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Il comportamento colposo e imprudente del danneggiato, qualora idoneo a costituire causa efficiente ed esclusiva dell'evento dannoso, integra il caso fortuito e interrompe il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, esonerando il custode da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pertanto, la responsabilità del custode può essere esclusa non solo dalla prova del caso fortuito, ma anche dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato caratterizzate da colpa, imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Il giudice di merito, nell'accertare la sussistenza di tali elementi, gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle risultanze istruttorie, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici. Inoltre, l'obbligo di installazione di barriere di sicurezza (guard rail) a tutela della circolazione stradale non è assoluto ed incondizionato, ma deve essere valutato in relazione alle concrete caratteristiche del tratto di strada e alla prevedibilità del pericolo, senza che possa configurarsi un obbligo di dotare l'intero asse viario di tali dispositivi di protezione. Pertanto, la mancata installazione di guard rail non determina di per sé la responsabilità del custode della strada, qualora il comportamento del danneggiato risulti causa esclusiva dell'evento dannoso.
Il proprietario e custode di una strada pubblica ha l'obbligo di apporre barriere di protezione (guard rail) a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, anche in assenza di specifiche prescrizioni normative, qualora la presenza di ostacoli fissi, come alberi sul ciglio stradale, possa costituire un pericolo in caso di fuoriuscita dei veicoli. Tale obbligo sussiste in virtù del generale dovere di custodia e manutenzione della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e non può essere escluso dalla mera circostanza che la condotta colposa del conducente abbia concorso alla causazione dell'evento dannoso, salvo che tale condotta rivesta i caratteri dell'eccezionalità e imprevedibilità, idonei a integrare il caso fortuito. Pertanto, l'omessa installazione di adeguate barriere di protezione da parte del proprietario-custode della strada configura una condotta negligente che concorre, unitamente alla condotta colposa del conducente, alla determinazione dell'evento lesivo, con conseguente obbligo di risarcimento del danno in misura proporzionale alla rispettiva responsabilità accertata in concreto.
La mancata apposizione di adeguate misure di sicurezza, quali barriere protettive (guard rail), da parte dell'ente gestore della strada, unitamente all'omessa manutenzione della vegetazione occultante pericoli presenti sul margine stradale, possono concorrere, insieme alla condotta di guida del danneggiato, alla causazione dell'evento dannoso, senza che possa configurarsi un'ipotesi di caso fortuito liberatoria della responsabilità dell'ente gestore. Pertanto, in presenza di tali omissioni dell'ente gestore, accertate attraverso le risultanze peritali, la sua responsabilità concorre con quella del danneggiato nella determinazione dell'evento, con conseguente obbligo di risarcimento del danno in misura proporzionale al grado di colpa di ciascuno.
Il proprietario o gestore di una strada pubblica è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla mancanza o inadeguatezza di barriere di protezione laterali (guard-rail), qualora tale carenza renda potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della strada, a prescindere dall'osservanza delle specifiche norme tecniche, essendo onere dell'ente proprietario o gestore assicurare comunque la sicurezza stradale secondo le regole di comune prudenza. Il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode può liberarsi dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito, che non può essere integrato dalla sola condotta colposa del danneggiato, ove la situazione di pericolo fosse superabile con un comportamento ordinariamente cauto. Il risarcimento del danno, determinato in via equitativa sulla base dei preventivi prodotti, deve essere maggiorato degli interessi calcolati sulla somma rivalutata secondo gli indici medi di svalutazione monetaria, a titolo di lucro cessante per il ritardato pagamento.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla cosa in custodia ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Il custode può liberarsi da tale responsabilità provando il caso fortuito, ossia un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, senza rilevanza della diligenza o meno del custode. L'onere probatorio grava sul danneggiato per l'esistenza e l'entità del danno, mentre sul custode incombe l'onere di provare il caso fortuito. Tuttavia, la condotta imprudente e abnorme del danneggiato, conoscitore delle condizioni della strada, può integrare il caso fortuito ed interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, anche in assenza di specifici obblighi normativi di installazione di barriere di protezione, ove le caratteristiche della strada non presentino un'oggettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In tal caso, la responsabilità dell'ente proprietario della strada, ove ravvisata, non ricade nell'ambito dell'art. 2051 c.c. ma nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente onere probatorio integrale a carico del danneggiato.
Il custode di una strada pubblica risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni derivanti dalla mancata installazione di barriere di protezione in corrispondenza di punti pericolosi, anche se preesistenti all'entrata in vigore della normativa di settore, qualora la loro assenza renda potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della strada. La condotta colposa del danneggiato non integra il caso fortuito, ma può rilevare ai fini della riduzione o esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico, purché dia conto in modo congruo e logico degli elementi posti a fondamento della sua diversa valutazione. Il danno non patrimoniale deve essere liquidato tenendo conto di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento dannoso, con adeguata motivazione in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione equitativa.
Il gestore di una strada extraurbana con limite di velocità di 30 km/h e riservata alla circolazione di soli ciclisti e residenti non è obbligato per legge né per ragioni di buon senso ad installare barriere di contenimento (guard rail) lungo il tratto di strada, anche in assenza di tali dispositivi, salvo che non ricorrano specifiche condizioni di pericolo oggettivo, non essendo sufficiente il solo verificarsi di un incidente per far sorgere tale obbligo. Pertanto, il gestore della strada non può essere ritenuto responsabile, ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c., per i danni derivanti dalla fuoriuscita di un ciclista dal tracciato stradale, qualora l'assenza di guard rail non costituisca una condizione di pericolo concreto e prevedibile, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche della strada, della sua destinazione d'uso e del limite di velocità imposto.
Il gestore di una strada pubblica, in qualità di custode della stessa, è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire e impedire il verificarsi di eventi dannosi a carico degli utenti della strada, in applicazione del regime di responsabilità aggravata di cui all'art. 2051 c.c. Tale obbligo sussiste anche in assenza di una specifica previsione normativa, in virtù del generale principio di diligenza e prudenza (neminem laedere) che impone all'ente gestore di predisporre le cautele suggerite dalla migliore tecnica e scienza, al fine di tutelare l'incolumità degli utenti. Pertanto, qualora il gestore ometta di installare barriere di contenimento adeguate, in particolare in corrispondenza di punti critici della strada come i ponti, e tale omissione sia causalmente connessa all'evento dannoso verificatosi, egli è responsabile del danno cagionato, salvo che non dimostri il caso fortuito, ovvero l'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento. Il concorso di colpa del danneggiato, derivante da una condotta di guida imprudente, non esclude la responsabilità del gestore, ma può comportare una riduzione del risarcimento in misura proporzionale al grado di concorso accertato. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice deve fare riferimento ai parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, con gli opportuni correttivi per la personalizzazione del ristoro, in ossequio ai principi di equità e parità di trattamento.
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Ai fini della responsabilità penale, il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento dannoso non viene interrotto dal comportamento colposo di altri soggetti, anche precedente o concomitante al fatto, in applicazione del principio di equivalenza delle cause di cui agli artt. 40 e 41 c.p. Pertanto, la mancanza di dispositivi di sicurezza, come il guard-rail o le cinture di sicurezza allacciate, non esclude il nesso causale tra la condotta di guida in stato di ebbrezza dell'imputato e l'evento morte del passeggero, in quanto tali circostanze, pur potendo integrare una concorrente responsabilità di altri soggetti, non assumono rilievo interruttivo del nesso di causalità, essendo sufficiente che la condotta dell'imputato abbia concorso al verificarsi dell'evento, indipendentemente dal concorso di altre cause. Inoltre, i rinvii del processo disposti su richiesta congiunta delle parti per consentire il raggiungimento di un accordo sul risarcimento del danno integrano una causa di sospensione del termine di prescrizione del reato, in quanto finalizzati all'acquisizione di una prova rilevante ai fini della determinazione della pena.
La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'A.N.A.S. per aver omesso la manutenzione di un guard-rail, costituito da due segmenti separati da un varco di circa 8 metri, con una parte tagliente nel secondo tratto, che aveva cagionato la morte di un'automobilista).
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La responsabilità penale per il reato di omicidio colposo può essere attribuita al soggetto che, in ragione della sua posizione di garanzia, aveva l'obbligo di adottare misure idonee a prevenire il verificarsi di eventi dannosi, come l'installazione di adeguati dispositivi di sicurezza stradale, anche qualora il pericolo fosse occulto o non immediatamente percepibile. Tale obbligo sussiste in capo all'ente proprietario della strada, il quale è tenuto a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e controllo tecnico dell'efficienza della strada e delle relative pertinenze, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada. La responsabilità penale può essere esclusa solo qualora il sinistro sia dovuto esclusivamente a una condotta colposa dell'utente della strada, senza alcun nesso causale con l'omessa adozione delle misure di sicurezza da parte del soggetto garante. Inoltre, la presenza di una segnaletica stradale contraddittoria, in violazione dell'art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che induca in errore l'utente della strada, può integrare un concorso di cause nella determinazione dell'evento dannoso.
Il danneggiato che agisce in responsabilità civile per danni da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha l'onere di provare il fatto dannoso e il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito. Ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, il danneggiato deve altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio secondo l'ordinaria diligenza. Il custode può liberarsi da responsabilità provando il caso fortuito, che può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato, qualora la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato. Pertanto, quando sia accertato che il danno è stato cagionato anche dalla condotta imprudente del danneggiato, deve escludersi la responsabilità del custode, essendo il danneggiato tenuto a dimostrare non solo il fatto dannoso e il nesso causale, ma anche di aver adottato le cautele normalmente attese in relazione alle circostanze. Inoltre, la semplice produzione di fatture non è sufficiente a provare l'entità del danno risarcibile, essendo necessaria una più puntuale dimostrazione del nesso eziologico tra i costi indicati e il fatto illecito dedotto.
Il custode di una strada e delle sue pertinenze, quali cunette, scarpate laterali e barriere di sicurezza, risponde a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti dalla cosa in custodia, salvo prova del caso fortuito. Tale responsabilità sussiste non solo in caso di violazione di specifiche norme di legge o regolamentari (colpa specifica), ma anche per violazione del generale dovere di diligenza nell'espletare le attività di controllo, vigilanza e manutenzione della strada e dei suoi accessori, al fine di prevenire situazioni di pericolo o insidia per gli utenti (colpa generica). Il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale con la cosa in custodia, mentre il custode può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che il danno si è verificato in modo imprevedibile e non superabile con la dovuta diligenza. La condotta colposa del danneggiato, se non abnorme o dolosa, non interrompe il nesso causale, ma può rilevare ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Il giudice deve accertare se, in relazione alle caratteristiche della strada e delle sue pertinenze, l'apposizione di adeguate barriere di protezione avrebbe potuto impedire o ridurre le conseguenze del sinistro, indipendentemente dall'esistenza di specifiche prescrizioni normative.
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