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. Capi d'imputazione relativi al proc. pen. n. 47816/08 mod 21 (indagine "TENACIA" riunito al presente procedimento: ordinanza di custodia cautelare del 6 luglio 2010. Reati fallimentari. (OMISSIS) - (OMISSIS) (capo C della misura cautelare). 2) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, comma 1, comma 2, n. 1, articolo 223, comma 2, n. 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', nelle qualita' di cui sopra (OMISSIS) quale amministratore di diritto e/o direttore tecnico, in concorso tra loro e con persone non identificate, falsificando il bilancio al 31.12.08 della Perego General Contractor srl al 31.12.08, approvato in data 28.4.09 (come qui di seguito indicato), continuando ad operare nonostante la societa' avesse perso il capitale sociale e fosse pertanto emersa una causa di scioglimento, in palese violazione del divieto di cui all'articolo 2449 c.c. (oggi articolo 2485 c.c.), aggravavano il dissesto della societa' per un importo pari a euro 4.153.926,00. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Lecco il 21.12.09, data della dichiarazione di fallimento della Perego General Contractor srl. (OMISSIS) - (OMISSIS). 3) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 2., articolo 223, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, poiche' in concorso tra loro e nelle qualita' sopra descritte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, falsificavano le scritture contabili e tenevano i libri e le scritture contabili della Perego General Contractor srl in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari e in particolare: Falsificavano i bilanci meglio indicati al capo 1. utilizzavano il conto "Crediti vs altri soggetti" per occultare operazioni distrattive e in particolare la corresponsione di euro 80.000,00 a favore di (OMISSIS) e euro 3.820,00 a favore di (OMISSIS) nonche' per effettuare prelievi di denaro a favore dio soggetti non identificati. utilizzavano il conto "Debiti vs altri soggetti" per registrare pagamenti ricevuti da soggetti non identificati Con l'aggravante di aver favorito l'associazione mafiosa. In Lecco il 21.12.09, data della dichiarazione di fallimento della Perego General Contractor srl. (OMISSIS) - (OMISSIS) (capo D della misura cautelare). 4) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 223, comma 1, articolo 219, comma 1, comma 2, n. 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con (OMISSIS), (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS), nelle qualita' di cui sopra, distraevano dalle casse sociali della Perego General Contractor srl e dissipavano il patrimonio sociale mediante le operazioni qui di seguito indicate: e) Noleggiavano dalla Parking Gramsci srl e CTR Renting Motorsport srl auto di lusso (Audi RS6 ((OMISSIS)), Hummer H2 ((OMISSIS)), Ferrari 430 ((OMISSIS)), BMW M3 ((OMISSIS)), Mercedes R320CDI ((OMISSIS)), Lamborghini Gallardo Spider ((OMISSIS)), BMW M6 ((OMISSIS)), Porsche Cayenne Magnum ((OMISSIS)) sostenendo in tal modo spese non inerenti all'attivita' di impresa per un ammontare complessivo di euro 149.192,00 ( (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS)). f) Distraevano dalle casse sociali la somma di euro 80.000,00 versandola all'avv.to (OMISSIS) il quale aveva procurato un falso titolo della Royal Bank of Scotland per compiere il fittizio aumento di capitale sociale della Cosbau spa, operazione meglio descritta al capo che segue ( (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS)). g) Distraevano dalle casse sociali la somma di euro 38.000,00 mediante la seguente operazione: Co. Mer spa, che risultava debitrice nei confronti di Perego General Contractor spa, su indicazione di (OMISSIS) ha ridotto la propria esposizione debitoria versando la somma di euro 38.000,00 a favore dell'avv.to (OMISSIS) ( (OMISSIS)Di Bisceglie Roberto (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS)Pavone Andrea(OMISSIS)Perego Ivano(OMISSIS)Perego Elena (OMISSIS) (OMISSIS)Perego Ivano (OMISSIS)Pavone Andrea (OMISSIS)Oliviero Antonio (OMISSIS)Di Bisceglie Roberto (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS). 6) articolo 110 c.p., articolo 81 c.p., articolo 2632 c.c., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS) e con altre persone non identificate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aumentava fittiziamente il capitale sociale della Perego Strade srl attraverso la seguente operazione integrante rilevante sopravvalutazione dei beni conferiti: a) In data 30 maggio 2007 Perego Strade srl ha deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 2 milioni a euro 5 milioni; b) Tale aumento e' stato sottoscritto mediante conferimento della azienda (costituita dalla cava per estrazione di sabbia e ghiaia ubicata nel comune di Ghislarengo) della Iris srl (posseduta in via totalitaria dalla Perego Holding spa) a cui e' stato dato un valore pari a euro 4.100.000,00 come da relazione di stima a firma dott. (OMISSIS), che ha notevolmente sopravvalutato il valore del bene per un importo di euro 3.014,650,00; c) il valore dell'azienda conferita e' stato iscritto quanto ad euro 3 milioni ad incremento del capitale sociale, mentre la residua parte di euro 1.100.000,00 e' stata accantonata tra le "altre riserve". La partecipazione in Iris s.r.l. e' stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo di soli euro 1.500.000,00; e' stato poi stanziato un apposito fondo di svalutazione di complessivi euro 2.600.000,00. Con l'aggravante, per (OMISSIS), di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Cassago Brianza 3.5.07. MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE ai sensi dell'articolo 516 c.p.p. e nuova contestazione ai sensi dell'articolo 517 c.p.p. (P.M. udienza 27/9/12). (OMISSIS) - (OMISSIS). 7) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 223, comma 1, articolo 216, comma 3, articolo 219, comma 1 e comma 2, n. 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 poiche', nella qualita' sopra indicata, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (amministratore di fatto e poi liquidatore della PGC e della F.lli Oricchio s.n.c), distraevano a favore della PETREGI GENERAL CONTRACTOR, della PEREGO STRADE, della IRIS s.r.l. e soggetti a loro vicini le somme in dettaglio indicate a f. LXIV della sentenza impugnata. Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', di aver commesso piu' fatti di bancarotta e di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa di cui al capo 1). In Lecco sentenza dichiarativa di fallimento del 6.7.2009. (OMISSIS). 8) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, articolo 219, comma 1, articolo 223, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS), mediante la stipulazione di un contratto di affitto dell'azienda di Perego Strade srl (rappresentata da (OMISSIS)) a Perego General Contractor srl (rappresentata da (OMISSIS)), contratto stipulato in previsione del fallimento di Perego Strade srl ed allo scopo di trasferire la disponibilita' di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, distraevano dal patrimonio di Perego Strade srl la somma di euro 428.218,64, pari all'ammontare di canoni di affitto dell'azienda non corrisposti. Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita' e, per (OMISSIS), di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In Lecco il 14.9.09, data dell'intervenuto fallimento di Perego Strade srl. (OMISSIS). 9) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 223, comma 1, articolo 216, comma 3, articolo 219, comma 2, n. 1 poiche', in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (il primo liquidatore, il secondo AU e poi liquidatore di EDIL SAFA ed il terzo amministratore di fatto e liquidatore), prima del fallimento della EDIL SAFA s.r.l., allo scopo di favorire alcuni creditori, e a danno degli altri, eseguiva pagamenti preferenziali qui di seguito meglio indicati: Con le aggravanti di aver commesso piu' fatti di bancarotta e, limitatamente a (OMISSIS) e (OMISSIS), di aver commesso i fatti al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Lecco il 18.11.09. (OMISSIS). 10) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, comma 1, comma 2, n. 1, articolo 223, comma 2, n. 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', nelle qualita' di cui sopra, in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), falsificando i bilanci relativi agli esercizi 2004,2005, 2006 e 2007 della Costruzione Alpe S.R.L., continuando ad operare nonostante la societa' avesse perso il capitale sociale e fosse pertanto emersa una causa di scioglimento, in palese violazione del divieto di cui all'articolo 2449 c.c., (oggi articolo 2485 c.c.), aggravava il dissesto della societa' per un importo pari a euro 660.069,00. Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita' e piu' fatti di bancarotta fraudolenta. Con l'aggravante, per (OMISSIS), di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Lecco il 19.5.09, data dell'intervenuto fallimento della Costruzione Alpe srl. (OMISSIS). 11) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 1 - articolo 223, comma 1 poiche', in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita' di cui sopra, distraeva dalle casse sociali della PEREGO HOLDING SPA la somma complessiva di euro 814.939,22 pari alle somme incassate da ciascuno, secondo il prospetto di seguito riportato, nel corso degli esercizi dal 2004 al 2008, a fronte della cessione di quote della Costruzione Alpe SRL, ad un prezzo pari a euro 1.900.000,00 che non rispecchiava il reale valore della societa' (valutata euro 1.980.000,00, valore da ritenersi assolutamente incongruo), con conseguente pregiudizio per la HOLDING SPA a causa della fuoriuscita di denari dalla fallita senza che a cio' abbia fatto seguito una controprestazione di valore economicamente apprezzabile. In Lecco il 25.11.2009, data della dichiarazione di fallimento della PEREGO HOLDING. (OMISSIS) - (OMISSIS). 15) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 1 - articolo 219, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 poiche', nelle qualita' sopra indicate, in concorso con (OMISSIS), distraevano dalle casse sociali della PEREGO STRADE SRL e dissipavano il patrimonio sociale mediante la concessione di ingenti crediti alle altre societa' del gruppo e segnatamente alla PEREGO HOLDING SPA, COSTRUZIONE ALPE SRL, IRIS SRL, nel corso degli esercizi 2008-2009, quando tali societa' erano ormai decotte, per complessivi euro 1.131.537,69 pari all'importo dei crediti concessi al netto. Con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravita' e di aver commesso piu' fatti di bancarotta. Con l'aggravante, per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Lecco il 14.9.2009, data della dichiarazione di fallimento della PEREGO STRADE. (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) separatamente giudicato). 17) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 poiche', nelle qualita' sopra indicate, in concorso tra loro, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, distraevano dalle casse sociali della PEREGO GENERAL CONTRACTOR SRL e dissipavano il patrimonio sociale mediante l'esecuzione di maggiori pagamenti effettuati in favore della SAD BUILDING SRL per un valore pari a euro 22.656,75. Con l'aggravante, per (OMISSIS) e (OMISSIS) di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Lecco il 21.12.2009, data della dichiarazione di fallimento della PEREGO GENERAL CONTRACTOR. 32.1. La difesa denuncia: (ricorso avv. Marcello Elia). 1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza degli articoli 110 e 416 bis c.p. e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al ritenuto concorso esterno nel reato associativo di cui al capo 1. (dopo avere riportato massime giurisprudenziali, lamenta che l'affermazione di responsabilita' fonda su mere presunzioni); 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza dell'articolo 416 bis c.p., comma 4, e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto all'aggravante della disponibilita' di armi da parte del sodalizio, per difetto di consapevolezza; 3 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articoli 216 e 223 e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto all'affermazione di responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 15. 17. (lamenta che le risultanze probatorie dimostrerebbero ampiamente la sua estraneita' alle condotte contestate, tutte riferibili all'amministratore di fatto (OMISSIS), con il quale il ricorrente non cooperava); 4 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articolo 223, comma 2, n. 1 in relazione all'articolo 2449 c.c. (oggi 2485 c.c.), nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 2 (in difetto della prova di un nesso di causalita' tra la falsificazione del bilancio al 31.12.2008 ed il contestato aggravamento del dissesto della PGC, cui la Corte di appello sostituisce irrilevanti valutazioni di tipo probabilistico; censura, inoltre, il metodo di calcolo utilizzato; a prescindere dall'insussistenza dell'elemento oggettivo, lamenta anche l'insussistenza del necessario elemento psicologico); 5 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articolo 216, comma 1, n. 2 e articolo 223, e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 3 (per difetto del necessario elemento psicologico, cui non e' dedicata alcuna argomentazione); 6 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articolo 216, comma 1, n. 1, e articolo 2634 c.c. e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 4 (per carenza assoluta di motivazione quanto ai profili di cui ai punti a., b., d. del capo di imputazione e difetto dell'elemento psicologico); 7 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza dell'articolo 2632 c.c. e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 6 (per totale difetto motivazione quanto all'elemento psicologico, insussistente); 8 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articolo 216, comma 1, e articolo 223, comma 1, e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 11 (per totale difetto di motivazione quanto all'elemento psicologico, insussistente); 9 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articoli 216 e 223, e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 8 (in difetto di atti aventi valenza distruttiva, non risulta configurabile l'elemento oggettivo del reato manca per totale difetto di motivazione quanto all'elemento psicologico; manca il nesso di causalita' tra i presunti atti distrattivi ed il fallimento; difetta, infine, il necessario elemento psicologico); 10 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articolo 216, comma 1, n. 1 e articolo 223, e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 15 (in difetto degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato); 11 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articolo 223, comma 2, e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 10 (non essendo ascrivibile all'imputato un ruolo amministrativo nella Costruzioni Alpe, neanche di fatto, e non essendo adeguatamente motivato il convincimento del corretto utilizzo del criterio del Margine Operativo Lordo utilizzato dal CT del P.M. quale metodo di calcolo del valore dell'azienda, che non ha preso in considerazione le commesse in corso); 12 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articolo 216, comma 1, e articolo 223, comma 1, nonche' articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 7 (non avendo la sentenza impugnata indicato il contribuito in ipotesi fornito dall'imputato alla contestata deminutio patrimoniale); 13 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articolo 216, comma 3, e articolo 223, comma 1, nonche' articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 9 (in difetto di prova della consapevolezza dell'imputato dei contestati pagamenti preferenziali); 14 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della L.F., articolo 216, comma 1, n. 1 e articolo 223, comma 1, nonche' articolo 27 Cost. e articolo 192 c.p.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 17 (essendo stato valorizzato in danno dell'imputato un mero indizio non riscontrato, ed essendo stata trascurata la testimonianza del dr. (OMISSIS), che ha ricondotto la rilevata discrepanza ad un mero errore materiale); 15 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza della Legge n. 203 del 1991, articolo 7 nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione (la valutazione di sussistenza della predetta aggravante sarebbe inficiata dal fatto che l'originaria condotta di partecipazione e' stata successivamente dalla stessa Corte di appello riqualificata come concorso esterno; non sono state neanche illustrate le ragioni in virtu' delle quali e' stata ritenuta la sussistenza della volonta' di favorire, con le condotte accertate, la volonta' di favorire il sodalizio enucleato); 16 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) ed E), per erronea applicazione ed inosservanza degli articoli 62 bis, 132 e 133 c.p., nonche' mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione quanto al reato di cui al capo 10 (quanto al diniego delle attenuanti generiche ed agli sproporzionati aumenti per la continuazione). (ricorso avv. Massimo Biffa). 1 - violazione di legge quanto all'applicazione degli articoli 521 e 522 c.p.p., in relazione all'articolo 416 bis c.p., nonche' manifesta mancanza della motivazione (il reato associativo ritenuto dal Tribunale sarebbe diverso da quello contestato); 2 - violazione di legge quanto all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione agli articoli 110 e 416 bis c.p., e articoli 266 c.p.p. e ss. nonche' manifesta mancanza della motivazione; 3 - violazione di legge e manifesta mancanza della motivazione quanto all'applicazione dell'articolo 416 bis c.p., comma 4; 4 - violazione di legge e contraddittorieta' della motivazione quanto all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 110 c.p. - articolo 40 c.p. - L.F., articolo 219, comma 1 e comma 2, n. 1, - articolo 223, comma 2, n. 1 - articoli 216, 223, 224 e 217 - articolo 2632 c.c.; 5 - violazione di legge e manifesta mancanza della motivazione quanto all'applicazione della Legge n. 203 del 1991, articolo 7 riproponendo le piu' ampie doglianze gia' proposte dal co-difensore. 32.1.1. Il PG territoriale ricorre contro l'imputato (OMISSIS) denunciando: 1 - violazione dei principi in tema di concorso esterno ex articoli 110 e 416 bis c.p. e contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione nella parte in cui riqualifica la partecipazione al delitto associativo di cui al capo 1. come mero "concorso esterno" nel medesimo, per difetto della necessaria affectio societatis, poiche' asseritamente (OMISSIS) avrebbe perseguito soltanto "la migliore protezione"; 2 - violazione dei principi in tema di concorso esterno ex articoli 110 e 416 bis c.p. e manifesta illogicita' della motivazione nella parte in cui riqualifica la partecipazione al delitto associativo di cui al capo 1. come mero "concorso esterno" nel medesimo, per difetto della necessaria affectio societatis, poiche' asseritamente (OMISSIS) non e' "intraneo da punire" ed a (OMISSIS) "non vengono impartiti ordini da eseguire o inflitte punizioni". 32.1.2. In data 20 aprile 2015 e' stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria che formula richiesta di rigetto, o declaratoria di inammissibilita', del ricorso del PG territoriale, e reitera la richiesta di accoglimento del proprio ricorso. 32.2. I ricorsi dell'imputato sono, nel complesso, infondati. 32.2.1. In ordine alla sollevata questione di costituzionalita' degli articoli 110 e 416 bis c.p. ed alla richiesta di rimessione del processo alle Sezioni unite, vanno richiamate le considerazioni considerazioni preliminari (rispettivamente, 8 ss., e 6.4.1.3. ss.: la prima, come si e' visto, certamente infondata, ma non inammissibile). 32.3. Le ulteriori plurime doglianze del ricorrente sono all'evidenza generiche, in quanto reiterative, e comunque manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (sempre giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni (che hanno natura di prova, e, per il loro inequivoco contenuto, non necessitavano nel caso di specie di riscontri), che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, nonche' prove testimoniali e documentali inoppugnabili. 32.3.1. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 1) - primo motivo del ricorso a firma dell'avv. ELIA - la Corte di appello (f. 707 ss. e 730 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato, in riferimento alla mafiosita' del c.d. "gruppo STRANGIO", una imponente serie di intercettazioni di conversazioni incensurabilmente interpretate (riportate integralmente a f. 707 ss.), in difetto di documentati travisamenti, motivatamente concludendo che " (OMISSIS) si pone quale interlocutore di (OMISSIS), non gia' sul piano subalterno dell'imprenditore vittima, tesi gia' ampiamente confutata in primo grado e respinta anche da questa Corte, ma in veste di imprenditore colluso. Il suo rapporto con il sodalizio si pone su basi di reciproci vantaggi per ambo le parti. La sua consapevolezza e' duplice: egli sa del programma di (OMISSIS) - (OMISSIS) e vuole la sua realizzazione, perche' quella portera' vantaggi e profitti anche per lui e le sue aziende. Contribuisce con la messa a disposizione delle aziende del suo gruppo alla consapevole realizzazione del progetto criminoso di (OMISSIS) - (OMISSIS) (esempi eclatanti sono le vicende Cricchio e Cosbau, dove il suo intervento, integrato dai pagamenti oggetto di contestazione, e' diretto). Il dolo del perseguimento dell'obiettivo e' ancora piu' evidente quando si tratta di cambiare "protettore" e da (OMISSIS) passa a (OMISSIS): e' ben conscio che non e' l'uomo ma il sistema mafioso a garantire la continuita' dei benefici che gli derivano di patto sinallagmatico, che reitera all'occorrenza con un "calabrese Doc", ancora piu' potente di quelli che lo hanno preceduto, quale (OMISSIS)". Nel qualificare giuridicamente questa condotta, la Corte di appello ha ravvisato tutti i requisiti del contributo causale consapevole e rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del sodalizio, escludendo la sussistenza della affectio societatis, intesa come compenetrazione organica nell'organizzazione criminale di cui al capo 1): "A parere della Corte, infatti, difettano i presupposti di stabile organicita', resi evidente dal ruolo assegnato e dai vincoli imposti, nella condotta cosi' illustrata. Il rapporto collusivo si poggia su uno scambio reciproco con reciproci vantaggi, mentre non vi e' prova anche di un organico inserimento di (OMISSIS) nel sodalizio. E cio' e' dimostrato dal fatto che (OMISSIS), a differenza di (OMISSIS), non ha un ruolo definito nell'organigramma del sodalizio. La sua non e' una messa a disposizione permanente del sodalizio, come di chi e' parte integrante del gruppo. Egli non agisce secondo una logica propria del sodale, di rispetto di regole predeterminate in funzione degli interessi della ndrangheta (nella specie delle 150 famiglie calabresi citate da (OMISSIS) e (OMISSIS)). Infatti, a (OMISSIS) non vengono impartiti ordini da eseguire o inflitte punizioni per violazioni alle regole interne del sodalizio, a differenza di quanto si riscontra per (OMISSIS). A (OMISSIS) colluso vengono fatte proposte da parte dei membri del sodalizio, che egli valuta, e la valutazione e' in funzione sempre del tornaconto (profitto per se' e per le sue societa') che dal patto sinallagmatico, di volta in volta rinnovato con diversi esponenti, puo' derivare. Cosi' avviene quando riceve la proposta di (OMISSIS) di sbarazzarsi di (OMISSIS) e quella opposta di (OMISSIS) di sostituire (OMISSIS). Nella scelta che (OMISSIS) fa, non vi e' traccia dell'obbedienza a regole, ne' di consultazioni con capi-locali o altri vertici della consorteria: (OMISSIS) valuta la posizione che in quel contesto e' piu' forte e in grado di garantirgli una migliore "protezione" e una piu' vantaggiosa aggiudicazione di commesse e sceglie (OMISSIS), senza subire per cio' la vendetta di (OMISSIS). E questo perche' (OMISSIS) e' ben conscio che (OMISSIS) e' altro da (OMISSIS): non e' intraneo da punire, ma colluso esterno con cui contrattare e definire i reciproci vantaggi. Lo stesso (OMISSIS), nella conversazione sopra citata con gli Oppedisano, qualifica come "collaborazione" il rapporto intrattenuto dalla ndrangheta con (OMISSIS)". In tal modo la Corte di appello si e' correttamente conformata ai principi condivisi in argomento dal collegio, riepilogati nei 8 ss.; il (OMISSIS): (a) sotto il profilo oggettivo, pur avendo fornito un contributo dotato di sicura rilevanza causale ai fini della conservazione e/o del rafforzamento dell'associazione criminosa "La Lombardia", non era inserito nella struttura criminale di essa ...; (b) ... e, sotto il profilo soggettivo, era privo della necessaria affectio societatis. Le conversazioni valorizzate dalla Corte di appello hanno documentato che "La Lombardia" non poteva organicamente contare sul contributo del (OMISSIS), ma che in piu' occasioni lo aveva contattato per indurlo a tenere determinate condotte agevolative, di volta in volta concordate sulla base di autonome determinazioni, raggiungendo accordi validi caso per caso, che il (OMISSIS) era comunque libero di non stipulare; d'altro canto, in presenza di un sodalizio criminoso che si e' accertato in fatto essere improntato a rigide gerarchie interne, il fatto che il (OMISSIS) non prendesse ordini da nessuno dei soggetti in posizione di vertice (ed anzi riservandosi - come documentato dalle valorizzate intercettazioni - di scegliere di volta in volta, secondo personale convenienza, con chi, e/o contro chi, allearsi) appare di particolare rilievo, perche' emblematicamente sintomatico di non intraneita'. 32.3.1.1. Le considerazioni che precedono legittimano, ad un tempo, la declaratoria di genericita' e/o manifesta infondatezza del 2 motivo del ricorso a firma dell'avv. BIFFA, nonche' dei due motivi del ricorso del PG territoriale. 32.3.1.2. Generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato e' anche il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. ELIA, a fronte di quanto incensurabilmente osservato dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (f. 733 della sentenza impugnata). Le considerazioni che precedono legittimano, ad un tempo, la declaratoria di genericita' e/o manifesta infondatezza del 3 motivo del ricorso a firma dell'avv. BIFFA, di identico contenuto. 32.3.1.3. E' in parte generico, e comunque manifestamente infondato, il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. BIFFA: generico perche', avendo la Corte di appello ritenuto il mero concorso esterno, non l'intraneita del (OMISSIS), non e' possibile riprodurre le doglianze gia' costituenti oggetto di appello, con le quali era stata lamentata la diversita' del sodalizio al quale secondo la contestazione il (OMISSIS) sarebbe stato intraneo, rispetto a quello con riferimento al quale la sentenza di primo grado aveva accertato l'intraneita dell'imputato. 32.3.1.4. Giova, per completezza, ricordare che, come gia' chiarito da questa Corte, con orientamento che va condiviso e ribadito, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalita' della partecipazione criminosa, purche' - come nel caso di specie - il fatto materiale per cui vi e' stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione (Sez. 6 , sentenza n. 49820 del 5 dicembre 2013, CED Cass. n. 258138). 32.3.1.5. Ne' appaiono rilevabili nella vicenda processuale de qua violazioni del diritto al contraddittorio. Puo' ritenersi ormai consolidato l'orientamento (inaugurato da Sez. 6 , sentenza 8 giugno 2012, n. 22301: fattispecie relativa ad una riqualificazione del fatto da concussione in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) per il quale non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta dal giudice di appello, qualora l'imputato sia stato in grado di contestarla in sede di ricorso per cassazione, senza subire alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio: e' stato, in proposito, valorizzato il fatto che lo stesso ricorrente, nell'atto di impugnazione, aveva ammesso che "le questioni che egli - se fosse stato messo in condizione di interloquire sulla possibile diversa qualificazione giuridica - avrebbe voluto porre all'attenzione del giudice di secondo grado, erano (...) questioni che (...) la difesa ben poteva portare all'attenzione di questo giudice di legittimita', cosi' come poi effettivamente ha fatto (...), senza soffrire alcuna ingiustificata limitazione ovvero alcun sostanziale pregiudizio". A parere della Corte di cassazione, "altro discorso si sarebbe astrattamente dovuto fare se il ricorrente avesse prospettato la circostanza di una preclusione all'esercizio del diritto alla prova, possibile solo nei gradi di merito e non anche nel giudizio di legittimita': preclusione che non e' stata allegata, essendosi nell'impugnazione fatto genericamente riferimento solamente alla possibilita' "di sindacare, nel merito, la valutazione della prova". Peraltro, nel caso di specie, era stata la stessa difesa dell'imputato, con l'atto di appello, a proporre una diversa "lettura" delle emergenze processuali: "dunque, per l'odierno ricorrente la riqualificazione giuridica dei fatti di causa operata dalla Corte di appello in termini di corruzione non solamente non fu una "sorpresa", cioe' una situazione rispetto alla quale non gli era stato possibile interloquire, ma una conclusione da lui stesso praticamente sollecitata, dal momento che, con quello stesso atto di appello, aveva gia' espressamente chiesto una nuova e piu' "esatta qualificazione giuridica "dei fatti". Fermo restando il superamento dell'orientamento per il quale la riqualificazione del fatto operata dalla Corte di appello in sentenza sarebbe sempre e comunque illegittima, la giurisprudenza si e' successivamente orientata nel senso che essa e' sempre e comunque legittima. L'orientamento e' stato inaugurato da Cass., Sez. 2 , 21 agosto 2012, n. 32840, per la quale il rispetto del diritto al contraddittorio in ordine alla natura ed alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato e' chiamato a rispondere, sancito dall'articolo 6, comma 1 e comma 3, lettera a) e b), Conv. EDU, e dall'articolo 111 Cost., comma 3, e' assicurato anche quando il giudice d'appello provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato puo' comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimita'. Detta sentenza (riguardante un caso nel quale all'imputato era stato inizialmente ascritto il reato di cui all'articolo 624 bis c.p., riqualificato in sentenza dalla Corte di appello, in difetto di appello del P.M., piu' correttamente come ricettazione, peraltro non aumentando - ed anzi, in accoglimento di ulteriori doglianze del ricorrente, riducendo - la pena) ha, in proposito, evidenziato che "la Corte europea avrebbe ritenuto del pari legittima anche la medesima operazione compiuta nell'ambito della sentenza della Corte di cessazione, se solo fosse stata preceduta, nell'ambito del medesimo giudizio di legittimita', dalla contestazione in udienza al opera del P.G. Una simile "avvisaglia" della possibilita' di una diversa qualificazione giuridica dei fatti giudicati - in alternativa alla semplice oggettiva prevedibilita' di quest'esito del giudizio - e' quindi considerata come elemento sufficiente ad avvertire l'imputato "in tempo utile" per approntare le proprie difese. A maggior ragione la medesima soluzione si impone quando la riqualificazione dei fatti e' compiuta dalla corte d'appello, dal momento che in tal caso all'imputato residua comunque la possibilita' di difendersi dalla nuova imputazione quantomeno in sede di legittimita'". Ne' potrebbero essere valorizzati - a sostegno della contraria soluzione - i limiti del giudizio di legittimita', che potrebbero non consentire l'esercizio di un'adeguata attivita' difensiva: "infatti, la questione della qualificazione giuridica del fatto (e non di accertamento materiale dello stesso) rientra fra i casi tipici del ricorso per cassazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e quindi puo' essere adeguatamente discussa anche in ultima istanza". Alle medesime conclusioni, ed in virtu' delle medesime argomentazioni, sono successivamente giunte: - Sez. 2 , 23 novembre 2012, n. 45795 (in fattispecie nella quale la Corte d'appello, in sentenza, aveva riqualificato come appropriazione indebita l'originaria imputazione di sottrazione di cose comuni); - Sez. 2 , 17 maggio 2013, n. 21170 (in fattispecie nella quale la Corte d'appello, in sentenza, aveva riqualificato come danneggiamento aggravato il piu' grave tentativo di furto aggravato in origine contestato); - Sez. 2 , 24 aprile 2014, n. 17782 (in fattispecie nella quale la riqualificazione era intervenuta ai soli effetti civili, essendo il reato di falso oggetto di riqualificazione comunque prescritto). A maggior ragione, deve ritenersi la legittimita', nel caso di specie, della riqualificazione giuridica del fatto contestato, poiche', come riferisce la Corte di appello, in difetto di contestazioni difensive, "il problema della differenza tra partecipazione e concorso esterno nel reato contestato era gia' sviluppato dalla difesa nei motivi d'appello (segnatamente nel paragrafo dove si contesta la sussistenza dell'affectio societatis in relazione al contributo di (OMISSIS))". L'opportunita' della riqualificazione era stata, pertanto - pur se in ipotesi implicitamente -, prospettata dall'imputato prima che essa fosse operata, e l'imputato aveva conseguentemente avuto occasione di controargomentare in contraddittorio in ordine alla possibile nuova accusa. 33.3.2. I motivi da 3 a 14 del ricorso a firma dell'avv. ELIA, ed il IV motivo del ricorso a firma dell'avv. BIFFA possono essere esaminati congiuntamente, riguardando tutti i plurimi reati fallimentari e societari ascritti (secondo il conclusivo assetto giuridico accolto dalla Corte di appello) all'imputato. 33.3.2.1. Tutti i predetti motivi sono generici, perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (dettagliatamante a partire da f. 734 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilita', cui la Corte di appello e' addivenuta essenzialmente valorizzando plurime ed inequivocabili intercettazioni di conversazioni - sempre incensurabilmente interpretate ed in difetto di documentati travisamenti -, prove testimoniali - motivatamente ritenute precise, disinteressate, e quindi attendibili - e prove documentali, elementi sempre tutti convergenti nel legittimare la conclusiva decisione. 33.3.2.2. La Corte di appello ha, in particolare, incensurabilmente chiarito (3 motivo ricorso avv. (OMISSIS)) che "La rilevanza determinante della posizione amministrativa formale dell'imputato non e' superata dalle considerazioni dell'appellante sulla asserita preponderanza di fatto del ruolo assunto dal coimputato (OMISSIS) nelle societa' Perego, in quanto non incidono - ai fini di escluderle - sulle responsabilita' gestionali che la carica attribuiva all'imputato. La mole imponente delle risultanze processuali, rappresentate dalle deposizioni di dipendenti, commercialisti, curatori, terzi con i quali (OMISSIS) intratteneva rapporti per commesse e lavori, nonche' esiti delle intercettazioni che provano l'aggiornamento quotidiano tra (OMISSIS) e (OMISSIS) degli affari comuni, come analiticamente riportati in sentenza, provano - inoltre - la costante presenza di (OMISSIS) nelle societa' amministrate con esercizio nelle medesime di un peso rappresentativo che compensava efficacemente quello di (OMISSIS), con il quale operava in stretta collaborazione ed in assoluta comunanza di intenti, La connotazione penalmente rilevante della sua condotta, pertanto, non si limita all'omesso controllo sulla tenuta delle scritture, che dimostra la rinuncia a porre in essere quelle attivita' idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, l'accettazione del rischio che esse possano verificarsi (articolo 40 c.p.). (OMISSIS) - infatti - risulta aver partecipato con contributi diretti a fatti di distrazione in funzione dei vantaggi prospettati dalla realizzazione del programma del sodalizio (esempio significativo di contributo personale e diretto alla distrazione e' dato dalla vicenda Cosbau, segnatamente pagamenti fatti da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS)). D'altra parte, (OMISSIS) e' stato condannato per aumento fittizio di capitale sociale (capo 6) e bancarotta impropria (capo 10), entrambi commessi prima dell'ingresso di (OMISSIS). Cio' a dimostrazione della effettivita' della sua gestione amministrativa e della sua diretta ingerenza nell'assetto delle quote capitale delle societa' fallite. Neppure incide sulle responsabilita' gestionali legate alla carica ricoperta, la circostanza dedotta dall'appello, della mancanza di competenza specifica di (OMISSIS) sulla formazione del bilancio e tenuta della contabilita', tenuto conto, peraltro, che le societa' del gruppo Perego avevano sempre fruito della consulenza di commercialisti per la tenuta della contabilita' ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS))". 33.3.2.3. Per quanto riguarda i singoli reati, appare sufficiente fare integrale rinvio a quanto correttamente ed esaurientemente, e quindi incensurabilmente in questa sede, osservato dalla Corte di appello: - (4 motivo ricorso ELIA - capo 2) a f. 744 ss. della sentenza impugnata; - (5 motivo ricorso ELIA - capo 3) a f. 751 ss. della sentenza impugnata; - (6 motivo ricorso ELIA - capo 4) a f. 755 ss. della sentenza impugnata; - (7 motivo ricorso ELIA - capo 6) a f. 762 ss. della sentenza impugnata; - (8 motivo ricorso ELIA - capo 11) a f. 766 ss. della sentenza impugnata; - (9 motivo ricorso ELIA - capo 8) a f. 768 ss. della sentenza impugnata; - (10 motivo ricorso ELIA - capo 15) a f. 773 della sentenza impugnata; - (11 motivo ricorso ELIA - capo 11) a f. 766 ss. della sentenza impugnata; - (12 motivo ricorso ELIA - capo 7) a f. 777 ss. della sentenza impugnata; - (13 motivo ricorso ELIA - capo 9) a f. 784 ss. della sentenza impugnata; - (14 motivo ricorso (OMISSIS) - capo 17) a f. 788 s. della sentenza impugnata. Trattasi di rilievi comuni anche - come anticipato - al 4 motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS). 33.3.2.4. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nei ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 33.3.3. Generici perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, sono il 15 motivo del ricorso ELIA ed il 5 motivo del ricorso BIFFA, a fronte degli incensurabili rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello ha ritenuto la configurabilita' della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 valorizzando (f. 743 della sentenza impugnatali" evidenziando l'inammissibilita', in parte qua, dell'appello ("poiche' non vengono dedotte specifiche argomentazioni a sostegno della motivazione esposta al riguardo alle pag. 1049 e 1050 della sentenza, che si condivide"), e comunque valorizzando nel merito, pur tenuto conto della sopravvenuta qualificazione della precedentemente ritenuta partecipazione del (OMISSIS) a "La Lombardia" come mero concorso esterno, "il patto sinallagmatico intervenuto tra (OMISSIS) e gli esponenti di ndrangheta", e richiamando altresi' - come appare fisiologico in presenza di una doppia conforme statuizione - la "specifica motivazione della sussistenza dell'aggravante (...) contenuta nella esposizione della motivazione riferita a ciascuno dei capi di imputazione per i quali il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza (esclusa per i capi 6 e 10), a fronte della quale l'appello non deduce motivi specifici di censura". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nei ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 33.3.4. Generico perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato e', infine, il 16 motivo del ricorso ELIA sul trattamento sanzionatorio (diniego attenuanti generiche ed aumenti per i reati satellite), a fronte degli incensurabili rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni, valorizzando (f. 789 s.) il difetto di profili di meritevolezza, oltre che all'evidenza considerando quanto premesso in ordine al numero ed alla gravita' dei reati accertati anche ai fini della conclusiva determinazione (in melius rispetto alle determinazioni del primo giudice) del trattamento sanzionatorio. 34. Ricorsi di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. 21. 53. 69. 70. 96., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilita', ma ha ritenuto la continuazione anche con reati separatamente giudicati, rideterminando complessivamente in anni ventuno di reclusione la pena, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. (OMISSIS) - (OMISSIS)" - (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) giudicati separatamente). 21) Del reato p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 629 c.p, comma 2 con riferimento all'articolo 628 c.p., commi 1 e 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso tra loro e con (OMISSIS) e (OMISSIS) (nei confronti dei quali si procede separatamente):- (OMISSIS) quale promotore e coordinatore dell'azione criminale nonche' quale autore delle minacce e delle percosse in danno del (OMISSIS); (OMISSIS) quale autista del veicolo in cui la vittima e' stata caricata; (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) e (OMISSIS) quali soggetti attivi tutti addetti alla "copertura e vigilanza" dell'area teatro dell'azione delittuosa; (OMISSIS) quale osservatore addetto a seguire gli spostamenti della vittima nelle fasi antecedenti l'azione delittuosa e "palo" durante lo svolgimento dell'azione criminale:- mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano (OMISSIS) (titolare dell'impresa di autotrasporti " (OMISSIS) S.N.C." di (OMISSIS) e (OMISSIS)) a rimettere un debito che (OMISSIS) aveva maturato nei confronti del (OMISSIS), avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a disposizione dallo stesso (OMISSIS), cagionandogli in tal modo danno con proprio profitto. Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di (OMISSIS) mali ingiusti al (OMISSIS) colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel reato che cosi rafforzavano il proposito del (OMISSIS) nonche' nell'avvalersi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumita'. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pu' persone riunite, avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di cui al capo 1). In Cesano Maderno (MI) il 07.10.2009. (OMISSIS). 53) Del delitto p. e p. dall'articolo 629 c.p., comma 2 in relazione all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', mediante minaccia consistita nell'avvalersi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria mafiosa costringeva (OMISSIS) detto " (OMISSIS)" a consegnare una cifra pari a 4.950,00 euro. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attivita' della associazione di cui al capo 1). In Desio (MI) il 05 Gennaio 2010. (OMISSIS). 69) Del delitto p. e p. dagli artt 110 e 81 c.p., articolo 644 c.p., comma 5, n. 4, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone non identificate, in attuazione del programma criminoso dell'associazione meglio indicata al capo 1) consegnava a (OMISSIS) la somma di euro 25.000,00 con la promessa di restituirne euro 61.000,00 (di cui euro 36.000 gia' consegnati), in tal modo facendosi promettere e corrispondere interessi usurari. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo 1). Accertato in Desio fino all'ottobre 2009. 70) Del delitto p. e p. dagli artt 110 e 81 c.p., articolo 629 c.p., comma 2 in riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, consistita nel prospettare mali ingiusti come segue: tu non portare i soldi (OMISSIS), che poi ti faccio vedere chi sono io"; "Penso che finisci di rompergli i coglioni alle persone, tu (OMISSIS), e poi vedi, che poi te lo dico io"; "poi ti faccio vedere io, (OMISSIS), come finisci di prendere per il culo a tutti"; " (OMISSIS), ti faccio correre, che te ne devi andare dall'Italia"; "che vengo a raggiungerti dove sei e ti faccio vedere io, il muso come te lo faccio, (OMISSIS)"; nonche' mediante minaccia derivante dalla forza di intimidazione del vincolo associativo della consorteria mafiosa cui appartiene l'autore, costringeva lo stesso (OMISSIS) a versare e promettere gli interessi usurari di cui al capo che precede, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) con modalita' mafiose e del fatto commesso da appartenente al sodalizio. Accertato in Desio, fino all'ottobre 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) giudicati separatamente); 96) Del delitto p. e p. dall'articolo 648 c.p. perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS), ricevevano o comunque detenevano il semirimorchio targato "(OMISSIS)" contenente componenti elettrici per un valore di oltre centomila euro, compendio di furto commesso da ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese e denunciato da (OMISSIS). Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attivita' della associazione di cui al capo 1). In Desio il 24 novembre 2008 . 34.1. La difesa denuncia: (ricorso avv. Calabrese). 1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione all'articolo 192 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), in riferimento al capo 1 (articolo 416 bis c.p., commi 1, 3 e 4) (lamenta la genericita' ed insufficienza degli elementi probatori posti a carico del ricorrente e l'irrilevanza delle valorizzate captazioni, poiche' tutti gli elementi valorizzati sarebbero stati arbitrariamente e soggettivamente interpretati; riepiloga una nutrita serie di massime giurisprudenziali, per desumerne l'assenza di prova del contributo oggettivamente e soggettivamente necessario secondo la giurisprudenza per legittimare l'affermazione di responsabilita' del ricorrente in ordine al reato associativo; dopo avere evidenziato una serie di asserite criticita' - riassunte a f. 17 s. del ricorso - ha concluso che l'affermazione di responsabilita' fonda su mere congetture); 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione agli articoli 15, 81 e 416 bis c.p. (lamenta che la sentenza impugnata non abbia ravvisato la progressione (e dunque l'assorbimento) della condotta di partecipazione contestata al ricorrente - per come sanzionata giusta sentenza definitiva emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 16 luglio 2008, divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2012 - nella condotta descritta dall'articolo 416 bis c.p., al comma 2 nell'ambito del presente giudizio, essendo stata unicamente ritenuta la continuazione; 3 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), in relazione all'articolo 192 c.p.p., ed agli articoli 110, 629 e 620 c.p. (rectius, 628 c.p.), u.c., n. 3, in riferimento alle fattispecie estorsive di cui ai capi 21. e 53. (lamenta che la Corte di appello non abbia adeguatamente considerato i rilievi costituenti oggetto dell'atto di appello, in particolare, quanto al capo 21., non considerando le emergenze processuali - che ripercorre - dalle quale sarebbe emerso che i rapporti tra il ricorrente ed il (OMISSIS) avevano natura di reciproci rapporti di dare ed avere, e comunque l'insussistenza del necessario dolo; analoghe considerazioni si imporrebbero, quanto al reato di cui al capo 53., in ordine ai rapporti con il (OMISSIS), la cui non riconducibilita' ad una matrice estorsiva sarebbe desumibile dai 6 elementi fattuali riepilogati a f. 35 s. del ricorso: in relazione a tale fattispecie, nessun danno era stato minacciato alla p.o., e nessun profitto era stato tratto dall'imputato; seguono pagine di massime giurisprudenziali, riepilogate a sostegno della ritenuta inconfigurabilita' delle estorsioni de quibus per carenza degli elementi costitutivi); 4 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), e dell'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione agli articoli 629 e 644 c.p., in riferimento ai reati di usura ed estorsione di cui ai capi 69. e 70. (lamenta ancora una volta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato i rilievi costituenti oggetto dell'atto di appello, volti a dimostrare l'arbitrarieta' dell'interpretazione degli elementi - essenzialmente tratti da intercettazioni - che ripercorre, valorizzati a sostegno dell'affermazione di responsabilita'; segue un'ampia esposizione di massime giurisprudenziali tendente a dimostrare, in conclusione, la non "conducenza" degli elementi di natura indiziaria valorizzati, che avrebbe indebitamente portato a "travolgere" la valenza di quanto dichiarato dalla presunta vittima (OMISSIS), che ha ammesso che (OMISSIS) lo aveva sempre aiutato, escludendo quindi l'estorsione); 5 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), e dell'articolo 192 c.p.p., in relazione all'articolo 648 c.p., in riferimento alla ricettazione di cui al capo 96. (lamenta che dalle acquisite intercettazioni non emergesse prova del fatto che l'imputato avesse acquisito disponibilita' del semirimorchio in questione, e comunque che la sua intromissione non sarebbe stata finalizzata a conseguire la disponibilita' del possesso del predetto oggetto; l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perche' il fatto, che non si era consumato, non sussiste); 6 - manca (da pag. 48 quinto motivo si passa a pag. 49 settimo motivo); 7 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), e dell'articolo 192 c.p.p., in riferimento all'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 contestata per i reati di cui ai capi 21., 53., 69., 70. (lamenta l'insussistenza delle ritenute finalita' agevolative); 8 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), C), ed E), in riferimento all'articolo 81 c.p., articolo 416 bis c.p. e 629 c.p., aggravato Legge n. 203 del 1991, ex articolo 7 (lamenta erroneita' del computo della pena, per erronea individuazione del reato piu' grave, avendo la Corte di appello ritenuto tale quello di cui al capo 1., mentre sarebbe stato a suo dire quello di estorsione aggravata, punito con pena massima piu' elevata); 9 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), in riferimento agli articoli 62 bis e 133 c.p. (lamenta che la pena e' troppo elevata e che potevano essere ritenute le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva). (ricorso avv. Valerio Vianello Accorretti). 1 - (capo 1) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione all'articolo 416 bis c.p., e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (lamenta mancata considerazione delle deduzioni costituenti oggetto di appello, con le quali era stata asseritamente dimostrata l'insufficienza del materiale indiziario raccolto, se analizzato "senza preclusioni e prevenzioni", a dimostrare la responsabilita' del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1., non risultando egli inserito in alcuna consorteria mafiosa); 2 - (capo 1) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 2, e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (in difetto di valida motivazione in ordine al ruolo apicale attribuito al ricorrente); 3 - (capo 21) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione all'articolo 629 c.p., e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); 4 - (capo 53) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione all'articolo 629 c.p., e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); 5 - (capo 53) violazione ed erronea applicazione degli articoli 640 e 641 c.p., e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (lamenta mancata qualificazione del reato ex articoli 640 o 641 c.p.); 6 - (capo 69) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione all'articolo 644 c.p., e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); 7 - (capo 70) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione all'articolo 629 c.p., e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); 8 - (capi 21. 53. 69. 70.) violazione ed erronea applicazione della Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); 9 - (capo 96) violazione ed erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione all'articolo 648 c.p., e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); 10 - violazione ed erronea applicazione dell'articolo 62 bis c.p. in relazione all'articolo 133 c.p., e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso quanto al diniego delle attenuanti generiche); 11 - violazione ed erronea applicazione dell'articolo 63 c.p. in relazione all'articolo 99 c.p., all'articolo 416 bis c.p., comma 4, alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (lamenta che gli aumenti per le predette circostanze speciali siano stati operati in violazione della disciplina stabilita dall'articolo 63 c.p., comma 4); 12 - violazione ed erronea applicazione dell'articolo 81 c.p., comma 2 e mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso quanto alla determinazione della pena per il reato continuato). 34.2. I ricorsi sono in toto inammissibili. 34.2.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. CALABRESE ed i primi due del ricorso a firma dell'avv. VIANELLO riguardano l'affermazione di responsabilita', con ruolo apicale, in ordina al reato associativo di cui al capo 1), e possono essere esaminati congiuntamente. Trattasi di motivi all'evidenza generici, in quanto reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (sempre giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 438 ss. con riferimento alla specifica posizione del ricorrente) ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni (che hanno natura di prova, e, per il loro inequivoco contenuto, non necessitavano di riscontri, pur avendone trovati negli ulteriori esiti investigativi, di natura testimoniale e collaborativa) che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti. In particolare, secondo la Corte di appello, "le emergenze probatorie hanno ampiamente dimostrato la permanenza, nel territorio di Desio, di una struttura criminale dotata di inequivoci indici rivelatori della sua connotazione mafiosa. Quanto alla contestata assenza dei rapporti di "comparaggio", le plurime convergenti conversazioni intercettate a carico degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS)Moscato Saverio (OMISSIS)Pio Candeloro, danno conto dei rapporti interni tra sodali, tanto che (OMISSIS) puo' essere invitato al rispetto della regola della cassa comune (sollecitato dagli adepti) e a non essere esoso verso le vittime dell'"assistenziale" (pizzo), soltanto ad opera del capo locale (OMISSIS). Gli stessi sodali, poi, ripetutamele riferiscono alla "famiglia" e/o alla "ndrangheta" la paternita' delle varie azioni criminose svolte sul territorio". Le acquisite risultanze processuali hanno evidenziato la penetrazione del sodalizio nel tessuto economico del territorio di Desio, segnatamente in riferimento a due principali settori: l'autotrasporto gestito da (OMISSIS) e l'attivita' di usura gestita da (OMISSIS), con netta delimitazione delle sfere di reciproca competenza, come dimostrato dalla conversazione riportata a f. 440 della sentenza impugnata. La Corte di appello ha, poi, rilevato che "La valutazione della tipologia dei reati-fine contestati all'imputato, compatibili con questa penetrazione economica di settore (estorsioni ai danni di piccoli imprenditori ed usure), nonche' le ampie e dettagliate dichiarazioni di (OMISSIS) sul punto, debitamente riscontrate (segnatamente ad episodio (OMISSIS); vicenda (OMISSIS); possesso della dote della Santa da parte di (OMISSIS)), sono dati convergenti rimasti non confutati dalle censure proposte dall'appellante. Parimenti, la risoluzione del contrasto insorto tra (OMISSIS) ed esponenti della locale di Pioltello attraverso l'intervento di (OMISSIS), mastro generale della Lombardia (incontro del 21.11.2008, che faceva seguito ai precedenti contatti tra gli esponenti delle due locali, riscontrati dai servizi di osservazione degli operanti), prova - senza alcuna smentita - il ritenuto collegamento della locale di Desio con La Lombardia". (...)., Valorizzando i contenuti di due conversazioni citate a f. 440, si e' avuta prova del "legame tra locale di Desio e famiglia Iamonte di Melito Porto Salvo, dalla quale proviene l'"imbasciata" che (OMISSIS) comunica a (OMISSIS), riferita alle censurate condotte di (OMISSIS). Anche la locale di Desio, infatti, come ricordano bene (OMISSIS) e (OMISSIS) nella loro conversazione, ha il suo legame con la Calabria attraverso la famiglia Iamonte. A sua volta "quelli di Desio" sono pienamente integrati nella struttura La Lombardia, alla quale ricorrono quando si profilano contrasti di interessi con altre locali. La rigida ottemperanza alle regole che sovrintendono i rapporti tra locali, poi, viene icasticamente riproposta dall'episodio - riferito da (OMISSIS) - degli attentati dinamitardi alle discoteche Moda e Lady Caramel di Erba, riconducibili ad azioni di (OMISSIS) coadiuvato da (OMISSIS), il quale aveva previamente chiesto autorizzazione a (OMISSIS) per interventi nel territorio della locale di Erba. Alle espresse riserve di (OMISSIS), (OMISSIS) aveva desistito dal realizzare il proposito estorsivo, a conferma della riconosciuta delimitazione territoriale degli ambiti di "competenza" criminale vigente tra le locali lombarde. Quanto, infine, alla contestata sussistenza di una "struttura militare etero diretta dal boss", basterebbe il solo richiamo alle modalita' esecutive dell'estorsione in danno di (OMISSIS) (reato sub 21), a ritenere plasticamente concretato siffatto connotato". Dopo aver ricordato ulteriori, significativi episodi criminosi (f. 441 della sentenza impugnata), sono state dettagliatamente esaminate e puntualmente confutate le doglianze inerenti al ruolo verticistico attribuito all'imputato, motivatamente evidenziando che "Nel caso di specie si e' acquisita la prova dell'investitura al ruolo apicale attribuito in seno alla locale di Desio a (OMISSIS), attraverso le dichiarazioni di (OMISSIS), che hanno trovato riscontri individualizzanti (cfr. conversazione n. 59 dell'11.6.08, dalla quale risulta che (OMISSIS) ambisce alla dote del quartino, avendo gia' ricevuto, quindi, la dote della Santa, come riferito da (OMISSIS); nonche' episodi (OMISSIS) e (OMISSIS)) e non sono state, sul punto, confutate dall'appellante. Sono stati, altresi', acquisiti plurimi elementi di prova dai quali logicamente si inferisce la rilevanza della posizione assunta da questo appellante nel contestato sodalizio, tale da qualificarla secondo la fattispecie criminosa contestata", riepilogati a f. 442 ss., ed incensurabilmente concludendo che "l'impianto probatorio sia assolutamente coerente e convergente nel delineare a carico dell'appellante i connotati di un indiscusso ruolo apicale nella struttura della locale di ndrangheta di Desio, che di fatto il medesimo esercitava in conformita' alla qualifica che risulta essergli stata riconosciuta nell'ambito delle gerarchie interne del contestato sodalizio". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nei ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 34.2.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. CALABRESE non e' consentito, ed e' comunque reiterativo, oltre che manifestamente infondato. Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata (in parte qua non contestata in ricorso), l'imputato aveva chiesto in appello unicamente l'applicazione della disciplina della continuazione con i reato oggetto del separato procedimento evocato, richiesta ben diversa rispetto a quella oggetto del motivo in esame, che risulta, pertanto, inequivocabilmente nuova. Nel merito, comunque, la Corte di appello (f. 444 ss.) ha anche accolto la richiesta difensiva, riconoscendo l'invocata continuazione con l'indicato reato separatamente giudicato, e, comunque, pur non essendo stata integralmente riportata in ricorso la separata imputazione (il che rende la doglianza anche generica), dalla stessa prospettazione di parte appare comunque ben chiaro ed evidente che i reati dei quali si discute (quello giudicato e quello giudicando) sono certamente diversi, perche' commessi pacificamente in contesti territoriali e temporali diversi. Si aggiunga, ad abundantiam, che il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacche' si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi e' impedimento alcuno a procedere (Sez. 6 , sentenza n. 20315 del 5 marzo 2015, CED Cass. n. 263546). 34.2.3. I motivi da 3 a 5 del ricorso a firma dell'avv. CALABRESE e da 3 a 7 del ricorso a firma dell'avv. VIANELLO possono essere esaminati congiuntamente, riguardando gli ulteriori reati ascritti all'imputato. 34.2.3.1. Tutti i predetti motivi sono generici, perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (dettagliatamante a partire da f. 448 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilita', essenzialmente valorizzando plurime ed inequivocabili intercettazioni di conversazioni - sempre incensurabilmente interpretate ed in difetto di documentati travisamenti -, prove testimoniali - motivatamente ritenute precise, disinteressate, e quindi attendibili - e prove documentali, elementi sempre tutti convergenti nel legittimare la conclusiva decisione. 34.2.3.2. Per quanto riguarda i singoli reati, appare sufficiente fare integrale rinvio a quanto correttamente, esaurientemente, e quindi incensurabilmente in questa sede, osservato dalla Corte di appello: - (3 motivo ricorso CALABRESE e 3 , 4 e 5 ricorso VIANELLO - capi 21. e 53) a f. 448 ss. e 458 ss. della sentenza impugnata; - (4 motivo ricorso CALABRESE e 6 e 7 ricorso VIANELLO - capi 69. e 70.) a f. 462 ss. della sentenza impugnata; - (5 motivo ricorso CALABRESE e 9 ricorso avv. VIANELLO - capo 96.) a f. 469 ss. della sentenza impugnata. 34.2.3.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nei ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 34.2.3.4. Il 5 motivo VIANELLO propone censure inerenti anche alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 53; esso e' consentito limitatamente alla richiesta di qualificare i fatti accertati come truffa (l'unica che aveva costituito oggetto di appello: cfr. riepilogo operato dalla Corte di appello a f. 458 della sentenza impugnata, la cui esaustivita' non e' contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificita' del motivo, poiche' la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex articolo 606 c.p.p., u.c.: Sez. 2 , sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), peraltro generica, perche' reiterativa, e comunque manifestamente infondata, in considerazione di quanto correttamente ed incensurabilmente osservato dalla Corte di appello a f. 460 della sentenza impugnata. L'integrale inammissibilita' dei ricorsi preclude in nuce la possibilita' di un eventuale intervento officioso ex articolo 619 c.p.p.. 34.2.4. Generici perche' ancora una volta reiterativi, e comunque manifestamente infondati, sono il 7 motivo del ricorso CALABRESE e l'8 motivo del ricorso VIANELLO, a fronte degli incensurabili rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello ha ritenuto la configurabilita' della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 osservando incensurabilmente (f. 470 della sentenza impugnata) che "Quanto alla contestazione relativa all'aggravante Decreto Legge n. 152 del 1991, ex articolo 7 ritenuta sussistente per i reati-fine, si tratta di censura inammissibile, perche' non si confronta con gli argomenti esposti in sentenza a fondamento del punto deciso. Si richiamano, al riguardo, le modalita' mafiose del metodo utilizzato da (OMISSIS) nella consumazione dei reati-fine, come illustrate in motivazione, l'accertato assoggettamento delle vittime con forme di coercizione, fisica o psicologica, tali da palesare all'esterno la forza di intimidazione del sodalizio di appartenenza. Nel contempo, e' accertato che i proventi derivati dai reati-fine confluiscono nella cassa comune dell'associazione, agevolandone lo sviluppo e l'efficienza, come riscontrato dalle importanti conversazioni intervenute sul tema tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e tra questi e (OMISSIS), nonche' dai richiami di (OMISSIS) a (OMISSIS), riportate in sentenza". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nei ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 34.2.5. Generici, perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati sono l'8 motivo CALABRESE ed il 12 motivo VIANELLO, di analogo tenore, ed insistentemente argomentati in udienza, pur a fronte dei corretti ed esaurienti rilievi della Corte di appello (f. 139 ss. della sentenza impugnata), la cui decisione e' all'evidenza conforme al non considerato, ed ormai consolidato, orientamento di questa Corte (fra le tante, Sez. 3 , sentenza n. 6828 del 17 febbraio 2015, CED Cass. n. 262528), secondo il quale, in tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto piu' grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non puo' mai essere inferiore a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potra' liberamente scegliere quale sia la violazione piu' grave, ma dovra' irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo. 34.2.6. Generici perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati sono, ancora, il 9 motivo CALABRESE ed il 10 motivo VIANELLO, sul trattamento sanzionatorio (entrambi censurano il diniego delle attenuanti generiche; il primo anche la mancata esclusione della recidiva e la eccessiva quantificazione della pena), a fronte degli incensurabili rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni, valorizzando (f. 470 s della sentenza impugnata) il difetto di profili di meritevolezza, il ruolo apicale dell'imputato e la particolare violenza del suo comportamento evidenziata dalla plurime condotte delittuose ascrittegli, i gravi precedenti penali, indicativi di maggiore pericolosita' del reo. 34.2.7. L'11 motivo VIANELLO non e' consentito, poiche' dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello (non figurando nel riepilogo nei motivi di appello, la cui esaustivita' non e' contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificita' del motivo, poiche' la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex articolo 606 c.p.p., u.c.: Sez. 2 , sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 34.2.7.1. Esso sarebbe, peraltro, manifestamente infondato: il ricorrente, secondo una tesi difensiva ormai insistentemente sostenuta nei processi di criminalita' organizzata, ma solo assertivamente, e senza il benche' minimo corredo argomentativo (il che appare francamente censurabile), pretenderebbe di qualificare come circostanza aggravante la contestata qualita' di capo o promotore del sodalizio di cui al capo 1), senza in alcun modo considerare che - come in piu' occasioni chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 , sentenza n. 40254 del 12 giugno 2014, CED Cass. n. 260444; Sez. 5 , sentenza n. 8430 del 17 gennaio 2014; Sez. 1 , sentenza n. 1198 del 30 gennaio 1987) - la qualita' di capo o promotore e ruoli verticistici affini, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 416 bis c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 integra gli estremi di un autonomo reato, e non mera circostanza aggravante. Invero, il fatto di partecipare ad una associazione e' ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo" ovvero come "promotore" o "organizzatore" del sodalizio, in considerazione del fatto che le attivita' poste in essere da tale ultimo soggetto in posizione verticistica non si caratterizzano per la presenza di elementi meramente specializzanti rispetto alla condotta-base di partecipazione, ma si pongono, nei confronti di essa, in rapporto di alternativita'; risulta, pertanto, giustificato il diverso (e maggiore) disvalore attribuito dal legislatore alle condotte dei soggetti apicali, attraverso un distinto trattamento sanzionatorio. 35. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. 78. I. L. A7. A8. W. Y. - limitatamente alle condotte di minaccia -, esclusa la circostanza aggravante contestata sub I. ed L., unificati dal vincolo della continuazione, con la recidiva reiterata, e condannato alla pena di anni sedici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha riqualificato la fattispecie di cui al capo Y. come tentativo, ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle ulteriori affermazioni di responsabilita', ed ha ridotto la pena ad anni quindici e mesi nove di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. (OMISSIS). 78) Del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone non identificate, in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo 1) svolgeva professionalmente attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti di numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza essere iscritto nell'elenco di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 106: (OMISSIS) (a cui erogava la somma di 5.000,00 Euro), (OMISSIS) (a cui erogava la somma di 6.000,00 Euro), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (a cui erogava la somma complessiva di circa 71.000,00 Euro), (OMISSIS) (a cui erogava la somma complessiva di circa 7.000,00 Euro), (OMISSIS), (OMISSIS) (a cui erogava diverse somme per complessive 36.000,00 euro circa), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (a cui erogava la somma di 15.000,00 euro), (OMISSIS) (a cui erogava la somma di 25.000,00 Euro), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (a cui erogava la somma di 10 milioni di lire), (OMISSIS) (a cui erogava la somma di 10.000,00 Euro), (OMISSIS), (OMISSIS) ( a cui erogava in piu' soluzioni la somma di 36.000,00 Euro), (OMISSIS) (a cui erogava la somma di 20.000,00 Euro), (OMISSIS) (a cui erogava la somma di 17.000,00 euro circa). Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo 1). In Desio fino al marzo 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS). I) articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, al fine di consentire a (OMISSIS) di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, quest'ultimo intestava fittiziamente a (OMISSIS) un immobile sito in Misinto via (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso. In Desio il 4.6.08. (OMISSIS). L) Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', la fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente alla Bar Byblos Cafe' sas di (OMISSIS) c. (facente capo alla moglie (OMISSIS)), l'azienda costituita dal Bar Byblos sito in Desio, di cui era l'effettivo titolare. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso. In Desio il 27.3.07. (OMISSIS) - (OMISSIS). Y) articolo 110 c.p., 629 c.p., comma 2 con riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con persone non identificate, mediante violenza e minaccia, qui di seguito descritte, costringeva (OMISSIS) a corrispondere interessi usurari meglio indicati al capo che precede in tal modo cagionando a (OMISSIS) danno con proprio profitto. Minacce e violenze consistite in: d) Prospettare a (OMISSIS) e al fratello di quest'ultimo la morte in caso di mancato pagamento; e) Farlo percuotere violentemente dal nipote di (OMISSIS), (allo stato non identificato) cagionandogli la rottura dei denti e riferendogli che il nipote aveva ucciso suo padre e avrebbe avuto ancora minori scrupoli a fare altrettanto con (OMISSIS); f) Prospettare gravi conseguenze ai familiari di (OMISSIS) nel caso di mancato pagamento. Con le aggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio mafioso, al fine di agevolare il sodalizio e con modalita' mafiose. In Desio dal 2002 al 2010. (OMISSIS). w) articolo 110 c.p., articolo 644 c.p., comma 1 e comma 5, n. 5, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', prestava a (OMISSIS) le somme qui di seguito indicate: euro 30.000,00 facendosi consegnare, quale corrispettivo, n. 24 cambiali con scadenza mensile dell'importo di euro 1.500,00 l'una, per un totale di euro 36.000,00 e pattuendo maggiorazioni del 15% mensili nel caso di insoluto di una cambiale. euro 27.000,00 facendosi consegnare, quale corrispettivo, n. 24 cambiali con scadenza mensile dell'importo di euro 1.500,00 l'una, per un totale di euro 36.000,00 e pattuendo maggiorazioni del 15% mensili nel caso di insoluto di una cambiale. euro 14.000,00 facendosi consegnare, quale corrispettivo, n. 18 cambiali con scadenza mensile dell'importo di euro 1.000,00 l'una, per un totale di euro 36.000,00 e pattuendo maggiorazioni del 15% mensili nel caso di insoluto di una cambiale. In tal modo pattuendo e riscuotendo interessi usurari. Con le aggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio mafioso, al fine di agevolare il sodalizio. In Desio fino al 2010. Con la recidiva per (OMISSIS). Con la recidiva reiterata infraquinquennale per (OMISSIS). (OMISSIS) - (OMISSIS). A-7) del delitto p. e p. dall'articolo 81 cpv c.p., articolo 644 c.p., comma 5, n. 4, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si facevano promettere e consegnare da (OMISSIS): a) la somma di euro 1.200.00 (che ricevevano nell'immediatezza in assegno bancario) a fronte di un prestito di 1.000.00 euro. b) un assegno a favore di (OMISSIS) di 10.000.00 euro a fronte dell'anticipo al venditore della somma di 4.000,00 euro pari al valore di una autovettura SMART acquistata dalla parte lesa, (assegno poi risultato di provenienza illecita e sostituito dal versamento di una somma in contanti pari a 9.000.00 Euro). Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) e ai danni di un imprenditore. Commesso in luogo non accertato in epoca antecedente e prossima all'agosto 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS). A8) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., comma 2, in riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, mediante minaccia e violenza costringevano (OMISSIS) a corrispondere gli interessi usurari indicati al punto B) del capo che precede, di ammontare complessivo pari a euro 5000.00 ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno. Minacce e violenze consistite: (OMISSIS) e (OMISSIS) alias " (OMISSIS)" nell'effettuare numerose telefonate minacciando la parte offesa di un male ingiusto (a titolo esemplificativo ".... Se non mi chiami io vengo e ti faccio male... "1: tutti nel colpire con calci, pugni e schiaffi la parte offesa, in occasione di un incontro nel parcheggio antistante il ristorante della madre (OMISSIS), procurandole lesioni al viso e in varie parti del corpo. Con le aggravanti dell'avere agito in piu' persone riunite; dell'essere stata la violenza e minaccia posta in essere da persona ( (OMISSIS)) che fa parte dell'associazione mafiosa; dell'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Mornico nell'estate 2009. 35.1. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. e 21., unificati dal vincolo della continuazione, con la recidiva infraquinquennale, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilita', ma ha escluso l'aumento per la recidiva, ed ha conseguentemente ridotto pena ad anni undici di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) giudicati separatamente). 21) Del reato p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., comma 2 con riferimento all'articolo 628 c.p., commi 1 e 3, D.L n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso tra loro e con (OMISSIS) e (OMISSIS) (nei confronti dei quali si procede separatamente): (OMISSIS) quale promotore e coordinatore dell'azione criminale nonche' quale autore delle minacce e delle percosse in danno del (OMISSIS); (OMISSIS) quale autista del veicolo in cui la vittima e' stata caricata; (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) e (OMISSIS) quali soggetti attivi tutti addetti alla "copertura e vigilanza" dell'area teatro dell'azione delittuosa; (OMISSIS) quale osservatore addetto a seguire gli spostamenti della vittima nelle fasi antecedenti l'azione delittuosa e "palo" durante lo svolgimento dell'azione criminale: mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano (OMISSIS) (titolare dell'impresa di autotrasporti " (OMISSIS) S.N.C," di (OMISSIS) e (OMISSIS)) a rimettere un debito che (OMISSIS) aveva maturato nei confronti del (OMISSIS), avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a disposizione dallo stesso (OMISSIS), cagionandogli in tal modo danno con proprio profitto. Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di (OMISSIS) mali ingiusti al (OMISSIS) colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel reato che cosi rafforzavano il proposito del (OMISSIS) nonche' nell'avvalersi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumita'. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pu' persone riunite, avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di cui al capo 1). In Cesano Maderno (MI) il 07.10.2009. 35.2. Ricorso di (OMISSIS). L'imputata in primo grado e' stata dichiarata colpevole dei reati di cui ai capi A6. A7. A8, I. - per quest'ultimo esclusa la circostanza aggravante - unificati dal vincolo della continuazione e con le attenuanti generiche, e condannata alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado. (OMISSIS) - (OMISSIS). I) articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, al fine di consentire a (OMISSIS) di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, quest'ultimo intestava fittiziamente a (OMISSIS) un immobile sito in Misinto via (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso. In Desio il 4.6.08. (OMISSIS) (contestazione P.M. udienza 27/9/12). A6) del delitto p. e p. dall'articolo 378 c.p. e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', dopo che era stato commesso il delitto di usura in danno di (OMISSIS) meglio indicato nel capo W) del decreto di giudizio immediato, con la condotta di seguito meglio indicata aiutava (OMISSIS) ad eludere le investigazioni dell'autorita'. In particolare, dopo che era stata eseguita misura cautelare nei confronti di (OMISSIS) ed erano stati sequestrati presso l'abitazione di quest'ultimo titoli cambiari emessi dalla parte lesa, si recava presso l'abitazione della (OMISSIS) e qualificandosi come la "compagna" di (OMISSIS), le comunicava che (OMISSIS) le mandava a dire dal carcere che qualora lei e la sorella (OMISSIS) fossero state sentite dagli investigatori avrebbero dovuto affermare, contrariamente al vero, che i loro rapporti con (OMISSIS) erano legati esclusivamente all'acquisto di autoveicoli e non ad altro, con cio' invitandola a tacere dei rapporti di natura usuraria. Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo 1). In Lentate sul Seveso a fine luglio 2010. (OMISSIS) - (OMISSIS). A-7) del delitto p. e p. dall'articolo 81 cpv c.p., articolo 644 c.p., comma 5, n. 4, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si facevano promettere e consegnare da (OMISSIS): a) la somma di euro 1.200.00 (che ricevevano nell'immediatezza in assegno bancario) a fronte di un prestito di 1.000.00 Euro; b) un assegno a favore di (OMISSIS) di 10.000.00 euro a fronte dell'anticipo al venditore della somma di 4.000,00 euro pari al valore di una autovettura SMART acquistata dalla parte lesa, (assegno poi risultato di provenienza illecita e sostituito dal versamento di una somma in contanti pari a 9.000.00 euro). Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) e ai danni di un imprenditore. Commesso in luogo non accertato in epoca antecedente e prossima all'agosto 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS). A8) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., comma 2, in riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, mediante minaccia e violenza costringevano (OMISSIS) a corrispondere gli interessi usurari indicati al punto B) del capo che precede, di ammontare complessivo pari a euro 5000.00 ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno. Minacce e violenze consistite: (OMISSIS) e (OMISSIS) alias " (OMISSIS)" nell'effettuare numerose telefonate minacciando la parte offesa di un male ingiusto (a titolo esemplificativo ".... Se non mi chiami io vengo e ti faccio male... "); tutti nel colpire con calci, pugni e schiaffi la parte offesa, in occasione di un incontro nel parcheggio antistante il ristorante della madre (OMISSIS), procurandole lesioni al viso e in varie parti del corpo. Con le aggravanti dell'avere agito in piu' persone riunite; dell'essere stata la violenza e minaccia posta in essere da persona ( (OMISSIS)) che fa parte dell'associazione mafiosa; dell'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Mornico nell'estate 2009. 35.2. Con l'ausilio dei medesimi co-difensori (avv. Covini e Mazzacuva), in tre ricorsi distinti (per complessive 187 pagine), gli imputati denunciano: (ricorso (OMISSIS)): 1 - inosservanza degli articoli 517 c.p.p. e ss., articoli 438 c.p.p. e ss., articoli 526 c.p.p. e ss. nonche' palese illogicita' e manifesta contraddittorieta' della sentenza impugnata nella parte in cui non e' stato ammesso il rito abbreviato per i reati oggetti di contestazione suppletiva all'udienza del 27.9.2012, nonche' altresi' per tutte le altre fattispecie contestate, e nullita' della sentenza impugnata con riguardo ai capi oggetto della suddetta contestazione suppletiva (con riferimento al rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato per i reati oggetto della menzionata contestazione suppletiva e per tutti gli altri per i quali si era inizialmente optato per il giudizio ordinario, lamenta che l'esercizio della predetta facolta' di accesso al rito abbreviato doveva essere ritenuto legittimo gia' in via interpretativa, valorizzando il dictum di Corte Cost. n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, ed applicando analogicamente l'articolo 441 bis c.p.p., dovendo in alternativa prospettarsi la necessita' di sollevare questione di costituzionalita' dell'articolo 517 c.p.p. se interpretato in senso restrittivo; lamenta in via gradata l'illegittimita' dell'ordinanza di rigetto con riferimento ai soli reati oggetto di contestazione suppletiva - A7 ed A8 -; reitera questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 517 c.p.p. per violazione degli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che a seguito di contestazioni ex articolo 517 c.p.p. la parte abbia il diritto di chiedere di procedere con rito abbreviato per tutti i reati ascrittigli, ovvero anche per quelli non costituenti oggetto di nuova contestazione; lamenta inoltre la nullita' della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A7 ed A8 per essere stata utilizzate ai fini dell'affermazione di responsabilita' dichiarazioni assunte prima della formulazione dell'accusa suppletiva, citando a sostegno Cass. n. 1327 del 1997); 2 - (capo 1) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione dell'articolo 416 bis c.p., nonche' dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), (lamenta la genericita' ed insufficienza degli elementi probatori - peraltro valorizzati con la tecnica della motivazione per relationem, recependo integralmente il convincimento del primo giudice - posti a carico del ricorrente e l'irrilevanza delle valorizzate captazioni - dalle quali sarebbero emersi unicamente elementi privi della necessaria gravita', precisione ed inequivocita' -, poiche' tutti gli elementi valorizzati - che riepiloga e riconsidera - sarebbero stati arbitrariamente e soggettivamente interpretati, e non sarebbe stato chiarito se l'imputato avesse o meno una dote ed un ruolo nella locale di Desio, come ipotizzato dalla contestazione; ne' puo' ritenersi provata la sua partecipazione ad incontri aventi natura di summit, ovvero i suoi rapporti con gli altri asseriti partecipi al sodalizio criminoso); 3 - (capo 78) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132 (dopo avere ricordato che anche il PG di udienza aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato e riepilogato le norme applicabili, lamenta che l'accertata indebita attivita' di intermediazione finanziaria non si svolgeva in prevalenza nei confronti del pubblico e comunque che il reato non fosse configurabile in difetto dei presupposti richiesti dal Decreto Ministeriale n. 29 del 2009, articolo 13; poteva al piu' essere configurata la piu' favorevole fattispecie di cui all'articolo 132, comma 2, Decreto Legislativo cit., nella stesura vigente al tempo dei fatti, peraltro nelle more abbondantemente prescritta; numerosi presunti debitori hanno, inoltre, negato di aver pagato somme a titolo di interesse all'imputato, ed inoltre la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che la contestazione le consentiva di attribuire rilevanza soltanto a condotte poste in essere fino a marzo 2009; andava comunque esclusa la circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7); 4 - (capo I) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione dell'articolo 110 c.p. e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies nonche' articolo 521 c.p.p. (l'affermazione di responsabilita' sarebbe stata motivata in contrasto con le risultanze dibattimentali, che dimostrerebbero al contrario l'insussistenza del reato, e trascurando di esaminare analiticamente i rilievi difensivi; difetterebbe, in particolare, la necessaria finalita' elusiva, essendo dimostrata l'assoluzione dell'imputato da contestazioni che avrebbero potuto originare in suo danno un procedimento di prevenzione, e, nel caso di specie, la contestata intestazione fittizia era avvenuta, secondo la contestazione, in data 4.6.2008, ovvero quando le citate assoluzioni erano gia' note - dal 13.5.2008; manca inoltre persino prova dell'effettivo verificarsi delle ipotizzate intestazioni fittizie, poiche' nulla consente di ricondurre l'acquisto da parte della sig. (OMISSIS) dell'immobile sito in Misinto, via (OMISSIS), ad un trasferimento da parte dell'imputato; andrebbe comunque esclusa la fittizieta' dell'intestazione de qua); 5 - (capo L) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione dell'articolo 110 c.p. e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12quinquies (anche in questo caso, l'affermazione di responsabilita' sarebbe stata motivata in contrasto con le risultanze dibattimentali, che dimostrerebbero al contrario l'insussistenza del reato, e trascurando di esaminare analiticamente i rilievi difensivi; non vi sarebbe stata, infatti, alcun fittizio trasferimento del bene oggetto della contestazione, ne' una fittizia attribuzione; ne' incombeva sull'interessato dar prova - come sembrerebbe affermato a f. 489 dell'impugnata sentenza, dell'assenza della finalita' di elusione richiesta dalla norma incriminatrice che si assume violata); 6 - (capo Y come riqualificato) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione degli articoli 56 e 629 c.p., articolo 393 c.p., articoli 1418 e 2041 c.c. (la vicenda, riguardante la restituzione di un prestito fatto dall'imputato alla p.o. (OMISSIS) andava piuttosto qualificata ex articoli 56 e 393 c.p., fondando su una pretesa civilistica azionabile ex articolo 2041 c.c.; non sarebbe configurabile il delitto di tentata estorsione, in difetto del necessario dolo, come chiarito anche di recente da plurime decisioni giurisprudenziali che richiama, e comunque per difetto di costrizione in danno della p.o.; andavano comunque escluse le aggravanti di cui all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3 - in difetto dell'appartenenza al sodalizio di cui al capo 1. - e Legge n. 203 del 1991, articolo 7 - come gia' ritenuto dal Tribunale per i reati di cui ai capi I. ed L.); 7 - (capo W) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione dell'articolo 644 c.p. (l'affermazione di responsabilita' sarebbe anche in questo caso basata sulle argomentazioni - integralmente richiamate per relationem - del Tribunale, dalle quali peraltro sarebbe dato evincere all'evidenza l'insussistenza del reato, in quanto nessuno dei plurimi rapporti inter partes avrebbe carattere di usurarieta' quanto al tasso, ne' ricorrerebbero gli estremi della fattispecie di cui all'articolo 644 c.p., comma 3, seconda parte; andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 - come gia' ritenuto dal Tribunale per i reati di cui ai capi I. ed L.); 8 - (capo A7) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione dell'articolo 644 c.p., comma 5, n. 4 e Legge n. 203 del 1991, articolo 7 (l'affermazione di responsabilita' sarebbe ancora una volta basata su un supporto argomentativo carente, che trascura di valutare i numerosi elementi asseritamente favorevoli alla difesa, e non da conto delle numerose incongruenze rilevabili dalla deposizione della p.o., che dovrebbero inficiarla in toto senza possibilita' di valida valutazione frazionata; ripercorre i singolo episodi fattuali enucleati dalla contestazione, per lamentare che in realta' le intercettazioni richiamate non legittimano l'assunto della condotta consistente nella ricezione in prestito di 1.000,00 euro, in relazione alla quale, peraltro, in difetto della prova della durata, non puo' dirsi accertato il tasso praticato; la vicenda del finanziamento di 4.000,00 euro e' stata contraddittoriamente ricostruita, e senza tenere conto dell'attivita' svolta dall'imputato nel settore del commercio di autovetture; ne' poteva ritenersi, comunque, ritenersi sussistente la contestata aggravante, non essendo stato dimostrato che i finanziamenti de quibus fossero stati erogati al (OMISSIS) in relazione ad attivita' d'impresa - comunque non esercitata, se non sporadicamente e di fatto preclusa dal fatto di essere pluri-protestato - oppure a titolo personale; andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 - come gia' ritenuto dal Tribunale per i reati di cui ai capi I. ed L.); 9 - (capo A8) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione dell'articolo 629 c.p., comma 2, e articolo 628, comma 3, nn. 1 e 3, - Legge n. 203 del 1991, articolo 7 - articolo 603 c.p.p. (lamenta, in relazione all'intervenuta contestazione suppletiva, la nullita' del capo di imputazione e la violazione dell'articolo 491 c.p.p., richiamando quanto gia' dedotto con il 1 motivo di ricorso in relazione all'asseritamente indebita utilizzazione ai fini dell'affermazione di responsabilita' di dichiarazioni testimoniali assunte prima delle nuove contestazioni; lamenta che la richiesta di riascoltare i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe stata formulata dai legali dell'epoca ma sarebbe rimasta inascoltata, e sarebbe stata invano riproposta con i motivi di appello; lamenta che l'episodio contestato si inserirebbe nell'ambito di una pluralita' di rapporti di debito-credito tra (OMISSIS) e la coppia (OMISSIS) - (OMISSIS) e che l'alterazione dei toni rilevabile dalle intercettazioni valorizzate sarebbe ricollegata ad un comportamento scorretto della presunta p.o. avente ad oggetto un assegno, il cui verificarsi e' confermato anche testimonialmente; non vi sarebbe stata alcuna spedizione punitiva, ma un semplice alterco, tanto vero che persino la madre della presunta p.o. ha dichiarato di non essersi accorta che il figlio, in occasione del presunto pestaggio, avesse in volto tagli, lesioni ed ecchimosi, ed avrebbe soltanto sentito parlare di due schiaffi dati da (OMISSIS) detta (OMISSIS) al figlio; non risulterebbero congruamente spiegate le ragioni per le quali sono state ritenute attendibili le sole parti dell'esame del (OMISSIS) sfavorevoli all'imputato, ne' risulta attivato il necessario sub procedimento incidentale volto ad accertare che il dichiarante fosse stato sottoposto a pressioni per ritrattare quanto dichiarato in fase di indagini preliminari agli operanti, risultando all'uopo irrilevante la mera circostanza della intervenuta ritrattazione dibattimentale; andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 - come gia' ritenuto dal Tribunale per i reati di cui ai capi I. ed L; detta aggravante andava comunque ritenuta sostanzialmente incompatibile con quella di cui all'articolo 638 c.p., comma 3, n. 3); 10 - erronea applicazione dell'articolo 240 c.p. e del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies quanto alla confisca del magazzino sito in Seregno e del terreno sito in Desio; violazione dell'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), e vizio di motivazione (lamenta che - come si ritiene di aver dimostrato nell'atto di appello, attraverso argomentazioni non adeguatamente esaminate dalla Corte di appello - nulla dimostra che i predetti beni fossero stati acquistati con denaro dell'imputato e solo fittiziamente intestati alla figlia (OMISSIS), essendo stata valorizzata unicamente la presunta sproporzione tra i redditi dell'intestataria ed il valore di beni, rendendo operante in danno di un terzo una presunzione in realta' legittima solo in danno dell'imputato; nell'atto di appello sarebbe stata indicata la ragione per la quale la intestataria aveva potuto concludere i contestati acquisti, ma la Corte di appello non ne avrebbe tenuto conto); 11 - erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (articoli 132, 133, 69 e 62 bis c.p., Legge n. 203 del 1991, articolo 7), mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Lamenta: - ingiustificata eccessivita' della pena; - ingiustificato diniego delle attenuanti generiche; - insussistenza della recidiva reiterata e comunque eccessivita' dell'aumento per essa operato; - erronea determinazione della pena per il reato continuato; - omessa motivazione delle statuizioni civili. (ricorso (OMISSIS)): 1 - (capo 1) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione dell'articolo 416 bis c.p., nonche' dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), (lamenta la genericita' ed insufficienza degli elementi probatori - peraltro valorizzati con la tecnica della motivazione per relationem, recependo integralmente il convincimento del primo giudice - posti a carico del ricorrente e l'irrilevanza delle valorizzate captazioni - dalle quali sarebbero emersi unicamente elementi privi della necessaria gravita', precisione ed inequivocita' -, poiche' tutti gli elementi valorizzati - che riepiloga e riconsidera - sarebbero stati arbitrariamente e soggettivamente interpretati, e non sarebbe stato chiarito se l'imputato avesse o meno una dote ed un ruolo nella locale di Desio, come ipotizzato dalla contestazione; ne' puo' ritenersi provata la sua partecipazione ad incontri aventi natura di summit, ovvero i suoi rapporti con gli altri asseriti partecipi al sodalizio criminoso, avendo egli essenzialmente intrattenuto rapporti soltanto con lo zio (OMISSIS); neanche il collaboratore di giustizia (OMISSIS) ha fatto cenno all'imputato); 2 - (capo 21) erronea applicazione degli articoli 43, 110 e 629 c.p.) nonche' violazione degli articoli 530 e 533 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E), e manifesta illogicita' della sentenza (lamenta la propria assoluta estraneita' alla vicenda, essendo stata valorizzata ai fini dell'affermazione di responsabilita' un'intercettazione la cui interpretazione era stata stravolta, poiche' essa dimostrava inequivocabilmente che la p.o. era grata a (OMISSIS), il quale si ripete, era estraneo al fatto accaduto, quale che ne fosse la matrice; l'assunto difensivo sarebbe corroborato anche da ulteriori intercettazioni e persino dalla testimonianza del m.llo (OMISSIS)); 3 - erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (articoli 132, 133, 69 e 62 bis c.p., Legge n. 203 del 1991, articolo 7), mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Lamenta: - ingiustificata eccessivita' della pena; - ingiustificato diniego delle attenuanti generiche; - erronea determinazione della pena per il reato continuato; - omessa motivazione delle statuizioni civili. (ricorso (OMISSIS)): 1 - inosservanza degli articoli 517 ss., 438 ss., 526 ss. c.p.p. nonche' palese illogicita' e manifesta contraddittorieta' della sentenza impugnata nella parte in cui non e' stato ammesso il rito abbreviato per i reati oggetti di contestazione suppletiva all'udienza del 27.9.2012, nonche' altresi' per tutte le altre fattispecie contestate, e nullita' della sentenza impugnata con riguardo ai capi oggetto della suddetta contestazione suppletiva (con riferimento al rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato per i reati oggetto della menzionata contestazione suppletiva e per tutti gli altri per i quali si era inizialmente optato per il giudizio ordinario, lamenta che l'esercizio della predetta facolta' di accesso al rito abbreviato doveva essere ritenuto legittimo gia' in via interpretativa, valorizzando il dictum di Corte Cost. n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, ed applicando analogicamente l'articolo 441 bis c.p.p., dovendo in alternativa prospettarsi la necessita' di sollevare questione di costituzionalita' dell'articolo 517 c.p.p. se interpretato in senso restrittivo; lamenta in via gradata l'illegittimita' dell'ordinanza di rigetto con riferimento ai soli reati oggetto di contestazione suppletiva - A7 ed A8 -; reitera questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 517 c.p.p. per violazione degli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che a seguito di contestazioni ex articolo 517 c.p.p. la parte abbia il diritto di chiedere di procedere con rito abbreviato per tutti i reati ascrittigli, ovvero anche per quelli non costituenti oggetto di nuova contestazione; lamenta inoltre la nullita' della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A6, A7 ed A8 per essere stata utilizzate ai fini dell'affermazione di responsabilita' dichiarazioni assunte prima della formulazione dell'accusa suppletiva, citando a sostegno Cass. n. 1327 del 1997); 2 - (capo I) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputata, con violazione dell'articolo 110 c.p. e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12quinquies nonche' articolo 521 c.p.p. (l'affermazione di responsabilita' sarebbe stata motivata in contrasto con le risultanze dibattimentali, che dimostrerebbero al contrario l'insussistenza del reato, e trascurando di esaminare analiticamente i rilievi difensivi; difetterebbe, in particolare, la necessaria finalita' elusiva, essendo dimostrata l'assoluzione del co-imputato (OMISSIS) da contestazioni che avrebbero potuto originare in suo danno un procedimento di prevenzione, e, nel caso di specie, la contestata intestazione fittizia era avvenuta, secondo la contestazione, in data 4.6.2008, ovvero quando le citate assoluzioni erano gia' note - dal 13.5.2008 -; manca inoltre persino prova dell'effettivo verificarsi delle ipotizzate intestazioni fittizie, poiche' nulla consente di ricondurre l'acquisto da parte della sig. (OMISSIS) dell'immobile sito in Misinto, via (OMISSIS), ad un trasferimento da parte dell'imputato; andrebbe comunque esclusa la fittizieta' dell'intestazione de qua); 3 - (capo A6) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputata, con violazione degli articoli 378 e 384 c.p. (l'affermazione di responsabilita' sarebbe ancora una volta basata su un supporto argomentativo carente, che trascura di valutare i numerosi elementi asseritamente favorevoli alla difesa, desumibili in particolare dalle deposizione testimoniale della (OMISSIS), a dire della quale l'imputata le avrebbe unicamente detto di dire ai CC quello che era successo; tali dichiarazioni collimano con quanto spontaneamente dichiarato dalla (OMISSIS); la condotta sarebbe comunque non punibile ex articolo 384 c.p., comma 1, perche' mossa dalla cogente necessita' di salvare se' stessa dal pericolo di grave nocumento nella liberta'; e' stata inoltre erroneamente ritenuta l'inapplicabilita' dell'articolo 384 c.p. quanto meno in relazione alla menzionata condizione di convivente more uxorio dell'imputato (OMISSIS), gia' ammessa dalla Cassazione con sentenza n. 40912 del 2012; andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 tenuto anche conto dell'estraneita' della (OMISSIS) al sodalizio di cui al capo 1.); 4 - (capo A7) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputata, con violazione dell'articolo 644 c.p., comma 5, n. 4 e Legge n. 203 del 1991, articolo 7 (l'affermazione di responsabilita' sarebbe ancora una volta basata su un supporto argomentativo carente, che trascura di valutare i numerosi elementi asseritamente favorevoli alla difesa, e non da' conto delle numerose incongruenze rilevabili dalla deposizione della p.o., che dovrebbero inficiarla in toto senza possibilita' di valida valutazione frazionata; ripercorre i singoli episodi fattuali enucleati dalla contestazione, per lamentare che in realta' le intercettazioni richiamate non legittimano l'assunto della condotta consistente nella ricezione in prestito di 1.000,00 euro, in relazione alla quale, peraltro, in difetto della prova della durata, non puo' dirsi accertato il tasso praticato; la vicenda del finanziamento di 4.000,00 euro e' stata contraddittoriamente ricostruita, e senza tenere conto dell'attivita' svolta dall'imputato nel settore del commercio di autovetture; ne' poteva ritenersi, comunque, ritenersi sussistente la contestata aggravante, non essendo stato dimostrato che i finanziamenti de quibus fossero stati erogati al (OMISSIS) in relazione ad attivita' d'impresa - comunque non esercitata, se non sporadicamente e di fatto preclusa dal fatto di essere pluri-protestato - oppure a titolo personale; non sono state adeguatamente spiegate le ragioni per le quali e' stata negata la chiesta - per le ragioni spiegate nel corpo del 1 motivo - rinnovazione dibattimentale; si e' trascurato di differenziare la posizione dell'imputata, non accusata anche del reato di cui al capo 1.; andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 tenuto anche conto dell'estraneita' della (OMISSIS) al sodalizio di cui al capo 1.); 5 - (capo A8) erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con violazione dell'articolo 629 c.p., comma 2, e articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, - Legge n. 203 del 1991, articolo 7 - articolo 603 c.p.p. (lamenta, in relazione all'intervenuta contestazione suppletiva, la nullita' del capo di imputazione e la violazione dell'articolo 491 c.p.p., richiamando quanto gia' dedotto con il I motivo di ricorso in relazione all'asseritamente indebita utilizzazione ai fini dell'affermazione di responsabilita' di dichiarazioni testimoniali assunte prima delle nuove contestazioni; lamenta che la richiesta di riascoltare i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe stata formulata dai legali dell'epoca ma sarebbe rimasta inascoltata, e sarebbe stata invano riproposta con i motivi di appello; lamenta che l'episodio contestato si inserirebbe nell'ambito di una pluralita' di rapporti di debito-credito tra (OMISSIS) e la coppia (OMISSIS) - (OMISSIS) e che l'alterazione dei toni rilevabile dalle intercettazioni valorizzate sarebbe ricollegata ad un comportamento scorretto della presunta p.o. avente ad oggetto un assegno, il cui verificarsi e' confermato anche testimonialmente; non vi sarebbe stata alcuna spedizione punitiva, ma un semplice alterco, tanto vero che persino la madre della presunta p.o. ha dichiarato di non essersi accorta che il figlio, in occasione del presunto pestaggio, avesse in volto tagli, lesioni ed ecchimosi, ed avrebbe soltanto sentito parlare di due schiaffi dati da (OMISSIS) detta (OMISSIS) al figlio; non risulterebbero congruamente spiegate le ragioni per le quali sono state ritenute attendibili le sole parti dell'esame del (OMISSIS) sfavorevoli all'imputato, ne' risulta attivato il necessario sub procedimento incidentale volto ad accertare che il dichiarante fosse stato sottoposto a pressioni per ritrattare quanto dichiarato in fase di indagini preliminari agli operanti, risultando all'uopo irrilevante la mera circostanza della intervenuta ritrattazione dibattimentale; andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 tenuto anche conto dell'estraneita' dell'imputata rispetto al sodalizio di cui al capo 1, e della mancata prova della sua consapevolezza di favorire la realizzazione delle sue finalita'; detta aggravante andava comunque ritenuta sostanzialmente incompatibile con quella di cui all'articolo 638 c.p., comma 3, n. 3); 6 - erronea applicazione della legge penale nonche' manifesta illogicita' ed evidente contraddittorieta' della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (articoli 132, 133, 69 e 62 bis c.p., Legge n. 203 del 1991, articolo 7), mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Lamenta: - ingiustificata eccessivita' della pena; - mancata comparazione delle attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'articolo 629 c.p., comma 2 - articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, poiche' alla data di commissione del fatto - estate 2009, id est 21 giugno 2009 in applicazione del favor rei - il divieto di "bilanciamento" ritenuto dalla Corte di appello non era vigente; - andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 - come gia' ritenuto dal Tribunale per i reati di cui ai capi I. ed L. 35.4. Il ricorso di (OMISSIS) e', nel suo complesso, infondato. 35.4.1. Il primo motivo e' infondato. Deve premettersi che le articolate (e pregevolmente argomentate) questioni proposte dalla difesa sono state correttamente ed incensurabilmente esaminate dalla Corte di appello (f. 29 ss. e f. 497 della sentenza impugnata). A quanto in quelle sedi osservato, deve aggiungersi quanto segue: a) con riferimento alle implicazioni delle disciplina dettata dall'articolo 517 c.p.p. in tema di accesso "tardivo" al rito abbreviato, l'interpretazione della difesa non e' condivisibile perche', con riguardo ai reati gia' contestati, l'imputato, scegliendo di procedere con rito ordinario, assume consapevolmente l'alea di nuove contestazioni; b) proprio perche' le situazioni (reati contestati ex ante ovvero con contestazione sopravvenuta) sono diverse, non appare fondata la dedotta questione di legittimita' costituzionale, per l'evidente disomogeneita' del tertium comparationis; c) d'altro canto, tutte le decisioni della Corte costituzionale cui il ricorrente ha fatto rferimento hanno sempre ed univocamente consentito - a fronte della contestazione sopravvenuta - il tardivo accesso al rito abbreviato soltanto con riguardo al reato che ne avesse costituito oggetto, non anche con riguardo a quelli sin dall'inizo contestati; d) e' a-specifica la doglianza che la richiesta di accesso al rito dovesse comunque ammessa in parte (con riguardo alla sola contestazione sopravvenuta), poiche' sarebbe stato onere dell'interessato proporre tale richiesta di accesso parziale al rito dopo il mancato accoglimento della richiesta di procedere con rito abbreviato per tutti i reati oggetto del giudizio, ma in ricorso non si allega di averlo fatto; e) quanto all'utilizzabilita' delle dichiarazioni assunte prima della contestazione sopravvenuta, appare assorbente il rilievo che il ricorrente non ha specificamente illustrato le ragioni della presunta decisiva incidenza di esse ai fini della conclusiva affermazione di responsabilita'. In proposito, invero, il collegio condivide e ribadisce l'orientamento riaffermato di recente dalla Terza Sezione (sentenza n. 3207 del 23 gennaio 2015, CED Cass. n. 262011), per il quale, "Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilita' di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilita' per aspecificita', l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed inlnfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento"; e-1) peraltro, anche a prescindere da tale assorbente rilievo, deve evidenziarsi che la risalente decisione citata dal ricorrente a sostegno del suo assunto (Sez. 6 , sentenza n. 1327 del 13 febbraio 1997, CED Cass. n. 208183) e' rimasta isolata, ed e' stata piu' recentemente superata da altra (Sez. 3 , sentenza n. 47666 dell'8 ottobre 2014, CED Cass. n. 261159), che il collegio condivide e ribadisce, a parere della quale, in siffatti casi, debba essere unicamente garantito l'esercizio del diritto di difesa, attraverso la riaudizione del soggetto escusso prima della contestazione sopravvenuta, se la parte ne fa richiesta: ma, con riferimento al caso in esame, la parte nulla allega sul punto. 35.4.2. Il secondo motivo e' generico perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 473 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti. La Corte di appello ha, in particolare, osservato che "la difesa non e' stata in grado di confutare il percorso logico-motivazionale della sentenza impugnata, che ha preliminarmente ricostruito, in modo analitico e accurato, le fonti di prova emergenti nei confronti di questo imputato, costituite dai contenuti delle innumerevoli conversazioni, telefoniche e ambientali intercettate, dagli esiti dei servizi di o.c.p. che riscontrano i rapporti di comparaggio di (OMISSIS) e gli altri sodali, dai sequestri a carico di (OMISSIS) e di (OMISSIS) di gioielli, nonche' assegni e cambiali del valore di oltre due milioni di euro, dai riscontri di p.g. ad azioni di fuoco e di intimidazione commesse sul territorio di Desio, infine dalle dichiarazioni di (OMISSIS)" (f. 473 s.). Dopo aver richiamato i condivisi rilievi del primo giudice (come e' fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilita'), la Corte di appello (f. 474 ss. della sentenza impugnata) ha esaminato dettagliatamente, e confutato incensurabilmente, le doglianze difensive inerenti alla presunta inesistenza della "locale" di Desio, alla insussistenza del metodo mafioso e della forza di intimidazione nell'ambito della locale di Desio, ed alla partecipazione dell'imputato al contestato sodalizio, nella articolazione della locale di Desio, osservando, peraltro, che "l'appello non affronta - neppure per confutarle - le chiare indicazioni sul ruolo e sull'autorevolezza di questo imputato nell'ambito del consesso di ndrangheta, derivanti dalle conversazioni che intercorrono tra altri sodali, anche di spicco, come quelle tra (OMISSIS) e (OMISSIS) conv. 10.6.2008), tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (conv. 10.3.2008), tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (conv. 26.11.2009) - riportate a pag. 622 sentenza. Parimenti non offre alcuna versione alternativa, atta ad eliderne la portata accusatoria, ai contenuti inequivoci delle conversazioni intercorse tra (OMISSIS) e l'agente della Polizia di Stato di Torino, (OMISSIS), nella vicenda (OMISSIS), ricostruita a pagg. 623-625 della sentenza. Le minacce intimidatorie (spinte sino a preannunciare "bastonate" pure per il poliziotto) proferite dall'imputato, si accompagnano costantemente ai riferimenti al gruppo calabrese di cui (OMISSIS) si vanta di appartenere. E che non sia un mero vanto di derivazione geografica, ma di ben altra appartenenza, lo si ricava dalla conversazione che (OMISSIS), subito dopo la telefonata al poliziotto, intrattiene con (OMISSIS), cercando di avere notizia di "qualche capo mastro a Nichelino con cui possiamo parlare". E' una affermazione assai significativa, poiche' dimostra chiaramente che l'autore si conforma alla rigida regola territoriale di competenza, vigente tra diverse strutture di ndrangheta dislocate a livello territoriale, nel caso di specie tra Piemonte e Lombardia. Viene, dunque, comprovata anche in questo contesto la struttura articolata di ndrangheta, come disegnata dalla presente indagine Infinito, nelle sue articolazioni locali e nei suoi rapporti interterritoriali. Nel contempo, la condotta tenuta da (OMISSIS) riscontra proprio la sussistenza di quel rigido schema gerarchico-territoriaie che la difesa genericamente nega, dal momento che l'imputato prima di agire per portare a compimento le condotte minatorie preannunciate al poliziotto, si premura di contattare il capo-mastro di Nichelino. Soltanto l'autorizzazione o l'appoggio fornito da quest'ultimo, infatti, avrebbe potuto consentirgli di portare a compimento l'azione ritorsiva pianificata". Ulteriori censure difensive, riguardanti anche l'attivita' di usura che connota, secondo la contestazione, l'appartenenza dell'imputato al sodalizio di cui al capo 1), sono state esaminate e confutate a f. 476 ss. della sentenza impugnata (ed in particolare a f. 479 ss. per quanto riguarda l'obiezione difensiva secondo la quale la contestata attivita' di erogazione di prestiti ad usura costituirebbe condotta posta in essere da (OMISSIS) singulus). L'autorevolezza dell'imputato nell'ambito del sodalizio di riferimento "trova altro puntuale riscontro nella ricostruzione della vicenda (OMISSIS) - (OMISSIS) (pag. 1035 sentenza). Quando (OMISSIS) decide di coinvolgere i piu' alti livelli del sodalizio, invita (OMISSIS) e (OMISSIS), come rappresentanti autorevoli della ndrangheta lombarda, per mediare il suo conflitto di interessi con (OMISSIS), capo locale di Seregno. L'intervento dei due autorevoli esponenti del consesso mafioso, sortisce effetto positivo per (OMISSIS), poiche' (OMISSIS) ordina a (OMISSIS) di pagare (OMISSIS), attingendo soldi dalle casse della Perego. (OMISSIS) informa di cio' (OMISSIS) e (OMISSIS). In conclusione, i plurimi episodi citati e la loro unitaria considerazione alla luce delle illustrate dinamiche proprie della consorteria di ndrangheta in esame, avvalorano ulteriormente la prospettazione accusatoria, a fronte della acclarata inconsistenza delle argomentazioni difensive proposte". In considerazione di tali premesse, la Corte di appello ha correttamente ed incensurabilmente concluso che "gli elementi di prova a carico di (OMISSIS) con riferimento al capo 1), rappresentati da una serie di conversazioni in cui soggetti terzi parlano di lui come di un affiliato, oltre ad una serie di comportamenti che in tal modo lo qualificano ed alla accertata attivita' di prestito ad usura svolta con metodo mafioso, elementi ai quali si e' aggiunta la chiamata in reita' di (OMISSIS), che in modo logico e coerente ha spiegato quali siano le sue fonti di conoscenze dirette ed indirette in ordine all'appartenenza di (OMISSIS) alla ndrangheta, restano pienamente confermati all'esito delle contestazioni mosse con il proposto appello, rivelatesi destituite di fondamento". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 35.4.3. I motivi da 3 a 9 del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riguardando gli ulteriori reati diversi da quello associativo ascritti (secondo il conclusivo assetto giuridico accolto dalla Corte di appello) all'imputato. 35.4.3.1. Tutti i predetti motivi sono generici, perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (dettagliatamante a partire da f. 483 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilita', essenzialmente valorizzando plurime ed inequivocabili intercettazioni di conversazioni - sempre incensurabilmente interpretate ed in difetto di documentati travisamenti -, prove testimoniali - motivatamente ritenute precise, disinteressate, e quindi attendibili - e prove documentali, elementi sempre tutti convergenti nel legittimare la conclusiva decisione. 35.4.3.2. Per quanto riguarda i singoli reati, appare sufficiente fare integrale rinvio a quanto correttamente ed esaurientemente, e quindi incensurabilmente in questa sede, osservato dalla Corte di appello: - (3 motivo - capo 78) a f. 490 ss. della sentenza impugnata; - (4 e 5 motivo - capi I ed L) a f. 483 ss. della sentenza impugnata; - (6 motivo - capo Y come riqualificato) a f. 502 ss. della sentenza impugnata; - (7 motivo - capo W) a f. 501 della sentenza impugnata (anche quanto all'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 configurata in virtu' di quanto osservato dal primo giudice, ai cui rilievi - legittimamente richiamati per relationem - si e' incensurabilmente ritenuto che la difesa nulla di decisivo avesse opposto, e comunque dell'insieme dei rilievi attraverso i quali sono state descritte le complessive condotte dell'imputato conclusivamente accertate); - (8 motivo - capo A7) a f. 493 ss. della sentenza impugnata (f. 496 quanto all'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 con rinvio ad altra sede); - (9 motivo - capo A8) a f. 497 ss. della sentenza impugnata (con dettagliata, puntuale, corretta, esauriente disamina di ogni obiezione difensiva). 35.4.3.3. Con riferimento al 3 motivo deve aggiungersi che la Corte di appello, valorizzando ai fini della conclusiva affermazione di responsabilita' soltanto episodi oggetto di rituale contestazione, si e' correttamente conformata, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti accertati, all'orientamento di questa Sezione, che il collegio condivide e ribadisce, secodo il quale commette il reato di esercizio abusivo di attivita' finanziaria, a norma del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 132 chi pone in essere le condotte previste dall'articolo 106 del medesimo Decreto Legislativo inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purche' l'attivita', anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato (Sez. 2 , sentenza n. 41142 del 19 settembre 2013, CED Cass. n. 257337, relativa a fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, nella quale si era accertata l'erogazione di prestiti di somme a tassi usurari da parte di affiliato ad una associazione di tipo mafioso); si e' anche osservato che integra il reato previsto dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132 l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 e 113 dello stesso Decreto Legislativo, non essendo richiesta una stabile organizzazione ne' una specifica professionalita' (Sez. 2 , sentenza n. 51744 del 13 dicembre 2013, CED Cass. n. 258119). L'intervenuto ed incensurabile accertamento, in fatto, della direzione al pubblico dell'attivita' abusivamente svolta dall'imputato (f. 492 della sentenza impugnata: "In 21 casi, corrispondenti ai nomi di persone indicate nel capo di imputazione, si e' accertato e determinato il rapporto di prestito. L'ampia disamina delle risultanza acquisite (...) consente di ritenere pacificamente provata l'abitualita' e la diffusivita' dell'attivita' esercitata da (OMISSIS) e la sua pervasivita' nel territorio") vanifica la richiesta - insistentemente sostenuta anche in udienza - di qualificare i fatti ex articolo 132, comma 2, stesso Decreto Legislativo. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e' sufficiente rinviare a quanto osservato dalla Corte di appello a f. 492 s. della sentenza impugnata (con gli ulteriori richiami ivi operati). 35.4.3.4. Con riferimento al 4 ed al 5 motivo, vanno in particolare richiamati i rilievi espressi a f. 485 ss. della sentenza impugnata, quanto alla materialita' delle contestate intestazioni fittizie, ed a f. 487 ss. della sentenza impugnata, quanto alla necessaria finalita' elusiva. Correttamente ed incensurabilente valorizzando le acquisite risultanze probatorie, la Corte di appello, con riferimento a quest'ultima, ha ritenuto infondata la censura difensiva che contestava la ritenuta sussistenza di detta finalita', sul presupposto che l'imputato fosse stato prosciolto da tutte le accuse elevate a suo carico per presunta partecipazione ad un sodalizio malavitoso di matrice ndranghetistica, osservando in senso contrario che "il relativo procedimento penale si era concluso con sentenza di proscioglimento emessa in data 13.5.2008 dalla Corte Assise Reggio Calabria, quindi in epoca coeva ai contestati investimenti e successive intestazioni fittizie, rispettivamente datate 27.3.2008 e 4.6.08. All'epoca dei fatti, dunque, erano ancora pendenti a carico di (OMISSIS) imputazioni per delitti gravi e tali da rendere prospettabile l'adozione di misure di prevenzione nei suoi confronti, con ablazione di beni per i quali risultava la sproporzione con il reddito dichiarato (pari a zero)", ed ha motivatamente concluso che "le modalita' e circostanze dei fatti, consentono ampiamente di ravvisare, per entrambe le due intestazioni effettuate dall'imputato in favore della convivente ( (OMISSIS)) e della moglie ( (OMISSIS)), i concreti elementi fattuali che integrano il dolo specifico presupposto del reato. Con riferimento a (OMISSIS), si osserva che all'epoca dei fatti, pur risultando moglie dell'imputato, non era di fatto piu' sua convivente. Si aggiunga che, anche nel presente processo, la stessa non ha mai rivendicato la titolarita' del bene, ne' aliunde giustificato la disponibilita' economica all'acquisto, smentita dai dati reddituali sopra riportati. Neppure l'appellante deduce alcuna diversa finalita' che possa aver sorretto gli atti di intestazione del locale, quali fini di elusione fiscali o altro. Quanto a (OMISSIS), la sua acclarata partecipazione alle attivita' di (OMISSIS), segnatamente alle attivita' di prestito ed usura, beneficiando dei relativi proventi, attivita' che costituivano l'in se' della partecipazione di (OMISSIS) al contestato sodalizio, (...) avvalora ... senza tema di alcuna smentita al riguardo - la condivisione da parte della coimputata anche della finalita' elusiva perseguita da (OMISSIS) (responsabilita' a titoli concorsuale per capo I). Il perseguimento da parte dell'appellante della finalita' elusiva della misura patrimoniale di prevenzione a mezzo intestazione di beni a moglie e convivente, pertanto, si fonda su una concreta serie di dati fattuali - rimasti non confutati dall'appello - che consentono di provare la natura fittizia dei trasferimenti ben oltre il dato della mera intestazione formale dei beni a familiari. In conclusione, la oggettiva confiscabilita' dei beni indicati ai capi I) ed L) di imputazione, in ragione della provenienza illecita delle somme utilizzate per la loro acquisizione e, comunque, della sproporzione con i redditi dichiarati, unitamente alla accertata finalita' elusiva perseguita dall'imputato attraverso la fittizia intestazione, che ha trovato plurimi e coerenti riscontri, integrano per ciascuna imputazione la contestata fattispecie criminosa". 35.4.3.5. Con riferimento al 6 motivo deve aggiungersi che la Corte di appello risulta aver valorizzato, ai fini della qualificazione giuridica del fatto accertato, le concrete modalita' della condotta, caratterizzate dall'utilizzo del "metodo mafioso", correttamente conformandosi all'orientamento di questa Sezione (fra le tante, Sez. 2 , sentenza n. 33870 del 6 maggio 2014, CED Cass. n. 260344), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Nel caso di specie, deve attribuirsi decisivo rilievo al fatto che il (OMISSIS) ed il coimputato (OMISSIS) hanno esercitato una carica di intimidazione estremamente rilevante, tipicamente "mafiosa", e come tale certamente sintomatica del sopra descritto dolo di estorsione, il che induce il Collegio a riportare la complessiva condotta nell'ambito della fattispecie estorsiva. Gli elementi cui ancorare tale conclusione sono, in particolare, costituiti non solo dalla deliberata volonta' degli indagati di raggiungere il proprio obiettivo (anche se, nella loro ottica, considerato legittimo) - consistente nella restituzione della somma prestata alla p.o. dal (OMISSIS) (ma sine titulo, perche' in esercizio abusivo di attivita' di intermediazione finanziaria) -, con modalita' intimidatorie eccessive, che si sono spinte fino all'evocazione dell'intervento a sostegno della pretesa creditoria di una consorteria criminosa di matrice ndranghetistica, in grado di sostenere detta pretesa, ma anche dall'intervento di un altro esponente del sodalizio evocato (il (OMISSIS)), estraneo al rapporto obbligatorio de quo, che ha reso la condotta accertata, per le sue intimidatorie e sproporzionate modalita', ancor piu' vessatoria,, e sintomatica del proposito di perseguire il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia, azzerando le possibilita' di legittima reazione giudiziale della p.o.. L'attivita' posta in essere integra, pertanto, gli estremi del reato di estorsione (tentata, secondo quanto conclusivamente ritenuto dalla Corte di appello), trattandosi di una condotta strumentale al conseguimento di un ingiusto profitto. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "Integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal c.d. "metodo mafioso", la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate in danno della p.o. dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, estrinsecatesi nell'evocazione dell'appartenenza (peraltro gia' nota alla p.o.) di entrambi ad una organizzazione malavitosa di matrice ndranghetistica, in tal modo esercitando una forza intimidatoria estrema, indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto, con corrispondente danno per il debitore, indotto ad accondiscendere passivamente alle avverse pretese senza avvalersi degli ordinari rimedi civilistici che sarebbero stati esperibili (nel caso di specie, in ipotesi, secondo la prospettazione difensiva, per resistere all'azione di indebito arricchimento proponibile, ex articolo 2041 c.c., dall'imputato per ottenere la restituzione di somme prestate dal predetto alla p.o. nell'esercizio abusivo di attivita' di intermediazione finanziaria)". 35.4.3.6. Con tali complessive argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 35.4.4. Il decimo motivo e' generico di per se' (in virtu' dell'operato ed inammissibile rinvio all'atto di appello, ed avendo omesso di specificare in cosa consistessero le invocate giustificazioni che la figlia dell'imputato avrebbe fornito), oltre che in quanto reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte degli incensurabili rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello ha argomentato la contestata statuizione di confisca, osservando (f. 504 ss. della sentenza impugnata) quanto segue: "In primo luogo, va rilevato, con riferimento ai beni confiscati a (OMISSIS), che si tratta di immobili intestati alla figlia dell'imputato nel periodo in cui la stessa non percepiva alcun reddito. In tal caso si applica la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in conformita' all'uniforme orientamento della, giurisprudenza di legittimita' che la Corte richiama e condivide (...). Le dichiarazioni rese dal dottor (OMISSIS) al difensore, ex articolo 391 bis c.p.p. (...) non sono state in grado ricostruire la provenienza del denaro (euro 65.000,00) utilizzato per l'acquisto del magazzino e pagato al venditore (OMISSIS) addirittura due anni prima di stipulare il rogito, nel 2007. Neppure esse hanno chiarito le ragioni di un tale presunto investimento da parte del (OMISSIS), che avrebbe apportato il capitale, la propria professionalita' e la legittimazione all'esercizio dell'attivita' poliambulatoriale medica, a fronte della intestazione dell'immobile a (OMISSIS), che, invece, non aveva alcuna qualifica professionale specifica, ne' capitale investito. Risulta, infatti, che anche la somma di euro 10.000,00 che ella avrebbe dovuto versare al venditore (OMISSIS), non fu onorata dall'assegno consegnato. Si aggiunga che nello stesso periodo il (OMISSIS) ha dichiarato di aver contratto debito di gioco per euro 150.000,00, a fronte di un reddito annuo dichiarato inferiore ai 60.000,00 euro. Neppure risulta che il poliambulatorio abbia funzionato (la societa' Lilium srl responsabile legale (OMISSIS), intestataria del bene, non ha mai dichiarato redditi). La versione difensiva, dunque, e' affetta da illogicita' ed inverosimiglianza, non avendo in alcun modo chiarito e giustificato i rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), sottostanti la formale intestazione del bene, nonche' il ruolo della donna nell'ambito della espletanda attivita' imprenditoriale, i patti intervenuti con il venditore (OMISSIS), segnatamente ai tempi di stipulazione del rogito. Resta, pertanto, del tutto verosimile la prospettazione accusatoria ribadita dal Tribunale del riesame, secondo la quale "l'imputato e' il vero socio occulto di (OMISSIS)", in quanto "l'unico in grado di pagare per intero il prezzo del magazzino" (ordinanza 16.2.2011 cit.). Alcun concreto elemento di censura, poi, e' stato indicato con riferimento alla intervenuta confisca dell'altro bene intestato a (OMISSIS), il terreno in Desio, per il quale la difesa stessa ne ha documentato la disponibilita' in capo all'imputato, che utilizzava l'area per l'esercizio della sua attivita' di autotrasportatore (deposito camion)". A fronte di siffatto quadro probatorio, di per se' esauriente (non e' quindi corretta l'obiezione con la quale la difesa ha lamentato essere intervenuta una sostanziale inversione dell'onere probatorio), l'interessato non ha fornito alcuna congrua spiegazione in grado di dimostrare la derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilita' finanziarie: "Si aggiunga, inoltre, che gli esborsi sopportati dall'imputato per gli investimenti immobiliari che ha effettuato, nei casi menzionati, risultano sproporzionati alle sue capacita' reddituali, come dichiarate, avvalorandosi, per tal verso, la menzionata presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Infatti, pur rilevandosi un incremento del suo patrimonio immobiliare (si ricordano anche gli immobili oggetto delle imputazioni di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies sub capi I) ed L), (OMISSIS) e la sua famiglia hanno mantenuto un livello di reddito del tutto inadeguato a giustificare l'evoluzione del patrimonio, avendo dichiarato redditi pressocche' nulli dal 1992 al 2009. A fronte di questa situazione sperequata per difetto, la difesa non e' stata in grado di vincere la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, collegata alla accertata sproporzione, con elementi giustificativi degli acquisti, attendibili e circostanziati. E' stato provato, invece, che, in concomitanza con la positiva evoluzione della sua situazione patrimoniale, (OMISSIS) e' risultato dedito ad attivita' di prestito, in violazione al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132 indi ad attivita' di usura, ed infine intraneo al contestato sodalizio di ndrangheta nel periodo in contestazione (2007-2010)". E' stata, infine, ineccepibilmente ritenuta del tutto inammissibile, in quanto generica ed indeterminata, la richiesta di integrazione probatoria documentale: "in assenza di alcuna indicazione dei "documenti pertinenti la vicenda" neppure e' possibile valutare la sussistenza dei requisiti di necessarieta' e decisivita' richiesti per la riapertura istruttoria in sede di appello". Con tali complessive argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 35.4.5. Anche l'undicesimo motivo e' generico perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte degli incensurabili rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni (f. 507 s. della sentenza impugnata), ovvero la determinazione della pena irroganda, il diniego delle attenuanti generiche, e la mancata esclusione della recidiva e della quantificazione del relativo aumento di pena: "Il ruolo di spiccato rilievo assunto da (OMISSIS) nell'ambito del contestato sodalizio, come si e' evidenziato nella illustrazione delle condotte al medesimo attribuite, unitamente all'assenza di manifestazioni di resipiscenza, non consentono di ravvisare elementi di meritevolezza in funzione del riconoscimento delle invocate attenuanti. Parimenti si conferma l'aumento di pena statuito per la ritenuta recidiva, calcolato secondo il criterio moderatore di cui all'articolo 99 c.p., u.c., risultando a carico di (OMISSIS) condanne per ricettazione, contrabbando e violazione legge armi a pena complessiva pari anni tre di reclusione. La natura e specie dei delitti pregressi giustificano la maggiore punizione del reo, in quanto sintomatiche di pericolosita ed assolutamente compatibili con la tipologia di reati contestata nel presente procedimento. (...). Equa e proporzionata - a parere della Corte - risulta la comminazione della pena base superiore al minimo edittale del delitto ex articolo 416 bis c.p., comma 4, in ragione della peculiare intensita' della sua partecipazione, rilevabile anche dalla pluralita' di reati fine, in relazione ai quali la determinazione degli aumenti appare assai contenuta e si conferma integralmente". 35.4.5.1. Nel tenere conto, ai fini della ritenuta recidiva, anche di due condanne per le quali era intervenuto indulto, la Corte di appello si e' correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4 , sentenza n. 516 del 28 gennaio 1997, CED Cass. n. 206643), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che puo' quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata. 35.4.5.2. Con riguardo alla determinazione della pena per il reato continuato, si rinvia a quanto gia' osservato nel 34.2.5.. 35.4.5.3. Con riguardo alle statuizioni civili, si rinvia a quanto gia' osservato nei 14.4.4.SS. e 24.2.3.. 35.4.5.4. Ancora una volta, con tali complessive argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 35.5. Il ricorso di (OMISSIS) e' in toto inammissibile. 35.5.1. I primi due motivi sono all'evidenza entrambi estremamente generici, di per se', oltre che perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 510 ss. e 518 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle captazioni acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 35.5.2. Anche il terzo motivo e' generico perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte degli incensurabili rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni (f. 526 s.), ovvero la determinazione della pena irroganda ed il diniego delle attenuanti generiche, rispettivamente in considerazione del ruolo non marginale assunto dall'imputato nell'ambito dell'enucleato sodalizio criminoso, ed in difetto dell'allegazione di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza. 35.5.2.1. Con riguardo alla determinazione della pena per il reato continuato, si rinvia a quanto gia' osservato nel 34.2.5.. 35.5.2.2. Con riguardo alle statuizioni civili, si rinvia a quanto gia' osservato nei 14.4.4.SS. e 24.2.3.. 35.5.2.3. Ancora una volta, con tali complessive argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 35.6. Il ricorso di (OMISSIS) e' fondato limitatamente al reato di cui al capo A6), in relazione al quale l'imputata va dichiarata non punibile ex articolo 384 c.p., comma 1, (con conseguente eliminazione della relativa pena inflitta in continuazione - pari a mesi due di reclusione ed euro cento di multa - e rideterminazione della pena complessiva in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa); il ricorso e', inoltre, infondato limitatamente al primo motivo, ed e' nel resto inammissibile. 35.6.1. In ordine al primo motivo si rinvia a quanto osservato nel p. 35.3.1.. 35.6.2. Il secondo motivo e' generico, perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, in considerazione di quanto gia' osservato nei p.p. 35.3.3. ss., ed in particolare nel p. 35.3.3.4; a tali rilievi, deve aggiungersi quanto dalla Corte di appello, correttamente ed esaurientemente, e quindi incensurabilmente, osservato a f. 528 ss.; in virtu' di tali argomentazioni, la Corte di appello ha motivatamente concluso, sul punto, che "la oggettiva confiscabilita' del bene, in ragione della provenienza illecita delle somme utilizzate per l'acquisto, e comunque, della sproporzione con i redditi dichiarati, unitamente alla accertata finalita' elusiva perseguita da (OMISSIS) attraverso la fittizia intestazione, condivisa scientemente da (OMISSIS), integrano la contestata fattispecie criminosa". 35.6.3. Il terzo motivo e' fondato. 35.6.3.1. Puo' ritenersi pacificamente emergente ex actis che (OMISSIS) fosse convivente more uxorio del coimputato (OMISSIS) (cfr. per tutti, f. 489 s. e 534 ss.). 35.6.3.2. E' noto al collegio che, ai fini della determinazione dei "prossimi congiunti" (articolo 307 c.p., comma 4) cui puo' essere applicata la causa di non punibilita' prevista dall'articolo 384 c.p., comma 1, in relazione ad alcuni reati contro l'amministrazione della giustizia, tra i quali quello contestato all'imputata, la dominante giurisprudenza di legittimita', con l'autorevole avallo di quella costituzionale, continua a far riferimento alla sola famiglia legittima, escludendo la possibile rilevanza della convivenza more uxorio: il principio e' stato, ad esempio, ribadito da Sez. 6 , sentenza n. 35067 del 26 ottobre 2006, CED Cass. n. 234862, per la quale "non puo' essere applicata al convivente more uxorio resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilita' operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 384 c.p., comma 1, e articolo 307 c.p., u.c.; il che manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all'articolo 3 Cost., avuto anche riguardo a quanto gia' affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce n. 124 del 1980, n. 39 del 1981, n. 352 del 1989, n. 8 del 1996, 121 del 2004". 35.6.3.3. La Corte costituzionale (sentenze n. 352 del 1989, n. 8 del 1996 e n. 121 del 2004) ha reiteratamente negato l'illegittimita' della mancata equiparazione, ai fini che qui interessano, del coniuge al convivente more uxorio, sia perche' la censura fondata sull'irragionevolezza della mancata equiparazione dovrebbe mirare ad una decisione additiva che implicherebbe l'esercizio di potesta' discrezionali riservate al legislatore, sia perche' esistono, nell'ordinamento, ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell'articolo 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall'articolo 2 Cost. ai diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto ad ottenere una disciplina omogenea delle due situazioni rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore. 35.6.3.4. La prima decisione in argomento (Corte Cost., sentenza n. 237 del 1986), pur risolvendo negativamente la questione, aveva peraltro ammesso che "un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorche' di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (articolo 2 Cost.) e cio' tanto piu' se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realta' sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione. Tuttavia, nel caso in questione, la eventuale parificazione della convivenza e del coniugio relativamente all'imputato articolo 307 c.p., comma 4, trascenderebbe i ristretti termini del caso, coinvolgendo le altre ipotesi di reato ex articolo 384 c.p. e altri istituti, di ordine processuale - la ricusazione del giudice, la facolta' di astensione dal deporre, la titolarita' nella richiesta di revisione delle sentenze di condanna e di connesso esercizio dei relativi diritti, ovvero nella presentazione di domanda di grazia - nonche' la disciplina della separazione dei coniugi, con conseguente necessita' di apprestare un'esaustiva regolamentazione comportante scelte e soluzioni di natura discrezionale, riservate al solo legislatore, al quale peraltro si rinnova la gia' espressa sollecitazione a provvedere in proposito". 35.6.3.5. L'invito autorevolmente rivolto al legislatore dal Giudice delle leggi nel 1986 e' rimasto sin qui inascoltato. 35.6.3.6. Nei medesimi termini si e' articolato l'iter interpretativo dell'articolo 649 c.p. (che prevede casi di non punibilita', o di punibilita' a querela della persona offesa, per reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti) nella giurisprudenza di legittimita', anche in questo caso ferma nell'escludere l'estensione dell'istituto alle unioni di fatto (cosi', fra le tante, Sez. 5 , sentenza n. 34339 del 26 settembre 2005, CED Cass. n. 232253). 35.6.3.7. Ed analoghi sono stati i percorsi interpretativi seguiti dalla giurisprudenza costituzionale per escludere l'illegittimita' della predetta disciplina, cosi' interpretata, per la mancata equiparazione della convivenza more uxorio al rapporto di coniugio: "non e' irragionevole od arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non punibilita', quale quella in esame, basate sul "bilanciamento" tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell'unita' della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) - il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'articolo 29 Cost., e per la convivenza more uxorio: venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'"istituzione familiare", basata sulla stabilita' dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente. Ne' rileva in contrario la (peraltro non totale) parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facolta' di astensione dalla testimonianza, operata dall'articolo 199 c.p.p., non potendosi far discendere dalla norma cosi' invocata dal giudice a quo come termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di vis espansiva fuori del caso considerato" (Corte Cost., sentenza n. 352 del 2000; nel medesimo senso, in recedenza, sentenza n. 1122 del 1988). 35.6.3.8. Anche in questo caso, peraltro, la prima decisione che si era occupata della questione (Corte Cost., sentenza n. 423 del 1988), pur concludendo per l'infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 649 c.p., per il rilievo che "la nor punibilita' dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato si fonda sulla presunzione di esistenza di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso, sicche' la mancata estensione della suddetta esimente alla diversa fattispecie della convivenza more uxorio - fondata sull'affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile - non sembra contrastare con gli articoli 2 e 3 Cost.", aveva precisato che tale restrittivo principio poteva in concreto operare soltanto "se (come nel caso oggetto del giudizio a quoj sussistano atti concludenti che attestano la revocazione dell'affectio e dunque il venir meno della convivenza more uxorio". 35.6.3.9. Non e' apparso ammissibile, per risolvere il problema, il ricorso alla analogia in bonam partem, come isolatamente ritenuto, in relazione all'articolo 384 c.p., da Sez. 6 , sentenza n. 22398 dell'11 maggio 2004, CED Cass. n. 229676 (per la quale "anche la stabile convivenza more uxorio puo' dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'articolo 384 c.p."). Invero, come chiarito da autorevole dottrina, entrambi gli istituti in esame hanno natura giuridica di cause speciali di non punibilita', e come tali presentano carattere eccezionale che preclude l'ampliamento del loro campo di applicazione per analogia, in quanto le valutazioni politico-criminali poste a fondamento di essi sono "legate alle caratteristiche specifiche della situazione presa in considerazione e percio' non estensibili ad altri casi". 35.6.3.10. La dottrina meno recente aveva considerato la convivenza more uxorio quale legame meno produttivo di effetti giuridici, rispetto al vincolo familiare legalmente costituito, evidenziando che da un rapporto posto in essere in difetto di un vincolo giuridico non possono derivare le conseguenze che solo dal vincolo dipendano. Dopo oltre un decennio, preso atto che, nonostante i profondi mutamenti intervenuti nel costume sociale ("anche nelle espressioni semantiche che contraddistinguono il rapporto di coppia al di fuori del matrimonio, tante che si e' passati dalla c.d. convivenza more uxorio alla famiglia di fatto"), il fenomeno continuava a non essere disciplinato, altra dottrina ha osservato che "se e' tramontato l'atteggiamento repressivo o dispregiativo della societa' nei confronti dei c.d. conviventi ed in parte superato quell'atteggiamento di irrilevanza, non sempre si fa strada la "giustiziabilita'" delle specifiche situazioni meritevoli di tutela (...). Anzi la rilevanza della convivenza puo' cosi' sintetizzarsi: da un lato si tende a negare definitivamente l'equiparazione della famiglia di fatto a quella legittima, dall'altro si conferisce rilevanza alla convivenza, specie per quanto attiene agli aspetti svantaggiosi o negativi". 35.6.3.11. Quest'ultimo acuto rilievo trovava puntuale riscontro nelle interpretazioni giurisprudenziali (come si vedra', non sistematicamente coerenti). La configurabilita' del delitto di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.) anche in danno del mero convivente more uxorio, e piu' in generale l'ampliamento della sfera della tutela penale apprestata dalla categoria dei reati contro la famiglia anche alle unioni di fatto, possono dirsi ormai pacifici in giurisprudenza da quasi cinquant'anni, a partire da Sez. 2 , sentenza n. 320 del 26 maggio 1966, CED Cass. n. 101563 (per la quale, "agli effetti dell'articolo 572 c.p., deve considerarsi "famiglia" ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo ed una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio"). Il principio e' stato piu' volte ribadito, fino alla piu' recente Sez. 6 , sentenza n. 20647 del 29 gennaio 2008, CED Cass. n. 239726. Secondo altro orientamento ugualmente pacifico, tuttavia, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra i redditi degli altri familiari conviventi facenti capo all'interessato, rientrano anche quelli del convivente more uxorio, poiche' il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 2, opera un generico riferimento alle unioni familiari, quale che ne sia la natura, e quindi anche a quelle di fatto (cosi' questa Corte unanimemente, a partire da Sez. 6 , sentenza n. 4264 dell'11 giugno 1998, CED Cass. n. 211722, e da ultimo Sez. 4 , sentenza n. 109 del 5 gennaio 2006, CEd Cass. n. 23277). La questione della equiparabilita' o meno delle unioni di fatto a quelle legittime risulta disomogeneamente risolta dalla giurisprudenza in relazioni ad ulteriori applicazioni. Le unioni di fatto sono state ritenute: - rilevanti fini del riconoscimento della sussistenza dell'attenuante della provocazione (articolo 62 c.p., n. 2), a partire da Sez. 1 , sentenza n. 1578 del 16 marzo 1972, CED Cass. n. 120476 e fino a Sez. 6 , sentenza n. 12477 del 18 ottobre 1985, CED Cass. n. 171450 (orientamento non recente, ma consolidato e successivamente non contraddetto); - non rilevanti in relazione all'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'articolo 577 c.p., comma 2, (non consentita - stante il chiaro disposto della norma - dal divieto di analogia in malam partem) a partire da Sez. 1 , sentenza n. 6037 del 18 maggio 1988, CED Cass. n. 178415, e fino a Sez. 5 , sentenza n. 8121 del 27 febbraio 2007, CED Cass. n. 236525 (orientamento non recente, ma consolidato e successivamente non contraddetto). 35.6.3.12. In adesione agli orientamenti sin qui riepilogati (ciascuno, con riguardo all'istituto interessato, assolutamente dominante, se non pacifico), dovrebbe determinarsi, pur all'apparenza legittimamente, l'effetto paradossale che alla donna indagata/imputata di favoreggiamento per aver offerto ospitalita' al convivente more uxorio/latitante, titolare di una posizione reddituale rilevante, dovrebbe, nell'ambito del medesimo procedimento, esser negata: - sia l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (poiche' alla determinazione del reddito concorrono i redditi dei familiari conviventi, quale che sia la natura - di fatto o legittima - dell'unione familiare); - sia l'applicabilita' della causa di non punibilita' prevista dall'articolo 384 c.p. (che la norma limita ai "prossimi congiunti", la cui nozione opera, ex articolo 307 c.p., comma 4, unicamente nell'ambito della "famiglia legittima"). Tale discrasia avrebbe astrattamente potuto determinarsi proprio nel presente procedimento, se l'imputata avesse chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 35.6.3.13. Prendendo atto di tali disomogenee (e, nel complesso, sistematicamente "bizzarre", secondo la dottrina che per prima le aveva evidenziate) interpretazioni giurisprudenziali, la 4 Sezione (sentenza n. 32190 del 21 maggio 2009, CED Cass. n. 244682) ha riconosciuto l'operativita' della causa soggettiva di esclusione della punibilita' prevista dall'articolo 649 c.p. anche in favore del convivente more uxorio. Nel caso di specie, era stata emessa, con riguardo ai reati di furto con strappo (articolo 624 bis c.p.) e furto aggravato (articolo 624 c.p. e articolo 61 c.p., nn. 7 ed 11), sentenza di non doversi procedere, per essere i reati estinti per remissione di querela, sul presupposto dell'applicabilita' dell'articolo 649 c.p., comma 2, (punibilita' a querela della persona offesa), in quanto l'imputato e la persona offesa, al momento dei fatti oggetto del processo, erano conviventi more uxorio (la convivenza era successivamente cessata). La 4 Sezione, nel rigettare il ricorso del Procuratore generale, ha innanzi tutto ricordato i disomogenei orientamenti giurisprudenziali di legittimita' in tema di convivenza more uxorio, evidenziando che, sotto il profilo penalistico, "il concetto di "famiglia" cui fanno riferimento diverse norme incriminatrici vigenti, non e' sempre ritenuto legato all'esistenza di un vincolo di coniugio o comunque di una famiglia nata da tale vincolo ma i precedenti giurisprudenziali spesso si riferiscono a quaisiasi consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e di solidarieta' per un apprezzabile periodo di tempo". Inoltre, nel richiamare l'orientamento della Corte costituzionale (che, investita della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 649 c.p. - nella parte in cui non stabilisce la non punibilita' dei fatti ivi previsti se commessi in danno del convivente more uxorio -aveva, con sentenza n. 352 del 2000 cit., dichiarato non fondata la questione), ha osservato che, in realta', il Giudice delle leggi non aveva ritenuto irragionevole una eventuale diversa interpretazione dell'articolo 649 c.p., ma anzi aveva ricordato che, proprio su sua sollecitazione (il riferimento e' alla sentenza n. 6 del 1977), era stato approvato l'articolo 199 c.p.p. che, nel disciplinare la facolta' di astensione dal deporre dei prossimi congiunti, ha esteso la facolta' di astenersi "a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso", sia pure limitando la facolta' ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza. D'altro canto, plurime modifiche normative recenti: ad esempio: - la Legge n. 66 del 1996, che, in piu' parti, prende in considerazione la figura del "convivente" di fatto del genitore, equiparandola a quella del coniuge: cfr. articolo 609 quater c.p., comma 2, articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 2, e articolo 612 sexies c.p.; - la Legge n. 269 del 1998, che ha introdotto l'articolo 600 sexies c.p. (a norma del quale i fatti previsti da alcune norme preesistenti - articoli 600, 601 e 602 c.p. - o di nuova introduzione - articoli 600 bis e 600 ter c.p. - sono aggravati se commessi dal convivente del coniuge); - la Legge n. 154 del 2001, il cui articolo 5 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari) dispone analoga equiparazione, ritenendo applicabile al convivente la misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282 bis c.p.p.), introdotto dall'articolo 1 della stessa legge; - il Decreto Legge n. 11 del 2009, convertito nella Legge n. 38 del 2009, il cui articolo 7 ha introdotto l'articolo 612 bis c.p. (che disciplina gli atti persecutori ed equipara, ai fini dell'esistenza di un'aggravante, la posizione del coniuge legalmente separato o divorziato a quella della "persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa", qualita' il cui ampio ambito di applicazione appare idoneo a ricomprendere anche la convivenza more uxorio), hanno esteso la disciplina penalistica ai conviventi ed alla famiglia di fatto in genere. Per quanto riguarda specificamente la possibilita' di applicare l'articolo 649 c.p. al convivente more uxorio, la 4 Sezione ha premesso che l'equiparazione della famiglia alla famiglia di fatto per analogia (posto a fondamento della decisione impugnata) e' insoddisfacente, poiche' in molti casi si tratterebbe di una chiara ipotesi di analogia in malam partem non consentita: "se si ragiona in termini di analogia deve peraltro ritenersi che questa estensione per via analogica in malam partem sia gia' avvenuta. La gia' ricordata giurisprudenza di legittimita' sull'applicabilita' del delitto di maltrattamenti in famiglia anche nel caso di convivenza more uxorio e l'affermata ricorrenza dell'aggravante del fatto di lesioni volontarie commesso in danno del coniuge lo dimostrano. E, in quest'ottica, non costituirebbe estensione analogica in malam partem ritenere che chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato debba tener conto anche del reddito del convivente more uxorio malgrado la norma parli soltanto di "coniuge"?". Nondimeno, la Corte ha evidenziato che l'interprete deve ricondurre il sistema a coerenza onde evitare di adottare soluzioni che contrastano - prima ancora che con una visione unitaria del tema - con il senso comune, chiedendosi "perche' mai all'imputato di lesioni volontarie in danno del convivente more uxorio dovrebbe essere contestata l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge convivente e poi, se la stessa persona commette un furto in danno del medesimo convivente, viene punita come qualunque altro autore del medesimo fatto?". Si tratta di contraddizioni che possono essere evitate solo accogliendo una nozione "famiglia" e di "coniugio" in linea con i mutamenti sociali che questi istituti hanno avuto negli ultimi decenni del secolo scorso: "chi mai porrebbe in dubbio che famiglia sia soltanto quella che si fonda sul matrimonio e non anche quella che si fonda su una convivenza eventualmente durata decenni, che ha spesso condotto alla procreazione di figli, caratterizzata dall'assistenza reciproca, dalla convivenza fondata su comuni ideali e stili di vita? E chi riuscirebbe a distinguere la situazione personale di uno dei protagonisti di questa vicenda umana, che spesso ha termine solo con la morte di uno dei partecipi, da quella di chi ha contratto formai mente il matrimonio?". Il diritto deve necessariamente tener conto dell'evoluzione della societa', ed adattare le sue regole ai mutamenti della realta' sociale: "oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e piu' ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilita' del rapporto, con il venir meno dell'indissolubilita' del matrimonio, non costituisce piu' caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio". E l'interprete non puo' non tener conto, nell'inquadramento giuridico degli istituti preesistenti, della legislazione degli ultimi decenni, "particolarmente attenta nel prevedere un trattamento indifferenziato di situazioni che, evidentemente, reputa meritevoli di una disciplina comune". Per tale ragione, la conclusiva decisione del giudice di merito e' stata ritenuta corretta, pur non potendone essere condiviso il percorso argomentativo (che aveva fatto erroneamente riferimento all'analogia): "se ragioni di politica criminale hanno condotto a ritenere non punibile il furto commesso in danno del coniuge convivente e punibile a querela quello commesso in danno del coniuge legalmente separato, non puo' negarsi che identiche ragioni giustificative fondino l'esigenza di identico trattamento per chi sia, o sia stato, legato da identico vincolo non fondato sul matrimonio, esistendo, anche in questi casi, la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole". 35.6.3.14. Dopo la predetta decisione, questa Sezione (sentenza 13 ottobre 2009, CED Cass. n. 245626) ha ribadito, sulla scia della giurisprudenza costituzionale, l'orientamento in precedenza dominante, affermando che "la causa soggettiva di esclusione della punibilita' prevista per il coniuge dall'articolo 649 c.p. non si estende al convivente more uxorio", invero senza dar conto del precedente contrario, e con motivazione estremamente scarna, incentrata unicamente sulle presunte difficolta' che la prova di un rapporto di fatto presenterebbe, con commistione, a parere del collegio indebita, tra profili di diritto e profili di fatto (potrebbe, infatti, riconoscersi in diritto rilevanza alla convivenza more uxorio, salvo ritenere, in fatto, in presenza di una situazione di incertezza probatoria, che non sia stata adeguatamente dimostrata la sussistenza di siffatto legame). Ed anche in relazione alla disciplina dettata dall'articolo 384 c.p., si e' ribadito che non puo' essere applicata al convivente more uxorio, resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente, la causa di non punibilita' operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 384 c.p., comma 1, e articolo 307 c.p., comma 4, i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente more uxorio (Sez. 5 , sentenza n. 41139 del 22 ottobre 2010, CED Cass. n. 248903). Inoltre, la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 140 del 2009), con riferimento all'istituto di cui all'articolo 384 c.p., comma 1, ha ribadito che la convivenza more uxorio e' diversa dal vincolo coniugale (poiche' nella Costituzione il secondo e' oggetto della specifica previsione di cui all'articolo 29 Cost., mentre la prima ha rilevanza nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo ex articolo 2 Cost.) e tale diversita' giustifica che la legge possa riservare ai due istituti trattamenti giuridici non omogenei: "se e' vero che, in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra i due istituti caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria un'identita' di disciplina, che la Corte puo' garantire con il controllo di ragionevolezza, nella specie, l'estensione di cause di non punibilita' comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti che appartiene primariamente al legislatore. Si tratterebbe, insomma, di mettere a confronto l'esigenza della repressione di delitti contro l'amministrazione della giustizia, da un lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall'altro, ma non e' detto che i beni di quest'ultima natura debbano avere necessariamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto o della famiglia legittima, per la quale sola esiste un'esigenza di tutela non solo delle relazioni affettive, ma anche dell'istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante e' la stabilita'. Cio' legittima nel settore dell'ordinamento penale soluzioni legislative differenziate". E si e', infine, ancora una volta ritenuto che una dichiarazione di incostituzionalita' che assumesse la pretesa identita' della posizione spirituale del coniuge e del convivente, "oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione che non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative consequenziali di portata generale che trascendono l'ambito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale". 35.6.3.15. Tanto premesso, il collegio, nel richiamare il monito rivolto al Legislatore da Corte Cost. n. 237 del 1986, e preso altresi' atto della "mutevole" rilevanza penale della famiglia di fatto emergente dalle applicazioni giurisprudenziali in precedenza passate in rassegna, condivide e ribadisce quanto affermato dalla 4 Sezione in riferimento alla necessita' di ricondurre il sistema a coerenza, onde evitare di adottare soluzioni che contrastano - prima ancora che con una visione unitaria del tema - con il senso comune. Come osservato dalla 4 Sezione, le evidenziate contraddizioni possono essere evitate solo accogliendo una nozione di "famiglia" e di "coniugio" in linea con i mutamenti sociali che questi istituti hanno avuto negli ultimi decenni del secolo scorso, tenendo conto dell'evoluzione della societa', ed adattando l'interpretazione di ciascuna regula juris ai mutamenti della realta' sociale, perche' incontestabilmente "oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e piu' ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilita' del rapporto, con il venir meno dell'indissolubilita' del matrimonio, non costituisce piu' caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio". 35.6.3.16. In virtu' di tali considerazioni, non puo' piu' ritenersi attuale l'opinione di quanti ritengono che la "totale equiparazione" tra la famiglia pieno iure e quella di fatto "non corrisponda alla visione fatta propria dalla Costituzione". 35.6.3.17. Per altro verso, osserva, inoltre, il collegio che, a norma dell'articolo 8 della Convenzione EDU, "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza". In proposito, la giurisprudenza della Corte EDU accoglie una nozione sostanziale, onnicomprensiva di "famiglia", senz'altro ricomprendente anche i rapporti di fatto, privi di formalizzazione legale, ai quali si ritiene che l'articolo 8 cit. assicuri incondizionata tutela: in tal senso, va ricordata la sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio, per la quale l'articolo 8 "presuppone l'esistenza di una famiglia, e tutela sia la famiglia naturale che la famiglia legittima", poiche' la nozione di famiglia accolta dalla citata disposizione "non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza". Il principio e' stato piu' recentemente ribadito dalla sentenza 13 dicembre 2007, Emonet ed altri contro Svizzera, per la quale "La nozione di famiglia accolta dall'articolo 8 CEDU) non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza. La durata della convivenza e l'eventuale nascita di figli sono elementi ulteriormente valutabili". 35.6.3.18. Alle norme della Convenzione EDU e', ormai, pacificamente riconosciuto il rango di "fonti interposte", destinate ad integrare il parametro indicato dall'articolo 117 Cost., il cui comma 1 impone al Legislatore di conformare il prodotto normativo agli obblighi internazionali, fra i quali vanno annoverati anche quelli derivanti dalla richiamata Convenzione; tuttavia, proprio perche' si tratta di norme che integrano i parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre a livello sub-costituzionale, e' necessario che esse stesse siano conformi a Costituzione, non sottraendosi, dunque, al relativo sindacato da parte del Giudice delle leggi. Ed e' noto che "le norme della Convenzione EDU vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea; la verifica di compatibilita' costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in se' e per se' considerata. Si deve pertanto escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalita' delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali (imposto dall'articolo 117 Cost., comma 1) e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione" (Corte Cost., sent. n. 348 del 2007). La Corte costituzionale puo', a sua volta, interpretare la Convenzione, purche' nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma "con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarita' dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale e' destinata a inserirsi" (sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 2011). L'articolo 46, p. 1, della Convenzione EDU impegna, inoltre, gli Stati contraenti "a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle controversie di cui sono parti"; soggiungendo, nel p. 2, che "la sentenza definitiva della Corte e' trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione". In proposito, tuttavia, questa Corte (Sez. un., ord. n. 34472 del 2012, CED Cass. n. 252933) ha chiarito che "le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale e' intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale". Si e', infine, precisato che "in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, puo' porsi un dubbio di costituzionalita', ai sensi del primo comma dell'articolo 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa", giacche' soltanto "ove l'adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l'eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimita' costituzionale, questa Corte potra' essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalita' della disposizione di legge" (Corte Cost., sentenza n. 239 del 2009). 35.6.3.19. Nel caso in esame, il contrasto tra la rilevanza, agli effetti penali, della famiglia di fatto nell'ordinamento interno e l'articolo 8 Conv. EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (senz'altro nel segno di una tutela maggiore rispetto al livello garantito dalla Costituzione italiana) appare di solare evidenza; e, d'altro canto, con specifico riguardo agli istituti di cui agli articoli 384 e 649 c.p., non puo' omettersi di considerare che le fonti internazionali aventi efficacia penale in bonam partem sono immediatamente cogenti per l'interprete, a meno che non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, e non ne e' questo il caso. Nondimeno, ritiene il collegio che l'evidenziato contrasto possa essere senz'altro risolto in via interpretativa, poiche' il necessario adeguamento interpretativo della normativa interna a quella sovranazionale (nel senso della completa equiparazione in bonam partem, ad ogni effetto penale, della famiglia pieno iure a quella di fatto) non risulta contrario ai principi costituzionali fondamentali interni, e, d'altro canto, proprio il contrasto insorto nell'ambito della giurisprudenza di legittimita' sul tema, impedisce di ravvisare l'esistenza di un diritto vivente assolutamente ostativo. 35.6.3.20. In considerazione di quanto sin qui osservato (p.p. 35.5.3.15 s. e 35.5.3.17 ss.), va affermato il seguente principio di diritto: "La causa di non punibilita' prevista dall'articolo 384 c.p., comma 1, in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio". 35.6.3.21. In applicazione del principio appena affermato, e tenuto conto di quanto emergente ex actis (cfr. p. 35.5.3.1.), l'imputata (OMISSIS) va dichiarata non punibile in ordine al reato di cui al capo A6), in applicazione della causa di non punibilita' di cui all'articolo 384 c.p., comma 1. La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata in parte qua, senza rinvio; va, inoltre, eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, e la pena finale va complessivamente rideterminata in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa. Restano assorbite da questa statuizione le ulteriori doglianze difensive oggetto del terzo motivo. 35.6.4. Il 4 ed il 5 motivo possono essere esaminati congiuntamente; essi sono generici, perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (dettagliatamante a partire da f. 536 ss. per quanto riguarda la specifica posizione della ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilita', cui la Corte di appello e' addivenuta essenzialmente valorizzando plurime ed inequivocabili intercettazioni di conversazioni - sempre incensurabilmente interpretate ed in difetto di documentati travisamenti -, prove testimoniali - motivatamente ritenute precise, disinteressate, e quindi attendibili - e prove documentali, elementi sempre tutti convergenti nel legittimare la conclusiva decisione. In particolare, appare sufficiente fare integrale rinvio a quanto correttamente ed esaurientemente, e quindi incensurabilmente in questa sede, osservato dalla Corte di appello: - (4 motivo - capo A7) a f. 536 ss. della sentenza impugnata, anche quanto all'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 (f. 539 della sentenza impugnata); - (5 motivo - capo A8) a f. 540 s. della sentenza impugnata, anche quanto all'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 (f. 541 della sentenza impugnata). Con tali complessive argomentazioni la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 35.6.5. Anche il sesto motivo e' generico perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte degli incensurabili rilievi in virtu' dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni (f. 542 della sentenza impugnata), ovvero la determinazione della pena irroganda e l'omesso "bilanciamento" tra le circostanze concorrenti. 35.6.5.1. Quanto all'aggravante di cui all'articolo 7 cit., non puo' che farsi rinvio a quanto gia' in precedenza osservato (p. 35.5.4.), oltre che a quanto piu' in generale compiutamente osservato dalla Corte di appello nel corso del complessivo esame della posizione dell'imputata. 35.6.5.2. Ancora una volta, con tali complessive argomentazioni la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 36. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 36.1. La difesa denuncia: 1 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), C) ed E), per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza ed inosservanza e/o erronea applicazione sanzionata di norma processuali, nonche' mancanza e manifesta illogicita' della motivazione in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 125 e 192 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera E), (l'affermazione di responsabilita' sarebbe fondata su una interpretazione meramente soggettiva delle risultanze acquisite, in violazione dei principi che governano l'onere motivatorio del giudice, che riepiloga sulla base di plurime massime giurisprudenziali); 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), C) ed E), per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza ed inosservanza e/o erronea applicazione sanzionata di norma processuali, nonche' mancanza e manifesta illogicita' della motivazione in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 125 e 192 c.p.p., articolo 546 c.p.p., lettera E), (l'affermazione di responsabilita' sarebbe inoltre viziata da presunti travisamenti, contraddizioni ad affermazioni illogiche, anche nell'interpretazione delle valorizzate conversazioni). 3 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), C) ed E), per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza ed inosservanza e/o erronea applicazione sanzionata di norma processuali, nonche' mancanza e manifesta illogicita' della motivazione in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 125 e 192 c.p.p., articolo 546 c.p.p., lettera E), (ai fini dell'affermazione di responsabilita' per la ritenuta partecipazione al sodalizio de quo, sarebbe stata ritenuta la mera partecipazione ad incontri conviviali ed una conversazione intercettata, in violazione di quanto ritenuto dalla giurisprudenza in ordine all'elemento oggettivo delle condotte di partecipazione); 4 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C), per inosservanza del principio processuale dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ed ancora una volta mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione, questa volta argomentate sulla base di citazioni di risalenti ed autorevolissime dottrine. 36.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 36.2.1. I motivi sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per se', oltre che perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 543 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 36.2.2. Inammissibile, per le ragioni gia' indicate nel p. 4.4. di questa motivazione, e', comunque, la doglianza inerente alle violazioni degli articoli 125, 192 e 546 c.p.p., che celano in realta' doglianze sulla motivazione. 37. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni dieci e mesi dieci di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato quanto all'affermazione di responsabilita' la sentenza di primo grado, ma ha eliminato l'aumento per la recidiva, riducendo la pena ad anni nove di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 37.1. La difesa denuncia: 1 - erronea applicazione dell'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera E) e mancanza della motivazione (la Corte di appello non avrebbe esaminato le censure oggetto dell'atto di appello che trascrive integralmente); 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) e vizio di motivazione - nullita' della sentenza per mancata dichiarazione di incompetenza territoriale a favore dell'Autorita' giudiziaria di Reggio Calabria - erronea applicazione del combinato disposto dell'articolo 8 c.p.p., comma 3, e articolo 416 bis c.p. - violazione del principio del giudice naturale - mancanza di motivazione sul punto (la Corte di appello - nel trattare in premessa ai ff. 22-24 la questione, comune a piu' appellanti, avrebbe omesso di considerare le emergenze sopravvenuti rispetto al momento in cui la questione era stata esaminata dal Tribunale della liberta'; ne' puo' assumere rilievo la decisione della Corte di cassazione che ha definito il parallelo procedimento "Infinito", trattato con rito abbreviato, per la disomogeneita' - come di rito - dei materiali probatori valutabili; da una intercettazione sarebbe emersa prova inequivocabile della sussistenza di un legame indissolubile di ideazione, programmazione e pianificazione con la Calabria (f. 1177 - 1189 della sentenza di primo grado); 3 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione dell'articolo 416 bis c.p. ed illogicita' della motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo (lamenta l'insussistenza della associazione di stampo mafioso che si e' ritenuto di poter configurare; premesso un riepilogo di massime giurisprudenziali in tema, lamenta l'insussistenza di elementi atti a dimostrare l'impiego di un metodo mafioso esteriorizzato e finalizzato al controllo del territorio di riferimento; lamenta, inoltre, che i valorizzati reati fine fossero in realta' finalizzati a soddisfare esigenze personali dei singoli autori, e non strumentali alla vita ed al raggiungimento delle finalita' dell'enucleato sodalizio; nessun elemento (se si prescinde dalle valorizzate intercettazioni) legittimerebbe l'assunto dell'esistenza ed operativita' di un locale in RHO, dove non risulta commesso nessun reato-fine; difetta la prova del conseguito controllo del territorio in Lombardia, trascurabile essendo la possibile rilevanza dei valorizzati 130 episodi di estorsione, non decisivi in quanto perpetrati su un territorio molto vasto e popolato; l'affermazione di responsabilita' e' anche in piu' punti viziata da una interpretazione non adeguata della acquisite intercettazioni; a riprova dell'inesistenza del sodalizio de quo si sottolinea "che l'associazione imputata non ha alcun reato legato agli stupefacenti" (f. 13), attivita' che un sodalizio di ndrangheta non potrebbe disdegnare, tanto vero che nei principali processi aventi ad oggetto il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. si e' sempre accompagnata la contestazione di cui alla Legge droga, articolo 74; risulterebbe, inoltre, che l'imputato, come altri, era un "lavoratore indefesso" (cosi' il difensore a f. 13 del ricorso), il che mal si concilierebbe con i guadagni che egli avrebbe necessariamente dovuto trarre dalla ipotizzata partecipazione al sodalizio criminoso configurato; 4 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione del combinato disposto dell'articolo 192 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, ed illogicita' della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova per quanto riguarda la ritenuta partecipazione dell'imputato al reato associativo. Trascrive l'elencazione degli elementi invocati dalla difesa nell'atto di appello per smentire l'ipotesi accusatoria, e ripercorre le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilita', lamentando che: - viene attribuita all'imputato a f. 550 la partecipazione al locale di Bollate, diverso da quello di Rho indicato nel capo di imputazione, concretizzatasi nella messa a disposizione del proprio magazzino per i summit di zona, in contrasto con quanto dimostrato dalla difesa quanto alla natura conviviale dell'incontro del 31 maggio 2008; - difettano elementi idonei a far configurare una condotta di partecipazione come delineata dalla giurisprudenza, i cui orientamenti sul punto ampiamente riepiloga; - la motivazione della sentenza impugnata sia inficiata da numerose lacune sul ruolo assunto in concreto dall'imputato; - la Corte di appello nulla ha osservato sulle censure formulate con l'atto di appello - che in parte qua riporta - quanto alla ritenuta partecipazione a summit; - quanto all'episodio del 15 febbraio 2008, la Corte ha osservato che l'imputato non fosse stato ivi immediatamente riconosciuto dagli operanti perche' ad essi ancora ignoto, ma la difesa aveva documentato che l'imputato era stato individuato gia' in data 8 febbraio; - nulla dice la Corte quanto alla presunta partecipazione agli episodi del 1 marzo e del 4 maggio 2008; - l'episodio del 25 maggio 2008 e' stato ritenuto realmente avvenuto sulla base di mere intercettazioni, il che e' incongruo, perche' in caso affermativo gli operanti non avrebbero mancato di disporre un servizio di OCP, in realta' non attivato; - carente sarebbe infine l'interpretazione delle intercettazioni, il cui significato sarebbe stato ricostruito sulla base di mere congetture e con travisamenti; - non si sarebbe considerato che a molti summit l'imputato non aveva partecipato; 5 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione del combinato disposto dell'articolo 493 c.p.p., comma 2, e articolo 603 c.p.p., ed illogicita' della motivazione in relazione alla mancata acquisizione di una prova a discarico che asserisce decisiva (si tratta dell'OCP relativo all'episodio del 31 maggio 2008); 6 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), per erronea applicazione dell'articolo 62 bis c.p. e mancanza ed illogicita' della motivazione in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche. 37.1.1. All'udienza 21 aprile 2015 e' stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria. 37.1.1.1. Deve, in proposito, immediatamente rilevarsi che, come gia' chiarito da questa Corte (Sez. 1 , sentenza n. 23809 del 6 maggio 2009, CED Cass. n. 243799), nel giudizio di legittimita' non puo' tenersi conto di memorie scritte prodotte in udienza contestualmente alle conclusioni, in quanto esse non sono previamente comunicate alle altre parti (il riferimento e', nel caso di specie, al PG ed alle parti civili costituite contro l'imputato), in violazione del contraddittorio nonche' delle modalita' di presentazione in numero sufficiente per l'esame ad opera delle altre parti. 37.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 37.2.1. Il primo motivo e' manifestamente infondato, non corrispondendo al vero l'affermazione che i motivi di appello non siano stati esaminati (cfr. all'evidenza f. 550 ss. della sentenza impugnata, dettagliatamente), oltre che, di conseguenza, del tutto a-specifico, in difetto di una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' dell'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro asserita erroneita' o lacunosita'. Vanno, inoltre, richiamate le considerazioni di cui ai p.p. 4.2 e 4.8. s. 37.2.2. Con riferimento al secondo motivo, si rinvia a quanto gia' osservato sub 7 ss. 37.2.3. Il terzo motivo ed il quarto motivo riguardano l'affermazione di responsabilita', possono essere esaminati congiuntamente, e sono assolutamente privi di specificita' in tutte le loro articolazioni (reiterando, piu' o meno pedissequamente, censure gia' dedotte in appello e gia' non accolte: Sez. 4 , sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6 , sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 550 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Sulla base del complesso degli elementi acquisiti, e richiamato quanto gia' osservato nella premessa generale (in proposito, si rinvia anche ai p.p. 6 ss. di questa motivazione), la Corte di appello ha osservato (f. 551 ss.) che "che gli elementi di prova a fondamento della responsabilita' del (OMISSIS) sono inequivoci. La partecipazione al summit presso il ristorante Borgo Antico del 15.2.2008 e' una prova rilevante e decisiva - peraltro non unica, come si vedra' per ritenere la sua appartenenza alla ndrangheta. La sentenza di primo grado evidenzia come l'oggetto della riunione sia rilevante per l'associazione in quanto si discute di dare sostegno a (OMISSIS), in quel momento molto criticato sulla sua gestione della Lombardia in quanto aveva scelto di conferire la dote a (OMISSIS) a prescindere dal consenso del capo della locale ( (OMISSIS)) e della Calabria. E' lo stesso (OMISSIS) a ritenere tale incontro particolarmente importante quando afferma che "se il giorno 15 non vengono da oggi il locale di Cormano e' chiuso". La rilevanza di tale riunione e' oltretutto desumibile dal fatto che essa e' preceduta da un incontro pomeridiano al bar The Sun, direttamente osservato dall'appuntato (OMISSIS), che riferiva di avere visto e sentito i partecipi comunicare in stretto dialetto calabrese. Al summit partecipano numerosi affiliati: ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), ed e' assistito da un attento servizio d'ordine: l'appuntato (OMISSIS) riferisce infatti di avervi partecipato, come donna, proprio per non dare nell'occhio, fingendo di essere un avventore del bar in attesa del fidanzato, e di essere stata comunque avvicinata ed interpellata dal giovane (OMISSIS) (galoppino del (OMISSIS)) cui aveva dovuto giustificare la sua presenza e l'attesa del moroso". La Corte di appello ha superato incensurabilmente l'obiezione difensiva relativa all'asserita mancata partecipazione a questo incontro dell'imputato, osservando che "In realta' la partecipazione del (OMISSIS) e' inequivoca: persino il filmato ripreso al momento dell'uscita dal ristorante dell'intero gruppo, visionato all'udienza del 3 gennaio 2012 con l'ausilio del m.llo (OMISSIS) che utilizzava all'uopo il suo pc rivela la presenza di (OMISSIS), che esce di seguito a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, puntualmente citati e indicati dal teste. Nessun rilievo ai fini della identificazione dell'imputato ha la circostanza che il (OMISSIS) sia stato identificato come (OMISSIS) in un momento successivo poiche' al momento non era noto: si osservi che molti dei partecipi delle locali sono ascoltati e noti di nome, ma la loro fisionomia viene appresa nel corso dei servizi di ocp. E' quindi intuitivo che l'abbinamento dei nomi (gia' noti perche' sentiti nelle conversazioni) ai volti, e al fisico degli stessi, avvenga solo successivamente e tale circostanza non mina l'esattezza della individuazione. Inoltre, l'indicazione fornita dal carabiniere (OMISSIS) rispetto al (OMISSIS) risulta quanto mai individualizzante, posto che essa (che aveva visto il (OMISSIS) sia all'interno del bar nel pomeriggio, che poi la sera fuori dal ristorante Borgo Antico) lo indica con riferimento ai grossi baffi bianchi che effettivamente caratterizzano l'imputato e anche la Corte ha avuto modo di riscontrare nelle diverse udienze cui l'imputato ha partecipato. Cosi', testualmente, il passaggio relativo alla testimonianza resa dalla (OMISSIS) all'udienza del 29.11.2012". Anche l'altra obiezione difensiva (relativa ai baffi) e' stata esaminata e puntualmente confutate; si e' poi osservato che "posto che l'incontro in parola ha tutti i requisiti per essere considerato un summit poiche' e' stato organizzato con largo anticipo, vi partecipano diversi affiliati di diverse locali, si discutono gli assetti futuri della Lombardia, tale partecipazione ha un rilievo decisivo per ritenere che il (OMISSIS) partecipi a pieno titolo nella Lombardia. Altrettanto rilevante e' il summit del 25 maggio presso il magazzino di (OMISSIS), quando vennero conferite le doti a (OMISSIS) e (OMISSIS). Sebbene tale summit non sia stato oggetto di diretta osservazione da parte delle forze di polizia, come il precedente, il suo effettivo svolgimento e' chiaramente desumibile dalle intercettazioni citate in sentenza che la difesa non contesta nella loro pregnanza e interpretazione". Anche relativamente a tale incontro sono state esaminate e puntualmente confutate le obiezioni difensive, e si e' concluso che, dalle intercettazioni di conversazioni incensurabilmente valorizzate, "si evince che la riunione si effettivamente tenuta presso il magazzino di Nerviano del (OMISSIS), nel mattino del 25 maggio 2008, ove sono state conferite delle doti a (OMISSIS) e (OMISSIS). Anche in questo caso la significativita' della riunione per gli scopi strutturali e organizzativi dell'associazione ndranghetistica non lascia adito a dubbi sull'appartenenza alla stessa dell'imputato. Pochi giorni dopo si svolge un ulteriore incontro di ndrangheta ancora nel magazzino di (OMISSIS): il 31 maggio 2008 i Carabinieri, avendo appreso dalle intercettazioni telefoniche, che si sarebbe festeggiato il conferimento delle doti conferite a (OMISSIS) e (OMISSIS), effettuano un servizio di ocp in Nerviano trovando piena conferma l'annunciato incontro". Dopo aver riportato e valorizzato quanto dichiarato dal teste (OMISSIS) in proposito all'udienza 17 gennaio 2012, sono state ancora una volta esaminate e confutate le obiezioni difensive, e si e' motivatamente osservato che gli acquisiti elementi "portano inequivocabilmente a concludere che quello del 31 maggio era un ulteriore incontro di ndrangheta e cosi' la condotta partecipativa del (OMISSIS) (contestata con riferimento proprio alla messa a disposizione del suo magazzino per le riunioni di ndrangheta) risulta ampiamente provata". Sono state, infine, esaminate e confutate le doglianze difensive inerenti al matrimonio di (OMISSIS), figlio dell'odierno coimputato, osservando che "Ancora una volta (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e' invitato quale esponente della locale di Rho e in quella veste i sodali si organizzano per andare insieme - che poi egli abbia o meno effettivamente partecipato ha scarsa importanza, essendo significativo di appartenenza il fatto che il suo invito avvenisse in quota "locale" di Rho. Ulteriori elementi indiziari - ma precisi e concordanti - in merito all'appartenenza del (OMISSIS) alla locale di Rho quali contenuti in sentenza sono i vari stralci di conversazione in cui si parla di lui da parte dei vari affiliati sempre in termini di assoluto rispetto ed affidabilita', quale unico elemento serio e di riferimento di una locale, che per il resto e' davvero poco considerata". Del tutto inammissibili appaiono le ulteriori censure riguardanti l'interpretazione delle conversazioni menzionate a f. 558 ss. della sentenza impugnata, non avendo l'imputato ne' documentato decisivi travisamenti, ne' adeguatamente considerato le argomentazioni opposte dalla Corte di appello alle proprie obiezioni. Si e', pertanto, correttamente ed incensurabilmente concluso che "gli elementi di prova a carico di (OMISSIS) sono inequivoci ed attestano, tutti, la sua intraneita' alla "Lombardia", il suo stretto legame con gli esponenti piu' eminenti, che gli tributano stima e lo convocano a riunioni assai significative per la vita dell'associazione. Quanto al suo specifico contributo agli scopi e alla concreta attivita' della ndrangheta, sebbene non siano emersi a suo carico elementi di spiccato spessore criminale, egli ha fornito un contributo non secondario nel mettere a disposizione il suo magazzino quale luogo d'incontro e di riunioni. Va considerato infatti che per l'associazione non era secondario poter contare su luoghi privati ove eludere i controlli che le forze dell'ordine continuamente espletavano a loro carico. Si evince chiaramente, dai servizi d'ordine fuori dai locali pubblici, dal linguaggio criptico e comunque mai esplicito che usano quando devono incontrarsi, sui luoghi degli appuntamenti, che per i sodali costituisce un vero problema potersi riunire e discutere indisturbati di questioni di ndrangheta. L'associazione stessa si manifesta e si sviluppa attraverso una complessa struttura associativa in continua evoluzione: si devono conferire doti, discutere di strategie, pianificare attivita' e rapporti con la Calabria. Solo attraverso la vitalita' dell'associazione mafiosa e la saldezza dei vincoli associativi, alimentati dagli incontri e dalle attestazioni di fedelta' e di affiliazione, l'associazione puo' dedicarsi ai suoi scopi piu' propriamente illeciti, quali quelli previsti dalla norma. In questa ottica, mettere a disposizione un luogo privato, quale il magazzino di Nerviano, facilmente accessibile e dotato di parcheggio e di accesso dalla strada, sicuro e protetto da orecchie indiscrete quali ci sarebbero nei locali pubblici costituisce un apporto concreto, di sicuro rilievo penale, in quanto integrante la condotta concreta di messa a disposizione. L'apporto specifico fornito dal (OMISSIS) nel procurare una stabile base logistica per incontri e riunione costituisce gia' per se' condotta di partecipazione specifica indicativa di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale". Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 37.2.4. Il quinto motivo e' all'evidenza assorbito dalle considerazione che precedono; si rinvia, peraltro, quanto alla non necessita' della chiesta acquisizione, a quanto in generale osservato dalla Corte di appello a f. 146 della sentenza impugnata quanto alla non necessita' della chiesta integrazione probatoria. 37.2.5. Il sesto motivo e', all'evidenza, generico perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte dei corretti ed incensurabili rilievi con i quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni (f. 561 della sentenza impugnata). 38. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo P. e, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore della parte civile. 239 (OMISSIS) - (OMISSIS). P) articolo 110 c.p., articolo 644 c.p., comma 1 e comma 5. nn. 2 e 5, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con altre persone non identificate, prestavano a (OMISSIS) (di professione agente immobiliare e pertanto imprenditore) la somma di euro 150.000,00 al tasso usurario dell'8% mensile e ottenendo in restituzione al somma di euro 140.000,00 a titolo di interessi. Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditore, stipulando un falso contratto preliminare di compravendita immobiliare a garanzia della restituzione del denaro e al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In Legnano e Gallarate in continuazione dal 2004 al 2009. 38.1. La difesa denuncia: 1 - illogicita' manifesta del provvedimento gravato (che fonda unicamente sulle dichiarazioni della p.o. (OMISSIS), incondizionatamente ritenute attendibili, ma prive di riscontri, in questo caso necessari perche' la predetta p.o. e' costituita parte civile); 2 - violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; 3 - vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 che nulla giustifica; 4 - violazione dell'articolo 606 c.p., lettera C), per il mancato riconoscimento della continuazione con reato Legge droga, ex articoli 73 ed 80 separatamente giudicato. 38.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. I motivi sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per se', oltre che perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 562 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, unitamente alle dichiarazioni della p.o. (cfr. 29.2.1. ss.). La Corte ha, inoltre, incensurabilmente indicato le ragioni poste a fondamento: - del mancato riconoscimento della riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato (f. 568 della sentenza impugnata); - della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 (f. 565 s. della sentenza impugnata); - del mancato riconoscimento della continuazione con reato Legge droga, ex articoli 73 ed 80 separatamente giudicato (f. 566 ss. della sentenza impugnata). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 39. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. -ritenuta la qualifica di partecipe - 4. 71. 72. 73. 74. 79., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni tredici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha revocato la confisca e disposto il dissequestro e la restituzione all'imputato dell'immobile sito in Guardavalle (CZ), loc. Piano, meglio descritto dalla predetta Corte in dispositivo, confermando nel resto la sentenza di primo grado, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) separatamente giudicati); 4) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 697 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con (OMISSIS) e (OMISSIS) (giudicati separatamente) detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi, parti di arma, munizioni, esplosivi: Nr. 1 (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 con relativo silenziatore (arma comune da sparo alterata) completa di serbatoio con all'interno nr. 7 cartucce (munizioni per arma comune da sparo); Nr. 100 cartucce cal. 21; Nr. 164 cartucce cal. 22; Nr. 60 cartucce cal. 7,65; Nr. 1 fucile mitragliatore "UZI" con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 95469 da considerarsi arma da guerra completa di serbatoio privo di cartucce; Nr. 1 pistola semiautomatica "INTRATEC" cal. 22 matricola K005314 con inserito serbatoio da considerarsi arma comune da sparo contenente nr. 8 cartucce (munizionamento per arma comune da sparo); Nr. 1 pistola "DESERT EAGLE 44" cal. 44 magnum matricola 300082 con inserito caricatore contenente nr 7 cartucce da considerarsi arma comune da sparo; Nr. 1 dispositivo silenziatore di colore nero, privo di matricola; Nr. 47 cartucce cal. 12 marca FIOCCHI a pallettoni (munizionamento da caccia); Nr. 12 cartucce cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL a pallettoni (munizionamento da caccia); Nr.4 cartucce cal. 12 marca SNIA Italy a pallettoni (munizionamento da caccia); Nr. 1 cartuccia cal. 12 marca BASCHIERI a pallettoni; Nr. 8 cartucce cal. 12 marca FW da considerarsi munizionamento da caccia; Nr. 4 cartucce cal. 12 marca CHEDDITE Italy (munizionamento da caccia); Nr. 1 cartuccia cal. 12 marca FIOCCHI (munizionamento da caccia); Nr. 1 cartuccia cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL; Nr. 2 cartucce cal. 12 marca Winchester (munizionamento da caccia); Nr. 2 cartucce cal. 12 marca CLEVER Verona (munizionamento da caccia); Nr. 1 cartuccia cal. 12 marca ESTE (munizionamento da caccia); Nr. 20 proiettili cal. 44 marca REMMAG-R.P. (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla pistola Imi Desert Eagle; Nr. 5 proiettili cal. 380 marca FC Auto (munizionamento per arma comune da sparo); Nr. 1 proiettile cal. 540 privo di marca; Nr. 466 proiettili cal. 7.62, di cui 464 munite di palla ordinaria (da qualificarsi come munizionamento per arma comune da sparo) e 3 con palla perforante incendiaria (da qualificarsi munizionamento per arma da guerra); Nr. 64 proiettili cal. 5.56 privi di marca da considerarsi munizionamento per arma comune da sparo; Nr. 5 caricatori di cui 2 per pistole semiautomatiche di medio calibro, 1 per pistola semiautomatica Beretta modello 98 FS, 1 per pistola semiautomatica Beretta mod 81, 1 per pistola semiautomatica Tanfoglio; n. 5 cartucce cal. 44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla pistola IMI Desert Eagle di cui sopra; n. 3 cartucce tipo FMJ calibro 9 mm.; n. 3 saponette di esplosivo TNT; Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Accertato in Desio il 30.12.08. (OMISSIS). 71) Del delitto p. e p. dagli artt 81 e 644 c.p. e Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a 15.000,00 euro (capitale residuo nel luglio 2008 di un originario prestito di 40.000,00 Euro), si faceva dare e/o promettere da (OMISSIS) e (OMISSIS) (avallante) in restituzione della somma erogata interessi usurari, facendosi firmare numero 54 cambiali da euro 800,00 ciascuna, con scadenze mensili, la prima il 28/7/08 e l'ultima il 28/01/2013, per una somma complessiva da restituire di euro 43.200,00, corrispondenti al 423% di interesse su base annua; Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Senago e Cormano dal 25.06.2008 al 30.12.2008. 72) Del delitto p. e p. dall'articolo 629 c.p., comma 2 in riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3 e Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', mediante minacce consistite nel dire, a (OMISSIS) e alla madre (OMISSIS), le seguenti frasi: "inizio a alzare le mani veramente in famiglia" - "fara' uscire la merda dalla bocca", nonche' mediante la forza di intimidazione derivante dall'appartenenza alla cosca di ndrangheta locale di Seregno, li costringeva a pagare gli interessi usurari di cui al capo che precede, cosi' procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno; Con le aggravanti del fatto commesso da parte di appartenente all'associazione, dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Cormano il 16.07.2008 e il 23.07.2008. (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) giudicato separatamente). 73) Del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p. e articolo 644 c.p., comma 5, n. 4 e Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, (OMISSIS) quale materiale erogatore del prestito ed entrambi quali percettori degli interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari 10.000,00 euro ricevuto nell'ottobre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da (OMISSIS), in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 270% su base annua sulla somma stessa, derivanti dall'emissione di due assegni per euro 7.250,00 ciascuno datati 30.11.2008 e 30.12.2008 e successivamente per il mancato pagamento del secondo assegno, si facevano dare altri due assegni dell'importo di euro 4.700,00 ciascuno, datati 31.01.2009 e 28.02.2009, per la somma complessiva di 9.400,00 euro con interessi usurari pari al 177,93% su base annua; con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale e/o artigianale e avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Cormano dal novembre 2008 al dicembre 2008. (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS) giudicato separatamente). 74) Del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 644 c.p., comma 5, n. 4 e Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a euro 3.000,00 nel novembre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da (OMISSIS), in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 240% su base annua sulla somma stessa, derivanti dalla restituzione di euro 4.200,00 come da assegno con scadenza al 30.12.2008; con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale ed avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Cormano (MI) dal 18.12.2008 al 30.12.2008. (OMISSIS). 79) Del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone non identificate, in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo 1), svolgeva professionalmente attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti di numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza essere iscritto nell'elenco di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 106: (OMISSIS) (a cui concedeva un finanziamento di 10.000,00 Euro), (OMISSIS) (a cui concedeva un prestito di 2.000,00 Euro), (OMISSIS) (a cui concedeva vari finanziamenti nell'ordine di 1000,00/2000,00 euro per volta), (OMISSIS) (a cui concedeva un finanziamento di 4.000,00 Euro), (OMISSIS), (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo 1). In Sereqno fino al settembre 2008. 39.1. La difesa denuncia: 1 - (capo 1) violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p. per inosservanza del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna (l'imputato, tratto a giudizio quale associato in posizione apicale, in quanto contabile della locale di SEREGNO, nell'ambito dell'associazione criminosa denominata "La Lombardia", e' stato condannato per partecipazione alla stessa); 2 - (capo 1) - violazione dell'articolo 416 bis c.p., dell'articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera C), e articolo 192 c.p.p.. 3 - (capo 1) - contraddittorieta ed illogicita' della prova nella forma del travisamento - Trattasi in entrambi i casi di doglianze inerenti all'iter motivazionale della sentenza impugnata, asseritamente inficiato dalla arbitraria interpretazione degli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilita', e dalla mancata considerazione degli elementi favorevoli alla difesa indicati nell'atto di appello, che riepiloga; 4 - violazione dell'articolo 416 bis e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato contestato in quello meno grave di cui all'articolo 418 c.p.; 5 - violazione della Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e vizio di motivazione (per illogicita' e carenza) quanto alla ritenuta aggravante del c.d. metodo mafioso contestata e ritenuta in relazione ai reati di cui ai capi 71, 72, 73, 74, 79 (essendosi contraddittoriamente premesso che si intendeva valorizzare all'uopo la finalita' di favorire il sodalizio); 6 - (capi 71. 72. 73.) violazione dell'articolo 644 c.p. e motivazione carente ed illogica; (capo 73.) mancata riapertura del dibattimento in violazione dell'articolo 603 c.p.p. (contesta vari vizi motivazionali nei percorsi argomentativi che hanno portato alle affermazioni di responsabilita'; lamenta mancato esame della teste (OMISSIS), ammessa ex articolo 507 c.p.p. ma non esaminata pur non avendovi la difesa rinunziato; 7 - (capo 72) violazione dell'articolo 629 c.p. ed illogicita' della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente la fattispecie contestata senza confutare le argomentazioni esposte nell'atto di appello; 8 - (capo 79) violazione della Legge n. 385 del 1993, articolo 132 ed illogicita' della motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie di esercizio abusivo del credito contestata (lamentando che la fattispecie contestata - condotta posta in essere fino a dicembre 2008 - presuppone una "offerta al pubblico" dei servizi indebitamente gestiti, come richiesto da Cass. n. 46074/09, e che sarebbe stato equivocato il dictum della successiva Cass. 41142/2013, oltre che l'ambito oggettivo della fattispecie, che oggi presuppone l'offerta al pubblico dei propri servizi, requisito da interpretare alla luce del precedente articolo 106 nel senso di "attivita' svolte nei confronti di terzi - da individuare secondo la giurisprudenza come soggetti qualitativamente indeterminati - con carattere di professionalita'", ovvero attraverso il compimento di una serie di atti coordinati del tipo di quelli indicati dalla norma incriminatrice, stabilmente, continuativamente e sistematicamente, laddove l'imputato si e' limitato a prestare in 4 occasioni denaro a conoscenti; 9 - (capo 4: detenzione di armi da fuoco) violazione dell'articolo 110 c.p. e travisamento delle intercettazioni valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilita'; 10 - violazione degli articoli 81 e 133 c.p. per eccessivita' della pena base e degli aumenti per la continuazione; violazione dell'articolo 62 bis e illogicita' della motivazione posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche; violazione dell'articolo 81 c.p. e articolo 671 c.p.p. ed illogicita' della motivazione quanto al diniego di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e reati separatamente giudicati (in materia di sostanze stupefacenti); 11 - quanto alla disposta confisca per equivalente, violazione dell'articolo 644 c.p., u.c., e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies per omessa considerazione del valore degli immobili de quibus ai fini della valutazione di compatibilita' con i redditi dell'imputato, in difetto di una sproporzione rilevabile ictu oculi; inoltre numerosi beni - che indica dettagliatamente - sarebbero stati acquistati molti anni prima dei fatti contestati, e quindi ad essi in alcun modo riconducibili, ovvero nel 2009, dopo l'arresto dell'imputato; cita a sostegno SU 17 dicembre 2003, M.). 39.1.1. All'udienza 21 aprile 2015 e' stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria. 39.1.1.1. Deve, in proposito, ribadirsi quanto gia' osservato nel p. 37.1.1.; 39.2. Il ricorso e', nel suo complesso, infondato. 39.2.1. Il primo motivo e' infondato. Invero, a parere del collegio non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per aver preso parte in posizione verticistica ad una associazione mafiosa, sia condannato per aver semplicemente partecipato alla stessa associazione, perche' la prima contestazione, pur tenuto conto della diversita' delle fattispecie (p. 34.2.7.1.), ricomprende di necessita' la seconda; non puo', quindi, assumere decisivo rilievo, ex articolo 521 c.p.p., la gerarchia interna al medesimo sodalizio (argomenta da Sez. 1 , sentenza n. 32094 del 18 febbraio 2004, CED Cass. n. 229488). Neppure puo' ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato e' stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal Tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione; vale, in proposito, quanto gia' osservato nel p. 32.3.13. 39.2.2. Gli ulteriori dieci motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro evidente genericita', perche' meramente reiterativi, e comunque della loro manifesta infondatezza, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate statuizioni: - (2 e 3 motivo - f. 570 ss. della sentenza impugnata) al riguardo, pur avendo la Corte di appello posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita' essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni di conversazioni, integralmente riportate, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, appare assorbente il rilievo che il ricorrente ha denunciato unicamente violazione degli articoli 546 e 192 c.p.p., non anche vizi di motivazione: trattasi di doglianza non consentita, per le ragioni gia' indicate nel p. 4.4. di questa motivazione, in quanto cela inammissibilmente doglianze sulla motivazione; - (4 motivo - f. 586 della sentenza impugnata); - (5 motivo - f. 590 s. della sentenza impugnata) al riguardo non appare inopportuno evidenziare che la contestazione della circostanza aggravante de qua evocava sia l'impiego del c.d. "metodo mafioso" che le cc.dd. "finalita' agevolative"; - (6 motivo - f. 587 ss. della sentenza impugnata) a prescindere dalle ineccepibili argomentazioni della Corte di appello nel complesso (e quindi anche con riferimento alle contestate affermazioni di responsabilita') appena richiamate, deve rilevarsi che la doglianza riguardante la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale (di per se' generica perche' il ricorrente non indica in ricorso ne' le - in ipotesi errate - ragioni della mancata escussione, ne' la possibile, decisiva incidenza delle circostanze sulle quali la teste avrebbe dovuto deporre sulla conclusiva affermazione di responsabilita'), e' macroscopicamente non consentita poiche' la teste de qua era stata ammessa d'ufficio ex articolo 507 c.p.p., e l'imputato non ha quindi titolo per dolersi della sua mancata escussione; - (7 motivo): la doglianza e' palesemente generica perche' non sorretta da specifici riferimenti critici alle argomentazioni poste a fondamento della statuizione contestata; - (8 motivo - f. 591 ss. della sentenza impugnata), valorizzando gli "innumerevoli rapporti di prestito intrattenuti da (OMISSIS), in relazione ai quali i debitori hanno negato di aver pagato interessi sulle somme ricevute", nonche' i "plurimi rapporti di prestito gestiti da (OMISSIS), perduranti nel tempo ed indicativi della rilevante disponibilita' di liquidita'", che "provano l'abitualita' e la diffusivita' dell'attivita' esercitata dall'imputato", inequivocabilmente dimostrata dalla documentarne sequestrata in casa sua; in proposito, si rinvia anche a quanto gia' osservato in diritto sub p. 35.3.3.3.; - (9 motivo - f. 594 ss. della sentenza impugnata); - (10 motivo - f. 602 della sentenza impugnata); - (11 motivo - f. 596 ss. della sentenza impugnata): a fondamento della contestata statuizione di confisca, la Corte di appello ha, in particolare, correttamente ed incensurabilmente osservato che la sentenza di primo grado (f. 1233) aveva disposto la confisca ex articolo 12 sexies cit. di tutti i beni riconducibili all'imputato e gia' sottoposti a sequestro, nel corso del procedimento, in relazione non soltanto ai reati di usura, ma anche a quello di cui al capo 1) (trattasi di ipotesi di confisca obbligatoria); ha, inoltre, esaminato e puntualmente confutato la censura riguardante la ritenuta fittizieta' delle intestazioni degli immobili rispettivamente a ciascuno dei figli dell'imputato (f. 597 ss. della sentenza impugnata), osservando che "L'onere di dimostrare la legittimita' della provenienza dei beni che si assuma fittiziamente intestati e l'effettivita' della propria titolarita' incombente a carico dei terzi intestatari dei beni, non e' stato - a parere della Corte - efficacemente svolto, sicche' deve confermarsi la richiamata presunzione. Ininfluente appare la prova testimoniale chiesta ex articolo 603 c.p.p. nei motivi di appello, trattandosi di richiesta di escussione testimoniale del marito della figlia di (OMISSIS), (OMISSIS), egli stesso intestatario fittizio del bene. Neppure ricorrono, con riferimento alla dedotta integrazione di prova orale, i requisiti di necessarieta' e decisivita' richiesti per la riapertura istruttoria in sede di appello". Si e' dato atto di avere acquisito ex articolo 603 c.p.p., tutti i documenti prodotti dall'appellante anche con memoria successiva ai motivi di appello (dep. il 17.3.2014), e del fatto che, nell'ultima produzione documentale, risultavano valori diversi (di valutazione degli immobili e di prezzi corrisposti) rispetto a quelli dichiarati nei motivi di appello; si e' poi passati ad esaminare puntualmente la situazione reddituale degli intestatari con riferimento a tutti gli acquisti de quibus e le relative censure della difesa (f. 598 ss. della sentenza impugnata), osservando che "In ogni caso, gli esborsi sopportati dall'imputato per gli investimenti immobiliari che ha effettuato, nei casi menzionati, risultano sproporzionati alle sue capacita' reddituali, come dichiarate, avvalorandosi, per tal verso, la menzionata presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Infatti, pur rilevandosi un incremento del suo patrimonio immobiliare, gia' a partire dal 1998, (OMISSIS) ha mantenuto un livello di reddito del tutto inadeguato a giustificare l'evoluzione del suo patrimonio. Il reddito dichiarato negli anni 2008 e 2010 risulta di euro 46.000,00/49000,00 di imponibile e circa 65.000,00 complessivo lordo". Ed ancora, sono stati specificamente confutati i rilievi di cui ad una memoria depositata in udienza (f. 600 s.). Si e', pertanto, incensurabilente concluso che "A fronte di questa situazione sperequata per difetto, la difesa non e' stata in grado di vincere la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, collegata alla accertata sproporzione, con elementi giustificativi degli acquisti, attendibili e circostanziati. E' stato provato, invece, che, in concomitanza con la positiva evoluzione della sua situazione patrimoniale, (OMISSIS) e' risultato dedito ad attivita' di prestito, in violazione al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 132 indi ad attivita' di usura, ed infine intraneo al contestato sodalizio di ndrangheta nel periodo in contestazione (2007-2010). Le censure difensive, pertanto, vanno rigettate, ad eccezione del terreno sito in Guardavalle (CZ) localita' Piano, via Mentana, iscritto al catasto terreni foglio 29 particella 505. La Corte, infatti, rileva che il bene immobile in esame risulta effettivamente ricevuto da (OMISSIS) in donazione dai propri genitori e, per l'effetto, essendo provata la legittima provenienza, deve essere dissequestrato e restituito all'appellante". Con il complesso di tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare genericamente doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 40. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 19., esclusa la contestata aggravante, e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente alla sola fattispecie di detenzione (Legge armi, articoli 10 e 14), assolvendo l'imputato dagli ulteriori reati per non aver commesso il fatto, e riducendo la pena ad anni due e mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa. (OMISSIS). 19) Del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12, 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 23, articolo 648 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (giudicati separatamente), deteneva e portava in luogo pubblico le armi e le munizioni qui di seguito indicate: Un revolver marca Astra mod. "Cadix", calibro 38 Special, avente matricola abrasa; - Una pistola semi-automatica "Glock" mod."19" calibro 9 X 21 avente matricola nr. EN672; - Nr. 1 pistola semi-automatica "Colt" mod. "Government" cal. 45 "ACP" avente matricola nr. 5529329E; - Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca "Pietro Beretta" avente canne mozze e calcio tagliato; - Nr. 5 cartucce blindate calibro 38 Special; - Nr.10 cartucce palla a piombo calibro 38 Special; - Nr.18 cartucce calibro 9 X 21 blindate; - Nr.55 cartucce calibro 45 ACP; - Nr.7 cartucce calibro 12 a palla; - Nr.5 cartucce calibro 12 a pallettoni; - Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione; - Nr.8 inneschi detonanti a fuoco; - Nr. 1 innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico; - Nr. 1 innesco temporizzato completo di timer; - Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente "TNT"; - Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 Winchester; - Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 794 Lettere D A; - Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 Magnum marca G.F.L.; - Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate; Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Accertato in Sereqno il 23.02.09. 40.1 La difesa denuncia: 1 - omessa motivazione quanto alla sussistenza del dolo dell'imputato e quanto alla determinazione della pena (lamenta che le valorizzate intercettazioni non diano prova della consapevolezza dell'imputato della contestata detenzione di armi comuni e di esplosivo; nonche' l'eccessivita' della pena, cosi' determinata valorizzando negativamente un non meglio precisato comportamento processuale in appello). 40.2. Il ricorso e', nel suo complesso, infondato. 40.2.1. Le doglianze inerenti all'affermazione di responsabilita' sono all'evidenza generiche perche' reiterative, e comunque manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 605 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, e che risultano incensurabilmente interpretate, tenendo anche conto delle obiezioni dell'appellante, puntualmente superate; 40.2.2. Infondato e' l'altro motivo: pur dovendo convenirsi che la Corte di appello ha negativamente valorizzato un comportamento processuale che sarebbe stato tenuto dall'imputato nel corso del giudizio di appello non meglio descritto, deve, peraltro, rilevarsi che la contestata statuizione e' stata ciononostante correttamente ed incensurabilmente motivata valorizzando altresi' la indiscutibile gravita' dei fatti accertati. 41. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. A4. A5., in continuazione tra se' e con reati separatamente giudicati, esclusa la recidiva, e condannato alla pena di anni quindici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente al reato di cui al capo 1., assolvendo l'imputato dalle residue imputazioni perche' i fatti non sussistono, riducendo la pena ad anni dodici di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 41.1. La difesa denuncia: 1 - violazione dell'articolo 416 bis c.p. in ordine alla partecipazione dell'imputato all'asserita associazione di tipo mafioso; violazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 2, sul punto: manifesta illogicita' del ragionamento probatorio e travisamento della prova (lamenta ad un tempo l'insufficienza degli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilita' e la presenza in atti di elementi di segno contrario, ripercorrendo entrambi - trattasi in massima parte di intercettazioni di conversazioni; le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS) in danno del ricorrente sarebbero intrinsecamente inattendibili per assoluta incertezza e genericita', e comunque sfornite dei necessari riscontri individualizzanti; il ricorrente e' assente ad un gran numero di presunti summit e non ha contatti di rilievo con altri presunti esponenti della cosca di riferimento); 2 - violazione e/o erronea applicazione dell'articolo 316 c.p.p. in ordine al sequestro conservativo disposto con ordinanza 19.7.2011 dal Tribunale di Milano; mancanza e/o illogicita' della motivazione sul punto; 3 - erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio ed illogicita' della motivazione, quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, che assume eccessiva; 4 - violazione e/o erronea applicazione della penale in ordine alla mancata esclusione delle parti civili costituite (in primis FAI e Regione Calabria). 41.2. Il ricorso e' in toto inammissibile. 41.2.1. I motivi sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per se', oltre che perche' reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 621 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, unitamente alle conformi dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), ed esaminando e confutando puntualmente le obiezioni difensive di rilievo. 41.2.2. La Corte ha, inoltre, incensurabilmente indicato le ragioni poste a fondamento: - del mancato accoglimento dell'appello inerente al contestato sequestro conservativo (f. 618 della sentenza impugnata), dichiarandolo in parte qua inammissibile per genericita', essendo l'appellante a richiamare il dato formale della intestazione, gia' esaurientemente confutato nell'ambito del sub procedimento cautelare, e cionondimeno insistentemente reiterato (anche in sede di legittimita'), e concludendo nel senso che "ad onta della fittizia intestazione dell'immobile in sequestro alla societa' Lariana Costruzioni s.r.l., di cui e' legale rappresentante la figlia (OMISSIS), il magazzino (e') sempre stato nella disponibilita' di (OMISSIS)"; - della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche (f. 617 ss. della sentenza impugnata), ancora una volta evidenziando l'estrema genericita', in parte qua, dell'appello. 41.2.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 41.2.4. L'ultima doglianza, relativa alla mancata esclusione delle parti civili costituite, oltre ad essere estremamente generica, non e' consentita, poiche' dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello (non figurando nel riepilogo nei motivi di appello, la cui esaustivita' non e' contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificita' del motivo, poiche' la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex articolo 606 c.p.p., u.c.: Sez. 2 , sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 42. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva specifica, condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 42.1. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni nove di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub p. 6. 42.2. La difesa (con due distinti ricorsi sottoscritti dal medesimo avvocato) denuncia: (ricorso (OMISSIS)). 1 - violazione degli articoli 192, 546 e 533 c.p.p., in relazione all'affermazione di responsabilita' - vizio di motivazione, per contraddittorieta' delle conclusioni rispetto alle premesse, ed illogicita' in ordine sia alla decisivita' e completezza del materiale probatorio richiamato, sia quanto all'omesso esame di dati probatori risultanti dagli atti e specificamente richiamati nell'atto di appello - nullita' della sentenza ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), (lamenta che la prova della partecipazione dell'imputato alla ndrangheta, ricollegata dalla contestazione alla sua ritenuta - e data per scontata - partecipazione alla locale di BOLLATE, sia stata in sostanza incongruamente desunta dagli assidui colloqui telefonici dell'imputato con il cugino (OMISSIS), che di detta locale era il capo, aventi in realta' oggetto neutro - ripercorre all'uopo le conversazioni valorizzate a fondamento dell'affermazione di responsabilita' - accompagna le proprie argomentazioni con plurimi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza sulla motivazione delle sentenze); 2 - violazione/errata applicazione dell'articolo 416 bis c.p., comma 4, nonche' vizio di motivazione, per mancata integrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'aggravante della dotazione di armi, poiche' nulla dimostra che la locale di BOLLATE avesse disponibilita' di armi; 3 - mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche (motivatamente richieste a f. 127 s. dell'appello, che riporta); 4 - violazione del principio di immanenza della partecipazione mafiosa e mancanza di motivazione, per contraddittorieta' evidente, in ordine al denegato riconoscimento del vincolo della continuazione con la precedente condanna per la medesima fattispecie (articolo 606, comma 1, lettera B) ed E) in riferimento all'articolo 81 cpv. c.p.). (ricorso (OMISSIS)). 1 - violazione degli articoli 192, 546 e 533 c.p.p., in relazione all'affermazione di responsabilita' - vizio di motivazione, per essere stati valorizzati elementi del tutto irrilevanti; illogicita' in ordine sia alla decisivita' e completezza del materiale probatorio richiamato, sia quanto all'omesso esame di dati probatori risultanti dagli atti e specificamente richiamati nell'atto di appello - nullita' della sentenza ex articolo 606 c.p.p., comm 1, lettera E), (lamenta che la prova della partecipazione dell'imputato alla ndrangheta, ricollegata dalla contestazione alla sua ritenuta partecipazione alla locale di BOLLATE, asseritamente dimostrata dalla partecipazione con il padre (OMISSIS) a summit di ndrangheta, e dall'avere strumentalizzato a favore del sodalizio la sua attivita' presso la IANOMI s.p.a., sia stata in realta' incongruamente desunta da una serie di conversazioni intercettate, malamente interpretate, ma in realta' insignificanti - ripercorre all'uopo le conversazioni, in massima parte inerenti alla sua assunzione presso la predetta societa', valorizzate a fondamento dell'affermazione di responsabilita' e le ulteriori risultanze, evidenziando che "non solo nulla smentisce l'assunto che egli si era ivi recato esclusivamente per prelevare il padre, ma, piu' concretamente, perche' (OMISSIS), presente a quel summit, ne ha escluso la presenza" - riepiloga i 4 punti salienti sui quali lamenta omessa motivazione (f. 7 s. del ricorso) - accompagna le proprie argomentazioni con plurimi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza sulla partecipazione ad associazione mafiosa, sulla prova indiziaria, sulla prova per intercettazioni e sulla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio - ripercorre a f. 27 ss. presunte incongruenze, omissioni e salti logici della decisione); 2 - violazione/errata applicazione dell'articolo 416 bis c.p., comma 4, nonche' vizio di motivazione, per mancata integrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'aggravante della dotazione di armi, poiche' nulla dimostra che la locale di BOLLATE avesse disponibilita' di armi; 3 - mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche (motivatamente richieste a f. 127 s. dell'appello, che riporta). 42.3. I ricorsi sono in toto inammissibili. 42.3.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di (OMISSIS) (padre di (OMISSIS)) e' all'evidenza estremamente generico, di per se', oltre che perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 640 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, ed esaminando e confutando puntualmente le obiezioni difensive di rilievo. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 42.3.2. Il secondo motivo non e' consentito, poiche' dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello (non figurando nel riepilogo nei motivi di appello, la cui esaustivita' non e' contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificita' del motivo, poiche' la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex articolo 606 c.p.p., u.c.: Sez. 2 , sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 42.3.3. Generici e, comunque, manifestamente infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo, avendo la Corte di appello incensurabilmente indicato le ragioni poste a fondamento del diniego delle attenuanti generiche (f. 686 della sentenza impugnata), ed al mancato riconoscimento della continuazione con reato separatamente giudicato (f. 686 della sentenza impugnata). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 42.3.4. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di (OMISSIS) (figlio di (OMISSIS)) e' all'evidenza estremamente generico, di per se', oltre che perche' reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 640 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilita', valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, ed esaminando e confutando puntualmente le obiezioni difensive di rilievo. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 42.3.5. Valgono, quanto al secondo ed al terzo motivo, i rilievi svolti rispettivamente nel 42.3.2. e nel 42.3.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare le doglianze gia' non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 43. Ricorsi di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. 113. 115., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni undici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub. P 6. 113) (OMISSIS). Del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' cedeva a (OMISSIS) (nei confronti della quale si procede separatamente) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque del valore di 3000,00 euro. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pioltello e Antegnate il 07.04.2008. 115) (OMISSIS). Del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, lettera a) e successive modifiche e Decreto Legge n. 512 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente) e altre persone non identificate, deteneva, al fine di cederlo a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque non modico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Canonica d'Adda nell'aprile 2008. 43.1. La difesa denuncia: (ricorso avv. STRANGIO). 1 - violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera B), C), E) - inosservanza e/o erronee applicazione dell'articolo 416 bis c.p. - mancanza (non si precisa di cosa) - inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali - mancanza, manifesta illogicita' e contraddittorieta' della motivazione, anche in riferimento agli articoli 125 e 192 c.p.p., articolo 546 c.p.p., lettera E) (erroneamente egli e' stato ritenuto partecipe dell'associazione, pur non avendo mai partecipato a summit o incontri di altra natura, valorizzando elementi invero neutri ed insignificanti che si e' preteso di trarre da intercettazioni malamente interpretate, anche valorizzando quelle che al piu' erano mere millanterie, con iter motivazionale in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza della cassazione in piu' occasioni); (ricorso personale). 1 - nullita' della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 40 c.p., nonche' per mancanza o manifesta illogicita' della motivazione quanto alle affermazioni di responsabilita' per i tre reati ascritti all'imputato (quanto al capo 1, non sarebbe congruamente indicato il contributo causalmente rilevante fornito dall'imputato all'associazione, nulla emergendo di decisivo, in proposito, dalle valorizzate interpretazioni; lamenta travisamento quanto alla individuazione del preteso attentato dinamitardo, che tale non era, ed omessa motivazione quanto al presunto legame del fatto con le vanterie dell'imputato che, peraltro, non abitava sopra il ristorante La Cadrega; incomprensibile sarebbe l'iter motivazionale della sentenza impugnata - che ripercorre - quanto all'appartenenza dell'imputato alla ndrangheta; analogamente, quanto ai capi 113. e 115., manca adeguata motivazione sul ruolo dell'imputato e sulla sua rilevanza causale; 2 - difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 43.2. I ricorsi sono in toto inammissibili. In particolare, del tutto inammissibile per palese genericita' e' il ricorso del difensore (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'). Altrettanto generico, anche perche' meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, e' il ricorso personale, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 688 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni di conversazioni, integralmente riportate, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisament; la Corte di appello (f. 698 della sentenza impugnata) ha anche dichiarato inammissibili per genericita' i motivi di appello riguardanti i reati di cui ai capi 113 e 115, ed ha posto a fondamento della pure contestata determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto agli aumenti operati per le continuazione, la gravita' dei reati satellite (la pena base era gia' stata determinata nel minimo edittale). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonche' l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneita'), limitandosi a reiterare genericamente doglianze gia' sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 44. Ricorso di (OMISSIS). L'imputato in primo grado e' stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo R., esclusa la contestata recidiva, e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilita', eliminando l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e conseguentemente riducendo la pena ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro ottomila di multa, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore della parte civile. (OMISSIS). R) articolo 110 c.p., articolo 644 c.p., comma 1 e comma 5, n. 5, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS) e con altre persone non identificate, prestavano a (OMISSIS) (di professione agente immobiliare e pertanto imprenditore) la somma di euro 10.000,00 al tasso del 50% da restituire dopo 15 gg.. Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditore e al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In Legnano e Gallarate nel 2009. 44.1. La difesa denuncia: 1 - erronea applicazione dell'articolo 644 c.p. e manifesta illogicita' della motivazione per avere erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni della p.o. ed attribuito valenza confessoria a quelle dell'imputato, e per avere considerato quale vantaggio usurario anche una somma al contrario destinata al pagamento dell'IVA. 44.2. Il ricorso e' infondato. La Corte di appello, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche' esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede (f. 701 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha essenzialmente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilita' dell'imputato per il reato di usura, le dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS) riscontrate dalle conversazioni intercettate, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti, osservando che, "sebbene la lettura delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) all'udienza dell'8.5.2012 nel controesame condotto dal difensore di (OMISSIS) riveli invero una ricostruzione dei fatti alquanto confusa in quanto egli non ricorda esattamente l'importo dell'assegno rilasciato allo (OMISSIS) (dichiara in punti diversi del suo esame importi sempre diversi: 3.000,00 euro, 2.000,00, 1.500,00 Euro) non ricordava l'epoca dell'accordo e ricostruisca i rapporti contabili in maniera alquanto confusa, il fatto di usura e' sostanzialmente ammesso dall'imputato. Egli, infatti, riconosce di avere ricevuto un assegno dal (OMISSIS) di euro 3.500,00 e di avergli restituito una somma in contanti di euro 2.800,00, ma imputa la differenza (euro 700,00) al pagamento dell'IVA. Dichiara cioe' di avere inteso far apparire un'operazione fittizia di consulenza prestata dalla sua societa', la Generai Consulting, in favore di quella del (OMISSIS), con emissione di "regolare" fattura e di avere percio' versato l'IVA al fine di poter riscuotere in bianco l'assegno del (OMISSIS) che poi fu in realta' protestato". Ed ha incensurabilmente attribuito valenza dirimente al rilievo che, "anche a volere ammettere per vera la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, egli presto' del danaro ad un tasso di interesse sproporzionato e sicuramente integrante usura, facendosi restituire la somma di euro 3.500,00 a fronte di un prestito di euro 2.800,00. Che la differenza fosse stata impiegata per versare IVA per un'operazione inesistente o in qualunque altro modo, tale circostanza non incide sul reato di usura, che si perfeziona con il pagamento degli interessi usurari, qualunque sia il loro successivo impiego e qualunque fosse la ragione che ne giustificasse la richiesta. In tale ottica, la specificazione resa dall'imputato "il dollaro costa", si attaglia perfettamente alla fattispecie usuraria di cui e' causa, anche seguendo la giustificazione difensiva resa. Come dire, che a fronte del prestito della somma iniziale di euro 2.800,00 il (OMISSIS) doveva prestarsi all'operazione contabile fittizia, utile a (OMISSIS) per incrementare la sua situazione reddituale (apparente), e pagare il danaro ad un tasso sicuramente usurario, sia pure per pagare l'IVA di una operazione commerciale di consulenza inesistente". Se ne e' correttamente desunto che il pagamento dell'IVA non era direttamente collegato all'operazione descritta nel capo di imputazione, ma era scaturito dalla dolosa intenzione dell'imputato di utilizzare quella operazione finanziaria per volgere la situazione reddituale apparente a proprio vantaggio, addossando il relativo costo (consistente appunto nel pagamento dell'IVA) alla p.o., ma pur sempre traendo dalla complessiva operazione un indebito profitto usurario. 45. LE STATUIZIONI CONCLUSIVE: RIEPILOGO. La sentenza impugnata va annullata nei confronti di: - (OMISSIS) limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano (il ricorso va nel resto rigettato); - (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto, senza rinvio, per l'effetto eliminando la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, e rideterminando la pena complessiva in anni nove e mesi sei di reclusione (il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile); - (OMISSIS) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano; - (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo A6) perche' il fatto non costituisce reato, senza rinvio, per l'effetto eliminando la relativa pena inflitta in continuazione di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, e rideterminando la pena complessiva in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa (il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile). Sono inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS): ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., i predetti ricorrenti vanno, conseguentemente, condannati, al pagamento delle spese processuali nonche' - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilita' per colpa (Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entita' delle rispettive colpe - ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. E' inammissibile anche il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, esonerato ex lege dalle statuizioni accessorie. Vanno rigettati i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS): ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., i predetti ricorrenti vanno, conseguentemente, condannati, al pagamento delle spese processuali. 45.1. Le predette statuizioni comportano altresi', ex lege: - la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno e Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate per ciascuna in euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge; - la condanna di (OMISSIS) alla rifusione in favore della parte civile Ministero della Difesa delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge; - la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Regione Lombardia delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro cinquemila, oltre accessori come per legge; - la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Provincia di Monza e della Brianza delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge; - la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di Desio delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro quattromila, oltre accessori come per legge; - la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di Pavia delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremilaseicento, oltre accessori come per legge; - la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di Seregno delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro quattromilacinquecento, oltre accessori come per legge; - la condanna di (OMISSIS) alla rifusione in favore della parte civile CAP Holding s.p.a. delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge; - la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore delle parti civili Fallimento PEREGO Strade s.r.l. in liquidazione, Fallimento PEREGO General Contractor s.r.l., Fallimento Costruzioni Alpe s.r.l. delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate per ciascuna in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge; - la condanna di (OMISSIS) alla rifusione in favore della parte civile Fallimento PEREGO Holding s.p.a. in liquidazione alla rifusione delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: - (OMISSIS) limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, e rigetta nel resto il ricorso; - (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto, e per l'effetto elimina la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, cosi' rideterminando la pena complessiva in anni nove e mesi sei di reclusione, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso; - (OMISSIS) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano; - (OMISSIS) limitatamente al reato di cui al capo A6) perche' il fatto non costituisce reato, e per l'effetto elimina la relativa pena inflitta in continuazione di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, cosi' rideterminando la pena complessiva in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano. Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna: - (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno e Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura delle spese sostenute in questo grado, che liquida per ciascuna in euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge; - (OMISSIS) alla rifusione in favore della parte civile Ministero della Difesa delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge; - (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Regione Lombardia delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro cinquemila, oltre accessori come per legge; - (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Provincia di Monza e della Brianza delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge; - (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di Desio delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro quattromila, oltre accessori come per legge; - (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di Pavia delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremilaseicento, oltre accessori come per legge; - (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di Seregno delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro quattromilacinquecento, oltre accessori come per legge; - (OMISSIS) alla rifusione in favore della parte civile CAP Holding s.p.a. delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge; - (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido alla rifusione in favore delle parti civili Fallimento PEREGO Strade s.r.l. in liquidazione, Fallimento PEREGO General Contractor s.r.l., Fallimento Costruzioni Alpe s.r.l. delle spese sostenute in questo grado, che liquida per ciascuna in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge; - (OMISSIS) alla rifusione in favore della parte civile Fallimento PEREGO Holding s.p.a. in liquidazione alla rifusione delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge. Cosi' deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 30 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2015

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARASCA Gennaro - Presidente Dott. OLDI Paolo - Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere Dott. LIGNOLA Ferdinan - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 359/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 16/10/2013; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA; Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, chiede dichiararsi l'inammissibilita' per (OMISSIS) e (OMISSIS); conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione per il capo 4 ascritto a (OMISSIS); chiede il rigetto nel resto, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa di (OMISSIS); I difensori: avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS), come da nomina e procura speciale depositata, chiede l'accoglimento del ricorso; avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), si riporta ai motivi originari ed aggiunti ed insiste per l'accoglimento degli stessi; avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), espone alla Corte i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), illustra alla Corte le doglianze mosse alla sentenza nei motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), il quale ripercorre i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), espone i motivi di gravame e ne chiede l'accoglimento; avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), richiamandosi ai motivi originari ed aggiunti, insiste per l'accoglimento del ricorso; avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), espone alla Corte i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), per (OMISSIS) e (OMISSIS), ripercorre i motivi di gravame chiedendone l'accoglimento; avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS), per (OMISSIS), illustra i motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento; avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS), per (OMISSIS), insiste per l'annullamento della sentenza impugnata; avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), per (OMISSIS), chiede che vengano accolti tutti i motivi di ricorso; prof. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), per (OMISSIS) e (OMISSIS), ripercorre tutte le doglianze mosse alla sentenza insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; avv. (OMISSIS), conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L'imputazione. Ai ricorrenti sono stati contestati, a vario titolo, i seguenti reati: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). 1) per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, per avere costituito, promosso, organizzato e partecipato ad una associazione ndranghetistica armata, denominata BRUNI sino al duplice omicidio (OMISSIS) - (OMISSIS) (verificatosi in Cosenza (OMISSIS)) e (OMISSIS) - (OMISSIS) in epoca successiva, promossa da (OMISSIS) (deceduto), (OMISSIS) (deceduto), (OMISSIS) (deceduto), (OMISSIS) (deceduto) e (OMISSIS), in epoca immediatamente successiva alla c.d. operazione GARDEN (eseguita in Cosenza il 14/10/1994), diretta ed organizzata, in epoca successiva all'omicidio di (OMISSIS) (verificatosi in Cosenza il (OMISSIS)) anche da (OMISSIS) e (OMISSIS), la quale, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omerta' della generalita' dei cittadini, era finalizzata, fin dall'inizio, al controllo ed allo sfruttamento delle risorse economiche del territorio della citta' di Cosenza e dei comuni viciniori, al compimento di delitti contro il patrimonio e contro la persona, al traffico di sostanze stupefacenti; con la totale e preventiva accettazione, da parte degli associati, della necessita' di compiere delitti di sangue o comunque violenti per garantirsi il controllo del territorio e per stroncare qualunque ingerenza interna od esterna. Commettendo il fatto mediante la dotazione e la disponibilita' di armi comuni e da guerra; attraverso il reclutamento e la iniziazione ai riti di ammissione all'associazione ‘ndranghetistica, con attribuzioni di gradi ed osservanza di rituali; prevedendo accordi precisi circa la distribuzione degli utili ricavati dalle imprese criminose; infine mediante la partecipazione di ciascun associato - attraverso un'articolata distribuzione di compiti e funzioni, nonche' la sostanziale fungibilita' fra i vari membri - al compimento di una serie di azioni delittuose, quali rapine a mano armata, estorsioni generalizzate nel territorio, danneggiamenti, spaccio di sostanze stupefacenti. Associazione che, inoltre, annovera fra i propri scopi primari quello di ingerirsi nell'imprenditoria della citta' di Cosenza attraverso l'acquisizione del controllo di imprese operanti nei seguenti settori: somministrazione dei servizi di onoranze funebri; ristorazione; gestione di locali notturni; compravendita di autoveicoli, nuovi e usati. In particolare, dopo l'omicidio di (OMISSIS) e (OMISSIS) si determinava la collusione prima e la fusione poi della cd. famiglia BRUNI con la famiglia ABBRUZZESE di origine zingara con la conseguente attrazione della consorteria nella sfera di influenza del LOCALE di NDRANGHETA di CASSANO denominato ABBRUZZESE. (OMISSIS) con il ruolo di capo; (OMISSIS) quale organizzatore e promotore della fusione fra i gruppi familistici BRUNI-ZINGARI e quindi col compito di decidere le strategie criminali e piu' in generale la politica del gruppo ndranghetistico; (OMISSIS), convivente more uxorio di (OMISSIS), partecipe del sodalizio col compito di tenere i contatti tra i sociali e (OMISSIS) durante la sua detenzione e le sue reiterate latitanze; (OMISSIS), partecipe del sodalizio, col compito di effettuare le chiamate estorsive al fine di imporre in modo sistemico e generalizzato il pagamento del c.d. pizzo agli imprenditori di Cosenza e luoghi viciniori; (OMISSIS) e (OMISSIS), partecipi del sodalizio, col compito di svolgere condotte di riciclaggio avente ad oggetto autovetture e di affermare la carica di intimidazione del gruppo nel territorio del Comune di Castrolibero; (OMISSIS) partecipe quale azionista (cioe' persona in grado di commettere reati a mano armata di massima rapine) del sodalizio; (OMISSIS), partecipe del sodalizio, col compito di recuperare danaro per conto della cosca per la quale e' costantemente a disposizione anche quale spacciatore di sostanze di tipo stupefacente; (OMISSIS), partecipe del sodalizio col compito di eseguire rapine e di spacciare sostanza stupefacente; Cosca operante in Cosenza, fino alla data odierna. (OMISSIS) e (OMISSIS). 3) per il reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, Legge n. 895 del 1967, articoli 2, 4 e 7 perche', in concorso tra loro (e col minore (OMISSIS)), detenevano illecitamente e portavano in luogo pubblico un'arma comune da sparo di marca e modello non identificati. Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-Zingari; 4) per il reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7,articoli 582 - 585 c.p., perche', in concorso tra loro (e col minore (OMISSIS)) e avvalendosi dell'arma di cui al capo che precede, esplodendo alle gambe di (OMISSIS) diversi colpi di arma da fuoco, cagionavano allo stesso lesioni personali consistite in "ferite d'arma da fuoco alla gamba sinistra e ginocchio - gamba destra con frattura scomposta tibia e perone sinistro e ritenzione di corpi estranei, Frattura OTN" giudicate guaribili in giorni 40 e alle quali seguiva una malattia ed un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore a 40 giorni. Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-Zingari e col metodo mafioso. (OMISSIS) e (OMISSIS). 11) per il reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, Legge n. 895/1967, articoli 2 e 7 perche', in concorso tra loro, detenevano illegittimamente due pistole. Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-zingari; (OMISSIS) e (OMISSIS). 13) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 81 e 629 c.p., articolo 628 c.p., comma 3, n. 1 e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso fra loro e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringevano l'imprenditore (OMISSIS) a consegnare la somma in contanti di 500,00 euro. Con l'aggravante di aver agito in piu' persone riunite, dell'impiego del metodo mafioso in quanto (OMISSIS) e (OMISSIS) lasciavano intendere alla p.o. di agire per conto del gruppo ndranghetistico Bruni-zingari, cosi' determinandone la soggezione. Con l'ulteriore aggravante di aver agito al fine di agevolare la consorteria ndranghetistica appena sopra citata nelle casse della quale e' confluita la somma estorta; (OMISSIS). 15) per il reato p. e p. dagli articoli 110 e 629 c.p., e articolo 628 c.p., comma 3, n. 1 e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone allo stato non identificate, costringeva (OMISSIS), gestore dell'esercizio commerciale denominato "(OMISSIS)" a corrispondergli la somma di euro 2.550,00 in contanti. Con le seguenti aggravanti: dell'aver agito in piu' persone riunite, con metodo mafioso, cioe' prospettando di agire per conto della criminalita' organizzata cosentina ed al fine di agevolare la cosca ndranghetistica Bruni-zingari cui sono stati corrisposti i soldi estorti; (OMISSIS) e (OMISSIS). 17) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 81 e 629 c.p., - articolo 628 c.p., comma 3, n. 1 e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso fra loro e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringevano (OMISSIS), con minaccia di ritorsione, a stipulare, presso la concessionaria MERCEDES di (OMISSIS) piu' contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture che venivano messe a disposizione degli esponenti del clan BRUNI ABBRUZZESE. Fatto pluriaggravato perche' commesso da piu' persone riunite che hanno agito in nome e per conto della cosca ndranghetistica Bruni-zingari determinando una forte soggezione della p.o. e quindi agendo con metodo mafioso ed al fine di agevolare il clan piu' volte citato. (OMISSIS), (OMISSIS). 18) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 81, 629 c.p. articolo 628 c.p., comma 3, n. 1 e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso fra loro e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con minacce implicite di ritorsione costringevano (OMISSIS) gestore dell'esercizio commerciale (OMISSIS) a consegnare loro un numero non determinato di cestini natalizi contenenti dolciumi e liquori anche di pregio. Fatti pluriaggaravati dal fatto di essere stati commessi da piu' persone riunite, dal fatto di essere commessi con metodo mafioso cioe' ostentando l'appartenenza alla malavita organizzata cosentina e dalla finalita' di agevolare la consorteria ndranghetistica Bruni-zingari. (OMISSIS). 25) per il reato di cui agli articoli 110 e 648 bis c.p. perche', in concorso tra di loro e fuori dall'ipotesi di concorso nel reato presupposto, compivano sull'autovettura MERCEDES CLS di colore bianco, oggetto di furto commesso il 20.09.2008 a Boville Ernica (FR), operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della stessa. In particolare sostituivano il numero di telaio autentico NR. (OMISSIS) con quello alterato NR. (OMISSIS), sopprimevano le targhe genuine (OMISSIS) e le sostituivano con la targa prova nr. (OMISSIS) intestata a (OMISSIS). Con l'aggravante, per (OMISSIS), di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 per aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-Zingari. 26) per il reato di cui all'articolo 61 c.p., n. 2 e articoli 110 e 490 c.p. perche', in concorso tra di loro ed al fine di commettere il delitto di riciclaggio di cui al capo precedente, sopprimevano o comunque occultavano le targhe (OMISSIS), originariamente apposte sul veicolo di cui al capo che precede. Con l'aggravante, per (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 per aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-Zingari. 27) per il reato di cui agli articoli 110 e 648 bis c.p. perche', in concorso tra di loro e fuori dall'ipotesi di concorso nel reato presupposto, compivano sull'autovettura BMW X5 DI COLORE GRIGIO di colore grigio scuro metallizzato, oggetto di furto commesso il 19.07.2008 a Sperlonga (LT), operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della stessa. In particolare sostituivano il numero di telaio autentico NR. (OMISSIS) con quello alterato NR. (OMISSIS), sopprimevano le targhe genuine (OMISSIS) e, munendola dei documenti di provenienza illecita di cui al capo 42, la vendevano (il (OMISSIS)) alla ditta (OMISSIS) srl, che ne curava la reimmatricolazione presso la MCTC di Catanzaro ottenendo le targhe (OMISSIS). Con l'aggravante, per (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 per aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-Zingari. 28) per il reato di cui all'articolo 61 c.p., n. 2 e articoli 110 e 490 c.p. perche', in concorso tra di loro ed al fine di commettere il delitto di riciclaggio di cui al capo precedente, sopprimevano o comunque occultavano le targhe (OMISSIS), originariamente apposte sul veicolo di cui al capo che precede. Con l'aggravante, per (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 per aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-Zingari. 29) per il reato di cui all'articolo 61 c.p., n. 2 e articoli 110 e 648 c.p. perche', in concorso tra di loro ed al fine di commettere il delitto di riciclaggio di cui al capo precedente, acquistavano o comunque ricevevano da ignoti a fine di profitto la carta di circolazione belga avente numero di stampato N (OMISSIS), appartenente ad uno stock di carte di circolazione rubate in Belgio, e un certificato di conformita' riferito, apparentemente, al veicolo BMW X5 telaio nr. (OMISSIS), provento del delitto di falso. Con l'aggravante, per (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 per aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-Zingari. 30) per il reato di cui agli articoli 110 e 648 c.p. perche', in concorso tra di loro e fuori dall'ipotesi di concorso nel reato presupposto compivano sull'autovettura MERCEDES ML 280 DI COLORE ARGENTO METALLIZZATO targato (OMISSIS), oggetto di furto commesso il 1.6.2008 in Terni, operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della stessa. In particolare sostituivano il numero di telaio autentico NR. (OMISSIS) con quello alterato NR. (OMISSIS), sopprimevano le targhe genuine (OMISSIS) e le sostituivano con quelle clonate le targhe (OMISSIS). Con l'aggravante, per (OMISSIS), di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, per aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-Zingari. 31) per il reato di cui all'articolo 61 c.p., n. 2 e articoli 110 e 490 c.p. perche', in concorso tra di loro ed al fine di commettere il delitto di riciclaggio di cui al capo precedente, sopprimevano o comunque occultavano le targhe (OMISSIS), originariamente apposte sul veicolo di cui al capo che precede. Con l'aggravante, per (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 per aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica Bruni-Zingari. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). 33) per il reato di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 110 c.p. e articolo 628 c.p., commi 1 e 3, perche', in concorso tra loro, e con (OMISSIS) (nei cui confronti si e' proceduto separatamente) quale conducente dell'autovettura (OMISSIS) Uno di colore bianco tg. (OMISSIS) con cui i malfattori si davano alla fuga dopo aver messo a segno il colpo, per procurarsi un ingiusto profitto, (OMISSIS), in qualita' di organizzatore del colpo e degli aspetti logistici ed operativi della condotta criminosa nonche' delle fasi successive alla rapina, (OMISSIS), coordinando le fasi successive all'evento delittuoso, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in qualita' di esecutori materiali che si introducevano col volto travisato da collant di colore nero nei locali della rivendita di tabacchi "(OMISSIS)" di Pedace, mediante minaccia consistita nel farsi consegnare l'incasso della giornata, si impossessavano della somma di circa 2.000,00 euro, nonche' di svariati pacchetti di sigarette di marche diverse, sottraendoli alla titolare (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto con volto travisato ed in piu' persone riunite e con l'ulteriore aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica BRUNI-ZINGARI. 34) per il reato di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 61 c.p., n. 2, articoli 110 e 648 c.p., perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS) (nei cui confronti si e' proceduto separatamente), al fine di commettere il reato di cui al capo che precede (e quindi a fine di profitto), acquistavano o comunque ricevevano l'autovettura (OMISSIS) Uno di colore bianco tg (OMISSIS), oggetto di furto denunciato il 01.08.2008. Con le aggravanti di aver agito al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica BRUNI-ZINGARI. 36) per il reato di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 110 c.p. e articolo 628 c.p., commi 1 e 3, perche', in concorso tra loro e col minore (OMISSIS), per procurarsi un ingiusto profitto, (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita' di organizzatori del colpo e degli aspetti logistici ed operativi della condotta criminosa nonche' delle fasi successive alla rapina con particolare riferimento alla predisposizione dei mezzi necessari per la fuga degli esecutori materiali, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), minore degli anni 18 (per il quale si procedera' separatamente), in qualita' di esecutori materiali che, armati di taglierino, si introducevano col volto travisato da collant di colore nero nei locali dell'esercizio commerciale "(OMISSIS)" sito in Cosenza alla via (OMISSIS) e mediante minaccia e violenza consistita nel tenere in ostaggio un avventore ivi presente ed avvicinandosi alle casse intimando alla cassiera, (OMISSIS), di consegnare l'incasso, si impossessavano della somma di circa 1.300,00 euro, sottraendoli al titolare del citato esercizio commerciale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi, con volto travisato ed in piu' persone riunite e con l'ulteriore aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica BRUNI-ZINGARI. 37) per il reato di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 110 c.p., e articolo 628 c.p., commi 1 e 3, perche', in concorso tra loro e col minore (OMISSIS), per procurarsi un ingiusto profitto, (OMISSIS), in qualita' di organizzatore del colpo e degli aspetti logistici ed operativi della condotta criminosa nonche' delle fasi successive alla rapina con particolare riferimento alla predisposizione dei mezzi necessari per il prelevamento degli esecutori materiali dopo la fuga, il (OMISSIS), in qualita' di conducente dell'autovettura (OMISSIS) Panda di colore bianco con cui i malfattori si davano alla fuga dopo aver messo a segno il colpo, (OMISSIS) ed il (OMISSIS), minore degli anni 18 (per il quale si procedera' separatamente), in qualita' di esecutori materiali che, armati di pistola tipo revolver, si introducevano, col volto travisato da sciarpe di colore scuro e cappellini, nei locali dell'esercizio commerciale "(OMISSIS)" sito in Zumpano alla via (OMISSIS) e mediante minaccia e violenza consistita nel fatto che mentre uno dei due puntava l'arma verso i clienti ivi presenti, l'altro prelevava da una delle casse il danaro custodito, cosi' impossessandosi della somma di circa 995,00 euro, sottraendoli al titolare del citato esercizio commerciale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi, con volto travisato ed in piu' persone riunite e con l'ulteriore aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica BRUNI-ZINGARI. 38) per il reato di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 110 c.p. e articolo 628 c.p., commi 1 e 3, perche', in concorso tra loro e col minore (OMISSIS), per procurarsi un ingiusto profitto, (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita' di organizzatori del colpo e degli aspetti logistici ed operativi della condotta criminosa, (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita' di conducenti dei due ciclomotori con i quali accompagnavano sul luogo dell'evento delittuoso gli esecutori materiali ed assicuravano loro la fuga dopo aver messo a segno il colpo, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), minore degli anni 18 (per il quale si procedera' separatamente), in qualita' di esecutori materiali che, armati di taglierino e di coltello, si introducevano col volto travisato da calzamaglie nei locali dell'esercizio commerciale "(OMISSIS)" sito in Cosenza alla via (OMISSIS) e mediante minaccia e violenza consistita nel puntare le predette armi alle cassiere del supermercato, si facevano consegnare il danaro ivi custodito, cosi' impossessandosi della somma di circa 818,00 euro, sottraendoli al titolare del citato esercizio commerciale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi, con volto travisato ed in piu' persone riunite e con l'ulteriore aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica BRUNI-ZINGARI. 39) per il reato di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 110 c.p. e articolo 628 c.p., commi 1 e 3, perche', in concorso tra loro e coi minori (OMISSIS) e (OMISSIS), per procurarsi un ingiusto profitto, (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita' di organizzatori del colpo e degli aspetti logistici ed operativi della condotta criminosa, (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita' di conducenti degli autoveicoli Y10 di colore bianco tg (OMISSIS) e Mercedes classe A di colore verde, con i quali accompagnavano sul luogo dell'evento delittuoso gli esecutori materiali ed assicurando loro la fuga dopo aver messo a segno il colpo, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), entrambi minori degli anni 18 (per i quali si procedera' separatamente), in qualita' di esecutori materiali che, rispettivamente il primo a volto scoperto ed armato di taglierino ed il secondo a volto travisato da una calzamaglia, si introducevano nei locali dell'istituto bancario (OMISSIS) e mediante minaccia e violenza consistita nel prendere in ostaggio una cliente, (OMISSIS), afferrandola per la gola e prelevare i soldi dalle casse, si impossessavano della somma di 3.105,00 euro, sottraendoli al titolare del citato istituto bancario. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi, con volto travisato ed in piu' persone riunite e con l'ulteriore aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica BRUNI-ZINGARI. 40) per il reato di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 61 c.p., n. 2, articoli 110 e 648 c.p., perche', in concorso tra loro (e coi minori (OMISSIS) e (OMISSIS)) e al fine di commettere il reato di cui al capo che precede (e quindi a fine di profitto), acquistavano o comunque ricevevano l'autovettura LANCIA Y10 di colore bianco tg (OMISSIS), oggetto di furto. Con le aggravanti di aver agito al fine di commettere il reato di cui al capo che precede ed al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica BRUNI-ZINGARI. 41) per il reato di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 110 c.p., e articolo 628 c.p., commi 1 e 3, perche', in concorso tra loro e coi minori (OMISSIS) e (OMISSIS), per procurarsi un ingiusto profitto, (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita' di organizzatori del colpo e degli aspetti logistici ed operativi della condotta criminosa, (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita' di conducente ed accompagnatore dell'autoveicolo Lancia Y10 di colore rosso con i quali si recavano sul luogo dell'evento delittuoso gli esecutori materiali ed assicurando loro la fuga dopo aver messo a segno il colpo, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), entrambi minori degli anni 18 (per i quali si procedera' separatamente), in qualita' di esecutori materiali che, armati di taglierino, si introducevano col volto travisato da calzamaglie nei locali dell'esercizio commerciale "(OMISSIS)" sito in Cosenza alla via (OMISSIS) e mediante minaccia e violenza consistita nel puntare le predette armi alle cassiere del supermercato, si facevano consegnare il danaro ivi custodito, cosi' impossessandosi della somma di 2.500,00 euro, sottraendoli al titolare del citato esercizio commerciale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi, con volto travisato ed in piu' persone riunite e con l'ulteriore aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica BRUNI-ZINGARI. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). 42) per il reato di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 110 c.p. e articolo 628 c.p., commi 1 e 3, perche', in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, (OMISSIS) in qualita' di conducente dell'autoveicolo (OMISSIS) Panda 4x4 di colore verde scuro mediante il quale accompagnava sul luogo dell'evento delittuoso gli esecutori materiali ed assicurava loro la fuga dopo aver messo a segno il colpo, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in qualita' di esecutori materiali, armati di coltello e con il volto travisato da calzamaglie, che si introducevano nell'abitazione di (OMISSIS), intimandogli di consegnare l'incasso di diversi supermercati di proprieta' della societa' (OMISSIS) s.r.l. che il (OMISSIS) custodiva presso la propria abitazione, cosi impossessandosi della somma complessiva di 126.800,00 euro. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi, con volto travisato ed in piu' persone riunite e con l'ulteriore aggravante di aver agito al fine di agevolare le attivita' della cosca ndranghetistica BRUNI-ZINGARI. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). 43) per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1, 2, 3 e 4 per avere, in numero superiore a 10 persone, con distribuzione di compiti e ruoli, promosso, costituito, organizzato o comunque partecipato ad una associazione finalizzata alla commissione di piu' delitti di vendita, cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, consegna e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in prevalenza del tipo eroina e cocaina, sodalizio i cui partecipanti hanno la disponibilita' di denaro e automobili, beni impiegati per il conseguimento delle finalita' dell'associazione. In particolare: (OMISSIS) (capo del sodalizio criminoso), con il compito di procurare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente, anche avvalendosi delle proprie relazioni ndranghetistiche, determinare e dirigere le scelte del gruppo, attribuire i vari ruoli all'interno del sodalizio, detenere i proventi dell'attivita' illecita e deciderne le modalita' di distribuzione e di raccolta; (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (organizzatori del sodalizio criminoso), con il compito di tenere i rapporti con gli altri membri-spacciatori al dettaglio dell'associazione, organizzare e porre in essere i viaggi per l'acquisto delle sostanze stupefacenti, assicurarne la circolazione tra gli associati e la successiva vendita al dettaglio, provvedere, all'occorrenza, alla cessione diretta delle singoli dosi, organizzare la raccolta dei proventi dell'attivita' delittuosa; (OMISSIS), con il compito di aiutare il fratello (OMISSIS) nell'organizzare e porre in essere i viaggi per l'acquisto delle sostanze stupefacenti; (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (partecipi del sodalizio criminoso), con il compito di provvedere alla vendita al dettaglio della sostanza stupefacente e di far confluire i proventi ai vertici del gruppo. Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata. (OMISSIS). 45) per il reato di cui all'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1, 1 bis e 6, perche', in concorso tra loro, detenevano a fine di spaccio 1,360 chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina. (OMISSIS). 49) per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, perche' cedeva a persona non identificata un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 50) per il reato di cui all'articolo 81 cpv. c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, perche', in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, deteneva a fine di spaccio una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cedeva a (OMISSIS) una dose di cocaina, a (OMISSIS) una pietrina di eroina e a persone non identificate piu' dosi delle medesime sostanze. 51) per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, perche' cedeva a (OMISSIS) gr. 0,395 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 52) per il reato di cui all'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, perche', in concorso tra loro, cedevano a (OMISSIS) un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 53) per il reato di cui all'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, perche', in concorso tra loro, cedevano a (OMISSIS) un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina. (OMISSIS) e (OMISSIS). 54) per il reato di cui all'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS) (nei cui confronti si e' proceduto separatamente), detenevano a fine di spaccio almeno 18 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. (OMISSIS). 56) per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen. e 73 DPR 309/90, perche', in concorso con (OMISSIS) (nei cui confronti si e' proceduto separatamente), deteneva a fine di spaccio 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina. 57) per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen. e 73 DPR 309/90, perche', in concorso tra loro, detenevano a fine di spaccio 90 buste di sostanza stupefacente del tipo eroina e ne cedevano almeno 10. (OMISSIS) 59) per il reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, perche', in concorso tra loro, i prime due cedevano agli altri, che acquistavano a fine di spaccio, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). 60) per il reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, perche', in concorso fra loro, acquistavano e trasportavano a fine di spaccio, affidandone l'incarico a (OMISSIS), gr. 756 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. (OMISSIS). 61) per il reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, perche', in concorso fra loro, detenevano a fine di spaccio un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo eroina. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). 65) per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, per avere, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, detenuto a fine di spaccio e offerto in vendita o ceduto svariate dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. In particolare: in data 4.6.08 (OMISSIS) cedeva a persona non identificata una dose ("pietrina") di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in data 5.6.08 (OMISSIS) offriva in vendita a persona non identificata una dose ("pietrina") di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in data 21.6.08 (OMISSIS) cedeva a persona non identificata una dose ("pietrina") di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in data 2.4.08 (OMISSIS) cedeva a (OMISSIS) una dose ("pietrina") di sostanza stupefacente del tipo cocaina avente principio attivo pari a mg. 184; in data 4.4.08 (OMISSIS) cedeva a (OMISSIS) e (OMISSIS) una dose ("pietrina") di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in data 15.4.08 (OMISSIS) deteneva a fine di spaccio diverse dosi ("pezzi") di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in data 26.4.08 (OMISSIS) cedeva a (OMISSIS) e (OMISSIS) una dose ("pietrina") di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in data 2.4.08 (OMISSIS) e (OMISSIS) cedevano a (OMISSIS) una dose ("pietrina") di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto di g. 0,1607 ed avente principio attivo pari a mg. 35,5; in data 21.6.08 (OMISSIS) cedeva a persona non identificata una dose ("pietrina") di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in data 25.7.08 (OMISSIS) e (OMISSIS) cedevano a persona non identificata cinque dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in data 11.5.09 (OMISSIS) cedeva a (OMISSIS), due dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina. (OMISSIS). 66) per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, per avere, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, detenuto a fine di spaccio e offerto in vendita o ceduto svariate dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina. In particolare: in data 29.8.08 detenevano insieme un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina di ottima qualita'; in data 12.9.08 (OMISSIS) deteneva un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente; in data 11.5.09 (OMISSIS) cedeva a (OMISSIS) una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto di g. 0,6553 ed avente principio attivo pari a mg. 13,5. Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Con la recidiva specifica ed infraquinquennale per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Con la recidiva specifica per (OMISSIS); Con la recidiva reiterata e specifica per (OMISSIS). 2. La decisione di primo grado. Con sentenza del 4 maggio 2012 il G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro, all'esito di rito abbreviato, affermava la penale responsabilita', condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, i seguenti imputati: (OMISSIS), per i delitti di cui ai capi 1, 17, 18, e 43, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 6 per il delitto di cui al capo 1 e quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4; (OMISSIS), per il delitto di cui al capo 1, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 6; (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi 1, 13, 15, 17 e 45, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 6 per il delitto di cui al capo 1 e quella di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 della per il reato di cui al capo 13 ed esclusa l'aggravante delle persone riunite per il delitto di cui al capo 15; (OMISSIS) per il delitto di cui al capo 43, escluse le aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4 e riconosciute le attenuanti generiche; (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, esclusa per tali delitti l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7; (OMISSIS) per il delitto di cui al capo 18, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'articolo 629 c.p., comma 2; (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi 3 e 4, esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7; (OMISSIS) per il delitto di cui al capo 1, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 6; (OMISSIS) per il delitto di cui al capo 1, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 6; (OMISSIS) per il delitto di cui al capo 13, esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 riconosciute le attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all'articolo 628 c.p., comma 3; (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57 e 60, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva; (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 59, 60, 61 e 65, escluse le aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4; (OMISSIS), per i delitti di cui ai capi 3 e 4, esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7; (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 65, escluse le aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4; (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42; (OMISSIS) per il delitto di cui al capo 42, esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7; (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi 43 e 65, escluse le aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4 e riconosciute le attenuanti generiche; (OMISSIS) per il delitto di cui al capo 54, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 5; (OMISSIS) per i delitti di cui ai capi 59 e 60, riconosciute le attenuanti generiche; (OMISSIS) per i delitti di cui al capo 66, unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 5. Gli imputati erano assolti dalle altre accuse loro contestate. 3. La decisione di secondo grado. A seguito dell'impugnazione proposta da tutti gli odierni imputati, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del G.U.P., dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati allo stesso ascritti sub capo 3 della rubrica, perche' estinti per maturata prescrizione e, per l'effetto, riduce la pena al predetto inflitta ad anni 3 di reclusione; escludeva per (OMISSIS) l'aggravante di cui all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 1, in relazione al delitto ascritto e confermava la pena inflitta di 2 anni, 8 mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa; assolveva (OMISSIS) dai reati di cui ai capi 36, 37, 38 della rubrica per non aver commesso il fatto ed esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 in relazione ai delitti sub capi 33, 34, 39, 40, 41, 42, riduceva la pena al predetto inflitta ad anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.360,00 di multa; riduceva la pena inflitta a (OMISSIS), previo riconoscimento del ruolo di partecipe quanto al delitto sub capo 43 della rubrica, ad anni 8 e mesi 10 di reclusione; riduceva la pena inflitta a (OMISSIS), previa esclusione dell'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 contestata in relazione al delitto sub capo Ile, limitatamente al profilo dell'uso del metodo mafioso, in relazione al capo 15, nonche' esclusa l'aggravante di cui all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 1, in ordine al delitto sub capo 13, ad anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.320,00 di multa; assolveva (OMISSIS) dai reati di cui ai capi 36, 37, 38 della rubrica per non aver commesso il fatto ed esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 in relazione ai delitti sub capi 33, 34, 39, 40, 41 e riconosciuto il ruolo di partecipe quanto al delitto sub capo 43 della rubrica, riduceva la pena al predetto inflitta ad anni 19 mesi 8 e giorni 20 di reclusione; assolveva (OMISSIS) dai reati di cui ai capi 36, 37, 38 della rubrica per non aver commesso il fatto ed esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7 in relazione ai delitti sub capi 33, 34, 39, 40, 41 e 42, riduceva la pena al predetto inflitta ad anni 13 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.360,00 di multa; dichiarava inammissibile l'appello avanzato da (OMISSIS) e, per l'effetto, esecutiva nei confronti del predetto la sentenza impugnata, con condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione e euro 4.000,00 di multa; revocava le statuizioni civili di condanna a carico di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); confermava nel resto le condanne di (OMISSIS) (10 anni di reclusione), (OMISSIS) (20 anni di reclusione), (OMISSIS) (6 anni di reclusione), (OMISSIS) (4 anni e 8 mesi reclusione), (OMISSIS) (3 anni ed 8 mesi di reclusione), (OMISSIS) (3 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa), (OMISSIS) (3 anni di reclusione), (OMISSIS) (13 anni e 4 mesi reclusione), (OMISSIS) (4 anni ed 8 mesi di reclusione), (OMISSIS) (2 anni di reclusione e euro 4000,00 di multa), (OMISSIS) (3 anni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa), (OMISSIS) (1 anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa), (OMISSIS) (3 anni e 4 mesi di reclusione). Hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). 4. (OMISSIS), condannato per i capi 1 (associazione mafiosa), 17 (estorsione in danno di (OMISSIS)), 18 (estorsione in danno di (OMISSIS), erroneamente indicato come (OMISSIS)) e 43 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74), esclusa l'aggravante del 416 bis, comma 6, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 3 e 4, a 20 anni di reclusione, ha presentato ricorso sottoscritto dal difensore, avv. (OMISSIS), affidato ad un motivo, articolato in cinque doglianze: a) violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione agli articoli 628 e 629 c.p.; il ricorrente evidenzia che la condanna per il reato associativo e' frutto di un sostanziale appiattimento della Corte d'appello sulle argomentazioni del giudice di prime cure, come si evince dai numerosi rinvii alla decisione oggetto di impugnazione, segno evidente di un generale vizio motivazionale. In particolare si deduce la violazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 1, per non avere il giudice dato conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; la sentenza si limita ad elencare gli elementi di prova, senza operare alcuna valutazione critica. A giudizio del ricorrente manca rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori il momento della valutazione di attendibilita' intrinseca, come anche quello della ricerca degli elementi esterni di riscontro. Pur essendo indicati circa 15 collaboratori, si sottolinea che il loro narrato e' frammentario e non omogeneo, oltreche' scarsamente credibile. La Corte distingue i collaboratori c.d. "della prima ora" ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), le cui parole risultano comunque generiche nella ricostruzione della storia del clan e dei suoi affiliati, dai collaboratori piu' recenti ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), che parlano degli sviluppi successivi, indicando tra i componenti anche l'odierno imputato (i soli (OMISSIS) e (OMISSIS)) in maniera molto generica e poco credibile: in particolare (OMISSIS) parla di una presunta investitura di (OMISSIS) nel luglio 2011, nella casa circondariale di Cosenza, allorche' egli era detenuto in verita' a Voghera. Il ricorrente ricorda poi che sulla base degli stessi elementi l'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico dell'imputato dal GIP di Catanzaro - e confermata dal Tribunale del riesame - e' stata annullata con rinvio dalla Corte Suprema e poi dal Tribunale di Catanzaro, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, infatti, non sono stati giudicati idonei a riscontrare il narrato dei collaboratori di giustizia, anche a causa della genericita' delle chiamate in reita', che si limitano appunto ad attestare lo status di "affiliato" del (OMISSIS); b) in relazione al capo 17, riguardante l'estorsione contrattuale ai danni di (OMISSIS), si evidenzia l'errore di diritto rappresentato dall'aver accertato un'estorsione consumata, sulla base di mere captazioni, ancorche' i contratti di leasing non siano mai stati acquisiti agli atti del processo, ne' le relative richieste. In concreto poi la richiesta di finanziamento fu poi rigettata per carenza di documentazione, sicche' in ogni caso il delitto andava contestato nella forma tentata; c) in relazione al capo 18, riguardante l'estorsione ai danni del titolare del bar "(OMISSIS)", avente ad oggetto la fornitura di cestini natalizi, si evidenzia che dalle conversazioni intercettate emerge che il (OMISSIS) aveva spontaneamente offerto il dono, tanto che l'imputato era disposto a pagare; d) in relazione al capo 43, riguardante l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la responsabilita' e l'attribuzione del ruolo apicale sono fondate su tre intercettazioni, dal tenore non univoco, riguardanti colloqui tra l'imputato e (OMISSIS), tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle quali si parla di incontri e di scambi, ma non certamente di sostanze stupefacenti. La difesa ha dedotto che il vero oggetto dei colloqui fossero degli assegni, in considerazione delle difficolta' economiche dell'imputato, anche perche' (OMISSIS) non e' imputato di alcun episodio di spaccio. In definitiva mancherebbero quei riscontri esterni che la giurisprudenza richiede, laddove la prova del traffico di stupefacenti sia derivata esclusivamente da intercettazioni (cosiddetta "droga parlata"). Ancor meno dimostrato e' il ruolo apicale dell'imputato, il quale addirittura in molte conversazioni viene criticato per il suo poco carisma e scarso spessore criminale. e) in relazione al trattamento sanzionatorio, si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perche' privo di motivazione, come anche l'applicazione della recidiva, che ha determinato un aumento di due terzi della pena. 4.1 Con atto di motivi nuovi del 4 novembre 2014, il ricorrente eccepisce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, in relazione al capo 43, poiche' l'associazione avrebbe operato in un arco temporale di circa 10 anni, ma sono contestati appena 14 reati fine, per meta' dei quali e' intervenuta sentenza di assoluzione, mentre per gli altri e' stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'articolo 73, comma 5. L'unico episodio significativo, riguardante la detenzione di 1,360 Kg di cocaina (capo 45), non ha a che vedere con il gruppo associativo, poiche' l'unico associato coinvolto e' (OMISSIS), che peraltro ne era estraneo, perche' si trovava in custodia cautelare ed e' oggi deceduto. In riferimento all'altro reato associativo (416 bis c.p.) si ribadisce l'insussistenza di gravita' indiziaria, attestata dall'annullamento in sede di rinvio della misura custodiale, della quale si richiamano le argomentazioni. Sull'estorsione di cui al capo 18 (vicenda dei cestini) si segnala che l'imputato e' stato detenuto dal 7 agosto 2004 al maggio del 2006, periodo coincidente con quello dell'imputazione. Con riferimento alla recidiva obbligatoria, applicata come reiterata, specifica ed infraquinquennale, si deduce la violazione dell'articolo 99 c.p., u.c. poiche' l'aumento della recidiva e' stato superiore alla somma delle pene inflitte negli ultimi cinque anni dalla commissione dell'ultima violazione. Inoltre, poiche' occorre far riferimento alla data dell'inizio della consumazione, da individuarsi nell'anno 2000, si segnala che al tempo egli era incensurato, sicche' alcuna recidiva poteva essere applicata. Si chiede infine di applicare l'istituto della continuazione a tutti i reati contestati, con conseguente non applicazione della recidiva e si censurano gli aumenti di pena per le aggravanti ad effetto speciale dell'articolo 416 bis c.p., che, seguendo l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite n. 20798 del 2011, avrebbero determinato una pena complessivamente inferiore. 5. (OMISSIS), condannata per il capo 1 (associazione mafiosa), esclusa l'aggravante del 416 bis, comma 6, a 6 anni di reclusione, propone ricorso personalmente, articolando due motivi. 5.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all'articolo 416 bis c.p.; la ricorrente esclude la propria adesione al sodalizio, affermando di aver agito sempre per scopi personali e mai associativi, senza mai adoperarsi per il comune programma delinquenziale ed essendo sempre animata da affectio coniugalis. Ella era la compagna di (OMISSIS) e sostanzialmente la "cognata" di (OMISSIS); le conversazioni intercettate avevano ad oggetto sempre e solo fatti personali e mai associativi. La ricorrente segnala che nessun collaboratore parla di lei, ad eccezione di (OMISSIS), che pero' non riferisce fatti specifici, ma solo una propria sensazione, per la quale la ragazza "sembrava il capo". La verita' e' invece che ella doveva eseguire tutta una serie di direttive dettate dallmautorita' maritale" del (OMISSIS), volte pero' a soddisfare le esigenze personali dell'uomo e non dell'associazione; cio' poteva al massimo consentire di ipotizzare una condotta di favoreggiamento personale. 5.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione alla riferibilita' all'imputata della fattispecie contestata. L'imputata non poteva svolgere, come e' stato scritto, un ruolo di "collegamento tra il detenuto e l'accolita di riferimento", poiche' era a conoscenza di fatti e vicende del clan solo perche' convivente more uxorio di (OMISSIS); a riprova di cio' si ricorda che ella e' divenuta collaboratrice di giustizia e dunque avrebbe meritato il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante della collaborazione, di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 8 della ingiustamente negate dai giudici di merito. Sul punto, infine, si deduce che l'imputata aveva chiesto di essere sottoposta ad esame, ma per una malattia del figlio non ha potuto presenziare ed a causa di un travisamento linguistico la sua richiesta di rinvio e' stata impostata dal servizio di protezione come rinuncia all'esame. 6. (OMISSIS), condannato per il capo 1 (associazione mafiosa), esclusa l'aggravante del comma 6, a 10 anni di reclusione, propone ricorso, sottoscritto dal difensore, avv. (OMISSIS), affidato a 3 motivi. 6.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione all'articolo 178 disp. att. c.p.p., comma 1, lettera c), articoli 545 e 146 disp. att. c.p.p.; il ricorrente denuncia la violazione del diritto dell'imputato ad essere presente alla lettura del dispositivo, poiche' al momento della lettura il collegamento in videoconferenza, attraverso il quale partecipava a distanza, era staccato, sicche' la sentenza non puo' essere considerata legalmente notificata. 6.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e), in relazione agli articoli 192 e 546 c.p.p.; il ricorrente denuncia l'inattendibilita' del collaboratore (OMISSIS), gia' evidenziata con i motivi di appello, in relazione alle dichiarazioni degli altri collaboratori, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo i quali l'imputato ha partecipato solo ad un'associazione a delinquere finalizzata a commettere rapine. Peraltro il ruolo direttivo attribuitogli avrebbe dovuto trovare riscontro nelle propalazioni degli altri collaboratori e nella condanna degli altri soggetti, i quali, secondo l'ipotesi d'accusa, facevano parte del suo clan. Viceversa i presunti complici sono stati tutti assolti oppure la loro posizione e' stata archiviata, a riprova che un clan Zingari non e' mai esistito, ma solamente un clan denominato "Bruni", dedito alla commissione di rapine ai portavalori. Le dichiarazioni dei collaboratori non sono state valutate sotto il profilo dell'attendibilita' intrinseca-estrinseca e della esistenza di riscontri esterni. Va anche considerato che l' (OMISSIS) ha patito due periodi di carcerazione nei periodi 1999-2001 e dal 2005 ad oggi, per cui non e' logico ritenere che possa aver aderito al sodalizio dal carcere, impartendo ordini ai sodali, nonostante lo stato di restrizione. 6.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e), in relazione agli articoli 192 e 649 c.p.p.; a giudizio del ricorrente e' stato del tutto disatteso il motivo con il quale si chiedeva di rivalutare il mancato riconoscimento del bis in idem, in riferimento alla condanna inflitta dalla Corte d'appello di Bari per il reato di associazione a delinquere semplice, finalizzata alla rapina dei furgoni portavalori tra il 2001 ed il 2005, fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS). Nella decisione impugnata la Corte non esamina questo profilo, limitandosi a valutare i risultati delle intercettazioni ed escludendo la causale alternativa in maniera acritica. 7. (OMISSIS), condannato per il capo 4 (lesioni volontarie in danno di (OMISSIS)) a 3 anni di reclusione, propone ricorso, sottoscritto dal difensore, avv. (OMISSIS), affidato a 3 motivi. 7.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), in relazione agli articoli 192 e 546 c.p.p.; il ricorrente censura la valutazione della prova indiziaria, poiche' mancante di gravita' e precisione e lamenta che la motivazione della decisione non spiega la ragione per cui si disattende la tesi difensiva, secondo cui le telefonate captate successivamente ai fatti sono assolutamente neutre; inoltre non si indica un valido movente, poiche' il pregresso incontro tra l'imputato e la vittima e' frutto di travisamento di prova. Vi e' una telefonata delle 5:29 nella quale (OMISSIS) e un certo " (OMISSIS)", secondo la sentenza, "si accordano sul da farsi", ma i fatti sono anteriori, essendo il ferimento avvenuto alle 5:00. Si censura l'omessa valutazione delle dichiarazioni a discarico del collaboratore (OMISSIS); si valorizzano le risultanze balistiche relative alle particelle ritrovate sugli abiti dell'imputato, poiche' non sarebbero riconducibili all'uso di un'arma. 7.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera d), in relazione all'articolo 603 c.p.p., poiche' la Corte territoriale non ha disposto una rinnovazione dell'istruttoria, per acquisire la consulenza balistica ed escutere i consulenti. 7.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all'articolo 62 bis c.p. e articolo 133 c.p., poiche' il diniego delle attenuanti generiche e' fondato unicamente su un precedente penale molto risalente e dunque la motivazione e' insufficiente. 7.4 Con motivi aggiunti dell'avv. (OMISSIS) si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, in considerazione della data del fatto, da individuarsi nel 9 marzo 2005. 8. (OMISSIS), condannato per i capi 3 (lesioni volontarie in danno di (OMISSIS)) e 4 (detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo) a tre anni ed otto mesi di reclusione, propone ricorso, sottoscritto dai difensori avv. (OMISSIS) e prof. (OMISSIS), affidato a due motivi. 8.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all'articolo 192 c.p.p., comma 2 e articolo 533 c.p.p.; il ricorrente censura la valutazione della prova indiziaria operata da entrambi i giudici di merito, ricordando come il singolo indizio deve essere valutato prima nella sua fattualita' e poi, unitamente agli altri, in modo tale da poterne verificare la convergenza verso il medesimo risultato dimostrativo, escludendo eventuali spiegazioni alternative. Nel caso di specie la valutazione si fonda su elementi del tutto congetturali, inidonei a soddisfare l'esigenza di certezza, cui il legislatore aspira: entrambe le decisioni trascurano il rinvenimento di un bossolo nell'automobile, valorizzando le testimonianze incerte, che individuano un'autovettura simile a quella posseduta dall'imputato, di grande diffusione sul territorio nazionale e le intercettazioni di conversazioni che terminano alle 3:31, ovvero un'ora e mezza prima del fatto. Inoltre non viene fatta oggetto di motivazione la prospettazione alternativa offerta dalla difesa, sicche' non risulta superato quel ragionevole dubbio in presenza del quale l'articolo 533 c.p.p. impedisce l'affermazione di responsabilita'. 8.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione all'articolo 62 bis c.p.: il diniego delle attenuanti generiche si fonda sulla pessima biografia penale dell'imputato cosi' trascurando di valutare il disvalore in concreto espresso dal fatto. 8.3 Con motivi aggiunti dell'avv. (OMISSIS) si evidenziano i principali "contrasti" emersi tra le varie fonti di prova: a) nel verbale s.i.t. rese da (OMISSIS) (omonimo di altro imputato) sono descritti due soggetti, uno alto 1 metro e 60 cm, con i capelli a caschetto, esecutore materiale del delitto e l'altro alto 1 metro e 80 cm, con i capelli rasati, nessuno dei quali somigliante all'imputato; b) nelle intercettazioni telefoniche sull'utenza del coimputato (OMISSIS), il (OMISSIS) si rivela essere un mero interlocutore, che viene reso edotto di quanto accaduto la sera precedente; c) vi e' contrasto con la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale per i minorenni nei confronti del coimputato (OMISSIS), per il delitto di favoreggiamento, perche' entrambe le decisioni sono fondate sugli stessi elementi; d) non vi e' alcun elemento indiziario che possa far ritenere che il ricorrente facesse parte della squadra dei buttafuori della discoteca "(OMISSIS)"; e) la telefonata tra il ricorrente e il coimputato (OMISSIS) e' molto antecedente ai fatti ed al piu' dimostra che questi era un mero frequentatore della discoteca; f) sul luogo dei fatti non e' stato rinvenuto alcun bossolo calibro 9 x 21, il che consente di ritenere che l'arma utilizzata sia stato un revolver e non una pistola automatica; g) l'imputato e' stato sottoposto ad esame stub, che ha dato esito negativo, come quello svolto sull'autovettura Lancia Y a lui in uso. Inoltre si deduce la violazione dell'articolo 99 c.p., comma 4, poiche' e' stata adottata una motivazione apparente rispetto alla recidiva, nonostante si versi in ipotesi di recidiva facoltativa. 9. (OMISSIS), condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 2.320,00 di multa per i capi 1 (associazione mafiosa), 11 (detenzione di due pistole), 13 (estorsione in danno di (OMISSIS)), 15 (estorsione in danno di (OMISSIS)), 17 (estorsione in danno di (OMISSIS)) e 45 (detenzione di 1,360 Kg di cocaina), propone ricorso, sottoscritto dal difensore, avv. (OMISSIS), affidato a 3 motivi. 9.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e) in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3; il ricorrente giudica apparente la motivazione, poiche' priva di una valutazione ulteriore e piu' penetrante degli elementi probatori rispetto al giudice di primo grado; la Corte territoriale si limita a giudicare infondate le doglianze dell'imputato, riportando passi della sentenza di primo grado o di altri atti del procedimento, senza operare il necessario vaglio critico. Con riferimento al reato contestato al capo 45, relativo alla detenzione di 1,360 kg di cocaina, si sottolinea che l'unica prova utilizzata e' una conversazione telefonica dal linguaggio criptico, in quanto tale non decifrabile e dunque non in grado di eliminare i ragionevoli dubbi esistenti. 9.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 530 c.p.p., comma 2, articolo 606 c.p.p., articoli 416 bis, 110, 81 e 629 c.p., Legge n. 895 del 1967, articoli 2 e 7 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73. Il ricorrente censura la valutazione della prova indiziaria, priva dei caratteri di gravita', precisione e concordanza richiesti dall'articolo 192 c.p.p.. In particolare ritiene poco significative le conversazioni telefoniche ed ambientali utilizzate, in considerazione della cripticita' del linguaggio usato dagli interlocutori e dell'ambiguita' e poca chiarezza del contenuto delle conversazioni; di conseguenza queste non assurgono a rango di prova oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, con riferimento al reato associativo, si contesta l'esistenza di un clan denominato "Bruni-Zingari", anche perche' i (OMISSIS) sarebbero vicini ad un'associazione attiva nella zona di Cassano allo Ionio, in continua guerra con il clan degli zingari di Cassano. Inoltre si deduce mancanza di motivazione in relazione a tutti gli elementi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, oggettivi e soggettivi: il pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, comprovato dall'esistenza di strutture, dalla predisposizione di mezzi, da un'effettiva ripartizione di compiti tra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare; l'affectio societatis, in relazione alla consapevolezza di ciascun aderente di operare stabilmente nel gruppo e che le attivita' proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutti insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale attraverso l'utilizzo del metodo mafioso. Fa difetto, a tal proposito, gia' la contestazione, che non indica una data iniziale, ma solo la data finale del reato; inoltre non emerge una chiara divisione di compiti, fondamentale anche ai fini dell'elemento soggettivo. In definitiva nella fattispecie concreta non puo' essere configurata alcuna associazione mafiosa, ma, al piu', potra' essere configurata un'ipotesi di associazione a delinquere semplice, poiche' manca quella struttura associativa caratterizzata dalla forza di intimidazione e dall'omerta', che riesca ad avere incidenza in un dato territorio sulla struttura economica e sociale. Con riferimento specifico alla posizione del (OMISSIS) nel clan, si evidenzia che solo due collaboratori lo indicano, de relato, come il contabile della cosca, dedito allo spaccio di droga ed alla commissione di truffe ( (OMISSIS)) oppure ( (OMISSIS)) come l'autista di (OMISSIS), o meglio conosciuto come " (OMISSIS)", nomignolo del tutto estraneo all'imputato. Quanto ai reati di estorsione, si rileva che sono solo tre i reati scopo contestati, in relazione ad episodi nei quali non si rilevano elementi costitutivi del reato. Nella vicenda contestata al capo 13, anche a giudicare dal modo in cui il (OMISSIS) "maltratta" l'imputato nei colloqui intercettati, si comprende che il versamento di euro 500,00 nelle mani dell'imputato (OMISSIS) andava qualificato come prestito, circostanza dimostrata dalla successiva restituzione; nella vicenda contestata al capo 17 mancano del tutto le prove del reato, poiche' in relazione ad una estorsione contrattuale non e' stata mai acquisita la copia del contratto, ne' le comunicazioni di rigetto della richiesta di leasing, per cui tutta la ricostruzione e' affidata esclusivamente alle parole della persona offesa. In ordine alla detenzione di arma comune da sparo di cui al capo 11, al pari del caso precedente, vi sono solo le parole di (OMISSIS), secondo cui l'imputato avrebbe chiesto di custodire due pistole, senza neanche mostrarle; il possesso dell'arma, allora, non puo' essere desunto semplicemente da una frase. Quanto alla detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 45, la condanna e' fondata esclusivamente sulla conversazione ambientale del 30 ottobre 2008 con (OMISSIS); il ricorrente ha evidenziato che, con sentenza definitiva della Corte d'appello di Catanzaro del 28 novembre 2011, conseguente a giudizio di rinvio disposto dalla Terza Sezione della Corte di cassazione con sentenza 25711 del 28 giugno 2011, i coimputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati assolti. 9.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione all'articolo 63 c.p., comma 4 e articolo 99 c.p., con riferimento all'aumento di pena disposto per la recidiva pari a 33 mesi ed euro 750,00 di multa, sulla pena base di 66 mesi ed euro 1.500,00 di multa; il ricorrente giudica eccessivo tale aumento, individuato nel massimo edittale, perche' sproporzionato rispetto alla stessa entita' della pena complessiva. 10. (OMISSIS), condannato in primo grado per il capo 13 (estorsione a danno di (OMISSIS)) a 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, ha proposto due ricorsi. 10.1 Il primo ricorso, sottoscritto dall'avv. (OMISSIS), e' affidato a 2 motivi. 10.2 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3; il ricorrente giudica apparente la motivazione, poiche' priva di una valutazione ulteriore e piu' penetrante degli elementi probatori rispetto al giudice di primo grado; la Corte territoriale si limita a giudicare infondate le doglianze dell'imputato, riportando passi della sentenza di primo grado o di altri atti del procedimento, senza operare necessario vaglio critico. 10.3 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 530 c.p.p., comma 2, articolo 606 c.p.p., articoli 110, 81 e 629 c.p.: il ricorrente censura la valutazione della prova indiziaria, priva dei caratteri di gravita', precisione e concordanza, richiesti dall'articolo 192 c.p.p.. In particolare ritiene manchino nella vicenda contestata al capo 13 gli elementi costitutivi del reato di estorsione, rappresentati dalla minaccia esplicita, o anche implicita, dal timore, dalla coercizione dell'altrui volonta', dallo stato di soggezione della persona offesa, anche a giudicare dal contegno irrispettoso nei confronti dell'imputato (OMISSIS), come emerge dai colloqui intercettati. Il versamento di euro 500,00 nelle mani dell'imputato (OMISSIS), allora, andava qualificato come prestito, come dimostrato dalla successiva restituzione. 10.4 Il secondo ricorso, sottoscritto dall'avv. (OMISSIS), deduce violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e); si censura la motivazione della sentenza, nella parte in cui attribuisce al (OMISSIS) un ruolo di intermediazione nell'estorsione, poiche' la minaccia (implicita) sarebbe derivante dalla richiamata fama criminale del complice. In proposito si osserva che non viene indicato alcun elemento probatorio sulla base del quale dimostrare l'ambiente malavitoso delinquenziale di appartenenza del (OMISSIS), ne' alcuna forma di consapevolezza in capo all'imputato. Si deduce inoltre omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti di cui all'articolo 62 c.p., n. 4, e delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, in considerazione del comportamento successivo al reato di restituzione del denaro. 11. (OMISSIS), condannato in primo grado per il capo 18 (estorsione in danno di (OMISSIS)) a 3 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, ricorre con atto del difensore, avv. (OMISSIS), con il quale si deduce l'insussistenza del delitto di estorsione. Secondo la tesi difensiva, manca nei fatti l'elemento costitutivo della minaccia, poiche' la fornitura degli otto cestini natalizi nasce da una paura della vittima, piuttosto che da una condotta dell'imputato. Emerge infatti chiaramente che il signor (OMISSIS) avrebbe regalato i cestini per "preservare la sua attivita' commerciale da possibili richieste estorsive", dunque da un pericolo non attuale, ne' derivante da una condotta altrui. Il ricorrente passa in rassegna alcune decisioni di questa Corte sul delitto di estorsione, sottolineando che sono irrilevanti le mere supposizioni ed i semplici timori interni del soggetto passivo, i quali non risultino causalmente riconducibili al comportamento cosciente e volontario del soggetto attivo. Nel caso di specie l'unica condotta positiva e' stata quella di richiedere la sostituzione dei cestini, accompagnata dalla proposta di pagamento dei prodotti, come emerge anche da alcune telefonate intercettate. La fragilita' dell'impianto accusatorio aveva gia' indotto il G.I.P., con ordinanza del 26 novembre 2010, ad escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; a cio' si aggiunga l'intervenuta assoluzione per il delitto di associazione mafiosa; infine si evidenzia il ruolo marginale rivestito dall'imputato nella vicenda, essendosi questi limitato a fare un piacere all'amico (OMISSIS), riconsegnando i cestini. Egli non era nemmeno immediatamente destinatario dei beni, per cui non puo' aver percepito un ipotetico ingiusto profitto. Il reato deve dunque escludersi anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo e del concorso di persone, per difetto del contributo causale nello stesso. In subordine si chiede una rideterminazione della pena, previo disconoscimento della circostanza aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 conv. in Legge n. 203 del 1991. Con riferimento al metodo mafioso, si ricorda che questo non puo' essere desunto dalla mera reazione delle vittime, ma deve concretizzarsi in un comportamento oggettivo, che nel caso di specie non ricorre. L'agevolazione di associazioni di tipo mafioso deve escludersi, poiche' l'imputato e' stato assolto dall'accusa relativa. Con atto di motivi aggiunti del 17.11.2014, trasmesso via fax, si evidenzia che l'imputato e' collaboratore di giustizia dal 16 settembre 2014, per cui deve trovare applicazione l'attenuante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 8; si ribadisce la diversa valutazione del G.I.P. sui fatti e si ricorda che la persona offesa (di nome (OMISSIS) e non (OMISSIS), come indicato in rubrica) non ha mai detto di aver subito un'estorsione; (OMISSIS) ha riferito episodi diversi, avendo dichiarato di lavorare nell'esercizio commerciale dall'anno 2007, mentre i fatti sono collocati dal 2004 al 2006. Dunque la fattispecie integra l'ipotesi della c.d. estorsione ambientale, cosi' definita dalla dottrina per sottolineare che essa non puo' considerarsi punita dall'articolo 629 c.p., in mancanza di una coartazione specifica. In conclusione il ricorrente chiede dichiararsi la prescrizione, intervenuta nelle more dell'udienza in cassazione. 12. (OMISSIS), condannato per i capi da 25 a 32, per ricettazione, riciclaggio e falso per soppressione delle targhe di alcune automobili, a 4 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, propone ricorso con atto del difensore, avv. (OMISSIS), affidato a 3 motivi. 12.1 Con il primo motivo rileva che la sentenza di primo grado e' stata notificata alla presunta convivente dell'imputato e non a lui personalmente; l'imputato e' spesso lontano da casa ed in perenne conflitto con la signora (OMISSIS). Inoltre la sentenza non e' stata notificata al difensore, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio sin dal processo di primo grado. 12.2 Con il secondo motivo lamenta che la motivazione della decisione in punto di inammissibilita' dell'appello e' carente, poiche' il giudice si limita a riportare i principi giurisprudenziali. 12.3 Con il terzo motivo si censura la motivazione della decisione in punto di inammissibilita' dell'appello per illogicita', poiche' l'assunta genericita' dei motivi di appello confermava la mancata notifica della sentenza di primo grado. 13. (OMISSIS), condannato a 19 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per i capi 33 (rapina alla rivendita di tabacchi "(OMISSIS)"), 34 (ricettazione di auto), 39 (rapina all'Ubi Banca), 40 (ricettazione di auto), 41 (rapina alla Conad), 43 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), 59 (cessione di cocaina), 60 (acquisto e trasporto di cocaina), 61 (detenzione a fine di spaccio di eroina) e 65 (detenzione a fine di spaccio di cocaina o eroina), propone ricorso, sottoscritto dal difensore, avv. (OMISSIS), affidato a 3 motivi. 13.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all'articolo 125 c.p.p., articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 546 c.p.p., lettera e), articoli 110, 628 e 648 c.p.. Si rileva in primo luogo la contraddittorieta' della decisione, nella parte in cui utilizza gli stessi indizi per una pronuncia di condanna rispetto ad alcuni reati e per l'assoluzione rispetto ad altre, a riprova del carattere non grave, preciso e concordante del materiale indiziario. Con riferimento alle rapine, il ruolo dell'imputato sarebbe quello di organizzare e coordinare, nonche' di recuperare gli esecutori materiali delle diverse rapine, ma al di la' di frammentari e generici contatti telefonici non si comprende in cosa cio' sia consistito. Si esclude pertanto il concorso di persone, sotto il profilo della efficienza causale, nel determinare l'evento. Anche sotto il profilo motivazionale si sottolinea che gli elementi indiziari non superano, in presenza di plurime interpretazioni alternative, il vaglio del ragionevole dubbio. In relazione ai collegati delitti di ricettazione, poi, manca del tutto sia il contributo causale, sia il coefficiente psicologico, poiche' le autovetture sono nella disponibilita' di altro imputato. 13.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all'articolo 125 c.p.p., articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 546 c.p.p., lettera e), Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74. In relazione al reato associativo, si esclude che i collaboratori di giustizia abbiano mai fatto riferimento all'associazione parallela che operava nel settore degli stupefacenti, avendo essi parlato esclusivamente di quella di stampo mafioso denominata "clan Bruni". Ancorche' la Corte catanzarese riferisca delle dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali inseriscono i fratelli (OMISSIS) nel settore della droga. A giudizio del ricorrente, cio' non consente di affermare la sussistenza del reato associativo, per la quale, al pari di quello previsto dall'articolo 416 c.p., che e' norma generale rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, e' necessario dimostrare i tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attivita' personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilita' dell'unione illecita. Le generiche dichiarazioni dei collaboratori non costituiscono elemento probatorio o indiziario rispetto all'esistenza dell'associazione, la quale non puo' dedursi semplicemente dall'esistenza del clan mafioso, ne' dalla prova dei reati fine, poiche' occorre l'assunzione di un ruolo funzionale all'associazione ed alle sue dinamiche operative, che sia espressione non occasionale dell'adesione al sodalizio, con coscienza e volonta' di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo. Dal punto di vista motivazionale, poi, si evidenzia che il patrimonio probatorio e' rappresentato da materiale intercettivo generico, spesso decontestualizzato, che fa riferimento ad un periodo molto ristretto, rispetto ad una contestazione di otto anni. In relazione alle ipotesi di acquisto di cocaina (capi 59 e 60), il ricorrente censura la motivazione, nella parte in cui utilizza le intercettazioni collegate al capo 60, al fine di dimostrare la responsabilita' per il capo 59, secondo un metodo che definisce delle cd. "scatole cinesi", perche' anziche' escludere il coinvolgimento nel primo episodio, lo desume dalla partecipazione al secondo. Si ricorda che l'imputato era in stato di detenzione in regime di arresti domiciliari, per cui l'affermazione in sentenza che questi poteva aver violato le prescrizioni imposte andava dimostrata rigorosamente. Si censura ancora il diniego dell'attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, poiche' le singole ed episodiche ipotesi contestate possono tutte inquadrarsi nello schema normativo di cui all'articolo 73, comma 5. 13.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione all'articolo 597 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., lettera e), articoli 62 bis, 81, 132 e 133 c.p., con riferimento al trattamento sanzionatorio. Si giudica eccessivo e privo di motivazione il calcolo della pena, fondato su una pena base di 11 anni di reclusione per il capo 43, aumentato per la recidiva di cinque anni e sei mesi e di un anno per ciascuno degli episodi di cessione contestati; per le rapine, con un calcolo parallelo, si e' assunta a pena base quella di sette anni di reclusione aumentata di 16 mesi per le altre due rapine e di nove mesi per le due ricettazioni; le due pene, sommate, sono state ridotte per il rito. Priva di motivazione e' giudicata la pena base di 11 anni, significativamente discostata dalla soglia minima, come anche tutti gli aumenti per la continuazione, anche confrontati con il trattamento riservato ad altro coimputato ( (OMISSIS)) che rispondeva delle stesse condotte. Si censura il diniego delle attenuanti generiche, basato genericamente sulla pessima biografia penale dell'imputato, e l'aumento per la recidiva, che poteva essere applicata solo sulla base di una adeguata motivazione, trattandosi di recidiva facoltativa. 13.4 All'odierna udienza il difensore ha depositato "nuovi motivi di ricorso ex articolo 611 c.p.p." ribadendo le doglianze gia' proposte e contestando l'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, sia perche' le cessioni di stupefacenti oggi contestate sarebbero assorbite da sentenze passate in giudicato, sia perche' i reati successivi alla commissione di quelli oggi in contestazione non potrebbero essere considerati ai fini della recidiva. 14. (OMISSIS) condannato a 13 anni, 2 mesi di reclusione ed euro 1.360,00 di multa per i capi 33 (rapina alla rivendita di tabacchi "(OMISSIS)"), 34 (ricettazione di un'automobile), 36 (rapina all'"Ard discount"), 37 (rapina al "Mc Donalds"), 38 (rapina al "Conad"), 39 (rapina all'Ubi Banca), 40 (ricettazione di auto), 41 (rapina al "Conad"), 42 (rapina in danno di (OMISSIS)), 43 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), 65 (detenzione a fine di spaccio di cocaina o eroina), propone ricorso con atto del difensore, avv. (OMISSIS), affidato a 4 motivi. 14.1 Con il primo motivo, con riferimento ai capi 43 e 65, si censura il diniego di riapertura del dibattimento, per effettuare una perizia fonica sulle conversazioni intercettate, poiche' l'unico elemento a carico dell'imputato erano le captazioni di telefonate, non avendo alcun collaboratore mai nominato il (OMISSIS). Doveva escludersi la partecipazione al reato associativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, che richiede una previa individuazione dei ruoli rivestiti da ciascun membro e che la sentenza non individua; al di la' di qualche attivita' di spaccio a titolo concorsuale, doveva escludersi un rapporto organico al sodalizio. Il (OMISSIS) si trovava, tra il luglio del 2009 e l'agosto del 2010, presso una comunita' terapeutica di Reggio Calabria, per problemi legati alla tossicodipendenza, ed ha ottenuto persino la liberazione anticipata per buona condotta; prima del 2008 non ha avuto alcun contatto con il coimputato (OMISSIS); sono documentati esclusivamente tre episodi di cessione di sostanza stupefacente in un anno di intercettazioni per cui, anche a voler ammettere una sua responsabilita' per i reati fine, non e' dimostrato che egli avesse svolto delle attivita' per conto dell'associazione. Viene poi contestata l'affermazione della fungibilita' di ruoli tra (OMISSIS) e (OMISSIS), fondata esclusivamente sulla coabitazione per un periodo di tempo; si rammenta che nelle numerose perquisizioni l'imputato non e' mai stato trovato in possesso di droga, ne' all'interno dell'abitazione sono stati trovati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza, altre sostanze da taglio o qualunque altra cosa per confermare un suo coinvolgimento nell'attivita' di spaccio. Con riferimento specifico agli episodi di cessione, si contesta il ruolo concorsuale dell'episodio di cessione di cocaina a (OMISSIS) (avvenuto il (OMISSIS)), poiche' non vi sono elementi per affermare che l'imputato fosse a conoscenza dell'appuntamento, di conseguenza la sua presenza ai fatti puo' essere stata inconsapevole. Di incerto significato sono giudicate le intercettazioni, in relazione all'episodio del 21 giugno 2008. Quanto infine alla cessione dell'11 maggio 2009, rispetto al quale l'imputato sarebbe stato visto cedere qualcosa a tale (OMISSIS), si e' proceduto alla perquisizione del presunto acquirente, trovato in possesso di due dosi di eroina, ma non del (OMISSIS), per verificare se avesse banconote riconducibili all'attivita' di spaccio. 14.2 Con il secondo motivo, con riferimento all'affermazione di responsabilita' per le rapine, si contesta la motivazione della sentenza, fondata sulle conversazioni intercettate, che sono generiche e non conducenti alla responsabilita' del (OMISSIS). In ordine alla rapina ai danni della tabaccheria "(OMISSIS)", si censura il significato attribuito alla frase "La capra.... attaccala piu' lontano possibile", impropriamente collegata all'auto utilizzata per la rapina e si sottolinea che la persona offesa non ha individuato l'imputato, del quale non e' dimostrata la presenza sul luogo della rapina, anche perche' i tre imputati erano soliti vedersi con frequenza e scambiarsi telefonate. Anche rispetto alla rapina all'Ubi Banca (capo 39), si evidenzia la contraddittorieta' della motivazione, che non chiarisce i movimenti della coppia (OMISSIS) - (OMISSIS), non risolve i dubbi sulla riconducibilita' delle voci ai parlatori, opera una ricostruzione non verosimile dei fatti, che presenta innumerevoli punti di criticita' in riferimento agli orari ed ai luoghi in cui ipotizza trovarsi l'imputato tra le 10:09 e le 11:20 del 3 ottobre 2008. Rispetto alla rapina di cui al capo 41 si contesta la ricostruzione accusatoria e rispetto alla rapina contestata al capo 42 si evidenzia che mancano i riscontri gps effettuati per altri imputati, le perquisizioni, le verifiche sulle celle telefoniche che consentano di confermare la presenza del (OMISSIS) sul luogo della rapina. 15. (OMISSIS), condannato a 5 anni e due mesi di reclusione ed euro 1.360,00 di multa per i capi 33 (rapina alla rivendita di tabacchi "(OMISSIS)"), 34 (ricettazione di automobile), 36 (rapina all'"Ard discount"), 37 (rapina al "Mc Donald's"), 38 (rapina al "Conad"), 39 (rapina all'Ubi Banca), 40 (ricettazione di auto), 41 (rapina al "Conad"), 42 (rapina in danno di (OMISSIS)), propone ricorso con atto del difensore, avv. (OMISSIS), affidato a 2 motivi. 15.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3; il ricorrente giudica apparente la motivazione, poiche' priva di una valutazione ulteriore e piu' penetrante degli elementi probatori rispetto al giudice di primo grado ed elusiva dei motivi di appello; cosi' ad esempio, la Corte territoriale non ha fornito risposte alle doglianze in merito alla cripticita' del linguaggio usato dagli interlocutori, all'ambiguita', poca chiarezza e decifrabilita' del contenuto delle conversazioni e dunque, in sostanza, alla non utilizzabilita' probatoria del compendio intercettivo acquisito nel corso delle indagini e si e' limitata a riproporre brani della sentenza di primo grado, senza operare un necessario vaglio critico. 15.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2 e articolo 530 c.p.p., comma 2, articolo 110 c.p. e articolo 628 c.p., commi 1 e 3: il ricorrente censura la valutazione della prova indiziaria in relazione alle imputazioni residue, priva dei caratteri di gravita', precisione e concordanza richiesti dall'articolo 192 c.p.p.. In particolare ritiene che nella vicenda contestata ai capi 33-34 l'elemento cardine sia rappresentato dalle dichiarazioni della persona offesa, che pero' riconosce altro soggetto e non (OMISSIS), per cui in mancanza di prova che l'imputato fosse con lui, doveva concludersi che l'imputato non ha partecipato alla rapina. In relazione alla rapina di cui al capo 39, al (OMISSIS) viene attribuito il ruolo di conducente dell'autovettura che accompagno' sul luogo gli esecutori materiali e che successivamente ne assicuro' la fuga, ma sul veicolo non sono state rinvenute impronte digitali o palmari ne' altro elemento che riconducesse a (OMISSIS), ne' le intercettazioni hanno consentito di identificarne la posizione geografica al momento della rapina. Infine, in relazione alla rapina contestata al capo 42, ancorche' il (OMISSIS) alle 19.30 dovesse essere ancora una volta alla guida dell'auto (secondo l'ipotesi accusatoria), alle 19.28 egli riceve una telefonata dalla figlia, incompatibile per comune esperienza con l'impegno alla perpetrazione di un reato. In definitiva, allora, l'imputato e' stato condannato sulla base di illazioni, teoremi, argomentazioni plausibili, ricostruzioni ipotetiche e non sulla base di prove che consentano di affermare la sua responsabilita' oltre ogni ragionevole dubbio. 16. (OMISSIS), condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per il capo 42 (rapina in danno di (OMISSIS)), propone ricorso con atto sottoscritto dal difensore, avv. (OMISSIS), con il quale deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e). Il ricorrente censura la motivazione della decisione, fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate, poiche' l'imputato non e' stato riconosciuto dalla vittima, non e' stato intercettato sui luoghi dell'orario di commissione del reato e non vi sono elementi logici a sostegno di una pronuncia di condanna, se non un sopralluogo la mattina del fatto e le dichiarazioni di (OMISSIS) puramente ipotetiche. Di conseguenza sussistono esclusivamente pochi isolati indizi, che non raggiungono la gravita' tale da consentire un'affermazione di responsabilita'. Con dichiarazione del 14 aprile 2014 l'imputato ha presentato rinuncia all'impugnazione. 17. (OMISSIS), condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione per il capo 43 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74), propone ricorso con atto dei difensori, avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), affidato a due motivi. 17.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74. La difesa evidenzia che dal quadro probatorio non emerge alcuno degli elementi del reato associativo; con i motivi di appello si erano segnalate alcune questioni di criticita', rispetto alle quali non vi e' stata la risposta della decisione impugnata, che si fonda su affermazioni aberranti, come quella a pagina 153 che giudica "circostanza neutra stante il ruolo territoriale ricoperto dal predetto in seno al ramo operativo del clan" quella denunciata dall'impugnazione, secondo cui solamente un collaboratore ( (OMISSIS)) dichiarava genericamente che l'imputato fosse intraneo al gruppo; in realta' questa conclusione tradisce il pregiudizio del giudicante, che si sottrae alla spiegazione richiesta. Piu' in generale si censura la ricostruzione dei fatti, fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori e le captazioni ambientali e telefoniche, che fungerebbero da reciproco riscontro, in violazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 2, secondo il quale puo' essere riconosciuta valenza probatoria esclusivamente a dati plurimi, gravi, precisi e concordanti. In riferimento alle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) si denuncia l'omessa valutazione dell'attendibilita' delle sue dichiarazioni, secondo i parametri indicati dalla consolidata giurisprudenza, e la sopravvalutazione dell'unica e generica affermazione, per la quale l'imputato sarebbe intraneo al clan Bruni, con il compito di compiere estorsioni e commerciare in sostanze stupefacenti. Questo unico elemento viene utilizzato come riscontro oggettivo alle intercettazioni telefoniche, a loro volta incerte per il contenuto e dunque prive di valenza indiziaria. Ancora si censura la motivazione della decisione, nella parte in cui opera una valutazione parziale del materiale probatorio, che andava invece valutato nel suo insieme, anche rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori, che escludevano la partecipazione del (OMISSIS) alle attivita' criminali, oppure rispetto alle conversazioni telefoniche prive di valore indiziario. Con specifico riferimento a queste ultime, si giudica inattendibile il riconoscimento personale e vocale del (OMISSIS) operato dagli agenti di PG operanti, fondato non su elementi certi, quali la conoscenza personale e diretta o il risultato di servizi di appostamento, ma su valutazioni presuntive. Infine si lamenta la contraddittorieta' della motivazione, nella parte in cui utilizza ai fini della prova del capo 43 (reato associativo) delle fonti probatorie riguardanti il capo 44 (cessione in favore di (OMISSIS) di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Cosenza, in epoca antecedente al 5.3.05, per il quale e' intervenuta assoluzione in primo grado). A tal proposito si segnala che nella sentenza 924 del 15 giugno 2011 di questa Corte, riguardante la vicenda cautelare, viene esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poiche' la frase captata e valorizzata dai giudici di merito andava considerata "assolutamente equivoca e generica, comunque inidonea a dimostrare che i dialoganti alludessero effettivamente a sostanze stupefacenti, mancando inoltre ogni cenno al quantitativo e alla qualita'". 17.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, di equivalenza e non di prevalenza, privo di qualunque giustificazione in relazione ai criteri dettati dall'articolo 133 c.p.. Infine si segnala che alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale dell'11 febbraio 2014, riguardante la distinzione tra le cosiddette droghe leggere e quelle pesanti, andrebbe riconosciuta l'attenuante specifica dell'articolo 74, comma 6 e la prevalenza delle attenuanti generiche. Con memoria del 12 novembre 2014 dell'avv. (OMISSIS) si insiste per l'annullamento della sentenza, sottolineando che la collaboratrice di giustizia (OMISSIS), della quale e' allegato stralcio di interrogatorio in data 29 agosto 2013, ha escluso che l'imputato facesse parte dell'associazione, ritenendo che questi era dedito alla detenzione e allo spaccio di sostanza stupefacente per conto proprio. 18. (OMISSIS), condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per il capo 1 (associazione mafiosa), propone ricorso con atto del proprio difensore, avv. (OMISSIS), affidato a quattro motivi. 18.1 Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione all'articolo 416 bis c.p.. L'imputato viene definito azionista del sodalizio, con compiti di commettere reati di rapina a mano armata, per un periodo di 19 mesi, dalla morte di (OMISSIS), il (OMISSIS), al febbraio 2001; cio' sulla base delle dichiarazioni di (OMISSIS), di una lettera e di otto intercettazioni telefoniche di altro procedimento ed in mancanza di prova di reati scopo. A giudizio del ricorrente le dichiarazioni del collaboratore sono generiche, poiche' non vengono precisati il luogo di fidelizzazione, il ruolo rivestito o gli atti compiuti, e non sono confermate da alcuno degli altri collaboratori storici, che non ricomprendono l'imputato tra gli associati; si osserva che non esistono investigazioni specifiche, quali appostamenti, pedinamenti, perquisizioni personali o reali, arresti, intercettazioni delle utenze in uso all'imputato, colloqui tra coindagati. Non vi e' dunque prova degli elementi necessari per affermare la responsabilita', rappresentati dal "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, con l'individuazione dei singoli ruoli e della gerarchla del gruppo, e dell'affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata. Rispetto al (OMISSIS), infatti, non emerge l'assunzione di un ruolo stabile e duraturo per contribuire al rafforzamento del sodalizio criminoso, ne' l'adesione volontaria alla vita del clan, richiesta sotto forma di dolo specifico. Sotto il profilo oggettivo il delitto contestato richiede la prova del contributo portato alla vita dell'associazione criminosa, non essendo sufficiente una mera adesione formale od ideale, priva di efficacia causale. 18.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione all'articolo 270 c.p.p. e articolo 268 c.p.p., commi 6, 7 e 8 bis ed al principio del ne bis in idem. Si denuncia l'utilizzazione di intercettazioni telefoniche di altro procedimento, riguardanti altro fatto (una rapina al Banco di Napoli in Rossano Calabro, gia' contestata al capo 5 e per il quale in primo grado e' stato disposto non doversi procedere perche' l'imputato risulta gia' giudicato per gli stessi fatti), pur in assenza di sentenza irrevocabile, in mancanza dei supporti audio e sulla base di una semplice trascrizione; la Corte d'appello ha ritenuto che l'inutilizzabilita' fosse sanata dal rito abbreviato ed ha di fatto desunto la prova del reato associativo dalla sentenza non ancora definitiva, riguardante l'altro procedimento. 18.3 Con il motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione all'articolo 237 c.p.p., rispetto alla lettera sequestrata a casa dell'imputato, che non e' stata acquisita in originale, ma solo in copia e rispetto alla quale non vi e' prova del sequestro e della convalida, a giudizio della difesa necessarie ai fini della utilizzabilita'. 18.4 Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione al trattamento sanzionatorio, poiche' viene applicata la recidiva obbligatoria prevista dall'articolo 99 c.p., comma 5, per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma. Sul punto la Corte d'appello ritiene irrilevante l'errore del primo giudice (pag. 1085 della sentenza del GUP), avendo questi fatto applicazione dell'articolo 63 c.p., comma 4, ma si obietta che invece la recidiva e' stata considerata ed applicata come circostanza aggravante ad effetto speciale. Si censura il diniego delle attenuanti generiche, poiche' la pessima biografia ed i plurimi precedenti penali sono rappresentati da due applicazioni di pena del 1999 e da due decreti penali di condanna. 18.5 Con memoria del 29 ottobre 2014 viene articolato un motivo aggiunto, per violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione agli articoli 268, 270 e 271 c.p.p.. Si osserva che la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla nozione di "diverso procedimento", ne' sull'assenza dei decreti autorizzativi e dei supporti magnetici. Il ricorrente ricorda che per diverso procedimento deve intendersi quello instaurato in relazione alle notizie di reato che deriva da un fatto storicamente diverso e non puo' essere escluso per il fatto che tra i due procedimenti intercorra una connessione a un collegamento probatorio, posto che una diversa conclusione comporterebbe la sostanziale elusione del diritto processuale in questione (Cass., 5 , 15652/2014). Sotto questo profilo si evidenzia che il fatto storicamente diverso, non e' collegato, ne' connesso, ne' rappresenta corpo del reato, utilizzabile secondo la sentenza 32697 del 2014 delle Sezioni Unite. 19. (OMISSIS), condannato a 8 anni e 10 mesi di reclusione per i capi 43 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74), 49 (cessione di quantitativo imprecisato di cocaina), 50 (detenzione di una dose di cocaina e cessione di cocaina ed eroina), 51 (cessione di 0,345 gr di cocaina), 52 (cessione a (OMISSIS) di cocaina), 53 (cessione a (OMISSIS) di cocaina), 54 (detenzione di 18 dosi di cocaina), 56 (detenzione di 6 dosi di eroina), 57 (detenzione di 90 buste di eroina e cessione di 10 buste), 60 (acquisto e trasporto di 756 gr cocaina), propone ricorso con atto sottoscritto dal difensore, avv. (OMISSIS), affidato a 10 motivi. 19.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione al concorso nella vicenda di cui al capo 60. Si evidenzia che: a. attesi i rapporti personali con (OMISSIS), nei colloqui intercettati difettano indizi di reita' gravi, precisi e concordanti; b. mancano contatti diretti o conoscenza tra (OMISSIS) (presunto acquirente per rivendere al dettaglio) e (OMISSIS) (corriere); e. mancano contatti tra (OMISSIS) (asserito fornitore del (OMISSIS)) e (OMISSIS); d. il dato della staffetta di (OMISSIS) (alfa 147) rispetto a (OMISSIS) (fiat punto) e' equivoco, perche' l'alfa 147 non e' stata fermata; e. la tracciabilita' del telefono del (OMISSIS) non offre elementi di conferma; f. i febbrili contatti di presunti acquirenti con (OMISSIS) non offrono conferme rispetto alla vicenda della fornitura da parte del (OMISSIS) con la sostanza trasportata dal (OMISSIS). 19.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione al concorso nella vicenda di cui al capo 49, poiche', a giudizio del difensore, le risultanze captative sono generiche ed insufficienti sia rispetto alla condotta, sia rispetto alla tipologia di sostanza stupefacente. 19.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione al concorso nella vicenda di cui al capo 51 (cessione di 0,345 gr di cocaina): il quantitativo non raggiungerebbe la dosa media giornaliera fissata dal ministero della salute e il richiamo al modus operandi non consentiva di escludere l'attenuante del comma 5. 19.4 Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione alla vicenda di cui al capo 52 (cessione a (OMISSIS) di cocaina): le risultanze captative sono generiche ed insufficienti per affermare la sussistenza del reato, potendosi dedurre al piu' una fase preparatoria dell'incontro (OMISSIS) - (OMISSIS); inoltre non vi e' stato sequestro, ne' prova di un passaggio della sostanza; 19.5 Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione al concorso nella vicenda di cui al capo 53 (cessione a (OMISSIS) di cocaina): le risultanze captative sono generiche ed insufficienti ad affermare la sussistenza del reato, dimostrando al piu' una fase preparatoria dell'incontro (OMISSIS) - (OMISSIS) e non vi e' stato sequestro, ne' e' dimostrato che cio' che il (OMISSIS) ha gettato nel fiume fosse sostanza stupefacente, che comunque egli poteva essersi procurato in altro modo. 19.6 Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione al concorso nella vicenda di cui al capo 54 (detenzione di 18 dosi di cocaina): le risultanze captative sono giudicate generiche ed insufficienti ad affermare la sussistenza del reato; si contesta la correlazione tra la strategica collocazione dello stupefacente in una veranda, con accesso da parte dei terzi, ed il riferimento alla medesima in un colloquio (OMISSIS) - (OMISSIS) ("lasciale dove erano prima quelle cose"), poiche' l' (OMISSIS) non aveva le chiavi per accedere alla veranda. 19.7 Con il settimo motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento per il fatto di cui al capo 56 (detenzione di 6 dosi di eroina) delle attenuanti dell'articolo 73, comma 5 e dell'articolo 116 c.p., comma 2, poiche' delle sei dosi possedute dal (OMISSIS) emerge la volonta' del (OMISSIS) di cederne una sola; inoltre non e' stato accertato il luogo in cui sarebbe stata occultata la sostanza. 19.8 Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione all'affermata partecipazione all'associazione di cui al capo 43 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74), perche': a. (OMISSIS) sembra concorrere con altri soggetti estranei all'associazione (quali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)); b. sono inutilizzabili i colloqui ambientali (OMISSIS) - (OMISSIS), che vengono captati occasionalmente nelle intercettazioni telefoniche; c. si utilizza la vicenda contestata al capo 60 (acquisto e trasporto di 756 gr di cocaina) per dimostrare il reato associativo, in difetto di qualsiasi collegamento; d. tutti i collaboratori, ad eccezione del solo (OMISSIS), escludono il coinvolgimento di (OMISSIS); e. si amplifica a dismisura il rapporto personale con esponenti della famiglia Bruni, per desumerne apoditticamente l'appartenenza all'associazione; f. si valorizza erroneamente il rapporto personale con (OMISSIS), sebbene i contatti si sviluppino nella sola dinamica, priva di affectio societatis, fornitore all'ingrosso-acquirente per rivendita al dettaglio, senza alcuna esclusivita' commerciale, tipica della stabilita' dei legami associativi; g. si travisa una frase della conversazione 6464 del 23.1.2008 ("a me i (OMISSIS) - (OMISSIS) (che sono i (OMISSIS)) mi hanno fatto guadagnare 50.000 Euro"), che esprime solo patente millanteria e comunque al piu' dimostra un rapporto concorsuale ma non associativo. 19.9 Con il nono motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento, per il fatto di cui al capo 43 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74), delle attenuanti dell'articolo 74, comma 6 perche': a. non emergono elementi per collegare l'associazione per la vendita di stupefacenti al clan mafioso; b. il controllo del territorio di Cosenza da parte del clan e' smentito dalla circostanza che (OMISSIS) esercitava attivita' di spaccio con l'ausilio di soggetti estranei al clan; c. la professionalita' dell'attivita' non consente di escludere l'attenuante, quando i singoli fatti sono di lieve entita'. 19.10 Con il decimo motivo si deduce violazione di legge, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio: a. le attenuanti generiche potevano essere riconosciute come prevalenti, in considerazione del breve arco temporale di riferimento (novembre 2007-aprile 2008); b. la recidiva e' erroneamente indicata come specifica, perche' il reato non e' della stessa indole, per cui le generiche potevano essere riconosciute come prevalenti; c. la pena base di 11 anni di reclusione e' spropositata, considerato il ruolo di mero partecipe; d. l'aumento per la continuazione doveva essere fatto analiticamente e non in modo cumulativo; e. la sospensione condizionale della pena e la successiva estinzione del reato impediva di riconoscere operativita' alla recidiva, secondo quanto detto dalle SSUU a proposito dell'esito positivo dell'affidamento in prova. Qualora si ritenga applicabile la recidiva anche in relazione al reato estinto, si eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 106 c.p., comma 2, articoli 166 e 167 c.p., in relazione all'articolo 3 Cost., per la disparita' di trattamento tra la situazione in esame e quelle in cui gli effetti penali sono estinti (articolo 47 O.P. esito positivo dell'affidamento ai servizi sociali). 19.11 Con memoria del 7 marzo 2014 (spillata al ricorso) e' dedotto un motivo aggiunto, attinente a violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della autonoma fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5 per i fatti di cui ai capi 49, 52 e 53 (motivo secondo, quarto e quinto), in considerazione della quantita' e qualita' della sostanza (da intendere come "leggere" quando non precisate) e per il modus operandi dell'imputato, che non consente di escludere il fatto di lieve entita'. 20. (OMISSIS), condannato a 4 anni ed 8 mesi di reclusione, propone ricorso con atto del proprio difensore, avv. (OMISSIS), affidato a 2 motivi. 20.1 Con il primo motivo, in riferimento al capo 43, si deduce nullita' della sentenza per difetto di contestazione, poiche' non e' indicato il ruolo dell'imputato nell'ambito dell'associazione. Il vizio, eccepito prima della richiesta di giudizio abbreviato, nel corso del rito abbreviato ed in sede di appello, ha determinato una nullita' (a regime intermedio) della sentenza, per violazione dell'articolo 521 c.p.p. o di nullita' per difetto di contestazione ex articolo 522 c.p.p.. Si deduce inoltre la contraddittorieta' della motivazione, nella parte in cui per un verso riconosce piena attendibilita' al collaboratore (OMISSIS), che indica nell'imputato un "capo" dell'associazione e dall'altra invece attribuisce al (OMISSIS) un ruolo di "non decisiva importanza alla vita del sodalizio e ai suoi capi". Inoltre si esclude che la prova dell'esistenza dell'associazione possa essere desunta dalla o commissione di reati fine di cessione di stupefacenti, essendo invece necessario accertare gli elementi oggettivo (dal punto di vista strutturale e funzionale) e soggettivo del reato (coscienza e volonta' di far parte in maniera permanente del sodalizio). Inoltre e' necessario valutare il contributo del singolo associato ai fini della concedibilita' dell'attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6 la quale, in presenza di un'unica contestazione di cessione (capo 65) e mancando una precisa individuazione del compito, andava riconosciuta. 20.2 Con il secondo motivo, in riferimento all'episodio di cessione contestato al capo 65 (articolato a sua volta in 11 contestazioni specifiche, anche se il nome del (OMISSIS) figura solo nella decima, di cessione a persona non identificata di 5 dosi di cocaina) si evidenzia che l'imputato ha solo ricevuto una telefonata del (OMISSIS), che gli chiedeva informazioni sull'ipotetico acquirente e che al piu' poteva riconoscersi un episodio rilevante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5; in maniera illogica tale ipotesi e' stata esclusa, in considerazione del collegamento al clan mafioso "Bruni-zingari", la cui partecipazione non e' nemmeno contestata all'imputato. 21. (OMISSIS), condannata per il capo 54 (detenzione di 18 dosi di cocaina), ad 1 anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, propone ricorso con atto del proprio difensore, avv. (OMISSIS), affidato a due motivi. 21.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione al trattamento sanzionatorio, perche' per effetto del Decreto Legge n. 146 del 2013, che prevede una pena edittale da 1 a 5 anni per il reato autonomo, la pena risulta eccessiva. 21.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all'articolo 62 c.p., n. 4 e articolo 62 bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali. A giudizio del ricorrente andava invece valorizzato il comportamento processuale e la mancanza di precedenti specifici. 21.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), per l'insufficienza delle intercettazioni a supporto dell'affermazione di responsabilita'. 22. (OMISSIS), condannato a 3 anni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per i capi 59 (cessione ed acquisto di cocaina) e 60 (acquisto e trasporto di 756 gr di cocaina), propone ricorso con atto sottoscritto dai difensori, prof. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), affidato ad unico motivo, con il quale si deduce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all'articolo 192 c.p.p., comma 2, e articolo 533 c.p.p.; si contesta la violazione dei criteri di apprezzamento degli elementi indiziari, che postula una prima valutazione di certezza degli indizi ed una successiva verifica di gravita' e concordanza. Il rimprovero che si muove alla sentenza e' di non aver esplorato in concreto alcuna ipotesi alternativa, in applicazione della regola del ragionevole dubbio. In particolare, con riferimento al capo 59 (cessione di cocaina acquistata da (OMISSIS)) si rileva che pur in assenza del sequestro della sostanza, la prova e' dedotta dal modus operandi riguardante il capo 60. Al (OMISSIS) e' attribuito un ruolo di "staffetta" rispetto al corriere (OMISSIS), pur in mancanza di qualsiasi contatto con quest'ultimo ( (OMISSIS) ha avuto contatti solo con (OMISSIS)). Inoltre si contesta la natura della sostanza stupefacente, apoditticamente considerata come cocaina (droga pesante) anziche' hashish o marjuana, questione che in ossequio alla recente sentenza della Corte costituzionale sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e del principio del favor rei assume rilevanza fondamentale, quanto meno rispetto al capo 59 (c.d. droga "parlata"). 23. (OMISSIS), condannato a 2 anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il capo 66 (detenzione a fine di spaccio e offerta in vendita di eroina), propone ricorso sottoscritto personalmente ed affidato ad un motivo, con il quale deduce violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, per carenza di motivazione; benche' si versi in ipotesi di applicazione di pena concordata (articolo 599 c.p.p.) e' stato disatteso l'obbligo posto dall'articolo 129 c.p.p., di dichiarare immediatamente ogni causa di non punibilita'. CONSIDERATO IN DIRITTO A) Le denunzie di violazione della legge processuale. Premessa. Alcuni aspetti dei ricorsi sono comuni o sono suscettibili d'estensione; tra questi appaiono pregiudiziali o rendono comunque opportuna una trattazione preliminare le denunzie di violazione della legge processuale. Le considerazioni di carattere generale che si forniranno in questa sezione saranno poi richiamate, nell'esame dei singoli ricorsi, con l'indicazione del paragrafo (p.) in cui sono state sviluppate. 1. Le dichiarazioni dei collaboratori. 1.1 In alcuni ricorsi ( (OMISSIS), primo motivo; (OMISSIS), secondo motivo) si denunzia violazione della legge processuale con riguardo all'articolo 192 c.p.p., denunziandosi la non corretta valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e l'assenza di adeguati riscontri. In relazione a tali aspetti deve ricordarsi che quelle dell'articolo 192 c.p.p., sono, evidentemente, regole di valutazione della prova e nessuna di esse e' assistita, come vorrebbe l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), da sanzioni di nullita', inammissibilita' o inutilizzabilita'. Peraltro in nessun caso nella sentenza impugnata e' stato affermato che una accusa o una informazione proveniente da un imputato di reato connesso bastasse da sola a costituire prova dei reati addebitati, essendosi al contrario osservato che esisteva una pluralita' di elementi, costituiti oltre che dalle dichiarazioni dei collaboranti, dai risultati delle intercettazioni o da altri elementi, che si riscontravano vicendevolmente. E l'idoneita' dei riscontri, il loro carattere cioe' oggettivo e individualizzante, attiene al discorso giustificativo. L'evocazione della violazione di legge per tali doglianze non ha dunque fondamento e le stesse vanno esaminate secondo il parametro dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e). 2. In numerosi altri ricorsi ( (OMISSIS), primo motivo; (OMISSIS), primo motivo; (OMISSIS), secondo motivo; (OMISSIS), secondo motivo; (OMISSIS), secondo motivo; (OMISSIS), primo motivo; (OMISSIS), motivo unico) si deduce ancora violazione dell'articolo 192, con riferimento alla valutazione della prova indiziaria, con riferimento ai caratteri di gravita', precisione e concordanza. 2.1 Su tale punto va ricordato che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto, attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua e' possibile riconoscere che il fatto noto e' legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilita' o di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico-deduttivo della valutazione degli indizi. 2.2 Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati chiaramente enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando innanzi tutto che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e che non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Sez. 4 , n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. 2 , n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606). Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato dell'articolo 192 c.p.p., comma 2, che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta: con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di vera e propria prova idonea a fondare la dichiarazione di responsabilita' penale. 2.3 Il sindacato di legittimita' sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, e' diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, e' necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicita' (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili). 2.4 Tuttavia va ricordato che in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonche' la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravita', precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimita' e' semplicemente controllo del rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'articolo 192 c.p.p,, controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicita' del discorso motivazionale (Sez. 6 , n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1 , n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826). 3. Altri ricorsi ( (OMISSIS), secondo motivo; (OMISSIS), motivo unico) evocano il parametro del ragionevole dubbio e della possibilita' di una diversa valutazione degli elementi probatori, in grado di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti. 3.1 Il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto formalmente dalla Legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'articolo 533 c.p.p., costituisce l'espressione di una regola di giudizio cui il giudice del merito e' tenuto ad attenersi - in buona parte gia' desumibile dal disposto dell'articolo 530 c.p.p., commi 2 e 3 - e che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se e' possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalita' e plausibilita' (Sez. 5 , n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579; Sez. 1 , n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507). Tale principio non vale pero' ad intaccare l'altro fondamentale cardine in tema di decisione del processo, valido con riferimento al giudizio di legittimita': e cioe' quello secondo cui, anche dopo la novella normativa dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) ad opera della Legge n. 46 del 2006, non muta la natura del sindacato della Corte di cassazione, chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito (Sez. 5 , n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). In altri termini, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non puo' certo valere a far si' che sia la Cassazione a valorizzare e rendere decisiva la duplicita' di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, una volta che tale eventuale duplicita' sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustivita'. In tal modo infatti la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve ritenersi osservata dal giudice del merito e la Corte di cassazione non puo' che rilevarne il rispetto, a prescindere dalla persistenza dei dubbi della difesa sulla correttezza della ricostruzione prescelta. 3.2 Va anche considerato che il dubbio addotto dall'imputato deve essere "ragionevole"; tale non e' quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma - come accade nei ricorsi in questione - e la ragionevolezza non puo' che risultare dalla motivazione, poiche' un dubbio non motivato e' gia' di per se' "non ragionevole" (Sez. 4 , n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879). In altri termini, il ricorrente il quale, deducendo il vizio motivazionale della decisione di appello, intenda prospettare l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilita' dell'imputato, deve fondare le sue argomentazioni su elementi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e non meramente ipotetici. 3.3 Sotto questo profilo il ricorso che deduca l'esistenza di un dubbio ragionevole sulla responsabilita' dell'imputato deve farsi apprezzare per una particolare specificita', dovendosi la mera invocazione del parametro non accompagnata da indicazioni concrete ritenersi del tutto generica. 4. Piu' in generale, in punto di specificita' del ricorso per cassazione, va ricordato che laddove il ricorrente si limiti a contestare le conclusioni cui e' pervenuto il giudice di secondo grado, nel confermare o affermare la penale responsabilita' di un imputato, senza esplicitare in modo specifico le ragioni per le quali l'apparato argomentativo sia da censurare, il motivo deve essere dichiarato inammissibile, perche' i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella liberta' della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6 , n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204). 4.1 In casi del genere, infatti, l'atto di impugnazione non rispetta il requisito di cui all'articolo 581 c.p.p., lettera c), secondo il quale devono essere enunciati nell'atto di impugnazione "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Tale norma ha l'evidente significato di imporre al titolare del diritto di impugnazione di individuare i capi e i punti dell'atto impugnato che si intende sottoporre a censura e di esprimere un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi formulando argomentazioni che espongano critiche analitiche (e, in definitiva, le ragioni del dissenso rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato) le quali siano capaci di contrastare quelle in esso contenute al fine di dimostrare che il ragionamento del giudice e' carente o errato. 4.2 La mancanza di tale apparato argomentativo si traduce allora in una genericita' del motivo, poiche' in tal modo esso tradisce l'unica funzione per la quale e' previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, e' di fatto del tutto ignorato (Sez. 6 , n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione). Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e', infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioe' con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, poiche' diversamente i motivi devono essere considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 , n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4 , n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). B) Il vizio di motivazione. 5. Va rilevato, in via generale, che dalla lettura degli atti difensivi vengono principalmente in evidenza due diversi profili di censura che nei loro contenuti giuridici essenziali possono ritenersi comuni: il primo attiene a vizi della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (carenza, contraddittorieta' e manifesta illogicita') o al vizio di "travisamento" degli atti; il secondo riguarda la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e il rispetto dell'applicazione dell'articolo 192 c.p.p.. Lasciando alla disamina delle singole posizioni gli aspetti specifici di talune doglianze percorrenti quelle tematiche, e' comunque necessario fornire una piu' generale indicazione dei limiti propri del giudizio di legittimita' sui temi accennati, alla luce degli arresti giurisprudenziali di questa Corte. 5.1 Con riferimento al primo aspetto, in tema di sindacato del vizio della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimita' non e' di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5 , n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4 , n. 4842 del 02/12/2003 - dep. 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che: 1) fermo restando quanto detto a proposito del "ragionevole dubbio", esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacche' tale attivita' e' riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimita' solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione; 2) la specificita' della disposizione di cui all'articolo 606 c.p.p., lettera e) esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'articolo 606 c.p.p., lettera e); l'espediente non e' consentito sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilita' per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza"), sia perche' la puntuale indicazione contenuta nella lettera e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Tantomeno puo' costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se e' vero che tale vizio e' ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non puo' essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, puo' acquisire un significato molto superiore a quello che gli e' attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimita' dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2 , n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2 , n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789); 3) in tema di giudizio di appello, il giudice non e' tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; ne' l'ipotizzabilita' di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimita' (Sez. 5 , n. 7588 del 06/05/1999, Duri, Rv. 213630; Sez. 2 , n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716); d'altra parte non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5 , n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia, Rv. 256314). 5.2 Passando al piu' specifico tema del "vizio di manifesta illogicita'" della motivazione (richiamato in molti ricorsi), va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilita', per il giudice di legittimita', di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicche' nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilita' e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, e' indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non puo' essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5 , n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5 , n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisivita'), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, e' solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita' degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2 , n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2 , n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238). 5.3 Passando al tema del travisamento va osservato che, a seguito delle modifiche dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) ad opera della Legge n. 46 del 2006, articolo 8, mentre non e' consentito dedurre il "travisamento del fatto" (Sez. 6 , n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimita' di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e' invece consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5 , n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3 , n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la Legge n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilita' di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimita', sicche' gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2 , n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716). In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che, qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizione testimoniale, dichiarazione di un collaboratore di giustizia), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (Sez. 5 , n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 4 , n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533, ove in motivazione si e' affermato che al di fuori degli evidenziati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimita' presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensi' dell'intero compendio probatorio, nonche' un'analisi comparativa che rimane preclusa al suddetto giudice). 5.4 In ordine alla tematica connessa all'applicazione dell'articolo 192, comma 3, devono essere, fra gli altri, rammentati e richiamati i seguenti e condivisi principi. 1) In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, secondo la giurisprudenza segnata in sede di legittimita', l'accertata falsita' su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilita' di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, poiche' rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualita'", di cio' che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilita' soggettiva deve essere compensata con un piu' elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilita' estrinseca (Sez. 6 , n. 20514 del 28/04/2010, Arman Ahmed, Rv. 247346; Sez. 1 , n. 35561 del 08/05/2013, Plaku, Rv. 256753); 2) ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correita' il giudice e' tenuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo luogo, deve affrontare e risolvere il problema della credibilita' del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalita', alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correita', nonche' alla genesi, prossima e remota, delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e dei complici; b) in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri quali quelli, ad es., della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneita'; c) infine, egli deve procedere all'esame dei riscontri cosiddetti esterni (Sez. 6 , n. 16939 del 20/12/2011 - dep. 07/05/2012, De Filippi, Rv. 252630); 3) la chiamata in correita' o in reita' de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, puo' avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilita' penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purche' siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilita' soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilita' intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificita', della coerenza, della costanza, della spontaneita'; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255143); 4) sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti dal patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili ne' a dichiarazioni de relato, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'articolo 195 c.p.p., ne' alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" delle quali la legge prevede l'inutilizzabilita' (Sez. 5 , n. 4977 del 08/10/2009 - dep. 08/02/2010, Finocchiaro, Rv. 245579); 5) i riscontri esterni alle chiamate in correita' possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificita', nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non puo' pretendersi una completa sovrapponibilita' degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2 , n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744); 6) da ultimo va osservato in ordine all'oggetto della prova che, per quanto attiene i reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio; di qui consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attivita' attribuite all'accusato, giacche' il "fatto" da dimostrare non e' il singolo comportamento dell'associato bensi' la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2 , n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221). 5.5 Un accenno va poi fatto al tema della motivazione rispetto alla modulazione del trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento delle attenuanti generiche, che sono statuizioni rimesse dall'ordinamento alla discrezionalita' del giudice di merito, per cui non vi e' margine per il sindacato di legittimita' quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. D'altra parte non e' necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo (Sez. 1 , n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 23/01/2014, Waychey, Rv. 258410; con riferimento alle attenuanti generiche, Sez. 3 , n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; con riferimento alla sospensione condizionale della pena, Sez. 3 , n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136). Sicche' deve giudicarsi inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione sul punto, a meno che la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e non sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5 , n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrano, Rv. 259142; con riferimento al fine giudizio di comparazione tra opposte circostanze Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In punto di attenuanti generiche, si e' anche recentemente affermato che (Sez. 3 , n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) il diniego puo' essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'articolo 62 bis, disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non e' piu' sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. Quanto alla dosimetria della pena, va ricordato che quando questa venga compresa nel minimo o in prossimita' del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'articolo 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessita' di adeguamento al caso concreto (Sez. 2 , n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), oppure all'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami la gravita' del reato o la personalita' del reo (Sez. 3 , n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). In ordine invece al tema della continuazione, va richiamata la giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale d'altra parte l'aumento per continuazione operato sul reato piu' grave (e quindi sulla pena base) puo' essere determinato anche in termini cumulativi, senza che sia necessario indicare specificamente l'aumento di pena correlato a ciascun reato satellite, non previsto dalla vigente normativa (Sez. 5 , n. 7164 del 13/01/2011, De Felice, Rv. 249710; Sez. 2 , n. 32586 del 03/06/2010, Ben Ali, Rv. 247978). Ne consegue che un obbligo di motivazione "reato per reato" non esiste, secondo quanto ritiene la giurisprudenza prevalente ed in base all'insegnamento di una decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, Vitale, Rv. 243589, in motivazione); le poche decisioni di segno contrario si riferiscono a casi in cui l'aumento per continuazione sia di notevole entita'. C) Le posizioni dei singoli ricorrenti. Le censure che attengono effettivamente a problemi di interpretazione delle norme di diritto penale sostanziale riguardano invece singole posizioni o le circostanze e il trattamento sanzionatorio, e devono percio' essere esaminate a seguire; nei limiti del possibile l'ordine di esposizione terra' conto dei reati contestati ai singoli imputati, in modo da affrontare in successione: la contestazione di associazione mafiosa (capo 1); quella di detenzione di armi e lesioni personali (capi 3, 4 ed 11); le ipotesi di estorsione (capi 13, 15, 17 e 18); le condotte di falso, ricettazione e rapina (capi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42); il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 43); gli altri reati in materia di stupefacenti (capi 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 65 e 66). 6. Ricorso di (OMISSIS). 6.1 Con riferimento alla prima doglianza, in gran parte generica, per le ragioni indicate al 4, va affrontata la questione proposta in relazione all'annullamento pronunciato da questa Suprema Corte della misura della custodia in carcere applicata per il delitto associativo. Effettivamente la Sesta sezione di questa Corte, con sentenza n. 30267 del 16/06/2011, annullo' con rinvio l'ordinanza del 7 gennaio 2011 con la quale il Tribunale di Catanzaro, aveva confermato il provvedimento del 26 novembre 2010 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, applicativa della custodia cautelare in carcere con riferimento, tra gli altri, al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La Corte rilevo' che l'unico elemento indiziario in ordine al ruolo di vertice ricoperto dall'indagato nell'associazione era rappresentato dalla conversazione registrata il 10.12.2006 attraverso una intercettazione ambientale presso l'abitazione della cognata, (OMISSIS). La Corte osservo' che dai brani di conversazione riportati nell'ordinanza emergeva il coinvolgimento dell'imputato in fatti criminosi, tuttavia gli indizi non assumono quella gravita' richiesta dalla legge per poter ritenere che avesse svolto un ruolo di rilievo nell'ambito dell'organizzazione, in quanto i dialoghi intercettati mancavano di univocita' circa l'intraneita' del (OMISSIS) nel gruppo criminale e, soprattutto, non emergeva il ruolo che lo stesso avrebbe ricoperto nel sodalizio. Quanto invece alle dichiarazioni di (OMISSIS), si registrava che nel provvedimento impugnato non era riportato, anche solo sommariamente, il contenuto, sicche' in accoglimento del motivo di ricorso doveva riconoscersi il dedotto vizio di motivazione su questo capo dell'imputazione. Deve quindi ritenersi infondata la censura del ricorrente (ribadita nei motivi nuovi), perche' la decisione della Corte d'appello si fonda non solamente sulle dichiarazioni di (OMISSIS) (ritenute insufficienti anche nel successivo giudizio di rinvio) e sulle numerose conversazione della (OMISSIS) con (OMISSIS) (e non solamente su quella registrata il 10.12.2006), ma anche sulle accuse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). In particolare dalle captazioni dei numerosi colloqui (OMISSIS) - (OMISSIS) (pagine 66 e seguenti della sentenza) emerge chiaramente il ruolo di "gestione del gruppo" svolto da (OMISSIS) in sostituzione del fratello e la circostanza che questi non riusciva ad ottenere gli stessi risultati di (OMISSIS) e che dunque non lo svolgesse con eguale efficacia non toglie valenza alla circostanza che in seguito all'arresto del fratello egli lo sostitui' nel ruolo di capo del clan (anzi, la avvalora, connotandola di specificita'). 6.2 La doglianza riguardante l'estorsione consumata in danno di (OMISSIS) (capo 17), con riferimento all'errata configurazione del delitto in forma consumata, e' infondata. Come riferito dalla persona offesa (e confermato da un colloquio intercettato il 16 giugno 2007), i due imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) lo stavano costringendo a stipulare un contratto di leasing (che sarebbe stato sottoscritto dalla moglie, in quanto titolare di una ditta individuale) con la finanziaria "(OMISSIS)", per l'acquisto presso la concessionaria Mercedes di (OMISSIS) di tre autovetture Smart, del costo di euro 13.500,00 ciascuna; in particolare avevano avvertito il (OMISSIS) che "gli infami fanno una brutta fine come quella che ha fatto compa' (OMISSIS)" e lo avevano personalmente accompagnato alla concessionaria per perfezionare la pratica, che pero' fu rigettata dalla societa' finanziaria. La Corte territoriale ha correttamente qualificato la fattispecie in termini di estorsione "patrimoniale" consumata, ritenendo che la lesione della liberta' contrattuale fosse gia' realizzata, dal momento in cui il (OMISSIS) era stato indotto a sottoscrivere, per il tramite della moglie, l'istanza di finanziamento; sotto questo profilo si richiama l'affermazione della giurisprudenza di questa Corte per la quale "gli elementi dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno sono impliciti nel fatto di costringere la vittima ad instaurare un rapporto contrattuale, in violazione della propria autonomia negoziale". In tal senso milita la costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale l'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore (Sez. 6 , n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252283) integra il delitto contestato, poiche' al soggetto passivo viene imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute piu' confacenti ed opportune (Sez. 6 , n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168). 6.3 Anche con riferimento all'estorsione contestata al capo 18, le censure del ricorrente sono manifestamente infondate. La vicenda e' quella della costrizione del titolare della pasticceria "(OMISSIS), (OMISSIS) a fornire alcuni cestini natalizi contenenti dolciumi e liquori anche di pregio senza corrispettivo, destinati agli avvocati che difendevano i componenti del clan, cestini che il (OMISSIS) arricchi' nel contenuto, ritenuto non soddisfacente dall'imputato. La deduzione della spontaneita' della prestazione e' palesemente contraddetta dalle risultanze dell'istruttoria, come descritte nella sentenza impugnata: il (OMISSIS) aveva gia' dovuto confezionare cinque cestini l'anno precedente in numerose occasioni, come riferito dalla sorella (OMISSIS), diversi altri sodali (tra cui (OMISSIS) e Vincenzo) avevano fatto acquisti e consumazioni anche di una certa importanza (per alcune centinaia di Euro), senza provvedere al pagamento e rifiutando in maniera arrogante e minacciosa di farlo. La consapevolezza dello spessore criminale degli imputati aveva indotto sia il titolare del bar, sia la sorella, a rinunciare a quei pagamenti e, soprattutto, a fornire i cestini natalizi senza pretenderne alcun corrispettivo. Oltre alle deposizioni dei (OMISSIS), depongono in tal senso in maniera evidente le conversazioni captate, nelle quali emerge anche la ulteriore prevaricazione volta ad ottenere il miglioramento di cestini, con il proposito di pagare il prezzo, se espressamente richieste dal venditore, che suonava come paradossale e provocatorio se solo si considera la reazione della vittima. Come affermato recentemente da questa Sezione (Sez. 5 , n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760), a proposito dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso nel reato di estorsione, integra la circostanza l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioe' privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. In particolare e' stato rilevato che il messaggio intimidatorio puo' acquisire diverse forme, in correlazione al livello raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione, rappresentate da: a) esplicito e mirato avvertimento mafioso - rispetto al quale il timore gia' consolidato funge da rafforzamento della minaccia specificamente formulata; b) messaggio intimidatorio avente forma larvata o implicita (avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione per un comportamento attivo o omissivo del destinatario, con implicita richiesta di agire in conformita'); c) assenza di messaggio, con silente richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito. Nel caso di specie la consapevolezza dello spessore criminale dell'imputato (unito alla consapevolezza della detenzione del fratello (OMISSIS)) ha costituto un'efficace fonte di messaggio intimidatorio "silente"; cioe' ha consentito ai singoli il ricorso al metodo mafioso dell'utilizzazione della forza intimidatoria non ricollegabile a una loro specifica, attuale condotta, ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione. In definitiva, grazie alle precedenti promozioni di assoggettamento e omerta', chi opera non ha piu' bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia, di agire sotto la spinta di specifici atti forieri di paura, assoggettamento, omerta', essendo sufficiente avvalersi dell'alto livello di "cattiva fama" raggiunto dall'associazione. La circostanza dedotta con i motivi nuovi dell'essere l'imputato detenuto, oltre che generica, non muta comunque il quadro probatorio evidente. 6.4 Con riferimento al capo 43 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) il ricorrente lamenta un vero e proprio "deserto probatorio", contestando l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche poste a base della decisione, a suo dire unico elemento sul quale e' fondata l'affermazione di responsabilita', e l'individuazione di un ruolo apicale nella persona del (OMISSIS). In proposito deve innanzi tutto ricordarsi che in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimita' se motivata in conformita' ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6 , n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6 , n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724); nel caso di specie, poi, la Corte territoriale fonda l'affermazione di responsabilita' prima di tutto sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ( (OMISSIS) con riferimento alla persona del (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in riferimento all'esistenza dell'associazione), rispetto alle quali le conversazioni intercettate operano solo come elementi di riscontro esterno. Pertanto il motivo finisce con l'essere inammissibile per genericita', nel senso chiarito al 4.2, poiche' non si confronta con la motivazione della decisione impugnata. Peraltro non si deve dimenticare che alle indicazioni di reita' provenienti dalle conversazioni intercettate non si applica affatto la regola di valutazione di cui all'articolo 192 c.p.p., comma 3, ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo le stesse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in un procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorita' giudiziaria (Sez. 5 , n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro, Rv. 247447; Sez. 1 , n. 36218 del 23/09/2010, Pisanello, Rv. 248290; Sez. 2 , n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812; Sez. 4 , n. 31260 del 04/12/2012 - dep. 22/07/2013, Pellegrini, Rv. 256739). 6.5 La quinta censura, riguardante il trattamento sanzionatorio, e' infondata. In primo luogo deve rilevarsi che le doglianze, considerata la ricostruzione in punto di fatto della sentenza impugnata, non contestata dal ricorrente, appaiono proposte per la prima volta in sede di legittimita' e dunque come tali inammissibili. 6.5.1 In ogni caso, quanto alle attenuanti generiche, la sentenza di primo grado motiva in maniera ampia, richiamando gli innumerevoli precedenti penali dell'imputato, espressione di una pessima condotta di vita; sotto questo profilo il ricorso appare generico, poiche' invoca semplicemente un'esigenza di adeguare la pena in concreto inflitta anche alla luce dell'aumento di due terzi della recidiva. 6.5.2 Quanto alla recidiva, trattandosi di recidiva obbligatoria ai sensi dell'articolo 99 c.p., comma 5, va ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano, Rv. 251690) che sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all'articolo 99 c.p., comma 5, poiche' in tal caso il legislatore ha inteso elidere gli spazi di discrezionalita' giudiziale a favore di un vero e proprio ritorno all'inderogabilita' della recidiva, prevedendo un regime vincolato per una serie di delitti, evidentemente valutati di particolare gravita', in relazione ai quali l'aumento della pena per la recidiva e' espressamente definito "obbligatorio" (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, Rv. 247839, in motivazione). 6.5.3 La doglianza proposta con i motivi aggiunti in ordine all'incompatibilita' tra continuazione e recidiva e' manifestamente infondata, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte che afferma la piena compatibilita' tra i due istituti (tra le ultime, Sez. 5 , n. 41881 del 02/07/2013, Marrella, Rv. 256712; Sez. 4 , n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi, Rv. 261169), poiche' recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalita' diverse, ma nient'affatto inconciliabili tra loro. La prima tende a punire in maniera piu' incisiva chi, avendo gia' violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosita' sociale e costituisce, percio', una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole. La seconda, invece, attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo per vari illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso, in ossequio al principio del "favor rei" che deroga a quello del cumulo materiale delle pene. 6.5.4 Anche il profilo sollevato (in maniera peraltro generica, ma il punto e' rilevabile d'ufficio) con i motivi aggiunti, riguardante la violazione dell'articolo 99 c.p., comma 6, e' infondato, poiche' la norma non fa affatto riferimento alle condanne riportate negli ultimi cinque anni, per cui la limitazione indicata dal ricorrente e' arbitraria; dall'esame del certificato penale in atti risultano condanne a pena detentiva per un tempo superiore a 10 anni. 6.5.5 Consegue anche la manifesta infondatezza della doglianza riguardante la mancata applicazione dell'articolo 63 c.p., comma 4, poiche', come detto, le precedenti condanne a pena detentiva superano i 10 anni di durata. 6.6 Quanto infine alla censura riguardante la mancata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, proposta per la prima volta con i motivi nuovi, la doglianza e' inammissibile, poiche' i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'articolo 585, comma 4, con voce pena, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame (cfr. ex plurimis Sez. U. del 25 febbraio 1998, Bono, RV. 210259; Sez. 3 del 22 gennaio 2004, Sbragi, RV. 228525; Sez. 2 del 4 novembre 2003, Marzullo, RV. 226976) e devono semplicemente specificare la doglianza tempestivamente presentata, non potendosi risolvere nella prospettazione di nuovi vizi (in argomento v. Sez. 1 del 30 settembre 2004, Burzotta, RV. 230634; Sez. 1 , n. 40174 del 2009; Sez. 6 , n. 27325 del 20/05/2008, Rv. 240367, D'Antino). A questo punto e' bene fare una precisazione; la legge consente la presentazione di motivi nuovi e i motivi non sono altro che le ragioni che sostengono una certa domanda; nel ricorso per cassazione le domande si identificano con le specifiche censure che vengono mosse al provvedimento impugnato e che identificano i vizi da cui il provvedimento sarebbe affetto. Consentendo la proposizione di nuovi motivi, ma non di nuove censure, la legge ammette che possano essere portati nuovi argomenti a sostegno di una specifica censura, ma non consente, invece, che possano essere indicate censure del tutto nuove, mai indicate in precedenza. E' consentito, ad esempio, al ricorrente, indicare ulteriori elementi da cui si desume l'esistenza di uno specifico vizio di motivazione del provvedimento impugnato, se tale era la censura originaria, ma non e' consentito dedurre una violazione di legge - pur se afferente allo stesso capo della sentenza - se si era originariamente dedotto solo il vizio di motivazione. La doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante, che comunque sara' esaminata rispetto al ricorso di altri coimputati, deve essere qualificata appunto come censura del tutto nuova, cioe' come diverso ed ulteriore vizio da cui si assume che la sentenza sia affetta. 7. Passando all'esame del ricorso proposto da (OMISSIS), sono infondate le doglianze riguardanti l'erronea applicazione dell'articolo 416 bis c.p. ed il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilita', essendosi ella limitata ad eseguire le direttive a lei impartite dal convivente (OMISSIS). La sentenza impugnata, con motivazione che non evidenzia alcuna contraddizione ne' caduta in termini di logicita', ha ricostruito il ruolo sociale della donna, alla luce delle captazioni nelle quali emerge da una parte la funzione fondamentale di raccordo tra il convivente e gli uomini della consorteria, ma per altro verso anche un ruolo autonomo, allorche' ella pretende da (OMISSIS) un coinvolgimento fattivo ed autonomo nel controllo illecito del territorio, anche nella prospettiva del ritorno di (OMISSIS) in liberta', oppure manifesta il suo disappunto per l'inadeguato confezionamento dei cestini natalizi da parte di (OMISSIS), sicche' risulta evidente il contributo garantito all'interno del sodalizio. 7.1 Quanto poi alla doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione o delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata specificamente evidenzia che l'imputata, pur ammessa in via provvisoria allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, non ha poi rilasciato dichiarazioni per sopravvenute esigenze di carattere personale, pur avendo la Corte attivato la necessaria procedura per garantirne la presenza in aula in videoconferenza dal sito protetto; sicche' non poteva essere riconosciuta la riduzione di pena, che si ricollega ad un contributo concreto e non ad un semplice "status"; in tal senso milita la giurisprudenza di questa Corte, per la quale la circostanza attenuante speciale si fonda sul presupposto dell'utilita' obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso, prescindendo dalle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 8 si fonda sul mero presupposto dell'utilita' obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso, prescindendo dalle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione - Sez. 6 , n. 10740 del 16/12/2010 - dep. 16/03/2011, Casano, Rv. 249373); di conseguenza deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante s'invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva gia' consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato (Sez. 5 , n. 33373 del 25/06/2008, Russo, Rv. 240994). La deduzione di una incomprensione della sua volonta', per un travisamento linguistico della sua richiesta di rinvio, e' del tutto assertiva, considerata l'ottima conoscenza della lingua dimostrata sia nelle intercettazioni, sia ancora nell'odierno ricorso, predisposto personalmente. 7.2 Con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 62 bis, la motivazione del diniego si fonda sul ruolo essenziale rivestito nell'ambito del sodalizio dalla (OMISSIS), in una fase di seria fibrillazione, che non consentiva il riconoscimento delle generiche. 8. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato. 8.1 il primo motivo, riguardante la violazione del diritto ad essere presente alla lettura del dispositivo, per il mancato funzionamento della videoconferenza, e' infondato. In primo luogo va rilevato che in ogni caso il vizio andrebbe ad incidere sul diritto dell'imputato a proporre impugnazione e non certamente sulla validita' della sentenza, sicche' il rimedio ipotizzabile sarebbe quello della restituzione nel termine da parte dell'interessato; sotto altro profilo va evidenziato che nel ricorso non viene precisato l'interesse dell'imputato ad ascoltare la lettura del dispositivo, per cui in conclusione deve escludersi qualsiasi profilo di nullita' della decisione. 8.2 Anche il secondo motivo di ricorso e' infondato, ai limiti della inammissibilita'. Quanto alla doglianza riguardante la valutazione di attendibilita' delle dichiarazioni dei collaboratori e l'esistenza di riscontri esterni, va richiamato quanto detto al p. 1; i vizi motivazionali denunciati, invece, vanno esclusi, alla luce della chiara motivazione esposta dalla sentenza, che ricostruisce alla luce dei contributi forniti da numerosi collaboratori di giustizia, specificamente indicati (particolarmente rilevante quello di (OMISSIS), che consegno' agli inquirenti la "copiata" conferita dall' (OMISSIS), riprodotta nella sentenza di primo grado a pagina 88), la storia dei rapporti tra il clan Bruni e quello cosiddetto degli zingari cosentini, soggetti di etnia rom capeggiati da (OMISSIS), corroborati dal contenuto dei colloqui captati in carcere e sostenuti sia da (OMISSIS), sia dallo stesso (OMISSIS), con alcuni familiari, dai quali emergono la problematicita' dei rapporti tra i due gruppi in relazione alla distribuzione dei proventi delle attivita' criminali e le reciproche rimostranze per le mancate spartizioni di denaro in favore del clan federato. Ulteriore riscontro viene indicato in una lettera spedita da (OMISSIS) a (OMISSIS) e rinvenuta presso l'abitazione di questi, riguardante la spartizione dei proventi di una truffa in danno della concessionaria di autovetture "(OMISSIS)" di Paola. 8.3 Il terzo motivo, riguardante la violazione del principio del ne bis in idem in riferimento alla condanna della Corte d'appello di Bari per il reato di associazione a delinquere semplice, finalizzata alle rapine dei furgoni portavalori nel periodo dal 2001 al 2005 (dal novembre 2004 al marzo 2005, secondo la sentenza), e' inammissibile per genericita', poiche' il ricorrente non si confronta per nulla con l'articolata motivazione della decisione impugnata, la quale, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, richiama conversazioni dell'anno 2006, nelle quali l' (OMISSIS) aveva mostrato di reggere il suo clan all'attualita', anche in costanza di detenzione e gli ulteriori colloqui dell'anno 2007, nei quali e' confermato il ruolo dirigenziale rispetto al clan. Del tutto logica, allora, era la conferma della non sovrapponibilita' dell'associazione di stampo mafioso radicata nella citta' di Cosenza rispetto a quella giudicata dalla Corte pugliese, per la diversa localizzazione, per la diversita' della compagine soggettiva, per il piu' ampio catalogo di delitti scopo, comprendenti le estorsioni, le truffe, il traffico di stupefacenti ed il reimpiego del denaro proveniente dalle attivita' gestite dai clan. Tutti elementi ignorati dal ricorrente nelle sue censure motivazionali. 9. Il ricorso di (OMISSIS) e' inammissibile. 9.1 Il primo motivo e' generico e versato in fatto, in relazione alla valutazione della prova indiziaria, della quale si chiede una rivalutazione inammissibile in sede di legittimita' ed in relazione all'indicazione di elementi che si assumono non correttamente valutati (la telefonata tra l'imputato e (OMISSIS); le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS); le risultanze balistiche), estrapolati dal contesto generale, secondo quanto gia' chiarito nel p. 5.1, n. 2. La sentenza impugnata ricostruisce in maniera pienamente logica priva di contraddizioni il ferimento di (OMISSIS) (capo 4), avvenuto alle 5:00 del 9 marzo 2005 nei pressi della discoteca (OMISSIS) (gestita dalla cosca Bruni), a seguito di un dissidio avuto circa due ore prima all'ingresso del locale; sulla base delle conversazioni emerse dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali era emersa sia la presenza dell'imputato e di (OMISSIS) verso le 3:00 sul posto, e di un dissidio avuto con qualcuno dal (OMISSIS), sia le ricerche di questa persona (indicata col nomignolo " (OMISSIS)"), da parte dei due imputati unitamente a (OMISSIS), per vendicarsi. I giudici di merito hanno affermato la responsabilita' dell'imputato sulla base di questi e di ulteriori elementi: il rinvenimento di un bossolo calibro 9 x 21 nella vettura in uso a (OMISSIS), corrispondente per il modello e colore (una Lancia Y di colore beige) a quella utilizzata dagli aggressori; della descrizione dell'uomo che aveva sparato, corrispondente per l'altezza al (OMISSIS); l'esito positivo dello stub sulla camicia dell'imputato; la corrispondenza del nomignolo " (OMISSIS)" alla persona della vittima; la chiara individuazione di un movente nel precedente diverbio. 9.2 Generico e' anche il secondo motivo, con il quale si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per acquisire una consulenza balistica ed escuterne gli estensori, poiche' la rinnovazione del dibattimento, ex articolo 603 c.p.p., comma 1, e' istituto di carattere eccezionale, valendo la presunzione di completezza dell'indagine istruttoria gia' svolta nel primo grado di giudizio, per cui il giudice dell'appello puo' ricorrervi solo nel caso in cui ritenga di non essere nelle condizioni di decidere allo stato degli atti (Sez. 5 , n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, Rv. 246859; Sez. 3 , n. 24294 del 07/04/2010, D. S. B., Rv. 247872). Di qui consegue che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione puo' essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilita', con la conseguente mancanza di necessita' di rinnovare il dibattimento. Sulla base di queste premesse va quindi riaffermato il principio, condiviso da questo collegio, per il quale il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto puo' essere censurato in sede di legittimita', in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessita' dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneita' di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilita' di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'articolo 603 c.p.p., comma 1; cio' significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita', ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera a) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. Nel caso in esame, si rileva che la difesa del ricorrente non ha fornito un'adeguata dimostrazione dell'indispensabilita' delle prove richieste ai fini del giudizio, nel senso anzidetto e, nel contempo non ha fornito indicazione circa la decisivita' delle prove richieste e non ammesse; pertanto il motivo e' inammissibile. 9.3 Il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche, e' manifestamente infondato: il precedente penale per estorsione tentata e consumata e le modalita' del fatto costituiscono motivazione adeguata per il diniego delle richieste attenuanti, in ordine alle quali, ancora una volta in maniera generica, il ricorrente non precisa le ragioni fondanti tale richiesta. 9.4 Manifestamente infondato e' anche il motivo aggiunto dedotto con memoria del 10 novembre 2014, con la quale si chiede la dichiarazione della prescrizione del reato, considerato che, ai sensi dell'articolo 157 c.p., pur con l'esclusione della recidiva e dell'aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 il delitto di lesioni personali gravi si prescrive in otto anni e nove mesi e dunque, alla data della decisione di secondo grado (16 ottobre 2013), il reato commesso il 9 marzo 2005 non poteva ritenersi prescritto. 10. Anche il ricorso di (OMISSIS) e' inammissibile. 10.1 Sull'inammissibilita' della doglianza riguardante la valutazione della prova indiziaria, laddove non denunci specifici vizi motivazionali e sull'inammissibilita' di una generica deduzione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", oggetto del primo motivo, si e' gia' detto in via generale ai p.p. 2 e 3 ed a quelli ci si richiama. 10.2 Parimenti e' manifestamente infondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla pessima biografia penale dell'imputato, poiche' una simile motivazione e' certamente in grado di supportare la decisione sul punto, considerato quanto osservato in via generale al p. 5.5. 10.3 I motivi aggiunti, articolati con memoria del 10 novembre 2014, sono parimenti inammissibili, nella parte in cui sollecitano la Corte ad una rivalutazione di merito del materiale probatorio (le dichiarazioni rese da (OMISSIS), omonimo di altro imputato; le interecettazioni telefoniche disposte sull'utenza del (OMISSIS); il contrasto con la sentenza del Tribunale per i minorenni, di assoluzione del minore (OMISSIS), per il delitto di favoreggiamento; la mancanza di prova del ruolo di buttafuori del (OMISSIS); la telefonata dell'imputato con il coimputato (OMISSIS); la prova balistica). 10.4 Quanto all'aumento di pena per la recidiva, il motivo e' inammissibile, poiche' proposto per la prima volta con motivi aggiunti; si richiama in proposito quanto gia' osservato nel p. 6.6 a proposito dei motivi aggiunti presentati nell'interesse di (OMISSIS). 11. Il ricorso di (OMISSIS) va accolto, limitatamente al capo 11. 11.1 Il primo motivo e' inammissibile per genericita', per le ragioni gia' indicate al p. 5, a proposito del vizio di motivazione. Anche la doglianza riguardante il capo 45, in relazione all'interpretazione del contenuto di una intercettazione telefonica, alla luce del principio gia' enunciato, secondo il quale l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimita' se motivata in conformita' ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6 , n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6 , n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724); nel caso di specie, comunque, la Corte territoriale fonda l'affermazione di responsabilita', oltre che sulla conversazione tra l'imputato e (OMISSIS), nella quale si parla di droga gettata nel water appartenente all'imputato, sugli esiti dell'accesso presso l'abitazione di (OMISSIS) (che aveva consentito il sequestro di 150 g di cocaina, tre schede telefoniche, un bilancino di precisione e una busta di plastica con un grosso foro) e sulla conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nella quale l'imputato afferma di non avere piu' droga. Le lamentele riguardanti la perdita economica, anche con riferimenti quantitativi della sostanza distrutta, si giustificano solamente in considerazione di una co-detenzione della droga. 11.2 Il secondo motivo e' solo parzialmente fondato. 11.2.1 Sulla contestazione generica della valutazione della prova indiziaria, come anche sulla valutazione delle intercettazioni telefoniche, si e' gia' detto piu' volte. 11.2.2 Con specifico riferimento alla prova degli elementi del reato associativo, si e' gia' sottolineata, nella trattazione del ricorso di (OMISSIS), la logicita' e coerenza della motivazione in ordine all'esistenza del sodalizio Bruni-zingari; il ruolo dell'imputato viene desunto dalle propalazioni dei collaboratori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e dalle captazioni delle vicende riguardanti le estorsioni ai commercianti di cui ai capi 13, 15 e 17. Particolarmente significativa e' la vicenda di estorsione ai danni di (OMISSIS) (capo 13), poiche' la somma di euro 500,00 consegnata dalla vittima era destinata ai detenuti, a riprova della capacita' di intimidazione che l'imputato riusciva ad esercitare sul territorio; parimenti significative sono le vicende di estorsione ai danni di (OMISSIS) (capo 17, riguardante il leasing di tre autovetture destinate al clan) e (OMISSIS) (capo 15, avente ad oggetto euro 2.500,00 ottenuti personalmente dal (OMISSIS), riconosciuto anche in fotografia). 11.2.3 La contestazione degli elementi costitutivi dei tre reati di estorsione e' infondata. Quanto all'estorsione ai danni di (OMISSIS) (capo 13) ed in particolare alla sussistenza della minaccia, va richiamato quanto gia' osservato in tema di minaccia silente a proposito dell'estorsione contestata al capo 18, oggetto della terza doglianza proposta da (OMISSIS) (p. 6.3); appare del tutto evidente che la restituzione della somma al (OMISSIS) da parte del (OMISSIS), coimputato in tale specifica vicenda, avvenuta dopo oltre due anni, una volta appresa la pendenza di accuse sul suo capo, e' del tutto artificiosa e dunque non in grado di escludere l'illiceita' della richiesta. Sull'estorsione contrattuale ai danni di (OMISSIS) si e' gia' detto a proposito del secondo motivo proposto da (OMISSIS) (p. 6.2). 11.2.4 Il ricorso e' invece fondato in relazione al capo 11, avente ad oggetto la detenzione illegittima di due pistole. L'affermazione di responsabilita' in ordine a tale reato e' fondata esclusivamente sulla dichiarazione di (OMISSIS), al quale l'imputato avrebbe chiesto di custodire due pistole, senza pero' mostrarle al suo interlocutore, per cui appare manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno attribuito un carattere di "gravita'" all'unico elemento indiziario preso in considerazione. 11.3 Le ulteriori doglianze sul capo 45 (riguardante la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), gia' fatto oggetto del primo motivo di ricorso, sono inammissibili per genericita'. Il ricorrente invoca la decisione della Terza sezione di questa Corte n. 25711, del 31 marzo 2011 e la successiva sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 novembre 2011, con la quale i coimputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati assolti dalla stessa accusa, poiche' non e' stata ritenuta prova sufficiente l'intercettazione ambientale del colloquio con (OMISSIS), ma non si confronta in alcun modo con le motivazioni di tali decisioni: con riferimento ad (OMISSIS), la Terza Sezione, oltre a chiedere al giudice di merito una nuova valutazione in punto di utilizzabilita' dell'intercettazione n. 1271 del 12.11.2006, osserva che la presenza dell'imputato al momento dell'irruzione della polizia in casa del padre non e' dimostrata; di (OMISSIS) non si parla nella decisione della Terza Sezione e (OMISSIS) si limita ad invocare l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Ne' il ricorrente va oltre la generica deduzione di illogicita' della condanna rispetto all'assoluzione dei complici, senza neanche precisare se il fatto storico e' stato escluso o semplicemente ne e' stata esclusa la commissione da parte dei tre soggetti indicati. 11.4 In conclusione la sentenza impugnata da (OMISSIS) va annullata, limitatamente al capo 11 e per la determinazione della pena, con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli articoli 99 e 63 c.p., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. 12. I ricorsi di (OMISSIS) sono inammissibili. 12.1 Il ricorso dell'avv. (OMISSIS) consta di un primo motivo generico, prospettato semplicemente come violazione di legge processuale, sotto il profilo della mancanza, in maniera del tutto sganciata dal contenuto della decisione. Analoghe valutazione di genericita' deve formularsi con riferimento alla valutazione degli indizi, impropriamente censurata solo sotto il profilo dell'articolo 192 c.p.p., comma 2. Con specifico riferimento alla contestazione di estorsione di cui al capo 13 in danno di (OMISSIS), possono richiamarsi le considerazioni gia' svolte a proposito delle analoghe doglianze formulate dal coimputato (OMISSIS) (p. 11.2.3). 12.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse di (OMISSIS) e' inammissibile. In relazione all'estorsione di cui al capo 13, il ricorrente lamenta carenza motivazionale in ordine alla fama criminale del (OMISSIS), posta a base del carattere implicito della minaccia che il (OMISSIS) avrebbe posto in essere con la sua condotta di intermediazione. La doglianza e' generica, perche' l'assunto trova invece un'esplicita risposta, con la quale il ricorrente non si confronta, nella destinazione del denaro ai familiari di una persona detenuta, evocativa dell'ambiente delinquenziale di appartenenza del (OMISSIS), ben noto alla vittima. Quanto all'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 4, va condivisa la valutazione della decisione impugnata sulla mancanza di alcuna ragione giustificativa, nemmeno puntualizzata in sede di ricorso: va ricordato che ai fini della configurabilita' dell'attenuante del "danno di speciale tenuita'", come intesa dalla costante giurisprudenza di legittimita', per un verso il bene mobile sottratto deve essere di modestissimo valore economico e per altro verso occorre valutare gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale e' stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivo perche' lede non solo il patrimonio ma anche la liberta' e l'integrita' fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto (Sez. 2 , n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv. 239749). Tuttavia il valore della somma versata (euro 500,00) gia' di per se' non consente l'applicazione della menzionata attenuante, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoche' irrilevante (Sez. 2 , n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 255791). In ordine infine all'applicazione nella massima estensione delle attenuanti generiche, congrua deve ritenersi la motivazione della Corte territoriale, che fa riferimento ai numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato ed alla gravita' del fatto, che ha visto l'imputato intermediario in un rapporto estorsivo rispetto soggetto di notevole caratura criminale. 13. Il ricorso di (OMISSIS) e' inammissibile. 13.1 Le doglianze riguardano unicamente il capo 18, ovvero l'estorsione in danno di (OMISSIS), avente ad oggetto la fornitura di cestini natalizi. Quanto all'elemento oggettivo del reato, si e' gia' chiarito al p. 6.3, a proposito del ricorso proposto da (OMISSIS), che nella fattispecie concreta e' stata correttamente individuato sia l'elemento oggettivo della minaccia, sia l'aggravante dell'uso del metodo mafioso, per cui le deduzioni del ricorrente sono manifestamente infondate. Le diverse valutazioni del G.I.P. di Catanzaro in ordine alla gravita' indiziaria e l'intervenuta assoluzione per il reato di associazione mafiosa non mutano tali conclusioni, ne' implicano l'insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, poiche', come chiarito da alcune decisioni di questa Corte, la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, articolo 7 conv. in Legge 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l'uso del metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni (Sez. 1 , n. 4898 del 26/11/2008 - dep. 04/02/2009, Cutolo, Rv. 243346; Sez. 2 , Sentenza n. 322 del 02/10/2013 - dep. 08/01/2014, Ferrise, Rv. 258103). Si e' infatti osservato che la norma dell'articolo 7 cit. tiene conto che la stabilita' della presenza di associazioni criminose nel tessuto sociale imprime un carattere metodologico obiettivo alla forza di intimidazione propria del vincolo associativo e, correlativamente, alla condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva, sicche' l'una puo' essere esercitata e dell'altra puo' avvalersi anche chi non e' affiliato a un'associazione di tipo mafioso, essendo la funzione della norma quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, vale a dire il modus operandi dell'associazione di tipo mafioso in quanto utilizzato, sul presupposto dell'esistenza in una zona determinata di associazioni di quel tipo operanti, anche dal delinquente individuale. 13.2 Le deduzioni contenute nella memoria difensiva pervenuta a mezzo fax il 17 novembre 2014, vanno dichiarate inammissibili, poiche', oltre ad afferire a motivi dichiarati manifestamente infondati, sono state esposte con atto non depositato in cancelleria, ma trasmesso irritualmente via fax (Sez. 1 , n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258319; Sez. 6 , n. 18483 del 27/04/2012, Panzitta, Rv. 252716) e non rispettano il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'articolo 611 c.p.p., relativamente al procedimento in camera di consiglio, che e' applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la cui inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 1 , n. 19925 del 04/04/2014, Cutri', Rv. 259618; Sez. 6 , n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711). In ogni caso la denunciata discrasia riguardante il nome della persona offesa ( (OMISSIS) nel capo di imputazione, in luogo di Damiano) e' frutto di un evidente errore materiale e l'intento collaborativo dimostrato non puo' assumere rilievo in questa sede, per le ragioni gia' indicate a proposito del ricorso di (OMISSIS) ed esposte al p. 7.1. 14. Anche il ricorso di (OMISSIS) e' inammissibile. Come accennato, l'appello dell'imputato, condannato in primo grado per i capi da 25 a 32 (ricettazione, riciclaggio e falso per soppressione delle targhe) e' stato dichiarato inammissibile per genericita'. 14.1 Quanto al primo motivo, deve escludersi il vizio di notifica denunciata, sia per l'assoluta genericita' dell'argomentazione, sia poiche' il ricorso evoca (peraltro in maniera del tutto assertiva) la disciplina dell'articolo 157 c.p.p., comma 5 che nel caso di specie non trova applicazione, non rivestendo la moglie dell'imputato la qualifica di persona offesa dal reato. 14.2 Gli ulteriori motivi sono generici, poiche' con essa non si censura la valutazione di genericita' dell'impugnazione sviluppata dalla Corte d'appello, se non in maniera ancora una volta aspecifica e si insiste sulla "inadeguata conoscenza giuridica delle motivazioni di sentenza" da parte dell'imputato. 15. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato. 15.1 Sulla doglianza riguardante la valutazione del materiale indiziario, anche in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, genericamente invocato, si e' gia' detto. Va qui aggiunto che non c'e' contraddittorieta' nell'affermazione di responsabilita' per alcuni reati e nella contestuale esclusione per altri, a fronte di un medesimo compendio indiziario, poiche' cio' dimostra, casomai, un'attenta valutazione dei singoli indizi in relazione alle ipotesi da dimostrare. Piu' in generale, con riferimento alla doglianza di carenza motivazionale rispetto al ruolo ed al contributo dell'imputato nelle singole rapine per le quali e' intervenuta condanna, la motivazione della decisione impugnata non presenta vizi motivazionali, ne' sotto il profilo della carenza, ne' sotto il profilo della contraddittorieta', ne' infine sotto quello della manifesta illogicita'. Rispetto alla rapina di cui al capo 33 le dichiarazioni testimoniali fornite dalla titolare della tabaccheria hanno consentito di identificare in (OMISSIS) uno dei tre esecutori materiali del delitto; insieme a lui il giorno della rapina e quello precedente si trovavano (OMISSIS) e (OMISSIS). Su questa base fattuale s'innestano i numerosi colloqui intercettati, il giorno della rapina, nei quali i due imputati da ultimo citati si scambiano informazioni con il (OMISSIS), che contatta numerose volte anche il (OMISSIS), sia prima del reato, sia immediatamente dopo, mostrando chiara attenzione agli spostamenti delle forze dell'ordine ed all'opportunita' di tenersi lontani (in tal senso viene inteso il riferimento alla "capra" da "attaccare il piu' lontano possibile"); di qui la logica indicazione del ruolo di organizzatore del (OMISSIS). La decisione chiarisce peraltro che non vi e' alcun dubbio sull'identificazione dei parlatori, in considerazione delle utenze telefoniche utilizzate e dei nominativi o diminutivi pronunciati. La responsabilita' per il collegato reato di ricettazione si desume, per (OMISSIS) come per gli altri imputati ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), dall'utilizzazione per commettere una rapina. Per il resto le doglianze difensive finiscono con il limitarsi a criticare il significato che la Corte di appello di Catanzaro aveva dato al contenuto d elle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado ed in particolare all'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati: questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e sottratta al giudizio di legittimita', anche quando il linguaggio sia criptico o cifrato (Sez. 6 , n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164), se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate, come nel caso di specie. 15.2 Con riferimento al secondo motivo, va richiamato quanto gia' osservato in ordine alla sussistenza del reato associativo di cui al capo 43, esaminando la posizione di (OMISSIS) (p. 6.4). Nello specifico due collaboratori ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) indicano il ruolo del (OMISSIS) e le dichiarazioni, oltre a riscontrarsi tra loro, sono corroborate da una serie di intercettazioni riguardanti singoli episodi, sulla base delle quali emerge una rete di spaccio con base operativa nel centro storico di Cosenza, feudo incontrastato del clan, circostanza che dimostra la piena consapevolezza dell'imputato di far parte di una struttura organizzata. Con riferimento ai singoli episodi di cui ai capi 65 e 61, le doglianze sono generiche, poiche' si limitano a contestare l'efficacia dimostrativa degli elementi a carico. Quanto ai capi 59 e 60, pur se in maniera piu' articolata, ancora una volta le doglianze attengono al significato dei dialoghi intercettati, escludendo che gli elementi raggiungano la soglia minima di rilevanza probatoria per affermare la responsabilita', senza pero' evidenziare contraddizioni o manifesta illogicita', come richiesto dall'articolo 606 c.p.p., lettera e). 15.3 Con riferimento al terzo motivo, va richiamato quanto detto in via generale in relazione alla motivazione del trattamento sanzionatorio (p. 5.5): la pena base di 11 anni di reclusione, rispetto al reato associativo, e' giustificata in considerazione della rilevanza del ruolo e della durata del vincolo associativo; l'aumento per la recidiva e' obbligatorio, ai sensi dell'articolo 99 c.p., comma 5 e gli aumenti per la continuazione non sono sproprorzionati, poiche' si deve tenere sempre a mente che l'aumento ex articolo 81 rappresenta un multiplo della pena base (oppure un quoziente), per cui l'aumento di un anno, rispetto ad una pena base di 11 anni di reclusione, rappresenta solamente un undicesimo (a fronte di un limite edittale fino "al triplo" della pena base); fermo restando che non e' necessaria una specifica giustificazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5 , n. 11945 del 22/9/1999, De Rosa, Rv.214857; Sez. 5 , n. 27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465). La segnalata disparita' di trattamento rispetto al coimputato (OMISSIS) negli aumenti per i reati scopo non c'e' stata, in considerazione del ruolo di maggiore spicco nell'organizzazione del (OMISSIS), come emerge dalla ricostruzione operata in sentenza. Infine le attenuanti generiche sono negate per la pessima biografia penale dell'imputato, motivazione senz'altro adeguata in considerazione di quanto si e' detto in via generale al p. 5.5. 15.4 I motivi nuovi presentati in udienza sono palesemente tardivi, per mancato rispetto del termine di 15 giorni imposto a pena di inammissibilita' dall'articolo 585 c.p.p., comma 4, la cui inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderli in esame (Sez. 1 , n. 17308 del 11/03/2004, Madonia, Rv. 228646). 16. Le doglianze di (OMISSIS) trovano tutte risposta nella sentenza impugnata e pertanto il ricorso proposto nel suo interesse e' infondato. Il fatto che egli non venga citato dai collaboratori di giustizia trova giustificazione nel ruolo servente che egli svolgeva rispetto ad altri personaggi di maggior spessore criminale. Il suo ruolo all'interno dell'associazione non si desume solamente dai singoli episodi del 4 giugno 2008, del 21 giugno 2008 e dell'11 maggio 2009, ma da una serie di intercettazioni che documentano i contatti con numerosi tossicofili, lo svolgimento per conto del (OMISSIS) di compiti di sorveglianza dei luoghi di smercio, di fissazione degli appuntamenti utili allo spaccio e di raccolta telefonica del fabbisogno degli acquirenti. 16.1 La specifica doglianza riguardante il diniego di rinnovazione del dibattimento per operare una perizia fonica sulla voce del (OMISSIS) ha trovato una risposta articolata nella motivazione della decisione impugnata, laddove si evidenzia che i dubbi della difesa riguardavano un'unica telefonata, di scarso significato, e che la superfluita' del mezzo istruttorio (di per se' non decisivo, avendo il primo giudice acquisito la consulenza di parte come memoria, pur dopo l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato) derivava anche da una sicura identificazione della voce, fondata sull'utenza telefonica utilizzata, in uso al (OMISSIS); dall'uso del nome " (OMISSIS)" da parte dell'interlocutore ("Ehi (OMISSIS)"); dall'esperienza di ascolto degli inquirenti, che aveva consentito agli stessi di riconoscere la voce dell'imputato. 16.2 Quanto alle rapine, il ricorrente formula una serie di contestazioni alla motivazione della decisione, senza pero' indicare illogicita' manifeste o contraddizioni, ma al piu' delle supposte "criticita'", che pero' trovano risposte adeguate nella ricostruzione delle intercettazioni di cui si e' gia' detto al p. 15.1, esaminando la posizione di (OMISSIS). 17. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di (OMISSIS) e generico, poiche' si denunciano carenze motivazionali rispetto alle doglianze formulate con l'atto d'appello che non vengono precisate, se non in termini ancora generici. 17.1 Con riferimento ai singoli reati per i quali l'imputato e' stato condannato, il secondo motivo contesta il ragionamento probatorio e la valenza dei singoli indizi, proponendo una lettura alternativa di tali elementi che pero' non trova fondamento negli atti e che dunque non insinua un dubbio "ragionevole", prospettato invece in maniera del tutto ipotetica. 17.2 Cosi', rispetto alla rapina alla rivendita di tabacchi "(OMISSIS)", si evidenzia che la persona offesa non ha riconosciuto il (OMISSIS), ma, come si e' visto (p. 15.1), la sua partecipazione al fatto e' desunta dai colloqui intercettati. Riguardo al capo 39 (rapina alla banca UBI) le doglianze difensive gia' proposte in appello e reiterate nel ricorso trovano risposta nella motivazione, laddove si evidenzia che il coinvolgimento del (OMISSIS) si desume dai colloqui telefonici e la mancanza di impronte sulla autovettura Lancia Y10 utilizzata per accompagnare i minori sul luogo della rapina (e poi abbandonata) si spiega con le precauzioni minime adottate in casi del genere. Quanto alla rapina di cui al capo 42 (di euro 126.800,00 ai danni di (OMISSIS)) l'argomentazione a discarico desunta da una telefonata ricevuta dalla figlia pochi minuti prima e' davvero fragile, poiche' il fatto che egli abbia risposto al telefono nulla dimostra, a fronte invece degli elementi desumibili dai colloqui intercettati, della sua localizzazione nell'area territoriale della rapina (diversa da quella di residenza) all'ora dei fatti, della insolita disponibilita' di denaro dimostrata successivamente. 18. Il ricorso presentato nell'interesse di (OMISSIS) e' inammissibile, oltre che per la rinuncia presentata in data 14 aprile 2014, per tardivita', essendo stato presentato in data 1 marzo 2014 presso l'ufficio del giudice di pace di Cosenza, a fronte di un termine che veniva a scadere il 28 febbraio: l'imputato era infatti presente all'udienza in appello del 16 ottobre 2013 e la sentenza e' stata depositata nel termine assegnato di 90 giorni. 19. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato. 19.1 Anche le doglianze di questo imputato, infatti, trovano risposta nella motivazione della sentenza impugnata, sicche' la riproposizione delle medesime questioni tende solo a sollecitare una rivalutazione di merito, inammissibile in sede di legittimita'. 19.1.1 Cosi' rispetto ai collaboratori di giustizia, si chiarisce che le indicazioni del (OMISSIS) si sono rilevate frutto di conoscenza diretta, per effetto dell'incontro personale che egli ebbe con l'imputato; anche le intercettazioni dimostrano dei significativi rapporti economici tra (OMISSIS), (OMISSIS) ed i fratelli (OMISSIS), che ragionevolmente trovano nel commercio di stupefacenti la loro causa, anche in considerazione delle numerose altre captazioni che dimostravano una rete di spaccio garantita dal duo (OMISSIS) - (OMISSIS). 19.1.2 Le doglianze in ordine alla identificazione della voce del (OMISSIS) sono manifestamente infondate, poiche' la sentenza fonda tale identificazione, in modo logico e certamente non presuntivo, sulla titolarita' delle utenze intercettate e sull'esperienza di ascolto degli investigatori. Va qui ribadito il principio di diritto secondo il quale ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben puo' utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, cosi' come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 6 , n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato, Rv. 259478), onere in questo caso rimasto insoddisfatto. Al riguardo la Corte di appello, seguendo una consolidata giurisprudenza (Sez. 6 , n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725; Sez. 4 , n. 16432 del 22/02/2008, Masalmeh, Rv. 239523; piu' in generale, Sez. 5 , n. 11921 del 27/10/2004, Arcolite, Rv. 231872), ha osservato che ben potevano essere utilizzate ai fini della decisione le dichiarazioni degli operanti di p.g. che avevano riferito sul riconoscimento delle voci di alcuni degli imputati. Non si tratta di un'impropria attivita' para-peritale, ma della espressione di una percezione sensoriale, che ben puo' formare oggetto di testimonianza, anche da parte degli operanti della p.g. coinvolta nelle indagini, perche' ad essi e' inibita la testimonianza sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dagli indagati (articolo 62 cod. proc. pen.) o da testimoni (articolo 195 c.p.p., comma 4), e non su quanto da loro appreso o percepito direttamente, attraverso l'uso dei normali sensi (vista, udito, tatto, gusto, olfatto). Ne', e' bene sottolineare, una simile testimonianza incontrerebbe in tal caso il divieto di espressione di apprezzamenti personali (articolo 194 c.p.p.), perche' in questo ambito ricadono espressioni di opinioni e non quanto rientra nella sfera di ricognizioni, siano esse uditive o di altra natura. 19.1.3 Ancora infondata e' la doglianza con la quale si deduce la contraddittorieta' della motivazione nella parte in cui ritiene che le fonti di prova siano dimostrative di reati associativi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma non anche degli episodi di spaccio: il riferimento e' ai capi 43 e 44, che hanno visto il primo la condanna, il secondo l'assoluzione del (OMISSIS). In verita' entrambe le sentenze di merito specificano che l'episodio accertato il 5 marzo 2006, che condusse la polizia di Paola ad arrestare l'imputato, trovato in possesso di 55 g di cocaina mentre viaggiava con la sua autovettura, non e' in grado di dimostrare di per se' la sussistenza del reato contestato al capo 44, che attiene invece alla cessione di un quantitativo imprecisato di cocaina in favore di (OMISSIS) in epoca anteriore a quell'arresto, della quale (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero parlato in una conversazione intercettata alle 15:11 di quello stesso giorno, seguito da altri contatti e da una serie di colloqui del (OMISSIS) con (OMISSIS), nei quali si commentava tale arresto; tuttavia l'episodio poteva essere considerato significativo in relazione alla prova del reato associativo, per gli evidenti collegamenti dell'imputato con i (OMISSIS) e la (OMISSIS). Il ricorrente ricorda che per il capo 44 la Corte di cassazione, con sentenza del 15 giugno 2011, n. 35220, ha annullato la misura cautelare, rilevando che la frase utilizzata dai giudici ("eh comunque il coso e' meglio dell'altra volta") non appariva sufficiente ad affermare la gravita' indiziaria in relazione al reato in questione, risultando la frase assolutamente equivoca e generica, comunque inidonea a dimostrare che i dialoganti alludessero effettivamente a sostanze stupefacenti, mancando inoltre ogni cenno al quantitativo e alla qualita'; di conseguenza l'episodio non poteva essere utilizzato a fini dimostrativi del capo 44. Viceversa deve ricordarsi che il fatto storico dell'arresto e dei colloqui e' incontroverso e che la stessa decisione della Sesta Sezione di questa Corte, invocata dal ricorrente, ha confermato la misura della custodia in carcere proprio per il capo 43, sicche' davvero non si vede dove risieda la contraddizione denunciata. Si riporta in proposito un passaggio della decisione 35220/2011: "Diverso il discorso dei giudici in ordine all'associazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74. Gli elementi indiziali dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione diretta al traffico di stupefacenti sarebbero costituiti dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia (OMISSIS), riscontrate dai risultati delle intercettazioni, da cui emerge il suo collegamento con (OMISSIS), con il quale si occupa dell'attivita' di rifornimento di droga dei pusher, tra cui (OMISSIS), che curano lo spaccio al dettaglio. L'ordinanza afferma che il clan Bruni avrebbe operato nel settore degli stupefacenti attraverso (OMISSIS), che si sarebbe occupato dell'acquisto di grossi quantitativi di droga (cocaina), sotto la supervisione del capo, (OMISSIS) e del fratello (OMISSIS), sempre pronti a intervenire in caso di contrattempi. Pertanto, deve ritenersi che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, le dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS) abbiano ricevuto una serie di riscontri, sicche' correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74". 19.2 Le doglianze in punto di diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, alla luce di quanto osservato in via generale al p. 5.5 ed in considerazione della motivazione adottata dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondate: si osserva infatti che la richiesta di bilanciamento in termini di prevalenza e' immotivata e che comunque il ruolo nodale dell'imputato, punto di riferimento essenziale dei due capi cosca, implica una capacita' a delinquere assolutamente spiccata. 19.3 Infine infondata e' la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6: la sentenza esclude che l'associazione dedita al narcotraffico fosse finalizzata al compimento di attivita' di spaccio di lieve entita', in considerazione della capacita' del sodalizio di monopolizzare lo spaccio di sostanze stupefacenti in un vasto comprensorio territoriale e, quindi, in un ampio mercato illecito, con conseguente elevata pericolosita': la struttura era interna - quanto agli uomini posti in posizione apicale - al sodalizio mafioso operante in Cosenza ed utilizzava gli ingenti capitali della cosca per l'acquisto dello stupefacente da immettere sul mercato, atteso che la droga costituiva settore illecito di preminente interesse nel programma del clan; il sodalizio esercitava il totalizzante controllo del territorio cosentino, ponendosi quale unica fonte di approvvigionamento del relativo mercato illecito, reso impermeabile agli ingressi di terzi anche mediante le alleanze perfezionate nel tempo. 19.4 La deduzione proposta con motivo nuovo in ordine alle dichiarazioni rese il 28.8.2013 da (OMISSIS), circa la non appartenenza dell'imputato all'associazione contestata al capo 43 e' inammissibile, riguardando un fatto sopravvenuto rispetto alla decisione impugnata. 20. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato. 20.1 Le doglianze riguardanti il reato associativo di cui al capo 1 sono inammissibili, poiche' lungi dall'evidenziare contraddittorieta' o manifeste illogicita' tendono a sollecitare una rivalutazione degli elementi di prova, al fine di dimostrarne l'insufficienza. 20.2 Le violazioni processuali denunciate con il secondo motivo sono insussistenti. 20.2.1 Quanto all'inutilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche riguardanti la rapina al Banco di Napoli di Rossano, contestata al capo 5, come prova per il capo 1, pur avendo il Tribunale dichiarato non doversi procedere per quello stesso fatto in considerazione della pendenza di un processo in appello per la stessa imputazione, la doglianza e' infondata, perche' in base al consolidato orientamento di questa Suprema Corte in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non puo' invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia gia' intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilita' di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, gia' giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Sez. 2 , n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256724; Sez. 2 , n. 52645 del 20/11/2014, Montalbano, Rv. 261623). Il ricorrente richiama la nota decisione delle Sezioni Unite secondo la quale il limite del bis in idem opera anche rispetto ad un processo pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M. (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800) ma e' del tutto evidente che l'eccezione valida per l'applicazione diretta dell'articolo 649 c.p.p. valga anche rispetto alla preclusione rispetto al nuovo esercizio dell'azione penale indicata dalla sentenza Donati. Va allora affermato il seguente principio di diritto: la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M. non impedisce al giudice di esaminare la stessa condotta in riferimento ad una diversa e piu' ampia fattispecie incriminatrice. 20.2.2 L'eccezione di inutilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento per mancanza in atti dei supporti audio e' infondata. Ai fini dell'utilizzabilita' dei risultati di intercettazioni legittimamente eseguite in altro procedimento, ai sensi dell'articolo 270 c.p.p., non e' infatti richiesto il deposito delle registrazioni (bobine) di esse, come pure dei verbali e dei decreti di autorizzazione, atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassativita', dall'articolo 271 c.p.p. (Sez. 5 , n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609 Sez. 4 , n. 44518 del 24/09/2003, Grado, Rv. 226815; Sez. 6 , n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240972). Di conseguenza possono validamente essere utilizzate le trascrizioni, anche in considerazione della scelta del rito abbreviato secco, che diversamente poteva essere anche condizionata ad una perizia trascrittiva. Del resto la sentenza chiarisce che la rilevanza delle intercettazioni disposte in altro procedimento ed ora contestate e' molto limitata, riguardando esclusivamente i legami tra (OMISSIS) e (OMISSIS) alla data del 9 febbraio 2001, poiche' in epoca successiva vi sono altre captazioni non contestate dalla difesa che attestano assidui contatti tra il capoclan e l'imputato e che consentono di dedurre la posizione servente di questi, sia per la consegna di denaro a soggetti fiancheggiatori, sia per l'acquisto di armi, sia per assicurare la comunicazione di messaggi tra i fratelli (OMISSIS). 20.2.3 Per completare sul tema dell'inutilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche, anche l'eccezione formulata con i motivi nuovi, a norma dell'articolo 270 c.p.p., comma 1, sul presupposto della "diversita'" di questo procedimento rispetto a quello in cui sono state disposte le captazioni, oltre che infondata per il tipo di reato oggetto di accertamento (partecipazione ad associazione mafiosa, per la quale e' previsto l'arresto in flagranza) va considerata generica: secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, anche in sede di legittimita' puo' procedersi alla cosiddetta prova di resistenza, nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente - circostanza, nella specie, comunque da escludersi - abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per se' sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6 , n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 231832; Sez. 2 , n. 25802 del 09/06/2011, Pellegrino, Rv. 250892, in motivazione). In casi del genere, infatti, il giudice non e' neppure tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilita' della prova (Sez. 5 , n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2 , n. 40381 del 18/10/2005 -dep. 07/12/2006, Formoso, Rv. 235303). I limiti del sindacato del giudice della impugnazione sono segnati dalla nozione di interesse alla impugnazione di cui all'articolo 568 c.p.p., comma 4; infatti, considerata la prova di resistenza, l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione sul punto comporterebbe un rinvio al giudice di merito inutiliter datum. Sotto questo profilo, allora, la censura di vizio motivazionale finisce allora col diventare inammissibile per genericita', poiche' non si confronta con la motivazione censurata, improntata al criterio di resistenza. In altri termini il ricorrente contesta l'utilizzabilita' di una prova, ma non chiarisce il rilievo determinante che pretende di attribuire, a fronte peraltro di un'affermazione del giudice di merito di segno contrario. 20.3 Anche la censura riguardante l'utilizzabilita', per violazione dell'articolo 237 c.p.p., di una lettera dattiloscritta di un coimputato, che rappresenterebbe la copia di un originale scritto a penna, e' assolutamente generica, posto che il ricorrente non precisa neanche a quale documento si riferisca. Probabilmente ci si riferisce alla lettera di (OMISSIS), ritrovata a casa del (OMISSIS) il 29 maggio 2006, ma comunque, anche in questo caso, la deduzione non si confronta con il criterio di resistenza. 20.4 Il quarto motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio ed in particolare l'applicazione della recidiva obbligatoria con un aumento di due terzi, per fatti anteriori all'entrata in vigore dell'articolo 99, comma 5, nel testo oggi in vigore, e' infondato, poiche' nel calcolo della pena riproposto dalla Corte d'appello l'aumento non e' stato calcolato, avendo i giudici assunto come pena base quella di sette anni di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere armata (articolo 416 bis c.p., comma 4), ridotta per il rito abbreviato a 4 anni ed 8 mesi. 20.5 Il diniego delle attenuanti generiche e' motivato in maniera adeguata, alla luce dei principi indicati in via generale al p. 5.5, con il riferimento ai precedenti penali anche in materia di armi ed ai carichi pendenti. 21. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato. 21.1 I motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto sono inammissibili, perche' palesemente versati in fatto. Il ricorrente, con deduzioni sintetiche e puramente assertive, censura la motivazione per l'interpretazione delle captazioni oppure evidenzia aspetti della vicenda che a suo dire avrebbero dovuto suggerire l'esclusione del reato o una qualificazione giuridica piu' favorevole. 21.3 Il terzo motivo, con il quale si invoca il riconoscimento dell'attenuante del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in relazione al capo 51, e' manifestamente infondato, poiche' la decisione impugnata richiama il ruolo associativo dell'imputato e la sua stabile dedizione allo spaccio all'interno del vasto mercato descritto dai collaboratori, per cui va riconosciuta l'elevata capacita' diffusiva e, conseguentemente, il grado significativo di allarme sociale; sono stati correttamente applicati i principi costantemente affermati da questa Corte (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 3 , n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664), secondo i quali la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entita' puo' essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensivita' penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalita', circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. 21.3 Il settimo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e dall'articolo 116 c.p., comma 2, in relazione al capo 56, e' manifestamente infondato. Quanto alla prima vale quanto appena esposto; sulla seconda basta prendere atto della assoluta genericita' della deduzione, a fronte del chiaro tenore dei dialoghi intercettati, dai quali non emerge certamente la volonta' di commissione di un reato meno grave, ma piuttosto il ruolo organizzativo dell'imputato. 21.4 L'ottavo motivo, riguardante il capo 43), e' infondato. Le doglianze riguardanti l'affermazione di responsabilita' per il reato associativo sono versate in fatto e non segnalano vizi motivazionali significativi, che comunque vanno esclusi: le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) hanno trovato riscontri individualizzanti nelle captazioni, che supportano l'individuazione del ruolo dell'imputato, sottordinato rispetto al (OMISSIS), ma comunque organico al clan, come emerge chiaramente anche dalla confessione stragiudiziale resa dall'imputato nella conversazione con la fidanzata del 23.1.2008 di aver guadagnato cinquantamila euro "grazie ai (OMISSIS)". La denuncia di travisamenti di prova rispetto a tale conversazione e' in realta' censura all'interpretazione del significato offerta dalla Corte territoriale, in quanto tale inammissibile. La doglianza di inutilizzabilita' delle captazioni ambientali occasionali, nell'ambito della registrazione dei colloqui telefonici autorizzati, allorquando l'interessato provvedeva ad inoltrare una chiamata telefonica, prima che la stessa si concretizzi nella risposta del soggetto chiamato, e' manifestamente infondata, posto che non puo' dubitarsi della piena utilizzabilita' delle registrazioni dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della conversazione (cd. intercettazione telefonica "a cornetta sollevata"; cfr. Sez. 4 , n. 7677 del 13/01/2010, Rungi, Rv. 246849; Sez. 6 , n. 5497 del 19/12/2013 - dep. 04/02/2014, D'Angelo, Rv. 258799. Si e' infatti affermato che nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della privacy, ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno si' che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata e' utilizzabile finanche per l'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operativita' dell'articolo 15 Cost. e articoli 266 e 271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie (Sez. 4 , n. 15840 del 13/02/2007, Imparato, Rv. 236604). Ma cio' deve ritenersi valga, non potendosi distinguere tra gli interlocutori e tra le varie fasi delle operazioni telefoniche, per tutte le conversazioni captate a "cornetta alzata" ivi comprese quelle intercorse tra gli astanti nell'abitazione dov'e' situata l'utenza sotto controllo, anche prima dell'inizio della conversazione telefonica, poiche', proprio dall'apparecchio in dotazione, terminale dell'utenza controllata, si diparte il flusso fonico oggetto d'intercettazione, sicche', una volta attivato l'apparecchio con la composizione del numero chiamato, le parole da chiunque proferite e percepite tramite il ricevitore sono legittimamente oggetto dell'autorizzata intercettazione. 21.5 In ordine al nono motivo, concernente l'attenuante del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, si richiamano le argomentazioni sviluppate al p. 19.3, a proposito dell'analogo motivo proposto da (OMISSIS); per il resto la tesi dell'autonomo svolgimento dell'attivita' di spaccio per conto proprio da parte del (OMISSIS), al di fuori dell'associazione, e' smentita in maniera articolate nella decisione impugnata e rispetto ad essa il ricorrente si limita a riaffermare la propria tesi in modo assertivo. 21.6 Il decimo motivo e' manifestamente infondato: le attenuanti generiche sono state benevolmente concesse, se si considera che la Corte ha accertato che l'imputato e' dedito al delitto quale fonte di sostentamento, per cui non si vede davvero come potessero essere riconosciute come prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva; la doglianza sulla misura della pena base e' generica; quella sull'aumento per la continuazione e' manifestamente infondata (l'aumento unitario per tutti i reati in contestazione e' pacificamente ritenuto legittimo da questa Corte; cfr. Sez. 5 , n. 7164 del 13/01/2011, De Felice, Rv. 249710 e, piu' diffusamente, il p. 5.5). Quanto alla recidiva, il profilo riguardante la non specificita' del precedente penale e' proposto per la prima volta in questa sede (poiche' in appello il ricorrente ha affermato di essere incensurato) e comunque e' infondata la doglianza secondo la quale di essa non potrebbe tenersi conto per essere i delitti (di rapina, sequestro di persona e porto d'armi in concorso) estinti ai sensi dell'articolo 167 c.p.. Il dato e' peraltro errato, poiche' il termine di cinque anni entro i quali l'imputato non deve commettere reati ai fini dell'estinzione del reato va calcolato a decorrere dal passaggio in giudicato della condanna precedente e non dalla data dei fatti (con riferimento alla revoca del beneficio, Sez. 1 , n. 22882 del 27/06/2006, De Chirico, Rv. 234893; Sez. 1 , n. 605 del 03/12/2004 - dep. 14/01/2005, Birriolo, Rv. 230542), che nel caso di specie e' avvenuto il 10 giugno 2003; a fronte di cio' si consideri che il capo 43 e' contestato a decorrere dal 2004 e tutti i reati di spaccio sono stati commessi prima del 10 giugno 2008, per cui detta estinzione nel caso di specie non si e' verificata. Del resto e' pacifico che l'estinzione del reato a norma dell'articolo 167 c.p. non comporta anche l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, sicche' di esso deve tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 6 , n. 5855 del 29/11/2011 - dep. 14/02/2012, Fadda, Rv. 252068; Sez. 4 , Sentenza n. 45351 del 23/11/2010, Vidarte Mansilla, Rv. 249069); sotto questo profilo l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 106 c.p., comma 2 e articoli 166 e 167 c.p., in relazione all'articolo 3 Cost., per disparita' di trattamento della situazione descritta nelle norme rispetto al caso dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali (che estingue il reato anche agli effetti della recidiva, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano, Rv. 251688), oltre che irrilevante, per la non decisivita' rispetto al caso di specie, e' anche manifestamente infondata, poiche' le due fattispecie sono diverse nei presupposti. 22. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato. 22.1 Quanto alla dedotta nullita' della contestazione per genericita', come correttamente puntualizzato dalla Corte di merito, deve ritenersi comunque che, una volta instaurato il giudizio abbreviato incondizionato, senza che vi sia stata alcuna modificazione o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non e' consentito all'imputato eccepire la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio per genericita' o indeterminatezza del capo d'imputazione, nullita' che - peraltro - a differenza di quanto avviene per il decreto che dispone il giudizio, non e' prevista per la corrispondente richiesta, il che logicamente si spiega in considerazione del fatto che e' sempre possibile nell'udienza preliminare procedere alle necessarie modifiche e integrazioni del capo d'accusa (Sez. 6 , n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, Bianco, Rv. 252854). 22.2 La sentenza comunque precisa il ruolo partecipativo di (OMISSIS), attestando, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), riscontrata da alcune captazioni, che egli era pienamente coinvolto, per un periodo sufficientemente prolungato, nella gestione dello spaccio nel centro storico di Cosenza con (OMISSIS) e (OMISSIS), anche con una certa autonomia decisionale operativa, tanto da avere un collaboratore in (OMISSIS). Alla luce di tale ricostruzione, allora, le censure di contraddittorieta' della motivazione esulano dai limiti generali indicati in via generale ai p.p. 5.1 e 5.2 e peccano di genericita', poiche' non si confrontano con le precise indicazioni della sentenza. Sulla non riconoscibilita' dell'attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6 si e' gia' detto al p. 19.3, trattando il ricorso di (OMISSIS); le considerazioni espresse possono qui essere richiamate. 22.3 La censura riguardante la condanna per il capo 65, con le quali si contesta l'interpretazione della conversazione con il (OMISSIS) durante la quale egli avrebbe, secondo la decisione, invitato il nipote a praticare uno sconto all'acquirente, anche in vista di una fidelizzazione, rappresenta all'evidenza una doglianza di merito, inammissibile in questa sede, poiche' l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimita' se motivata in conformita' ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6 , n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6 , n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). 22.4 La doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e' manifestamente infondata, poiche' la Corte l'ha negata osservando che l'episodio rientrava nella complessiva gestione del mercato della droga del clan Bruni-zingari, in regime di sostanziale monopolio, con un elevato grado di allarme sociale, cosi' facendo ancora una volta corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte e gia' ricordati (p. 21.3). 23. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) e' fondato. 23.1 La ricorrente, condannata per il solo capo 54, alla pena di 1 anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per l'ipotesi attenuata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, chiede il riconoscimento di un trattamento sanzionatorio piu' favorevole, per effetto del Decreto Legge n. 146 del 2013. Il quadro normativo di riferimento all'attenzione dell'interprete, ai fini del trattamento sanzionatorio, e' in effetti mutato, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalita' (Corte Cost. n. 32 del 25 febbraio 2014) del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, articoli 4 bis e 4 vicies ter (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, articolo 1, comma 1, nonche' a seguito della modifica normativa della pena edittale per le ipotesi di reato sussumibili nella fattispecie astratta di cui al Testo Unico Stup., articolo 73, comma 5, stabilita nella misura della reclusione da uno a cinque anni dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo2 ulteriormente ridotta nella misura della reclusione da sei mesi a quattro anni dal Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, articolo 1, comma 24 ter, convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 79. Le modifiche normative da ultimo citate hanno introdotto, secondo l'interpretazione che se ne e' affermata nelle prime pronunce di questa Corte, una figura autonoma di reato (Sez. 3 , n. 27952 del 12/06/2014, Brunitto, Rv. 259399; Sez. 4 , n. 27619 del 28/05/2014, Taiek, Rv. 259388; Sez. 4 , n. 20225 del 24/04/2014, De Pane, Rv. 259379; Sez. 3 , n. 11110 del 25/02/2014, Kiogwu, Rv. 258354; Sez. 6 , n. 14288 del 8/01/2014, Cassanelli, Rv.259059). 23.2. In base alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito dalla Legge n. 49 del 2006), attinto dalla dichiarazione di incostituzionalita', per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III (cosiddette droghe pesanti) previste dall'articolo 14, erano contemplate la reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 25.822,00 ad euro 258.228,00 e per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (cosiddette droghe leggere) previste dall'articolo 14, la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164,00 ad euro 77.468,00. In particolare, la norma dichiarata incostituzionale aveva aumentato, per le cosiddette droghe leggere, il trattamento sanzionatorio, precedentemente stabilito, come detto, nell'intervallo edittale della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164,00 ad euro 77.468,00 elevandole alla pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000,00 ad euro 260.000,00, prevista anche per le cosiddette droghe pesanti, rivivendo all'attualita' il precedente regime sanzionatorio, con pene edittali differenziate in relazione al tipo di sostanza stupefacente. 23.3. Ma cio' che rileva nel caso in esame e' che la sanzione in concreto irrogata (1 anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa), con riferimento alla pena edittale prevista dal Testo Unico Stup., articolo 73, comma 5, come disciplinato dalla L n. 49 del 2006, deve ritenersi illegale in quanto determinata in applicazione di una disciplina ora modificata in senso piu' favorevole, poiche' meno severa rispetto ai limiti sanzionatori edittali sia minimi, sia massimi. Va allora ribadito il seguente principio di diritto: in tema di stupefacenti, per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, commessi prima della data di entrata in vigore dei Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146 e Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10 e Legge 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entita' in reato autonomo, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio - e' configurabile l'illegalita' sopravvenuta della pena inflitta qualora il giudice abbia utilizzato i parametri edittali antecedenti alle indicate novelle legislative (Sez. 4 , n. 47296 del 11/11/2014 - dep. 17/11/2014, Careddu, Rv. 260674). 23.4 I restanti motivi proposti dall'imputata sono manifestamente infondati: il diniego delle attenuanti generiche e' correttamente motivato facendo riferimento ai due precedenti penali, mentre il motivo riguardante il vizio motivazionale in punto di accertamento della responsabilita' e' del tutto generico. 23.5 Conclusivamente, pronunciata l'irrevocabilita' ai sensi dell'articolo 624 c.p.p. delle parti della sentenza impugnata concernenti l'affermazione di responsabilita', la pronuncia deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. 24. Il ricorso di (OMISSIS) va rigettato. Il ricorrente contesta la ricostruzione degli episodi di cui ai capi 59 e 60, operata esclusivamente sulla base dell'interpretazione di alcune intercettazioni telefoniche e della correlata attivita' di osservazione svolta dalla P.G.. In particolare la vicenda dell'acquisto e trasporto di 756 g di cocaina sequestrata a (OMISSIS) (capo 60) in seguito al controllo sulla sua autovettura, una (OMISSIS) Punto, preceduta a brevissima distanza da un'Alfa 147 alla cui guida era l'imputato, consente alla Corte territoriale di pervenire in maniera logica e coerente all'individuazione del ruolo di "staffetta" del (OMISSIS), sulla base di ulteriori elementi: i numerosi contatti di (OMISSIS) e (OMISSIS) con una serie di soggetti acquirenti in attesa dell'arrivo di un qualcosa; le conversazioni successive all'arresto, dalle quali emerge la preoccupazione (poi rivelatasi fondata) che l'attesa sarebbe rimasta insoddisfatta; i contatti fra i due coimputati e il (OMISSIS), il quale la mattina dell'arresto di (OMISSIS) annunziava a (OMISSIS) il suo arrivo a Cosenza e dopo due giorni lo richiamava per concordare un appuntamento al fine di un colloquio urgente. Particolarmente rilevante, sia ai fini della prova della precedente fornitura di sostanza stupefacente dal (OMISSIS) al (OMISSIS), contestata al capo 59, sia del ruolo di staffetta assunto dal (OMISSIS) nel trasporto della cocaina (capo 60), sono i numerosi colloqui precedenti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nei quali in un primo tempo, il 23 luglio, il primo annunziava al (OMISSIS) "buone notizie" in vista di un incontro e, successivamente, il 25 luglio, il secondo lamentava la scarsa qualita' della "macchina" ricevuta due giorni prima, invitandolo a sostituirla. La motivazione sul punto spiega che il (OMISSIS) aveva confermato di essersi successivamente reso conto della necessita' della sostituzione della "macchina", il che ha consentito ai giudici di merito di escludere che si parlasse realmente di un'automobile ed ha indotto a ritenere ragionevolmente che l'oggetto della cessione e del cambio fosse droga di scarsa qualita', evidentemente "provata" dal (OMISSIS) dopo la consegna. Il collegamento fra le due imputazioni e' evidente, poiche' la cocaina sequestrata al (OMISSIS) doveva sostituire la precedente merce consegnata nel luglio. La natura della merce' (cocaina e non droga leggera, come ipotizzato dal ricorrente in relazione al capo 59) si desume proprio tra il collegamento tra le due vicende, sicche' le doglianze difensive riguardanti i due episodi, isolatamente considerati, perdono consistenza alla luce della lettura complessiva che delle vicende fa la sentenza impugnata. 25. Il ricorso (OMISSIS) e' inammissibile perche' aspecifico. Il ricorrente, probabilmente per un errore di collazione dell'atto, deduce un vizio di carenza motivazionale in riferimento all'obbligo di dichiarare le cause di non punibilita' previste dall'articolo 129 c.p.p., in relazione ad un ipotesi di applicazione di pena concordata, a fronte della conferma della condanna a pena di giustizia per il capo 66, riguardante la detenzione a fine di spaccio ed offerta in vendita di eroina, per il quale e' stata riconosciuta l'ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. E) Conclusione. 26. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di (OMISSIS), sia pure limitatamente al capo 11 e per la determinazione della pena, nonche' nei confronti di (OMISSIS), in ordine al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Vanno invece rigettati nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS). Devono ancora essere rigettati i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con conseguente condanna di ciascuno, a sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Infine sono inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); gli imputati sono condannati ciascuno, a sensi dell'articolo 616 c.p.p., singolarmente al pagamento delle spese processuali e ciascuno,(poiche' le cause di inammissibilita' sono riconduci alla volonta', e quindi a colpa del ricorrente: cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ad eccezione di (OMISSIS), per il quale detta somma puo' esser limitata ad euro 500,00 in considerazione della rinuncia al ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente limitatamente al capo 11 e per la determinazione della pena, assorbito il motivo relativo agli articoli 99 e 63 c.p. nonche' nei confronti di (OMISSIS) in ordine al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS). Rigetta il ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ad eccezione di (OMISSIS), che condanna al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIEFFI Severo - Presidente Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere Dott. BONI Monica - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 18/2012 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE, del 01/07/2013; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la parte civile, l'avv. (OMISSIS); udito il difensore avv. (OMISSIS) e (OMISSIS). RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1/7/2013, la Corte di assise di appello di Lecce confermava quella della Corte di assise di Lecce di condanna di (OMISSIS) alla pena di anni ventiquattro di reclusione per i delitti di omicidio e porto in luogo pubblico di arma. Secondo l'imputazione, (OMISSIS) aveva ucciso (OMISSIS) in un appezzamento di terreno di (OMISSIS), esplodendo nei suoi confronti quattro colpi di arma da fuoco tipo revolver a breve distanza, colpendolo alla testa nonche' alla mano destra e all'avambraccio sinistro. Il cadavere di (OMISSIS) era stato rinvenuto nel tardo pomeriggio dell'(OMISSIS) in localita' (OMISSIS), in un terreno poco distante da un'abitazione di proprieta' della famiglia di (OMISSIS). La Corte, sulla base dei risultati dell'autopsia, delle fonti orali e dei tabulati telefonici, aveva ritenuto che la morte fosse intervenuta nel lasso di tempo tra le 11'05 del 7 dicembre (orario dell'ultima telefonata di (OMISSIS) con l'avv. (OMISSIS)) e le 11'40 (ora in cui (OMISSIS) non aveva risposto alla chiamata telefonica ricevuta, da quel momento non rispondendo piu' anche a quelle successive). I tabulati dimostravano che dalle 11'01 alle 11'05 (OMISSIS) si trovava nella zona di (OMISSIS) (dove era passato a casa dei suoi genitori a prendere un documento), con direzione verso (OMISSIS). Gli SMS che il suo telefono cellulare aveva ricevuto successivamente lo posizionavano nel luogo dove era stato rinvenuto il cadavere: proprio l'analisi dei tabulati, infatti, aveva condotto gli inquirenti sul luogo di ritrovamento il giorno successivo. I tabulati confermavano un incontro tra (OMISSIS) e (OMISSIS) presso il Bar (OMISSIS), alle ore 10'45: la circostanza era stata confermata da (OMISSIS) negli interrogatori; egli aveva anche aggiunto che (OMISSIS) aveva lasciato la propria autovettura ivi ed era salito sulla sua BMW 320 di colore blu. In effetti, l'autovettura di (OMISSIS) era stata reperita parcheggiata a breve distanza dal locale pubblico e, al suo interno erano stati rinvenuti la patente, le carte di credito e un blocchetto degli assegni, circostanza che indicava che l'uomo aveva intenzione di allontanarsi brevemente. A conferma di tale intenzione, l'avv. (OMISSIS) aveva riferito che (OMISSIS), nell'ultima telefonata delle 11'05 del 7/12/2005, le aveva detto che era disposto ad incontrarla mezz'ora dopo (salvo non rispondere alle telefonate e agli SMS che l'avvocato gli aveva fatto a partire dalle 11'40). Come si e' detto, (OMISSIS) aveva confermato che (OMISSIS), dopo l'incontro al (OMISSIS), era salito sulla sua autovettura BMW 320; ma un teste aveva visto (OMISSIS), quella mattina, insieme ad altre persone, a bordo di una Volkswagen Golf ultimo tipo di colore nero, autovettura che (OMISSIS) possedeva: la Corte aveva dedotto che (OMISSIS) volesse sottrarre l'autovettura alle ispezioni della polizia giudiziaria, tentativo che aveva avuto successo, perche' il mezzo era stato rinvenuto solo alcuni mesi dopo a (OMISSIS) presso la persona che l'aveva acquistata. Nei successivi interrogatori, (OMISSIS) aveva piu' volte mutato versione circa il tragitto percorso dopo aver fatto salire (OMISSIS) sulla sua autovettura: dapprima aveva taciuto proprio tale circostanza, poi aveva sostenuto di averlo fatto scendere allo svincolo per (OMISSIS) della SS (OMISSIS), dove (OMISSIS) attendeva persone di (OMISSIS) non identificate che lo avrebbero prelevato; ancora dopo, aveva sostenuto di averlo portato in (OMISSIS) sulla superstrada (OMISSIS); infine, dopo la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, davanti al G.I.P. di Venezia, aveva riferito di avere fatto scendere (OMISSIS) presso un particolare svincolo della Superstrada (OMISSIS). La versione era mutata anche con riferimento al tragitto percorso dopo aver fatto scendere (OMISSIS): dapprima l'imputato aveva sostenuto di essersi recato a casa dei genitori a (OMISSIS); ma, dopo la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, da cui emergeva che, alle 11'40, il suo telefono cellulare era stato localizzato (dopo che, per circa un'ora, era rimasto spento o inattivo) sulla strada Comunale (OMISSIS) che collega (OMISSIS), egli aveva mutato versione, sostenendo di essersi recato nella zona industriale di (OMISSIS), attigua alla predetta strada comunale, senza spiegare il motivo del passaggio in tale zona. Le diverse versioni non erano ritenute credibili, sia perche' mutate nel tempo, sia perche' la superstrada (OMISSIS) non ha uno svincolo per via Calore (la persona che si trovava in via (OMISSIS) e che (OMISSIS) avrebbe dovuto incontrare, secondo la versione di (OMISSIS), aveva smentito l'incontro) e nemmeno con la strada comunale (OMISSIS), sia perche' il passaggio per la zona industriale di (OMISSIS) riferito nell'ultimo interrogatorio era privo di motivazioni. Alle 12'04, comunque, (OMISSIS) si trovava a (OMISSIS): egli aveva ricevuto una telefonata dall'avv. (OMISSIS) e aveva incontrato lei e (OMISSIS) al (OMISSIS), apparendo ad entrambi agitato, pallido e sudato; quando (OMISSIS) gli aveva chiesto se aveva visto (OMISSIS) egli aveva risposto negativamente: solo la mattina del giorno successivo (quando il cadavere di (OMISSIS) non era stato ancora rinvenuto) egli aveva ammesso di averlo incontrato il giorno precedente. Alla luce di questi dati, entrambe le Corti ritenevano che solo (OMISSIS) fosse la persona che poteva aver cagionato la morte di (OMISSIS): era senza dubbio l'ultima persona ad averlo visto vivo, si trovava con lui nell'arco di tempo individuato come quello del delitto, aveva mostrato a (OMISSIS) e all' (OMISSIS) tutta la sua agitazione quando li aveva incontrati poco dopo le 12 a (OMISSIS), conosceva benissimo la zona di (OMISSIS), al contrario di (OMISSIS), ed era in condizione di poterlo uccidere, essendo esperto nell'uso delle armi, possessore di diverse pistole, frequentante un poligono di tiro, ma avendo anche una personalita' proclive all'illecito e al delitto. Al contrario, il tentativo di (OMISSIS) di dipingere (OMISSIS) come coinvolto in illeciti legati alla criminalita' organizzata era stato decisamente smentito. Esisteva, poi, un movente per l'omicidio, dettagliatamente esposto nella sentenza di primo grado. I due soggetti erano stati soci fino a due giorni prima dell'omicidio in una societa' (la (OMISSIS)) avente ad oggetto l'attivita' di agenzia e brokeraggio di assicurazioni, costituita da poco (luglio 2005) e presto naufragata, con rapporti pessimi tra i due soci, che avevano portato (OMISSIS) a malmenare (OMISSIS). Il 5/12/2005 (OMISSIS) aveva ceduto le quote della societa' a (OMISSIS) e alla sua ex moglie: (OMISSIS), peraltro, non aveva pagato alcunche'. Inoltre (OMISSIS) era debitore di (OMISSIS) per una somma ingente, poiche' gli doveva il prezzo di una Mercedes SLK. In effetti, (OMISSIS) aveva acquistato e pagato a (OMISSIS) tale autovettura, che (OMISSIS) teneva in conto vendita dal precedente proprietario, (OMISSIS); ma, poiche' (OMISSIS) non aveva pagato il prezzo al precedente proprietario, (OMISSIS) si era fatto immediatamente restituire l'automezzo da (OMISSIS), quando lo aveva incontrato. La dimostrazione dell'esistenza di tale debito nei confronti di (OMISSIS) e del tentativo di (OMISSIS) di saldarlo si traeva dalla circostanza che (OMISSIS) aveva versato ad un concessionario BMW un assegno di euro 32.500 postdatato al 20/12/2005 per l'acquisto a favore di (OMISSIS) di altra autovettura (in precedenza, per lo stesso acquisto, (OMISSIS) aveva versato al concessionario la somma di euro 6.500 e (OMISSIS) quella di euro 1.500). La Corte di primo grado aveva ritenuto inattendibile l'imputato, che aveva negato di avere alcun debito con (OMISSIS) e aveva sostenuto che quell'assegno postdatato era stato consegnato come garanzia, in cio' venendo smentito dallo stesso concessionario. Dopo la morte di (OMISSIS), (OMISSIS) aveva chiesto ed ottenuto dal concessionario la restituzione dell'assegno, in quanto impossibilitato al pagamento. L'imputato aveva, inoltre, altri debiti per euro 25.000 complessive nei confronti di persone differenti; era alla disperata ricerca di denaro la mattina del 7/12/2005: la Corte riteneva verosimile che (OMISSIS) lo pressasse, poiche' l'autovettura BMW si trovava gia' presso il concessionario che, peraltro, non la avrebbe consegnata all'acquirente fino al pagamento della somma portata dall'assegno postdatato. Tenuto conto della personalita' negativa di (OMISSIS) - avido di denaro, giocatore d'azzardo, dedito a truffe - la Corte individuava il movente nell'estinzione del debito di euro 32.500 verso il concessionario BMW che la morte di (OMISSIS) avrebbe determinato. (OMISSIS), da parte sua, era convinto che il suo ex socio avesse gia' pagato per intero il prezzo della BMW e ignorava il rilascio di un assegno postdatato da parte di (OMISSIS) (che l'aveva accompagnato con la raccomandazione al concessionario di non metterlo all'incasso): era stato lo stesso concessionario, (OMISSIS), a rivelarglielo quando (OMISSIS) aveva chiesto la consegna dell'autovettura. Le pressioni di (OMISSIS) su (OMISSIS) perche' pagasse il prezzo avevano portato a numerose telefonate del secondo al (OMISSIS) il 6/12/2005 (il giorno precedente l'omicidio) nelle quali (OMISSIS) ammetteva di non avere ancora la disponibilita' del denaro e chiedeva a (OMISSIS) di prendere tempo con (OMISSIS). Il giorno successivo, nella prima mattinata (alle 8'45), (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano incontrati ad un bar; subito dopo (OMISSIS) si era messo alla ricerca di denaro (come dallo stesso ammesso), ma aveva ottenuto solo un prestito di euro 10.000 da (OMISSIS); quando si era nuovamente trovato due ore dopo al Bar (OMISSIS) con (OMISSIS), aveva gia' maturato, secondo la Corte, il proposito omicidiario: aveva fatto salire (OMISSIS) sulla Golf nera della moglie e lo aveva convinto a venire a (OMISSIS), forse con la scusa di mostrargli la casa della sua famiglia che gli aveva detto essere in vendita; ivi lo aveva ucciso. La Corte rimarcava che, dopo la morte di (OMISSIS), (OMISSIS), non solo si era fatto restituire l'assegno consegnato al concessionario BMW, ma aveva anche utilizzato la somma prestata da (OMISSIS) per estinguere un diverso debito che aveva con (OMISSIS) (entrambe le circostanze sono confermato dagli interessati e dall'imputato). La Corte territoriale respingeva i motivi di appello concernenti l'utilizzabilita' delle dichiarazioni di (OMISSIS) rese negli interrogatori e nei verbali di sommarie informazioni (utilizzati solo nella parte in cui erano stati richiamati negli interrogatori); riteneva non decisiva la consulenza tecnica della difesa, che aveva contestato l'indicazione del consulente tecnico d'ufficio sull'arco di tempo in cui poteva essere avvenuta la morte; rilevava che, alle 11'40, se la morte non era gia' avvenuta, era comunque in corso l'aggressione, come si evinceva dalla circostanza che (OMISSIS) non aveva risposto al telefono; riteneva inattendibile e smentita dai tabulati la teste (OMISSIS), che aveva riferito di avere visto (OMISSIS) nel pomeriggio del 7 dicembre 2005; valutava come provato che, tra le 9'00 e le 11'40 del 7/12/2005, (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero insieme; definiva attendibile la consulenza tecnica sui tabulati ed esaurienti le investigazioni; valutava come provato il movente; riteneva equa la pena inflitta e non concedibili le attenuanti generiche. 2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo distinti motivi. In un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale stabilite a pena di nullita' e inutilizzabilita' e vizio della motivazione. Sull'opposizione della difesa, la Corte d'assise di Lecce aveva acquisito i verbali di interrogatorio del 12/7/2006 e i verbali di sommarie informazioni rese da (OMISSIS) l'8, il 9 e il 14 dicembre 2005. Poiche', nel momento in cui era stato sentito a sommarie informazioni, (OMISSIS) era gia' stato sottoposto a perquisizione domiciliare, con sequestro delle armi da lui detenute, egli avrebbe dovuto essere sentito con l'assistenza di un difensore: viene, quindi, eccepita l'inutilizzabilita' delle sue dichiarazioni ai sensi dell'articolo 63 c.p.p., comma 2; tali dichiarazioni non avrebbero potuto essere utilizzate nemmeno per le contestazioni effettuate nel corso dell'interrogatorio davanti al P.M. del 12/7/2006. D'altro canto, il P.M. non aveva rappresentato all'indagato gli elementi di prova acquisiti a suo carico, limitandosi soltanto a chiedere chiarimenti in ordine alle dichiarazioni gia' rese. La motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'imputato aveva avuto contezza dei fatti relativi all'imputazione, appare incomprensibile. La violazione delle norme processuali aveva inciso sull'esercizio del diritto di difesa di (OMISSIS), oltre che sull'apparato motivazionale delle decisioni; i Giudici erano giunti all'affermazione di responsabilita' dell'imputato quasi esclusivamente sulle asserite incongruenze del narrato da parte dell'imputato. In un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione. Il ricorrente evidenzia l'incertezza del fatto che, dopo l'incontro delle 10'45 al (OMISSIS), (OMISSIS) fosse passato dall'abitazione dei genitori: in realta' il passaggio poteva essere avvenuto anche prima di tale incontro, ne' i dati dei tabulati confermavano con assoluta certezza che esso fosse avvenuto dopo. In secondo luogo, non vi era alcuna certezza che il teste (OMISSIS) avesse effettivamente visto (OMISSIS) alla guida della Volkswagen Golf nero dopo l'incontro al Bar (OMISSIS) delle 10'45: sia perche' il teste non aveva indicato con certezza l'ora dell'avvistamento, sia perche' il riconoscimento di (OMISSIS) come di colui che guidava non era certo, sia, ancora, perche' le persone che il teste aveva visto sulla Golf erano piu' di due. L'atto di appello aveva poi sottolineato i risultati della consulenza tecnica della difesa, che aveva contestato l'esattezza dell'arco temporale indicato dal C.T.U. come quello in cui era avvenuta la morte di (OMISSIS). Entrambe le Corti di merito avevano sottovalutato e travisato le conclusioni del consulente tecnico della difesa. Eppure la consulenza era decisiva, perche' nell'arco di tempo indicato, (OMISSIS) non risultava mai essersi recato sul luogo dove era stato rinvenuto il corpo di (OMISSIS). Il ricorrente contesta come illogica la motivazione che ritiene (OMISSIS) inattendibile: la donna - cugina di (OMISSIS) - aveva affermato con sicurezza di averlo visto alle ore 17'15 del 7/12/2005 nel centro di (OMISSIS). L'ora indicato dalla teste era compatibile con la presenza di (OMISSIS) nel luogo dove ne era stato rinvenuto il cadavere alle 17'57 (ora del ricevimento di un SMS). Viene poi evidenziato la circostanza del mancato rinvenimento del telefono cellulare (OMISSIS) di (OMISSIS) che, peraltro, fino alle 19'56 del 7/12/2005 si trovava certamente nel luogo di ritrovamento del cadavere: il fatto che il telefono fosse stato portato via dimostrava che un'altra persona - sicuramente diversa da (OMISSIS), che a quell'ora si trovava in altri luoghi - era coinvolta nell'omicidio. Il dato era, quindi, rilevante, anche perche' quel telefono veniva usato dalla vittima per parlare e trasmettere messaggi solo ad una ristretta cerchia di persone. Secondo il ricorrente, inoltre, le consulenze tecniche disposte dal P.M. molti anni dopo i fatti erano inattendibili: il P.M. aveva incaricato i consulenti di verificare soltanto l'ipotesi accusatoria concernente il tragitto percorso da (OMISSIS) e (OMISSIS) dopo l'incontro al Bar (OMISSIS), ma le celle avevano una larga estensione ed erano, pertanto compatibili anche con altri tragitti. La Corte non aveva preso in considerazione le memorie e le piste alternative indicate dalla difesa e aveva valorizzato mere sensazioni sulle condizioni psicologiche di (OMISSIS) riferite dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS); per di piu', (OMISSIS) aveva preoccupazioni di tipo diverse: non era in grado di cedere al promissario acquirente un'autovettura, per la cui vendita aveva fissato un appuntamento alle 13 di quel giorno. Le contraddizioni delle dichiarazioni del (OMISSIS) erano senza dubbio influenzate dalla preoccupazione che egli aveva di allontanare da se' i sospetti di essere l'autore dell'omicidio, mentre l'interrogatorio davanti al G.I.P. di Venezia era stato influenzato dal dato - che il ricorrente ritiene niente affatto certo - del suo passaggio pochi minuti dopo il delitto per la strada che collega (OMISSIS) a (OMISSIS): da tali incongruenze, in definitiva, non potevano essere tratti argomenti a sostegno della colpevolezza del ricorrente. Il ricorrente rimarca che, nell'atto di appello, era stato seriamente contestato il movente che la Corte di Assise aveva individuato, sconfessato da alcuni dati. In ogni caso, il movente appariva davvero debole. La motivazione della sentenza d'appello era incomprensibile e frettolosa, perche' si limitava a rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado, oltre a ribadire che era (OMISSIS) a dovere pagare la autovettura BMW e che l'assegno postdatato al 20/12/2005 che egli aveva consegnato all'incaricato della vendita, (OMISSIS), era in pagamento e non in garanzia. La Corte territoriale affermava che la tesi opposta configgeva con altre risultanze di prova, senza spiegare affatto in che punto sussisteva tale conflitto. Soprattutto, la sentenza non aveva verificato il presupposto di fatto: che cioe' (OMISSIS) si fosse privato di una Mercedes SLK che aveva gia' effettivamente pagato a (OMISSIS) (all'inizio del mese di dicembre 2005) e che cio' fosse avvenuto prima della sottoscrizione del preliminare di vendita della BMW 320 che, invece, documentalmente risaliva al 27/10/2005, con un ulteriore documento stipulato il 30/11/2005 nel quale si prevedeva la cointestazione dell'autovettura a (OMISSIS) e a (OMISSIS). In definitiva, a carico di (OMISSIS) esistevano soltanto una serie di indizi la cui gravita', precisione e concordanza la sentenza impugnata aveva omesso di verificare, cosi' come preteso dall'articolo 192 c.p.p., comma 2. Il ricorrente ricorda che, per procedere all'operazione di valutazione degli indizi, occorre preliminarmente verificare che essi siano certi; per di piu' devono essere esclusi indizi non gravi e non precisi, cioe' indizi non contigui al fatto da provare e tanto meno sospetti, suggestioni, congetture e presunzioni. Nel caso di specie, l'ora della morte non era un dato certo in quanto il consulente medico-legale aveva indicato un arco temporale assai ampio per la verificazione della morte: si trattava, quindi, di un dato di compatibilita' e non di certezza. Anche la consulenza tecnica esperita sui tabulati telefonici forniva elementi di compatibilita', e non di certezza, atteso che l'area di copertura delle celle e' vasta e, comunque, non e' stata accertata, cosicche' l'affermazione secondo cui (OMISSIS) e (OMISSIS) si fossero recati insieme da (OMISSIS) - dove si trova il bar (OMISSIS) - a (OMISSIS) e' solo un'ipotesi e non una certezza; anche l'affermazione secondo cui (OMISSIS), alle 11'40, si trovasse sulla strada provinciale 96 nel tragitto (OMISSIS) - (OMISSIS) era in realta' ipotetica. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale non aveva considerato le conversazioni telefoniche intercettate tra i familiari dell'imputato, che scagionavano (OMISSIS) dalla responsabilita' diretta per l'omicidio: infatti il fratello dell'imputato, parlando con la madre, aveva riportato una frase di (OMISSIS) secondo cui "non l'avrebbero dovuto uccidere, ma gli avrebbero dovuto dare una lezione", quindi riferendosi all'azione di terze persone. Si tratta di un elemento decisivo, il cui mancato esame determina la nullita' della sentenza per difetto di motivazione. In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ripropone le considerazioni sulla violazione di legge e ripercorre i profili di manifesta illogicita' e contraddittorieta' della motivazione, nonche' travisamento della situazione di fatto, con riferimento all'ora della morte di (OMISSIS), alle dichiarazioni di (OMISSIS), al funzionamento del cellulare di (OMISSIS) tra le 11'05 e le 11'40 del 7/12/2005 (l'apparecchio era acceso e operava in zona diversa da quella del delitto), al posizionamento di quello della vittima al momento della ricezione degli SMS nel pomeriggio di quel giorno, alla dinamica dell'omicidio. Il difensore affronta il tema del movente e lamenta che la sentenza impugnata abbia espresso mere congetture e non abbia risposto alle questioni sollevate dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato. 1. Le questioni processuali riproposte con il primo motivo di ricorso sono infondate. L'inutilizzabilita' delle dichiarazioni indizianti stabilita dall'articolo 63 cod. proc. pen. e' di natura giuridica, e non fattuale: cosicche' questa Corte ha ripetutamente affermato che le dichiarazioni rese, senza le garanzie difensive, all'Autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria da un soggetto che doveva invece essere sentito sin dall'inizio in qualita' di imputato o di persona sottoposta alle indagini, pur essendo, a norma dell'articolo 63 c.p.p., comma 2, inutilizzabili erga omnes, non comportano anche che la sanzione di inutilizzabilita' si estenda agli atti successivi e dipendenti; sicche' deve ritenersi pienamente utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte in violazione della legge derivi o mutui il contenuto, anche attraverso una generica conferma di esse (Sez. 6, n. 24 del 13/01/1998 - dep. 24/02/1998, De Matteis, Rv. 210322); in effetti, la nullita' dell'atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico in esso incorporato, che puo' essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto (Sez. 1, n. 46274 del 07/11/2007 - dep. 12/12/2007, Ditto, Rv. 238487): nel caso di specie, nei successivi interrogatori (OMISSIS) confermo' le circostanze esposte in precedenza nelle sommarie informazioni testimoniali, di cui gli era stata data lettura. Anche la dedotta violazione dell'articolo 65 cod. proc. pen. non determina alcuna inutilizzabilita' dell'interrogatorio (del resto non sancita in alcun modo dalla norma): ai fini della contestazione dei fatti, non e' richiesto che l'autorita' giudiziaria osservi tassativamente le modalita' di cui all'articolo 65 cod. proc. pen., essendo unicamente essenziale che, in concreto, l'imputato abbia avuto contezza dei fatti medesimi (Sez. 3, n. 205 del 29/11/2007 - dep. 07/01/2008, Volonterio, Rv. 238792; Sez. 1, n. 3607 del 15/07/1994 - dep. 29/09/1994, Profilo, Rv. 199866; Sez. 3, n. 1877 del 14/09/1993 - dep. 15/10/1993, Maiolo, Rv. 195218). La Corte territoriale sottolinea (pag. 28) che dal tenore dell'interrogatorio poteva evincersi che (OMISSIS) era stato sicuramente sollecitato sui fatti oggetto di contestazione e su tutti gli aspetti delle prove, tanto da ricostruire la vicenda nella sua interezza e rendere ampie dichiarazioni. 2. Anche il secondo motivo di ricorso e' infondato. Il ricorrente non nasconde il tentativo di indurre questa Corte a rivalutare il complesso delle prove emerse nel corso del dibattimento, sottolineando l'illogicita' della motivazione nei vari passaggi in cui le stesse sono valorizzate: cio' rende il ricorso in piu' passaggi al limite dell'inammissibilita'; tuttavia, appare opportuno affrontare le varie censure per verificare se le manifeste illogicita' e le contraddizioni denunciate sussistano. 2.1. Preliminarmente, tuttavia, deve essere smentita l'affermazione del ricorrente secondo cui i Giudici di merito erano giunti al giudizio di colpevolezza dell'imputato quasi esclusivamente sulle incongruenze di quanto riferito da (OMISSIS) nelle varie occasioni in cui era stato escusso: al contrario, i dati oggettivi sono nettamente preponderanti e niente affatto di significato equivoco cosi' come si pretende. Limitandosi alla fase finale della giornata del 7/12/2005, e' assolutamente pacifico e non contestato che (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano trovati alle 10'45 al Bar (OMISSIS) nel centro di (OMISSIS); ancora, non e' contestato - ed era stato riscontrato dal rinvenimento dell'autovettura di (OMISSIS) parcheggiata nelle vicinanze di quel locale - che i due si erano allontanati insieme a bordo di un'autovettura in disponibilita' di (OMISSIS); l'imputato sostiene essere stata la sua BMW, i giudici di merito, sulla base della testimonianza del teste (OMISSIS) che aveva visto (OMISSIS) alla guida di una Golf nera nuovo tipo nelle vicinanze di quel locale, hanno invece ritenuto trattarsi della Volkswagen Golf di quel tipo solitamente usata dalla moglie di (OMISSIS) e che la polizia giudiziaria non riusci' a sequestrare se non molti mesi dopo il fatto. Gli spostamenti dei due protagonisti della vicenda (che, appunto, certamente ripartirono insieme sulla stessa autovettura dal Bar (OMISSIS)) nell'ora successiva non sono stati affatto ricostruiti sulla base delle dichiarazioni "ondivaghe" di (OMISSIS), ma sulla base dei tabulati telefonici (e, quanto al passaggio di (OMISSIS) dalla sua abitazione, della testimonianza della madre e dal rinvenimento nella tasca del soprabito di un documento, rinvenimento correlato alla richiesta che l'avv. (OMISSIS) aveva riferito aver fatto a (OMISSIS) in una telefonata di poco precedente). Prendendo l'avvio dagli spostamenti di (OMISSIS), il ricorrente sostiene che non vi sia alcuna certezza che egli sarebbe passato dall'abitazione dei genitori a (OMISSIS) dopo avere incontrato (OMISSIS) al Bar (OMISSIS) (e, quindi, accompagnato sulla sua autovettura): ammette, tuttavia, che il dato dei tabulati conferma proprio questa successione, ma lo contesta, sostenendo che a nulla rileverebbe l'aggancio con celle compatibili con il suo passaggio da casa "essendo il tragitto servito da detti ripetitori altrettanto compatibile con il suo spostamento dal ridetto Bar (OMISSIS) al luogo in cui si trovava nel momento in cui agganciava l'ultima di tale "celle" anche senza essere necessariamente transitato nei pressi dell'abitazione dei suoi genitori". L'affermazione e' generica e incomprensibile: i consulenti tecnici (come espone in dettaglio la sentenza di primo grado) hanno descritto un movimento del cellulare di (OMISSIS) successivo alle 10'45 (orario indiscusso del ritrovo dei due ex soci al Bar (OMISSIS)) verso est, con aggancio di numerose celle, tutte compatibili con un tragitto all'interno della citta' di (OMISSIS) (quindi all'interno della tangenziale, che costituisce una sorta di anello), con il passaggio presso l'abitazione dei genitori e con il successivo raggiungimento di (OMISSIS). Come si e' detto, il passaggio presso l'abitazione e', poi, confermato dalla madre della vittima. Il dato finale - l'arrivo di (OMISSIS) verso le 11'05 nei pressi della zona dove sarebbe stato rinvenuto il cadavere - e' anch'esso documentato da dati oggettivi: alle 11'01 il cellulare (OMISSIS) agganciava una cella di (OMISSIS), alle 11'05 il cellulare (OMISSIS) una cella che copriva le vicinanze della zona di (OMISSIS) dove venne rinvenuto il cadavere. Ulteriore dato oggettivo e' il mancato spostamento di entrambi i cellulari di (OMISSIS) da quella zona a partire da quel momento. La memoria con i motivi nuovi sostiene il contrario (pag. 11), ma si limita ad evidenziare che, in occasione dell'ultimo SMS, ricevuto alle 19'56 del 7/12/2005 dal cellulare (OMISSIS) della vittima, l'apparecchio agganciava una cella diversa di (OMISSIS) (dato gia' preso in considerazione dalla sentenza impugnata). Ma tale sottolineatura e' l'implicita conferma del dato oggettivo appena ricordato: dopo le 11'05 del 7/12/2005, ne' l'uno ne' l'altro cellulare di (OMISSIS) avevano lasciato (OMISSIS); in particolare, non emerge nessun ritorno a (OMISSIS) nel pomeriggio del 7/12/2005 (dove la teste (OMISSIS) sosteneva di avere visto (OMISSIS)). Si noti che il cellulare (OMISSIS) aveva ricevuto almeno 10 chiamate - rimaste tutte senza risposta - a partire dalle 11'40 (la prima chiamata da parte dell'avv. (OMISSIS)) fino alle 17 (ora in cui si era spento per essersi scaricata la batteria). Ulteriore dato probatorio autonomo rispetto alle dichiarazioni di (OMISSIS) e' costituito dal contenuto del colloquio tra (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) delle 11'05, su cui ha riferito il legale: (OMISSIS) aveva assicurato che, entro mezz'ora, sarebbe tornato a (OMISSIS) per incontrarla; del resto, la sua intenzione di ritornare presto a (OMISSIS) si evinceva dalla circostanza che egli aveva lasciato nella sua autovettura parcheggiata vicino al Bar (OMISSIS) documenti e valori (ulteriore circostanza oggettiva). Ben si comprende, quindi, il percorso logico che ha portato entrambi i giudici di merito a individuare l'ora della morte nell'arco temporale dalle 11'05 alle 11'40 e il luogo in (OMISSIS) (non necessariamente il luogo dove venne rinvenuto il cadavere): in quel luogo - con il quale, come il ricorrente non contesta, (OMISSIS) non aveva alcun collegamento se non la conoscenza che (OMISSIS) aveva posto in vendita l'abitazione di proprieta' della sua famiglia e gli aveva chiesto se era interessato ad acquistarla (circostanza, anch'essa, oggetto di testimonianza) - (OMISSIS) era giunto senza motivo apparente diverso da quello ritenuto dai giudici di merito, con l'intenzione di ritornare a (OMISSIS) nella mezz'ora successiva: eppure era rimasto ivi, senza rispondere piu' a nessuna telefonata a partire dalle 11'40 e ivi era stato ucciso. Anche la ricostruzione degli spostamenti di (OMISSIS) dopo l'incontro con (OMISSIS) al Bar (OMISSIS) alle 10'45 da parte delle sentenze di merito non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato, ma sul dato oggettivo costituito dai tabulati telefonici. In effetti, se e' pacifico che (OMISSIS) parti' dal Bar (OMISSIS) di (OMISSIS) sulla sua autovettura insieme a (OMISSIS) alle 10'45, e' documentato che alle 11'40 si trovava sulla strada Provinciale 39 (cd. "(OMISSIS)") che collega (OMISSIS) e che incrocia la superstrada (OMISSIS) senza, peraltro, permettere di passare da una strada all'altra per mancanza di svincolo. Il ricorrente osserva che l'aggancio a quella cella e' "meramente compatibile con uno spostamento dell'imputato da (OMISSIS) a (OMISSIS). Egli tuttavia poteva trovarsi in uno qualunque degli altri punti dell'ampia zona interessata dalla cella in questione": ma si tratta di affermazione che prescinde del tutto dal contenuto dell'interrogatorio di garanzia reso dall'imputato al G.I.P. del Tribunale di Venezia, nel quale (OMISSIS) ammise espressamente di essersi recato nella zona industriale di (OMISSIS) che e' costeggiata da tale strada. I dati probatori oggettivi, diversi dalle ondivaghe dichiarazioni di (OMISSIS) nel corso delle indagini, dimostravano, quindi, che imputato e vittima erano partiti insieme, sulla stessa autovettura, alle 10'45 da (OMISSIS), che (OMISSIS) era giunto molto velocemente a (OMISSIS) (ore 11'05) e che anche (OMISSIS) si era spostato verso nord, trovandosi alle 11'40 sulla strada che collega (OMISSIS) a (OMISSIS); che in quello stesso momento (appunto, le 11'40) il cellulare (OMISSIS) di (OMISSIS) aveva ricevuto la prima delle numerose telefonate succedutesi nel corso dell'intera giornata, alla quale egli non aveva risposto; che (OMISSIS) si trovava sicuramente a (OMISSIS) anche nel pomeriggio a partire dalle 17'57 quando il cellulare (OMISSIS) aveva ricevuto il primo dei tre SMS che avrebbero permesso agli inquirenti, il giorno successivo, di rinvenirne il cadavere. 2.2. Le dichiarazioni differenti nel tempo di (OMISSIS) sono state, quindi, valutate dai Giudici di merito per la verifica non dell'ossatura della ricostruzione dei fatti, ma della versione difensiva dell'imputato. Passaggio fondamentale per giungere a ritenere l'imputato estraneo all'omicidio di (OMISSIS) era, ovviamente, la dimostrazione che la vittima, pur partita dal Bar (OMISSIS) alle 10'45 su un'autovettura insieme a (OMISSIS), era giunto a (OMISSIS) su una diversa autovettura condotta da altre persone; che, cioe', ad un certo punto (OMISSIS) aveva fatto scendere (OMISSIS), recandosi autonomamente a (OMISSIS) per poi tornare a (OMISSIS) dove aveva incontrato l'avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) dopo le 12'00. I giudici di merito - oltre a dare per presupposto che nessuna prova testimoniale conferma la versione di (OMISSIS) - evidenziano la difformita' delle versioni proprio su questi punti decisivi: il percorso fatto dall'autovettura su cui viaggiavano (OMISSIS) e (OMISSIS) e il punto in cui (OMISSIS) aveva fatto scendere (OMISSIS); non solo: valorizzano i dati probatori autonomi che smentiscono la versione dell'imputato, quali il passaggio presso l'abitazione di (OMISSIS) di cui si e' gia' fatto cenno, l'inesistenza degli svincoli indicati nelle diverse occasioni da (OMISSIS), la smentita da parte di un teste dell'incontro con (OMISSIS) ipotizzato dall'imputato, l'incompatibilita' della presenza di (OMISSIS) sulla Strada (OMISSIS) con il racconto fornito. 2.3. Cosi' riassunto il quadro probatorio utilizzato dai Giudici di merito per giungere all'affermazione di colpevolezza, e' possibile affrontare le singole censure esposte nel secondo motivo di ricorso. Si e' gia' evidenziato la genericita' della contestazione della pregnanza dei dati emergenti dai tabulati telefonici, sottolineando che tutti i passaggi fondamentali (il transito di (OMISSIS) presso la sua abitazione dopo aver lasciato il Bar (OMISSIS), il suo arrivo a (OMISSIS), la permanenza ivi fino al rinvenimento del corpo, la posizione di (OMISSIS) alle 11'40 sulla strada "(OMISSIS)") trovano riscontro in fonti probatorie di tipo differente. 2.4. Il ricorrente contesta l'attendibilita' attribuita dalle Corti di merito al teste (OMISSIS), che aveva riconosciuto (OMISSIS) alla guida di una Volkswagen Golf nera insieme ad altre persone dalle 9'30 alle 11: si sarebbe trattata dell'autovettura solitamente in uso alla moglie di (OMISSIS), che gli inquirenti non erano riusciti ad acquisire e ad ispezionare tempestivamente per l'allontanamento della donna all'atto della perquisizione. Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe stravolto il contenuto della deposizione del teste, riportandola come se avesse specificamente indicato l'ora dell'avvistamento alle 11'00, cosi' da renderla utilizzabile nei suoi confronti. Al contrario, la motivazione della sentenza impugnata da atto dell'arco temporale indicato dal testimone (pag. 17), ma individua logicamente il momento dell'avvistamento nell'ora piu' avanzata, collegandolo con il passaggio di (OMISSIS) pochi minuti dopo all'abitazione dei suoi genitori. Si deve, del resto, osservare che, prima di giungere al Bar (OMISSIS) alle 10'45, (OMISSIS) aveva la disponibilita' della propria autovettura (che parcheggio' nei pressi), cosicche' era quanto meno difficile ipotizzare che egli, prima di quell'ora, fosse alla guida di altro mezzo. Quanto all'attendibilita' attribuita al riconoscimento di (OMISSIS) da parte del teste, la sentenza e' ampiamente motivata e fa leva anche sulla certezza che egli aveva mostrato quando aveva riferito nell'immediatezza l'avvistamento alla moglie. 2.5. Anche le contestazioni concernenti l'arco temporale in cui si sarebbe verificata la morte di (OMISSIS) sono state adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le considerazioni del consulente tecnico della difesa e gli elementi meteorologici di supporto al suo elaborato: ma la sentenza evidenzia che il consulente dr. (OMISSIS) aveva ammesso che le sue indicazioni non erano tassative, ma di massima, cosicche' le stesse non potevano essere assunte come assolutamente impeditive dell'ipotesi della morte avvenuta tra le 11'05 e le 11'40; dato ampiamente analizzato e riscontrato anche dalla mancanza di contenuto dello stomaco della vittima. 2.6. La valutazione della testimonianza di (OMISSIS) e' stata ampia e niente affatto illogica: come e' pacifico, non e' sindacabile in sede di legittimita', salvo il controllo sulla congruita' e logicita' della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilita' delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (tra le tante, Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che "neppure in un'occasione la teste ha confermato quanto detto in precedenza" (vale a dire l'incontro a (OMISSIS) con (OMISSIS) alle 17'15 del 7/12/2005), salvo subito dopo rimarcare che " (OMISSIS) ha implicitamente confermato quanto riferito nell'imminenza del fatto", che altro non e' che una conferma di quanto la Corte territoriale ha constatato. Del resto, l'analisi delle diverse dichiarazioni della teste (riportate a pagg. 25 e 26 della sentenza di primo grado) conferma l'oggettivita' del dato, su cui i giudici di merito hanno costruito la valutazione di inattendibilita' della (OMISSIS). Il ricorrente avanza, poi, un dato congetturale: la presenza di (OMISSIS) alle 17'15 a (OMISSIS) non gli impediva di trovarsi a (OMISSIS) alle 17'57 (ora in cui il suo telefono cellulare (OMISSIS) ricevette il primo dei tre SMS di cui si e' piu' volte fatto cenno); per la sua natura, esso non e' in grado di scardinare la logicita' della valutazione della Corte territoriale, anche perche' il ricorrente non puo' spiegare (e non tenta nemmeno di farlo) il motivo degli spostamenti di (OMISSIS) (da (OMISSIS) a (OMISSIS) nel mattino del 7/12 e poi nuovamente da (OMISSIS) a (OMISSIS) nel pomeriggio dello stesso giorno), ne' quello per cui (OMISSIS) aveva gia' smesso da molte ore di rispondere alle telefonate che riceveva sul suo cellulare (OMISSIS). 2.7. Il ricorrente, poi, evidenzia un dato: il mancato rinvenimento del cellulare (OMISSIS) di proprieta' della vittima (che aveva ancora in mano il cellulare (OMISSIS) quando il cadavere venne ritrovato), proprio quello che aveva ricevuto i tre SMS che avevano permesso agli inquirenti di rinvenire il corpo. Il ricorso sostiene che il mancato rinvenimento - per il quale manca una spiegazione oggettiva - dimostrerebbe che altra persona era sicuramente coinvolta nella vicenda: in effetti, (OMISSIS) non poteva essere stato colui che aveva sottratto il telefono cellulare, perche' non si trovava a (OMISSIS). L'argomentazione non e' affatto stringente: la sottrazione dell'apparecchio in ora successiva alla morte (che il telefono sia stato sottratto dopo l'omicidio e' pacifico, anche tenendo conto dell'arco temporale della morte indicato dal consulente tecnico della difesa) non porta in se' la dimostrazione che a compierla fosse stata una persona che aveva partecipato all'omicidio; sostenere il contrario e', appunto, frutto di mera congettura che il ricorrente "arricchisce" con ipotesi vaghe (e comunque in nessun modo valutabili da questa Corte) circa la presenza nell'apparecchio di messaggi di testo che qualcuno avrebbe preferito non fossero letti dagli inquirenti. 2.8. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione i "fogli di lumi" depositati in udienza dalla difesa di (OMISSIS). Il primo argomento riguarda il mancato esame di una pista alternativa che il ricorrente non espone nemmeno, cosi' risultando la censura del tutto generica. Il secondo argomento di tale memoria riguarda il tabulato telefonico del telefono cellulare di (OMISSIS) ed e' stato ampiamente sviluppato nei motivi nuovi. In sintesi, si contesta che (OMISSIS) avesse volontariamente spento il proprio telefono cellulare dalle 10'45 alle 11'40 del 7/12/2005 - con cio' dimostrando la sua intenzione di procedere all'omicidio di (OMISSIS), seguendo una prassi abitualmente utilizzata da delinquenti professionali - tanto da avere effettuato un tentativo di chiamata proprio con lo stesso apparecchio. Si deve premettere che la Corte territoriale ha riportato le conclusioni della consulenza tecnica (OMISSIS) e (OMISSIS), che non affermava con certezza che il telefono fosse stato spento, ma dava atto che era "spento o non raggiungibile" e che in quell'arco di tempo erano stati effettuati tre tentativi di chiamata all'utenza non riusciti. Il ricorrente sostiene che il telefono cellulare non era affatto spento e che alle 11'27 e alle 11'37 del 7/12/2005 (OMISSIS) aveva effettuato due tentativi di chiamata non riusciti, erroneamente registrati in uno dei due tabulati telefonici come in entrata anziche' in uscita. Pare ovvio che questa Corte non possa - e non debba - valutare la documentazione nuovamente prodotta con i motivi nuovi, tenuto conto che si tratta di contestazione di carattere strettamente tecnico in un ambito specialistico (funzionamento degli apparecchi cellulari con il sistema del roaming e interpretazione dei tabulati telefonici). Quello che e' certo, pero', e' che il dato evidenziato non e' affatto essenziale per la ricostruzione del fatto e che, pertanto, il (presunto) vizio della motivazione non assume in alcun modo i caratteri della contraddittorieta' con gli atti del processo di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e): vizio per la cui sussistenza e' necessario che gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilita', cosi' da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). In effetti: a) le due (presunte) chiamate sono state effettuate nella fase finale di quell'arco temporale (dalle 11'05 alle 11'40) individuato dai Giudici di merito come quello in cui era avvenuto l'omicidio; b) il tabulato "corretto" la cui lettura il ricorrente propone non indica affatto dove (OMISSIS) si trovasse al momento in cui (presuntivamente) aveva effettuato le due chiamate, non riportando alcuna "cella" cui il telefono cellulare si era "agganciato". In effetti, i motivi nuovi si spingono esclusivamente a sostenere che (OMISSIS), nel momento in cui aveva effettuato le due chiamate, non poteva trovarsi sul luogo del delitto, o meglio, del rinvenimento del cadavere ("coperto" dal segnale H3G): ma, da una parte i Giudici di merito non mostrano affatto certezza in ordine all'identificazione del luogo di ritrovamento del cadavere come quello in cui materialmente era stato compiuto l'omicidio (si ricordi l'accentuazione del tentativo di (OMISSIS) di sottrarre la Volkswagen Golf nera all'ispezione della polizia giudiziaria), dall'altra anche alle 11'40 (OMISSIS) non si trovava a (OMISSIS), ma nei pressi di (OMISSIS). In definitiva, il dato appare, se non irrilevante, niente affatto decisivo e in nessun modo in grado di travolgere la ricostruzione dei giudici di merito. 2.9. Si censura, inoltre, che la Corte abbia dato rilievo alle "sensazioni" dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) sullo stato in cui si trovava (OMISSIS) nell'incontro avvenuto a (OMISSIS) poco dopo le 12. Per la verita', quelle espresse dai due testimoni non erano mere "sensazioni", ma osservazioni: (OMISSIS) era "pallido" ed "agitato", tanto che "sudava" e che gli erano cadute di mano le chiavi dell'autovettura. I due testi sono concordi nel riferire queste circostanze, dimostrando che, appunto, la manifestazione esterna dell'agitazione da parte dell'imputato. Inoltre, (OMISSIS) aveva riferito un fatto: egli aveva chiesto a (OMISSIS) se avesse visto (OMISSIS) (poco prima l'avv. (OMISSIS) aveva cercato inutilmente di contattare (OMISSIS) al telefono, come si e' detto) e (OMISSIS) aveva risposto negativamente, salvo cambiare versione la mattina del giorno successivo. Il ricorrente osserva che le preoccupazioni di (OMISSIS) potevano essere diverse: un'ora dopo avrebbe dovuto cedere un'autovettura ad un promittente acquirente, ma non ne aveva la disponibilita'; si tratta di dato per il quale il ricorso non e' autosufficiente e, comunque, congetturale; soprattutto, presuppone che la Corte abbia ritenuto l'agitazione di (OMISSIS) come elemento decisivo per la prova della colpevolezza, mentre l'ha soltanto valorizzata come uno degli elementi indiziari. 2.10. Il ricorrente sostiene che (OMISSIS) non aveva fornito elementi utili alla ricostruzione dei fatti: al contrario, il teste aveva riferito del passaggio del figlio presso la sua abitazione, di cui si e' gia' trattato, e dell'offerta in vendita dell'abitazione di famiglia di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS). 2.11. Anche la contestazione della logicita' della motivazione quanto al movente dell'omicidio e' infondata. Il ricorrente ripercorre la cronologia della vicenda contrattuale concernente l'acquisto dell'autovettura BMW che doveva essere intestata a (OMISSIS) per sostenere che la vicenda non aveva niente a che fare con la restituzione della Mercedes SLK non pagata da (OMISSIS). In realta', il nucleo della questione era molto semplice: (OMISSIS) avrebbe dovuto pagare per conto di (OMISSIS) la somma di euro 32.500 portata dall'assegno postdatato al 20/12/2005 consegnato al venditore oppure il titolo era stato consegnato a garanzia di una somma che sarebbe stato (OMISSIS) a versare al venditore? La Corte territoriale - con motivazione certamente troppo sintetica - rileva che la tesi difensiva "confligge con le altre risultanze di prova (testi (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche' le stesse dichiarazioni di (OMISSIS))". Il ricorrente sostiene che l'affermazione e' incomprensibile. In realta', non solo (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest'ultimo menzionato dalla sentenza di primo grado) avevano confermato la vicenda della restituzione al secondo della Mercedes non pagata da (OMISSIS), ma il teste (OMISSIS) (il concessionario della BMW) ha mostrato certezza nell'affermare che il pagamento avrebbe dovuto essere sostenuto dall'imputato, che cercava affannosamente il denaro corrispondente; cosicche', anche volendo ritenere l'assegno postdatato a garanzia, si trattava di garanzia del pagamento da parte di (OMISSIS) e non di (OMISSIS). Il ricorrente tralascia, poi, del tutto il riferimento in sentenza alle dichiarazioni dello stesso (OMISSIS) sulla questione: assai ampie e tutte confermative del suo obbligo di pagare quanto prima la somma portata dal titolo (poiche' l'autovettura era gia' giunta dal concessionario che si rifiutava di consegnarla) e dei suoi tentativi di ottenere prestiti da (OMISSIS) e dai suoi genitori per il pagamento. 2.12. L'ultima censura contenuta nel motivo di ricorso concerne il mancato esame del contenuto delle intercettazioni telefoniche: in particolare di quella nella quale (OMISSIS), fratello del ricorrente, parlando con la madre, aveva riferito una frase del fratello (OMISSIS) ascoltata dalla sorella Isabella, secondo cui "non l'avrebbero dovuto uccidere, ma gli avrebbero dovuto dare solamente una lezione". In verita', la Corte territoriale ha espunto l'argomento alla luce della ritrattazione operata dai due fratelli dell'imputato, (OMISSIS) ed (OMISSIS) (pagg. 27 e 28 sentenza di primo grado): la seconda, in particolare, aveva negato di avere sentito dal fratello Raffaele la frase suddetta e di averla riferita al fratello (OMISSIS), mentre quest'ultimo aveva sostenuto di avere attribuito la frase autoaccusatoria al fratello (OMISSIS) in conseguenza dell'odio profondo che nutriva nei suoi confronti (che emerge da diverse altre intercettazioni riportate nelle sentenze di merito). Trattandosi, quindi, di materiale probatorio di portata assolutamente incerta, esattamente la Corte territoriale (cosi' come aveva fatto il Giudice di primo grado) non l'ha utilizzato. Appare quindi sorprendente il richiamo di quella conversazione intercettata da parte del ricorrente che, nell'atto di appello, ne aveva sostenuto l'irrilevanza. D'altro canto, la frase avrebbe indicato - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il pieno coinvolgimento di (OMISSIS) nell'omicidio di (OMISSIS), sia pure in concorso con altri esecutori materiali. 3. Il terzo motivo di ricorso, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, e' palesemente infondato. La motivazione della sentenza impugnata, da una parte evidenzia esattamente come l'appellante non avesse allegato alcuna circostanza utile alla concessione delle attenuanti generiche (l'atto di appello sottolineava che l'omicidio non era premeditato e che era stato commesso per motivi economici), dall'altra motiva ampiamente sulla personalita' negativa dell'imputato e sulla gravita' del reato: motivazione che questa Corte ha costantemente ritenuto adeguata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche' alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma complessiva di euro 4.800 (quattromilaottocento), oltre accessori come per legge.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto - Presidente Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere Dott. BONI Monica - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 60/2010 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 17/12/2012; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pratola Gianluigi che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 giugno 2010, la Corte di Assise di Napoli dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili, in concorso tra loro, dei reati di omicidio volontario aggravato commesso in danno di (OMISSIS) (capo a) della rubrica), detenzione e porto illegali di una pistola calibro 38/SPL 357 Magnum, arma usata per commettere il delitto sub a) (capo b), e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di sei mesi e alle pene accessorie di legge. 1.1. In base alla ricostruzione dei fatti operata dai primi giudici, l'omicidio era stato commesso in (OMISSIS), in prossimita' di un ufficio postale, poco dopo le ore 13 del (OMISSIS). Il corpo esanime di (OMISSIS), un pregiudicato legato ad ambienti della criminalita' locale (gia' vittima di un precedente attentato subito all'inizio di quell'anno), giaceva a bordo dell'autovettura Fiat Idea targata (OMISSIS) ferma al centro della carreggiata, poco oltre l'ufficio postale. Secondo la relazione di consulenza medico-legale, la morte dell'uomo doveva ricondursi a gravissime lesioni cranio-meningo-encefaliche con fratture craniche, lacerazione delle meningi e spappolamento, e del parenchima cerebrale prodotte da colpi di arma da fuoco a carica unica. La vittima era stata attinta da cinque colpi, tutti alla testa, emilato sinistro; nessuno dei proiettili era rimasto ritenuto, essendo fuoriusciti sull'emilato destro del capo e del collo. Lo sparatore o gli sparatori si erano trovati sulla sinistra della vittima, seduta al posto di guida, e, tenuto conto delle caratteristiche delle tracce della deflagrazione del miscuglio esplosivo rilevate intorno ai fori d'ingresso, i colpi furono esplosi a una distanza di 40-60 cm tra la bocca dell'arma e la vittima. Gli accertamenti balistici poi svolti sui proiettili sequestrati accerteranno trattarsi di quattro proiettili mantellati cal 38/SPL 357 Magnum esplosi tutti da un unico revolver di uguale calibro. Tra le numerose persone presenti sulla scena del crimine il giorno dell'omicidio, solo (OMISSIS), militare della Guardia di Finanza libero dal servizio in attesa di entrare nell'ufficio postale, si presentava agli operanti della Polizia di Stato accorsi sul posto, dichiarando di aver assistito al delitto e di essere in grado di riconoscere gli assassini. Veniva pertanto sottoposto al (OMISSIS) un album contenente le fotografie di trenta soggetti che, secondo le indagini in corso, si riteneva all'epoca facessero parte del gruppo di fuoco del clan Amato-Pagano che aveva il controllo della zona in cui era stato consumato l'omicidio. Il (OMISSIS) individuava nella foto di (OMISSIS) il conducente del motociclo usato dai killer per avvicinare la vittima e nella foto di (OMISSIS) lo sparatore. In occasione della ricognizione formale espletata in dibattimento, il teste indicava (OMISSIS) come fortemente somigliante al conducente del motociclo e dichiarava che la persona al centro (uno dei cd. birilli) gli ricordava lo sparatore. (OMISSIS) veniva, in un primo tempo, indicato dal teste come persona solo "compatibile" con il conducente del motoveicolo; ad ulteriore domanda del Presidente della Corte, il (OMISSIS) finiva per identificare l'imputato con detto conducente. La Corte di primo grado, quanto al riconoscimento del (OMISSIS), riteneva di poter dare prevalenza alla individuazione fotografica, recepita al dibattimento tramite la testimonianza, rispetto alla ricognizione di persona. Secondo i giudici, quest'ultimo atto non aveva smentito l'individuazione veicolata dalla testimonianza, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra i due atti, utilizzato dal (OMISSIS) per modificare il suo aspetto fisico, arrotondando il viso e facendosi crescere baffi e pizzetto, si' da rassomigliare al fratello (OMISSIS); il (OMISSIS) non aveva riconosciuto in maniera erronea un soggetto diverso, ma nel corso della ricognizione relativa a (OMISSIS) si era limitato a dire che la persona al centro poteva essere compatibile con lo sparatore, per quanto, se fosse stato proprio lui voleva dire che si era notevolmente ingrassato e invecchiato, mentre quello a destra (ovvero (OMISSIS)) somigliava al conducente; d'altro canto - osservava la Corte di Assise - l'individuazione fotografica era stata effettuata a ridosso dei fatti in termini di certezza, avendo il (OMISSIS) riscontrato in (OMISSIS) la medesima espressione del volto notata nello sparatore. Detto questo, la Corte esaminava, confutandoli, tre argomenti sviluppati dalla difesa per dimostrare l'inattendibilita' del teste (OMISSIS). In primo luogo, negava che potesse trovare ingresso in giudizio la richiesta di acquisire elementi per verificare le condizioni mentali del teste, basata esclusivamente su notizie informalmente ricevute e su mere sensazioni. In secondo luogo, negava l'esistenza di contrasti con la ricostruzione degli eventi desumibili dai rilievi della Polizia scientifica. Era infondata la tesi secondo la quale gli sparatori sarebbero stati anche sul lato destro della vettura della vittima e non solo sul lato sinistro come riferito dal teste. Infatti, gli elementi ricavabili dall'esame del fascicolo dei rilievi tecnici e fotografici, dalla relazione medico-legale e dagli accertamenti balistici convergevano nell'evidenziare che lo sparatore - da ritenersi unico, perche' un unico revolver sparo' - agi' solo sul lato sinistro dell'auto ed i colpi esplosi, fuoriusciti dal corpo della vittima, andarono ad impattare si' sullo sportello destro, ma dal lato interno, e un proiettile fece, inoltre, esplodere il vetro a destra andando a finire tra i bidoni della nettezza urbana a dimostrazione che era stato sparato dall'altro lato. Disattendeva, infine, la Corte, la prospettazione difensiva, supportata da consulenze di parte, planimetrie e mappe, secondo cui sarebbe stato impossibile per il (OMISSIS), dal suo punto di osservazione, vedere la scena da lui descritta e soprattutto di individuare i lineamenti del volto dei due assassini. I Giudici di prime cure rilevavano che il primo errore inficiante le due ricostruzioni proposte dai consulenti (OMISSIS) e (OMISSIS) era consistito nell'equiparare l'essere umano a una telecamera fissa e nel trascurare, conseguentemente, che gli occhi, per la loro mobilita', consentono una visione piu' ampia di quella della macchina e che quest'ultima e' ferma, mentre il corpo umano, si flette, si sposta, cerca quasi istintivamente la posizione dalla quale puo' osservare meglio la scena oggetto d'interesse. Il secondo errore in cui erano incorsi i consulenti era consistito nello spostare in avanti i punti nei quali il motociclo con a bordo i killer si fermo'. Bastava fare riferimento ai rilievi della Polizia scientifica e all'estratto dal sito web di "(OMISSIS)" per verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal teste, che aveva visto i due malviventi proprio davanti a lui a meno di otto metri di distanza e, poi, mentre progressivamente si allontanavano dalla scena del crimine. Quanto evidenziato faceva perdere di rilevanza all'argomento difensivo della mancata acquisizione agli atti del filmato proveniente dalle telecamere poste all'esterno dell'Ufficio postale. Peraltro, come riferito anche dai verbalizzanti che ne visionarono il contenuto, le immagini non avevano mostrato alcun elemento utile alle indagini, posto che la telecamera inquadrava parte della fila e soltanto il lato del marciapiede, sicche', trovandosi l'autovettura della vittima quasi di fronte all'ufficio postale, ma dall'altra parte della carreggiata, non era possibile che avesse filmato l'agguato. La circostanza veniva confermata anche dal direttore del predetto ufficio, il quale spiego' che la telecamera posta all'esterno non inquadrava il traffico veicolare, ma consentiva solo di vedere le persone che si disponevano lungo il muro dell'edificio. I primi giudici si dedicavano poi all'analisi del contesto in cui era maturato l'omicidio, pervenendo alla conclusione, supportata da numerosi collaboratori di giustizia, ritenuti pienamente attendibili, che il (OMISSIS), passato nel 2007 dal clan Di Lauro al gruppo Amato-Pagano, fu ucciso proprio da questi ultimi, secondo una strategia criminale che implicava l'accoglienza dei transfughi al solo fine di ricevere i territori precedentemente da loro controllati per poi eliminarli. Con riferimento alle intercettazioni ambientali dei colloqui intercorsi in carcere tra (OMISSIS) e la moglie, la Corte evidenziava la volonta' palesata dal detenuto di modificare il proprio aspetto fisico in vista di una possibile futura ricognizione formale e il tentativo di dimostrare testimonialmente di essersi trattenuto a giocare a carte alla vigilia del delitto fino a tardi. Infine, quale elemento di riscontro a carico di (OMISSIS), valorizzava il tentativo di costruirsi un alibi rappresentato da un presunto ricovero ospedaliero nel giorno del delitto presso il Policlinico (OMISSIS). In conclusione, a carico del (OMISSIS) doveva considerarsi prova sufficiente per l'affermazione di responsabilita' una ricognizione personale soggettivamente certa e oggettivamente attendibile, suffragata dai dati emersi dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni ambientali. La responsabilita' del (OMISSIS) era fondata sulla individuazione del teste (OMISSIS), che non poteva ritenersi smentita da una ricognizione il cui esito era stato fortemente condizionato dal cambiamento di aspetto molto evidente, che lo aveva reso molto somigliante al fratello (OMISSIS). A conferma della testimonianza militavano le dichiarazioni dei collaboranti, i contenuti delle intercettazioni ambientali, la fuga nella immediatezza del fatto, le circostanze dell'arresto avvenuto molto tempo dopo e la predisposizione di un falso alibi. 2. Con sentenza resa in data 17.12.2012, la Corte di Assise di Appello di Napoli, in parziale riforma della prima decisione, assolveva (OMISSIS) dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, confermando nel resto la pronuncia impugnata. 2.1. Sulle doglianze di carattere processuale sollevate dalle difese, la Corte decideva: - quanto all'utilizzo della ricognizione fotografica effettuata nel primo giudizio all'esito della ricognizione personale, di aderire alla prospettazione difensiva, attribuendo rilevanza esclusivamente alla ricognizione formale, in quanto unico mezzo di prova disciplinato dalla legge e svolto nel pieno rispetto della stessa; - quanto all'utilizzo delle intercettazioni ambientali, di valorizzarle in bonam partem, il che esonerava dall'esaminare in via analitica le singole eccezioni dedotte sul punto; - quanto al mancato rinvenimento del filmato della telecamera posta all'esterno dell'ufficio postale, di non ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa, posto che, non essendo la telecamera orientata verso la strada, in nessun caso avrebbe potuto consentire la visione del punto in cui fu commesso l'omicidio e, quindi, verificare le azioni che avrebbe potuto vedere il teste (OMISSIS) ed eventualmente dimostrare la presenza del (OMISSIS) sul posto; - quanto alla mancata citazione del teste che svolgeva le funzioni di direttore dell'ufficio postale il giorno del delitto, di ritenere insussistente il presupposto dell'assoluta necessita' previsto dall'articolo 507 c.p.p.., dal momento che il direttore titolare affermo' in primo grado che la sostituta nulla gli aveva riferito sulla visione delle modalita' del fatto da parte sua o di altri dipendenti, il che rendeva, tra l'altro, inaccoglibile la richiesta di esame della predetta ai sensi dell'articolo 195 c.p.p.. La Corte partenopea rigettava tutte le ulteriori richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate dalla difesa di (OMISSIS), in quanto prive del requisito dell'assoluta necessita'. 2.2. Venendo al merito, la seconda Corte osservava che la diversa soluzione di questioni processuali e, soprattutto, l'acquisizione di materiale probatorio formatosi solo nel corso del giudizio di appello, non consentivano di confermare integralmente la decisione impugnata. 2.2.1. In particolare, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano condotto ad una ricostruzione degli accadimenti che, oltre ad essere dotata di una logica interna, aveva consentito di attribuire una giusta collocazione a tutte le circostanze probatorie preesistenti agli atti, che, nella nuova ottica avvalorata dalle citate propalazioni, venivano ad assumere la valenza di importanti riscontri oggettivi in relazione ad esse. 2.2.1.1. (OMISSIS), dopo aver riferito della sua posizione di appartenente al gruppo Amato-Pagano quale persona incaricata, come i fratelli (OMISSIS), di commettere omicidi nell'interesse del gruppo e aver parlato della sua collaborazione, con riferimento all'omicidio del (OMISSIS) rivendicava a se' il ruolo attivo di organizzatore, dopo aver ricevuto l'ordine di uccidere da parte dei capi (OMISSIS) e (OMISSIS), motivato dal fatto che la vittima era ritenuto soggetto non affidabile, poiche' dedito agli stupefacenti e capace di dare fastidio in zona. Inizialmente gli esecutori del delitto dovevano essere (OMISSIS) e (OMISSIS). Tuttavia, dopo un primo tentativo andato a vuoto, determinato dal fatto che il (OMISSIS) non si senti' di commettere l'omicidio, era subentrato al predetto (OMISSIS), il quale si era messo alla guida del motociclo unitamente allo (OMISSIS), che aveva materialmente esploso i colpi di arma da fuoco contro la vittima. Precisava il collaborante di aver seguito, nell'occasione, i killer a bordo di un'autovettura di supporto, sulla quale si trovava anche (OMISSIS) jr. Dopo il delitto, l' (OMISSIS) aveva incontrato i due esecutori a casa di (OMISSIS), dove si erano nascosti per il tempo necessario a far disperdere le tracce lasciate dall'esplosione dei colpi e rilevabili attraverso gli accertamenti tecnici di P.G.. 2.2.1.2. (OMISSIS), dopo aver parlato della sua storia criminale e della sua partecipazione al clan dei cd. "scissionisti", con riferimento all'omicidio del (OMISSIS) indicava quali mandanti (OMISSIS) ( (OMISSIS) e' un refuso, perche' (OMISSIS) non esiste), (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), precisando trattarsi di una sua deduzione, poiche' solo costoro avevano il potere di decretare la morte di un loro affiliato. Del suo coinvolgimento nell'omicidio, il (OMISSIS) era venuto a sapere lo stesso giorno del fatto da (OMISSIS) jr, il quale, su incarico dell'omonimo zio, gli aveva comunicato che il suo compito sarebbe stato solo quello di portare il motociclo in quanto a sparare ci avrebbe pensato (OMISSIS). Tuttavia, poiche' il (OMISSIS) era un parente di suo suocero, il collaborante non si era sentito di partecipare all'omicidio, sicche' i capi del clan provvidero a sostituirlo con (OMISSIS); circa dieci minuti dopo aver fatto ritorno ai portici da cui era partito, gli si era presentato il (OMISSIS), il quale si prese il motociclo e gli disse che l'avrebbe sostituito. Dopo il delitto, presso un covo del clan sito nel lotto "(OMISSIS)", il (OMISSIS) aveva incontrato il (OMISSIS), il quale gli confido' che avevano lavorato e che tutto era andato bene, frase che nel loro gergo lasciava intendere che l'omicidio era stato commesso. Su richiesta del (OMISSIS), il collaborante si era anche portato sul luogo del delitto per verificare l'eventuale presenza di telecamere, in particolare di quelle situate a controllo della pompa di benzina ubicata nelle immediate vicinanze della scena del crimine. Nei giorni successivi al delitto, ne' lo (OMISSIS), ne' il (OMISSIS) si erano fatti vedere in giro, a ulteriore riprova del loro coinvolgimento. 2.2.1.3. In ordine all'attendibilita' soggettiva dei dichiaranti, la Corte di Assise di Appello valorizzava, in primo luogo, la loro comune appartenenza al gruppo Amato-Pagano, che conferiva il crisma dell'astratta credibilita' al loro narrato, in quanto proveniente da soggetti posti direttamente a conoscenza dei fatti riferiti, e, nello specifico, ancora piu' credibile in considerazione dell'appartenenza di entrambi al gruppo di fuoco del clan, nelle cui competenze evidentemente rientrava anche l'omicidio del (OMISSIS). Sottolineava la Corte lo stretto legame dell' (OMISSIS) con i fratelli (OMISSIS) in relazione alle comuni condizioni di vita, che confermava l'attendibilita' soggettiva delle sue dichiarazioni. Nessuno dei due nutriva motivi di acredine nei confronti degli imputati, anzi, l'averne distinto le posizioni, dimostrava il disinteresse delle loro dichiarazioni. Quanto al profilo dell'attendibilita' oggettiva. la seconda Corte osservava che il raffronto tra le due versioni non evidenziava alcuna sostanziale incompatibilita' ed entrambe risultavano dettagliate e circostanziate, nonche' riferite in maniera costante e reiterata da ciascun propalante. Trattavasi di due autonome e distinte chiamate in correita'/reita', ciascuna delle quali forniva piena conferma dell'altra e per tale via costituire prova della responsabilita' di (OMISSIS). 2.2.1.3.1. A sostegno delle due chiamate, la Corte valorizzava, in termini di riscontri oggettivi, anche talune delle emergenze probatorie acquisite in primo grado. Il primo elemento veniva individuato nelle dichiarazioni del teste (OMISSIS) e nella ricognizione personale da costui operata nel dibattimento. Quanto all'attendibilita' della testimonianza e alla coerenza del suo contenuto con le risultanze della generica, i Giudici di seconde cure facevano integrale richiamo alle condivise valutazioni svolte nella sentenza appellata. Quanto alla ricognizione personale, il fatto che il teste avesse prima ravvisato una compatibilita' della fisionomia di (OMISSIS) con quella del conducente del motociclo e poi identificato detto conducente in (OMISSIS), seppure insufficiente a dimostrare di per se' la penale responsabilita' di uno degli imputati, assumeva ugualmente una notevole rilevanza a parere della Corte, in quanto avvalorava il narrato dei collaboranti, dimostrando non solo che l'autista del motociclo fosse somigliante ai fratelli (OMISSIS), ma anche che nessuno dei due potesse ritenersi somigliante allo sparatore, indicato, in effetti, dai collaboranti come persona diversa dagli imputati. 2.3. Le risultanze acquisite consentivano di escludere che il conducente del motociclo potesse identificarsi in (OMISSIS). A tale conclusione si perveniva, considerando: - che (OMISSIS) aveva tentato di predisporre un alibi per il giorno dell'omicidio che il primo giudice aveva ritenuto falso e che il giudice di appello valutava irrilevante; - che (OMISSIS), a differenza del fratello, anche dopo il suo arresto non aveva in alcun modo manifestato la sua innocenza, che, viceversa, era stata sempre fortemente proclamata dal germano, come si evinceva dalle intercettazioni dei colloqui intrattenuti in carcere con la moglie; - che, all'indomani dell'omicidio, solo il (OMISSIS) aveva osservato la cautela di rendersi irreperibile allo scopo di eliminare eventuali residui delle esplosioni dei colpi di arma da fuoco, mentre il fratello era stato arrestato gia' in quei giorni presso la sua abitazione: ipotizzare una partecipazione del (OMISSIS) al delitto significava affermare che, nel suo caso, non sarebbe stata seguita la prevenzione di cui sopra, il che non appariva consono al bagaglio di esperienza criminale del soggetto. Anche questi ulteriori elementi, secondo la Corte di seconde cure, concorrevano ad avvalorare il racconto dei due collaboratori, ad escludere qualsiasi ipotesi di confusione in ordine al contenuto della ricognizione personale operata dal (OMISSIS) e, conseguentemente, a confermare il giudizio di penale responsabilita' di (OMISSIS), ancorche' con una motivazione diversa da quella di primo grado, determinata dalle aggiuntive risultanze acquisite. Viceversa, con riferimento alla posizione di (OMISSIS), le dichiarazioni dei collaboratori, positivamente e ampiamente riscontrate, che avevano escluso il suo coinvolgimento nel delitto, imponevano di pervenire a sentenza di assoluzione. 2.4. Nelle sue considerazioni finali, la Corte di Assise di Appello riteneva applicabile la circostanza aggravante della premeditazione anche al concorrente, come l'imputato, intervenuto nell'imminenza della commissione dell'omicidio, risultando certa la sua previa conoscenza dell'altrui premeditazione che rendeva comunicabile la particolare intensita' del dolo dell'altro. Non si riteneva configurabile, nel comportamento del (OMISSIS), la preponderante occasionalita' del momento di consumazione del reato, capace di elidere l'aggravante. Del resto, la sua accertata partecipazione al gruppo di fuoco del clan scissionista, riferita dai collaboratori, dimostrava l'esistenza di una preventiva adesione alla commissione di delitti di sangue e, quindi, anche all'omicidio del (OMISSIS). 3. I ricorsi presentati, nell'interesse di (OMISSIS), dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) sono perfettamente sovrapponibili. 3.1. Con il primo motivo, deducono: violazione dell'articolo 606, lettera b) ed e) in relazione agli articoli 195, 507 e 603 c.p.p.; vizio di motivazione in relazione al rigetto delle richieste difensive di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate con i motivi di gravame. I difensori ricorrenti lamentano che la Corte, con riferimento alle nove richieste di rinnovazione dibattimentale avanzate, abbia risposto con clausole di stile, limitandosi ad affermare che le stesse erano prive del requisito dell'assoluta necessita', senza tuttavia chiarire le ragioni per cui detto requisito mancasse. Cosi' la Corte di Assise di Appello, condividendo acriticamente le motivazioni del primo Giudice, aveva ritenuto di non dare seguito alla richiesta difensiva di acquisizione dei filmati captati dalla telecamera esterna dell'ufficio postale di (OMISSIS), che rappresentavano l'unico mezzo idoneo a verificare in concreto la posizione e i movimenti del teste (OMISSIS), nonche' l'eventuale e probabile ripresa degli avvenimenti. Con motivazione parimenti inadeguata, richiamante per relationem la sentenza di primo grado, la Corte aveva disatteso la richiesta di esaminare, sia ai sensi dell'articolo 507 che ai sensi dell'articolo 195 c.p.p., la sig.ra (OMISSIS), che il giorno dell'omicidio sostitui' il direttore (OMISSIS) in ferie, nonche' degli altri dipendenti quel giorno in servizio. I giudici non avevano valutato che il (OMISSIS) aveva certamente appreso dalla (OMISSIS) particolari rilevanti dalla vicenda, come emergeva da alcuni passaggi della testimonianza da lui resa all'udienza del 18.5.2010; ne' avevano valutato che il (OMISSIS) era un teste de relato, in quanto riferi' circostanze apprese dalla (OMISSIS), sicche' le sue dichiarazioni dovevano ritenersi inutilizzabili. Infine, nonostante il (OMISSIS) avesse precisato che dall'interno dell'ufficio postale era possibile visualizzare la strada, la Corte aveva ritenuto di rigettare la richiesta di escutere i dipendenti dell'Ufficio postale. Era, dunque, evidente la carenza di motivazione, non risultando soddisfatti i requisiti della congruita' e della logicita' richiesti dalla giurisprudenza di legittimita'. 3.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge in relazione all'articolo 178 c.p.p., articolo 192 c.p.p., commi 1 e 3, articolo 575 e Legge n. 497 del 1974; violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e); vizio di motivazione. La sentenza era, in primo luogo, frutto di un'arbitraria e illogica valutazione delle propalazioni dei collaboratori di giustizia escussi in appello. Segnala la difesa ricorrente l'anomala genesi della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativa a tale escussione, posto che le dichiarazioni rese dall' (OMISSIS) e dal (OMISSIS) ai PP.MM. della D.D.A. di Napoli dopo il giudizio di primo grado non erano state rese pubbliche; tale circostanza, unita alla mancata richiesta di rinnovazione del dibattimento proveniente dalla Procura Generale competente, non poteva che spiegarsi con la ritenuta inaffidabilita' dei dichiaranti da parte dello stesso organo dell'Accusa. Cio' detto, censuravano i difensori la metodologia adoperata dalla Corte di seconde cure nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, con particolare riferimento alla omessa considerazione della memoria depositata nell'interesse di (OMISSIS) volta ad evidenziare l'inattendibilita' dei predetti con specifico riguardo alla genesi della collaborazione: cio' integrava una palese violazione del diritto di intervento o assistenza difensiva dell'imputato ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., lettera c), oltre alle regole che presiedono alla motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale. Il Collegio non aveva, in particolare, valutato: - che i due collaboratori erano stati ritenuti inattendibili da altre AA. GG., come emergeva dalle due ordinanze emesse dal Tribunale del riesame di Napoli in data 1.4.2012 e 9.4.2012 nell'ambito del procedimento relativo al duplice omicidio (OMISSIS) - (OMISSIS) (provvedimenti allegati alla memoria difensiva); - che l'inattendibilita' dei due era stata ravvisata per la scelta di collaborare concordata, anche nella tempistica, con gli altri collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), loro parenti, unitamente ai quali, dopo essersi autoaccusati di gravi reati, avevano goduto di un lungo periodo di liberta', durante il quale avevano avuto modo di scambiarsi dati di conoscenza e di concordare le dichiarazioni da rendere all'A.G. (sulla circostanza della convivenza aveva riferito (OMISSIS) nel dibattimento a carico di (OMISSIS) + altri); - che l' (OMISSIS) aveva addirittura riferito di aver avuto la necessita' di redigere degli appunti sul tema specifico dell'omicidio del (OMISSIS). La Corte di Assise di Appello, nel procedere alla valutazione delle propalazioni dei collaboratori, non aveva, inoltre, rispettato i criteri normativi e giurisprudenziali fissati in materia. Quanto all'attendibilita' soggettiva, la Corte non aveva valutato le modalita' con cui era stata gestita la fase iniziale della collaborazione, siccome prima prospettato; d'altro canto, il richiamo alla posizione rivestita dall' (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in seno al sodalizio camorristico non costituiva un dato univoco. Il Collegio, inoltre, non aveva valutato ulteriori dati emersi nell'escussione dei collaboranti e, segnatamente: - il fatto che l' (OMISSIS), pur autoaccusandosi quale organizzatore dell'omicidio del (OMISSIS), non fosse mai stato indagato; - la circostanza che il (OMISSIS), per sua ammissione, fosse venuto a conoscenza dell'esistenza del processo a carico dei fratelli (OMISSIS) dalla lettura dei giornali. Quanto all'attendibilita' oggettiva del narrato, i Giudici non avevano evidenziato le discrasie rinvenibili tra le dichiarazioni. Infine, inadeguata doveva considerarsi la verifica della sussistenza di elementi di riscontro capaci di suffragare le propalazioni dei collaboranti. Non aveva trovato riscontro, perche' non riferita dal teste (OMISSIS), la circostanza, indicata dall' (OMISSIS), secondo cui questi nella fase esecutiva del delitto avrebbe seguito i due killer a bordo di un'autovettura. Falsa era risultata l'affermazione del (OMISSIS) che aveva negato la presenza di telecamere sulla via dell'agguato, quando era pacificamente emersa la presenza di una telecamera posta all'esterno dell'ufficio postale. Viceversa, la Corte di Assise di Appello aveva erroneamente valutato alla stregua di riscontri elementi inattendibili o irrilevanti. In primo luogo, la testimonianza di (OMISSIS), rispetto alla quale la Corte aveva omesso qualsiasi valutazione su una serie di rilievi dedotti dalla difesa che ne minavano l'attendibilita'. In secondo luogo, la ricognizione dibattimentale eseguita dal predetto teste, in relazione alla quale il Collegio non aveva chiarito perche' il teste avrebbe dovuto focalizzare la propria attenzione sulla figura del conducente del motociclo, del quale, per quanto precedentemente dichiarato dallo stesso (OMISSIS), conservava un ricordo peggiore, avendo visto con maggiore certezza il passeggero dello scooter. Ancora, i Giudici non avevano fornito alcuna motivazione sulla dedotta impossibilita' che il (OMISSIS), affetto da miopia, avesse potuto effettivamente conservare un minimo ricordo degli autori del delitto, attesa la notevole distanza che li separava da lui, e cio' sulla scorta di un'attivita' di consulenza tecnica regolarmente depositata in atti. Sempre inadeguata la motivazione sul tentativo di falso alibi predisposto dal (OMISSIS), posto che l'imputato fu ricoverato in day hospital presso la Facolta' di Medicina Policlinico Nuovo in data (OMISSIS) e il giorno successivo risultavano presentate, presso la medesima struttura, due prenotazioni per esami radiografici a suo nome. Attesa l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dal teste de relato (OMISSIS) (che aveva riferito su circostanze apprese da personale della struttura sanitaria), la Corte non aveva chiarito sulla base di quali elementi l'imputato non si sarebbe trovato presso il Policlinico il (OMISSIS). Profili di ulteriore illogicita' si rinvenivano nella valutazione delle captazioni ambientali in favore del solo (OMISSIS), dal momento che quest'ultimo aveva parlato anche dell'innocenza del fratello, e nella valutazione della latitanza di (OMISSIS), che, in quanto successiva all'emissione del decreto di fermo e all'arresto del fratello coindagato, non poteva essere apprezzata sul piano probatorio quale condotta post delictum nel convincimento del giudice. 3.3. Con il terzo motivo, ci si duole della violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all'articolo 577 c.p., n. 3 e Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e articoli 62 bis e 133 c.p.; vizio di motivazione sulle citate aggravanti e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 meritavano censura le argomentazioni con le quali la Corte aveva inteso collegare l'omicidio del (OMISSIS) ad una sorta di epurazione interna maturata nell'ambito del clan degli "scissionisti". Non era condivisibile il richiamo effettuato in sentenza agli usi e consuetudini vigenti in determinati ambienti criminali, quali l'aver agito a volto scoperto, dato che in quegli ambienti l'anomalia sarebbe proprio quella di circolare indossando il casco, ovvero il riferimento alla mancanza di collaborazione con la Polizia da parte degli astanti, ritenuta "rituale comune, nelle zone ad alta densita' criminale". Una motivazione basata su usi e consuetudini e non su elementi probatori certi non poteva essere ritenuta esauriente e corretta. Inadeguata era la motivazione che aveva indotto la Corte a ravvisare l'aggravante della premeditazione, non avendo valutato la dichiarazione del (OMISSIS) a proposito dell'assenza del (OMISSIS) nel momento in cui il propalante e l' (OMISSIS) avevano ricevuto il mandato omicidiario da (OMISSIS) jr. La partecipazione dell'imputato all'omicidio fu decisa all'ultimo minuto, sicche' non poteva che ritenersi occasionale. Inesistente, infine, era la motivazione sulla richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di una riduzione della pena. Una corretta valutazione dei parametri di cui all'articolo 133 c.p. avrebbe dovuto indurre la CAA ad un ridimensionamento della figura dell'imputato ed alla concessione delle generiche con rideterminazione della pena. 4. In data 28.3.2014 l'avv. (OMISSIS) (subentrato all'avv. (OMISSIS)) ha depositato memoria recante "motivi nuovi a sostegno del ricorso", in realta', per come precisato dallo stesso difensore, motivi costituenti "lo sviluppo di capi e punti della decisione gia' enunciati nell'atto originario di gravame". 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 192 e 521 c.p.p.. per avere la Corte napoletana richiamato la motivazione del primo Giudice in tema di attendibilita' del riconoscimento operato dal teste (OMISSIS), nonostante la manifesta inconciliabilita' e contraddittorieta' logico-giuridica emergente tra la prima e la seconda sentenza che, anziche' integrarsi, si contraddicevano reciprocamente. Mentre la sentenza di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilita' del (OMISSIS) quale sparatore, quella di secondo grado, pur affermando di condividere la valutazione del primo Giudice quanto all'attendibilita' del teste e alla fondatezza del suo assunto, aveva, al contrario, escluso, conclusivamente, che il ricorrente potesse identificarsi nello sparatore, affermando che il (OMISSIS) aveva indicato nel (OMISSIS) una persona dalla fisionomia compatibile con quella del conducente del motociclo, tutto cio' omettendo la decisiva circostanza che, in sede di ricognizione dibattimentale espletata in primo grado, il predetto teste aveva escluso la partecipazione ai fatti di causa del ricorrente. Dalla rilevata contraddizione tra i due provvedimenti discendeva la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per la concreta compromissione del diritto di difesa del (OMISSIS), il quale, tratto a giudizio, sottoposto a ricognizione di persona con esito a lui favorevole, giudicato e condannato in primo grado con il ruolo di sparatore, dalla lettura della sentenza di appello scopriva di essere stato condannato come conducente del motociclo, condotta radicalmente diversa da quella ascrittagli nel capo d'imputazione. 4.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 191, 192 e 526 c.p.p.. per la parte della decisione in cui la Corte distrettuale, pur affermando la inutilizzabilita' della illegittima oltre che inquinata ricognizione fotografica effettuata in primo grado subito dopo l'esito negativo della ricognizione personale del ricorrente, aveva posto a fondamento del percorso identificativo del ricorrente e della affermazione della sua colpevolezza, proprio il predetto riconoscimento fotografico. 4.3. Con il terzo motivo, si lamenta l'illogicita' manifesta della impugnata sentenza, laddove aveva asserito, con una mera illazione, che "la condizione di detenzione aveva portato gli imputati ad aumentare la loro similitudine" e che "il lasso di tempo trascorso dai fatti sarebbe stato utilizzato dagli imputati per modificare il proprio aspetto fisico". Ad avviso dei difensori, i due singolari assiomi postulati dalla denunziata sentenza costituivano due vere e proprie peculiari congetture, che, in quanto tali, erano inidonee ai fini del sillogismo giudiziario, non essendo fondate sul principio dell'id quod plerumque accidit, risultando entrambe prive di ragionevolezza e insuscettibili di una verifica empirica. 4.4. Con il quarto motivo, ci si duole della violazione della legge processuale e della manifesta illogicita' e contraddittorieta' della motivazione in riferimento agli articoli 192 e 530 cpv. c.p.p.. E' evidente che la Corte di seconde cure, avendo accertato che l'esame, in primo grado, dell'unico teste oculare (OMISSIS) non era stato genuino - in quanto il ricordo di costui, in sede di ricognizione personale, era stato inquinato dalle "forti sollecitazioni" del Presidente, che lo avevano indotto a riconoscere come presente ai fatti il coimputato (OMISSIS) (poi assolto in appello), e, in ogni caso, a non riconoscere il (OMISSIS) (che in appello, come in primo grado, era stato condannato) - era tenuta a rinnovare l'esame del predetto teste, in quanto decisivo, ripetendolo in condizioni che gli restituissero la indefettibile serenita', onde ottenerne una testimonianza genuina, tale da consentire un concreto apprezzamento sull'attendibilita' di tale prova decisiva, proprio perche' la sentenza di secondo grado aveva inteso offrire una opposta valutazione della medesima prova testimoniale. Non avendo disposto la rinnovazione, la Corte di merito era incorsa nella violazione del principio di diritto secondo il quale "il giudice dell'appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui intenda attribuire un diverso apprezzamento all'attendibilita' della prova orale". 4.5. Con il quinto motivo, si eccepisce la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione all'articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 c.p.p., articoli 24 e 111 Cost., per avere la Corte di Assise di Appello omesso di esaminare e valutare la memoria (depositata all'udienza del 17.12.2012 e incorporata nei motivi alle pagg. 23 ss.), con la quale la difesa aveva mosso delle specifiche censure e offerto prove decisive, in quanto dimostrative della inattendibilita' sia dei due dichiaranti che delle loro propalazioni. La sentenza, omettendo di enunciare le ragioni per le quali non aveva ritenuto attendibili le prove contrarie, aveva impedito l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, tutelato dagli articoli 24 e 111 Cost.. Al denunciato vizio di legge si aggiungeva ulteriore analogo vizio rappresentato dalla violazione dei consolidati principi di diritto in materia di valutazione delle chiamate di correo. Il silenzio serbato sul punto dalla Corte integrava la violazione dell'obbligo di motivazione. 4.6. Con il sesto ed ultimo motivo, si contesta la violazione dell'articolo 606, lettera c) ed e), in relazione agli articoli 192, 526 e 530 c.p.p.: ridotta indagine conoscitiva; travisamento della prova, per omesso esame e omessa motivazione sulla eccepita contraddittorieta' e inattendibilita' delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), essendo emersi mutamenti di versione sulla sua partecipazione ai fatti; omessa motivazione sulla dedotta circolarita' delle dichiarazioni rese dal collaboratore (OMISSIS), il quale aveva riferito solo quanto appreso dall' (OMISSIS), aggiungendo proprie deduzioni, valutazioni, supposizioni e asserite probabilita'. Come dedotto nella memoria difensiva prima menzionata, l' (OMISSIS) dapprima aveva sostenuto di non avere assistito ai fatti, ma di esserne venuto a conoscenza indirettamente; poi, aveva modificato le sue dichiarazioni, sostenendo addirittura di essere stato presente, a bordo di un'autovettura, che avrebbe seguito il motorino con a bordo i killer. Poi, ancora, aveva nuovamente modificato la propria versione, assumendo che avrebbe seguito i killer non su un'autovettura, ma su un motorino. La Corte avrebbe dovuto motivare in ordine alla disinvolta capacita' del propalante di modificare versione nel giro di pochi minuti, da cui traspariva la sua inattendibilita' (peraltro gia' accertata da plurimi provvedimenti giurisdizionali). Viceversa, la denunziata sentenza aveva preferito ignorare i molteplici segnali evidenziati dalla difesa nella memoria del 17.12.12, che, tra l'altro, la Corte aveva avuto modo di verificare direttamente in udienza, grazie alle contestazioni mosse dal Procuratore Generale all' (OMISSIS) nel rilevare il contrasto tra quanto dichiarato in sede di indagini preliminari e quanto riferito in giudizio. Le dichiarazioni dell' (OMISSIS), inoltre, erano state contraddette da quelle del (OMISSIS) - che non aveva riconosciuto il (OMISSIS) - sicche' il vizio di manifesta illogicita' della sentenza appariva insuperabile. Parimenti inquinate erano le dichiarazioni del (OMISSIS) - come la difesa aveva eccepito in memoria - in quanto egli riferiva solo quanto appreso dal cognato (OMISSIS). La sentenza addirittura aveva precisato e ammesso che il (OMISSIS) aveva riferito delle proprie deduzioni (p. 19) e aveva aggiunto sue valutazioni. Anche sul tema della circolarita' del (OMISSIS), prive di autonomia, la Corte aveva omesso di motivare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, in primo luogo, disatteso il primo motivo del ricorso a firma degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con il quale si sono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto delle nove richieste difensive di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate con i motivi di gravame. 1.1. Questa Corte ha piu' volte affermato che, con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva puo' costituire motivo di ricorso per cassazione quale error in procedendo, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo lo pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse, secondo il disposto dall'articolo 603 c.p.p., comma 2, mentre negli altri casi previsti (articolo 603 c.p.p., commi 1 e 3) la decisione istruttoria del giudice di appello e' censurabile in sede di legittimita' ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicita' della motivazione, come risultante dal testo della decisione impugnata, sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (tra le altre, Sez. 2, n. 44313 dell' 11/11/2005, Picone, Rv. 232772; Sez. 4, n. 4675 del 17/5/2006, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235654; Sez. 5, n. 34643 dell'8/5/2008, P.G. e De Carlo e altri, Rv. 240995). Si e' anche rilevato che l'accertamento peritale non puo' ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), poiche' il diritto alla controprova, riconosciuto all'imputato dall'articolo 495 c.p., comma 2, espressamente richiamato dal predetto articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), che sancisce il diritto del medesimo all'ammissione delle prove dedotte a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico, non puo' avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile ne' a carico ne' a discarico dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, e' insindacabile in sede di legittimita' (tra le altre, Sez. 1, n. 9788 del 17/6/1994, Jahrni, Rv. 199279; Sez. 1, n. 11539 del 23/10/1997, Geremia, Rv. 209137; Sez. 4, n. 9279 del 12/12/2002, dep. 28/2/2003, Bovicelli, Rv. 225345; Sez. 4, n. 14130 del 22/1/2007, Pastorelli, Rv. 236191; Sez. 6, n. 456 del 21/9/2012, dep. 8/1/2013, Cena e altri, Rv. 254226). 1.2. Poste tali premesse di ordine metodologico, si osserva che la Corte di Assise di Appello di Napoli si e' puntualmente attenuta ai parametri normativi e giurisprudenziali enunciati, respingendo le richieste di rinnovazione istruttoria con motivazione che non si e' attestata su mere clausole di stile - come dedotto dalla difesa - ma che ha dato conto, in modo non manifestamente illogico, delle ragioni che escludevano il carattere decisivo delle prove negate. Cosi', quanto alla mancata acquisizione del filmato della telecamera posta all'esterno dell'ufficio postale, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di non ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto, non essendo la telecamera orientata verso la strada, in nessun caso avrebbe potuto consentire la visione del punto in cui fu commesso l'omicidio e, quindi, verificare le azioni che avrebbe potuto vedere il teste (OMISSIS). Altrettanto correttamente la Corte di merito non ha ritenuto sussistente il presupposto dell'assoluta necessita' previsto dall'articolo 507 c.p.p. per la citazione del teste (OMISSIS), che svolgeva le funzioni di direttore dell'ufficio postale il giorno del delitto, dal momento che il direttore titolare (OMISSIS) aveva affermato in primo grado che la sostituta nulla gli ebbe a riferire sulla visione delle modalita' del fatto da parte sua o di altri dipendenti, il che rendeva, tra l'altro, inaccoglibile la richiesta di esame della predetta ai sensi dell'articolo 195 c.p.p.. La censura di motivazione apparente mossa con riguardo alla reiezione delle ulteriori richieste istruttorie pecca di genericita' e apoditticita' e, pertanto, non e' apprezzabile in questa sede. 2. Va, viceversa, accolto il secondo motivo del ricorso proposto dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), coincidente con il quinto motivo dedotto nella memoria dell'avv. (OMISSIS). I difensori hanno censurato la metodologia adoperata dalla Corte di seconde cure nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti (OMISSIS) e (OMISSIS), con particolare riferimento alla omessa considerazione della memoria depositata nell'interesse dell'imputato (riprodotta nello scritto dell'avv. (OMISSIS)) volta ad evidenziare l'inattendibilita' dei predetti, siccome gia' stigmatizzata in provvedimenti giurisdizionali emessi nell'ambito di altri procedimenti. In proposito il Collegio osserva che la facolta' delle parti di presentare memorie ed istanze costituisce uno dei principali strumenti di attuazione del principio del contraddittorio sin dal momento delle indagini preliminari, prima ancora che sia instaurato il processo (Rel. prel., pagg. 177 ss.). L'incidenza dell'articolo 121 c.p.p. sulla conformazione dialettica del processo postula, da un canto, l'operativita' dell'obbligo del Giudice di pronunciarsi sulle memorie e sulle richieste delle parti con carattere di decisivita' e, dall'altro, la sanzione della nullita' in caso di omessa pronuncia, di cui e' possibile scorgere un riflesso nella disciplina dell'articolo 546, comma 1, lettera e) in relazione ai requisiti della sentenza e dell'articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c bis, per le misure cautelari personali. Ne consegue che l'omessa valutazione e/o il rigetto immotivato di una memoria difensiva presentata ai sensi dell'articolo 121 c.p.p. determinano la nullita' di ordine generale prevista dall'articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), in quanto impediscono all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie (Sez. 6, 3/10/2013, dep. 20/3/2014, n. 13085, Rv. 259488; Sez. 1, 7/10/2010, n. 37531, Rv. 248551; Sez. 1, 7 luglio 2009, n. 31245, rv. 244321; Sez. 1, 14 ottobre 2005, n. 45104, rv. 232702; Sez. 1, 6 maggio 2005, n. 23789, rv. 232518). L'omessa valutazione di memorie difensive puo' essere fatta valere (come nel caso di specie) in sede di gravame quale causa di nullita' del provvedimento impugnato, la cui motivazione puo' risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione (Cass., 15 febbraio 1996, n. 210, rv. 204478). Ad analoghe conclusioni si perviene, peraltro, anche alla luce del diverso, minoritario, orientamento - che il Collegio non condivide - espresso in alcune pronunce di questa Corte, in cui, pur escludendosi che l'omessa valutazione di memorie difensive possa essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullita', si riconosce che essa possa influire sulla congruita' e la correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, 5.11.2013, dep. 7/1/2014, n. 269, Rv. 258456; Sez. 6, 28/2/2012, n. 18453, Rv. 252713). Orbene, omettendo di prendere in esame la memoria depositata nel giudizio di appello dalla difesa del (OMISSIS), la Corte territoriale ha inficiato il percorso motivazionale per la mancata considerazione di quanto ivi illustrato, con particolare riguardo al giudizio di inattendibilita' dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) esplicitato nelle due ordinanze emesse dal Tribunale del riesame di Napoli in data 1.4.2012 e 9.4.2012 nell'ambito del procedimento relativo al duplice omicidio (OMISSIS) - (OMISSIS) (provvedimenti allegati alla memoria difensiva) e alla tempistica della scelta collaborativa, concordata con gli altri collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), unitamente ai quali (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo essersi autoaccusati di gravi reati, avevano goduto di un lungo periodo di liberta' e di convivenza, durante il quale avevano avuto modo di scambiarsi informazioni e di concordare le dichiarazioni da rendere all'A.G. (sulla circostanza della convivenza aveva riferito (OMISSIS) nel dibattimento a carico di (OMISSIS) + altri); inoltre, altro elemento da valutare, era quello costituito dalla mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato del collaborante (OMISSIS) dopo aver reso le sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Tale omissione determina, all'evidenza, rilevanti ricadute sulla congruenza del giudizio di attendibilita' soggettiva ed oggettiva dei due loquentes espresso dalla Corte di merito, cio' anche in relazione ai dettami stabiliti dall'articolo 192 c.p.p. e ai principi giurisprudenziali sanciti in materia (credibilita' soggettiva, attendibilita' oggettiva, riscontri, ma anche convergenza del molteplice: Sez. U., n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/2/1993, Marino, Rv. 192465; Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/5/2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 19759 del 17/5/2011, Misseri, n. m. sul punto; Sez. 6, n. 11599 del 13/3/2007, Pelaggi, Rv. 236151). 3. E' fondato anche il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. (OMISSIS), concernente la denunciata contraddittorieta' della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilita' della ricognizione operata dal teste (OMISSIS). A pag. 23 della sentenza impugnata, i Giudici di appello esprimono un giudizio di "piena attendibilita' del teste", estendendolo al contenuto della ricognizione dibattimentale. Danno, poi, atto che le ricognizioni sono state due: nella prima, il teste ha indicato in (OMISSIS) una persona dalla fisionomia compatibile con quella del conducente del motociclo; nella seconda, dopo le sollecitazioni del Presidente, ha indicato in (OMISSIS) il conducente del mezzo. Il risultato ricognitivo e' stato apprezzato dalla Corte quale elemento di riscontro delle accuse dei due collaboranti, poiche' dimostrativo della "somiglianza'" della persona che si trovava alla guida del motociclo nella fase dell'agguato omicida "ai fratelli (OMISSIS)". La difesa stigmatizza il paradosso logico di una decisione che, alla fine, ha assolto l'imputato riconosciuto dal teste oculare come il conducente del motoveicolo, condannando quello indicato solo come "somigliante". Cio' posto, il Collegio rileva che il giudizio di "piena attendibilita'" attribuito dalla Corte partenopea all'atto ricognitivo complesso eseguito nel dibattimento di primo grado e' minato alla radice dalla drastica smentita di detta attendibilita', operata dallo stesso Giudice di merito nell'addivenire all'assoluzione di (OMISSIS) obliterando l'esito positivo della ricognizione (quindi, non piu' ritenuta attendibile) a causa delle dichiarazioni "liberatorie" dei due propalanti (OMISSIS) e (OMISSIS) che avevano scagionato l'imputato. A siffatta contraddizione intrinseca al giudizio di affidabilita' delle ricognizioni si aggiunge una errata considerazione in diritto del riconoscimento fotografico operato in sede di indagini preliminari ("non si terra' in alcun conto dell'esecuzione del riconoscimento fotografico cui va riconosciuta solo una valenza procedimentale": pag. 14 sent.) - che, invece, ha carattere di prova atipica e, a certe condizioni, puo' sostenere un'affermazione di responsabilita' (Sez. 5, 10/2/2009, n. 22612, Rv. 244197: "il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria non e' regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassativita' dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilita' accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione"; Sez. 2, 16/10/2012, n. 45787, Rv. 254353: "l'individuazione fotografica, pur se ribadita in dibattimento, puo' essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilita' dell'imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi") - che ha portato ad eludere il rilevante tema della valutazione della netta diversita' di esito sortita da detta individuazione fotografica (quando il (OMISSIS) riconobbe nel (OMISSIS) il soggetto che aveva sparato alla vittima) rispetto a quello della ricognizione personale dibattimentale (quando indico' il ricorrente come persona "somigliante" al guidatore della moto). Si tratta di carenze e contraddizioni che, all'evidenza, inficiano l'apprezzamento conclusivo dell'atto ricognitivo compiuto dal (OMISSIS) alla stregua di elemento di riscontro individualizzante delle chiamate in correita' e in reita' dell' (OMISSIS) e del (OMISSIS) (Sez. 6, 26/9/2013 dep. 14/1/2014, n. 1249, Rv. 258759). 4. Sulla base di quanto sin qui esposto, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) con rinvio per nuovo giudizio sui punti evidenziati ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, che si atterra' ai principi di diritto in precedenza enunciati. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola - Presidente Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano; nel procedimento nei confronti di: (OMISSIS), nato a (OMISSIS); nonche' sui ricorsi presentati da: 1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 6. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 7. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 8. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 9. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 10. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 11. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 12. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 13. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 14. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 15. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 16. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 17. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 18. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 19. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 20. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 21. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 22. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 23. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 24. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 25. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 26. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 27. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 28. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 29. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 30. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 31. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 32. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 33. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 34. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 35. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 36. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 37. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 38. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 39. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 40. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 41. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 42. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 43. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 44. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 45. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 46. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 47. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 48. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 49. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 50. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 51. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 52. (OMISSIS) Domenico, nato a (OMISSIS); 53. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 54. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 55. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 56. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 57. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 58. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 59. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 60. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 61. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 62. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 63. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 64. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 65. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 66. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 67. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 68. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 69. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 70. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 71. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 72. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 73. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 74. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 75. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 76. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 77. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 78. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 79. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 80. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 81. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 82. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 83. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 84. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 85. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 86. (OMISSIS) Giovanni, nato a (OMISSIS); 87. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 88. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 89. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 90. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 91. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 23/04/2013 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); l'annullamento con rinvio per (OMISSIS), limitatamente all'articolo 416 bis, c.p., comma 2 e al trattamento sanzionatorio; (OMISSIS), limitatamente al trattamento sanzionatorio; (OMISSIS), limitatamente ai capi 108), 111), 116), 118) e 119); (OMISSIS), limitatamente al sequestro conservativo; (OMISSIS), limitatamente al trattamento sanzionatorio; (OMISSIS), limitatamente al capo 1); (OMISSIS), limitatamente alla confisca; (OMISSIS), limitatamente al capo 1); (OMISSIS), limitatamente alla pena; (OMISSIS), limitatamente ai capi 80), 81) e 82); (OMISSIS), limitatamente al capo 1); (OMISSIS), limitatamente alla confisca; rigetto nel resto per tali ricorsi; l'inammissibilita' dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); il rigetto dei restanti ricorsi degli imputati; il rigetto del ricorso del P.G.; uditi per le parti civili: - l'avvocato dello Stato (OMISSIS) per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Ministero dell'Interno; - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per il Comune di Paderno Dugnano; - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per il F.A.I., Federazione Antiracket Italiana; - l'avv. (OMISSIS) per il Comune di Pavia; - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per la Regione Lombardia; - l'avv. (OMISSIS) per i Comuni di Giussano e Seregno; - l'avv. (OMISSIS) per il Comune di Desio; che hanno concluso chiedendo l'inammissibilita' e/o il rigetto dei ricorsi degli imputati; uditi per gli imputati: - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per l' (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per l' (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per i due (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per i (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per l' (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per gli (OMISSIS) e lo (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per i (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per l' (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per lo (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per lo (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per lo (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per lo (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per lo (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS) per lo (OMISSIS); - l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per lo (OMISSIS); che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; i difensori del (OMISSIS) hanno anche chiesto il rigetto del ricorso del P.G.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza del 23/04/2013 sopra indicata la Corte di appello di Milano, decidendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati e dal P.M. avverso le pronunce di primo grado emesse, all'esito di giudizio abbreviato, il 19/11/2011 ed il 07/03/2012 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nell'ambito di due distinti procedimenti, poi riuniti in secondo grado, riformava in parte tali decisioni - escludendo oppure modificando la recidiva o talune aggravanti, ovvero riconoscendo alcune attenuanti e riducendo la pena per gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); riqualificando il reato e riducendo la pena per (OMISSIS) e (OMISSIS); riducendo solamente la pena per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); riconoscendo la continuazione con i reati giudicati in altro processo e rideterminando la pena finale per (OMISSIS); assolvendo da un reato (capo 83) di favoreggiamento ex articolo 378 c.p., addebitato al (OMISSIS)), escludendo la recidiva e riducendo la pena per (OMISSIS) - disponeva la confisca di una serie di beni gia' sottoposti a sequestro preventivo (con la revoca di talune misure reali e la restituzione di quanto soggetto a vincolo ad alcuni imputati), e confermava nel resto le medesime pronunce di primo grado con le quali quel Giudice, oltre alle rispettive condanne al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, aveva condannato alle pene di giustizia i seguenti imputati in relazione ai delitti di cui ai capi d'imputazione che - per comodita' espositiva e per illustrare indirettamente i fatti oggetti di disamina da parte della Corte di appello - si riportano, per stralcio, qui di seguito: " (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) cl. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (in concorso, tra gli altri, con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) cl. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) per i quali si procede separatamente): 1) del delitto p. e p. dall'articolo 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4, per aver fatto parte unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (che verranno giudicati separatamente) ed altre persone allo stato non ancora individuate, dell'associazione mafiosa denominata ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e provincie limitrofe e costituita da numerosi locali, di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato "la Lombardia" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, (OMISSIS), fino al 15.08.2007, (OMISSIS), dal 15.08.2007 al (OMISSIS) (data del suo assassinio), (OMISSIS), dal 31.08.2009 ad oggi; deputato a concedere agli affiliati "cariche" e "doti", secondo gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici dell'associazione mafiosa, come per esempio la partecipazione a riunioni e/o incontri indicati nel capo d'imputazione; associazione mafiosa che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omerta' che di volta in volta si sono create nel territorio di Milano e province limitrofe ha avuto lo scopo di commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumita' individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attivita' finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attivita' economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi; acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attivita', economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione: acquisire appalti pubblici e privati; ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a se' e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilita'; conseguire per se' e per altri vantaggi ingiusti (con ruoli e compiti descritti in maniera analitica nell'imputazione per gli associati di ciascuna locale). Locale di Bollate: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Con il ruolo di capi e organizzatori: (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; (OMISSIS) inoltre, quale elemento di vertice, e' legittimato a partecipare ai summit della "Lombardia" nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi ai locali e si nomina il rappresentante generale; intrattiene rapporti con esponenti politici locali ed inoltre crea un movimento politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune di Bollate al fine di garantire a se' e ad altri associati commesse pubbliche nel settore edilizio; concede prestiti a tassi usurai come meglio specificato nel capo 55); organizza altresi' summit a livello di "locale" nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; (OMISSIS) quale "capo societa'" e cioe' vicario del "capo locale" ed inoltre quale rappresentante delle ndrine della Piana presso la Lombardia, in particolare portando e ricevendo ambasciate da e per (OMISSIS), attuale Capo del Crimine della ndrangheta; inoltre crea unitamente a (OMISSIS), un movimento politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune di Bollate ed intrattiene rapporti con esponenti politici locali al fine di garantire a se' e ad altri associati commesse pubbliche nel settore edilizio; (OMISSIS) con funzioni di "Mastro di Giornata - Contabile", con il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici del "locale" agli altri semplici affiliati, di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta". Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) partecipano a summit di ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi del "locale" cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo ed in particolare: (OMISSIS) e (OMISSIS) con il compito di custodire le armi presso la baracca degli orti di Novate Milanese, luogo di ritrovo degli affiliati (armi che venivano rinvenute in data 8 giugno 2009); (OMISSIS) coadiuva il capo societa' accompagnandolo ad incontri con altri affiliati, si fa latore di notizie riservate concernenti le indagini in corso e si mette a completa disposizione degli interessi del "locale", anche in ragione del suo patrimonio di conoscenze nel contesto dei trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti; (OMISSIS), (OMISSIS), il primo piega le funzioni del proprio incarico presso la Ianomi spa (societa' a partecipazione pubblica) agli interessi della ndrina; il secondo favorisce l'inserimento del figlio (OMISSIS) nella IA.NO.MI. spa grazie all'interessamento di (OMISSIS) e (OMISSIS) (dipendente della menzionata societa'); entrambi partecipano a summit con la presenza del capo locale (OMISSIS) e di (OMISSIS), capo della locale di Guardavalle e si mettono a completa disposizione degli interessi del "locale"; (OMISSIS) cooperando nelle attivita' illecite del fratello, intestandosi beni di provenienza illecita, come meglio descritto nel capo 56), beneficiando altresi' di commesse di lavoro attraverso il cugino inserito nella IA.NO.M.I; Locale di Cormano: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Con il ruolo di capi e organizzatori: (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati devono attenersi; (OMISSIS) inoltre, quale elemento di vertice, e' legittimato a partecipare ai summit della "Lombardia" nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali nonche' e si nomina il rappresentante generale; organizza altresi' summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti di ndrangheta calabresi, tra cui (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) quale "capo societa'" e cioe' vicario del "capo locale", delegato ad intrattenere rapporti con i vari affiliati, risolvere le problematiche interne, e verificare che tutti si attengono alle decisioni del capo locale; (OMISSIS) con funzioni di Mastro di Giornata - Contabile, con il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati, raccogliere le somme di denaro destinate alla cassa comune, ed inoltre, organizzando e partecipando ad una serie di incontri preparatori del summit di Paderno Dugnano all'esito del quale viene eletto il nuovo rappresentante della "Lombardia"; Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Taguavia Giuffrido, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) partecipano a summit in occasione dei quali si decidono la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le strategie dell'associazione, si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo; in particolare, (OMISSIS) quale ex contabile del "locale", poi destituito a favore di (OMISSIS) a seguito di contrasti con il capo locale, (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), reggente del locale di Grotteria, quale emissario del padre, intervenendo nella decisione di riammissione al "locale" di (OMISSIS); (OMISSIS) viene indicato da (OMISSIS) come nuovo capo di un costituendo locale e, solo dopo la morte di quest'ultimo riammesso nel locale di Cormano; (OMISSIS), quale affiliato anziano, partecipando a numerosi incontri per l'individuazione del successore di (OMISSIS); (OMISSIS) mettendosi a disposizione per le attivita' di intimidazione nei confronti di affiliati dissidenti ed imprenditori riottosi; i fratelli (OMISSIS) portando e ricevendo ambasciate da e per la Calabria; (OMISSIS) e (OMISSIS) occupandosi in particolare della logistica del summit di Paderno Dugnano al fine di garantirne la riservatezza e segretezza. Locale di Bresso: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Con il ruolo di capi e organizzatori: (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in particolare distaccandosi dalla locale nel periodo di (OMISSIS) a capo della Lombardia, a seguito di divergenze con quest'ultimo, riorganizzando attorno a se' il consenso degli altri affiliati a seguito dell'omicidio (OMISSIS); intrattiene altresi' stretti rapporti con (OMISSIS) e (OMISSIS) esponenti di vertice del locale di Oppido Mamertina; organizza altresi' summit a livello di "locale" nonche' di altri "locali" nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; (OMISSIS) quale "capo societa'" e cioe' vicario del capo locale, ed inoltre gia' designato quale suo successore a capo della locale; (OMISSIS) con funzioni di Mastro di Giornata - Contabile, con il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici del "locale" agli altri semplici affiliati. Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) partecipavano a summit in occasione dei quali si decidevano la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le strategie dell'associazione, si mettevano a completa disposizione degli interessi del "locale" cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo; (OMISSIS) partecipando anche a numerosi incontri con esponenti di vertice del locale di Oppido Mamertina al fine di garantirsene l'appoggio per divenire il nuovo "capo locale", in cio' coadiuvato dal fratello (OMISSIS); (OMISSIS) fuoriuscendo temporaneamente dal locale e creando con (OMISSIS) il "locale" di Voghera la cui legittimita' era disconosciuta da (OMISSIS), comunque intrattenendo rapporti privilegiati con gli affiliati di Bollate; (OMISSIS) e (OMISSIS) intrattengono rapporti privilegiati con (OMISSIS) esponente di vertice del "locale" di Oppido Mamertina. (OMISSIS), quale capo del "locale" di Bresso a cio' designato da (OMISSIS); mettendosi altresi' a disposizione del predetto (OMISSIS) con le piu' svariate mansioni, da quella di autista a custode delle armi e contabile delle attivita' illecite della famiglia Novella, fissando appuntamenti tra (OMISSIS) e gli altri affiliati della Lombardia, partecipando a tutti gli incontri e summit del capo della "Lombardia" fino alla morte di (OMISSIS), anche in sua vece; (OMISSIS) ha rivestito in passato il ruolo di Mastro Generale della "Lombardia" ed e' attualmente "fermo" cioe' sospeso per aver violato il codice comportamentale della ndrangheta, ma comunque sempre appartenente al sodalizio ed e' a disposizione. (OMISSIS), anche lui in passato sospeso per violazione del codice comportamentale della ndrangheta ed in epoca recente "liberato", intrattiene rapporti con altri affiliati, in particolare con (OMISSIS); e' invitato a partecipare a summit ed in generale e' a disposizione. Locale di Limbiate: (OMISSIS) Con il ruolo di capo e organizzatore; (OMISSIS): Mastro Generale della "Lombardia" con il compito di fungere da raccordo tra i locali, nonche' essere punto di riferimento degli affiliati per le ambasciate da e per la Calabria ed anche di dirimere conflitti e contrasti tra gli affiliati dei diversi "locali"; reggente del "locale" di Limbiate in luogo del fratello (OMISSIS), detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa; e' chiamato a partecipare, in ragione della carica, ai summit della Lombardia nei quali si decidono le strategie e gli equilibri relativi ai "locali" ed a partecipare ai summit dei singoli locali in occasione dei quali vengono conferite doti. Locale di Milano: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), posto al vertice della "Lombardia" ed attualmente capo del locale di Milano, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; (OMISSIS) inoltre, quale elemento di vertice, e' legittimato a partecipare ai summit della "Lombardia" nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi ai locali e si nomina il rappresentante generale; organizza altresi' summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati; intrattiene rapporti con ambienti politici e amministrativi lombardi, sia direttamente sia attraverso (OMISSIS), direttore sanitario della ASL Pavia; intrattiene rapporti con rappresentanti delle locali piemontesi assicurandosi la disponibilita' all'intestazione fittizia di beni; costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti di ndrangheta calabresi, tra cui (OMISSIS), (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). (OMISSIS), "Mastro Generale" della Lombardia prima di (OMISSIS), capo locale di Milano prima di (OMISSIS) ed attuale Capo societa' e contabile, con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta" destinato anche al sostegno dei latitanti; partecipa tra l'altro al summit del 31.10.09, votando il rappresentante generale. Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in quanto partecipano a summit di ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi del locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e inoltre: (OMISSIS), uomo di fiducia ed alter ego di (OMISSIS), si mette a disposizione per ogni esigenza fungendo da autista, custode delle armi (capo 27) di cui dispone secondo le direttive del capo, facendo da intermediario fra (OMISSIS) e gli altri affiliati nella fissazione di incontri ed appuntamenti, si mette altresi' a disposizione su direttiva di (OMISSIS), di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in occasione delle visite di questi ultimi in Lombardia; si reca altresi' in Calabria per portare e ricevere ambasciate; infine, gestisce traffici di stupefacenti, si procura la disponibilita' di documenti falsi per la fittizia intestazione di beni e di schede telefoniche e per consentire anche agli altri affiliati l'accesso al finanziamento con finalita' truffaldine presso societa' finanziarie ed istituti di credito; (OMISSIS), seguendo le direttive del fratello (OMISSIS), dispone delle armi del gruppo, coadiuva (OMISSIS) nelle attivita' illecite afferenti gli stupefacenti e le truffe; (OMISSIS), promuove un summit e piu' incontri con il Mastro Generale della Lombardia aspirando al ruolo di capo locale di Milano in luogo di (OMISSIS), partecipa tra l'altro al summit di Paderno Dugnano del 31.10.09 in rappresentanza del locale. (OMISSIS) e (OMISSIS) mettono a disposizione gli esercizi pubblici che gestiscono in zona Milano - Baggio quali luoghi di ritrovo abituale degli altri affiliati e delle riunioni settimanali del sabato pomeriggio; (OMISSIS) e Nucifero Armando (OMISSIS)Sarcina Pasquale Emilio (OMISSIS) (OMISSIS), inoltre, prima dell'estate 2008 si distacca dal "locale" di Milano aderendo al neo costituito "locale" di Pioltello. Locale di Solaro: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), capo del "locale"; rappresentante delle ndrine di Reggio Calabria presso la Lombardia, con disponibilita' di armi che utilizza per dirimere conflitti con appartenenti ad altri "locali"; Con il ruolo di partecipi: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in quanto partecipano a summit di ndrangheta in occasione dei quali vengono conferite doti e cariche, e si mettono a completa disposizione degli interessi del locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo; (OMISSIS) in particolare quale principale collaboratore di (OMISSIS), accompagnandolo in occasione dei summit di incontri con altri esponenti di ndrangheta e gli altri due facendone comunque le veci presso la Lombardia durante l'assenza di (OMISSIS). Locale di Pioltello: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Con il ruolo di capo e organizzatore: (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in particolare distaccandosi dalla locale di Milano il 10 di marzo 2008, per volere di (OMISSIS), si pone a capo del neo costituito locale di Pioltello; coordina le attivita' illecite che si svolgono nel "locale" ed in particolare quelle afferenti il traffico di stupefacenti, dando direttive su come debbano comportarsi i sottoposti per eludere le investigazioni delle autorita' a seguito di fatti di sangue, quali il ferimento a colpi d'arma da fuoco in danno di (OMISSIS); ha inoltre disponibilita' diretta di armi cosi' come indicato nel capo 35). (OMISSIS), capo societa', coordina le attivita' illecite in tema di traffici di stupefacenti, intervenendo in prima persona a dirimere conflitti con i fornitori a mezzo di metodi violenti, quali il ferimento di (OMISSIS) cui si e' cennato sopra, avendo direttamente la disponibilita' di armi come meglio indicato nei capi 28), 29), 30). In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in quanto partecipano a summit di ndrangheta ricevendo doti, ovvero partecipano a cerimonie di "investitura" di altri e si mettono a completa disposizione degli interessi del "locale", in particolare (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), gestendo attivita' illecite i cui proventi venivano in parte conferiti nella cassa comune, avendo disponibilita' di armi, quelle meglio indicate nei capi 31), 34), 35), 36), 41), 43); (OMISSIS) inoltre mettendo a disposizione il locale da lui gestito a Cardano al Campo per i principali summit della Lombardia, in uno dei quali erano altresi' presenti soggetti latitanti, distribuendosi con affiliati di altri locali i lavori di movimento terra, occupandosi, unitamente a (OMISSIS) di furti di furgoni/autocarri, poi destinati al mercato estero, corrompendo appartenenti alle forze dell'ordine ed ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori meglio indicati nei capi IA), 84), 87), 88), 89), 90), e 91). (OMISSIS) mette a disposizione il ristorante da lui gestito denominato "(OMISSIS)" per i summit del "locale" di Milano e poi di quello di Pioltello; (OMISSIS), si presta inoltre a dirimere conflitti con affiliati di altri "locali" a mezzo di atti di danneggiamento quale ad esempio l'incendio, unitamente a (OMISSIS), dell'autovettura di (OMISSIS). Locale di Mariano Comense: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). Con il ruolo di capo e organizzatore (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre con i vertici della ndrangheta calabrese, venendo ripetutamente consultato dai principali affiliati della "Lombardia" quale membro anziano per la individuazione del successore di (OMISSIS), e' tra gli elettori del nuovo reggente (OMISSIS). In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in quanto partecipano a summit di ndrangheta, in occasione dei quali vengono conferite doti e decise strategie e si mettono a completa disposizione degli interessi del "locale" cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso; (OMISSIS) ha inoltre la disponibilita' di numerose armi ed esplosivo sequestrati nel maneggio di Bregnano meglio indicati nel capo 6) e garantisce protezione agli amministratori del gruppo Perego in occasione della estromissione dalla societa' di (OMISSIS) e del suo gruppo; unitamente al fratello (OMISSIS) si mette a disposizione di (OMISSIS) e (OMISSIS), individuati quali mandanti e esecutori dell'omicidio di (OMISSIS) in occasione del summit presso gli uffici della (OMISSIS) di (OMISSIS) del 3 marzo 2009; (OMISSIS) custodisce armi e esplosivo rinvenuto il 24.02.09 in Seregno via (OMISSIS) all'interno di un box nella disponibilita' di (OMISSIS); (OMISSIS) quale uomo di fiducia di (OMISSIS) in quanto affiliato anziano e chiamato a dirimere i dissidi all'interno del locale. Locale di Corsico: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). Con il ruolo di capo e organizzatore (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre con i vertici della ndrangheta calabrese, in particolare con (OMISSIS), viene ripetutamente consultato dai principali affiliati della "Lombardia" quale membro anziano per la individuazione del successore di (OMISSIS). In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), principale collaboratore di (OMISSIS) e dal 31.10.09 nuovo rappresentante della Lombardia e da quel momento capo e organizzatore della Lombardia; (OMISSIS) partecipa al summit in occasione del quale riceve le doti e si mette a completa disposizione degli interessi dell'associazione, in particolare dando la disponibilita' del proprio esercizio pubblico denominato "(OMISSIS)" di Corsico per riunione di ndrangheta cui presenziano autorevoli esponenti delle ndrine calabresi quali (OMISSIS) (esponente di spicco del "locale" di Oppido Mamertina) e (OMISSIS) ("capo locale" di Grotteria); (OMISSIS), accompagnando altri affiliati da (OMISSIS) in particolare (OMISSIS) per dirimere conflitti fra locali, rappresenta inoltre un importante punto di riferimento per gli altri affiliati nella spartizione del lavoro del movimento terra. Locale di Rho: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Con il ruolo di capo e organizzatore (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie ed inoltre primo responsabile della Lombardia e cioe' vicario di (OMISSIS) durante la sua gestione. In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in quanto partecipano a summit di ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche e si mettono a completa disposizione degli interessi del "locale" cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso: (OMISSIS) quale contabile del "locale" nella cui cassa comune vengono conferiti anche proventi delle attivita' illecite in particolare quelle condotte da (OMISSIS); (OMISSIS) gestisce attivita' illecite quali i furti di automezzi meglio indicati nel capo 92) ed altri, conferendo in parte i proventi delle attivita' illecite nella cassa comune e unitamente a (OMISSIS) corrompendo appartenenti alle forze dell'ordine ed ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori meglio indicati nei capi A), 84), 87), 88), 89), 90), e 91); (OMISSIS) mette a disposizione il magazzino di Nerviano per i summit del "locale". Locale di Pavia: (OMISSIS), (OMISSIS); Quali capi e organizzatori: (OMISSIS) riceve incarico da parte dei vertici della ndrangheta calabrese di costituire una "camera di controllo" che organizzasse i locali della Lombardia nella fase successiva all'omicidio (OMISSIS) ed inoltre di consultare i responsabili di ciascun locale al fine di nominare, con l'accordo di tutti, un nuovo responsabile poi risultato (OMISSIS); indica propri candidati in occasione delle competizioni amministrative; entra in rapporto con esponenti politici regionali e locali sia direttamente sia attraverso l'intermediazione di (OMISSIS); si propone per il reinvestimento di capitali di origine illecita; (OMISSIS) nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; si incontra con (OMISSIS) richiedendo un suo intervento finalizzato a porre termine a un tentativo di scissione dal locale di Pavia da parte di alcuni affiliati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), intendevano creare un nuovo "locale" a Voghera; (OMISSIS): partecipa alla fase organizzativa del summit di Paderno Dugnano del 31.10.09 promuovendo e partecipando a summit con vari affiliati della "Lombardia", come uomo di fiducia di (OMISSIS) e' indicato come possibile componente della "camera di controllo" unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); Locale di Erba: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Con il ruolo di capo e organizzatore (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; impone la sua presenza nel settore del movimento terra; referente in Lombardia di (OMISSIS), capo del Crimine della ndrangheta; garantisce ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di grossi carichi di cocaina, dispone di armi occultate nel maneggio di Erba, sede del "locale", da' il suo apporto alla fase organizzativa e logistica del trasferimento di due latitanti appartenenti alla cosca Arena-Nicosia come meglio indicato nel capo 80). In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in quanto partecipano a summit di ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di ndrangheta e vengono definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi del "locale" cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso: (OMISSIS) e (OMISSIS) cooperano con (OMISSIS) nell'attivita' di trasporto di terra-inerti imposta ad altri operatori del settore, nella esportazione in Tunisia di mezzi d'opera falsamente denunciati dai proprietari come rubati, i cui proventi contribuiscono a finanziare le casse del "locale", collabora a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti incontri in Calabria; (OMISSIS) e (OMISSIS) collaborano con (OMISSIS) e (OMISSIS) a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti incontri in Calabria; (OMISSIS): impone la sua presenza nel settore movimento terra attraverso piu' societa' intestate a familiari o prestanome; (OMISSIS) da la disponibilita' del proprio locale "Coconut" per summit di ndrangheta, mette in contatto (OMISSIS) con l'organizzazione di trafficanti albanesi, collabora nell'attivita' di usura meglio indicata nei capi 67), 68) e nella esportazione dei mezzi d'opera in Tunisia con (OMISSIS); (OMISSIS) quale persona di fiducia di (OMISSIS) collabora con lui nel settore del movimento terra, si rende prestanome per conto di quest'ultimo attraverso la Isola Scavi di (OMISSIS) e si mette comunque a disposizione; inoltre (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) collaborano nella organizzazione e gestione dei latitanti ed hanno la disponibilita' delle armi meglio indicati nei capi 33), 38), 44), 46), 46), 47), 48); (OMISSIS) rappresenta in Lombardia degli interessi economici della ndrina facente capo allo zio (OMISSIS), capo del crimine della ndrangheta, partecipando ad incontri con affiliati degli altri "locali", e' socio e coopera con (OMISSIS) nell'attivita' di movimento terra e collabora a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina. Locale di Canzo: (OMISSIS), (OMISSIS); Con il ruolo di capo e organizzatore (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa alla nomina del rappresentante generale della Lombardia il 31.10.09; In qualita' di partecipanti: (OMISSIS); partecipa alla nomina del rappresentante generale della Lombardia il 31.10.09, accompagna (OMISSIS) al maneggio di Erba in occasione di incontri con esponenti del "locale" di Erba. Locale di Legnano: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); Con il ruolo di capo e organizzatore (OMISSIS), nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa ai principali summit della Lombardia in particolare quello del 20 gennaio 2009. In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); in quanto partecipano a summit di ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di ndrangheta e vengono definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso ed in particolare, (OMISSIS) ponendo in essere le attivita' di usura/estorsioni meglio indicati nei capi dal 58) al 66); (OMISSIS), principale collaboratore di (OMISSIS) e suo accompagnatore in occasione di tutti i summit ed incontri con altri affiliati finalizzati a definire strategie dell'associazione, (OMISSIS), parimenti accompagnando (OMISSIS) agli incontri (in particolare al summit del 20.01.2009) ed occupandosi inoltre unitamente a (OMISSIS) della gestione dei latitanti (OMISSIS) e (OMISSIS) con la condotta meglio indicata nel capo 83); (OMISSIS): vicario del padre fino al suo assassinio; si divide con altri affiliati di altri locali i lavori di movimento terra e pone in essere atti di grave intimidazione, anche con l'uso di armi, in danno delle vittime di usura, cosi' come indicato nei capi 39) e 40). Locale di Desio: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (deceduto), (OMISSIS) cl. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). In qualita' di capi e organizzatori (OMISSIS): capo del "locale"; nel ruolo di direzione e capo del "locale" con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; (OMISSIS) inoltre, quale elemento di vertice, e' legittimato a partecipare ai summit della Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi ai "locali" nonche' e si nomina il rappresentante generale; organizza altresi' summit a livello di "locale", intrattiene rapporti con pubblici amministratori; (OMISSIS): contabile del "locale" con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta"; commette il reato di cui al capo 97); (OMISSIS): "capo societa'" cioe' vicario del "capo locale"; commette i reati di cui ai capi 21),52), 53),69) e 96); In qualita' di partecipi: (OMISSIS) (deceduto), (OMISSIS) cl. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) prendono parte a summit di ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi del locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettono i seguenti reati rientranti nel programma criminoso: (OMISSIS) cl. (OMISSIS): commette il reato di cui al capo 78); (OMISSIS) commette i reati di cui ai capi 17),52) e 96); (OMISSIS): commette i reati di cui ai capi 21) 52); (OMISSIS): commette i reati di cui ai capi 18) e 21); (OMISSIS): commette il reato di cui al capo 19); (OMISSIS): commette il reato di cui al capo 17); (OMISSIS): commette i reati di cui ai capi 21) e 96); (OMISSIS) commette il reato di cui al capo 21). Locale di Seregno: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); In qualita' di capi e organizzatori: (OMISSIS): capo del "locale" dopo la morte di (OMISSIS) cl. (OMISSIS) avvenuta in (OMISSIS) a seguito di agguato, pianificava e prendeva parte all'omicidio di (OMISSIS), fatto commesso in (OMISSIS); (OMISSIS): Contabile con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta". Commette i reati di cui ai capi 4), 71), 73), 74) e 79); (OMISSIS): capo della ndrina distaccata della locale di Seregno a seguito di contrasti con (OMISSIS) cl. (OMISSIS); pianificava l'omicidio di (OMISSIS), poi non avvenuto per il tempestivo sequestro delle armi. Commetteva i reati di cui ai capi 8) 9) e 10). In qualita' di partecipanti: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) prendevano parte a summit di ndrangheta, ricevevano doti e si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso: (OMISSIS) commetteva il reato di cui al capo 13); (OMISSIS): commetteva il reato di cui al capo 94); (OMISSIS): commetteva il reato di cui al capo 3); (OMISSIS) e (OMISSIS) commettevano il reato di cui al capo 4); (OMISSIS) fornendo il supporto logistico agli autori dell'omicidio in danno di (OMISSIS) e partecipando alle attivita' di intimidazione. In qualita' di partecipanti alla ndrina distaccata di Seregno; (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) prendevano parte a summit di ndrangheta, ricevevano doti e si mettevano a completa disposizione degli interessi del "locale" cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso: (OMISSIS) commetteva il reato di cui al capo 15); (OMISSIS) commetteva i reati di cui ai capi 51) e 97); (OMISSIS) commetteva il reato di cui al capo 12); (OMISSIS) custodiva le armi da utilizzare per l'omicidio di (OMISSIS), (OMISSIS) gestiva i mezzi di provenienza furtiva da utilizzare per l'omicidio di (OMISSIS); ed inoltre: (OMISSIS) in qualita' di capo e organizzatore, perche' acquisiva per conto della ndrangheta, in particolare delle ndrine di Plati' e Natile di Careri, la gestione e comunque il controllo delle attivita' economiche della (OMISSIS) SRL, poi divenuta (OMISSIS), una delle maggiori societa' operanti in (OMISSIS) nel settore del movimento terra, garantendo con la propria presenza la equa spartizione dei lavori tra le ndrine calabresi e le corrispondenti locali della Lombardia e a tal fine partecipando a summit presso l'abitazione di (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), capo del "locale" di Erba, (OMISSIS) cl. (OMISSIS), affiliato del medesimo locale e (OMISSIS) cl. (OMISSIS), in rappresentanza delle ndrine della Piana, gli ultimi due nipoti di (OMISSIS), attuale capo del "crimine"; garantiva con la propria presenza la protezione sui cantieri (OMISSIS) da eventuali atti di intimidazione posti in essere da terzi; a sua volta organizzava atti di intimidazione in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali era venuto in conflitto di interessi nella gestione della societa' ed altri soggetti allo stato non identificati; conseguiva infine ingiusti vantaggi patrimoniali quale titolare della (OMISSIS) srl; (OMISSIS) in qualita' di partecipe, quale amministratore delle societa' del Gruppo Perego acconsentiva e favoriva l'ingresso in societa' di (OMISSIS); richiedeva l'intervento di quest'ultimo per indurre imprenditori concorrenti a ritirare le offerte; intrattiene rapporti privilegiati sia con esponenti politici che con pubblici dipendenti, al fine di ottenere, anche a mezzo di regalie ed elargizioni di somme di denaro, l'aggiudicazione di commesse pubbliche, sia in generale affinche' la (OMISSIS) fosse favorita nei rapporti con la pubblica amministrazione; dava direttive ai dipendenti ed organizzava lo smaltimento illecito di rifiuti, anche tossici, derivanti da bonifiche e demolizioni di edifici in discariche abusive; (OMISSIS) in qualita' di partecipe favoriva l'ingresso in (OMISSIS) di (OMISSIS); inoltre, quale suo diretto referente, ne diveniva amministratore di fatto, occupandosi direttamente della gestione delle operazioni finanziarie, poi non andate a buon fine, della acquisizione di partecipazioni societarie in altre importanti aziende nel settore delle opere pubbliche, quali quelle che hanno riguardato la VANZULLI COSTRUZIONI SRL, la societa' COSTRUZIONI di (OMISSIS) e le societa' facenti capo al gruppo COSBAU; (OMISSIS) e (OMISSIS) con il ruolo di partecipi, quali soggetti "a disposizione" di (OMISSIS) si presentavano sui cantieri della (OMISSIS) al fine di garantirne la protezione e controllare l'esecuzione dei lavori ed eseguivano su direttiva di (OMISSIS) le attivita' di intimidazione in danno di (OMISSIS), (OMISSIS) e di altri soggetti non identificati. Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, avendo i partecipanti la disponibilita', per la realizzazione dei delitti-fine, di armi di ogni tipo: mitra, pistole, fucili, esplosivo e del fatto che le attivita' economiche controllate dal sodalizio sono finanziate con il provento dei reati In Milano e province limitrofe ad oggi permanente. (OMISSIS) e (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) per il quale si procede separatamente: 4) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 697 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con (OMISSIS) e (OMISSIS) (giudicati separatamente) detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi, parti di arma, munizioni, esplosivi: N. 1 (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 con relativo silenziatore (arma comune da sparo alterata) completa di serbatoio con all'interno, n. 7 cartucce (munizioni per arma comune da sparo); N. 100 cartucce cal. 21; N. 164 cartucce cal. 22; N. 60 cartucce cal. 7,65; N. 1 fucile mitragliatore "UZI" con calcio ripiegabile cal. 9 mm., matricola 95469 da considerarsi arma da guerra completa di serbatoio privo di cartucce; N. 1 pistola semiautomatica "INTRATEC" cal. 22 matricola K005314 con inserito serbatoio da considerarsi arma comune da sparo contenente n. 8 cartucce (munizionamento per arma comune da sparo); N. 1 pistola "DESERT EAGLE 44" cal. 44 magnum matricola 300082 con inserito caricatore contenente n. 7 cartucce da considerarsi arma comune da sparo; N. 1 dispositivo silenziatore di colore nero, privo di matricola; N. 47 cartucce cal. 12 marca FIOCCHI a pallettoni (munizionamento da caccia); N. 12 cartucce cal. 12 marca RWSIGECO ROTIWELL a pallettoni (munizionamento da caccia); N. 4 cartucce cal. 12 marca SNIA Italy a pallettoni (munizionamento da caccia); N. 1 cartuccia cali. 12 marca BASCHIERI a pallettoni; N. 8 cartucce cal. 12 marca FW da considerarsi munizionamento da caccia; N. 4 cartucce cal. 12 marca CHEDDITE Italy (munizionamento da caccia); N. 1 cartuccia cal. 12 marca FIOCCHI (munizionamento da caccia); N. 1 cartuccia cal. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL; N. 2 cartucce cal.12 marca Winchester (munizionamento da caccia); N. 2 cartucce cal. 12 marca CLEVER Verona (munizionamento da caccia); N. 1 cartuccia cal. 12 marca ESTE (munizionamento da caccia); N. 20 proiettili cal. 44 marca REMMAG-R.P. (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla pistola Imi Desert Eagle; N. 5 proiettili cal. 380 marca FC Auto (munizionamento per arma comune da sparo); N. 1 proiettile cal. 540 privo di marca; N. 466 proiettili cal. 7.62, di cui 464 munite di palla ordinaria (da qualificarsi come munizionamento per arma comune da sparo) e 3 con palla perforante incendiaria (da qualificarsi munizionamento per arma da guerra); N. 64 proiettili cal. 5.56 privi di marca da considerarsi munizionamento per arma comune da sparo; N. 5 caricatori di cui 2 per pistole semiautomatiche di medio calibro, 1 per pistola semiautomatica Beretta modello 98 FS, 1 per pistola semiautomatica Beretta mod. 81; 1 per pistola semiautomatica Tanfoglio; n. 5 cartucce cal. 44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla pistola IMI Desert Eagle di cui sopra; n. 3 cartucce tipo FMJ calibro 9 mm.; n. 3 saponette di esplosivo TNT; Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Accertato in Desio il 30.12.08. (OMISSIS). 5) del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' deteneva due pistole, da considerarsi arma comune da sparo, armi consegnate da persona non identificata a (OMISSIS) perche' le custodisse. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Accertato in Seregno 23.12.08 e attualmente permanente. (OMISSIS) e (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS), per il quale si procede separatamente, e (OMISSIS) 6) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 23, Legge n. 110 del 1975, articolo 4 articolo 648 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 697 c.p. perche', in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (giudicati separatamente) detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi (alcune con matricola abrasa, come di seguito indicato), parti di arma e munizioni: Revolver di fabbricazione jugoslava, prodotto dalla ZAVODI CRVENA ZASTAVA (Kreagujevac-Serbia), modello 1983, calibro 357 MAGNUM, identificata mediante la numerazione 12738. Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, calibro 22 Long Rifle, avente matricola abrasa, priva di caricatore. Coltello da caccia, con impugnatura anatomica di sicurezza (ad anelli) della lunghezza complessiva di mm 230, la cui lama, monofilo, in acciaio speciale, e' lunga mm 120; Numero 100 cartucce calibro 7,65x17 mm Browning, munite di palla tipo FMJ, di produzione ceca, di marca SELLIER 86 BELLOT (S-B); Numero 2 confezioni di cartucce di marca ROTTWEIL contenenti nell'insieme numero 10 munizioni da caccia, calibro 12 (da 67,5 mm), tipo EXPRESS, caricate a pallettoni da 8,6 mm; Caricatore prismatico, bifilare, estraibile, da 12 cartucce, per pistola BERETTA modello 84 calibro 380 AUTO (9 mm corto); Confezioni di cartucce di marca FIOCCHI contenenti numero 10 munizioni da caccia, calibro 12 (da 70 mm), caricate a pallini di numero convenzionale 7,5; Confezione da 50 cartucce di marca SELLIER 86 BELLOT, contenente nell'insieme le seguenti munizioni; Numero 10 cartucce calibro 38 SPECIAL, di produzione statunitense, di marca WINCHESTER (WCC), munite di palla tipo FMJ (blindata); Numero 1 cartuccia calibro 38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca FIOCCHI (GFL), munita di palla tipo FMJ (blindata); Numero 1 cartuccia calibro 38 SPECIAL, di produzione ceca, di marca SELLIER 86 BELLOT (S-B), munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, tronco-conica); Numero 2 cartucce calibro 38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca GIULIO FIOCCHI LECCO (GFL), munita di palla in piombo tipo L-RN; Numero 8 cartucce calibro 38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca GIULIO FIOCCHI LECCO (GFL), munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, tronco-conica); n. 2 (due) bombe a mano a deframmentazione prestabilita, non appartenenti al Patto Nato, modello mk50 di colore verde; n. 100 (cento) cartucce cal.7,65 br; n. 10 cartucce da caccia a pallettoni cal. 12; n. 1 (uno) serbatoio vuoto marca Pietro Beretta per calibro 9 short; n. 10 (dieci) cartucce a pallini cal. 12 marca Fiocchi; n. 2 cartucce cal. 38 special marca s.& b., con ogiva tronco conica blindata; n. 10 cartucce cal. 38 special marca Winchester 94, con ogiva blindata; n. 8 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva tronco conica blindata; n. 3 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva in piombo; n. 1 cartuccia cal. 38 special marca gfl, con ogiva blindata; Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Accertato in Bregnano il 19.11.2009 e 28.11.09. (OMISSIS). 8) Del reato p. e p. dagli articoli 110 e 81 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 23, comma 3, (in relazione all'articolo 11) e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS) nei confronti del quale si e' proceduto separatamente e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in violazione di diverse disposizioni di legge, illecitamente deteneva: una pistola semi automatica marca "F.lli Tanfoglio s.p.a. - Gardone V.T. Italy Mod. TA 90", calibro 9 MM. Parabellum, con matricola di canna, otturatore e castello punzonate, completa di serbatoio inserito contenente n. 14 cartucce ed un colpo in canna, arma clandestina; una pistola Glock GES.M.B.H 9 x 19 con matricola punzonata - "Glock 17 Austria", completa di serbatoio inserito contenente n. 15 cartucce arma clandestina; Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Milano il 27 marzo 2009. 9) del reato p. e p. dagli articoli 110 e 81 cpv. c.p., Legge n. 497 del 1974, articolo 10 e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS), nei confronti del quale si e' proceduto separatamente, e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso illegalmente deteneva: un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante la scritta "VOZ 88", arma da guerra, clandestina; 10 cartucce calibro 9 Parabellum, munizionamento da guerra; Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Milano il 27 marzo 2009. 10) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 cpv. e 648 c.p. e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso con (OMISSIS), nei confronti del quale si e' proceduto separatamente, e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o comunque riceveva: una pistola semi automatica marca "F.lli Tanfoglio s.p.a. - Gardone V.T. Italy Mod. TA 90", calibro 9 MM.. Parabellum, con matricola di canna, otturatore e castello punzonate, completa di serbatoio inserito contenente n. 14 cartucce ed un colpo in canna, arma clandestina, provento del delitto di cui alla Legge n. 110 del 1975, articolo 23, comma 4; una pistola Glock GE5.M.B.H 9 x 19 con matricola punzonata - "Glock 17 Austria", completa di serbatoio inserito contenente n. 15 cartucce arma clandestina, provento del delitto di cui alla Legge n. 110 del 1975, articolo 23, comma 4; un fucile mitragliatore con calciolo ripiegabile e matricola abrasa, riportante la scritta "VOZ 88", arma da guerra, clandestina, provento del delitto di cui alla Legge n. 110 del 1975, articolo 23, comma 4; Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Milano il 27 marzo 2009. (OMISSIS). 12) Del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 23, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo di cui cancellava la matricola. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione di cui al capo 1). Accertato in Carugo il 17.01.2010 e attualmente permanente. (OMISSIS). 17) Del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da considerarsi arma comune da sparo, con la quale minacciavano un soggetto non identificato. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato il 27.01.09 e attualmente permanente. (OMISSIS) e (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); 21) del reato p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., comma 2 con riferimento all'articolo 628 c.p., commi 1 e 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso tra loro e con (OMISSIS) e (OMISSIS) (nei confronti dei quali si procede separatamente): (OMISSIS) quale promotore e coordinatore dell'azione criminale nonche' quale autore delle minacce e delle percosse in danno del (OMISSIS); (OMISSIS) quale autista del veicolo in cui la vittima e' stata caricata; (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) e (OMISSIS) quali soggetti attivi tutti addetti alla "copertura e vigilanza" dell'area teatro dell'azione delittuosa; (OMISSIS) quale osservatore addetto a seguire gli spostamenti della vittima nelle fasi antecedenti l'azione delittuosa e "palo" durante lo svolgimento dell'azione criminale: mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano (OMISSIS) (titolare dell'impresa di auto-trasporti "MERONI Paolo S.N.C." di (OMISSIS) e (OMISSIS)) a rimettere un debito che (OMISSIS) aveva maturato nei confronti del (OMISSIS), avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a disposizione dallo stesso (OMISSIS), cagionandogli in tal modo danno con proprio profitto. Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di (OMISSIS) mali ingiusti al (OMISSIS) colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel reato che cosi' rafforzavano il proposito del (OMISSIS) nonche' nell'avvalersi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumita'. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in piu' persone riunite, avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di cui al capo 1). In Cesano Maderno (MI) il 07.10.2009. (OMISSIS). 24) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 9, 10, 12, 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone non identificate, deteneva e portava in luogo pubblico le seguenti armi alterate, e parti di arma: a) Una pistola semiautomatica alterata; b) Un silenziatore, ceduto a tale "compare (OMISSIS)"; c) Un fucile. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Legnano ed altrove il 9.12.07, 2.2.08 e 26.3.08 e attualmente permanente. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) per il quale si procede separatamente; 27) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12, 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo: in particolare (OMISSIS), su indicazione di (OMISSIS) e (OMISSIS), cedeva a (OMISSIS) una pistola, che quest'ultimo aveva in precedenza prestato a (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Accertato in Milano il 23.12.08 e attualmente permanente. (OMISSIS). 28) Del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 12 e 14 perche' deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da considerarsi arma comune da sparo, con la quale sparava e feriva (OMISSIS). Accertato in Pioltello il 9.6.07 e attualmente permanente. (OMISSIS). 29) Del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 3 perche' deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, semiautomatica calibro 7/65 mm Browning, di dimensioni ridotte, "allungabile" mediante la possibilita' di innesto di un silenziatore al vivo di volata. In luogo non accertato il 16.07.07 e attualmente permanente. 30) Del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14 perche' deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, semiautomatica calibro 6,35 mm Browning ovvero 7,65 mm Browning, da considerarsi arma comune da sparo. In luogo non accertato il 29.01.07 e attualmente permanente. (OMISSIS). 31) Del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 9, 10, 12 e 14 perche' cedeva a tale (OMISSIS) (allo stato non meglio identificato) una pistola, da considerarsi arma comune da sparo al prezzo di euro 100,00. In luogo non accertato il 6.12.08 e attualmente permanente. (OMISSIS). 35) Del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12, 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato il 25.5.08 e attualmente permanente. (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) per il quale si procede separatamente. 37) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 367 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, mediante denuncia presentata alla stazione CC di Asso, denunciavano falsamente il furto dei beni qui di seguito indicati: Pistola marca Beretta calibro 7/65 avente matricola E21204W; Pistola marca Beretta calibro 9 x 21 avente matricola E19139P; Pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 avente matricola N09606; N. 150 cartucce dei vari calibri. - oggetti in oro ed orologi di varie marche per un importo di circa 10.000,00 euro. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Asso il 08.01.2010. 38) articoli 110, 81 e 697 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano le armi e le munizioni qui di seguito indicate: Pistola marca Beretta calibro 7,65 avente matricola E21204W; Pistola marca Beretta calibro 9 x 21 avente matricola E19139P; Pistola marca Tanfoglio calibro 9x21 avente matricola N09606; N. 150 cartucce dei vari calibri. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Asso l1 8.1.2010 e attualmente permanente. (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) per il quale si procede separatamente 41) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12, 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 23, articoli 648 e 697 c.p. perche', in concorso tra loro, con (OMISSIS) (nei cui confronti si procede separatamente) e con altre persone non identificate, detenevano e portavano in luogo pubblico le armi (alcune con matricola abrasa, come meglio specificato di seguito), parti di arma qui di seguito indicate: Pistola semiautomatica BERETTA modo 81, calibro 7,65 mm Browning, avente matricola abrasa, munita di caricatore, da qualificarsi arma comune da sparo clandestina; Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, modello 92 SB, calibro 9x19 mm Parabellum, avente matricola T05313Z, munita di caricatore; numero 14 cartucce calibro 9x19 mm Luger, prodotte dalla Giulio Fiocchi Lecco, munite di palla tipo FMJ, sono in discrete condizioni di conservazione e potenzialmente idonee all'impiego; numero 12 cartucce calibro 7,65 mm Browning da qualificarsi munizioni per arma comune da sparo; Pistola semiautomatica marca PIETRO BERETTA, modello 98 FS, calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa, munita del relativo caricatore; Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, modello 98 FS, calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa, munita del relativo caricatore; Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, modello 8000 F COUGAR, calibro 9x21 mm, avente matricola abrasa mentre sulla canna e' presente la seguente matricola 004685 MP, munita del relativo caricatore; Pistola a rotazione di produzione spagnola, di marca FRANCHI-LLAMA, calibro 38 special, priva di numerazione matricolare; Revolver di produzione statunitense, di marca SMITH 8s WESSON, calibro 357 Magnum, modello 19-3/ avente matricola obliterata; Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di marca "Zavodi Crvena Zastava", Modello M70 AB2, cal. 7/62 x 39 mm, matricola 148599 prodotte nel 1983, con calciolo pieghevole in metallo, privo di caricatore; Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7/62 x 39 mm, matricola 58427/ con calcio in legno, munito di caricatore; Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, cal. 7,62 x 39 mm, matricola 039229-86, con calciolo pieghevole in metallo, privo di caricatore; Fucile mitragliatore modo M 70, riportante sul castello e sulla massa battente la matricola 396758/ mentre sul fusto risulta riportata la matricola 103431, nonche' la composizione alfanumerica M70AB2 - 1987 munito di calcio pieghevole e privo di serbatoio; Fucile automatico leggero tipo Kalashnikov di fabbricazione serba, di marca "Zavodi Crvena Zastava"/ Modello M70 AB2, cal. 7,62 x 39 mm, avente matricola 58427 con calciolo pieghevole in metallo, privo di caricatore; Pistola mitragliatrice IMI-UZI, calibro 9x19 mm Parabellum/contraddistinta dalle seguenti numerazioni 3456567 e 13958 munita di relativo caricatore. Accertato in Rho il 24 e il 27 marzo 2009. 42) Del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 648 c.p. perche', al fine di procurarsi profitto, in concorso tra loro, con (OMISSIS) (nei cui confronti si procede separatamente) e con persone non identificate, acquistavano o comunque ricevevano le autovetture di provenienza furtiva qui di seguito indicate: 1. Audi A6 SW di colore grigio targata (OMISSIS) risultata compendio di furto denunciato il 18.02.2009 da (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 2. Ssang Yong RX 270 x di grigio targato (OMISSIS), che risulta essere compendio di furto denunciato ill6.02.2009 da (OMISSIS) nato a (OMISSIS); 3. Audi A4 SW di colore nero targata (OMISSIS), denunciato come compendio di furto in data 19.02.2009 da (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 4. Citroen C Crosser di colore nero targata (OMISSIS), denunciato come compendio di furto il 05.03.2009 da (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 5. Ssang Yong Kiron di colore grigio non immatricolato provento di furto commesso tra il 19.3 e il 20.3.09 ai danni di Sicurauto srl. Sull'autovettura e' stata apposta la tg. (OMISSIS) provento di furto commesso il 20.03.09; Accertato in Rho il 24 e il 27 marzo 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS). 46) Del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 c.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con altre persone non identificate, detenevano e portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo allo stato non meglio identificate, che venivano occultate durante un intervento dei Cc.. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Erba il 07.10.09 e attualmente permanente. (OMISSIS). 48) del delitto p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, perche' deteneva e portava illegalmente in luogo pubblico un'arma comune da sparo allo stato non meglio identificata. Accertato il 23.9.09 e attualmente permanente. (OMISSIS). 51) del delitto p. e p. dall'articolo 629 c.p., comma 2 in riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, e Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', mediante minacce consistite nel dire a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) le seguenti frasi: "e di' a tuo padre che domani vado al ristorante e lo ammazzo di botte" - "di al quel pezzo di merda di tuo padre, infame di merda, carabiniere che non e' altro, che oggi lo massacro di botte a te e a lui", li costringeva a consegnargli denaro in quantita' non precisata e un'autovettura, cosi' procurandosi un ingiusto profitto; con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p., al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1) e da parte di soggetto appartenente al sodalizio criminoso. In Milano e provincia di Milano dal 23 luglio 2008 al 27 marzo 2009. (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS). 55) del reato di cui agli articoli 110 e 81 c.p., articolo 644 c.p., comma 5, n. 4, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone non identificate, in attuazione del programma criminoso dell'associazione meglio indicata al capo 1) si faceva promettere e consegnare da: (OMISSIS) l'azienda costituita dal locale (OMISSIS), nonche' cambiali di ammontare allo stato non determinato a fronte di un debito pari a euro 200.000,00; ( (OMISSIS) - (OMISSIS)). (OMISSIS) la somma di euro 3.500,00 mensili a fronte di un prestito di euro 58.000,00 ( (OMISSIS)); (OMISSIS) la somma di euro 32.000,00 a fronte di un prestito di euro 20.000,00 ( (OMISSIS)) nonche' l'autovettura Range Rover del valore di circa 42.000,00 euro in caso di inadempimento al debito di cui sopra. Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditori e al fine di agevolare il sodalizio di cui al capo 1). Fatti commessi in luogo imprecisato in continuazione fino al settembre 2009. (OMISSIS) e (OMISSIS). 68) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 c.p., articolo 629 c.p., comma 2 in riferimento all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso tra loro e con (OMISSIS) (nei cui confronti si e' proceduto separatamente in primo grado) in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel prospettare a (OMISSIS) di mandarlo all'ospedale, di massacrarlo, di violentargli la moglie, costringevano quest'ultimo a corrispondere interessi usurari meglio indicati al capo che precede, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1), con modalita' mafiose e del fatto commesso da appartenente al sodalizio. In luogo non accertato fino al dicembre 2009. (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) per il quale si procede separatamente; 73) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p. e articolo 644 c.p., comma 5, n. 4 e Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, (OMISSIS) quale materiale erogatore del prestito ed entrambi quali percettori degli interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari ad euro 10.000,00 ricevuto nell'ottobre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da (OMISSIS), in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 270% su base annua sulla somma stessa, derivanti dall'emissione di due assegni per euro 7.250,00 ciascuno datati 30.11.2008 e 30.12.200S e successivamente per il mancato pagamento del secondo assegno, si facevano dare altri due assegni dell'importo di euro 4.700,00 ciascuno, datati 31.01.2009 e 2S.02.2009, per la somma complessiva di 9.400,00 euro con interessi usurari pari al 177,93% su base annua; con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale e/o artigianale e avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Cormano dal novembre 2008 al dicembre 2008. 74) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 644 c.p., Legge n. 152 del 1991, comma 5, nn. 4 e 7 perche', in concorso tra loro, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a euro 3.000,00 nel novembre del 200S, si facevano dare e/o promettere, da (OMISSIS), in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 240% su base annua sulla somma stessa, derivanti dalla restituzione di euro 4.200,00 come da assegno con scadenza al 30.12.2008. Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale ed avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione di cui al capo 1). In Cormano (MI) dal 5.12.2008 al 30.12.2008. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS)Petrocca Aurelio (OMISSIS) (OMISSIS)Lentini Paolo(OMISSIS) (OMISSIS), detenevano e poi consegnavano a questi ultimi i seguenti documenti contraffatti, al fine di favorirne la latitanza carta d'identita' n. (OMISSIS) rilasciata dal comune di Crotone il 21.1.09 con la fotografia di (OMISSIS) e i dati anagrafici di (OMISSIS) carta d'identita' nr. AR 3104835 rilasciata dal comune di Crotone il 15.12.08 con la fotografia di (OMISSIS) e i dati anagrafici di (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui (OMISSIS) e (OMISSIS) sono elementi di spicco. In luogo non accertato nel 2008. 81) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 648 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', al fine di favorire la latitanza di (OMISSIS) in concorso tra loro, acquistavano o comunque ricevevano la patente di guida n. (OMISSIS) rilasciata il 18.2.09, da considerarsi contraffatta, con la fotografia di (OMISSIS) e i dati anagrafici di (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca ndranghetista Arena di Capo Rizzuto, di cui (OMISSIS) e' elemento di spicco. In luogo non accertato nel 2008. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per i quali si procede separatamente; 82) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 378 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro - con (OMISSIS) (nei cui confronti si e' proceduto separatamente in primo grado), con le condotte qui di seguito meglio indicate, favorivano la latitanza di (OMISSIS) e (OMISSIS), destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catanzaro il 16.4.09; a) munivano i latitanti di documenti contraffatti meglio indicati ai capi che precedono; b) li trasportavano, con una macchina presa a noleggio, dal nord Europa (in luogo allo stato non identificato), dove si trovavano per sfuggire alla cattura, in Italia, in attesa di espatriare verso la Tunisia, dove (OMISSIS) aveva interessi di carattere economico; c) li ospitavano presso il B 86 B "(OMISSIS)", dove venivano alloggiati senza essere registrati; d) li sostenevano economicamente procurandogli una somma non inferiore a euro 1000,00. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui (OMISSIS) e (OMISSIS) sono elementi di spicco. In Lombardia, Calabria e Toscana dal maggio al giugno 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS). 85) del delitto p. e p. dagli articoli 110, 81 e 321 in relazione all'articolo 319 c.p., D.l. n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, retribuivano stabilmente (OMISSIS), (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) (CC in servizio presso Norm di Rho e pertanto pubblici ufficiali) corrispondendo loro denaro, pari a circa euro 3.000,00 per coprire il furto meglio indicato al punto b) che segue, nonche' pari a circa euro 500,00 - 1000,00 per ogni notizia riservata rivelata, merce' provento di furto e cio' al fine di far compiere e per aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio ai pubblici ufficiali di cui sopra, consistiti in: a) fornire notizie riservate sulle indagini in corso e sulle operazioni di polizia condotte dalla Compagnia CC di Rho e in particolare: l'arrivo delle forze di polizia dopo il furto di un furgone 190 dotato di antifurto satellitare, rinvenuto a Lainate; la presenza di eventuali telecamere in luoghi dove saranno perpetrati furti; la futura emissione di ordinanze cautelari; indagini in corso nei confronti di (OMISSIS); futuro arresto di quest'ultimo; il contenuto di una denuncia presentata da (OMISSIS), a cui era stata incendiata la macchina; b) nel fornire copertura ad un furto di un furgone Mercedes Sprinter tg. (OMISSIS) (dotato di antifurto satellitare) avvenuto il 17.7.08 impedendo di individuare gli autori dei reati e il recupero del mezzo, ( (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS)); c) nell'accertare, contattando la centrale operativa del Compagnia CC di Rho su richiesta di (OMISSIS), (sollecitato da (OMISSIS) che temeva di essere pedinato dalle forze dell'ordine) chi fossero gli intestatari delle seguenti autovetture: tg. (OMISSIS) (intestata a (OMISSIS), n. a (OMISSIS)) e tg. (OMISSIS) (intestata a (OMISSIS), nato a Lima) e comunicando poi la relativa notizia a (OMISSIS). ( (OMISSIS)); d) nell'omettere di denunciare (OMISSIS) che, spaccando "denti, naso e quant'altro" a soggetto non identificato, si era reso responsabile di lesioni aggravate dall'uso di arma (articoli 582 e 585 c.p., Legge n. 110 del 1975, articolo 4). ( (OMISSIS)); e) nell'allontanare con uno stratagemma, verso Pogliana Milanese, i colleghi CC dal luogo (Mazzo di Rho) dove (OMISSIS) e (OMISSIS) stavano perpetrando il furto di un furgone con all'interno merce varia, garantendo a questo ultimi di commettere il furto senza il pericolo di essere sorpresi ( (OMISSIS) - (OMISSIS)). Con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Rho e altrove fino al dicembre 2008. (OMISSIS), in concorso con Berlingeri Michele per il quale si procede separatamente; 88) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 c.p., articolo 615 ter c.p., comma 3 perche', in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, (OMISSIS) quale istigatore e (OMISSIS) quale autore, accedevano abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine di accertare chi fosse l'intestatario delle autovetture tg. (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)): in particolare (OMISSIS), su sollecitazione di (OMISSIS), attivava (OMISSIS) il quale chiedeva il suddetto accertamento (motivandolo con la falsa necessita' di conoscere chi fosse l'intestatario di un'auto ferma sotto la sua abitazione da una settimana) al Vice Brig. (OMISSIS), in servizio presso la centrale operativa di Rho, il quale, ingannato, provvedeva a dare seguito alle richieste di (OMISSIS). Con le aggravanti di aver commesso i fatti su sistemi informatici relativi all'ordine pubblico, sicurezza pubblica e di interesse pubblico e da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione. In Rho il 21.7.08. (OMISSIS) - (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), per il quale si procede separatamente; 91) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 9, articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 7 perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS) si impossessavano dei furgoni qui di seguito indicati mentre si trovavano parcheggiati sulla pubblica via, sottraendoli a Design Atelier Schwer Hauser GBR e Arden International Ltd: Furgone Mercedes modello Sprinter tg. (OMISSIS); Furgone Mercedes modello Sprinter tg. (OMISSIS); Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede, con abuso di poteri e violazione di doveri connessi a pubblica funzione e al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Rho e Lainate il 14.9.08.. (OMISSIS), (OMISSIS). 92) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv., 110 e 624 c.p., articolo 625 c.p., nn. 2, 7, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, si impossessavano dei seguenti veicoli: Il 11.07.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato (OMISSIS) di proprieta' della societa' denominata VILLA di (OMISSIS) & C. con sede a Saronno, parcheggiato in via Mazzini del Comune di Arluno e denunciato quale compendio di furto l'11.07.2008 presso la Stazione Carabinieri di Arluno da (OMISSIS); Il 05.09.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato (OMISSIS) di proprieta' della societa' SG COSTRUZIONI Srl con sede a Legnano, parcheggiato in via Dell'Acqua del Comune di San Vittore Olona e denunciato quale compendio di furto il 06.09.2008 presso la Stazione Carabinieri di Cerro Maggiore da (OMISSIS); Il 05.09.2008 del veicolo Mercedes Sprinter targato (OMISSIS) di proprieta' di (OMISSIS), parcheggiato in via Manzoni del Comune di San Vittore Olona e denunciato quale compendio di furto il 05.09.2008 presso la stazione Carabinieri di Cerro Maggiore dallo stesso proprietario; Il 12.09.2008 del veicolo Mercedes 308 targato (OMISSIS) di proprieta' della societa' RISTRUTTURAZIONI EDILI MOSCONI Srl con sede a Edolo, parcheggiato nell'area di pertinenza dell'hotel Roma sito nel Comune di Castellanza e denunciato quale compendio di furto il 13.09.2008 presso la Stazione Carabinieri di Edolo da (OMISSIS); Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede, con violenza sulle cose e al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Arluno, San Vittore Olona e Castellanza nel periodo compreso dal 11.07.2008 al 12.09.2008. (OMISSIS). 94) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 c.p., articolo 615 ter c.p., comma 3, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) quale istigatore e (OMISSIS) quale autore, accedevano abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine di accertare chi fosse l'intestatario delle seguenti autovetture (OMISSIS) (intestata a Avis Roma) e (OMISSIS) (intestata a (OMISSIS), nato a (OMISSIS)): Con le aggravanti di aver commesso i fatti su sistemi informatici relativi all'ordine pubblico, sicurezza pubblica e di interesse pubblico e da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione in quanto (OMISSIS) e' comandante della Polizia Locale di (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Lurago D'Erba 14.7.08 e 6.3.09. (OMISSIS) - (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), per i quali si procede separatamente; 96) Del delitto p. e p. dall'articolo 648 c.p. perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS), ricevevano o comunque detenevano il semirimorchio targato "(OMISSIS)" contenente componenti elettrici per un valore di oltre centomila euro, compendio di furto commesso da ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese e denunciato da (OMISSIS). In Desio il 24 novembre 2008. (OMISSIS) - (OMISSIS) - in concorso con (OMISSIS), per il quale si procede separatamente; 97) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 648 c.p. perche', in concorso tra loro, con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), ricevevano o comunque detenevano uno scooter targato (OMISSIS), compendio di furto commesso da ignoti il 30 Aprile 2008 e denunciato presso il Comando Stazione Carabinieri "Milano S. Cristoforo" da (OMISSIS). In Bovisio Masciago e Desio il 09-10 Febbraio 2009. Capi d'imputazione dell'ordinanza 6.07.2010: (OMISSIS). 100) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' acquistava da una persona non identificata un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso di 200 grammi, che in parte cedeva a (OMISSIS), che successivamente la restituiva a causa della scarsa qualita'. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato in data antecedente e prossima il 23.01.2009. (OMISSIS). 102) del delitto p. e p. dall'articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, acquistava al fine di cederli a terzi da (OMISSIS), numerosi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque del peso complessivo di 1 Kg che, in parte cedeva, a clienti non meglio identificati in quantitativi variabili da alcuni grammi ad alcune decine di grammi per volta. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato dal 24.12.2006 al 10.01.2007. (OMISSIS) - (OMISSIS). 103) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, acquistavano da (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso non inferiore a 400 grammi, che (OMISSIS) in parte cedeva a (OMISSIS), (nei confronti della quale si procede separatamente) per un quantitativo complessivo pari a 50 grammi e ad altre persone non identificate. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato dal 26 gennaio 2007 al 30.01.2007. (OMISSIS). 104) del delitto p. e p. dall'articolo 81 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e articolo 80, comma 2 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' deteneva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo exstasy pari a 40.000 pastiglie e 1.200 chilogrammi di Hashish, che cedeva a persone non identificate. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Con l'aggravante di essere il fatto riferito ad una quantita' di Hashish ed Exstasy da considerarsi ingente. In luogo non accertato in epoca antecedente al 24.01.2007. (OMISSIS). 105) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' cedeva a (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso di 100 grammi e un quantitativo di Marijuana del peso di 1 Kg. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Seggiano di Pioltello il 24 gennaio 2007. (OMISSIS). 106) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, cedeva ad un cliente non identificato a nome (OMISSIS) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque del peso variabile da alcuni grammi a dieci grammi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato fino al 18.02.2009. (OMISSIS). 107) del delitto p. e p. dall'articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, cedeva a (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modici. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pioltello fino ai 14.04.2008. (OMISSIS) - (OMISSIS). 108) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 e successive modifiche e D.L n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, cedevano a (OMISSIS) e (OMISSIS) (nei confronti dei quale si e' gia' proceduto) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 51 grammi, con una percentuale media di principio attivo del 44% circa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone. In luogo non accertato il 17.11.2007 - Sequestro avvenuto in Rho (MI). (OMISSIS) - (OMISSIS) - in concorso con (OMISSIS), alias " (OMISSIS)" per i quali si procede separatamente 109) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p. Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e persona non meglio identificata, importavano dalla Spagna un quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico, che successivamente cedevano a clienti pugliesi, uno dei quali veniva identificato in (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) per (OMISSIS) e (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone. In Pioltello e Cerignola il 30.12.2007. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS), Alias " (OMISSIS)", (OMISSIS) per i quali si procede separatamente; 110) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente), agendo (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita' di corrieri, importavano in Italia dalla Spagna un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque di valore non inferiore a 172.500,00 euro, che cedevano a clienti pugliesi uno dei quali veniva identificato in (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in piu' di tre persone. In Pioltello e Cerignola il 07 e 8 gennaio 2008. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS). 111) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, cedevano a numerosi acquirenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso variabile da 100 a 200 grammi in particolare: a tale " (OMISSIS)" 100 grammi, a "Zio" 100 grammi, alla persona indicata come "quello di Varese" 200 grammi, a tale (OMISSIS) 200 grammi e ad altro cliente per un peso di 100 grammi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in piu' di tre persone. In luogo imprecisato, in data antecedente prossima al giorno 08.02.2009. (OMISSIS) - (OMISSIS). 112) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, cedevano a (OMISSIS) (nei confronti del quale si e' gia' proceduto) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto di 501,3 grammi circa, con un principio attivo medio pari all'84%. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pioltello il 27.02.2008. (OMISSIS). 116) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' cedeva a (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pioltello il 31.03.2008. (OMISSIS) - (OMISSIS). 117) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, cedevano a (OMISSIS) e (OMISSIS) (nei confronti dei quali si e' proceduto separatamente) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 50 grammi circa, con un principio attivo medio pari al 43%. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pioltello il 24 aprile 2008. (OMISSIS). 118) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' cedeva a (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico e del valore superiore a 9000,00 euro. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pioltello il 13.06.2008. (OMISSIS) - (OMISSIS). 119) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, cedevano a (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pioltello il 16 settembre 2008. (OMISSIS) - (OMISSIS). 120) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, cedevano a (OMISSIS) e (OMISSIS), (nei confronti dei quali si procede separatamente) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Con l'aggravante di aver commesso fatto in tre persone. In Pioltello fino all'1 novembre 2008. (OMISSIS) - (OMISSIS). 121) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, cedevano a (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti dei quali si procede separatamente, quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pioltello dal 26 settembre al 22 ottobre 2008 per (OMISSIS). In Pioltello e Cinisello Balsamo dal 05.09.2008 al 16.01.2009 per (OMISSIS). (OMISSIS) - (OMISSIS). 122) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, cedevano a (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pioltello dal mese di Ottobre 2008 al mese di gennaio 2009. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) per il quale si procede separatamente 124) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo (OMISSIS) quale intermediario tra gli acquirente e i non meglio identificati fornitori reperibili in San Vittore Olona ricevevano al fine di cederli a terzi quantitativi di cocaina, analiticamente non potuti accertare, del valore complessivo di 150.000,00 euro. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in piu' di tre persone. In San Vittore Olona sino al 02.03.2009. (OMISSIS). 126) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' deteneva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso superiore ai 200 grammi, che cedeva per un quantitativo pari a 100 grammi a (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Milano il 13 luglio 2007. 127) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS), (nei confronti del quale si procede separatamente) con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di cederli a terzi, acquistava da (OMISSIS): in data 13.07.2007 un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico, che successivamente cedeva a (OMISSIS) (nei confronti del quali si procede separatamente) e che questi restituiva a causa della scarsa qualita' della sostanza; in data 01.12.2007 un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso netto di 469,100 grammi, con un principio medio del 2,9% che veniva sequestrato a (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Acquisti avvenuti in Milano il 13 luglio 2007 e 1.12.2007. Cessioni avvenute a Provaglia d'Iseo (BS) e Rovato (BS) nella medesima data, 65. (OMISSIS) - (OMISSIS). 128) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 cpv. c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cedevano a (OMISSIS) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque del peso di alcuni etti per volta. In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 01.02.2008. (OMISSIS). 128 a) del delitto p. e p. dall'articolo 81 cpv. c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso acquistava i quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina indicati al capo che precede che successivamente cedeva in almeno due occasioni a (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato tra fine gennaio e inizio febbraio 2008. 129) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 cpv. c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cedeva a (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Tavemerio fino al 28 febbraio 2008. (OMISSIS). 130) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche perche', cedeva a (OMISSIS) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque nell'ordine degli etti. In Trezzano sul Naviglio il 07.03.2008. (OMISSIS). 130 a) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 199, 1articolo 7 perche', acquistava da (OMISSIS) il quantitativo di sostanza stupefacente indicato nel capo che precede, che immediatamente cedeva a (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Trezzano sul Naviglio il 07.03.2008. 131) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', cedeva a (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso di 2 kg circa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 02.05.2008. (OMISSIS) - (OMISSIS). 132) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche perche', in concorso tra loro, cedevano a (OMISSIS) e (OMISSIS) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di netto di 9,8 chilogrammi, con una percentuale di principio attivo pari al 7,8%. In Trezzano sul Naviglio il 13 maggio 2008. (OMISSIS) - (OMISSIS). 132 a) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso tra loro, acquistavano la sostanza stupefacente indicata nel capo che precede, che immediatamente cedevano a (OMISSIS), che veniva poi tratto in arresto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Trezzano sul Naviglio il 13.maggio 2008. (OMISSIS) (in concorso con (OMISSIS), e con (OMISSIS)Barbaro Francesco (OMISSIS)Catanzariti Pasquale (OMISSIS)Trimboli Antonio Rosario (OMISSIS) (OMISSIS)Trimboli Domenico (OMISSIS)di toma daniele (OMISSIS)Trimboli Antonio Rosario (OMISSIS) (OMISSIS) limitatamente ad una cessione operata in data 20.06.2006 a persona non identificata; per (OMISSIS) limitatamente alle cessioni operate il 13 ed il 20 giugno 2008 a persona non identificata; Con l'aggravante di aver commesso il fatto in piu' di tre persone. In Buccinasco dal mese di marzo 2008 al 20.06.2008. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) - in concorso con (OMISSIS) per il quale si procede separatamente; 135) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv e 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 e successive modifiche e D.L n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro e con (OMISSIS) (nei cui confronti si e' proceduto separatamente in primo grado), con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico, che in parte cedevano a (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente) per un corrispettivo di circa euro 900,00 e ad altre persone non identificate, alcune delle quali restituivano la sostanza a causa della scarsa qualita'. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in piu' di tre persone. In Bosisio/Cesana Brianza ed Erba fino a fine dicembre 2009. (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), per il quale si procede separatamente 136) del delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi cedevano a clienti indicati telefonicamente con i nomi di (OMISSIS) e (OMISSIS) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Pusiano ed Erba dal 02.03.2009 al 10.03.2009. (OMISSIS). 137) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' deteneva, al fine di cederlo a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque del peso di 1 kg. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo imprecisato in data antecedente e prossima al 19 giugno 2008. (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), per il quale si procede separatamente; 138) del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque inferiore a 300 grammi, (48 dei quali poi sequestrati a (OMISSIS)) che cedevano in quantitativi non modici a tale " (OMISSIS)", ad (OMISSIS) (nei confronti del quale si procede separatamente) e ad altre persone non meglio identificate. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato dal 19 giugno 2008 fino al 27.6.2008 (per (OMISSIS) sino al 24.06.2008, data del suo arresto). (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS). 139) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, lettera a) e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra di loro, al fine di cederlo a terzi, detenevano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque del peso superiore a 500 grammi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Luogo non accertato in data antecedente e prossima l'O8 dicembre 2008. (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) - (OMISSIS) per i quali si procede separatamente; 142) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, letteraa a) e comma 6, Decreto Legge 152/1991, articolo 7, perche', in concorso tra di loro, detenevano, al fine di cederlo a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque del peso non inferiore a kg. 2,280. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone. In Milano il 27 dicembre 2009. (OMISSIS), in concorso (OMISSIS). 143) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso tra loro e con (OMISSIS), (nei confronti del quale si procede separatamente), cedevano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 498,00 grammi, con una percentuale di principio attivo pari al 26,07%, a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (nei confronti dei quali si e' gia' proceduto). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) solo per (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone. In Giussano il 24 aprile 2009. (OMISSIS), con concorso con (OMISSIS). 144) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra di loro, cedevano a (OMISSIS) e (OMISSIS) grammi 505,90 lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Verano Brianza il 05 maggio 2009. (OMISSIS). 145) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso con (OMISSIS), nei cui confronti si procede separatamente, deteneva al fine di cederla a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque non modico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Giussano e localita' limitrofe in data antecedente e prossima l'8 maggio 2009. 146) del delitto p. e p. dall'articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi cedeva a (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente e a persone non identificate, quantitativi di sostanza stupefacente, analiticamente non potuti accertare, ma comunque non modici. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Giussano e provincia di Milano dal febbraio al giugno 2009. 147) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' deteneva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque del peso di circa 400 grammi circa, 200 dei quali acquistava da (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 18.06.2009. (OMISSIS). 149) del delitto p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso con (OMISSIS), nei confronti del quale si procede separatamente, cedeva a (OMISSIS) gr. 5 di sostanza stupefacente del tipo "cocaina". Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Desio in data 14 Novembre 2008. 150) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' cedeva a (OMISSIS) e (OMISSIS), (nei confronti dei quali si e' gia' proceduto) un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 26 con un titolo medio in principio attivo pari al 29,73%. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Cesano Maderno (MI) in data 19 Maggio 2009. (OMISSIS). 151) del reato p. e p. dall'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6, articolo 80, comma 2 e successive modifiche e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso tra loro e con soggetti non identificati, detenevano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo Hashish, analiticamente non potuta accertare ma comunque del peso di circa 40 chilogrammi, suddivisa in circa duecento panetti da duecento grammi ciascuno. Con l'aggravante di essere il fatto riferito ad una quantita' di Hashish da considerarsi ingente. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in piu' di tre persone. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 27 Gennaio 2009. Capi d'imputazione dei procedimenti n. 49418/10, 49422/10, 50898/10: (OMISSIS). 152) del reato di cui alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 14 e Legge n. 110 del 1975, articolo 3 perche' deteneva un fucile da caccia marca Beretta modello A 300, matr. G38193 a ripetizione semiautomatico calibro 12 con canna mozzata, da considerarsi arma comune da sparo alterata. In Legnano il 13.07.2010. 153) del reato di cui all'articolo 648 c.p. perche', al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva l'arma alterata di cui sopra, provento di furto come da denunzia presentata da (OMISSIS) presso il Comm.to P.S. di Roma Casilino Nuovo (RM) in data 1.12.2000. In luogo non accertato in data anteriore e prossima al 13.7.2010. 154) del reato di cui alla Legge n. 497 del 1974, articolo 10 perche' deteneva una pistola mitragliatrice di fabbricazione cinese, prodotta dalla NORINCO, modello 320, calibro 9x19 mm Parabellum, identificata dalla serie alfanumerica M5A03309, copia non autorizzata del noto UZI modello B della (OMISSIS) corredata di n. 2 caricatori da 32 cartucce cadauno priva di munizioni, da considerarsi arma da guerra. In Legnano il 13.7.2010. 155) del reato di cui alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 23 perche' deteneva una pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, modello 950 B, calibro 22 short, avente matricola abrasa munita di relativo caricatore, da considerarsi arma comune da sparo clandestina. In Legnano 13.7.2010. 156) del reato di cui all'articolo 648 c.p. perche', al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva l'arma con matricola abrasa di cui al capo che precede. In Legnano 13.7.2010. 157) del reato di cui alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 23 perche' deteneva una pistola semiautomatica marca Pietro BERSITA, calibro 9 mm short (380 AUTOMATICA) modello 84F, con matricola abrasa, con relativo caricatore, da considerarsi arma comune da sparo clandestina. In Legnano 13.7.2010. 158) del reato di cui all'articolo 648 c.p. perche', al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva l'arma con matricola abrasa di cui al capo che precede, da considerarsi anche quale provento di furto ai danni di (OMISSIS) denunciato in data 08.01.2003 presso la stazione CC di Parabiago. In Legnano 13.7.2010. 159) del reato di cui all'articolo 697 c.p. perche' deteneva 13 cartucce calibro 9 mm short (380 AUTO) munite di palla tipo FM), tutte prodotte dalla IMI, in buone condizioni di conservazione, potenzialmente idonee all'impiego, da considerarsi munizionamento per arma comune da sparo. In Legnano 13.7.2010. (OMISSIS). 160) del delitto p. e p. dall'articolo 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 1 bis - perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 e fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 75 del medesimo decreto, illecitamente deteneva presso la propria abitazione in Pioltello, ad evidente fine di spaccio (unitamente ad un bilancino elettronico di precisione e a un block notes contenente la contabilita' relativa alle cessioni): un involucro di cellophane contenente gr. 550 lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con una percentuale in principio attivo pari al 42.43%, occultato all'interno del mobile posto sotto il lavandino del locale adibito a bagno; un involucro di cellophane contenente gr. 370 lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con una percentuale in principio attivo pari al 43.84% occultato all'interno del mobile posto sotto il lavandino del locale adibito a bagno; Fatto commesso in Pioltello, il 13.7.2010. 161) del reato p. e p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, Legge n. 110 del 1975, articolo 23 perche' deteneva un revolver di produzione brasiliana, marca TAURUS, calibro 38 Special, modello 85, con matricola abrasa da considerarsi arma comune da sparo clandestina. Fatto commesso in Pioltello, il 13.7.2010. 162) del reato p. e p. dall'articolo 648 c.p. perche', al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva l'arma con matricola abrasa di cui al capo che precede. In Pioltello il 13.7.2010. 163) del reato di cui all'articolo 697 c.p. perche' deteneva le seguenti cartucce: numero 20 cartucce calibro 38 Special di fabbricazione statunitense, prodotte dalla Remington Arms Company (RP), munite di palla tipo FMJ in discrete condizioni di conservazione, potenzialmente idonee all'impiego. numero 1 cartuccia calibro 357 magnum, di fabbricazione brasiliana, prodotta dalla CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), munita di palla tipo semi-FMJ in discrete condizioni di conservazione, potenzialmente idonea all'impiego. Da considerarsi munizioni per arma comune da sparo. Fatto commesso in Pioltello, il 13.7.2010. (OMISSIS). 164) del reato p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis perche', senza l'autorizzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 17 e fuori dalle ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75, deteneva a fini di spaccio gr. 100 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina con una percentuale in principio attivo pari al 48,59%. In Cesano Maderno il 13.7.2010. (OMISSIS). 165) di reato di cui alla Legge n. 497 del 1974, articolo 10 e 14, 81 perche' deteneva un revolver di produzione statunitense, marca SMITH 8s WESSON, calibro 38 Special, modello 15-3, avente matricola 6K44844, da considerarsi arma comune da sparo, nonche' 1 caricatore bifilare, estraibile da 15 cartucce, relativo a pistola semiautomatica di produzione croata modello HS 95 calibro 9 mm, da considerarsi parte di arma. In Correzzana il 13.07.2010. 166) del reato di cui all'articolo 697 c.p. perche' deteneva le seguenti cartucce, da considerarsi munizioni per arma comune da sparo: numero 50 cartucce calibro 38 Special di fabbricazione coreana, prodotte dalla PAONGSAN Metal Corp., munite di palla tipo Semi-FMJ in discrete condizioni di conservazione, potenzialmente idonee all'impiego; numero 9 cartucce calibro 9x18 mm Makarov, produzione militare, appartenente a lotto di produzione del 2002. In Correzzana il 13.07.2010. 167) del reato di cui alla Legge n. 497 del 1974, articolo 10 perche' deteneva numero 13 cartucce calibro 9x19 mm PARABELLUM di marca Giulio Fiocchi Lecco; tutte le cartucce in questione, munite di palla FMJ, sono da considerarsi munizionamento per arma da guerra. In Correzzana il 13.07.2010. Capi d'imputazione dell'ordinanza 18.10.2010: (OMISSIS). C) del delitto di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone non identificate, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente le quote di New Re IX srl (che gestisce un ristorante sito in (OMISSIS)) a (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio mafioso. In Rescaldina nell'aprile 2007. (OMISSIS). D) del delitto di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone non identificate, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente a (OMISSIS) l'immobile sito in Legnano viale (OMISSIS) e qui di seguito meglio indicato Catasto dei Fabbricati di Legnano (OMISSIS). Consistenza 5,5 vani. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio mafioso. In Milano 21.12.07. (OMISSIS). G) del delitto di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991,articolo 7, perche', in concorso con persone non identificate, al fine di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniale intestava fittiziamente alla figlia (OMISSIS) le quote sociali qui di seguito indicate. Quote sociali pari a euro 8.500,00 di ErbaTraspo srl; Quote sociali pari a euro 42.500,00 di (OMISSIS) srl; Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Bosisio Panni 19.2.09. (OMISSIS) - (OMISSIS) - (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) per il quale si procede separatamente; O) Del delitto di cui all'articolo 110 c.p., articolo 353 c.p., comma 2, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso tra loro, (OMISSIS) e (OMISSIS) quali prestanome e collaboratori di (OMISSIS), (OMISSIS) nella sua qualita' di sindaco del comune di (OMISSIS), con collusioni e mezzi fraudolenti qui di seguito indicati, turbavano la gara di appalto indetta per l'assegnazione in diritto di superficie del lotto 3 del Piano di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) in Comune di (OMISSIS), gara aggiudicata alla PFP srl in data 22.3.2010. Collusioni e mezzi fraudolenti consistiti in: presentare due offerte, entrambe provenienti da PFP srl, con importi diversi, rispettivamente pari a euro 36.600,00 e a euro 45.200,00 e nel farne risultare protocollata ufficialmente solo quella di importo minore, destinata ad essere sostituita con altra con importo maggiore qualora fossero intervenute offerte di altre imprese; allontanare dalla gara altra impresa, facente capo all'assessore (OMISSIS), in quanto l'appalto doveva essere vinto da PFP; fornire al bando di appalto una pubblicita' non adeguata in modo da impedire alle imprese interessate di parteciparvi; nel comunicare a (OMISSIS) (amministratore unico di PFP), prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (16.1.2010), che alla data del 12.1.2010 non erano pervenute offerte; nel garantire a (OMISSIS) che, una volta aggiudicato il diritto di superficie alla PFP srl, l'area sarebbe passata in proprieta' piena. In tal modo gli indagati, prima dell'espletamento della gara, hanno assegnato l'appalto pubblico in questione alla PFP srl e hanno garantito la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta'. Con l'aggravante di aver commesso il fatto da parte di soggetto da considerarsi preposto alla gara in quanto (OMISSIS) ha svolto, di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto posto che, quale presidente della Giunta Comunale di (OMISSIS), in data 1.12.2009 ha approvato la bozza di convenzione e il bando pubblico per la riassegnazione del lotto 3 del PEEP del Comune di (OMISSIS). Con l'aggravante, per (OMISSIS), di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In (OMISSIS) il 22.3.2010. (OMISSIS). A2) del delitto di cui all'articolo 648 c.p., articolo 61 c.p., n. 6 perche', al fine di procurarsi profitto, acquistata o comunque riceveva la carta di identita' n. (OMISSIS) rilasciata dal comune di Rovello Porro a nome di (OMISSIS) nato a (OMISSIS), risultata rubata in bianco il 6.10.08 in Fosso, presso la sede Securpol di Venezia. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di latitanza. Accertato in Milano il 1.9.2010. A3) del delitto di cui agli articolo 110, 476 - 482 e 468 c.p., articolo 61 c.p., n. 6 perche', in concorso con persona non identificata, contraffaceva la carta di identita' meglio indicata al capo che precede, recante la falsa impronta del comune di Rovello Porro, apponendovi la propria fotografia. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di latitanza. Accertato in Milano il 1.9.2010. Capi d'imputazione relativi al proc. pen. n. 47816/08 mod. 21 (indagine "TENACIA") riunito al presente procedimento: (ordinanza di custodia cautelare del 6 luglio 2010). (OMISSIS) (capo B della misura cautelare). 1) del reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche', in concorso con persone non identificate, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente le quote de L'Ancora srl (che gestiva il ristorante (OMISSIS), sito in Milano via (OMISSIS)) a (OMISSIS), conservandone la completa disponibilita'. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione di cui al capo che precede. In Milano il 12.5.08. Reati fallimentari. (OMISSIS), amministratore di fatto della (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), per il quale si procede separatamente; 2) articolo 110 c.p., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 poiche', nelle qualita' sopra indicate, in concorso tra loro, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, distraevano dalle casse sociali della (OMISSIS) SRL e dissipavano il patrimonio sociale mediante l'esecuzione di maggiori pagamenti effettuati in favore della (OMISSIS) SRL per un valore pari a euro 22.656,75. Con l'aggravante, per (OMISSIS) e (OMISSIS) di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Lecco il 21.12.2009, data della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS). Procedimento n. 5391/11 RGGIP (n. 41190/12 RGA). (OMISSIS) e (OMISSIS). Il (OMISSIS) imputato del reato associativo di cui al capo 1) sopra riportato in quanto associato nel "locale di Desio) del procedimento definito con la sentenza dianzi esaminata, e (OMISSIS), oltre che del medesimo reato (in quanto associato nella "locale di Erba), imputato dei reati di cui ai capi 68), 82), 135 (gia' piu' sopra trascritti), 54), 44) (questi ultimi due contestati solo nel separato procedimento e del seguente tenore: 44) del reato p. p. dalla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14 e Legge n. 110 del 1975, articolo 3 perche' deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo da 15 colpi dotata di silenziatore. Commesso il 03.06.2009 e attualmente permanente. 54) del reato p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 644 c.p., comma 5, n. 4 e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 perche' in concorso con (OMISSIS) e con altre persone non identificate, in attuazione del programma dell'associazione meglio indicata al capo 1), si facevano dare da (OMISSIS) (titolare del ristorante "(OMISSIS)") n. 12 assegni dell'importo pari a euro 3.330,00 ciascuno (e cosi' per un totale di euro 39.960,00) quale corrispettivo di un prestito di euro 30.000,00, ottenendo in tal modo vantaggi usurari pari al 33/% annuo. Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di un imprenditore e al fine di agevolare il sodalizio di cui al capo 1). Accertato nel giugno 2009". 2. Rilevava la Corte territoriale - pure integrando le lacune motivazionali che avevano caratterizzato la prima delle sentenze gravate - come, riconosciuta la infondatezza delle questioni di natura processuale proposte da diversi appellanti, i risultati delle disposte indagini, in specie delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, avessero provato la colpevolezza dei novantuno prevenuti in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati, offrendo, oltre a numerosi elementi idonei a consentire l'identificazione dei vari protagonisti alle conversazioni captate, "uno spaccato quasi quotidiano dell'attivita' delinquenziale" di ogni singola articolazione di quel gruppo criminale, denominata "locale" (termine talora utilizzato, soprattutto nel testo della sentenza gravata, al maschile, il "locale"; tal'altra al femminile, come la "locale", riecheggiando il dialetto calabrese, come si proseguira' a fare, anche per soddisfare una omogeneita' espositiva), ciascuna operante in singoli specifici comuni lombardi, "locali" tra loro collegate e coordinate da una struttura sovraordinata, detta "Lombardia", avente pure la funzione di dirimere i contrasti sorti, volta per volta, con il sodalizio criminale di origine, quale la ndrangheta calabrese. Vita quotidiana degli affiliati alle "locali" che era stata scandita da periodiche riunioni organizzate tra gli appartenenti alle singole sottoarticolazioni ovvero tra i capi clan aderenti alla "Lombardia", riunioni fissate per "festeggiare" l'apertura di nuove "locali", per attribuire le "doti" - le "cariche sociali" - a singoli sodali, ovvero per dirimere eventuali contrasti e, soprattutto, per definire la natura dei collegamenti tra l'organizzazione "madre" calabrese e la struttura criminale "Lombardia", quest'ultima da considerarsi non piu' come un'articolazione periferica della prima, ma come un'autonoma associazione di stampo mafioso oramai radicatasi nel territorio di interesse delle singole "locali", "formata da soggetti da piu' generazioni (oramai) presenti sul territorio lombardo": associazione avente la disponibilita' di armi (buona parte delle quali erano state pure rinvenute e sequestrate dagli inquirenti) e qualificata da una carica intimidatrice nascente dal vincolo di tipo mafioso e della speculare situazione di assoggettamento ed omerta' che ne era scaturita per gli assoctai e per le vittime. Aggiungeva la Corte distrettuale come dovessero essere confermate, oltre alle statuizioni civili, quelle concernenti la confisca della gran parte dei beni sottoposti a sequestro, anche ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, essendo infondate le doglianze al riguardo formulate dai diversi interessati. 3. Avverso tale sentenza - i cui vari passaggi argomentativi saranno considerati in maniera piu' dettagliata al momento di trattare gli specifici motivi di impugnazione - hanno presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano nei confronti del solo (OMISSIS) ed i novantuno imputati sopra elencati. Gli atti di impugnazione degli imputati saranno esaminati in relazione a ciascuno dei ricorrenti, secondo l'ordine dell'elenco, salvo che i ricorsi non siano stati presentati per piu' imputati. I motivi comuni a piu' ricorrenti saranno valutati per la prima volta con riferimento alla posizione dei primi ricorrenti di quell'ordine, mentre per i successivi verra' operato un rinvio ai precedenti paragrafi, fatto salvo, se necessario, l'approfondimento di talune specifiche censure difensive. 4.1.1. Con il proprio ricorso il Procuratore generale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., ed il vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte meneghina riconosciuto a (OMISSIS) le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante, pur attribuendo al prevenuto una "posizione strategica" all'interno dell'associazione per delinquere di stampo mafioso in argomento ed un ruolo primario nella vita operativa del sodalizio nel mantenere i collegamenti con attivita' formalmente lecite e con gli ambienti della politica. 4.1.2. Con memoria depositata il 21/05/2014 l'avv. (OMISSIS) Grosso e l'avv. (OMISSIS), difensori del (OMISSIS), hanno chiesto il rigetto del ricorso del P.G., richiamando gli argomenti sviluppati nel ricorso presentato nell'interesse del prevenuto. 4.2. Ritiene la Corte che il ricorso del P.G. vada rigettato, in quanto l'atto di impugnazione e' stato presentato per ottenere, in questa sede di legittimita', una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il Giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nella fattispecie del tutto legittimamente e con motivazione adeguata, la Corte di merito ha ritenuto di concedere al (OMISSIS) le circostanze attenuanti generiche, sia pure equivalenti all'aggravante, in ragione della riconosciuta "posizione defilata" mantenuta dall'imputato per un periodo di tempo abbastanza lungo, tanto da convincere i capi dell'organizzazione che da quell'atteggiamento fosse dipeso l'allontanamento di diversi sodali dalla "locale" di Pavia, e dal fatto che il predetto non fosse risultato coinvolto nella diretta commissione di alcun atto violento con l'uso di armi ovvero nella diretta consumazione di altro specifico reato fine (v. pagg. 916-917 sent. impugn.). 5. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Cormano). 5.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), l' (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sei motivi. 5.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 569 e 580 c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera a) e c), per avere il Presidente delegato della Corte di appello convertito il ricorso immediato in appello in assenza dei presupposti di legge, cosi' adottando un atto abnorme, in quanto emesso dalla Corte territoriale e non anche dalla Corte di cassazione, in assenza di contraddittorio, peraltro in un caso nel quale non ricorre alcuna connessione soggettiva di cui all'articolo 12 c.p.p., lettera a), rispondendo l'imputato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e non anche di concorso di persone nella commissione di altro reato. 5.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 453 c.p.p., comma 1 ter, e articolo 455 c.p.p., per avere il Giudice per le indagini preliminari emesso il decreto di giudizio immediato benche' non si fosse esaurito per l'imputato il procedimento incidentale di impugnazione ex articolo 309 c.p.p.. 5.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 544 c.p.p., comma 1, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente e contraddittoriamente confermato la condanna di primo grado disattendendo l'eccezione di nullita' della prima sentenza in quanto contenente una motivazione solo apparente, costituita da una mera riproduzione del contenuto della informativa della polizia giudiziaria ovvero dell'ordinanza cautelare successivamente emessa nei riguardi del prevenuto. 5.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna di primo grado nonostante le carte del procedimento non avessero affatto dimostrato l'esistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo oggetto di contestazione: in particolare per avere riconosciuto l'imputato affiliato alla struttura denominata "Lombardia", benche' gli fosse stato addebitato solamente di aver fatto parte della "locale" di Cormano e nonostante che i dati informativi a disposizione non avessero riscontrato la tesi accusatoria secondo cui quel "locale" era stato qualificato da una "effettiva capacita' di intimidazione", richiesta per la configurabilita' del delitto di cui al citato articolo 416 bis; e nonostante le emergenze processuali, peraltro talora riferibili ad omonimi, avessero escluso che l' (OMISSIS), soggetto del tutto incensurato e mero autista di autobus, aveva avuto rapporti telefonici con altri sodali ovvero aveva altrimenti partecipato fattivamente all'organizzazione criminale de qua, o preso parte alla "fondamentale" riunione degli appartenenti alla "locale" di Cormano, in cui si sarebbe dovuto discutere del "rientro" dell'associato (OMISSIS), ne' ad altre analoghe importanti riunioni degli affiliati a quella "locale". 5.1.5. Vizio di motivazione, in relazione all'articolo 59 c.p., comma 2, articoli 69, 132, 133 e 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte milanese ingiustificatamente e con mere formule di stile respinto la richiesta difensiva di ritenere le gia' riconosciute attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del citato comma 4 (per giunta attribuite a titolo oggettivo), e per avere confermato l'entita' della pena irrogata dal primo giudice, benche' l' (OMISSIS), soggetto incensurato, privo di patrimoni acquisiti illegalmente e padre di un giovane medico, non avesse partecipato fattivamente al sodalizio criminale e non fosse stato mai intercettato telefonicamente. 5.1.6. Vizio di motivazione, in relazione all'articolo 417 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte meneghina confermato l'applicazione all'imputato della misura di sicurezza della liberta' vigilata, senza considerare la presenza di elementi idonei ad escludere la pericolosita' sociale del prevenuto. 5.2. Ritiene la Corte che il ricorso dell' (OMISSIS) vada rigettato. 5.2.1. Il primo motivo del ricorso e' inammissibile in quanto avente ad oggetto una ordinanza, quella con la quale la Corte di merito aveva correttamente ritenuto di convertire in appello il ricorso immediato dell'imputato ai sensi dell'articolo 569 c.p.p., comma 2, e articolo 580 c.p.p., che non e' autonomamente ricorribile in cassazione. In tale ottica deve escludersi che la ricorribilita' del provvedimento - pienamente legittimo in quanto pronunciato con riferimento ad una ipotesi di connessione derivante dalla natura del delitto associativo contestato, reato a concorso necessario - derivi da una supposta sua abnormita', tenuto conto che e' evidente come quella ordinanza era stata adottata dal competente collegio il 04/12/2012, non potendo essere confusa con il provvedimento, meramente ordinatorio, emesso il 27/12/2012 dal Presidente delegato della Corte di appello esclusivamente per disporre l'iscrizione dell'atto di impugnazione nel registro generale di quell'ufficio. 5.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' infondato, in quanto - anche a voler prescindere dal fatto che, secondo l'orientamento oramai nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimita', la richiesta di giudizio immediato puo' essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento davanti al Tribunale del riesame e prima che la relativa decisione sia divenuta definitiva (cosi', ex plurimis, Sez. 2 , n. 35613 del 15/06/2012, Prezio, Rv. 253896) - le nullita' eccepite dalla difesa, asseritamente maturatesi in ragione della mancata osservanza dei presupposti di instaurazione del rito immediato, sono certamente nullita' a regime intermedio (in questo senso, tra le altre, Sez. 1 , n. 15239/12 del 07/12/2011, Gallo, Rv. 252255) e devono considerarsi non piu' deducibili a seguito della scelta del giudizio abbreviato, poiche', come correttamente sottolineato dalla Corte di appello di Milano, la richiesta di tale rito speciale opera pacificamente un effetto sanante di quelle invalidita', ai sensi dell'articolo 183 c.p.p. (cosi' Sez. 6 , n. 5902/12 del 13/10/2011, Adiletta, Rv. 252065). 5.2.3. Anche il terzo motivo del ricorso dell' (OMISSIS) e' infondato. La sentenza di primo grado presenta, in effetti, una motivazione che, in diverse sue parti, fa rinvio al contenuto degli atti di indagine e, in specie, al tenore di conversazioni registrate dagli inquirenti che stavano curando le operazioni di intercettazione ed ai risultati di altre iniziative di polizia giudiziaria, compendiate nelle informative finali; analogamente la sentenza di secondo grado fa correttamente richiamo al contenuto di quelle emergenze processuali, gia' evidenziate dalla pronuncia di prime cure. Tuttavia, si tratta di una tecnica pacificamente ammissibile ogniqualvolta - come nella fattispecie e' accaduto - il giudicante valorizzi la motivazione per relationem, utilizzando il richiamo al tenore di altro atto conosciuto o conoscibile alle parti, che sia congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento che opera il rinvio, e che il giudice "rinviante" dimostri di aver inteso valorizzare, mediare e fare proprio in maniera funzionale rispetto alla spiegazione della propria decisione (cosi' a partire da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera Rv. 216664; conf., in seguito, Sez. 4 , n. 4181 del 14/11/2007, Benincasa, Rv. 238674; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229246; Sez. 5 , n. 39219 del 29/09/2003, Pucci, Rv. 226786; Sez. 3 , n. 2125/03 del 27/11/2002, Ferretti, Rv. 223294; Sez. 3 , n. 41529 del 05/11/2002, Del Santo, Rv. 223046; Sez. 4 , n. 34913 del 25/06/2002, Macri', Rv. 223434; Sez. 1 , n. 15418 del 12/04/2002, La Valle, Rv. 221941; Sez. 1 , n. 41375 del 12/09/2001, Domizi, Rv. 220077; Sez. 3 , n. 2727 del 10/07/2000, Blasi, Rv. 217008). D'altra parte, e' certo che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora - come e' rilevabile nella fattispecie oggi in esame (v., in specie, pagg. 186 e segg. sent. impugn.) - i Giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo Giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze gia' esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cosi', tra le diverse, Sez. 3 , n. 13926/12 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2 , n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181; Sez. 3 , n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 5.2.4. I motivi di cui al quarto punto del ricorso dell' (OMISSIS) sono inammissibili perche' formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Come per molti altri imputati del presente processo (per i quali pure valgono le valutazioni qui sviluppate), il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilita' delle premesse dell'argomentazione, irrazionalita' delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; ne' e' stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente si e' sostanzialmente limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari e, in specie, al tenore delle conversazioni tra presenti o telefoniche intercettate ed agli esiti delle ulteriori attivita' investigative svolte dagli inquirenti. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilita' tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, e' stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale e' stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), ad opera della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8 mentre e' consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non e' affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimita' a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimita', qual e' quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5 , n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Analogo discorso vale per l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che e' questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimita' se - come nella fattispecie e' accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6 , n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). Cio' tanto piu' ove si tenga conto, che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, anche gli indizi raccolti nel corso di conversazioni intercettate, alle quali non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessita' di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti (cosi', da ultimo, Sez. 1 , n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398): a tal fine i Giudici milanesi hanno convincentemente spiegato come potesse essere valorizzato a fini di prova il contenuto delle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, eseguite durante la fase delle indagini, che avevano un contenuto sufficientemente chiaro, che avevano visto interlocutori che avevano fatto certamente riferimento, nei loro discorsi, all'imputato: parlatori che erano risultati particolarmente qualificati per il ruolo da loro ricoperto nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui avevano fatto parte, talche' era fondato ritenere che avessero parlato seriamente degli affari illeciti trattati, non essendovi alcuna plausibile ragione per ritenere che gli stessi avessero riportato circostanze non vere a proposito delle iniziative riferite ad altri soggetti. In generale, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacita' persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicita', avendo la Corte lombarda analiticamente spiegato quali sono gli elementi di prova in base ai quali poter affermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: cio' senza neppure determinare una inosservanza o una erronea applicazione della norma di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, della quale, al contrario, i Giudici di merito hanno fornito una corretta interpretazione applicativa con riferimento al caso di specie (v. pagg. 185 e segg. sent. impugn.). 5.2.4.1. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto le varie vicende oggetto di addebito con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali, alla stregua delle quali puo' ritenersi definitivamente acclarato quanto segue. Della esistenza della ndrangheta, quale associazione di stampo mafioso localmente cosi' dominata, originariamente operante nelle province calabresi, numerose sentenze passate in giudicato hanno dato contezza, tanto che, per una espressa scelta del legislatore, il riferimento a tale consorteria criminale e' stato esplicitamente inserito anche nell'articolo 416 bis c.p., comma 8: associazione per delinquere caratterizzata dall'esistenza di una pluralita' di gruppi, spesso a base familistica, le ndrine, ciascuno avente una sua tendenziale autonomia operativa nell'ambito di ben definite circoscrizioni territoriali della Calabria. E' l'esperienza giudiziaria rappresentata in numerose sentenze irrevocabili, oltre che nei risultati delle indagini svolte nel presente procedimento, a confermare le caratteristiche di quel sodalizi criminale di stampo mafioso, qualificato dalla presenza di un'articolata organizzazione di tipo gerarchico-piramidale, in cui le singole realta' territoriali ad essa riconducibili possono essere guidate da una pluralita' di soggetti, con ruoli diversi (cosi', da ultimo, Sez. 5 , n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, non mass. sul punto; in precedenza, tra le molte, Sez. 5 , n. 18491 del 22/11/2012, Vadala' e altri, Rv. 255431). Gli elementi di prova acquisiti nel presente processo hanno consentito di avere conferma dell'esistenza di una sorta di fenomeno di "colonizzazione", dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato nazionale precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un maggiore sviluppo economico e da un piu' elevato grado di ricchezza generale: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quella medesima organizzazione criminale, denominate organizzazioni "locali", ciascuna delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle delle "locali" o dei "mandamenti" della organizzazione-"casa madre" calabrese; in ogni "locale", cosi', erano stati riproposti rituali, regole di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale, con l'attribuzione di specifici "gradi" o "doti" a ciascun associato, con una simbologia ed un riti di affiliazione espressione di regole tradizionali ndranghetistiche, fissate per governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali. Le carte del procedimento hanno permesso di comprovare - per un verso - come le numerose "locali" istituite presso diversi comuni delle province lombarde, ognuna delle quali avente una propria tendenziale autonomia funzionale, si fossero, per cosi' dire, consorziate ovvero confederate tra loro all'interno di una piu' ampia struttura, detta "Lombardia", cui erano state assegnate funzioni di coordinamento tra le singoli "locali" e di unitaria rappresentanza delle stesse verso l'esterno; e come - per altro verso - le vicende criminali di quel raggruppamento di piu' "cellule", appunto la "Lombardia", fossero state qualificate da una costante tensione con gli affiliati all'organizzazione-madre calabrese, vivendo situazioni di acceso contrasto con coloro che, dalla regione del Sud, avevano sperato di poter dirigere le iniziative delinquenziali degli appartenenti ai gruppi nordici, laddove questi ultimi, pur nel rispetto dovuto a chi di quelle regole associative era stato il fondatore, avevano alla fine acquisto una propria autonomia decisionale ed operativa. Di tali aspetti vi e' una lineare ed apprezzabile ricostruzione nella sentenza gravata, nella quale sono stati tratteggiati, con rigore argomentativo e un convincente percorso logico, i dati salienti di un corretto giudizio probatorio, i cui risultati non appaiono censurabili in questa sede di legittimita'. Ricostruzione che appare rispettosa dell'indirizzo ermeneutico privilegiato da questa Corte di Cassazione, che ha gia' avuto modo di puntualizzare come sia ben possibile la configurabilita' del reato di cui all'articolo 416 bis c.p. laddove, come nella fattispecie e' accaduto, l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" con peculiari connotazioni e risulti aver conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacita' di intimidazione, mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche (in questo senso, tra le altre, Sez. 1 , n. 13635 del 28/03/2012, Versaci, Rv. 252358; Sez. 1 , n. 29924 del 23/04/2010, Sparta' ed altri, Rv. 248010 ; Sez. 5 , n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti, Rv. 234403). Della conseguita autonomia delle "locali" lombarde dalla "casa madre", vale a dire dalla ndrangheta calabrese, vi e' riprova nel contenuto di alcune importanti intercettazioni ambientali da cui si e' agevolmente evinto come i capi delle "locali" dei comuni lombardi si erano voluti emancipare dal ruolo egemone esercitato dai "cugini" ndranghetisti attivi nella regione meridionale. Di tanto vi e' chiara traccia nel testo di una importante conversazione registrata il 24/12/2008, allorquando i capi locale (OMISSIS) e (OMISSIS), pur vivendo un momento di grande incertezza dopo la eliminazione di (OMISSIS) - che a quel processo di "autonomizzazione" aveva dato una brusca accelerazione, tanto da pagare con la vita il suo atteggiamento, considerato, da molti, troppo "sfrontato" - avevano espresso la necessita' di operare in piena autonomia, facoltativamente informando delle proprie iniziative gli appartenenti calabresi alla organizzazione criminale di origine, ma solamente per una sorta di "riguardo" e, comunque, dopo che le determinazioni erano state oramai adottate (cosi' (OMISSIS): "qua sopra stiamo qua come i cucchi, come i birilli che ci spostate come volete voi"; "sempre il bastone in mezzo alle ruote. Faccio questo e non sta bene, faccio quello e non sta bene. Se faccio una cosa io, no che te la devo venire a dire a te prima. Ma qua, che cazzo faccio, il numero, allora lasciatemi stare per i cazzi miei"; "ancora siamo col (OMISSIS)ando da lontano" (...) "e allora dobbiamo dire che il capo locale e' supremo, fa quel cazzo che vuole e chiusa la partita e da conto al paese suo. Il paese suo e' la Calabria, a chi ne vuole ne da"; e poco dopo: "allora io so cosa devo dire alla Lombardia. Ci dovrei dire alla Lombardia come stanno andando le cose. Se io dovessi tirare il totale dovrei dire in Lombardia: va beh io sono in Lombardia, pero' sappiate che io do conto sempre al paese mio. Questo vuoi dire incontriamoci quando vogliamo, pero' sappiate che io do conto sempre al paese mio"). Dunque, la scelta delle "nuove generazioni" era stata netta, nel senso di segnare l'indipendenza delle nuove "locali" operanti in Lombardia, cosi' come il (OMISSIS) aveva propugnato, ricordando come il "rispetto" verso gli ndranghetisti calabresi non avrebbe piu' dovuto significare sottostare agli ordini provenienti da quella regione del Sud Italia (cosi' il (OMISSIS), nella intercettazione in ambientale del 06/06/2008: "Io l'unica cosa che dico, che noi facciamo parte di un'altra generazione, non a quella di adesso, che noi quando facciamo una cosa qua abbiamo sempre avuto il consenso di quelli di sotto, ma il consenso di quella la' sotto vuoi dire facciamo, non facciamo lo, vediamo insieme. Ma non che voi (OMISSIS) con tutte le doti che avete, e l'avete avute prima di tutte, a parte, ancora oggi per fare uno sgarrista aspettare quando (OMISSIS) dice si o no ... Questo vostro ruolo e solo per prendere rimproveri"; lo stesso (OMISSIS), in altra significativa intercettazione del 26/12/2007: "Io sono (OMISSIS), non ho bisogno di chiedere il parere a nessuno, nessuno, nessuno, non ho bisogno neanche di mandare imbasciate in Calabria".). Gli elementi di conoscenza acquisiti nel processo in ordine agli sviluppi delle vicende associative nel periodo successivo alla uccisione del (OMISSIS) avevano dimostrato - cosi' come congruamente evidenziato dalla Corte di appello di Milano - che le "spinte autonomistiche" erano continuate e, alla fine, era prevalsa la convinzione, di cui in particolare il (OMISSIS) si era fatto portavoce comune, che le "locali" lombarde dovevano essere pienamente autonome nelle proprie determinazioni ed il responsabile di ciascuna di quell'articolazione non doveva chiedere un preventivo assenso del responsabile di riferimento della ndrangheta calabrese, ma solo informarlo degli esiti delle iniziative di volta in volta assunte. In tale ottica, la valorizzazione della "Lombardia", come struttura federativa delle "locali" di quella regione del Nord Italia, aveva finito per accentuare l'autonomia della organizzazionendranghetistica settentrionale: cosi' come il (OMISSIS) aveva eloquentemente chiarito all' (OMISSIS) in una conversazione intercettata in ambientale il 06/05/2008, ricordando al compagno che la "Lombardia", lungi dal riflettere una mera connotazione geografica, era stata chiamata ad assolvere sia ad una innovativa funzione di coordinamento tra le "locali" lombarde, che ad un compito di rappresentanza delle stesse "locali" nei rapporti e nelle relazioni con gli appartenenti alla ndrangheta calabrese e con la "Provincia", cioe' con l'analoga struttura di coordinamento costituita in Calabria per le varie articolazioni dell'omologa associazione attiva in quella zona. Determinante, in questo contesto, era stato il tenore dell'ulteriore colloquio captato dagli inquirenti in ambientale il 04/06/2008, durante il quale il (OMISSIS), discutendo di cio' che era divenuta la "Lombardia" con il (OMISSIS) - che di tale sovrastruttura era divenuto il primo responsabile, con la veste di "mastro generale" - aveva spiegato all'amico che la "Lombardia" doveva essere considerata oramai come una entita' distinta ed autonoma dalla "Provincia" calabrese, nuova struttura nella quale le "locali" lombarde avevano finito per riconoscersi tanto che i relativi affiliati dovevano considerarsi partecipi, oltre che della singola "locale", piu' in generale della "Lombardia" ("Io glielo dissi voi, Compare (OMISSIS), lui a me non mi disse cosi', perche' parliamoci chiaro, voi siete un uomo di locale, o siete un uomo di Lombardia? ... fino a prova contraria siete un uomo di Lombardia! La Lombardia viene prima ancora del locale, compare (OMISSIS) ... ci vuole uno e l'altro") (v. pagg. 189-192 sent. impugn.). 5.2.4.2. In tale contesto probatorio, secondo la condivisibile impostazione privilegiata dalla Corte territoriale, e' risultato chiarificatore il contenuto delle conversazioni registrate in ambientale in occasione delle numerose riunioni organizzate per fissare le regole di funzionamento di ogni singola "locale" e dell'intera "Lombardia", ovvero per programmare le iniziative criminali da attuate nell'interesse della comune organizzazione delinquenziale. Riunioni nel corso delle quali, lungi dal presenziare ad innocue "mangiate" - cosi' come la difesa di numerosi imputati aveva cercato di far credere - erano state pianificate le linee strategiche dell'associazione per delinquere di stampo mafioso in argomento, sia nella sua articolazione zonale che nella sua struttura federata. Riportando ampi stralci di quelle conversazioni, il cui contenuto e' stato interpretato alla luce di rigorose massime di esperienza e, dunque, con un procedimento metodologico giuridicamente e logicamente corretto, la Corte di appello di Milano ha chiarito, senza incorrere in alcun vizio di contraddittorieta' o di manifesta illogicita', come fosse risultato emblematico quanto verificatosi il 31/10/2009 in occasione di un incontro conviviale organizzato all'interno del centro anziani "Falcone e Borsellino" di Paderno Dugnano: incontro che, per i preparativi, lo sviluppo e l'andamento, e' stato, a buona ragione, considerato una sorta di summit tra i capi ed i principali affiliati alle "locali" dell'associazione ndranghetistica organizzata all'interno della "Lombardia". E' stato, cosi', argutamente sottolineato come gli accorgimenti, i rituali, le scelte, le stesse parole pronunciate dai partecipanti a quell'incontro avessero risposto ad una ben precisa e rigorosa logica organizzativa, a regole dettate per permettere il funzionamento di un'associazione qualificata da un elevato grado di segretezza. Lungi dal costituire "una pittoresca rimpatriata" fra calabresi stabiliti al Nord, che avevano parlato di Lombardia e Calabria, di "responsabili" e di "cariche", di "locali", di "camera di controllo", di "mastro generale", di "patti e prescrizioni", di "regole", di "ambasciate", si era trattato di una fondamentale riunione tra soggetti che si riconoscevano come consapevoli partecipi ad un comune sodalizio criminale: l'individuazione del luogo noto solo al (OMISSIS) ed al (OMISSIS), portato a conoscenza all'ultimo momento di tutti gli altri invitati, cui era stato raccomandato di spegnere i cellulari; i cartoni posti sulle vetrate dell'esercizio per impedire che sguardi indiscreti potessero vedere cio' che stava accadendo all'interno di quel centro; l'istituzione di un servizio di guardiania assicurato da "vedette", i "giovanotti che stavano fuori", poste all'esterno della struttura, avevano confermato l'importanza di quell'incontro, fissato per poter eleggere il nuovo "mastro generale" della "Lombardia". La finalita' di quella riunione era risultata acclarata quando il (OMISSIS), esaminando con il (OMISSIS) la situazione con riferimento alla quale si era reso necessario l'organizzazione del summit di Paderno Dugnano, era stato registrato dagli inquirenti, il 15/09 ed il 09/11/2009, mentre aveva rappresentato i propri timori per aver saputo dell'iniziativa che gli appartenenti alla ndrangheta calabrese stavano assumendo con la costituzione di una "camera di controllo", anche detta "camera di passaggio", per continuare a garantirsi il controllo sulle attivita' delinquenziali curate dagli affiliati alle "locali" lombarde. La fondatezza della preoccupazione di tornare ad essere "succubi" delle direttive provenienti dalla Calabria aveva trovato riscontro nel contenuto di un colloquio, intercettato il 20/08/2009, nell'ambito di una indagine "parallela" curata dall'autorita' giudiziaria di Reggio Calabria, nel corso del quale due tra i principali responsabili della ndrangheta calabrese, (OMISSIS) e (OMISSIS), avevano commentato la decisione di impartire una serie di "prescrizioni" a "quelli di Milano". In tale quadro probatorio e' allora oltremodo significativo che la riunione di Paderno Dugnano - alla cui valenza dimostrativa si fara' ripetutamente riferimento nel prosieguo di questa sentenza - si fosse aperta con un brindisi che il (OMISSIS) aveva fatto "alla salute di quella buonanima che non c'e' piu'", il (OMISSIS), ucciso circa una anno prima, le cui iniziative i presenti avevano inteso riprendere e valorizzare. Riunione nella quale era stato il (OMISSIS) a proporre una sorta di "tregua" per risolvere i problemi sorti con gli affiliati alle omologhe cosche ndranghetistiche calabresi, sostanzialmente dando per scontata l'oramai pacifica autonomia della struttura organizzativa lombarda ("ognuno e' responsabile del proprio locale"... tutti sono responsabili della "Lombardia" ... i "locali" in Lombardia per essere riconosciuti in Calabria devono rispondere qua") e segnalando la possibilita' di trovare una soluzione ai contrastati rapporti con l'analoga struttura organizzativa calabrese mediante l'adozione di un periodo di "fermo", un anno, nel quale gli associati alle due compagini si sarebbero impegnati "a non aprire nuove locali" e "a non concedere nuove "doti" agli affiliati". La proposta, accettata dai presenti, aveva trovato fondamento - come efficacemente sottolineato dai Giudici di merito - proprio nella riconosciuta autonomia della "Lombardia" e delle sue "locali", e nella previsione della definizione di nuove regole per disciplinare le relazioni con l'originaria "casa madre", la ndrangheta calabrese (v. pagg. 218-237 sent. impugn.). 5.2.4.3. La motivazione della sentenza impugnata appare, altresi', immune da vizi di legittimita' in ordine alla valutazione delle prove ed all'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa oggetto di contestazione. La Corte territoriale ha, infatti, chiarito, con valutazioni fattuali non censurabili in questa sede, come l'associazione per delinquere in esame avesse sicuramente le caratteristiche del sodalizio di stampo mafioso e disponesse di armi, munizioni ed esplosivi, tanto da integrare anche gli estremi della circostanza aggravante prevista dall'articolo 416 bis c.p., comma 4. E' stato, infatti, congruamente spiegato come le indagini svolte nel presente processo avessero dimostrato che non di "mafia silente" si era trattato, cioe' di una struttura organizzativa che, in una zona "colonizzata" da ndranghetisti, si era limitata a mutuare i ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo della "cellula-madre" calabrese, senza pero' esteriorizzare una propria forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso terzi vittime di reati-fine: non di "dimensione potenziale" di una forza intimidatrice la Corte di appello di Milano ha parlato, essendo stato puntualizzato che l'associazione per delinquere in esame aveva concretamente assunto i caratteri della mafiosita' nel suo quotidiano operare, non solo per la sicura connessione con le caratteristiche delle analoghe associazioni criminali attive in Calabria, ma per la effettiva realizzazione in Lombardia di reati-fine attuativi del comune programma criminoso, delitti nella cui commissione era stato possibile riconoscere l'utilizzo di quel metodo dell'intimidazione che si traduce in omerta' e assoggettamento. Organizzazione che, coerentemente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' in materia (per il quale v., da ultimo, Sez. 1 , n. 25242 del 16/05/2011, Bafratto, Rv. 250704), aveva integrato, nel suo effettivo operare, gli estremi della fattispecie dell'associazione di tipo mafioso, in quanto sodalizio che si era verificato essere capace di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacita' di intimidazione attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volonta' di quanti erano venuti a contatto con i suoi componenti. Al riguardo e' stato puntualizzato come l'indagine avesse portato alla luce una "lunga teoria d'atti intimidatori riportati dal primo giudice, (che) per la tipologia ricorrente delle modalita' esecutive s'impone quale evidente espressione d'un agire criminale riconducibile a gruppi organizzati, dotati di armi ed esplosivi. (Ad esempio) le vittime degli omicidi sono per lo piu' calabresi, come gli autori, quando scoperti (e sovente conterranee sono pure le vittime di gesti meno brutali). Le stesse inchieste giudiziarie susseguitesi e concluse da condanne irrevocabili (a partire da quelle sulla c.d. "Notte dei fiori di San Vito" in poi), hanno certificato e storicizzato il diffuso radicamento nel tessuto sociale e nel territorio lombardo di cellule ndranghetiste, che ripetono la struttura di quelle storiche calabresi, con le quali continuano a relazionarsi". Eloquente quanto accaduto in occasione della consumazione, il 14/07/2008, a San Vittore Olona dell'omicidio del (OMISSIS), ucciso sulla pubblica via da due sicari a volto scoperto, delitto - per il quale sarebbe stato condannato il reo confesso (OMISSIS), ma indagati sarebbero stati anche gli odierni imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) - commesso con modalita' chiaramente mafiose, apparso e percepito dalla gente del luogo come espressione di un tipico "regolamento di conti mafioso". Con analoghe caratteristiche risultano essere stati commessi l'omicidio di (OMISSIS), commesso a Bernate Ticino il (OMISSIS), per il quale sono stati condannati gli odierni ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); e l'omicidio di (OMISSIS), consumato a Bregnano il 27/04/2009, per il quale sono stati condannati gli odierni ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), pure con la riconosciuta aggravante dell'aver agito "al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata ndrangheta". Analoghe caratteristiche e simili modalita' di attuazione dei propositi criminosi avevano caratterizzato l'uccisione di altro (OMISSIS), il (OMISSIS), a Verano Brianza e quella di (OMISSIS) il (OMISSIS) a Rho: "fatti di sangue non occasionali o sporadici, di per se' stessi evocanti in termini di tragica concretezza la presenza sul territorio di gruppi criminali organizzati e in possesso di armi, riconducibili per modalita' operative, contesto sociale, provenienza di vittime ed autori (questi ove scoperti e giudicati) alla consorteria ndranghetista, la cui fama criminale campeggia, oggi come allora, ben oltre i confini nazionali. (...) lunga teoria d'atti intimidatori ...(di nuovo riportate)... ritenendo preferibile "far parlare" direttamente al lettore gli atti processuali, piu' efficaci ai fini dimostrativi di qualsivoglia pur elegante o succinta parafrasi. (...)". In un ambito probatorio idoneo a dimostrare il compimento di numerosissimi atti intimidatori commessi, nelle zone di interesse, ai danni di commercianti, gestori di esercizi pubblici ed imprenditori, reati talora rimasti privi di paternita' - ad alcuni dei quali sara' riservata una specifica attenzione nel prosieguo della presente motivazione - le carte del processo hanno messo in luce l'esistenza di altri gravi episodi delittuosi, commessi sempre con analoghe efferate modalita' mafiose, quale, tra gli altri, l'estorsione aggravata in danno di (OMISSIS), di cui sono stati chiamati a rispondere gli odierni imputati (OMISSIS) e (OMISSIS). La Corte distrettuale ha fatto congruamente riferimento ad altre significative vicende criminose, ricordando "a mero titolo d'esempio, ulteriori episodi attinti dalle sommarie informazioni raccolte, in particolare, dai carabinieri di Monza, di Seregno, di Desio e raccontati da persone, gia' di per se' provate da disavventure finanziarie, ch'ebbero... la sventura d'interagire con molti degli attuali imputati, di cui subirono, per lo piu' in silenzio pauroso, la soverchieria, l'intimidazione predatoria e non di rado la violenza fisica. ...(Cosi' per)... il racconto ai carabinieri di Seregno di (OMISSIS), imprenditore edile il 21 luglio 2010; le dichiarazioni di (OMISSIS), consulente finanziario, ai carabinieri di Calcinate in data 21 Luglio 2010; (...quelle...) di (OMISSIS), gestrice di un bar in Paderno Dugnano, ai carabinieri di Desio solo il 15 luglio 2010 (...vittima delle iniziative di (OMISSIS)...); (...quelle...) di (OMISSIS), appaltatore, ai carabinieri di Monza in data 16.7.2010 (...) Si menzionano le dichiarazioni di (OMISSIS), commerciante, ai carabinieri di Seregno 16.7.2010 sull'attivita' di prestasoldi di (OMISSIS) e sulle continue, persistenti minacce di lui affinche' pagasse; di (OMISSIS), gestore di un bar, ai carabinieri di Seregno 20.7.2010, sui colpi di pistola del dicembre 2007 contro la vetrina del suo locale, frequentato da calabresi; di (OMISSIS) commerciante, ai carabinieri di Seregno il 20.7.2010 sui tentativi estorsivi subiti da due anni e mezzo prima unitamente ai fratelli (OMISSIS) (titolare d'una ditta di videogames) e (OMISSIS) (titolare d'una ditta di riparazioni d'automobili), cui ne seguirono altri in quanto riottosi alla coercizione. Nel gennaio 2008 "ignoti a bordo di una motocicletta spararono diversi colpi di pistola conto la mia auto, mentre io mi trovavo all'interno del bar "(OMISSIS)" di Giussano, poco distante da dove avevo parcheggiato". Dopo non accadde piu' nulla, "ma da tempo, giravano alcune voci secondo le quali (OMISSIS) poteva essere l'artefice di cio' che stava accadendo ai fratelli e agli episodi di intimidazioni e danneggiamenti ai danni di vari negozi ed esercizi commerciali della zona". Voce fattasi piu' forte - continua (OMISSIS) - subito dopo l'omicidio di (OMISSIS), in uno col cessare degli episodi. Dichiarazioni riscontrate da quelle del fratello (OMISSIS), che meglio descrive i fatti (iniziati da fine estate 2007: rinvenimento di proiettili, di una bottiglia incendiaria sul balcone, continui inviti telefonici a "cacciare i milione" e minacce di morte, pugni ricevuti all'interno di un bar da individui "mai visti", reiteranti richieste di denaro (ctr. anche le s.i. di (OMISSIS) ai medesimi carabinieri). Si menzionano le dichiarazioni di (OMISSIS) ai carabinieri di Monza in data 16 e 20.7.2010 sui disastrosi rapporti finanziari a sfondo usurario con la famiglia Novella (sul fondo compaiono (OMISSIS) e (OMISSIS)). Anche (OMISSIS) (s.i. ai carabinieri di Monza in data 16.7.2010) narra delle sue vicissitudini finanziarie con (OMISSIS), erogatore di prestiti a tale (OMISSIS) di cui egli aveva garantito la solvibilita'; di come (OMISSIS) esigesse da lui le somme con minacce di morte. In sintonia le dichiarazioni di (OMISSIS) ai carabinieri di Sirmione il 16.7.2010, il quale si ebbe sempre da (OMISSIS) ("(OMISSIS)") un prestito d'euro 20.000,00 a tassi usurari, ricevuto in un bar in presenza d'altre due persone "di chiara origine calabrese"; egli racconta delle minacce di morte subite. Si propongono utili a illuminare l'atteggiamento di sfida all'autorita' da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) le dichiarazioni ai carabinieri il 22.7.2010 dell'agente di Polizia Locale (OMISSIS) (da Pioltello), reo di aver fatto solo il proprio dovere nel sanzionare il parcheggio fuori posto d'uno scooter e di un'auto dei (OMISSIS). Anche le dichiarazioni di (OMISSIS) ai carabinieri di Seregno il 27.7.2010 sono illuminanti delle modalita' minatorie con cui (OMISSIS) trattava i suoi affari, nella specie una compravendita immobiliare da certo (OMISSIS): "non voglio arrivare a brutte cose come l'altra volta", "Domani mattina gli dite che non rispondero' piu' io, che verranno quelli piu' grandi ancora e gli rispondera' a quelli piu' grandi ancora, non piu' con me". Risaltano l'emblematico stile minatorio e l'aura mafiosa che emana dal contegno di (OMISSIS) nei colloqui telefonici con (OMISSIS), intercettati e allegati al verbale di sommarie informazioni. Conferente nello stesso senso l'atteggiamento di (OMISSIS), sicario di (OMISSIS) e poi "pentito", nelle intercettazioni ambientali captate sulla "Smart" di (OMISSIS): alla conversazione presenziano (OMISSIS), certo (OMISSIS) e (OMISSIS) (ctr. s.i. ai carabinieri di Seregno del 26.7.2010 e allegati - pag. 429 e ss., fald. 228). D'interesse il tono da boss assunto da (OMISSIS), che si risente con veemenza del fatto che (OMISSIS) - vittima d'un pestaggio - abbia speso il suo nome per certe cambiali: (OMISSIS) si rende conto della buona fede e gli assicura che avrebbe risolto lui il problema, ma non manca di avvertirlo che gli avrebbe spaccato la testa se la cosa si fosse ripetuta, aggiungendo: "vi faccio andare in giro a fare quello che volete, pero' sappiate ... io vi aiuto pero' comportatevi bene ... potete andare dove volete, ma comportatevi bene se non vi schiaccio come un cane malato". Anche dalle sommarie informazioni di (OMISSIS), promotore finanziario d'una banca, ai carabinieri di Torino il 14.7.2010, su certi rapporti finanziari con (OMISSIS) e (OMISSIS) emergono riferimenti d'interesse laddove racconta che "in alcune circostanze (OMISSIS) aveva esternato frasi sul conto di (OMISSIS), lasciandomi intendere che quest'ultimo fosse inserito nell'ambito della criminalita' organizzata. In particolare ricordo che una volta in senso dispregiativo nei confronti del (OMISSIS), (OMISSIS) mi disse testualmente "questo si crede il capo mafia di Erba, invece e' una merda". A pensarci, questa frase la disse proprio quando (OMISSIS) non onorava gl'impegni presi con me ed io ero stato costretto a ritardare ancora il versamento dell'assegno di 10.000,00 Euro"; ovvero laddove racconta d'aver chiesto una volta a (OMISSIS) di recuperargli un credito personale nei confronti di tal (OMISSIS): "Vista la situazione mi sono rivolto a (OMISSIS), conoscendo le sue prerogative note a tutti e confidando nelle sue capacita' dialettiche di convincimento, nonche' le sue conoscenze dirette con la (OMISSIS). In quella circostanza ricordo che (OMISSIS) mi disse che avrebbe mandato (OMISSIS) a parlare con la signora, lasciando intendere che il (OMISSIS) conosciuto nell'ambiente come persona poco raccomandabile avrebbe potuto in qualche modo intimidire la donna. (...). D'interesse, ancora, le sommarie informazioni di (OMISSIS), imprenditore edile, ai carabinieri di Asso il 10.8.2010 pag. 681, secondo cui sempre (OMISSIS), dei cui mezzi d'autotrasporto si serviva, pretendeva ch'egli non facesse lavorare altri: "qui o lavoro io; o non lavora piu' nessuno", frase ripetuta "in tutte le occasioni in cui io preferivo far lavorare altri trasportatori". "Era chiaro che (OMISSIS) con i suoi familiari e paesani riuscissero a controllare quanti e quali camion io facessi lavorare". Subi' pressioni da (OMISSIS) e (OMISSIS) e nel 2004 l'incendio di quattro macchine operatrici in una cava, (con un danno di 350.000,00 Euro) fatto di cui ritenne responsabile (OMISSIS), imprenditore concorrente, da quel periodo sempre attorniato da malavitosi che, se gli consentirono di lavorare nel novarese e nel milanese, tuttavia assunsero il totale controllo dell'impresa portandola alla rovina. Continua (OMISSIS) affermando che "nel mondo del movimento terra in generale, e nello specifico nel comasco, zona nella quale ho sempre operato, la presenza di soggetti come (OMISSIS) e come (OMISSIS) hanno condizionato le scelte e le politiche aziendali" e che " (OMISSIS) e' una persona conosciuta e temuta da tutti nella zona. Lo vedevo spesso in compagnia del (OMISSIS)". Le vicende che coinvolsero (OMISSIS) nell'indagine "Tenacia" (cui si riferiscono nel presente procedimento le imputazioni ascritte a (OMISSIS) ed (OMISSIS)) sono state oggetto altresi' del separato procedimento (n. 4985/11 R.G.Trib.) celebrato dal Tribunale di Milano con rito ordinario e definito con sentenza di condanna in primo grado (in data 6.12.20102) di (OMISSIS) alla pena di anni 12 di reclusione. Ulteriori elementi rivelatori dei tratti intimidatori che connotano l'agire di soggetti inseriti in sodalizi mafiosi si desumono dalle dichiarazioni di (OMISSIS) (procacciatore d'affari nel settore finanziario e immobiliare), del 14.9.2010, ai carabinieri di Monza, che coinvolgono (OMISSIS). (...). Dalle sommarie informazioni rese il 16.9.2010 ai carabinieri di Asso (fald. 229 pag. 1249 e s.) emerge lo stato di intimidazione e soggezione in cui versava (OMISSIS) nel negare, anche a fronte dell'evidenza, le telefonate minatorie, intercettate e contestategli, ricevute da (OMISSIS) affinche' gli restituisse somme prestate. (...) Numerosi gli episodi da cui si desume l'attivismo di (OMISSIS) e dei suoi per alimentare il "prestigio" criminale acquisito sul territorio: a lui si rivolgono per chiedere protezione anche coloro che hanno subito intimidazioni. (...) Tipicamente evocativa della truculenta simbologia ndranghetista la citazione della testa d'agnello mozzata. Nel medesimo ambito si collocano i cinque colpi di arma da fuoco esplosi contro le vetrine del "(OMISSIS)" di Desio, preludio d'una richiesta estorsiva, come fa intendere il dialogo sarcastico ed allusivo con (OMISSIS) (...)"(v. pagg. 271-292 sent. impugn.). Il rinvenimento ed il sequestro di numerose armi di diversa natura e di vario calibro, di silenziatori, bombe a mano, caricatori e munizioni anche da guerra, di esplosivo, detonatori e micce, in uno con il tenore delle numerose conversazioni e comunicazioni intercettate durante le indagini, nel corso delle quali gli interlocutori avevano chiaramente fatto riferimento a quanto da loro nascosto in appositi arsenali o, di volta in volta, da utilizzare per singoli fini delittuosi e nel contesto dell'operativita' di quell'associazione di stampo mafioso, hanno consentito alla Corte di merito, con motivazione completa e priva di lacune o vizi di illogicita', di confermare la sussistenza della considerata aggravante dell'associazione armata. Sul punto questo Collegio reputa di dover ribadire il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimita' secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilita' di armi, prevista dall'articolo 416 bis c.p., commi 4 e 5 presenta natura oggettiva, ed e' applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 7707/04 del 04/12/2003, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229769). 5.2.4.4. Per quanto riguarda piu' direttamente la posizione del ricorrente (OMISSIS), va confermato come i rilievi formulati al riguardo dal prevenuto si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, vi e' puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponi bili a quelli gia' sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. La quale ha avuto modo di affermare, con motivazione logicamente adeguata e con una rigorosa lettura delle emergenze processuali, come la partecipazione dell' (OMISSIS) all'associazione per delinquere di stampo mafioso in esame fosse stata dimostrata, da un lato, dal contenuto di una intercettazione ambientale di una conversazione tra i gia' citati (OMISSIS) e (OMISSIS), registrata mercoledi' 29/10/2008, nel corso della quale il primo, all'epoca capo della "locale" di Cormano, aveva comunicato al secondo che "il venerdi' seguente" avrebbe conferito la "dote" di "quartino" tra gli altri anche a " (OMISSIS) quello di pullman", soggetto che era ragionevole ritenere identificarsi con l'odierno ricorrente " (OMISSIS)" che, in quel periodo, lavorava come autista presso l'azienda atm milanese; e, da altro lato, dagli esiti del servizio di osservazione curato dai carabinieri operanti i quali, venerdi' 31/10/2008, appostatisi nei pressi del capannone dove era stata fissata la riunione segreta degli appartenenti a quella "locale", avevano verificato che tra le auto che avevano fatto ingresso nell'area di quella officina vi era la toyota carina tg. (OMISSIS) intestata proprio all' (OMISSIS). La fondatezza dell'ipotesi accusatoria aveva poi trovato riscontro sia nel contenuto di un successivo colloquio del 12/11/2008, durante il quale il (OMISSIS) - che stava discutendo con il (OMISSIS) della conseguenze della eliminazione del (OMISSIS) e del "rientro" del (OMISSIS) nella "locale" - aveva riferito che gli affiliati alla ndrangheta calabrese ("i cristiani" di Calabria), per esaminare la questione, avevano convocato alla loro riunione "in montagna" non il (OMISSIS), bensi' " (OMISSIS)" "quello del pullman"; che negli esiti di una ulteriore verifica diretta compiuta dalla polizia giudiziaria che, il 14/03/2009, dopo avere ascoltato il (OMISSIS) che, nell'auto del (OMISSIS), aveva riferito che, presso la propria officina di Senago, il giorno successivo, "avrebbero fatto due giovanotti due picciotti", vale a dire avrebbero affiliato due nuovi componenti della "locale", nel corso di un appostamento eseguito il 15/03/2009 nei pressi di quell'officina aveva avuto modo di verificare l'arrivo della suddetta auto dalla quale era sceso proprio l'odierno impugnante (OMISSIS), il quale, con la propria presenza, avrebbe evidentemente garantito l'ingresso dei due nuovi associati all'associazione per delinquere della quale egli faceva gia' parte con un elevato grado (v. pagg. 608-612 sent. impugn.). Quadro probatorio, questo, rispetto al quale - oltre ad essere palesemente irrilevanti il mancato coinvolgimento diretto dell' (OMISSIS) in conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti ovvero la verificata sua presenza ad altre riunioni degli aderenti alla "locale" - le doglianze formulate dal ricorrente appaiono qualificate da una certa genericita' e, comunque, risultano prive di pregio nella parte in cui si e' sostenuto che non sarebbe stato provato il contributo fornito dal prevenuto al sodalizio criminale in parola: cio' tenuto conto che e' pacifico, nella giurisprudenza di legittimita', che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non e' necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista della commissione di specifici reati-fine, perche' il contributo del partecipe puo' essere costituito anche dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale, secondo modalita' tali da poterne desumere la completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa, anche solo per la disponibilita' ad agire come formale affiliato della stessa, cosi' fornendo un contributo comunque idoneo al mantenimento in vita e al perseguimento degli scopi del gruppo; ed infatti, si e' detto che non e' necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perche' il contributo del partecipe puo' essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilita' ad agire, ad esempio, quale "uomo d'onore" (in questo senso, ex multis, Sez. 5 , n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257826; Sez. 2 , n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio e altri, Rv. 253222; Sez. 2 , n. 5343 del 28/01/2000, Olivieri, Rv. 215907). Cio' senza trascurare che altre captazioni ambientali di inequivoca valenza dimostrativa avevano gia' comprovato che, gia' da molti anni, l'organizzazione ndranghetistica "Lombardia" aveva fatto affidamento sulla esistenza di una ben strutturata ed organizzata "locale" a Cormano; che a tale ultimo gruppo criminale, facente capo al (OMISSIS), avevano aderito decine di soggetti, arrivati ad essere nel 2008 almeno 54, molti dei quali insospettabili incensurati originari del comune calabrese di Grotteria (come nel caso dell' (OMISSIS)), affiliati assieme a pregiudicati addetti all'esecuzione dei "lavori sporchi"; che a tale "locale" apparteneva anche il gia' citato (OMISSIS), contro il quale, "reo" di essersi schierato, ad un certo punto, dalla parte dello "scissionista" (OMISSIS), si era rivolta l'intera organizzazione; e che il (OMISSIS), il quale aveva ammesso pubblicamente il suo "errore", era stato successivamente riammesso nel "locale" proprio all'esito della sopra richiamata riunione del 12/11/2008 (v. pagg. 480-485 sent. impugn.). Tanto pure in conformita' con l'indirizzo di questa giurisprudenza di legittimita' per il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneita' al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei al medesimo sodalizio (in questo senso Sez. 1 , n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624). 5.2.5. I motivi riportati nel quinto punto del ricorso dell' (OMISSIS) sono inammissibili. Il motivo relativo all'articolo 59 c.p., comma 2, afferisce ad un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era doluto solamente del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della eccessivita' della pena inflitta. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata, si fa rinvio a quanto sopra esposto nel punto 5.2.4.4.. I restanti motivi sono manifestamente infondati. Costituisce ius receptum per la giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimita' qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piu' idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 4 , n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236992; Sez. 3 , n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Di tale criterio la Corte milanese ha fatto buon governo evidenziando, con una motivazione compendiosa ma esente da vizi di manifesta logicita', come l'imputato non potesse beneficiare di un diverso giudizio di comparazione tra circostanze ne' di una riduzione della pena irrogata, non avendo mostrato alcun cenno di resipiscenza ne' altro dato cui poter ancorare una favorevole valutazione sul suo comportamento processuale. 5.2.6. Altrettanto prive di pregio sono le doglianze riportate nel sesto motivo del ricorso dell' (OMISSIS). Al riguardo non vi e' ragione alcuna per non confermare il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte per il quale, nel caso di condanna per partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'articolo 417 c.p. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosita' del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, la quale puo' essere superata quando siano acquisiti elementi - nel caso di specie assenti - idonei ad escludere in concreto la sussistenza di quella pericolosita' (cosi' Sez. 1 , n. 7196 del 12/01/2011, Inzerillo, Rv. 249224; Sez. 1 , n. 6847/08 del 29/10/2007, Abbate e altri, Rv. 238651). 6. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bollate). 6.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), l' (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 6.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte di appello erroneamente ed ingiustificatamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio, benche' fosse stata omessa da parte dei Giudici di merito la verifica circa l'esistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 416 bis c.p., vale a dire l'effettiva sussistenza nel territorio milanese di una consorteria criminale ivi radicatasi con proprie peculiari qualita', diverse da quelle caratteristiche di mafiosita' che, invece, appartenevano a taluni imputati per il fatto di essere gli stessi affiliati al diverso sodalizio delinquenziale "radicato" in Calabria. 6.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna pronunciato dal giudice di primo grado, nonostante le carte del processo avessero dimostrato che l' (OMISSIS), piccolo imprenditore impegnato in attivita' economiche lecite, non si era affatto "comportato da mafioso", ne' aveva posto in essere alcuna iniziativa che, al di la' di una mera affectio societatis, potesse comprovare un suo stabile attivarsi per il raggiungimento del comune scopo criminale, con una consapevole volonta' di avvalersi della forza di intimidazione della stessa organizzazione. 6.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, e vizio di motivazione, per insufficienza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna dell' (OMISSIS) anche in relazione all'aggravante della disponibilita' della armi, benche' la pubblica accusa non avesse fornito la prova della esistenza di quella aggravante anche con riferimento alla "locale" di Bollate. 6.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 133 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte milanese illogicamente rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena finale inflitta, a differenza di quanto accaduto per coimputati cui era stato riconosciuto un uguale ruolo apicale all'interno dell'organizzazione criminale; e senza considerare che l' (OMISSIS), che pure era titolare di un nucleo familiare caratterizzato da una lecita evoluzione economica e, anzi, era stato vittima di atti delittuosi perpetrati da altri, non aveva concretamente palesato all'esterno la sua presunta appartenenza mafiosa. 6.2. Ritiene la Corte che il ricorso dell' (OMISSIS) vada rigettato. 6.2.1. Il primo motivo del ricorso, peraltro formulato in termini molto indeterminati e con un generico richiamo ad una serie di massime giurisprudenziali, e' infondato, avendo la Corte di appello esaminato compiutamente la questione della competenza per territorio e spiegato, con motivazione immune da vizi di illogicita', come l'associazione di stampo mafioso oggetto della contestazione, costituita da una serie di "locali" istituiti presso vari comuni lombardi e da una struttura di coordinamento detta "Lombardia", pur mutuando regole e rituali dalla organizzazione criminale calabrese della ndrangheta, fosse un sodalizio delinquenziale qualificato da piena autonomia e dalla capacita' di attuare in quelle province del Nord Italia le finalita' del proprio programma criminoso. Associazione per delinquere che, pur mantenendo rapporti e legami d'intesa con le strutture e gli affiliati della ndrangheta calabrese (dalla quale vi era stato persino un tentativo di definitivo "allontanamento"), aveva la sua sede operativa nei comuni lombardi dove erano stati istituite le sue singole articolazioni, le "locali", in quei comuni aveva piena "sovranita'" ed una sua propria identita' strutturale e, lungi dal replicare decisioni adottate in altri luoghi, svolgeva la propria attivita' di programmazione ed aveva concretamente attuato il proprio pactum sceleris - a partire dalle riunioni di capi clan, responsabili delle singoli "locali" lombarde, organizzate il 18/10/2007 ed il 15/02/2008 presso due ristoranti rispettivamente di Legnano e di Limito di Pioltello - ponendo in essere una serie di iniziative delittuose in cui era gia' agevolmente riconoscibile quella effettiva capacita' di intimidazione, con le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omerta', che caratterizza i sodalizi criminali di stampo mafioso (v. pagg. 256-262 sent. impugn.). Quanto alle caratteristiche della struttura verticistica ed alla effettiva operativita' ‘esterna' di tale organizzazione criminale si fa rinvio alle considerazioni sopra esposte nei punti 5.2.4.1. e 5.2.4.2., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. La soluzione privilegiata dai Giudici di merito e' espressione di una corretta applicazione della disciplina codicistica della competenza per territorio che, secondo il consolidato orientamento in materia di questa Corte, va interpretata nel senso che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attivita' criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione e' una realta' criminosa destinata a svolgere una concreta attivita', assume rilievo non tanto il luogo in cui si e' radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si e' effettivamente manifestata e realizzata l'operativita' della struttura (cosi', da ultimo, Sez. 2 , n. 26763 del 15/03/2013, Leuzzi, Rv. 256650). 6.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' stato avanzato per sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i Giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicita', percio' non censurabile in sede di legittimita', hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato come le carte del processo avessero dimostrato con chiarezza, per un verso, l'esistenza della "locale" di Bollate come di una delle piu' attive articolazioni della ndrangheta lombarda; per altro verso, come di tale "locale" facesse parte, con una "dote" molto elevata, l' (OMISSIS), se e' vero che in una serie di conversazioni intercettate tra il febbraio ed il maggio del 2008 il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) erano stati registrati nel mentre avevano discusso della possibilita' che l' (OMISSIS), che tra gli affiliati era uno dei soggetti attenti a conservare uno stretto legame con gli appartenenti alla ndrangheta calabrese, venisse posto a capo di quella articolazione del sodalizio, all'epoca diretta proprio dal (OMISSIS); e che nel corso dei primi mesi del 2009, quando i rapporti con gli appartenenti all'omologa organizzazione calabrese erano entrati in crisi, tanto da sfociare nella violenta uccisione del (OMISSIS), un importante compito di "pacificazione" era stato affidato proprio all' (OMISSIS), inviato in Calabria per incontrarsi con il capo clan (OMISSIS): relazione che aveva dato i suoi frutti se e' vero che, come si comprende agevolmente dalla lettura delle successive conversazioni captate dagli inquirenti, all' (OMISSIS) era stato attribuito un compito di "capo societa'" della "locale" di Bollate, con l'assegnazione delle delicate funzioni di referente e di "ambasciatore" della struttura di coordinamento, detta "Lombardia". Del ruolo e della posizione verticistica dell' (OMISSIS) vi era stata poi conferma dal momento che lo stesso aveva partecipato ad una serie di importanti riunioni di affiliati e, in specie, al summit di Paderno Dugnano del 31/10/2009 nel corso del quale aveva concorso alla elezione del nuovo responsabile della "Lombardia", lo (OMISSIS), cui era stata assegnata la "dote" di "mastro generale" (v. pagg. 426-435 sent. impugn.). 6.2.3. Il terzo motivo del ricorso dell' (OMISSIS) e' inammissibile perche' generico. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi della circostanza aggravante della disponibilita' delle armi (sul punto si veda supra il punto 5.2.4.3.); cio' senza dimenticare che della piena e consapevole conoscenza di quella disponibilita' di armi da parte dell' (OMISSIS) vi era stato riscontro a seguito della lettura del testo di tre specifiche conversazioni, intercettate dalla polizia giudiziaria tra l'aprile ed il giugno del 2008, allorquando il (OMISSIS), discutendo con (OMISSIS) o con il (OMISSIS) della possibilita' di compiere azioni violente o un atto intimidatorio ai danni di tali fratelli (OMISSIS), aveva fatto cenno alla diretta disponibilita' da parte dell' (OMISSIS) di una pistola calibro 7,65 ovvero di armi da impiegare per esplodere colpi di fuoco all'indirizzo dei vetri dell'edificio delle vittime predestinate (v. pag. 434 sent. impugn.). 6.2.4. Manifestamente infondato e', infine, l'ultimo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell' (OMISSIS). Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena irrogata la posizione apicale assunta dall' (OMISSIS) all'interno della organizzazione criminale in esame e la totale assenza, pur in un soggetto formalmente incensurato, di qualsivoglia forma di resipiscenza: parametri considerati dall'articolo 133 c.p., applicabile anche ai fini della operativita' dell'articolo 62 bis c.p.. 7. Ricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti alla "locale" di Milano, ed al reato di cui al capo 27) dell'imputazione; il primo ed il terzo anche in relazione al reato di cui al capo 132a); il terzo anche in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione 126), 127), 128a), 129, 130a), 131) e D). 7.1. Con atto sottoscritto dai loro comuni difensori avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), i tre predetti hanno dedotto i seguenti primi dieci motivi. Con un ulteriore proprio atto, sottoscritto personalmente, (OMISSIS) ha dedotto altri nove motivi, dei quali sei sostanzialmente coincidenti con taluni dell'altro ricorso (nei termini che saranno precisati), tre invece autonomi, sotto considerati come undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo dell'elenco che segue. 7.1.1. Violazione dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 179 c.p.p., comma 2, e articolo 604 c.p.p., commi 4 e 5, e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale deciso sugli atti di impugnazione integrando l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado concernente il trattamento sanzionatorio, benche' la stessa fosse priva di parte della sua motivazione - che il Giudice dell'udienza preliminare aveva integrato con un successivo provvedimento che era stato annullato dalla Cassazione - dunque fosse nulla, cosi' privando gli imputati del doppio grado di giudizio riconosciuto dall'ordinamento interno, oltre che dall'articolo 2 del Protocollo addizionale della CEDU. Con il secondo motivo del ricorso personale di (OMISSIS) e' stato, altresi', sollecitato sollevarsi una questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 604 c.p.p., comma 5, pen. - per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. in relazione agli articoli 5 e 6 CEDU, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU del 1948, 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'ONU del 1966, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU - ovvero un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, per verificare se la decisione della Corte di appello di Milano non contrasti con l'articolo 6 TUE, che inserisce nei principi generali dell'Unione europea le norme della CEDU e, dunque, anche quelle che prevedono il diritto ad un equo processo. 7.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera d) ed e), e articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione difensiva di nullita' della sentenza di primo grado per essere stata la stessa redatta con un "copia ed incolla" informatico, riproponendo, senza alcuna valutazione critica, il contenuto dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari; e per avere valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate prive dei requisiti di genuinita' e spontaneita', dal tenore spesso confuso o incomprensibile, anche perche' aventi ad oggetto dialoghi in dialetto calabrese, registrati all'interno di una vettura, quella del (OMISSIS), che sapeva di avere a bordo microspie; registrazioni inidonee a dimostrare l'esistenza della contestata struttura sovraordinata, di vertice e di coordinamento, denominata "Lombardia", e di un suo "capo" (struttura la cui esistenza era stata pure esclusa dalla sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in altro processo), e tanto meno di un programma criminoso, anche considerato che l'omicidio del (OMISSIS) era stato determinato da un movente esclusivamente personale; comunque, registrazioni inidonee a provare l'esistenza di un'associazione armata di stampo mafioso, dotata di una forza di intimidazione capace di esteriorizzarsi, anche per l'impossibilita' di riferire al sodalizio sia singole vicende criminose attribuibili a determinati soggetti, che la stessa disponibilita' di armi (uguali doglianze sono contenute nel primo, nel quarto, nel quinto ed in parte nel settimo motivo del ricorso personale di (OMISSIS)). In particolare, i tre ricorrenti si sono doluti della erroneita' ed illogicita' della sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto tanto l'esistenza della "locale" di Milano, smentita dal dichiarante (OMISSIS), quanto l'appartenenza a tale gruppo di (OMISSIS) - peraltro dichiarato fallito e privato della abitazione per soddisfare i suoi creditori - che alla riunione organizzativa del 31/10/2009 era assente e che non era stato mai registrato in conversazioni con il (OMISSIS): mentre erano state intercettate sue telefonate, anche riguardanti rapporti con politici e pubblici amministratori, dal contenuto del tutto lecito (analoghe doglianze sono state formulate, in termini di vizi di motivazione, di travisamento della prova e di omessa pronuncia su domande, nel terzo, nel quinto e nel sesto motivo del ricorso personale di (OMISSIS)). Quanto al (OMISSIS) si e' censurata la scelta dei Giudici di merito di valorizzare una conversazione personale tra lo stesso e (OMISSIS), registrata mentre i due si trovavano fuori dal locale dove si stava svolgendo il supposto summit; mentre per (OMISSIS) la difesa si e' lamentata del fatto che, in assenza di altri dati capaci di dimostrarne un coinvolgimento nelle iniziative del sodalizio criminale, sia stata oltremodo considerata la sua sola partecipazione ad una cena elettorale per sostenere un candidato alle elezioni comunali di Cologno Monzese. 7.1.3. Violazione di legge e mancanza di motivazione, per avere la Corte lombarda erroneamente confermato la condanna dei tre imputati in relazione al reato loro contestato al capo d'imputazione 27), benche' le prove acquisite nel processo a carico del coimputato (OMISSIS) avessero escluso la loro responsabilita' per la detenzione della pistola ovvero la loro consapevolezza circa il possesso della pistola da parte di un terzo, non vi era prova, peraltro, che l'arma fosse funzionale alle esigenze del sodalizio criminale. Analoghe doglianze sono state formulate col settimo motivo del ricorso personale di (OMISSIS). 7.1.4. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 oggetto di addebito a carico di (OMISSIS) al capo 132a), e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte di merito erroneamente confermato la colpevolezza del prevenuto in ordine alla cessione di stupefacente, episodio per il quale le indagini avevano fatto emergere elementi indiziari solo nei riguardi del (OMISSIS), l'unico che aveva avuto relazioni dirette con (OMISSIS), e non anche di (OMISSIS), che si era limitato ad accompagnare in auto l'amico e che non aveva concorso nella consegna della droga. 7.1.5. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, oggetto di addebito a carico di (OMISSIS) ai capi 126), 127), 128a), 129), 130a), 131) e 132a), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna del prevenuto in ordine ai contestati episodi di cessione di stupefacente, benche' il tenore delle conversazioni intercettate fosse suscettibile di possibili diverse interpretazioni e che i beni, cui i parlatori avevano fatto riferimento, potessero essere oggetti diversi dalla droga ovvero partite di stupefacente che il (OMISSIS) aveva acquistato da soggetti diversi dal (OMISSIS). 7.1.6. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 oggetto di addebito a carico del (OMISSIS) al capo D), e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del prevenuto nonostante la mancanza assoluta di elementi di prova a suo carico, tenuto conto che il (OMISSIS) non era stato destinatario di alcuna richiesta di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali ne' aveva cercato di sottrarre l'immobile, acquistato dal cognato (OMISSIS) con un regolare mutuo (che il (OMISSIS) non poteva ottenere), dagli effetti di siffatte misure. 7.1.8. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso le richieste difensive finalizzate ad ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed una pena piu' mite, nonostante i tre imputati non abbiano precedenti penali e si siano limitati ad attestare la loro innocenza. Analoga doglianza e' stata formulata con il secondo motivo del ricorso personale di (OMISSIS). 7.1.9. Violazione di legge, in relazione all'articolo 417 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte milanese confermato l'applicazione ai tre imputati della misura di sicurezza della liberta' vigilata, in assenza di qualsivoglia valutazione concreta di elementi sintomatici di una loro pericolosita' sociale. 7.1.10. Violazione di legge, in relazione agli articoli 74 e 185 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte ritenuto ammissibili le costituzioni delle parti civili, nonostante il procedimento fosse stato definito nelle forme del rito abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato e le costituzioni fossero intervenute quanto il giudice, nell'udienza del 09/06/2011, aveva gia' aperto la discussione; e per avere confermato la condanna al risarcimento dei danni all'immagine e all'ordine pubblico, benche' negli atti di costituzione non fosse stato chiarito qual era la concreta lesione di diritti soggettivi patita dalla Regione Lombardia e quale la pretesa risarcitoria fatta valere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero degli interni per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. 7.1.11. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita' (dedotto nel terzo motivo del ricorso personale di (OMISSIS)), per avere la Corte di appello erroneamente ed ingiustificatamente disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale, benche' fosse risultato provato che la "sovrastruttura Lombardia" non era autonoma ma aveva agito come dipendenza della "casa madre" calabrese. 7.1.12. Violazione di legge, in relazione all'articolo 407 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di appello valorizzato ai fini di prova, in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p. contestato a (OMISSIS), una serie di elementi di prova inutilizzabili perche' acquisiti oltre i ventiquattro mesi dalla data della prima iscrizione della notizia di reato a carico del prevenuto in relazione ad altre ipotesi delittuose, iscrizione poi aggiornata tardivamente. 7.1.13. Violazione di legge, per inosservanza del divieto di bis in idem, per avere la Corte territoriale emesso una sentenza le cui valutazioni si pongono in contrasto con gli accertamenti compiuti dall'autorita' giudiziaria milanese nell'ambito di altro procedimento, denominato "bad boys", definito con sentenza irrevocabile di condanna in relazione alla partecipazione ad una specifica ed autonoma "locale" operante, senza alcun riferimento a strutture sovraordinate, nella zona di Legnano-Lonate Pozzolo. 7.2. Ritiene la Corte che i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) vadano rigettati, e che il ricorso di (OMISSIS) sia fondato nei ristretti limiti di seguito precisati. 7.2.1. I motivi sopra riportati nel punto 7.1.1. sono infondati. Come e' noto, l'articolo 604 c.p.p., comma 4, nel prevedere che se il giudice di appello rileva una nullita' assoluta (articolo 179 c.p.p.) o una nullita' di tipo intermedio (articolo 180 c.p.p.) non sanata, dalle quali sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, deve dichiarare la nullita' e rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata, fa chiaramente riferimento ai casi di invalidita' che colpiscono un atto propulsivo che, inserendosi in una sequenza necessitata di atti, determinano l'invalidita' anche del provvedimento conclusivo. Anche l'articolo 604 c.p.p., al comma 5 nello stabilire che se altre nullita' non sono state sanate, il giudice d'appello possa ordinare la rinnovazione dell'atto nullo, oppure, dichiarare la nullita' e decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisca elementi necessari per il giudizio, fa palesemente riferimento ad atti interlocutori diversi da quelli avente una funzione propulsiva, in specie a quelli finalizzati all'assunzione di elementi di conoscenza probatoria, per i quali opera la clausola di salvezza fissata dall'articolo 185 c.p.p., comma 3, che permette una deroga al principio di regressione del procedimento conseguente alla dichiarazione di nullita'. La fondamentale esigenza di economia processuale e la natura interamente devolutiva del mezzo di impugnazione dell'appello, permettono di risolvere le particolari situazioni - analoghe a quella verificatasi nel caso di specie - evidentemente diverse da quelle considerate dall'esaminato articolo 604 del codice di rito, ai commi 4 e 5, nelle quali la nullita' riguardi la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado perche' difettante di parte o in tutto della parte motivazionale. In siffatte ipotesi e' pacifico, secondo l'orientamento nomofilattico oramai nettamente prevalente, che persino la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'articolo 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullita' della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, che non determina la inesistenza della sentenza gravata (cosi' Sez. U, n. 3287/09, del 27/11/2008, R., Rv. 244118; conf., in seguito, Sez. 6 , n. 43973 del 01/10/2013, Ben Nasr, Rv. 256923; Sez. 6 , n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888, in un caso in cui era stato depositato il solo dispositivo; Sez. 6 , n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513, in un caso in cui la sentenza di primo grado era composta dal solo dispositivo; Sez. 2 , n. 28467 del 13/04/2011, Castrogiovanni, Rv. 250905, in un caso in cui la sentenza di primo grado era mancante della motivazione non redatta per il sopravvenuto decesso del giudice; Sez. 5 , n. 19051 del 19/02/2010, Dicandia, Rv. 247252; Sez. 3, n. 9922/10 del 12/11/2009, Ignatiuk, Rv. 246227, in un caso in cui la sentenza di primo grado mancava di una pagina). La correttezza di tale impostazione si desume anche dalla disposizione dell'articolo 569 c.p.p., comma 4, in quanto se la considerata violazione di legge fosse stata dedotta con un ricorso per cassazione per saltum - come in effetti e' accaduto per uno dei ricorrenti, l' (OMISSIS) - questa Corte avrebbe dovuto annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice competente per l'appello, a conferma che questi deve e puo' porre rimedio alla mancanza di motivazione che dovessere caratterizzare la sentenza di primo grado. Di tali principi di diritto la Corte di appello di Milano ha fatto buon governo, osservando come, nella fattispecie, una delle due sentenze di primo grado impugnate, quella pronunciata nell'udienza del 19/11/2011, era stata depositata con la motivazione l'01/06/2012 mancante di alcune pagine, concernenti le parti riguardanti le "locali" di Bresso, Solaro e Limbiate, e la parte finale relativa al trattamento sanzionatorio, che erano state poi depositate il successivo 04/06/2012 e messe a conoscenza delle parti: ora se e' vero che il provvedimento emesso de plano il 04/06/2012, con il quale il Giudice dell'udienza preliminare aveva "integrato" la propria precedente sentenza, aggiungendo le parti che tre giorni prima non erano state depositate per un "problema insorto con la stampante", e' stato poi annullato per abnormita' dalla Cassazione, e' anche vero che quella mancanza, oltre a non comportare alcuna effettiva lesione dei diritti di difesa degli imputati, che furono messi in condizione di far valere le proprie ragioni in sede di presentazione degli appelli, e' stata poi superata dalla Corte di secondo grado che, quale giudice del merito investito di pieni poteri cognitivi e decisori, ha integrato la motivazione mancante con una propria autonoma motivazione (v. pagg. 165-178 sent. impugn.). E' appena il caso di ribadire, con cio' confermando la correttezza delle determinazioni contenute nella sentenza gravata, che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non e' stato costituzionalizzato nel nostro ordinamento. Tanto e' stato inequivocabilmente stabilito dalla Corte costituzionale che, nel dichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' dell'articolo 604 c.p.p., comma 6, sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., "nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, il quale riconosca l'erroneita' della dichiarazione di improcedibilita' pronunciata dal giudice di primo grado nella fase degli atti preliminari al dibattimento, debba rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del relativo giudizio", in quanto l'imputato sarebbe privato del dibattimento di primo grado e della possibilita' di avanzare in quella sede le proprie difese di merito, con disparita' di trattamento rispetto ad altri imputati, ha puntualizzato che i profili di illegittimita' prospettati si basavano sull'erroneo "presupposto che nella sfera del diritto di difesa sia compreso il diritto alla trattazione della causa nel merito sia in primo grado sia in grado di appello", posto che "non e' la doppia istanza" a garantire "la completa difesa, ma piuttosto la possibilita' di prospettare al giudice ogni domanda e ogni ragione che non siano legittimamente precluse", e che la garanzia del doppio grado di giurisdizione (peraltro priva di "riconoscimento costituzionale") non va intesa, ove prevista, nel senso che "tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilita' di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte decise" (Corte cost., n. 316 del 2002; in senso conforme, in seguito, Corte cost., n. 26 del 2007). Ne' alcuna violazione della Carta fondamentale e' configurabile per la richiamata operativita', veicolata' dagli articoli 111 e 117 Cost., di norme interposte di fonte sovranazionale, quali quelle contenute negli articoli 5 e 6 CEDU, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU del 1948, 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'ONU del 1966, e 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU. Al riguardo, prescindendo dal richiamo a disposizioni non confaceneti al caso di specie (quale la disposizione contenuta nell'articolo 5 CEDU, che riguarda il diritto alla liberta' e alla sicurezza), va rammentato come nessuna delle norme contenute negli articoli innanzi elencati - che prevedono, in particolare, il diritto di "ogni individuo... a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformita' alla legge" (articolo 14 cit.) ed il "diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o di condanna" (articolo 2 cit.) - fissa la regola del doppio giudizio di merito, essendo quelle disposizioni pattizie leggibili nel senso che il principio del doppio grado di giurisdizione possa considerarsi soddisfatto dalla sola previsione del ricorso per cassazione, vale a dire di un mero ulteriore controllo di legittimita'. Tale e' l'insegnamento anche dei Giudici di Strasburgo, i quali hanno negato che il diritto al riesame della condanna da parte di una giurisdizione superiore, previsto dal gia' menzionato articolo 2 del protocollo n. 7 della CEDU, debba essere interpretato alla stregua di un diritto dell'imputato alla doppia pronunzia sul merito della regiudicanda, tenuto conto che tale articolo 2 affida agli Stati membri la facolta' di decidere circa le modalita' di esplicazione di quel diritto al riesame delle decisioni di condanna, ben potendo modulare o "calibrare" l'esercizio del diritto all'impugnazione e restringere la portata di quella facolta' anche solo al riesame delle questioni di diritto (Corte eur. dir. uomo, sent. del 27/06/2002, Depients c. Francia). Sono, dunque, manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal ricorrente. Ne consegue, altresi', che non e' affatto necessario disporre un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, per conoscere quale sia l'esatta esegesi da dare all'articolo 6 TUE, che inserisce nei principi generali dell'Unione europea le norme della CEDU e, dunque, anche quelle che prevedono il diritto ad un equo processo: e cio' tanto piu' ove si consideri che, come chiarito dalla Consulta, il "richiamo alla CEDU contenuto nel paragrafo 3 dell'articolo 6 TUE - secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione "e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali" - (e') disposizione che riprende lo schema del previgente paragrafo 2 dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea: evocando, con cio', una forma di protezione preesistente al Trattato di Lisbona. Restano, quindi, tuttora valide le considerazioni svolte (dalla Corte costituzionale) in rapporto alla disciplina anteriore, riguardo all'impossibilita', nelle materie cui non sia applicabile il diritto dell'Unione (come nel caso di specie), di far derivare la riferibilita' alla CEDU dell'articolo 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come principi generali del diritto comunitario (oggi, del diritto dell'Unione)" (cosi' Corte cost, n. 80 del 2011). Va aggiunto che appare del tutto fuor di luogo il riferimento all'articolo 34 c.p.p., che, nello stabilire le incompatibilita' del giudice, fa evidentemente riferimento alle incompatibilita' in capo allo stesso magistrato persona fisica, dunque a situazioni differenti da quella considerata nella fattispecie in cui il collegio di secondo grado, composto da diversi magistrati, si e' sostituito al giudice monocratico di primo grado per integrare parte della motivazione mancante nella sentenza gravata. 7.2.2.1. Le doglianze formulate con i primi motivi dei ricorsi dei due (OMISSIS) e del (OMISSIS), sopra riportati nel punto 7.1.2., afferenti al lamentato impiego del sistema del c.d. "copia ed incolla" informatico, sono infondati per le ragioni gia' esposte nel punto 5.2.3., da intendersi qui integralmente trascritto. Ugualmente infondate sono le censure - pure elencate nella prima parte del punto 7.1.2. - mosse con riferimento ai criteri di valutazione delle prove acquisite ed alla logicita' degli argomenti impiegati, in generale, per giustificare la fondatezza delle ipotesi accusatorie in ordine alla configurabilita' dell'associazione armata per delinquere di stampo ndranghetistico oggetto di addebito al capo 1): al riguardo e' sufficiente rinviare a quanto dettagliatamente innanzi esposto nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4.. Occorre qui aggiungere (a fronte dell'ulteriore specifica doglianza formulata dai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS)) che la Corte di appello di Milano, con motivazione completa, priva di contraddizioni ed esente da lacune di manifesta illogicita', ha spiegato come le condivisibili conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado - in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere con struttura articolata, a mo' di "arcipelago", composta da una serie di autonome "locali" e dalla "Lombardia", struttura sovraordinata con compiti di supervisione e di coordinamento delle iniziative criminose attuate dai singoli gruppi di affiliati - non fossero state contraddette dalla decisione adottata dal Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza pronunciata il 04/07/2011, nell'ambito di altro processo (c.d. "bad boys"), avente ad oggetto la posizione di taluni soggetti chiamati a rispondere dell'analogo reato associativo per l'appartenenza alla "locale" di Legnano-Lonate Pozzolo e della consumazione di taluni reati fine: e cio' per l'ovvia considerazione che quel Tribunale non si era affatto occupato di verificare la fondatezza di una contestazione circa l'esistenza di quella "sovrastruttura" denominata "Lombardia", ne' tanto meno si era impegnato ad escluderne la sussistenza, essendosi preoccupato solamente di verificare le caratteristiche di quello specifico gruppo associativo, qual era la "locale" di Legnano-Lonate Pozzolo, i cui aderenti ben potevano avere scelto di fare parte di una struttura organizzativa di livello superiore che assolveva ad una funzione federativa tra piu' distinte "locali", come era emerso, in maniera solare, dalle captazioni ambientali eseguite dagli inquirenti sia durante il gia' considerato summit di Paderno Dugnano, che nel corso di altre conversazioni tra presenti, quale, ad esempio, quella intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (nella quale il primo aveva riferito espressamente che la "Lombardia" federava circa venti "locali" e raggruppava "cinquecento uomini"); o quella tra (OMISSIS) ed il (OMISSIS), nella quale, oltre ad un richiamo ad un precedente tentativo che, negli anni Novanta, era stato fatto da tal (OMISSIS) di federare le "locali" lombarde per dare loro maggiore autonomia rispetto all'originaria struttura calabrese della ndrangheta, era stato fatto un esplicito riferimento al ruolo primario assunto da (OMISSIS) per un certo periodo, nel quale era stato incaricato dei delicati compiti di "responsabile" della "Lombardia" (v. pagg. 237-241 sent. impugn.). 7.2.2.2. Chiaramente finalizzate a sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali sono le ulteriori e piu' specifiche doglianze formulate dai due (OMISSIS) e dal (OMISSIS) in ordine alla loro rispettive affermazioni di responsabilita', avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato e logicamente approfondito le ragioni per le quali per i tre prevenuti dovesse essere confermata l'affermazione di colpevolezza in relazione al delitto associativo loro ascritto. I Giudici di merito hanno, infatti, sottolineato, nel piu' generale contesto probatorio gia' tratteggiato, come l'esistenza della "locale" ndranghetistica di Milano fosse stata dimostrata dal contenuto di una serie di importanti intercettazioni di conversazioni tra presenti che, nel richiamare l'esistenza di quella specifica "cellula" organizzativa gia' negli ultimi anni Novanta (allorquando, nell'ambito delle indagini per un sequestro di persona, tal (OMISSIS), ricordando gli esiti di una riunione svoltasi qualche giorno prima a Novate Milanese, aveva menzionato una serie di soggetti che "se ne erano andati" e che erano passati "con Milano", tra i quali (OMISSIS)), avevano confermato la persistenza, ancora nel periodo 2008-2009 di quella "locale", pure qualificata dalla disponibilita' di armi (delle quali aveva fatto cenno il (OMISSIS)), facente capo sempre a (OMISSIS) - del cui ruolo primario vi e' chiaro riferimento in un colloquio, registrato dagli investigatori, tra (OMISSIS) e (OMISSIS) del 09/08/2008 - il quale, gia' reggente della struttura "Lombardia", scontento della piega autonomista che il Novella stava dando alla loro organizzazione, aveva persino creato una nuova "locale" a Pioltello, raccogliendo una serie di "fuoriusciti" dalla "locale" di Milano (v. pagg. 613-614 sent. impugn.). In tale ottica, le censure mosse dai tre ricorrenti appaiono oltremodo aspecifiche, non confrontandosi con i copiosi dati conoscitivi che, in maniera congrua, sono stati valorizzati dalla Corte milanese per legittimare le proprie determinazioni, essendo stato chiarito come le gia' (in parte) richiamate intercettazioni ambientali avessero comprovato che (OMISSIS) era uno degli affiliati dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, piu' volte menzionata, in posizione piu' elevata: basti ricordare che, nel corso del summit del 31/10/2009 a Paderno Dugnano, al quale presero parte tutti i responsabili delle varie "locali" lombarde, il (OMISSIS) giustifico' l'assenza di (OMISSIS) aggiungendo che lo stesso, informato dell'oggetto di quella riunione, aveva comunicato che si sarebbe attenuto alle decisioni che sarebbero state li' adottate; che (OMISSIS) aveva partecipato ad altri analoghi incontri tra affiliati alla medesima organizzazione criminale, quale quello del 20/01/2009 presso il crossdromo del (OMISSIS) a Cardano al Campo o quello del 22/05/2008 presso il ristorante "(OMISSIS)" di Milano, nonche' a matrimoni e funerali cui erano stati invitati i principali esponenti della ndrangheta lombarda; che in altre conversazioni tra aderenti a quel sodalizio criminale, pure captate in ambientale dagli inquirenti, (OMISSIS) era stato sempre citato come uno dei responsabili della organizzazione. Quanto, poi, alla valutazione delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) nel corso del processo che lo aveva riguardato, la Corte distrettuale ha spiegato, con motivazione adeguata e priva di vizi di illogicita', come le indicazioni fornite dal predetto in ordine al movente dell'omicidio del (OMISSIS) ed alla asserita inesistenza della "locale" di Milano fossero state smentite da ulteriori e piu' attendibili emergenze processuali (eloquente quanto accade nel suddetto incontro presso il ristorante "(OMISSIS)", allorquando (OMISSIS) aveva mostrato il suo disappunto per il fatto che taluni associati stessero transitando dalla "sua locale" di Milano ad altre "locali"); mentre le deposizioni del (OMISSIS), nella parte in cui il medesimo aveva cercato di chiarire quale fosse stato il ruolo del (OMISSIS) nei rapporti tra l'organizzazione calabrese e le "locali" della "Lombardia", e come ogni "locale" avesse una sua disponibilita' di armi, avevano finito per riscontrare nella maniera piu' convincente la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, dato che il (OMISSIS) era stato da lui indicato tra i capi della "Lombardia", come soggetto "proprio in alto in alto... all'apice della ndrangheta", pure direttamente coinvolto sia nei traffici della droga che nella decisione della eliminazione del (OMISSIS). Ne' va trascurato come, in un'accertata tendenza degli appartenenti a quella organizzazione criminale a sostenere l'ascesa di uomini politici locali nella gestione dell'amministrazione pubblica, dai quali percio' ottenere vantaggi e favori, rapporto caratterizzato dalla interessata richiesta di questi ultimi di ottenere l'appoggio dei capi cosca in occasione delle competizioni elettorali, altre intercettazioni avessero comprovato che i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano partecipato, il 23/05/2009, ad una cena elettorale per il sostegno di un candidato calabrese alle elezioni per il comune di Cologno Monzese, significativamente organizzata da (OMISSIS), all'epoca responsabile della "locale" di Corsico; e che (OMISSIS) era stato sollecitato, da un dirigente dell'azienda sanitaria locale di Pavia (pure condannato per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p.), a consegnare "50-60 fotocopie" ad un professionista del luogo per sostenere la campagna di un candidato alle elezioni regionali ("fotocopie" che l'accusa aveva ritenuto trattarsi di euro, non potendosi ritenere plausibile che ci si fosse rivolti ad un capo cosca mafiosa per la consegna di mere copie di documenti - v. pagg. 625-638, 642-644 sent. impugn.). Quanto alle posizioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), oltre agli elementi di prova gia' rassegnati, la Corte di appello - riconoscendo l'irrilevanza del fatto che il (OMISSIS) non ne avesse fatto menzione - ha valorizzato, in maniera logicamente convincente, il passo di quella conversazione intercettata il 31/01/2009 in ambientale, nel corso quale il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), nel ricordare quale fosse all'epoca la composizione delle varie "locali", vennero registrati nel mentre, discutendo della composizione della "locale" di Milano capeggiata da (OMISSIS), indicarono in " (OMISSIS)", il "fratello di (OMISSIS)" (in precedenza residente in altra regione e poi trasferitosi a Legnano), ed in " (OMISSIS)" ( (OMISSIS)), due degli residui affiliati che avevano continuato a fare parte di quel gruppo criminale (v. pagg. 694-698 sent. impugn.). Ne' va dimenticato che il (OMISSIS) prese parte ad altri summit mafiosi, quali la "ricottata" del 12/03/2008 presso il vivaio di (OMISSIS) e la gia' considerata riunione presso il ristorante "(OMISSIS)", riservata ai soli affiliati alla ndrangheta lombarda, nel corso della quale il capo "locale" ebbe a formulare una vera e propria "chiamata alle armi" per difendere le ragioni del comune gruppo criminale; e che, in una eloquente conversazione tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), il " (OMISSIS)" venne citato come il "ragazzo" di cui (OMISSIS) si avvaleva con sistematicita' per risolvere i problemi che riguardavano il suo gruppo (v. pagg. 676-679 sent. impugn.). 7.2.3. Inammissibili sono gli ulteriori motivi dedotti con il ricorso dei due (OMISSIS) e del (OMISSIS), sopra sintetizzati nei punti dal 7.1.3. al 7.1.7., con i quali i prevenuti, talora formulando doglianze meramente assertive ed in forma non specifica, in quanto non si sono realmente confrontati con l'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza di merito, hanno avanzato non consentite censure in fatto all'iter ricostruttivo seguito dalla Corte di appello di Milano, pronuncia nella quale la valutazione degli elementi di prova e' avvenuto in maniera non contraddittoria ne' manifesta illogica. 7.2.3.1. Quanto all'imputazione contestata ai tre ricorrenti nel capo 27), la Corte di merito ha offerto una dettagliata e logicamente convincente lettura - rispetto alla quale la difesa degli imputati ha cercato di fornire solo una versione alternativa, sostenendo, in maniera scarsamente plausibile, che l'oggetto dello scambio fosse solamente un "vecchio orologio" - del tenore delle conversazioni telefoniche intercorse tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nel corso delle quali, con linguaggio allusivo, il secondo, cugino dei (OMISSIS), aveva chiesto al primo la restituzione di una pistola ("la ragazza" con la quale "non si riesce mai a beccare la carica") che il (OMISSIS) si era impegnato a riconsegnare se vi fosse stato l'assenso di (OMISSIS): telefonate dalle quali, con motivazione piu' che adeguata, i Giudici milanesi avevano desunto la colpevolezza dei suddetti in ordine ai reati di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di quell'arma, atteso che al (OMISSIS) la pistola era stata materialmente restituita da (OMISSIS), d'intesa con il fratello (OMISSIS) e con il (OMISSIS); arma sulla cui destinazione era stato chiamato a decidere non solamente uno dei prevenuti, ma che apparteneva all'intero gruppo e che, dunque, era agevolmente riconoscibile come pistola custodita allo scopo di agevolare l'associazione di stampo mafioso di cui i tre facevano parte (v. pagg. 638-642 sent. impugn.). 7.2.3.2. Uguali considerazioni valgono per la posizione di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al capo d'imputazione 132a) - con riferimento al quale correttamente e' stata esclusa la sussistenza della aggravante di cui al Decreto Legge n. 151 del 1991, articolo 7 - in quanto alle generiche doglianze mosse dal ricorrente, il quale aveva sostenuto di essersi limitato ad accompagnare in auto il (OMISSIS), senza nulla sapere della droga che il coimputato (OMISSIS) stava trasportando su un'altra vettura, vanno contrapposte le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che, con motivazione logicamente adeguata, ha desunto la prova del concorso del prevenuto nell'acquisto di quella partita di quasi 10 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish e nella successiva sua cessione al (OMISSIS), dall'accertato fatto che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (che in precedenza aveva prelevato la droga dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS)) fossero stati osservati nel mentre, a bordo della medesima auto, si erano recati nel luogo di appuntamento con il (OMISSIS) e, dopo la materiale consegna del borsone contenente la sostanza, avevano "scortato" il (OMISSIS) che viaggiava alla guida di un'altra vettura (v. pagg. 698-699 sent. impugn.). E' appena il caso di aggiungere - con cio' esaminando di ufficio una questione che non e' stata dedotta da entrambi i ricorrenti cui era stato addebitato il capo 132a) - che il principio dell'applicazione della disciplina piu' favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non opera quando gli stessi costituiscono reati-satellite, perche', nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione piu' grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti (cosi' Sez. 6 , n. 12727 del 06/03/2014, Aiello e altri, non mass.). Valutazione, questa, che e' qui valida per il solo (OMISSIS), per il quale il reato di cui all'articolo 132a) e' stato posto in continuazione con altro reato piu' grave, e deve essere riproposta per tutti gli altri odierni ricorrenti che risultano essere stati condannati per reati, concernenti "droghe leggere", posti in continuazione con reati piu' gravi di altra natura. La sentenza gravata va, invece, annullata per (OMISSIS), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che dovra' rideterminare la sanzione, considerato che per il prevenuto il calcolo e' stato operato partendo proprio dalla pena base per il reato del capo 132a), ritenuto il piu' grave. Ed infatti, con la citata sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legge n. 272 del 2005, articoli 4 bis e 4 vicies ter (contenente "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 49 del 2006, all'articolo 1, comma 1, (Corte Cost. n. 32 del 2014): l'effetto di tale pronuncia e' stato quello di una reviviscenza della disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nella sua versione precedente alle modifiche introdotte con la citata Legge di conversione n. 49 del 2006, che, come noto, aveva - tra l'altro - parificato, ai fini sanzionatori, le droghe "pesanti" a quelle "leggere", con l'eliminazione delle quattro distinte tabelle di cui al d.m. previsto dall'articolo 14 dello stesso d.P.R., pure modificando i limiti edittali. L'eliminazione, con effetto ex tunc, della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima e la riacquistata efficacia della disciplina previgente ha palesi effetti pratici nel caso di specie, atteso che l'imputato e' stato condannato dai Giudici di merito in base all'ipotesi dell'articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit. nella versione ora abrogata: si tratta di una modifica del trattamento sanzionatorio evidentemente in melius che non puo' non avere effetti favorevoli anche per l'odierno ricorrente, la cui responsabilita' ha comportato l'irrogazione di una sanzione sulla base di parametri oggi non piu' "legali", con necessita' di adeguare la pena da infliggere in ragione dei "nuovi" limiti edittali, se del caso ricalcolando la sanzione partendo dalla pena "base" per un diverso ed ora piu' grave reato (valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimita': in questo senso, tra le altre, Sez. 6 , n. 12707 del 24/02/2009, Mazzullo, Rv. 243685; Sez. 6 , n. 16176 del 02/04/2008, Mecaj, Rv. 239557; Sez. 6 , n. 1024 del 17/10/2006, Durante, Rv. 236061). 7.2.3.3. Inammissibili sono i motivi di censura dedotti da (OMISSIS) con riferimento alla condanna per i reati ascrittigli ai capi 126), 127), 128a), 129), 130/a), 131) e 132a), per i quali e' stata sollecitata a questa Corte solamente una inammissibile "incursione" nei fatti, con l'attribuzione di un nuovo e diverso significato delle emergenze processuali rispetto a quello scelto dai Giudici di merito. I quali, con motivazione completa e logicamente non censurabile, avevano chiarito come i motivi di appello fossero stati, per talune di quelle imputazioni (capi 126) e 131), avanzati in forma del tutto indeterminata, e come, per i restanti capi, le conversazioni telefoniche captate degli inquirenti avessero dimostrato che il (OMISSIS) si occupava in maniera sistematica della compra-vendita di sostanze stupefacenti, di volta in volta menzionate, nelle telefonate, con termini allusivi, come "terreni" o "documenti", che altro non erano se non partite di droga, dato che l'acquirente (OMISSIS) ebbe a pagarle con assegni post-dati rimasti insoluti (che di certo non sarebbe stati accettati per la vendita di un immobile, come la difesa ha cercato di far credere); e che, in altre chiamate, interessato a quegli acquisti fosse stato proprio il (OMISSIS) che, da li' a poco, sarebbe stato registrato dopo aver consegnato al (OMISSIS) 4.900,00 euro quale parte del corrispettivo per quella partita di 10 chili di hashish per la cui detenzione sarebbe stato poi arrestato (v. pagg. 681-684 sent. impugn.). Quanto alla pena per il reato del capo 132a), valgono per il (OMISSIS) le valutazioni gia' espresse nel prececente punto 7.2.3.2.. 7.2.3.4. Mere censure in fatto, come tali dirette a fare valere ragioni diverse da quelle di cui e' consentito l'esame in sede di legittimita', sono quelle che il ricorrente (OMISSIS) ha formulato con riferimento all'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies e 7 Decreto Legge n. 152 del 1991, oggetto di addebito al capo D) dell'imputazione, in relazione al quale la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione logicamente ineccepibile, come fosse irrilevante che, all'epoca dei fatti de quibus, non fosse stata proposta l'applicazione di alcuna misura di prevenzione patrimoniale nei riguardi del prevenuto, e come fosse determinante, invece, che l'abitazione di Legnano - di cui il (OMISSIS), in quel periodo interessato ad un vorticoso e lucroso traffico di sostanze stupefacenti, non ha negato di avere acquistato la proprieta' - fosse stata da lui comprata da tal (OMISSIS), che era in debito di circa 300.000,00 euro verso lo stesso ricorrente e da questi volutamente intestata al cognato incensurato (OMISSIS), privo delle capacita' economiche necessarie per fare fronte ad un cosi' impegnativo acquisto (v. pagg. 679-681 sent. impugn.). 7.2.4. Ferme restando le ragioni dell'annullamento della sentenza per il solo (OMISSIS), meglio indicate nel punto 7.2.3.2., piu' in generale, prive di pregio appaiono le doglianze comuni concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche e le scelte sulla dosimetria della pena (peraltro, per (OMISSIS), viste al ribasso in secondo grado), decisioni espressamente motivate dai Giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravita' dei fatti, al vissuto criminale dei tre ricorrenti ed alla totale assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza, essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali e' sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'articolo 133 c.p.. 7.2.5. I motivi riportati nel punto 7.1.9., comuni alla posizione di tutti e tre i ricorrenti, sono manifestamente infondati per le ragioni gia' esposte nel punto 5.2.6., da intendersi qui integralmente trascritto. 7.2.6. Prive di pregio sono le censure mosse dai ricorrenti alla sentenza gravata con riferimento alle statuizioni civili. Del tutto fuor di luogo e' il riferimento alla massima della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non e' consentita la costituzione di parte civile ed e' pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356), trattandosi di decisione che riguarda il diverso rito speciale del patteggiamento e specificamente l'ipotesi nella quale tale giudizio speciale sia stato instaurato nel corso della fase delle indagini preliminari, laddove nel caso di specie non vi era ragion alcuna per impedire la costituzione delle parti civili nell'udienza fissata per la trattazione del rito abbreviato instaurato a seguito di trasformazione del giudizio immediato. Quanto alla denunciata tardivita' della costituzione, come parte civile, della Federazione Antiracket Italiana nell'udienza del 09/06/2011 dinanzi al giudice di primo grado, appare corretta la decisione della Corte di appello di ritenere che la frase prestampata, contenuta nel verbale di udienza, concernente l'avvenuta "conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti" dovesse riferirsi alla costituzione degli imputati e non anche a quella delle parti civili che, senza alcuna opposizione delle parti presenti, era proseguita in quella stessa udienza ed era stata completata solo nell'udienza successiva, nella quale, dopo la temporanea separazione del processo per alcuni imputati impediti, vi era stata una nuova riunione di tutti i procedimenti. Generica, infine, e' la doglianza relativa alla natura dei danni di cui i Giudici di merito avevano disposto il risarcimento, essendo stato congruamente spiegato nella sentenza gravata come il reato associativo per il quale vi e' stata condanna aveva determinato una lesione dell'interesse dello Stato e degli enti territoriali alla tutela della liberta' morale e dell'iniziativa economica, ed ai diritti di cittadinanza, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, quale interesse giuridico precipuamente tutelato, ed all'immagine del territorio (v. pagg. 644-648 sent. impugn.). Tanto in esatta conformita' con l'indirizzo di questa giurisprudenza di legittimita' secondo il quale, in materia di reati associativi, il Comune nel cui territorio l'associazione a delinquere si e' insediata ed ha operato ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della citta', allo sviluppo turistico ed alle attivita' produttive ad esso collegate (cosi', da ultimo, Sez. 2 , n. 150/13 del 18/10/2012, Andreicik e altri, Rv. 254675). Quanto, poi, alle modalita' di costituzione come parti civili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli interni, e' sufficiente ribadire, a conferma della manifesta infondatezza della relativa doglianza difensiva, che la costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio, perche' l'Avvocatura dello Stato deriva lo "ius postulandi" direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non e' neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volonta' della stessa amministrazione di procedere giudizialmente (cosi', ex plurimis, Sez. 6 , n. 5447/10 del 04/11/2009, Donti e altri, Rv. 246068). 7.2.7. L'undicesimo motivo dedotto con il ricorso personale di (OMISSIS), concernente l'eccepita incompetenza per territorio, e' manifestamente infondato per le ragioni gia' delineate nel punto 6.2.1. al quale e' sufficiente fare rinvio. 7.2.8. Manifestamente infondato e' il dodicesimo motivo avanzato con il solo ricorso di (OMISSIS), in quanto la Corte di appello di Milano ha correttamente puntualizzato come gli atti di indagine compiuti nei riguardi del prevenuto fossero tutti pienamente utilizzabili, tenuto conto che ad una prima iscrizione della notizia di reato, datata 02/11/2006, per le ipotesi delittuose di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74, derivante dal fatto che l'odierno ricorrente era indiziato per un suo coinvolgimento in un traffico di sostanze stupefacenti, e' seguito un aggiornamento della iscrizione, in data 07/11/2007, con riferimento al reato di cui all'articolo 416 bis c.p., per il quale risulta pienamente rispettata la disciplina prevista dagli articoli 406 e 407 c.p.p. (v. pagg. 624-625 sent. impugn.). Cio' senza neppure trascurare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la scelta del giudizio abbreviato - che nella fattispecie e' stata fatta - preclude, comunque, all'imputato la possibilita' di eccepire l'inutilizzabilita' degli atti di investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (cosi', tra le tante, Sez. 6 , n. 21265/12 del 15/12/2011, Bianco e altri, Rv. 252853; Sez. 6 , n. 12085/12 del 19/12/2011, Inzitari, Rv. 252580; Sez. 5 , n. 38420 del 12/07/2010, P.G. in proc. La Rosa e altri, Rv. 248506). 7.2.9. Il tredicesimo motivo formulato nel ricorso personale di (OMISSIS) e' inammissibile perche' avente ad oggetto un'asserita violazione di legge, peraltro prospettata in termini molto confusi, in parte non dedotta con l'atto di appello. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Per il resto la dedotta violazione di legge e' infondata per le ragioni gia' analiticamente tratteggiate nel punto 7.2.2.1., cui si fa rinvio. 8. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione ai reati di favoreggiamento personale di cui al capo 82) e di detenzione illegale di cocaina di cui al capo 135) dell'imputazione). 8.1. Con atto sottoscritto personalmente, il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 8.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 604 c.p.p., comma 5, per avere la Corte di appello omesso di annullare la sentenza di primo grado "monca" di una parte della motivazione. 8.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, con riferimento al reato del capo 135), ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e disatteso la richiesta di esclusione dell'aggravante dello stesso articolo 73, del comma 6 benche' fosse risultato, per quanto riferito dal coimputato (OMISSIS), che la droga comprata era destinata al consumo personale degli acquirenti e che il (OMISSIS) aveva avuto rapporti solo con quest'ultimo. 8.1.3. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante, in ragione della incensuratezza e del ruolo modesto avuto dall'interessato nella vicenda de qua. 8.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 8.2.1. Il primo motivo del ricorso e' infondato per le ragioni gia' dettagliatamente espresse nel punto 7.2.1., cui e' sufficiente fare rinvio. 8.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' inammissibile in quanto le doglianze formulate con riferimento alla aggravante dell'articolo 73, comma 6, cit., sono state formulate per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, mentre quelle concernenti il comma 5 dello stesso articolo sono manifestamente infondate. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della concedibilita' o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il giudice e' tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalita' e circostanze della stessa), che quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantita' e qualita' delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entita'" (cosi', ex plurimis, Sez. 4 , n. 6732/12 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4 , n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; Sez. 4 , n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428). Di tale regula iuris la Corte di appello di Milano ha fatto corretta applicazione chiarendo, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di manifesta illogicita', dunque con argomenti non censurabili in questa sede, come la condotta del (OMISSIS) si fosse inserita in un ambito delinquenziale di una elevata gravita', essendo risultato che la cocaina, in quantitativo non modico, era stata acquistata assieme al coimputato (OMISSIS) ed altri che, in quel periodo, si stavano interessando a cercare contatti di tutt'altro livello con fornitori internazionali di quello stesso stupefacente: contesto che e' stato compiutamente valutato dalla Corte territoriale al fine di escludere che il reato commesso dall'imputato potesse essere qualificato in termini di ridotta offensivita' ovvero di scarso allarme sociale (v. pagg. 1555-1556 sent. impugn.). 8.2.3. Alla luce delle medesime considerazioni esposte nel punto precedente, non censurabile appare la determinazione della Corte di appello di disattendere la richiesta difensiva diretta ad ottenere un giudizio di prevalenza delle gia' riconosciute attenuanti generiche sulla aggravante contestata, peraltro contestata dal ricorrente con un generico riferimento alla "modestia" della vicenda ed al formale stato di incensuratezza dell'imputato. 9. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Pavia). 9.1. Con atto (depositato in duplice copia) sottoscritto dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti cinque motivi. 9.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., comma 1, articolo 546 c.p.p., lettera e), e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e travisamento della prova, oltre che per mancata valutazione di considerazioni difensive, per avere la Corte di appello omesso di indicare le specifiche condotte di partecipazione del (OMISSIS) all'associazione di tipo mafioso contestata e il suo specifico apporto causale alla vita del sodalizio criminale, avendo le emergenze probatorie dimostrato solo l'esistenza di suoi sporadici ed indeterminati contatti con altri soggetti ed il fatto che il suo nome fosse stato pronunciato de relato da altri soggetti nell'ambito di appena cinque discorsi riguardanti la ndrangheta (soggetti che, per giunta, talora avevano ‘storpiato' il nome del (OMISSIS), avevano riferito circostanze non vere e non collocabili cronologicamente, ed avevano manifestato personali interessi a dire quelle cose, semmai millantando conoscenze, anche perche' sapevano di essere intercettati); avendo, invece, gli stessi elementi escluso una sua presenza agli incontri con altri affiliati, in specie al summit svoltosi a Paderno Dugnano (essendo stato smentito un iniziale riconoscimento da parte degli operanti della polizia giudiziaria) e l'esistenza stessa della "locale" di Pavia, ed essendo stati altri dati informativi spiegati, nel suo interrogatorio, in maniera plausibile dal (OMISSIS) - soggetto mai menzionato da collaboratori di giustizia, mai sospettato di vicinanza ad ambienti criminali e, peraltro, titolare di avviate aziende esercenti attivita' imprenditoriali lecite - anche in relazione ai suoi sporadici contatti telefonici con il (OMISSIS), il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), persone conosciute molto tempo addietro e poi non piu' frequentate (tanto da poter configurare, se del caso, un reato di partecipazione oramai ampiamente prescritto). 9.1.2. Vizio di motivazione, per contraddittorieta' e illogicita', per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato al (OMISSIS) la prevalenza delle gia' riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante della disponibilita' delle armi, pur avendo escluso che lo stesso avesse fatto personalmente ricorso alle stesse armi. 9.1.3. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e illogicita', per avere la Corte distrettale erroneamente confermato la decisione del primo giudice di disporre la confisca della polizza vita per la somma di 150.000,00 euro accesa dal (OMISSIS) presso la Banca Centropadana, benche' l'imputato avesse dimostrato che l'accensione di quella polizza fosse avvenuta con somme derivanti dall'esercizio, tra il 2001 ed il 2005, di attivita' imprenditoriali lecite, non dichiarate al fisco in sede di stipula dei rogiti notarili di compra-vendita degli immobili costruiti dalle societa' facenti capo all'imputato, ed in parte pure provento dell'accensione di un mutuo ipotecario (come dimostrato da documentazione prodotta dalla difesa e non esaminata dai Giudici di secondo grado); e per avere ingiustificatamente vincolato la restituzione all'imputato della somma di 40.000,00 euro al passaggio in giudicato della sentenza, nonostante si tratti di importo non soggetto ad alcun sequestro. 9.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte lombarda omesso di pronunciarsi sulla eccezione difensiva circa la inammissibilita' delle costituzioni di parte civile di enti pubblici territoriali, istituzionali e non, che avevano ingiustificatamente moltiplicato le pretese risarcitorie, che ben potevano essere avanzate dal solo ente gerarchicamente sovraordinato; e per avere la Corte confermato la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di Pavia, condanna di cui non vi era traccia nel dispositivo letto in udienza dal Giudice di prime cure (mancanza di cui non sarebbe stata possibile una correzione con la disciplina riservata agli errori materiali) e senza valutare che l'imputato non aveva mai auto la sua residenza a Pavia, la cui amministrazione municipale, dunque, non aveva patito alcun danno di immagine. 9.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte meneghina erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio reiterata con l'atto di appello, essendo stato provato che l'associazione per delinquere oggetto di contestazione aveva operato come mera ramificazione dell'organizzazione criminale di origine, la "ndrangheta", avente sede in Calabria. 9.1.6. Con memoria depositata il 21/05/2014 i difensori del (OMISSIS) sono tornati ad insistere nell'accoglimento dei motivi del ricorso, sottolineando, in particolare, come durante la fase delle indagini l'imputato avesse fornito una spiegazione in ordine a tutti gli aspetti dell'addebito che gli era stato mosso. 9.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 9.2.1. Gli articolati motivi delineati nel primo lungo punto del ricorso del (OMISSIS) sono inammissibili perche' diretti a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, per le ragioni giu' analiticamente sopra rappresentate nei punti 5.2.1. e 5.2.4., il cui testo deve intendersi qui integralmente trascritto. La difesa del ricorrente si e' impegnata a sostenere che la sentenza gravata sia erronea in quanto basata su una non corretta attribuzione di significato delle frasi pronunciate dagli interlocutori, le cui conversazioni erano state registrate in ambientale dagli inquirenti. In tal senso va ricordato come, secondo un oramai consolidato indirizzo esegetico seguito da questa Corte, e' possibile prospettare in sede di legittimita' una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformita' risulti decisiva ed incontestabile (cosi', ex multis, Sez. 2 , n. 38915 del 17/10/2007, Donno e altro, Rv. 237994). Nel caso di specie il (OMISSIS) non ha denunciato alcun reale travisamento della prova, ma ha cercato di convincere come fosse erronea la valenza dimostrativa data a quelle conversazioni captate dalla polizia giudiziaria: dunque, si e' trattato di una mera denuncia di un presunto travisamento dei fatti, come tale non esaminabile in sede di legittimita'. Il problema e' solo quello di verificare se la scelta ricostruttiva privilegiata dai giudici di merito risponda alle regole della logica inferenziale e se siano corrette le relative massime di esperienza che governano il metodo deduttivo: in questo senso, basta rilevare che il ricorrente si e' chiesto solamente "se quella prescelta dalla Corte sia l'unica interpretazione prospettabile", ovvero se non sia "plausibile prendere seriamente in considerazione una loro spiegazione alternativa" (v. fg. 14-16 del ricorso), finendo cosi' per ammettere l'esistenza di "una plausibile prospettiva alternativa all'interpretazione accusatoria" o di "praticabili ipotesi alternativa" (fg. 22 e 41 del ricorso): troppo poco, evidentemente, per scardinare la motivazione di una sentenza che conserva un suo rigore ed una sua adeguatezza, e nella quale non sono riconoscibili manifeste forme di illogicita'. In questa ottica, appare convincente l'apparato argomentativo che sorregge la decisione di conferma della condanna dell'imputato, basata sulla valorizzazione di tre ben precise circostanze, ognuna delle quali dotata di notevole capacita' dimostrativa, eppure qualificate, in una lettura unitaria, di una ragionevole forza probatoria, difficilmente scalfibile dalle critiche difensive. La prima e' che, nel periodo di riferimento, il (OMISSIS) aveva intrattenuto frequenti relazioni personali con (OMISSIS), che le carte del processo hanno confermato essere stato il capo della "locale" ndranghetistica di Corsico, ed aveva avuto costanti rapporti telefonici con il (OMISSIS), lo (OMISSIS) ed il (OMISSIS), che le medesime carte hanno riscontrato essere stati, in quel lasso temporale, i maggiori responsabili dell'associazione per delinquere di stampo mafioso allora operante in Lombardia. La seconda circostanza e' che di "compare Franco, quello di Pavia", che il 02/05/2008 aveva incontrato il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), avevano parlato, il giorno successivo, lo stesso (OMISSIS) ed il sodale (OMISSIS), i quali erano stati registrati nel mentre, proprio riferendosi al precedente colloquio con "compare (OMISSIS)", stavano discutendo della evoluzione che avrebbe dovuto avere la struttura organizzativa della "Lombardia": dalle parole pronunciate dal (OMISSIS) si comprende che il (OMISSIS) era intervenuto piu' volte presso (OMISSIS) per cercare di superare i contrasti che in quel periodo stavano sorgendo tra gli affiliati alle "locali" lombarde e gli appartenenti della casa-madre della ndrangheta calabrese. In quello stesso contesto il (OMISSIS), accennando al rischio che taluni associati potessero "transitare" nel "locale" di "Voghera", sul quale la "Lombardia" non aveva alcun controllo, aveva dichiarato espressamente che era necessario che quei sodali rimanessero nel "locale" di Pavia assieme a (OMISSIS)! La terza circostanza e' quella desumibile da un'altra importante conversazione intercettata in ambientale il 10/06/2008, allorquando due dei massimi esponenti della ndrangheta lombarda, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), tornando a discutere dei problemi che all'organizzazione stavano creando le spinte autonomistiche del (OMISSIS), fecero cenno alla presenza del (OMISSIS) ad un matrimonio nel corso del quale gli affiliati presenti avevano affrontato la delicata tematica organizzativa, parlandone proprio con il (OMISSIS), che aveva manifestato la sua preoccupazione per la "fuga" di alcuni affiliati verso la "locale" di Voghera, arrivando a sollecitare l'intervento risolutore del (OMISSIS): la Corte di appello di Milano, con spiegazione logicamente adeguata, ha chiarito come fosse irrilevante che il (OMISSIS), che effettivamente aveva presenziato a quel matrimonio, avesse menzionato l'odierno ricorrente con il prenome esatto ed il cognome errato di " (OMISSIS)" (in un altro colloquio, pure registrato il 06/09/2009, dalla polizia giudiziaria, il (OMISSIS), sempre riferendosi al (OMISSIS), aveva parlato di " (OMISSIS)", aggiungendo di non temere che lo stesso potesse ricoprire cariche elevate all'interno della "Lombardia"), cosi' come fosse ininfluente che i carabinieri, che avevano monitorato gli ingressi nel luogo di festeggiamento del matrimonio, non fossero riusciti ad identificare tra i presenti anche il (OMISSIS) (v. pagg. 906-916 sent. impugn.). E' appena il caso di aggiungere che non conducono a differenti conclusioni le lamentale del ricorrente che avrebbe voluto che a tutte le sue censure la Corte di appello avesse risposto in maniera specifica e dettagliata. Al riguardo, oltre a non essere configurabile alcuna violazione di legge, non e' neppure ravvisabile un vizio di mancanza di motivazione, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non e' tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo e' stato tenuto presente, si' da potersi considerare implicitamente disattese - come nella fattispecie si e' verificato - le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cosi' Sez. 4 , n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590). 9.2.2. Anche il secondo motivo del ricorso e' privo di pregio, avendo il ricorrente preteso una diversa valutazione degli elementi richiamati dai Giudici di merito ai fini della formulazione del giudizio di comparazione tra attenuanti concesse e aggravante riconosciuta: giudizio di fatto che e' stato espresso dalla Corte territoriale in maniera logicamente non censurabile, avendo specificato di poter concedere al (OMISSIS) le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di sola equivalenza sull'aggravante, in ragione della mancanza di qualsivoglia suo comportamento collaborativo e della obiettiva portata e gravita' del reato associativo addebitato; e, comunque, in forma non contraddittoria, tenuto conto che il prevenuto ha beneficiato della operativita' dell'articolo 62 bis c.p. solo per il fatto di non avere partecipato personalmente al compimento di specifici atti violenti e non anche per non avere avuto consapevolezza del carattere armato dell'organizzazione criminale, della quale aveva fatto parte, carattere che aveva giustificato il riconoscimento a suo carico della aggravante oggettiva di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 4 (v. pagg. 916-917 sent. impugn.). 9.2.3.1. I motivi sopra riportati nel punto 9.1.3., nella parte afferente alla decisione della Corte distrettuale di confermare la decisione del primo giudice di disporre la confisca, ai sensi della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies della somma di 150.000,00 euro portata dalla polizza vita n. 1007632 accesa presso la Banca Centropadana, sono infondati. Questa Corte di Cassazione ha avuto gia' modo di sottolineare che, in tema di confisca ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito con modificazioni nella Legge n. 356 del 1992, la necessaria valutazione dell'accertamento della sproporzione del valore dei beni oggetto di sequestro e poi di confisca rispetto alla situazione reddituale ed alle attivita' economiche del soggetto, va compiuta con riferimento al momento in cui i beni sono entrati a far parte del patrimonio dell'interessato, dovendosi ritenere ininfluenti favorevoli vicende economiche successive (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 47567 del 20/11/2013, P.M. in proc. Balducci, Rv. 258030); e che, ai fini della operativita' di tale disciplina, e' irrilevante il requisito della pertinenzialita' tra bene da confiscare e reato, sicche' detta confisca non e' esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui e' intervenuta condanna (cosi', tra le molte, Sez. 5 , n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381). Di tali regulae iuris i Giudici milanesi hanno fatto corretta applicazione evidenziando, per un verso, come fosse irrilevante che la polizza, di cui era stata disposta la confisca, fosse stata accesa con due versamenti di 50.000,00 e di 100.000,00 euro rispettivamente nel maggio del 2003 e nel luglio del 2004, dunque in epoca anteriore a quella in cui risultava commesso il reato associativo contestato al (OMISSIS); per altro verso, come fosse risultata comprovata una netta sproporzione tra il valore di quella polizza ed i redditi prodotti dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) nel periodo di riferimento, tra il 2002 ed il 2004, anni nei quali i due avevano dichiarato al fisco redditi personali annui variabili tra 28.100,00 ed i 49.894,00 euro per il primo, e tra i 18.507 ed i 47.221,00 euro per la seconda, del tutto insufficienti, anche considerate le spese che la famiglia aveva dovuto sostenere per provvedere alle proprie esigenze di vita, alla accensione sia di quella polizza, che di altra polizza, nell'agosto del 2005, sempre di 150.000,00 euro, gia' scaduta al momento del sequestro e percio' non appresa in via giudiziaria (v. pagg. 1635-1637 sent. impugn.). Ne' conduce a differenti conclusioni la documentazione prodotta dalla difesa, che avrebbe dovuto comprovare che i coniugi avevano conseguito in quegli anni tra il 2002 ed il 2004 redditi ben superiori che non avevano dichiarato al fisco: sul punto, bisogna prendere atto come all'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza gravata, della inidoneita' delle fonti probatorie offerte a riscontrare quella deduzione difensiva, in quanto documentazione inadatta "a risalire con precisione alle operazioni di riferimento, ai termini economici e temporali delle stesse" ed all'asserito "collegamento con la sottoscrizione della polizza", il ricorrente ha richiamato, da un lato, documentazione relativa ad un mutuo che i prevenuti avevano acceso nel 2001, dunque in epoca precedente a quello di interesse, senza prova alcuna che delle somme erogate dalla banca fosse stata effettivamente impiegata per l'accensione della indicata polizza; da altro lato, documentazione generica, che la Corte di appello aveva gia' evidenziato essere inidonea a legittimare un convincente collegamento economico e cronologico tra le presunte evasioni e la sottoscrizione di quella polizza, ovvero riferibile a violazioni fiscali delle societa' facenti capo alla moglie del (OMISSIS); documentazione in parte pure non pertinente perche' riguardante periodi di imposta diversi da quelli presi in considerazione. 9.2.3.2. Per la censura relativa all'omessa immediata restituzione della somma di 40.000,00 euro, pari alla differenza tra quanto originariamente sottoposto a sequestro preventivo e quanto successivamente mantenuto in vincolo a titolo di conversione in sequestro conservativo a garanzia delle spese del processo, va detto che la doglianza difensiva e' evidentemente inammissibile, in quanto il passaggio in giudicato della presente sentenza, con il conseguente venir meno di ogni ostacolo alla definitiva restituzione di quell'importo, fa emergere la sopravvenuta mancanza di un interesse concreto da parte del (OMISSIS) ad ottenere l'annullamento di quel provvedimento (comunque di discutibile correttezza formale). 9.2.4. Manifestamente infondati appaiono i motivi del ricorso del (OMISSIS) innanzi riportati nel punto 9.1.4., avendo la Corte territoriale congruamente spiegato come la quantificazione dei danni subiti da ciascun ente pubblico costituitosi parte civile fosse stato rimesso al giudice civile; come la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni all'immagine patiti dalla parte civile Comune di Pavia fosse stata pronunciata dal Giudice di primo grado, come da dispositivo scritto depositato ed allegato al verbale di udienza, essendo evidentemente priva di qualsivoglia diversa valenza dimostrativa la registrazione che taluni difensori avevano asseritamente effettuato in via privata nel corso di quella udienza, dalla quale si era sostenuto che sarebbe risultata la mancata lettura, da parte del Giudice, del passo del dispositivo riguardante quella statuizione civile; e come tale condanna fosse derivata dal fatto che il prevenuto era stato giudicato responsabile del reato di partecipazione ad una ramificazione dell'organizzazione criminale che aveva avuto come suo epicentro proprio quel capoluogo di provincia (v. pag. 900-901, 917-918 sent. impugn.). 9.2.5. Il quinto ed ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' ampiamente esposte, con riferimento alle analoghe doglianze avanzate da altro ricorrente, nel punto 6.2.1., al cui contenuto si fa qui rinvio. 10. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bresso). 10.1. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti cinque motivi. 10.1.1. Violazione dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 179 c.p.p., comma 2, e articolo 604 c.p.p., commi 4 e 5, e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale deciso sugli atti di impugnazione integrando l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado concernente il trattamento sanzionatorio, benche' la stessa fosse priva di parte della sua motivazione - che il Giudice dell'udienza preliminare aveva integrato con un successivo provvedimento che era stato annullato dalla Cassazione - dunque fosse nulla, cosi' privando gli imputati del doppio grado di giudizio riconosciuto dall'ordinamento interno, oltre che dall'articolo 2 del Protocollo addizionale della CEDU. 10.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera d) ed e), e articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione difensiva di nullita' della sentenza di primo grado per essere stata la stessa redatta con un "copia ed incolla" informatico, riproponendo, senza alcuna valutazione critica, il contenuto della ordinanza di applicazione di misure cautelari; e per avere valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate prive dei requisiti di genuinita' e spontaneita', spesso confuse o incomprensibili, anche perche' aventi ad oggetto dialoghi in dialetto calabrese, registrate all'interno di una vettura, quella del (OMISSIS), che sapeva di avere a bordo microspie; registrazioni inidonee a dimostrare l'esistenza della contestata struttura sovraordinata, di vertice e di coordinamento, denominata "Lombardia", e di un suo "capo" (struttura la cui esistenza era stata pure esclusa dalla sentenza emessa dal altro Tribunale lombardo in un diverso processo), e tanto meno di un programma criminoso, anche considerato che l'omicidio del (OMISSIS) era stato determinato da un movente esclusivamente personale; comunque, registrazioni inidonee a provare l'esistenza di un'associazione armata di stampo mafioso, dotata di una forza di intimidazione capace di esteriorizzarsi, anche per l'impossibilita' di riferire al sodalizio singole vicende criminose attribuibili a determinati soggetti ovvero la stessa disponibilita' di armi. In particolare, il (OMISSIS) ha censurato la motivazione della sentenza gravata in quanto illogica e contraddittoria nell'inserimento del prevenuto in una o in altra "locale" della ndrangheta del nord Italia; per averlo inquadrato nella "locale" di Bresso nonostante le intercettazioni (per giunta spesso riguardanti rapporti leciti con terzi soggetti) avessero escluso che egli aveva partecipato alle riunioni degli affiliati a quel gruppo criminale, peraltro tutti originari di una zona calabrese diversa da quella nella quale il (OMISSIS) e' nato; captazioni che, anzi, avevano riscontrato che egli aveva preso parte ad un summit pur non essendo stato invitato e, dunque, essendo sgradito ai presenti, ed all'insaputa del (OMISSIS), che all'epoca dirigeva la "Lombardia". 10.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso le richieste difensive finalizzate ad ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed una pena piu' mite, nonostante il (OMISSIS) abbia un solo precedente penale risalente al 1989. 10.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 417 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte milanese confermato l'applicazione al (OMISSIS) della misura di sicurezza della liberta' vigilata, in assenza di qualsivoglia valutazione concreta di elementi sintomatici di una sua pericolosita' sociale. 10.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 74 e 185 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte ritenuto ammissibili le costituzioni delle parti civili, nonostante il procedimento sia stato definito nelle forme del rito abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato e le costituzioni fossero intervenute quanto il giudice, nell'udienza del 09/06/2011, aveva gia' aperto la discussione; e per avere confermato la condanna al risarcimento dei danni all'immagine e all'ordine pubblico, benche' negli atti di costituzione non fosse stato chiarito qual era stata la concreta lesione di diritti soggettivi patita dalla Regione Lombardia e quale la pretesa risarcitoria fatta valere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero degli interni per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. 10.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 10.2.1. Il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso del (OMISSIS) sono infondati per le ragioni gia' sopra esposte rispettivamente nei punti 7.2.1., 5.2.6. e 7.2.6., cui si fa integralmente rinvio. 10.2.2.1. Le doglianze formulate nella prima parte del secondo punto del ricorso del (OMISSIS) sono manifestamente infondate per gli argomenti gia' innanzi tratteggiati nel punto 7.2.2.1., da intendersi qui trascritto. 10.2.2.2. Inammissibili, perche' dirette a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, le ulteriori e piu' specifiche doglianze formulate dal (OMISSIS) in ordine all'affermazione della sua responsabilita' in relazione al delitto associativo contestatogli, avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato come l'esistenza della "locale" ndranghetistica di Bresso fosse stata dimostrata dal contenuto di una serie di importanti intercettazioni di conversazioni tra presenti, che avevano comprovato come quel gruppo "fosse uno dei piu' vecchi locali della Lombardia" (cosi' (OMISSIS) in una conversazione con (OMISSIS) registrata il 23/11/2007), all'epoca composto da almeno 25 affiliati (cosi' (OMISSIS), parlando con il (OMISSIS), in un colloquio captato dagli inquirenti il 19/08/2007), tutti nella disponibilita' di armi (in parte sequestrate al (OMISSIS) al momento del suo arresto), che si trovavano in forte contrapposizione con gli affiliati alla analoga organizzazione ndranghetistica di Oppido Mamertina, anche in ragione della presenza del (OMISSIS), associato propenso a favorire regole di totale e definitiva mancanza di ogni collegamento tra il sodalizio lombardo e quello calabrese (v. pagg. 1273-1275 sent. impugn.). In tale contesto le censure mosse dal ricorrente appaiono oltremodo aspecifiche, non confrontandosi con i copiosi dati conoscitivi che, in maniera congrua, sono stati valorizzati dalla Corte milanese per legittimare le proprie determinazioni, essendo stato chiarito come le intercettazioni ambientali avessero confermato che il (OMISSIS), gia' coinvolto in traffici di droga e privo di alcuna regolare attivita' lavorativa, era uno dei piu' qualificati affiliati dell'associazione per delinquere di stampo mafioso piu' volte menzionata: basti ricordare che del (OMISSIS) avevano discusso il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) per un suo non autorizzato tentativo di spostamento alla "locale" di Voghera, vicenda questa per la cui soluzione erano stati anche coinvolti il (OMISSIS) e (OMISSIS), all'epoca "mastro generale" per la Lombardia; dalle successive conversazioni era emerso che il (OMISSIS) apparteneva formalmente alla "locale" di Bresso, tanto che taluni altri associati avevano manifestato un certo fastidio per il fatto che il prevenuto fosse comparso senza preavviso ed avesse partecipato alle riunioni degli affiliati di altre "locali". Peraltro, la circostanza della presenza del (OMISSIS) alla riunione organizzata il 11/04/2009 presso gli Orti di Vialba era stata pure verificata dai carabinieri operanti: partecipazione a quel summit che aveva rivestito notevole valenza probatoria, tenuto conto che in quella occasione i sodali si erano riuniti per attribuire nuove "doti", cioe' gradi piu' elevati, a due associati, quali (OMISSIS) e (OMISSIS) (v. pagg. 1395-1398, 1404-1405 sent. impugn.). Lettura delle emergenze che si pone in conformita' con il gia' richiamato indirizzo di questa giurisprudenza di legittimita' per il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneita' al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (cosi' Sez. 1 , n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624). 10.2.3. Pure infondate sono le doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche e le scelte in ordine all'entita' della pena irrogata, in relazione alle quali i giudici di merito hanno evidenziato, con valutazione esente da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede, che il (OMISSIS) e' gravato da vari precedenti penali e non ha indicato alcun elemento utile per esprimere un giudizio di benevolenza nei suoi riguardi (v. pag. 1405 sent. impugn.): considerato che e' affermazione costante di questa Corte che, per giustificare detto diniego, e' sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., al quale attribuisca rilevanza decisiva. 11. Ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti alla "locale" di Bresso). 11.1. Con due distinti atti di analogo contenuto, entrambi sottoscritti dal comune difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dedotto, con un unico ed articolato motivo, la violazione di legge, in relazione alle norme in materia di valutazione delle prove, ed il vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la sentenza di condanna di primo grado valorizzando una serie di circostanze - quali quelle desumibili da specifiche intercettazioni ambientali o telefoniche, e quelle concernenti gli accertati rapporti con altri soggetti calabresi - del tutto inidonee a fondare l'ipotesi accusatoria. In specie, per avere i Giudici di merito utilizzato una conversazione captata in ambientale dal contenuto generico e indeterminato, comunque riferibile a vicende e relazioni lecite, valida al piu' come "chiacchiera da bar", e considerato, a carico dei due imputati, la loro presenza ad incontri aventi finalita' penalmente irrilevanti: dunque, emergenze inadatte a dimostrare l'esistenza di un'associazione armata che, al piu', non aveva avuto alcuna concreta proiezione esterna e rispetto alla cui esistenza, funzionamento e rafforzamento i due (OMISSIS) (i quali, peraltro, non avevano accumulato alcuna ricchezza illecita) non avevano dato alcun contributo personale. 11.1.2. I ricorrenti si sono, altresi', doluti del fatto che la Corte territoriale abbia loro negato, in maniera ingiustificata ed immotivata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed una riduzione della pena finale inflitta, benche' essi siano soggetti incensurati ed entrambi abbiano, in ogni caso, diritto ad una mitigazione della sanzione, in conformita' ai parametri di equita' e ragionevolezza ed alla funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 Cost.. 11.2. Ritiene la Corte che i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) siano inammissibili. 11.2.1. Le principali doglianze formulate dai due prevenuti si traducono sostanzialmente in inammissibili censure di fatto, essendosi i ricorrenti limitati, senza invero mettere in luce alcuna effettiva inosservanza delle norme di diritto penale oggetto di contestazione, a pretendere una diversa e alternativa interpretazione dei risultati delle indagini preliminari, tutti pienamente utilizzabili in ragione dell'istaurato rito abbreviato. Quanto alle caratteristiche di mafiosita' ed alla disponibilita' delle armi della organizzazione di stampo ndranghetistico in argomento, e' sufficiente qui far rinvio alle piu' analitiche valutazioni, sulla completezza e adeguatezza logica della motivazione della sentenza gravata, sopra proposte dal punto 5.2.4.1. a quello 5.2.4.4., da intendersi qui integralmente trascritte. Analogo richiamo puo' essere operato al punto 10.2.2.2. con riferimento alle censure mosse dagli impugnanti in ordine all'accertata esistenza della "locale" di Bresso. Per cio' che concerne la piena e fattiva partecipazione dei due ricorrenti al sodalizio criminale in esame, va osservato come del tutto coerenti con quelle premesse di carattere generale e, comunque, congrui e privi di manifeste forme di illogicita', sono gli argomenti valorizzati dalla Corte milanese per giustificare l'affermazione di colpevolezza dei predetti in ordine al delitto associativo loro contestato. Tenuto conto che (OMISSIS) - gia' presente ad un incontro svoltosi nel maggio del 1998 tra soggetti calabresi coinvolti nel sequestro di persona in danno della (OMISSIS), sequestrata a Firenze e liberata in Aspromonte, molti dei quali poi risultati, negli anni Duemila, ai vertici della ndrangheta lombarda - era stato menzionato espressamente dal (OMISSIS), nel corso di una lunga conversazione in ambientale, registrata il 23/11/2007, tra gli affiliati sui quali, nonostante i contrasti sorti in ordine al rispetto di regole interne di funzionamento del sodalizio, l'organizzazione poteva fare affidamento per il rafforzamento della "Lombardia", vale a dire della struttura federata e di coordinamento delle varie "locali" ndranghetistiche di quella regione; che (OMISSIS) era certamente appartenente alla "locale" di Bresso della quale, in quel periodo, la direzione era stata assunta dal (OMISSIS), cui il primo aveva dovuto rivolgersi per decisioni inerenti alla ‘sospensione' di taluni affiliati: (OMISSIS) che, nei primi mesi del 2008, avendo mostrato di non condividere le spinte autonomistiche del (OMISSIS), aveva disertato le riunioni degli affiliati a quella locale organizzate in quel lasso temporale. Eloquenti sono cosi' le conversazioni telefoniche all'epoca captate dagli inquirenti, che avevano confermato come (OMISSIS) continuasse a mantenere i contatti con gli aderenti ad altre "locali", quali l' (OMISSIS) e lo (OMISSIS), mostrando il proprio malcontento per la "deriva" presa dalla comune organizzazione criminale per le iniziative del (OMISSIS) e del (OMISSIS); e che, dopo la uccisione di quest'ultimo, verificatasi il 14/07/2008, egli aveva ripreso appieno a partecipare alla vita associativa, significativamente presenziando ad alcuni summit di affiliati, quali quello a Cesano Montina del 23/10/2008 (durante il quale era stata attribuita una nuova "dote" al fratello (OMISSIS)); quello a Cormano del 31/10/2008 (durante il quale era stata cerimoniata l'assegnazione di doti a (OMISSIS), germano di (OMISSIS), capo della "locale"); quello del 16/11/2008 organizzato in presenza anche di un rappresentante della ndrangheta calabrese; ed ancora quello presso il ristorante "(OMISSIS)" di Cologno Monzese del 06/12/2008, organizzato per risolvere i problemi organizzativi sorti tra gli associati aderenti alla "locale" di Bresso. Ne' e' stato trascurato il diretto coinvolgimento di (OMISSIS) agli incontri, svoltisi nei primi mesi del 2009, finalizzati a favorire il "rientro" del predetto nella "Lombardia", del quale era stato fondatore, con la sua riassunzione del ruolo di responsabile del gruppo di Bresso, e per ridefinire compiti e competenze delle singole "locali" lombarde, conferire nuove "doti", designare cariche, impartire prescrizioni e sanzioni ai singoli sodali (v. pag. 1297-1309 sent. impugn.). In tale contesto probatorio, al quale con il ricorso si e' cercato di dare una diversa valenza rispetto a quella che, in maniera logicamente convincente, e' stato attribuito dalla Corte meneghina, e' risultata evidente anche la posizione di (OMISSIS), che aveva aderito alla "locale" di Bresso, vivendone in prima persona gli sviluppi e le vicissitudini proprio perche' fratello di quel (OMISSIS) che di tale "locale" era stato il responsabile, prima del tentativo del (OMISSIS) di soppiantarlo: cosi' dalle intercettazioni eseguite durante la fase delle indagini era emerso che Vincenzo, anche a causa dei suoi problemi di salute, aveva attributo al fratello (OMISSIS) una sorta di ruolo di "reggenza"; che questi aveva mostrato un eloquente "iperattivismo", tessendo una serie di importanti relazioni con i responsabili di altre "locali", quali l' (OMISSIS) ed il (OMISSIS), e persino con rappresentanti storici della ndrangheta calabrese, quale (OMISSIS); ed aveva presenziato a diverse riunioni tra affiliati, con funzioni riorganizzative, alcune delle quali sopra menzionate, tra cui il gia' citato summit presso il ristorante "(OMISSIS)" di Cesano Maderno, che, da una captazione ambientale del giorno seguente, si era appreso come fosse stato appositamente fissato per l'attribuzione a lui, (OMISSIS), delle nuove "doti", dunque di un grado piu' elevato all'interno della comune organizzazione criminale (v. pag. 1311-1318 sent. impugn.). 11.2.2. Manifestamente infondate sono le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alle scelte sulla dosimetria della pena, in quanto la Corte territoriale, con motivazione incensurabile in questa sede, ha sottolineato come la oggettiva gravita' delle condotte delittuose accertate e l'assenza di elementi su cui basare un diverso giudizio di meritevolezza per i due (OMISSIS), avessero legittimato le decisioni di quantificazione della sanzione finale da irrogare agli imputati (peraltro, per (OMISSIS), dai Giudici di secondo grado ridotta, in ragione delle sue precarie condizioni di salute; v. pagg. 1310 e 1318 sent. impugn.). 12. Ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti alla "locale" di Bresso). 12.1. Con atto sottoscritto dal loro comune difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dedotto, con un unico ed articolato punto, la violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 192 e 533 c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva (specificamente per (OMISSIS)), ed il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello (per giunta riferendosi alla motivazione della sentenza di primo grado, sul punto del tutto carente) immotivatamente riconosciuto alla "locale" di Bresso i caratteri propri, attuali ed effettivi, dell'associazione di stampo mafioso e per avere confermato l'affermazione di colpevolezza dei due fratelli in ordine al reato associativo loro ascritto; valorizzando il contenuto di intercettazioni (spesso incompiute, espressione di esagerazioni e, per giunta, molte cronologicamente riferibili a periodi fuori contestazione) capaci di dimostrare solamente l'esistenza di loro generici rapporti di parentela, amicizia o di affari, e non anche di effettivi, dinamici e funzionali contributi personali alla vita di quella presunta organizzazione criminale. In particolare, (OMISSIS) ha posto in luce l'inidoneita' di un'unica intercettazione ambientale a riscontrare l'esistenza di un suo reale coinvolgimento nella vita operativa di quella organizzazione criminale. Mentre (OMISSIS) si e' lamentato del fatto che la Corte distrettuale avesse dato per scontata la sua presenza ad un funerale, quella del (OMISSIS), laddove la visione del filmato girato nell'occasione dagli appartenenti alla polizia giudiziaria aveva senz'altro comprovato l'erroneita' della identificazione eseguita dagli inquirenti. Entrambi gli imputati si sono, infine, doluti della conferma dell'affermazione di sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. 12.2. Con ulteriore atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti cinque motivi. 12.2.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per le ragioni gia' sinteticamente esposte nel punto 12.1. a proposito dell'altro ricorso: in aggiunta e' stato sottolineato come sia irragionevole "‘trasferire" i caratteri della mafiosita', astrattamente attribuibili ad altri gruppi organizzati, alla "locale" di Bresso, tanto piu' che quest'ultima risultava essere operativo nel territorio di un comune nel quale e' stata dall'autorita' giudiziaria milanese gia' riconosciuta esistente altra associazione di stampo mafioso; e contraddittorio sostenere che (OMISSIS) abbia fattivamente partecipato ad un sodalizio criminale dal quale era stato "allontanato", ovvero "sospeso", per una presunta violazione di una delle regole di comportamento imposte agli associati, tanto da non essere stato piu' coinvolto in alcuna delle iniziative degli altri affiliati o da non essere piu' invitato a partecipare alle riunioni tra i sodali (presenziando solo al matrimonio di una nipote, fatto questo di rilevanza palesemente solo privata). 12.2.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 c.p., comma 4, per avere la Corte territoriale erroneamente posto a carico la circostanza aggravante della disponibilita' delle armi sulla base di un generico riferimento ai "trascorsi criminali" dell'imputato e all'impossibilita' che lo stesso ignorasse il carattere armato di quell'associazione per delinquere. 12.2.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte lombarda omesso del tutto di rispondere alla richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche, benche' questi non si fosse "macchiato" di alcun reato fine e, in relazione all'esecuzione di precedenti pene, avesse dimostrato una capacita' di reinserimento nella societa'. 12.2.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 99 c.p., per avere la Corte milanese omesso di giustificare il riconoscimento, in capo all'imputato, della recidiva aggravata contestata. 12.2.5. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies per avere la Corte distrettuale erroneamente disposto la confisca dell'appartamento di Meda intestato all'imputato, benche' tale bene risulti acquistato nel lontano 2003, dunque in epoca di gran lunga antecedente al periodo di commissione del reato associativo oggetto di addebito. 12.2.6. Con memoria depositata il 20/05/2014, l'avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), e' tornato ad insistere per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, evidenziando come le carte del processo avessero escluso tanto l'esistenza di associazione il cui metodo e carattere di mafiosita' fossero stati esteriorizzati nel contesto territoriale di riferimento, quanto la sussistenza di una stabile e fattiva permanenza della adesione del (OMISSIS) a quel sodalizio. 12.3. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di (OMISSIS) sia inammissibile, in quanto presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge ovvero motivi manifestamente infondati. 12.3.1. Valgono per questo ricorrente valutazioni sostanzialmente analoghe a quelle rappresentate per le posizioni dei cugini, i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), nel punto 11.2.1., al cui contenuto, per la parte generale introduttiva ed anche per la sussistenza della aggravante della disponibilita' di armi, si fa rinvio. Quanto piu' direttamente alla posizione del predetto ricorrente, va osservato come le doglianze prospettate si mostrino in gran parte generiche, risolvendosi comunque in censure tendenti ad una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, a fronte di una decisione qualificata da un apparato argomentativo completo e privo di illogicita': con il quale la Corte di appello di Milano ha spiegato come la diretta partecipazione di (OMISSIS) alla "locale" ndranghetistica di Bresso fosse desumibile dal contenuto di una serie di intercettazioni ambientali, dalle quali, nell'ambito delle gia' delineate contrapposizioni che avevano caratterizzato la vita associativa di quel gruppo prima e dopo la eliminazione fisica del Novella, emergeva che il suddetto imputato - gia' portatore di gravi precedenti per partecipazione ad associazione per delinquere, per due tentati omicidi e per un sequestro di persona a scopo di estorsione - era stato espressamente menzionato, il 14/07/2008, dal (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) come uno degli affiliati a quella "locale"; ed ancora, in altre conversazioni successive registrate dagli inquirenti, gli interlocutori avevano discusso della sua particolare vicenda familiare, essendo stato egli "tradito" dalla moglie, andata a convivere con il di lui fratello (OMISSIS), vicenda della quale si erano poi interessati tutti gli associati, nella misura in cui quel comportamento era stato considerato come una violazione di una delle regole di comportamento della ndrangheta; le intercettazioni hanno comprovato che, dopo l'uccisione del (OMISSIS), (OMISSIS), che pure aveva conservato frequenti quotidiani contatti con il sodale (OMISSIS), era stato "affrancato" da ogni censura, venendo considerato come uno degli associati sui quali la "locale" di Bresso avrebbe potuto contare per la sua rifondazione organizzativa (v. pagg. 1420-1429 sent. impugn.). 12.3.2. Inammissibile, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 3, e' l'ulteriore doglianza contenuta nel ricorso di (OMISSIS) concernente la mancata assunzione di una prova decisiva, trattandosi di violazione di legge che non era stata dedotta con l'atto di appello. 12.4.1. Sono inammissibili, perche' consistenti in pratica in mere censure di fatto, le doglianze formulate tanto con il ricorso comune al fratello Rocco quanto quelle avanzate con il primo motivo del ricorso presentato nell'esclusivo interesse di (OMISSIS). Richiamate in questa sede le argomentazioni generali riguardanti la configurabilita' del delitto di cui all'articolo 416 bis c.p., innanzi riportate nel punto 12.3.1, va sottolineato come il ricorrente si sia sostanzialmente impegnato ad escludere che, nel periodo in contestazione, egli avesse continuato a fare parte del sodalizio criminale piu' volte menzionato. In tale ottica - premesso che l'imputazione non prevede un preciso periodo di inizio della commissione di quel reato e fa riferimento ad una perduranza della condotta, da intendersi percio' persistente fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado del novembre del 2011 - va rilevato come la Corte di appello di Milano abbia logicamente posto a fondamento dell'affermazione di responsabilita' dell'imputato il contenuto di una serie di intercettazioni ambientali nel corso delle quali (OMISSIS) e (OMISSIS), soggetti certamente aderenti, con i piu' alti gradi, all'associazione per delinquere di stampo mafioso in argomento - dunque persone che, proprio per la loro posizione all'interno del sodalizio, non potevano millantare notizie false, ne' esaminare situazioni frutto di pure impressioni personali - avevano discusso della ragioni della rifondazione organizzativa della "locale" di Bresso, e parlando di Domenico ‘Mimmo' Cammareri, gia' nel 1998 "mastro generale" della Lombardia (e posto in una sorta di posizione di quiescenza per avere violato una delle regole comportamentali del codice della ndrangheta, decidendo di convivere con la cognata), avevano esaminato la possibilita' di reintegrarlo nei ranghi associativi, "liberandolo" dalla "sospensione" che aveva patito per gli "errori" che aveva commesso per le sue vicende familiari (‘liberazione' che era stata formalmente certificata dalla scelta di molti capi della ndrangheta lombarda di presenziare ai festeggiamenti per il matrimonio della nipote di (OMISSIS)): in tale ben preciso contesto temporale - caratterizzato dalla oramai intervenuta eliminazione dello "scissionista" (OMISSIS) e dalla volonta' di recuperare a pieno titolo il contributo associativo dei cugini di (OMISSIS), i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) - si inquadra l'ulteriore conversazione captata dagli inquirenti, quella tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), nel corso della quale i due avevano discusso del rischio che " (OMISSIS)" (OMISSIS), scarcerato nel febbraio del 2008 dopo un lungo periodo di espiazione di pena e sottoposto a misure alternative alla detenzione, oramai residente a Meda ma facente parte della "locale" di Bresso, potesse volere nuovamente assumere la direzione della "Lombardia" (e percio' a molti "dava fastidio"), cosi' confermando che era tornato ad occuparsi delle questioni associative, dato che stava "litigando con (OMISSIS)" per la carica di capo della "locale", che aveva ricominciato ad interessarsi delle vicende del gruppo ("...ndranghitia ancora!") ed aveva associati ("persone") che lo avrebbero certamente seguito ("ce le ha le persone che lo seguono, non e' che non ce l'ha...") (v. pagg. 1405-1412, 1415-1418 sent. impugn.). 12.4.2. Infondato e' il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), per le ragioni gia' rappresentate, in generale, nella parte finale del punto 5.2.4.3.. Va, cosi', riaffermato che, secondo il consolidato indirizzo esegetico privilegiato dalla giurisprudenza di legittimita', in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilita' di armi, prevista dall'articolo 416 bis c.p., ai commi 4 e 5 presenta natura oggettiva, ed e' applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 7707/04 del 04/12/2003, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229769). Sotto questo punto di vista non e' ravvisabile alcuna violazione di legge nell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell'attribuzione di quella circostanza aggravante anche al suddetto ricorrente, ai sensi dell'articolo 59 c.p., comma 2, in quanto, in ragione della sua accertata pregressa adesione all'organizzazione criminale in questione e della gia' verificata commissione di gravi delitti anche in violazione della disciplina sulle armi, non era verosimile ritenere una sua incolpevole ignoranza in ordine al carattere armato dell'associazione di stampo ndranghetistico della quale aveva cosi' continuato a fare parte (v. pag. 1418 sent. impugn.). 12.4.3. Manifestamente infondati sono il terzo ed il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS), in quanto finalizzati ad ottenere una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato: esercizio compiuto in maniera del tutto legittima, avendo la Corte di appello valorizzato i gravi precedenti penali dell'imputato, partecipe del sodalizio criminale de quo per un lungo periodo e capace di rivestire anche cariche di elevato rango, dunque soggetto pericoloso socialmente, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata contestata e delle determinazione circa la non meritevolezza della concessione della attenuanti generiche (v. pagg. 1418-1419 sent. impugn.). 12.4.4. Priva di pregio e', infine, l'ultima doglianza difensiva formulata con riferimento alla decisione della Corte territoriale di confermare la disposizione della confisca, ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, dell'immobile sito in Meda, comprato da (OMISSIS) nel 2003, del valore del tutto sproporzionato rispetto alle capacita' reddituali ed economiche (esigue se non addirittura nulle) che lo stesso, la sua convivente ed altri loro familiari avevano all'epoca dell'acquisto: essendo irrilevante, come si e' gia' avuto modo di sottolineare esaminando la posizione di altro ricorrente, ai fini della operativita' di tale disciplina, il requisito della pertinenzialita' cronologica tra bene da confiscare e reato - requisito la cui assenza e' stata, peraltro, dedotta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione - ben potendo il provvedimento ablatorio essere adottato su beni acquisiti in epoca anteriore a quella di commissione del reato per cui e' intervenuta condanna (cosi', tra le molte, Sez. 5 , n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381) (v. pagg. 1639-1640 sent. impugn.). 13. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Seregno e Giussano; ed ai reati di estorsione aggravata e di ricettazione, di cui rispettivamente ai capi 51) e 97). 13.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 13.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 530 e 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato di partecipazione associativa contestato al capo 1), valorizzando tre circostanze fattuali (in specie la custodia di un appartamento ed il tenore di una conversazione intercettata) prive di inequivoca valenza dimostrativa. 13.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 629 e 393 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso le richieste difensive finalizzate ad ottenere una derubricazione del fatto contestato al capo 51) nel diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo agito il (OMISSIS) nell'intima convinzione di pretendere quanto dovutogli; e per avere omesso di spiegare perche' la moto oggetto di discussione (capo 97) fosse proprio quella provento del furto gia' sequestrata dai carabinieri di Desio. 13.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 63 c.p., comma 4, e articolo 69 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicita', per avere la Corte milanese erroneamente aumentato la pena, gia' determinata in riferimento all'aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 629 c.p., comma 2 per la riconosciuta recidiva reiterata in misura superiore al terzo consentito. 13.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati. 13.2.1. Le doglianze contenute nel primo e nel secondo motivo del ricorso sono inammissibili perche' finalizzate esclusivamente a sollecitare una non consentita "incursione" nella valutazione dei fatti, gia' congruamente verificati dai Giudici di merito: i quali, con motivazione logica ed esauriente, hanno spiegato che la partecipazione del (OMISSIS) al sodalizio criminale in argomento fosse stata dimostrata sia dal fatto che lo stesso aveva preso in custodia un appartamento di Milano, destinandolo a "base logistica" del gruppo, tenuto conto che li' avvenivano gli incontri riservati di (OMISSIS) con altri affiliati, e che in quell'immobile sarebbero stati ospitati i cugini (OMISSIS), recatisi nel capoluogo per organizzare l'attentato in Cabiate in danno di tal (OMISSIS), ai cui preparativi anche l'odierno ricorrente aveva preso parte; sia dal fatto che in una conversazione registrata nel dicembre del 2008 lo (OMISSIS) aveva comunicato al (OMISSIS) che "doveva rimanere a sua disposizione", tenendo il cellulare sempre acceso. Del tutto generica e' la contestazione relativa alla sussistenza della ricettazione della motocicletta indicata nel capo d'imputazione 97), posto che, a fronte delle inequivoche conversazioni telefoniche, intercettate il 09/02/2009, da cui era risultato che il (OMISSIS) si sarebbe dovuto ricevere una moto da tal (OMISSIS), vi era stato l'accertamento eseguito il giorno successivo dai carabinieri i quali, fermato un autocarro sul quale era stata caricata la moto che si trovava all'interno del cortile di pertinenza dell'immobile del (OMISSIS), avevano verificato che tale veicolo, nell'occasione sequestrato, era appunto di provenienza furtiva. Ne vi erano stati dubbi sul fatto che il (OMISSIS) si fosse riferito proprio a quella moto, considerato il tenore preoccupato, per il "casino che era successo", delle telefonate intercorse tra i due prevenuti immediatamente dopo l'intervento dei militari. Quanto alla estorsione aggravata, la Corte meneghina, nell'escludere che le richieste rivolte, con esplicite minacce di morte e con la violenta apprensione della vettura della vittima, dal (OMISSIS) ai (OMISSIS), fossero dirette ad ottenere il pagamento di denaro dovuto, ha fatto corretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimita', che questo Collegio reputa di dover privilegiare, per il quale, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrano delle proprie ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto dinanzi all'autorita' giudiziaria, occorre avere riguardo al grado di gravita' della condotta violenta o minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilita' di scelta alla vittima, integra gli estremi del piu' grave delitto di estorsione (in questo senso Sez. 6 , n. 32721 del 21/06/2010, Hamidovic e altro, Rv. 248169) (v. pagg. 1105-1111 sent. impugn.). 13.2.2. Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' fondato, avendo la Corte di appello, dopo aver chiarito come la pena irrogata al prevenuto fosse stata calcolata nel rispetto della disposizione dettata dall'articolo 63 c.p., comma 4, in quanto l'aumento per la recidiva reiterata era stato operato in misura non superiore ad un terzo sulla pena gia' determinata con riferimento al delitto di estorsione aggravata di cui al capo 51), aumentato, nel calcolo finale, la pena della meta', nella misura di anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, per la recidiva, rispetto alla pena base di anni sei di reclusione ed euro 600,00 di multa (v. pagg. 1111-1112 sent. impugn.). La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, nel nuovo giudizio, dovra' motivare le ragioni del riconoscimento della recidiva contestata e determinare l'aumento nella misura (fino ad un terzo) consentita dalla legge. 14. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione ai reati di cessione di stupefacenti, di cui ai capi 132) e 134) dell'imputazione). 14.1. Con atto sottoscritto personalmente, il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti due motivi. 14.1.1. Vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna in relazione al reato del capo 134), benche' non sia stato rinvenuto alcuno stupefacente e non sia stato provato che il contenuto dei sacchetti non fossero uova, come sostenuto dall'imputato. 14.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 2 c.p., comma 2, e articolo 99 c.p., comma 1, Legge n. 230 del 1998, articolo 14, comma 2, per avere la Corte erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva benche' il richiamato precedente penale attenga ad un reato, quello di rifiuto di prestare il servizio di leva, che e' stato abolito dalla Legge n. 331 del 2000, all'articolo 1, comma 6; e per non avere, comunque, motivato in ordine al suo riconoscimento, nonostante tale precedente risalga a molti anni prima e non ha alcuna connessione con i reati per i quali vi e' stata la nuova condanna. 14.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 14.2.1. Il primo motivo del ricorso e' inammissibile in quanto diretto a sollecitare una diversa lettura delle emergenze probatorie, non consentita in sede di legittimita', a fronte di una determinazione adottata dai Giudici di merito giustificata con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicita': avendo gli stessi puntualizzato come non fosse ragionevolmente credibile che il pacchetto lasciato dal (OMISSIS) nell'armadietto di plastica, poi prelevato dal coimputato (OMISSIS) e da questi consegnato ad un cliente, contenesse delle uova raccolte poco prima da un pollaio, sia perche' quel pacchetto venne maneggiato dall'imputato in maniera incompatibile con un contenuto fragile, sia anche perche' non vi erano motivi particolari che quell'involucro venisse lasciato nel citato armadietto di metallo; d'altro canto, la Corte territoriale aveva convincentemente spiegato come quell'episodio dovesse essere collegato al fatto che qualche giorno dopo, proprio in quell'armadietto, gli ufficiali di polizia giudiziaria avevano rinvenuto il materiale tipico per il confezionamento della droga, quali un bilancino di precisione e sacchetti di plastica, nella vettura del (OMISSIS) avevano trovato un pacchetto contenente ben 400 grammi di cocaina e, sempre nella medesima circostanza, addosso al (OMISSIS) era stata scoperta la somma di 38.000,00 euro, fondatamente ritenuta provento dello spaccio dello stupefacente (v. pagg. 729-730 sent. impugn.). 14.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' infondato, in quanto questo Collegio reputa di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente (contrastato solo da poche e risalenti pronunce), per il quale, in tema di reati militari, le disposizioni normative che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il servizio militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l'articolo 2 c.p., comma 4, con la conseguenza della non punibilita' della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo, salvo che non sia stata gia' pronunciata sentenza irrevocabile: la norma incriminatrice di cui all'articolo 151 c.p.m.p., dunque, non e' stata abrogata, ma solo e' venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004, ai sensi della Legge n. 226 del 2004, articolo 1 (cosi', da ultimo, Sez. 5 , n. 6185/11 del 10/11/2010, Spadea, Rv. 249251). Quanto al riconoscimento della recidiva la Corte territoriale ha adeguatamente motivato le ragioni della propria decisione, rilevando come il giudizio di sussistenza della pericolosita' sociale derivasse dal fatto che il (OMISSIS), responsabile di una pluralita' di episodi di narcotraffico, fosse stato in passato dichiarato responsabile di altro reato sintomatico della sua indifferenza ai precetti della legge (v. pag. 731 sent. impugn.). 14.2.3. E' doveroso aggiungere - con cio' esaminando di ufficio una questione che non e' stata dedotta dal ricorrente - che il principio dell'applicazione della disciplina piu' favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 in relazione alle "droghe leggere", con il conseguente dovere di rideterminare la pena, non opera quando gli stessi costituiscono reati-satellite, perche', nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione piu' grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti (cosi' Sez. 6 , n. 12727 del 06/03/2014, Aiello e altri, non mass.)- Valutazione, questa, che e' qui valida per il (OMISSIS), per il quale il reato di cui all'articolo 132), avente ad oggetto sostanza stupefacente del tipo hashish, e' stato posto in continuazione con altro reato piu' grave. 15. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Milano). 15.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 15.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte di merito confermato l'affermazione di responsabilita' dell'imputato in ordine al reato associativo contestatogli, benche' le carte del processo non avessero dimostrato l'esistenza degli elementi costitutivi dell'associazione di stampo mafioso de qua, ne' la diretta partecipazione del (OMISSIS) a tale sodalizio criminale, essendo state valorizzate mere relazioni personali con terzi soggetti. 15.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato la prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata. 15.1.3. Mancanza di motivazione e nullita' della pronuncia relativa alla applicazione nei riguardi del (OMISSIS) della misura cautelare reale del sequestro preventivo di somme di denaro. 15.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) sia inammissibile. 15.2.1. I primi due motivi del ricorso sono inammissibili perche' generici. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata e con la mera elencazione di massime giurisprudenziali, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito (essendo stata accertata la presenza del (OMISSIS) a vari summit segreti di affiliati, tra i quali quello, svoltosi il 31/10/2009 a Paderno Dugnano, dei vari responsabili delle "locali" ndranghetistiche convocati per eleggere lo (OMISSIS) come "mastro generale" della "Lombardia", partecipazione dunque essenziale e qualificata in momento cruciale dell'esistenza di quell'associazione di stampo mafioso, cui fu determinante il contributo del (OMISSIS), all'epoca in possesso della "dote" di "mammasantissima" e della "carica di capo societa'" della "locale" di Milano; (OMISSIS) che era stato intercettato in ambientale anche mentre aveva dato suggerimenti a tal (OMISSIS), all'epoca latitante per uxoricidio) e le ragioni - legate esclusivamente all'eta' avanzata da porre a raffronto con la obiettiva gravita' della condotta tenuta dal (OMISSIS), partecipe in posizione di vertice di quel sodalizio criminale - per le quali al prevenuto, con non censurabile scelta di merito, potessero essergli riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza e non di prevalenza sull'aggravante contestata (v. pagg. 652-658 sent. impugn.). 15.2.2. Manifestamente infondato e' il terzo motivo del ricorso con il quale il (OMISSIS) si e' doluto, peraltro in forma molto generica, della mancanza di motivazione in ordine al provvedimento di confisca, adottato dal Giudice di prime cure, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilita' del prevenuto il quale, tuttavia, con l'atto di appello non aveva formulato alcuna specifica censura contro quel provvedimento. 16. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Pavia). 16.1. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti due motivi. 16.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato per il reato associativo contestatogli, benche' le prove acquisite avessero escluso che egli appartenesse alla "locale" di Pavia, ne' ad altra articolazione associativa, ne' avessero dimostrato, al di la' dell'esistenza di una generica rete di amicizie, peraltro risalenti nel tempo o legate al periodo di frequenza universitaria, un suo fattivo contributo alla realizzazione degli scopi di quel sodalizio criminale ovvero la partecipazione a summit segreti di affiliati. 16.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso la doglianza difensiva circa l'entita' elevata della pena irrogata, facendo riferimento alla inflizione di una sanzione nel minimo edittale, benche' la pena risulti determinata erroneamente in relazione all'ipotesi delittuosa dell'articolo 416 bis c.p., comma 1 e non anche a quella, riconosciuta, di mera partecipazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo; e per avere i Giudici di secondo grado rigettato la concessione delle attenuanti generiche, benche' l'imputato risulti incensurato e titolare da decenni di un regolare lavoro lecito. 16.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada accolto in quanto il primo motivo del ricorso appare fondato (con assorbimento delle doglianze formulate con il secondo motivo del ricorso). La motivazione della sentenza impugnata, per un verso, presenta una incongruenza logico-argomentativa che necessita di essere superata in un nuovo giudizio di rinvio, per altro verso e' caratterizzata dall'omessa valutazione di uno specifico elemento di prova segnalato dalla difesa con l'atto di appello. Ed infatti, oltre all'invito ricevuto per un matrimonio che si sarebbe svolto in Calabria ed all'accertata frequentazione da parte del (OMISSIS) di alcuni corregionali risultati direttamente coinvolti nelle vicende dell'associazione per delinquere in esame (frequentazioni, peraltro, giustificate dall'imputato con il richiamo ad una pregressa antica amicizia), ed al tenore di alcune captazioni di difficile decifrabilita', a carico del prevenuto e' stata segnalata una specifica circostanza, di discutibile valenza dimostrativa, e cioe' il fatto che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in una conversazione intercettata in ambientale il 18/05/2009, avessero fatto riferimento al (OMISSIS) "come uno in gamba, sia a livello di ndrangheta che di massoneria": dato, questo, che appare probatoriamente troppo "debole" per poter fondare un giudizio di colpevolezza in ordine alla fattiva adesione al sodalizio criminale de quo, tanto piu' che, dal tenore di quel colloquio, si comprende che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano parlato del (OMISSIS), risultato laureato in biologia, come di una persona "stimata", verso la quale usare un particolare riguardo piu' per il grado di cultura dallo stesso raggiunto, che non per il fatto che lo stesso fosse certamente affiliato a quella organizzazione delinquenziale, in specie alla "locale" di Novara. In tale ottica nella motivazione non e' stato chiarito il senso della frase pronunciata in una di quelle conversazioni dal (OMISSIS) il quale, sembrerebbe riferendosi a quanto comunicatogli dal (OMISSIS), aveva sostenuto di aver appreso di non meglio chiarite "procedure di purificazione", di un "lavaggio" cui doveva essere sottoposto "chi veniva da un'altra corrente... per poi ritornare quello che aveva..." (v. pagg. 894-900 sent. impugn.); d'altra parte, i Giudici di merito non hanno debitamente considerato il passaggio di una ulteriore intercettazione del settembre del 2009, adeguatamente messa in rilievo dalla difesa nel ricorso, dal quale sembrerebbe che il (OMISSIS), parlando del (OMISSIS), lo aveva indicato come uno che "non ne voleva sapere" e che "non aveva fatto la scuola", conversazione della quale sarebbe stata necessaria una disamina per definirne il significato all'interno di quel contesto indiziario. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata per il (OMISSIS) con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 17. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Corsico). 17.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 17.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', manifesta illogicita' e travisamento della prova, per avere la Corte di appello (per giunta riferendosi alla motivazione della sentenza di primo grado sul punto del tutto carente) immotivatamente riconosciuto alla "locale" di Corsico i caratteri propri, attuali ed effettivi, dell'associazione di stampo mafioso; e per avere confermato l'affermazione di colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato associativo ascrittogli, valorizzando il contenuto di intercettazioni (spesso incompiute, espressione di esagerazioni e, per giunta, cronologicamente riferibili a periodi fuori contestazione) capaci di dimostrare solamente l'esistenza di indeterminati compiti di "latore di messaggi" e di "messa a disposizione del suo bar" (esercizio commerciale a conduzione familiare), di generici rapporti di parentela, amicizia o di affari con altri soggetti, molti dei quali amici di infanzia, ovvero di sporadici episodi di frequentazione con taluni dei prevenuti (per giunta non sicuramente avvenuti, come nel caso della riunione nel ristorante "(OMISSIS)" di Milano del 22/05/2008), e non anche di effettivi e stabili, dinamici e funzionali, contributi personali alla vita di quella presunta organizzazione criminale. 17.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, per avere la Corte territoriale erroneamente posto a carico la circostanza aggravante della disponibilita' delle armi, benche' le carte del processo avessero escluso quella disponibilita' in relazione agli appartenenti alla "locale" di Corsico. 17.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., per avere la Corte lombarda ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche, benche' il (OMISSIS) sia incensurato ed avesse avuto un ruolo marginale all'interno dell'indicato sodalizio criminale. 17.1.4. Con memoria depositata il 20/05/2014 il difensore del (OMISSIS) e' tornato ad insistere per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, sottolineando come l'esistenza del reato associativo in esame fosse stata affermata valorizzando elementi confusi, e senza che fosse stata provata la esteriorizzazione di alcun atto a contenuto intimidatorio riferibile alla "locale" di Corsico ovvero direttamente attribuibile al (OMISSIS), sintomatico di una reale affectio societatis e di un fattivo inserimento del prevenuto in quel sodalizio asseritamente criminale. 17.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada rigettato. 17.2.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e', nella parte riguardante i profili di carattere generale, infondato per le ragioni gia' sopra esposte rispettivamente nei punti 7.2.1., 5.2.6. e 7.2.6., cui si fa integralmente rinvio. Inammissibili, perche' dirette a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, le ulteriori e piu' specifiche doglianze formulate dal (OMISSIS) in ordine all'affermazione della sua responsabilita' in relazione al delitto associativo contestatogli, avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato come l'esistenza della "locale" ndranghetistica di Corsico fosse stata dimostrata dal contenuto di una serie di importanti intercettazioni di conversazioni tra presenti che avevano comprovato come quella fosse una delle piu' antiche "locali" attivate dai ndranghetisti calabresi in Lombardia e come, nella seconda meta' degli anni Duemila, di tale articolazione dell'associazione facessero parte certamente (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); della attribuzione del ruolo di responsabile di quel "locale" e della possibilita' di "accorpare" gli affiliati di Corsico a quelli di altra "locale" viciniore, avevano discusso apertamente il 04/03/2008 (OMISSIS) e (OMISSIS); in seguito, il 14/06/2008, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), parlando del (OMISSIS), lo avevano indicato esplicitamente come associato "attivo a Corsico"; ancora, in un colloquio captato dagli inquirenti il 06/03/2008, il (OMISSIS) fece cenno all'assenza ad una riunione dei sodali "di Corsico", all'epoca sottoposti a pressanti controlli da parte delle forze dell'ordine (v. pagg. 939-943 sent. impugn.). In tale contesto le censure mosse dal ricorrente appaiono inidonee a scalfire la logicita' dell'apparato argomentativo fondato su numerosi dati conoscitivi che, in maniera completa ed esauriente, sono stati valorizzati dalla Corte milanese per legittimare le proprie determinazioni, essendo stato chiarito come le intercettazioni ambientali avessero confermato che il (OMISSIS), titolare di un bar nel quale spesso erano stati osservati incontri tra affiliati all'organizzazione criminale de qua, era un pieno e convinto affiliato alla "locale"di Corsico: se e' vero che lo stesso, menzionato piu' volte come latore di "ambasciate" inviate dal (OMISSIS) ad altri componenti del sodalizio delinquenziale, era stato insignito della "dote" di "quartino" ed aveva mantenuto relazioni dirette con autorevoli ndranghetisti calabresi; aveva partecipato a diversi summit segreti di affiliati, tra i quali quello nel ristorante "(OMISSIS)" del 22/05/2008 (essendo stata notata la sua vettura nel parcheggio del locale ed essendo stata menzionata la sua presenza in una intercettazione riguardante il (OMISSIS)); aveva preso parte ad altre riunioni, molte delle quali fissate all'interno del suo bar, di associati interessati "a fare preventivi", cioe' a riorganizzare la "Lombardia" dopo l'omicidio del (OMISSIS) (v. pagg. 947-952 sent. impugn.). 17.2.2. Infondato e' il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS), per le ragioni gia' rappresentate, in generale, nella parte finale del punto 5.2.4.3.. Va, cosi', riaffermato che, secondo il consolidato indirizzo esegetico privilegiato dalla giurisprudenza di legittimita', in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilita' di armi, prevista dall'articolo 416 bis c.p., ai commi 4 e 5 presenta natura oggettiva, ed e' applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 7707/04 del 04/12/2003, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229769). Sotto questo punto di vista non e' ravvisabile alcuna violazione di legge nell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell'attribuibilita' di quella circostanza aggravante anche al suddetto ricorrente, ai sensi dell'articolo 59 c.p., comma 2, in quanto, in ragione della sua accertata piena adesione all'organizzazione criminale in questione, non era verosimile ritenere una sua incolpevole ignoranza in ordine al carattere armato dell'associazione di stampo ndranghetistico della quale aveva deciso di fare parte (v. pag. 952 sent. impugn.). 17.2.3. Manifestamente infondato e' il terzo motivo del ricorso di Commisso, in quanto finalizzato ad ottenere una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali i Giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio compiuto in maniera del tutto legittima, avendo la Corte di appello valorizzato, ai fini del giudizio di non meritevolezza della concessione della attenuanti generiche, la obiettiva gravita' del reato ascritto e la rilevante partecipazione del (OMISSIS) all'associazione de qua (v. pagg. 952 sent. impugn.). 18. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione ai delitti di detenzione illegale e di cessione di cocaina, di cui ai capi 135) e 136) dell'imputazione. 18.1. Con atto sottoscritto personalmente, (OMISSIS) ha dedotto, con un unico motivo, il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente sminuito la circostanza che, con riferimento al reato sub capo 135), la sostanza compravenduta non avrebbe avuto efficacia drogante; e per avere rigettato, in relazione all'altra imputazione sub capo 136), la richiesta difensiva di riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entita', di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, che invece poteva essergli concessa in ragione della ridota entita' ponderale della droga ogni volta ceduta. 18.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile per la manifesta infondatezza delle relative censure. Con motivazione completa e priva di lacune o vizi di manifesta illogicita', la Corte lombarda ha chiarito come dovesse essere confermata la condanna del prevenuto in ordine all'episodio della commercializzazione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contestata al capo 135), sostanza che non aveva affatto perso la sua efficacia drogante, essendo risultato dalle intercettazioni solamente che l'acquirente aveva contestato la qualita' della sostanza in quanto, come si sarebbe poi scoperto, tagliata con l'aggiunta di polvere di aspirina; e come, con riferimento al delitto addebitatogli al capo 136), il (OMISSIS) non fosse meritevole del riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entita', considerato il quantitativo non esiguo di cocaina ceduta in un'occasione (del peso di ben 160 grammi) ed il contesto di criminalita' organizzata nell'ambito del quale erano maturate quelle reiterate iniziative delittuose (v. pagg. 1534-1535 sent. impugn.): decisione, questa, che si pone in linea con il pacifico indirizzo esegetico di questa Corte per il quale, ai fini della concedibilita' o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il giudice ben puo' escludere il riconoscimento di tale circostanza anche valorizzando uno solo degli elementi a quel fine normativamente indicati, quali quelli concernenti l'azione (mezzi, modalita' e circostanze della stessa) o l'oggetto materiale del reato (quantita' e qualita' delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (cosi', ex plurimis, Sez. 4 , n. 6732/12 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4 , n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; Sez. 4 , n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428). 19. Ricorsi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti rispettivamente il primo ed il quarto alla "locale" di Milano, il secondo ed il terzo alla "locale" di Cormano). 19.1. Con atto sottoscritto dal loro difensore Amedeo Rizza, il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) hanno dedotto i seguenti cinque motivi. 19.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 546 c.p.p., per avere la Corte di appello erroneamente omesso di annullare la sentenza di prime cure che era stata depositata con motivazione del tutto priva della parte relativa al trattamento sanzionatorio. 19.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 125 e 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dei quattro imputati sulla base dell'inaffidabile contenuto di intercettazioni ambientali di conversazioni tra soggetti che avevano discusso di notizie apprese de relato; contraddittoriamente attribuendo a periodi diversi l'operativita' delle singole "locali" ndranghetistiche, benche' la sovrastruttura della "Lombardia" aveva avuto un piu' preciso arco temporale di riferimento ed era stato il "frutto" di un mero progetto di taluni, che, anche per la eliminazione del (OMISSIS), non era stato tradotto in realta', e che, comunque, non si era mai concretizzato nella creazione di un sodalizio criminale del tutto autonomo dall'originaria organizzazione ndranghetistica calabrese; trascurando la circostanza che tale organizzazione non aveva maturato alcuna propria capacita' di intimidazione e che a nessuno dei singoli associati fosse stata contestata la consumazione di reati-fine rispetto al delitto associativo; tralasciando che l'inesistenza della "Lombardia" era stata gia' certificata dalla sentenza emessa nell'ambito di altro processo, noto come processo c.d. "bad boys". 19.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 416 bis c.p., articoli 125 e 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna dei quattro imputati, tutti onesti lavoratori, benche' le carte del processo non avessero offerto dati dimostrativi di una loro stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio criminale, indicando per il (OMISSIS) solo una incerta e non provata partecipazione ad una cena tra associati del 18/06/2008; per il (OMISSIS) solo il contenuto di conversazioni intercettate nelle quali si era parlato genericamente di un non meglio identificato " (OMISSIS)"; per il (OMISSIS), che aveva avuto frequentazioni con amici di "lunga data", solo il riferimento ad una riunione per l'attribuzione a lui di una "dote" ndranghetistica, circostanza questa di dubbia esistenza, anche alla luce di contraddittorie conversazioni captate dagli inquirenti; e per il (OMISSIS) solo il tenore incerto e impreciso di talune intercettazioni, e l'adesione alla "locale" di Milano, la cui esistenza era stata esclusa dal (OMISSIS), imputato in procedimento per reati connessi e collaboratore di giustizia, il quale pure aveva negato di conoscere il prevenuto. 19.1.4. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies e vizio di motivazione, per avere la Corte milanese confermato la confisca, disposta dal Giudice di primo grado, dei beni appartenenti al (OMISSIS), nonostante la documentazione prodotta avesse comprovato che, per l'acquisto di un primo immobile nel 1992, il prevenuto aveva avuto la disponibilita' di una cospicua somma derivante dalla dismissione di buoni fruttiferi della madre, e che per l'acquisto del secondo immobile nel 2007, quello soggetto al provvedimento ablatorio, l'imputato avesse pagato gran parte del corrispettivo con il ricavato della vendita della prima casa. 19.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., articolo 597 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale violato per il (OMISSIS) il divieto di reformatio in peius, giudicando le attenuanti generiche solo equivalenti all'aggravante contestata, benche', dal calcolo della pena, fosse evidente che il primo giudice le aveva ritenute prevalenti. 19.2. Ritiene la Corte che i ricorsi del (OMISSIS), del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS) vadano rigettati. 19.2.1. Il primo motivo dei ricorsi, comune a tutti e quattro gli imputati, e' infondato per le ragioni gia' dettagliatamente esposte nel punto 7.2.1., al cui contenuto e' qui sufficiente fare rinvio. 19.2.2. Il secondo motivo dei ricorsi, pure comune ai quattro imputati, e' infondato per le ragioni gia' rassegnate, con riferimento all'esame dell'analogo ricorso presentato da altro imputato, nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.3, e dal 7.2.2.1. al 7.2.2.2., il cui tenore deve intendersi qui integralmente trascritto, valendo anche per gli odierni ricorrenti. 19.2.3. Per quanto riguarda piu' direttamente la posizione dei singoli ricorrenti, va rilevato come le doglianze formulate al riguardo dai prevenuti si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale e' presente una adeguata replica a quei rilievi. Con motivazione logicamente esauriente e con una rigorosa e condivisibile esegesi delle emergenze processuali, la Corte distrettuale ha spiegato come la partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso in esame fosse stata dimostrata: - per il (OMISSIS), tanto dal contenuto della conversazione intercettata in ambientale il 04/06/2008 nel corso della quale il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), discutendo della riorganizzazione della "locale" di Milano, che fino a quel momento aveva avuto uno scarso "peso" all'interno della comune organizzazione criminale, avevano fatto espressamente riferimento ad " (OMISSIS)" come ad uno dei soggetti (pur critici verso il (OMISSIS)) sui quali quella articolazione del gruppo avrebbe potuto fare affidamento; quanto dall'accettata sua presenza al summit svoltosi il 22/05/2008, nel ristorante "(OMISSIS)" di Milano, riunione riservata ai soli affiliati alla ndrangheta lombarda, nel corso della quale, come si e' gia' avuto modo di sottolineare, il capo "locale" ebbe a formulare una vera e propria "chiamata alle armi" per difendere le ragioni del comune gruppo criminale; ne' va trascurata la conversazione captata in ambientale il 20/03/2009 tra il (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), durante la quale i tre vennero registrati nel mentre discutevano della loro prolungata "militanza" nella ndrangheta, e di gradi - "doti" all'interno del sodalizio, da taluni gia' possedute, ad altri ancora da assegnare (v. pagg. 713-720 sent. impugn.); - per il (OMISSIS), oltre dai frequenti rapporti con altri sodali, tanto dal contenuto della conversazione registrata in ambientale il 22/05/2008, nel corso della quale il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), nell'esaminare la situazione "di rischio" creata dalle iniziative scissionistiche del Novella, avevano elencato gli affiati sui quali essi avrebbero potuto continuare a fare affidamento ed i "transfughi", menzionando espressamente tra gli affiliati "fedeli" ai nuovi capi della ndrangheta lombarda anche il (OMISSIS); quanto dall'accertata sua partecipazione alla riunione segreta di affiliati alla "locale" di Cormano, svoltasi a Ceriano Laghetto, nella pizzeria di (OMISSIS), il 18/06/2009, organizzata per celebrare il conferimento della "dote" di "vangelo" al (OMISSIS) medesimo (v. pagg. 601-605 sent. impugn.); - per il (OMISSIS), oltre che dall'accertata sua presenza alla riunione del 1998, alla quale avevano preso parte vari pregiudicati calabresi a vario titolo coinvolti nel sequestro (OMISSIS) (sul quale, all'epoca stavano indagando gli inquirenti), tanto dal contenuto di numerose conversazioni intercettate in ambientale, nel corso delle quali, discutendo dei problemi organizzativi della "Lombardia", altri affiliati avevano fatto ripetutamente riferimento proprio al (OMISSIS); quanto dall'accertata presenza a varie segrete riunioni di affiliati, tra le quali la piu' importante quella del 03/05/2008 nel crossdromo di Cardano al Campo, cui parteciparono anche due latitanti, durante la quale il (OMISSIS) assegno' al (OMISSIS) la elevata "dote" della "crociata", come segno di riconoscenza per avere aderito al tentativo operato dal primo di rendere completamente autonoma la "Lombardia" rispetto ai gruppi ndranghetistici calabresi; (OMISSIS) che, in seguito avrebbe ammesso pubblicamente il suo "errore", e sarebbe stato riammesso nel "locale" proprio all'esito della sopra richiamata riunione del 12/11/2008 (v. pagg. 519-525 sent. impugn.); - per il (OMISSIS), tanto dalla accertata sua partecipazione al piu' volte richiamato summit di affiliati svoltosi, con la finalita' di favorire la riorganizzazione strutturale della "Lombardia", il 31/10/2009 a Paderno Dugnano, con un suo diretto coinvolgimento nella votazione del nuovo "mastro generale", al pure innanzi menzionato incontro nel ristorante "(OMISSIS)" di Milano ed all'incontro del 06/12/2008 nella "(OMISSIS)" in San Pietro dell'Olmo, organizzato dagli associati per discutere della ridistribuzione delle cariche all'interno della "locale"; quanto dalla pure sopra citata conversazione intercettata in ambientale il 04/06/2008, nel corso della quale il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano indicato il (OMISSIS), a dispetto della sua origine pugliese, come associato cui fare affidamento per il rilancio della "locale" di Milano (v. pagg. 663-668 sent. impugn.). Letture delle emergenze processuali che appaiono conformarsi al richiamato indirizzo interpretativo di questa giurisprudenza di legittimita', per il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneita' al sodalizio criminale, la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (cosi' Sez. 1 , n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624). 19.2.4. Il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del solo (OMISSIS) e' infondato, in quanto la Corte di appello ha fornito una adeguata e logicamente ineccepibile motivazione a sostegno della decisione di confermare il provvedimento del primo giudice che aveva disposto la confisca, a mente del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, dell'abitazione del valore di 300.000,00 euro acquistata dal (OMISSIS) nel 2007. Ed infatti, i Giudici di merito hanno spiegato che il valore di tale immobile era nettamente sproporzionato alle capacita' reddituali ed economiche sue e della moglie in quel periodo; che l'acquisto non poteva essere giustificato con la vendita, avvenuta qualche giorno prima, dell'immobile che i coniugi (OMISSIS) avevano comprato nel lontano 1992, pagandolo allora 135 milioni di lire, sia perche' all'epoca i prevenuti avevano scarsissime capacita' reddituali, sia anche perche', dalla documentazione acquisita, era risultato che l'imputato, oltre un anno prima della vendita della sua prima casa, aveva gia' versato in acconto oltre la meta' del prezzo della seconda casa, oltre iva, senza essere stato in grado di spiegare quale fosse la provenienza di tale denaro. In tale contesto, nel quale non avrebbe potuto portare ad una differente conclusione, come logicamente puntualizzato dalla Corte lombarda, la documentazione prodotta dalla difesa circa una somma che i familiari del (OMISSIS) avrebbero incassato nei primi anni Novanta per la riscossione di buoni postali (dato che l'amministrazione postale non era stata in grado di certificare quale destinazione avessero avuto quelle somme, e tenuto conto che, tra il settembre del 1992 ed il gennaio del 1993, il libretto di risparmio, esibito in copia dalla difesa, aveva registrato un saldo di appena 20 milioni di lire, poi sceso a 10 milioni), i Giudici di merito hanno sottolineato come, a fronte di modeste entrate lecite denunciate dai coniugi, che pure dovevano aver fatto fronte alle fondamentali esigenze di vita proprie e dei congiunti con loro residenti, gli stessi fossero riusciti ad accumulare su di un loro conto oltre 400 mila euro, la gran parte dei quali era stata pure sottoposta a sequestro ed a confisca (v. pagg. 1662-1664 sent. impugn.). 19.2.5. L'ultimo motivo formulato nell'interesse del solo (OMISSIS) e' inammissibile per carenza di interesse. Pur non disponendo formalmente della motivazione della sentenza di primo grado per la parte relativa alle scelte sulla dosimetria della pena, risulta evidente come il prevenuto fosse stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute chiaramente prevalenti sulla contestata aggravante della disponibilita' delle armi; ma nulla dice, quella prima sentenza, sulla entita' della pena base posta a base del calcolo. Di talche' la Corte territoriale, in assenza di appello del P.M., non avrebbe potuto, come ha fatto, riformulare il giudizio di comparazione ritenendo solo equivalenti alla aggravante le gia' riconosciute attenuanti generiche: tuttavia, tale errore non si e' tradotto in una violazione del divieto di reformatio in peius in quanto non e' possibile affermare con certezza che, nel nuovo calcolo, la Corte di appello sia partita da una pena base piu' elevata; cio' che conta e' il risultato finale che, nella fattispecie, non e' stato incrementato, avendo, anzi, i Giudici di secondo grado sostenuto che, in base al loro calcolo, al (OMISSIS) sarebbe stata irrogabile la pena finale di anni quattro mesi otto di reclusione, ma che, in ragione del piu' favorevole risultato finale del calcolo del primo giudice, la sentenza gravata sarebbe stata confermata senza alcuna modifica del trattamento sanzionatorio. 20. Ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti alla "locale" di Seregno e Giussano; il secondo anche in relazione al reato di detenzione e porto in luogo pubblico illegali di armi, anche clandestine, di cui al capo 6). 20.1. Con atti in gran parte di analogo contenuto, entrambi sottoscritti dal loro comune difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dedotto i seguenti cinque motivi. 20.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 268 c.p.p., comma 4, articolo 416 c.p.p., comma 2, articolo 453 c.p.p., comma 1 bis, anche in relazione agli articoli 24, 111 e 117 Cost., e articolo 6 CEDU, e vizio di motivazione, per mancanza ed illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullita' per violazione del diritto di difesa, per essere stata promossa l'azione penale mediante la richiesta di giudizio immediato, contraendo cosi' oltre misura, pur in presenza di un quantitativo mastodontico di atti di indagine, ed anche in ragione della mancata notifica dell'avviso della conclusione delle indagini ex articolo 415 bis c.p.p. e dell'omesso svolgimento dell'udienza preliminare, i tempi entro i quali gli imputati avrebbero dovuto scegliere se attivare o meno un rito speciale; e per avere, inoltre, il P.M. trattenuto nella propria segreteria le registrazioni delle intercettazioni eseguite dagli inquirenti, senza neppure trasmettere e mettere a disposizione della difesa i brogliacci di quelle operazioni. 20.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., articolo 521 c.p.p., comma 2, articolo 522 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, dunque, l'esistenza della "Lombardia" come una autonoma struttura di coordinamento, qualificata di autonoma forza intimidatrice, laddove le carte del processo avevano dimostrato che essa era stata, invece, solo un "progetto", mai concretamente realizzato, di federazione delle singole preesistenti "locali" ndranghetistiche operanti in quella regione, le cui attivita', peraltro, avevano avuto una rilevanza solo interna all'organizzazione, senza avere alcuna proiezione esterna; e per avere, violando il principio di correlazione tra fatto contestato e decisione, ritenuto che i fratelli (OMISSIS) avessero fatto parte della "locale" di Seregno e non anche di quella di Mariano Comense, come era stato loro formalmente addebitato. 20.1.3. Per il solo (OMISSIS), violazione di legge, in relazione alla Legge armi, articolo 4, articolo 125 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli al capo 6), valorizzando il tenore di una conversazione intercettata dal significato equivoco e le dichiarazioni del collaborante (OMISSIS), il quale, pero', aveva sostenuto che quelle armi appartenevano agli affiliati alla "locale" di Giussano e non anche di Seregno, ne' di Mariano Comense. 20.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte milanese disatteso la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benche' la difesa avesse fatto emergere una serie di elementi favorevoli ad entrambi gli imputati. 20.1.5. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di merito confermato la decisione di confiscare due immobili intestati alla moglie di (OMISSIS), sulla base di una supposta e generica incapacita' reddituale della donna, nonche' di una non dimostrata intestazione fittizia di quegli immobili, acquistati, invece, dal (OMISSIS) con la stipula di un mutuo e con l'impiego di denari derivanti da entrate straordinarie, quali la percezione di un indennizzo per un incidente, nonche' il corrispettivo per la vendita di altra casa e di una licenza di un bar; e la decisione di confiscare un box intestato alla moglie di (OMISSIS) sulla base di una indeterminata asserzione di sproporzione tra il valore di tale bene e le capacita' reddituali della coppia. 20.2. Ritiene la Corte che i ricorsi dei due (OMISSIS) vadano rigettati. 20.2.1. I primi motivi dei due ricorsi sono infondati. 20.2.1.1. Quanto alla disciplina del giudizio immediato e' sufficiente rammentare come la Corte costituzionale abbia gia' avuto modo di sottolineare la manifesta infondatezza di ogni questione di legittimita' costituzionale della disciplina codicistica del giudizio immediato, in relazione agli articoli 24 e 111 Cost., in quanto precluderebbe alla difesa la possibilita' di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico Ministero, tenuto conto che i presupposti e la peculiare struttura di tale rito non privano la difesa di esercitare le piu' opportune iniziative defensionali prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio e che le peculiari esigenze di celerita' e di risparmio di risorse processuali che connotano il giudizio immediato, rendono non evocabili i principi del pieno contraddittorio e della parita' delle parti (Corte Cost., n. 371 del 2002). Inoltre, la Consulta ha evidenziato come non comporti alcuna violazione di parametri della Carta fondamentale la mancata previsione che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis c.p.p., in quanto l'estensione al giudizio immediato delle modalita' del diritto di difesa previste dalla disposizione da ultimo citata si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano la costruzione di questo rito secondo criteri di massima celerita' e semplificazione, senza il filtro dell'udienza preliminare, analogamente agli altri procedimenti speciali nei quali, per ragioni diverse, non e' previsto l'avviso di conclusione delle indagini (Corte Cost., n. 203 del 2002). A tali principi la Corte di appello di Milano si e' attenuta escludendo che le ragioni difensive dei prevenuti fossero state eccessivamente sacrificate, tanto piu' ove si consideri che gli stessi, sottoposti a misure cautelari personali, avevano avuto modo di esaminare, con congruo anticipo, gli atti di indagine che piu' direttamente riguardavano le loro posizioni (v. pagg. 996 e 1008 sent impugn.). 20.2.1.2. Quanto alle registrazioni delle intercettazioni di comunicazioni eseguite durante le indagini, la Corte territoriale - con argomento pienamente convincente e non contrastato dalle doglianze difensive - ha sostenuto che quelle registrazioni erano state dal P.M. messe a disposizione delle parti private con la richiesta di rinvio a giudizio, e non risulta che delle stesse fosse stata richiesto l'ascolto o il rilascio di copie e che a tanto il rappresentante della pubblica accusa si era, in qualche modo opposto (v. pag. 996 e 1008 sent. impugn.). D'altro canto questa Corte ha gia' avuto modo di sostenere che la presunta violazione delle norme sugli adempimenti relativi all'acquisizione delle conversazioni intercettate, di cui all'articolo 268 c.p.p., non comporta la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio, poiche' detta sanzione - oltre a non essere espressamente comminata dall'articolo 416 c.p.p. - non puo' derivare dalla previsione generale dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), considerato che quegli adempimenti non costituiscono condizione ne' antecedente procedi menta le necessario dell'esercizio dell'azione penale (cosi' Sez. 1 , n. 4429/14 del 18/12/2013, Cina', Rv. 258311). Per cio' che concerne, infine, l'asserita omessa trasmissione, con la richiesta di giudizio immediato, dei c.d. "brogliacci" delle intercettazioni, i Giudici di secondo grado hanno correttamente rilevato come la doglianza difensiva fosse stata formulata in termini generici: cio' senza neppure trascurare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', in tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito del c.d. "brogliaccio", consistente nella sintesi delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria che procede alla relativa operazione, non e' sanzionato da alcuna nullita', o inutilizzabilita', delle intercettazioni medesime (cosi', da ultimo, Sez. 6 , n. 49541 del 26/11/2009, Santagati, Rv. 245656). 20.2.2. I motivi riportati nel secondo punto dei ricorsi dei (OMISSIS) sono infondati. In generale, quanto alla sussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi della ipotesi delittuosa associativa di cui all'articolo 416 bis c.p., e' sufficiente fare rinvio a quanto sopra esposto nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., le cui argomentazioni, sviluppate con riferimento ad altra posizione, valgono anche per le impugnazioni in esame. E' appena il caso di mettere in luce la tendenziale aspecificita' delle censure difensive, posto che con i ricorsi gli imputati hanno in pratica omesso di confrontarsi con l'articolata e ricca motivazione della sentenza gravata con la quale era stato rappresentato in termini molto specifici la gravita' dei reati-fine, soprattutto di quelli di estorsione, commessi dagli appartenenti alle "locali" gemellate di Seregno e Giussano (v. pagg. 1002- 1005 sent. impugn.). La condanna dei due fratelli (OMISSIS) quali affiliati alla "locale" di Seregno, cosi' come dimostrato dalle emergenze processuali, non ha comportato alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, ne' altra rilevante violazione del diritto di difesa, in quanto ai prevenuti era stato addebitato di aver fatto parte, piu' in generale, dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "Lombardia", circostanza questa senz'altro dimostrata, talche' l'originaria indicazione del loro inserimento nella "locale" di Mariano Comense, poi risultato il frutto di una erronea lettura di taluni risultati di indagini, non aveva comportato alcuna invalidita' rilevabile in questa sede di legittimita' (v. pagg. 997-1002, 1008- 1010 sent. impugn.). Peraltro, anche sotto questo punto di vista, i ricorsi appaiono pure aspecifici, non essendo stato precisato quale fosse stata la lesione del diritto di difesa che gli imputati avrebbero patito, e cio' tanto piu' ove si consideri che questa Corte ha reiteratamente spiegato che l'imputazione e' da ritenersi completa nei suoi elementi essenziali quando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (cosi', ex multis, Sez. 4 , n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 248847; Sez. 4 , n. 34289 del 25/02/2004, Mayer, Rv. 229070). 20.2.3. Inammissibili, perche' diretti esclusivamente a sollecitare una diversa lettura dei dati informativi a disposizione, sono le doglianze formulate con il terzo punto del ricorso presentato nell'esclusivo interesse di (OMISSIS), atteso che, con motivazione completa e non viziata da manifesta illogicita', il riferimento volutamente criptico alle "betoniere" che erano "venute a mancare" e che "dovevano essere riacquistate", contenuto nella conversazione tra il predetto e (OMISSIS), e' stato inteso come un richiamo ad armi di cui i due avevano avuto una illegale disponibilita', considerato che quel colloquio era stato registrato poco tempo dopo che i carabinieri avevano rinvenuto e sequestrato varie armi a Bregnano e che il (OMISSIS) era risultato personalmente coinvolto nell'omicidio di (OMISSIS), eseguito con l'uso di un'arma nella diretta disponibilita' dello stesso prevenuto, come ha avuto modo di evidenziare il collaboratore di giustizia (OMISSIS) (v. pagg. 1005-1006 sent. impugn.). 20.2.4. Del tutto generiche sono le doglianze avanzate nell'interesse di entrambi i ricorrenti con riferimento al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, in quanto, a fronte della specifica motivazione valorizzata dalla Corte di merito, che aveva ricordato la eccezionale gravita' dei reati accertati ed il fatto che gli imputati fossero portatori di precedenti penali anche specifici (V. pagg. 1006 e 1010 sent. impugn.), le lamentele contenute negli atti di impugnazione si presentano con un elevato grado di aspecificita', contenendo il riferimento a non meglio individuati fatti favorevoli che avrebbero legittimato una diversa decisione da parte dei Giudici a quibus. 20.2.5. L'ultimo motivo del ricorso di (OMISSIS) e' inammissibile per aspecificita'. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale e' inammissibile, per difetto di specificita', il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione le censure in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame (in questo senso, da ultimo, Sez. 2 , n. 31811 del 08/05/2012, Sardo e altro, Rv. 254329). Alla stregua di tale regula va rilevato come sia generica la censura formulata dal prevenuto avverso la decisione della Corte di appello di confermare il provvedimento di confisca ex articolo 12 sexies di due immobili, avendo (OMISSIS), da un lato, sostenuto che quei beni sono formalmente intestati alla di lui moglie, alla quale apparterrebbero in via esclusiva, senza la possibilita' di configurare alcuna forma di fittizia intestazione (il che avrebbe dovuto condurre al riconoscimento di una carenza di interesse del ricorrente); ed essendosi, da altro lato, impegnato ad affermare in maniera molto indeterminata che, nei periodi di riferimento, egli aveva avuto personali capacita' reddituali ed economiche proporzionate al valore di quegli immobili e, percio', ad un loro acquisto lecito. Del pari generico e' l'ultimo motivo del ricorso presentato da (OMISSIS) il quale, per contrastare le ragioni che i Giudici di merito avevano posto a fondamento della decisione di disporre la confisca, a norma del piu' volte citato articolo 12 sexies, dell'immobile intestato alla moglie, si e' limitato ad affermare, senza fornire alcun principio di prova, di avere svolto per piu' anni un lavoro "a nero", come dipendente dell'impresa edile del fratello (OMISSIS): laddove la polizia giudiziaria aveva accertato che l'immobile in questione era stato acquistato nel 2001, e che dal 1992 al 2009 i coniugi (OMISSIS), che pure avevano dovuto fare fronte alle esigenze di vita proprie e di due loro figlie, non avevano dichiarato a fini fiscali alcun reddito, fatta eccezione per quello di 2.295,00 per l'anno 1999 e per quello di appena 200,00 euro per il 2002 (v. pagg. 1641-1642 sent. impugn.). 21. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Erba; nonche' ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, di cui al capo 44); di usura pluriaggravata di cui al capo 54); di tentata estorsione aggravata di cui al capo 68); di favoreggiamento personale aggravato di cui al capo 82); e di detenzione illegale e cessione di stupefacente del tipo cocaina di cui al capo 135). 21.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sette motivi. 21.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato associativo del capo 1), benche' le carte del processo ne avessero escluso una intraneita' in quel sodalizio ed una qualche collaborazione illecita con il coimputato (OMISSIS) prolungata e stabile, essendo egli titolare di un ristorante in cui non si era svolta alcuna riunione di affiliati, mero tossicodipendente, ed al piu' mero favoreggiatore di latitanti. 21.1.2. Violazione di legge, in relazione al reato di tentata estorsione del capo 68), e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna per quel delitto, benche' il testo delle intercettazioni delle conversazioni intrattenute con la persona offesa (OMISSIS), debitore verso il (OMISSIS), avesse escluso la sussistenza dell'elemento costitutivo della intimidazione mafiosa, non potendo essere valorizzate frasi pronunciate dall'imputato all'indirizzo di altri soggetti. 21.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 644 c.p., di cui al capo 54), e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna dell'imputato in ordine a quel delitto in danno del (OMISSIS), senza che le intercettazioni avessero provato con certezza il coinvolgimento del (OMISSIS) nella consumazione dell'illecito e modalita' di commissione in termini di intimidazione mafiosa. 21.1.4. Violazione di legge, in relazione ai reati in materia di armi, oggetto del capo 44), e vizio di motivazione, per travisamento della prova, per avere la Corte milanese confermato la condanna del (OMISSIS) per quei delitti sulla base di generiche prove e di una conversazione intercettata che non e' con sicurezza attribuibile al prevenuto, ne' con certezza dimostrativa della presenza di un'arma con silenziatore. 21.1.5. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75, commi 5 e 6, e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte lombarda ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento, in relazione al reato del capo 135), l'attenuante del fatto lieve e di esclusione dell'aggravante del comma 6 di quell'articolo, nonostante le emergenze processuali avessero provato che la droga compra-venduta era di scarsa qualita' e che il (OMISSIS), che aveva avuto rapporti solo con il (OMISSIS), e che aveva voluto destinare la droga solo al consumo personale, non fosse inserito in contesti di criminalita' organizzata. 21.1.6. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di giustificare la sussistenza della aggravante contestata con riferimento a tutti i delitti riconosciuti, non essendo state indicate modalita' di commissione mafiose e essendo stato provato il collegamento personale del (OMISSIS) esclusivamente con il Varca o con soggetti non appartenenti al sodalizio mafioso de quo. 21.1.7. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti contestate, nonostante l'atteggiamento parzialmente collaborativo di un soggetto tossicodipendente, portatore di un precedente risalente nel tempo e titolare di un'attivita' lecita di ristorazione. 21.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 21.2.1. I primi quattro motivi ed il sesto motivo del ricorso sono privi di pregio in quanto presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, apparendo destinati esclusivamente a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali alternativa rispetto a quella, non viziata da alcuna contraddittorieta' o manifesta illogicita', privilegiata dalla Corte territoriale. I Giudici di merito hanno, infatti, sottolineato come: - l'avere il (OMISSIS) sistematicamente e continuativamente affiancato (OMISSIS), capo e responsabile della "locale" ndranghetistica di Erba, del quale era diventato il "braccio operativo", dandogli una costante disponibilita' ad attuare con la violenza i propositi criminosi del superiore gerarchico, avesse comportato di fatto una piena e continuativa adesione del primo, riconosciuta dagli altri sodali, alla organizzazione criminale di stampo mafioso in argomento; e cio' senza che rilevasse ne' il suo stato di tossicodipendenza, ne' il fatto che allo stesso non risultasse essere stata attribuita una specifica "dote" all'interno del sodalizio delinquenziale (v. pagg. 1540-1541 sent. impugn.); soluzione ricostruttiva, questa, che non ha determinato alcuna violazione della norma incriminatrice in contestazione, essendo, invece, coerente con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimita' per il quale la mancata legalizzazione - cioe' l'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa - non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione: infatti, la "legalizzazione" costituisce il dato formale, ed usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nella organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all'organizzazione criminosa allorche' l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione, dato che l'articolo 416 bis c.p. incrimina chiunque fa parte della associazione, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali egli entri a far parte dell'organizzazione criminosa (cosi' a partire da Sez. 1 , n. 13070 del 06/04/1987, Aruta, Rv. 177303; nello stesso senso, piu' di recente, Sez. 5 , n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, non mass. sul punto; e Sez. 5 , n. 6101/04 del 21/11/2003, Bruno e altro, Rv. 228058); - la responsabilita' del (OMISSIS) in relazione alla tentata estorsione in danno del (OMISSIS) fosse desumibile dal contenuto delle disposte intercettazioni che avevano comprovato come (OMISSIS) si fosse rivolto proprio ai "calabresi", dunque al (OMISSIS) ed al (OMISSIS), per ottenere il pagamento degli interessi sulle somme prestate dal (OMISSIS) alla vittima: le minacce, eccezionalmente violente nel prospettare i peggiori pregiudizi all'interlocutore, rivolte alla persona offesa dall'odierno ricorrente sono state interpretate correttamente dalla Corte distrettuale e solo con un autentico "volo pindarico" sarebbe stato possibile dare alle stesse un diverso significato (v. pagg. 1544-1545 sent. impugn.); - la colpevolezza del (OMISSIS) per il concorso nella commissione della usura in danno di (OMISSIS), titolare del ristorante pizzeria "Bellavista", fosse stata riscontrata dal tenore di una serie di intercettazioni di comunicazioni che avevano indicato nel (OMISSIS) proprio la persona che, informando sistematicamente il correo (OMISSIS), aveva incontrato la vittima (" (OMISSIS), quello del ristorante") per definire l'accordo di prestito usurario; captazioni che erano state riscontrate dalle sia pur parziali ammissioni fatte dal (OMISSIS), la cui reticenza era stata la riprova dello stato di intensa intimidazione cui il predetto era stato sottoposto dai colpevoli (v. pagg. 1542-1544 sent. impugn.); - la penale responsabilita' del (OMISSIS) in ordine ai reati in materia di armi oggetto dell'imputazione al capo 44) fosse stata inequivocabilmente dimostrata dal contenuto di una intercettazione c.d. "fuori cornetta", da cui si era potuto comprendere che il prevenuto ed un soggetto straniero stavano contrattando l'acquisto di piu' armi, di cui una con un caricatore da quindici colpi, del costo di 1.000,00 euro, dati questi incompatibili con la versione dell'imputato il quale ha sostenuto che in quell'incontro stesse facendo riferimento ad una pistola giocattolo; la Corte di merito ha aggiunto che altro imputato, nel corso del suo interrogatorio, aveva ammesso che il (OMISSIS) aveva sempre a disposizione una pistola nera semiautomatica e che in altra conversazione, anch'essa registrata "fuori cornetta", il ricorrente aveva proposto di consegnare ad un soggetto rimasto non identificato la pistola necessaria per poter "sparare ad un debitore" (v. pagg. 1541-1542 sent. impugn.); - tutti gli anzidetti delitti, compreso quello di favoreggiamento della latitanza di due ricercati appartenenti alla cosca ndranghetistica "Arena" di Isola di Capo Rizzuto, fossero stati consumati non in maniera occasionale, bensi' nell'ambito di un apporto pieno e non episodico dell'imputato alla vita del gruppo criminale al cui capo era direttamente legato, coerente alle competenze proprie della organizzazione di stampo mafioso cui il (OMISSIS) aveva sostanzialmente aderito, e, dunque, in maniera funzionale alla realizzazione del programma comune di quel sodalizio delinquenziale (v. pag. 1547 sent. impugn.); impostazione interpretativa, questa, con la quale e' stato fatto buon governo dell'orientamento della giurisprudenza di questa Corte per il quale integra la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 convertito nella Legge n. 203 del 1991, la condotta di agevolazione che abbia per beneficiario anche il vertice di una associazione mafiosa, nella persona del capomafia, quando si riferisca al "core business" della stessa associazione, in quanto costituente la finalita' fondamentale della struttura verticistica, con la conseguenza che, in tal caso, gli interessi del capo e quelli dell'associazione si identificano (cosi', da ultimo, Sez. 5 , n. 17979 del 05/03/2013, P.G. in proc. Iamonte e altri, Rv. 255517). 21.2.2. Il quinto motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della concedibilita' o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il giudice e' tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalita' e circostanze della stessa), che quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantita' e qualita' delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entita'" (cosi', ex plurimis, Sez. 4 , n. 6732/12 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4 , n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; Sez. 4 , n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428). Di tale regula iuris la Corte di appello di Milano ha fatto corretta applicazione chiarendo, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di manifesta illogicita', dunque con argomenti non censurabili in questa sede, come la condotta del (OMISSIS) si fosse inserita in un ambito delinquenziale di una certa gravita' essendo risultato che la cocaina, in quantitativo non modico (essendo stata solo "tagliata" da un correo per cercare di simulare la precedente appropriazione di una sua parte), era stata acquistata assieme al coimputato (OMISSIS) ed altri che, in quel periodo, si stavano interessando a cercare contatti di tutt'altro livello con fornitori internazionali di quello stesso stupefacente: contesto che e' stato compiutamente valutato dalla Corte territoriale al fine di escludere che il reato commesso dall'imputato - unitamente ad almeno due altre persone, il che era sufficiente ad integrare la circostanza aggravante del comma 6 del suddetto articolo 73 - potesse essere qualificato in termini di ridotta offensivita' ovvero di scarso allarme sociale (v. pagg. 1547-1549 sent. impugn.). 21.2.3. Alla luce delle medesime considerazioni esposte nel punto precedente, non censurabile appare la determinazione della Corte di appello di disattendere la richiesta difensiva diretta ad ottenere il riconoscimento, con giudizio di prevalenza, delle attenuanti generiche, considerata la eccezionale gravita' di condotte delittuose poste in essere con un sistematico impiego del metodo intimidatorio: decisione, peraltro, contestata dal ricorrente con un generico riferimento ad un non meglio definito suo (comunque tardivo) atteggiamento collaborativo ed al suo stato di mera tossicodipendenza (v. pag. 1550 sent. impugn.). 22. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 68). 22.1. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto, con piu' punti, i seguenti cinque motivi. 22.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 34, 125, 546, 597 e 604 c.p.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado in quanto priva di una imprescindibile parte della motivazione, cosi' violando il diritto di difesa ed il diritto al doppio grado di giudizio, ed adottando una motivazione integrativa in una situazione di incompatibilita'. In via subordinata il ricorrente ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'articolo 604 c.p.p., comma 5, per violazione degli articoli 24 e 111 Cost.. 22.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 125, 546, 597 e 604 c.p.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado in quanto contenente una mera riproposizione acritica del testo della ordinanza emessa dal tribunale del riesame che si era pronunciato sul provvedimento applicativo della misura cautelare personale. 22.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 521 e 522 c.p.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del (OMISSIS) in relazione al reato di tentata estorsione, benche' nel capo d'imputazione 68) gli fossero stati contestati gli estremi del diverso reato consumato. 22.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 393 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte milanese omesso di motivare sulle ragioni per le quali non avrebbe potuto configurarsi in capo al (OMISSIS) il diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dato che nessun dubbio vi era sulla legittimita' del credito vantato verso il (OMISSIS); che questi, evidentemente aduso alle truffe, aveva offerto versioni scarsamente attendibili e si era dovuto allontanare da casa perche' perseguitato da una larga schiera di creditori; e che le minacce del (OMISSIS) non erano state rivolte direttamente al (OMISSIS), cui il primo si era, invece, rivolto come un soggetto "bisognoso". 22.1.5. Mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di giustificare il diniego del riconoscimento delle gia' concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante, e per avere disatteso la richiesta di riduzione della pena, comunque eccessiva, considerate l'incensuratezza, l'entita' del danno economico dal medesimo subito, le sue condizioni personali e familiari, la sua estraneita' al contesto di criminalita' organizzata in cui avevano agito i correi. 22.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada rigettato. 22.2.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' ampiamente esposte nel punto 7.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. E' doveroso ribadire che appare del tutto fuor di luogo il riferimento all'articolo 34 c.p.p., che nello stabilire le incompatibilita' del giudice, fa evidentemente riferimento alle incompatibilita' in capo allo stesso magistrato persona fisica, dunque a situazioni differenti da quella considerata nel caso di specie in cui e' accaduto solamente che il collegio di secondo grado si sia sostituito al giudice monocratico di primo grado per integrare parte della motivazione mancante nella sentenza gravata. 22.2.2. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS), nella parte in cui si e' doluto della violazione delle regole che legittimano la motivazione per relationem, e' infondato per le ragioni gia' tratteggiate nel punto 5.2.3., da intendersi qui integralmente trascritto. 22.2.3. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' pure infondato. La questione della "diversita' del fatto" e' stata posta in termini sostanzialmente identici gia' nella fase delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento incidentale di impugnazione sulla misura cautelare personale applicata all'imputato, talche' non vi e' ragione per non confermare, in assenza di elementi di novita' che possano giustificare una diversa valutazione, la decisione gia' adottata da altra Sezione penale di questa Corte, che aveva avuto modo di evidenziare come, nel caso di specie, il fatto di estorsione, nei suoi elementi costitutivi, fosse rimasto invariato rispetto all'originaria imputazione, non essendo stati modificati il tempo, il luogo del commesso reato, gli autori dell'illecito, il soggetto passivo, l'oggetto della pretesa, le modalita' di esercizio della violenza: con la conseguenza che il (OMISSIS) era e rimaneva imputato di una ipotesi di estorsione che, sotto il profilo fattuale (quale accadimento della realta'), e' identica a quella oggetto della sentenza di condanna, essendo stato diversamente apprezzato solo il "movente" dell'illecito, che non rientra fra gli elementi costitutivi del reato (Sez. 2 , n. 29435 del 20/04/2011, (OMISSIS), non mass.). 22.2.4. Il terzo motivo del ricorso e' inammissibile perche' presentato per formulate, in pratica, solo censure di fatto, in quanto dirette ad ottenere una diversa lettura degli elementi di prova acquisiti rispetto a quella che di tali dati avevano prescelto i Giudici di merito. I quali, con motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicita', hanno puntualizzato come la colpevolezza del (OMISSIS) in relazione alla tentata estorsione in danno del (OMISSIS) fosse desumibile dal contenuto delle disposte intercettazioni che avevano comprovato come il (OMISSIS) si fosse rivolto proprio ai "calabresi", dunque al (OMISSIS) ed al (OMISSIS), dando loro "carta bianca" (arrivando persino a proporre al (OMISSIS) l'eliminazione fisica dell'antagonista) per ottenere il pagamento delle somme prestate alla vittima, che l'odierno ricorrente aveva persino avvisato dei rischi che correva per la pericolosita' dei due "nuovi interlocutori incaricati del piano di rientro": le minacce, eccezionalmente violente nel prospettare i peggiori pregiudizi alla persona offesa, la quale (forse anche per altre cause) aveva spiegato di essere arrivato ad allontanarsi da casa per lo stato di paura in cui si trovava, sono state interpretate correttamente dalla Corte distrettuale e solo con un autentico "Volo pindarico" sarebbe stato possibile dare alle stesse un diverso significato. Ne' nel caso di specie e' configurabile alcuna violazione della disciplina di diritto penale sostantivo oggetto di addebito, in quanto la Corte meneghina, nell'escludere che le richieste rivolte, con esplicite minacce e con altrettanto intimidatori larvati riferimenti alla propria caratura criminale, dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) per ottenere il pagamento di denaro apparentemente dovuto al (OMISSIS), ha fatto corretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimita', che questo Collegio reputa di dover privilegiare, per il quale, ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il suo diritto dinanzi all'autorita' giudiziaria, occorre avere riguardo al grado di gravita' della condotta violenta o minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilita' di scelta alla vittima, integra gli estremi del piu' grave delitto di estorsione (Sez. 6 , n. 32721 del 21/06/2010, Hamidovic e altro, Rv. 248169) (v. pagg. 1557-1566 sent. impugn.). 23. Manifestamente infondato e', infine, l'ultimo motivo del ricorso presentato nell'interesse del (OMISSIS). Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del bilanciamenti delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravati ed alla scelta sulla dosimetria della pena: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante, nonche' ostativo ad una riduzione della sanzione finale inflitta, la obiettiva gravita' del fatto delittuoso accertato, la pervicacia manifestata dal (OMISSIS) e l'assenza di elementi sui quali poter basare un giudizio di particolare benevolenza nei riguardi del prevenuto (v. pag. 1566 sent. impugn.). 24. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione). 24.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti due motivi. 24.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 530 e 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicita' della motivazione, per avere la Corte di appello confermato la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato associativo contestatogli, pur in assenza di elementi dimostrativi di un suo stabile e fattivo inserimento nella organizzazione criminale diretta da (OMISSIS). 24.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicita' della motivazione, per avere la Corte distrettuale ritenuto a carico del (OMISSIS) l'aggravate della disponibilita' della armi, benche' le carte del processo avessero comprovato al piu' che singoli associati avessero detenuto in via esclusiva delle armi. 24.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile in quanto diretto esclusivamente a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, prospettando un "travisamento dei fatti", vale a dire una diversa lettura delle emergenze processuali, delle quali la Corte di appello ha, invece, fornito una logicamente convincente interpretazione sulla base della quale e' stata fondata una motivazione congrua, logicamente rigorosa e rispettosa delle regole di valutazione delle prove. In tale ottica e' possibile rilevare come il ricorrente, con una impugnazione al limite della genericita', per non essersi confrontato con l'articolata argomentazione della sentenza impugnata, ha del tutto omesso di contestare la ben precisa ricostruzione offerta dai Giudici di merito i quali avevano accertato come la posizione del (OMISSIS) fosse strettamente connessa a quella dello (OMISSIS), che, gia' appartenente alla ndrangheta calabrese con una posizione di vertice all'interno della sua struttura organizzativa, era stato inviato in Lombardia per "gestire", d'intesa con gli appartenenti alle "locali" della ndrangheta lombarda (che erano entrati in contrapposizione per l'assunzione di direzione diretta di questa vicenda, tanto da imporre "l'entrata in gioco", con una funzione quasi di "arbitro", di (OMISSIS), capo del "crimine" calabrese), le vicende della s.r.l. (OMISSIS), societa' attraverso la quale l'associazione di stampo mafioso in argomento contava di poter partecipare alla "ricca torta" di appalti per lavori pubblici indetti da enti territoriali di quella regione del Nord Italia, anche in previsione della organizzazione dell'Expo 2015. In questo ben definito contesto probatorio - in relazione al quale la motivazione non e' stata neppure lontanamente messa di discussione dall'odierno ricorrente - si inserisce la figura di (OMISSIS), detto " (OMISSIS)", diventato uomo di fiducia, una sorta di "braccio destro" dello (OMISSIS), che le carte del processo dimostrano che venne assunto dalla "Perego" come dipendente, all'interno della cui azienda si comportava come un "padrone" assieme agli altri "calabresi": e' alla luce di tali circostanze che, correttamente, in una visione unitaria e non atomistica, la Corte di appello ha interpretato il contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite dagli inquirenti che avevano visto protagonista il (OMISSIS), il quale, oltre a presenziare agli incontri nella comune abitazione di Desio ed a tutte le riunioni che i "calabresi" facevano all'interno della "Perego", societa' dalla quale era stato pure assunto con la scusa di interessarsi della "organizzazione di sicurezza interna", venne messo a conoscenza di quanto era stato deciso dai capi della ndrangheta in ordine a quella iniziativa delittuosa e affronto' con lo (OMISSIS) le piu' delicate questioni che riguardavano le dinamiche interne dell'associazione di stampo mafioso in esame, come solo avrebbe potuto fare uno che di quel sodalizio e' divenuto intraneo; (OMISSIS) al quale vennero affidati anche "compiti operativi", come quello di "dare una lezione" a tale (OMISSIS), entrato in contrasto con gli amministratori della "Perego", e di intimidire uno dei responsabili della "Perego", (OMISSIS), significativamente mettendogli una "testa di capretto" o una croce davanti alla relativa abitazione (v. pagg. 1623-1626 sent. impugn.). Nessuna violazione di legge e', dunque, riconoscibile nella fattispecie, in quanto la mancata prova di un atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa, non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione: infatti - come sottolineato a proposito della posizione di altri ricorrenti - la "legalizzazione" costituisce il dato formale, ed usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nella organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all'organizzazione criminosa allorche' l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione; l'articolo 416 bis c.p. incrimina chiunque fa parte della associazione, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali egli entri a far parte dell'organizzazione criminosa (cosi' a partire da Sez. 1 , n. 13070 del 06/04/1987, Aruta, Rv. 177303; nello stesso senso, piu' di recente, Sez. 5 , n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, non mass. sul punto; e Sez. 5 , n. 6101/04 del 21/11/2003, Bruno e altro, Rv. 228058). Quanto alla doglianza sulla aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 4 sarebbe sufficiente un rinvio, a conferma della manifesta infondatezza del motivo contenuto nel ricorso, a quanto esposto nella parte finale del punto 5.2.4.3. Va aggiunto che la disponibilita' delle armi e' risultata con certezza, con riferimento all'operativita' dell'intero gruppo criminale, in relazione alla posizione specifica del responsabile di quel clan malavitoso, e cioe' dello (OMISSIS); e che, in una conversazione intercettata dagli inquirenti lo (OMISSIS) e il (OMISSIS) (pure gravato da precedenti per violazione della disciplina in materia) vennero registrati nel mentre stavano discutendo dell'acquisto di armi (v. pag. 1625-1626 sent. impugn.). 25. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Seregno e Giussano; ai reati di detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo, di cui al capo 12); ai reati di detenzione illegale e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui ai capi 137), 143), 144), 145), 146) e 147). 25.1. Con due distinti atti sottoscritti rispettivamente dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), aventi contenuto parzialmente sovrapponibile, il (OMISSIS) ha dedotto, con piu' punti, i seguenti cinque motivi (in parte comuni e, percio', esaminabili congiuntamente). 25.1.1. Nullita' delle sentenze di primo e secondo grado, violazione di legge, in relazione agli articoli 34, 125, 185, 192, 525 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', perche' la prima sentenza era stata depositata mancante della parte della motivazione riguardante aggravanti, attenuanti e trattamento sanzionatorio, integrata con un provvedimento di correzione illegittimo adottato dal giudice di prime cure: invalidita' per violazione del diritto di difesa, del doppio grado di merito e del giusto processo, comunque, non sanabile dalla Corte di appello che avrebbe dovuto annullare la pronuncia gravata e non anche applicare l'articolo 604 c.p.p., comma 5, con una esegesi che ne comporta la illegittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost., oltre che per violazione delle norme sul giusto processo contenuto in varie convenzioni internazionali. 25.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 125, 442 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado in quanto contenente una mera riproposizione acritica del testo dell'ordinanza genetica e dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame che si era pronunciato sul provvedimento applicativo della misura cautelare personale. 25.1.3. Violazione di legge, anche in relazione agli articoli 192 e 521 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato associativo ed al reato del capo 12), benche' gli elementi di prova non avessero fornito dimostrazione alcuna dell'esistenza dell'associazione "Lombardia" (peraltro smentita da altra sentenza del Tribunale di Busto Arsizio emessa nel processo c.d. "bad boys"), della "locale" di Seregno, degli elementi costitutivi del metodo mafioso della fattispecie di cui all'articolo 416 bis c.p., dell'aggravante della disponibilita' delle armi e, soprattutto, della partecipazione a tale organizzazione criminale del (OMISSIS), indicato esclusivamente come cugino di (OMISSIS), frequentatore di altri pregiudicati (molti dei quali meri parenti, amici o persone in affari) e interlocutore di conversazioni di incerto tenore, senza fornire l'indicazione di alcuna sua stabile e fattiva partecipazione alla vita del sodalizio criminale, ne' la prova certa della disponibilita' di un'arma funzionante. 25.1.4. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, e vizio di motivazione, per mancanza ed illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna del (OMISSIS) in ordine ai delitti ascrittigli ai capi 137), 143), 144), 145), 146) e 147), benche' le confuse ed ambigue intercettazioni ambientali e telefoniche non avessero fornito alcuna prova della natura della sostanza trattata (non essendo mai stata sequestrata alcuna droga all'imputato), del peso e della qualita' dello stupefacente, della identita' dei cessionari; e per avere ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento dell'attenuate del fatto di lieve entita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5; cio' senza neppure trascurare l'importanza della esclusione, per tali reati, dell'aggravante del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7. 25.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', per avere rigettato le richieste difensive di concessione delle attuanti generiche e di riduzione della pena allo scopo di adeguarne la portata finale al caso concreto e di evitare disparita' di trattamento rispetto ad altri imputati. 26. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 26.1. Il primo motivo di entrambi gli atti di ricorso presentati nell'interesse del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' ampiamente sopra esposte nel punto 7.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 26.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS), nella parte in cui l'imputato si e' doluto della violazione delle regole che legittimano la motivazione per relationem, e' infondato per le ragioni gia' tratteggiate nel punto 5.2.3., da intendersi qui integralmente trascritto. 26.3. Quanto ai restanti motivi va detto che quelli contenuti nei punti 2. e 3. del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS) e quello contenuto nel punto 5. del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS) sono, in gran parte, inammissibili perche' generici, essendosi il ricorrente limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito. Tanto in conformita' con l'orientamento della giurisprudenza di legittimita' per la quale il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Quanto ai requisiti di mafiosita' del gruppo criminale oggetto di indagine, ai rapporti tra la struttura "Lombardia" e le singole "locali", sull'esistenza della "locale" di Seregno e Giussano e sulla ininfluenza delle decisioni adottate dall'autorita' giudiziaria milanese nell'altro processo c.d. "bad boys", le doglianze difensive sono, comunque, infondate per gli argomenti gia' sopra esposti nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., e nel punto 7.2.2.1., da intendersi qui ripetuti. Con motivazione logicamente adeguata e senza alcuna contraddizione o vizio nel ragionamento probatorio, la Corte territoriale ha chiarito come la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine ai delitti ascrittigli ai capi 1) e 12) fosse stata dimostrata dal contenuto delle intercettazioni ambientali, da cui si evince che il prevenuto riceveva direttive dallo (OMISSIS), che si era accertato essere il responsabile di quella "locale", e che il (OMISSIS) indicava come il suo "capo"; che persino l'autonoma attivita' di spaccio di droga svolta dall'odierno ricorrente doveva essere "autorizzata" dallo (OMISSIS) e non porsi in contrasto con gli interessi di quel gruppo criminale; che il (OMISSIS) garantiva per conto dello (OMISSIS) il collegamento con gli amministratori locali e con coloro che si sarebbero dovuti sostenere con il voto nelle successive elezioni amministrative; che il (OMISSIS) collaboro' con altri affiliati a quella organizzazione criminale alla preparazione dell'attentato in danno di tal (OMISSIS), poi non portato a termine (episodio sulla cui rilevanza probatoria si veda sopra il punto 13.2.1.); e che il prevenuto aveva certamente la disponibilita' di una pistola con matricola abrasa, come comprovato dalla inequivoca conversazione intercettata che lo aveva visto protagonista con la sua convivente (v. pagg. 1115-1118 sent. impugn.). Decisione corretta, quella relativa al riconoscimento di una stabile adesione del (OMISSIS) al gruppo criminale di stampo mafioso de quo, considerato che, come gia' evidenziato a proposito della posizione di altri ricorrenti, la mancata prova di un atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa, non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione: infatti, la "legalizzazione" costituisce il dato formale, ed usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nella organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all'organizzazione criminosa allorche' l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione; l'articolo 416 bis c.p. incrimina chiunque fa parte della associazione, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali egli entri a far parte dell'organizzazione criminosa (cosi' a partire da Sez. 1 , n. 13070 del 06/04/1987, Aruta, Rv. 177303; nello stesso senso, piu' di recente, Sez. 5 , n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, non mass. sul punto; e Sez. 5 , n. 6101/04 del 21/11/2003, Bruno e altro, Rv. 228058). 26.4. Per cio' che concerne le imputazioni in materia di droga, ferme restando le valutazioni generali in ordine alla aspecificita' della gran parte delle doglianze formulate con i due atti di ricorso, va rilevato come, con motivazione completa e priva di lacune espositive o di logicita', la Corte di appello di Milano abbia chiarito che la responsabilita' del (OMISSIS) in ordine a quei reati avesse trovato fondamento sul contenuto di intercettazioni dal tenore talora inequivoco nell'indicare la sostanza stupefacente ed i quantitativi di droga compravenduta, in altre menzionata con formule criptiche ma in maniera sufficientemente chiara nel riferimento allo stupefacente oggetto di detenzione o di cessione illecita a terzi; e che la continuativita' e la professionalita' dell'attivita' di spaccio, spesso avente ad oggetto quantitativi rilevanti, nel termine di centinaia di grammi o di un chilo di cocaina (attivita' che non era stato provato essere stata portata a termine per agevolare il sodalizio criminale del quale il predetto faceva parte, il che solo aveva giustificato la eliminazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'aggravante del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7), escludevano in radice la possibilita' di qualificare quelle condotte in termini di fatti di lieve entita' e, dunque, di riconoscere all'imputato l'attenuante di cui all'articolo 73, comma 5 Decreto del Presidente della Repubblica cit. (v. pagg. 1118-1119 sent. impugn.). 26.5. Manifestamente infondati sono gli ultimi motivi del ricorso, con i quali il (OMISSIS) ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena finale da irrogare: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente e con motivazione congrua, dunque non censurabile in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e ad una riduzione della pena irrogata la gravita' e il numero delle condotte delittuose poste in essere dal prevenuto e la rilevanza ponderale delle sostanze stupefacenti trattate dall'imputato (v. pag. 1119 sent. impugn.). D'altro canto, e' consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, in tema di ricorso per cassazione, non puo' essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, cosa che nella fattispecie non e' accaduto (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880). 27. Ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti alla "locale" di Seregno e Giussano; il primo anche in relazione al reato di accesso abusivo aggravato ad un sistema informatico, di cui al capo 94); il secondo anche in relazione al reato di detenzione illegale e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui al capo 138). 27.1. Con atti sottoscritti personalmente, di contenuto sostanzialmente analogo e, dunque, esaminabili congiuntamente, i due (OMISSIS) hanno dedotto i seguenti tre motivi. 27.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 177 e 179 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 597, 192, 185, 525 e 604 c.p.p., anche con riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost., articoli 5 e 6 CEDU, articolo 14 Patto internazionale dei diritti dell'uomo, e vizio di motivazione, per contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte di appello provveduto ad integrare e sostituire la parte di motivazione mancante della sentenza di primo grado che, invece, avrebbe dovuto dichiarare nulla, con conseguente restituzione degli atti al Giudice di prime cure. 27.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p. e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e illogicita', per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo aggravato del capo 1), in specie di un attuale metodo mafioso e di una disponibilita' di armi del gruppo, e per avere considerato i due Di Noto stabili ed organici aderenti a quel sodalizio criminale. 27.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato agli imputati le attenuanti generiche e determinato la pena staccandosi dai minimi edittali. 27.2. Ritiene la Corte che i ricorsi dei due Di Noto vadano rigettati. 27.2.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi presentati dai (OMISSIS), e' infondato per le ragioni dettagliatamente delineate nel punto 7.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 27.2.2. Gli altri due motivi, comuni ad entrambi i considerati ricorsi, sono inammissibili perche' generici. Come si e' gia' avuto modo di sottolineare, nella giurisprudenza di legittimita' si e' chiarito che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati ad enunciare, in forma molto indeterminata e con una generica elencazione di massime giurisprudenziali, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto associativo oggetto di addebito - non essendo stata formulata alcuna doglianza in ordine ai restanti reati posti in continuazione - e le ragioni, legate alla presenza di gravi precedenti penali, alla posizione di rilievo assunta dai due prevenuti nel sodalizio criminale in argomento ed alla totale assenza di atteggiamenti collaborativi, ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ad una riduzione della pena, fissata in misura gia' ritenuta congrua rispetto ai criteri dell'articolo 133 c.p. ed alla funzione di rieducazione della sanzione inflitta (v. pagg. 1011-1027 sent. impugn.). 28. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "ocale" di Cormano). 28.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto, con un unico motivo, il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benche' egli sia gravato da un precedente risalente nel tempo e sia stata riconosciuta una posizione "non centrale" nel sodalizio criminale in argomento. 28.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile per la manifesta infondatezza del relativo motivo, avendo la Corte territoriale motivato in maniera adeguata e senza alcun vizio di illogicita' le ragioni per le quali l'imputato non fosse meritevole delle attenuanti generiche, considerato che le carte del processo non avevano fatto emergere alcun dato che potesse consentire di esprimere un giudizio di benevolenza nei suoi riguardi, e che il (OMISSIS), gia' gravato da un precedente penale, aveva aderito in maniera stabile, anche con l'attribuzione formale di una "dote", all'associazione per delinquere di stampo mafioso in esame (v. pag. 543 sent. impugn.). 29. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione ai reati aggravati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, anche clandestine, di cui al capo d'imputazione 6). 29.1. Con atto sottoscritto personalmente, il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti cinque motivi. 29.1.1. Mancata assunzione di prova decisiva e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di acquisire e di valutare le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) che, esaminato in altro processo, aveva escluso che le armi in questione, oggetto di addebito, appartenessero a soggetti diversi dagli affiliati alla "locale" di Giussano. 29.1.2. Vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna pronunciata in primo grado valorizzando il contenuto di intercettazioni inidonee a provare che il (OMISSIS) fosse a conoscenza della detenzione di armi ovvero di quelle poi scoperte nel deposito di Bregnano. 29.1.3. Violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, e vizio di motivazione, per mancanza, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del (OMISSIS) anche in relazione ai delitti di porto illegale di armi, reati dei quali non vi era alcuna prova. 29.1.4. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e illogicita', per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato all'imputato le attenuanti generiche. 29.1.5. Vizio di motivazione, per avere la Corte milanese illegittimamente confermato la confisca dei beni appartenenti al (OMISSIS) e alla di lui compagna, benche' l'acquisto degli immobili fosse giustificato dai redditi percepiti dai prevenuti, dalla stipula di un apposito mutuo e dalla precedente vendita di un terreno. 29.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 29.2.1. I primi due motivi del ricorso del (OMISSIS), strettamente collegati tra loro e percio' esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto diretti ad ottenere una diversa lettura delle emergenze processuali e, in specie, del contenuto delle intercettazioni versate in atti. Elementi di conoscenza sulla base delle quali la Corte di appello, con motivazione esauriente e logicamente adeguata, ha desunto l'affermazione di colpevolezza del prevenuto in ordine ai delitti che gli sono stati contestati: evidenziando come il riferimento volutamente criptico alle "betoniere" che erano "venute a mancare" e che "dovevano essere riacquistate", contenuto nella conversazione tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), dovesse essere inteso come un richiamo ad armi di cui i due avevano avuto una illegale disponibilita', considerato che quel colloquio era stato registrato poco tempo dopo che i carabinieri avevano rinvenuto e sequestrato varie armi a Bregnano; analoghe considerazioni sono state fatte per il colloquio captato il 01/12/2009 nel corso del quale i due prevenuti, facendo riferimento al fatto che "erano andati la'...", "...adesso gli hanno... l'hanno presa a fare le ferie... non ha lavato i panni... e adesso di arrangia", con linguaggio volutamente allusivo discussero delle conseguenze del rinvenimento, da parte dei carabinieri, nello stesso posto appena tre giorni prima, di due bombe a mano e di varie munizioni. Si aggiunga che le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) sono state valutate dai Giudici di merito e giudicate del tutto incapaci di inficiare la valenza di quelle intercettazioni ambientali (v. pagg. 1028-1035 sent. impugn.). 29.2.2. Il terzo motivo del ricorso e' pure inammissibile perche' avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 29.2.3. Del tutto generiche sono le doglianze avanzate con riferimento al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, in quanto, a fronte della specifica motivazione valorizzata dalla Corte di merito, che aveva ricordato la gravita' dei reati accertati, la mancanza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo ed il fatto che l'imputato fosse portatore di precedenti penali anche specifici (v. pagg. 1035 sent. impugn.), le lamentale contenute nell'atto di impugnazione si presentano con un elevato grado di aspecificita'. 29.2.4. Infondate sono le censure mosse al provvedimento gravato nella parte riguardante l'adozione della confisca Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, di un terreno e di due abitazioni, di cui una sita a Giussano e una in Calabria, appartenenti al (OMISSIS) e alla di lui compagna (OMISSIS). Appare correttamente motivata e conforme alle norme di riferimento la decisione della Corte di appello di ritenere proporzionata alle capacita' reddituali solamente l'acquisto di un'ulteriore abitazione di Giussano, di cui, infatti, e' stata ordinata la restituzione agli aventi diritto; e di ritenere, invece, sussistenti le condizioni per disporre l'ablazione degli altri immobili, tenuto conto che, dovendo effettuare la verifica della proporzione con riferimento al momento dell'acquisto - poiche', per la pacifica giurisprudenza di legittimita', la necessaria valutazione dell'accertamento della sproporzione del valore dei beni oggetto di sequestro e poi di confisca rispetto alla situazione reddituale ed alle attivita' economiche del soggetto, va compiuta con riferimento al momento in cui i beni sono entrati a far parte del patrimonio dell'interessato, dovendosi ritenere ininfluenti favorevoli vicende economiche anteriori o successive (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 47567 del 20/11/2013, P.M. in proc. Balducci, Rv. 258030) - negli anni di riferimento, tra il 2006 ed il 2009, dell'acquisizione della proprieta' di tali immobili, era risultato che il (OMISSIS) ed la (OMISSIS) avevano avuto in media ogni anno redditi per circa 23.188,00 euro, importo evidentemente esiguo rispetto al valore dei beni, anche considerando le esigenze di mantenimento della famiglia, per l'imputato "allargata" anche dalla presenza di due giovani figlie avute con la ex moglie (OMISSIS), a sua volta titolare, nei medesimi anni, di esigue capacita' reddituali. E cio' senza neppure trascurare che per due di quei beni, il terreno e l'abitazione di Giussano, nel suo ricorso il (OMISSIS) ha sostenuto che si tratterebbe di immobili acquistati e di titolarita' di un terzo, tal (OMISSIS), il quale sarebbe l'unico soggetto legittimato a fare valere le sue ragioni nelle forme dovute, con conseguente carenza di interesse dell'odierno ricorrente a coltivare l'impugnazione in esame (v. pagg. 1648-1652 sent. impugn.). 30. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Desio; al reato di estorsione aggravata di cui al capo 21); ai reati di detenzione illegale di armi e munizioni, di cui ai capi 165), 166) e 167). 30.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto, con cinque punti, i seguenti quattro motivi. 30.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 442 c.p.p., comma 1, articolo 546 c.p.p., comma 3, articolo 604 c.p.p., comma 4, e articolo 111 Cost., per avere la Corte di appello, anziche' dichiararne la nullita', illegittimamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado del tutto mancante della parte relativa alla determinazione della pena; avendo pure la Cassazione annullato il successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale adottato dal Giudice di prime cure. 30.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., per avere la Corte territoriale confermato la condanna del (OMISSIS) in ordine al reato associativo contestato, benche' gli elementi di prova segnalati a suo carico fossero del tutto inidonei a ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di cui al suddetto articolo. 30.1.3. Vizio di motivazione, per mancanza e/o manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente ritenuto il (OMISSIS) affiliato all'associazione per delinquere di stampo mafioso in argomento, nonostante il prevenuto fosse stato registrato nel mentre conversava con il coimputato (OMISSIS) di vicende del tutto lecite e valorizzando il solo coinvolgimento nell'episodio di "pestaggio" del (OMISSIS), le cui dichiarazioni, tendenti a far emergere un movente (reazione al fatto che fosse stato da lui picchiato un bambino zingaro) diverso da quello ipotizzato dalla pubblica accusa, non erano state neppure adeguatamente esaminate. 30.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 629 c.p., comma 2, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte milanese confermato la responsabilita' del (OMISSIS) in ordine al delitto di estorsione aggravata del capo 21), giudicando inattendibile sia la versione dell'imputato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa (OMISSIS) nel dibattimento di altro giudizio, ricostruzioni che avevano trovato riscontro anche nel contenuto di una specifica intercettazione ambientale di una conversazione tra lo stesso (OMISSIS) ed il (OMISSIS). 30.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 30.2.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni dettagliatamente indicate nel punto 7.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 30.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' inammissibile perche' generico. Come si e' gia' avuto modo di sottolineare, nella giurisprudenza di legittimita' si e' chiarito che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata e con una generica elencazione di massime giurisprudenziali, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare, in generale, gli estremi del delitto associativo oggetto di addebito (v. pagg. 1249 e segg. sent. impugn.). 30.2.3. I restanti motivi del ricorso del (OMISSIS) contengono mere censure di fatto, talora pure molto generiche, in quanto - al di la' del dato enunciativo e del riferimento ad una presunta violazione di legge, del tutto inesistente - il prevenuto non e' riuscito a rappresentare alcun reale vizio di motivazione capace di inficiare la tenuta argomentativa della decisione gravata, bensi' solo a sollecitare una interpretazione degli elementi di prova diversa ed alternativa rispetto a quella privilegiata dai Giudici di merito. La Corte di appello, infatti, con motivazione completa e priva di contraddizioni, incongruenze o lacune di illogicita', dunque, non censurabile in questa sede di legittimita', dopo aver ricordato i numerosi dati informativi che avevano permesso di comprovare l'esistenza della "locale" ndranghetistica di Desio, la sua direzione da parte di (OMISSIS) e l'emblematicita', con riferimento al metodo mafioso, della vicenda subita da (OMISSIS) ( (OMISSIS) che era "capo societa'" e che aveva pure preso parte al summit di capi "locale" di Paderno Dugnano del 31/10/2009, riunitisi per eleggere il nuovo "mastro generale" della "Lombardia" - v. pagg. 1146-1153 sent. impugn.), ha puntualizzato come il diretto coinvolgimento del (OMISSIS) nella consumazione della estorsione aggravata in danno del (OMISSIS) e, dunque, il riscontro alla piena "messa a disposizione" in favore di quel gruppo criminale, percio' ad una stabile e fattiva adesione dell'odierno ricorrente a quella "locale" ndranghetistica, fossero stati dimostrati dal contenuto sia di una intercettazione ambientale nel corso della quale il (OMISSIS) aveva commentato l'episodio del violento "pestaggio" della persona offesa, menzionando espressamente il (OMISSIS) tra i partecipanti alla azione; che di un'altra conversazione registrata tra presenti durante la quale il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) erano tornati a commentare l'accaduto. Corte territoriale che, per un verso, ha evidenziato come l'affermazione dell'affiliazione del (OMISSIS) a quel sodalizio delinquenziale di stampo ndranghetistico fosse stata corroborata dal tenore di una ulteriore intercettazione dalla quale era risultato che il (OMISSIS) aveva diramato, proprio per il tramite del (OMISSIS), una serie di direttive da far pervenire agli altri sodali, tutti sottordinati gerarchicamente rispetto al "capo societa'", ai cui ordini si sarebbero dovuto attenere; ne' e' stato trascurato l'accertato coinvolgimento del (OMISSIS) in un attentato con armi compiuto ai danni della vetrina di altro commerciante del luogo, tal (OMISSIS) (episodio delittuoso di cui significativamente non vi e' traccia nel ricorso); e, per altro verso, ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie rese dal (OMISSIS) durante la fase delle indagini, pienamente utilizzabili nell'ambito dell'ammesso rito abbreviato, non fossero state smentite dalla successiva deposizione resa dalla stessa persona offesa nel parallelo giudizio dibattimentale svoltosi a carico di altri coimputati, la quale aveva cercato maldestramente di sminuire l'accaduto, apparendo soggetto gravemente provato per l'episodio di cui era stata vittima e rendendo una testimonianza risultata scarsamente attendibile per le numerose contestazioni mosse dal rappresentante della pubblica accusa, cui il teste non aveva saputo replicare, finendo per "arrendersi" e nel confermare la sua precedente versione (v. pagg. 1252-1261 sent. impugn.). 31. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Canzo). 31.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti cinque motivi. 31.1.1. Vizio di motivazione, per contraddittorieta' e illogicita', per avere la Corte di appello confermato l'esistenza della "Lombardia" come un'autonoma associazione per delinquere di stampo mafioso, valorizzando il contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali di incerto contenuto, nonche' di altri elementi di prova (in particolare di quelli concernenti l'episodio dell'omicidio del (OMISSIS)) che avevano, al contrario, dimostrato l'inesistenza di quell'autonomo sodalizio criminale ovvero la mancanza di una propria distinta forza di intimidazione. 31.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., per avere la Corte territoriale confermato l'esistenza della "locale" di Canzo, benche' tale gruppo fosse composto da due soli sodali, il (OMISSIS) e (OMISSIS), quest'ultimo con funzioni di direzione. 31.1.3. Vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita' per avere la Corte distrettuale confermato l'adesione del (OMISSIS) alla citata associazione criminale, benche' a suo carico vi fossero solo indizi generici, quali l'accertata partecipazione ad una riunione di sodali ed i rapporti con il (OMISSIS). 31.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, per avere la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva di esclusione dell'aggravante della disponibilita' della armi, in mancanza di elementi che potessero far ritenere che il (OMISSIS) fosse consapevole della disponibilita' di quelle armi da parte di altri associati. 31.1.5. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte lombarda ingiustificatamente negato al (OMISSIS), soggetto incensurato, non piu' giovane ed autore di un apporto marginale alla vita del sodalizio, il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante. 31.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 31.2.1. Il primo ed il quarto motivo del ricorso sono infondati per le ragioni - concernenti i requisiti di mafiosita' del gruppo criminale oggetto di indagine, i rapporti tra la struttura "Lombardia" e le singoli "locali", ed il carattere armato del sodalizio, con aggravante oggettiva estensibile a tutti gli associati - sopra esposte nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., e nel punto 7.2.2.1., ai quali si fa rinvio. 31.2.2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perche', al di la' del dato enunciativo, contenente mere censure di fatto tendenti ad ottenere una rilettura delle emergenze processuali gia' congruamente valutate, con motivazione completa e logicamente ineccepibile, dai Giudici di merito, i quali hanno correttamente individuato nei fatti cosi' come accertati i presupposti della colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato associativo contestato: evidenziando, da un lato, come le carte del processo avessero dimostrato inequivocabilmente che il (OMISSIS) era stato riconosciuto, con una "dote" elevata, quale capo della "locale" di Canzo, alla quale avevano aderito anche altri affiliati che gli inquirenti non erano riusciti ad identificare; da altro lato, come a tale gruppo criminale avesse aderito anche il (OMISSIS), tenuto conto che le indagini avevano comprovato non solamente i suoi stretti e continuativi rapporti con il (OMISSIS), ma soprattutto la sua presenza al piu' volte richiamato summit di associati di Paderno Dugnano del 31/10/2009 che, per la sua natura segreta e per la finalita' della riunione, fissata per eleggere il nuovo responsabile regionale della struttura "Lombardia" di coordinamento tra le "locali", non poteva che vedere tra i partecipanti soggetti pienamente aderenti all'organizzazione criminale in argomento (v. pagg. 1574, 1578 sent. impugn.). 31.2.3. Del tutto priva di pregio e' la doglianza finale concernente il giudizio di comparazione tra circostanze operato dalla Corte territoriale che, con adeguata argomentazione, ha puntualizzato che lo stato di incensuratezza dell'imputato ed il suo ruolo di "gregario" rispetto a quello del (OMISSIS), potessero giustificare il sollecitato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma solo con giudizio di equivalenza sull'aggravante in ragione dell'accertata sua partecipazione a momenti salienti della vita di quel sodalizio criminale (v. pag. 1578-1579 sent. impugn.). 32. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Milano). 32.1. Con due distinti atti, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, uno firmato personalmente e l'altro dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sei motivi. 32.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articolo 416 bis c.p. e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice oggetto di addebito, valorizzando il fatto, non vero, che il (OMISSIS) avesse messo a disposizione il suo bar per riunioni di associati, essendo stato egli mero "cameriere" di un "circolo arci"; e che lo stesso, mai personalmente intercettato, avesse partecipato a cene in esercizi aperti al pubblico, senza dimostrazione di un suo stabile contributo alla vita dell'associazione ovvero dell'acquisizione di una "dote", anzi essendo destinatario di una richiesta di denaro. 32.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., per avere la Corte territoriale valorizzato il contenuto di intercettazioni dal contenuto poco intellegibile, non dimostrative di un fatto delittuoso e con affermazioni scarsamente verosimili. 32.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e illogicita', per avere la Corte distrettuale ritenuto la sussistenza dell'aggravante prevista da quella norma, benche' le carte del processo non avessero affatto dimostrato che il gruppo criminale disponesse di armi ovvero che il (OMISSIS) ne avesse avuto la diretta disponibilita' o fosse a conoscenza di quella detenzione. 32.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p. e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte di merito omesso di considerare che il collaboratore di giustizia (OMISSIS), sentito in altro processo, avesse escluso l'esistenza della "locale" di Milano e che la creazione della stessa doveva considerarsi al piu' un mero "progetto". 32.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., per avere la Corte milanese omesso di giustificare il diniego della concessione delle attenuanti generiche al (OMISSIS), soggetto che nel sodalizio de quo aveva avuto un ruolo marginale. 32.1.6. Violazione di legge, per avere la Corte lombarda confermato il provvedimento di confisca del denaro presente sul conto intestato all'imputato, benche' si trattassero dei risparmi di una vita e non fosse stata provata la provenienza illecita di quella somma. 32.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile. 32.2.1. I primi quattro motivi del ricorso tendono sostanzialmente ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, cosa non consentita in questa sede di legittimita'. Richiamato quanto gia' sottolineato, in generale, circa il carattere armato e di mafiosita' dell'associazione per delinquere cosi' come contestata, ed anche della "locale" di Milano, nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., e nel punto 7.2.2.2., cui si fa rinvio, va osservato come la Corte di appello di Milano, con motivazione completa e logicamente coerente, abbia rilevato che la colpevolezza del (OMISSIS) fosse desumibile da una serie di ben precise emergenze processuali, quali la presenza del prevenuto alla riunione del 22/05/2008 presso il ristorante "(OMISSIS)", alla quale avevano preso parte tutti gli affiliati della "locale" di Milano, oltre al (OMISSIS), summit avente un valore strategico in quanto destinata ad esaminare i problemi organizzativi sorti a seguito delle iniziative scissionistiche del (OMISSIS); il fatto di essere citato espressamente dal (OMISSIS) in una conversazione captata il 14/04/2009 nel corso della quale il predetto aveva discusso con il (OMISSIS) di attribuzione di "cariche" e del nuovo organigramma dell'associazione; ed ancora la circostanza che il "circolino Arci (OMISSIS)", dove il (OMISSIS) lavorava, fosse diventato uno dei piu' frequenti luoghi di ritrovo degli associati, dove gli stessi avevano fissato riunioni con evidenti finalita' organizzative, come si desume da un colloquio intercettato in ambientale, cui aveva preso parte il (OMISSIS), nonche' dalla organizzazione di un "aperitivo" alla vigilia delle feste pasquali, ennesima riunione fissata per raccogliere fondi per la cassa comune del gruppo criminale; ed ancora il tenore di un'ulteriore intercettazione ambientale nel corso della quale il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), nell'indicare, con una nota di disprezzo, i sodali che stavano continuando a sostenere il (OMISSIS), avevano menzionato anche " (OMISSIS) del circolino". Contesto probatorio la cui efficacia probatoria non era stata affatto inficiata ne' dalla mancata considerazione di una specifica intercettazione ambientale, valorizzata nella fase delle indagini e poi correttamente trascurata, sulla base di un nuova e piu' corretta esegesi del suo contenuto, dai Giudici della cognizione; e neppure dalla possibile presenza, all'interno dei locali dove il (OMISSIS) e altri affiliati alla "locale" si erano riuniti, di soggetti estranei al gruppo criminale, in quanto si tratta di persone rimaste non identificate, che non avevano fatto, comunque, venire meno il carattere di riservatezza che qualificava quegli incontri (v. pagg. 700-708 sent. impugn.). 32.2.2. Manifestamente infondata e' la doglianza contenuta nel quinto motivo del ricorso, in quanto la Corte territoriale, con motivazione logicamente adeguata, ha spiegato come il persistere della condotta dell'affiliato a disposizione di quel sodalizio ed i precedenti penali di cui il (OMISSIS) era gravato, in uno con la mancanza di qualsivoglia forma di resipiscenza, fossero elementi sufficienti a giustificare il rigetto della richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche (v. pagg. 708-709 sent. impugn.). 32.2.3. Del tutto privo di pregio e' il sesto motivo del ricorso, peraltro formulato in termini molto generici, in quanto la confisca della somma di denaro trovata nella disponibilita' dell'imputato e' stata disposta dai Giudici di merito non ai sensi dell'articolo 240 o dell'articolo 416 bis c.p., comma 7, bensi' a norma del Decreto Legge n. 306 del 1991, articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, ai fini della cui operativita' e' irrilevante il requisito della pertinenzialita' tra bene da confiscare e reato (cosi', tra le molte, Sez. 5 , n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381), bastando la dimostrazione della sproporzione tra il valore del bene da confiscare e le capacita' reddituali lecite dell'interessato (cosi', ex multis; Sez. 2 , n. 43145 del 27/06/2013, Gatto e altri, Rv. 257609): non essendo sufficiente, per contrastare l'applicazione di quella misura, la indeterminata affermazione difensiva che quel denaro costituiva il frutto del "risparmio di una vita" (v. pagg. 1655-1656 sent. impugn.). 33. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Pioltello; al reato di cessione illegale di una pistola, di cui al capo 31). 33.1. Con atto sottoscritto dall'avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti cinque motivi. 33.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello (per giunta riferendosi alla motivazione della sentenza di primo grado sul punto del tutto carente) immotivatamente riconosciuto alla "locale" di Pioltello i caratteri propri, attuali ed effettivi, di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, anche perche' e' irragionevole "trasferire" i caratteri della mafiosita', astrattamente attribuibili ad altri gruppi organizzati, alla predetta "locale". Piu' in dettaglio, per avere la Corte milanese ritenuto il (OMISSIS) intraneo a quel gruppo criminale, benche' fosse stata esclusa la sua presenza a riunioni o summit tra affiliati, e fossero stati valorizzati tre episodi, due dei quali sintomatici di un mero proposito non attuato, ed il terzo privo dei quelle caratteristiche che possano metterlo in collegamento con un presunto metodo mafioso. 33.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', manifesta illogicita' e travisamento della prova, per avere la Corte di merito reputato di poter inquadrare il (OMISSIS) tra gli affiliati alla "locale" di Pioltello, valorizzando il tenore di una specifica intercettazione ambientale del 02/09/2008, concernente una conversazione tra il ricorrente, il (OMISSIS) e tal (OMISSIS), laddove quel colloquio costituiva la riprova che il (OMISSIS) non apparteneva affatto a quel gruppo delinquenziale. 33.1.3. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 12 per avere la Corte distrettuale fondato l'affermazione di colpevolezza del (OMISSIS) in relazione ai delitti di cui al capo 31) sulla base del contenuto di una intercettazione ambientale del tutto inidonea a dimostrare la disponibilita' di un'arma da parte del prevenuto. 33.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 99 c.p., per avere la Corte milanese omesso di giustificare il riconoscimento, in capo all'imputato, della recidiva contestata. 33.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., per avere la Corte lombarda ingiustificatamente negato all'imputato la concessione delle attenuanti generiche. 33.1.6. Con memoria depositata il 20/05/2014, il difensore del (OMISSIS) e' tornato ad insistere per l'accoglimento del ricorso, in particolare con riferimento ai suoi primi due motivi, evidenziando come le carte del processo avessero escluso tanto l'esistenza di associazione il cui carattere di mafiosita' fosse stato esteriorizzato, quanto la sussistenza di una stabile e fattiva adesione del (OMISSIS) ad un siffatto sodalizio. 33.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 33.2.1. I primi tre motivi del ricorso tendono sostanzialmente ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, cosa non consentita in questa sede di legittimita'. Richiamato - per il riconoscimento della infondatezza delle iniziali doglianze generali - quanto gia' sottolineato, in generale, circa il carattere armato e di mafiosita' dell'associazione per delinquere cosi' come contestata, nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., cui si fa rinvio, va osservato come la Corte di appello di Milano, con motivazione completa e logicamente coerente, abbia posto a fondamento dell'affermazione di responsabilita' dell'imputato, da un lato, i numerosi risultati delle indagini che avevano comprovato la sussistenza della "locale" ndranghetistica di Pioltello, da altro lato, le significative emergenze processuali capaci di dimostrare la stabile appartenenza del (OMISSIS) a quel gruppo criminale. Mettendo in risalto come molte intercettazioni ambientali - con le quali eloquentemente il ricorrente non si e' confrontato - avessero riscontrato l'ipotesi difensiva della costituzione, nel marzo del 2008, di una nuova "locale" a Pioltello per iniziativa del piu' volte menzionato (OMISSIS), gruppo nel quale erano confluiti molti componenti delle famiglie Manno e Maiolo, comunque non meno della decina di imputati chiamati a rispondere della appartenenza a tale clan criminale, molti dei quali aventi la disponibilita' di armi ed interessati, in particolare, alla gestione di settori del crimine, tra cui quello del traffico della droga, sempre con l'impiego del metodo tipicamente mafioso (sul quale la Corte territoriale si e' impegnata specificamente a motivare, esaminando la posizione dell'imputato (OMISSIS)): creazione della nuova "locale" che era stata commentata in numerose conversazioni, registrate in ambientale, tra responsabili di altri analoghi gruppi della "Lombardia", tanto che, il 04/03/2008, il (OMISSIS) era stato intercettato nel mentre proponeva la creazione di un'unica articolazione comprendente gli affiliati di Milano e di Pioltello (v. pagg. 732-737, 743-744 sent. impugn.). E come l'adesione del (OMISSIS) a tale "locale" fosse stata provata da una serie di importanti dati probatori, quali il contenuto di quella intercettazione di conversazione tra presenti del 18/09/2008, nel corso della quale il prevenuto era stato registrato nel mentre, oltre a discutere di altre azioni violente (percosse, macchine bruciate) attuate o da attuare, stava programmando con il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) la consumazione di estorsioni in danno di imprenditori della zona di loro pertinenza: colloquio nel quale il (OMISSIS) aveva impiegato la formula verbale al plurale ("qualcosa ce la dovrebbero dare"), a significare che egli agiva nel contesto della operativita' di un gruppo, e che non avrebbe potuto fare una estorsione ai danni di un imprenditore di Rho, in quanto zona di pertinenza di altra "locale" diversa da quello di Pioltello; ed il tenore di quella captazione ambientale del 25/05/2008, eseguita all'interno dell'autovettura del (OMISSIS), nel corso della quale quest'ultimo, il (OMISSIS) e (OMISSIS), che altre emergenze dimostrano essere uno dei piu' attivi affiliati a quel "locale", stavano programmando l'esecuzione di un attentato con l'uso di una pistola ai danni di un altro imprenditore e di un attentato incendiario ai danni della vettura di un vigile urbano. Ne' va trascurato che dal contenuto di ulteriori intercettazioni ambientali del 06 e del 22/10/2008 si era avuta conferma della propensione del (OMISSIS) a dare esecuzione ai mandati di attentati incendiari ordinati dal (OMISSIS), della posizione verticistica assunta da quest'ultimo, capace di intimidire gli altri affiliati, e del coinvolgimento del (OMISSIS) nelle attivita' estorsive consumate ai danni di imprenditori costretti a versare somme di denaro per il mantenimento dei familiari degli associati ristretti in carcere (v. pagg. 770-776 sent. impugn.). Espressione di un mero tentativo di accreditare una diversa interpretazione del contenuto di un'ennesima intercettazione costituisce l'in se' dell'inammissibile censura difensiva in ordine all'affermazione di responsabilita' del (OMISSIS) per il reato contestatogli al capo 31), apparendo pienamente conforme alle massime di esperienza la ricostruzione privilegiata dalla Corte distrettuale di quel colloquio nel corso del quale il (OMISSIS) aveva ammesso di avere venduto a tale (OMISSIS), per 100,00 euro, una pistola di calibro imprecisato (v. pag. 775 sent. impugn.). 33.2.2. Manifestamente infondato e' il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS), in quanto finalizzato ad ottenere una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali i Giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini dell'applicazione della recidiva contestata, riconosciuta sussistente in ragione della eccezionale gravita' dei precedenti penali di cui il prevenuto era portatore, in collegamento con gli indici di una progressione criminale e di una aggravata pericolosita' sociale (v. pag. 776 sent. impugn.). 33.2.3. L'ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' generico. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente evidenziati i dati informativi che giustificano il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 776 sent. impugn.). 34. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato di turbata liberta' degli incanti, aggravata ai sensi dell'articolo 353 c.p., comma 2 di cui al capo O) dell'imputazione). 34.1. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), l' (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 34.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 353 c.p., per avere la Corte di appello confermato la configurabilita' del delitto previsto dall'articolo 353 c.p., che mira a tutelare la libera concorrenza del privato nella partecipazione agli incanti, benche' le condotte oggetto di addebito - l'avere presentato due offerte per la societa' PDF, della quale una sola protocollata, allo scopo di ottenere l'aggiudicazione al minor costo; l'avere comunicato al (OMISSIS) che alla data del 12/01/2010 non erano state presentate altre offerte; e l'avere garantito all'amministratore della PDF il passaggio in piena proprieta' del fondo concesso in superficie - non avevano comportato alcuna interferenza sulla altrui partecipazione alla gara ed avevano integrato, al piu' ipotesi di abuso di ufficio. 34.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 125, 539, 533 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna dell' (OMISSIS) in relazione alle condotte di avere allontanato altra impresa dalla gara e di non avere fornito adeguata pubblicita' al bando di gara, iniziative che erano state materialmente poste in essere dal sindaco (OMISSIS) e/o da due funzionari comunali, e che non avevano comportato alcuna turbativa alla libera partecipazione agli incanti, anche considerato che l'impresa di cui era stata impedita la partecipazione faceva capo ad un assessore e, dunque, non avrebbe comunque potuto partecipare a quella gara. 34.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 110 c.p., per avere la Corte territoriale irragionevolmente ritenuto che il concorso dell' (OMISSIS) nelle iniziative assunte dal sindaco (OMISSIS) fosse desumibile dal contenuto di una intercettazione di discutibile valenza dimostrativa. 34.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 353 c.p., comma 2 per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell'aggravante prevista da tale disposizione, nonostante fosse risultato che il (OMISSIS) non aveva svolto alcuna funzione essenziale nello svolgimento di quella gara di appalto. 34.2. Ritiene la Corte che il ricorso dell' (OMISSIS) vada accolto, sia pure nei limiti di seguito precisati. 34.2.1. I primi due motivi del ricorso dell' (OMISSIS), strettamente connessi tra loro e, percio', esaminabili congiuntamente, sono infondati. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale quello di turbata liberta' degli incanti e' reato di pericolo e si configura non soltanto nel caso di danno effettivo, ma anche in quello di danno mediato e potenziale, senza cioe' che occorra l'effettivo conseguimento del risultato perseguito, essendo integrato in tutti i suoi elementi costitutivi per il solo fatto che - come nella fattispecie e' accaduto - gli accordi collusivi fossero capaci di influenzare l'andamento della gara, come tali idonei di ledere i beni giuridici protetti che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (cosi', da ultime, Sez. 6 , n. 12821 del 11/03/2013, Adami e altri, Rv. 254906; Sez. 6 , n. 43800 del 23/10/2012, Napolitano, non mass.; Sez. 6 , n. 31298 del 18/07/2012, Mingoia, non mass.; nonche', tra le altre, Sez. 6 , n. 12298 del 16/01/2012, Citarella e altri, Rv. 252555; Sez. 6 , n. 26809 del 07/04/2011, Rivela, Rv. 250469). Di tale regula iuris, esclusa la possibilita' di "atomizzare" e distinguere, cosi' come ha cercato di fare la difesa, le singole condotte contestate all'odierno ricorrente, la Corte di appello di Milano ha fatto buon governo, osservando come il reato de quo dovesse considerarsi integrato dall'articolata iniziativa posta in essere dagli imputati, i quali - oltre a far dare al bando di gara di appalto una pubblicita' inadeguata e ad anticipare un impegno dell'amministrazione comunale a trasformare il titolo dell'aggiudicazione, passando dal diritto di superficie e quello di proprieta', impegno che era stato comunicato dal sindaco (OMISSIS) al solo (OMISSIS), ponendolo in una situazione di privilegio rispetto agli altri concorrenti, e dando percio' informazioni circa la presenza o meno di altri partecipanti alla gara, condotte queste tutte evidentemente funzionali all'intesa collusiva ovvero manifestazioni sintomatiche della sua esistenza - si erano accordati per la presentazione, da parte della societa' del (OMISSIS), di due buste con offerte differenti, una sola delle quali, quella contenente l'offerta piu' bassa, sarebbe stata protocollata, mentre l'altra, contenente una offerta piu' alta, sarebbe stata utilizzata solo in caso di presentazione di altri concorrenti; ed ancora, avevano, per il tramite del sindaco, dissuaso a partecipare alla gara un assessore che, anche per il tramite di terzi soggetti (cosi' aggirando un formale conflitto di interessi), aveva manifestato interesse ad ottenere l'assegnazione ed avevano, cosi', posto in essere un'azione capace di impedire la libera e regolare partecipazione alla gara. 34.2.2. Il terzo motivo del ricorso dell' (OMISSIS) e' inammissibile perche' contenente una mera censura di fatto finalizzata a sollecitare l'attribuzione, al contenuto di una conversazione intercettata, di un significato diverso da quello prescelto dai Giudici di merito, i quali, con motivazione logicamente adeguata e priva di incongruenze, hanno spiegato che il diretto coinvolgimento dell' (OMISSIS), vice direttore di un locale istituto di credito, nella programmazione e nell'attuazione di quella iniziativa collusiva - che aveva visto come altri protagonisti (OMISSIS), sindaco del comune di (OMISSIS), che aveva indetto la gara per l'assegnazione del diritto di superficie di un lotto del piano di zona per l'edilizia economica e popolare di quel comune; (OMISSIS), imprenditore immobiliare ed amministratore della societa' PDF; e (OMISSIS), direttore sanitario dell'asl di Pavia - fosse stato dimostrato dal contenuto di alcune intercettazioni, che avevano comprovato non solo l'esistenza di una serie di contatti, immediatamente precedenti all'approvazione del bando pubblico per l'assegnazione dell'area, tra lui ed il sindaco, ma anche le fitte comunicazioni tra il (OMISSIS), l' (OMISSIS) ed il (OMISSIS) per studiare il contenuto del bando di gara e per superare gli apparenti problemi che avrebbero impedito la partecipazione della societa' facente capo al (OMISSIS); decisive sono apparse le conversazioni captate dagli inquirenti da cui risulta che dell'accordo clandestino con il sindaco per la presentazione delle due buste, contenenti diverse offerte, il (OMISSIS) aveva parlato con l' (OMISSIS), che aveva poi preparato le buste, ed aveva successivamente telefonato al (OMISSIS) per avere conferma che fosse stata presentata "la busta piu' bassa". Ne' va trascurato, a conferma dell'esistenza dell'accordo collusivo, che l'impegno assunto dal sindaco a trasformare, in un secondo momento, il titolo dell'aggiudicazione dal diritto di superficie a quello di proprieta', lungi dal rappresentare direttamente un atto di turbamento della gara, e' manifestazione sintomatica di quella intesa (che l'imprenditore privato aveva accettato solo perche' gli era stata garantita appunto la piena proprieta' del terreno) funzionale all'alterazione dello svolgimento della gara di appalto (v. pagg. 918-937 sent. impugn.). 34.2.3. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso dell' (OMISSIS) e' fondato. Questa Corte ha avuto modo piu' volte di sottolineare che, nel reato di turbata liberta' degli incanti, la qualita' di preposto, cui si riferisce l'articolo 353 c.p., comma 2, spetta a chiunque assuma e svolga, anche di fatto e in un qualsiasi momento dell'iter procedurale, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto o della licitazione privata (funzioni, dunque, piu' ampie di quelle di chi sia chiamato a presiedere o a dirigere la gara), in modo che, a causa della sua condotta, risulti pregiudicato il principio della libera concorrenza che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice (cosi', da ultimo, Sez. 6 , n. 4185 del 13/01/2005, P.G. in proc. Cadeddu ed altri, Rv. 230906). Circostanza aggravante che nella fattispecie va esclusa correttamente in quanto il sindaco (OMISSIS) non aveva svolto alcuna funzione essenziale nello svolgimento della gara, avendo solo partecipato all'adozione di atti amministrativi immediatamente prodromici alla pubblicazione del bando di gara (in particolare presiedendo la giunta che aveva approvato la bozza di convenzione ed il bando pubblico di riassegnazione dell'area pubblica, e presenziando alla seduta del consiglio comunale che aveva approvato il bando di gara - v. pagg. 937-938 sent. impugn.). Ne' il discorso cambia se ci si riferisce alla condotta tenuta dal (OMISSIS), durante lo svolgimento della gara, in attuazione a quell'accordo collusivo, in quanto, comunque, non si era trattato di compiti assolti da persona formalmente preposta, dalla legge o dell'autorita', alla gara medesima. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 353 c.p., comma 2, circostanza eliminata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la sola rideterminazione della pena. 35. Ricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati i primi due in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti alla "locale" di Bresso; lo (OMISSIS) in relazione al reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui al capo 111). 35.1. Con atti sottoscritti dal loro difensore avv. (OMISSIS), aventi contenuto in parte sovrapponibili e, percio', esaminabili congiuntamente, i due (OMISSIS) e lo (OMISSIS) hanno dedotto i seguenti otto motivi (i primi due ed il quinto comuni; gli altri riferibili ai soli (OMISSIS); l'ultimo al solo (OMISSIS)). 35.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 34, 125, 185, 192, 525 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', contraddittorieta' e mancanza, per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado, depositata priva di una ampia parte della sua motivazione, e per averne integrato il contenuto, ai sensi dell'articolo 604 del codice di rito, anziche' disporne l'annullamento con la restituzione degli atti al Giudice di prime cure: cosi' violando i diritti di difesa, ad un giusto processo e ad un doppio grado di giurisdizione di merito, pure riconosciuti dagli articoli 5 e 6 CEDU, articoli 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'ONU. In via subordinata i ricorrenti hanno domandato sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 604 c.p.p., comma 5, per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost., e, indirettamente, delle norme di fonte sovranazionale innanzi elencate. 35.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 442 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte territoriale argomentato le proprie decisioni con un acritico impiego del sistema del "copia ed incolla" informatico della motivazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale. 35.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 192 e 521 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', illogicita' ed apparenza, per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di condanna di primo grado, senza indicare gli elementi di prova certi in ordine all'esistenza dell'autonoma struttura sovraordinata di coordinamento "Lombardia" (peraltro smentita dalla sentenza emessa dai giudici milanesi nel processo c.d. "bad boys"); trasferendo dati informativi relativi alla sussistenza di atti intimidatori, posti in essere da appartenenti a talune "locali", ad altre "locali"; non giustificando l'affermazione di esistenza di un'autonoma "locale" di Bresso, qualificata dalla capacita' del controllo del territorio, dall'impiego del metodo mafioso e dalla commissione di reati-fine; non provando come i due (OMISSIS) potessero essere qualificati stabili e fattivi partecipi di quell'associazione di stampo mafioso, essendo stati valorizzati solo rapporti di parentela e di amicizia con altri calabresi, la partecipazione a talune generiche riunioni ed il contenuto, confuso, de relato ed inattendibile, di intercettazioni ambientali e telefoniche. 35.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', illogicita' e mancanza, per avere la Corte di merito ingiustificatamente sostenuto che gli appartenenti alla "locale" di Bresso disponessero di armi o che di tali armi avessero la disponibilita' i ricorrenti. 35.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per insufficienza, illogicita', contraddittorieta' e mancanza, per avere la Corte milanese ingiustificatamente negato agli imputati il riconoscimento delle attenuanti generiche, benche' i due (OMISSIS) siano persone anziane ed incensurate, e per avere omesso di fornire spiegazioni sui criteri seguiti per la quantificazione della pena finale. 35.1.6. Violazione di legge, in relazione all'articolo 417 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte lombarda apoditticamente dato per scontata la pericolosita' sociale necessaria per l'applicazione della misura di sicurezza personale, pur potendo gli imputati beneficiare degli elementi di valutazione favorevoli gia' indicati per la concessione delle attenuanti generiche. 35.1.7. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte meneghina respinto le richieste difensiva di esclusione delle parti civili Regione Lombardia, Ministero degli interni e Presidenza del Consiglio dei ministri, benche' gli atti di costituzione fossero stati tardivi e per i due ultimi enti non fosse stata documentata la precisa volonta' di far valere la pretesa risarcitoria; e per avere accolto le relative richieste nonostante tali enti non abbiano patito alcun danno patrimoniale, ma solo un imprecisato pregiudizio all'immagine. 35.1.8. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato allo (OMISSIS), in relazione al capo 111), l'attenuante del fatto di lieve entita', benche' l'attivita' contestata riguardasse una sola giornata ed il prevenuto non abbia precedenti specifici. 35.2. Ritiene la Corte che i ricorsi dei tre prevenuti vadano rigettati. 35.2.1. Il primo motivo dei ricorsi degli (OMISSIS) e dello (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' dettagliatamente indicate nel punto 7.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 35.2.2. Il secondo motivo comune dei ricorsi degli (OMISSIS) e dello (OMISSIS) e' infondato per le ragioni ampiamente esposte nel punto 5.2.3., al cui contenuto e' sufficiente qui fare rinvio. 35.2.3. Il terzo motivo dei ricorsi degli (OMISSIS) e' inammissibile perche' diretti a fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge, in quanto, al di la' del dato enunciativo, mira a sollecitare una lettura alternativa delle emergenze processuali rispetto a quella privilegiata dalla Corte territoriale. In generale, quanto alle caratteristiche di mafiosita' ed alla disponibilita' delle armi della organizzazione di stampo ndranghetistico in argomento, dunque alla infondatezza delle relative doglianze difensive, e' sufficiente fare rinvio alle piu' analitiche valutazioni, sulla completezza e adeguatezza logica della motivazione della sentenza gravata, sopra proposte nei punti 5.2.4., 5.2.4.2., 5.2.4.3. e 5.2.4.4., e nel punto 7.2.2.1., da intendersi qui integralmente trascritte. Con motivazione completa e logicamente adeguata, e con una corretta, giuridicamente e metodologicamente, corretta valutazione dei dati di conoscenza utilizzabili, la Corte di appello ha spiegato come l'esistenza della "locale" ndranghetistica di Bresso fosse stata dimostrata dal contenuto di una serie di importanti intercettazioni di conversazioni tra presenti che avevano comprovato come quello fosse "uno dei piu' vecchi locali della Lombardia" (cosi' (OMISSIS) in una conversazione con (OMISSIS) registrata il 23/11/2007), all'epoca composto da almeno 25 affiliati (cosi' (OMISSIS), parlando con il (OMISSIS), in un colloquio captato dagli inquirenti il 19/08/2007), tutti nella disponibilita' di armi (in parte sequestrate al (OMISSIS) al momento del suo arresto), che si trovavano in forte contrapposizione con i componenti dell'organizzazione ndranghetistica di Oppido Mamertina, anche in ragione della presenza del (OMISSIS), associato propenso ad accentuare l'indipendenza del sodalizio lombardo rispetto a quello calabrese (v. pagg. 1273-1275 sent. impugn.). In tale contesto le censure mosse dal ricorrente appaiono oltremodo aspecifiche, non confrontandosi con i copiosi elementi di prova che, in maniera congrua, sono stati valorizzati dalla Corte milanese per legittimare le proprie determinazioni, essendo stato chiarito come le intercettazioni ambientali avessero confermato che i due (OMISSIS) erano stabilmente affiliati a quel gruppo criminale. In dettaglio, ricordando che: - (OMISSIS), titolare di un negozio di frutta e verdura a Milano, ma residente a Bresso, aveva vissuto in prima persona tutte le vicissitudini della "locale" di tale comune, dapprima tentando di succedere a (OMISSIS) nella direzione del sodalizio criminale, quando questi se ne era temporaneamente distaccato, poi adeguandosi all'ascesa nella struttura organizzativa del gruppo del (OMISSIS), sostenitore delle iniziative "indipendentiste" del (OMISSIS): in tale quadro probatorio era risultato accertato che (OMISSIS) aveva cercato presso i "cugini" della ndrangheta calabrese un accordo per superare la situazione di contrapposizione sorta tra le due diverse associazioni di stampo mafioso (cosi' nella intercettazione ambientale del 23/11/2007 tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)); aveva in seguito, d'intesa con (OMISSIS), cercato di creare una nuova "locale", seguendo i suggerimenti datigli dai calabresi (cosi' nella intercettazione ambientale del 29/12/2007 tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)); (OMISSIS) all'epoca era inserito nel sodalizio criminale con la "dote" di "quartino", a differenza del fratello (OMISSIS) che aveva quella del "trequartino" (cosi' nella intercettazione ambientale del 06/02/2008 sempre tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)); successivamente i fratelli (OMISSIS) erano stati "riammessi" nella "locale" di Bresso, tanto che, dopo una riunione di affiliati del 15/02/2008, il (OMISSIS) ne era andato a dare la notizia proprio recandosi a casa di (OMISSIS), e che qualche giorno dopo, il 15/03/2008, lo stesso si era recato, assieme al (OMISSIS), in casa del (OMISSIS): riammissione cui aveva fatto seguito la decisione di attribuire ai due germani nuove "doti" piu' elevate, rispettivamente la "crociata" ed il "quartino". Le successive conversazioni registrate dagli inquirenti, che pure avevano constatato la partecipazione dei due (OMISSIS) ad un summit di affiliati organizzato il 28/04/2008 presso "(OMISSIS)" di Solaro, avevano consentito di appurare che (OMISSIS) si era preoccupato di "governare" l'evoluzione della struttura organizzativa della "Lombardia", anche individuandone il nuovo responsabile; di (OMISSIS) e della "forza" derivantegli dalla adesione al suo gruppo di una decina di affiliati disposti alla commissione dei piu' gravi delitti, ne avevano parlato il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) in una conversazione intercettata in ambientale; tuttavia, negli ultimi mesi del 2008, era stato registrato un nuovo "raffreddamento" dei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che, anche per l'influenza di alcuni importanti esponenti della ndrangheta calabrese, era stato al primo preferito per l'affidamento dei compiti di direzione della "locale" di Bresso (v. pagg. 1319-1329 sent. impugn.); - e che (OMISSIS) aveva vissuto la partecipazione all'associazione di stampo mafioso in argomento "all'ombra" del fratello (OMISSIS), come i dati appena elencati avevano permesso di verificare, rispetto ai quali va aggiunto il tenore di una significativa conversazione captata in ambientale il 09/08/2008 nel corso della quale (OMISSIS), parlando con il (OMISSIS) nella vettura di questi, aveva rivendicato la sua lunga militanza nella "locale" di Bresso e la capacita' di poter intervenire con il fratello per poter risolvere i problemi organizzativi del gruppo, anche recandosi a discuterne con i responsabili della ndrangheta calabrese (v. pagg. 1336-1342 sent. impugn.). 35.2.4. Il quarto motivo del ricorso dei due (OMISSIS), avente ad oggetto la doglianza sulla configurabilita' dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 4 e' privo di pregio per quanto innanzi delineato nel punto 5.2.4.3., da intendersi qui trascritto. 35.2.5. Infondate sono le doglianza, comuni ai tre ricorsi, concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche (peraltro concesse a (OMISSIS) in primo grado) e le scelte sulla dosimetria della pena (peraltro, per (OMISSIS), viste al ribasso in secondo grado). Tali scelte sono state motivate dai Giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravita' dei fatti, al vissuto criminale dei ricorrenti (i due (OMISSIS) si incensurati, ma stabilmente inseriti nell'organizzazione criminale in argomento; in posizione di maggiore rilievo (OMISSIS) e piu' defolata (OMISSIS); lo (OMISSIS) professionale narcotrafficante e gravato da un precedente penale di non scarsa portata) ed alla totale assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza, essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali al riguardo e' sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'articolo 133 c.p. (v. pagg. 856, 1331, e 1342-1343 sent. impugn.) 35.2.6. Manifestamente infondato e' il sesto motivo del ricorso degli (OMISSIS), riguardo al quale va ribadito che, per il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, nel caso di condanna per partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'articolo 417 c.p. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosita' del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, la quale puo' essere superata quando siano acquisiti elementi - nel caso di specie assenti - idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosita' (cosi' Sez. 1 , n. 7196 del 12/01/2011, Inzerillo, Rv. 249224; Sez. 1 , n. 6847/08 del 29/10/2007, Abbate e altri, Rv. 238651). 35.2.7. Infondate sono le doglianze formulate con il settimo motivo del ricorso degli (OMISSIS), valendo per questi le ragioni gia' specificamente fatte valere per contrastare le censure di altro ricorrente, sopra riportate al punto 7.2.6., cui, per comodita' espositiva, si fa rinvio. 35.2.8. L'ultimo motivo del ricorso dello (OMISSIS) e' manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della concedibilita' o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il giudice e' tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalita' e circostanze della stessa), che quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantita' e qualita' delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entita'" (cosi', ex plurimis, Sez. 4 , n. 6732/12 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4 , n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; Sez. 4 , n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428). Di tale principio la Corte di appello di Milano ha fatto corretta applicazione chiarendo, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di manifesta illogicita', dunque con argomenti non censurabili in questa sede, come la condotta del prevenuto fosse grave, perche' continuata nel tempo ed avente ad oggetto quantitativi non ridotti di cocaina: contesto che e' stato compiutamente valutato dalla Corte territoriale al fine di escludere che il reato commesso dall'imputato potesse essere qualificato in termini di ridotta offensivita' ovvero di scarso allarme sociale (v. pagg. 855-856 sent. impugn.). 36. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Limbiate). 36.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 36.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 268 c.p.p., comma 4, articolo 416 c.p.p., comma 2, articolo 453 c.p.p., comma 1 bis, anche in relazione agli articoli 24, 111 e 117 Cost., e articolo 6 CEDU, e vizio di motivazione, per mancanza ed illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullita' per violazione del diritto di difesa, per essere stata promossa l'azione penale mediante la richiesta di giudizio immediato, contraendo cosi' oltre misura, pur in presenza di un quantitativo mastodontico di atti di indagine, ed anche in ragione della mancata notifica dell'avviso della conclusione delle indagini ex articolo 415 bis c.p.p. e dell'omesso svolgimento dell'udienza preliminare, i tempi entro i quali gli imputati avrebbero dovuto scegliere se attivare o meno un rito speciale; e per avere, inoltre, il P.M. trattenuto nella propria segreteria le registrazioni delle intercettazioni eseguite dagli inquirenti, senza neppure trasmettere e mettere a disposizione della difesa i brogliacci di quelle conversazioni. 36.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, dunque, l'esistenza della "Lombardia" come una autonoma struttura di coordinamento, qualificata di autonoma forza intimidatrice, laddove le carte del processo avevano dimostrato che essa era stata, invece, solo un ‘progetto', mai concretamente realizzato, di federazione delle singole preesistenti "locali" ndranghetistiche operanti in quella regione, le cui attivita', peraltro, avevano avuto una rilevanza solo interna all'organizzazione senza avere alcuna proiezione esterna; e per avere irragionevolmente reputato che il (OMISSIS) fosse, da solo, il reggente della "locale" di Limbiate, presunto gruppo che, in ogni caso, non aveva posto in esser alcun reato-fine, senza che tali conclusioni fossero scalfite dalle emergenze relative alla c.d. vicenda Coppola. 36.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte milanese disatteso la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benche' la difesa avesse segnalato una serie di elementi favorevoli all'imputato. 36.1.4. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di merito confermato la decisione di confiscare un'abitazione con annesso magazzino in Limbiate ed una somma di denaro, senza alcun adeguato accertamento in ordine all'ipotizzata sproporzione tra il loro valore e le capacita' reddituali dell'imputato e della moglie; senza considerare che i predetti vivevano in una casa data loro dai genitori del primo, pure percettori di autonomo reddito; che l'immobile oggetto di ablazione era costituito da uno stabile diroccato che necessitava di importanti lavori di recupero; e che il conto corrente era stato alimentato con versamenti derivanti da entrate dell'attivita' imprenditoriale sottratte al fisco. 36.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 36.2.1. Il primo motivo del ricorso e' manifestamente infondato per le ragioni gia' dettagliatamente esposte nei punto 20.2.1.1. e 20.2.1.2., al cui contenuto si fa rinvio. 36.2.2. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato. In generale, quanto alla sussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi della ipotesi delittuosa associativa di cui all'articolo 416 bis c.p., e' sufficiente fare rinvio a quanto sopra esposto nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., le cui argomentazioni, sviluppate con riferimento ad altra posizione, valgono anche per l'impugnazione in esame. Inammissibili, perche' diretti esclusivamente a sollecitare una diversa lettura dei dati informativi a disposizione, sono le doglianze formulate con riferimento alla specifica posizione del (OMISSIS), tenuto conto che, con motivazione completa e non viziata da manifesta illogicita', la Corte di appello ha approfonditamente esaminato le emergenze processuali, congruamente spiegando come le stesse avessero dimostrato, senza tema di smentita, la piena e stabile adesione del prevenuto alla "Lombardia": era stato il (OMISSIS), in occasione del summit di affiliati svoltosi il 20/01/2009 all'interno dei locali del crossdromo di Cardano del Campo, a declamare un intervento quale "mastro generale" di quella organizzazione criminale, carica ricoperta fino alla riunione di Paderno Dugnano del 31/10/2009; in una intercettazione ambientale del 20/01/2009 il (OMISSIS) aveva ricordato al (OMISSIS) che egli era "uomo di Lombardia", prima ancora che "uomo di locale" (il che aveva reso irrilevante la mancata verifica circa la presenza di altri sodali affiliati alla "locale" di Limbiate), con il compito di dirimere le controversie che fossero sorte tra i vari associati (come il 21/11/2008, all'interno del ristorante "Mediterraneo", per superare una contrapposizione tra gli affiliati della "locale" di Desio e quelli della "locale" di Pioltello), di sovraintendere alle "cerimonie" organizzate per assegnare nuove "doti" a singoli sodali (come il 26/04/2008, per la concessione della "crociata" a (OMISSIS)) e di dare direttive circa le iniziative criminose da attuare nelle zone di sua pertinenza (come per lo spaccio della droga o per la consumazione di un'usura ai danni di tali (OMISSIS) e (OMISSIS), la percezione dei cui proventi era contesa tra diversi associati); (OMISSIS) che era stato registrato nel mentre, con altri importanti affiliati, aveva discusso della riorganizzazione della struttura associativa e delle estorsioni da consumare ai danni delle imprese interessate ai cantieri di Expo 2015 (v. pagg. 1436-1442 sent. impugn.). Tanto pure in conformita' con il gia' richiamato indirizzo di questa giurisprudenza di legittimita' per il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneita' al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (cosi' Sez. 1 , n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624). 36.2.3. Del tutto generiche sono le doglianze avanzate nell'interesse del ricorrente con riferimento al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, in quanto, a fronte della specifica motivazione valorizzata dalla Corte di merito, che ha ricordato l'eccezionale gravita' dei reati accertati ed il ruolo direttivo assunto dal (OMISSIS) all'interno del suo gruppo criminale (v. pagg. 1442-1443 sent. impugn.), le lamentele contenute nell'atto di impugnazione si presentano con un elevato grado di aspecificita', contenendo il riferimento a non meglio individuati fatti favorevoli che avrebbero legittimato una diversa decisione da parte dei Giudici a quibus. 36.2.4. Il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) e' inammissibile per aspecificita', in quanto - a fronte dell'accertata palese sproporzione tra il valore degli immobili acquistati e della somma depositata sul suo conto, da un lato, e dall'altro, le esigue capacita' reddituali del prevenuto, che, titolare di una ditta individuale la cui attivita' era iniziata nel 2006 ed era cessata nel 2008, aveva presentato un'unica dichiarazione dei redditi nel 2000 per l'importo di 21.812.000 delle vecchie lire, con il padre che aveva avuto in quegli stessi anni entrate irrisorie - il ricorrente ha genericamente fatto riferimento ad entrate non dichiarate al fisco ovvero a non meglio determinati altri redditi percepiti dai suoi familiari (v. pagg. 1665-1656 sent. impugn.). 37. Ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti alla "locale" di Cormano). 37.1. Con atti sottoscritti dal loro comune difensore avv. (OMISSIS), dal contenuto in parte simile e, percio', esaminabili congiuntamente, i due Lauro hanno dedotto i seguenti quattro motivi. 37.1.1. Violazione dell'articolo 416 bis c.p. e articolo 530 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna di primo grado irragionevolmente sostenendo l'esistenza dell'autonoma associazione di stampo mafioso detta "Lombardia", benche' avessero riconosciuto autonomia alle singole "locali" e non fosse stata dimostrata l'esistenza di un metodo mafioso esternato e radicato nel territorio, oltre la commissione di reati-fine. 37.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 192 e 530 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna degli imputati sulla base, per (OMISSIS), di una indimostrata asserzione di essere il "killer" della "locale", e, per (OMISSIS), di meri incontri di lavoro e di episodiche riunioni con terzi soggetti. 37.1.3. Per il solo (OMISSIS), violazione di legge, in relazione agli articoli 63 e 99 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale aumentato illegittimamente la pena per la recidiva, benche' la stessa fosse stata gia' aumentata per l'aggravante speciale di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 4. 37.1.4. Per il solo (OMISSIS), violazione di legge, in relazione all'articolo 325 c.p.p. e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la decisione di confiscare il capannone artigianale sito in Sesto San Giovanni e le somme di denaro presenti sui suoi conti correnti bancari o portate da altri strumenti finanziari, nonostante il prevenuto avesse dimostrato che i versamenti effettuati sul suo conto corrente provenissero da lavoro lecito, e di avere acquistato il capannone con somme presenti su quel conto e, in parte, con un mutuo bancario. 37.1.5. Nel corso dell'udienza il difensore dei due Lauro ha chiesto di poter beneficiare dell'effetto estensivo del motivo dedotto con altri ricorsi, con il quale ci si e' doluti della nullita' della sentenza di primo grado per essere stata la stessa depositata con motivazione che aveva acriticamente replicato il contenuto dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari. 37.2. Ritiene la Corte che i ricorsi dei (OMISSIS) vadano rigettati. 37.2.1. Il primo motivo dei ricorsi dei due (OMISSIS), peraltro formulato in termini molto generici, e' infondato per le ragioni gia' ampiamente sopra esposte nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., al cui contenuto si fa rinvio. Per la doglianza dedotta dal patrocinatore dei due imputati nel corso dell'udienza di discussione, e' sufficiente fare rinvio alle argomentazioni esposte nel punto 5.2.3.. 37.2.2. Inammissibile e' il secondo motivo dei ricorsi dei due prevenuti che, pur con un differente approccio, lungi dal proporre reali violazioni di norme del diritto penale sostantivo o processuale, appare formulato esclusivamente per sollecitare una differente lettura delle emergenze processuali: dati sui quali, con una corretta applicazione delle regole di valutazione delle prove e con una motivazione completa e immune da vizi di manifesta illogicita', la Corte di appello di Milano ha fondato l'affermazione di colpevolezza dei due imputati in ordine al delitto associativo loro contestato, osservando come, nell'ambito di un contesto probatorio idoneo a confermare in termini inequivoci l'esistenza della "locale" ndranghetistica di Cormano, la partecipazione di (OMISSIS) a questo gruppo criminale fosse stata dimostrata dal fatto che egli si era messo sistematicamente a disposizione del (OMISSIS) per compiere "lavori sporchi" e "azioni violente", per conto dell'associazione, ai danni di imprenditori, professionisti e soggetti vari della zona controllata dal clan; eloquente e' l'episodio dell'aggressione al (OMISSIS) che (OMISSIS) aveva accoltellato solo perche' si era "permesso" di chiedere la restituzione di 500,00 Euro; l'adesione alla "locale" del prevenuto era stata riscontrata dal tenore di altre intercettazioni da cui era stato possibile evincere come il (OMISSIS) fosse preoccupato delle "intemperanze" del suo "ragazzo", tanto da decidere di "distaccarlo"; come lo stesso (OMISSIS) si fosse impegnato a risolvere un ennesimo problema da lui creato, asserendo che "lui era della famiglia"; e come il (OMISSIS) si fosse lamentato con altro affiliato della "dote" che era stata assegnata al (OMISSIS). Ne' vanno trascurate le partecipazioni del predetto a riunioni di affiliati appositamente organizzate per celebrare l'attribuzione di nuove "doti" ad altri sodali (v. pagg. 546-552 sent. impugn.). E come la partecipazione di (OMISSIS) al medesimo sodalizio delinquenziale fosse stata provata dalla accertata sua presenza a riunioni segrete di associati organizzate anche per l'affiliazione di nuovi sodali o per l'attribuzione di nuove "doti" ad altri associati; non potendo essere dimenticata la fondamentale conversazione intercettata in ambientale il 25/06/2009 nel corso della quale il capo della "locale" aveva riferito a (OMISSIS) che il (OMISSIS) aveva provato a "portarsi dalla sua parte" un proprio affiliato, appunto (OMISSIS) (v. pagg. 558-562 sent. impugn.). 37.2.3. Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) e' manifestamente infondato, in quanto nel caso di specie non e' applicabile la disposizione dettata dall'articolo 63 c.p., comma 4, dato che per l'aggravante prevista dall'articolo 416 bis c.p., al comma 4 sono previste pene in misura non superiore ad un terzo rispetto all'ipotesi base della mera partecipazione, sicche' quella non puo' essere qualificata come aggravante ad effetto speciale. 37.2.4. Inammissibile e' il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS), in quanto il prevenuto ha formulato censure generiche, senza confrontarsi con gli argomenti valorizzati dalla Corte di merito che aveva sottolineato l'assoluta sproporzione tra il valore del capannone acquistato dal prevenuto nel 2009 e delle somme di denaro di cui egli aveva la disponibilita', e le sue capacita' reddituali, maturate in quell'anno ed in quelli precedenti, durante i quali l'imputato - che ha, in maniera molto indeterminata e senza offrire alcuna prova, sostenuto di avere svolto attivita' lavorativa "a nero" - aveva dichiarato al fisco entrate appena sufficienti a fare fronte alla esigenze proprie ed a quelle dei suoi tre piu' stretti congiunti (v. pagg. 1658-1660 sent. impugn.). 38. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bresso). 38.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 38.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte di appello erroneamente ed ingiustificatamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio, benche' fosse stata omessa da parte dei Giudici di merito la verifica circa l'esistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 416 bis c.p., vale a dire l'effettiva sussistenza nel territorio milanese di una consorteria criminale ivi radicatasi con proprie peculiari qualita', diverse da quelle caratteristiche di mafiosita' che, invece, appartenevano a taluni imputati per il fatto di essere gli stessi affiliati al diverso sodalizio delinquenziale "radicato" in Calabria. 38.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado, nonostante le carte del processo avessero dimostrato che il (OMISSIS), pur partecipando a riunioni con altri soggetti e venendo menzionato in talune intercettazioni, non si era affatto "comportato da mafioso", ne' aveva posto in essere alcuna iniziativa che, al di la' di una mera affectio societatis, potesse comprovare un suo stabile attivarsi per il raggiungimento del comune scopo criminale, con una consapevole volonta' di avvalersi della forza di intimidazione della stessa organizzazione. 38.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, e vizio di motivazione, per insufficienza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del (OMISSIS) anche in relazione all'aggravante della disponibilita' della armi, benche' la pubblica accusa non avesse fornito la prova della esistenza di armi e della riferibilita' al ricorrente. 38.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 133 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte milanese illogicamente rigettato la richiesta difensiva di riduzione della pena finale inflitta, senza considerare che il (OMISSIS) non aveva concretamente palesato all'esterno la sua presunta appartenenza mafiosa. 38.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile, per avere il prevenuto rinunciato all'impugnazione, come si desume dalla nota dallo stesso inviata nel dicembre del 2013 con la quale egli ha chiesto che la sentenza di condanna venisse messa immediatamente in esecuzione per poter beneficiare delle misure alternative e degli altri benefici previsti per coloro che sono in espiazione di una pena definitiva. 39. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Cormano). 39.1. Con due atti sottoscritti rispettivamente dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), aventi contenuto in parte sovrapponibile, il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sei motivi. 39.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 599 e 420 ter c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera c), per avere la Corte di appello disatteso una richiesta di rinvio formulata dall'avv. (OMISSIS) nel corso del giudizio di secondo grado per impedimento assoluto, sul presupposto che il processo si stava svolgendo in camera di consiglio (essendo stata emessa la sentenza di primo grado in abbreviato), dunque con la partecipazione solo facoltativa del difensore. In linea subordinata, il difensore del ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 599 c.p.p. per violazione degli articoli 1, 3, 24 e 32 Cost.. 39.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 530 e 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato di partecipazione al reato associativo contestato al capo 1), benche' le carte del processo avessero escluso che quel presunto gruppo criminale avesse acquisito una reale capacita' di intimidazione nell'ambiente circostante e che gli affiliati alla "locale" di Cormano si fossero effettivamente avvalsi di quella forza, senza "trasferire" a tale sodalizio le caratteristiche piu' direttamente riferibili a gruppi operanti in altre zone territoriali. Analoghe doglianze sono state formulate con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS). 39.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 416 bis c.p., articoli 530 e 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato di partecipazione al reato associativo contestato al capo 1), sostenendo che lo stesso fosse divenuto il capo ed organizzatore della "locale" di Cormano, valorizzando dati e contenuti di intercettazioni di equivoca valenza e contraddittoriamente attribuendo ad altri il ruolo di meri partecipi, pur avendo gli stessi "cariche" superiori a quella del (OMISSIS). Analoghe doglianze sono state formulate con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS). 39.1.4. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis, 132 e 133 c.p., e vizio di motivazione, per insufficienza e/o manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato al (OMISSIS) il riconoscimento delle attenuanti generiche, benche' il prevenuto avesse svolto un lavoro lecito, avesse avuto una regolare famiglia e non avesse accumulato ricchezze confiscabili. 39.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 63 c.p., comma 4, e articolo 69 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicita', per avere la Corte milanese erroneamente aumentato la pena, gia' determinata in riferimento all'aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 416 bis c.p., al comma 4 per la riconosciuta recidiva reiterata in misura superiore al terzo consentito. 39.1.6. Violazione di legge, in relazione all'articolo 81 c.p., comma 2, e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicita', per avere la Corte lombarda ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva finalizzata ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i il reato oggetto del presente processo e quello concernente al traffico di stupefacenti per il quale il (OMISSIS) era stato gia' condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Locri del 07/03/1994, nonostante il collegamento, contenuto nella motivazione della sentenza gravata, ad episodi delittuosi degli anni Ottanta e Novanta e la riconosciuta "lunga militanza" del ricorrente nella ndrangheta calabrese. 39.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada accolto, sia pure nei ristretti limiti di seguito precisati. 39.2.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS) e' infondato. Secondo l'orientamento nettamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimita', che questo Collegio reputa di non poter disattendere, nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato l'impedimento a comparire del difensore dell'imputato non puo' dare luogo al rinvio dell'udienza camerale, in quanto quest'ultima, a norma dell'articolo 443 c.p.p., e' espressamente disciplinata dagli articoli 599 e 127 c.p.p., con conseguente inapplicabilita' dell'articolo 420 ter, comma 5, dello stesso codice di rito (cosi', tra le molte, Sez. 6 , n. 51498 del 04/12/2013, Bruno, Rv. 258331). Tale consolidato indirizzo esegetico non si pone in contrasto con la recente pronuncia di questa Corte con la quale la portata operativa di quella soluzione sembrerebbe essere stata limitata (si tratta della sentenza Sez. 6 , n. 1826/14 del 24/10/2013, S., Rv. 258334), in quanto tale decisione riguarda un caso, diverso da quello di specie, nel quale vi era stata l'astensione del difensore dalle udienze, situazione che si e' sostenuto non possa essere ricondotta nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento. Manifestamente infondata appare la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 599 c.p.p. prospettata dalla difesa dell'imputato, anche alla luce delle valutazioni gia' rassegnate dalla Corte costituzionale che ha dichiarato la manifesta inammissibilita' di un'analoga questione sollevata dalla Corte di appello di Roma (v. Corte cost. n. 373 del 1998). 39.2.2. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS) ed il "parallelo" secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS) sono infondati per le ragioni gia' ampiamente esposte nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. 39.2.3. Prive di pregio sono le doglianze contenute nel secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS) ed il "parallelo" secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS), in quanto si concretizzano in mere censure di fatto ed in un sostanziale tentativo di ottenere dalla Cassazione una diversa lettura degli elementi di prova raccolti a carico del (OMISSIS). Al riguardo va rilevato come la Corte di appello di Milano, senza alcuna violazione di norme di diritto penale sostanziale o processuale, e con una motivazione logicamente adeguata, ha spiegato che l'affermazione di colpevolezza dell'odierno ricorrente in ordine al reato associativo ascrittogli avesse trovato fondamento nel contenuto di numerosissime intercettazioni ambientali, riguardanti colloqui nei quali vari affiliati alla organizzazione criminale in argomento, tra i quali il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), nel discutere di come risolvere i problemi di funzionalita' del sodalizio sorti a seguito delle iniziative "scissioniste" del (OMISSIS), avevano fatto riferimento al (OMISSIS) (che il (OMISSIS) ricorda avere nella sua "locale" la "dote" di "contabile") come ad uno dei piu' importanti aderenti a quel gruppo criminale; ed ancora nell'accettata presenza del (OMISSIS) a varie riunioni di associati e, in specie, al summit segreto svoltosi a Paderno Dugnano il 31/10/2009, nel corso del quale i principali referenti di quell'associazione di stampo ndranghetistico si erano incontrati per eleggere il nuovo "mastro generale" al quale affidare la direzione della "Lombardia"; ne' va trascurato, a conferma della posizione assunta dal prevenuto nel sodalizio criminale de quo, come lo stesso avesse fatto parte del ristretto gruppo di affiliati, nel quale vi erano anche il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), che il 06/09/2009 si erano recati a Pavia da (OMISSIS) per definire le questioni ancora aperte e far "ripartire" le iniziative delittuose del gruppo; e si fosse pure preoccupato di curare le relazioni con i "cugini" dell'analoga struttura, costituente una sorta di "casa-madre" della ndrangheta calabrese (v. pagg. 507-513 sent. impugn.). 39.2.4. Il terzo nnotivo del ricorso e' fondato (con effetti assorbenti rispetto allo strettamente collegato quinto motivo). La motivazione della sentenza gravata appare lacunosa ed incompleta nella parte in cui si e' ritenuto di confermare la condanna dell'imputato anche in relazione all'aggravante del ruolo di capo ed organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo 1). La Corte di appello, per un verso, non ha fornito un'adeguata risposta alla doglianza con la quale la difesa aveva fatto presente che al (OMISSIS) era stata assegnata, nell'ambito della "locale" di appartenenza, una "dote" di livello inferiore rispetto a quella attribuita ad altri sodali per i quali e' stata riconosciuta la mera posizione di partecipe; per altro verso, ha valorizzato, ai fini del riconoscimento della posizione verticistica di capo ed organizzatore, l'esecuzione, da parte del prevenuto, di compiti strettamente connesse alla sua veste di "contabile" del gruppo, senza spiegare se il (OMISSIS) avesse in effetti svolto un ruolo direttivo all'interno del clan mafioso. A tal fine deve essere chiarito se la sua partecipazione al piu' volte richiamato summit del 31/10/2009 di Paderno Dugnano sia dato da solo sufficiente a ritenere integrata la sussistenza della circostanza aggravante in parola; ovvero se le funzioni concretamente curate di accompagnamento del capo "locale" a numerosi incontri, di "ambasciatore" di notizie tra affiliati, la conoscenza approfondita di regole di funzionamento dell'organizzazione e la gestione della "cassa" comune della "locale", siano elementi fattuali idonei a riscontrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 2, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto (e su quello, strettamente connesso, del trattamento sanzionatorio anche in relazione all'eventuale applicazione dell'articolo 63 c.p., comma 4), ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 39.2.5. Il quarto motivo del ricorso e' privo di pregio. Nella giurisprudenza di questa Corte e' stato piu' volte chiarito che, nel concedere o nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito e' investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'articolo 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entita' del reato nonche' alla personalita' del reo. Poteri discrezionali, quelli innanzi considerati, che il giudice di merito esercita non in maniera illimitata e sottratta al controllo di legittimita', dovendo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche e per quantificare gli aumenti e le riduzioni di pena, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta: senza necessita' di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo, essendo all'uopo sufficiente che il giudice faccia riferimento ai parametri di cui all'articolo 133 c.p. e specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, senza, pero', che li esamini tutti (cosi', tra le tantissime, Sez. 3 , n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; Sez. 2 n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691). Nella sentenza impugnata e' stato fatto buon governo dei principi di diritto sopra enunciati, essendo stata offerta una motivazione congrua e logicamente completa per giustificare la scelta di non riconoscere al (OMISSIS) le circostanza attenuanti generiche, in considerazione della obiettiva gravita' dei fatti accertati, del grave precedente penale esistente a carico dell'imputato e dell'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza da parte del prevenuto (v. pagg. 513-514 sent. impugn.): motivazione che non rientra tra i compiti di questo Collegio rivedere e sostituire con una propria autonoma rivalutazione delle emergenze processuali. 39.2.6. Infondato e' il sesto motivo del ricorso. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale che questo Collegio reputa di dover privilegiare, in caso di reati commessi a notevole distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalita' e "nomen juris", non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione (in questo senso, da ultimo, Sez. 1 , n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo, Rv. 242537). Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione osservando come, in assenza di altri significativi e specifici elementi sintomatici, non potesse essere riconosciuta l'esistenza di un medesimo vincolo dovuto all'unicita' del disegno criminale tra il reato associativo oggetto del presente processo, commesso in Lombardia essenzialmente tra il 2008 ed il 2009, ed i reati inerenti al traffico di stupefacenti commessi dal (OMISSIS) nel lontano 1992, in Calabria, dunque in tutt'altro contesto cronologico e territoriale (v. pag. 514 sent. impugn.). 40. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Cormano). 40.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti due motivi. 40.1.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita', per avere la Corte di appello, pure a fronte di una sentenza di primo grado priva di una sua larga parte, omesso di spiegare quali fossero i concreti elementi di prova su cui fondare l'affermazione di responsabilita' dell'imputato, soggetto incensurato e dal tenore di vita ai limiti dell'indigenza, in relazione al reato associativo contestatogli. 40.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato le attenuanti generiche al (OMISSIS), persona priva di precedenti penali e di modeste condizioni economiche. 40.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile. 40.2.1. Il primo motivo del ricorso e' generico. Fermo restando quanto gia' evidenziato nel punto 7.2.1., da intendersi qui riprodotto, a proposito della lacuna motivazionale colmata dai Giudici di secondo grado, va rilevato come la difesa ha del tutto omesso di confrontarsi con le analitiche argomentazioni valorizzate dalla Corte di merito per confermare la condanna dell'imputato: essendo stato chiarito come l'adesione del (OMISSIS) all'associazione ndranghetistica in esame fosse stata provata, oltre che dagli esiti delle indagini che, gia' nel 1998, lo avevano visto in qualche modo coinvolto nelle vicende del sequestro della (OMISSIS), dal contenuto di una serie di intercettazioni di comunicazioni: quale quella, registrata in ambientale il 22/05/2008, nel corso della quale il (OMISSIS), responsabile della "locale" di Cormano, aveva indicato il (OMISSIS) come suo "capo societa'", dunque come affiliato con funzioni di "braccio destro" del capo; e l'intercettaziona telefonica del 21/12/2008, durante la quale il (OMISSIS) era stato registrato mentre discuteva con il (OMISSIS) delle problematiche sorte a seguito delle iniziative "scissionistiche" del (OMISSIS). Ne' e' stata trascurata l'accertata sua partecipazione a riunioni segrete di associati nelle quali erano stati celebrati riti di affiliazione o di conferimento di nuove "doti" ad altri sodali, ed anche al summit di Paderno Dugnano del 31/10/2009 al quale avevano preso parte tutti i responsabili dei vari "locali" per eleggere il nuovo "mastro generale" cui affidare la direzione della "Lombardia" (v. pagg. 499-503 sent. impugn). 40.2.2. Del tutto privo di pregio e' il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) con il quale si e' preteso, in maniera non consentita, di rimodulare la decisione adottata dai Giudici di secondo grado per determinare la pena da infliggere all'imputato, negandogli la concessione delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione, logicamente adeguata, di immeritevolezza di un siffatto riconoscimento in favore di un soggetto solo formalmente incensurato, che aveva, pero', dimostrato un vissuto criminale da affiliato ad una cosi' pericolosa organizzazione criminale, peraltro rivestendo al suo interno una posizione verticistica (v. pagg. 503-504 sent. impugn.). 41. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione ai reati di ricezione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui ai capi 100) e 106) dell'imputazione). 41.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sei motivi. 41.1.1. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato sub capo 100), valorizzando il contenuto lacunoso e impreciso di una sola intercettazione ambientale, nella quale vi e' un generico riferimento alla "cosa". 41.1.2. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale omesso di spiegare le ragioni per le quali non potesse essere riconosciuta all'imputato, in relazione al reato del capo 100), l'ipotesi attenuata del fatto di lieve entita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non essendo stata sequestrata alcuna droga, ne' potendo bastare il mero riferimento al numero "200" contenuto in quella intercettazione ambientale. 41.1.3. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato sub capo 106), sulla base di meri accertati contatti mediante sms tra il (OMISSIS) e tale (OMISSIS), tenuto conto che alcun quantitativo di stupefacente e' stato sequestrato e che gli interlocutori facevano riferimento anche a tale " (OMISSIS)". 41.1.4. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte milanese omesso di spiegare le ragioni per le quali non potesse essere riconosciuta all'imputato, in relazione al reato del capo 106), l'ipotesi attenuata del fatto di lieve entita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non essendo stata sequestrata alcuna droga, non avendo acquisito alcuna certezza sulle percentuali di principio attivo presenti nelle dosi compra-vendute. 41.1.5. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte lombarda confermato il provvedimento di confisca dell'abitazione dell'imputato sita in Rivolta d'Adda, benche' la difesa avesse prodotto copiosa documentazione atta a provare la liceita' della provenienza di quell'immobile, acquistato con l'accensione di un mutuo e con il versamento di una somma di denaro donata all'imputato dallo zio (OMISSIS). 41.1.6. Mancata assunzione di una prova decisiva, in violazione anche dell'articolo 24 Cost., per non essere stata acquisita dalla Corte di merito la documentazione bancaria - pure prodotta nel giudizio di legittimita' - atta a dimostrare la provenienza lecita del denaro donato da (OMISSIS) al nipote (OMISSIS) per permettergli di acquistare quella casa. 41.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada rigettato. 41.2.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perche' presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di la' del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non e' consentita in sede di legittimita'. La Corte di appello ha offerto del contenuto delle intercettazioni di comunicazioni acquisite agli atti, una interpretazione che risponde a condivisibili massime di esperienza, avendo chiarito, con motivazione completa e logicamente adeguata, che la responsabilita' di (OMISSIS): - in ordine al reato di cessione di un quantitativo di circa 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 100), fosse stata comprovata dal tenore di una conversazione captata il 23/01/2009 in ambientale, all'interno della vettura di (OMISSIS), da cui risulta che quest'ultimo, in un contesto di conversazioni inequivocabilmente riferibili al traffico di droga, aveva contestato al (OMISSIS) la vendita di 200 di "coso" che era risultata di cattiva qualita' e che, in assenza di una plausibile spiegazione alternativa fornita dagli interessati, era ragionevole sostenere trattarsi di cocaina; - in ordine al reato di cessione di quantitativi imprecisati di cocaina a tale (OMISSIS) (capo 106), fosse stata dimostrata dal contenuto di quelle intercettazioni da cui si era desunto che il predetto, sempre usando formule allusive e volutamente criptiche, si era rivolto con sistematicita' a (OMISSIS) e ad (OMISSIS) per poter acquistare qualcosa che, in ragione della mancanza di relazioni commerciali di altra natura, era fondato affermare essersi trattato di stupefacente (v. pagg. 848-851 sent. impugn.). 41.2.2. Le doglianze contenute nel secondo e nel quarto motivo del ricorso non colgono nel segno, atteso che, con motivazione congrua e priva di lacune argomentative, la Corte territoriale ha negato all'imputato il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entita' in relazione ai due reati innanzi esaminati, considerato che i quantitativi di stupefacente compra-venduti, i riferimenti alla consegna, ogni volta di dosi di cinque o dieci grammi di cocaina, l'elevata frequenza di quelle operazioni e le modalita' professionali di esecuzione, erano tutti elementi atti ad escludere che le condotte accertate potessero essere qualificate come di ridotto allarme sociale o di scarsa offensivita' (v. pag. 851 sent. impugn.). 41.2.3. Infondati sono, infine, i due motivi concernenti la disposta confisca dell'immobile di proprieta' del (OMISSIS). Quanto alla lamentata mancata assunzione di una prova decisiva, e' sufficiente osservare come nessuna violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera d), e' configurabile nel caso di specie, atteso che l'imputato non aveva formulato alla Corte di appello alcuna richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e che l'acquisizione di ulteriore documentazione e' stata domandata solo con il ricorso per cassazione, richiesta palesemente inammissibile non potendo questa Corte compiere attivita' istruttoria e valutare nel merito ulteriori elementi fattuali. D'altro canto, la motivazione della sentenza gravata e' completa e logicamente esauriente, avendo fatto corretta applicazione della disposizione dettata dal Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, essendo stata accertata la sproporzione tra il valore dell'immobile acquistato dal (OMISSIS) nel febbraio del 2007 per 245.000,00 euro e le sue capacita' reddituali; avendo il prevenuto dimostrato di avere stipulato un mutuo di 110.000,00 euro, ma non essendo riuscito a giustificare la provenienza lecita dei restanti 135.000,00 euro pagati in contanti al venditore al momento della stipula, non essendo stata fornita alcuna prova certa che quel denaro fosse stato donato all'odierno ricorrente dallo zio (OMISSIS) che, piu' di un anno prima aveva venduto un altro suo immobile (v. pagg. 1660-1662 sent. impugn.). 42. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Pioltello; ed ai reati di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola, di cui al capo 28). 42.1. Con atti di uguale contenuto sottoscritti dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 42.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato associativo, per avere fatto parte della "locale" di Pioltello fondato l'01/03/2008, irragionevolmente valorizzando episodi e circostanze anteriori a tale data, quali l'imposizione della collocazione di slot machines in un locale ed il ferimento dell'albanese (OMISSIS), dunque ipotizzando l'affiliazione ad un sodalizio criminale che non aveva ancora estrinsecato l'esercizio del metodo dell'intimidazione e delle relative condizioni di assoggettamento e di omerta'; omettendo di precisare quale sia stato il ruolo del prevenuto nell'associazione de qua; nonche' trascurando che (OMISSIS) ha trasferito la propria residenza in Spagna dal 2009. 42.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 533 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato in relazione ai reati ascrittigli al capo 28), senza spiegare come mai al predetto non fosse stato addebitato anche il ferimento del (OMISSIS). 42.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 81 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale impiegato frasi tautologiche, senza effettuare alcuna valutazione soggettiva, per avere ingiustificatamente determinato la pena base in misura prossima al massimo edittale e per avere operato un aumento per la continuazione in misura sproporzionata. 42.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada rigettato. 42.2.1. Il primo motivo del ricorso e' privo di consistenza. Nella motivazione della sentenza gravata non pare ravvisarsi la contraddizione logica lamentata dal ricorrente, atteso che la Corte di merito si e' si' impegnata a sostenere che (OMISSIS) era affiliato alla "locale" di Pioltello e che la creazione di tale "locale" - a proposito della quale si veda quanto piu' analiticamente considerato, nell'esaminare altri ricorsi, nei punti 5.2.4.2. e 33.2.1. - era stata ufficializzata in un incontro di sodali svoltosi l'01/03/2008, ma non e' stato affatto sostenuto che il prevenuto non facesse gia' parte dell'associazione per delinquere di stampo ndranghetistico de qua, talche' non vi e' alcuna contraddizione nell'aver valorizzato, a fini della prova del carattere intimidatorio assunto dalle iniziative del gruppo criminale, episodi che avevano visto protagonista l'imputato in epoca precedente a quella data (si tratta di una tentata estorsione ai danni dei gestori di un bar, cui era stato imposto l'installazione di nuove macchinette slot machines dal (OMISSIS) ed altri fornite; e del ferimento dell'albanese (OMISSIS), avvenuto in strada in un contesto di assoluta omerta', con numerosi testi che avevano assistito e che erano rimasti silenti, posto che "in quel paese (avevano) paura tutti", come si legge in un significativo passo di una intercettazione ambientale dell'08/10/2008). Cio' senza neppure trascurare l'emersione di altri e altrettanto significativi elementi di prova a carico di (OMISSIS), quali la partecipazione a vari summit di affiliati, organizzati anche per l'assegnazione di nuove "doti" ad associati oppure per dirimere contrasti tra singoli sodali, significativamente svoltisi tanto nel periodo precedente quanto in quello successivo alla data innanzi indicata; che di "(OMISSIS)" (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva parlato in due conversazioni registrate in ambientale il 10/01 ed il 10/02/2009 nel corso delle quali l'odierno ricorrente era stato menzionato come "capo societa'", dunque come associato con posizione apicale all'interno dell'organizzazione; e che il (OMISSIS) era stato interessato anche ad indagini per fatti concernenti il traffico della droga attuata in concorso con altri calabresi. Quadro probatorio la cui valenza non era stata affatto inficiata, come con motivazione logicamente convincente ha spiegato la Corte territoriale, dal fatto che il ricorrente si fosse asseritamente trasferito in Spagna nel 2009 (v. pagg. 776-785 sent. impugn.). 42.2.2. Infondato appare anche il secondo motivo del ricorso, atteso che non e' dato cogliere alcuna illogicita' nel fatto che a (OMISSIS) fossero stati contestati i reati di detenzione e porto illegale di una pistola usata per la consumazione del citato ferimento in danno del (OMISSIS), ma non anche - per una scelta della pubblica accusa non sindacabile in questa sede - il concorso nella commissione di tale specifico ultimo reato (v. pag. 785 sent. impugn.) 42.2.3. Manifestamente infondato e', infine, l'ultimo motivo del ricorso. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il Giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione delle pene per i reati "satellite" posti in continuazione con il reato piu' grave: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e giustificativo delle scelte in ordine alla dosimetria della pena la gravita' delle condotte accertate e la capacita' delinquenziale espressa da un soggetto che, nel sodalizio criminale, aveva assunto un ruolo di primo piano, trattandosi di parametri considerati dall'articolo 133 c.p., applicabile anche ai fini delle determinazioni da adottare ai sensi dell'articolo 62 bis c.p. (v. pagg. 785-786 sent. impugn.). 43. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Pioltello; ed ai reati di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di due pistole, di cui ai capi 29) e 30); nonche' di reati in violazione della disciplina sugli stupefacenti, di cui ai capi 102), 103), 104) e 105). 43.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 43.1.1. Violazione di legge, in relazione a tutti gli articoli di legge contestati nei capi d'imputazione concernenti la violazione della disciplina sulle armi e di quella sugli stupefacenti, per avere la Corte di appello valorizzato il contenuto di una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali, in assenza di sequestri di droga o di altri elementi oggettivi di riscontro della materiale disponibilita' della droga da parte dell'imputato, definito nella stessa sentenza come "millantatore", ovvero del materiale possesso di armi. 43.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna di (OMISSIS) in relazione al reato associativo, valorizzando circostanze precedenti alla data dell'01/03/2008 nella quale era stata costituita la "locale" di Pioltello, cui il prevenuto aveva aderito, e senza che sia stata dimostrata una sua stabile e funzionale affiliazione all'associazione per delinquere de qua. 43.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 133 e 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di illustrare le ragioni delle scelte in ordine alla quantificazione della pena da infliggere all'imputato. 43.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada rigettato. 43.2.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perche' generici. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi dei delitti, oggetto di addebito, concernenti le armi (espliciti i riferimenti, in alcuni colloqui del (OMISSIS) intercettati dagli inquirenti, alla "pistola piccolina" e a "quella canna da pesca nera", da usare "dentro una discoteca" per risolvere una querelle) e gli stupefacenti (illeciti dimostrati dal tenore di conversazioni fin troppo esplicite - v. pagg. 791-793 sent. impugn.); e le ragioni per le quali l'imputato non fosse meritevole della concessione delle attenuanti generiche ed a lui dovesse essere irrogata una pena coerente alla gravita' delle condotte accertate, agli elevati quantitativi di droga compra-venduta ed alla sua personalita', come risultante anche dai suoi precedenti penali (v. pagg. 793-794 sent. impugn.). 43.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' privo di consistenza per le ragioni gia' esposte nel punto 42.2.1. - cui si fa rinvio - a proposito di identica doglianza formulata dal medesimo difensore con riferimento alla posizione di altro imputato. E' doveroso aggiungere che l'appartenenza di (OMISSIS), con la "dote" di "sgarrista", al sodalizio criminale piu' volte citato e' dimostrata dal contenuto inequivoco di una conversazione registrata in ambientale nel corso della quale era stato lo stesso prevenuto a presentarsi con quella "qualifica" al (OMISSIS). Ne' vanno dimenticare quelle ulteriori intercettazioni ambientali dalle quali si evince che l'odierno ricorrente era attivo nella realizzazione delle finalita' illecite del gruppo criminale, aduso all'impiego di esplicite forme di violenza e di minaccia per perseguire i suoi scopi (v. pagg. 789-791 sent. impugn.). 43.2.3. E' appena il caso di aggiungere, con cio' esaminando d'ufficio una questione che non e' stata dedotta dal ricorrente, che il principio dell'applicazione della disciplina piu' favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non opera quando - come nel caso del (OMISSIS) e' accaduto - gli stessi costituiscono reati-satellite, perche', nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione piu' grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti (cosi' Sez. 6 , n. 12727 del 06/03/2014, Aiello e altri, non mass.). 44. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bollate). 44.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto, in piu' punti, i seguenti otto motivi. 44.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 34, 125, 185, 192, 525 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', contraddittorieta' e mancanza, per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado, depositata priva di una ampia parte della sua motivazione, e per averne integrato il contenuto, ai sensi dell'articolo 604 del codice di rito, anziche' disporne l'annullamento con la restituzione degli atti al Giudice di prime cure: cosi' violando i diritti di difesa, ad un giusto processo e ad un doppio grado di giurisdizione di merito, pure riconosciuti dagli articoli 5 e 6 CEDU, articoli 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'ONU. In via subordinata il ricorrente ha domandato sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 604 c.p.p., comma 5, per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost., e, indirettamente, delle norme di fonte sovranazionale innanzi elencate. 44.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 442 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte territoriale argomentato le proprie decisioni con un acritico impiego del sistema del "copia ed incolla" informatico della motivazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale. 44.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 192 e 521 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', illogicita' ed apparenza, per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di condanna di primo grado, senza indicare gli elementi di prova certi in ordine all'esistenza dell'autonoma struttura sovraordinata di coordinamento "Lombardia" (peraltro smentita dalla sentenza emessa dai giudici milanesi nel processo c.d. "bad boys"); trasferendo dati informativi relativi alla sussistenza di atti intimidatori, posti in essere da appartenenti a talune "locali", ad altre "locali"; non giustificando l'affermazione di esistenza di un'autonoma "locale" di Bollate, qualificata dalla capacita' del controllo del territorio, dall'impiego del metodo mafioso e dalla commissione di reati-fine; non provando come (OMISSIS) potesse essere qualificato stabile e fattivo partecipe di quell'associazione di stampo mafioso, essendo stati valorizzati solo rapporti di parentela e di amicizia con altri calabresi, la partecipazione a talune riunioni ed il contenuto, confuso, de relato ed inattendibile, di intercettazioni ambientali e telefoniche. 44.1.4. Violazione di legge, in relazione agli articoli 416 bis c.p., comma 4, e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', illogicita' e mancanza, per avere la Corte di merito ingiustificatamente sostenuto che gli appartenenti alla "locale" di Bollate disponessero di armi o che di tali armi avesse la disponibilita' il ricorrente. 44.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per insufficienza, illogicita', contraddittorieta' e mancanza, per avere la Corte milanese ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche e per avere omesso di fornire spiegazioni sui criteri seguiti per la quantificazione della pena finale. 44.1.6. Violazione di legge, in relazione all'articolo 99 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte lombarda apoditticamente dato per scontata la pericolosita' sociale necessaria per il riconoscimento delle recidiva, pur potendo l'imputato beneficiare di un giudizio favorevole per l'assenza di precedenti penali recenti e di altre pendenze, per il corretto comportamento processuale e per l'attivita' lavorativa lecita da lui esercitata. 44.1.7. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte di merito confermato il provvedimento di confisca di beni, senza considerare che il (OMISSIS) era un imprenditore ed aveva acquistato quei beni prima della commissione del reato de quo. 44.1.8. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte meneghina respinto le richieste difensive di esclusione delle parti civili Regione Lombardia, Ministero degli interni e Presidenza del consiglio dei ministri, benche' gli atti di costituzione fossero stati tardivi e per i due ultimi enti non fosse stata documentata la precisa volonta' di far valere la pretesa risarcitoria; e per avere accolto le relative richieste nonostante tali enti non abbiano patito alcun danno patrimoniale, ma solo un imprecisato pregiudizio all'immagine. 44.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada rigettato. 44.2.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' dettagliatamente indicate nel punto 7.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 44.2.2. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni ampiamente sopra esposte nel punto 5.2.3., al cui contenuto e' sufficiente qui fare rinvio. 44.2.3. Il terzo motivo del ricorso e' inammissibile perche' diretto a fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge, in quanto, al di la' del dato enunciativo, consistenti nel sollecitare una diversa lettura delle emergenze processuali rispetto a quella privilegiata dalla Corte territoriale. In generale, quanto alle caratteristiche di mafiosita' ed alla disponibilita' delle armi della organizzazione di stampo ndranghetistico in argomento, e' sufficiente far rinvio alle piu' analitiche valutazioni, sulla completezza e adeguatezza logica della motivazione della sentenza gravata, sopra proposte nei punti dal 5.2.4., 5.2.4.2., 5.2.4.3. e 5.2.4.4., e nei punti 6.2.2. e 7.2.2.1., da intendersi qui integralmente trascritte. Con motivazione completa e logicamente adeguata, e con una giuridicamente e metodologicamente corretta valutazione dei dati di conoscenza utilizzabili, la Corte di appello ha spiegato come le intercettazioni ambientali avessero confermato che (OMISSIS) era stabilmente affiliato a quel gruppo criminale. In dettaglio, ricordando che il predetto, fratello di (OMISSIS), capo della "locale" di Bollate, era stato indicato in numerose conversazioni captate in ambientale come persona presente a vari summit segreti di affiliati organizzati per ricevere taluni ndranghetisti recatisi in visita in Lombardia, per poter risolvere questioni organizzative interne al sodalizio o per attribuire una nuova "dote" a specifici associati; aveva preso direttamente parte a colloqui nel corso dei quali aveva esaminato, assieme al germano ed al (OMISSIS) (allora capo della "locale" di Cormano), oppure in compagnia del (OMISSIS), all'epoca "mastro generale" della "Lombardia", le problematiche riguardanti i contrastati rapporti tra singole "locali", giungendo persino a proporre la eliminazione fisica del (OMISSIS) (e dei figli di questo), al cui successivo funerale il prevenuto aveva partecipato, senza pero' mostrare alcuna compassione per la vittima; aveva curato personalmente, quale emissario, per conto del fratello, la trasmissione di informazioni, le "novita'", determinanti per la riscrittura organizzativa del sodalizio dopo l'uccisione del (OMISSIS) (v. pagg. 452-458 sent. impugn.). 44.2.4. Il quarto motivo del ricorso del (OMISSIS), avente ad oggetto la doglianza sulla configurabilita' dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., al comma 4, e' privo di pregio per quanto innanzi delineato nel punto 5.2.4.3., da intendersi qui trascritto. 44.2.5. Prive di pregio sono, altresi', le doglianza concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche e le scelte sulla dosimetria della pena, decisioni espressamente motivate dai Giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravita' dei fatti, al vissuto criminale del ricorrente (gia' condannato anche per violazione della disciplina sugli stupefacenti) ed alla totale assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza, essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali e' sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'articolo 133 c.p. (v. pagg. 460-461 sent. impugn.) 44.2.6. Manifestamente infondato e' il sesto motivo del ricorso del (OMISSIS), avendo la Corte territoriale puntualizzato, con motivazione congrua e immune da vizi di illogicita', dunque non censurabile in questa sede, come la recidiva reiterata dovesse essere in concreto riconosciuta in ragione dell'accertata capacita' criminale dell'imputato, della sua pericolosita' sociale e della dimostrata pervicacia delittuosa (v. pag. 461 sent. impugn.). 44.2.7. Il settimo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' inammissibile perche' generico. Il ricorrente, oltre ad un indeterminato riferimento alla sua attivita' di imprenditore e ad un irrilevante richiamo ai rapporti cronologici tra il momento dell'acquisto dei beni e l'epoca di consumazione del reato associativo contestato, ha omesso del tutto di confrontarsi con l'analitica motivazione offerta dalla Corte di appello, la quale ha chiarito che il valore dei numerosi beni immobili, mobili, denaro e titoli nella disponibilita' del (OMISSIS) fosse del tutto sproporzionato alle capacita' reddituali che il prevenuto ed i suoi prossimi congiunti avevano avuto al momento dell'acquisto di ciascuno di quei beni (v. pagg. 1664-1668 sent. impugn.). 44.2.8. Infondate sono le doglianze formulate con l'ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS), valendo per quest'ultimo le ragioni gia' specificamente fatte valere per contrastare le analoghe censure di altro ricorrente, sopra riportate al punto 7.2.6., cui, per comodita' espositiva, si fa rinvio. 45. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bollate; ed in relazione al reato di usura aggravata, di cui al capo 55). 45.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti nove motivi. 45.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera c, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), articolo 24 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado, il cui apparato argomentativo era costituito da una mera acritica riproposizione del contenuto della ordinanza di applicazione della misura cautelare. 45.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato associativo, benche' non fosse stata dimostrata l'esistenza del requisito della intimidazione con riferimento alla struttura sovraordinata della "Lombardia" e alle singole "locali", e che la valutazione di tale elemento fosse stata compiuta in maniera indeterminata sull'intero territorio lombardo, senza specificazioni per la "locale" di Bollate, e trascurando la necessita' che la forza di intimidazione si sia esteriorizzata e radicata nel territorio perche' possa diventare rilevante penalmente a norma dell'articolo 416 bis c.p.; ed ancora, nonostante che per il (OMISSIS), al di la' di una generica "messa a disposizione", non fosse stato provato un effettivo ruolo ed un rafforzamento ovvero un contributo causale al verificarsi del reato sotto l'aspetto oggettivo. 45.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p. e articolo 416 bis c.p., comma 2, e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato associativo nella forma prevista da tale comma 2, benche' non risulti dimostrato il ruolo apicale del (OMISSIS) nell'organizzazione criminale de qua. 45.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., e articolo 416 bis c.p., comma 4, e vizio di motivazione, per avere la Corte milanese confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato associativo anche nella forma aggravata della disponibilita' delle armi, senza spiegare in base di quali elementi il (OMISSIS) ne fosse a conoscenza. 45.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., e articolo 644 c.p., comma 5, n. 4, e vizio di motivazione, per avere la Corte lombarda confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato di usura di cui al capo 55) dell'imputazione, senza che fosse stato provato che il (OMISSIS) aveva prestato denaro al (OMISSIS), e che tra i due vi era un rapporto di dare-avere; tenuto conto della equivocita' delle intercettazioni concernenti la posizione di (OMISSIS); avendo omesso di assumere una prova decisiva in relazione alla posizione di (OMISSIS), asseritamente perche' riguardante un documento privo di data certa; e che la condanna era stata ribadita con una valutazione ‘appiattita' delle risultanze delle intercettazioni. 45.1.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 581 c.p.p., Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto la genericita' del motivo dell'appello inerente alla sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista da tale articolo 7. 45.1.7. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche, omettendo di considerare elementi diversi da quelli elencati nel citato articolo 133, ed anzi valorizzando due volte gli stessi parametri, utilizzati anche ai fini della quantificazione della pena finale. 45.1.8. Violazione di legge, in relazione all'articolo 366 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o contraddittorieta', per avere la Corte territoriale valorizzato ai fini della decisione sulla richiesta di confisca, gli atti della rogatoria internazionale eseguita in Svizzera che erano nulli per omesso avviso al difensore del relativo deposito e, comunque, per violazione del diritto di difesa e dei principi fondamentali previsti dall'ordinamento giuridico italiano. 45.1.9. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e/o contraddittorieta', per avere la Corte confermato la decisione di confiscare i beni nella disponibilita' del (OMISSIS), senza considerare una serie di dati in ordine alla asserita sproporzione tra il valore dei beni e le capacita' economiche, sproporzione invece riconosciuta sulla base di una non seria valutazione dei dati contabili e della documentazione acquisita; senza valutare i risultati dell'attivita' imprenditoriale regolarmente svolta dal (OMISSIS), mai indagato per riciclaggio e ingiustificatamente ritenuto emittente di fatture false. Ulteriori censure sono state avanzate dal ricorrente in merito al significato attributo alle intercettazioni circa le modalita' di esercizio dell'attivita' di usura ed al riciclaggio dei relativi proventi. 45.1.10. Con memoria depositata il 14/05/2014, l'avv. (OMISSIS), nel dedurre nuovi motivi, e' tornato ad insistere per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, osservando come il Giudice di primo grado non aveva neppure risposto ad alcune specifiche questioni che erano state proposte in quel giudizio. 45.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada rigettato. 45.2.1. Il primo motivo del ricorso, anche in relazione agli ulteriori nuovi motivi dedotti con l'anzidetta memoria del 14/05/2014, e' privo di pregio per le ragioni analiticamente spiegate, con riferimento all'analoga doglianza avanzata da altro ricorrente, nel punto 5.2.3., al cui contenuto si fa rinvio. 45.2.2. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso del (OMISSIS) sono infondati nella parte riguardante gli aspetti generali sulla configurabilita' degli elementi costitutivi del reato associativo contestato al capo 1), dunque riferibili anche ad altri coimputati nella medesima posizione, per le argomentazioni gia' esposte nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., e nei punti 6.2.2. e 7.2.2.1., da intendersi qui integralmente trascritti. Con riferimento alla specifica posizione di (OMISSIS), va rilevato come, al di la' del dato enunciativo, il ricorrente ha formulato una serie di doglianze inammissibili perche' sostanzialmente dirette ad ottenere una rilettura delle emergenze processuali gia' valutate dai Giudici di merito, operazione non consentita in questa sede di legittimita'. D'altro canto, la Corte di appello di Milano, con motivazione completa e priva di lacune o incongruenze logiche, ha rappresentato in maniera dettagliata quali fossero i numerosissimi elementi di prova sulla base dei quali poter affermare non solo che (OMISSIS) fosse uno stabile aderente all'associazione per delinquere di stampo mafioso in esame, ma che lo stesso aveva assunto all'interno di quel sodalizio criminale un ruolo di organizzazione e di direzione - il che vale a giudicare oggi inammissibile anche il terzo motivo del ricorso in argomento, peraltro avanzato in termini molto generici - nella sua veste, piu' volte riconosciuta dal prevenuto nel corso di conversazioni intercettate in ambientale, di capo della "locale" di Bollate. E' stato il contenuto inequivoco di numerose altre captazioni di conversazioni tra presenti, tutte passate in rassegna dai Giudici di merito con una disamina rigorosa, nella quale non sono riconoscibili violazioni delle massime di esperienza che devono sorreggere l'interpretazione delle intercettazioni, ad avere dimostrato che il (OMISSIS), gia' coinvolto nelle indagini del 1998 relative al sequestro della (OMISSIS), aveva considerato il suo "locale" sovrano nelle proprie determinazioni, anche rispetto alla "Lombardia" cui era stato riconosciuto solo un compito di coordinamento; che l'imputato aveva partecipato a numerosi summit segreti di affiliati per risolvere problemi organizzati e assegnare nuove "doti" agli associati, compreso quello del 31/10/2009 a Paderno Dugnano organizzato per eleggere il nuovo "mastro generale" della "Lombardia"; che il prevenuto aveva avallato le iniziative del (OMISSIS), ma, dopo l'uccisione di questi, aveva dapprima valutato la possibilita' di assumere egli stesso la direzione della "Lombardia" e poi rimeditato i rapporti con i "cugini" della "casa madre", cioe' della ndrangheta calabrese; che il ricorrente aveva propugnato l'uso della violenza o della minaccia per realizzare il programma associativo, come riscontrato dagli episodi delle intimidazioni poste in essere in danno di tal (OMISSIS) ("...gli sparo' nella gambe ad (OMISSIS) (...) ... due o tre botte di legna all' (OMISSIS)... noi siamo killer...") e di tal (OMISSIS) ("...io vi spacco a tutti, vi spacco (...) quello che avete me lo prendo tutto, di prepotenza, e poi fate venire i carabinieri, che me la vedo io (OMISSIS) io ti sto avvertendo... io vengo li' con i camion, tu esci e io lavoro... domani ti devo sparare"); ed ancora, che il (OMISSIS) aveva avuto come fine anche quello di garantire un appoggio elettorale e politico a taluni amministratori locali in maniera tale da condizionare le iniziative dell'ente pubblico e da assicurarsi appalti o altre concessioni dalla pubblica amministrazione (v. pagg. 390-409 sent. impugn.). E' appena il caso di aggiungere che la Corte territoriale ha fatto buon governo anche della regola dettata dall'articolo 59 c.p., comma 2, con riferimento alla attribuzione al (OMISSIS) anche dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 4, in considerazione della sua posizione verticistica all'interno di quell'associazione criminale e della sicura consapevolezza, da parte dell'imputato, della disponibilita' di armi del gruppo, cui il predetto aveva fatto esplicito riferimento, in vari colloqui captati dagli inquirenti, da nascondere accuratamente e quale strumento per fare valere le ragioni della propria "locale" (v. pagg. 392, 396-399 sent. impugn.). 45.2.3. Anche il quinto ed il sesto motivo del ricorso paiono formulati per avanzare inammissibili censure in fatto rispetto alle valutazioni delle prove compiute, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e di logica, dalla Corte distrettuale anche con riferimento all'imputazione di usura aggravata contestata al (OMISSIS) al capo 55). Al riguardo, i Giudici di merito hanno spiegato come il prevenuto svolgesse in maniera sistematica l'attivita' di usuraio: era stato lo stesso (OMISSIS), in alcune intercettazioni ambientali, a definirsi uno "strozzino" ed a parlare di prestiti di denaro con elevatissimi tassi di interesse del 9-10% al mese; a riferire al figlio, in una conversazione del dicembre del 2007, di avere prestato all'imprenditore (OMISSIS) 150.000 euro, con l'intesa che entro un anno gliene avrebbe dovuti restituire 200.000,00 oppure cedergli un immobile del valore di 250.000,00, operazione che si era conclusa con una permuta di immobili e con la costituzione di una "societa'" per l'acquisizione di un bar di tal (OMISSIS), con risultati ugualmente favorevoli per l'odierno ricorrente, essendo stato costretto lo (OMISSIS), gia' debitore verso lo (OMISSIS) per 400.000 euro, a cedere la sua azienda allo (OMISSIS) medesimo e a (OMISSIS), entrato nell'affare per conto del fratello Vincenzo, senza che risulti pagato il corrispettivo indicato nel contratto (bar poi rivenduto per 398.000,00 Euro); a ricordare che allo (OMISSIS) aveva prestato anche due somme, rispettivamente 50.000,00 euro la prima volta e 8.000,00 euro la seconda, sempre concordando tassi usurari (essendo stati fissati per il primo prestito interessi di 2.500,00 euro al mese, per il secondo di 1.000,00 euro al mese); a riferire alla moglie dei prestiti che egli, "prestasoldi", aveva fatto a tal (OMISSIS), mutuando 20.000,00 euro, consegnati in contanti in banconote da 500,00 con un tasso di interesse del 10% al mese, formalmente giustificando poi il percepimento dell'importo versatogli in restituzione con l'emissione di una fattura con iva, in maniera tale da "ripulire" il denaro di provenienza illecita (cosi', come aveva riconosciuto in quella conversazione, "unendo l'utile al dilettevole..."): somma di 20.000,00 euro prestata che il (OMISSIS) non era riuscito a restituire nel termine di un anno, finendo per emettere assegni per 30.000,00 euro, novando il credito con l'impegno a versare 32.000,00 entro l'anno oppure a cedere al suo creditore una vettura del valore di 42.000,00; ed ancora, a rammentare, parlando con tale (OMISSIS), la sistematicita' delle sue iniziative di prestito usurario e che egli si era garantito il controllo di varie societa', che egli aveva poi amministrato di fatto, acquisendo la maggioranza delle relative quote, cosi' intestate a propri familiari. Circostanze, queste, la cui valenza dimostrativa non era stata inficiata dalla documentazione generica ed inconferente prodotta, nei giudizi di merito, dalla difesa del ricorrente, atta solo a comprovare come il (OMISSIS) avesse cercato di dare una giustificazione giuridica formale ad operazioni che, nella sostanza, avevano trovato la loro origine nelle pretese usurarie da lui vantate verso terzi soggetti; ne' dall'inaffidabile contratto, privo di data certa, con il quale il ricorrente aveva cercato di "legittimare" l'acquisto della vettura del (OMISSIS), come se l'originaria somma di 20.000 euro, oggetto del prestito usurario, fosse stato l'anticipo del prezzo di 24.000,00 euro pagato come corrispettivo dell'auto (v. pagg. 409-424). Corretta appare, altresi', la decisione della Corte di merito di giudicare inammissibile la doglianza, contenuta nell'atto di appello, con la quale l'imputato aveva contestato la configurabilita' dell'aggravante del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 con riferimento al reato di usura di cui al capo 55), in quanto censura che era stata formulata con l'atto di impugnazione in forma molto generica. Peraltro, le intercettazioni ambientali a disposizione avevano dimostrato come il (OMISSIS) avesse agito nei riguardi delle vittime dell'usura sempre con le modalita' intimidatorie proprie della operativita' dell'associazione mafiosa della quale faceva parte, come riscontrato dai dettagli dell'episodio della usura in danno dello (OMISSIS), che si era visto costretto a sottostare alle condizioni "capestro" impostegli dal (OMISSIS) che, in una telefonata, lo (OMISSIS) aveva indicato alla vittima come uno "spietato", informandolo cosi' della sua pericolosita'. Ne' va trascurato che l'operazione usuraria in danno del (OMISSIS) era stata evidentemente realizzata anche nell'interesse del gruppo mafioso di appartenenza, se e' vero che, come sottolineato nella motivazione della sentenza gravata, la vittima aveva cercato di ottenere un nuovo prestito usurario rivolgendosi al (OMISSIS), che poi ne aveva parlato con il (OMISSIS). 45.2.4. Manifestamente infondato e' il settimo motivo del ricorso con il quale la difesa ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione delle pena da irrogare: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche l'assoluta mancanza di qualsivoglia forma di resipiscenza da parte di un soggetto che aveva giurato fedelta' ai "valori" della cultura mafiosa, assumendo in una posizione primaria all'interno della organizzazione criminale in parola, trattandosi di parametro considerato dall'articolo 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'articolo 62 bis c.p.. Elementi che, correttamente valutati, in uno con l'intensita' del dolo manifestato dall'imputato, cinico, tra l'altro, nel dimostrare totale insensibilita' verso le vittime dell'usura, in un irrilevante stato di formale incensuratezza, avevano indotto ad operare la scelta di quantificare la pena finale nella misura indicata nel dispositivo della decisione impugnata (v. pagg. 424-425 sent. impugn.). 45.2.5. L'ottavo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di rogatoria internazionale trovano applicazione le norme del codice di rito dello Stato in cui l'atto viene compiuto con l'unico limite che la prova non puo' essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano (cosi', tra le tante, Sez. 6 , n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253797; Sez. 1 , n. 45103 del 07/10/2005, Schneeberger, Rv. 232701). In tale ottica, nessuna nullita' o inutilizzabilita' e' configurabile rispetto al sequestro del saldo attivo eseguito dall'autorita' giudiziaria svizzera presso una filiale dell'UBS di quel paese, in quanto atto compiuto nel rispetto della normativa processuale di quel Paese straniero, che non appare certamente disciplina in contrasto con i principi di ordine pubblico che regolano l'ordinamento italiano. Ne' sussiste una violazione del diritto di difesa, in quanto le norme processuali vigenti in Svizzera, di cui vi e' richiamo nella motivazione della sentenza impugnata, prevedono un termine per l'interessato per proporre reclamo alla competente autorita' giudiziaria di quel Paese; mentre, per le ragioni innanzi indicate, non sussiste neppure una violazione dell'articolo 366 c.p.p. italiano, sia perche' il compimento di quell'atto all'estero non comportava alcun obbligo di deposito dei relativi verbali a mente della disposizione dettata da tale articolo; sia anche perche', a voler ipotizzare un obbligo di deposito successivo degli atti, la eventuale omissione avrebbe esclusivamente comportato la mancata decorrenza del termine previsto per la proposizione da parte dell'interessato di una impugnazione incidentale avverso il provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria italiana applicativo di quella misura cautelare (in questo senso si e' espressa anche Sez. 1 , n. 770 del 08/02/1996, Crespi, Rv. 204095). 45.2.6. Il nono ed ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato. La Corte di appello ha confermato il provvedimento di confisca Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, di una serie di beni appartenenti, direttamente o per interposta persona, a (OMISSIS) (due box, il diritto di superficie di una abitazione, l'usufrutto di un capannone, le somme ed i titoli recanti dal saldo attivo di due conti correnti intestati al prevenuto presso tre banche italiane, e quella portata da una relazione bancaria accesa presso una banca svizzera, le quote di due societa'), sulla base di una corretta applicazione della norma di riferimento e di una motivazione completa e logicamente convincente: avendo i Giudici di merito valorizzato il contenuto delle intercettazioni ambientali che avevano comprovato non solo come l'attivita' di impresa venisse svolta dall'imputato con modalita' apertamente mafiose (v. sopra il punto 45.2.2.), ma anche il sistematico esercizio, da parte del (OMISSIS), dell'attivita' di usura (v. innanzi il punto 45.2.3.), "alimentata" con somme di denaro in contanti delle quali il prevenuto non ha giustificato la provenienza lecita, che, al momento della restituzione, con gli interessi usurari, da parte delle vittime, venivano "ripulite" attraverso l'emissione di false fatture per operazioni inesistenti da parte di societa' appositamente costituite, quali la (OMISSIS) s.r.l. o la (OMISSIS) s.r.l., le cui quote era stato, dunque, legittimo ablare. Quanto ai diritti di proprieta' o altri diritti reali su beni immobili di cui il (OMISSIS) risulta titolare, la Corte territoriale ha spiegato che si tratta di acquisti effettuati dal prevenuto nel 2004, del valore assolutamente sproporzionato rispetto alle capacita' reddituali in quello stesso periodo possedute dallo stesso imputato e dai suoi stretti congiunti, ovvero degli introiti contabilizzati nel medesimo arco temporale dalla societa' (OMISSIS) (dato che la societa' (OMISSIS) aveva denunciato solo perdite), entrate del tutto inadatte anche a fare fronte al pagamento dei ratei dei mutui accesi in occasione dell'acquisto di quegli immobili. In tale contesto, nel quale appare ininfluente la circostanza che l'odierno ricorrente non sia stato mai formalmente indagato per reati di riciclaggio o di emissione di false fatture, con motivazione logicamente adeguata, non scalfita dalle generiche doglianze difensive, la Corte distrettuale ha puntualizzato come del pari sproporzionate, rispetto agli esigui redditi dichiarati a fini fiscali, fossero risultate le ingenti somme - di cui oltre 562 mila euro in una banca italiana, e oltre 464 mila euro in una banca svizzera - di cui si era accertato che il (OMISSIS) avesse la disponibilita' (v. pagg. 1668-1682 sent. impugn.). 46. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Desio). 46.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS), con un unico ed articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articolo 192 c.p.p. e articolo 111 Cost., per avere la Corte di appello confermato la condanna in relazione al reato associativo ascrittogli, benche' non vi sia alcuna prova concreta di una sua stabile e fattiva adesione al sodalizio criminale de quo, ne' della commissione di reati-fine, essendosi egli limitato ad avere sporadici rapporti con l'amico, da oltre venti anni, (OMISSIS), ed avendo i Giudici di merito valorizzato il contenuto di tre intercettazioni telefoniche dal significato tutt'altro che univoco, interpretate con illazioni, ragionamenti circolari o inaccettabili forzature. 46.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile, perche' presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di la' del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non e' consentita in sede di legittimita'. La Corte territoriale, con motivazione adeguata e immune da vizi di manifesta illogicita', comunque con una corretta applicazione delle regole di valutazione delle prove, ha spiegato come la dimostrazione della stabile adesione del (OMISSIS) alla "locale" ndranghetistica di Desio fosse desumibile dal tenore di una serie di conversazioni intercettate dagli inquirenti: quella ambientale del 27/01/2009 nel corso della quale (OMISSIS) - coimputato cui e' stato addebitato il medesimo reato associativo - parlando con tal (OMISSIS), aveva ricordato come in occasione di una specifica iniziativa delittuosa (che egli aveva attuato, anche con l'uso di un'arma, contro un soggetto non meglio identificato, dal quale, con la minaccia di ammazzarlo, aveva preteso la consegna di danaro) era stato accompagnato da " (OMISSIS)", del quale aveva apprezzato il coraggio; quella telefonica del 05/10/2009, dalla quale si evince che (OMISSIS) - per la cui posizione si veda sopra il punto 30.2.3. - che era vcapo societa' e che aveva pure preso parte al summit di capi mafiosi di Paderno Dugnano del 31/10/2009, riunitisi per eleggere il nuovo "mastro generale" della "Lombardia", dovendo organizzare l'aggressione a tal (OMISSIS), aveva ripetutamente cercato di mettersi in contatto con il (OMISSIS), che aveva fornito all'amico indicazioni utili per rintracciare la vittima; ed ancora, quella ambientale dell'01/05/2009 durante la quale il (OMISSIS) aveva raccontato al (OMISSIS) della estorsione attuata per il controllo del commercio di gasolio per autotrasporti nella zona di sua pertinenza, programmando con l'amico di "castigare" l'imprenditore che non avesse aderito a quella pretesa. Ne' va trascurato che il (OMISSIS) aveva partecipato ad una riunione, organizzata il 07/03/2009 in un ristorante, alla quale il (OMISSIS) aveva invitato tutti gli "amici"; e che il (OMISSIS) aveva accompagnato il (OMISSIS) in un viaggio in Calabria nel corso del quale questi venne informato dal fratello delle vicissitudini che, in quel periodo, avevano caratterizzato la cosca ndranghetistica calabrese degli Iamonte (v. pagg. 1241-1248 sent. impugn.). Ne' e' riconoscibile, nelle deduzioni argomentative formulate dai Giudici di merito, una violazione dell'articolo 416 bis c.p. tenuto conto che, come chiarito da questa Corte, la mancata prova di un atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa, non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione: infatti, la "legalizzazione" costituisce il dato formale, ed usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nella organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all'organizzazione criminosa allorche' l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione; l'articolo 416 bis c.p. incrimina chiunque fa parte della associazione, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali egli entri a far parte dell'organizzazione criminosa (cosi' a partire da Sez. 1 , n. 13070 del 06/04/1987, Aruta, Rv. 177303; nello stesso senso, piu' di recente, Sez. 5 , n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, non mass. sul punto; e Sez. 5 , n. 6101/04 del 21/11/2003, Bruno e altro, Rv. 228058). 47. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Pioltello; ed ai reati di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola, di cui al capo 35); nonche' ai reati in violazione della disciplina sugli stupefacenti, di cui ai capi 108), 109), 110), 111), 112), 116), 118, 119), 120), 121) e 124). 47.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti diciassette motivi (nella elencazione contenuta nel ricorso e' saltato un numero d'ordine). 47.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello (per giunta riferendosi alla motivazione della sentenza di primo grado sul punto del tutto carente) immotivatamente riconosciuto alla "locale" di Pioltello i caratteri propri, attuali ed effettivi, dell'associazione di stampo mafioso, senza spiegare quale fosse la reale funzione della sovrastruttura detta "Lombardia" e quali i rapporti con i gruppi criminali originari della ndrangheta calabrese, ed enfatizzando episodi specifici, quali la partecipazione di singoli soggetti a matrimoni o funerali svoltisi in Calabria; e per avere confermato l'affermazione di colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato associativo ascrittogli, valorizzando vicende (quale l'aggressione all'albanese (OMISSIS)) non collegabili alla operativita' di alcun sodalizio. 47.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 2, e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di merito confermato l'attribuzione al (OMISSIS) del ruolo di capo, dando per scontata l'esistenza di una nuova "locale" a Pioltello per iniziativa del Novella e valorizzando oltremodo un dato equivoco, quale l'attribuzione al prevenuto della "dote" di "crociata", senza specificare quale fosse il contributo causale dato dall'imputato al sodalizio in esame e senza considerare che egli non aveva presenziato al fondamentale summit dei capi svoltosi a Paderno Dugnano. 47.1.3. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 12 contestati al capo 35), per avere la Corte milanese confermato la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine a quei reati, valorizzando solo il contenuto di una intercettazione ambientale, senza avere la prova di un concreto possesso di quell'arma da parte del prevenuto e senza considerare che, comunque, la detenzione andava "assorbita" in quella del porto, non avendo la prima condotta una rilevanza autonoma rispetto alla seconda. 47.1.4. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 6, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato per il reato sub capo 108) con una mera motivazione per relationem e senza rispondere alle specifiche doglianze formulate con l'appello, irragionevolmente collegando la droga trovata in casa del (OMISSIS) alle relazioni che questi aveva avuto con il (OMISSIS), che dall'altro aveva preteso il versamento di una somma di denaro. 47.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 438, 599, 603 e 192 c.p.p., articolo 73, commi 1 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del (OMISSIS) per i reati sub capi 109) e 110), valorizzando le dichiarazioni rese da tal (OMISSIS), il cui verbale era, pero', inutilizzabile perche' prodotto dal P.G. solo nel corso del giudizio di secondo grado; e senza aver effettuato alcuna verifica della attendibilita' intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese da tale soggetto. 47.1.6. Violazione di legge, in relazione all'articolo 73, commi 1 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte lombarda confermato la condanna del (OMISSIS) per il reato sub capo 111), senza illustrare in alcun modo gli elementi di accusa a carico del prevenuto, e dando una spiegazione non plausibile, basata solo su criteri di verosimiglianza e su affermazioni apodittiche, al contenuto delle conversazioni intercettate. 47.1.7. Violazione di legge, in relazione all'articolo 73, commi 1 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna del ricorrente per il reato sub capo 112), eludendo le censure che con l'impugnazione erano state mosse alla sentenza di primo grado e ponendo, in maniera irragionevole, in connessione tre circostanze alle quali ben si sarebbe potuto dare un significato diverso (gli interessati stavano parlando di lavori edili e non di droga) da quello dato dai Giudici di merito. 47.1.8. Violazione di legge, in relazione all'articolo 73, commi 1 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte meneghina confermato la condanna del (OMISSIS) per il reato suo capo 116), senza considerare che dalle intercettazioni, per giunta di contenuto non univoco, era risultato che il predetto non aveva affatto avuto la disponibilita' della droga e, con un salto logico, sostenendo che il (OMISSIS) aveva iniziato a spacciare lo stupefacente che il giorno prima gli era stato consegnato dall'odierno ricorrente. 47.1.9. Violazione di legge, in relazione all'articolo 521 c.p.p. e articolo 73, commi 1 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna del (OMISSIS) per il reato sub capo 118), motivando in ordine ad una condotta diversa da quella oggetto di contestazione, probabilmente in conseguenza di un errore materiale, e comunque operando una forzata interpretazione del contenuto delle intercettazioni a disposizione. 47.1.10. Violazione di legge, in relazione all'articolo 521 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di merito confermato la condanna dell'imputato per il reato sub capo 119), facendo riferimento al contenuto di una intercettazione riguardante un altro episodio, quello del capo 120), e forzando il significato del testo delle conversazioni registrate. 47.1.11. Violazione di legge, in relazione all'articolo 73, commi 1 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato per il reato sub capo 120), sulla base di mere suggestioni e di forzature logiche nella lettura del contenuto delle intercettazioni, si' da poter affermare come apodittico ed arbitrario il riferimento allo stupefacente. 47.1.12. Violazione di legge, in relazione all'articolo 73, commi 1 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte confermato la condanna del Manno per il reato sub capo 121), sulla base di congetture e di un illogico collegamento tra il tenore delle intercettazioni e le conclusioni sfavorevoli al prevenuto, pure valorizzando un indeterminato riferimento ad imprecisate fonti di guadagno e senza chiarire quale fosse stato il contributo concorsuale fornito dall'imputato. 47.1.13. Violazione di legge, in relazione all'articolo 73, commi 1 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica cit., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte lombarda confermato la condanna del (OMISSIS) per il reato sub capo 124), valorizzando esclusivamente il contenuto di una conversazione tra il predetto ed il (OMISSIS) in cui il secondo aveva reso edotto il primo del debito maturato, senza chiarire se tanto derivasse da acquisti di droga e perche' il (OMISSIS) fosse arrivato a vendere la casa per fare fronte alle sue obbligazioni, non potendo oltremodo valorizzare in contenuto delle intercettazioni acquisite. 47.1.14. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 c.p., comma 4, per avere la Corte territoriale erroneamente posto a carico la circostanza aggravante della disponibilita' delle armi sulla base di un generico riferimento al contenuto dei rapporti tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e valorizzando uno specifico episodio, quello riportato nel capo 35), dal significato tutt'altro che univoco. 47.1.15. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 per avere la Corte milanese riconosciuto l'aggravante prevista dal predetto articolo, benche' non fosse stato provato un reale collegamento tra quegli illeciti e l'associazione di stampo mafioso di cui il (OMISSIS) avrebbe fatto parte e senza aver chiarito in cosa si fosse concretizzato il metodo mafioso. 47.1.16. Violazione di legge, in relazione all'articolo 99 c.p., per avere la Corte milanese omesso di giustificare il riconoscimento, in capo all'imputato, della recidiva aggravata contestata. 47.1.17. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte lombarda ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche. 47.1.18. Con memoria depositata il 20/05/2014 il difensore del (OMISSIS), nel formulare un nuovo motivo, e' tornato ad insistere nell'accoglimento del primo motivo del ricorso originario, sottolineando come l'esistenza della "locale" di Pioltello ed il ruolo nella stessa dell'imputato fossero stati illogicamente desunti dai meri collegamenti tra il sodalizio contestato e la "casa madre" calabrese, benche' fosse risultato svincolato l'operato del (OMISSIS) con il territorio lombardo di riferimento, nel quale non si era verificato alcuno stato di assoggettamento e di omerta', ne' alcuna forma esteriorizzata di controllo del territorio; e dai contrastati rapporti personali tra il prevenuto ed un cugino, tal (OMISSIS), dalla "calabresita'" dei protagonisti e dalla partecipazione "neutra" ad alcune cene con pregiudicati. 47.2. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal (OMISSIS) vada rigettato. 47.2.1. I primi due motivi del ricorso del (OMISSIS) sono, per la parte generale, infondati, e, per la parte piu' direttamente riferibile alla posizione del prevenuto, inammissibili perche' presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. In ordine alle censure concernenti il riconoscimento del reato associativo di stampo mafioso con riferimento alla organizzazione criminale costituita dalla struttura di coordinamento della "Lombardia" e dalle singole "locali" istituite dalla ndrangheta in quella regione del Nord Italia, e' sufficiente fare rinvio al contenuto dei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., da intendersi qui integralmente trascritti. Quanto piu' direttamente alla posizione del predetto ricorrente, va ribadito come le doglianze prospettate si risolvono in censure tendenti ad una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da una motivazione ricca e logicamente adeguata, nella quale non sono riconoscibili contraddizioni o incongruenze argomentative. Avendo la Corte di appello di Milano puntualizzato, da un lato, come da molti elementi fattuali fosse stato possibile avere conferma del carattere mafioso del metodo impiegato dagli affiliati a quel gruppo criminale per realizzare i propri scopi associativi (eloquente l'episodio dell'azione ritorsiva attuata mediante l'incendio di una vettura di un vigile urbano; alla violenza praticata ai danni di tal (OMISSIS); al ferimento dell'albanese (OMISSIS)); da altro lato, come una congerie di coerenti dati informativi avesse riscontrato l'ipotesi accusatoria per la quale a capo della "locale" di Pioltello era stato posto proprio l'odierno imputato, il quale -come si era accertato - aveva partecipato ad una serie di summit ed incontri segreti organizzati per discutere di questioni organizzative, soprattutto delle problematiche di rilancio della "Lombardia" dopo la uccisione del (OMISSIS), come si era verificato nella piu' volte menzionata riunione del 31/10/2009 a Paderno Dugnano alla quale avevano presenziato tutti i responsabili delle "locali" lombarde. Il contenuto di molte intercettazioni aveva consentito di appurare che il (OMISSIS) aveva tenuto i rapporti tra i diversi sodali e come, proprio per la posizione di favore di cui aveva goduto durante il periodo precedente alla eliminazione del (OMISSIS), egli aveva avuto in assegnazione la "dote" di "crociata", una delle piu' elevate, come risultante da una inequivoca conversazione tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) intercettata il 14/04/2009 e dal verificato svolgimento di un festeggiamento all'epoca del riconoscimento di quella carica, nonche' da altri colloqui, pure captati dalla polizia giudiziaria, da cui era risultato che il (OMISSIS) considerava il (OMISSIS) il "principale" e che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) ritenevano che al (OMISSIS) fosse stato "aperto un locale" (v. pagg. 743-751 sent. impugn.). 47.2.2. Il terzo motivo del ricorso e' inammissibile in quanto in parte finalizzato a fare valere una violazione di legge, quella inerente ad un mancato riconoscimento dell'assorbimento della detenzione dell'arma nel porto illegale, che non risulta essere stata dedotta con l'appello; e, in parte, perche' diretta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, in ordine alle quali la Corte di appello di Milano, con una motivazione confacente e priva di vizi di illogicita', ha specificato che la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine ai reati ascrittigli avesse trovato fondamento nel contenuto di una conversazione intercettata in ambientale il 25/05/2008 nel corso della quale il prevenuto - che si trovava a bordo di un'auto assieme al (OMISSIS) e al (OMISSIS), nel mentre stavano effettuando una perlustrazione in una zona, probabilmente per organizzare il compimento di un attentato ai danni di un imprenditore - aveva espressamente riferito di voler esplodere un colpo di pistola all'indirizzo della finestra dell'immobile dove si trovava la vittima, arma che era ragionevole ritenere il predetto avesse in precedenza custodito e avesse poi portato con se' proprio in quel momento (v. pagg. 751-752 sent. impugn.). 47.2.3. Privi di pregio appaiono gli ulteriori motivi, dal quarto al quindicesimo punto, del ricorso in esame, che, strettamente connessi tra loro, sono analizzabili congiuntamente. In primo luogo va detto che inammissibili sono le doglianze formulate, con riferimento ai capi di imputazione 118) e 119), per una asserita violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto oggetto della condanna, in quanto, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 3, si tratta di una violazione di legge dedotta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. Aspecifica e' l'ulteriore violazione di legge denunciata con il quinto motivo del ricorso con riferimento alle imputazioni dei capi 109) e 110), in quanto la difesa dell'imputato non ha affatto chiarito se il verbale delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS), asseritamente prodotto dal P.G. nel corso del giudizio di secondo grado, sia stato acquisito senza l'adozione da parte della Corte di alcun provvedimento di integrazione probatoria ovvero in altra non meglio definita situazione processuale: peraltro, l'eventuale mancata formale adozione di un siffatto provvedimento con la materiale assunzione di quel verbale, avrebbe comportato, al piu', una nullita' a regime intermedio che, in quanto verificatasi durante il giudizio, dovrebbe considerarsi oggi oramai non piu' deducibile perche', ex articolo 182 c.p.p., comma 2, non eccepita subito prima del compimento dell'atto dalla parte che vi aveva assistito. Per il resto le lamentele del (OMISSIS) appaiono inammissibili perche' dirette solo ad ottenere un apprezzamento del tenore delle conversazioni intercettate diverso da quello prescelto dai Giudici di merito, dunque si tratta di censure di solo merito, non essendo riconoscibili nelle valutazioni compiute da quei Giudici crepe o incongruenze di tipo logico. In tale ottica osserva questo Collegio come la Corte territoriale abbia correttamente individuato nei fatti cosi' come accertati i presupposti della configurabilita' di una penale responsabilita' del (OMISSIS) in ordine agli undici episodi di violazione della normativa in materia di stupefacenti che gli sono stati addebitati; essendo stato accertato che il (OMISSIS), unitamente ad altri componenti del gruppo di Pioltello, tra i quali il (OMISSIS), il (OMISSIS), (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (gli ultimi due gia' coinvolti in precedenti indagini relative ad analoghe iniziative delittuose), si erano occupati in maniera stabilmente continuativa del traffico della droga, indicata con i termini convenzionali di "macchina" o di "ragazza", in taluni casi piu' esplicitamente di "spaccio di cosa" o di "roba", termini certamente riferibili allo stupefacente, come comprovato da taluni sequestri di quella sostanza eseguiti dalla polizia giudiziaria e dalla dichiarazioni confessorie del coimputato (OMISSIS) (v. pagg. 752-756 sent. impugn.); pure con un legittimo rinvio alla piu' analitica motivazione della sentenza di primo grado, per i Giudici dell'appello era risultato che: - il 17/11/2007 in casa di (OMISSIS) erano stati rinvenuti dagli inquirenti 50 grammi di cocaina (oltre a 200 di hashish) che, dalle telefonate registrate, era stato provato gli fossero stati ceduti dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), atteso che il primo era stato contattato il giorno precedente dal (OMISSIS) che aveva ottenuto, per il tramite di un corriere, i "50" concordati, e che nei giorni successivi il (OMISSIS) aveva rimproverato il (OMISSIS) di non averlo avvisato di essere stato rimesso in liberta' dopo l'arresto e con il (OMISSIS) aveva commentato l'accaduto, sostenendo che se "quello la'" non li avesse pagati, si sarebbe "preso la bmw", marca della vettura in quel periodo nella disponibilita' del (OMISSIS) (capo 108 - v. pagg. 754-755 sent. impugn.); - il 31/12/2007 il (OMISSIS), unitamente al (OMISSIS), avevano acquistato da tal " (OMISSIS)", poi identificato in (OMISSIS), un rilevante quantitativo di cocaina, dal peso indeterminato (indicata con il termine convenzionale "la ragazza"), proveniente dalla Spagna e poi venduto a trafficanti pugliesi (capo 109 - v. pagg. 390-392 sent. primo grado); - tra il 07 ed l'08/01/2008, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano acquistato una ulteriore partita di cocaina importata dalla Spagna, di peso non determinato ma rilevante, dato che era stata di valore non inferiore a 172.500 euro, che era stata loro procurata dal (OMISSIS), il " (OMISSIS)", che si era mantenuto in costante contatto telefonico con il (OMISSIS) assicurandogli l'arrivo dei due corrieri della droga, che avevano appuntamento nel luogo, vicino Cerignola, dove si erano trovati gli emissari dell'odierno ricorrente, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), che avevano provveduto a consegnare lo stupefacente al destinatario finale, tal (OMISSIS), consegnando ai due corrieri un anticipo sul corrispettivo, 45.000,00 euro, che da li' a poco era stato trovato dai carabinieri nel furgone, fermato e sottoposto a perquisizione, con il quale i predetti stavano rientrando; qualche giorno dopo i militari avevano sequestrato 132.500,00 euro allo (OMISSIS), dal (OMISSIS) inviato a Cerignola per ricevere la seconda tranche del pagamento del corrispettivo di quella partita di cocaina (capo 110 - v. pagg. 393-397 sent, primo grado); - l'08/02/2009 il (OMISSIS), in concorso con il (OMISSIS) e lo (OMISSIS), aveva ceduto a vari soggetti, tra i quali " (OMISSIS)", lo "zio", "quello di Varese" e un quarto soggetto, quantitativi vari di cocaina, variabili, ogni volta, tra i 100 ed i 200 grammi, per i quali "i conti non stavano tornando": "contabilita'" delle consegne di cui il (OMISSIS) aveva reso edotto il (OMISSIS) nel corso di una conversazione captata in ambientale all'interno della vettura del secondo, facendo riferimento a qualcosa "da provare" e da cui "togliere cinque grammi" per consegnarla ad altro soggetto (capo 111 -v. pagg. 397-399 sent. primo grado); - il 27/02/2008 (OMISSIS) era stato fermato dai carabinieri, mentre era in auto, e trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina, che era ragionevole ritenere gli fosse stato ceduto proco prima dal (OMISSIS), nel cui bar si era recato, dopo avere il giorno precedente preso un appuntamento, con linguaggio volutamente criptico e con riferimento "al cantiere da iniziare", con il figlio del prevenuto (capo 112) - v. pagg. 755-756 sent. impugn.); - il 31/03/2008 il (OMISSIS) aveva ceduto a (OMISSIS) un quantitativo non modico di cocaina, tale dovendosi considerare il "lavoro" che il secondo, con linguaggio volutamente criptico, aveva domandato al primo di procurargli, che aveva "ritirato" il giorno successivo e che aveva pagato all'odierno imputato qualche giorno dopo (capo 116 - v. pagg. 400-401 sent. primo grado); - il 13/06/2008 il (OMISSIS) aveva ceduto a tale (OMISSIS) un quantitativo non determinato di cocaina, ma non modico, in quanto del valore di almeno 9.000,00 euro, cui i prevenuti, nel fissare l'appuntamento per la consegna, avevano concordato di chiamare "dottore", e che il (OMISSIS) aveva pagato con quella somma di denaro lamentandosi con il (OMISSIS) di averlo costretto a camminare per strada con un cosi' rilevante importo addosso; (OMISSIS) che aveva chiesto al (OMISSIS) anche di procurargli un appartamento dove "poterla tenere" e dove "potersi spostare quando c'e' un po' di movimento..." (capo 118 - v. pagg. 402-407 sent. primo grado); - il 16/09/2008 il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano ceduto al (OMISSIS) un ulteriore quantitativo imprecisato di cocaina: dopo che il terzo aveva domandato ai primi due "se andavano in campagna", i tre si erano dati appuntamento nel bar "(OMISSIS)" di Pioltello, da dove, subito dopo essersi incontrato con il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), il (OMISSIS) era stato visto dai carabinieri uscire con un involucro nella mano destra (capo 119 - v. pag. 407 sent. primo grado); - l'01/11/2008 il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano spacciato, in piu' riprese, ulteriori imprecisati quantitativi di cocaina a (OMISSIS) e (OMISSIS): il (OMISSIS), che era stato "raccomandato" dal (OMISSIS), aveva concordato con il (OMISSIS) plurimi acquisiti di quella droga, ogni volta partite da 50 grammi di "roba" al prezzo di 43 euro al grammo; anche il (OMISSIS) era stato "raccomandato" al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) dal (OMISSIS) e, dopo una fitta serie di telefonate, aveva ricevuto la droga richiesta, comunicando al (OMISSIS) che "tutto era andato bene" (capo 120 - v. pagg. 408-414 sent. impugn.); - dal 26/09 al 22/10/2008 il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano ceduto, a piu' riprese, altri quantitativi di peso non precisato al (OMISSIS) ed a (OMISSIS), chiedendo, per il primo, il pagamento del corrispettivo, indicato con il termine convenzionale "sciarpe", al (OMISSIS), cui era stato in seguito garantito che il versamento era stato fatto perche' "le sciarpe erano state contate ed andavano bene"; a sua volta il (OMISSIS) - che di certo non si occupava di edilizia - dopo aver chiesto al (OMISSIS) "se poteva portare gli operai al cantiere", si era dato con l'altro un appuntamento la sera successiva "dopo le dieci", chiedendo una modifica del prezzo in quanto il "preventivo" non gli era andato bene e fissando l'incontro per prelevare i "disegni", droga che si era appurato che al (OMISSIS) era stata messa a disposizione dal (OMISSIS) e che il (OMISSIS) aveva considerato di "non buona qualita'" (capo 121 - v. pagg. 414-422 sent. primo grado); - il 02/03/2009 il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in concorso con tale (OMISSIS) e con l'intermediazione di (OMISSIS), avevano acquistato una partita di cocaina, del valore di 150.000,00 euro, destinata allo spaccio, corrispettivo che il (OMISSIS) aveva avuto difficolta' a versare nel termine stabilito, cosa per la quale il (OMISSIS), nel corso di una conversazione intercettata in ambientale, aveva ammesso che avrebbe fatto fare loro "brutta figura" (capo 124 - v. pagg. 426-438 sent. primo grado). 47.2.4. Infondato e' il quattordicesimo motivo del ricorso per le ragioni gia' rappresentate, in generale, nella parte finale del punto 5.2.4.3. Va, cosi', riaffermato che, secondo il consolidato indirizzo esegetico privilegiato dalla giurisprudenza di legittimita', in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilita' di armi, prevista dall'articolo 416 bis c.p., commi 4 e 5 presenta natura oggettiva, ed e' applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 7707/04 del 04/12/2003, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229769). Sotto questo punto di vista non e' ravvisabile alcuna violazione di legge nell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell'attribuibilita' di quella circostanza aggravante anche al suddetto ricorrente, ai sensi dell'articolo 59 c.p., comma 2, in quanto, in ragione della sua accertata adesione, in posizione apicale, all'organizzazione criminale in questione e della verificata commissione, da parte del prevenuto, di gravi delitti anche in violazione della disciplina sulle armi, non era verosimile ritenere una sua incolpevole ignoranza in ordine al carattere armato dell'associazione di stampo ndranghetistico della quale faceva parte (v. pagg. 741-751 sent. impugn.). 47.2.6. Infondato e' il quindicesimo motivo del ricorso del (OMISSIS), atteso che l'aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e' stata correttamente riconosciuta dai Giudici di merito con riferimento ai reati in materia di armi, di cui al capo d'imputazione 35), essendo stato illustrato come le carte del processo avessero comprovato che l'impiego di quella pistola era stato funzionale alla realizzazione degli scopi del sodalizio criminale del quale l'imputato faceva parte in posizione apicale; e, con riferimento ai reato in materia di violazione della disciplina sugli stupefacenti, dato che, come adeguatamente spiegato dalla Corte di merito, il traffico della droga era stato posto in essere dal (OMISSIS) nell'ambito della operativita' di quel sodalizio criminale, del quale erano state cosi' agevolate le iniziative, come confermato dal coinvolgimento di vari componenti della "locale" a quelle specifiche iniziative delittuose e dalla necessita' che talune azioni criminose, soprattutto coinvolgenti traffici esteri, dovessero avere una sorta di nulla osta da parte dei responsabili delle altre "locali" lombarde (v. pag. 748 e 756 sent. impugn.). 47.2.7. Manifestamente infondato e' il sedicesimo motivo del ricorso del (OMISSIS) in quanto finalizzato ad ottenere una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali i Giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato: esercizio compiuto in maniera del tutto legittima, avendo la Corte di appello valorizzato i precedenti penali del prevenuto e, implicitamente la partecipazione nel sodalizio criminale de quo per un lungo periodo e con cariche di elevato rango, dunque delineando la figura di un soggetto pericoloso socialmente, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata contestata (v. pagg. 756-757 sent. impugn.). 47.2.8. Il diciassettesimo e ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' inammissibile perche' generico, in quanto il prevenuto si e' lamentato, in maniera molto indeterminata, della decisione di negargli le attenuanti generiche, determinazione che la Corte territoriale aveva adottato, invece, con una motivazione ricca e articolata, affatto violatrice della disciplina codicistica in materia: sottolineando la obiettiva gravita' dei fatti accertati e l'assenza di elementi per poter esprimere nei riguardi del prevenuto un giudizio di particolare benevolenza (v. pag. 757 sent. impugn.). 48. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Pioltello; ed ai reati in violazione della disciplina sugli stupefacenti, di cui ai capi 100), 117) e 122). 48.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sette motivi. 48.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 203 c.p.p., articolo 267 c.p.p., comma 1 bis, articoli 335 e 271 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello valorizzato i risultati di intercettazioni autorizzate sulla base di una informativa che aveva riferito degli esiti di indagini avviate sulla base di una notizia confidenziale. 48.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 267 e 271 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale valorizzato il tenore delle intercettazioni ambientali eseguite all'interno della vettura del (OMISSIS), benche' il decreto di proroga delle operazioni di captazione aveva riguardato le sole intercettazioni telefoniche; nonche' di quelle eseguite all'interno della vettura del (OMISSIS), benche' nel provvedimento autorizzativo fosse stata indicata genericamente l'auto del prevenuto ed in quelli di proroga dal 25/06/2008 in poi, un mezzo con targa diversa da quella della vettura del (OMISSIS). 48.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 335, 405 e 407 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale valorizzato dai risultati da indagini compiute prima della data (1/11/2006) di iscrizione della notizia di reato e dopo la scadenza del termine per le indagini, prorogato con un provvedimento rispetto al quale vi erano state due distinte richieste del P.M.. 48.1.4. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte milanese confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato associativo del capo 1), sulla base di un'erronea valutazione del quadro probatorio e di un non corretto percorso argomentativo, e senza considerare che il (OMISSIS) non aveva partecipato alla riunione fondativa della "locale" di Pioltello; e per avere confermato la condanna dello stesso anche in relazione al reato sub capo 110), benche' si fosse equivocato sul quantitativo di droga oggetto dello scambio e valorizzando il solo dato della presenza del (OMISSIS) nell'auto del (OMISSIS). 48.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192, 125 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte di merito disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado, che era stata redatta interamente con il sistema del "copia ed incolla informatico", riproducendo il contenuto del provvedimento cautelare. 48.1.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte meneghina irragionevolmente sostenuto che la pena irrogata al (OMISSIS) era stata calcolata con aumenti per la continuazione e con un risultato finale superiore a quello riferibile al coimputato (OMISSIS), benche' il primo avesse avuto un ruolo di minore rilievo rispetto al secondo. 48.1.7. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 546 c.p.p., articolo 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato all'imputato le attenuanti generiche, senza tenere conto del periodo di commissione dei reati, e dello stato di incensuratezza e di tossicodipendenza del (OMISSIS). 48.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 48.2.1. Il primo motivo del ricorso e' infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determina l'inutilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reita', mentre il loro utilizzo e' legittimo per avviare l'attivita' investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (cosi' Sez. 6 , n. 42845 del 26/06/2013, P.M. in proc. Bonanno e altro, Rv. 257295; Sez. 3 , n. 1258/13 del 19/09/2012, Leka, Rv. 254174). Di tale regula iuris la Corte di appello di Milano ha fatto buon governo sottolineando come, nel caso di specie, le operazioni di intercettazione fossero state autorizzate dopo che la polizia giudiziaria, ricevute notizie da fonti confidenziali, aveva eseguito una serie di investigazioni concretizzatesi in servizio di appostamento e osservazione, i cui risultati erano stati valorizzati nei decreti autorizzativi dell'impiego di quel mezzo di ricerca della prova (v. pagg. 799-800, 816 sent. impugn.). 48.2.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto violazioni di legge (in esse assorbite i connessi prospettati vizi di motivazione) che risultano essere stati proposti per la prima volta solo con l'impugnazione oggi in esame. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 48.2.3. Inammissibili sono le doglianze formulate con al quarto punto del ricorso del (OMISSIS), con le quali e' stata, in pratica, sollecitata, peraltro con censure talora generiche, una rilettura delle emergenze processuali acquisite durante le indagini. Al riguardo osserva il Collegio come i Giudici di merito abbiano correttamente individuato nei fatti cosi' come accertati gli elementi costituivi delle due fattispecie contestate all'imputato nei capi 1) e 110): avendo rilevato che il (OMISSIS) aveva partecipato ad una serie di incontri e riunioni evidentemente riservate agli affiliati alla "locale" di Pioltello, tra le quali anche quella del 01/03/2008 organizzata per festeggiare la creazione di tale specifica "locale" (partecipazione che il ricorrente ha negato sulla base di dati forniti in maniera aspecifica), ovvero convivi pubblici ai quali, pero', erano stati invitati una serie di associati a quella consorteria proprio per il ruolo in essa rivestito; che il (OMISSIS) aveva discusso con il (OMISSIS) della "dote" che gli doveva essere assegnata e con il (OMISSIS) della possibilita' che anche il figlio (OMISSIS) venisse formalmente affiliato alla medesima organizzazione criminale della ndrangheta; ed ancora, che il concorso del (OMISSIS) nell'importazione dalla Spagna di un rilevante quantitativo di cocaina - di cui il coimputato (OMISSIS) aveva cercato di ridurre l'entita' ponderale, senza che cio' avesse rilevanza ai fini dell'affermazione di colpevolezza del prevenuto - era stato desunto dal fatto che il prevenuto aveva accompagnato nel paese iberico il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) per condurre la trattativa, ed aveva successivamente accompagnato il (OMISSIS) in Puglia dove sarebbe stata effettuata la consegna dello stupefacente, viaggiando a bordo della medesima auto, dalla quale il (OMISSIS) aveva fatto numerose chiamate al (OMISSIS) per informarlo dell'andamento della operazione (v. pagg. 817-824 sent. impugn.). 48.2.4. Il quinto motivo del ricorso e' infondato per le ragioni gia' rappresentate nel punto 5.2.3., al cui contenuto si fa rinvio. 48.2.5. Il sesto motivo del ricorso e' manifestamente infondato, in quanto la doglianza di una sperequazione, nel trattamento sanzionatorio, rispetto alla posizione del coimputato (OMISSIS) era stata gia' rappresentata con l'atto di appello ed e' stata esaminata dalla Corte distrettuale che, senza poter tenere conto del calcolo operato dal Giudice di prime cure, e non potendo ricalcolare la pena in peius, mancando l'appello del P.M., ha rideterminato la pena con un autonomo procedimento di calcolo, riducendo l'entita' della pena rispetto a quella irrogata in prime cure, operando un piu' contenuto aumento della pena per la continuazione allo scopo di perequare l'entita' della sanzione finale rispetto a quella inflitta ad altri coimputati, tra cui anche il (OMISSIS) (v. pagg. 812-813, 828 sent. impugn.). D'altra parte, per giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, il giudice di merito non e' tenuto ad infliggere la stessa pena ai correi, perche' la valutazione delle condotte, ai fini della determinazione della pena, e' specifica e propria per ogni autore del reato (cosi' Sez. 1 , n. 6727 del 17/04/1979, Maisto, Rv. 142657). 48.2.6. Il settimo motivo del ricorso e' pure manifestamente infondato, in quanto diretto ad ottenere una rivalutazione degli elementi gia' esaminati dai Giudici di merito che, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede perche' correttamente motivato, hanno escluso che il (OMISSIS) potesse beneficiare della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della obiettiva gravita' dei fatti accertati a suo carico e dell'assenza di dati valutabili a suo favore, non potendo neppure valorizzare lo stato di incensurato, essendo stato evidenziato come il prevenuto avesse avuto assidue frequentazioni fin dal 2001 con soggetti tutti poi risultati coinvolti in traffici di sostanze stupefacenti (v. pagg. 826-827 sent. impugn.). 49. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Mariano Comense; ed ai reati di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies di ricettazione e di falso, di cui rispettivamente ai capi C), A2) e A3). 49.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 49.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna del (OMISSIS) in relazione al reato associativo del capo 1), sulla base di meri accertati rapporti conviviali o di amicizia, e della presenza a riunioni tutt'altro che segreti, e senza tenere conto che per gli stessi fatti il prevenuto era stato gia' assolto in altro processo penale e che il collaboratore di giustizia (OMISSIS) aveva sostenuto che al (OMISSIS) "la ndrangheta interessava poco". 49.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 649 c.p.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alla specifica doglianza mossa con l'appello con cui era stato evidenziato come il (OMISSIS) fosse stato gia' giudicato ed assolto per i medesimi fatti, contestati come commessi dal 1976 con perduranza, oggetto del nuovo addebito al capo 1). 49.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicita', per avere la Corte distrettuale immotivatamente disatteso la richiesta difensiva di riduzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche, riconoscibili in ragione della diversa e piu' marginale posizione del (OMISSIS) rispetto ai coimputati. 49.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile. 49.2.1. Il primo motivo del ricorso e' inammissibile perche' presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, avendo l'imputato formulato una serie di censure di fatto allo scopo di rimettere in discussione i risultati della verifica probatoria compiuta dai Giudici di merito: i quali, con motivazione completa e logicamente adeguata, hanno sottolineato come l'affermazione di colpevolezza del (OMISSIS) in relazione al delitto associativo ascrittogli avesse trovato fondamento tanto nel contenuto di una conversazione, intercettata in ambientale del 06/03/2008, nel corso della quale i piu' volte menzionati capi "locale" (OMISSIS) e (OMISSIS), commentando le vicende associative conseguenti alle iniziative "scissionistiche" del (OMISSIS), avevano menzionato il (OMISSIS) come persona sui cui il (OMISSIS) faceva affidamento in quel periodo; il che era bastovole a ritenerlo partecipe del sodalizio criminale de quo, tenuto conto che gia' in altro precedente processo - nel quale il (OMISSIS) era stato assolto perche' le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia (OMISSIS) erano rimaste senza riscontri estrinseci - il (OMISSIS) era stato indicato come affiliato alla ndrangheta con una piccola "dote"; e considerato che le ulteriori indagini avevano consentito di appurare che il prevenuto aveva partecipato a due importati riunioni riservate agli appartenenti alla ndrangheta lombarda, quale quella del 23/04/2009 a Legnano, nel corso della quale, anche alla presenza di due latitanti, si erano esaminate questioni organizzative del gruppo; e quella del 03/05/2009 a Cardano al Campo, nella quale i sodali avevano discusso dei contrasti sorti all'interno della comune organizzazione a causa delle iniziative assunte dal (OMISSIS); ne' vanno trascurate quelle intercettazioni ambientali da cui si era evinto che il (OMISSIS) aveva insistito con il (OMISSIS) affinche' venisse assegnata una "dote" anche al padre, e che il (OMISSIS) contava sul (OMISSIS) come uno degli affiliati ai quali poter assegnare compiti direttivi, nell'ambito di un gruppo ristretto di associati piu' fedeli al (OMISSIS) (v. pagg. 1138-1143 sent. impugn.). 49.2.2. Il secondo motivo del ricorso appare generico, in quanto la difesa non ha affatto precisato come un addebito associativo riferibile al periodo dal 1976 alla data del 15/01/1999 di emissione, in altro precedente processo, di una sentenza di assoluzione di primo grado, potesse precludere l'avvio del presente nuovo procedimento penale avente ad oggetto un'analoga contestazione del reato di cui all'articolo 416 bis c.p., ma ascritta al (OMISSIS) con riferimento ad indagini avviate nel 2006, per fatti verificatisi tra il 2007 ed il 2009. 49.2.3. Manifestamente infondato e' il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena da irrogare: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo tanto al riconoscimento delle attenuanti generiche che alla riduzione della pena irrogata in primo grado, la obiettiva gravita' dei fatti accertati e la personalita' dell'imputato, come desumibile dal suo precedente per la severa condanna per la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, trattandosi di parametri considerati dall'articolo 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'articolo 62 bis c.p.. 50. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bresso; ed ai reati di violazione della normativa sulle armi e di ricettazione, di cui rispettivamente ai capi 24), dal 152) al 159). 50.1. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti nove motivi. 50.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 458 c.p.p. e articolo 21 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso l'eccezione difensiva di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in ordine al reato associativo contestato, per il quale era competente l'autorita' giudiziaria di Reggio Calabria. 50.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 178 c.p.p., lettera b) e c), articolo 453 c.p.p., commi 1 bis e 2, e articolo 458 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato l'eccezione di nullita' della richiesta del P.M. di giudizio immediato, in quanto formulata anche per imputazioni per le quali non vi era misura cautelare in corso o per imputazioni modificate per le quali non vi era stato il previo interrogatorio dell'imputato. 50.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 74 e 185 c.p.p., anche in riferimento all'articolo 117 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ammesso la costituzione come parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno e della Regione Lombardia, con riferimento ad un reato che comporta la lesione dell'ordine pubblico, rispetto al quale non era riconoscibile alcun danno risarcibile in capo, in particolare, al Ministero e all'ente Regione. 50.1.4. Violazione di legge, in relazione agli articoli 597, 604, 179, 546, 125, 547, 596 e 605 c.p.p., anche in relazione agli articoli 1, 10, 11, 12, 14 delle preleggi; articoli 3, 24, 25, 102, 110 e 111 Cost.; articoli 6 e 17 CEDU, e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato una sentenza di primo grado che era stata depositata priva di una parte consistente della sua parte motiva, dunque provvedimento nullo per una lacuna che i Giudici di secondo grado non potevano colmare, se non applicando norme codicistiche che, cosi' interpretate, sarebbero contrarie ai precetti della Costituzione. 50.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 1, 110 e 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte meneghina erroneamente ritenuto dimostrata l'esistenza dell'associazione ndranghetistica della "Lombardia", senza che fosse stata provata la forza di intimidazione e la proiezione verso l'esterno di tale gruppo, e per avere ritenuto il (OMISSIS) aderente a tale sodalizio sulla base di meri accertati rapporti aventi natura lecita e senza fornir alcuna dimostrazione di un suo fattivo contributo alla vita dell'associazione medesima. 50.1.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 597, 454, 192 e 125 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la condanna del (OMISSIS) in ordine al reato associativo, valorizzando il contenuto di intercettazioni le cui bobine e nastri non erano stati messi a disposizione del G.u.p., comunque inidoneo a costituire prova certa della responsabilita' del prevenuto. 50.1.7. Violazione di legge, in relazione all'articolo 178, lettera c), articolo 360, comma 1, articolo 597, articolo 604, comma 4, articolo 179, comma 2, articolo 546, commi 1m lettera f) e 3; articoli 1, 34, 443, 546, 547, 596 e 605, anche in relazione agli articoli 1, 10, 11, 12, 14 delle preleggi; articoli 3, 24, 25, 102, 110 e 111 Cost.; articoli 6 e 17 CEDU,; articolo 240 c.p., articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere il P.M. omesso, nell'ambito dell'originario procedimento n. 7396/10 rgnr, di dare avviso al difensore dell'effettuazione dei prelievi papillari presso il box del (OMISSIS) e dell'esame balistico di quanto ivi rinvenuto; per avere il Giudice di primo grado omesso di provvedere sui beni in sequestro, senza avere poi detto alcunche' la Corte di appello sull'immobile; e senza che risulti provata la funzionalita' delle armi sequestrate, rispetto alle quali si sarebbero dovute riconoscere le attenuanti di cui alla Legge n. 895 del 1967, articolo 5 e articolo 648 c.p., comma 2. 50.1.8. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 81 c.p., e articolo 597 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di giustificare le scelte in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione delle pene, anche di quelle poste in aumento per la continuazione con i reati "satellite". 50.1.9. Con memoria depositata il 16/05/2014 l'avv. (OMISSIS) ha dedotto, come motivo nuovo, la violazione di legge, in relazione agli articoli 597, 604, 179, 546 e 125 c.p.p., e articolo 132 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello, nel rideterminare la pena, operato una riduzione per il rito abbreviato inferiore al terzo previsto dalla legge. 50.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 50.2.1. I primi quattro motivi del ricorso del (OMISSIS) sono infondati per le ragioni analiticamente tratteggiate, con riferimento all'esame di analoghe doglianze proposte da altri ricorrenti, rispettivamente nei punti 6.2.1., 5.2.2., 7.2.6. e 7.2.1., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. 50.2.2. Le doglianze avanzate dal ricorrente con il quinto ed il sesto motivo del proprio atto sono infondate, nella parte generale concernente la configurabilita' del reato associativo di cui all'articolo 416 bis c.p., per gli argomenti gia' esposti nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., ai quali e' sufficiente fare rinvio; mentre sono generiche per il resto. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' dei passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, con motivazione completa ed immune da vizi di contraddittorieta' o di manifesta illogicita', erano stati dettagliatamente esaminati i numerosi elementi di prova che avevano riscontrato la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, dimostrando che il (OMISSIS) era stato uno dei piu' attivi aderenti all'associazione di stampo ndranghetistico costituita dalla sovrastruttura di coordinamento della "Lombardia" (che egli aveva per lungo tempo diretto con la "dote" di "mastro generale") e da una serie di sottogruppi, le "locali", una delle quali, quella di Bresso, aveva capeggiato, cosi' vivendo le vicissitudini di tale sodalizio negli anni tra il 2007 ed il 2009, anche in relazione ai contrastati rapporti con i collegati gruppi criminali calabresi (v. pagg. 1273-1281, 1293 sent. impugn.). E' appena il caso di aggiungere che la censura relativa alla inutilizzabilita' delle intercettazioni, per la mancata trasmissione di bobine e nastri di registrazione, e' stata avanzata in termini altrettanto aspecifici, considerato che quel materiale risulta essere stato inserito nel fascicolo del P.M. dopo che il G.i.p. aveva eseguito l'udienza nella quale i supporti magnetici ed i relativi verbali erano stati messi a disposizione delle parti (v. pag. 1292 sent. impugn.). 50.2.3. I motivi dedotti, peraltro in maniera molto confusa, con il settimo punto del ricorso, sono in gran parte inammissibili perche' aventi ad oggetto violazione di legge (in esse assorbite i lamentati vizi di motivazione) prospettate solo con il ricorso. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In ogni caso le dedotte violazioni avrebbero, al piu', riguardato nullita' a regime intermedio che dovevano considerarsi sanate dalla ammissione del richiesto rito abbreviato. Del tutto irrilevante e', poi, l'asserita mancata disposizione di confisca delle armi in sequestro, sulle quali ha, comunque, provveduto la Corte territoriale. 50.2.4. Del tutto aspecifico e' l'ottavo ed ultimo motivo del ricorso, con il quale il (OMISSIS) si e' doluto dei criteri seguiti neh'operare le scelte sul trattamento sanzionatorio, che i Giudici di merito avevano effettuato con motivazione stringata ma adeguata, capace, in ogni caso, di sottolineare come la pena fosse stata determinata in misura coerente alla obiettiva gravita' dei numerosi reati accertati a carico del prevenuto ed alla sua pessima personalita', come evincibile dalla verificata sua posizione verticistica nell'organigramma del sodalizio criminale de quo (v. pag. 1296 sent. impugn.). Conseguentemente, anche in assenza delle condizioni per l'operativita' dell'articolo 609 c.p.p., e' inammissibile il collegato motivo nuovo dedotto con la memoria del 16/05/2014, in quanto e' pacifico che, in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'articolo 581 c.p.p., lettera c), costituisce di per se' motivo di inammissibilita' del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli gia' dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex articolo 585 c.p.p., comma 4 (cosi', tra le tante, Sez. 6 , n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli e altri, Rv. 242129). In ogni caso va rilevato come l'indicazione - contenuta nella motivazione della sentenza gravata - della pena di anni tre di reclusione aggiunta, a titolo di continuazione, sulla pena base fissata per il piu' grave reato, e' stata il frutto di un mero errore materiale, dato che la somma delle pene detentive individuate per ciascun reato risulta pari ad anni tre mesi sei di reclusione. 51. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Desio). 51.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti due motivi. 51.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna di (OMISSIS) in relazione al reato associativo, valorizzando il contenuto di intercettazioni suscettibile di interpretazioni alternative e circostanze episodiche, connesse soprattutto a rapporti familiari e parentali, in ordine alle quali l'imputato aveva dato ampie giustificazioni, comunque inidonee a dimostrare la sua stabile e dinamica adesione a quella organizzazione criminale. 51.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 133 e 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di illustrare le ragioni delle sue scelte in ordine alla quantificazione della pena da infliggere all'imputato ed al rigetto della richiesta delle attenuanti generiche, che, invece, gli potevano essere concesse, dato che il precedente penale di cui e' gravato e' risalente nel tempo. 51.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) sia inammissibile. 51.2.1. Il primo motivo del ricorso e' stato avanzato esclusivamente per domandare una non consentita "incursione" nei fatti, sollecitando una lettura, indicata esplicitamente come "alternativa", delle emergenze processuali rispetto a quella privilegiata dai Giudici di merito. I quali, con motivazione esauriente e logicamente coerente, hanno ampiamente chiarito quali fossero gli elementi d'accusa esistenti nei confronti del ricorrente, che, al di la' dei meri rapporti di parentela con altri coimputati, era stato considerato un affiliato alla "locale" ndranghetistica di Desio, posto che egli aveva preso parte ad una riunione, svoltasi il 21/11/2008 presso il ristorante "(OMISSIS)" di Seregno, dove, alla presenza del (OMISSIS), "mastro generale" della "Lombardia", i presenti, tutti aderenti a quella organizzazione criminale, avevano discusso dei problemi operativi derivanti dai contrasti tra gli appartenenti a due "locali"; e che (OMISSIS) aveva presenziato anche ad altri incontri, svoltisi all'interno del locale del fratello (OMISSIS), organizzati per "ricevere" ospiti calabresi, tutti esponenti della ndrangheta della regione del Sud, giunti in Lombardia evidentemente per affari illeciti. Ne' e' stato trascurato il contenuto di diverse intercettazioni di comunicazioni in ambientali, quale quella del 26/06/2009 tra i sodali (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali, nel contesto di una discussione concernente la divisione dei proventi e della necessita' di parlarne con il capo "locale", avevano menzionato " (OMISSIS)", il fratello di " (OMISSIS), quello dei trasporti", vale a dire di (OMISSIS); quella del 10/06/2008 durante la quale il (OMISSIS), nel descrivere i componenti della famiglia Minniti ed i collegamenti con gli appartenenti alla nota cosca calabrese degli Iamonte, aveva fatto riferimento a " (OMISSIS)"; ed ancora quelle del 23/12/2008 e del 12/09/2009, nel corso delle quali il coimputato (OMISSIS), dapprima parlando con la moglie, aveva indicato (OMISSIS) come colui che aveva garantito le relazioni informative tra i gruppi lombardi e quelli calabresi; poi discutendo con lo stesso (OMISSIS), aveva dato conferma che lo zio ed il fratello di questi, significativamente definiti i "capi" dell'interlocutore, si erano appunto recati in Calabria (v. pagg. 1265-1272 sent. impugn.). 51.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' manifestamente infondato. Del tutto corretta appare la motivazione con la quale la Corte di appello ha negato al (OMISSIS) il riconoscimento delle attenuanti generiche e una riduzione della pena, con riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 c.p.p., avendo spiegato che il prevenuto, responsabile di un cosi' grave reato, non aveva manifestato alcuna forma di resipiscenza e aveva confermato la sua pessima personalita' come pure desumibile dal suo precedente penale per omicidio volontario (v. pag. 1272 sent. impugn.). 52. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Desio; ed al reato di ricettazione, di cui al capo 97). 52.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sei motivi. 52.1.1. Mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di esaminare la specifica doglianza riguardante il rigetto del G.u.p. delle richiesta, a suo tempo avanzata, di ammissione all'abbreviato condizionata ad integrazione probatoria, per l'espletamento di una perizia fonica sulle intercettazioni. 52.1.2. Vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria per l'esecuzione di una nuova trascrizione del contenuto di una serie di ben determinate intercettazioni riguardanti l'imputato, dalla stessa Corte ritenute difficilmente intellegibili; e per non avere dato una risposta adeguata in ordine alle doglianze sulla utilizzabilita' delle consulenze di parte di trascrizione. 52.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale immotivatamente confermato l'affermazione di colpevolezza di (OMISSIS) in ordine al reato associativo ascrittogli, senza considerare che di lui non avevano parlato il (OMISSIS) ed il (OMISSIS); valorizzando dati "neutri", quali la partecipazione ad una cena, o il contenuto di intercettazioni contraddittorie nelle versioni offerte dai diversi trascrittori (polizia giudiziaria, perito o consulente di parte) o inidonee a dimostrare l'assunto accusatorio; senza che i riferimenti a " (OMISSIS)" potessero con certezza essere attribuiti all'odierno imputato; in ogni caso senza fornire prova sicura di un suo stabile, continuativo e fattivo inserimento in quella organizzazione criminale. 52.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 c.p., comma 4, per avere la Corte territoriale erroneamente posto a carico dell'imputato la circostanza aggravante della disponibilita' delle armi sulla base di un generico riferimento al sequestro di armi trovate a tal (OMISSIS) ed all'impossibilita' che lo stesso ignorasse il carattere armato di quell'associazione per delinquere. 52.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 648 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte di merito confermato la condanna del (OMISSIS) in relazione al reato ascrittogli al capo 97), benche' il tenore delle intercettazioni avessero provato al piu' una condotta favoreggiatrice tenuta dall'imputato. 52.1.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., articolo 24 Cost., per avere la Corte lombarda ingiustificatamente rigettato la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche, stigmatizzando il comportamento processuale lecito ed altri aspetti di natura soggettiva. 52.1.7. Con memoria depositata il 20/05/2014 il difensore di (OMISSIS), nel formulare due motivi nuovi, anche denunciando una violazione di legge in relazione all'articolo 438 c.p.p., comma 5, e articolo 603 c.p.p., e' tornato a sollecitare l'annullamento della sentenza gravata in accoglimento, in special modo, dei primi due motivi del ricorso. 52.2. Ritiene la Corte che il ricorso di (OMISSIS) vada rigettato. 52.2.1. Il primo motivo del ricorso - che, peraltro, nei termini indicati non risulta propriamente dedotto con l'atto di appello - e' inammissibile in quanto e' pacifico che l'ordinanza con la quale il giudice abbia rigettato una richiesta di abbreviato condizionata non e' impugnabile, atteso il principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione ex articolo 568 c.p.p. (cosi', tra le altre, Sez. 3 , n. 32085 del 20/02/2013, Radulovic, Rv. 256668). L'unica possibilita' che, anche alla luce delle pronunce manipolative della Corte costituzionale, e' consentita all'imputato e' quella di chiedere al giudice del dibattimento di sindacare la motivazione di quel rigetto allo scopo eventualmente di ottenere, laddove si riconosca che quella decisione non era corretta, la riduzione di un terzo della pena spettante in caso di ammissione del rito speciale: situazione, questa, rispetto alla quale l'interesse dell'odierno ricorrente non sussiste, avendo egli chiesto ed ottenuto l'ammissione all'abbreviato c.d. "ordinario" o "secco", ed avendo, percio', gia' beneficiato di quella diminuente della pena irrogata. 52.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' infondato. E' bene rammentare che, in primo grado, il giudizio nei confronti dell'odierno ricorrente si era svolto nelle forme del rito abbreviato, con la rinuncia all'assunzione della prova nel contraddittorio e con l'accettazione da parte dell'imputato di essere giudicato sulla base degli atti facenti parte del fascicolo del Pubblico Ministero. Dunque, un'eventuale integrazione degli elementi di prova sarebbe stata possibile, pure se sollecitata dalle parti, esclusivamente ai sensi dell'articolo 441 c.p.p., comma 5, pacificamente applicabile anche nel giudizio di appello, vale a dire solo se il giudice avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti. Ne consegue che e' inconferente il richiamo alla circostanza che la trascrizione di talune intercettazioni sarebbe avvenuta in epoca successiva alla pronuncia di primo grado, non essendo applicabile al caso di specie la disposizione dettata dall'articolo 603 c.p.p., comma 2. Neppure e' applicabile l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto - come questa Corte ha gia' avuto modo di sottolineare - non da luogo a vizio della sentenza deducibile con il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva il mancato accoglimento nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, della sollecitazione dell'imputato all'esercizio dei poteri giudiziali officiosi in tema di prova (Sez. 6 , n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249910; Sez. 5 , n. 5931 del 07/12/2005, Capezzuto, Rv. 233845). E cio' perche' l'anzidetto motivo di ricorso attiene alla tutela del principio di parita' delle parti nell'esercizio del diritto alla prova (tant'e' che concerne esclusivamente la prova contraria richiesta ai sensi dell'articolo 495 c.p.p., comma 2) e non puo' riguardare quelle situazioni nelle quali l'assunzione della prova dipende dall'esercizio d'ufficio del potere di integrazione probatorio. Ne' la decisione della Corte di appello di non disporre una nuova perizia per la trascrizione di alcune intercettazioni si e' tradotta in un qualche vizio di motivazione, pure prospettato con il secondo motivo del ricorso, in quanto determinazione basata su una valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimita', e, comunque, fondata su una motivazione priva di vizi logico-giuridici, avendo i Giudici milanesi specificato di poter decidere sulla base della copiosa documentazione di trascrizione gia' acquisita agli atti (v. pagg. 1177-1179 sent. impugn.). 52.2.3. Il terzo motivo del ricorso e' privo di pregio. Rileva il Collegio come le proposte censure si palesino sostanzialmente prive di specificita', risolvendosi nella pedissequa riproduzione di quelle presentate nel grado di appello, senza la precisa indicazione delle ragioni di critica al provvedimento impugnato che a tutte le predette doglianze ha fornito congrua risposta, sia sotto il profilo logico che giuridico. Avendo la Corte di appello spiegato i rigorosi criteri seguiti per attribuire un significato alle parole pronunciate dai soggetti le cui conversazioni erano state intercettate e poi trascritte, con talune divergenze, dalla polizia giudiziaria, dal perito e dal consulente di parte: in pratica i Giudici di merito hanno evidenziato come tali differenze fossero alcune volte irrilevanti (cosi', ad esempio, per la conversazione tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) del 20/02/2008), altre volte piu' significative, nel quale caso hanno convincentemente illustrato ogni volta le ragioni per le quali privilegiare una versione rispetto ad una diversa. Pretendere oggi di dare al testo di quei colloqui una valenza distinta si traduce in una censura di fatto, non esaminabile in sede di legittimita'. Seguendo tale impostazione, La Corte distrettuale ha efficacemente desunto la prova della colpevolezza di (OMISSIS) dal fatto: - che lo stesso, dopo un giro di telefonate, aveva preso parte il 22/02/2008 ad una riunione segreta tra affiliati presso l'esercizio "(OMISSIS)" di Cesano Maderno, alla quale avevano presenziato numerosi soggetti che le carte del processo avevano riscontrato essere aderenti all'organizzazione ndranghetistica lombarda, pure con ruoli e compiti apicali; - che, in occasione di una conversazione intercettata in ambientale il 26/06/2009, (OMISSIS) e (OMISSIS), nel discutere di alcune questioni operative concernenti il loro "locale", avevano menzionato " (OMISSIS), il fratello di (OMISSIS) quello dei trasporti", cosi' facendo riferimento all'odierno ricorrente, che era titolare di una siffatta ditta ed aveva il gia' considerato fratello: " (OMISSIS)" cui gli interlocutori avevano fatto riferimento come persona alla quale essi "dovevano chiedere il permesso prima di fare una cosa" (essendo irrilevante il riferimento ad altro (OMISSIS), che il (OMISSIS) aveva sostenuto di non conoscere e che il (OMISSIS) aveva descritto coma un soggetto di bassa statura - cosi' nelle collimanti versioni trascrittive della p.g. e del perito, rispetto a quella dei consulenti nella quale ingiustificatamente erano mancanti alcune parti salienti di quella conversazione - caratteristica fisica che non appartiene all'odierno imputato); - che, durante altra conversazione captata il 25/06/2006, (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati registrati mentre discutevano della necessita' di dividere gli introiti delle attivita' illecite, di mettere i soldi in una "cassa" (parola presente nelle piu' attendibili versione trascrittive della p.g. e del perito, ed invece incomprensibilmente espunta dalla trascrizione del consulente della difesa), sottolineando come tali denari dovessero essere portati a " (OMISSIS)", che era ragionevole ritenere trattarsi del (OMISSIS). D'altra parte, l'odierno ricorrente era stato osservato come partecipe ad un ennesimo summit di affiliati a quel sodalizio criminale, la riunione del 21/11/2008 nel ristorante "(OMISSIS)" di Seregno, alla quale significativamente aveva preso parte anche il (OMISSIS), "mastro generale" della "Lombardia", con il compito di dirimere una specifica controversia sorta tra gli appartenenti alla "locale" di Desio e quelli della "locale" di Pioltello: partecipazione all'incontro per giustificare la quale la difesa di (OMISSIS) aveva prodotto una documentazione fiscale di oltre un anno prima, ma carente dei requisiti formali di affidabilita' probatoria (v. pagg. 1179-1192 sent. impugn.). 52.2.4. Infondato e' il quarto motivo del ricorso per le ragioni gia' rappresentate, in generale, nella parte finale del punto 5.2.4.3.. Va, cosi', riaffermato che, secondo il consolidato indirizzo esegetico privilegiato dalla giurisprudenza di legittimita', in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilita' di armi, prevista dall'articolo 416 bis c.p., ai commi 4 e 5 presenta natura oggettiva, ed e' applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 7707/04 del 04/12/2003, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229769). Sotto questo punto di vista non e' ravvisabile alcuna violazione di legge nell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell'attribuibilita' di quella circostanza aggravante anche al suddetto ricorrente, ai sensi dell'articolo 59 c.p., comma 2, in quanto, in ragione della sua adesione all'organizzazione criminale in questione e della verificata disponibilita' di armi da parte di altri affiliati alla medesima "locale" di Desio, non era verosimile ritenere una sua incolpevole ignoranza in ordine al carattere armato dell'associazione di stampo ndranghetistico della quale aveva fatto parte (v. pagg. 1191-1192 sent. impugn.). 52.2.5. Inammissibile e' il quinto motivo del ricorso del (OMISSIS) in quanto diretto esclusivamente ad ottenere una rilettura degli elementi di prova acquisiti in merito al ritrovamento di una motocicletta di provenienza furtiva nel capannone della ditta "NT Group", alla cui gestione il prevenuto era direttamente interessato: le conversazioni intercettate dimostrano che era stato proprio il (OMISSIS) a prelevare quel veicolo dal cortile di uno studio ed a preoccuparsi, dopo l'intervento dei carabinieri, nella piena consapevolezza della provenienza illecita del mezzo, di predisporre con un dipendente la piu' conveniente versione da offrire ai militari operanti (v. pagg. 1189-1190 sent. impugn.). Ne' conduce ad una differente soluzione il prospettato vizio di travisamento della prova per omissione derivante dall'asserita mancata valutazione di un passo di uno di quei colloqui, dato che, nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, tale vizio puo' essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo laddove si verifichi una particolare circostanza - della quale, nella fattispecie, il ricorrente non ha dato dimostrazione - e cioe' il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosi', tra le molte Sez. 4 , n. 4060/14 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438). 52.2.6. Il sesto ed ultimo motivo del ricorso e' generico. Come si e' gia' avuto modo piu' volte di ribadire, nella giurisprudenza di legittimita' si e' chiarito che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale era stato specificamente sottolineato come l'assenza di elementi favorevoli all'imputato, la totale mancanza di segni di resipiscenza ed il suo precedente penale fossero parametri idonei a giustificare il diniego di quelle attenuanti (v. pagg. 1192-1193 sent. impugn.). 53. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Desio). 53.1. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 53.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 34, 125, 546, 597 e 604 c.p.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado in quanto priva di una imprescindibile parte della motivazione, cosi' violando il diritto di difesa ed il diritto al doppio grado di giudizio, ed adottando una motivazione integrativa in una situazione di incompatibilita'. In via subordinata il ricorrente ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'articolo 604 c.p.p., comma 5, per violazione degli articoli 24 e 111 Cost.. 53.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 533 c.p.p., e vizio di motivazione, per manifesta contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna del (OMISSIS) in relazione al reato associativo ascrittogli, benche' lo stesso fosse "gravato" solo da conversazioni intercettate riguardanti pero' altri soggetti, dal tenore talora apertamente lecito, tal'altra di difficile comprensione o suscettibile di una interpretazione alternativa, con contenuto letto dai Giudici di merito valorizzando mere congetture e suggestioni; il (OMISSIS) fosse stato indicato dai carabinieri come soggetto di cui non si conosceva "dote" e ruolo all'interno dell'associazione; le carte del processo avessero escluso che il (OMISSIS) aveva dato un contributo effettivo e continuativo in favore dell'associazione. 53.1.3. Vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale negato all'imputato le attenuanti generiche sulla base di considerazioni inconferenti o irrazionali, oppure prive di riscontro fattuale, senza considerare che il prevenuto, incensurato, non rispondeva di alcun reato-fine ne' aveva avuto la disponibilita' di armi. 53.1.4. Vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte di merito confermato il provvedimento di confisca dei beni sequestrati, nonostante la difesa avesse prodotto copiosa documentazione atta a dimostrare la provenienza lecita del denaro trovato nella disponibilita' del (OMISSIS). 53.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 53.2.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni ampiamente sopra esposte nei punti 7.2.1. e 23.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 53.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' inammissibile, posto che le censure formulate dal (OMISSIS) si muovono apertamente (come si desume anche dalla sottolineatura della possibilita' di interpretazioni "alternative" del contenuto delle intercettazioni) nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, v'e' puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli gia' sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali, sicche' puo' ritenersi definitivamente acclarata la fattiva partecipazione del (OMISSIS) all'associazione per delinquere di stampo mafioso in argomento, considerato che (a voler valorizzare gli elementi piu' sicuri e probanti) egli aveva partecipato, nella veste di capo della "locale" di Desio - della cui esistenza molti affiliati avevano discusso - alla fondamentale riunione del 31/10/2009 di Paderno Dugnano nel corso della quale, dopo l'omicidio del (OMISSIS), i responsabili delle varie "locali" ndranghetistiche lombarde, si erano ritrovati per riorganizzare la "Lombardia" e per farne ripartire le attivita' illecite comuni; che in una conversazione, captata dagli inquirenti, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano manifestato il loro disappunto per il fatto che ad un'altra riunione di affiliati, quella del 26/02/2008 nel ristorante "(OMISSIS)" di Legnano, fosse stato invitato in ritardo, per "trascuranza" "compare (OMISSIS)"; che durante questa riunione i presenti, pur criticando l'atteggiamento di chi aveva mostrato di interessarsi piu' delle questioni personali, cosi' violando le regole della "ndranghe...", avevano considerato apertamente il (OMISSIS) "come uno di loro"; che al (OMISSIS) si era rivolto il (OMISSIS), all'epoca affiliato di vertice nella "Lombardia", per fare ottenere lavori di scavo al figlio; che in altro colloquio, intercettato l'11/03/2008, il (OMISSIS) era stato ascoltato nel mentre, assieme al (OMISSIS) e al (OMISSIS) aveva discusso di come riorganizzare la gestione delle "locali" lombarde; e che in una ennesima captazione del 25/06/2008 i sodali (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati registrati nel mentre, parlando di un affiliato che non stava rispettando le regole dell'associazione, avevano prospettato l'intervento decisivo di "zio (OMISSIS)" (OMISSIS) (v. pagg. 1158-1171 sent. impugn.). 53.2.3. Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Esercizio che, nel caso di specie, e' avvenuto in maniera corretta, facendo emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo, avendo la Corte adeguatamente spiegato che l'imputato, nonostante il suo stato di formale incensuratezza, non fosse meritevole delle attenuanti generiche, non avendo mostrato alcun segno di resipiscenza ed essendo risultato responsabile di un reato di obiettiva gravita', peraltro in posizione apicale all'interno del sodalizio criminale in esame (v. pagg. 1171-1172 sent. impugn.). 53.2.4. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' privo di pregio, in quanto la Corte di appello, con motivazione logicamente adeguata e priva di lacune o incongruenze, ha spiegato che le somme di denaro depositate sui due conti correnti bancari cointestati al prevenuto dovessero essere confiscate ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, in quanto denaro la cui entita' doveva ritenersi sproporzionata rispetto al valore della globalita' dei beni sequestrati e considerato che l'imputato non era riuscito a dare la prova della legittima provenienza di quelle somme, avendo asserito, ma non dimostrato, trattarsi di canoni di immobili dati in locazione a terzi, peraltro con riferimento ad immobili acquistati con un mutuo intestato ad una societa', la Alida s.a.s., della quale era socio accomandante la moglie (OMISSIS), risultata del tutto impossidente (v. pagg. 1682-1683 sent. impugn.). 54. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bollate). 54.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 54.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte di appello erroneamente ed ingiustificatamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio, benche' fosse stata omessa da parte dei Giudici di merito la verifica circa l'esistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 416 bis c.p., vale a dire l'effettiva sussistenza nel territorio milanese di una consorteria criminale ivi radicatasi con proprie peculiari qualita', diverse da quelle caratteristiche di mafiosita' che, invece, appartenevano a taluni imputati per il fatto di essere gli stessi affiliati al diverso sodalizio delinquenziale "radicato" in Calabria. 54.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado, nonostante le carte del processo avessero dimostrato che il (OMISSIS), pur partecipando a riunioni con altri soggetti e venendo menzionato in talune intercettazioni, si era limitato a compiere meri "atti esecutivi" e non si era affatto "comportato da mafioso", ne' aveva posto in essere alcuna iniziativa che, al di la' di una mera affectio societatis, potesse comprovare un suo stabile attivarsi per il raggiungimento del comune scopo criminale, con una consapevole volonta' di avvalersi della forza di intimidazione della stessa organizzazione. 54.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, e vizio di motivazione, per insufficienza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del (OMISSIS) anche in relazione all'aggravante della disponibilita' della armi, benche' la pubblica accusa non avesse fornito la prova della esistenza di armi e della loro riferibilita' al ricorrente. 54.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 133 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte milanese illogicamente rigettato la richiesta difensiva di riduzione della pena finale inflitta, senza considerare che il (OMISSIS) non aveva concretamente palesato all'esterno la sua presunta appartenenza mafiosa. 54.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 54.2.1. Il primo motivo del ricorso, peraltro formulato in termini molto indeterminati e con un generico richiamo ad una serie di massime giurisprudenziali, e' infondato, per le ragioni analiticamente rappresentate ai punti 5.2.4.1., 5.2.4.2. e 6.2.1., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. Va ribadito come la soluzione privilegiata dai Giudici di merito sia espressione di una corretta applicazione della disciplina codicistica della competenza per territorio che, secondo il consolidato orientamento dato in materia da questa Corte, va interpretata nel senso che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attivita' criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione e' una realta' criminosa destinata a svolgere una concreta attivita', assume rilievo non tanto il luogo in cui si e' radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si e' effettivamente manifestata e realizzata l'operativita' della struttura (cosi', da ultimo, Sez. 2 , n. 26763 del 15/03/2013, Leuzzi, Rv. 256650). 54.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' inammissibile perche' avanzato per sollecitare una inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i Giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicita', percio' non censurabile in sede di legittimita', hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato come le carte del processo avessero dimostrato con chiarezza, per un verso, l'esistenza della "locale" di Bollate come di una delle piu' attive articolazioni della ndrangheta lombarda; per altro verso, come di tale "locale" facesse parte il (OMISSIS), con la "dote" di "padrino", se e' vero che lo stesso era stato menzionato come "portaordini" e "latore di messaggi", oltre che di "collettore" del denaro comune, in numerose conversazioni, intercettate in ambientale, tra soggetti certamente aderenti a quel sodalizio criminale; dirimente e', poi, l'accertata sua presenza - sia pur con il ruolo secondario di "vedetta" - al summit segreto del 31/10/2009 di Paderno Dugnano organizzato per consentire a tutti i responsabili dei vari "locali" lombardi di riorganizzare l'associazione anche eleggendo il nuovo "mastro generale" cui affidare la direzione della "Lombardia"; oppure riunioni organizzate in varie locali per l'assegnazione di "doti" a singoli associati; ne' va trascurata la sua presenza a colloqui tra capi di quella organizzazione per discutere di come dividere i proventi della partecipazione, con imprese controllate dal loro gruppo criminale, agli appalti per l'Expo 2015 o per i lavori da eseguire sulla strada statale 38 della Valtellina (v. pagg. 439-445 sent. impugn.). 54.2.3. Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' inammissibile perche' generico. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi della circostanza aggravante della disponibilita' delle armi (sul punto si veda supra il punto 5.2.4.4.). 54.2.4. Manifestamente infondato e', infine, l'ultimo motivo del ricorso presentato dal (OMISSIS). Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della quantificazione della pena: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostative alla riduzione della pena irrogata la posizione assunta dal (OMISSIS) all'interno della organizzazione criminale in esame e la totale assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza, parametri considerati dall'articolo 133 c.p., senz'altro applicabile alla fattispecie (v. pag. 445 sent. impugn.). 55. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione). 55.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto, con un unico motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato associativo contestatogli, come "braccio armato" di tale sodalizio, pur in assenza di elementi dimostrativi di un suo stabile e fattivo inserimento nella organizzazione criminale diretta da (OMISSIS). 55.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile in quanto diretto esclusivamente a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, prospettando un "travisamento dei fatti", vale a dire una diversa lettura delle emergenze processuali, delle quali la Corte di appello ha, invece, fornito una logicamente convincente interpretazione sulla base della quale e' stata fondata una motivazione congrua, logicamente rigorosa e rispettosa delle regole di valutazione delle prove. In tale ottica e' possibile rilevare come il ricorrente, con un ricorso al limite della genericita', per non essersi confrontato con l'articolata argomentazione della sentenza impugnata, omettendo di contestare la ben precisa ricostruzione offerta dai Giudici di merito i quali hanno accertato come la posizione del (OMISSIS) sia strettamente connessa a quella dello (OMISSIS), che, gia' appartenente alla ndrangheta calabrese con una posizione di vertice all'interno della sua struttura organizzativa, era stato inviato in Lombardia per "gestire", d'intesa con gli appartenenti con le "locali" della ndrangheta lombarda (che erano entrate in contrapposizione per l'assunzione di direzione diretta di questa vicenda, tanto da imporre "l'entrata in gioco", con una funzione quasi di "arbitro", di (OMISSIS), capo del "crimine" calabrese), le vicende della s.r.l. (OMISSIS), societa' attraverso la quale l'associazione di stampo mafioso in argomento aveva contato di poter partecipare alla "ricca torta" di appalti per lavori pubblici indetti da enti territoriali di quella regione del Nord Italia, anche in previsione della organizzazione dell'Expo 2015. In questo ben definito contesto probatorio - in relazione al quale la motivazione non e' stata neppure lontanamente messa di discussione dall'odierno ricorrente - si inserisce la figura del (OMISSIS), diventato uomo di fiducia, una sorta di "braccio destro" dello (OMISSIS), che le carte del processo dimostrano che venne assunto dalla "Perego" come dipendente, all'interno della cui azienda si comportava come un "padrone" assieme agli altri "calabresi": e' alla luce di tali circostanze che, correttamente, in una visione unitaria e non atomistica, la Corte di appello ha interpretato il contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite dagli inquirenti che avevano visto protagonista il (OMISSIS), il quale, oltre a portare "messaggi" ad altri sodali, garantendo riserbo (cosi' per l'episodio delle minacce a tal (OMISSIS)), a presenziare agli incontri nella comune abitazione di Desio, ad incontri con (OMISSIS) responsabile della "locale" di Desio ed a tutte le riunioni che i "calabresi" facevano all'interno della "Perego", societa' dalla quale era stato pure assunto con la scusa di interessarsi della "organizzazione di sicurezza interna", aveva affrontato con lo (OMISSIS) le piu' delicate questioni che riguardavano le dinamiche interne dell'associazione di stampo mafioso in esame, come solo avrebbe potuto fare uno che di quel sodalizio era divenuto intraneo; (OMISSIS) al quale, assieme al (OMISSIS), vennero affidati anche "compiti operativi", come quello di "dare una lezione" al (OMISSIS), che era entrato in contrasto con gli amministratori della "Perego", e di intimidire uno dei responsabili della "Perego", (OMISSIS), significativamente mettendogli una "testa di capretto" o una croce davanti alla relativa abitazione (v. pagg. 1615-1621 sent. impugn.). Nessuna violazione di legge e', dunque, riconoscibile nella fattispecie, in quanto la mancata prova di un atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa, non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione: infatti, la "legalizzazione" costituisce il dato formale, ed usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nella organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all'organizzazione criminosa allorche' l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione; l'articolo 416 bis c.p. incrimina chiunque fa parte della associazione, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali egli entri a far parte dell'organizzazione criminosa (cosi' a partire da Sez. 1 , n. 13070 del 06/04/1987, Aruta, Rv. 177303; nello stesso senso, piu' di recente, Sez. 5 , n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, non mass. sul punto; e Sez. 5 , n. 6101/04 del 21/11/2003, Bruno e altro, Rv. 228058). Quanto alla doglianza sulla aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., al comma 4 sarebbe sufficiente fare rinvio, a conferma della manifesta infondatezza del motivo contenuto nel ricorso, a quanto esposto nella parte finale del punto 5.2.4.3., da intendersi qui trascritto. Con l'aggiunta che la disponibilita' delle armi e' risultata con certezza, con riferimento alla posizione specifica del responsabile di quel clan malavitoso, e cioe' dello (OMISSIS); e che in una conversazione intercettata dagli inquirenti lo (OMISSIS) e il (OMISSIS) (pure gravato da precedenti per violazione della disciplina di settore) erano stati registrati nel mentre stavano discutendo dell'acquisto di armi (v. pag. 1621 sent. impugn.). 56. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Erba). 56.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), l' (OMISSIS) ha dedotto i seguenti due motivi. 56.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato associativo del capo 1), benche' le carte del processo ne avessero escluso l'intraneita' ed una collaborazione con il coimputato Varca prolungata e stabile; imputato pure confuso con uno zio omonimo, che non aveva manifestato all'esterno alcun metodo mafioso, e per il quale era stato omesso di considerare che il coimputato (OMISSIS) lo aveva scagionato con riferimento ad episodio di droga e che il collaboratore di giustizia (OMISSIS) non aveva menzionato l' (OMISSIS) tra gli affiliati alla "locale" di Erba. 56.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., articolo 125 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche e mantenuta elevata la pena finale rispetto a quella minore inflitta ad altri coimputati. 56.2. Ritiene la Corte che il ricorso dell' (OMISSIS) sia inammissibile. 56.2.1. Il primo motivo del ricorso e' privo di pregio in quanto presentato per fare valere - peraltro in termini alquanto generici - ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, apparendo destinati esclusivamente a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali alternativa rispetto a quella, non viziata da alcuna contraddittorieta' o manifesta illogicita', privilegiata dalla Corte territoriale. I Giudici di merito hanno, infatti, sottolineato come del ricorrente, quale appartenente all'organizzazione, avessero parlato altri affiliati, nel corso di conversazioni intercettate in ambientale (senza possibilita' di confusione con un omonimo (OMISSIS), in quanto a discutere dell'odierno imputato il (OMISSIS) e l' (OMISSIS) erano stati ascoltati proprio mentre si stavano recando a casa dell'odierno imputato); che gli inquirenti avevano accertato la significativa presenza del ricorrente alla festa organizzata a San Luca in occasione dell'attribuzione allo zio omonimo della qualifica di "capo del crimine"; che in occasione di un colloquio in carcere con il fratello (OMISSIS), il ricorrente aveva discusso della violenta contrapposizione che in quel periodo caratterizzava la vita di cosche rivali della ndrangheta, ricevendo dal germano la raccomandazione a "pestare" ed a "mostrare i denti"; e che, in una eloquente ulteriore conversazione, captata in ambientale il 04/11/2009, il ricorrente era stato registrato nel mentre discuteva con (OMISSIS) delle strategie operative dell'associazione di stampo mafioso operante in Lombardia, di cui entrambi facevano parte (v. pagg. 1498-1505 sent. impugn.). 56.2.2. Non censurabile appare la determinazione della Corte di appello di disattendere la richiesta difensiva diretta ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche ed una riduzione della pena inflitta, considerate la gravita' di condotte delittuose poste in essere e la circostanza che la sua pericolosita' sociale fosse stata gia' acclarata dall'autorita' giudiziaria che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: decisione, peraltro, contestata dal ricorrente con un generico riferimento al suo stato di incensuratezza e ad una non meglio precisata disparita' di trattamento sanzionatorio con gli altri coimputati (v. pag. 1505 sent. impugn.). 57. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Cormano). 57.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sei motivi. 57.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 8 e segg. c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa del (OMISSIS) la quale aveva evidenziato come per il reato associativo contestato al prevenuto la competenza fosse del Tribunale di Reggio Calabria o di quello di Locri, posto che il o la "locale2di Cormano dipendeva esclusivamente dalla "locale" calabrese di Grotteria. 57.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e articolo 604 c.p.p., anche in relazione all'articolo 24 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di merito ritenuto di poter integrare la motivazione della sentenza di primo grado, del tutto nulla perche' carente di una parte della sua parte argomentativa e, comunque, perche' redatta con il sistema del "copia ed incolla", riproducendo il contenuto della ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa durante la fase delle indagini. 57.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale irragionevolmente confermato la fondatezza dell'ipotesi accusatoria che voleva l'esistenza di una sovrastruttura di coordinamento delle "locali" detta "Lombardia", benche' fosse stato dimostrato che la "locale" di Cormano dipendesse esclusivamente dalla "casa-madre" calabrese, che quella sovrastruttura non era esistita e che il gruppo de quo non aveva attuato alcun metodo mafioso, in specie esteriorizzato nel territorio di Cormano, ovvero realizzato un sistema diffuso di intimidazione, con conseguente assoggettamento ed omerta' dei destinatari. 57.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 649 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di considerare che l'esistenza della "Lombardia" era stata gia' esclusa dal Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza passata in giudicato, emessa nel processo c.d. "ad boys". 57.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 133 e 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere rigettato la richiesta difensiva di riduzione della pena, ritenuta eccessiva anche rispetto alla posizione di suoi coimputati, senza considerare che il (OMISSIS) e' incensurato, che a lui non sono stati addebitati reati-fine e che risultava aver svolto sempre un lavoro lecito. 57.1.6. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte milanese confermato il provvedimento di confisca del diritto di superficie su un terreno, in comproprieta' tra il (OMISSIS) e la moglie, nonostante si trattasse di diritto acquisito dopo ben quarant'anni di attivita' lavorativa, ed avente un valore proporzionato alle capacita' economiche dei prevenuti, calcolate lungo un arco temporale superiore a quello valorizzato dai Giudici di merito, senza considerare il reddito percepito ‘a nero' in tanti anni di lavoro, gli errori valutativi commessi dalla guardia di finanza, l'indennita' percepita dal (OMISSIS) per un infortunio e l'entita' di un ulteriore rimborso assicurativo. 57.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 57.2.1. I primi quattro motivi del ricorso, contenenti una serie di doglianze analoghe a quelle formulate da ricorrenti i cui atti di impugnazione sono stati gia' esaminati, sono infondati per le ragioni sopra ampiamente esposte rispettivamente nei punti 6.2.1., 5.2.3., 7.2.1., dal 5.2.4. al 5.2.4.4., e 7.2.2.1., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. 57.2.2. Il quinto motivo e' manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della scelta sulla dosimetria della pena: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostative ad una ulteriore riduzione della pena - peraltro gia' ampiamente contenuta dai Giudici di secondo grado rispetto alle determinazioni del Giudice di prime cure - la partecipazione prolungata in un trentennio e la posizione primaria del (OMISSIS) all'interno della organizzazione criminale di stampo mafioso piu' volte richiamata (v. pag. 498 sent. impugn.). D'altro canto, e' consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, in tema di ricorso per cassazione, non puo' essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, cosa che nella fattispecie non e' accaduto (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880). 57.2.3. Infondate sono le censure mosse, con il sesto motivo del ricorso, al provvedimento gravato nella parte riguardante l'adozione della confisca Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies convertito nella Legge n. 356 del 1992, del diritto di superficie su un appartamento di Bollate, appartenente al (OMISSIS) ed alla moglie. Appare, infatti, correttamente motivata e conforme alle norme di riferimento la decisione della Corte di appello di ritenere sussistenti le condizioni per disporre l'ablazione dei quel diritto, tenuto conto che, dovendo effettuare la verifica della proporzione con riferimento al momento dell'acquisto - poiche', per la pacifica giurisprudenza di legittimita', la necessaria valutazione dell'accertamento della sproporzione del valore dei beni oggetto di sequestro e poi di confisca rispetto alla situazione reddituale ed alle attivita' economiche del soggetto, va compiuta con riferimento al momento in cui i beni sono entrati a far parte del patrimonio dell'interessato, dovendosi ritenere inlnfluenti favorevoli vicende economiche anteriori o successive (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 47567 del 20/11/2013, P.M. in proc. Balducci, Rv. 258030) - nel 1998, anno di acquisto della superficie, per un corrispettivo allora di oltre 234 milioni di lire, la gran parte dei quali pagati in contanti, il (OMISSIS) aveva dichiarato al fisco solo 5.870,00 euro, e, nei cinque anni precedenti, aveva avuto redditi appena sufficienti al sostentamento della famiglia, comunque inidonei a giustificare quell'acquisizione: non potendo, a tal fine, valorizzare i dati contributivi dell'Inps, verosimilmente "gonfiati" per consentire all'imputato di percepire una pensione piu' alta, ne' importi indeterminati derivanti da una asserita evasione fiscale; e senza neppure trascurare che i familiari del (OMISSIS) avevano avuto, in quel periodo, un elevato tenore di vita, essendo risultati intestatari di varie autovetture, tra le quali due bmw e un'audi (v. pagg. 1685-1687 sent. impugn.). 58. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato di turbata liberta' degli incanti, aggravata ai sensi dell'articolo 353 c.p., comma 2 di cui al capo O) dell'imputazione). 58.1. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 58.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte di appello motivato sulle doglianze contenute nell'impugnazione con una mera operazione di "copia ed incolla" rispetto alle argomentazioni valorizzate dal giudice di primo grado. 58.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 353 c.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', contraddittorieta' e travisamento del fatto, per avere la Corte territoriale confermato la condanna del (OMISSIS) in ordine al delitto ascrittogli, benche' alcune condotte contestate, quale quella della ridotta pubblicita' data al bando di gara, sia riferibile al comportamento di un funzionario comunale e non sia riferibile all'imputato; nonostante la predisposizione delle due buste, l'avere ricevuto informazioni sulla presenza di altre concorrenti o l'aver avuto garanzie sulla trasformazione del titolo di aggiudicazione, non siano condotte sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui al citato articolo del codice penale e, in ogni caso, condotte idonee a determinare un'alterazione ovvero un turbamento nello svolgimento di quella gara; e che parte della condotta illecita, quale quella di aver indotto l'allontanamento di altro concorrente dalla gara, fosse rimasta non dimostrata. 58.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 353 c.p., comma 2 e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dal predetto comma, benche' fosse risultato che il sindaco (OMISSIS) non aveva compiuto alcun atto essenziale nella procedura di gara. 58.1.4. Vizio di motivazione, per illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato alle gia' riconosciute attenuanti generiche prevalenza rispetto all'aggravante contestata, benche' il ruolo del (OMISSIS) fosse stato marginale rispetto a quello di chi aveva avuto rapporti collusivi diretti con il pubblico amministratore. 58.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada accolto, sia pure nei limiti di seguito precisati. 58.2.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' ampiamente sopra esposte nel punto 5.2.3., al cui contenuto e' sufficiente fare rinvio. 58.2.2. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato, in parte per le ragioni - specificamente concernenti la idoneita' delle condotte, oggetto di addebito, ad integrare gli estremi del reato di turbata liberta' degli incanti - dettagliatamente delineate nel punto 34.2.1., al cui contenuto si fa rinvio; in parte perche' presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di la' del dato enunciativo, si risolvono (come si desume anche dall'esplicita denuncia di un "travisamento del fatto") in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non e' consentita in sede di legittimita'. La Corte di appello, con motivazione adeguata ed immune da vizi di illogicita', ha chiarito come la colpevolezza del (OMISSIS), amministratore della societa' PDF, in ordine al reato ascrittogli, avesse trovato fondamento nelle emergenze probatorie che avevano consentito di accertare il diretto coinvolgimento del prevenuto nella programmazione e nell'attuazione di quella iniziativa collusiva, che aveva visto come altri protagonisti l' (OMISSIS), vice direttore di una banca locale, (OMISSIS), sindaco del comune di (OMISSIS), che avrebbe indetto la gara di appalto per l'assegnazione del diritto di superficie di un lotto del piano di zona per l'edilizia economica e popolare di quel comune, (OMISSIS), imprenditore immobiliare ed amministratore della societa' PDF, e (OMISSIS), direttore sanitario dell'asl: essendo stato dimostrato dal contenuto di alcune intercettazioni non solo l'esistenza di una serie di contatti, immediatamente precedenti all'approvazione del bando pubblico per l'assegnazione dell'area, tra l' (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il sindaco, ma anche le fitte comunicazioni tra il (OMISSIS), l' (OMISSIS) ed il (OMISSIS) per studiare il contenuto del bando di gara e per superare gli apparenti problemi che avrebbero impedito la partecipazione della societa' PDF; decisive sono apparse le conversazioni captate dagli inquirenti da cui e' risultato che l'intesa per limitare la diffusione del bando di gara era stata commentata dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) ("...se l'avessero messo sul giornale, con il cazzo che avreste vinto..."); che dell'accordo clandestino con il sindaco per la presentazione delle due buste, contenenti diverse offerte, il (OMISSIS) aveva parlato con l' (OMISSIS), che aveva poi preparato le buste, buste portate dal (OMISSIS) al (OMISSIS); e che la proposta di "ricompensare" il sindaco per l'attivita' svolta era venuta proprio dal (OMISSIS). Ne' va trascurato, a conferma dell'esistenza dell'accordo collusivo, che l'impegno assunto dal sindaco a trasformare, in un secondo momento, il titolo dell'aggiudicazione dal diritto di superficie a quello di proprieta', lungi dal rappresentare direttamente un atto di turbamento della gara, e' manifestazione sintomatica di quella intesa (che l'imprenditore privato aveva accettato solo perche' gli era stata garantita appunto la piena proprieta' del terreno) funzionale all'alterazione dello svolgimento della gara di appalto (v. pagg. 918-937 sent. impugn.). 58.2.3. Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' fondato per le argomentazioni gia' tratteggiate nel punto 34.2.3., da intendersi qui integralmente trascritto. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata anche per il (OMISSIS), limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 353 c.p., comma 2, circostanza eliminata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la sola rideterminazione della pena. 58.2.4. Riomane assorbito l'ultimo motivo di ricorso con quale l'imputato ha censurato il bilanciamento, in termini di equivalenza, tra le acordate attenuanti generiche e la contestata aggravante di cui all'articolo 353 c.p., comma 2. Ed invero, esclusa, sin da primo grado di giudizio, l'aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 ed eliminata, per le ragioni di cui al punto che precede, anche l'aggravante di cui all'articolo 353 c.p., comma 2, non puo' piu' trovare spazio operativo la disciplina dettata dall'articolo 69 c.p.. Competera' al Giudice di rinvio tenere conto, nel rideterminare il trattamento sanzionatolo,d ella incidenza che su questo devono spiegare le concesse circostanze attenuanti generiche. 59. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Erba; ai reati di simulazione di reato aggravato e di detenzione illegale di armi, di cui ai capi 37), 38) e 46); di possesso di falsi documenti di identificazione, ricettazione e favoreggiamento personale aggravato, di cui ai capi 80), 81) e 82). 59.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sette motivi. 59.1.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado, nulla perche' mancante della motivazione in punto di aggravanti, attenuanti e trattamento sanzionatorio. In linea subordinata, la difesa ha chiesto sollevarsi la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 604 c.p.p., per contrasto con agli articoli 3, 24 e 111 Cost., per violazione del principio della obbligatorieta' della motivazione di ogni singolo provvedimento giurisdizionale. Con memoria depositata il 10/05/2014, l'avv. (OMISSIS) e' tornato ad insistere per l'accoglimento di tale motivo sottolineando come il mancato deposito della motivazione della sentenza di primo grado nella parte riguardante alcune "locali" di ndrangheta avesse inciso sul capo d'imputazione nel suo complesso. 59.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 453 c.p.p., comma 1 bis e 1 ter, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado emessa all'esito di un giudizio immediato instaurato in assenza dei presupposti richiesti da quelle disposizioni, dato che il procedimento di impugnazione de libertate non era stato definito. A tal fine e' stata sollecitata la rimessione del ricorso alle Sezioni unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto. 59.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta contraddittorieta', per avere la Corte distrettuale erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio gia' sollevata dinanzi al Giudice di prime cure. 59.1.4. Violazione di legge, in relazione agli articoli 416 bis c.p. e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza ed illogicita', per avere la Corte di merito confermato la condanna di primo grado del (OMISSIS) in relazione al reato associativo addebitatogli, benche' non fosse stata provata una piena, consapevole e fattiva adesione del prevenuto a quella associazione di stampo mafioso, e nonostante non fosse stata provata l'esistenza della "locale" di Erba, anche per l'assenza di reati-fine, manifestazione del metodo di intimidazione mafioso: laddove le carte avevano provato solo la presenza di meri rapporti parentali o di solidarieta' tra soggetti conterranei, peraltro, indebitati, e l'assenza di conoscenza da parte del (OMISSIS) - che non aveva partecipato ad alcuna riunione con sodali - di altri presunti sodali. 59.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 416 bis c.p., articoli 192 e 533 c.p.p., e vizio di motivazione, per travisamento della prova, in ordine alla partecipazione del (OMISSIS) ad attivita' di interferenza su iniziative economiche del territorio lombardo, per avere la Corte milanese valorizzato il solo dato del rapporto di affinita' con il (OMISSIS), suo cognato, il quale, per giunta, si era opposto alle logiche della ndrangheta, svolgendo attivita' economiche in concorrenza con quelle di una societa' di affiliati; (OMISSIS) che aveva svolto solo attivita' lecite, ne' aveva beneficiato per la propria impresa di autotrasporti di alcun vantaggio illecito, in specie nell'ambito di una vicenda di un appalto che non aveva aspetti di rilevanza penale, dato che i titolari di altre ditte o i dipendenti di altre societa' avevano escluso di aver subito minacce o intimidazioni di alcun genere. 59.1.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 378, 497 bis e 648 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la compatibilita' tra l'ipotesi di favoreggiamento aggravato e la partecipazione all'associazione mafiosa destinatala dell'agevolazione. 59.1.7. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato all'imputato le attenuanti generiche, trascurando che il (OMISSIS) e' incensurato, non ha pendenze, e che il suo ruolo nel sodalizio criminale era stato secondario. 59.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 59.2.1. I primi tre motivi del ricorso sono infondati per le ragioni gia' dettagliatamente esposte nei punti 7.2.1., 5.2.2. e 6.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 59.2.2. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro, nelle parti di carattere piu' generale, sono privi di pregio per le argomentazioni analiticamente delineate nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., da intendersi qui integralmente riprodotti. Le censure che attengono alla posizione del (OMISSIS) sono poi tutte in fatto, in quanto dirette ad ottenere una differente interpretazione delle emergenze processuali rassegnate a suo carico, ed avendo la Corte territoriale, con motivazione completa e logicamente adeguata, desunto, da un lato, la prova dell'esistenza della "locale" ndranghetistica di Erba da una serie di circostanze specifiche la cui valenza il ricorrente si e' ben guardato dal mettere in discussione (v. pagg. 1451-1453 sent. impugn.); da altro lato la dimostrazione della stabile adesione del (OMISSIS) a quel gruppo criminale dall'accertato svolgimento, da parte del prevenuto, di un ruolo di "alter ego" rispetto a quello del (OMISSIS), suo cognato, che di quella "locale" era il capo e responsabile: d'altra parte, mentre nel ricorso si e' fatto riferimento, in maniera molto confusa, ad una serie di questioni concernenti appalti e rapporti con altre ditte, si e' volutamente trascurato di considerare una serie di dati di inequivoca valenza probatoria, quali l'accertata assegnazione al (OMISSIS) del compito di custode delle armi del gruppo (alcune delle quali, ben tre pistole, rese "clandestine" con una falsa denuncia di furto); il verificato concorso nel favoreggiamento personale di due latitanti; l'accertata sua attivita' di ricezione e smistamento di informazioni e direttive impartire dal capo della "locale"; nonche' il coinvolgimento nella ricerca di un non modico quantitativo di cocaina acquistato nell'interesse dell'associazione (v. pagg. 1486-1491 sent. impugn.). 59.2.3. Il sesto motivo del ricorso e' inammissibile perche' avente ad oggetto una violazione di legge (in essa assorbito il prospettato vizio di motivazione) dedotta, nei termini indicati, per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 59.2.4. Manifestamente infondato e' il settimo ed ultimo motivo, in quanto la Corte ha correttamente e adeguatamente motivato la decisione di negare all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che il prevenuto, pur formalmente incensurato, aveva fornito al sodalizio criminale de quo un contributo non episodico ma ampio, e non aveva mostrato, con la sua condotta processuale, alcun segno da poter valorizzare per lui favorevolmente (v. pag. 1491 sent. impugn.). 60. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Pioltello; ai reati aggravati di detenzione e porto illegali di armi, e ricettazione, di cui ai capi 41) e 42); di corruzione e furto aggravato, di cui ai capi 85), 91) e 92); di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui al capo 108). 60.1. Con due atti sottoscritti rispettivamente dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), il (OMISSIS), con piu' punti articolati, taluni comuni ad entrambi i ricorsi ovvero strettamente connessi tra loro e, percio', esaminabili congiuntamente, ha dedotto i seguenti sette motivi. 60.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 12 e 16 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio per connessione che era stata sollevata dalla difesa. Analoga doglianza e' stata formulata anche nel ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS). 60.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 270 c.p.p., articolo 268 c.p.p., commi 4 e 6, e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di inutilizzabilita' delle intercettazioni eseguite in altro procedimento, valorizzate in questo processo senza che nello stesso fossero stati depositati i decreti emessi dal G.i.p., senza che fosse stato dato avviso ai difensori del deposito e senza che le relative cassette di registrazione fossero state depositate presso la segreteria del P.M. a mente dell'articolo 269 c.p.p.. 60.1.3. (solo ricorso Condoleo) Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di merito omesso di rispondere alla specifica doglianza difensiva in ordine alla impossibilita' di configurare un'autonoma associazione per delinquere di stampo ndranghetistico radicata nella regione Lombardia, del tutto distinta da quella esistente nella regione Calabria; in ogni caso, sulla mancanza di un reale coordinamento tra i singoli gruppi operanti nel Nord, e sulla mancanza di una reale capacita' di intimidazione attuata da parte di tale organizzazione. 60.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p. e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna di primo grado in relazione al reato associativo, benche' le carte del processo non avessero provato l'esistenza di uno stabile e continuativo contributo del (OMISSIS) alla vita del sodalizio criminale, senza considerare che egli aveva agito nell'esclusivo interesse personale; che egli non era stato identificato con riferimento alla partecipazione a riunioni di associati, ne' era stato chiarito il suo ruolo, mentre era stato presente solo ad alcuni matrimoni, fatto del tutto lecito; che le intercettazioni che lo avevano visto coinvolto avevano un contenuto criptico e non univoco, la gran parte, comunque, riguardante questioni di natura lecita. 60.1.5. Violazione di legge e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito giustificato le proprie determinazioni in ordine alle imputazioni dei capi 41) e 42) con la mera riproduzione acritica del contenuto della ordinanza di applicazione della misura cautelare personale. 60.1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte lombarda confermato la condanna del (OMISSIS) con riferimento agli altri reati contestatigli, sulla base di indizi non gravi, ne' precisi o concordanti, quali la mera disponibilita' di una vettura, la lettura di una incerta comunicazione intercettata, la riferibilita' all'imputato della detenzione di droga rispetto alla quale egli sarebbe stato, al piu', un mero favoreggiatore: fattispecie per la quale avrebbe potuto beneficiare dell'ipotesi attenuata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. 60.1.7. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte milanese ingiustificatamente negato all'imputato una riduzione della pena, fissata in misura eccessiva e sproporzionata, e la concessione delle attenuanti generiche, senza considerare il suo stato di incensuratezza, la sua ridotta caratura criminale e la posizione analoga a quella di coimputati che, invece, del riconoscimento di quelle circostanze avevano beneficiato. 60.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 60.2.1. Il primo ed il quinto dei motivi innanzi elencati sono infondati, per le ragioni esposte nei punti 6.2.1. e 5.2.3., riguardanti analoghe doglianze formulate con ricorsi relativi ad altri imputati, punti ai quali e' sufficiente fare rinvio. Anche il terzo degli elencati motivi e' privo di pregio, per le ragioni analiticamente tratteggiate nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. 60.2.2. Tutti gli altri motivi sono inammissibili perche' generici. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con gli argomenti della sentenza gravata: pronuncia con la quale, con motivazione completa ed immune da vizi di manifesta illogicita', erano state analiticamente indicate le ragioni per le quali le doglianze in ordine alla utilizzabilita' delle intercettazioni erano generiche o manifestamente infondate (v. pag. 830-831 senti, impugn.); erano stati dettagliatamente rappresentati i numerosissimi elementi di prova idonei ad integrare gli estremi di tutti i delitti oggetto di addebito al (OMISSIS), risultato uno dei piu' fattivi partecipi all'associazione di stampo ndranghetistico in esame, come riscontrato dal tenore delle molte conversazioni, captate in ambientale, che lo avevano visto protagonista anche nella programmazione di iniziative violente ed intimidatorie (aggressioni, attentati incendiari, richieste di ‘pizzo'), e tra l'altro presenziando ai piu' importanti summit di affiliati organizzati, ad esempio, per l'inaugurazione della "locale" di Pioltello (v. pagg. 831-845 sent. impugn.); nonche' era stato spiegato come le decisioni dei Giudici di merito in ordine alla dosimetria della pena finale e al diniego delle attenuanti generiche fossero state correttamente riferite ad parametri di cui all'articolo 133 c.p., trattandosi di associato con posizione di assoluto rilievo nel sodalizio criminale de quo (v. pag. 846 sent. impugn.). 61. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Pioltello; ai reati di violazione della disciplina sugli stupefacenti, di cui ai capi 103), 107), 109), 110), 111), 112), 117), 119), 120), 121), 122), 124), 160); ai reati di detenzione e porto illegali di armi, e ricettazione, di cui ai capi 161, 162, e 163). 61.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sette motivi. 61.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 203 c.p.p., articolo 267 c.p.p., comma 1 bis, articoli 335 e 271 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilita' delle disposte intercettazioni in quanto originariamente autorizzate sulla base di una notizia di fonte confidenziale. 61.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 267 e 271 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale valorizzato il contenuto di intercettazioni ambientali, eseguite nella vettura del (OMISSIS), benche' il decreto di proroga delle relative operazioni avesse avuto ad oggetto solo le captazioni telefoniche e non anche quelle di comunicazioni tra presenti. 61.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 335 e 405 c.p.p.e articolo 407 c.p.p., u.c., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale utilizzato a fini di prova una serie di atti di indagine che erano stati compiuti prima della iscrizione della notizia di reato. 61.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, articoli 192, 533 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di merito confermato la condanna del (OMISSIS) in relazione ai reati ascrittigli, senza rispondere a tutte le doglianze dell'appello, valorizzando le dichiarazioni contraddittorie del coimputato (OMISSIS), dando una "libera" e non riscontrata lettura delle conversazioni intercettate, laddove le stesse ben potevano essere interpretate alla luce del lavoro lecito svolto dal prevenuto; e senza tenere conto che, in ragione della lievita' dei fatti, l'imputato ben avrebbe potuto beneficiare dell'attenuante prevista dal comma 5 del cit. articolo 73. 61.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192, 125 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte meneghina motivato le proprie determinazioni con un'acritica riproduzione del testo della ordinanza cautelare, impiegando il sistema del "copia ed incolla" informatico. 61.1.6. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte milanese confermato il provvedimento di confisca dell'appartamento di Pioltello intestato a (OMISSIS), compagna del (OMISSIS), senza considerare che per l'acquisto di quell'immobile era stato stipulato un normale mutuo bancario (concluso non per la ristrutturazione della casa), e ritenendo, con una mera presunzione, che il bene appartenesse all'imputato, che lo deteneva per interposta persona, laddove esso apparteneva alla (OMISSIS), che aveva all'epoca una regolare capacita' reddituale ed aveva ottenuto prestiti familiari per eseguire l'acquisto. 61.1.7. Violazione di legge, in relazione all'articolo 321 c.p.p. e Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies e vizio di motivazione, per avere la Corte lombarda omesso di considerare che l'appartamento innanzi indicato era stato sequestrato con la riproposizione di un decreto che era stato gia' annullato dal Tribunale del riesame di Milano. 61.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 61.2.1. Il primo ed il quinto motivo del ricorso sono infondati per le ragioni gia' esposte nei punti 48.2.1. e 5.2.3., al cui contenuto si fa rinvio. 61.2.2. Il secondo motivo del ricorso e' inammissibile in quanto avente ad oggetto una violazione di legge dedotta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, considerato che le doglianze inerenti alla illegittimita' delle intercettazioni erano state formulate, con l'atto di appello, in maniera generica (v. pag. 800 sent. impugn.). Non e' di ostacolo alla declaratoria di inammissibilita' il fatto che il motivo abbia ad oggetto una sanzione astrattamente rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto e' pacifico, nella giurisprudenza di legittimita', che una siffatta questione non puo' essere proposta per la prima volta in sede di legittimita' se richiede accertamenti o valutazioni di fatto su cui e' necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 21877 del 24/05/2011, C. e altro, Rv. 250263; Sez. 4 , n. 2586/11 del 17/12/2010, Bongiovanni, Rv. 249490; Sez. 6 , n. 37767 del 21/09/2010, Rallo, Rv. 248589; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 6 , n. 12175 del 21/01/2005, Tarricone, Rv. 231484). 61.2.3. Il terzo motivo del ricorso e' manifestamente infondato, in quanto, pur eccependo la inutilizzabilita' delle indagini compiute prima del momento di formale iscrizione della notizia di reato, la difesa ha sostanzialmente posto in discussione la tempestivita' di quella iscrizione. In tale ottica va osservato come la decisione della Corte di appello appare coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimita', nettamente prevalente, secondo il quale l'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'articolo 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilita' degli atti d'indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiche', in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'articolo 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilita' degli atti d'indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome e' effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestivita' dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed e' sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando l'eventuale configurabilita' d'ipotesi di responsabilita' disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente (cosi', ex multis, Sez. 5 , n. 22340 del 08/04/2008, Bruno, Rv. 240491). 61.2.4. Il quarto motivo del ricorso del (OMISSIS) e' generico. A fronte di una giurisprudenza consolidata che richiede il requisito della specificita' dei motivi dell'impugnazione, inteso come onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, e di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249), va rilevato come, nella fattispecie, il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata e confusa, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, con motivazione completa e logicamente adeguata, erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito, desunti dalla sua accertata partecipazione ad una serie di importanti riunioni segrete di affiliati al sodalizio criminale de quo finalizzate alla riorganizzazione del gruppo delinquenziale oppure alla assegnazione di nuove "doti" a singoli sodali (cosi', ad esempio, il 03/05/2008, per la riunione per l'assegnazione della dote della "crociata" a (OMISSIS)) e, in specie, al summit dell'01/03/2008 nel quale era stata "festeggiata" la costituzione della nuova "locale" ndranghetistica di Pioltello, nella quale il (OMISSIS) era stato inserito con la specifica dote di "mastro di giornata" (v. pagg. 801-804 sent. impugn.). Peraltro, la posizione del (OMISSIS), anche in relazione alle imputazioni concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti, e' strettamente collegata a quella del compagno (OMISSIS), il cui ricorso e' stato esaminato nei punti dal 47.2.1. al 47.2.3., ai quali si fa rinvio. Tanto pure in conformita' con il gia' richiamato indirizzo di questa giurisprudenza di legittimita' per il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneita' al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (cosi' Sez. 1 , n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624). Va aggiunto che appare manifestamente infondata l'ultima specifica doglianza formulata dal ricorrente, in quanto costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della concedibilita' o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il giudice e' tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalita' e circostanze della stessa), che quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantita' e qualita' delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entita'" (cosi', ex plurimis, Sez. 4 , n. 6732/12 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4 , n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; Sez. 4 , n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428). Di tale principio la Corte distrettuale ha fatto buon governo osservando, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di manifesta illogicita', dunque con argomenti non censurabili in questa sede, come i rilevanti quantitativi di cocaina compra-venduta e la sistematicita' della condotta, posta in essere dal (OMISSIS) in un contesto di criminalita' organizzata, fossero elementi tali da consentire di escludere che i reati commessi dall'imputato potessero essere qualificati in termini di ridotta offensivita' ovvero di scarso allarme sociale (v. pag. 808 sent. impugn.). 61.2.5. Il sesto motivo del ricorso e' infondato. Questa Corte di Cassazione ha avuto gia' modo di sottolineare che, in tema di confisca ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito con modificazioni nella Legge n. 356 1992, la necessaria valutazione dell'accertamento della sproporzione del valore dei beni oggetto di sequestro e poi di confisca rispetto alla situazione reddituale ed alle attivita' economiche del soggetto, va compiuta con riferimento al momento in cui i beni sono entrati a far parte del patrimonio dell'interessato, dovendosi ritenere inlnfluenti favorevoli vicende economiche successive (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 47567 del 20/11/2013, P.M. in proc. Balducci, Rv. 258030); e che, ai fini della operativita' di tale disciplina, e' irrilevante il requisito della pertinenzialita' tra bene da confiscare e reato, sicche' detta confisca non e' esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui e' intervenuta condanna (cosi', tra le molte, Sez. 5 , n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381). Di tali regulae iuris i Giudici milanesi hanno fatto corretta applicazione evidenziando, per un verso, come fosse risultata comprovata una netta sproporzione tra il valore dell'immobile acquistato dalla compagna del (OMISSIS), (OMISSIS), nel 2003, pari a circa 155.000,00 euro, e le modestissime capacita' reddituali dei due prevenuti in quel periodo; e come fosse irrilevante che la gran parte di quel corrispettivo fosse stato pagato con l'importo finanziato dalla banca con un mutuo, in quanto e' escluso che i prevenuti avessero le capacita' economiche per poter fare fronte, anche dopo aver soddisfatto tutte le esigenze di vita quotidiana, al pagamento del consistente rateo mensile del mutuo (v. pagg. 1688-1691 sent. impugn.). D'altra parte, i tentativi dell'imputato di sostenere che quella casa fosse stata acquistata dalla (OMISSIS) con l'aiuto economico del di lei genitore, sono risultati infruttuosi; mentre, l'affermazione, pure contenuta nel ricorso, di sostanziale riferibilita' esclusiva della proprieta' di quell'immobile alla sola (OMISSIS), dunque il tentativo di escludere che l'immobile de quo fosse in qualche modo nella sua disponibilita', sia pur per interposta persona, appare inammissibile dal momento che provengono da un soggetto che, accettando quella impostazione, sarebbe privo di interesse a dolersi del provvedimento ablativo del bene. 61.2.6. Il settimo ed ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' inammissibile perche' avente ad oggetto il provvedimento di applicazione del sequestro preventivo, misura cautelare che, in ragione dell'odierna decisione, che comporta la definizione del processo e la definitivita' della gia' disposta confisca, perde di ogni efficacia. 62. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bresso). 62.1. Con due distinti atti, sottoscritti rispettivamente dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti due motivi (il secondo dei quali sostanzialmente comune ai due atti di impugnazione). 62.1.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello confermato una sentenza di primo grado nulla, per violazione del diritto di difesa, perche' mancante di una parte della sua motivazione, che non poteva considerarsi emendata o integrata dal successivo deposito di una seconda copia di quel provvedimento. 62.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 533 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna valorizzando il contenuto di due intercettazioni e la presenza del (OMISSIS) ad alcuni eventi svoltisi in ristoranti, che, solo con un'errata lettura del loro significato (in particolare per la difficolta' di attribuire al (OMISSIS) alcuni riferimenti soggettivi a "(OMISSIS)" e per l'impossibilita' di desumere la prova della partecipazione associativa dalla sola presenza ad una cena), sono stati considerati indizi idonei a riscontrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria; dati, comunque, insufficienti a dimostrare l'esistenza di una consapevole adesione del prevenuto a quel sodalizio criminale. 62.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 62.2.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' esposte nel punto 7.2.1., al quale si fa rinvio. 62.2.2. Il secondo, articolato, motivo del ricorso e' inammissibile perche' diretto a fare valere esclusivamente ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, tenuto conto che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di la' del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non e' permessa in sede di legittimita'. D'altra parte, la motivazione della sentenza gravata si presenta completa e priva di vizi di manifesta illogicita', dal momento che la Corte di appello ha correttamente desunto la prova della consapevole adesione del (OMISSIS) alla organizzazione criminale in argomento dal contenuto di una conversazione, registrata in ambientale il 23/11/2007, nel corso della quale i sodali (OMISSIS) e (OMISSIS), nell'indicare gli affiliati alla "locale" di Bresso per la quale si stava ponendo un problema di scelta del capo, avevano menzionato anche "(OMISSIS)" o " (OMISSIS)", che i Giudici di merito hanno ritenuto, con argomenti convincenti, di poter identificare nel (OMISSIS), in ragione dell'osservazione che aveva consentito alla polizia giudiziaria di identificarlo nei luoghi fissati per gli appuntamenti e della intestazione dell'utenza telefonica chiamata per formulare gli inviti. A tale elemento vanno aggiunte le comprovate presenze del prevenuto ad un summit segreto di affiliati, svoltosi il 23/11/2008 a Cesano Maderno, e ad una riunione del 04/09/2009 in un ristorante di Cusano Milanino, fissata per poter discutere di questioni inerenti alla riorganizzazione del gruppo criminale di Bresso (v. pagg. 1365-1367 sent. impugn.). Al riguardo va riaffermato anche per questo ricorrente il gia' menzionato indirizzo giurisprudenziale per il quale la mancata prova della legalizzazione - cioe' dell'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa - non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione: infatti, la "legalizzazione" costituisce il dato formale, ed usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nella organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all'organizzazione criminosa allorche' l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione; l'articolo 416 bis c.p. incrimina chiunque fa parte della associazione, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali egli entri a far parte dell'organizzazione criminosa (cosi' a partire da Sez. 1 , n. 13070 del 06/04/1987, Aruta, Rv. 177303; nello stesso senso, piu' di recente, Sez. 5 , n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, non mass. sul punto; e Sez. 5 , n. 6101/04 del 21/11/2003, Bruno e altro, Rv. 228058). 63. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Erba; ed in relazione al reato di detenzione e porto illegali di armi, di cui al capo 46). 63.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti sette motivi. 63.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 195 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e illogicita', per avere la Corte di appello motivato la propria decisione con una mera acritica riproposizione del contenuto della ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali emessa nella fase delle indagini. 63.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 195 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di incompetenza per territorio, atteso che i dati a disposizione avevano dimostrato che il reato associativo in esame era stato commesso in Calabria. 63.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto l'esistenza nella citta' di Erba di un'articolazione dell'associazione di stampo mafioso denominata ndrangheta, e non considerato che tale "locale" era comunque priva di una reale forza intimidatrice di cui si era avvalsa. 63.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 192 e 195 c.p.p., articolo 111 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ingiustificatamente sostenuto che di quell'associazione per delinquere avesse fatto parte il (OMISSIS), genero di (OMISSIS), indicato come il capo di quella "locale", considerato che ne' egli ne' il (OMISSIS) erano presenti al summit di Paderno Dugnano; e per avere, nella sentenza gravata, trattato la posizione del (OMISSIS) con un sintetico rinvio ad altre pagine della motivazione. 63.1.5. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, articoli 192 e 195 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza, contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte milanese confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo 46) sulla base di una "stravagante" interpretazione del contenuto di una intercettazione. 63.1.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 195 c.p.p., per avere la Corte lombarda valorizzato ai fini di prova le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato (OMISSIS), senza aver effettuato un'adeguata verifica della sua credibilita' intrinseca ed estrinseca, anche considerando la scarsa genuinita' della sua collaborazione e la mancanza di riscontri individualizzanti, in specie quanto al ritrovamento di armi. 63.1.7. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente ed immotivatamente concesso al (OMISSIS) le attenuanti generiche solo equivalenti e non prevalenti sull'aggravante. 63.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 63.2.1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono infondati per le ragioni esposte, in relazione all'analoga posizione di altri coimputati, rispettivamente nei punti 5.2.3., 6.2.1., dal 5.2.4. al 5.2.4.4., e 59.2.2., al cui contenuto si fa rinvio. 63.2.2. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono inammissibili perche' diretti a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, tenuto conto che i rilievi formulati dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'e' puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli gia' sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. In particolare, nella completa e logicamente convincente motivazione della sentenza gravata, si desume che, in un ben definito quadro probatorio che aveva riscontrato l'esistenza della "locale" ndranghetistica di Erba facente capo al (OMISSIS), l'affermazione della colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato associativo addebitatogli fosse stata basata sulla sua accertata presenza, accanto al (OMISSIS), in tutti i momenti nodali della vita del gruppo criminale; dalla sua verificata disponibilita' a favorire due latitanti della ndrangheta calabrese, a farsi nuncius di informazioni tra la Lombardia e la Calabria, ed a risolvere problemi inerenti al traffico della droga; dal suo comprovato possesso di armi, nell'interesse del clan, come riscontrato dalla conversazione intercettata l'08/05/2009 nel corso della quale il (OMISSIS), replicando al (OMISSIS) che, con linguaggio volutamente allusivo ("tu mi capisci..."), gli aveva chiesto "una cosa un po' delicata... un flessibile", con il quale regolare il contrasto sorto con altro soggetto, lo aveva appunto indirizzato al (OMISSIS) o al genero: armi che erano state nascoste nel maneggio comune, come documentato dalle preoccupate conversazioni intercorse, tra l'altro, tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) in occasione della perquisizione eseguita dai carabinieri il 07/10/2009, finalizzate a spostare cio' che i militari non avrebbero dovuto trovare (v. pagg. 1522-1528 sent. impugn.). 63.2.3. Il sesto motivo del ricorso e' inammissibile per carenza di interesse, in quanto, nel motivare la conferma della condanna dell'imputato in relazione ai reati ascrittigli al capo 46), la Corte di appello di Milano non ha richiamato le dichiarazioni accusatorie del coimputato, la cui attendibilita' e' stata messa in discussione dal (OMISSIS) (v. pag. 1529 sent. impugn.). 63.2.4. Il settimo motivo e' manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha chiesto che si proceda, in questa sede, ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di riconoscere al (OMISSIS) le attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza e non di prevalenza sull'aggravante contestata, in considerazione della particolare intensita' del dolo manifestato dall'imputato in relazione al reato associativo accertato a suo carico (v. pag. 1529 sent. impugn.). 64. Ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti il (OMISSIS) alla "locale" di Bresso, lo (OMISSIS) a quella di Seregno e Giussano; quest'ultimo anche in relazione ai reati di detenzione e porto illegale di armi, di cui ai capi 8), 9) e 10); ed al reato in materia di stupefacenti, di cui al capo 142). 64.1. Con atto sottoscritto dal loro difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) hanno dedotto, con un unico, lungo ed articolato punto, e con argomenti in parte comuni, i seguenti sei motivi. 64.1.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 546 c.p.p. e articolo 125 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado perche' depositata senza una parte consistente della sua motivazione. In subordine la difesa ha chiesto sollevarsi la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 604 c.p.p., comma 5, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost.. 64.1.2. Violazione di legge in relazione all'articolo 416 bis c.p. e articolo 521 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna dei due imputati in relazione al reato associativo del capo 1), senza rispettare il principio di necessaria correlazione tra fatto contestato e condanna, ed in assenza di tutti i requisiti per la configurabilita' di un'associazione di stampo mafioso. 64.1.3. Violazione di legge in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del (OMISSIS) in relazione al reato sub capo 1), valorizzando il fatto del ritrovamento, in casa del prevenuto, di fogli contenenti "rituali di affiliazione", agevolmente ricavabili da internet, la mera sua presenza a cene ed altri incontri in luoghi pubblici, ed il contenuto di talune intercettazioni prive di riscontri; comunque, per avere fatto parte di una "locale", che non era stata accettata dagli altri associati, e che, percio', non faceva parte della "Lombardia". 64.1.4. Violazione di legge in relazione all'articolo 416 bis c.p. ed alle altre norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte lombarda confermato la condanna dello Stagno in relazione al reato del capo 1), nonostante egli non avesse partecipato ad alcun summit, non fosse stato mai coinvolto in intercettazioni, non avesse avuto alcuna "dote" o carica; che l'ordinanza cautelare emessa nei suoi riguardi era stata annullata; e per avere motivato la posizione del prevenuto riproducendo acriticamente il contenuto di tale provvedimento cautelare. In ogni caso per essere stato condannato, in violazione dell'articolo 521 c.p.p., quale capo della "locale" di Giussano dopo che gli era stato contestato di essere stato il capo della "locale" di Seregno; in relazione ai reati in materia di armi, utilizzando intercettazioni eseguite quattro mesi prima dei fatti; e, in relazione al reato in materia di droga, riconoscendo l'aggravante del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 pur esclusa per altri coimputati. 64.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato al (OMISSIS) le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, benche' si tratti di soggetto incensurato e privi di pendenze, che ha sempre lavorato lecitamente nella vita e si e' limitato ad incontrarsi con parenti. 64.1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte milanese confermato il provvedimento di confisca di una serie di beni appartenenti al (OMISSIS) pur, contraddittoriamente, dopo aver sostenuto che dovessero essere restituite le somme percepite da familiari a titolo di tfr - restituzione, per giunta, irritualmente rinviata al passaggio in giudicato della sentenza - senza considerare quanto ricevuto in via di successione, quanto da lui percepito per il lavoro svolto presso il distributore di benzina del figlio e quanto versato sul suo conto dal figlio medesimo. 64.1.7. Con memoria depositata il 12/05/2014 il difensore dello (OMISSIS) e' tornato ad insistere per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso, con specifico riferimento alla lamentata difformita' tra la circostanza ad effetto speciale come contestata e quella ritenuta nella sentenza di condanna. 64.2. Ritiene la Corte che i ricorsi del (OMISSIS) e dello (OMISSIS) vadano rigettati. 64.2.1. Il primo motivo ed il quarto motivo dei ricorsi, nella parte in cui la difesa si e' doluta dell'impiego della tecnica della motivazione per relationem, sono infondati per le ragioni sopra esposte nei punti 7.2.1. e 5.2.3., il cui contenuto deve intendersi, per comodita' espositiva, qui integralmente riprodotto. 64.2.2. Il secondo motivo dei ricorsi e' inammissibile perche' generico, essendosi i ricorrenti limitati a formulare indeterminate doglianze in ordine alle scelte operate dai Giudici di merito, elencando una serie di massime e proponendo una serie di quesiti, senza, tuttavia, confrontarsi realmente con le parti della motivazione della sentenza gravata nelle quali erano stati esaminati i profili concernenti, in generale, la configurabilita' del delitto associativo contestato al capo 1): profili per i quali si vedano le valutazioni gia' espresse nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4.. 64.2.3. Il terzo e la residua parte del quarto motivo dei ricorsi sono inammissibili perche' presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, essendosi i due imputati limitati a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante la fase delle indagini, sulla base delle quali, con motivazione esauriente e logicamente adeguata, si e' ritenuto di fondare l'affermazione di colpevolezza dei prevenuti in ordine ai delitti loro rispettivamente addebitati. Essendo risultato che il (OMISSIS), gia' affiliato alla ndrangheta con la "dote" di "sgarro", aveva vissuto le vicissitudini della "locale" di Bresso dovute alle iniziative del (OMISSIS) ed al contrasto sorto tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) per la direzione di quel gruppo criminale: della sua pregressa affiliazione all'associazione de qua, sia pur con una "dote" di discussa qualita', avevano parlato il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) in una conversazione intercettata in ambientale) il 23/11/2007; in una successiva captazione del 15/03/2008 il (OMISSIS) era stato registrato mentre aveva chiarito quali fossero le condizioni per la permenanze del (OMISSIS) all'interno della "Lombardia"; significativamente, dopo la uccisione del (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva partecipato a due riunioni di affiliati organizzate la prima dal (OMISSIS) il 06/12/2008 presso il ristorante "(OMISSIS)" di Cologno Monzese, la seconda per tutti gli appartenenti alla "locale" di Bresso il 04/04/2008, presso un ristorante di Cusano Milanino; era risultato, altresi', che in occasione della visita in Lombardia dello ndranghetista (OMISSIS), il (OMISSIS) - che, al momento dell'arresto, era stato significativamente trovato in possesso di un manoscritto con i termini e le formule per l'affiliazione alla ndrangheta - aveva curato i rapporti tra lo stesso ed il (OMISSIS) (v. pagg. 1383-1391 sent. impugn.). Ed essendo stato provato che lo (OMISSIS), gia' a capo di un piccolo gruppo delinquenziale dedito al traffico di stupefacenti, subito prima della uccisione del cognato (OMISSIS), all'epoca a capo della "locale" ndranghetistica di Seregno e Giussano, era entrato in contrasto con lo stesso (OMISSIS) per chi dovesse svolgere un ruolo egemone nella zona, come risultante chiaramente da una serie di conversazioni di sodali captate in ambientale; che in seguito alcuni associati avevano immaginato che l'eliminazione del (OMISSIS) fosse stata il frutto di una iniziativa proprio dello (OMISSIS), che all'epoca dirigeva un gruppo di sodali, considerato a tutti gli effetti affiliato all'associazione ndranghetistica della "Lombardia" (cosi' in una conversazione del 29/03/2008 tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)); che per risolvere i contrasti, collegati principalmente ai criteri di ripartizione dei proventi delle attivita' illecite, che, nel frattempo, erano sorti tra lo (OMISSIS) e il (OMISSIS), si era cercato di fare intervenire anche i "cugini" della ndrangheta calabrese; che, in relazione alla direzione del suo gruppo, lo (OMISSIS) si era anche occupato di organizzare un attentato ai danni di tal (OMISSIS); che nel dicembre del 2008 erano stati intercettati colloqui durante i quali lo (OMISSIS) aveva dato a (OMISSIS) disposizioni per lo spostamento di qualcosa di "scottante" (talora indicata con termini espliciti, come quello di "pistole") in un garage, dove, circa quattro mesi dopo, i carabinieri, eseguendo una perquisizione, avevano trovato un pericoloso arsenale di armi e munizioni, traendo in arresto il (OMISSIS); e che lo spaccio di stupefacenti era stato curato dallo (OMISSIS) e dai suoi fedeli anche per agevolare le attivita' del sodalizio di stampo mafioso di cui essi avevano fatto parte, come risulta dall'accertato utilizzo dei proventi delle iniziative delittuose anche per pagare gli "stipendi" ai singoli sodali e per sovvenzionare l'acquisizione di immobili e vetture in uso al gruppo (v. pagg. 1084-1089 sent. impugn.). E' appena il caso di aggiungere che le doglianze, aventi ad oggetto un'asserita violazione dell'articolo 521 c.p.p., sono inammissibili perche' formulate per la prima volta solo con i ricorsi per cassazione. Conseguentemente inammissibile e' il motivo nuovo dedotto dall'avv. (OMISSIS) non la memoria depositata il 12/05/2014. 64.2.4. Manifestamente infondata e' la doglianza contenuta nel quinto motivo, con il quale il (OMISSIS) si e' lamentato della mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante, in pratica pretendendo una rivalutazione delle circostanze di fatto gia' considerate dai Giudici di merito che, con argomenti logicamente ineccepibili, hanno rilevato come il giudizio di sola equivalenza tra attenuanti e aggravanti garantiva una determinazione della pena finale piu' coerente alla sua funzione, in ragione dei profili obiettivi del grave reato commesso e di quelli soggettivi legati ad una personalita' evidentemente proclive al delitto (v. pag. 1391 sent. impugn.). 64.2.5. L'ultima doglianza del ricorso del (OMISSIS), concernente la disposta confisca di cospicue somme di denaro e di titoli di rilevante entita' nella disponibilita' del prevenuto, e' priva di pregio. La Corte di appello ha correttamente ritenuto di dover dissequestrare e restituire al (OMISSIS) le somme di denaro ed i titoli che lo stesso era riuscito a dimostrare essere stati acquistati con i proventi di una successione e con quanto percepito a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro. Per il resto, e cioe' per il denaro e per gli altri titoli del valore totale di oltre 100 mila euro, con motivazione congrua e rispettosa delle regole che governano la materia, i Giudici di merito hanno ritenuto di disporne la confisca in quanto l'imputato non era riuscito a dimostrane la provenienza lecita, valorizzando la presunzione di illecita formazione derivante dall'accettata sproporzione tra il valore di quei beni e le capacita' reddituali dichiarate al fisco (non potendo essere valorizzati altri dati indicati in maniera molto generica dal ricorrente), pari, negli anni dal 2000 al 2007, a circa 25.000,00 euro all'anno, importo appena sufficiente a fare fronte alle esigenze di vita proprie e dei propri familiari (v. pagg. 1691-1692 sent. impugn.). Quanto alla censura relativa all'omessa immediata restituzione della somma di denaro e dei titoli, dei quali era stato ordinato il dissequestro, va osservato che la doglianza difensiva e' evidentemente inammissibile, in quanto il passaggio in giudicato della presente sentenza, con il conseguente venir meno di ogni ostacolo alla definitiva esecuzione del provevdimento di restituzione, fa emergere la sopravvenuta mancanza di un interesse concreto da parte del (OMISSIS) ad ottenere l'annullamento di quella statuzione (comunque di discutibile correttezza formale). 65. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Rho). 65.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto, con piu' punti, i seguenti cinque motivi. 65.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 34, 125, 185, 192, 525 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', contraddittorieta' e mancanza, per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado, depositata priva di una ampia parte della sua motivazione, e per averne integrato il contenuto, ai sensi dell'articolo 604 del codice di rito, anziche' disporne l'annullamento con la restituzione degli atti al Giudice di prime cure: cosi' violando i diritti di difesa, ad un giusto processo e ad un doppio grado di giurisdizione di merito, pure riconosciuti dagli articoli 5 e 6 CEDU, articoli 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'ONU. In via subordinata i ricorrenti hanno domandato sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 604 c.p.p., comma 5, per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost., e, indirettamente, delle norme di fonte sovranazionale innanzi elencate. 65.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 442 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte territoriale argomentato le proprie decisioni con un acritico impiego del sistema del "copia ed incolla" informatico della motivazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale. 65.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 192 e 521 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', illogicita' ed apparenza, per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di condanna di primo grado, senza indicare gli elementi di prova certi in ordine all'esistenza dell'autonoma struttura sovraordinata di coordinamento "Lombardia" (peraltro smentita dalla sentenza emessa dai giudici milanesi nel processo c.d. "bad boys"); trasferendo dati informativi relativi alla sussistenza di atti intimidatori, posti in essere da appartenenti a talune "locali", ad altre "locali"; non giustificando l'affermazione di esistenza di un'autonoma "locale" di Rho, qualificata dalla capacita' del controllo del territorio, dall'impiego del metodo mafioso e dalla commissione di reati-fine; non provando come il (OMISSIS) potesse essere qualificato stabile e fattivo partecipe di quell'associazione di stampo mafioso, essendo stati valorizzati solo rapporti di parentela e di amicizia con altri calabresi, la partecipazione a talune riunioni ed il contenuto, confuso, de relato ed inattendibile, di intercettazioni ambientali e telefoniche. 65.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta', illogicita' e mancanza, per avere la Corte di merito ingiustificatamente sostenuto che gli appartenenti alla "locale" di Rho disponessero di armi ovvero che di tali armi avesse la disponibilita' il ricorrente. 65.1.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per insufficienza, illogicita', contraddittorieta' e mancanza, per avere la Corte milanese ingiustificatamente negato al (OMISSIS) il riconoscimento delle attenuanti generiche, e per avere omesso di fornire spiegazioni sui criteri seguiti per la quantificazione della pena finale. 65.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 65.2.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono infondati per le ragioni gia' dettagliatamente indicate rispettivamente nei punti 7.2.1. e 5.2.3., al cui contenuto si fa rinvio. 65.2.2. Il terzo motivo del ricorso e' inammissibile perche' diretto a fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge, in quanto, al di la' del formale dato enunciativo, consistente nel sollecitare una diversa lettura delle emergenze processuali rispetto a quella privilegiata dalla Corte territoriale. In generale, quanto alle caratteristiche di mafiosita' ed alla disponibilita' delle armi della organizzazione di stampo ndranghetistico in argomento, e' sufficiente far rinvio alle piu' analitiche valutazioni, sulla completezza e adeguatezza logica della motivazione della sentenza gravata, sopra proposte nei punti dal 5.2.4., 5.2.4.2., 5.2.4.3. e 5.2.4.4., e nel punto 7.2.2.1., da intendersi qui integralmente trascritte. Con motivazione completa e logicamente adeguata, e con una giuridicamente e metodologicamente corretta valutazione dei dati di conoscenza utilizzabili, la Corte di appello ha spiegato come l'esistenza della "locale" ndranghetistica di Rho fosse stata dimostrata dal contenuto di una serie di importanti intercettazioni di conversazioni tra presenti che avevano comprovato come quella fosse una delle piu' vecchie "locali" della Lombardia (cosi' (OMISSIS) e (OMISSIS) in una conversazione registrata il 09/08/2008), pure caratterizzata dall'assenza di un preciso collegamento ad una localita' di origine calabrese e dalla presenza anche di affiliati non originari di quella regione del Sud: "locale" megativamente qualificata da un palese impiego del metodo di intimidazione mafioso, come risultante dalle modalita' di commissione di estorsioni a commercianti del posto (cosi' nelle intercettazioni riguardanti lo (OMISSIS)), di attentati incendiari, di sistemi di "accaparramento di lavoro", di atti di intimidazione anche con l'uso di armi; erano stati il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) ad indicare tale "locale" come una delle articolazioni della "Lombardia" (cosi' nella intercettazione del 06/03/2008); mentre da una ulteriore conversazione tra lo (OMISSIS) e il (OMISSIS) si era avuta conferma dell'esistenza di una "cassa" comune, la c.d. "valigetta" (v. pagg. 857-862 sent. impugn.). In tale contesto le censure mosse dal ricorrente appaiono oltremodo aspecifiche, non confrontandosi con i copiosi elementi di prova che, in maniera congrua, sono stati valorizzati dalla Corte milanese per legittimare le proprie determinazioni, essendo stato chiarito come le intercettazioni ambientali avessero confermato che il (OMISSIS), gia' coinvolto nelle indagini del sequestro della (OMISSIS) e concorrente nella consumazione di molti e gravi reati-fine, era diventato il responsabile di quella "locale" di Rho ("un punto di riferimento, come me...", come aveva detto il (OMISSIS) in una intercettazione del 29/03/2008), ricordando che lo stesso aveva partecipato ad importanti riunioni segrete di affiliati per affrontare questioni organizzative dell'associazione; significativamente si era trovato in compagnia del (OMISSIS) quando questi era stato ucciso per le ragioni piu' volte richiamate; aveva preso parte a riunioni per l'assegnazione di nuove "doti" a singoli associati o per dare solidarieta' a due pericolosi latitanti calabresi; e non aveva presenziato al summit di Paderno Dugnano solo perche' si era recato in Calabria, ed e' eloquente che la sua assenza fosse stata espressamente giustificata dal (OMISSIS) (v. pagg. 865-874 sent. impugn.). 65.2.3. Il quarto motivo del ricorso, avente ad oggetto la doglianza sulla aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., al comma 4 e' privo di pregio per quanto innanzi delineato nel punto 5.2.4.3., da intendersi qui trascritto. Si aggiunga che alcune intercettazioni avevano dato conferma della disponibilita' di specifiche armi, come una pistola calibro nove, o l'arma che era stata chiesta in prestito da un sodale ad un altro "per fare un lavoro", da parte di appartenenti a tale gruppo criminale (v. pagg. 861-862, 874 sent. impugn.). 65.2.4. Manifestamente infondata e' la doglianza concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche e le scelte sulla dosimetria della pena, decisioni espressamente motivate dai Giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravita' dei fatti, al vissuto criminale del ricorrente ed alla totale assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza, essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali e' sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'articolo 133 c.p. (v. pagg. 874-875 sent. impugn.) 66. Ricorso (OMISSIS) (condannato per i reati di detenzione e porto illegale di armi, di cui al capo 6). 66.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 66.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte di appello erroneamente confermato la condanna dell'imputato, confondendo il riferimento che altri avevano fatto alla disponibilita' di armi con la prova dell'effettiva detenzione e del concreto porto delle stesse da parte del (OMISSIS). 66.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p. e Decreto Legge n. 152 del 1991, art, 7 e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte territoriale motivato l'esistenza dell'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa con una mera formula di stile. 66.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192, 125 e 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte distrettuale motivato le proprie determinazioni con un mero "copia ed incolla" informatico del contenuto della ordinanza di applicazione delle misure cautelari. 66.1.4. Vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di valutare il materiale probatorio, costituito dalle trascrizioni di due verbali di interrogatorio e del dispositivo di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, dalla difesa prodotta nel corso del giudizio di secondo grado. 66.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 66.2.1.1 primi due motivi del ricorso del (OMISSIS) sono generici. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi dei delitti oggetto di addebito, posto che, dopo il ritrovamento, il 28/11/2009, da parte dei carabinieri, nel maneggio di Bregnano, di un cospicuo arsenale di armi e munizioni appartenenti al gruppo criminale mafioso di Seregno e Giussano, (OMISSIS), che in quell'occasione era stato tratto in arresto, discutendo in carcere, aveva fatto riferimento a " (OMISSIS)" (OMISSIS) come colui che sapeva dove si trovavano le armi e che avrebbe dovuto accompagnare il fratello per recuperarle: (OMISSIS) che in piu' occasioni era stato citato nel corso di altre conversazioni, pure captate dagli inquirenti, che avevano visto come protagonisti altri soggetti interessati alla custodia di quelle armi; che era stato registrato mentre parlava di questioni illecite con il (OMISSIS) (a conferma che la detenzione e il porto delle armi era svolto nell'interesse dell'associazione mafiosa di cui il (OMISSIS) e altri facevano parte); e che il (OMISSIS) era stato condannato per avere concorso nella consumazione di un omicidio commesso proprio in quel maneggio (v. pagg. 1037-1044 sent. impugn.). 66.2.2. Il terzo motivo del ricorso e' infondato per le ragioni gia' dettagliatamente indicate nel punto 5.2.3., al cui contenuto e' sufficiente fare rinvio. 66.2.3. Manifestamente infondato e' il quarto motivo del ricorso del (OMISSIS). Nella fattispecie non e' ravvisabile alcun vizio di mancanza di motivazione, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non e' tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato - come nel caso de quo e' accaduto - le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo e' stato tenuto presente, si' da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cosi' Sez. 4 , n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 2 , n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590). 67. Ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti alla "locale" di Desio; il primo anche al reato di estorsione aggravata, di cui al capo 21); il secondo ai reati di detenzione e porto illegale di arma, e di ricettazione, di cui ai capi 17) e 96); ed ai reati in materia di stupefacenti, di cui ai capi 149), 150), 151) e 164). 67.1. Con due distinti atti di analogo contenuto, a firma del loro difensore avv. (OMISSIS), i due (OMISSIS) hanno dedotto, con punti in parte comuni e, percio', esaminabili congiuntamente, i seguenti cinque motivi. 67.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 533 c.p.p., articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la condanna di (OMISSIS)in relazione al reato associativo sub capo 1), valorizzando solo il suo coinvolgimento nell'episodio della estorsione in danno del (OMISSIS), senza segnalare alcun altro dato sintomatico di una stabile adesione a quel sodalizio criminale; e per avere confermato la condanna di (OMISSIS) in relazione al medesimo reato associativo, senza chiarire quale fosse stato il suo ruolo ed il contributo all'interno di quel gruppo criminale, risultando solamente dimostrata la sua candidatura alle elezioni amministrative comunali, peraltro con risultato negativo; e non potendo essere oltremodo valorizzato il fatto che venisse chiamato da altri " (OMISSIS)" o che, per l'episodio del (OMISSIS), fosse stato chiamato al telefono dal (OMISSIS), essendo pure lecito il suo coinvolgimento nella questione del vino compra-venduto. 67.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., comma 2, e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e vizio di motivazione, per illogicita', contraddittorieta' e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di (OMISSIS)in relazione al reato di estorsione aggravata in danno del (OMISSIS), benche' fosse incerta la sua identificazione, in quanto in una intercettazione era stato menzionato solo un " (OMISSIS)"; fosse stato provato che l'azione era stata attuata da (OMISSIS) non per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, ma per un litigio sorto a causa di uno schiaffo dato ad un bambino; che i fatti accertati avrebbero, al piu', integrato gli estremi del reato di percosse; e che la persona offesa aveva riferito di essere stato aggredito solo dal (OMISSIS). 67.1.3. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14 e vizio di motivazione, per manifesta illogicita' e travisamento della prova, per avere la Corte di merito valorizzato, a fini di prova a carico di (OMISSIS), il contenuto di una intercettazione dal tenore equivoco, riguardante anche il coimputato (OMISSIS). 67.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 648 c.p., e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte lombarda confermato la condanna di (OMISSIS) in ordine al reato di ricettazione ascrittogli, benche' le carte del processo avessero escluso un qualsiasi apporto causale alla commissione di tale delitto, essendo ingiustificatamente valorizzato il contenuto di una intercettazione avente ad oggetto cautele raccomandate dal (OMISSIS) all'imputato. 67.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 533 c.p.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte meneghina confermato la condanna di (OMISSIS) in relazione ai reati di detenzione illegale e cessione di stupefacente, sulla base di una interpretazione del contenuto di una telefonata basata su mere congetture, ed erroneamente escludendo che quanto richiesto dal (OMISSIS) allo (OMISSIS) riguardasse un attestato di conformita' di un impianto; senza che fosse provato che la droga trovata nella vettura del (OMISSIS) fosse stata ceduta dallo (OMISSIS)Pio Candeloro; che lo (OMISSIS) avesse l'effettiva disponibilita' di stupefacente, di cui ben poteva avere millantato la detenzione; e che la sostanza rinvenuta nella grotta della Madonna, posta nel cortile del condominio dello (OMISSIS), appartenesse effettivamente a quest'ultimo, anche per l'impossibilita' di collegare l'osservazione compiuta dalla polizia giudiziaria al contenuto di intercettazioni. 67.1.6. Con memoria del 19/05/2014, pervenuta via fax, il difensore di (OMISSIS) ha dedotto nuovi motivi in ordine alla violazione di legge, in relazione agli articoli 132 e 133 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, ed il vizio di motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio scelto dai Giudici di merito. 67.2. Ritiene la Corte che i cinque motivi contenuti nei ricorsi dei due (OMISSIS) siano inammissibili in quanto aventi ad oggetto doglianze con le quali, al di la' del formale dato enunciativo, sono state sostanzialmente dedotte solo censure di fatto, dirette ad ottenere una diversa lettura delle emergenze probatorie, alternativa a quella logicamente privilegiata dalla Corte di appello. In pratica i ricorrenti, lungi dal proporre un reale "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilita' tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, hanno presentato le loro impugnazioni per sostenere una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine. Con motivazione adeguata e immune da vizi di congruita' logica, la Corte territoriale, in un ben definito contesto probatorio idoneo a comprovare l'esistenza della "locale" ndranghetistica di Desio (a proposito della quale si vedano le valutazioni sintetizzate nei punti 30.2.3., 46.2. e 53.2.2.), ha chiarito che: - (OMISSIS), che aveva dato la disponibilita' al (OMISSIS), e, dunque, all'intera organizzazione criminale in esame, di candidarsi alle elezioni amministrative comunali di Cesano Paderno (in quanto le intercettazioni avevano riscontrato che l'intenzione del (OMISSIS) era quella di controllare le iniziative amministrative all'interno di quell'ente), era soggetto in piena ed immediata disponibilita' del (OMISSIS), se e' vero che, in occasione del pestaggio che questi stava organizzando in danno del (OMISSIS), aveva chiamato proprio (OMISSIS) per attivarsi con gli altri sodali a cercare la vittima; e che, in altra occasione, (OMISSIS) aveva svolto il compito di "staffetta", a bordo di uno scooter, in favore delle auto sulle quali avevano viaggiato i ndranghetisti, di rango piu' elevato, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Ne' vanno trascurate la presenza del prevenuto alla riunione degli affiliati del 22/11/2008 in un ristorante di Seregno, dove, alla presenza del (OMISSIS), "mastro generale" della "Lombardia", i presenti, tutti aderenti a quella organizzazione criminale, aveva discusso dei problemi operativi derivanti dai contrasti tra gli appartenenti a due "locali"; ed il coinvolgimento di (OMISSIS) in una ulteriore specifica iniziativa delittuosa attuata con il (OMISSIS), consistita nell'esplodere alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo della vetrina di un commerciante, verosimilmente destinatario di una richiesta estorsiva (v. pagg. 1198-1206 sent. impugn.); - la responsabilita' di (OMISSIS) per i reati di detenzione e porto illegali di una pistola era stata fondata sul contenuto di una intercettazione ambientale del 27/01/2009, nel corso della quale il prevenuto, parlando con tal (OMISSIS), aveva ricordato come in occasione di una specifica iniziativa delittuosa, che egli aveva attuato, anche con l'uso di un'arma, contro un soggetto non meglio identificato (dal quale, con la minaccia di ammazzarlo, aveva preteso la consegna di danaro), era stato accompagnato da " (OMISSIS)", del quale aveva apprezzato il coraggio (v. pagg. 1205-1206 sent. impugn.); - l'affermazione di colpevolezza per il concorso di (OMISSIS) nella ricettazione di un semirimorchio, contenente elementi elettrici, rubato il giorno precedente, aveva trovato giustificazione nel contenuto di due intercettazioni del 24/11/2008 da cui era risultato che il prevenuto era stato coinvolto nel nascondimento di quel bene di provenienza furtiva, raccomandando prudenza al (OMISSIS) che, con un altro soggetto, aveva effettuato il materiale trasporto del mezzo (v. pagg. 1208-1209 sent. impugn.); - la responsabilita' di (OMISSIS) in ordine ai quattro episodi delittuosi riguardanti la violazione della disciplina sugli stupefacenti, era stata comprovata dal tenore di alcune intercettazioni che avevano dimostrato come il predetto avesse ceduto a tal (OMISSIS) una partita di cinque grammi di cocaina, allusivamente indicata nella conversazione come "attestato di conformita'", che, da li' a poco, il (OMISSIS) aveva ricevuto da tal (OMISSIS), appositamente incaricato dallo (OMISSIS); come i 26 grammi di cocaina sequestrati a tal (OMISSIS), fossero stati a questo dati da (OMISSIS), che poco prima era entrato nel negozio dello (OMISSIS); come lo (OMISSIS) detenesse anche un grosso quantitativo di hashish, di cui aveva verificato le caratteristiche aprendone un panetto, e che si era preoccupato di vendere per recuperare il denaro necessario per pagarne l'acquisto; ed ancora, come lo (OMISSIS) avesse nascosto un significativo quantitativo di cocaina in una grotta, contenente una statua della Madonna, posta nel cortile condominiale del suo edificio, Madonna alla quale il prevenuto aveva fatto riferimento in una telefonata alla moglie dal contenuto volutamente criptico (v. pagg. 1209-1214 sent. impugn.); - la colpevolezza di (OMISSIS)in ordine ai due delitti contestatigli fosse stata riscontrata dall'accertato suo diretto coinvolgimento nella estorsione consumata ai danni di (OMISSIS): (OMISSIS) che era "capo societa'" e che aveva pure preso parte al summit di capi mafiosi di Paderno Dugnano del 31/10/2009, riunitisi per eleggere il nuovo "mastro generale" della "Lombardia" (v. pagg. 1146-1153 sent. impugn.), in una intercettazione ambientale aveva commentato l'episodio del violento "pestaggio" della persona offesa, in ragione del denaro che questi gli avrebbe dovuto consegnare, menzionando espressamente l'odierno ricorrente, come " (OMISSIS), fratello di (OMISSIS)", tra i partecipanti alla azione, circostanza richiamata anche in un'altra conversazione registrata tra presenti durante la quale il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) erano tornati a commentare l'accaduto. La Corte territoriale ha evidenziato, per un verso, come l'affermazione dell'affiliazione dello Sgro' a quel sodalizio delinquenziale di stampo ndranghetistico fosse stata corroborata tanto dal tenore di una ulteriore intercettazione dalla quale era risultato che il (OMISSIS) aveva diramato una serie di direttive da far pervenire agli altri sodali, tutti sottordinati gerarchicamente rispetto al "capo societa'", ai cui ordini si sarebbero dovuto attenere; quanto dall'accertato coinvolgimento di (OMISSIS) ad una ulteriore iniziativa delittuosa attuata, su indicazione del (OMISSIS), ai danni di tal (OMISSIS), al quale il primo avrebbe dato delle "bastonate" in caso di mancato adempimento della sua obbligazione pecuniaria; analoga attivita' di "esattore", per conto del (OMISSIS), (OMISSIS) aveva svolto nei confronti di tal (OMISSIS) che, vittima di una estorsione attuata dagli affiliati alla "locale" di Desio, aveva menzionato l'odierno imputato come la persona che il (OMISSIS) aveva inviato per riscuotere quanto preteso. Per altro verso la Corte ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie rese dal (OMISSIS) durante la fase delle indagini, pienamente utilizzabili nell'ambito dell'ammesso rito abbreviato, non fossero state smentite dalla successiva deposizione resa dalla stessa persona offesa nel parallelo giudizio dibattimentale svoltosi a carico di altri coimputati, la quale aveva cercato maldestramente di sminuire l'accaduto, apparendo soggetto gravemente provato per la vicenda e rendendo una testimonianza risultata scarsamente attendibile per le numerose contestazioni mosse dal rappresentante della pubblica accusa, cui il teste non aveva saputo replicare, finendo per "arrendersi" e per confermare la sua precedente versione (v. pagg. 1220-1235 sent. impugn.). Infine, va detto che sono inammissibili i motivi nuovi, in quanto, in tema di impugnazioni, il mezzo del "telefax" non e' ammissibile per il deposito in cancelleria di siffatti motivi (cosi', tra le molte, Sez. 6 , n. 18483 del 27/04/2012, Panzitta, Rv. 252716). 67.3. Tuttavia, mentre il ricorso di (OMISSIS) va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata per (OMISSIS), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che dovra' rideterminare la sanzione, considerato che per il prevenuto il calcolo e' stato operato partendo dalla pena base per il reato del capo 151), ritenuto il piu' grave, avente ad oggetto la detenzione illegale di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish. Ed infatti, con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legge n. 272 del 2005, articoli 4 bis e 4 vicies ter (contenente "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 49 del 2006, articolo 1, comma 1,: l'effetto di tale pronuncia e' stato quello di una reviviscenza della disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nella sua versione precedente alle modifiche introdotte con la citata Legge di conversione n. 49 del 2006, che, come noto, aveva - tra l'altro - parificato, ai fini sanzionatori, le droghe "pesanti" a quelle "leggere", con l'eliminazione delle quattro distinte tabelle di cui al d.m. previsto dall'articolo 14 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica, pure modificando i limiti edittali. L'eliminazione, con effetto ex tunc, della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima e la riacquistata efficacia della disciplina previgente ha palesi effetti pratici nel caso di specie, atteso che l'imputato e' stato condannato dai Giudici di merito in base all'ipotesi dell'articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit. nella versione ora abrogata: si tratta di una modifica del trattamento sanzionatorio evidentemente in melius che non puo' non avere effetti favorevoli anche per l'odierno ricorrente, la cui responsabilita' ha comportato l'irrogazione di una sanzione sulla base di parametri oggi non piu' "legali", con necessita' di adeguare la pena da infliggere in ragione dei "nuovi" limiti edittali, se del caso ricalcolando la sanzione partendo dalla pena ‘base' per un diverso ed ora piu' grave reato (valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimita': in questo senso, tra le altre, Sez. 6 , n. 12707 del 24/02/2009, Mazzullo, Rv. 243685; Sez. 6 , n. 16176 del 02/04/2008, Mecaj, Rv. 239557; Sez. 6 , n. 1024 del 17/10/2006, Durante, Rv. 236061). 68. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Seregno e Giussano). 68.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 68.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 604 c.p.p., comma 5, per avere la Corte di appello erroneamente disatteso l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado in quanto emessa senza una parte della sua motivazione, concernente l'esistenza di alcune "locali" di ndrangheta ed il trattamento sanzionatorio per tutti gli imputati. 68.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza ed illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato associativo contestatogli, acriticamente ribadendo l'esistenza della sovrastruttura della ndrangheta detta "Lombardia", contraddittoriamente asserendo che il collaboratore (OMISSIS) fosse intraneo tanto ad una cosca calabrese quanto ad una "locale" lombarda, e trascurando che il gruppo di Seregno e Giussano non avesse avuto alcuna operativita' mafiosa esteriorizzata nel territorio di riferimento. 68.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., comma 3, e articolo 416 bis c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di effettuare alcuna valutazione in ordine all'attendibilita' intrinseca ed estrinseca del collaboratore (OMISSIS). 68.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 603 c.p.p., e articolo 238 c.p.p., comma 2 bis, e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di merito ingiustificatamente disatteso le richieste difensive tese alla non utilizzazione delle dichiarazioni rese contro il (OMISSIS) dai collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). 68.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 68.2.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) sono infondati per le ragioni ampiamente esposte rispettivamente nei punti 7.2.1., dal 5.2.4. al 5.2.4.4., e 64.2.3., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. 68.2.2. Il terzo motivo dell'impugnazione del (OMISSIS) e' inammissibile perche' espressamente dedotto per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. 68.2.3. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' manifestamente infondato. Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' il principio secondo il quale nel giudizio abbreviato d'appello il giudice puo' esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perche' la previsione dell'articolo 441 c.p.p., comma 5, che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, e' estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessita' della prova non e' censurabile in sede di legittimita', se congruamente motivata (cosi', ex multis, Sez. 2 , n. 35987 del 17/06/2010, Melillo, Rv. 248181). A tale criterio la Corte di appello di Milano si e' uniformata, sottolineando come l'acquisizione dei verbali di prova di dichiarazioni rese da vari collaboratori in altro processo svoltosi a carico dello stesso (OMISSIS) fosse comunque utile ai fini della decisione - formula da intendersi evidentemente nel senso della necessita' rispetto alle determinazioni da adottare - giudizio, questo, rispetto al quale la difesa dell'imputato ha formulato una doglianza nella sostanza aspecifica, lamentando solo il mancato rispetto del dato formale normativo, senza tuttavia evidenziare alcun dato che potesse far emergere una incongruita' logica delle decisioni adottate dai Giudici di merito. 69. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Rho; ed ai reati di corruzione, accesso abusivo ad un sistema informatico e furto aggravato, di cui rispettivamente ai capi 85), 88), 91) e 92). 69.1. Con atto sottoscritto personalmente, lo (OMISSIS) ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e articolo 533 c.p.p., ed il vizio i motivazione, per mancanza e contraddittorieta', per avere la Corte di appello confermato la sua condanna in relazione al reato associativo contestatogli, benche' non fosse stata provata l'esistenza del dolo del relativo delitto, ed avendo anzi gli stessi Giudici di merito riconosciuto che egli non faceva parte dell'organizzazione criminale de qua, avendo manifestato il desiderio di "avere uno spazio" in quel sodalizio, i cui appartenenti lo avevano escluso, non lo avevano stimato ne' benvoluto. 69.2. Ritiene la Corte che il ricorso dello (OMISSIS) sia inammissibile, in quanto presentato, al di la' del dato enunciativo, esclusivamente per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, avendo egli sollecitato la Corte ad una non consentita rivalutazione del contenuto delle emergenze processuali segnalate a suo carico. La Corte territoriale, con argomenti logicamente adeguati e privi di incongruenze, ha spiegato che la prova dell'adesione dello (OMISSIS) alla "locale" ndranghetistica di Rho (in ordine alla cui operativita' si veda sopra il punto 60.2.2.), fosse desumibile dagli esiti delle disposte intercettazioni ambientali che avevano comprovato come il predetto fosse stato menzionato dall'amico (OMISSIS), che lo aveva esplicitamente indicato come affiliato alla "locale" e alla "Lombardia"; come avesse la "dote" di "sgarro", partecipasse alla divisione degli introiti delle attivita' criminose comuni, ed avesse concorso, con altri sodali, alla commissione di reati-fine, anche caratterizzati da particolare efferatezza, in attuazione del programma delittuoso di quella "locale", in particolare alla consumazione di estorsioni in danno di imprenditori del luogo; cio' senza che la valenza degli indicati dati informativi fosse stata smentita da una frase, captata dagli inquirenti, pronunciata dallo (OMISSIS) che, probabilmente a causa della sua origine, aveva solo manifestato l'intenzione di "avere piu' spazio" all'interno di una organizzazione criminale della quale faceva senz'altro parte (v. pagg. 882-887 sent. impugn.). 70. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione ai reati di detenzione e porto illegale di armi e munizioni, di cui ai capi 4) e 5); ed a quelli di usura aggravata, di cui ai capi 73) e 74). 70.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), lo (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 70.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 530 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per mancanza e/o illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente confermato la condanna dell'imputato in ordine ai reati di alterazione delle armi, della cui detenzione era stato chiamato a rispondere. 70.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 530 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per mancanza e/o illogicita', per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuta provata la colpevolezza dello (OMISSIS) in relazione al reato di usura in danno della persona offesa (OMISSIS), nonostante fosse emersa una contraddizione tra quanto riferito dalla vittima e quanto dichiarato dal (OMISSIS). 70.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 530 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per mancanza e/o illogicita', per avere la Corte distrettuale operato la riduzione della pena, per la diminuente per il rito abbreviato, non nella misura di un terzo, come stabilito dalla legge, essendosi determinata una difformita' tra il calcolo operato in motivazione ed il risultato finale indicato nel dispositivo. 70.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 530 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per mancanza e/o illogicita', per avere la Corte di merito ingiustificatamente disposto la confisca su un immobile di proprieta' del prevenuto, e ordinato sullo stesso bene anche il sequestro conservativo, benche' l'imputato sia persona capiente, non fosse stato dimostrato il quantum debeatur rispetto ai reati per i quali il prevenuto era stato condannato e non essendo stato provato alcun periculum in mora. 70.2. Ritiene la Corte che il ricorso dello (OMISSIS) vada rigettato. 70.2.1. Il primo motivo del ricorso e' infondato, in quanto l'imputato e' stato condannato per avere detenuto e portato in luogo pubblico una pistola con silenziatore, reati correttamente contestati al capo 4) in relazione alla Legge n. 110 del 1975, articolo 3. Tanto in conformita' con l'orientamento interpretativo di questa Corte per il quale, in tema di reati concernenti le armi, la disponibilita' di un'arma munita di silenziatore rende ipotizzabile il reato di cui alla Legge n. 110 del 1975, articolo 3 in quanto la presenza del silenziatore determina l'aumento della potenzialita' offensiva dell'arma, atteso che il concetto di maggiorata offensivita' non deve identificarsi solo con un aumento della potenza e della precisione dell'arma ma deve ritenersi riferibile anche a quelle situazioni di potenziale impiego nelle quali la disponibilita' di un'arma silenziata costituisce un obiettivo incentivo all'adozione di comportamenti antigiuridici (cosi' Sez. 1 , n. 5381 del 18/04/1997, Parolari, Rv. 207819). 70.2.2. Il secondo motivo del ricorso dello (OMISSIS) e' inammissibile perche' presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, in quanto l'imputato, solo formalmente denunciando una violazione di legge o un vizio di motivazione, ha in pratica domandato una interpretazione delle prove a suo carico diversa rispetto a quella privilegiata dai Giudici di merito, dunque avanzando non consentite censure in fatto. La Corte di appello di Milano ha, invece, chiarito, con motivazione completa ed immune da vizi di illogicita', come l'affermazione di colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto di usura ascrittogli al capo 74) fosse stata basata proprio sul contenuto della conversazione tra la persona offesa (OMISSIS) ed un suo conoscente, intercettata dagli inquirenti, nel corso della quale il primo, nonostante le perplessita' manifestate dal secondo, aveva confermato che proprio (OMISSIS) era il responsabile di quel prestito effettuato con il computo di interessi usurari al tasso del 240% su base annua (v. pag. 1060 sent. impugn.). 70.2.3. Il terzo motivo del ricorso e' manifestamente infondato, in quanto il calcolo della pena - peraltro operato dal Giudice di prime cure con una parte della motivazione della propria sentenza che formalmente non risulta essere stata depositata - e' stato operato correttamente dalla Corte distrettuale, tenendo conto degli aumenti per la continuazione in relazione a tutti e tre i reati "satellite", compreso l'aumento di una "porzione" che, per mero errore materiale, non era stato considerato: la pena finale, dunque, e' stata determinata operando correttamente la riduzione di un terzo per il rito speciale (v. pagg. 1060-1061 sent. impugn.). 70.2.4. Anche il quarto ed ultimo motivo e' inammissibile, in parte perche' aspecifico con riferimento alla confisca obbligatoria disposta ai sensi dell'articolo 644 c.p.; ed in parte perche', con riferimento al disposto sequestro conservativo, generico e formulato per motivi diversi da quelli consentiti: avendo l'imputato contestato, in maniera molto indeterminata, l'affermazione della sussistenza del periculum in mora (congruamente giustificata dalla Corte di appello con riferimento alla mancanza di altri redditi da parte dell'imputato), ed essendosi doluto l'imputato di una mancanza di motivazione in ordine all'an debeatur, laddove i Giudici di secondo grado avevano puntualizzato che il sequestro conservativo era stato correlato alla quantificazione delle spese generali per le intercettazioni di comunicazioni eseguite durante le indagini, largamente impiegate anche per le decisioni sulle imputazioni contestate allo (OMISSIS) (v. pagg. 1694-1695 sent. impugn.). 71. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione; ed ai reati di intestazione fittizia, di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies di cui al capo B); e di bancarotta fraudolenta di cui al capo 2). 71.1. Con due distinti atti, a firma rispettivamente dell'avv. (OMISSIS) e dell'avv. (OMISSIS), dal contenuto in parte comune, lo (OMISSIS) ha dedotto i seguenti otto motivi. 71.1.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la nullita' della sentenza di primo grado in quanto mancante di una parte significativa della sua motivazione e per avere erroneamente integrato tale prima pronuncia. 71.1.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le specifiche doglianze formulate con l'atto di appello in merito all'attribuzione allo (OMISSIS) della veste di gestore di fatto della (OMISSIS) s.r.l.. 71.1.3. (motivo comune ad entrambi i ricorsi). Mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di assunzione di prove nuove, assunte in altro processo, consistenti nelle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) e nel testo di una intercettazione ambientale eseguita in casa di (OMISSIS), e per non avere dato atto dei criteri impiegati per la valutazione delle prove ammesse. 71.1.4. Vizio di motivazione, per mancanza, per avere la Corte di merito confermato la condanna dello (OMISSIS) in ordine al reato associativo, senza avere illustrato le ragioni giustificative di quella decisione ed anzi omettendo di considerare il contenuto di una intercettazione, eseguita in altro processo, concernente una conversazione che aveva visto interessato (OMISSIS). 71.1.5. Mancanza di motivazione, per avere la Corte milanese omesso di spiegare i motivi dell'affermazione di sussistenza del reato di fittizia intestazione di beni. 71.1.6. Mancanza di motivazione, per avere la Corte lombarda confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di bancarotta fraudolenta, senza chiarire quale fosse stato il ruolo dello (OMISSIS) nella fallita (OMISSIS) s.r.l.. 71.1.7. Vizio di motivazione, per avere la Corte meneghina omesso di affrontate le doglianze mosse con l'appello circa il ruolo di organizzatore del sodalizio criminale attributo allo (OMISSIS). 71.1.8. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di dare una risposta alle lamentele mosse con l'appello in ordine alla configurabilita' dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 6 ed alla disposta confisca. 71.2. Ritiene la Corte che il ricorso dello (OMISSIS) vada rigettato. 71.2.1. Il primo motivo del ricorso (corrispondente al primo motivo dell'atto a firma dell'avv. (OMISSIS)) e' infondato per le ragioni analiticamente esposte nel punto 7.2.1., al cui contenuto e' sufficiente fare rinvio. 71.2.2. Tutti i restanti motivi, di entrambi gli atti di ricorso sopra menzionati, sono inammissibili perche' generici. Come piu' volte anticipato, nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, con motivazione congrua (in ordine alla quale si vedano anche le osservazioni formulate con riferimento ai ricorsi presentati dai coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS)), erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi dei delitti oggetto di addebito: spiegando che lo (OMISSIS), gia' appartenente alla ndrangheta calabrese con una posizione di vertice all'interno della sua struttura organizzativa, era stato inviato in Lombardia per "gestire", d'intesa con gli appartenenti alle "locali" della ndrangheta lombarda (che erano entrate in contrapposizione per l'assunzione di direzione diretta di questa vicenda), le vicende della s.r.l. (OMISSIS), societa' attraverso la quale l'associazione di stampo mafioso in argomento aveva contato di poter partecipare alla "ricca torta" di appalti per lavori pubblici indetti da enti territoriali di quella regione del Nord Italia, anche in previsione della organizzazione dell'Expo 2015; che lo (OMISSIS), pure esercitando un forte potere intimidatorio sui dirigenti dell'impresa, aveva assunto di fatto il ruolo di dominus ed amministratore di quella societa', come confermato dai numerosi testi che erano stati escussi in ordine alle modalita' di svolgimento delle riunioni gestionali dell'impresa; che lo (OMISSIS) aveva concorso nella fittizia intestazione delle quote della s.r.l.. Ancora, che gestiva il ristorante "(OMISSIS)" di (OMISSIS), quote acquistate nel 2008 da (OMISSIS), con una serie di operazioni che erano state attuate sotto la "regia" dello (OMISSIS), come era risultato evidente dal tenore di alcune comunicazioni intercettate e dalla ammissioni del coindagato (OMISSIS); che la bancarotta fraudolenta era stata attuata attraverso uno "svuotamento" delle casse della (OMISSIS), con l'esecuzione di pagamenti indebiti in favore della (OMISSIS), di cui lo (OMISSIS) era l'amministratore di fatto, come confermato ancora una volta dalle intercettazioni di conversazioni; e come l'aggravante dell'articolo 416 bis c.p. comma 6 era stata riconosciuta proprio in ragione delle modalita' mediante le quali lo (OMISSIS) si era "insediato" nel controllo della Perego (v. pagg. 1599-1613 sent. impugn.). E' appena il caso di aggiungere che anche le censure riguardanti le decisioni istruttorie, assunte dalla Corte di appello nel corso del giudizio di secondo grado, sono state formulate in maniera molto confusa, senza chiarire quale sia l'effettiva violazione di legge processuale ovvero l'omessa motivazione in cui i Giudici di merito sarebbero incorsi. 72. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1), quale appartenente alla "locale" di Cormano). 72.1. Con atto sottoscritto dall'avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti cinque motivi. 72.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 546 c.p.p., commi 1, lettera e), e 3, articoli 547, 192 e 130 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 127 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), articolo 185 c.p.p., articolo 604 c.p.p., articolo 133 c.p., articoli 3, 24, 25 e 111 Cost., articolo 6 CEDU, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva di declaratoria di nullita' della sentenza di primo grado, perche' mancante di parte della sua motivazione, soprattutto con riferimento al trattamento sanzionatorio, e di regressione del procedimento; e per avere la stessa Corte rigettato la richiesta con la quale era stata eccepita la nullita' della sentenza di prime cure perche' redatta con un acritico "copia ed incolla" informatico della ordinanza di applicazione delle misure cautelari. 72.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articolo 546 c.p.p., commi 1, lettera e), articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, articoli 533 e 598 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la sussistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso con riferimento alla "locale" di Cormano, senza spiegare quale fosse stata la diffusivita' della forza di intimidazione, quale l'assoggettamento e l'omerta' propri del metodo mafioso, e quali i reati-fine commessi in esecuzione di quel programma associativo; e per avere omesso di chiarire quale fosse stato il consapevole contributo dato dal (OMISSIS) a quel sodalizio, soggetto mai menzionato dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), di cui non si conoscevano la "dote" e l'affiliazione, ma solo i rapporti personali con taluni corregionali e la partecipazione a delle "mangiate", senza aver preso parte al piu' volte richiamato summit di Paderno Dugnano. 72.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., commi 4 e 5, articolo 546 c.p.p., commi 1, lettera e), e 3, articolo 192 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 598 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente posto a carico del (OMISSIS) l'aggravante della disponibilita' delle armi, benche' le stesse non fossero state mai trovate nella sua disponibilita' ed gli non ne avesse consapevolezza. 72.1.4. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis, 69 e 133 c.p., articolo 228 c.p., comma 5, articolo 417 c.p., articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), 125, e comma 3, e articolo 598 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte milanese omesso di determinare la pena base, ingiustificatamente negato all'imputato la concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, nonostante il suo stato di incensuratezza, il buon comportamento processuale, il lavoro e la sua famiglia, il suo ruolo marginale nelle vicende de quibus; ed erroneamente disposto l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, peraltro nella misura di tre anni. 72.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 185 c.p., articolo 546 c.p.p., commi 1, lettera e), articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 598 c.p.p., articolo 212 disp. att. c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte lombarda erroneamente ammesso come parti civili la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, la Regione Lombardia ed il Comune di Paderno Dugnano, benche' si tratti di enti carenti di interesse, e senza che sia stata data prova del danno che gli stessi avrebbero subito. 72.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 72.2.1. Il primo, il secondo - nella sua parte generale concernente la configurabilita' del reato associativo de quo - il terzo, il quarto - nella parte concernente l'applicazione della misura di sicurezza - ed il quinto motivo del ricorso del (OMISSIS) sono infondati per le ragioni analiticamente esposte rispettivamente nei punti 7.2.1., 5.2.3., dal 5.2.4. al 5.2.4.4., 5.2.6. e 7.2.6., il cui contenuto, per comodita' espositiva, deve intendersi qui integralmente riprodotto. 72.2.2. Il secondo motivo del ricorso, nella parte piu' direttamente riguardante le prove a carico del (OMISSIS), e' inammissibile perche' presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Ed invero, risulta esattamente risolta, sotto il profilo giuridico e metodologico, la questione concernente la partecipazione del prevenuto al gruppo criminale in argomento, tenuto conto che era stata accertata la sua significativa presenza a plurimi incontri riservati di affiliati, organizzati per l'assegnazione di "doti" a singoli associati o per la nuova formalizzazione dell'adesione di altri soggetti (cosi', il 26/06/2009 per l'attribuzione della "dote" di "quartino" al (OMISSIS) ed il 31/10/2008, per altra "dote" al fratello del (OMISSIS)); che egli era stato menzionato tra gli affiliati su cui il (OMISSIS) avrebbe potuto fare affidamento per creazione di altra "locale" (cosi' nella conversazione del 25/05/2008 tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)); che in altro colloquio registrato dagli inquirenti, il (OMISSIS) lo aveva citato come loro "compare", addetto allo svolgimento del compito di "cuoco"; e che il collaboratore (OMISSIS) non lo aveva menzionato in quanto aveva ammesso che gli affiliati ad una "locale" non conoscevano tutti gli aderenti ad altre "locali" (v. pagg. 528-534 sent. impugn.). Solo con una non consentita rivalutazione di quelle emergenze sarebbe possibile oggi giungere ad una diversa conclusione; ne' e' riconoscibile alcuna violazione di legge, essendo stato nella giurisprudenza di questa Corte puntualizzato che la mancata prova della legalizzazione - cioe' dell'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa - non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione, considerato che la "legalizzazione" costituisce il dato formale, ed usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nella organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all'organizzazione criminosa allorche' l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione; l'articolo 416 bis c.p. incrimina chiunque fa parte della associazione, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali egli entri a far parte dell'organizzazione criminosa (cosi' a partire da Sez. 1 , n. 13070 del 06/04/1987, Aruta, Rv. 177303; nello stesso senso, piu' di recente, Sez. 5 , n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, non mass. sul punto; e Sez. 5 , n. 6101/04 del 21/11/2003, Bruno e altro, Rv. 228058). 72.2.3. I restanti motivi sono inammissibili perche' manifestamente infondati. Premesso che la Corte di appello ha calcolato la pena partendo da una pena base pari al limite edittale minimo, va osservato che il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimita', si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della durata della misura di sicurezza e della concessione delle attenuanti generiche. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine alla durata di quella misura e all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie, con una motivazione che va letta nella sua globalita' e nei richiami impliciti, legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare al (OMISSIS) le attenuanti generiche dato che, a fronte del formale stato di incensuratezza e di altri generici elementi inidonei a giustificare la formulazione di un giudizio di particolare benevolenza nei riguardi dell'imputato, questi si era reso responsabile di un reato con caratteristiche di obiettiva gravita'; ragioni valide, pure in considerazione del mancato accertamento di una cessazione del vincolo malavitoso, anche a legittimare la determinazione adeguata in ordine alla durata di applicazione della misura di sicurezza (v. pagg. 535-536 sent. impugn.). 73. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Seregno e Giussano; nonche' ai reati di detenzione porto illegale di armi e munizioni, di cui capo 4); e di detenzione illegale di droga, di cui al capo 139). 73.1. Con atto sottoscritto personalmente, il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 73.1.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 177 e 179 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 597, 192, 185, 525 e 604 c.p.p., anche con riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost., articoli 5 e 6 CEDU, articolo 14 Patto internazionale dei diritti dell'uomo, e vizio di motivazione, per contraddittorieta' ed illogicita', per avere la Corte di appello provveduto ad integrare e sostituire la parte di motivazione mancante della sentenza di primo grado che, invece, avrebbe dovuto dichiarare nulla, con conseguente restituzione degli atti al Giudice di prime cure. 73.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p. e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e illogicita', per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo aggravato del capo 1), in specie di un attuale metodo mafioso e di una disponibilita' di armi del gruppo, e per avere considerato il (OMISSIS) stabile ed organico aderente a quel sodalizio criminale 73.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato all'imputato le attenuanti generiche e determinato la pena staccandosi dai minimi edittali. 73.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada rigettato. 73.2.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' dettagliatamente delineate nel punto 7.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 73.2.2. Gli altri due motivi sono inammissibili perche' generici. Come si e' gia' avuto modo piu' volte di sottolineare, nella giurisprudenza di legittimita' si e' chiarito che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3 , n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4 , n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2 , n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata e con una generica elencazione di massime giurisprudenziali, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto associativo oggetto di addebito - non essendo stata formulata alcuna doglianza in ordine ai restanti reati posti in continuazione - e le ragioni, legate alla posizione assunta dal prevenuto nel sodalizio criminale in argomento ed alla totale assenza di atteggiamenti collaborativi, ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ad una riduzione della pena, fissata in misura gia' ritenuta congrua rispetto ai criteri dell'articolo 133 c.p. ed alla funzione di rieducazione della sanzione finale inflitta (v. pagg. 1064-1071 sent. impugn.). 74. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione ai reati commessi in violazione della disciplina sugli stupefacenti, di cui ai capi 128), 130), 132) e 134). 74.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 74.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 546 e 581 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'atto di appello fosse stato presentato solo con riferimento alle imputazioni dei capi 128) e 134), laddove con quella impugnazione era stata lamentata la trasposizione acritica, nella sentenza di primo grado, del contenuto della ordinanza genetica della misura cautelare in relazione a tutti e quattro le imputazioni contestate. 74.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., comma 2, e articolo 546 c.p.p., lettera e), e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello valorizzato prove indiziarie prive di valenza dimostrativa, senza chiarire quale fosse stato il ruolo dell'imputato, limitatosi ad una mera opera di accompagnamento, rispetto a quello di (OMISSIS) e di (OMISSIS), e quale fosse stato il contenuto del pacchetto prelevato dall'odierno ricorrente. 74.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 533 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale omesso di applicare la regola "dell'oltre il ragionevole dubbio", che avrebbe dovuto imporre l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli. 74.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 546 c.p.p., lettera e), articolo 133 c.p., articolo 27 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte di merito disatteso, con mere clausole di stile, la richiesta di riduzione della pena in ragione della personalita' dell'imputato, della sanzione irrogata a coimputati e della funzione di rieducazione della pena. 74.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile. 74.2.1. Il primo motivo del ricorso e' manifestamente infondato. Del tutto corretta e' stata la decisione della Corte territoriale che, nel disattendere la questione generale di nullita' della sentenza di primo grado che era stata proposta dall'appellante, ha evidenziato come, nel merito, nell'atto di impugnazione le doglianze fossero state formulate solo in relazione alle imputazioni dei capi 128) e 134), non anche a quelle dei capi 130) e 132), con riferimento alle quali la responsabilita' del (OMISSIS) doveva considerarsi definitivamente accertata (v. pag. 722 sent. impugn.). 74.2.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS), strettamente connessi tra loro e, percio', esaminabili congiuntamente, sono inammissibili perche' presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. L'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di la' del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non e' consentita in sede di legittimita'. D'altra parte, la motivazione della sentenza gravata si presenta completa e adeguata sotto l'aspetto logico, avendo la Corte lombarda evidenziato come la prova che la cocaina spacciata dal coimputato (OMISSIS) era stata a questi ceduta sia da (OMISSIS) che dal cugino (OMISSIS), fosse desumibile dal fatto che il primo, che era stato sollecitato a vendere altri due chili di quello stupefacente, si era subito dopo rivolto proprio ai (OMISSIS). Ed avendo la Corte di appello pure sottolineato come non fosse ragionevolmente credibile che il pacchetto lasciato dal (OMISSIS) nell'armadietto di plastica, poi prelevato dal coimputato (OMISSIS) e da questi consegnato ad un cliente, contenesse delle uova raccolte poco prima da un pollaio, sia perche' quel pacchetto venne maneggiato dal (OMISSIS) in maniera incompatibile con un contenuto fragile, sia anche perche' non vi erano motivi particolari che quell'involucro venisse lasciato nel citato armadietto di metallo. D'altro canto, la Corte ha convincentemente spiegato come quei due episodi dovessero essere collegati al fatto che qualche giorno dopo, proprio in quell'armadietto, gli ufficiali di polizia giudiziaria avevano rinvenuto il materiale tipico per il confezionamento della droga, quali un bilancino di precisione e sacchetti di plastica, e come nella vettura del (OMISSIS) fosse stato trovato un pacchetto contenente ben 400 grammi di cocaina e, sempre nella medesima circostanza, addosso al (OMISSIS) fosse stata scoperta la somma di 38.000,00 euro, fondatamente ritenuto provento dello spaccio dello stupefacente (v. pagg. 723-726 sent. impugn.). 74.2.3. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso e' manifestamente infondato, avendo la Corte milanese puntualizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi di illogicita', come la sanzione finale fosse adeguata in ragione della obiettiva gravita' dei fatti accertati, della duplice natura e dei quantitativi non modici delle droghe spacciate dal ricorrente, non sussistendo alcun irragionevole disparita' di trattamento rispetto a coimputati che avevano avuto un diverso ruolo in quelle vicende o che avevano definito la loro posizione con una sentenza di patteggiamento (v. pagg. 726-727 sent. impugn.). 74.2.4. E' doveroso di aggiungere - con cio' esaminando di ufficio una questione che non e' stata dedotta dal ricorrente - che il principio dell'applicazione della disciplina piu' favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non opera quando gli stessi costituiscono reati-satellite, perche', nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione piu' grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti (cosi' Sez. 6 , n. 12727 del 06/03/2014, Aiello e altri, non mass.). Valutazione, questa, che e' qui valida per il (OMISSIS), per il quale il reato di cui all'articolo 132), avente ad oggetto sostanza stupefacente del tipo hashish, e' stato posto in continuazione con altro reato piu' grave (per giunta, senza operare, per un evidente errore materiale, alcun aumento di pena per quella imputazione). 75. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato di turbata liberta' degli incanti, aggravata ai sensi dell'articolo 353 c.p., comma 2 di cui al capo O) dell'imputazione). 75.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS) il (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 75.1.1. Violazione di legge, in relazione a norme del diritto penale processuale stabilite a pena di nullita', e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello motivato sulle doglianze contenute nell'impugnazione con una mera operazione di "copia ed incolla" rispetto alle argomentazioni valorizzate dal giudice di primo grado. 75.1.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna dell'imputato pronunciata in primo grado, benche' le carte del processo non avessero affatto dimostrato l'esistenza di comportamenti collusivi o altri mezzi fraudolenti, costituenti elemento oggettivo del reato contestato: non spettando al sindaco alcuna competenza in ordine alla pubblicazione del bando di gara; non essendo stata provata alcuna iniziativa del (OMISSIS) diretta a impedire la partecipazione alla gara di altra impresa facente capo all'assessore (OMISSIS), ne' provato l'impegno del sindaco a modificare il titolo dell'aggiudicazione o la ricezione di due buste di offerte da parte del prevenuto; e non avendo alcuna rilevanza la comunicazione, fatta dal (OMISSIS) ad un coimputato, della mancata partecipazione di altre imprese alla gara, perche' informativa fornita ben quattro giorni prima della scadenza del termine della gara medesima. 75.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 353 c.p., comma 2, per avere la Corte distrettuale ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dal predetto comma, benche' fosse risultato che il sindaco (OMISSIS), mero organo di direzione politica, non aveva compiuto alcun atto essenziale nella procedura di gara, atti di competenza esclusiva dei dirigenti di settore. 75.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati. 75.2.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' ampiamente sopra esposte nel punto 5.2.3., al cui contenuto e' sufficiente qui fare rinvio. 75.2.2. Il secondo, articolato motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato, in parte per le ragioni - specificamente concernenti la idoneita' delle condotte, oggetto di addebito, ad integrare gli estremi del reato di turbata liberta' degli incanti - dettagliatamente delineate nel punto 34.2.1., al cui contenuto si fa rinvio; in parte perche' presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di la' del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non e' consentita in sede di legittimita'. La Corte di appello, con motivazione adeguata ed immune da vizi di illogicita', ha chiarito come la colpevolezza del sindaco (OMISSIS) in ordine al reato ascrittogli, avesse trovato fondamento nelle emergenze probatorie che avevano consentito di accertare il diretto coinvolgimento del prevenuto nella programmazione e nell'attuazione di quella iniziativa collusiva e fraudolenta, attivita' che aveva visto come altri protagonisti l' (OMISSIS), vice direttore di una banca locale, (OMISSIS), imprenditore immobiliare ed amministratore della societa' PDF, e (OMISSIS), direttore sanitario dell'asl: essendo stato dimostrato dal contenuto di alcune intercettazioni non solo l'esistenza di una serie di contatti, immediatamente precedenti all'approvazione del bando pubblico per l'assegnazione dell'area, tra l' (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il sindaco, ma anche le fitte comunicazioni tra il (OMISSIS), l' (OMISSIS) ed il (OMISSIS) per studiare il contenuto del bando di gara e per superare gli apparenti problemi che avrebbero impedito la partecipazione della societa' PDF; decisive appaiono le conversazioni captate dagli inquirenti da cui risulta che l'intesa per limitare la diffusione del bando di gara era stata commentata dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) ("...se l'avessero messo sul giornale, con il cazzo che avreste vinto..."); che dell'accordo clandestino con il sindaco per la presentazione delle due buste, contenenti diverse offerte, il (OMISSIS) aveva parlato con l' (OMISSIS), che aveva poi preparato le buste, buste portate dal (OMISSIS) al (OMISSIS) (il quale, pur negando una intesa collusiva, aveva riconosciuto di avere ricevuto quelle due buste); che la proposta di "ricompensare" il sindaco per l'attivita' svolta era venuta proprio dal (OMISSIS). Ne' va trascurato, a conferma dell'esistenza dell'accordo collusivo, che l'impegno assunto dal sindaco a trasformare, in un secondo momento, il titolo dell'aggiudicazione dal diritto di superficie a quello di proprieta', lungi dal rappresentare direttamente un atto di turbamento della gara, e' manifestazione sintomatica di quella intesa (che l'imprenditore privato aveva accettato solo perche' gli era stata garantita appunto la piena proprieta' del terreno) funzionale all'alterazione dello svolgimento della gara di appalto (v. pagg. 918-937 sent. impugn.). 75.2.3. Il terzo motivo del ricorso e' fondato per le argomentazioni gia' tratteggiate nel punto 34.2.3., da intendersi qui integralmente trascritto. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata anche per il (OMISSIS), limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 353 c.p., comma 2, circostanza eliminata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la sola rideterminazione della pena. 76. Ricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (condannati tutti e tre per il reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quali appartenenti alla "locale" di Erba; ed ai reati di falso, ricettazione e favoreggiamento aggravati, di cui ai capi 80), 81) e 82); il primo ed il terzo anche in relazione ai reati di detenzione e porto illegale di armi, di cui al capo 46); il solo terzo ai reati di detenzione illegale di un'arma, di cui al capo 48); di tentata estorsione aggravata, di cui al capo 68); di detenzione illegale di cocaina, di cui al capo 135); di intestazione fittizia di quote sociali, di cui al capo G). 76.1. Con tre distinti atti a firma dell'avv. (OMISSIS), dal contenuto in parte sovrapponibile e, dunque, esaminabili congiuntamente, i tre (OMISSIS), con una pluralita' di punti (molti dei quali comuni), hanno dedotto i seguenti dodici motivi. 76.1.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado nulla perche' mancante della motivazione in punto di aggravanti, attenuanti e trattamento sanzionatorio. In linea subordinata, la difesa ha chiesto sollevarsi la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 604 c.p.p., per contrasto con agli articoli 3, 24 e 111 Cost., per violazione del principio della obbligatorieta' della motivazione di ogni singolo provvedimento giurisdizionale. Con memoria depositata il 10/05/2014, l'avv. (OMISSIS) e' tornato ad insistere per l'accoglimento di tale motivo sottolineando come il mancato deposito della motivazione della sentenza di primo grado nella parte riguardante alcune "locali" di ndrangheta avesse inciso sul capo d'imputazione nel suo complesso. 76.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 453 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado emessa all'esito di un giudizio immediato instaurato in assenza dei presupposti richiesti da quelle disposizioni, dato che il procedimento di impugnazione de libertate non era stato definito. A tal fine e' stata sollecitata la rimessione del ricorso alle Sezioni unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto aul punto. 76.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e manifesta contraddittorieta', per avere la Corte distrettuale erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio gia' sollevata dinanzi al Giudice di prime cure. 76.1.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 192 e 533 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza ed illogicita', per avere la Corte di merito confermato la condanna di primo grado dei (OMISSIS) in relazione al reato associativo loro addebitato, benche' non fosse stata provata una piena, consapevole e fattiva adesione dei prevenuti a quella associazione di stampo mafioso, e nonostante non fosse stata provata l'esistenza della "locale" di Erba, anche per l'assenza di reati-fine manifestazione del metodo di intimidazione mafioso: laddove le carte avevano provato solo la presenza di meri rapporti parentali o di solidarieta' tra soggetti conterranei, peraltro indebitati, e l'assenza di formali atti di affiliazione degli imputati; la estraneita' di (OMISSIS) e (OMISSIS) allo spaccio di droga ed al favoreggiamento di latitanti; la mancata partecipazione di (OMISSIS) a summit o riunioni di affiliati; e che non vi era affatto prova che (OMISSIS) avesse svolto un ruolo di capo ed organizzatore. 76.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., articoli 192 e 533 c.p.p., e vizio di motivazione, per travisamento della prova, in ordine alla partecipazione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ad attivita' di interferenza su iniziative economiche del territorio lombardo; per avere la Corte milanese valorizzato il solo dato di rapporti di parentela o di affinita' e per avere trascurato che essi si erano opposti alle logiche della ndrangheta, svolgendo attivita' economiche in concorrenza con quelle di una societa' di affiliati; che lo (OMISSIS) o altri soggetti avevano escluso di aver subito pressioni o intimidazioni di alcun genere dai (OMISSIS); che il (OMISSIS) aveva manifestato motivi di risentimento e astio verso i (OMISSIS); che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano lavorato solo come dipendenti della ditta Castello. 76.1.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 378, 497 bis e 648 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la compatibilita' tra l'ipotesi di favoreggiamento aggravato e la partecipazione all'associazione mafiosa destinataria dell'agevolazione. 76.1.7. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza o contraddittorieta', per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato agli imputati Francesco e (OMISSIS) le attenuanti generiche ed una riduzione della pena, trascurando il loro ruolo secondario e la giovane eta' di Francesco; e per non avere fornito un'adeguata motivazione individualizzante in ordine alla scelta della pena finale, anche con disparita' di trattamento tra imputato ed imputato. 76.1.8. Violazione di legge, in relazione all'articolo 267 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, per avere la Corte di merito erroneamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che avevano riguardato (OMISSIS), in quanto eseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini. 76.1.9. Violazione di legge, in relazione agli articoli 416 bis, 378, 497 bis e 648 c.p., articoli 192 e 533 c.p.p., e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per avere la Corte di appello ritenuto (OMISSIS) direttamente coinvolto nella vicenda riguardante il favoreggiamento dei due latitanti, benche' la difesa avesse dimostrato che i documenti, cui lo stesso aveva fatto riferimento in una conversazione intercettata, erano quelli riguardanti la compra-vendita di una betoniera. 76.1.10. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte territoriale confermato il provvedimento di confisca di denaro trovato nella disponibilita' di (OMISSIS), senza che fosse stata motivata la pertinenzialita' di tale importo rispetto al ritenuto reato associativo e senza considerare che quel denaro era, comunque, costituito dai risparmi del lavoro svolto in precedenza dal prevenuto come autista in favore dello zio (OMISSIS). 76.1.11. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente confermato la colpevolezza di (OMISSIS) in relazione ai reati contestatigli ai capi 135) e 68), ed ai reati in materia di armi: senza considerare che il prevenuto aveva al piu' manifestato l'intenzione di acquistare della droga, poi mai comprata (fatto questo per il quale l'imputato avrebbe dovuto beneficiare del riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve, di cui al comma 5 del suddetto articolo 73); trascurando che il (OMISSIS) non era stato mai costretto a versare denaro a (OMISSIS) o al (OMISSIS); e mancando di considerare che (OMISSIS) era stato condannato per un porto illegale di arma contestato come commesso in una data diversa da quella per cui il fatto era stato ritenuto consumato. 76.1.12. Violazione di legge, in relazione all'articolo 597 c.p.p., per avere la Corte di appello irrogato a (OMISSIS) una sanzione finale piu' grave rispetto a quella infittagli dal Giudice di prime cure, in particolare aumentando l'entita' delle sanzioni riferibili ai reati "satellite"' posti in continuazione. 76.2. Ritiene la Corte che i ricorsi dei tre (OMISSIS) - anche con riferimento agli ulteriori atti di impugnazione firmati rispettivamente dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), i cui motivi saranno esaminati avanti - vadano rigettati. 76.2.1. I primi tre motivi dei ricorsi a firma dell'avv. (OMISSIS) sono infondati per le ragioni dettagliatamente esposte nei punti 7.2.1., 5.2.2. e 6.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 76.2.2. Il quarto ed il quinto motivo dei ricorsi a firma dell'avv. (OMISSIS), strettamente connessi tra loro, nelle parti di carattere piu' generale, sono privi di pregio per le argomentazioni analiticamente delineate nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., da intendersi qui integralmente trascritti. Le censure che attengono piu' specificatamente alla posizione dei tre (OMISSIS) sono poi tutte in fatto, in quanto dirette ad ottenere una differente interpretazione delle emergenze processuali rassegnate a loro carico; ed avendo la Corte territoriale, con motivazione completa e logicamente adeguata, desunto, da un lato, la prova dell'esistenza della "locale" ndranghetistica di Erba da una serie di circostanze specifiche la cui valenza i ricorrenti si sono ben guardati dal mettere in discussione o la cui valenza e' stata criticata con argomentazioni generiche (v. pagg. 1451-1453 sent. impugn.); da altro lato, la dimostrazione: della stabile adesione di (OMISSIS) a quel gruppo criminale dall'accertato svolgimento, da parte del prevenuto, di un ruolo di "alter ego" rispetto a quello del padre (OMISSIS) (che, in un colloquio, intercettato in ambientale il 02/01/2009, aveva evidenziato il "potere che aveva lui ad Erba", riconoscendo che il responsabile della "locale" di Erba era proprio lui, il che e' sufficiente a ritenere la manifesta infondatezza della doglianza concernente il riconoscimento dell'aggravante di capo ed organizzatore; tant'e' che questi era stato invitato al piu' volte menzionato summit dei capi delle "locali" lombarde a Paderno Dugnano, dove non si erra recato per contingenti dissidi con altri associati); e della adesione di (OMISSIS) allo stesso gruppo diretto dallo zio (OMISSIS). D'altra parte, mentre nel ricorso si e' fatto riferimento, in maniera molto confusa, ad una serie di questioni concernenti appalti e rapporti con altre ditte, si e' volutamente trascurato di considerare una serie di dati di inequivoca valenza probatoria, quale l'accertata assegnazione, da parte di (OMISSIS), al (OMISSIS) del compito di custode delle armi del gruppo (alcune delle quali, ben tre pistole, rese "clandestine" con una falsa denuncia di furto); il verificato concorso dei tre (OMISSIS) nel favoreggiamento personale di due pericolosi latitanti calabresi; l'accertata attivita' di ricezione e smistamento di informazioni e direttive impartire dal capo della "locale" ai suoi subalterni; la presenza di (OMISSIS) e (OMISSIS) in Calabria, con incontri con esponenti della ndrangheta di quella regione; il compito di "messaggero" o di body guard svolto da (OMISSIS) in favore dello zio (OMISSIS), rispetto a notizie inviate loro da ndranghetisti calabresi o a soggetti la cui incolumita' personale i due erano preoccupati di tutelare in occasione di un incontro. Ne' e' stato trascurato il coinvolgimento di (OMISSIS) e (OMISSIS) in una serie di iniziative intimidatorie volte a garantirsi il controllo nella zona delle attivita' di "movimentazione terra", coinvolgimento di cui aveva riferito il (OMISSIS), con dichiarazioni attendibili (significativo era stato il fatto che il (OMISSIS), sentito in giudizio in altro processo, aveva cercato, poco credibilmente, di "edulcorare" le precedenti indicazioni, confermandone alla fine il tenore, ma cosi' dimostrando di non avere alcun livore verso gli accusati) che avevano trovato riscontro nel contenuto delle intercettazioni disposte dagli inquirenti (eloquenti le minacce formulate da (OMISSIS) al (OMISSIS)); nonche' di entrambi i predetti imputati in una vicenda concernente la compra-vendita di un rilevante quantitativo di stupefacente (v. pagg. 1462-1471, 1506-1513, 1517-1521 sent. impugn.). 76.2.3. Il sesto dei motivi sopra indicati, riferibile ai ricorsi a firma dell'avv. (OMISSIS) per tutti e tre i (OMISSIS), nonche' l'ottavo ed il nono di quei motivi, presenti nel ricorso firmato per (OMISSIS), sono inammissibili perche' aventi ad oggetto violazioni di legge (in esse assorbiti i prospettati vizi di motivazione) dedotte, nei termini indicati, per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 76.2.4. Manifestamente infondato e' il settimo motivo dei ricorsi dell'avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto la Corte ha correttamente e adeguatamente motivato sia la decisione di negare agli imputati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che le scelte sulla quantificazione della pena finale: in quanto (OMISSIS), nonostante la sua giovane eta', aveva fornito al sodalizio criminale de quo, con atteggiamenti risoluti, un contributo non episodico ed ampio, e non aveva mostrato, con la sua condotta processuale, alcun segno da poter valorizzare per lui favorevolmente; e perche' (OMISSIS) era risultato gravato da precedenti di una certa rilevanza (v. pagg. 1516 e 1521 sent. impugn.). 76.2.5. Manifestamente infondato e' il decimo dei motivi sopra elencati, contenuto nel ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS) nell'interesse del solo (OMISSIS), in quanto la Corte di appello, confermando la confisca della somma di 9.500,00 euro trovati, in banconote da 500,00 euro, nella disponibilita' del prevenuto al momento del suo arresto, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimita', secondo i quali che, in tema di confisca ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito con modificazioni nella Legge n. 356 del 1992, la necessaria valutazione dell'accertamento della sproporzione del valore dei beni oggetto di sequestro e poi di confisca rispetto alla situazione reddituale ed alle attivita' economiche del soggetto, va compiuta con riferimento al momento in cui i beni sono entrati a far parte del patrimonio dell'interessato, dovendosi ritenere inlnfluenti favorevoli vicende economiche successive (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 47567 del 20/11/2013, P.M. in proc. Balducci, Rv. 258030); e, ai fini della operativita' di tale disciplina, e' irrilevante il requisito della pertinenzialita' tra bene da confiscare e reato, sicche' detta confisca non e' esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui e' intervenuta condanna (cosi', tra le molte, Sez. 5 , n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381). Di tali regulae iuris i Giudici milanesi hanno fatto buon governo osservando come l'imputato non avesse giustificato la lecita provenienza di quella somma di denaro, del tutto sproporzionata rispetto alle sue modeste capacita' reddituali in quell'anno e negli anni immediatamente precedenti (v. pagg. 1695-1696 sent. sent. impugn.). 76.2.6. Mere censure in fatto sono contenute nell'undicesimo dei motivi sopra elencati, riferibile al ricorso presentato dall'avv. (OMISSIS) nell'interesse di (OMISSIS), in quanto dirette ad ottenere una mera rivalutazione dei dati informativi acquisiti, cosa non consentita in sede di legittimita'. La motivazione della sentenza gravata si presenta conforme alle richiamate norme di diritto penale, sostanziale e processuale, completa e priva di contraddizioni o incongruenze logiche, avendo i Giudici di merito correttamente individuato nei fatti cosi' come accertati i presupposti per la configurabilita' dei delitti contestati al prevenuto nei capi 68) e 48): essendo stato accertato che (OMISSIS) si era reso responsabile della tentata estorsione in danno del (OMISSIS), al quale aveva indirizzato un'esplicita minaccia, registrata in una conversazione intercettata, e della detenzione porto illegale di una arma non identificata, di cui aveva sostenuto, in altra intercettazione, essersi munito per difendere un amico (v. pagg. 1468 e 1473 sent. impugn.). Le doglianze relative all'imputazione del capo 135) sono, invece, inammissibili perche' formulate per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. 76.2.7. Inammissibile e' il dodicesimo dei motivi sopra elencati, in quanto la difesa di (OMISSIS) si e' doluto di una violazione del principio del divieto di reformatio in peius, laddove le determinazioni adottate dalla Corte di secondo grado, in ordine ai criteri di calcolo e di quantificazione della pena, erano state motivate per la prima volta solo nel giudizio di appello - difettando la relativa parte motivazionale nella sentenza di prime cure - ed essendo stato rispettato l'esito finale del calcolo rispetto alla sanzione irrogata in primo grado (V. pagg. 1479-1480 sent. impugn.). 76.3.1. Con altro autonomo atto a firma dell'avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto altri otto motivi, dei quali il secondo (in ordine alle decisioni adottate sulla incompetenza per territorio), il terzo (concernente la configurabilita' del reato associativo contestato con riferimento al territorio della cittadina di Erba), il quarto (relativo alla prova che (OMISSIS) facesse parte di quell'associazione di stampo mafioso) e l'ottavo motivo (inerente al diniego delle attenuanti generiche) riprendono l'analogo contenuto di quelli sopra elencati a proposito del ricorso presentato a firma dell'avv. (OMISSIS), talche' devono considerarsi privi di pregio per le ragioni gia' esplicitate nei punti 76.2.1., 76.2.2. e 76.2.4. 76.3.2. Il primo motivo di tale atto di ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS) (con il quale sono stati dedotti la violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 195 c.p.p., ed il vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per l'impiego, da parte del Giudice di primo grado, della tecnica della motivazione per relationem) e' infondato per le ragioni gia' esplicitate nel punto 5.2.3., al quale si fa rinvio. 76.3.3. Il quinto ed il sesto motivo di tale ricorso (con i quali sono stati dedotti la violazione di legge, in relazione agli articoli 192 e 195 c.p.p., Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 - con riferimento ai reati del capo 46) - ed il vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere la Corte di appello erroneamente confermato la condanna di (OMISSIS) in ordine a quei delitti, anche utilizzando le dichiarazioni accusatorie del coimputato (OMISSIS), scarsamente attendibili sotto l'aspetto soggettivo e intrinseco, e prive di riscontri esterni e individualizzanti) sono inammissibili perche', al di la' del dato enunciativo, sono stati formulati per fare valer ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, in quanto dirette a sollecitare una non permessa rivalutazione delle emergenze processuali acquisite a carico del prevenuto: avendo la Corte territoriale spiegato, con motivazione completa e immune da vizi di logicita', percio' incensurabile in questa sede, come fosse stato comprovato il possesso, da parte di (OMISSIS), di armi, nell'interesse del clan, come riscontrato dalla conversazione intercettata l'08/05/2009 nel corso quale il (OMISSIS), replicando al (OMISSIS) che, con linguaggio volutamente allusivo ("tu mi capisci..."), gli aveva chiesto "una cosa un po' delicata... un flessibile", con il quale regolare il contrasto sorto con altro soggetto, lo aveva appunto indirizzato al (OMISSIS): armi che erano state nascoste nel maneggio comune, come documentato dalle preoccupate conversazioni intercorse, tra l'altro, tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) in occasione della perquisizione eseguita dai carabinieri il 07/10/2009, finalizzate a spostare cio' che i militari non avrebbero dovuto trovare (v. pagg. 1513-1514 sent. impugn.). Il sesto motivo del ricorso, piu' in particolare, e' inammissibile in quanto, nel motivare la conferma della condanna dell'imputato in relazione ai reati ascrittigli al capo 46), la Corte di appello di Milano ha si' richiamato le dichiarazioni accusatorie del coimputato (OMISSIS) - la cui attendibilita' e' stata messa in discussione dall'odierno ricorrente - che, tuttavia, attengono piu' direttamente alla posizione del (OMISSIS). L'atto di impugnazione appare, dunque, aspecifico nella misura in cui il ricorrente ha omesso di esplicitare la decisivita' delle proprie censure, vale a dire la idoneita' delle questioni sollevate, in ordine ai criteri di valutazione di quella chiamata in correita', a mettere in discussione la logica argomentativa impiegata per la valutazione degli altri elementi di prova segnalati a carico del Varca e valorizzati per poter giungere all'affermazione della sua responsabilita' (v. pag. 1515 sent. impugn.). 76.4. Con un ulteriore atto di ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto, con una pluralita' di punti, i seguenti nove motivi (il secondo ed il terzo motivo sono strettamente connessi tra loro; peraltro, nel ricorso la numerazione dei motivi e' sfalsata, in quanto, dopo i primi tre, e' stata nuovamente ripresa la numerazione da 1). 76.4.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli 8, 21 e 24 c.p.p., pe avere la Corte di appello erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale dell'autorita' giudiziaria milanese. 76.4.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello immotivatamente ed illogicamente confermato la condanna di (OMISSIS) in ordine al reato associativo aggravato contestatogli al capo 1), benche' le carte del processo avessero escluso l'esistenza in Lombardia, e, piu' in particolare, nella zona di Erba, di una associazione per delinquere, realmente autonoma rispetto ad organizzazioni criminali calabresi, che era riuscita ad attuare ed esteriorizzare nel territorio un reale metodo mafioso; che il suddetto imputato non aveva assunto alcuna posizione verticistica all'interno di quel presunto sodalizio criminale ovvero un ruolo di capo-organizzatore, ne' era risultato un suo fattivo e stabile inserimento in una siffatta organizzazione, ovvero il suo coinvolgimento nella commissione dei relativi reati-fine. 76.4.3. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14 e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di (OMISSIS) in relazione ai reati sub capo 46), trascurando che dal testo delle conversazioni intercettate non si rilevava l'esistenza di alcuna arma e sulla base di mere deduzioni prive di consequenzialita' logica. 76.4.4. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14 e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di (OMISSIS) in relazione ai reati sub capo 48), alla stregua di una mera indicazione assertiva, priva di adeguati riscontri nei dati conoscitivi a disposizione. 76.4.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 56 e 629 c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna di (OMISSIS) in relazione alla tentata estorsione in danno del (OMISSIS), di cui al capo 68), con una motivazione meramente apparente. 76.4.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 110, 497 bis, 648, e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la condanna di (OMISSIS) in relazione ai reati sub capi 80), 81) e 82), valorizzando solo un generico riferimento, presente in una conversazione intercettata, ai "documenti", che la tempistica non aveva neppure permesso di collegare all'arrivo dei due latitanti dal Nord Europa. 76.4.7. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di (OMISSIS) in relazione al reati sub capo G), presumendo che il prevenuto avesse avuto interesse ovvero intenzione di evitare l'applicazione di misure di prevenzione, comunque considerando che l'operativita' di tali misure e' inevitabile in caso di intestazione di beni a prossimi congiunti, come avvenuto nella fattispecie con riferimento all'intestazione, da parte dell'imputato, di quote in favore della figlia. 76.4.8. Violazione di legge, in relazione all'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, e mancanza di motivazione, per avere la Corte milanese omesso di esaminare le doglianze formulate nell'appello con riferimento alla condanna dell'imputato in ordine al reato del capo 135). 76.4.9. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies per avere la Corte lombarda confermato il provvedimento di confisca di quote e di vari beni immobili nella disponibilita' di (OMISSIS), benche' risultasse che gran parte degli stessi beni appartengono alla moglie (OMISSIS), la quale aveva capacita' reddituali, e senza considerare altri proventi che i coniugi potevano aver sottratto al fisco e che al (OMISSIS) era stato pure concesso un mutuo. 76.4.10. Con memoria depositata il 20/05/2014 l'avv. (OMISSIS) ha dedotto nuovi motivi, formulando una serie di argomentazioni aggiuntive e tornando ad insistere per l'accoglimento, in particolare, del secondo motivo dell'originario ricorso. Con memoria depositata nell'udienza del 05/06/2015 lo stesso difensore ha richiamato il nono motivo del proprio ricorso, evidenziando come esistesse proprorzione tra le capacita' economiche del (OMISSIS) ed il valore dell'immobile di Isola di Capo Rizzuto, peraltro acquistato con l'accensione di un mutuo ipotecario; e si e' doluto del mancato riconoscimento al proprio assistito delle attenuanti generiche, negate con mere formule di stile, e della determinazione della pena, giustificata con argomentazioni apparenti ed illegittime. 76.5.1. Il primo e il secondo degli innanzi elencati motivi - di contenuto in gran parte analogo a quello dei corrispondenti motivi proposti con i ricorsi a firma dell'avv. (OMISSIS) - sono privi di pregio per le ragioni gia' esposte nei punti 76.2.1. e 76.2.2., al cui contenuto si fa rinvio. 76.5.2. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso dell'avv. (OMISSIS) sono inammissibili perche' generici, in quanto contenenti una indeterminata critica agli argomenti - esposti adeguatamente nella motivazione della sentenza gravata - impiegati dai Giudici di merito per fondare la verifica della capacita' dimostrativa degli elementi di prova segnalati, senza che il ricorrente si sia realmente confrontato con tali passaggi motivazionali. 76.5.3. Il settimo motivo del ricorso e' infondato. Questa Corte ha gia' avuto modo di evidenziare come la configurabilita' del reato di cui al citato articolo 12 quinques non e' esclusa dal fatto che i beni, la cui titolarita' o disponibilita' sia stata oggetto di un'attribuzione fittizia, siano stati intestati ad un familiare del soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, trattandosi di condotta comunque capace di mettere in pericolo l'interesse protetto dello Stato, tenuto conto "che l'esistenza di una mera presunzione relativa di elusivita' nella intestazione di beni ai familiari del proposto (ai sensi della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter) non e' certo elemento idoneo ad escludere ex se l'offensivita' del contestato delitto di concorso Legge n. 356 del 1992, ex articolo 12 quinquies commesso al deliberato scopo di eludere, appunto attraverso la propria interposizione fittizia, la efficacia di adottande misure di prevenzione patrimoniale" (Sez. 1 , n. 31884 del 06/07/2011, Asaro, non mass.). In altri termini, non bisogna confondere gli elementi integranti la fattispecie incriminatrice in esame con i criteri di giudizio ovvero con le presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale ai fini dell'adozione di siffatti provvedimenti di natura ablatoria, anche perche' assimilare le due "situazioni", aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare l'arbitraria, e percio' inammissibile, creazione di una sorta di "zona franca", di una causa di esclusione della punibilita' a norma del menzionato articolo 12 quinquies. A tale esito e' pervenuta questa Corte anche in altra vicenda, in cui il ricorrente aveva ugualmente sostenuto che la presunzione di fittizieta' dell'intestazione di cui all'articolo 2 ter portava ad escludere la concorrente violazione di cui all'articolo 12 quinquies, con riferimento alla quale si e' puntualizzato che l'ambito di operativita' del predetto articolo 2 ter e' squisitamente processuale, poiche' la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali, mentre quello dell'articolo 12 quinquies e' penale sostanziale, poiche' la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione - comunque commessa - di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con la conseguenza che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra (in questo senso Sez. 2 , n. 5595/12 del 27/10/2011, Cuscina' e altro, Rv. 252696). In tal senso non appare condivisibile la tesi secondo la quale, per la sussistenza del reato de quo, non basterebbe la sola fittizieta' della intestazione in favore di uno dei suddetti soggetti, ma occorrerebbe la presenza di ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare la capacita' elusiva dell'operazione (cosi' Sez. 5 , n. 45145 del 09/07/2013, Femia, non mass.; e Sez. 1 , n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, non mass.), in quanto tale esegesi finirebbe per richiedere la sussistenza di elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice non previsti dall'articolo 12 quinquies, attribuendo tale veste a elementi fattuali che potrebbero avere solo una rilevanza ai fini della verifica della esistenza del necessario elemento psicologico del delitto. Ne' appare oltremodo valorizzabile la circostanza che la Legge n. 575 del 1965, all'articolo 2 ter, u.c., - ora sostituito dalla disposizione di analogo contenuto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 26, comma 2, - stabilisce che, fino a prova contraria, si presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni precedenti alla proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente e del coniuge (cosi' Sez. 1 , n. 4703/13 del 09/11/2012, Lo Giudice, non mass.), anche considerato che questa forma di presunzione iuris tantum, destinata ad operare nell'ambito del gia' avviato procedimento di prevenzione e solo per un limitato arco temporale, era stato introdotta con il Decreto Legge n. 92 del 2008, convertito nella Legge n. 125 del 2008, in epoca di gran lunga successiva alla data di entrata in vigore della disposizione incriminatrice in argomento per la cui applicabilita', come e' noto, non e' neppure necessario che un procedimento di prevenzione sia stato avviato, posto che l'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori si indentifica con l'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggetta bili a misure di prevenzione (cosi' Sez. 6 , n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250356). 76.5.4. L'ottavo motivo del ricorso a firma dell'avv. (OMISSIS) e' inammissibile per le ragioni gia' indicate nel punto 76.2.6., cui e' sufficiente fare rinvio. 76.5.5. Il nono ed ultimo motivo del ricorso dell'avv. (OMISSIS) (ripreso con altri argomenti anche con la memoria del 05/06/2014) e' privo di pregio, in quanto in parte del tutto aspecifico, non avendo fatto neppure cenno ad una serie di beni immobili che pure erano stati fatto oggetto di ablazione; per il resto infondato, in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia, per i quali - come sopra si e' gia' osservato - in tema di confisca ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies convertito con modificazioni nella Legge n. 356 del 1992, la necessaria valutazione dell'accertamento della sproporzione del valore dei beni oggetto di sequestro e poi di confisca rispetto alla situazione reddituale ed alle attivita' economiche del soggetto, va compiuta con riferimento al momento in cui i beni sono entrati a far parte del patrimonio dell'interessato, dovendosi ritenere ininfluenti favorevoli vicende economiche successive (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 47567 del 20/11/2013, P.M. in proc. Balducci, Rv. 258030); e, ai fini della operativita' di tale disciplina, e' irrilevante il requisito della pertinenzialita' tra bene da confiscare e reato, sicche' detta confisca non e' esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui e' intervenuta condanna (cosi', tra le molte, Sez. 5 , n. 19358 del 21/02/2013, Rao, Rv. 255381). Di tali regulae iuris la Corte territoriale ha fatto buon governo, revocando la disposta confisca con riferimento ad una serie di beni acquisiti dal (OMISSIS) iure hereditatis oppure certamente appartenenti alla sola (OMISSIS), e confermando nel resto il provvedimento ablatorio considerato che, negli anni in cui erano stati effettuati gli acquisti di quei numerosi beni di elevato valore, la (OMISSIS) aveva presentato dichiarazioni per denunciare modesti redditi solo tra il 1999 ed il 2003, che il (OMISSIS) e la figlia erano risultati privi di proprie capacita' reddituali e che, pertanto, non erano neppure giustificati ne' i vari pagamenti di somme rilevanti, effettuati ogni volta in contanti, ne' la provvista procuratasi dall'imputato con un mutuo, non essendo stata poi giustificata la capacita' a fare fronte al pagamento dei relativi ratei (v. pagg. 1696-1700 sent. impugn.). 76.5.6. Inammissibili sono, infine, le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, perche' formulate tardivamente con la sola memoria del 05/06/2014. 77. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Canzo). 77.1. Con atto sottoscritto dall'avv. (OMISSIS), il (OMISSIS) ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e contraddittorieta', per avere la Corte di appello confermato la sua condanna in ordine al suddetto reato associativo, benche' le carte del processo non avessero consentito di individuare gli appartenenti alla "locale" di Canzo e nonostante fosse risultato che ne' il (OMISSIS) ne' il (OMISSIS), entrambi suoi coimputati, conoscessero il numero di telefono del (OMISSIS), peraltro indicato genericamente come " (OMISSIS)". 77.2. Ritiene la Corte che il ricorso del (OMISSIS) sia inammissibile, in quanto, al di la' del dato enunciativo, contenente mere censure di fatto tendenti ad ottenere una rilettura delle emergenze processuali gia' congruamente valutate, con motivazione completa e logicamente ineccepibile, dai Giudici di merito. Tenuto conto quanto, in generale, evidenziato a proposito dei requisiti di mafiosita' del gruppo criminale oggetto di indagine, dei rapporti tra la struttura "Lombardi" e le singoli "locali", ed al carattere armato del sodalizio, con aggravante oggettiva estensibile a tutti gli associati - in base agli argomenti gia' sopra esposti nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., e nel punto 7.2.2.1., ai quali si fa rinvio - va ribadito quanto anticipato nell'esame dell'impugnazione proposta dal coimputato (OMISSIS): avendo le carte del processo dimostrato inequivocabilmente che il (OMISSIS) era stato riconosciuto, con una "dote" elevata, quella della "santa", quale capo della "locale" di Canzo (cosi' come si desume dalla conversazione tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), intercettata in ambientale il 24/05/2008), alla quale avevano aderito anche altri affiliati che, pur menzionati in talune captazioni come soggetti a disposizione del (OMISSIS), gli inquirenti non erano riusciti ad identificare; e come a tale gruppo criminale avesse aderito anche il (OMISSIS), tenuto conto che le indagini avevano comprovato non solamente i suoi stretti e continuativi rapporti con il (OMISSIS), ma soprattutto la presenza di entrambi al piu' volte richiamato summit di associati di Paderno Dugnano del 31/10/2009 che, per la sua natura segreta e per la finalita' della riunione, fissata per eleggere il responsabile regionale della struttura "Lombardia" di coordinamento tra "locali", non poteva che vedere tra i partecipanti soggetti pienamente aderenti all'organizzazione criminale in argomento. Ne' sono state trascurate le presenze del (OMISSIS) ad altre importanti riunioni con altri affiliati alla ndrangheta lombarda; il tenore di quella intercettazione telefonica nel corso della quale il coimputato (OMISSIS) lo aveva contattato, usando la massima accortezza nel non impiegare termini compromettenti, rinviando all'incontro personale i dettagli delle intese che dovevano essere raggiunte; nonche' l'accertato suo intervento in una iniziativa intimidatoria attuata dal coimputato (OMISSIS) nei confronti di un imprenditore del luogo (v. pagg. 1566-1575 sent. impugn.). 78. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Solaro). 78.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), lo (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 78.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 268 c.p.p., comma 4, articolo 416 c.p.p., comma 2, articolo 453 c.p.p., comma 1 bis, anche in relazione agli articoli 24, 111 e 117 Cost., e articolo 6 CEDU, e vizio di motivazione, per mancanza ed illogicita', per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullita' per violazione del diritto di difesa, per essere stata promossa l'azione penale mediante la richiesta di giudizio immediato, contraendo cosi' oltre misura, pur in presenza di un quantitativo mastodontico di atti di indagine, ed anche in ragione della mancata notifica dell'avviso della conclusione delle indagini ex articolo 415 bis c.p.p. e dell'omesso svolgimento dell'udienza preliminare, i tempi entro i quali gli imputati avrebbero dovuto scegliere se attivare o meno un rito speciale; e per avere, inoltre, il P.M. trattenuto nella propria segreteria le registrazioni delle intercettazioni eseguite dagli inquirenti, senza neppure trasmettere e mettere a disposizione della difesa i brogliacci di quelle conversazioni. 78.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., articolo 521 c.p.p., comma 2, articolo 522 c.p.p., e articolo 546 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, dunque, l'esistenza della "Lombardia" come una autonoma struttura di coordinamento, qualificata di autonoma forza intimidatrice, laddove le carte del processo avevano dimostrato che essa era stata, invece, solo un "progetto", mai concretamente realizzato, di federazione delle singole preesistenti "locali" ndranghetistiche operanti in quella regione, le cui attivita', peraltro, avevano avuto una rilevanza solo interna all'organizzazione senza avere alcuna proiezione esterna; e per avere ingiustificatamente ritenuto lo (OMISSIS) partecipe di quel sodalizio, sulla base della sola sua presenza ad una cena tra conoscenti. 78.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte milanese disatteso la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, benche' la difesa avesse fatto emergere una serie di elementi favorevoli ad entrambi gli imputati. 78.2. Ritiene la Corte che il ricorso dello (OMISSIS) vada rigettato. 78.2.1. I motivi sopra rappresentati nel primo punto sono infondati per le ragioni gia' ampiamente tratteggiate nei paragrafi 20.2.1.1. e 20.2.1.2., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. 78.2.2. I motivi riportati nel secondo punto del ricorso sono privi di pregio. In generale, quanto alla sussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi della ipotesi delittuosa associativa di cui all'articolo 416 bis c.p., e' sufficiente fare rinvio a quanto sopra esposto nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., le cui argomentazioni, sviluppate con riferimento ad altra posizione, valgono anche per le impugnazioni in esame. Inammissibili, perche' diretti esclusivamente a sollecitare una diversa lettura dei dati informativi disposizione, sono le doglianze formulate con specifico riferimento alla posizione dello (OMISSIS), atteso che, con motivazione completa e non viziata da manifesta illogicita', i Giudici di merito hanno evidenziato che il prevenuto aveva affiancato in tutte le sue iniziative il cugino (OMISSIS), gia' responsabile di una "locale" ndranghetistica in Lombardia, pure con questi partecipando tanto ad un summit tenutosi il 26/04/2008 in un ristorante di Solaro, nel corso del quale i presenti avevano discusso di fondamentali aspetti organizzativi di quel sodalizio di stampo mafioso ed aveva attribuito l'elevata "dote" di "crociata" al (OMISSIS); quanto alla piu' volte riunione del 31/10/2009 a Paderno Dugnano, durante la quale i responsabili delle varie "locali" della ndrangheta di quella regione avevano eletto il nuovo responsabile della sovrastruttura di coordinamento, il "mastro generale" della "Lombardia"; (OMISSIS) che, in una conversazione con (OMISSIS) intercettata il 17/10/2008, era stato pure menzionato dal (OMISSIS), "mastro generale" uscente, come uno degli associati che, con palese deferenza, erano andati a salutarlo (v. pagg. 1446-1450 sent. impugn.). Tanto pure in conformita' con il gia' richiamato indirizzo di questa giurisprudenza di legittimita' per il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneita' al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (cosi' Sez. 1 , n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624). 78.2.3. Del tutto generiche sono le doglianze avanzate nell'interesse dello (OMISSIS) con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle gia' concesse attenuanti generiche sull'aggravante, in quanto, a fronte della specifica motivazione valorizzata dalla Corte di merito, che aveva implicitamente ricordato l'eccezionale gravita' del reato accertato (v. pagg. 1450-1451 sent. impugn.), le lamentale contenute nell'atto di impugnazione si presentano con un elevato grado di aspecificita', contenendo il riferimento a non meglio individuati fatti favorevoli che avrebbero imposto una diversa decisione da parte dei Giudici a quibus. 79. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Corsico). 79.1. Con due distinti atti a firma rispettivamente dell'avv. (OMISSIS) e dell'avv. (OMISSIS), dal contenuto in parte sovrapponibile e, percio', esaminabili congiuntamente, lo (OMISSIS) ha dedotto i seguenti quattro motivi. 79.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito confermato una pronuncia di prime cure che era stata redatta con una mera operazione di "copia ed incolla" del contenuto della ordinanza cautelare emessa dal G.i.p., e per avere i Giudici di secondo grado erroneamente integrato una sentenza di primo grado che era insanabilmente nulla perche' mancante di parte della sua motivazione. 79.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 416 bis, commi 1, 2, 3 e 4, articolo 125, comma 3, articolo 192 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta', manifesta illogicita' e travisamento della prova, per avere la Corte di appello erroneamente qualificato lo (OMISSIS) partecipe dell'associazione per delinquere di stampo mafioso in esame, in specie come capo e organizzatore di tale sodalizio, nonostante non fossero stati provati ne' l'esistenza di un concreto metodo mafioso attuato dai sodali, ne' una sua stabile e fattiva partecipazione interna a quell'associazione, non bastando un contribuito causale solo occasionale, ovvero l'acquisizione di una "carica" "di facciata", senza concreti poteri o effetti diretti, ed essendo stato valorizzato il contenuto di intercettazioni dal significato generico e non riscontrato. 79.1.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, e articolo 59 c.p. e vizio di motivazione, per insufficienza, illogicita' ed apparenza, per avere la Corte territoriale confermato la sussistenza dell'aggravante della disponibilita' delle armi senza spiegare se le stesse fossero detenute per realizzare le finalita' proprie dell'associazione de qua. 79.1.4. Violazione di legge, in relazione agli articoli 132, 133 e 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente e senza specifica motivazione negato all'imputato le attenuanti generiche e una riduzione della pena, senza considerare che lo (OMISSIS) e' persona che aveva avuto un ruolo inconsistente nella vicenda in argomento, di eta' avanzata, in precarie condizioni di salute e gravato da un precedente molto risalente nel tempo. 79.2. Ritiene la Corte che il ricorso dello (OMISSIS) vada rigettato. 79.2.1. Il primo dei motivi sopra rappresentati e' infondato per le ragioni analiticamente esposte nei punti 5.2.3. e 7.2.1., al cui contenuto, per comodita' espositiva, si fa rinvio. 79.2.2. Il secondo dei motivi del ricorso innanzi elencati e', in parte, infondato, per le ragioni gia' analiticamente tratteggiate nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riprodotto, circa le caratteristiche di mafiosita' dell'associazione per delinquere in argomento; nella restante parte e' inammissibile perche' contenente una serie di rilievi, al di la' della enunciazione, che si muovono, in pratica, nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale vi e' puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli gia' sottoposti all'attenzione della Corte territoriale: la quale, con motivazione completa e logicamente adeguata, ha sottolineato come lo (OMISSIS) - gia' appartenente alla "locale" ndranghetistica di Corsico, e molto legato al responsabile di tale gruppo, (OMISSIS) (come pure si evince dal tenore eloquente di una conversazione tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), intercettata in ambientale il 16/04/2008), in tale veste pure partecipante ad importanti riunioni di affiliati nel corso delle quali erano state attribuite o festeggiate le attribuzioni di nuove "doti" a singoli associati - il 31/10/2009, durante il piu' volte citato summit riservato di Paderno Dugnano, al quale avevano partecipato i capi di tutte le "locali" lombarde, era stato eletto "mastro generale", dunque responsabile unico della "Lombardia", sovrastruttura di coordinamento tra tutte le "locali" di quella regione; carica, questa, tutt'altro che "di facciata", come sostenuto dalla difesa, se e' vero che, in un momento di eccezionale fibrillazione interna alla struttura organizzativa di quel sodalizio, allo (OMISSIS) era stato affidato il compito di "rappresentare" tutti gli affiliati, di diventare "un punto di riferimento" per i partecipanti, di creare un "raccordo" e di risolvere eventuali contrasti tra associati o gruppi di associati, nonche' di mantenere le relazioni con gli appartenenti alle collegate strutture ndranghetistiche operanti in Calabria; incarico che, sia pure per un periodo non lungo, era stato esercitato dallo (OMISSIS), che aveva offerto la sua piena disponibilita' (v. pagg. 955-961 sent. impugn.). 79.2.3. Il terzo motivo del ricorso e' infondato per gli argomenti gia' delineati, in generale, nel punto 5.2.4.3., cui si fa rinvio. Va, cosi', riaffermato che, secondo il consolidato indirizzo esegetico privilegiato dalla giurisprudenza di legittimita', in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilita' di armi, prevista dall'articolo 416 bis c.p., commi 4 e 5 presenta natura oggettiva, ed e' applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (cosi', tra le diverse, Sez. 6 , n. 7707/04 del 04/12/2003, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229769). Sotto questo punto di vista non e' ravvisabile alcuna violazione di legge nell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell'attribuibilita' di quella circostanza aggravante anche al suddetto ricorrente, ai sensi dell'articolo 59 c.p., comma 2, in quanto, in ragione della sua posizione apicale all'interno dell'organizzazione criminale in questione, non era verosimile ritenere una sua incolpevole ignoranza in ordine al carattere armato dell'associazione di stampo ndranghetistico della quale aveva continuato a fare parte (v. pag. 961 sent. impugn.). 79.2.4. Manifestamente infondato e', infine, l'ultimo motivo del ricorso presentato nell'interesse dello (OMISSIS). Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena finale: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito - che pure e' partita, nel calcolo della pena, dal minimo edittale, in ragione dell'eta' avanzata e dei problemi di salute dell'imputato - ha ritenuto ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche la posizione di vertice assunta dallo (OMISSIS) nell'associazione mafiosa in esame e l'obiettiva gravita' dei fatti accertati, trattandosi di parametri considerati dall'articolo 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'articolo 62 bis c.p. (v. pag. 961 sent. impugn.). 80. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bresso). 80.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), lo (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre motivi. 80.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato associativo addebitatogli, benche' le carte del processo non avessero dimostrato l'esistenza di un sodalizio capace di una reale forza di intimidazione radicatasi nel territorio, circostanza questa pure smentita dalla sentenza emessa in tema dal Tribunale di Busto Arsizio; e nonostante a suo carico fossero emersi solo la frequentazione di alcuni amici al bar, la partecipazione a semplici "mangiate", il non negato rapporto di amicizia con (OMISSIS) e con altri calabresi. 80.1.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., comma 4, e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alla doglianza circa la configurabilita' della aggravante della disponibilita' delle armi da parte dell'imputato. 80.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 69 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale negato all'imputato la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante, benche' lo (OMISSIS) sia persona incensurata e di eta' avanzata, lavoratore fin da giovanissimo e appartenente ad una buona famiglia, ed abbia tenuto un corretto comportamento processuale. 80.2. Ritiene la Corte che il ricorso dello (OMISSIS) vada rigettato. 80.2.1. Il primo motivo del ricorso e' privo di pregio. Sulle doglianze che, in generale, sono state formulate dalla difesa dell'imputato in ordine alla configurabilita' del delitto associativo di cui all'articolo 416 bis c.p. - censure invero avanzate in termini molto generici, anche con riferimento alle statuizioni asseritamente incompatibili contenute nella sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nel processo c.d. "bad boys" - e' sufficiente fare rinvio a quanto innanzi considerato nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., 7.2.2.1. e 10.2.2.2.. Quanto poi alla specifica posizione dello (OMISSIS), i Giudici di merito hanno correttamente, e con motivazione logicamente adeguata, posto a base dell'affermazione di colpevolezza il contenuto di una serie di intercettazioni ambientali e l'esito delle osservazioni dirette compiute dal personale della polizia giudiziaria, da cui era stato possibile dedurre che il prevenuto era uno dei piu' anziani affiliati alla ndrangheta ed aveva partecipato a svariate riunioni di associati, organizzate soprattutto in occasione delle visite in Lombardia, proveniente dalla Calabria, di (OMISSIS), che dei sodali della zona di Bresso era stato molti anni un punto di riferimento; allo (OMISSIS) aveva fatto riferimento (OMISSIS) il quale, espressione delle ‘nuove leve' di affiliati, in conversazioni captate dagli inquirenti il 05/01/2009 ed il 13/02/2009, si era, per un verso, lamentato di non essere stato informato della iniziativa assunta dallo (OMISSIS) di chiedere una "dote" di grado piu' elevato ("progressione" nella struttura verticistica del gruppo in ordine alla quale anche il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano manifestato preoccupazioni), per altro verso, aveva invitato altro sodale, (OMISSIS), di "liberarsi" della troppo ingombrante e condizionante presenza della zio (OMISSIS), troppo legato alle "logiche" di un'associazione di stampo mafioso in profondo cambiamento. Ne' va trascurato che gli investigatori avevano accertato che lo (OMISSIS) aveva partecipato ad una riunione riservata del 12/06/2009, nel ristorante "(OMISSIS)" di Corsico, nel corso della quale - come era stato possibile evincere dalle parole di (OMISSIS) e (OMISSIS), registrata il 15/06/2009 - gli affiliati avevano discusso dei problemi organizzativi derivanti dai rapporti tra le oramai autonome "locali" lombarde e la ndrangheta calabrese (v. pagg. 1368-1374 sent. impugn.). 80.2.2. Il secondo motivo del ricorso dello (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' indicate nel punto 5.2.4.3., cui si fa rinvio. 80.2.3. Il terzo motivo del ricorso dello (OMISSIS) e' manifestamente infondato: e cio' sia perche' diretto ad ottenere una non consentita, in sede di legittimita', rivalutazione degli elementi gia' analizzati dalla Corte di merito che, con motivazione congrua, ha spiegato che lo stato di formale incensuratezza poteva giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma che erano assenti dati ulteriori per poter formulare un giudizio di maggiore benevolenza, in termini di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante, nei riguardi di un soggetto comunque resosi responsabile di un reato di tale gravita' obiettiva. 81. Ricorso (OMISSIS) (condannato in relazione al reato associativo di cui al capo 1) dell'imputazione, quale appartenente alla "locale" di Bresso). 81.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), lo (OMISSIS) ha dedotto, con piu' punti, i seguenti nove motivi. 81.1.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 604 c.p.p., comma 4, per avere la Corte di appello erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di nullita' della sentenza di primo grado in quanto emessa priva di una parte significativa della sua motivazione, ed invece impropriamente integrata dai Giudici di secondo grado. 81.1.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 266 c.p.p. e segg., articolo 271 c.p.p., per essere stato avviato, nella fase delle indagini, un incidente probatorio per la trascrizione del contenuto delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza che tale attivita' si fosse poi conclusa prima dell'esercizio dell'azione penale da pare del P.M. e, soprattutto, senza che si fosse svolta l'udienza c.d. "stralcio" prevista dall'articolo 268 c.p.p. per la scelta delle registrazioni da trascrivere, con nullita' dell'attivita' svolta per violazione del diritto di difesa e conseguente inutilizzabilita' sia dei risultati di quell'incidente probatorio che delle trascrizioni eseguite, in forma atipica, dalla polizia giudiziaria. 81.1.3. Violazione di legge, in relazione agli articoli 192, 125, 546 e 533 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare quali erano stati i criteri di valutazione della portata indiziaria di conversazioni intercettate, aventi un tenore ambiguo e non sicuro, prive di adeguati riscontri esterni. 81.1.4. Violazione di legge, in relazione agli articoli 125, 546 e 533 c.p.p., articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicita' e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato associativo ascrittogli, benche' fosse stata accertata l'assenza dello (OMISSIS) agli incontri indicati dalla pubblica accusa, avendo dato i Giudici di merito un significato sbagliato al contenuto delle intercettazioni che lo avevano riguardato, anche con riferimento all'asserita esistenza della "locale" di Bresso. 81.1.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 416 bis c.p., e vizio di motivazione, per illogicita', per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso, laddove non era stata data dimostrazione di quella forza di intimidazione esteriorizzata e diffusa nel territorio, che qualifica siffatti sodalizi criminali; e per avere ritenuto lo (OMISSIS), onesto lavoratore, facente parte di una famiglia per bene, associato a quel gruppo senza ruolo, per il solo fatto di avere partecipato a tre cene, senza provare l'esistenza di un fattivo contributo causale a quel sodalizio. 81.1.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 178, 179, 429, 454 e 604 c.p.p., per avere la Corte milanese deciso sulla base di un'imputazione generica, priva di indicazioni sul significato del termine ndrangheta, piuttosto che "Lombardia" o "locale di Bresso", e senza precisazione dei tempi di commissione del reato. 81.1.7. Violazione di legge, in relazione agli articoli 416 bis c.p., commi 4 e 5, e articolo 59 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte lombarda ingiustamente ritenuto a carico dell'imputato la sussistenza dell'aggravante della disponibilita' delle armi, soggettivamente non riferibile allo (OMISSIS). 81.1.8. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis e 69 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte meneghina erroneamente negato all'imputato la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante riconosciuta, benche' la difesa avesse segnalato una serie di elementi favorevoli al prevenuto. 81.1.9. Violazione di legge, in relazione all'articolo 185 c.p., articoli 74 - 81 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente ammesso come parti civili una serie di enti amministrativi i cui danni erano apparsi inconferenti rispetto ai profili di pregiudizio previsti dalla norma incriminatrice applicata e per avere disposto il risarcimento di danni solo potenziali, espressione di un mero pericolo e non di una effettiva offensivita'. 81.2. Ritiene la Corte che il ricorso dello (OMISSIS) vada rigettato. 81.2.1. Il primo motivo del ricorso e' infondato per le ragioni gia' esposte, nel trattare le analoghe doglianze di altri ricorrenti, nel punto 7.2.1., al cui contenuto si fa rinvio. 81.2.2. Il secondo motivo del ricorso dello (OMISSIS) e' privo di pregio. Come correttamente sottolineato dalla Corte di appello, nel presente procedimento e' accaduto che il deposito dei verbali e delle registrazioni era stato compiutamente ritardato ai sensi dell'articolo 268 c.p.p., comma 5; che, in seguito, era stato chiesto ed ottenuto un incidente probatorio per l'espletamento di una perizia per la trascrizione delle registrazioni, attivita' svolta, previa discovery del materiale, nel contraddittorio e consentendo alla difesa degli imputati di verificare il contenuto delle intercettazioni, talche' erano state rispettate le prescrizioni del comma 6 del predetto articolo 268, non potendosi ritenere che l'udienza di incidente probatorio fosse qualcosa di diverso dalla udienza cd. "stralcio" per la individuazione delle intercettazioni da trascrivere; che l'attivita' propria dell'incidente probatorio si era protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale e l'emissione del decreto di giudizio immediato; ed ancora, che la scelta dell'imputato di chiedere la definizione del processo nelle forme del rito abbreviato aveva reso pienamente utilizzabile tutto il materiale delle indagini, comprese le trascrizioni di quelle registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria (v. pagg. 1354-1356 sent. impugn.). Con tali indicazioni la Corte di merito ha mostrato di fare buon governo dei principi che la giurisprudenza di legittimita' ha enunciato in questa materia, sottolineando che gli adempimenti relativi all'acquisizione delle conversazioni intercettate, di cui all'articolo 268 c.p.p., non costituiscono condizione ne' antecedente procedimentale necessario dell'esercizio dell'azione penale (cosi', tra le altre, Sez. 1 , n. 4429/14 del 18/12/2013, Cina', Rv. 258311); e che, in sede di giudizio abbreviato, il giudice puo' valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (cosi', ex multis, Sez. 5 , n. 20055 del 26/03/2013, Nocella e altri, Rv. 255655). 81.2.3. Il terzo ed il sesto motivo del ricorso dello (OMISSIS) sono inammissibili perche' aventi ad oggetto asserite violazioni di legge (in esse assorbiti i prospettati vizi di motivazione) non dedotte, in quei termini, con l'atto di appello. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 81.2.4. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso dello (OMISSIS) sono privi di pregio. Sulle doglianze che, in generale, sono state formulate dalla difesa dell'imputato in ordine alla configurabilita' del delitto associativo di cui all'articolo 416 bis c.p., e' sufficiente fare rinvio a quanto innanzi considerato nei punti dal 5.2.4. al 5.2.4.4., 7.2.2.1. e 10.2.2.2.. Quanto poi alla specifica posizione dello (OMISSIS), i Giudici di merito hanno correttamente, e con motivazione logicamente adeguata, posto a base dell'affermazione di colpevolezza il contenuto di una serie di intercettazioni ambientali e l'esito delle osservazioni dirette compiute dal personale della polizia giudiziaria, da cui era stato possibile dedurre che il prevenuto era uno degli affiliati alla "locale" di Bresso, certamente tra gli associati ai quali il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano fatto riferimento, in una loro conversazione intercettata il 04/03/2008, come coloro che avrebbero seguito il (OMISSIS) nella creazione di una nuova "locale", alla quale avrebbero aderito se fosse stata garantita loro una nuova "dote"; (OMISSIS) che significativamente aveva presenziato tanto alla riunione riservata agli affiliati, svoltasi il 23/10/2008 nel ristorante di Cesano Maderno, nel corso della quale era stata conferita una nuova "dote" a (OMISSIS) ed erano state esaminate le questioni concernenti la direzione della "locale"; quanto alla successiva riunione del 31/10/2008, svoltasi a Bresso, alla quale era stato invitato dal (OMISSIS) per assistere alla affiliazione di tre nuovi sodali. Ne' va trascurato che lo (OMISSIS) si era recato in Calabria su incarico del (OMISSIS), evidentemente per ragioni legate alla operativita' del gruppo criminale; ed era stato pure invitato alla riunione organizzata la sera del 28/11/2008, poi non svoltasi per una forte nevicata, organizzata "in onore" di (OMISSIS), rappresentante storico della ndrangheta calabrese, "salito" in visita in Lombardia: non vi sono neppure dubbi sulla identificazione del " (OMISSIS)" o del " (OMISSIS)", "quello di Oppido", cui in diverse intercettazioni vi e' traccia, poi riconosciuto direttamente nelle osservazioni curate dagli inquirenti (v. pagg. 1356-1360 sent. impugn.). Tanto pure in conformita' con il gia' richiamato indirizzo di questa giurisprudenza di legittimita' per il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneita' al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (cosi' Sez. 1 , n. 43061 del 25/09/2012, Commisso, Rv. 253624). 81.2.5. Il settimo motivo del ricorso dello (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' indicate nel punto 5.2.4.3., cui si fa rinvio. 81.2.6. L'ottavo motivo del ricorso dello (OMISSIS) e' manifestamente infondato, in quanto diretto ad ottenere una non consentita, in questa sede di legittimita', rivalutazione degli elementi gia' analizzati dalla Corte di merito che, con motivazione congrua, ha spiegato che lo stato di formale incensuratezza poteva giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma che erano assenti dati ulteriori per poter formulare un giudizio di maggiore benevolenza, in termini di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante, nei riguardi di un soggetto comunque resosi responsabile di un reato di tale gravita' obiettiva, anche per la stretta connessione tra il suo ruolo e quello di altri sodali posti al vertice della struttura organizzativa di quel gruppo criminale (v. pag. 1360 sent. impugn.). 81.2.7. Il nono motivo del ricorso dello (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' esposte nel punto 7.2.6., da intendersi qui trascritte. 82. Al rigetto o alla declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi innanzi considerati conseguono, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei relativi ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e, per quelli i cui atti di impugnazione sono stati considerati inammissibili, anche al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue (con la determinazione di un importo inferiore per il solo (OMISSIS), che ha rinunciato al ricorso). Gli imputati per i quali vi sono state in appello statuizioni civili (ad esclusione del solo (OMISSIS), per il quale e' stato deciso l'annullamento con rinvio con riferimento a tutti i capi e punti della sentenza) vanno, altresi', condannati a rifondere in favore delle costituite parti civili le spese di difesa sostenute in questo grado di giudizio che, in ragione delle tariffe forensi e dell'attivita' effettivamente svolta, si liquidano come sotto meglio precisato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: - (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano; - (OMISSIS), limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 2, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano e rigetta nel resto il ricorso; - (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena e rigetta nel resto i ricorsi dei predetti; - (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 353 c.p., comma 2, circostanza che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena e rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano. Condanna i ricorrenti dichiarati colpevoli del reato di cui all'articolo 416 bis c.p. (con esclusione di (OMISSIS)) al pagamento in solido tra loro delle spese sostenute in questo grado dalle costituite parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno e Regione Lombardia, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse. Condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in solido tra loro delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile Federazione delle Associazioni Antiracket ed Usura Italiane, spese che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Condanna (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in solido tra loro delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile Comune di Desio, spese che liquida in euro 3.400,00, oltre accessori di legge. Condanna (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in solido tra loro delle spese sostenute in questo grado dalle costituite parti civili Comune di Giussano e Comune di Seregno, spese che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse. Condanna (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in solido tra loro delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile Comune di Paderno Dugnano, spese che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile Comune di Pavia, spese che liquida in euro 2.800,00, oltre accessori di legge.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente Dott. LANZA Luigi - Consigliere Dott. LEO Guglielmo - Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere Dott. APRILE Ercol - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 10/01/2013 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco M., che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso del (OMISSIS) ed il rigetto del ricorso del (OMISSIS); udito per il Primiceri l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 10/03/2011 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di giustizia (OMISSIS) in relazione al reato di cui agli articoli 81 e 110 cod. pen., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 per avere, in (OMISSIS), in concorso con altri, detenuto e ceduto a terzi sostanze stupefacenti del tipo eroina o cocaina e hashish; e (OMISSIS) in relazione ai reati di cui all'articolo 110 cod. pen., Legge n. 895 del 1967, articoli 2, 4 e 7 e articolo 648 cod. pen., per avere, in (OMISSIS), dal (OMISSIS) in poi, in concorso con altri, detenuto illegalmente, portato e ceduto un fucile a "doppietta", una pistola cal. 44, un caricatore con munizioni e un'ulteriore pistola non meglio identificata, armi ricettate perche' acquistate nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa in quanto cedute e ricevute in assenza di titolo di legge; ed al reato di cui agli articoli 110 e 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 7, per essersi impossessato, in (OMISSIS), in concorso con altri, di un marsupio contenente una carta di credito, un carnet di assegni, 70 euro in contanti, documenti personali e le chiavi di casa, sottratto a (OMISSIS) che l'aveva lasciato nell'abitacolo della vettura ferma nel parcheggio di un ristorante. Rilevava la Corte di appello come le emergenze acquisite nell'istruttoria dibattimentale di primo grado avessero dimostrato la colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti; e come i prevenuti non fossero meritevoli di una ulteriore riduzione della pena finale irrogata, ne' il (OMISSIS) del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 4. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso entrambi gli imputati. 2. Il (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), con due distinti motivi, ha denunciato la mancanza di motivazione e la violazione degli articoli 192, 530 e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna di prime cure in assenza di prove a suo carico e senza rispondere alle censure mosse con l'appello in ordine al calcolo e alla quantificazione della pena. 3. Il (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), ha dedotto i seguenti tre motivi. 3.1. Vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicita', per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva finalizzata ad ottenere una diversa lettura della conversazione intercettata in ambientale valorizzata ai fini della affermazione di penale colpevolezza in relazione ai reati di detenzione e porto illegale di un fucile a "doppietta" e di una pistola cal. 44, erroneamente ritenendo di poter interpretarne il tenore di quel colloquio in base alle risultanze di un precedente ma occasionale arresto dello stesso imputato per detenzione di una diversa pistola cal. 9. 3.2. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 895 del 1967, articoli 2 e 7 per avere la Corte pugliese erroneamente confermato la condanna dell'imputato anche in ordine alla detenzione del caricatore di un'arma comune da sparo, condotta questa che, dopo le modifiche introdotte in materia dal Decreto Legislativo n. 204 del 2010, articolo 2 non e' piu' prevista dalla legge come reato. 3.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 c.p., n. 4, e vizio di motivazione, per avere i Giudici di merito illogicamente sostenuto che la somma di 70 euro, compendio del furto in contestazione, non potesse essere considerato danno patrimoniale di speciale tenuita'. 4. Quanto all'impugnazione proposta nell'interesse del (OMISSIS) va osservato come la stessa sia inammissibile per genericita' dei relativi motivi. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito ed erano state illustrate le ragioni per le quali l'imputato non fosse meritevole di una riduzione della pena fino ai limiti edittali minimi (v. pagg. 3-4 sent. impugn.). 5. E' doveroso aggiungere che sulla posizione del ricorrente (OMISSIS) non incidono gli effetti della recente sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legge n. 272 del 2005, articoli 4-bis e 4-vicies ter convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 49 del 2006, articolo 1, comma 1, (Corte cost. n. 32 del 2014). Ed invero, se la conseguenza di tale pronuncia e' stato quello di una reviviscenza della disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nella sua versione precedente alle modifiche introdotte con la citata Legge di conversione n. 49 del 2006, che, come noto, aveva - tra l'altro - parificato, ai fini sanzionatori, le droghe pesanti a quelle leggere, con l'eliminazione delle quattro distinte tabelle di cui al Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 14 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica, pure modificando i limiti edittali, va osservato come tale conseguenza e' priva di effetti nel caso di specie avendo la Corte di appello chiarito che, nel determinare la pena inflitta all'imputato per la detenzione illegale sia di un certo quantitativo di una droga pesante (eroina o cocaina) che di un quantitativo di hashish, il giudice di primo grado non aveva applicato alcun aumento per la continuazione interna (v. pag. 4 sent. impugn.). 6. Il ricorso del (OMISSIS) va rigettato. 6.1. Il primo motivo del ricorso formulato nell'interesse del (OMISSIS) e' inammissibile perche' presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Al di la' del formale dato enunciativo, avendo il ricorrente fatto riferimento solo al vizio di motivazione, il predetto non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilita' delle premesse dell'argomentazione, irrazionalita' delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; ne' e' stata propriamente lamentata un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si e' limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Lecce aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini. Tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre una reale violazione di legge ovvero un travisamento delle prove, vale a dire un'incompatibilita' tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, e' stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di travisamento dei fatti oggetto di analisi (come peraltro riconosciuto nello stesso ricorso, a pag. 4, 4 rigo), sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale e' stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), ad opera della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8 mentre e' consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non e' affatto permesso dedurre il vizio del travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimita' a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimita', qual e' quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cosi', tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Regola, questa, valida anche nel caso nel quale e' stato posto un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a conversazioni intercettate, che e' questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimita' se - come nella fattispecie e' accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacita' persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' avendo la Corte leccese spiegato come i riferimenti operati dal (OMISSIS), nel corso del colloquio del 01/07/2005 con il fratello registrato in ambientale, alla "doppietta" ed alla "44" che dovevano essere nascoste e che dovevano essere prelavate da tal " (OMISSIS)", riguardassero reali armi comuni da sparo detenute illegalmente, tenuto conto che i due stavano ne avevano parlato nello stesso contesto in cui avevano discusso della riferibilita' a quel " (OMISSIS)" anche della pistola cai. 9 per il cui possesso il (OMISSIS) era stato arrestato appena tre giorni prima (v. pagg. 3-5 sent. impugn.). 6.2. Il secondo motivo del ricorso e' infondato. Tale motivo parrebbe inammissibile perche' avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Tuttavia, a voler ritenere la questione rilevabile d'ufficio a mente dell'articolo 609 c.p.p., comma 2, se ne dovrebbe riconoscere l'assenza di pregio, avendo questa Corte puntualizzato, con un orientamento oramai nettamente prevalente, che il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 204 del 2010, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione e il porto di esso sono punibili ai sensi della Legge n. 895 del 1967: e cio' sia perche' tale Decreto Legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, si e' limitato ad un elenco esemplificativo delle parti di un'arma; sia anche perche' e' lo stesso articolo 2 di quel Decreto Legislativo a specificare che va qualificata come "parte" di un'arma "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento", qual e' appunto il caricatore di munizioni in tutte quelle armi, diverse dai revolver o dalle automatiche con nastro di munizioni, che non potrebbero funzionare se non munite di quell'essenziale componente (in questo senso Sez. 1, n. 39209 del 24/06/2013, P.M. in proc. Zaccaria, Rv. 256770; Sez. 1, n. 36648 del 14/06/2013, Ferrari, Rv. 255802; Sez. 1, n. 27814 del 23/04/2013, Ferrari, Rv. 255877; contra la sola Sez. 1, Sentenza n. 4050/13 del 17/10/2012, Canovari, Rv. 254190). 6.3. Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' pure infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il Giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuita': esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine alla sussistenza o meno degli elementi integranti quella attenuante. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativo al riconoscimento della indicata attenuante il fatto che, pur senza considerare il valore obiettivo del marsupio sottratto alla proprietaria e degli altri oggetti ivi contenuti, la condotta si fosse sostanziata nell'impossessamento della non esigua e tutt'altro che irrilevante somma di 70 euro. Cio' senza pero' trascurare che, secondo l'indirizzo esegetico privilegiato dalla giurisprudenza di legittimita', ai fini della configurabilita' della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita' rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (cosi' Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli e altri, Rv. 256643), nella fattispecie riconosciuti per la presenza, in quel marsupio, anche di altri oggetti diversi da denaro. 7. Al rigetto o alla declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei relativi ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento; il (OMISSIS) va, altresi', condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SERPICO Frances - Presidente Dott. IPPOLITO Frances - Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere Dott. APRILE E. - rel. Consigliere Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo; nel procedimento nei confronti di: (OMISSIS), nato a (OMISSIS); nonche' sui ricorsi presentati da: 1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 6. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/10/2012 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso del P.G. e dei ricorsi degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), ed il rigetto dei ricorsi degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); uditi per gli imputati l'avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso del P.G.; l'avv. (OMISSIS) e l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS), l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS), l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS), l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS), l'avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS) e, in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 14/07/2011 del Tribunale della medesima citta', assolvendo (OMISSIS) dal reato di cui agli articoli 416 e 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2, articoli 629 e 648 bis c.p., Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, convertito nella Legge n. 203 del 1991, ascrittogli al capo F); e (OMISSIS) dal reato di cui all'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, ascrittogli al capo B), pure derubricando, per tale imputato, il reato ascrittogli al capo A) in quello di cui al cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 74, comma 2, ed escludendo l'aggravante di cui al Decreto Legge cit., articolo 7 in relazione al menzionato capo d'imputazione F) ed a quello del capo L), con rideterminazione della pena finale; riconoscendo a (OMISSIS) le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, con rideterminazione della pena finale; e confermava nel resto la stessa pronuncia con la quale quel Tribunale aveva rispettivamente condannato alle pene di giustizia: - (OMISSIS) in relazione ai reati di cui al cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 74, comma 1, per avere organizzato e diretto un'associazione per delinquere finalizzata all'acquisto, importazione, detenzione, commercio, trasporto e distribuzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish, operante in provincia di (OMISSIS) ed altri luoghi dal (OMISSIS) (capo A); all'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 per avere, in (OMISSIS), in concorso con altri, acquistato da soggetti non identificati e da (OMISSIS), al fine di cederla ad altri, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 988 grammi (capo B); agli articoli 110 e 624 c.p., articolo 625 c.p., nn. 2 e 7, per essersi impossessato, in (OMISSIS), in concorso con il (OMISSIS) ed altri, al fine di trarre profitto, della vettura VW Polo sottratta a (OMISSIS), che l'aveva parcheggiata nella pubblica via e cosi' esposta alla pubblica fede (capo G); - (OMISSIS) in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, per avere fatto parte, con i compiti di importazione e di cessione nel territorio nisseno, dell'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti sopra richiamata (capo A); agli articoli 81 cpv. e 110 c.p., cit. Decreto del Presidente della Repubblica, 73, per avere, in (OMISSIS), acquistato dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) numerosi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo E); - (OMISSIS), in relazione ai reati sopra menzionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 74, comma 2, per avere fatto parte, con compiti di coordinamento, dell'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti piu' volte richiamata (capo A); agli articoli 416 e 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2, articoli 629 e 648 bis c.p., per avere fatto parte, in (OMISSIS), di un'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di piu' delitti di estorsione, furto, riciclaggio di autovetture e mezzi commerciali (capo F); e all'articolo 110 c.p., Legge n. 895 del 1967, articoli 2 e 7, per avere, in concorso con altri, in (OMISSIS), in data antecedente e prossima al (OMISSIS), illegalmente detenuto un revolver trade mark cal. 38 a cinque colpi ed un revolver cal. 32 a sette colpi, entrambi privi di dati identificativi (capo L); nonche' in relazione ai reati di cui all'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, per avere concorso nell'acquisto di 988 grammi di cocaina, delitto gia' sopra considerato (capo B); all'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, per avere, in (OMISSIS), in concorso al altri, acquistato sostanza stupefacente del tipo hashish che in parte, nella misura di dieci panetti, erano stati ceduti a tale (OMISSIS) (capo C); all'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e articolo 80, comma 2 per avere, in (OMISSIS), in concorso con il (OMISSIS) e con altro soggetto, ceduto a persona non identificata un quantitativo ingente di sostanza stupefacente del tipo hashish, divisa in sessantaquattro panetti (capo D); all'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, per avere ceduto la partita di hashish al (OMISSIS), gia' sopra menzionata (capo E); agli articoli 110 e 624 c.p. e articolo 625 c.p., nn. 2 e 7, per avere concorso con il (OMISSIS) nella commissione del furto aggravato, pure sopra considerato (capo G); e agli articoli 110, 697 e 699 c.p., per avere, in (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS), in concorso con altro, detenuto illegalmente e portato fuori dall'abitazione, senza averne fatto denuncia all'autorita', 37 cartucce cal. 38 e 46 cartucce cal. 9x21 (capo O); - (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, per avere, dal (OMISSIS), fatto parte dell'associazione per delinquere dedita al traffico di droghe, sopra gia' considerata (capo A); - (OMISSIS), con l'attenuante dell'articolo 114 c.p., comma 1, in relazione al reato di cui all'articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73 per avere concorso nell'acquisto dei 988 grammi di cocaina, sopra gia' menzionati (capo B); - (OMISSIS), con l'attenuante dell'articolo 114 c.p., comma 1, in relazione ai reati di cui all'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73 e articolo 80, comma 2, per avere concorso con il (OMISSIS) ed altri nella cessione dell'ingente quantitativo di hashish sopra tratteggiato (capo D); e agli articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, per avere, in concorso con il (OMISSIS), ceduto l'hashish al (OMISSIS), condotte anch'esse gia' delineate (capo E). Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali, in specie quelle desumibili dalle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche' dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, e dagli esiti delle ulteriori attivita' di polizia giudiziaria svolte dal personale della squadra mobile della questura di Palermo (di cui ai verbali di osservazione, arresto, perquisizione e sequestro), avessero dimostrato la colpevolezza dei sei suddetti imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente addebitati, avendo comprovato, in particolare, l'esistenza di due distinte (pure in parte soggettivamente collegabili) associazioni per delinquere, una finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, attiva nel territorio della borgata di (OMISSIS), facente capo al (OMISSIS), l'altra finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio in relazione al commercio di auto e altri veicoli, anche destinata alla commissione di estorsioni in danno dei proprietari di vetture rubate cui veniva proposto il pagamento di una somma di denaro per tornare in possesso del mezzo loro in precedenza sottratto (c.d. "ribordo"); e come da tale secondo reato associativo dovesse essere assolto, invece, il (OMISSIS), atteso che il contenuto delle poche intercettazioni telefoniche che lo avevano visto protagonista non era qualificato da quel grado di certezza necessario per poter sostenere che lo stesso avesse stabilmente aderito a tale sodalizio criminale. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso, da un lato, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo con riferimento alla sola posizione del (OMISSIS), dall'altro gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori. 2. Con il proprio ricorso il Procuratore generale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, ed il vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicita', per avere la Corte di appello erroneamente valutato il compendio probatorio a carico di (OMISSIS) - costituito essenzialmente dal tenore di alcune conversazioni telefoniche captate dagli inquirenti tra il (OMISSIS) - che il Giudice di prime cure aveva gia' reputato idoneo a dimostrare la diretta e stabile adesione del prevenuto all'associazione per delinquere oggetto di addebito al capo F) dell'imputazione. 3. Con due distinti ricorsi presentati nell'interesse di (OMISSIS), il primo a firma dell'avv. (OMISSIS), il secondo dell'avv. (OMISSIS), sono stati dedotti i seguenti sei motivi, in parte comuni ad entrambi gli atti. 3.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 (capo A), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' ovvero per travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna di primo grado sulla base di un'erronea ed incompleta lettura delle emergenze processuali e senza dare un'adeguata risposta alle specifiche doglianze formulate con l'atto di appello: in particolare, per avere i Giudici di secondo grado ritenuto di valorizzare, ai fini del riconoscimento della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa prevista dal suddetto articolo 74, dati informativi riferibili, invece, alla supposta partecipazione del (OMISSIS) all'associazione per delinquere di stampo mafioso operante nella borgata di (OMISSIS), laddove l'adesione a tale secondo sodalizio (si' accertata giudizialmente, ma senza alcun riferimento alla commercializzazione illecita di droghe) sarebbe insufficiente a provare la partecipazione dell'interessato anche all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, mancando la prova dell'esistenza di una reale struttura gerarchica in tale ultima organizzazione, ed essendo stato impropriamente sopravvalutato il concorso dell'imputato nella consumazione di singoli episodi di detenzione illegale di droga; difettando la dimostrazione di un'autonoma esistenza dell'associazione prevista dalla legge in materia di stupefacenti rispetto alla menzionata associazione di tipo mafioso, gruppi apparsi soggettivamente assimilabili, aventi la medesima sede operativa, le stesse forme di comunicazione riservata tra i partecipi, garantita dall'approvvigionamento di schede telefoniche intestate ad ignari soggetti extracomunitari, nonche' le stesse modalita' di assistenza economica degli affiliati detenuti in carcere; essendo risultato contraddetto l'assunto accusatorio secondo il quale il (OMISSIS), pur dirigendo il sodalizio criminale in esame, non aveva intrattenuto rapporti diretti con gli associati cui erano stati affidati compiti meramente esecutivi ( (OMISSIS) che, peraltro, era risultato asseritamente coinvolto nella commissione di uno solo dei reati fine oggetto di contestazione, ed al quale non erano attribuibili altre concrete iniziative sintomatiche di una effettiva affectio societatis); ed essendo stato dato ampio risalto ad una circostanza, quella della "fibrillazione" nella vita dell'associazione dovuta all'intervenuto arresto del coimputato (OMISSIS), incaricato della tenuta della contabilita', riferibile all'altra associazione, quella di stampo mafioso, delle cui molteplici attivita' criminali il (OMISSIS) aveva curato la rendicontazione dei proventi. 3.2. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1, e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di spiegare le ragioni per le quali il (OMISSIS) dovesse essere condannato in relazione all'ipotesi contestata di organizzazione e direzione dell'associazione per delinquere in argomento, non potendo essere mutuato il ruolo direttivo astrattamente attribuibile all'imputato nell'ambito della diversa associazione mafiosa, e non anche con riferimento a quella meno grave di mera partecipazione al sodalizio. 3.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), articolo 649 c.p.p., Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73 (capo B), e vizio di motivazione, per contraddittorieta', manifesta illogicita' ovvero per travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale ribadito la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato di cui al predetto capo d'imputazione, benche' non fosse stato provato che il prevenuto aveva offerto un proprio contributo causale alla consumazione del delitto (atteso che le intercettazioni telefoniche hanno escluso che il (OMISSIS) fosse consapevole delle ragioni del viaggio che il coimputato (OMISSIS) stava effettuando in Calabria, e che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore (OMISSIS) erano risultate inconferenti); e considerato, comunque, che al ricorrente era stato addebitato un concorso morale nella imprescindibile condotta materialmente riferibile al (OMISSIS) che, da quello stesso reato, era stato, invece, assolto, determinando cosi' per il (OMISSIS) una violazione del divieto di bis in idem ovvero un accertamento incompatibile con i fatti oggetto del presente processo. 3.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e vizio di motivazione, per avere la Corte siciliana ingiustificatamente ritenuto l'attendibilita' delle dichiarazioni accusatorie rese dai due collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS), dal tenore generico ed essenzialmente de relato, non conciliabili tra loro e, in ogni caso, rimaste prive di adeguati riscontri estrinseci; e per avere dato un'erronea lettura del contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite, invero riferibili a condotte ed iniziative del tutto lecite, ovvero aventi un significato tutt'altro che univoco, non essendo riconoscibile alcun preciso riferimento al commercio di sostanze stupefacenti. 3.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., nn. 2 e 7 (capo G), e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito illogicamente attribuito al (OMISSIS) il mandato per l'esecuzione del furto aggravato della vettura indicata in quel capo d'imputazione, nonostante gli elementi di prova raccolti fossero molto ambigui, comunque inidonei a provare l'esistenza di un contributo causale del prevenuto alla commissione di quel reato, dati in parte pure smentiti dalla deposizione del teste (OMISSIS). 3.6. Violazione di legge, in relazione agli articoli 133 e 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte palermitana ingiustificatamente negato al (OMISSIS) il sollecitato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che la gravita' dei reati e' gia' insita nella determinazione della pena per ciascuno di quegli illeciti, ed avendo i Giudici di merito utilizzato mere clausole di stile per asserire la negativita' della personalita' dell'imputato; e per avere la stessa Corte disatteso la richiesta ad una rideterminazione della pena finale attraverso un contenimento nel minimo della pena base e degli aumenti per la continuazione. Con memoria del 11/10/2013, nel riprendere anche argomenti gia' esposti nei due atti di ricorso, innanzi delineati, i difensori del (OMISSIS) hanno formulato, formalmente con un unico punto, i seguenti tre nuovi motivi. 3.7. Violazione di legge, in relazione all'articolo 238 bis c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello affermato la sussistenza della collegata associazione per delinquere di stampo mafioso piu' volte richiamata, e del ruolo direttivo nella stessa rivestito dal corso, benche' non fosse stata mai acquisita una sentenza irrevocabile di accertamento di quei fatti di reato. 3.8. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la sussistenza del reato associativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 74 in relazione alla posizione di venditori ed acquirenti delle sostanze stupefacenti, e con specifico riferimento alla posizione del coimputato (OMISSIS), nonostante non fossero stati accertati i presupposti - affectio societatis e perseguimento di un interesse comune, eventualmente concorrente con quelli personali dei singoli - comunemente richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilita' del delitto in argomento. 3.9. Violazione di legge, in relazione all'articolo 192 e 649 c.p.p., e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello di Palermo considerato che, con sentenza della Corte di appello di Palermo n. 3228/12 del 12/07/2012, divenuta irrevocabile - di cui con nota del 15/10/2013 e' stata prodotta copia - il coimputato (OMISSIS) era stato mandato assolto dalla medesima imputazione associativa oggi ascritta al (OMISSIS), sicche' l'accertamento contenuto in quella pronuncia si poneva in insanabile contrasto con quanto sostenuto nella motivazione della sentenza in questa sede gravata. 4. L'imputato (OMISSIS), con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), ha dedotto, formalmente con due punti, i seguenti tre motivi. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare che, con sentenza definitiva della Corte di appello di Palermo del 12/07/2012, il coimputato (OMISSIS) era stato mandato assolto dalla medesima imputazione associativa oggi ascritta al (OMISSIS), sicche' l'accertamento contenuto in quella pronuncia si poneva in insanabile contrasto con quanto sostenuto nella motivazione della sentenza in questa sede gravata. 4.2. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 74, e vizio di motivazione, per contraddittorieta' e manifesta illogicita', per avere i Giudici di merito omesso di rispondere alle doglianze formulate dalla difesa con l'atto di appello, con le quali era stato evidenziato come l'associazione per delinquere, oggetto di addebito, si fosse in pratica identificata con l'associazione di stampo mafioso operante nella zona di (OMISSIS), sodalizio al quale il nisseno (OMISSIS) era stato del tutto estraneo; come questi avesse al piu' concorso nella commissione di singoli reati in materia di droga, per giunta per un breve arco temporale, agendo per soddisfare un interesse personale, senza aderire ad alcuna compagine associativa, senza frequentare il luogo di abituale riunione dei sodali e senza utilizzare la scheda telefonica assegnata dal gruppo, avendo avuto solo sporadici contatti con altri coimputati. 4.3. Mancanza di motivazione, per avere la Corte siciliana ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 74, comma 6, senza argomentare tale determinazione, benche' fosse stato esiguo in numero di contatti tra il (OMISSIS) ed i suoi coimputati, e non vi fosse stata una prova sicura in ordine all'entita' ponderale della sostanza stupefacente oggetto di transazione. 5. L'imputato (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), ha dedotto, formalmente con nove distinti punti, i seguenti otto motivi (potendo essere trattati congiuntamente quelli riportati nei punti 7 ed 8 del ricorso). 5.1. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 74, di cui al capo A) dell'imputazione, e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto di poter desumere la prova dell'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti da quegli elementi fattuali che sarebbe stati, invece, valorizzabili ai fini della dimostrazione della sussistenza della diversa associazione di stampo mafioso, di cui solo taluni degli odierni imputati facevano parte; e per avere omesso di considerare che le emergenze processuali avevano al piu' provato l'esistenza del concorso nel reato di cui all'articolo 73, anziche' del reato associativo de quo, come pure comprovato dalle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), peraltro scarsamente attendibili perche' mancanti di riscontri e perche' ispirate da quei sentimenti di contrapposizione che avevano caratterizzato i rapporti del medesimo con il (OMISSIS), avendo il primo persino manifestato l'intenzione di uccidere il secondo. 5.2. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73 di cui al capo C) dell'imputazione, e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale riproposto gli argomenti gia' valorizzati nella sentenza di prime cure, senza rispondere alle censure formulate dalla difesa con l'atto di appello, in ordine alla mancanza di prova del concorso del (OMISSIS) nella commissione di quel delitto. 5.3. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80, di cui al capo D) dell'imputazione, e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di illustrare le ragioni per le quali il (OMISSIS) dovesse essere condannato per il delitto in questione, senza tenere conto che i pacchetti riposti nella vettura, di cui ad una videoregistrazione eseguita dagli inquirenti, ben potevano contenere non panetti di hashish bensi' cialde di caffe' che il prevenuto commerciava "a nero", senza che fosse stata neppure dimostrata la sussistenza dell'ingente quantitativo che avrebbe legittimato il riconoscimento della circostanza aggravante prevista dal menzionato articolo 80. 5.4. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, di cui al capo E) dell'imputazione, e vizio di motivazione, per avere la Corte palermitana confermato la condanna dell'imputato per tale delitto, benche' le intercettazioni avessero escluso un concorso del (OMISSIS) nella vendita di stupefacente al coimputato (OMISSIS), non fosse stata sequestrata alcuna partita di droga ne' fosse stato provato uno spostamento del ricorrente nella zona nissena ove viveva l'acquirente della sostanza. 5.5. Violazione di legge, in relazione agli articoli 416 e 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2, articoli 629 e 648 bis c.p., di cui al capo F) dell'imputazione, e vizio di motivazione, per avere la Corte siciliana omesso di illustrare le ragioni dell'affermata esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione degli indicati delitti contro il patrimonio, della condanna del (OMISSIS) come dirigente di quel sodalizio criminale e come concorrente nella commissione di singoli reati fine. 5.6. Violazione di legge, in relazione all'articolo 624 c.p. e articolo 627 c.p., nn. 2 e 7, di cui al capo G) dell'imputazione, e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alle censure formulate con l'atto di appello, con le quali la difesa aveva evidenziato l'assenza di prova sicura di un concorso del (OMISSIS) nella consumazione dello specifico furto oggetto di addebito. 5.7. Violazione di legge, in relazione alla Legge n. 895 del 1967, articoli 2 e 7, articoli 697 e 699 c.p., di cui rispettivamente ai capi L) ed O) dell'imputazione, e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente confermato la condanna del (OMISSIS) in ordine ai reati in questione, nonostante lo stesso fosse stato accusato dal solo collaboratore di giustizia (OMISSIS) con dichiarazioni inattendibili, rimaste prive di riscontri, non essendo state ritrovate le pistole e le munizioni in un luogo nella disponibilita' del ricorrente. 5.8. Violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis, 99 e 133 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte argomentato in forma apparente le ragioni poste a base della decisione di disattendere le richieste della difesa finalizzate al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla non applicazione della recidiva ed alla determinazione della pena in maniera piu' prossima al minimo edittale, istanze giustificate, in particolare, dalla necessita' di tenere conto del comportamento processuale dell'imputato. 6. L'imputato (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), ha dedotto i seguenti due motivi. 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna di prime cure senza avere chiarito quali fossero gli elementi di prova a carico del (OMISSIS) in ordine ad una sua adesione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, tenuto conto che il prevenuto era risultato coinvolto solo in uno specifico episodio di acquisto di droga dal quale era stato pure assolto, che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia (OMISSIS) erano risultate generiche, mentre quelle del collaboratore di giustizia (OMISSIS), comunque scarsamente attendibili, sarebbero state al piu' idonee a dimostrare l'esistenza di singole condotte poste in essere in violazione della disciplina in materia di stupefacenti. 6.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 132 e 133 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente rigettato la richiesta di contenimento della pena inflitta, che la difesa aveva avanzato in ragione del periodo di tempo limitato di adesione del (OMISSIS) all'associazione de qua. 7. L'imputato (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., comma 3, ed il vizio di motivazione, per manifesta illogicita', per avere la Corte di appello confermato la sentenza di condanna di primo grado, benche' non fosse stato provato con certezza che, il (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva accompagnato il (OMISSIS) in Calabria con la consapevolezza della finalita' dell'acquisto della cocaina ed aveva, percio', fornito un contributo causale nella commissione dell'illecito; che l'incontro tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) sul traghetto sullo stretto di (OMISSIS) non fosse stato casuale, tenuto anche conto che il teste (OMISSIS) aveva riferito di circostanze osservate da altro agente di polizia giudiziaria; che il collaboratore di giustizia (OMISSIS), che aveva narrato di quell'episodio, non aveva menzionato il (OMISSIS) tra i partecipanti all'operazione; e che il collaboratore di giustizia (OMISSIS) aveva escluso che il (OMISSIS), asserito concorrente nel reato (dal quale, peraltro, e' stato assolto), si fidasse di altri nel momento della realizzazione dei suoi propositi delittuosi. 8. L'imputato (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), ha dedotto, formalmente con sei distinti punti, i seguenti quattro motivi (potendo essere esaminati congiuntamente quelli riportati nei punti 4, 5 e 6 del ricorso). 8.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 110 c.p., d.P.R. cit., articoli 73 e 80, e articolo 192 c.p.p., e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per avere la Corte di appello erroneamente applicato le norme sulla valutazione della prova indiziaria, posto che le emergenze processuali avevano dimostrato esclusivamente che il (OMISSIS) aveva gestito un negozio assieme a (OMISSIS), senza che fosse provato che i partecipi all'associazione per delinquere si riunissero proprio all'interno di quell'esercizio commerciale e non anche al suo esterno, e, soprattutto, che il (OMISSIS) avesse aderito a quel sodalizio ovvero che avesse fornito un personale contributo causale alla commissione dei reati ascrittigli: cio' anche considerato che, con riferimento all'episodio delittuoso del (OMISSIS) di cui al capo D) dell'imputazione, il collaboratore di giustizia (OMISSIS) aveva negato il coinvolgimento del (OMISSIS), e che il teste (OMISSIS), agente di polizia giudiziaria, aveva, da un lato, asserito di aver visto il (OMISSIS) solo armeggiare nel portabagagli della vettura del (OMISSIS), dall'altro escluso di aver rilevato il maneggio di alcun pacco; e che, con riferimento al reato di cui al capo E), le intercettazioni, che avevano visto coinvolto il ricorrente, non aveva affatto fornito una prova sicura di un suo concorso nella vendita di droga, dell'effettivo trasporto dello stupefacente a (OMISSIS) ovvero delle coincidenza di tale sostanza con quella che l'accusa aveva asserito fosse stata fornita dal (OMISSIS), non essendo neppure cronologicamente conciliabili l'intervento di questo e lo spostamento del (OMISSIS) nella cittadina nissena. 8.2. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, e vizio di motivazione, per avere la Corte palermitana omesso di indicare le ragioni per le quali il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto del reato contestato al capo D) dell'imputazione dovesse ritenersi ingente, cioe' superiore a 2.000 volte il valore-soglia determinato, per la relativa sostanza, dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2006. 8.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 442 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato all'imputato la riduzione della pena inflitta di un terzo, allo stesso, invece, spettante in quanto la richiesta di giudizio abbreviato, condizionata dall'esame del collaboratore (OMISSIS) e dall'effettuazione di una perizia su una specifica intercettazione, fosse stata tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 8.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 133 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, e articolo 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte isolana confermato la condanna dell'imputato ad una pena assolutamente sproporzionata rispetto alle caratteristiche del fatto, anche con riferimento alla pena per il reato satellite posto in continuazione, e per avere la stessa Corte negato ingiustificatamente al prevenuto la concessione delle attenuanti generiche, considerato che al (OMISSIS) era stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 114 c.p. in ragione del ruolo marginale nella commissione dei reati ascrittigli. Con memorie depositate il 24 ed il 29/10/2013 il difensore del (OMISSIS) e' tornato a sostenere i motivi del suo ricorso originario, in particolare formulando ulteriori osservazioni in ordine alla erronea valutazione degli elementi di prova a carico del proprio assistito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso del Procuratore generale della Repubblica, riguardante la sola posizione dell'imputato (OMISSIS), sia inammissibile. Nonostante, nella parte iniziale del suo atto di impugnazione, abbia rubricato i motivi di doglianza in termini di violazione della disposizione dettata dall'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, e di carenza e manifesta illogicita' della motivazione, il P.G. ha sostanzialmente chiesto a questa Corte di operare una inammissibile diversa valutazione del compendio probatorio acquisito, sollecitando una differente lettura del contenuto delle tre intercettazioni telefoniche che avevano visto protagonista l'imputato Gaetano (OMISSIS), sulle quali, secondo il P.G. ricorrente, il Giudice di secondo grado "aveva infondatamente argomentato" le sue determinazioni: lettura alternativa rispetto a quella che di tali conversazioni era stata data dalla Corte territoriale che, senza alcun travisamento, e con una ricostruzione fattuale nella quale non sono ravvisabili gli estremi di una manifesta illogicita', dunque non censurabile in questa sede, aveva ritenuto che la partecipazione del (OMISSIS) al commento di una specifica iniziativa di polizia giudiziaria ed il suo comprovato coinvolgimento in due specifici episodi estorsivi, fossero espressione di un contributo occasionale e limitato nel tempo, e non anche elementi sufficienti a dimostrare che lo stesso avesse assunto un ruolo stabile all'interno della organizzazione criminale dedita alla commissione di una pluralita' di delitti contro il patrimonio, di cui al capo d'imputazione F). 2. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di (OMISSIS) vadano rigettati. 2.1. Il primo motivo di tali ricorsi, nonche' il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) - formulati in termini sostanzialmente assimilabili - nella parte in cui e' stata lamentata una violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, sono infondati. Costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Cio' perche', si e' condivisibilmente sottolineato, "i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi, il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - finalita' tipica di tutti i delitti associativi - mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. In effetti il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'articolo 416 c.p., perche' a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit.. Cosicche' se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416 c.p. e dell'articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit., mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, e' ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati" (cosi' Sez. U, n. 1149/09 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883; conf., in seguito, Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, Abbrescia, Rv. 253892). Ne consegue che e' ben possibile la coesistenza di due distinte organizzazioni criminali, con una parziale coincidenza soggettiva ed oggettiva, che integrino gli estremi di entrambi i delitti associativi in questione; cosi' come la totale identita' dei soggetti e delle strutture organizzative, messe in comune tra le due organizzazioni, non preclude affatto il riconoscimento del concorso di tali due reati, laddove dovesse risultare che la medesima associazione di stampo mafioso sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti. Di tale regula iuris la Corte di appello di Palermo ha fato corretta applicazione, evidenziando come gli elementi di prova acquisiti nel presente processo avessero dimostrato che, nell'ambito del contesto di operativita' di una fazione dell'associazione di stampo mafioso nota come "Cosa Nostra", attiva nella borgata di (OMISSIS) (reato associativo del quale taluni degli imputati erano stati chiamati a rispondere in altro processo pure pendente), vi erano stati una serie di soggetti, alcuni dei quali persino non affiliati a quella famiglia mafiosa, che avevano dato vita ad un'autonoma associazione per delinquere finalizzata alla commissione di piu' delitti relativi all'acquisto, alla importazione, alla detenzione, al commercio, al trasporto ed alla distribuzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina (v. pagg. 29-39 sent. impugn.). 2.2. I primi cinque motivi dei ricorsi del (OMISSIS) e l'ottavo motivo nuovo avanzato con la memoria difensiva del 11/10/2013, nella parte in cui sono state dedotte varie violazioni della legge penale sostanziale e correlati vizi di motivazione, sono inammissibili perche' presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Al di la' del dato enunciativo, il ricorrente solo formalmente ha indicato inosservanze di norme di diritto penale sostantivo e vizi di manifesta illogicita' della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilita' delle premesse dell'argomentazione, irrazionalita' delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; ne' e' stata lamentata una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si e' limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Palermo aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado: e, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilita' tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, e' stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale e' stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), ad opera della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8, mentre e' consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non e' affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimita' a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimita', qual e' quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cosi', tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e comunicazioni captate durante le indagini, rispetto alle quali e' stato tratteggiato nel ricorso un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che e' questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimita' se - come nella fattispecie e' accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacita' persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicita', avendo la Corte siciliana analiticamente spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede, come: 2.2.1. le precise dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia (quelle del (OMISSIS), che, dopo aver ammesso di essere stato uno degli affiliati alla diversa famiglia mafiosa palermitana capeggiata dal (OMISSIS), aveva riferito dell'attivita' nel traffico della droga svolta dal (OMISSIS) e da taluni affiliati alla relativa famiglia mafiosa con i quali egli aveva avuto rapporti; e quelle del (OMISSIS), che aveva riconosciuto di avere fatto parte proprio del gruppo criminale capeggiato dal (OMISSIS), dal quale aveva, in seguito, "preso le distanze") avessero trovato numerosi e significativi riscontri nei risultati di varie iniziative di polizia giudiziaria e negli esiti delle operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche ed ambientali, e fossero idonee a comprovare l'esistenza della piu' volte richiamata associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di un numero indeterminato di delitti in materia di droga, diretta dal (OMISSIS), della quale facevano parte, tra gli altri, anche il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), addetti all'approvvigionamento all'ingrosso delle sostanze stupefacenti, in specie della cocaina; il (OMISSIS), stabile acquirente dell'hashish che lo stesso rivendeva nella zona di (OMISSIS); ed (OMISSIS), collaboratore del (OMISSIS) nell'acquisto e nell'ulteriore spaccio di tale secondo tipo di droga; come tale sodalizio avesse una struttura gerarchica ed organizzativa in parte mutuata da quella del clan dell'associazione mafiosa in argomento, di cui il (OMISSIS) pure era aderente, occupando una posizione apicale; come le numerose conversazioni captate dagli inquirenti avessero confermato che gli affiliati a tale sodalizio erano uniti da un comune patto associativo e da una cointeressenza nella gestione del traffico illecito di quegli stupefacenti; come le singole iniziative delittuose, poste in essere in attuazione di quel comune progetto criminale, fossero state realizzate dai soggetti di volta in volta coinvolti, con una ben precisa ripartizione di compiti e di ruoli; come gli associati a tale consorteria avessero a (OMISSIS) una ben precisa base operativa nella quale incontrarsi, discutere e preparare la commissione dei vari reati in materia di droga, quale si era scoperto fosse l'esercizio commerciale "(OMISSIS)" (locale significativamente privo di autorizzazioni e di contabilita', con una sporadica clientela reale), gestito dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), e nella quale da taluni degli odierni imputati venivano organizzate altre attivita' delittuose riferibili direttamente alla operativita' dell'associazione mafiosa di riferimento; come le comunicazioni tra i sodali fossero state garantite dall'impiego di schede telefoniche riservate, acquistate in comune presso un compiacente gestore di un negozio di (OMISSIS) (che aveva provveduto ad intestarle ad ignari cittadini stranieri) e distribuite tra i vari componenti dell'associazione dedita al narcotraffico, i quali avevano provveduto poi ad utilizzarle per la trasmissione di ordini ed informazioni secondo un comune linguaggio criptico ed allusivo; come le attivita' di tale gruppo criminale rispondessero a ben precise regole di condotta, che gli affiliati con ruoli superiori si erano impegnati, con atteggiamenti severi, a far rispettare da quelli posti in posizioni sottordinate; come l'articolato e stabile sistema di approvvigionamento e di rivendita di quelle sostanze stupefacenti fosse stato pure qualificato dall'esistenza di un'autonoma contabilita' separata inerente a quelle attivita', facente capo al (OMISSIS), circostanza riscontrata dal disagio causato dall'arresto di questi e dalla necessita', per gli altri associati, di riorganizzare il sistema di rendicontazione dei ricavi derivanti da quelle iniziative delittuose (v. pagg. 43-55 sent. impugn.); il tutto in coerente conformita' con i consolidati indirizzi esegetici di questa Corte per i quali, per la configurabilita' dell'associazione dedita al narcotraffico non e' richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilita' economiche, ma e' sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (cosi', tra le tante, Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cali, Rv. 251011); l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune ne' la diversita' di scopo personale, ne' la diversita' dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attivita' criminale (cosi', da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574); il vincolo associativo puo' essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante (cosi' Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, Oidih, Rv. 239643); e per i quali, ancora, per la configurabilita' dell'associazione dedita al narcotraffico non e' richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volonta' di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volonta', ad una societa' criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (cosi', ex plurimis, Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232); 2.2.2, Come inoltre il (OMISSIS), che pure rivestiva una posizione apicale all'interno della, piu' volte menzionata, collegata famiglia mafiosa, avesse svolto una evidente funzione di organizzazione e direzione del gruppo criminale interessato alla stabile e perdurante attivita' di compra-vendita di rilevanti quantitativi di droga, come comprovato dalle numerose conversazioni intercettate dagli inquirenti che avevano dimostrato come tutte le iniziative, in specie quelle attribuibili al (OMISSIS) ed al (OMISSIS), che rivestivano compiti di coordinamento e di "filtro" rispetto al capo del clan, facessero riferimento agli ordini e alle direttive impartite proprio dal (OMISSIS); e come fosse irrilevante che quest'ultimo fosse stato chiamato a rispondere di uno solo dei delitti fine oggetto di contestazione, trattandosi di vicenda che aveva confermato il pieno coinvolgimento del prevenuto nelle iniziative dell'associazione, gia' ampiamente provato sulla base di altri elementi fattuali (v. pagg. 60-62 sent. impugn.); 2.2.3. la responsabilita' del (OMISSIS) in ordine allo specifico delitto addebitatogli al capo B) dell'imputazione, avente ad oggetto l'acquisto in Calabria della partita di 988 grammi di cocaina sequestrati al (OMISSIS) il (OMISSIS), fosse stata dimostrata da un coacervo di emergenze processuali, in specie dalle puntuali dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), che avevano trovato inequivoco riscontro nel contenuto delle intercettazioni telefoniche idonee a provare che l'acquisto di quel rilevante quantitativo di stupefacente era stato ordinato proprio dal (OMISSIS), il quale, poi, aveva seguito tutti i momenti di quel viaggio, venendo informato telefonicamente dal (OMISSIS) (che con il (OMISSIS) aveva anche cointeressenze di altra natura) di quanto stava accadendo, e manifestando preoccupazione per il ritardo nell'arrivo a (OMISSIS) della droga, che i due, solo in seguito, avrebbero scoperto essere stato causato dall'intervento degli agenti di polizia che avevano sequestrato la sostanza ed arrestato il corriere (OMISSIS) (v. pagg. 63-67 sent. impugn.); 2.2.4. il concorso del (OMISSIS) nella consumazione del furto aggravato della vettura volkswagen polo sottratta, il (OMISSIS), a tale (OMISSIS), che l'aveva parcheggiata in una via pubblica di (OMISSIS), fosse stato dimostrato dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, che aveva verificato che, proprio in quel periodo, l'auto della convivente dell'odierno ricorrente, (OMISSIS), di uguale marca, modello e colore, aveva avuto necessita' di riparazioni; dal contenuto di una conversazione telefonica, intercettata dagli inquirenti il (OMISSIS), nel corso della quale il (OMISSIS) aveva ordinato al (OMISSIS) il "reperimento", entra un settimana, di una vettura grigia per procedere alla riparazione di altra auto, operazione che doveva essere compiuta nell'interesse di "(OMISSIS)", diminutivo del nome dell'odierno imputato (OMISSIS); nonche' dall'esito di un ulteriore controllo del personale delle forze dell'ordine che, eseguito, qualche giorno dopo, un sopralluogo in un deposito nella disponibilita' del (OMISSIS), avevano rinvenuto proprio le targhe della vettura della (OMISSIS); e cio' senza che la valenza di tali elementi indiziari fosse stata inficiata dalle dichiarazioni testimoniali del carrozziere (OMISSIS), che aveva sostenuto che l'auto della (OMISSIS) le era stata consegnata, per la riparazione, dal (OMISSIS), trattandosi di teste inattendibile, avendo gli investigatori rilevato, nel corso di una operazione di osservazione, che era stato, invece, il (OMISSIS) a condurre quella vettura presso l'autocarrozzeria del (OMISSIS) (v. pagg. 67-68 sent. impugn.). 2.3. Manifestamente infondato e' il terzo motivo dei ricorsi del (OMISSIS) nella parte in cui e' stata prospettata una violazione di legge, in relazione all'articolo 649 c.p.p., per essere stato il prevenuto condannato in ordine al reato di acquisto di una partita di 988 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contestato al capo B) della rubrica, in concorso con (OMISSIS), materiale esecutore dell'acquisto, che dal medesimo delitto e' stato, invece, mandato assolto. La Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione (v. pag. 62-63 sent. impugn.) del pacifico principio di diritto per il quale il divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili posto dall'articolo 649 c.p.p. non vincola il giudice chiamato a rivalutare il medesimo fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nello stesso reato (cosi' Sez. 2, n. 16649 del 31/03/2008, Arcodia, Rv. 239778): ben potendo il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilita' dell'imputato da giudicare (Sez. 2, n. 21998 del 03/05/2005, Tringali ed altri, Rv. 231924). Ad uguali conclusioni deve pervenirsi con riferimento al nono motivo formulato, nell'interesse del (OMISSIS), con la memoria difensiva del 11/10/2013, con il quale sono state denunciate la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello considerato che, con sentenza emessa in altro procedimento, il coimputato (OMISSIS) era stato mandato assolto dall'imputazione associativa di cui al capo A) di questo processo. Va, dunque, disattesa la sollecitazione del ricorrente ad esaminare il contenuto della motivazione di tale sentenza assolutoria del 12/07/2012, prodotta in copia dalla difesa con nota del 15/10/2013, trattandosi di valutazione di merito che e' preclusa in sede di legittimita'; mentre il pure prospettato contrasto di fatti accertati nei due provvedimenti potra' essere eventualmente fatto valere in sede di revisione. 2.4. Il quarto motivo dei ricorsi del (OMISSIS), nella parte in cui sono state lamentate la violazione di legge ed il connesso vizio di motivazione in relazione alla valutazioni sulla attendibilita' delle dichiarazioni accusatorie rese dai due collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS), e' inammissibile perche' generico. Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata nella parte concernente la valutazione della credibilita' dei due indicati chiamanti in reita'. 2.5. Il settimo nuovo motivo formulato dalla difesa del (OMISSIS) con la memoria del 11/10/2013, con il quale e' stata dedotta una violazione dell'articolo 238 bis c.p.p. (in essa rimanendo assorbito il pure prospettato vizio di motivazione), e' inammissibile perche' avente ad oggetto una violazione di legge non dedotta con l'atto di appello. L'articolo 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilita' la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si e' inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 2.6. Il sesto motivo dei ricorsi, originari presentati nell'interesse del (OMISSIS), e' manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimita', si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ed alla quantificazione della pena inflitta. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie del tutto legittimamente e con motivazione completa, la Corte di merito ha ritenuto di negare al (OMISSIS) le suddette circostanze attenuanti generiche ed ha reputato congrua la pena finale irrogata (anche per effetto della continuazione tra i piu' reati oggetto di condanna) in ragione dei plurimi precedenti penali di cui il prevenuto e' gravato e della obiettiva gravita' dei fatti da lui commessi, elementi, questi, previsti dall'articolo 133 c.p., non controbilanciati da alcun dato favorevole di valutazione (v. pag. 68 sent. impugn.). 3. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato (OMISSIS) va rigettato. 3.1. Il primo motivo e' manifestamente infondato per le medesime ragioni gia' innanzi esposte nel punto 2.3. - con riferimento all'analogo motivo dedotto nell'interesse del coimputato (OMISSIS) - al cui contenuto e' sufficiente fare rinvio. 3.2. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' infondato per le ragioni gia' tratteggiate nei sopra indicati punti 2.2. e 2.2.1., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato. Va aggiunto che la Corte di appello di Palermo, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicita', ha spiegato come la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato associativo contestatogli al capo A) dell'imputazione fosse stata dimostrata, oltre che dall'accertata disponibilita' dallo stesso offerta a rappresentare lo stabile "terminale" nella zona di (OMISSIS) per lo spaccio di ingenti quantitativi della sostanza stupefacente acquistata nell'interesse comune degli appartenenti a quella organizzazione criminale diretta dal coimputato (OMISSIS), dal fatto che gli affiliati a tale sodalizio, in specie il (OMISSIS), nel distribuire le schede telefoniche riservate che gli associati avrebbero dovuto utilizzare per le comunicazioni tra di loro, avevano destinato una di quelle schede proprio al (OMISSIS), a conferma della perdurante disponibilita' dello stesso a coadiuvare la realizzazione dei progetti delittuosi del gruppo. Cio' senza neppure trascurare, come sottolineato dai Giudici di merito, che la consapevolezza e volonta' di partecipare alle iniziative di quella organizzazione criminale era stata desunta sia dal fatto che il (OMISSIS) venisse costantemente messo a conoscenza dei canali di approvvigionamento e delle dinamiche operative di quel gruppo delinquenziale, che dal fatto che il prevenuto avesse sostituito altro associato nel frattempo arrestato, tale (OMISSIS), che aveva assolto per l'associazione ai medesimi compiti di distribuzione e spaccio della droga nel territorio nisseno (v. pagg. 95-97 sent. impugn.). 3.3. Manifestamente infondata e' il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS). Il diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entita' e' stato motivato dalla Corte di merito in maniera congrua ed in forma esente da qualsivoglia censura di illogicita', sottolineando come l'imputato fosse stato protagonista di un'attivita' criminosa svolta in Sicilia in maniera associativamente organizzata e concretizzatasi nella importazione di rilevanti quantitativi di droga del tipo hashish e nella relativa redistribuzione nel territorio della provincia di (OMISSIS) (v. pag. 97 sent. impugn.). Giudizio, questo, implicante una valutazione di non scarsa offensivita' ovvero di non ridotto allarme sociale, incensurabile in questa sede di legittimita'. Al riguardo, oltre a non essere configurabile alcuna violazione di legge, non e' neppure ravvisabile un vizio di mancanza di motivazione, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non e' tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo e' stato tenuto presente, si' da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cosi' Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590). 4. Anche il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato (OMISSIS) va rigettato. 4.1. Il primo motivo del ricorso e' infondato per le ragioni gia' analiticamente delineate nei sopra indicati punti 2.2. e 2.2.1., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato. Va ulteriormente evidenziato che la Corte distrettuale, con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicita', ha spiegato come la colpevolezza del (OMISSIS) in ordine al reato associativo contestatogli al capo A) dell'imputazione, fosse stata dimostrata anche sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), il quale aveva offerto una narrazione sufficientemente attendibile, e comunque ampiamente riscontrata da altre emergenze oggettive estrinseche, benche' fosse risultato che lo stesso aveva avuto motivi di contrapposizione con l'odierno ricorrente, senza che tanto avesse inficiato le sue propalazioni, al contrario avvalorate dalla ammissione, sintomatica dell'assenza di finalita' calunniatrici, che l'unico capo dell'associazione dedita al narcotraffico era il (OMISSIS), il che era valso per il (OMISSIS) a riqualificare il fatto del capo A) ai sensi della meno grave figura criminosa del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2 (v. pagg. 72-74 sent. impugn.). 4.2. Si traducono in inammissibili censure di fatto quelle che l'imputato (OMISSIS) ha formulato con il terzo e con il quarto motivo del suo ricorso, avendo la Corte di appello spiegato, con riferimento al delitto del capo D) dell'imputazione, come le videoriprese eseguite il (OMISSIS) dal personale della polizia giudiziaria avessero permesso di appurare che i sessantaquattro panetti celati dal prevenuto all'interno della sua autovettura contenevano senz'altro sostanza stupefacente del tipo hashish, considerato che, nel corso di una coeva conversazione intercettata dagli inquirenti, gli interessati avevano indicato la "merce" con il termine convenzionale "porche", evidentemente non riferibile a vetture di tale marca, anche perche' formula gia' impiegata da correi, in altre precedenti telefonate, per parlare di quella sostanza stupefacente: droga che, per l'elevatissimo numero di panetti, ragionevolmente di un chilogrammo ciascuno, ben poteva essere qualificata come di ingente quantita', in quanto da essa si sarebbe potuto ricavare un assai rilevante numero di dosi, certamente superiore a quel limite delle 2.000 dosi il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, il cui superamento vale ad integrare gli estremi della aggravante in argomento (cosi' Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150); e, con riferimento al delitto del capo E), come la reiterata consegna, nel periodo dal (OMISSIS), da parte del (OMISSIS) al (OMISSIS), di imprecisati quantitativi della medesima sostanza stupefacente del tipo hashish, tra gli stessi indicata con il termine convenzionale di "frutta", fosse stata comprovata dal fatto che, arrestato il citato (OMISSIS), gia' destinatario di precedenti cessioni di droga, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) si erano preoccupati di fornire al (OMISSIS) una scheda telefonica riservata, ed avevano effettuato, il (OMISSIS) un viaggio a (OMISSIS) dove avevano ceduto allo stesso (OMISSIS) un certo quantitativo di hashish, risultato poi di scarsa qualita', come dimostrato dal tenore di una conversazione tra i due cedenti intercettata in ambientale all'interno della vettura del (OMISSIS) (v. pagg. 76-80 sent. impugn.). 4.3. Il secondo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso del (OMISSIS) sono inammissibili perche' generici. Come gia' considerato con riferimento alla posizione di altro ricorrente, questa Corte ha piu' volte chiarito che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte siciliana, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata nella parte concernente l'affermazione della penale responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti contestatigli nei capi C), F), G), L) ed O) (v. pagg. 75-76, 80-84 sent. impugn.). 4.4. Manifestamente infondato e' l'ottavo motivo del ricorso del (OMISSIS). Il ricorrente ha criticato i punti della sentenza impugnata concernenti sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la quantificazione della pena finale anche in ragione della riconosciuta recidiva aggravata oggetto di contestazione. Nella giurisprudenza di questa Corte e' stato puntualizzato che, nel concedere o nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito e' investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'articolo 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entita' del reato nonche' alla personalita' del reo. Analoghi criteri di discrezionalita' governano l'esercizio del potere del giudice di merito in ordine al riconoscimento della recidiva ed alla dosimetria della pena finale da irrogare, sulla base di scelte che non possono essere censurate dalla Cassazione se motivate in maniera adeguata e logica. Nella sentenza impugnata e' stata fatta corretta applicazione di tali regole, avendo la Corte palermitana sottolineato come il (OMISSIS), gravato da plurimi precedenti penali anche specifici ed autore di condotte delittuose di notevole gravita' obiettiva, fosse soggetto altamente pericoloso per la societa' e non fosse meritevole di alcun giudizio di benevolenza, pure in assenza di spunti fattuali per una diversa valutazione a lui favorevole; e come la pena finale, diminuita rispetto a quella del primo grado per effetto delle statuizione derivanti dall'accoglimento di taluni motivi di appello, fosse congrua alla luce dei numerosi elementi soggettivi ed oggettivi innanzi elencati (v. pag. 85 sent. impugn.). 5. Il ricorso presentato nell'interesse di (OMISSIS) e' inammissibile. 5.1. Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' stato presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali e, in particolare, alle credibili dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ed ai risultati delle ulteriori indagini compiute dal personale della squadra mobile della questura di Palermo, sicche' puo' ritenersi definitivamente acclarato che il (OMISSIS), lungi dall'aver concorso nella commissione di un solo specifico episodio di acquisto di cocaina (quello del capo B), qui addebitato ad altri coimputati, dal quale lo stesso (OMISSIS) era stato assolto in altro processo - senza che cio' evidentemente precluda il giudizio formulato in questo processo per il diverso reato associativo - aveva aderito al sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, curando la tenuta della contabilita' del gruppo, veicolando le comunicazioni tra il (OMISSIS), capo dell'organizzazione, e gli altri affiliati posti in posizione subordinata, nonche' interessandosi del reperimento dei canali di approvvigionamento della cocaina da acquistare nell'interesse comune del gruppo (v, pagg. 86-89 sent. impugn.). I rilievi formulati al riguardo della ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'e' puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponigli a quelli gia' sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. 5.2. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' manifestamente infondato. Facendo corretta applicazione della norme che riconoscono loro un potere discrezionale nella quantificazione della pena finale da irrogare all'imputato, con motivazione sintetica ma adeguata, i Giudici di merito hanno giustificato la determinazione della pena inflitta con un rinvio a tutti i criteri previsti dall'articolo 133 c.p., da reputarsi confacente ad una doglianza difensiva dal tenore generico, contenente un erroneo richiamo ad una diversa ipotesi delittuosa ed un mero riferimento al periodo di tempo, asseritamente limitato, di partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere de qua, sostanzialmente ininfluente rispetto all'accertato, non trascurabile impegno del prevenuto nella ricerca di fonti di approvvigionamento dello stupefacente per conto del gruppo criminale (v. pag. 89 sent. impugn.). 6. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato (OMISSIS) e' inammissibile, perche' avanzato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente, condannato in relazione allo specifico delitto contestato al capo B) dell'imputazione, al di la' della premessa enunciativa, ha, in sostanza, sollecitato una - in questa sede non consentita - incursione nella verifica diretta delle emergenze processuali e la formulazione di una valutazione della loro capacita' dimostrativa diversa da quella espressa, con argomenti logicamente ineccepibili, dalla Corte di appello. In particolare, i Giudici di merito, rispondendo con un convincente apparato motivazionale alle doglianze difensive che sono state poi riproposte con il ricorso portato all'odierna attenzione di questo Collegio, hanno chiarito - come riferito dagli agenti di polizia operanti che avevano seguito gli interessati - che il (OMISSIS) il (OMISSIS), verosimilmente anche approfittando dei suoi impegni di lavoro, alla guida della sua vettura aveva accompagnato il (OMISSIS) nel viaggio in Calabria finalizzato all'effettuazione dell'acquisto di 988 grammi di cocaina, dando cosi' un concreto contributo causale alla consumazione del delitto in argomento: e cio' aveva fatto non in maniera casuale ed episodica, come la difesa aveva cercato di far credere, tenuto conto che - in base a quanto riferito dal teste (OMISSIS), che all'epoca aveva coordinato le investigazioni - nel giugno precedente, il (OMISSIS) aveva gia' consegnato al (OMISSIS) la sua auto per permettergli di recarsi in Calabria per concordare con i fornitori l'acquisto di quella partita di stupefacente, circostanza questa incompatibile con la tesi di un successivo occasionale viaggio in compagnia dello stesso (OMISSIS) finalizzato al prelievo della droga (v. pagg. 98-100 sent. impugn.). Ne' va trascurato quanto sottolineato dai Giudici di primo grado che - con motivazione destinata, in presenza di una doppia conforme, ad integrare quella della sentenza di appello - avevano evidenziato come ulteriori elementi di prova a carico fossero desumibili dal fatto che il (OMISSIS) era stato visto dagli inquirenti accompagnare il (OMISSIS) fino al parcheggio di un centro commerciale di (OMISSIS) ed incontrare, sempre con il (OMISSIS), due persone, che ragionevolmente erano i fornitori della droga, con i quali i primi si erano allontanati in auto; che, in occasione del viaggio ritorno, quando lo stupefacente era stato materialmente affidato ad un terzo soggetto, ed il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano fatto ritorno in Sicilia con due mezzi diversi, quest'ultimo era stato fermato e l'unita' cinofila, chiamata per un controllo, aveva segnalato la presenza all'interno della sua vettura, nella zona del sedile posteriore, di tracce di quello stupefacente; ed ancora, che qualche ora dopo, il (OMISSIS) aveva significativamente chiamato il (OMISSIS) affinche' questi informasse il (OMISSIS) del fermo del suo veicolo e del controllo antidroga cui era stato sottoposto (v. pagg. 90- sent. 1 grado). 7. Anche il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato (OMISSIS) e' inammissibile. 7.1. Il primo motivo del ricorso e' in parte aspecifico, in parte inammissibile perche' diretto a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente ha prospettato, con riferimento alla valorizzazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS) e dal teste (OMISSIS), un vizio di motivazione per travisamento della prova, per avere la Corte di appello attribuito alle indicazioni dei due propalanti un significato diverso da quello desumibile dal verbale delle relative deposizioni. E, tuttavia, alla luce dell'orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimita' il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validita' del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (cosi', tra le diverse Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023), bisogna prendere atto come l'odierno ricorrente abbia omesso di assolvere a tale onere, inserendo nell'atto di impugnazione la sintesi delle affermazioni asseritamente di diverso tenore provenienti dai due dichiaranti, senza addurre una precisa difformita' tra il contenuto della motivazione della sentenza gravata ed il testo di altri atti del processo, che questo Collegio non puo', in un'ottica meramente esplorativa, andare a ricercare. D'altra parte, il (OMISSIS) ha prospettato una serie di ipotesi - per giunta gia' rappresentate con le doglianze contenute nell'appello, cui i Giudici di secondo grado hanno compiutamente risposto - che vanno correttamente qualificabile in termini di mero travisamento dei fatti, avendo sollecitato una rivalutazione di alcune emergenze processuali a suo carico, non consentita in sede di legittimita': cosi', con riferimento alla sua gestione del negozio unitamente al (OMISSIS), alla frequentazione di tale esercizio commerciale da parte degli affiliati al sodalizio criminale de quo, al suo coinvolgimento nel carico della droga nella vettura del (OMISSIS) ed al concorso nel trasporto a (OMISSIS) della droga destinata al coimputato (OMISSIS). Laddove, con la motivazione della sentenza impugnata, la Corte palermitana aveva fornito una logicamente convincente lettura degli elementi di prova acquisiti a carico dell'odierno ricorrente, evidenziando come il suo concorso nella detenzione illegale dei sessantaquattro panetti di hashish fosse stato provato, oltre che dalle precise dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), dal contenuto delle videoregistrazioni eseguite dagli inquirenti, che avevano confermato come il (OMISSIS), pur senza aderire stabilmente all'associazione dedita al narcotraffico, avesse contribuito a sistemare quei pacchetti nel portabagagli della vettura del (OMISSIS); nonche' dal tenore di una conversazione intercettata, nella medesima circostanza, in ambientale nel corso della quale il (OMISSIS) aveva domandato al (OMISSIS) se avesse avuto bisogno di un aiuto e di un "taglierino"; e come il concorso nella cessione di una partita di cinque chili di hashish fosse stato dimostrato dalla trascrizione di due intercettazioni telefoniche le quali, nel gia' considerato contesto dei rapporti tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (per i quali si fa rinvio a quanto sopra esposto nel punto 4.2.), avevano confermato con certezza che il (OMISSIS) aveva sollecitato il (OMISSIS) a farsi consegnare con urgenza cinque chili di "frutta" che da li' a poco, con una compatibilita' di orari, doveva essere trasportata a (OMISSIS): formula criptica con la quale era ragionevole ritenere che gli interessati avessero fatto riferimento proprio alla sostanza stupefacente che doveva essere ceduta al nisseno (OMISSIS) (v. pagg. 89-94 sent. impugn.). 7.2. Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' inammissibile perche' non dedotto espressamente con l'atto di appello e, comunque, manifestamente infondato per ragioni gia' sopra esposte nel punto 4.2., al cui contenuto si fa rinvio. 7.3. Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) e' manifestamente infondato, risultando, dalla motivazione della sentenza di primo grado (v. pagg. 12-13) e da quella dell'appello (v. pag. 91 sent. impugn.), come, nel corso del giudizio di primo grado, riunito il processo a suo carico a quello degli altri coimputati, all'udienza del 16/12/2010 il prevenuto avesse presentato una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ben dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e correttamente fosse stata giudicata tardiva dal Tribunale. 7.4. Anche il quarto motivo del ricorso del (OMISSIS) e' manifestamente infondato. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena inflitta, comprensiva anche di quella determinata per continuazione in relazione al reato base ed a quello satellite: esercizio che, come si e' gia' avuto modo di puntualizzare, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravita' effettiva del reato ed alla personalita' del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha valorizzato i parametri dettati dall'articolo 133 c.p., ritenendo ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e ad una riduzione della misura della pena irrogata in primo grado, il preponderante disvalore rappresentato dalla obiettiva gravita' dei fatti commessi dall'imputato, non controbilanciato da alcun altro spunto favorevole di valutazione (v. pag. 94 sent. impugn.). E cio' senza che rilevi il fatto che i Giudici di merito abbiano riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante di cui all'articolo 114 c.p., comma 1, che ha presupposti applicativi del tutto differenti (in questo senso Sez. 1, n. 4786 del 12/02/1985, Lucatello, Rv. 169233). 8. Al rigetto o alla inammissibilita' dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei relativi ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento; gli imputati, il cui ricorso e' stato dichiarato inammissibile, vanno pure condannati al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso del P.G., nonche' quelli di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente Dott. CORTESE Arturo - Consigliere Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere Dott. CONTI Giovanni - Consigliere Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); 2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del 04/02/2013 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'articolo 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17/01/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS): per il primo in relazione ai delitti di cui agli articoli 110 e 575, articolo 577, nn. 3 e 4 in relazione all'articolo 61 c.p., n. 11 (capo A), articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 81 cpv. cod. pen., Legge n. 479 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Legge n. 203 del 1991, articolo 7 (capo B), articolo 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 (capo D), per avere, in concorso con altri, in (OMISSIS), cagionato la morte di (OMISSIS), che si trovava a bordo di una moto condotta da (OMISSIS) nei pressi del bar (OMISSIS) nel rione (OMISSIS), assieme ad altri soggetti appartenenti al clan camorristico Di Lauro, che era stato accerchiato da numerosi soggetti appartenenti al clan camorristico rivale detto (OMISSIS), tra cui (OMISSIS), i quali avevano esploso vari colpi di pistola calibro 9 - almeno tre armi, che erano state detenute e portate illegalmente in luogo pubblico, al fine di avvantaggiare l'anzidetta organizzazione camorristica e riaffermare il controllo criminale del territorio uno dei quali aveva attinto al capo il (OMISSIS) che era caduto in terra ed era stato "freddato" da (OMISSIS) con un ulteriore colpo di pistola sparato a breve distanza; omicidio commesso con premeditazione, avendo provocato la reazione degli affiliati al clan Di Lauro, per avere picchiato le due ragazze del (OMISSIS) e di (OMISSIS), ed avere atteso l'arrivo degli antagonisti per accerchiarli ed aggredirli, e per motivi abbietti o futili essendo stato consumato il delitto allo scopo di riaffermare il controllo criminale del territorio da parte degli appartenenti al clan Vinella Grassi, all'epoca inquadrato nel piu' ampio clan Amato Pagano, associazione di stampo camorristico al quale il (OMISSIS) aveva aderito come partecipe, con condotta decorrente dall'aprile del 2011 e perdurante; e per il (OMISSIS) in relazione al delitto di cui agli articoli 110 e 81 cpv. cod. pen., Legge n. 479 del 1974, articoli 10, 12 e 14, Legge n. 203 del 1991, articolo 7, per avere, nella stessa localita' ed occasione, in concorso con altri, detenuto e portato in luogo pubblico due revolver calibro 38, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'ambito di una faida tra gruppi camorristici, al fine di avvantaggiare l'organizzazione criminale denominata clan Di Lauro, all'epoca in contrasto con il piu' volte citato gruppo camorristico denominato (OMISSIS). Rilevava il Tribunale come tale episodio omicidiario si fosse inquadrato in quella che diversi provvedimenti giudiziari avevano accertato essere il contrasto sorto tra diversi gruppi criminali di stampo camorristico operanti nelle zone di (OMISSIS), dopo la conclusione del periodo di controllo egemone da parte del clan dei DI Lauro: contrasto che aveva gia' avuto due momenti di aperta conflittualita', dando luogo a ben due faide, e che, da ultimo, aveva visto contrapposti i gruppi dei Di Lauro e quello degli scissionisti degli Amato Pagano, con il passaggio, una sorta di tradimento, degli affiliati al gruppo Vinella Grassi, cosi' denominato in base al rione di riferimento, dal primo al secondo dei clan appena elencati; e come le emergenze procedimentali - in specie, le dichiarazioni rese da tre collaboratori di giustizia ed i riscontri forniti dai risultati delle ulteriori investigazioni - avessero dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del (OMISSIS) e del (OMISSIS) in ordine ai delitti loro rispettivamente addebitati, e giustificato l'applicazione della misura cautelare custodiate massima in considerazione della eccezionale gravita' e grande allarme sociale dei reati da loro commessi, dell'inserimento dei medesimi nell'ambito di gruppi camorristici rivali e della pessima personalita' dei due indagati, gia' gravati da precedenti penali o giudiziari anche di natura specifica. 2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso i due indagati, con atti distinti ma di analogo contenuto, entrambi a firma dell'unico difensore avv. (OMISSIS), i quali, formalmente con un solo punto, hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli articoli 273 e 274 c.p.p. e articolo 192 c.p.p., comma 3, ed il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita', con riferimento sia ai gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare, omettendo di effettuare una compiuta verifica della attendibilita' dei collaboratori di giustizia che avevano reso dichiarazioni accusatone nei riguardi dei due ricorrenti; e senza tenere conto che il collaboratore (OMISSIS) - che aveva indicato (OMISSIS) come autore degli spari mortali esplosi all'indirizzo del (OMISSIS) - aveva fornito tre diverse versioni, riportando de relato quanto appreso da altrettanti presunti protagonisti della vicenda, mentre non aveva menzionato il (OMISSIS); che i collaboratori (OMISSIS), che aveva sostenuto di essere stato presente sul luogo dell'omicidio, e (OMISSIS) non avevano parlato del (OMISSIS) come uno dei responsabili della uccisione, mentre avevano indicato il (OMISSIS) in maniera molto indeterminata; che la scarsa qualita' delle immagini riprese da una telecamera posta nei pressi del luogo degli spari non aveva fornito alcun affidabile dato di riscontro; che la motivazione in ordine alla partecipazione del (OMISSIS) all'associazione camorristica de qua era generica (reato associativo dal quale era stato, peraltro, assolto in altro processo); e che indeterminata era la motivazione, a carico di entrambi gli indagati, concernente le esigenze cautelari, in relazione alle quali, per giunta, non si era considerato il risalente periodo di commissione dei reati. 3. Ritiene la Corte che entrambi i ricorsi siano inammissibili, perche' presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, i ricorrenti hanno formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze gia' considerate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. Ed infatti, e' pacifico come il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della liberta' personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonche' il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta di una misura adeguata alle medesime esigenze e proporzionata ai fatti. Controllo che non puo' comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del giudice di merito In ordine all'attendibilita' delle fonti ed alla rilevanza e concludenza del risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita' del quadro indiziario e l'esistenza di bisogni di cautela a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi Indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti Incidentali de libertate (in questo senso, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3.1. Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come i giudici di merito abbiano dato puntuale contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare impugnato. Dati informativi dai quali, in termini esaurientemente congrui e logicamente ineccepibili, il Tribunale ha desunto la conferma della esistenza del requisito della gravita' indiziaria a carico di (OMISSIS) in relazione a tutti i delitti contestatigli, posto che, nel contesto di una violenta contrapposizione armata tra affiliati a clan camorristici rivali operanti nei citati rioni della citta' di (OMISSIS) - conflitto in ordine alle cui dinamiche diversi provvedimenti cautelari e sentenze di merito avevano gia' gettato un chiarificatore cono di luce, con risultati neppure messi in discussione dagli odierni ricorrenti - il coinvolgimento diretto del prevenuto nell'episodio omicidiario verificatosi nell'aprile del 2011 in danno dei citato (OMISSIS) puo' reputarsi dimostrato a livello indiziarlo dalle complementari dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), risultate riscontrate da altri dati informativi obiettivi pure desumibili dalle carte del procedimento. Seguendo questa impostazione, va osservato, per un verso, come il Tribunale di Napoli non sia incorso in alcuna violazione di legge nella valutazione delle deposizioni dei tre anzidetti collaboratori, dei quali era stata adeguatamente saggiata tanto l'attendibilita' soggettiva ed intrinseca, trattandosi di soggetti di cui era stata comprovata l'adesione a diversi e contrapposti gruppi camorristici napoletani che avevano preso parte a quella faida, delle cui cause, dinamiche e sviluppi erano stati In grado di raccontare i dettagli in maniera molto coerente e precisa; e l'autonomia delle relative propalazioni, in quanto offerte da soggetti affiliati a clan delinquenziali diversi e che, percio', avevano ricevuto le notizie poi riportate da fonti differenti, dunque, anche se talora de relato, sempre autonome tra loro; quanto la credibilita' estrinseca, essendo stato possibile verifica re la presenza di vari dati di riscontro esterni, anche concernenti diversi ulteriori gravi delitti, alle parole accusatrici dei tre dichiaranti. E, per altro verso, come i Giudici del riesame abbiano spiegato, con motivazione completa e priva di lacune di illogicita', dunque non censurabile in questa sede, che le puntuali indicazioni del collaboratore (OMISSIS) - il quale, gia' appartenente al clan Di Lauro, aveva ricevuto le confidenze su quanto accaduto dal guidatore della moto, (OMISSIS), a bordo della quale si trovava la vittima (OMISSIS): (OMISSIS) da cui aveva saputo delle ragioni e delle modalita' dello scontro armato verificatosi nei rione (OMISSIS) - erano risultate corroborate sia dalle affermazioni del collaboratore (OMISSIS), il quale, gia' affiliato al clan Vinella Grassi diretto da (OMISSIS), aveva ricordato, sulla base delle Informazioni dategli dai diretti protagonisti di quello scontro armato, che a sparare all'indirizzo del (OMISSIS) erano stati il (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); che dalle asserzioni del collaboratore (OMISSIS), il quale, gia' aderente al gruppo Amato Pagano, aveva rammentato di aver saputo da altri appartenenti al suo medesimo clan criminale che ad uccidere il (OMISSIS) erano stati "quelli del clan Vinella", all'epoca capeggiato dal (OMISSIS), dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS). Dichiarazioni che, poi, avevano trovato una significativa conferma nelle immagini riprese da una videocamera posta nei pressi del luogo dell'agguato, che aveva registrato le immagini proprio del (OMISSIS) che, armato di pistola, si stava dirigendo verso la motocicletta degli aggrediti: dati tutti evidentemente idonei a riscontrare le dichiarazioni dei tre collaboratori in ordine alla formale affiliazione del (OMISSIS) all'associazione di stampo camorristico piu' volte richiamata (v,, in particolare, pagg. 6-22 ord. impugn.). Quanto alla posizione del (OMISSIS) - che, a bordo di una moto sulla quale aveva viaggiato anche il collaboratore di giustizia (OMISSIS), in quella circostanza aveva accompagnato, armato di una pistola calibro 38, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), tentando di difenderli - con motivazione congrua e completa, il Tribunale del riesame aveva chiarito che le indicazioni accusatorie del (OMISSIS), il quale aveva riferito come, su sua sollecitazione, il (OMISSIS) avesse esploso l'intero caricatore di una pistola a tamburo calibro 38 per cercare di contrastare l'avanzata del (OMISSIS), avevano trovano conforto, oltre che nei reperti recuperati dagli inquirenti, che avevano permesso di appurare che alla sparatoria avevano partecipato almeno tre uomini armati di pistole calibro 9, ma anche un quarto soggetto che aveva usato una pistola calibro 38, nelle dichiarazioni de relato del collaboratore (OMISSIS), il quale aveva detto di aver appreso, da affiliati al suo stesso gruppo criminale, che a quella spedizione degli affiliati al clan Di Lauro aveva preso parte anche il (OMISSIS) (v. pagg. 6, 23-25 ord. impugn.). 3.2. Manifestamente infondato e', poi, la doglianza formulata, con entrambi i ricorsi in esame, in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari. Il Tribunale di Napoli ha fatto corretta applicazione della disposizione dettata dall'articolo 275 c.p.p., comma 3 che, come e' noto, stabilisce una doppia presunzione, di esistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla posizione di coloro che, come nella fattispecie e' accaduto, siano ritenuti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di delitti di rilevante gravita', compresi quello di cui all'articolo 416 bis cod. pen. e quelli aggravati ai sensi della Legge n. 203 del 1991, articolo 7. Si tratta di norma che disciplina una doppia forma di presunzione di natura relativa: quella con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari, in quanto, in presenza del gravi indizi di colpevolezza per uno degli indicati delitti, i bisogni di cautela di cui all'articolo 274 cod. proc. pen. si considerano sussistenti senza necessita' di alcuna prova in positivo, salva la possibilita' per l'interessato di dare la prova in negativo, cioe' la dimostrazione della loro mancanza In concreto; e quella con riferimento alla adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, in quanto. In assenza di elementi capaci di provare la mancanza delle esigenze di cautela, quella adeguatezza esclusiva e' presunta ex lege, con la conseguenza della impossibilita' di applicare misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, salvo che - come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza di accoglimento a contenuto additivo n. 57 del 2013 - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. I Giudici del riesame non solamente hanno preso atto di come le carte del procedimento non avessero offerto alcun dato informativo concreto, ne' fossero stati altrimenti allegate circostanze idonee al superamento degli effetti di quelle due presunzioni iuris tantum, ma, con motivazione completa e logicamente convincente, hanno sottolineato come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero comprovato la sussistenza del concreto ed attuale rischio di recidiva, essendo i ricorrenti risultati coinvolti in episodi delittuosi di elevata gravita' e grande allarme sociale, legati alla operativita' di contrapposti gruppi criminali camorristici attivi nella zona a nord di Napoli; soggetti pure gravati da precedenti significativi della loro eccezionale propensione a delinquere, essendo il (OMISSIS), pur formalmente incensurato, gia' imputato in altro processo per i reati di cui all'articolo 416 bis c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, ed essendo stato il (OMISSIS) gia' condannato con sentenza definitiva per tali stessi reati associativi, oltre che per altri gravi delitti in materia di armi e di stupefacenti (v. pag. 25 ord. impugn.). 4. Alla declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di competenza. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per quanto di competenza al sensi dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 23/02/2 - Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTE - Dott. FUMO Maurizio rel. Consigliere N. - Dott. BRUNO Paolo A. Consigliere REGISTRO GENER - Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 8780/2 - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 2) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 3) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 4) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 5) (OMESSO) N. IL (OMESSO) 6) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 7) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 8) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 9) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 10) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 11) (OMESSO) N. IL (OMESSO); 12) (OMESSO) N. IL (OMESSO); avverso la sentenza n. 47/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 24/06/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO; udito il PG in persona del sost.proc.gen. Dott. Geraci V., il quale ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi; uditi i difensori: avv. (OMESSO) (Avvocatura dello Stato) per la PC Presidenza del consiglio dei ministri, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, avv. (OMESSO) per la PC (OMESSO), che si e' associata alle richieste del PG, depositando conclusioni e nota spese, avv. (OMESSO) per (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), avv. (OMESSO) per (OMESSO), avv. (OMESSO) per (OMESSO) avv. (OMESSO) per (OMESSO), avv. (OMESSO) per (OMESSO) (anche in sost.ne avv. (OMESSO)), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), nonche' in sost.ne dell'avv. (OMESSO) per (OMESSO), i quali hanno illustrato, in parte, i ricorsi, in parte, si sono riportati ad essi, chiedendone l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO) furono riconosciuti colpevoli, in primo grado (sentenza Corte di assise di Milano del 13.6.2009), del delitto di cui all'articolo 306 c.p., commi 1, 2, 3, in relazione all'articolo 270 bis c.p. (associazione con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, denominata Partito Comunista Politico Militare, PCPM, mediante costituzione di banda armata (capo A), (OMESSO): del delitto di concorso esterno nel delitto sopra indicato (capo B), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO): del delitto di cui all'articolo 81 cpv. c.p., articolo 110 c.p., n. 1, Legge n. 497 del 1974, articoli 10 e 12, articoli 1 e 21, per avere, fino a febbraio 2007, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro e con (OMESSO) e con altre persone non identificate, occultato un numero imprecisato di armi da guerra e comuni da sparo, clandestine (Kalashikov, Uzi, mitraglietta Skorpion, revolver, carabina ecc), di parti di esse, il relativo munizionamento, nonche' vario materiale esplodente cio' allo scopo di utilizzare le dette armi per le finalita' proprie del sodalizio sovversivo di cui sopra (capo E), gli stessi: del delitto di ricettazione di cui all'articolo 648 c.p. (capo F) con riferimento alle suddette armi, (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO): del delitto di tentato furto pluriaggravato (articoli 110 e 56 c.p., e articolo 61 c.p., n. 5, articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., nn. 2, 3, 5, 7, in concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate, per aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi delle banconote contenute nel bancomat della banca Antonveneta, agenzia di (OMESSO) (capo G), gli stessi: del delitto di furto pluriaggravato di due autovetture Fiat "Uno" e di alcune targhe di autovetture, utilizzate allo scopo di commettere il delitto di cui al capo che precede (capi H ed I), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO): del delitto ex articoli 81 cpv, 110, 112 e 468 c.p., utilizzando la carta di identita' intestata a (OMESSO) che ne aveva falsamente denunciato lo smarrimento, contraffacendola e, in particolare, apponendovi la foto di (OMESSO) (capo M), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO): del medesimo reato di cui al capo che precede, per avere utilizzato, in tempi diversi, fotocopie di carte d'identita' che (OMESSO), approfittando delle sue mansioni di archivista presso la societa' (OMESSO), sottraeva da varie pratiche ivi giacenti (capo N). Tutti i predetti delitti sono contestati come aggravati ai sensi della Legge n. 15 del 1980, articolo 1. I suddetti imputati furono, in ragione di quanto sopra, condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonche' in solido al risarcimento del danno in favore delle costituite PP.CC. (OMESSO) (euro 100.000) e Presidenza del consiglio dei ministri (euro 1.000.000). La Corte di assise di appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo su appello degli imputati, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO) dei reati di cui ai capi E) ed F), limitatamente a quanto contestato in relazione alla detenzione di alcune specifiche parti di armi e/o munizioni, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei predetti, in relazione ai capi sopraindicati, limitatamente alla detenzione di alcune cartucce per arma comune da sparo, esclusa l'aggravante di cui alla Legge n. 15 del 1980, ha parzialmente riqualificato il capo E) con riferimento ad una partita di munizioni ritenute per arma comune da sparo e ha rideterminato piu' favorevolmente la pena degli imputati sopra indicati, confermando nel resto la sentenza impugnata a carico di costoro e, integralmente, a carico degli altri appellanti, condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali; ha confermato le statuizioni civili, condannando gli imputati al ristoro delle spese sostenute dalle parti civili nel secondo grado di giudizio. Nel corso delle indagini preliminari, vennero svolti accertamenti tecnici non ripetibili (su armi, materiale biologico ecc), fu analizzato, con la procedura dell'incidente probatorio, materiale informatico caduto in sequestro, fu trascritto il testo di numerose conversazioni intercettate. In detta fase procedimentale il co-indagato (OMESSO) decise di collaborare con gli inquirenti, rilasciando dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie. I giudici del merito, invero, hanno fondato il loro convincimento, tanto sulle dichiarazioni del collaborante (OMESSO) (giudicato separatamente), quanto sul contenuto delle conversazioni intercettate, quanto sull'esito dell'attivita' di perquisizione, sequestro, pedinamento, osservazione, operati dalla polizia giudiziaria, quanto, ovviamente, sull'analisi del materiale acquisto agli atti. In particolare, risultano cadute in sequestro le armi, le munizioni, i caricatori, le parti di ricambio di cui al sopra indicato capo E), documenti informatici, filmati, nonche' alcune copie del giornale clandestino "(OMESSO)", espressione della ideologia e dei propositi strategici del gruppo politico al quale gli imputati non hanno nascosto di appartenere. Ricorrono per cassazione, tramite i difensori, gli imputati e deducono: Il difensore di (OMESSO) (avv. (OMESSO)): 1) inosservanza, ovvero erronea applicazione dell'articolo 270 bis c.p. e dell'articolo 306 c.p., mancanza illogicita' e contraddittorieta' della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico. I giudici del merito non hanno dimostrato l'effettivo inserimento di questo imputato nella struttura organizzata, attraverso l'indicazione di condotte sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attivita' preparatorie rispetto all'esecuzione del programma comune, ne' hanno dimostrato l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale. Il delitto di cui all'articolo 270 bis c.p. presuppone il dolo specifico, nel quale la consapevolezza della volonta' del fatto di reato deve essere indirizzata al perseguimento della finalita' di terrorismo, vale a dire, l'intenzione di spargere terrore tra la popolazione o di costringere i poteri costituiti, nazionali o internazionali, a compiere o ad astenersi dal compiere determinati atti; alternativamente la volonta' deve essere diretta a destabilizzare gravemente o a distruggere le strutture politiche fondamentali di un paese. Detto elemento psicologico, quindi, non puo' essere ravvisato nella mera adesione (inconsapevole o involontaria) ad una qualche iniziativa presa da altri. (OMESSO) e' accusato di aver preso parte ad alcune attivita' del sodalizio, ma non vi e' prova che egli fosse a conoscenza di dette attivita', ne' degli scopi cui esse miravano e neppure dell'esistenza dell'associazione ritenuta sovversiva. 2) inosservanza e disapplicazione della legge penale per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla configurazione dei reati di cui agli articoli 270 bis e 360, in luogo dell'articolo 270 ter c.p.. Anche a concedere che sia corretta l'interpretazione che si legge in sentenza sulla formulazione del capo di imputazione in relazione al delitto di cui al capo A), va considerato che la contestazione, come concretamente articolata, al piu', integrerebbe il delitto di assistenza agli associati di cui all'articolo 270 ter c.p.. 3) mancata assunzione di prova decisiva, atteso che non e' stato acquisito il verbale d'interrogatorio del (OMESSO) in data 17 settembre 2007, innanzi al PM milanese, ne' i giudici del merito hanno motivato tale mancata assunzione. In detto verbale si legge che (OMESSO) ha protestato la sua assoluta estraneita', ha chiarito di conoscere solo alcuni dei pretesi associati, ha respinto l'uso della violenza per fini politici. Sempre da detto verbale, si evince che (OMESSO) esprimeva perplessita' sulla figura del (OMESSO). Anche a voler accettare che questo imputato abbia favorito il rientro in Italia di (OMESSO), ospitandolo, e' da notare che costui aveva scelto una sorta di latitanza volontaria, ma non era ricercato. Il difensore di (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO) l'avv. (OMESSO)) articola sei di motivi comuni ed alcuni motivi relativi alle singole posizioni dei predetti imputati. Motivi comuni: 4) violazione del combinato disposto dell'articolo 525 c.p.p. e Legge n. 287 del 1951, articolo 26 in relazione agli articoli 178 e 179 c.p.p., atteso che in primo grado il presidente aveva esonerato dall'incarico di giudice popolare ben tre dei componenti della corte. I tre provvedimenti sono privi di motivazione e le richieste sono basate su motivi assolutamente generici. L'eccezione di nullita' fu proposta tanto al giudice di primo, quanto a quello di secondo grado, ma essa fu respinta sulla base di una antica sentenza della corte di cassazione. In realta', come e' noto, qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; e' dunque errata la convinzione espressa nella sentenza che si impugna, in base alla quale il provvedimento in questione non avrebbe bisogno di alcuna particolare motivazione. Peraltro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 273 del 1989, articolo 10, secondo alcuni, ha implicitamente abrogato gli ultimi tre commi dell'articolo 26 sopra richiamato, l'impedimento di uno dei giudici componenti del collegio avrebbe dovuto imporre la sospensione del dibattimento. Non avendo cosi' operato, il giudice di primo grado ha violato il principio in base al quale la sentenza deve essere deliberata dalle stesse persone fisiche che hanno composto, sin dall'inizio, l'organo giudicante. 5) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di nullita' dell'ordinanza del giudice di primo grado del 22 gennaio 2009, per violazione dell'articolo 178 c.p.p., lettera e) e dell'articolo 6, comma 3, lettera b) CEDU. Invero, nell'udienza del 22 gennaio 2009 fu arbitrariamente espletato il controesame del collaboratore di giustizia (OMESSO). Infatti, a conclusione della precedente udienza, il presidente aveva disposto che gli imputati non fossero allontanati da (OMESSO), preannunciando che non avrebbe concesso il nullaosta per il loro trasferimento in altre carceri. Viceversa, gli imputati ricorrenti furono tradotti in un carcere in provincia di (OMESSO). Cio' ha reso nella pratica impossibile l'esercizio della diritto della difesa, attesa la distanza che e' stata arbitrariamente posta dall'amministrazione penitenziaria, violando l'indicazione presidenziale, tra i difensori e gli imputati. E noto che il ricordato articolo 6 dispone che ogni accusato ha diritto a disporre del tempo e della possibilita' necessari per preparare la sua difesa. La condotta dell'amministrazione penitenziaria ha finito per violare anche l'articolo 85 dell'ordinamento penitenziario, che prevede il trasferimento dei detenuti solo per gravi e comprovati motivi di sicurezza e comunque previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria. In merito, la risposta del giudice d'appello e' stata del tutto irrazionale e insoddisfacente, in quanto si e' articolata attraverso il richiamo ad un precedente giurisprudenziale assolutamente non in termini. 6) Violazione dell'articolo 470 c.p.p., e articolo 178 c.p.p., lettera c) e dell'articolo 6 CEDU, nonche' dell'articolo 111 Cost., in relazione alla mancata declaratoria di nullita' dell'ordinanza della corte d'assise del 18 luglio 2008, con la quale e' stato consentito alla teste (OMESSO) di deporre e di essere sottoposta a controesame, essendo visibile solo per la Corte. Il provvedimento appare sostanzialmente immotivato e comunque assunto fuori dei casi previsti dalla legge, atteso che la deposizione della teste e' avvenuta senza che le difese ne abbiano potuto vedere le fattezze e l'espressione. La sentenza impugnata, pur ammettendo che non ricorreva alcuna delle situazioni previste dall'ordinamento, ha rilevato che la teste, cosi' come non era visibile per le difese, non era visibile per il PM, dimenticando che la stessa era gia' stata ascoltata dall'Organo dell'accusa nel chiuso del suo ufficio, nel corso delle indagini preliminari. 7) violazione di legge per mancata declaratoria di incompetenza territoriale e dunque erronea applicazione degli articoli 8 e 9 c.p.p.. La corte d'assise d'appello ha respinto l'eccezione, gia' tempestivamente sollevata in primo grado, assumendo che la competenza per territorio si radica nel momento della costituzione delle parti, essendo irrilevanti le successive emergenze dibattimentali. In realta', i giudici dell'appello hanno dimenticato che le pretese sopravvenienze, emerse nel corso del dibattimento altro non erano che conferma della tesi dell'incompetenza per territorio. In tema di delitto associativo, la giurisprudenza chiarisce che, per individuare il luogo di consumazione del reato, in difetto di elementi storicamente certi, puo' farsi ricorso a criteri presuntivi, tenendo presente il luogo in cui sodalizio si e' manifestato per la prima volta, o quello in cui si concretino i primi segni della sua operativita'; solo nel caso in cui cio' non sia possibile, si fa ricorso ai criteri sussidiari e presuntivi di cui all'articolo 9 del codice di rito. Tra questi criteri, desumibili dai reati fine, vi e' quello dei primi segni di vitalita' del sodalizio. Ebbene, nel caso di specie, l'associazione e' contestata come costituita in Milano tra il 2003 e il 2004; si chiarisce pero' che detta associazione aveva articolazioni in Veneto e in Piemonte. Al proposito, i giudici del merito, da un lato, hanno ammesso che deve farsi luogo ai criteri presuntivi e quindi deve farsi riferimento alla localita' nella quale si sono concretizzati i primi segni della operativita' dell'associazione, dall'altro, tuttavia, fanno esplicito riferimento alla intensificazione e sistematicita' di contatti che vengono datati all'estate del 2005, spostando -in tal modo- in avanti di ben due anni la data di effettiva costituzione della presunta associazione. Ne e' senza rilievo che gli unici episodi concreti attribuiti agli associati si sono verificati in Veneto e che di origine veneta sono la maggior parte degli imputati. 8) mancata declaratoria della inammissibilita' della costituzione di parte civile di (OMESSO), atteso che i giudici del merito hanno completamente trascurato la giurisprudenza di legittimita', per la quale, in presenza di reato associativo, la persona offesa non puo' essere che lo Stato italiano. Secondo la corte d'assise d'appello, i reati associativi contestati hanno natura plurioffensiva e dunque hanno inciso anche nella sfera dell' (OMESSO); ma l'assunto e' errato per il motivo sopraindicato. 9) Violazione di legge in ordine all'entita' del risarcimento riconosciuto alle parti civili, atteso che in sentenza si fa genericamente riferimento alla sussistenza degli elementi della condotta, del danno e del nesso causale; tutto cio' non spiega affatto perche' il risarcimento sia stato determinato nella misura esorbitante indicata in sentenza. 10) Per quanto riguarda specificamente la posizione di (OMESSO), il difensore deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale, nonche' inosservanza dell'applicazione dell'articolo 110 c.p., articolo 306 c.p., comma 2, articolo 270 bis c.p.. La sentenza in questione e' dotata di motivazione solo apparente, atteso che nessuna dimostrazione e' in effetti fornita circa la consapevolezza di questo imputato dell'esistenza del gruppo associato; di talche' non si vede come lo stesso potesse esserne concorrente esterno. La giurisprudenza di legittimita', ovviamente, pretende che, per rispondere di concorso esterno, il soggetto abbia chiara cognizione dell'esistenza della struttura associativa. Tautologicamente si afferma in sentenza che (OMESSO) avrebbe fornito, in maniera non occasionale, un apporto consapevole, volontario e concreto. In realta' egli ha contatti solamente con (OMESSO) ed un solo, insignificante incontro con (OMESSO). La sentenza non chiarisce quali comportamenti dell'imputato si sarebbero posti in correlazione causale con la vita dell'associazione, in quale misura cio' sarebbe avvenuto, quali altri eventuali condotte possono costituire l'obiettiva espressione di una partecipazione alla banda armata. In realta', le motivazioni che muovevano (OMESSO) erano riferibili all'ambiente della delinquenza comune e nulla avevano di politico. Le stesse conversazioni intercettate non contengono alcun accenno a questioni politiche. Paradossalmente, poi, questo imputato e' stato assolto dagli episodi relativi alle armi, ma condannato come concorrente esterno per aver fornito armi al sodalizio. La contraddizione, puntualmente rappresentata al giudice d'appello, e' stata superata con una non condivisibile argomentazione, priva di qualsiasi fondamento logico. 11) Per quanto riguarda specificamente la posizione di (OMESSO), il difensore deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale per erronea applicazione dell'articolo 110 c.p., articolo 306 c.p., comma 2, articolo 270 bis c.p., atteso che a questo imputato (capo M) e' addebitato, tra l'altro, di aver messo a disposizione la sua carta d'identita' per favorire il rientro clandestino in Italia di (OMESSO), nonche' la partecipazione ad un corso di informatica, tenutosi a (OMESSO). Ebbene, quanto alla carta d'identita', e' assolutamente inconcepibile che uno degli associati si esponga personalmente, mettendo a disposizione il suo documento, per favorire altro associato. Gli stessi inquirenti della polizia giudiziaria, richiesti sul punto, hanno manifestato la loro meraviglia per un simile modus procedendo Si vuole attribuire a (OMESSO) la condotta sopradescritta sulla base di confuse, oscure, equivoche parole captate nel corso di una intercettazione. La Corte di appello ignora volutamente, per altro, che la carta d'identita' smarrita era del tipo elettronico e quindi non falsificabile e che a casa dell'imputato e' stata trovata una carta identita' scaduta ma regolare; la stessa Corte, per altro, ammettere che in precedenza (OMESSO) aveva denunciato lo smarrimento di altra carta di identita'. Quanto al corso di informatica, la partecipazione di questo imputato non e' nemmeno stata provata con certezza, atteso lo stesso non e' stato visto scendere dal treno a (OMESSO). Si tratta dunque di elementi neutri o non provati. Sul computerai questo imputato non e' stata trovata traccia di articoli pubblicati sul giornale "(OMESSO)"; (OMESSO), poi e' raggiunto da accuse vaghe e generiche da parte del collaboratore di giustizia, ne' viene messo in evidenza che gli avrebbe adottato particolari precauzioni per non essere pedinato. Peraltro, la sentenza si sottrae completamente all'esame dell'elemento psicologico e, invero, ammesso e non concesso che sia stato utilizzato il documento in questione, manca la prova della consapevolezza che questo ricorrente avrebbe dovuto necessariamente avere del fatto che detta carta serviva al (OMESSO), persona che egli non conosceva affatto. Per quanto specificamente riguarda la posizione di (OMESSO), il difensore deduce: 12) violazione di legge carenza dell'apparato argomentativo in relazione all'articolo 110 c.p., articolo 306 c.p., comma 2, e articolo 270 bis c.p., atteso che la sentenza esibisce una preoccupante mancanza di effettiva motivazione. Quanto al tentativo di svaligiamento del bancomat, secondo i giudici del merito, il coinvolgimento del (OMESSO) si evidenzierebbe dal fatto che, attraverso l'impianto GPS, sarebbe stata segnalata piu' volte la presenza della sua vettura nella zona dove poi avvenne il fatto criminoso. Altro elemento ritenuto indiziante e' una sua conversazione (intercettata) con la signora (OMESSO); altri elementi vengono indicati nel fatto che, la notte dell'azione, egli sarebbe stato assente da casa e nel fatto che avrebbe frequentato un locale pubblico in quella stessa notte. Tutto cio' alla corte d'assise d'appello basta per ritenere che questo imputato avrebbe partecipato alle azioni preparatorie del tentativo di furto. In realta', si tratta di condotte assolutamente neutre, dalle quali nulla si puo' dedurre. Ne' il pentito (OMESSO) ha fornito indicazioni concludenti, atteso che gli stessi giudicanti non gli credono quando egli accusa (OMESSO) di aver preso parte al furto. Nessuna valida motivazione poi viene esibita per porre nel nulla le dichiarazioni dei testi della difesa, (OMESSO) e (OMESSO). Con riferimento al primo, la Corte erra nel ritenerlo non credibile, con riferimento a quanto egli ebbe a dire circa la condotta dell'imputato nella notte del tentato furto, atteso che al (OMESSO) non e' addebitata l'azione tipica, ma l'azione preparatoria svoltasi nei giorni precedenti; quanto alla seconda, paradossalmente, la Corte non le crede perche' troppo precisa. Quanto alla esercitazione con le armi, che si sarebbe svolta in localita' (OMESSO), i giudici di merito pretendono di dedurre dal fatto che questo imputato ha eseguito alcune passeggiate nella zona una condotta etichettata come "sopralluogo", ovviamente finalizzato a rendere possibile la successiva sparatoria. Al proposito, viene data piena credibilita' al teste (OMESSO), il quale tuttavia ha affermato di aver riconosciuto l'imputato solo successivamente ("dalle occasioni che si erano poi presentate di studiarne meglio le fattezze"), pur avendo ammesso l'ottima conoscenza del (OMESSO) stesso, ancor prima di quella sera. La mancanza di motivazione, infine, e' palese in relazione alle varie questioni proposte con l'atto di appello, questioni relative alla impossibilita' di un riconoscimento in loco, atteso che l'azione di fuoco si sarebbe svolta nel buio piu' assoluto, alla palese inattendibilita' delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, all'ambivalenza di alcune frasi intercettate, in base ai quali non e' consentito individuare nel (OMESSO) "il piu' giovane" del gruppo, alla mancata conoscenza tra il ricorrente e il (OMESSO), all'assoluta equivocita' dell'indizio consistente nel ritrovamento di un bigliettino, con annotazione di alcuni numeri di targa, al fatto che il ricorrente, pur indicato come responsabile del "settore giovanile", nulla sapeva del viaggio in Svizzera di (OMESSO) (assolto) e (OMESSO). Il difensore di (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO) (avv. (OMESSO)) articola motivi comuni e motivi "specifici" per taluni dei predetti imputati. Motivi comuni: 13) vengono, innanzitutto, richiamate e condivise le censure -sopra illustrate- relative alla pubblicita' del dibattimento, alle modalita' di audizione della teste (OMESSO), all'illegittimo trasferimento degli imputati nel carcere di (OMESSO), alla questione di legittimita' costituzionale della Legge n. 14 del 2006, articolo 9, commi 6 e 7 (vedasi sub. 47). Altri motivi comuni. 14) inosservanza dell'articolo 36 c.p.p., articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU. Alla prima udienza innanzi al giudice di appello, era stata rappresentata al presidente l'opportunita' di una sua astensione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, n. 1, lettera h), vale a dire per gravi ragioni di convenienza. Il presidente infatti aveva precedentemente prestato servizio nella Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano con funzioni di procuratore aggiunto. Orbene, anche se il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante era avvenuto pochi mesi prima dell'entrata in vigore della norma che tale passaggio vieta nell'ambito dello stesso distretto, nondimeno, si manifestava la assoluta esigenza di evitare che il presidente della corte d'assise d'appello fosse gravato da un pregiudizio colpevolista nei confronti degli imputati, dovendo detto presidente giudicare sugli esiti dell'indagine compiuta dal suo precedente Ufficio. A cio' e' da aggiungere che il sostituto Procuratore generale di udienza, fino al 2007, aveva prestato servizio come sostituto Procuratore della Repubblica nello stesso ufficio nel quale il presidente della corte aveva, come detto, esercitato la funzione di Procuratore aggiunto. Peraltro il medesimo presidente, negli anni ‘80, aveva fatto parte, sempre nell'ufficio requirente di cui sopra, del cosiddetto pool antiterrorismo. Le gravi ragioni di convenienza attenevano, tanto I1 imparzialita', quanto all'apparenza di imparzialita' del giudice, di talche' la motivazione con la quale il predetto magistrato ha rifiutato la sua astensione non e' coerente con la finalita' sopraindicata, atteso che, in detta motivazione, si fa riferimento alla mancanza di incompatibilita', a norma della legge all'epoca vigente, tra le due funzioni. Il principio di terzi eta' del giudice, come evidenziato da sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea, si articola, per cosi' dire, in un versante oggettivo e in uno soggettivo, consistendo quest'ultimo nella fiducia che la figura del giudice deve ispirare agli imputati, fiducia che non puo' che derivare dalla consapevolezza della sua assoluta equidistanza tra le parti in causa. E dunque evidente che rientrano nelle gravi ragioni di convenienza di cui alla lettera h) dell'articolo 36 del codice di rito tutte quelle situazioni che possono dare spazio al sospetto della non imparzialita' del giudicante e quindi alla violazione del principio del giusto processo come stabilito in Costituzione; cio' anche perche' la predetta causa di astensione non puo' dar luogo a ricusazione, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza da parte del giudice al suo obbligo di astensione, la parte e' priva di immediato mezzo di tutela. 15) inosservanza dell'articolo 416 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e mancanza di motivazione. Al giudice di secondo grado era stata rappresentata, come gia' in primo grado, la circostanza che il PM non aveva depositato tempestivamente, ai sensi dell'articolo 415 bis, tutto il materiale raccolto nel corso delle indagini. Una parte di detto materiale, infatti, era stato depositato successivamente, con avviso ai sensi dell'articolo 430 c.p.p.. Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza 145 del 1991, ha chiarito, con pronuncia interpretativa di rigetto, che la legittimita' del predetto articolo 416 deve essere affermata sulla base del presupposto che l'Organo dell'accusa non puo' selezionare gli atti da rimettere al giudice dell'udienza preliminare. Anche i lavori preparatori del codice militano in tal senso, dovendo il PM procedere ad una piena discovery fin dall'udienza preliminare. Secondo la corte d'assise d'appello, i riferimenti della difesa erano generici. Si tratta di un assunto infondato, atteso che era stato fornito l'elenco dettagliato dei numerosi atti di indagine compiuti prima dell'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p. ma che in esso non sono ricompresi. 16) inosservanza degli articoli 415 bis e 416 c.p.p., Legge n. 742 del 1969, articolo 2, comma 2, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, ratificata con Legge n. 146 del 2006 e mancanza di motivazione. Gia' in primo grado, si era sostenuto che i reati per i quali si procede non possono essere qualificati fatti di criminalita' organizzata, con la conseguenza che per essi non vige la deroga al principio della sospensione feriale dei termini e con l'ulteriore conseguenza che non poteva non essere dichiarata la nullita' ai sensi dell'articolo 416 c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio, poiche' non preceduta da valido avviso ai sensi dell'articolo 415 bis e di tutti gli atti conseguenti. Invero il termine di cui al predetto articolo, anziche' ispirare il 15 settembre 2007, avrebbe dovuto cominciare a decorrere dal 16 settembre. La Corte d'assise d'appello, travisando il senso delle pronunzie giurisprudenziali citate e ignorando l'evoluzione legislativa degli ultimi anni, ha affermato che il concetto di criminalita' organizzata abbraccia anche la cosiddetta criminalita' terroristica. Al proposito, basta riflettere sul fatto che il legislatore ha sentito l'esigenza, allo scopo di estendere taluni istituti -sostanziali e processuali- anche alla normativa antiterroristica, di operare specifici richiami e significative aggiunte alla normativa previgente, di talche' se tali richiami e aggiunte non fossero stati effettuati, detta normativa avrebbe continuato ad essere in vigore solo per i cosiddetti reati di mafia. Ne consegue che, se e' stato necessario, di volta in volta, affiancare alle norme confezionate per combattere la criminalita' mafioso "aggiunte normative", utili per estendere al contrasto al terrorismo i predetti istituti, e' di tutta evidenza che proprio tale duplicazione di produzione normativa sta a significare che, nel concetto di criminalita' organizzata, non poteva, e non puo', farsi rientrare il fenomeno della criminalita' terroristica. D'altra parte, la convenzione di Palermo e i conseguenti protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 e ratificati con Legge n. 146 del 2000, definiscono il gruppo criminale organizzato come un aggregato umano composto da persone che agiscono al fine di commettere uno o piu' reati, diretti ad ottenere un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale. Orbene, la finalita' di ottenimento di vantaggi materiali o finanziari e' esclusa dagli stessi capi di imputazione, che individuano esclusivamente la finalita' di cui alla Legge n. 15 del 1980, articolo 1. 17) inosservanza della Legge n. 287 del 1951, articolo 26, articoli 525, 178 e 179 c.p.p., articolo 25 Cost. e articolo 6 CEDU, con riferimento alla ordinanza con la quale in primo grado si provvide alla sostituzione di un giudice popolare. Secondo i giudici di merito, trattasi di provvedimento che non ha necessita' di motivazione, in quanto il fatto stesso che si provveda alla sostituzione dimostra l'avvenuta realizzazione di una delle condizioni previste dalla legge. Tale motivazione e' radicalmente illogica, in quanto pretende di trarre la prova della sussistenza delle condizioni necessarie per il corretto verificarsi del fatto, dall'essersi verificato il fatto; in realta', il ricordato articolo 26 parifica i vari motivi di impedimento a quelli di astensione e di ricusazione. E noto che, per la giurisprudenza di legittimita', la sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento. Ebbene, nel caso in esame, la sostituzione e' avvenuta successivamente alla ultimazione della discussione e immediatamente prima della successiva udienza, fissata unicamente per le dichiarazioni di alcuni imputati. Dunque, al di la' di ogni sterile formalismo, non si puo' che ipotizzare che, nel lasso di tempo intercorrente tra il termine della discussione e l'udienza fissata per l'ingresso in camera di consiglio, le opinioni dei giudici componenti il Collegio siano emerse. Ne consegue l'assoluta illegittimita' della sostituzione. Invero, la ratto della norma e' quella di evitare che il presidente, avendo compreso l'orientamento dei giudici popolari, possa provvedere a sostituire coloro che abbiano manifestato un'opinione dissonante dalla sua. Peraltro, emerge con assoluta evidenza, nel caso di specie, la natura pretestuosa della sostituzione, atteso che il giudice popolare lamentava un trauma contusivo alla caviglia, che certo non poteva costituire un impedimento assoluto allo svolgimento della funzione. Il provvedimento ("visto si esonera") manifesta un'evidente mancanza di motivazione. Anche l'esonero del giudice supplente viene giustificato in maniera apodittica ("visto si esonera"), atteso che il predetto aveva semplicemente addotto motivi familiari. 18) inosservanza degli articoli 475, 178 e 179 c.p.p., articoli 24 e 111 Cost., articolo 6 convenzione europea sopra ricordata, con riferimento all'allontanamento dell'imputato (OMESSO). Nell'udienza del 23 gennaio 2009, il presidente disponeva l'allontanamento dall'aula di tutti gli imputati, delegando alla polizia penitenziaria la individuazione di coloro che effettivamente avevano tenuto una condotta incompatibile con l'udienza. Alla ripresa, i difensori rilevavano la illegittimita' dell'espulsione indiscriminata e obiettavano che il potere di individuazione era stato arbitrariamente delegato dal presidente agli agenti di custodia. Conseguentemente, obiettavano circa la assenza degli imputati dall'aula e quindi circa l'assenza degli stessi in udienza, con conseguente motivo di nullita' assoluta; veniva pertanto chiesta la revoca immediata del provvedimento. Il presidente non accedeva alla richiesta e disponeva che il controesame del teste (OMESSO) avvenisse in quelle condizioni; e in effetti il PM procedeva a detto controesame. Alla successiva ripresa, il caposcorta chiariva che (OMESSO) non aveva tenuto alcuna condotta irriguardosa nei confronti della corte, non avendo aperto bocca. Conseguentemente, il presidente revocava l'ordinanza di allontanamento dall'aula nei confronti del predetto. Resta il fatto che parte dell'udienza e' stata celebrata in assenza di quest'imputato, immotivatamente e ingiustamente allontanato. Investita della questione, la Corte d'assise d'appello l'ha risolta con una motivazione apparente e del tutto tautologica, facendo riferimento ai poteri presidenziali e non esaminando in concreto la vicenda sottoposta alla sua attenzione. Viceversa, avrebbero dovuto essere singolarmente individuati gli imputati disturbatori e solo essi avrebbero dovuto essere allontanati dall'aula. D'altra parte, l'ordinanza in questione e' stata, per quel che riguarda (OMESSO), revocata e cio' sta significare che se ne e' riconosciuta la illegittimita'. Non si e' in presenza, dunque, di un provvedimento di riammissione, ma di revoca con tutte le inevitabili conseguenze del caso. 19) inosservanza degli articoli 191, 581 e 585 c.p.p. e mancanza di motivazione ovvero sua illogicita' o contraddittorieta'. Con i motivi di appello, era stato rappresentato il fatto che gran parte della sentenza di primo grado (pagg. 12-328) era stata redatta facendo uso di atti inutilizzabili, vale a dire le relazioni di servizio, adoperate dall'estensore per redigere la cosiddetta "cronologia dell'emergenza". Al proposito la Corte di secondo grado ha respinto l'eccezione, qualificando l'atto d'appello come generico, sul punto, e apodittico e rilevando che la Corte di primo grado, con apposita ordinanza, aveva disposto l'esclusione delle annotazioni relative alle attivita' di indagine e alle informative di polizia giudiziaria. Ha sostenuto il giudice di secondo grado, inoltre, che il richiamo, operato dal difensore nel corso della discussione orale della questione sopra indicata aveva costituito la espressione di motivi nuovi, enunciati fuori termine. E di tutta evidenza, viceversa, da un lato, che l'ordinanza della Corte d'assise ha natura programmatica, ma non garantisce che effettivamente quel giudice l'abbia osservata. Era dunque necessaria una verifica in concreto della fondatezza della doglianza articolata con i motivi di appello. Ne' puo' essere considerato rilevante il fatto che si sia svolta un'istruttoria dibattimentale ampia, atteso che cio' che rileva, alla luce dell'atto d'appello, e' il controllo da esercitarsi sull'impianto della sentenza, per verificare se esso sia stato basato su prove non utilizzabili. Contraddittorio e illogico poi e' l'assunto della corte di secondo grado in base al quale la illustrazione, nel corso della discussione orale, anche con esempi, delle ragioni poste allo base dell'atto d'impugnazione, costituirebbe motivo nuovo. In realta' la Corte d'assise d'appello evidenzia di non potere prendere in esame la corposa mole degli atti solo in sede di conclusioni orali. Ma, cosi' argomentando, il giudice di secondo grado attesta di non avere esaminato - come avrebbe dovuto, alla luce dei motivi d'appello - in un momento precedente, gli atti a sua disposizione. Opinare diversamente vorrebbe dire togliere ogni senso ed ogni funzione alla discussione orale. 20) inosservanza dell'articolo 191 c.p.p. con conseguente inutilizzabilita' dei decreti del GIP, autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali, conseguente contraddittorieta' della motivazione. Secondo le doglianze della difesa, l'attivita' di intercettazione aveva avuto inizio sulla base di informazioni ricevute dal Sisde. Trattandosi di informazioni confidenziali, la cui fonte non e' stata rivelata, esse non potevano essere utilizzate per avviare l'attivita' di intercettazione. Secondo i giudici del merito, la censura sarebbe infondata in quanto dette informazioni provenienti dal Sisde avrebbero costituito lo spunto per attivita' investigativa operata dalla Digos. Ma quale in concreto sia stata questa attivita' investigativa non e' chiarito e non e' dato sapere. Alla polizia giudiziaria era nota la pretesa esistenza del cosiddetto gruppo milanese, mentre l'ingresso nelle indagini di persone come (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO) e' conseguenza unicamente delle segnalazioni operate dal Sisde. Le attivita' di indagine che la corte indica come autonomamente svolte dalla Digos si riferiscono ad una pregressa perquisizione effettuata al (OMESSO) a Parigi nel 2003, in esecuzione di rogatoria della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli e a non meglio indicate pregresse attivita' di indagini riguardanti (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO). La Corte costituzionale, con la sentenza 410 del 1998, ha chiarito che una prova illegittimamente raccolta non puo' essere posta a base di successiva attivita' di indagine. Il caso riguardava atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato e, come tali, inutilizzabili. Nel caso in esame, e' identico il rapporto tra fonti di inteitigence, inutilizzabili, e i risultati delle indagini successive. 21) inesistenza e comunque inutilizzabilita' delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali per inosservanza degli articoli 221, 222 e 223 c.p.p., motivazione illogica e contraddittoria. Le trascrizioni sono avvenute attraverso l'ascolto di registrazioni non originarie, in quanto i periti hanno avuto a disposizione supporti magnetici sui quali, ad opera di personale non ausiliario, era stato riversato il contenuto del supporto originario. Tanto premesso, e' incomprensibile l'argomentazione della Corte in base alla quale la duplicazione sarebbe stata un'operazione meramente meccanica, che non comporta alcuna attivita' di carattere valutativo su base tecnico-scientifica. Infatti, se e' vero che la trascrizione non costituisce prova della conversazione, ma va considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, e' altrettanto vero che la trascrizione peritale e', a sua volta, rappresentativa, appunto, in forma grafica del contenuto di supporti magnetici, che, nel caso in esame, sono cosa diversa da quello sul quale furono originariamente registrate le conversazioni intercettate. Si e' cosi' interrotto il rapporto, che dovrebbe essere inscindibile, della trascrizione con la registrazione originale e tale interruzione, per di piu', e' avvenuta ad opera di un soggetto sfornito di qualsivoglia investitura. 22) inosservanza dei principi in tema di prova con riferimento al contenuto delle intercettazioni, contraddittorieta' e illogicita' della motivazione. Era stata lamentata l'assoluta inattendibilita' della trascrizione delle intercettazioni e i giudici del merito furono, a suo tempo, invitati ad ascoltare le stesse in udienza. In primo grado cio' non avvenne; in secondo grado la Corte ha argomentato sostenendo che l'ascolto non doveva necessariamente avvenire nel contraddittorio delle parti e che esso poteva anche avvenire in camera di consiglio; sta di fatto che non risulta che detto ascolto sia avvenuto in camera di consiglio. In particolare la intercettazione del 9 dicembre 2006, per come evidenziato dalle difese, appare di difficile intelligenza, in considerazione della pessima qualita' della registrazione. In essa, secondo la tesi d'accusa, gli imputati si sarebbero accordati per uccidere il prof. (OMESSO). Con riferimento a tale intercettazione, la stessa Corte di assise d'appello ha dovuto ammettere che essa non puo' ritenersi concludente, appunto perche' sostanzialmente non intelligibile. Per tale ragione, la Corte stessa ha ritenuto che il risultato della intercettazione in questione non raggiungesse i necessari requisiti di certezza; ad analoga conclusione e' giunta anche con riferimento alle ulteriori citazioni relative all' (OMESSO). E dunque da chiedersi come abbia fatto la corte a soprassedere all'ascolto di tutte le intercettazioni, considerandole, nel resto, attendibili, vale a dire considerando fedele il complesso delle trascrizioni, senza averle in alcun modo verificate. Al proposito, la difesa aveva articolato alcuni esempi ed aveva anche chiesto che fosse chiarito come mai la conversazione tra (OMESSO) e (OMESSO), che si sarebbe svolta in localita' (OMESSO), con inizio alle 15,40 sia indicata in trascrizione come iniziata molte decine di minuti prima. In merito a cio', la Corte non ha saputo argomentare se non che evidentemente si tratta di un errore materiale. 23) inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 40 e 185 c.p., articolo 74 c.p.p. con conseguente mancanza o illogicita' di motivazione. La Corte d'assise d'appello ha ritenuto che il delitto di cui all'articolo 270 bis abbia natura plurioffensiva, con la conseguenza che esso mette in pericolo, sia la vita e l'incolumita' delle vittime, sia la personalita' dello Stato. Tuttavia non e' dato sapere quale specifico riferimento sarebbe stato fatto al prof. (OMESSO) e alla sua qualita' di eventuale obiettivo di atti di violenza dell'associazione. Al massimo, emergerebbe l'intenzione offensiva da parte di un unico soggetto, ma tale intenzione non si e' concretizzata neanche in un effettivo atto preparatorio (anche in considerazione di quanto precedentemente detto circa la non intelligibilita' della intercettazione nella quale si fa parola dell'eventuale attentato in danno dell' (OMESSO)). Dunque, da un lato, viene coinvolto in tale pretesa manifestazione di volonta' anche chi non si e' minimamente espresso in merito (venendo individuato come responsabile, solo in base alla sua partecipazione al reato associativo), dall'altro, non si vede come (OMESSO) possa essere stato considerato persona offesa, con tutte le conseguenze del caso. 24) errata applicazione dell'articolo 270 bis c.p. e conseguente mancanza, contraddittorieta', manifesta illogicita' di motivazione. Secondo la Corte di appello, vi sarebbe esatta corrispondenza tra le fattispecie contestate e i fatti accertati. Cosi' argomentando, il giudice di secondo grado ignora e trascura l'elaborazione giurisprudenziale, in base alla quale, per la sussistenza del reato di cui all'articolo 270 bis c.p., occorre l'esistenza di un programma attuale, concreto, estrinsecantesi di atti di violenza per fini terroristici o di eversione e occorre una struttura organizzata, stabile, permanente, che presenti un grado di effettivita' tale da rendere possibile l'attuazione del programma eversivo-rivoluzionario. In altre parole, bisogna che l'aggregazione abbia caratteristiche tali da rappresentare un'insidia per il bene protetto. In ordine a tale problematica, la motivazione della sentenza che si impugna e' gravemente carente, ne' puo' essere indicato, nello scritto del giudice di appello, un "luogo fisico" in cui si manifesti tale carenza, atteso che il vizio denunciato non puo' che emerge dalla complessiva lettura della sentenza. Secondo la sentenza impugnata, il gruppo avrebbe avuto una cassa unica e un'organizzazione che prevedeva che ogni cellula potesse fornire alle altre supporto logistico, di armi e di uomini; sarebbe stato individuato il vertice ideologico-operativo e sarebbero state individuate anche precise modalita' esecutive per gestire gli incontri tra gli associati e per assicurare la segretezza del gruppo. Orbene, per quanto riguarda le tre cellule ((OMESSO)), e' da notare che a (OMESSO) risulta presente il solo imputato (OMESSO); quanto al coordinamento delle azioni materiali, non ne risulta alcuna che sia consona ad un programma eversivo. Invero, il tentativo di furto al bancomat e la pretesa esercitazione con armi in localita' (OMESSO) non possono costituire prova di procedure precise, mirate ad assicurare la segretezza del gruppo. Ne' valore sintomatico puo' avere il contatto con un gruppo politico in Svizzera, trattandosi di un'associazione comunista del tutto legale, fornita anche di sito web. Quanto al foglio clandestino, che avrebbe dovuto propagandare l'ideologia in stretta sinergia con la propaganda armata, la Corte non e' in grado di indicare il compimento di alcuna azione di propaganda armata. Peraltro, e' lo stesso giudice di secondo grado che premette che la semplice adesione ad un'ideologia, anche se eversiva, non puo' integrare un'ipotesi di reato, qualora non si traduca nella realizzazione di una struttura organizzativa o in concreti atti di violenza. Ebbene, gli atti concretamente posti a carico degli imputati consistono nella partecipazione a corsi di informatica in Svizzera e nelle pretese, "inchieste", che poi, a ben vedere, altro non sono che l'annotazione di indirizzi, quasi sempre desunti dall'elenco del telefono. E' evidente, quindi, che la Corte d'assise d'appello si pone in contrasto con le sue stesse premesse. D'altra parte, la denominazione Partito Comunista Politico Militare, come chiarito agli stessi imputati, piu' che un nome, rappresenta un obiettivo sostanziale da raggiungere. Nelle intercettazioni si afferma che occorre creare una sinergia tra "(OMESSO)" e la propaganda armata. Dunque, se occorre creare tale sinergia, essa, evidentemente, ancora non sussiste. E, d'altra parte, in altre intercettazioni, i colloquianti si lamentano del fatto di essere fermi e di non avere avuto possibilita' di far proseliti e cosi', in altre intercettazioni, emerge chiaramente che essi sono in fase di individuazione e definizione di obiettivi, mentre devono essere ancora risolti i problemi economici e logistici; emerge che, in sostanza, nessun atto concretamente esecutivo era stato ancora posto in essere. E' di tutta evidenza che, per dimostrare la esistenza della ipotesi associativa contestata, e' necessario ancorarsi a precisi dati di realta', atteso che la sussistenza di una organizzazione - effettiva ed efficiente - non puo' che risultare dai fatti e non deve essere presunta in base alla mera ideologia dei soggetti che si aggregano. Peraltro, piu' che di progetti, sembra potersi parlare di mere ipotesi, atteso che nessun atto concretamente preparatorio e' stato posto in essere. E' appena il caso di ricordare, ad esempio, che la cosiddetta "inchiesta" sul dirigente della (OMESSO), (OMESSO), non si e' minimamente sviluppata, atteso che, sulla base di una ricerca eseguita semplicemente sulla guida del telefono, lo stesso fu erroneamente individuato in un omonimo benzinaio con esercizio in (OMESSO). Anche altre iniziative sono rimaste allo stato embrionale: cosi' quella sul cosiddetto "(OMESSO)" o quella relativa al (OMESSO). 25) inosservanza dell'articolo 270 sexies c.p. e della decisione quadro del consiglio dell'Unione Europea 13.6.2002, della convenzione di New York per la repressione dei finanziamenti al terrorismo, resa esecutiva con Legge n. 7 del 2003 e conseguente carenza dell'apparato motivazionale. La finalita' di terrorismo e' normativamente individuata nelle condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una Organizzazione internazionale. E quindi necessaria la idoneita' offensiva della condotta in questione perche' la finalita' di terrorismo si deve comunque concretizzare in un'oggettiva possibilita' delle condotte a raggiungere lo scopo cui sono dirette, essendo in ogni caso necessario, per la sussistenza del delitto de quot che sia messo in pericolo il bene protetto; ne' puo' ritenersi che detto requisito attenga solo alla finalita' di terrorismo e non anche a quella di eversione dell'ordine democratico, poiche' la figura criminosa in questione prevede quelle condotte destinate precipuamente allo scopo di destabilizzare e/o distruggere le strutture politiche fondamentali di un Paese. La Corte milanese, citando giurisprudenza della Corte di cassazione, si rifa' alla convenzione di New York sopraindicata, per la quale - tuttavia - atto di terrorismo, come premesso, e' quello diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche a civili o a qualsiasi altra persona, che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, ovvero quello destinato a intimidire una popolazione e/o ad obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualcosa. Ne consegue che qualsiasi partecipe, per essere ritenuto tale, deve dare un effettivo contributo all'azione della struttura criminale cui e' accusato di appartenere. Di tutto cio' non e' traccia nelle astratte argomentazioni del giudice di secondo grado. 26) inosservanza della Legge n. 85 del 2006, articolo 2, che ha novellato l'articolo 270 c.p., e mancanza di motivazione. Invero, l'articolo 270 sexies c.p. ha riunificato finalita' di terrorismo e finalita' di eversione, inserendo nella finalita' di terrorismo quella di distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economi che e sociali di un Paese. Ebbene, questa dizione e' equivalente a quella che si legge nell'articolo 270, come novellato, vale a dire che essa descrive il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; si tratta di una operazione diretta a sopprimere - sempre con violenza - l'ordinamento politico-giuridico dello Stato. Ne consegue che, per quanto riguarda le condotte associative realizzate nel territorio dello Stato, non puo' che farsi riferimento all'articolo 270 c.p., mentre l'articolo 270 bis c.p., trova applicazione solo per le condotte associative mosse da finalita' rivolte contro uno Stato estero o un'organizzazione internazionale. Cio' evidentemente anche in ragione dell'articolo 2 c.p.. 27) errata applicazione dell'articolo 306 c.p. e mancanza di motivazione. Sulla sussistenza dei requisiti per l'applicabilita' dell'articolo 306 c.p., la Corte di appello non spende una sola parola, ma si limita a richiamare la giurisprudenza di legittimita', che pone in evidenza come, per la sua sussistenza, non sia necessaria la prova della esistenza di una gerarchia interna di tipo militare, burocraticamente concepita; il che sta comunque a significare, sia pure implicitamente, che si ravvisa la necessita' di un qualche tipo di gerarchia. Viceversa, proprio sulla sussistenza dei rapporti gerarchici tra i pretesi membri del sodalizio, la Corte di merito nulla dice; in proposito, per altro, la giurisprudenza di legittimita' pretende che i singoli appartenenti alla struttura criminosa abbiano concreta possibilita' di utilizzazione delle armi. Le risultanze offerte nel corso del processo, viceversa, lasciano ipotizzare la possibilita' di utilizzazione di armi, circoscritta solo ad alcuni, laddove anche la dottrina si e' orientata nel senso che la distribuzione delle armi ai singoli componenti deve essere effettiva e non meramente potenziale. Per quanto poi riguarda l'indispensabile reato-fine del delitto di cui all'articolo 306 c.p., il capo d'imputazione prevede esclusivamente quello di cui all'articolo 270 bis c.p.. In realta', perche' possa ritenersi sussistente il delitto di banda armata, deve sussistere in concreto la finalita' di commissione del delitto di cui all'articolo 270 bis; e cio' al momento della formazione della banda. Deve quindi essere provato che l'associazione non e' stata formata antecedentemente alla costituzione della banda e che, pertanto, essa puo' rappresentare il reato-fine, da realizzarsi con l'attivita' della banda stessa. Viceversa, nella sentenza impugnata, il reato di cui all'articolo 270 bis rappresenta il presupposto logico e cronologico di quello di cui all'articolo 306. 28) inosservanza della Legge n. 152 del 1975, articolo 18 e mancanza di motivazione. E' noto che perche' sussista la fattispecie associativa, deve realizzarsi un quid pluris rispetto al concorso di persone nel reato. Orbene, l'articolo 18 sopraindicato, con riferimento agli atti preparatori, prevede l'applicazione di misure di prevenzione per le persone che operano in gruppi o isolatamente e che pongono in essere detti atti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato. Ne consegue che, se gli atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato con la commissione dei reati specificamente indicati, ovvero diretti alla commissione di reati con finalita' di terrorismo, costituiscono elementi giustificativi dell'applicazione della misura di prevenzione, essi non possono costituire, al contempo, "Il nocciolo" del delitto previsto dall'articolo 270 bis c.p.. 29) erronea applicazione della Legge n. 15 del 1980, articolo 1 e dell'articolo 306 c.p. e mancanza di motivazione. Elemento costitutivo del delitto di banda armata e' il fine di commettere il delitto di cui all'articolo 270 bis c.p.. Invero, in mancanza della finalita' di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p., non puo' in alcun modo essere integrata la fattispecie dell'articolo 306. Pertanto, se il delitto in questione, cosi' come contestato gli imputati, esiste solo in quanto si realizza il fine di commettere il delitto di cui all'articolo 270 bis, non puo' essere contestata anche l'aggravante di cui all'articolo 1 della predetta legge. 30) inosservanza dell'articolo 2 della convenzione di New York sopraindicata e inosservanza della decisione quadro 13/6/2002 con conseguente mancanza di motivazione. Anche per quel che riguarda le imputazioni specifiche, per le ragioni sopraddette, non poteva essere applicata l'aggravante prima indicata. Si e' gia' detto come sia stato operata l'unificazione tra finalita' di terrorismo e di eversione; orbene la decisione quadro procede alla elencazione dei reati terroristici, indicandone la finalizzazione, atteso che essi, per la loro natura o per il contesto, devono essere in grado di arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale. Gia' questo esclude l'applicabilita' dell'aggravante sopraindicata. La convenzione di New York fornisce una definizione di terrorismo nella sua globalita', anche mediante il rinvio a precedenti convenzioni. Essa contiene una clausola finale di chiusura che stabilisce, come anticipato, che costituisce atto terroristico qualsiasi altro atto destinato a cagionare morte o lesioni personali gravi ad un civile o a qualsiasi altra persona, che non partecipi attivamente alle ostilita'. Ora, e' evidente che nessuna delle condotte specifiche contestate agli imputati puo' rientrare nella previsione della citata convenzione. Sul punto, in ogni caso, la corte d'assise d'appello nulla scrive. 31) inosservanza dell'articolo 311 c.p. e mancanza di motivazione. La mancanza di idoneita' offensiva e la inesistenza di un programma attuale e concreto avrebbero dovuto rendere applicabile l'attenuante sopraindicata. Viceversa, la Corte apoditticamente esclude che i fatti accertati siano di modesta entita'. Cosi' argomentando, peraltro, essa tiene conto solo dei fatti ma non, come richiede la norma, anche del danno e del pericolo, danno e pericolo che, di fatto, non si sono concretizzati. 32) inosservanza dell'articolo 62 bis c.p. e mancanza di motivazione. La Corte motiva in ordine alla inapplicabilita' dell'attenuante di cui al numero 1 dell'articolo 62 c.p., nulla aggiungendo circa il riconoscimento di eventuali attenuanti generiche; sul punto, quindi, vi e' carenza di motivazione. Vanno viceversa considerate a favore degli imputati la evidente assenza di interesse personale, la volonta' di modificare in senso piu' giusto gli equilibri politico-economici, l'intenzione di istituire una societa' nella quale non vi sia piu' sfruttamento, il proposito di giungere ad una diversa organizzazione del lavoro, all'insegna, non della ricerca del profitto, ma della sicurezza di chi lavora. Erano tutti motivi da considerare in vista dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti invocate, che avrebbero consentito al giudice un adeguato intervento correttivo, per mitigare l'asprezza della pena astrattamente prevista dalla legge. 33) violazione dell'articolo 133 c.p. e motivazione mancante, atteso che la Corte d'appello si e' limitata ad una generica affermazione di adeguatezza della pena come determinata in primo grado senza nulla aggiungere e senza dare risposta alle censure formulate con l'atto d'appello. 34) mancanza di motivazione in ordine alla affermata attendibilita' di (OMESSO). Invero, gli stessi giudici del merito affermano che non possono negarsi alcune contraddizioni e una certa natura altalenante nelle dichiarazioni di questo collaboratore di giustizia. Tuttavia, fondano la credibilita' del (OMESSO) essenzialmente sul fatto che egli avrebbe consentito il ritrovamento delle armi nascoste in localita' (OMESSO). Secondo la Corte, le sue dichiarazioni troverebbero riscontro nelle emergenze processuali. Cosi' argomentando, tuttavia, la Corte d'appello mostra di ignorare l'esito del controesame condotto nei confronti di questo soggetto. E il caso di ricordare come il "pentito" abbia mantenuto nella sua casa una pistola Taurus e alcuni bossoli 9 x 21 e come abbia negato che essi fossero stati forniti da tale (OMESSO), circostanza - viceversa - emersa in corso di causa. In realta', i predetti bossoli sono compatibili anche col mitragliatore Uzi e cio' avrebbe potuto portare sostegno alla tesi della "gestione diretta" del nascondiglio delle armi da parte del (OMESSO). In realta', (OMESSO) non e' credibile quando afferma di essere stato scelto come custode delle armi, perche' ormai non piu' attivo nel centro sociale Gramigna, atteso che, viceversa, l'arrivo delle prime armi viene retrodatato almeno al 1997, epoca in cui il collaboratore era ancora attivo all'interno del predetto centro sociale. Ancor meno credibile e' il (OMESSO) quando afferma che i proiettili 7,65 trovati in suo possesso egli li avrebbe custoditi per ricordo. Invero, e' risultato che lo stesso deteneva centinaia di proiettili calibro 38; cio' costituisce ulteriore prova del suo diretto utilizzo delle armi. Peraltro, e' emerso incontrovertibilmente che (OMESSO) ha appreso solo dall'ordinanza di custodia cautelare il fatto che i Kalashnikov, gli Uzi e la Skorpion furono trasferiti da (OMESSO). Altre imprecisioni e contraddizioni si rinvengono nelle sue dichiarazioni, sia con riferimento alla ricerca di un luogo alternativo nel quale effettuare esercitazioni con le armi, sia circa l'orario nel quale avrebbe nuovamente nascosto le armi, dopo il loro utilizzo. Emerge allora con chiarezza l'interesse di (OMESSO) a coprire sue responsabilita'. Ne' puo' essere trascurata la doppiezza della sua natura: egli si e' dichiarato obiettore di coscienza, ma poi custodisce armi di ogni tipo, nonche' pubblicazioni sulle armi e abbigliamento militare; egli era dotato di metal-detector, evidentemente utilizzato per la ricerca di armi nascoste, in tempo di guerra, dai partigiani. (OMESSO) si e' contraddetto anche per quel che riguarda le modalita' di apertura dei pannelli della sua auto Kangoo, operazione che sarebbe stata posta in essere per recuperare l'arma asseritamente nascosta nella vettura in vista del trasferimento. Ebbene, di tutto cio' non vi e' traccia in motivazione; anche per quel che riguarda il ritrovamento delle armi, in realta', la versione non e' univoca, atteso che sono stati acquisite agli atti due annotazioni della Digos, dal contenuto contrastante. Nella seconda il collaboratore di giustizia non riveste alcun ruolo, ne' da alcun contributo al ritrovamento delle stesse. Ne' la corte ha sciolto il "mistero" circa il ritrovamento della pistola Sigsauer, arma che figura nella banca dati delle armi sequestrate, sin dagli anni 80.1 dirigenti della Digos non hanno saputo spiegare tale inquietante circostanza e la Corte d'assise d'appello altro non ha saputo fare che parlare genericamente di un errore, atteso che agli atti dell'epoca sarebbe mancato uno specifico verbale di sequestro dell'arma predetta. Sta di fatto, tuttavia, che essa comunque risulta inserita nella banca dati e dunque non si comprende come possa essere stata poi ritrovata tra le armi del nascondiglio del (OMESSO) nel 2007. Motivi specifici relativi a (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO): 35) illogicita' di motivazione e sua contraddittorieta' con particolare riferimento alla responsabilita' degli altri punti del capo E), correlato al capo F), violazione dei principi in tema di prova. Emerge dalla stessa sentenza che nel cosiddetto (OMESSO) in Rho non fu trovata alcuna arma; ne' in quella localita' alcuno tra gli imputati e' stato visto gestire depositi di armi. Cio' ad onta dei pedinamenti e della telecamera installata nel parco. Non si capisce dunque quale sia la logica dell'affermazione della responsabilita' dei predetti imputati. Per quanto specificamente riguarda il (OMESSO), e in particolare il suo ruolo di custode delle armi, non vi e' alcuna prova del preteso trasporto di tale "materiale" a (OMESSO) e del coinvolgimento del (OMESSO). Si e' gia' detto come (OMESSO) abbia appreso quale fosse la localita' di provenienza delle armi solo in base alla lettura dell'ordinanza cautelare. Lo stesso deve dirsi per quel che riguarda l'esplosivo C4 e il fucile mitragliatore M 16, nonche' la mitraglietta M 12. Il contenuto delle intercettazioni, per altro, dovrebbe costituire tema di prova e non una prova in se' del possesso delle armi. Quanto al (OMESSO), non si comprendere perche' debba rispondere delle armi trovate in provincia di (OMESSO), cosi' come non si capisce perche' gli altri debbano rispondere delle armi trovate in provincia di (OMESSO). Circa il preteso rapporto di (OMESSO) con il Kalashnikov trovato nell'orto da lui coltivato, la Corte milanese propone una motivazione, in realta', paradossale per quei che riguarda la presenza di un capello della moglie di questo imputato su uno degli involucri contenenti le armi. Invero, il giudice di appello sostiene che non vi e' motivo di dubitare del fatto che gli operanti abbiano adoperato le normali precauzioni per evitare una involontaria contaminazione, ma tali precauzioni risultano essere state assunte con riferimento alle armi recuperate a (OMESSO), non per le armi addebitate direttamente al (OMESSO). La Corte neanche ha chiarito per qual motivo queste armi siano giunte al laboratorio di (OMESSO), non direttamente da (OMESSO), ma "passando" per gli uffici della Digos di (OMESSO). Infine, con riferimento alla considerazione, formulata dalla difesa, che, nel predetto fondo anche altri avrebbero potuto accedere, la Corte sostiene che non vi e' alcun motivo perche' qualcuno andasse a nascondere un'arma nell'orto dell'imputato. Ma questa evidentemente non e' una motivazione degna di tal nome. Inoltre, questo imputato e' stato visto sotterrare e dissotterrare documenti, ma mai nascondere armi e cio' nonostante il fatto che fosse stata installata una telecamera per controllare l'orto. Va infine notato che l'arma, secondo la tesi d'accusa, sarebbe stata consegnata a (OMESSO) da (OMESSO), ma, per tale fatto, quest'ultimo e' stato assolto. Motivi specifici relativi al (OMESSO) e (OMESSO): 36) violazione dei principi in tema di prova, mancanza, contraddittorieta', manifesta illogicita' della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' per i reati associativi, inosservanza dell'articolo 42 c.p., erronea applicazione dell'articolo 306 c.p.. E' noto che la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non puo' essere desunta solo con riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma della predetta associazione; occorre, viceversa, la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata, attraverso condotte inequivocamente sintomatiche. Orbene, per quel che riguarda questi due imputati, la Corte non e' in grado di indicare alcuna circostanza che comprovi l'effettivo inserimento non e' in grado di indicare alcuna condotta concreta, relativa alle cosiddette attivita' preparatorie, rispetto all'esecuzione del programma o all'assunzione di un ruolo concreto nella struttura. Dal contesto delle intercettazioni, al piu', si puo' evincere che i due imputati sarebbero stati collocati nell'ambito giovanile, con l'eventuale compito di fare proselitismo in ambito universitario. Ma, appunto, si tratta di attivita' meramente progettate, meglio ancora: immaginate, e non certamente poste in essere anche perche', dopo qualche mese dalla conversazione intercettata, gli imputati furono tratti in arresto. La sentenza si basa essenzialmente sul fatto della pretesa integrazione di questi due imputati nel gruppo milanese ma, a parte il fatto, che cio' che altri dichiarano nel corso del loro dialoghi non puo' essere posto a base di un'affermazione di condanna della persona che nominano in detti dialoghi, resta il fatto che, a carico di questi due imputati, non emergono neanche labili indizi, perche' l'indizio deve avere quale presupposto un fatto e non un giudizio. Neanche sono emerse circostanze che facciano ritenere che i due abbiano posto in essere particolari accorgimenti per non essere pedinati o identificati dalle forze di polizia. Al proposito sono significative le dichiarazioni del teste (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO), dunque, non operavano in clandestinita'. Quanto alla partecipazione del (OMESSO) al corso di informatica che si svolse in (OMESSO), la sua posizione appare analoga a quella dell'imputato (OMESSO), assolto in primo grado. Vi e' traccia di un primo viaggio in Svizzera, ma non vi e' prova del fatto che questo imputato sia poi "sceso" alla stazione di (OMESSO), ne' e' chiarito perche' (OMESSO) (vale a dire, sulla base di quelle conoscenze pregresse) avrebbe dovuto partecipare a corsi di tal genere. Altro elemento valorizzato dalla sentenza di secondo grado e' quello della partecipazione alle cosiddette "inchieste", delle quali si e' gia' fatto cenno, ma sta di fatto che gli indirizzi che (OMESSO) avrebbe acquisito erano ben noti, come emerge dalle dichiarazioni del teste (OMESSO), nell'ambito della sinistra extraparlamentare milanese. D'altra parte, al centro sociale Gramigna, tali inchieste costituivano gia' prassi da parte dei frequentatori e degli attivisti. Trattasi, infatti, in genere, di indirizzi relativi a sedi o a persone orbitanti nell'area dell'estrema destra. Altrettanto labile poi e' la individuazione del (OMESSO) come uno dei dialoganti nel corso di una conversazione intercettata, individuazione avvenuta solo attraverso l'ascolto della sua voce e il preteso accento veneto; al proposito va considerato che molti degli imputati sono originari di quella regione. Ne' e' significativo il fatto che lo stesso abbia telefonato da una cabina nei pressi dell'universita' (OMESSO) (e quindi, secondo la sentenza, nei pressi di un ritrovo di giovani aderenti a organizzazioni di destra), atteso che proprio nella biblioteca dell'Universita' egli lavorava. Secondo la sentenza impugnata, peraltro, questi imputati avrebbero avuto un ruolo specifico vale a dire quello di svolgere propaganda in ambito universitario. Al proposito, pero', nulla si legge in motivazione circa le testimonianze fornite da (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO), i quali hanno descritto la loro normale attivita' di studenti politicamente impegnati. Quanto al ritrovamento di alcuni articoli pubblicati sul giornale "(OMESSO)" nell'abitazione di (OMESSO), non puo' certo parlarsi di elementi probanti di un inserimento nell'associazione. In sintesi, manca la indicazione di una qualsiasi condotta sintomatica dell'intraneita' di questi soggetti alla struttura criminosa ipotizzata; nulla peraltro viene detto circa l'elemento soggettivo. Per quanto riguarda le armi, e' fuori discussione che questi due imputati non hanno mai avuto nulla a che fare con esse, dal momento che non risulta in alcun modo che essi neanche mi sospettassero l'esistenza. Quanto al fatto che essi avrebbero svolto il ruolo di agenti di collegamento tra la cellula milanese e quella padovana, si tratta di una mera asserzione, sfornita di qualsiasi riscontro probatorio, atteso che in motivazione non se ne indica alcuno. Motivi specifici relativi al solo (OMESSO); 37) mancanza, contraddittorieta', manifesta illogicita' della motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilita' per reati associativi e inosservanza dell'articolo 42 c.p.. La corte milanese riconosce che questo imputato ha avuto contatti solo con (OMESSO) e, tuttavia, gli addebita la partecipazione al reato associativo. A ben vedere, le conversazioni tra (OMESSO) e (OMESSO) attestano, senz'ombra di dubbio, la estranedita' del primo alla struttura criminosa di cui al capo A), Lo stesso (OMESSO), in occasione dell'organizzazione della pretesa esercitazione con le armi in localita' (OMESSO), si riferisce alla (OMESSO) come "amico" ("che ha procurato la roba") e non certo come associato. 38) motivazione contraddittoria e mancante in ordine alla responsabilita', in relazione al punto 6 del capo E) ed al correlato capo F); inosservanza dell'articolo 530 c.p.p., n. 2. La sentenza, come si e' detto, attribuisce piena credibilita' al (OMESSO), il quale, pero', non riconosce in fotografia il (OMESSO). Tuttavia, proprio (OMESSO), secondo la Corte territoriale, sarebbe colui che ha portato le armi per il tentativo di furto al bancomat e per le esercitazioni a fuoco di cui sopra. Ne' la sentenza chiarisce perche' proprio quando parla di (OMESSO) questo collaboratore di giustizia non sarebbe attendibile. Peraltro, dalle dichiarazioni degli appartenenti alla Digos - (OMESSO) e (OMESSO) - si evince che essi, in occasione della c,d. "prova delle armi", non furono in grado di individuare, a bordo della Ford Ka, altre persone, oltre al guidatore e dunque non individuarono affatto il (OMESSO) e altri. Ne consegue che costui avrebbe dovuto essere assolto, quantomeno ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2. Meno che mai, poi, viene chiarito perche' questo imputato dovrebbe essere chiamato a rispondere della detersione di armi, che si trovano in luogo diverso da quello nel quale egli abitualmente dimorava, essendo custodite da (OMESSO) in localita' (OMESSO). 39) motivazione mancante in ordine all'affermazione della responsabilita' del (OMESSO) in ordine al tentativo di furto al bancomat e ai presupposti reati di porto, detenzione ricettazione di armi impiegate. Questo ricorrente sarebbe stato individuato nel corso di un pregresso sopralluogo in data 17 dicembre 2006 e in occasione del successivo tentativo di furto. In realta', tra i vari testi che lo nominano solo uno, (OMESSO), dichiara di averlo conosciuto in precedenza Gli altri ammettono di non averlo mai visto, ma sostengono di aver poi ricollegato la fisionomia del predetto alle immagini fotografiche mostrate loro successivamente. Sulla base di tali emergenze probatorie, non si vede come la corte possa aver affermato che il (OMESSO) sia stato riconosciuto con certezza. Quanto al reperimento di tracce del dna di questo imputato su di un giubbotto antiproiettile, asseritamente utilizzato durante il tentativo di furto, la Corte cita le dichiarazioni del consulente tecnico (OMESSO), ma la citazione e' incompleta, atteso che detto consulente ebbe a chiarire che solamente le tracce di saliva, sangue e sperma sono rilevanti in campo forense. Tanto premesso, non trattandosi di tracce riconoscibili dei predetti liquidi, non si vede come la Corte abbia potuto motivare assumendo la sicura riconducibilita' al (OMESSO) della traccia biologica riscontrata sul giubbotto. 40) illogicita' e mancanza di motivazione a proposito del diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti oggetto del procedimento in corso e quelli di cui alle precedenti condanne. La Corte d'assise d'appello traccia un profilo dell'imputato come emerge dalle parole del teste (OMESSO), appartenente alla Digos; un profilo relativo ad un soggetto coerente nel suo progetto attuale, rispetto a quello in precedenza posto in essere. E tuttavia i giudici di appello negano che possa riconoscersi la continuazione, anche in considerazione del fatto che, nelle conclusioni orali, il difensore avrebbe abbandonato la richiesta formulata con l'atto di appello. Cosi' operando, pero', la Corte non distingue tra motivi principali e subordinati e principalmente entra in contraddizione con se stessa, per quel che riguarda la descrizione dei precedenti e della vita anteatta del (OMESSO). Invero non si vede come non sia stata riconosciuta l'identita' del disegno politico, la medesimezza del progetto ideale e la compatibilita delle azioni poste in essere per portarlo ad esecuzione. (OMESSO), in aggiunta al ricorso presentato al difensore, ha personalmente redatto ulteriori motivi evidenziando che: 41) innanzitutto, l'origine della presunta associazione sovversiva, costituita in banda armata, appare temporalmente indefinita, atteso che l'opuscolo "(OMESSO)" sembra essere stato pubblicato nel 2002. In realta' si fa riferimento a un documento il febbraio 2001, ma egli e' stato scarcerato nel maggio 2001. Fa poi presente che gli esplosivi non sono mai stati ritrovati, mentre, per alcune armi, risulta accerta la provenienza da precedenti gruppi eversivi; per la appartenenza a tali gruppi egli ha riportato precedenti condanne e, dunque, non vi e' motivo di non ritenere la continuazione tra le dette condanne e i fatti oggetto del presente procedimento; l'imputato si riconosce anche autore di un documento, nel quale ammette la sua precedente adesione alla pratica politica rivoluzionaria delle brigate rosse, motivo in piu' per ritenere i fatti per i quali si procede una mera prosecuzione della precedente attivita' politica. Ulteriore ricorso nell'interesse di (OMESSO) (avv.ti (OMESSO) e (OMESSO)), con esso si deduce: 42) violazione degli articoli 8 e 16 c.p.p. in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio. Detta eccezione fu ritualmente sollevata in sede di udienza preliminare e riproposta, ai sensi dell'articolo 491, innanzi alta Corte d'assise, in primo grado, betta eccezione e' stata riproposta con i motivi d'appello. La Corte di assise d'appello l'ha rigettata sostenendo che, essendo il reato piu' grave quello di cui all'articolo 270 bis c.p., detto reato e' contestato come commesso negli anni 2003-2004 in Milano (capo A). Tanto premesso, la Corte ha ritenuto di non poter "allargare" la contestazione agli anni 2001-2002, come richiesto dalla difesa, poiche' cio' avrebbe comportato mutamento dell'accusa. Sta di fatto, tuttavia, che, al capo C), e' contestato a (OMESSO) il concorso esterno nei reati di cui agli articoli 306 e 270 bis c.p., per aver fornito un apporto all'associazione, concretizzatosi, tra l'altro, in una condotta, tenuta tra il 2001 e il 2002, condotta consistente nell'aver trasferito armi da un nascondiglio sito in (OMESSO) fino all'abitazione del (OMESSO). Ebbene e' evidente che si tratta di un reato di pari gravita' di quello di cui al capo A), reato commesso antecedentemente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 16 c.p.p., comma 1, la competenza per territorio per procedimenti connessi, rispetto ai quali piu' giudici sono ugualmente competenti per materia, va individuata in capo al giudice competente - in caso di reati di pari gravita' - con riferimento al primo (in senso cronologico) reato. La competenza dunque spettava all'autorita' giudiziaria di Padova E pur vero che il reato di cui al capo C) e' contestato "fino all'anno 2007" (senza indicazione, dunque, della data di inizio), ma l'episodio sopra illustrato viene collocato, come premesso, tra il 2001 e il 2002. Dunque, poiche' si deve far riferimento alla contestazione come in concreto operata, non e' dubbio che il reato contestato al (OMESSO) e' stato commesso antecedentemente a quello di cui al capo A) e che, pertanto, esso e' atto a radicare la competenza. Evidentemente, poiche' la questione sulla competenza territoriale puo' essere proposta solamente dopo il compimento della formalita' di apertura del dibattimento, essa non puo' che fare riferimento al capo di imputazione come formulato dal PM. 43) violazione degli articoli 597 e 649 c.p.p., nonche' contraddittorieta' e manifesta illogicita' di motivazione. Alla (OMESSO) e' contestato il ruolo di partecipe nell'associazione di cui al capo A); le viene attribuita la funzione di garantire le comunicazioni tra i vertici della cellula milanese e di quella padovana. Per tale ragione, ella si sarebbe trasferita appositamente a (OMESSO), vale a dire per iscriversi all'universita', anche allo scopo di avviare un'opera di proselitismo in quell'ambiente, nel quale avrebbe dovuto diffondere il foglio di propaganda "(OMESSO)". Su tali contestazioni, in primo grado, la difesa ha esercitato il proprio diritto alla prova. Il giudice di primo grado, nel condannare l'imputata, ha fatto riferimento soltanto all'opera di proselitismo che costei avrebbe posto in essere tra gli studenti universitari. Delle ulteriori condotte non e' piu' traccia nella sentenza di primo grado, beve quindi ritenersi che la contestazione sia stata riformulata e ridotta e che sulle condotte non piu' addebitate alla (OMESSO) si sia formato il giudicato; il giudicato invero deve essere considerato come un'entita' dinamica e non statica; esso, per la giurisprudenza di legittimita', si costituisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate, ne' a queste inscindibilmente connesse. Al proposito, viene in rilievo la differenza tra capo e punto della decisione, atteso che al primo corrispondono una pluralita' di punti, oggetto di deliberazione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione. Ebbene, sui singoli punti tralasciati dalla sentenza di primo grado si e' evidentemente formato giudicato in senso favorevole alla ricorrente; vale a dire che il giudice di primo grado ha escluso che sussistesse per (OMESSO) prova delle condotte non rientranti nell'opera di proselitismo in ambienti universitario. La Corte d'assise d'appello, viceversa, ha addebitato alla (OMESSO) anche le condotte non rientranti nella predetta opera di proselitismo e cio' ha comportato la violazione degli articoli sopra indicati. Per quanto specificamente riguarda il preteso ruolo di trait de uniondella ricorrente, va detto che proprio attraverso l'esame delle intercettazioni, e' possibile ricostruire puntualmente i movimenti dell'imputata nel periodo antecedente all'arresto. Ebbene, effettivamente ella risulta essersi spostata da (OMESSO), ma, piu' di una volta, per partecipare a manifestazioni di piazza, una seconda, volta per aiutare il (OMESSO) nel trasloco. Altri spostamenti avvengono per motivi vari (partecipazione a manifestazioni in altre citta', vacanze estive, visite ad amici ammalati, ecc). Solo l'intercettazione del 2 novembre 2006 testimonia il trasferimento della (OMESSO) a (OMESSO) per motivi di lavoro. La funzione di agente di collegamento che viene attribuita alla ricorrente e' per altro smentita, se solo si fa riferimento alla frequenza degli incontri diretti tra il padovano (OMESSO) e il milanese (OMESSO). E stato provato che, tra settembre 2006 e gennaio 2007, essi si incontrano direttamente ben sedici volte, mentre nello stesso periodo tra (OMESSO) e (OMESSO) si contano cinque incontri. Non si vede, dunque, perche' l'imputata avrebbe dovuto svolgere questo ruolo, visto che i due pretesi capi delle due cosiddette cellule avevano la possibilita' di incontrarsi e di fatto si incontravano senza mediazione alcuna. Va inoltre rilevato che, dal momento del suo trasferimento a (OMESSO), non risultano incontri tra l'imputata e il (OMESSO). Cio' basta per riconoscere il vizio di illogicita' dell'assunto fatto proprio dai giudici del merito; a cio' va aggiunto che le persone sentite come testi hanno escluso categoricamente qualsiasi ruolo di proselitismo o propaganda della (OMESSO) all'interno dell'universita'. Come premesso, alla smessa viene anche addebitata (in secondo grado) la condotta relativa alle inchieste su potenziali obiettivi. Di cio' sarebbe traccia nelle intercettazioni del 31 agosto, del 1 ottobre, del 19 ottobre 2006. Al proposito, va innanzitutto chiarito che la disciplina delle intercettazioni non si sottrae al dettato dell'articolo 192 c.p.p., di talche' le intercettazioni relative a conversazioni intercorse tra altre persone non possono che avere valenza indiziaria. Ebbene, dall'esame delle predette conversazioni intercettate (che la ricorrente trascrive nel suo ricorso), altro non si puo' evincere se non che i dialoganti (tra i quali non figura mai (OMESSO)) manifestano l'intenzione di affidare a costei determinati compiti. Si tratta, quindi, di progetti che la riguardano e in relazione ai quali non si sa se l'imputata avrebbe prestato la sua adesione; si tratta cioe' di colloqui nel corso dei quali altre persone ipotizzano di affidarle determinati compiti; si tratta di valutazioni e giudizi che terze persone formulano su questa imputata. Ne consegue che, nel momento storico in cui avvengono le conversazioni in questione, la ricorrente non puo' certamente essere qualificata come partecipe di un'associazione. Ne' va trascurato che, al momento dell'arresto della (OMESSO), fu operato sequestro in suo danno. Tra le altre cose, furono sequestrati tre filmati: il primo relativo ad un pranzo nel ristorante gestito dal padre del (OMESSO), il secondo relativo ad una sede di Forza Nuova in (OMESSO) (diversa da quella fatta oggetto di attentato), il terzo relativo ad un luogo di incontro in (OMESSO), asseritamente frequentato da elementi di destra. Ebbene e' evidente che, se detti filmati rappresentano il risultato di altrettante "inchieste", esse non sono certamente attribuibili a (OMESSO). Inoltre, va evidenziato che sono stati trascurati dai giudicanti elementi che avrebbero dovuto essere valutati in favore dell'imputata. La stessa, invero, risulta esclusa da tutti i momenti significativi dell'attivita' del presunto sodalizio, la stessa non ha mai utilizzato tecniche di depistaggio, la stessa nulla sa delle armi, ne' dei documenti falsi, ella non ha preso parte all'esercitazione di tiro in localita' (OMESSO), non ha preso parte al tentativo di furto in (OMESSO) (bancomat), non ha dato contributo al rientro in Italia del (OMESSO). Infine, non puo' essere privo di rilievo il fatto che il collaboratore di giustizia (OMESSO) nulla dica della (OMESSO). Ulteriore ricorso nell'interesse di (OMESSO) (avv. (OMESSO)): con esso si deduce: 44) violazione del combinato disposto degli articoli 525 c.p.p. e Legge n. 287 del 1951, articolo 26 in relazione agli articoli 178 e 179 c.p.p., atteso che in primo grado il presidente aveva esonerato dall'incarico di giudice popolare ben tre dei componenti della corte. Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 4). 45) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di nullita' dell'ordinanza del giudice di primo grado del 22 gennaio 2009, per violazione dell'articolo 178 c.p.p., lettera c) e dell'articolo 6, comma 3, lettera b) CEDU. Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 5). 46) violazione dell'articolo 470 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., lettera c) e dell'articolo 6 CEDU, nonche' dell'articolo 111 Cost., in relazione alla mancata declaratoria di nullita' dell'ordinanza della corte d'assise del 18 luglio 2008, con la quale e' stato consentito alla teste (OMESSO) di deporre e di essere sottoposta a controesame, essendo visibile solo per la corte. Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 6). 47) violazione della Legge n. 146 del 2006, articolo 9, commi 6 e 7; mancata declaratoria della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. La questione e' stata tempestivamente sollevata dinanzi ai giudici del merito, che tuttavia ne hanno ritenuto la manifesta infondatezza, con motivazione incongruente e tautologica La Legge n. 146 del 2006 ratifica la convenzione Onu in tema di contrasto alla criminalita' organizzata (approvata dall'assemblea generale in data 15 novembre 2000). Nell'ordinamento italiano, in applicazione di tale impegno internazionale, e' stata introdotta, con l'articolo 9 della predetta legge, la possibilita' della cosiddetta consegna controllata e, quando opportuno, l'impiego di altre tecniche di investigazione "particolari", quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni cc.dd. "sotto copertura"; cio' allo scopo, appunto, di combattere efficacemente la criminalita' organizzata. In particolare, la disciplina italiana prevede ipotesi in cui la polizia giudiziaria e' facultata ad omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso, anche orale, al PM. Il PM, a sua volta, ha facolta' di ritardare l'esecuzione di provvedimenti applicativi di misura cautelare, ovvero di ritardare il fermo, l'ordine di esecuzione di pene detentive o il sequestro. Egli deve, pero', darne tempestiva notizia al Procuratore generale. Tali condotte sono autorizzate quando ricorra la necessita' di acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero di individuare o catturare i responsabili. Ebbene, e' da rilevare che nessun termine finale e' previsto per tali condotte omissive, vale a dire che la polizia giudiziaria, col consenso del PM, e quest'ultimo, dandone avviso procuratore generale, possono, ad libitum e sine die, procrastinare l'esecuzione dei provvedimenti che loro competono. Nel presente procedimento tale normativa e' stata applicata in due occasioni. Una prima volta, la polizia giudiziaria e' stata autorizzata dal PM (evidentemente oralmente, perche' non se ne trova traccia in atti) a ritardare l'arresto degli indagati e il sequestro delle armi in occasione del collaudo delle stesse, avvenuto in localita' (OMESSO); in tale occasione furono sequestrati solo alcuni bossoli, dopo la fine della sparatoria e l'allontanamento dei protagonisti dal focus deficit una seconda volta, il PM ha consentito che coloro che avevano tentato di svaligiare il bancomat in (OMESSO) fossero messi in fuga dall'attivazione dell'allarme, senza essere tratti in arresto dalle forze di polizia, che pure, copertamente, erano appostate sui luogo. Orbene, in merito a tale modus procedendi, si pongono alcune questioni formali e sostanziali. Innanzitutto, poiche' gli inquirenti erano perfettamente al corrente, tanto del fatto che sarebbero state impiegate armi da guerra (episodio (OMESSO)), quanto del fatto che persone, dotate di armi da guerra, avrebbero tentato di svaligiare un bancomat, non si comprende quali altri rilevanti elementi probatori avrebbero potuto essere raccolti grazie all'omissione di una condotta imposta per legge, vale a dire l'arresto in flagranza di chi tali reati commetteva. Invero, non si comprende perche' gli operanti si siano assunti la responsabilita' di lasciare ad un gruppo di persone, per un tempo imprecisato (e quantomeno dal 19 novembre al 12 febbraio), la disponibilita' di armi da guerra, a meno che non ritenessero che costoro erano persone di scarsa pericolosita'; meno che mai si comprende perche' sia stato consentito agli imputati di portarsi in un centro abitato e di tentare -essendo muniti di armi micidiali- di compiere un furto. Il grave reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra era, come premesso, gia' stato accertato (gli inquirenti sapevano che le armi sarebbero state portate e, in un caso, anche utilizzate per una prova), ne' si puo' ritenere che fosse legittimo ritardare l'intervento delle forze dell'ordine per accertare eventuali reati meno gravi. La questione dunque e' duplice, atteso che, da un lato, vi e' stata un'applicazione illegittima delle norme, dall'altro, sono state applicate norme di dubbia legittimita' costituzionale, proprio per la mancanza di un termine finale al ritardo nel compimento di atti dovuti. La norma in questione (Legge n. 146 del 2006, articolo 9), invero, si pone in contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova, con il principio di obbligatoria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, con il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, e con la possibilita' di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (articoli 111, 112 e 113 Cost.). 48) violazione di legge per mancata declaratoria di incompetenza territoriale e dunque erronea applicazione degli articoli 8 e 9 c.p.p.. Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 7). 49) insussistenza dei reati associativi ritenuti in sentenza, sia nel merito, che in ordine alla qualifica di capo, organizzatore, costitutore, promotore. I giudici del merito non hanno considerato che, nel caso di specie, difettava la caratteristica fondamentale del reato di banda armata, vale a dire la dotazione di armi adeguata allo scopo e il rapporto di proporzionalita' allo destinazione prefissata, sia per assicurare la vita stessa della banda, che per rendere attuabile il perseguimento dei fini. Secondo quanto si legge in sentenza, gli imputati avrebbero costituito una banda armata per realizzare gli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 270 bis c.p.. Tale norma, tuttavia, e' dotata di una certa individualita' e di precise caratteristiche, le quali non possono assurgere al ruolo di mero scopo di un altro reato; invero cio' che e' "piu' grande" non puo' essere contenuto in cio' che e' "piu' piccolo", atteso che il contenente deve essere naturalmente piu' ampio del contenuto. (OMESSO), inoltre, e' stato ritenuto capo della banda, vale a dire gli sono state attribuite le caratteristiche di una figura carismatica, in un'accezione verticistica, inconciliabile con l'ideologia egualitaria che certamente caratterizza l'universo di valori degli imputati. Il capo e' colui che esercita sui suoi sottoposti una supremazia indiscussa, e' colui cui compete la direzione della struttura umana che da lui dipende, e' colui che, con autorita', regola l'attivita' sul piano operativo del sodalizio strutturato gerarchicamente in una logica piramidale; tale non puo' certamente essere il ruolo del ricorrente. 50) mancata declaratoria della inammissibilita' della costituzione di parte civile di (OMESSO). Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 3). 51) Violazione di legge in ordine all'entita' del risarcimento riconosciuto le parti civili. Al proposito vengono dedotte censure identiche a quelle sopra sintetizzate sub 9). Il difensore di (OMESSO) (avv. (OMESSO)) deduce: 52) mancanza e/o contraddittorieta', ovvero illogicita' della motivazione. La sentenza d'appello da atto delle censure proposte dal difensore dell'imputato, ma non fornisce adeguata risposta ad esse. Il giudice di secondo grado si limita a ripetere che (OMESSO) aveva compiti essenzialmente tecnici, quale la duplicazione di telecomandi per eseguire furti di autovetture, ovvero la valutazione della efficacia di una lancia termica per poter svaligiare i bancomat; veniva anche evidenziato che l'imputato avrebbe messo a disposizione un suo appartamento per ospitare (OMESSO) e (OMESSO), che lo stesso avrebbe partecipato a un sopralluogo nei confronti di un esponente neofascista, che egli avrebbe collaborato con (OMESSO) e (OMESSO) per occultare armi nel (OMESSO). Infine la sentenza di appello ricorda che (OMESSO) e' stato trovato in possesso di materiale relativo al numero in corso di pubblicazione del giornale clandestino (OMESSO) e che lo stesso ha sottoscritto un documento ideologico facente capo all'area politica del quale si assume faccia parte. Si tratta, in realta', di affermazioni apodittiche e/o prive di riferimento probatorio. Quanto al cosiddetto ruolo tecnico, non si comprende quale finalita' avrebbe avuto il ricorrente, atteso che agli imputati non e' contestato il furto di alcuna autovettura; lo stesso deve dirsi per quel che riguarda la lancia termica, dal momento che non risulta essere stato utilizzato alcun attrezzo di tal tipo nel tentativo di furto al bancomat in (OMESSO); aver messo a disposizione un appartamento, poi, e' un fatto di per se', neutro, e lo sarebbe anche se cio' l'imputato avesse fatto per favorire persone del suo stesso orientamento politico; la partecipazione a sopralluoghi e la schedatura di un neofascista e' attivita' indimostrata e, comunque, non attinente all'imputazione; la partecipazione del (OMESSO) all'attivita' di occultamento delle armi nel (OMESSO), d'altra parte, non e' dimostrata; il rinvenimento del foglio "(OMESSO)" non puo' essere, di per se' solo, considerato elemento probante della partecipazione del (OMESSO) all'associazione sovversiva. Invero, la sentenza impugnata sembra confondere atteggiamenti di tipo "antagonista" con condotte di natura eversiva, terroristica e rivoluzionaria, ma e' pur vero che il confine tra sovversione sociale e cambiamento profondo dell'organizzazione sociale e' difficile da individuare. La sentenza gravata, tuttavia, si limita a registrare l'apparenza di un fatto e non scende nell'analisi profonda delle modalita' della sua manifestazione. Ora e' da ricordare che il legislatore ha graduato, in maniera chiara, le diverse fattispecie incriminanti la condotta capace di porre in pericolo la personalita' dello Stato. Ebbene, i giudici del merito non hanno minimamente approfondito tale indagine ed hanno sommariamente attribuito al (OMESSO) finalita', atteggiamenti, e condotte che lo stesso non ha mai tenuto. 53) inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 270 bis c.p. e dell'articolo 306 c.p., anche in relazione agli articoli 304 e 305 c.p.. Non e' dubbio che le condotte addebitate agli imputati siano espressive di un pensiero e di un'azione connotate fortemente da una ben precisa ideologia. La sentenza della Corte d'assise d'appello, pero', non ha ritenuto di affrontare la questione della corretta qualificazione di tali condotte e si e' adagiata sulla indicazione normativa fornita dall'organo dell'accusa. E noto che il concetto di associazione presuppone una struttura gerarchica, per sua natura piramidale, una struttura che, per quanto semplificata, deve poter essere individuabile e descrivibile, beve essere presente la figura del capo o del promotore, il quale deve essere gravato di tipici compiti di direzione, comando e disciplina e delle specifiche funzioni, deve esserci un organizzatore, devono essere, quindi, presenti semplici adepti, esecutori degli ordini; e' necessario un patrimonio comune di mezzi, destinato al perseguimento dello scopo associativo e detto scopo deve essere chiaro e conosciuto, nonche' condiviso, da tutti gli appartenenti. Quando tali elementi costitutivi non si ravvisino, l'agire comune di piu' persone non puo' che essere ricondotto allo schema dell'articolo 110 c.p.. Per altro, l'obiettivo di realizzare un programma politico in contrasto con l'ordine costituito e lo scopo di instaurare una diversa organizzazione sociale, non sono di per se' illeciti, ma possono divenire tali, se illeciti sono gli strumenti che si adoperano. A questo proposito, e' utile tracciare la differenza tra la norma incriminatrice di cui all'articolo 270 e quella di cui all'articolo 270 bis c.p.. Esse appaiono simili, ma -in realta'- sono significativamente diverse. La seconda, introdotta nell'ottobre 2001, ha quale finalita' tipica il contrasto del terrorismo internazionale. L'articolo 270, viceversa, e' applicabile a comportamenti sovversivi, posti in essere nel territorio italiano e volti a sopprimere violentemente gli ordinamenti politici, giuridici, economici, sociali, quali che essi siano. L'articolo 270 bis, insomma, non solo non soffre limiti geografici, ma qualifica la natura della violenza e l'obiettivo dell'eversione, richiedendo che l'azione sia finalizzata al terrorismo, ovvero all'eversione dell'ordine democratico. Ebbene, l'ordine democratico non e' la stessa cosa dell'ordine costituito. Dunque: la violenza di cui all'articolo 270 e' quella priva di fini terroristici, mentre la violenza di cui all'articolo 270 bis e' solo quella che si connota per la finalita' di terrorizzare indiscriminatamente i consociati. Il bene protetto dalla prima norma e' l'ordinamento (politico, economico, sociale) esistente, vale a dire l'ordine costituito; il bene protetto dalla seconda norma e' l'ordinamento degli Stati esteri, ovvero degli organi internazionali, ovvero, ancora, l'ordine costituzionale democratico. Per tutelare tali assetti politico-sociali, il legislatore, come si diceva, ha previsto una serie di figure criminose, graduate a seconda dell'intensita' del vincolo che unisce i diversi soggetti operanti. Si va dalla cospirazione politica mediante accordo, di cui all'articolo 304 c.p., alla cospirazione politica mediante associazione, di cui all'articolo 305 c.p., fino alla fattispecie di cui all'articolo 306 c.p., (banda armata). Dunque, la volonta' eversiva puo' esprimersi o attraverso il mero accordo cospiratorio, o attraverso la creazione di una struttura associativa, ovvero ancora attraverso la costituzione di una vera e propria banda armata. Tale ultima ipotesi criminosa rappresenta - ovviamente - la piu' strutturata tra le forme di collaborazione per finalita' eversive. Essa necessita di alcuni requisiti tipici quali un contesto associativo organizzato in modo gerarchico, con distinzione di ruoli e funzioni, la disponibilita' di armi in quantita' e qualita' adeguate ai fini che si propone la banda e - ovviamente - un comune fine politico. Per quanto specificamente riguarda le armi, esse dovranno essere idonee a spargere il terrore tra i consociati. Dovra' poi essere chiaro che ciascuno dei partecipi della banda dovra' essere in grado di armarsi e di disporre all'occorrenza di armi, il che non significa che sempre e comunque tutti dovranno essere armati, ma che, appunto, quando necessario, ciascun appartenente alla banda possa far conto su armi. In cio' la fattispecie di cui all'articolo 306 si differenzia da quella di cui all'articolo 284 c.p. (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), atteso che tale seconda figura criminosa sussiste anche quando le armi sono tenute in luogo di deposito e sono dunque, per cosi' dire, accessibili in maniera indiretta. Tanto premesso, va ancora ricordato che il reato di cui all'articolo 270 bis c.p. e' reato di pericolo indiretto, il che consente anche la punizione degli atti meramente preparatori, vale a dire di quelle condotte che, solitamente, devono ritenersi penalmente irrilevanti. Nel caso in esame, l'elemento aggregante e, al contempo, la prova dell'esistenza in vita della supposta organizzazione terroristica e' stato individuato nel foglio clandestino "(OMESSO)", di chiaro orientamento comunista e sovversivo. Ma detta pubblicazione altro non prova se non che gli imputati hanno condiviso, negli anni, un progetto politico, volto a realizzare il radicale cambiamento dell'ordinamento giuridico e della struttura sociale esistenti, vale a dire il modello capitalistico, per costruire un modello di societa' comunista. E evidente, allora, che ci si trova di fronte, a tutto voler concedere, all'ipotesi di cui all'articolo 304 c.p., ossia cospirazione politica mediante accordo. La problematica non e' stata minimamente trattata dalla sentenza contro la quale si propone ricorso. I giudici del merito, infatti, non si sono voluti rendere conto del fatto che non esisteva alcuna gerarchia, non vi erano soggetti pacificamente individuabili come capi o promotori, tali non potendo essere considerate quelle persone che, per eta' o per maggior esperienza politica, godevano, di fatto, di una certa autorevolezza all'interno del gruppo. Per venire alla specifica posizione del (OMESSO), e' da ricordare che in suo danno e' stato operato un sequestro, ma che le cose oggetto del provvedimento ablativo sono di nessun significato (una bicicletta, una telecamera, apparecchiature elettroniche per riproduzioni di video, un canotto). Come da tali insignificanti elementi si possa giungere ad ipotizzare il coinvolgimento di questo imputato nei fatti per i quali e' processo la sentenza di appello non chiarisce. Neanche si chiarisce quale sarebbe il rapporto del (OMESSO) con le armi, atteso che, nel (OMESSO), armi non furono mai trovate, nonostante detta localita' sia stata oggetto, per circa quattro anni, del controllo da parte delle Forze di polizia. Il caposaldo del teorema accusatorio in danno di questo imputato, per quel che si legge in sentenza, risiede in una frase di una conversazione intercettata, frase attribuita (OMESSO) ("non ho capito se questo ci serve per...per (OMESSO)"). Ebbene, detta frase, nelle trascrizioni operate con il rito dell'incidente probatorio, non esiste piu' e, dunque, la posizione del (OMESSO) avrebbe dovuto essere inevitabilmente ridimensionata, anche perche' allo stesso non si contesta nulla di specifico, se non l'appartenenza alla presunta associazione sovversiva con finalita' di terrorismo. Ma e' assolutamente evidente che il semplice rapporto di sintonia politica, o eventualmente di azione politica, fosse anche sovversiva, non fa, di per se', nascere un vincolo associativo -complesso e articolato- come quello richiesto da un'associazione sovversiva. La condivisione di un programma politico e strategico non e' condotta che possa essere criminalizzata, d'altra parte, si e' gia' detto come il sodalizio al quale (OMESSO) e' accusato di aver appartenuto, non puo' che essere considerato un aggregato embrionale, connotato dalla comune volonta' sovversiva; esso non ha rappresentato un pericolo concreto, atteso che la costituzione di un'associazione sovversiva era forse un obiettivo da inquadrarsi nel progetto politico degli imputati, ma un obiettivo nient'affatto raggiunto e verso il quale non erano stati compiuti - ancora- significativi passi. In sintesi, non e' dubbio che gli imputati siano qualificabili come persone partecipi di un'ideologia sovversiva (cospiratori politici, secondo il legislatore fascista), i quali, nel contesto di un progetto non ancora definito, agivano, costruendo il naturale percorso rivoluzionario che passa attraverso una elaborazione politica e ideologica di acquisizione di consenso sociale, di sviluppo di un'adeguata organizzazione, capace di coalizzare forze -umane e materiali - che avrebbero dovuto costituire una struttura - in futuro - operativa. Siamo dunque ben lontani dalla figura della cospirazione politica mediante associazione e siamo ancora piu' lontani dalle ipotesi degli articoli 270, 270 bis e 306 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO Come e' ovvio, vanno prima affrontate e risolte le questioni processuali di carattere generale; solo successivamente (ed eventualmente) le residue problematiche potranno essere affrontate. Tra le questioni processuali devono poi avere precedenza quelle relative alla regolare composizione e alla competenza del collegio giudicante e dei suoi singoli componenti. Vanno dunque preliminarmente affrontate la questioni sopra sintetizzate ai nn. 4), 17), 44), 14). Le censure sub 4), 17) e 44) sono infondate. Va innanzitutto chiarito che l'articolo 10 Decreto Legislativo n. 273 del 1989 non ha affatto implicitamente abrogato la Legge n. 287 del 1951, articolo 26, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, articolo 35. Invero l'articolo 10 del predetto decreto legislativo prevede la possibilita' che al dibattimento innanzi alla Corte di assise assistano due "magistrati" aggiunti. Il termine "magistrato" e' utilizzato dal Legislatore in senso tecnico e ristretto, vale a dire che esso va inteso secondo quanto previsto e disciplinato dall'articolo 106 Cost.; prova ne e' il fatto che il cit. articolo 10, comma 2 prevede qualifica e anzianita' di carriera di tali magistrati supplenti. La Legge n. 287 del 1951, come modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, fa riferimento, viceversa, ai "giudici popolari", che, in base al vigente ordinamento giudiziario, integrano la Corte di assise e la Corte di assise di appello. Ne consegue che, in caso di impedimento di uno dei magistrati componenti il collegio, trova applicazione del cit. articolo 10, comma 3 (sospensione del dibattimento ed eventuale, successiva, sostituzione -se l'impedimento si protrae per piu' di dieci giorni- del magistrato assente con uno dei magistrati aggiunti); in caso, viceversa, di impedimento di un giudice popolare, trova (continua a trovare) applicazione il comma secondo del ricordato articolo 26 (immediata sostituzione -possibile sino alla chiusura del dibattimento- del giudice popolare impedito, senza alcuna sospensione del dibattimento stesso). Tanto chiarito, va evidenziato che l'atto di sostituzione di un giudice popolare con un altro (che abbia assistito al dibattimento) non e' certo espressione di jus dicere, ma di un mero potere di organizzazione riconosciuto al presidente. In tal modo va inteso il "senso" della sentenza citata dal giudice di secondo grado (ASN 200400957-RV 228517) in ordine alla procedura "automatica" di sostituzione dei giudici popolari impediti e della conseguente mancanza di necessita' di motivazione. E invero e' stato successivamente chiarito (ASN 200922736-RV 244450) che non determina violazione del principio di immutabilita' del giudice la sostituzione, nel collegio di Corte d'assise, di un giudice popolare effettivo con un giudice popolare aggiunto (sempre si intende che abbia assistito al dibattimento, ai sensi del cit. articolo 26, comma 2, sopra citato, e, in particolare, che abbia assistito alle udienze nelle quali sono avvenute l'ammissione e l'assunzione delle prove). A ben vedere, non a caso e' disposta - per i dibattimenti che si prevedono di lunga durata o, comunque, quando sembri opportuno - la nomina "cautelativa" di giudici popolari in soprannumero: lo scopo che il legislatore si prefigge e' quello di garantire continuita' e speditezza a processi particolarmente delicati, nei quali sono chiamati a integrare il collegio giudicante soggetti che non sono magistrati di professione. Neanche e' casuale, poi, il fatto che essi vengano qualificati "aggiunti" e non certo "supplenti" (o altro termine equivalente). La loro presenza si aggiunge, appunto, a quella dei titolari; essi devono seguire il dibattimento e, se necessario, sostituire il giudice (popolare) effettivo, in caso di impedimenti o assenze (anche ingiustificate o ingiustificabili). Tutto cio' a condizione che la sostituzione avvenga prima della chiusura del dibattimento. Il che e' avvenuto nel caso in esame. La censura sub 14) e' manifestamente infondata e quindi inammissibile. Lo stesso ricorrente chiarisce che la norma che avrebbe impedito alla d.ssa (OMESSO) M.L.. di presiedere la Corte di assise di appello (in quanto nel medesimo distretto la stessa aveva esercitato, in precedenza, funzioni requirenti) ancora non era presente nell'ordinamento. Nondimeno, a parere del medesimo ricorrente, il presidente si sarebbe dovuto astenere per gravi ragioni di convenienza, in quanto, per i suoi trascorsi professionali, ella avrebbe potuto apparire non imparziale. Ebbene, al proposito, e' agevole osservare che la censura, da un lato, prova troppo, dall'altro, e' generica, fondandosi su di un presupposto arbitrario o, quantomeno, del tutto evanescente. Sotto il primo aspetto, va considerato che, evidentemente, il predetto magistrato, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe dovuto astenersi dallo svolgere funzioni giudicanti in tutti i processi "contaminati" dall'operato della Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (non solo, dunque, in quello a carico del (OMESSO) e altri). In tal modo, il suo trasferimento sarebbe stato effettuato inutiliter, e cio', paradossalmente, in applicazione di una legge (al momento) inesistente, con violazione di principi costituzionali, normativi e, va da se', di comune buon senso. Sotto il secondo aspetto, non viene minimamente chiarito perche', per quel che riguarda il c.d. versante soggettivo (cosi' qualificato dal ricorrente), la figura del presidente avrebbe dovuto essere compromessa, per il semplice fatto di avere esercitato in precedenza la funzione di Procuratore aggiunto e per essere stata - circa 20 anni prima - componente del pool antiterrorismo. Invero nel ricorso non si sostiene che il predetto magistrato abbia seguito o coordinato indagini a carico di qualcuno degli attuali imputati, nemmeno che si sia (ai tempi del suo inquadramento nel predetto pool) occupata di reati ascritti a soggetti appartenenti alla medesima area politica cui si richiamano gli attuali ricorrenti. La censura sub 16) e' manifestamente infondata. Le SS.UU. di questa Corte, in due occasioni (sent. n. 17706 del 2005, ric. Petrarca e altri, RV 230895 e sent. n. 37501 del 2010, ric. Donadio, RV 247994) hanno avuto modo di chiarire che con l'espressione "criminalita' organizzata" deve intendersi tanto la criminalita' mafioso e assimilata, quanto la criminalita' che "si esprime" attraverso qualsiasi delitto associativo -eventualmente anche previsto da norme incriminatrici speciali- quanto ancora qualsiasi tipo di associazione per delinquere, correlata alle attivita' criminose piu' diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione. Deve cioe' intendersi come reato di criminalita' organizzata quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di piu' reati. Entrambe le pronunzie delle SS. UU. sopra ricordate sono, per altro, posteriori alla ricordata (dal ricorrente) Convenzione di Palermo e, dunque, certamente non la ignorano. E' del tutto evidente, d'altra parte, che nulla vietava (e vieta) al legislatore di ampliare, per fini interni, il concetto di criminalita' organizzata. D'altra parte, e' principio ermeneutico pacifico quello in base al quale un'espressione testuale contenuta in un corpus normativo va interpretata secondo "il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalle intenzioni del legislatore" (ex articolo 12 preleggi) a meno che non vi siano specifiche ragioni per accedere ad una dizione piu' ampia o piu' ristretta e, comunque, "particolare". Ora non e' dubbio che l'accostamento tra il sostantivo "criminalita'" e l'aggettivo "organizzata" non puo' che suggerire il concetto di un gruppo strutturato costituito, disciplinato e mantenuto in vita allo scopo di commettere reati. Ed e' esattamente per tale ragione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto inequivocamente affermare (ASN 200512136-ftV 231229) che l'articolo 240 bis disp. att. c.p.p., comma 2, che prevede che la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per i reati di criminalita' organizzata, si applica alle fattispecie criminose espressamente individuate nella disposizione di cui all'articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a); ebbene il detto articolo al n. 4 del comma 2 prevede, appunto, i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione. Le censure sub 7), 42) e 48), tutte attinenti alla competenza territoriale, sono infondate. Al proposito e' da osservare che, per vero, la motivazione del giudice di secondo grado potrebbe, a prima vista, ingenerare qualche confusione. Infatti, dopo un accenno al criterio ex articolo 8 c.p.p., (giudice competente per il reato permanente e' quello del luogo m cui ha avuto inizio la consumazione), la Corte di assise di appello si dilunga ad analizzare i criteri suppletivi ex articolo 9. In realta' il primo criterio e' pacificamente applicabile. I giudici del merito chiariscono che non vi e' motivo di dubitare che sia stata Milano la "sede centrale" della associazione, posto che proprio in quella citta' avvenivano gli incontri destinati alla programmazione della attivita', a Milano operavano stabilmente (OMESSO) (promotore-costitutore), (OMESSO) e (OMESSO) (organizzatori), a Milano vengono "trasferiti" (OMESSO) e (OMESSO) perche' possano dedicarsi alle "inchieste" e all'attivita' di proselitismo in ambito universitario (e non va dimenticato che l'attivita' precipua del gruppo era la propaganda, sia pure armata). Il fatto che vi fossero articolazioni territoriali (in Piemonte e in Veneto) e', sotto tale profilo, irrilevante, cosi' come irrilevante e' il fatto che in tale ultima regione si sia svolta gran parte della "attivita' armata" degli associati. Sta di fatto che detta attivita', per quel che e' dato leggere in sentenza, fu progettata e programmata altrove, vale a dire, proprio a Milano. Va da se', poi, che il concorso esterno in un reato associativo non puo' precedere la costituzione della associazione, ma deve necessariamente far seguito ad essa. Cosicche' il delitto del capo C), ascritto a (OMESSO) (non a caso, assolto) non puo' cronologicamente precedere quello del capo A), essendo la nascita della struttura associativa indicata tra il 2003 e il 2004, cosi' come non lo precede quello del capo B), ascritto a (OMESSO). E se dunque si e' -a suo tempo-ipotizzato che (OMESSO) abbia, tra il 2001 e il 2002 (in concorso con (OMESSO) e (OMESSO)) trasportato armi da un nascondiglio, non meglio indicato, al garage-legnaia di questo ultimo, cio' deve necessariamente essere avvenuto -quantomeno dal punto di vista cronologico- al di fuori delle logiche associatile, o almeno di quelle della associazione di cui al capo A), in quanto non si puo' "aiutare" una associazione che ancora non esiste. Non si puo' ovviamente escludere che i tre avessero operato o in semplice concorso tra di loro, ovvero nell'ambito di altra e precedente associazione con finalita' politico-militari, atteso che la struttura di cui al capo A), per quel che si legge in sentenza e per quanto di comune cognizione, non e' ne' la prima ne' l'unica sorta in Italia. La censura sub 15 e' infondata. Invero, fermo restando il richiamato insegnamento della Corte costituzionale, la giurisprudenza di questa Corte di legittimita' (con sentenza successive a quella del Giudice delle leggi) ha chiarito che da un lato, la violazione dell'obbligo del PM di trasmettere al GIP l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini e' sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilita' degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidita' per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione, dall'altro, che chi tale omissione lamenti ha l'onere di specificarne il contenuto al fine di consentire al giudice di valutarne la eventuale rilevanza (ASN 200333067-RV 226651, conf. ASN 200847497-RV 242762). Va da se', poi, che detta inutilizzabilita' vige ai soli fini della valutazione dei presupposti per il rinvio a giudizio (ASN 2O1O19511-RV 247192) e non e' certo operativa nel dibattimento, atteso che, come e' ovvio, una volta che il rinvio a giudizio sia intervenuto, il controllo di tutti i dati probatori (preesistenti e comunicati, preesistenti e resi palesi solo in dibattimento, acquisiti ai sensi dell'articolo 430 c.p.p., acquisti direttamente in dibattimento) e' pieno perche' avviene in contraddicono e innanzi al giudice terzo. Le censure sub 6) e 46) sono infondate. Trattasi di mera irregolarita', dalla quale non discende alcuna nullita' o inutilizzabilita'. Invero: la irregolarita' del quomodo non incide sull'ammissibilita' dell'an.. Peraltro, va notato che l'articolo 147 bis disp. att. c.p.p., comma 1 bis prevede che l'esame dibattimentale degli ufficiali e degli agenti di polizi'a giudiziaria, che abbiano operato in attivita' sotto copertura ex Legge n. 146 del 2006, articolo 9, debba svolgersi con le cautele necessarie per garantire tutela e riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalita' idonee ad evitare che il volto di tali persone sia visibile. Ora, e' pur vero che tale disposizione e' stata introdotta con Legge n. 136 del 2010, vale a dire dopo la celebrazione del dibattimento di primo grado, ma e' altrettanto vero che l'esigenza che sta a suo fondamento era avvertita e presente anche prima, cosi' come -evidentemente- e' vero che il legislatore, cui compete il compito di bilanciare garanzie dell'imputato e tutela delle indagini (e delle persone che le espletano), ha ritenuto che l'adozione delle modalita' sopra ricordate non leda ne' comprima l'esercizio del diritto di difesa. La questione di costituzionalita' di cui al punto 47) e' manifestamente infondata e, comunque, irrilevante. Innanzitutto, va osservato che sarebbe contrario al principio di ragionevolezza imporre, in via generale e astratta, "un termine finale" a una attivita' di controllo di una condotta contro legem, quando non si sa (e non si puo' sapere in anticipo) quando tale condotta avra' termine, o potra' essere utilmente interrotta dalle Forze di polizia. In secondo luogo, va chiarito che le esigenze di indagine, per le quali puo' essere opportuno ritardare l'intervento repressivo -cautelare delle Forze dell'ordine, non devono necessariamente consistere nella scoperta di "nuovi reati", ma ben possono consistere nella individuazione di nuovi (nel senso di: fino a quel momento, sconosciuti) concorrenti in reati gia' accertati e/o consumati. In terzo luogo, non puo' essere il criterio della gerarchia della gravita' dei reati a guidare e determinare i comportamenti degli inquirenti, atteso che tali comportamenti devono modellarsi dinamicamente sulle esigenze che, di volta in volta e imprevedibilmente, possano manifestarsi nel caso concreto. Va da se' che tanto il PM, quanto la polizia giudiziaria assumono una elevata responsabilita' quando autorizzano o portano a compimento tal genere di operazioni. Di eventuali errori, leggerezze, omissioni e danni essi saranno chiamati a rispondere, ma non si vede come perche' eventuali errori di valutazine o di esecuzione dovrebbero trovare, poi, sanzione processuale, se essi non hanno determinato nullita' o inutilizzabilita'. Infine, i ricorrenti non chiariscono (limitandosi a enunciarlo) in cosa consisterebbe il contrasto della norma in questione con i principi costituzionali del contraddittorio nella formazione della prova (che, come e' noto, si forma in dibattimento), della obbligatoria motivazione dei procedimenti giurisdizionali (posto che si tratta di attivita' di polizia e non giurisdizionale) di garanzia di tutela contro gli atti della pubblica amministrazione (atteso che il controllo di una attivita' di polizia prodromica a un procedimento giurisdizionale, avviene, successivamente, nell'ambito del predetto procedimento). La censura sub 19) e' inammissibile per genericita'. Dato per scontato che la illustrazione, in sede di discussione, di questioni gia' proposte con l'atto di appello non puo' mai considerarsi (per la intrinseca contraddizione che cio' non consente) come introduzione di motivi nuovi, resterebbe, pero', da chiarire per qual motivo sarebbe da ipotizzare che i giudici del merito avrebbero esposto la c.d. "cronologia" sulla base delle relazioni di servizio, piuttosto che delle dichiarazioni dibattimentali di chi quelle relazioni aveva redatto. L'articolo 514 c.p.p., comma 2, vieta, come e' noto, la lettura in dibattimento dei verbali e degli altri documenti che rispecchiano le attivita' compiute dalla polizia giudiziaria; tuttavia, il teste (e dunque anche l'appartenente alla polizia giudiziaria) puo' essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 499 c.p.p., comma 5, a consultare gli atti da lui redatti. Si tratta, ovviamente, di una lettura che il teste fa "a se stesso" e per aiuto alla memoria, ma che gli consente, poi, di rispondere con precisione - appunto dopo aver letto il documento da lui redatto (o anche dal suo ufficio, purche' egli abbia partecipato alle operazioni, cfr. ASN 200915056-RV 243406)- alle domande che gli vengono poste. Per altro, e' stato ritenuto (ASN 200909202-RV 243542) che, quando la deposizione, "aiutata" dalla lettura, sia avvenuta in dibattimento -e dunque nel contraddittorio delle parti- i documenti letti siano anche acquisibili da parte del giudice. Tutto cio' premesso, e' da rilevare che, nel ricorso, non solo non si chiarisce, come anticipato, per qual ragione non sia credibile che la "cronologia" sia stata redatta sulla base delle dichiarazioni (per quanto eventualmente "corroborate" dalla lettura ex articolo 499 c.p.p., comma 5), ma nemmeno si afferma che la detta documentazione sia stata irregolarmente acquisita, vale a dire nel mancato rispetto della procedura messa in evidenza dalla giurisprudenza sopra citata. Le censure sub 5) e 45) sono manifestamente infondate per le ragioni illustrate dalla Corte di assise di appello, la quale ha richiamato giurisprudenza di questo giudice di legittimita' (ASN 200534224-RV 232221), in base alla quale la detenzione in un istituto penitenziario prossimo al luogo di celebrazione del dibattimento non costituisce un diritto dell'imputato e neppure una situazione giuridicamente apprezzabile ai fini della regolarita' del giudizio. Il fatto che l'amministrazione penitenziaria non abbia assecondato la disposizione presidenziale non ha, ovviamente, alcun riflesso sulla regolarita' del processo, ma potrebbe, al piu', rilevare sul piano disciplinare. Nel ricorso, tra l'altro, si evidenzia che l'articolo 26 disp. att. c.p.p. prevedeva che "se l'imputato si trova detenuto in luogo diverso da quello in cui e' convocata la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il PM, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio,...provvede che sia tradotto nelle carceri del luogo dei giudizio, dove rimarra' durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi". Al proposito, e' sin troppo facile evidenziare che ben altra era, all'epoca, la realta' dei mezzi di comunicazione e di trasporto, realta' che oggi e' completamente mutata, di talche' non costituisce un ostacolo per il concreto esercizio del diritto di difesa la distanza spaziale tra difeso e difensore. Unico ostacolo puo' essere - eventualmente - quello di natura economica, che, tuttavia, nei casi previsti, ben puo' essere superato con l'ammissione al gratuito patrocinio. Infine, non impropriamente, il giudice di secondo grado ricorda come la "vicinanza fisica" tra imputato e difensore non sia un dato indiscutibile nel nostro sistema processuale, tanto che e' certamente ammessa la possibilita' dell'esame a distanza dell'imputato (ASN 200425662-RV 228129). Le censure sub 20), 21) e 22) sono infondate. Secondo quanto affermano gli stessi ricorrenti, alla polizia giudiziaria era gia' nota la esistenza del "gruppo milanese". Quanto al (OMESSO), lo stesso era stato oggetto di indagini ad opera della Procura napoletana. Dunque, quantomeno con riguardo a questi imputati, non vi sarebbe stata necessita' di alcun input da parte del Sisde, atteso che essi erano gia' noti alla polizia giudiziaria per la loro sospetta attivita' "antagonista". Orbene, e' stato chiarito (ASN 200810051-RV 239458) che le informazioni confidenziali determinano l'inutilizzabilita' delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 267 c.p.p., comma 1 bis e articolo 203 c.p.p., comma 1 bis, soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reita'. Quanto ai residui imputati, deve essere ricordata (e condivisa) quella giurisprudenza in base alla quale, in presenza di una prima intercettazione probatoriamente inutilizzabile, deve vendicarsi se le successive possano trovare giustificazione nei dati pur irregolarmente acquisiti, atteso che, comunque, per il principio di conservazione degli atti, detti dati, ricorrendone i presupposti, ben possono costituire notitia criminis, in base alla quale, avviare successive indagini (e dunque autorizzare successive intercettazioni). Invero, in tema di proroga non tempestiva dell'autorizzazione alle intercettazioni, e' stato chiarito (ASN 201115818-RV 249980) che essa puo' legittimare le operazioni per il futuro, operando come una nuova autorizzazione. Insomma, la proroga "tardiva", se non puo' certo valere a legittimare expost la mancanza di autorizzazione e a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni svoltesi medio tempore, ha tuttavia efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione (ASN 200605061-RV 233231, contro ASN 200543971- RV 216664). Ricorrendo la eadem ratio, non vi e' ragione di non estendere il principio dalla proroga tardiva, alla proroga che intervenga dopo una attivita' di intercettazione inutilizzabile, ma in base a notitiae criminis proprio da tale intercettazione desumibili. In sintesi: se il primo decreto fu emesso sulla base di presupposti che non lo avrebbero legittimato, non e' dubbio che la relativa intercettazione sia inutilizzabile; ma, se le informazioni scaturenti dalla predetta inutilizzabile (a fini probatori) intercettazione, costituiscano valide notitiae criminis, non e', parimenti, dubbio che, sulla base delle stesse, possa avviarsi ulteriore attivita' di indagine e, dunque, se del caso, altre intercettazioni. Alla stregua delle sentenze di legittimita' appena citate, non vi e', pertanto, ragione di escludere che la proroga di un decreto illegittimamente emesso possa essere "letta" come autorizzazione ex novo. In fin dei conti, essa, per il solo fatto di far riferimento (in quanto avente, appunto, la forma della proroga) alle pregresse vicende processuali, deve considerarsi motivata per relationem, in quanto connotata dal relativo corredo documentale. Ne' vale dire che la proroga di un atto emesso in violazione di legge da, di per se', luogo a una attivita' i cui risultati sono inutilizzabili, atteso che, come si e' detto, l'atto invalido, in applicazione proprio del principio di conservazione, viene considerato, non in relazione al fine per il quale e' stato (malamente) assunto (nel nostro caso, quale fonte di prova), ma, appunto, per la parte nella quale puo' trovare utilizzazione (notitia criminis). Orbene, nel caso in questione, non e' dubbio che l'attivita' di intercettazione abbia occupato un lungo arco temporale, con conseguente necessita' di successive e reiterate proroghe. Del tutto irrilevante e' poi la circostanza consistente nel fatto che la duplicazione del contenuto delle conversazioni intercettate sia avvenuta ad opera, non di personale ausiliario del giudice, ma di dipendenti di una ditta privata. Detta duplicazione e' stata evidentemente effettuata per puro motivo di comodita' e di prudenza, vale a dire per non operare direttamente sul disco "originario"; cio' non toglie che era solo detto disco che incorporava la prova e che ad esso avrebbero potuto, in ogni momento, accedere le parti (cfr. Corte cost. sentenza 336/2008), se avessero avuto dubbi circa la fedelta' della riproduzione. Dubbi, tuttavia, a quanto si legge nella impugnata sentenza (fol. 101), non ne ebbero, atteso che nessuna osservazione fu fatta dalle Difese, che anzi seguirono esattamente la medesima metodica per estrarre e duplicare le conversazioni che ad esse interessavano. D'altra parte, se per le operazioni puramente esecutive, il perito puo' avvalersi della collaborazione di un quivis de popolo di sua fiducia, non nominato dal giudice (ASN 200426481- RV 228892), non si comprende per quale ragione tale facolta' non possa vale per un'opera di mera "ricopiatura" da un originale, che, fino a prova del contrario, rimane intatto. E' poi assolutamente certo che il giudice possa ascoltare, se lo ritiene, le conversazioni intercettate, e che cio' puo' fare in camera di consiglio, piuttosto che in dibattimento (ASN 201006297-RV 246105), ne' si comprende sulla base di quali evidenze i ricorrenti sostengono che cio' non sia accaduto, atteso che il giudice non deve far certo redigere verbale che rispecchi una operazione di mera presa d'atto del contenuto di fonti di prova. Certamente, ad esempio, il giudicante non deve dare atto di aver letto in camera di consiglio le "carte processuali" che puo' utilizzare, ovvero di aver osservato le fotografie, regolarmente acquisite al fascicolo del dibattimento. E' poi, comunque, arbitraria la affermazione in base alla quale, poiche' il contenuto di una (o di alcune) conversazioni intercettate era difficilmente comprensibile, tutte le conversazioni intercettate avevano tale caratteristica. Per altro, in un processo di parti - natura che, nonostante tutto, ancora e' riconoscibile nel vigente sistema processuale - nulla impedisce alle Difese di ascottare le registrazioni e di segnalare quelle che ritiene scarsamente intelligibili. Cio' invero, come si legge nei ricorsi, e' stato fatto per la intercettazione che gli inquirenti ipotizzarono fosse relativa alla preparazione di un attentato al prof. (OMESSO); ebbene nulla impediva agli imputati di segnalare altre eventuali conversazioni "equivoche" o che, a loro parere, erano state malamente trascritte. La censura sub 3) e' inammissibile per genericita'. A parte il fatto che le dichiarazioni predibattimentali la cui mancata acquisizione il ricorrente lamenta, per quello che egli stesso riferisce, avevano contenuto di generica protesta di innocenza/estraneita' ai fatti di causa, il ricorrente non chiarisce per qual ragione le riserve che (OMESSO) avrebbe espresso sul conto di (OMESSO) sarebbero atte a contrastare validamente quello che e' emerso in corso di dibattimento, vale a dire la concreta condotta tenuta dal (OMESSO) (cfr. infra), condotta che e' stata interpretata -certo non illogicamente- come sintomatica della sua intraneita'. In sintesi: non si chiarisce la rilevanza della prova che si assume omessa. Sgombrato il campo dalle questioni di natura processuale (tranne quella sub 18), si puo' ora passare ad esaminare le censure relative ai denunziati difetti di motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti contestati e alla corretta qualificazione degli stessi. Quanto alla materiale sussistenza dei fatti, le predette censure si presentano come infondate e, alcune, al limite della inammissibilita'. I giudici del merito, con motivazione diffusa, rigorosa e analitica, utilizzando il contenuto delle conversazioni intercettate, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMESSO), l'esito delle attivita' di perquisizione e sequestro, le testimonianze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, hanno dato conto del loro convincimento circa la sussistenza di una struttura operativa, sufficientemente gerarchizzata al suo interno, ispirata da un ben preciso credo politico, tesa alla realizzazione di un programma "rivoluzionario" che prevedeva l'uso sistematico della violenza; a tale scopo, evidentemente, essa si era dotata di un considerevole quantitativo di armi micidiali. Conviene subito affrontare la censura sub 34). Essa e' infondata. Non e' dubbio che le dichiarazioni provenienti dal (OMESSO) sono state ritenute, nella gran parte credibili. Lo stesso era il custode dell'arsenale del gruppo e detto arsenale ha fatto ritrovare. Le armi sotterrate in localita' (OMESSO), come gli accertamenti balistici hanno consentito di affermare (cfr. sentenza di appello fol. 207), sono quelle utilizzate nella esercitazione in localita' (OMESSO). Correttamente i giudici del merito attribuiscono grande rilievo a tale circostanza, che contribuisce a conferire al "pentito" adeguata credibilita'. La stessa sentenza, tuttavia, mette in mostra come non sempre il predetto collaboratore abbia reso dichiarazioni precise e riscontrabili; cio', tuttavia, non inficia, ovviamente - attesa la pacifica sussistenza del criterio della valutazione frazionata delle dichiarazioni - la complessiva solidita' del nucleo essenziale del suo dictum. In ogni caso, il convincimento dei giudicanti non si fonda unicamente (e nemmeno principalmente) sulla parola del (OMESSO), quanto piuttosto sull'esito della attivita' di intercettazione e di indagine (pedinamenti, riprese video, sequestri ecc.). Il giudice di secondo grado ha, poi, per parte sua, adeguatamente replicato alle censure mosse con i diversi atti di appello, ribadendo e meglio definendo i tratti costitutivi e le modalita' operative della predetta struttura. Essa, per quel che si legge in sentenza, aveva al suo vertice una sorta di quadrunvirato ( (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), cfr. fol. 133 della sentenza di appello), disponeva di una cassa comune, poteva decidere dove e come "impiegare" i suoi adepti, aveva una sede centrale ((OMESSO)) e articolazioni periferiche (Piemonte, Veneto), aveva individuato un "poligono di tiro" ((OMESSO)) ed un sicuro rifugio per il suo ideologo (Raveo), aveva un foglio di propaganda (Aurora), utilizzava timbri e documenti falsi, non disdegnava contatti con la criminalita' comune (rapporti tra (OMESSO) e (OMESSO)), programmava reati contro il patrimonio per autofinanziarsi, raccoglieva informazioni sui possibili "obiettivi" da colpire, brigava per procurarsi false divise delle FF.OO. Come anticipato, i giudici del merito hanno attinto gli elementi posti alla base delle loro decisioni principalmente dalle conversazioni intercettate, dunque dalla stessa voce degli imputati. Al proposito, vale la pena di chiarire che la conversazione intercettata ha (puo' avere) una sua valenza probatoria, tanto nei confronti dei colloquianti, quanto nei confronti delle persone cui il colloquio si riferisce. Cio' si dice con riferimento a tutti gli imputati, ma in particolare alla (OMESSO). Invero la giurisprudenza di questa Corte e' costante nel ritenere (da ultimo ASN 201021878- RV 247447) che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non e' equiparabile alla chiamata in correita' e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non e' pero' soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192 c.p.p., comma 3. Per altro, come anticipato, non poche volte il contenuto delle conversazioni intercettate ha trovato conferma e riscontro nelle operazioni e nei controlli di polizia attivati in relazione alle stesse. In particolare, si deve osservare, per quanto riguarda la censura sub 1) ( (OMESSO)), che lo stesso appare, per quel che si legge in sentenza, fortemente coinvolto nella "operazione" diretta al rientro in Italia del (OMESSO). Il (OMESSO) sostiene che non e' stata fornita la prova della sua consapevolezza di stare operando nell'ambito e a favore di una societas contro legem, in quanto aver agevolato il, viaggio del (OMESSO) non e' condotta, di per se', incriminabile. Cosi' argomentando, tuttavia, si trascura quanto espresso a chiare lettere nella sentenza impugnata: (OMESSO) e (OMESSO) si tenevano in continuo contatto telefonico, chiamandosi con nomi di battesimo diversi da quelli che essi effettivamente hanno. In una conversazione intercettata in un ristorante, poi (colloquianti (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO)), proprio (OMESSO) comunica agli altri, in relazione al viaggio del (OMESSO), di aver chiarito a (OMESSO) "tutta la situazione". E in effetti, poi, (OMESSO) e (OMESSO) si incontrano, sfruttando la copertura del (OMESSO) e fingendo un colloquio di lavoro. Ne' mancano colloqui diretti tra (OMESSO) e (OMESSO). Viene dunque chiarito adeguatamente per qual motivo si e' ritenuta la piena consapevolezza da parte di questo ricorrente. La censura sub 1), dunque, nella parte in cui contesta la correttezza, coerenza e completezza della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, e' da rigettare. Diversa sorte essa deve avere, come si vedra', per quel che riguarda la sua qualificazione giuridica. Quanto alla subordinata censura avanzata da (OMESSO) (sub 2), in base alla quale, la sua condotta, al piu' sarebbe da inquadrare nello schema dell'articolo 270 ter c.p., va detto che anche essa e' infondata. Invero, la condotta del (OMESSO) e' consistita, non solo nel dare ospitalita' al (OMESSO), ma, come anticipato, nell'averne favorito il rientro clandestino in Italia. Nel fare cio', il ricorrente sapeva bene - come emerge dal compendio delle conversazioni intercettate - che non si stava prodigando a favore di un singolo, ma di una intera struttura criminale. La censura sub 11) (Scantamburlo) si fonda su di una ricostruzione "atomistica" dell'accaduto. E' vero, per quel che si legge in sentenza e secondo quanto afferma il ricorrente, che egli denunzio' lo smarrimento di una carta di identita' del nuovo tipo (plastificata e con foto "incorporata"), ma e' altrettanto vero che richiese e ottenne in sostituzione un documento cartaceo (carta di identita' di vecchio tipo, ancora validamente in circolazione). Ebbene, proprio questo duplicato cartaceo fu trovato in casa dell'imputato, privo di foto e nello stesso cassetto nel quale si trovava la carta di identita' denunziata (falsamente) come smarrita. Di talche' non peccano certo di illogicita' i giudici del merito quando riconducono il contenuto di alcune conversazioni intercettate - nelle quali si parlava di un documento da fornire al (OMESSO) - alla infondata denunzia di smarrimento della carta di identita' da parte di (OMESSO). Per altro, questo imputato e' nato nel 1964, mentre il (OMESSO) e' apprezzabilmente piu' anziano. Ebbene, il soggetto che avrebbe dovuto usufruire del documento falsificato avrebbe dovuto, secondo quanto affermano i colloquianti, curare particolarmente il suo aspetto per poter sembrare piu' giovane. A completare il quadro, la Corte di secondo grado ricorda come questo imputato sia stato visto partire per la Svizzera insieme con (OMESSO). Scopo della "trasferta", lo si evince sempre dalle intercettazioni, era quello di effettuare un corso di informatica presso dei compagni di fede di nazionalita' elvetica; costoro avrebbero potuto insegnare agli italiani come lanciare anonimamente messaggi in internet, vale a dire senza essere identificati, introducendosi in rete senza autorizzazione. E proprio il materiale informatico sequestrato presso questo imputato lo pone in relazione con (OMESSO), il cui modem e' stato installato con i driver trovati presso (OMESSO). La censura sub 12) ( (OMESSO)) anche tende alla "scomposizione" dei dati probatori, la cui valutazione integrata e complessiva, viceversa, consente alla Corte di secondo grado di confermare la colpevolezza di questo imputato. Vengono innanzitutto evidenziati in sentenza i contatti con (OMESSO) e con (OMESSO), vengono poste in rilievo le sue frequenti assenze notturne da casa, le sue frequentazioni, sempre in ore notturne, con (OMESSO), (OMESSO) e (ancora) (OMESSO). Il tutto viene, non certo illogicamente, posto in relazione al tentativo di svaligiamento del bancomat in (OMESSO). Vengono ricordate le parole del (OMESSO), il quale ebbe a dichiarare che proprio il (OMESSO) gli aveva fatto da "staffetta". Viene sempre evidenziato come, ancora una volta, in compagnia di (OMESSO), lo stesso si sia recato per ben due volte in localita' (OMESSO), dove, qualche giorno dopo, avra' luogo la c.d. "prova delle armi". Non e' poi corretto affermare che lo stesso sarebbe stato riconosciuto solo da (OMESSO), appartenete alla polizia giudiziaria, atteso che in sentenza si legge che anche (OMESSO) e (OMESSO) (anche essi poliziotti) lo individuarono. In ogni caso, in una delle due occasioni, per quel che si legge in sentenza, i due ( (OMESSO) e (OMESSO)) vengono addirittura ripresi da una telecamera che gli inquirenti avevano installata in loco. Per altro, la sentenza da atto che proprio (OMESSO) collaboro' al trasporto delle armi per il loro utilizzo. Detto trasporto, infatti, avvenne con l'auto del (OMESSO) (che ne conservava le tracce, vale a dire un certo danneggiamento) e previo uno scambio di vetture tra (OMESSO) e (OMESSO), al quale si accompagnava, appunto, (OMESSO). Dunque, non corrisponde a realta' quanto dedotto da questo ricorrente: essersi la Corte di assise di appello basata su elementi labili, equivoci, neutri. Neanche e' vero che il predetto giudice abbia ignorato le deposizioni dei testi della difesa (OMESSO) e (OMESSO), atteso che a pag. 195 e ss. si da conto della scarsa credibilita' e/o della irrilevanza di tali dichiarazioni. Le censure sub 35), 37), 38), 39), 41), 49) ( (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO)) non hanno fondamento. Si e' gia' detto come i primi tre si siano definiti (insieme con (OMESSO)) - per bocca di (OMESSO) - il vertice del PCPM. E tale "autodichiarazione" e' la migliore risposta a quella argomentazione, contenuta in alcuni dei ricorsi, in base alla quale la stessa ideologia professata dagli imputati doveva escludere che tra i medesimi potesse instaurarsi una qualche forma di gerarchia. Come se non bastasse, la Corte di secondo grado ricorda che (OMESSO), in una conversazione intercettata, parla di (OMESSO) e (OMESSO), come di due giovani fatti trasferire dal Veneto a Milano perche' dovevano fare opera di propaganda-proselitismo in ambiente universitario. La Corte pone in evidenza l'espressione usata, in base alla quale, gli stessi dovevano essere "mossi" all'interno del mondo universitario. Ebbene, il rapporto di subordinazione non potrebbe essere piu' chiaramente espresso, atteso che i due ragazzi, a quanto risulta, era destinati ad essere eterodiretti. Nei confronti dei quattro ricorrenti sopra indicati la attivita' di intercettazione ha consentito ai giudici del merito di raccogliere e valutare copiosissimo materiale, a cominciare dalla intercettazione effettuato nel c.d. (OMESSO). Nel corso di essa si' parla apertamente di armi da guerra, della opportunita' di trovare un nascondiglio migliore, della necessita' di procedere ad adeguata manutenzione. Hanno sostenuto gli inquirenti in dibattimento di avere nettamente percepito il rumore di uno scavo e di avere, comunque, una volta che gli imputati che essi sorvegliavano si erano allontanati dai luoghi, rilevato le tracce degli scavi. Altre armi (oltre a materiale "ideologico") sono state trovate nell'appezzamento di terra in Piemonte, nella disponibilita' del (OMESSO). Si tratta di un fondo recintato, chiuso da un lucchetto, che questo imputato frequentava (come documentato da riprese tv) -singolarmente, visto che le attivita' agricole si svolgono, in genere, con la luce- anche in ore notturne. In due bidoni furono rinvenuti altrettanti AK 47, insieme con munizioni, 20 copie del giornale "(OMESSO)" e documenti con la famigerata stella a cinque punte. Proprio il (OMESSO), che e' perfettamente al corrente delle attivita' che si svolgono in localita' (OMESSO), parla diffusamente di armi con (OMESSO) e (OMESSO) (cfr. foll. 203 e 210 della sentenza). E questa e' la piu' eloquente risposta a quelle censure in base alle quali l'imputato piemontese non dovrebbe rispondere delle armi trovate in Veneto o delle quali si parla in Lombardia (e viceversa). Se si afferma (fondatamente, per tutto quanto si e' premesso e per quanto seguira') che la associazione era unica, ma operava nelle tre regioni, se vi e' prova che i predetti quattro imputati avevano piena cognizione di quel che facevano, in questo campo gli altri, se si sostiene che le numerose armi e le numerosissime munizioni fatte trovare dal (OMESSO) costituivano l'arsenale del PCPM, e' di palese evidenza che correttamente tutti sono stati chiamati a rispondere di tutte le armi; tutti:capi e gregari, che le abbiano maneggiate, oppure no. Per incidens, va notato che le armi e munizioni nella diretta disponibilita' del (OMESSO) erano davvero in numero troppo elevato per una sola persona, di talche' e' correttamente ipotizzarle - come fanno i giudici del merito - che questo imputato non sia stato l'unico adepto attivo nella articolazione piemontese del PCPM. Se dunque questo e' il carico probatorio che riguarda il (OMESSO), da un lato, e' francamente quasi offensiva la considerazione della difesa in base alla quale anche altri avrebbero potuto, all'insaputa di questo imputato, sotterrare armi nel suo fondo (ma non documenti, atteso che egli e' stato ripreso mentre li disseppelliva), dall'altro, e' irrilevante, per l'evidente effetto dispiegato dalla c.d. "prova di resistenza", il dubbio che viene avanzato circa la riconducibilita' alla moglie del (OMESSO) di una formazione pilifera trovata su alcuni reperti. Per quanto specificamente riguarda (OMESSO), va detto che, oltre a tutto cio' che si e' anticipato sul suo conto, la sentenza impugnata pone in evidenza la significativita' del materiale informatico rinvenuto e sequestrato nella sua disponibilita' (pendrive con files contenenti programmi utili alla falsificazione di timbri comunali e documenti pubblici), oltre a materiale "ideologico"e propagandistico. (OMESSO) partecipa certamente al sopralluogo al bancomat di (OMESSO) (cosi' come (OMESSO)), e' presente (con (OMESSO)) a (OMESSO), si trova in auto, dopo la "prova delle armi", con (OMESSO) e (OMESSO). Quest'ultimo, a sua volta, come evidenzia la sentenza, vien intercettato mentre discorre delle capacita' esplosive del C4, e' presente agli "scavi" nel (OMESSO), ha, al pari di (OMESSO), nel suo computer, files di timbri comunali; ne' torna utile ripetere quanto gia' evidenziato, al suo proposito, nelle pagine precedenti. Compiutamente illustrata e' anche la posizione del (OMESSO), entrato in Italia grazie all'appoggio dei coimputati (e alla falsa carta di identita' fornita da (OMESSO)), ispiratore del numero zero di "(OMESSO)". La sua funzione di ideologo e "testa pensante" del gruppo, si legge in sentenza, e' documentata dal fatto che, su di una "chiavetta" nella sua disponibilita', e' stato rinvenuto lo schema grafico per i futuri numeri di "(OMESSO)". Altro personaggio centrale che emerge dalle pagine della sentenza ricorsa e' certamente il (OMESSO). Anche egli si dilunga, nelle conversazioni intercettate, sulle potenzialita' del C4, esprime il proposito di sparare nelle gambe a tale (OMESSO), manifesta l'intenzione di preparare un attentato al prof. (OMESSO), mantiene, come si e' anticipato (cfr. anche infra), i rapporti con (OMESSO) per assicurare al PCPM fornitura di armi, discute con (OMESSO) della possibilita' di utilizzare una lancia termica per svaligiare il bancomat di (OMESSO), e' presente a (OMESSO), discute con (OMESSO) circa la necessita' di spostare le armi dal (OMESSO), dove ha personalmente lavorato di vanga in un canale. Quanto alle sue tracce corporali su di un giubbotto antiproiettile utilizzato ad (OMESSO), la sentenza di appello pone in evidenza come le perplessita' solevate dalla scarsa concludenza della prova scientifica siano superate dalle parole stesse di questo imputato, che, nel rievocare l'episodio, afferma di avere, a un certo punto, indossato il "giubbotto". La censura sub 52) ( (OMESSO)) non merita, al pari delle altre sopra illustrate, accoglimento. Questo imputato viene considerato "il tecnico" del gruppo. Non e' esatto quanto si sostiene in ordine alla duplicazione dei telecomandi per consumare furti di auto, vale a dire che tali reati non sarebbero stati consumati. In realta', furti di auto e di targhe furono portati a compimento in vista della "operazione bancomat" di (OMESSO). E proprio per il compimento di tale azione criminosa, come si e' visto, (OMESSO) interloqui' circa la opportunita' di utilizzare una lancia termica. Il suo pieno coinvolgimento, evidenzia la sentenza, si ricava anche dal fatto che viene indicato come colui che, per conto del (OMESSO), deve ritirare ben 200 munizioni, come persona da incaricare per le "inchieste" (vale a dire accertamenti-pedinamenti per individuare possibili "obiettivi" studiandone abitudini e movimenti), come uno degli uomini che hanno scavato al (OMESSO). Del pari infondate sono le censure sub 36) e 43) ( (OMESSO) e (OMESSO)). Si tratta delle "pedine" che il vertice della struttura associativa vuole "muovere dentro l'universita'"; si tratta delle persone "trasferite" dal Veneto a Milano e che si debbono integrare nel gruppo meneghino, si tratta di soggetti che dovranno essere incaricati di "inchieste". Ovviamente il fatto che essi non siano ancora divenuti "operativi" (saranno tratti in arresto prima di passare all'azione) non incide sulla loro appartenenza alla struttura del PCPM. Il fatto che non abbiano avuto la possibilita' di commettere reati-fine, infatti, non puo' rilevare ai fini della prova dell'affectio societatis. Ne' va dimenticato che alla (OMESSO) sono stati sequestrati tre video, due dei quali ritraevano possibili "obiettivi" e che (OMESSO) e' stato visto partire per la Svizzera (con (OMESSO)); la ragione di tale "trasferta" e' ricostruita, sulla base delle conversazioni intercettate (cfr. supra). A fronte di una tale mole di elementi, possono avere davvero scarso rilievo le obiezioni sollevate con i motivi di ricorso (che tendono a negare il ruolo di trait de union della (OMESSO) o che insistono sul fatto che (OMESSO), pur partito per la Svizzera, non e' stato visto scendere alla stazione di (OMESSO). Certo questi due imputati, per la ricostruzione che la sentenza di appello opera dei fatti, non hanno il rilievo, l'importanza e il "peso" degli altri, ma - senza dubbio - ne e' stata dimostrata la intraneita' alla struttura capeggiata da (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO), il quale ultimo (cfr. fot. 142 della sentenza di appello) si spinge sino ad affermare, alquanto enfaticamente, che i due ragazzi "hanno messo a disposizione... la loro vita, il loro lavoro, la loro quotidianita', le loro relazioni per i nostri compiti di organizzazione". La censura sub 43) "contiene" anche una censura in diritto, ma essa e manifestamente infondata, atteso che certamente una motivazione ellittica, incompleta o - rectias - sintetica non ha l'effetto di modificare il capo di imputazione. Venendo ora alla posizione dello (OMESSO), deve dirsi che la censura sub 10) e' fondata Nessun dubbio puo' nutrirsi circa il fatto che, anche con riferimento alle ipotesi associative contestate nel presente procedimento, sia ipotizzarle il concorso esterno. Tanto la giurisprudenza ha esplicitamente affermato (ASN 201016549-RV 246937; ASN 200701072-RV 235290) e a tale conclusione deve giungersi per quel che riguarda qualsiasi struttura associativa (articolo 416 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, articolo 291 quater Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 ecc), essendo certamente applicabili ed estensibili i criteri nel tempo elaborati da questa Corte di legittimita' nella sua piu' elevata espressione nomofilattica (e da ultimo, come e' noto, con sent. 33748 del 2005, ric. Mannino, RV 231671,2,3) per il concorso esterno in associazione mafioso. Secondo il capo B) della imputazione, questo ricorrente avrebbe sistematicamente dato appoggio alla struttura associativa capeggiata da (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO) e (OMESSO), fornendo armi da guerra e munizioni, sfruttando i suoi contatti e le sue relazioni nell'ambito della criminalita' comune. Tanto si ricaverebbe dalle conversazioni tenute con il (OMESSO) e dai successivi controlli e accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. Orbene, a prescindere dalla singolarita' dell'assunto in base al quale (OMESSO), pur "trattando" armi, non debba essere chiamato a rispondere della loro detenzione e del loro trasporto (la tesi si deve al giudice di primo grado e quello di appello, in assenza di impugnazione, non ha potuto far altro che prenderne atto), resta il fatto che, come si sostiene nel ricorso, in sentenza non viene indicata una valida ragione in base alla quale (OMESSO) possa essere ritenuto consapevole del fatto che egli stava favorendo un'associazione criminosa (e quel tipo di associazione), piuttosto che il solo (OMESSO), con il quale, a quanto la stessa sentenza evidenzia, sembra coltivare propositi delinquenziali "autonomi" (un non meglio specificato "colpo" da eseguire in zona (OMESSO)), ovvero si lascia andare a confidenze sui suoi trascorsi criminali e sui guadagni conseguiti in passato, suscitando la meraviglia del suo interlocutore il quale gli chiede come mai non si sia "sistemato". E cio' sembra poter orientare l'interprete verso la ricostruzione di uno scenario di mero cameratismo criminale tra i due (che non e' di ostacolo alla conclusione di "affari"), piuttosto che verso l'ipotesi che (OMESSO), in piena consapevolezza, rifornisse di armi, tramite (OMESSO), la struttura eversiva nella quale questo ultimo militava. Per converso, si deve osservare che certamente (OMESSO) non poteva ritenere che tutte quelle armi servissero al solo (OMESSO), ma cio', di per se', non basta per ipotizzare che egli sapesse che il predetto era stabilmente inserito in una societas sceleris e che le armi fossero destinate alla stessa. E' vero che, in almeno una occasione, (OMESSO) si incontra con (OMESSO), ma cio' avviene con l'intervento di (OMESSO), ne' si assume che l'incontro sia sintomo del fatto che (OMESSO) sapesse qual tipo di legame esisteva tra (OMESSO) e (OMESSO). (OMESSO), poi, si mostra interessato ad acquisire da (OMESSO) documenti di identita' falsificati e (OMESSO) e (OMESSO), sembra, hanno intenzione di farseli pagare. Ebbene la circostanza puo' tanto essere "letta" come uno scambio di prestazioni tra criminali (ovviamente anche (OMESSO) doveva pagare per le armi che riceveva), quanto come indizio del fatto che (OMESSO) ben sapeva che (OMESSO) non operasse usi singulus, ma fosse stabilmente inserito in una struttura associativa. Per tutte queste ragioni si impone annullamento con rinvio per nuovo esame. Il giudice del rinvio, ovviamente, terra' conto della eventuale necessita' di riqualificare il delitto del capo A) (cui fa riferimento il capo B), come subito di seguito si illustra. Le censure con le quali si pone il problema della corretta qualificazione giuridica della condotta di cui al capo A) -vale a dire quelle sub 1), nella parte non ancora esaminata ( (OMESSO)), quelle sub 24), 25), 26) ( (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO)), e quella sub 53) ( (OMESSO)) sono fondate (non lo e' quella sub 28, della quale si dira') nei sensi sotto specificati. E' noto che la piu' risalente elaborazione giurisprudenziale individuava la differenza tra le fattispecie di cui agli articoli 270 e 270 bis c.p. nel fatto che la prima sarebbe stata a forma specifica, la seconda (introdotta dal Decreto Legge n. 625 del 1979, articolo 3, conv. in Legge n. 15 del 1980) a forma generica (in tal senso ASN 198300302-RV 160960). Altra pronunzia (ASN 198806952-RV 178588) sottolineava che l'articolo 270 c.p. mira ad impedire la "soppressione" degli ordinamenti politici e giuridici della societa', mentre l'articolo 270 bis c.p. e' volto ad impedire la "eversione" dell'ordine democratico, cosi' finalizzandosi, ad obiettivita' giuridiche rispettivamente diverse, relativamente alle quali il principio di specialita' ex articolo 15 c.p. impedisce, comunque, pluralita' di sanzioni. Naturalmente, si deve fare riferimento all'assetto normativo dell'epoca: l'articolo 270 c.p. reprimeva le condotte di quelle strutture associatile costituite per stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sull'altra, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, ovvero ancora a sovvertire, sempre violentemente, gli ordinamenti economici e sociali, giuridici, politici dello Stato, o meglio, come si esprimeva la lettera della legge "ogni ordinamento". La specificita' della norma, dunque, discendeva dalla specificita' dell'obiettivo che si proponevano gli agenti, atteso che l'articolo 270 bis, viceversa, puniva chi, costituendosi in associazione, mirava alla eversione -genericamente, appunto- dell'ordine democratico. Le distinzioni intraviste dalle due ricordate sentenze, gia' di per se' (a giudizio di questo Collegio) non del tutto soddisfacenti (non appare del tutto chiara, nel caso di specie, la contrapposizione genericita'/specificita', atteso che anche l,a formula dell'articolo 270 appare, a ben vedere, onnicomprensiva, ne' si riesce a ipotizzare come si possa sopprimere un ordinamento politico senza avere, per lo meno, in progetto un'alternativa, fosse pure quella anarchica), devono comunque ritenersi "superate" alla luce delle modifiche legislative intervenute, che hanno completamente ridisegnato entrambi gli articoli: il Decreto Legge n. 374 del 2001, conv. in Legge n. 438 del 2001: "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", la Legge n. 85 del 2006: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione", ma -principalmente- ad opera del Decreto Legge n. 144 del 2005, conv. in Legge n. 15 del 2005, che, introducendo l'articolo 270 sexies c.p., ha definito le "condotte con finalita' di terrorismo". In realta' la "finalita' di terrorismo" aveva gia' fatto la sua comparsa nell'articolo 280 c.p. ("Attentato con finalita' terroristiche o di eversione", aggiunto dal Decreto Legge n. 625 del 1979 conv. in Legge n. 15 del 1980, con il connesso articolo 280 bis: "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, come sostituito dalla Legge n. 85 del 2006), cosi' come era stato introdotto nell'ordinamento lo "scopo di terrorismo", con l'articolo 289 bis c.p. (ad opera del Decreto Legge n. 59 del 1978, conv. in Legge n. 191 del 1978); al proposito, la giurisprudenza -certamente risalente e in contrasto, per altro, con autorevole dottrina- ribadiva la distinzione tra la finalita' di terrorismo e quella di eversione dell'ordinamento costituzionale, che qualificano il sequestro di persona (articolo 289 bis), divenendone elemento costitutivo, e devono muovere l'azione del soggetto, della quale il terrorismo o l'eversione costituiscono il particolare obbiettivo (ASN 198703130-RV 175352). La successiva definizione codicistica (anno 2005), tuttavia (articolo 270 sexies, appunto), che recepisce, sul punto, le indicazioni emerse in sede sovrannazionale (Convenzione di New York 8.12.1999, ratificata con Legge n. 7 del 2003, Decisione-quadro del Consiglio d'Europa n. 164 del 22.6.2002, cfr. ASN 200535427-ftV 232280), e' inequivoca, stabilendo che devono intendersi connotate dalla finalita' di terrorismo quelle condotte: 1) che "per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a una Organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici, o un'Organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto"; 2) che possono "destabilizzare, o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'Organizzazione internazionale; 3) che siano "definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". Dunque, la condotta terroristica ha rilevanza penale in se'; tuttavia, quando e' tenuta allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra indicati al n. 2 (destabilizzazione/distruzione dei fondamenti politico-costituzionali e/o socio-economici di uno Stato), fa "corpo unico" con tale finalita'. Ma tale opera di destabilizzazione/distruzione, ovviamente, altro non e' che la sovversione o eversione violenta di cui all'articolo 270 c.p. (il sottile "distinguo" etimologico che opera la Corte territoriale di secondo grado non pare, francamente, incidente). Invero, tale articolo descrive la condotta come diretta ad attentare agli ordinamenti economici o sociali del nostro Stato, ovvero a sopprimere il suo ordinamento politico e giuridico. Orbene, posto che il mutamento di tali assetti non e' -in se'- vietato, a tanto ostando il dettato dell'articolo 49 Cost., cio' che fa "scivolare" la sovversione nel campo del penalmente rilevante e' la violenza ("sovvertire violentamente" per l'articolo 270 c.p., "compimento di atti di violenza" per l'articolo 270 bis c.p.), vale a dire, per usare ancora le parole del Costituente, l'utilizzo di un metodo non democratico, connotandosi come violenza generica, nel primo caso (articolo 270), violenza terroristica, nel secondo (articolo 270 bis). A parere di questo Collegio, invero, quella sopra riportata e' l'unica interpretazione che possa giustificare il permanere nell'ordinamento dell'articolo 270 c.p., dopo l'introduzione dell'articolo 270 bis e il loro "rimaneggiamento" ulteriore. L'articolo 270 bis c.p., infatti, come e' noto e come anticipato, trova applicazione, tanto nella sfera internazionale (tutelando gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali, cfr. comma secondo), quanto nella sfera interna (e' collocato nel libro 2, titolo 1, "delitti contro la personalita' dello Stato") ed in tale sfera sembra, ad una prima lettura, sovrapporsi al piu' antico articolo 270, entrambi delitti contro la personalita' internazionale dello Stato. Invero, sempre rimanendo nella "sfera interna", a parte l'ampliamento dell'elenco dei soggetti punibili (viene prevista la figura del finanziatore, che non e' presente tra i soggetti di cui all'articolo 270), si rileva che la fattispecie introdotta posteriormente anticipa la soglia della punibilita' e si connota, a sua volta, come delitto di pericolo presunto, volendo reprimere la condotta di chi costituisca, organizzi ecc. associazioni che si "propongano" il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o eversione, mentre l'articolo 270 c.p. richiede, per la punibilita', che dette associazioni siano non solo "dirette", ma anche "idonee" a sovvertire - violentemente - l'ordinamento. Si tratta, in ultima analisi, per quel che riguarda la ipotesi criminosa ex articolo 270 c.p., dello schema di cui all'articolo 56 c.p. (inequivocita' e idoneita' degli atti); laddove la "nuova" norma incriminatrice (articolo 270 bis c.p.) punisce, come si e' appena anticipato, il "proposito" (ASN 200624994-RV 234345), sempre che, si intende, esso non sia stato in mente retentun (altrimenti ci si avvicinerebbe pericolosamente alla figura del "tipo d'autore"), ma abbia gia' dato luogo a una struttura associativa, costituita proprio allo scopo di attuare detto proposito, con atti di violenza "qualificata" (ASN 200003486-RV 216253). Ma, appunto la maggiore ampiezza della previsione ex articolo 270 bis potrebbe determinare, anche per questo verso, la "scomparsa" della fattispecie ex articolo 270 c.p., "scomparsa", tuttavia, che il Legislatore non ha decretato, con la conseguenza che compete all'interprete individuare il confine tra le due disposizioni normative. Come si diceva, tale discrimen non puo' che essere individuato nella natura della violenza utilizzata: generica o terroristica. Il terrorismo, invero, anche se qualificato come "finalita'" (articoli 270 bis e 280) o come "scopo" (articolo 289 bis) nel codice penale, non costituisce, in genere, un obiettivo in se', ma, ovviamente, funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da modus operandi particolarmente efferato: si diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso, per imporre a quest'ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato. Per tale ragione, non si concorda con quella giurisprudenza (ad es. ASN 198711382-RV 17694) che, rispettando alla lettera il dato testuale, ritiene concettualmente distinti e fattualmente sempre distinguibili la "finalita'" di terrorismo e quella di eversione. A ben vedere, infatti, solo la seconda - lo si ribadisce - rappresenta un obiettivo, mentre il primo costituisce un mezzo, o piu' correttamente, una strategia, che si caratterizza per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, non solo perche' accetta gli "effetti collaterali" della violenza diretta (ASN 200831389-RV 2411745), ma anche perche' essa puo' essere rivolta in incertam personam, proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare cio' che non avrebbe fatto o tollerato. La repressione del terrorismo, in campo internazionale, risponde a una finalita' di tutela dello status quo nei rapporti tra Stati e tra questi e Organizzazioni internazionali (ovviamente il giudice italiano non puo' e non deve esprimersi sul sistema politico -istituzionale di uno Stato estero cfr. ASN 200336776-RV 226049); nella sfera interna, viceversa, rappresenta una "difesa avanzata" dell'ordine democratico (da intendersi come ordine costituzionale, in base all'interpretazione autentica fornita dalla Legge n. 304 del 1982, articolo 11). Al proposito, la giurisprudenza (ASN 200839504- RV 241859) ha chiarito che non qualsiasi azione politica violenta puo' farsi rientrare nel concetto di eversione, previsto dal codice penale, ma solo quella che miri al sovvertimento dei principi fondamentali, che formano il nucleo intangibile dell'assetto ordinamentale. La maggiore dannosita', il piu' intenso allarme sociale, il piu' grave pericolo che rappresenta la violenza terroristica per gli assetti istituzionali giustificano una piu' severa repressione della stessa, rispetto alla generica violenza eversiva (ex articolo 270 c.p.). Il nucleo del problema, dunque, non si identifica con la contrapposizione tra concretezza e attualita' della condotta pericolosa, da un lato, e mera progettualita' o potenzialita' della stessa, dall'altro, come si adombra nella censura sub 24). Si e' gia' detto, infatti, che trattasi di reati di pericolo presunto, richiedendosi, in un caso, la inequivocita' e la idoneita' dei mezzi predisposti dalla associazione sovversiva (articolo 270 c.p.), nell'altro, la serieta' del proposito eversivo da perseguirsi con atti di terrorismo, in vista dei quali la societas contro fegem e' stata costituita. La differenza, si ripete, consiste, per questo Collegio, nella natura della violenza che si intende esercitare (terroristica o "comune"). E, da questo punto di vista, sono le censure sub 25) e 26) -relative alla corretta interpretazione del dettato dell'articolo 270 sexies - quelle che "aprono la strada" all'accoglimento della censura sub 24) e, in parte qua, di quella sub 53). Ne deriva, per altro, la inaccoglibilita' della censura sub 31). Per tutto quanto sopra scritto, e' evidente che il programma del PCPM era attuale, anche se non attuato, o per meglio dire, in parte aveva cominciato ad esserlo, posto che il tentativo di scassinamento del bancomat in (OMESSO), i prodromici furti di autovetture e targhe, la predisposizione di "inchieste", il procacciamento e il collaudo delle armi stanno chiaramente a provare che lo stadio della mera progettualita' o, addirittura, della semplice ideazione, era stato di gran lunga superato. Tutto cio' premesso, sarebbe stato necessario accertare se la associazione di cui al capo A), che certamente aveva l'intenzione e la capacita' di esercitare la violenza, anche con uso di armi, aveva anche intenzione e possibilita' di utilizzare metodi terroristici (nel senso dell'articolo 270 sexies c.p.) per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine costituzionale, vale a dire, doveva essere chiarito se, nei suoi programmi e nei suoi effettivi progetti, rientrava il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volonta' di distruggere (o quantomeno di destabilizzare) gli assetti istituzionali nel nostro Paese. Non e' stato sufficientemente chiarito che cosa si dovesse intendere per "propaganda armata", che figura nelle linee programmatiche del PCPM: se essa dovesse essere rivolta esclusivamente verso obiettivi "di elezione", in modo da ottenere un effetto paradigmatico, innestando magari meccanismi di emulazione, oppure se si volesse, a tutti i costi, raggiungere determinati risultati di destabilizzazione, accettando anche il rischio di vittime collaterali, o se, addirittura, si volesse colpire indiscriminatamente la popolazione, per suscitare terrore, panico e insicurezza. A pag. 151 della sentenza si legge che era intenzione degli associati "educare le masse" alla lotta armata contro lo Stato borghese, ottenendo, come risultato finale, la "insurrezione armata dei proletari". Tutto do' premesso, pero', continua la sentenza, gli imputati esprimevano ferme critiche sulla "deriva militarista", che aveva caratterizzato la storia delle BR. Essi attendevano il maturarsi della crisi del sistema capitalistico, crisi da sfruttare in una prospettiva eversiva, che doveva essere conseguita attraverso una "guerra popolare prolungata". Orbene, non e' stato chiarito con quali modalita' le azioni progettate o solo ideate (il ferimento di (OMESSO), l'attentato ad (OMESSO), il danneggiamento dello "(OMESSO)", o dei " (OMESSO)", o della sede del giornale "(OMESSO)") avrebbero dovuto essere portate ad esecuzione. Si sarebbe trattato, senza dubbio, di azioni violente con riconoscibili finalita' eversive, di azioni dirette contro l'ordine costituzionale, ma, per quel che si e' detto, non e' rimasto accertato se la violenza programmata sarebbe stata "qualificata" da modalita' terroristiche, oppure no. Ne' soccorre la coesistenza, all'interno del medesimo capo A) del delitto di banda armata ex articolo 306 c.p., posto che esso si pone (puo' porsi) pacificamente in concorso, tanto con il delitto di cui all'ari 270, quanto con quello di cui all'articolo 270 bis c.p. (ASN 198711382-RV 176945). Invero, l'uso della violenza, che si esprima attraverso la progettazione/realizzazione di reati contro la personalita' dello Stato e che sia accompagnata dalla concreta disponibilita' di armi, integra entrambe le fattispecie criminose (articolo 306, da un lato, articolo 270 o articolo 270 bis, dall'altro), che si pongono in rapporto, non di genere a specie, ma di mezzo a fine (ASN 200737119-RV 237768). Quanto alla struttura della banda armata, e' stato chiarito (ASN 199203744- RV 189716) che tale reato si qualifica per il dolo specifico, costituito dallo scopo di commettere delitti contro la personalita' interna o internazionale dello Stato, nonche' per la organizzazione in banda e la disponibilita' di armi; non e' pero' richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare e che ciascun compartecipe sia effettivamente armato, essendo sufficiente la disponibilita' e, quindi, la concreta possibilita' di utilizzare le armi da parte degli associati. In tal senso, la censura sub 53) ( (OMESSO)) e' da rigettare, nella parte in cui assume la insussistenza del delitto ex articolo 306 c.p. e "propone" che siano rimaste integrate le minori ipotesi ex articoli 304 e 305 c.p.. Parimenti da rigettare e' la censura sub 27). Si e' gia' detto del rapporto strumentale tra la fattispecie ex articolo 306 c.p. e quelle ex articoli 270 e 270 bis c.p. (come, d'altra parte, si deduce chiaramente dallo stesso dettato dell'articolo 306). Non puo' dunque ragionevolmente sostenersi che la societas contro legem, sia il mero presupposto cronologico della banda armata, atteso che detta banda e' costituita allo scopo di ottenere, con l'uso delle armi, gli scopi per i quali sono costituite le strutture ex articoli 270 e 270 bis c.p.. In ordine alla esistenza di una gerarchia interna, si e' gia' detto. E allora, tornando al problema della distinzione tra associazione sovversiva e associazione con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, deve concludersi che non e' stato compiutamente (e correttamente) sciolto il nodo della esatta qualificazione giuridica del delitto del capo A), atteso che, ferma restando la imputazione di banda armata, si deve chiarire se la stessa sia strumentale rispetto al delitto di cui all'articolo 270 c.p. o di quello ex articolo 270 bis c.p.. Sul punto la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendosi estendere l'annullamento, per la comunanza delle posizioni, anche a (OMESSO) e (OMESSO). Da tutto quanto premesso, discende, a mo' di corollario, la manifesta infondatezza della censura sub 28). Poiche' i delitti associativi sussistono indipendentemente dalla esecuzione dei delitti-fine, non ha alcun senso soffermarsi sulla natura -preparatoria, esecutiva o consumativa- di detti delitti. La reciproca autonomia tra il procedimento di prevenzione e quello di cognizione (da ultimo, ASN 201120160-RV 250278) comporta che gli stessi possano essere instaurati anche parallelamente e che parallelamente possano avere sviluppo. Va da se' che, in presenza di meri atti preparatori, trovera' applicazione la sola misura di prevenzione, ma, se detti atti siano riducibili a una struttura organizzata, resteranno integrati i reati associativi configurabili nel caso di specie. Per quel che riguarda la c.d. aggravante di terrorismo (Legge n. 15 del 1980, articolo 1) e la sua compatibilita' con i delitti contestati, si possono prendere le mosse dalla risalente giurisprudenza di questa Corte, la quale ebbe ad affermare (ASN 199803241-RV 210681), che, non essendo il terrorismo elemento costitutivo della fattispecie ex articolo 270 bis c.p., l'aggravante in questione ben poteva essere contestata in relazione alla predetta figura criminosa. E tuttavia, proprio tale considerazione, rende evidente che, una volta modificato l'articolo 270 bis c.p. (ad opera, come si e' visto della Legge n. 438 del 2001), una volta, vale a dire, che la violenza terroristica e' entrata a far parte della struttura del reato -anche se l'azione e' diretta, non contro uno Stato estero o un'Organizzazione internazionale, ma contro lo Stato italiano- il medesimo elemento non puo' essere considerato come circostanza aggravante dello stesso. Ne' vale dire che, se la ipotesi correttamente contestabile fosse quella di cui all'articolo 270 c.p. (e non articolo 270 bis c.p.), allora la predetta aggravante potrebbe trovare luogo. Sulla base di tutto quanto premesso, invero, e' di tutta evidenza che, se la violenza di cui all'articolo 270 avesse connotazioni terroristiche, dovrebbe immediatamente trovare applicazione proprio l'articolo 270 bis. E' allora evidente che l'aggravante de qua e' inapplicabile tanto alla figura incriminatrice ex articolo 270 bis c.p., perche' ne e' elemento costitutivo, quanto al delitto ex articolo 270 c.p., integrando quel quid pluris che costituisce la nota di specialita' che distingue i due delitti. Nei sensi e nei limiti sopra indicati, dunque, le censure sub 29) e 30) sono fondate. La predetta aggravante, tuttavia, puo' trovare pacificamente applicazione in riferimento agli eventuali delitti-fine che si pongano in relazione con il delitto associativo. Ne consegue l'annullamento con rinvio, anche su tale punto, competendo al giudice ad quem accertare se la predetta aggravante sia da ritenere sussistente con riferimento ai reati diversi da quelli contestati sub A) e B). Le censure relative alla costituzione di PC di (OMESSO) - sub 8), 23), 50)- sono fondate. Quelle sub 9) e 51) restano assorbite. Contrariamente a quanto ritenuto nel 2009 da questa stessa Sezione (ASN 200900075-RV 242355), questo Collegio ritiene che i delitti ex articoli 270 e 270 bis c.p. non abbiano natura plurioffensiva. Tale natura non e' compatibile con i delitti contro la personalita' dello Stato e, ancor piu', in particolare, con i delitti contro la personalita' internazionale dello Stato, atteso che tali delitti sono diretti contro gli interessi attinenti alla vita dello Stato nella sua essenza unitaria, tranne le ipotesi in cui la condotta dell'agente si appunti direttamente su di una persona fisica (es. articolo 280 c.p.), ovvero consista nella provocazione di un danno materiale diffuso, in grado di attingere una o piu' persone fisiche (es. articoli 280 bis e 285 c.p.). A ben vedere, oltretutto, gli stessi reati associativi non ammettono quali PP.OO. soggetti fisici, tanto che, ad es., in relazione al delitto ex articolo 416 bis c.p., si e' giunti a riconoscere la possibilita' di costituirsi PC ad enti e associazioni esponenziali di interessi pubblici o diffusi (il comune, le associazioni antiracket ecc. es. ASN 199510371-RV 202736, A5N 199208381-RV 191448), non certo al singolo, vittima, eventualmente, di uno o piu' reati-fine e, con riferimento ad essi, certamente legittimato alla costituzione di PC. Il fatto e' che va distinta la vittima del reato dalla persona danneggiata dal reato. Sia la risalente giurisprudenza di questa Corte (ASN 198808425-RV 178967) ebbe modo di chiarire che, nella categoria delle persone che subiscono pregiudizio dalla commissione di un reato, occorre distinguere la figura del danneggiato da quella del soggetto passivo. Il primo si identifica in colui che subisce dal reato un danno patrimonialmente valutabile, mentre il soggetto passivo si identifica nel titolare del bene-interesse tutelato dalle norme penali, che viene offeso o posto in pericolo, in via diretta ed immediata, dalla condotta dell'agente. Conseguentemente, il soggetto legittimato all'azione civile non e' solo il soggetto passivo del reato, ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (ASN 201004816-RV 246280; ASN 200804060-RV 239189; ASN 2G057259-RV 231210). Insomma: legittimato all'azione civile e' sempre il danneggiato, il quale ben puo' identificarsi (e in genere cosi' accade) con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma anche con chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (ASN 200005613-RV 216115). Ovviamente, mentre, per la vittima del reato, la dimostrazione del danno patito e' facilmente desumibile dalla stessa titolarita' del bene o dell'interesse tutelato dalla norma e violato dall'agente, detta dimostrazione deve essere data, in maniera stringente dal danneggiato che non sia anche persona offesa. Nel caso in esame, la sentenza impugnata omette di chiarire quale danno abbia riportato il prof. (OMESSO) e quale sia il rapporto causale tra l'eventuale danno e la condotta degli imputati, atteso che i propositi delittuosi esplicitati nei suoi confronti - nelle conversazioni intercettate - non furono portati ad esecuzione, ne' risulta (o almeno non e' detto) che lo stesso li abbia percepiti, ricavandone, inevitabilmente, turbamento e preoccupazione. Detti propositi, per altro, evidentemente, furono noti agli inquirenti. E allora sarebbe stato necessario chiarire se essi ne resero edotto l' (OMESSO) e adottarono le conseguenti misure o, se, anche senza comunicare con la potenziale vittima, si decise di rafforzare le misure di sicurezza in suo favore, con conseguente, probabile, limitazione (o ulteriore limitazione, nel caso che il predetto fosse stato gia' sottoposto a tali misure) della sua liberta' di movimento e/o della sua privacy. Su tali questioni dovra' pronunziarsi il giudice del rinvio. A tal punto, la censura sub 18), ridimensionata nella sua portata, puo' essere affrontata. Essa appare comunque generica, in quanto il ricorrente non chiarisce quale rilevanza e quale incidenza la deposizione (OMESSO), svoltasi, per quel che si legge nel ricorso, parzialmente (controesame) in assenza degli imputati, abbia avuto nelle ricostruzione dei fatti per i quali e' processo. Se essa, come allo stato e' ipotizzarle, dato il silenzio sul punto del ricorrente, ha avuto ad oggetto unicamente gli eventuali disagi e le limitazioni che il prof. (OMESSO) ha dovuto sopportare in conseguenza delle misure di sicurezza assunte a sua tutela, cio' si riverbera -unicamente- sull'accertamento dell'off e del quantum del diritto al risarcimento, vale a dire di una delle problematiche in relazione alle quali e' disposto l'annullamento con rinvio. Conclusivamente: la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame, con riferimento: 1) alla imputazione del capo B) (per (OMESSO)) e del capo A) (per tutti gli altri imputati) per l'esigenza di nuovo esame in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto nei limiti sopra specificati, 2) atta aggravante di cui alla Legge n. 15 del 1980, articolo 1, con riferimento ai reati per i quali e' stata contestata ( (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), 3) alla ammissione della PC e alle conseguenti statuizioni. Le censure relative al trattamento sanzionatolo, in esse incluse quelle attinenti al diniego di riconoscimento della continuazione con precedenti condanne (sub 32, 33, 40) restano, ovviamente, assorbite, cosi come assorbita e' la censura sub 13), che replica il contenuto di altre censure, cui gia' si e' fornita risposta. L'entita' del danno da risarcire alla Presidenza del Consiglio dei ministri potra' essere rideterminata all'esito del nuovo giudizio di merito. Nel resto, i ricorsi devono essere rigettati. Il giudice del rinvio e' da individuarsi in altra sezione della Corte di assise di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di assise di appello di Milano: - per tutti gli imputati, limitatamente ai capi A) e B), come loro rispettivamente ascritti, - per i residui reati per i quali e' intervenuta condanna, con riguardo agli imputati (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), (OMESSO), limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla Legge n. 15 del 1980, articolo 1, rigettando nel resto i ricorsi dei predetti: - in ordine alla ritenuta ammissibilita' della parte civile, (OMESSO).

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE SECONDA SEZIONE PENALE Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale nelle persone dei giudici: dr. Marco Bouchard - Presidente Rel. - dr. Susanna Raimondo - Giudice - dr. Fabio Frangini - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: So.Pi. - nato (...) res. in via (...) Roma - arresti domiciliari - presente - difeso dall'avv. di fiducia Ma.Ci. del foro di Prato Imputato a) del reato di cui all'art. 110, 628 cpv. n. 1 e 2 c.p. perché in concorso It.De. (giudicato separatamente) e altro individuo ancora sconosciuto, al fine di trame profitto, con violenza alle persone, si impossessavano della somma di Euro 122.000 Euro e gioielli, sottraendoli il (...) alla Banca Mp. Ag. 40 di Via (...) in Firenze Con l'aggravante di aver commesso il fatto in numero di tre persone, travisati, con armi (segnatamente con pistole) e di aver reso le persone in stato di incapacità di agire. b) Per il delitto p. e p. dall'art. 110, 81, 605, 61 n. 2 c.p. perché in concorso con It.De., previo accordo al fine di consumare il delitto di cui al capo precedente, privavano della libertà personale i clienti ed i dipendenti della alla Banca Mp. Ag. 40 di Via (...), in Firenze, chiudendoli nel bagno dei locali dell'istituto bancario. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al Capo A); c) Dei delitti p. e p. dall'art. 23/4 legge 110/75 e dagli artt. 1, 4, 7 della legge 895 del 2.10.1967 e successive modifiche ed integrazioni, 61 n. 2. 110 c.p. perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo A), in concorso con It.De. e con altro individuo ancora sconosciuto, previo accordo, detenevano e portavano in luogo pubblico, la pistola semiautomatiche marca (...), con matricola abrasa e resa illeggibile, completa di 13 cartucce nel serbatoio e pistola revolver cal. marca (...) cal. 38 special con matricola abrasa e resa illeggibile, completa 5 cartucce. Con la recidiva reiterata specifica di cui all'articolo 99 c.p. d) reato di cui all'art. 337 c.p. per aver usato violenza nei confronti degli appartenenti alla polizia di Stato Sa.Da., Ch.St. e In.Ma. urtando in retromarcia, alla guida della (...) Targata (...) a bordo della quale era stato individuato, l'autovettura della polizia targata (...) condotta dal Sa. e su cui prendevano posto gli altri poliziotti, che gli si era posta dietro, dopo che altra autovettura della Polizia di Stato, condotta da Vi.St. l'aveva affiancato e bloccato nella parte anteriore, per opporsi ad un atto del loro ufficio, cioè il fermo di p.g. in ordine ai reati di cui sopra. e) reato di cui all'art. 635, 1 e 2 co. c.p. per avere, mediante l'azione descritta al capo che precede danneggiato l'autovettura targata (...) appartenente alla Polizia di Stato. f) reato di cui all'art. 497 bis c.p. per essere stato trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio, e precisamente della Carta d'identità italiana n. (...) intestata a Ro.Em. su cui era apposta la di lui fotografia. MOTIVI DELLA DECISIONE In data 14 ottobre 2011 il processo nei confronti di So.Pi. veniva definito nelle forme del rito abbreviato condizionato all'acquisizione delle dichiarazioni rese da Te.Si., Fa.Gi. e Ma.Se. (Ma.). Con il consenso delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni dei testimoni sopra indicati. Nella stessa data il So.Pi. si sottoponeva all'esame e rendeva ampia dichiarazione confessoria. Nel corso delle sue dichiarazioni si soffermava sulla vita da tossicodipendente condotta fin dagli anni 90 e delle conseguenze patite sul piano della vita sociale, famigliare e affettiva. Secondo la sua ricostruzione i furti e, in generale, la sregolatezza della sua vita sarebbero unicamente dipesi dal consumo di cocaina. Per contro egli avrebbe deciso, dal momento dell'inserimento nella comunità terapeutica ove si trovava collocato agli arresti domiciliari, di cambiare radicalmente condotta anche grazie all'aiuto di una relazione sentimentale. In particolare avrebbe deciso, contrariamente alle scelte precedentemente fatte, di confessare quale sarebbe stato il suo ruolo rispetto ai fatti contestati dalla pubblica accusa: - poiché aveva diversi debiti avrebbe accettato di partecipare ad una rapina da eseguire in Firenze per il corrispettivo di Euro 15.000,00. - egli avrebbe dovuto noleggiare a Roma una vettura da utilizzare per il ritiro della refurtiva ed effettivamente noleggiava una vettura che veniva da lui condotta da Roma a Firenze - egli era convinto che la rapina sarebbe stata commessa senza l'uso di armi da fuoco - dopo la rapina i complici gli avrebbero consegnato una borsa a Firenze e si sarebbe successivamente portato presso un benzinaio di Pistoia, luogo dell'appuntamento indicatogli dai complici stessi dove avrebbe ricevuto l'ordine di allontanarsi. Per i fatti descritti nei capi d'imputazione è stato aperto un procedimento penale a carico del So. anche all'esito del suo fermo avvenuto in data (...) negli Uffici del Commissariato della Polizia di Stato di Civitavecchia. Per chiarire i motivi che hanno indotto le forze dell'ordine a ravvisare la sussistenza di gravi indizi sulla responsabilità dell'attuale imputato occorre sintetizzare le seguenti circostanze: 1. In data (...) intorno alle ore 15,55 due individui armati di pistole e travisati con parrucche e occhiali da sole si introducevano all'interno di uno sgabuzzino dell'Agenzia n. (...) dell'istituto bancario Mo.Pa. di Siena di via (...) - praticando un foro dal tetto - e, dopo aver atteso la chiusura al pubblico, si presentavano nell'area dedicata alle operazioni di sportello, rinchiudevano alcuni dipendenti all'interno dei bagni e costringevano altri ad aprire le casse asportando la somma di Euro 120.000,00 e alcuni gioielli contenuti all'interno di cassette di sicurezza 2. A seguito della rapina le indagini di polizia procedevano sulla base delle tracce rilevate su un paio di baffi finti e su un pannello di legno utilizzato per praticare il foro del tetto della banca. Ma, sopratutto, veniva attivato il sistema di controllo satellitare di un sensore inserito all'interno di una mazzetta oggetto della rapina che consentiva agli inquirenti di monitorare la direzione di fuga dei rapinatori. In particolare tale segnale permetteva di seguire il movimento sensibile lungo l'autostrada Firenze - Roma e di procedere al controllo del traffico potenzialmente interessato dal segnale all'altezza dell'uscita Firenze Scandicci. Durante i controlli veniva avvistata un'improvvisa accelerazione della vettura tg. (...) il cui conducente riusciva a eludere il filtro allestito dalle forze dell'ordine. Il conducente abbandonava la vettura su una piazzola in sosta a poche centinaia di metri dall'area di controllo e faceva perdere le sue tracce nei campi circostanti. 3. All'interno della vettura venivano rinvenute e sequestrate due pistole con matricola abrasa, il materiale usato per i travisamenti, la somma provento della rapina e i gioielli. Dagli accertamenti svolti emergeva che la vettura era stata presa a noleggio presso la ditta Ma. con sede in Roma in data 3.6.2009 da parte di Mo.Mo. - convivente dell'imputato all'epoca dei fatti - con pagamento di Euro 250,00 effettuato con carta di credito intestata a So.Pi. Il So. non risultava reperibile presso la sua abitazione e la perquisizione domiciliare permetteva solo di rinvenire della sostanza stupefacente tipo hashish 4. Sulla base della foto segnaletica del So. gli operatori della Squadra Mobile di Firenze e della Squadra Mobile di Pistoia riconoscevano senza ombra di dubbio nel So. il conducente che in data (...) era riuscito ad eludere i controlli veicolari disposti sull'autostrada del sole all'altezza dell'uscita Firenze Scandicci. Anche l'autista dell'autobus di linea ATAF che transitava nei pressi della banca rapinata verso le ore 15.40, tale Me.Ar. notava un individuo fissare con insistenza lo stabile dell'istituto di credito che, in sede di individuazione fotografica, veniva da lui ritenuto somigliante alle fattezze del So. Sulla base di questi elementi il personale di polizia composto da ufficiali e agenti della Questura di Firenze e di Roma si portava in località Santa Marinella ove il So. veniva notato su un muretto della via (...) in compagnia di altro individuo poi identificato in Le.Ri. I due salivano a bordo della vettura (...) tg. (...) che veniva affiancata da una pattuglia delle forze dell'ordine che intimava "l'alt" al conducente dell'auto affiancata. Il So., alla guida del mezzo, anziché ottemperare all'ordine inseriva la retromarcia così da urtare altra vettura della Polizia di Stato che si trovava immediatamente alle sue spalle. Il So., in sede di identificazione, veniva trovato in possesso di una falsa carta d'identità intestata a tale Ro.Em. e con la fotografia dell'imputato. Come si è detto la p.g. procedeva al fermo del So.Pi. All'udienza di convalida del 18 luglio 2009 il So. si avvaleva della facoltà di non rispondere. Il GIP presso il Tribunale di Civitavecchia convalidava il fermo e disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Tale misura veniva successivamente applicata dal giudice territorialmente competente, GIP presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 29.7.2009. Con ordinanza del 18 novembre 2009 il Giudice per le indagini preliminari sostituiva la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari presso la comunità Villa della Sp. A seguito di un illegittimo allontanamento dalla comunità al So. veniva nuovamente applicata la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del 11 febbraio 2010. Con ordinanza del 28 maggio 2010 il So. veniva ricollocato agli arresti domiciliari presso la comunità Vi.Sp., ma il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal PM, ripristinava la più severa misura custodiale con ordinanza del 7.7.2010. Il (...) veniva disposto il rinvio a giudizio del So.: nel corso dell'udienza l'imputato protestava la sua innocenza affermando di essersi trovato a Farnese, in provincia di Viterbo, proprio il giorno della rapina e di essere stato visto da diverse persone che avrebbero potuto testimoniare a favore del suo alibi. Si tratta proprio di quelle persone che la difesa ha indicato come testimoni le cui dichiarazioni costituivano condizione per l'accesso al rito abbreviato. Con provvedimento del Tribunale di Firenze del 25.2.2011 veniva modificata nuovamente la misura cautelare e il So. rientrava agli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica Vi.Sp. Fin dalla prima udienza la difesa avanzava richiesta di rito abbreviato che veniva ammesso con ordinanza del 1.6.2011 ed effettivamente celebrato in data 14.10.2011. La confessione del So. semplifica, ovviamente, l'articolazione delle motivazioni su cui si fonda la decisione di affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Il So. è stato riconosciuto all'esterno dell'agenzia n. 40 del Mo.Pa. in Firenze, via (...) nelle circostanze di luogo e di tempo in cui è avvenuta la rapina descritta nel capo a) d'imputazione da Me.Ar., autista dell'autobus di linea dell'ATAF. Grazie alla presenza di una mazzetta "civetta" nel "malloppo" delle banconote sottratte dai tre rapinatori è stato disposto un controllo autostradale che ha portato rapidamente le forze dell'ordine ad intercettare la vettura tg. (...) noleggiata pochi giorni prima da Mo.Mo., convivente del So., ma con pagamento effettuato a mezzo carta di credito dell'imputato. Nonostante la fuga del conducente dell'autovettura, al suo interno sono stati rinvenuti sia il cospicuo bottino sia i mezzi e le armi utilizzate per la realizzazione della rapina. Gli operanti del controllo autostradale, sulla base del cartellino foto segnaletico del So., hanno riconosciuto senza difficoltà l'imputato nella persona che si trovava alla guida del mezzo dallo stesso abbandonato. La forza probatoria di tali elementi non avrebbe, in ogni caso, potuto essere scalfita dalla testimonianza di Te.Si., Fa.Gi. e Ma.Se. (Ma.), a meno di riuscire a dimostrare con certezza la presenza del So. in Farnese proprio nelle ore e nel giorno della rapina a Firenze. La dichiarazioni acquisite dal PM dimostrano, al contrario, la perfetta compatibilità dell'ipotesi d'accusa con l'assenza del So. dalla cittadina di Farnese nel giorno e nell'ora della rapina. Infatti il Ma. e il Fa. ricordano di aver fornito, nei primi giorni del giugno 2009, delle indicazioni ad un uomo, poi individuato nel So., alla ricerca di un pernottamento. Consultata la titolare de Il., il b. e b. cui il So. era stato indirizzato, ovvero la Te., la stessa ha escluso - sulla base delle schede di segnalazione alla pubblica sicurezza - di aver dato ospitalità e persona di nome So. nei giorni (...) del (...). Né ha individuato nelle foto segnaletiche che le sono state rammostrate l'immagine dell'imputato. Alla luce di questi elementi appare del tutto irrilevante la confessione tardiva del So. e ininfluente ai fini della corretta determinazione della pena. La confessione, peraltro, contribuisce a rendere più precisa e fondata la formulazione dell'accusa sopratutto per quanto riguarda il ruolo ricoperto dall'azione criminosa del So., ovvero di mero trasporto della refurtiva e degli strumenti adoperati per la realizzazione della rapina. Il So. è chiamato, inoltre, a rispondere del reato di sequestro di persona e di detenzione e porto d'armi da fuoco con matricola abrasa e del relativo munizionamento. Quanto al sequestro di persona va osservato che la maggior parte dei dipendenti dell'agenzia e del Centro P.M.I. presenti all'interno della banca al momento dell'arrivo dei due complici del So. sono stati condotti nei bagni e costretti a guardare sul lato del muro interno. Per quanto nessuno dei presenti sia stato sottoposto a violenze fisiche la privazione della libertà è durata 10/15 minuti (sit Ma.) e di tanto in tanto uno dei rapinatori ripeteva l'ordine di "guardare il muro". I rapinatori all'interno della banca sono stati uditi interloquire telefonicamente più volte con una terza persona all'esterno con frasi quali: "Aspettami due minuti, ti richiamo io, aspettami qui davanti" (sit Ma.). Nel caso di specie è stata contestata al So. la rapina aggravata dall'aver posto le persone in stato d'incapacità di agire in concorso con il sequestro di persona. Come è noto il rapporto di specialità tra i due reati dipende dall'accertamento in concreto del legame funzionale tra gli stessi: vi sarà concorso tutte le volte che la privazione della libertà ecceda cronologicamente e funzionalmente le modalità strettamente necessarie all'esecuzione della rapina. Come insegnano i giudici della Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 24837 del 05/05/2009 Ud. (dep. 16/06/2009) Rv. 244339) "il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando la privazione della libertà personale abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consumazione della stessa". Per comprendere al meglio l'argomentazione dei giudici della Cassazione può essere utile riportare il testo della motivazione contenuta nella decisione della Sez. 2, Sentenza n. 9387 del 15/06/2000 Ud. (dep. 02/09/2000) Rv. 216923 laddove si afferma che "il delitto di sequestro di persona resta assorbito dal reato di rapina aggravata a norma del n. 2 del secondo capoverso dell'art. 628 c.p. (reato complesso) soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifichi e si esaurisca col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato con quello successivo (rapina), ancora da porre in esecuzione, o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione della rapina e, perciò, con carattere di condotta delittuosa autonoma, anche se finalisticamente collegata a detto reato. Pertanto la privazione della libertà personale costituisce V1 ipotesi aggravata del delitto di rapina e rimane in esso assorbita solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma si protragga oltre tale termine temporale, il reato de quo concorre con il delitto di sequestro di persona" (Cass. pen., sez. II, 24 maggio 1990, Pl., RV 186775; conforme: Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 1990, Na., RV 187716). Ed a tale giurisprudenza si sono uniformati - i giudici del merito, avendo accertato che - nella fattispecie - le parti lese furono bloccate in una stanza per almeno trenta minuti, al fine di consentire un più agevole allontanamento dei rapinatori". Infatti nel caso di specie le persone offese ripresero la loro libertà di movimento solo dopo che gli autori della rapina si erano allontanati e senza la certezza di non essere più sottoposti alla coazione derivante dalle plurime intimazioni dei rapinatori di continuare a guardare il muro interno del bagno. Alla luce degli accertamenti tecnici svolti nessuna difficoltà interpretativa (né d'altra parte rilievi in tal senso sono stati sollevati da parte della difesa) emerge con riferimento al capo d'imputazione sub c). Si pone, tuttavia, la questione del titolo esatto della responsabilità penale del So. posto che egli ha affermato di non avere alcuna conoscenza dell'impiego di armi da fuoco per l'esecuzione della rapina. Se così fosse si tratterebbe, eventualmente, di accertare l'esistenza di un concorso anomalo ex art. 116 c.p. non già rispetto alla rapina (poiché il So. ha ammesso la consapevolezza della detenzione di armi, quanto meno improprie, da parte dei complici) bensì rispetto al reato autonomo previsto dalle leggi 1967 n. 895 e 1975 n. 110 per la detenzione e il porto di armi "clandestine" e del loro relativo munizionamento. A giudizio di questo collegio, l'insieme delle circostanze più volte esposte (le modalità d'introduzione nella banca, il ruolo dei diversi complici, l'appuntamento successivo, la consegna al So. di contenitori dalle caratteristiche incompatibili, per peso e dimensioni, con la sola introduzione di denaro in banconote, sia pure in quantità cospicua) non lasciano dubbi sulla piena consapevolezza da parte del So. circa la disponibilità da parte dei concorrenti della qualità e della quantità delle armi da fuoco sequestrate nell'autovettura condotta dal So. stesso. Quanto alle altre imputazioni la sorpresa nella flagranza dei fatti di resistenza, danneggiamento e di possesso di carta d'identità contraffatta esime questo collegio da ogni approfondimento in fatto attesa, altresì, la completezza del verbale di fermo e degli accertamenti successivi. Valgano solo le seguenti precisazioni in diritto: - quanto al reato di possesso di un documento falso valido per l'espatrio costituisce orientamento costante quello secondo cui (Sez. 5, Sentenza n. 35885 del 14/06/2007 Ce. (dep. 01/10/2007) Rv. 237714) "integra il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) - introdotto dall'art. 10, comma quarto, D.L. 27 gennaio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 - il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, considerato che la carta di identità, ex art. 1 L. n. 224 del 1963, ulteriormente modificata dall'art. 10 D.Lgs. n. 52 del 2002, è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, sicché la sua falsificazione integra la fattispecie incriminatrice predetta, ed, a tal fine, è del tutto irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all'interno della cosiddetta area di Sc. - quanto al reato di resistenza costituisce orientamento costante quello secondo cui (Sez. 2, Sentenza n. 46618 del 20/11/2009 Ud. (dep. 03/12/2009) Rv. 245420) "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga in macchina ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità". In tal senso la causazione di di un danno materiale all'automezzo delle forze dell'ordine, oltre a integrare gli estremi del reato di danneggiamento aggravato, realizza l'ipotesi tipica anche della resistenza a pubblico ufficiale secondo la massima appena riportata. I reati contestati al So. fanno palesemente parte di un unico disegno criminoso. In particolare quelli descritti nei capi d'imputazione d), e) e f) dimostrano - al di là della prova dell'effettiva volontà da parte del So. di riparare all'estero mediante la spendita delle generalità indicate nella carta d'identità intestata a Ro.Em. - l'esistenza di un chiaro intento di sottrarsi agli accertamenti di polizia e dell'autorità giudiziaria per i fatti del (...). Indubitabilmente il reato più grave è rappresentato dalla rapina aggravata contestata al capo a) d'imputazione. E' stata commessa una rapina grave per le modalità dell'azione, il numero delle persone coinvolte, la "qualità" del programma criminoso, il valore della refurtiva. Tuttavia appare preliminare all'individuazione della pena base da infliggere in concreto la verifica della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche richieste dal difensore dell'imputato e il susseguente giudizio di bilanciamento delle circostanze così accertate e, in particolare, con quella della recidiva qualificata ex art. 99 comma 4 c.p. L'udienza del 14.10.2011 è stata, tra l'altro, connotata da accertamenti su un avvenimento verificatosi all'interno della comunità terapeuetica Vi.Sp. ove il So. si trovava collocato agli arresti domiciliari e comunicato dagli operatori in data 13.10.2011. Secondo i responsabili della comunità il So. avrebbe permesso l'ingresso di una persona di sesso femminile all'interno della struttura senza autorizzazione. Con questa persona sarebbe scoppiato un litigio seguito dall'intervento di altri ospiti della comunità a difesa della donna e il So. avrebbe avuto la peggio riportando lesioni documentate da un certificato medico. Il So. ha reso una versione poco collimante con la comunicazione del centro terapeutico, tutta tesa a dimostrare un'aggressione patita da sconosciuti che si sarebbero introdotti nella sua camera nella tarda serata dell'11.10.2011: aggressione - a suo dire - collegata alla decisione di rendere piena confessione sui fatti per i quali è stato tratto a giudizio. A prescindere da ogni valutazione su quel particolare episodio a seguito del quale questo collegio si è espresso con un'ordinanza del 19 ottobre 2011 successiva alla pubblicazione della sentenza che qui si motiva, appare doveroso tener conto del lungo periodo trascorso dal So. nella struttura comunitaria e della positiva evoluzione che il suo inserimento ha dimostrato nel corso dei mesi precedenti l'attuale decisione. Il So. ha infatti ripetutamente avanzato istanze per ottenere permessi di allontanamento della struttura, sempre corredate da considerazioni elogiative da parte dell'equipe della comunità terapeutica. Lo sforzo, il cammino di cui il So. ha parlato nelle dichiarazioni rese all'udienza del 14.10.2011 devono essere considerati da questo collegio come una ricerca effettiva di trasformazione e non già come velo esteriore di una strategia fraudolenta. In questo senso, qualunque successivo epilogo possa aver avuto il percorso terapeutico, si ritiene che debbano essere concesse a favore del So. le circostanze attenuanti generiche e che il peso di tali circostanze debba essere considerato equivalente alle aggravanti contestate e alla contestata recidiva anche in ragione del ruolo ricoperto dal So. nella vicenda criminosa: un ruolo che manifesta, evidentemente, la fragilità comportamentale espressa dall'imputato sia mediante la "firma" apposta sulla rapina attraverso il pagamento del noleggio dell'auto utilizzata con carta di credito a sé intestata sia con l'intermittenza dei tentativi di riabilitarsi ad un regime di vita maggiormente equilibrato. La pena può pertanto essere così calcolata: Pena base per il reato di rapina: a) otto anni di reclusione e Euro 2.000,00 di multa, pena sensibilmente al di sopra, per quanto riguarda la pena detentiva, alla media edittale proprio in ragione della gravità del fatto Aumentata per il reato di sequestro di persona alla pena di: b) nove anni di reclusione e Euro 3.000,00 di multa Aumentata per il reato di detenzione e porto di armi clandestine alla pena di: c) nove anni e mesi sei di reclusione e Euro 3.500,00 di multa Aumentata per il reato di resistenza alla pena di: d) dieci anni di reclusione e Euro 4.000,00 di multa Aumentata per il reato di danneggiamento alla pena di: e) dieci anni e tre mesi di reclusione e Euro 4.250,00 di multa Aumentata per il reato di possesso di documento d'identità falso alla pena di: f) dieci anni e sei mesi di reclusione e Euro 4.500,00 di multa Diminuita per l'applicazione del rito abbreviato alla pena di: anni sette di reclusione e Euro 3.000,00 di multa, pena finale. A detta pena segue la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Va disposta la confisca delle armi in sequestro con versamento alla competente direzione di artiglieria nonché la confisca e la distruzione di tutti gli altri oggetti in sequestro che non debbano essere di utilità per altri procedimenti neo confronti dei concorrenti nel reato. Sono sospesi i termini di durata della custodia cautelare durante il tempo necessario per il deposito della motivazione che si fissa in novanta giorni. P.Q.M. Letti gli artt. 438 e segg., 533 e 535 c.p.p. dichiara So.Pi. colpevole dei reati a lui contestati e, concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni sette di reclusione e Euro 3.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la propria custodia cautelare. Letti gli artt. 28 e segg. c.p. dichiara So.Pi. interdetto dai pubblici uffici in perpetuo. Letto l'art. 240 c.p. dispone la confisca delle armi in sequestro e ne ordina il versamento alla competente direzione di artiglieria e dispone la confisca e la distruzione di tutti gli altri oggetti in sequestro, sempre che non debbano servire nei procedimenti in corso nei confronti dei coimputati. Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione. Letto l'art. 304 c.p.p. sospende i termini di durata della misura cautelare durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p. Così deciso in Firenze il 14 ottobre 2011. Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2012.

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