Sentenze recenti Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo

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  • Il provvedimento amministrativo di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, una volta revocato dall'amministrazione e avviata una nuova istruttoria, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione, con conseguente compensazione delle spese di giudizio. Il giudice amministrativo, in tale ipotesi, dichiara la cessazione della materia del contendere, ordinando il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente, in quanto il venir meno dell'atto impugnato priva di interesse la domanda giudiziale. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta l'amministrazione, nel corso del giudizio, revochi o annulli il provvedimento oggetto di impugnazione, avviando un nuovo procedimento, così determinando la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione sulla legittimità dell'atto originariamente impugnato.

  • Il provvedimento amministrativo di divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato nei confronti di un soggetto sulla base di una valutazione di inaffidabilità dello stesso, può essere legittimamente mantenuto anche in assenza di condanne penali, qualora l'amministrazione accerti, sulla base di elementi fattuali e indizianti, comportamenti e circostanze tali da far presumere il rischio di un uso improprio delle armi, a prescindere dall'esito dei procedimenti penali. Il giudizio di inaffidabilità, che fonda il divieto, non richiede la dimostrazione di un concreto pericolo di abuso, essendo sufficiente l'accertamento di condotte e situazioni personali che, per la loro gravità, siano idonee a far venir meno la presunzione di completa affidabilità del soggetto, in ragione delle finalità cautelari e preventive sottese alla disciplina del porto d'armi. L'amministrazione può quindi legittimamente respingere l'istanza di revoca del divieto, pur in assenza di condanne penali, qualora ritenga ancora sussistenti i presupposti originari del provvedimento, senza che ciò comporti un eccesso di potere per difetto di istruttoria o di motivazione, purché tale valutazione non risulti manifestamente illogica o irragionevole.

  • Il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fondato su valutazioni di pericolosità sociale dello straniero, non è annullabile per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, anche se il richiedente fosse stato posto in condizione di contraddire le ragioni del rigetto. Ciò in quanto la valutazione della pericolosità sociale, che giustifica il diniego, può legittimamente fondarsi su una pluralità di elementi indiziari, tra cui le denunce penali a carico dello straniero, a prescindere dall'assenza di condanne definitive, purché tali elementi siano idonei a far ritenere la sua presenza sul territorio una minaccia per l'ordine pubblico. Inoltre, la ponderazione della durata del soggiorno in Italia e della condizione familiare dello straniero, prevista dalla legge per il rilascio di altri titoli di soggiorno, non è richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, oggetto dell'istanza. Pertanto, la mancata valutazione di tali elementi non determina l'illegittimità del provvedimento di diniego, in quanto non incide sulla decisione finale, che risulta comunque giustificata dalle ragioni di pericolosità sociale addotte dall'amministrazione.

  • Il provvedimento amministrativo, emanato nell'esercizio del potere discrezionale attribuito dalla legge all'ente pubblico, può incidere unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari, ampliandola o restringendola. Pertanto, il privato non può far valere una responsabilità civile del concessionario privato per i danni derivanti dall'affidamento riposto in provvedimenti amministrativi la cui legittimità è collegata esclusivamente al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione. Inoltre, il privato che lamenta di aver subito danni in conseguenza di provvedimenti amministrativi di revoca o sospensione di precedenti atti ampliativi della propria sfera giuridica, ha l'onere di provare concretamente l'esistenza e l'entità del danno subito, non essendo sufficiente una mera allegazione generica. In assenza di tale prova, non può essere accolta la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, in quanto meramente esplorativa.

  • Il rapporto di avvalimento del personale appartenente ai Corpi e ai servizi di Polizia Provinciale, instaurato tra la Provincia e la Regione per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni oggetto di trasferimento, comporta l'obbligo della Regione di rimborsare integralmente alla Provincia le spese sostenute per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato, nonché le spese per le dotazioni tecniche e mobili, gli approvvigionamenti e il funzionamento del servizio, indipendentemente dalla copertura finanziaria nel bilancio regionale e dalla sottoscrizione di ulteriori accordi attuativi, in quanto tali obblighi sono espressamente previsti nell'accordo sottoscritto tra le parti in attuazione della legge regionale n. 32/2015, che ha carattere vincolante e non può essere unilateralmente modificato dalla Regione. Il mancato stanziamento dei fondi necessari nel bilancio regionale o la mancata sottoscrizione di successivi accordi attuativi non possono pertanto giustificare l'inadempimento da parte della Regione dell'obbligo di rimborso integrale delle spese anticipate dalla Provincia, salvo il legittimo esercizio del potere di recesso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, debitamente motivato.

  • Il giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado rappresenta un'eccezione al principio generale del favor per il miglioramento degli apprendimenti e il successo formativo, che può essere adottato solo all'esito di una motivazione rafforzata e della verifica dell'impossibilità di recupero delle carenze riscontrate nel corso dell'anno scolastico successivo, anche attraverso l'attivazione di specifiche strategie didattiche personalizzate. La presenza di bisogni educativi speciali, debitamente accertati, impone un adattamento della valutazione, al fine di assicurare l'inclusione dell'alunno svantaggiato e l'adeguamento delle istituzioni scolastiche ai suoi specifici bisogni, mediante la predisposizione di un piano didattico personalizzato contenente misure compensative e dispensative. Il giudizio di non ammissione, pertanto, deve essere adeguatamente motivato, tenendo conto di tutti gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'anno scolastico, e non può fondarsi esclusivamente sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in alcune discipline, ove risulti comunque possibile il recupero delle carenze riscontrate nel successivo anno scolastico.

  • Il giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado rappresenta un'eccezione che deve essere adeguatamente motivata dal Consiglio di Classe, il quale è tenuto a valutare la complessiva capacità di recupero dell'alunno nel corso dell'anno scolastico successivo, anche in presenza di disturbi specifici di apprendimento (DSA) o di altri bisogni educativi speciali (BES) debitamente certificati. L'omissione di tale valutazione e l'assenza di un'adeguata motivazione del giudizio di non ammissione, nonché il mancato adattamento delle strategie didattiche alle specifiche esigenze dell'alunno, integrano vizi di legittimità che comportano l'annullamento del relativo provvedimento, fatti salvi gli effetti favorevoli eventualmente già prodotti dalla frequentazione della classe successiva.

  • Il diritto di accesso agli atti amministrativi non può essere esercitato in modo generalizzato e indiscriminato, ma è limitato ai soli documenti di cui il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale, connesso alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto, quando l'istanza di accesso riguarda atti e documenti relativi a un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, come nel caso di una pratica edilizia presentata dal medesimo o dal suo tecnico incaricato, l'amministrazione non è tenuta a evadere la richiesta di accesso qualora il richiedente non abbia comunicato il venir meno del rapporto di rappresentanza con il tecnico che ha curato la pratica, essendo in tal caso legittimato a prendere visione degli atti il solo tecnico incaricato, in qualità di procuratore del richiedente. Inoltre, l'amministrazione non è obbligata a fornire l'accesso agli atti quando il procedimento risulti ancora in fase istruttoria e sospeso in attesa di ulteriore documentazione da parte del privato interessato, non essendovi in tal caso nuovi atti o provvedimenti amministrativi diversi da quelli già conosciuti dal richiedente tramite il suo tecnico. In tali ipotesi, il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di accesso non può essere qualificato come silenzio-rifiuto, in quanto l'accesso risulta comunque garantito al richiedente per il tramite del suo tecnico incaricato, senza che ciò comporti una lesione del suo diritto di difesa.

  • Il provvedimento di ammonimento del Questore, adottato ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 93/2013 convertito con modificazioni con la L. n. 119/2013, ha finalità preventiva e può essere legittimamente emesso sulla base di un quadro indiziario dal quale emergano in modo circostanziato e dettagliato condotte riconducibili ai reati di violenza domestica o stalking, anche in assenza di querela della persona offesa e a prescindere dalla cessazione della relazione familiare o affettiva tra il destinatario dell'ammonimento e la vittima. L'adozione del provvedimento non richiede necessariamente l'audizione del soggetto nei cui confronti è emesso, essendo sufficiente l'acquisizione di dichiarazioni da parte di persone informate dei fatti, purché l'istruttoria sia comunque completa e consenta di accertare in modo adeguato il pericolo di reiterazione delle condotte violente, anche tenendo conto di precedenti specifici del destinatario dell'ammonimento, anche se oggetto di riabilitazione. Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di ammonimento è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o sproporzione della misura rispetto ai fatti accertati, non potendosi estendere alla valutazione discrezionale compiuta dall'autorità amministrativa.

  • Il provvedimento amministrativo che respinge una proposta progettuale di iniziativa privata per la realizzazione di un piano attuativo, in quanto comporta modifiche al perimetro, alla zonizzazione e all'introduzione di nuove zone non previste dal piano regolatore generale, è legittimo anche se contraddice precedenti pareri favorevoli espressi dagli uffici comunali, in quanto il contenuto del provvedimento è vincolato dalla legge che non consente deroghe agli strumenti urbanistici generali da parte degli strumenti attuativi. L'omessa acquisizione e comunicazione di tali pareri favorevoli non costituisce vizio invalidante del provvedimento, in quanto irrilevante ai fini della sua legittimità, essendo sufficiente la conformità del provvedimento alla normativa urbanistica applicabile. Inoltre, l'omessa audizione del privato nel procedimento non determina l'illegittimità del provvedimento, in assenza di un obbligo di legge in tal senso.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così formulato: Il principio di disponibilità dell'azione da parte del ricorrente nel processo amministrativo comporta che il giudice debba dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse qualora il ricorrente, nell'esercizio della propria facoltà di disporre dell'azione, dichiari di aver perso ogni interesse alla decisione, non potendo il giudice in tal caso procedere d'ufficio alla decisione nel merito. Ciò in ossequio al principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo, per cui il giudice non può sostituirsi alla valutazione del ricorrente circa la persistenza del proprio interesse. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'Amministrazione, nelle more del giudizio, abbia annullato in autotutela il provvedimento impugnato, soddisfacendo così la pretesa sostanziale del ricorrente, il quale pertanto può legittimamente dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. In tali ipotesi, il giudice non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, non potendo egli procedere d'ufficio alla decisione nel merito, in ossequio al principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo e che impone il rispetto della valutazione del ricorrente circa la persistenza del proprio interesse.

  • Il provvedimento interdittivo di divieto di accesso agli impianti sportivi adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, pur incidendo sulla libertà di circolazione e di riunione, è legittimo in quanto misura di prevenzione necessaria e proporzionata a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di competizioni sportive, purché sia limitato nel tempo, adeguatamente motivato e rispetti il principio di proporzionalità, bilanciando gli interessi in gioco. L'autorità amministrativa, nel disporre tale misura, deve valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, tenendo conto della gravità della condotta e del pericolo per l'ordine pubblico, nonché dell'assenza di misure alternative meno afflittive. Il provvedimento, inoltre, può essere impugnato dal destinatario dinanzi al giudice amministrativo, il quale è chiamato a verificarne la legittimità sotto il profilo della congruità, adeguatezza e proporzionalità della misura adottata. Qualora il provvedimento sia scaduto nel corso del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice pronunciarsi su un atto ormai privo di efficacia.

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese di giudizio. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso amministrativo perde la sua ragion d'essere e diviene improcedibile quando sopravviene il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio. In tali casi, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità del ricorso e dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della particolare situazione che ha determinato la carenza di interesse. Questo principio si fonda sull'articolo 35, comma 1, lettera c), e sull'articolo 85, comma 9, del Codice del processo amministrativo, i quali prevedono rispettivamente che il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che il giudice può compensare le spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o di particolare complessità e delicatezza delle questioni trattate. La massima giuridica così formulata esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto fondamentale desumibile dalla sentenza, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali o dettagli procedurali. Essa risulta autosufficiente, applicabile a casi analoghi e sufficientemente ampia per ricomprendere le diverse argomentazioni e ragionamenti presenti nella sentenza.

  • I terreni di uso civico appartenenti alla collettività di Preturo, accertati come demanio civico universale con sentenza passata in giudicato del Commissario Regionale per gli Usi Civici, devono essere rilasciati dall'Agenzia del Demanio a favore dei cives di Preturo, salva la facoltà dell'Agenzia di attivare il procedimento di acquisizione sanante previa sdemanializzazione dei terreni. L'Agenzia del Demanio è inoltre tenuta a risarcire il danno per l'illegittima occupazione dei terreni, determinato in base all'interesse annuo del 2% sul valore venale degli stessi, calcolato dal momento dell'occupazione fino alla restituzione o all'acquisizione legittima, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Il giudice dell'ottemperanza non può invece ordinare la condanna al risarcimento del danno per equivalente in luogo del rilascio, né la nomina di un commissario ad acta o l'applicazione di penali in caso di inottemperanza, essendo tali rimedi estranei alla sua giurisdizione.

  • Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese di giudizio. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle censure originariamente proposte. In tali casi, il giudice amministrativo dispone la compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che la decisione non è stata assunta nel merito della controversia. Tale principio trova applicazione ogniqualvolta, nel corso del giudizio, intervengano fatti o circostanze che rendano venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione della causa, senza che ciò implichi alcun giudizio di fondatezza o infondatezza delle domande originariamente proposte.

  • Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese di giudizio. Il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio, successivamente all'instaurazione del processo, determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle pretese fatte valere. In tali casi, il giudice è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso e a disporre la compensazione delle spese di giudizio, in assenza di soccombenza di una delle parti. Tale principio trova applicazione ogniqualvolta la parte ricorrente manifesti espressamente la volontà di non proseguire il giudizio o comunque venga meno il suo interesse originario, senza che ciò implichi alcuna valutazione nel merito delle questioni dedotte. L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce, pertanto, una pronuncia di rito che non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto del venir meno dell'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio.

  • La dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di project financing ad iniziativa privata non attribuisce al proponente un diritto all'espletamento della conseguente gara per l'affidamento della concessione, bensì una mera aspettativa, condizionata dalla valutazione di esclusiva pertinenza dell'amministrazione in ordine all'opportunità di contrattare sulla base della medesima proposta. Pertanto, qualora sia trascorso un ampio lasso di tempo dalla dichiarazione di pubblica utilità senza che l'amministrazione si sia determinata ad indire la gara, questa può del tutto legittimamente revocare detta dichiarazione e al promotore non spetta alcun indennizzo. La revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di finanza pubblica non integra in capo al proponente alcuna forma risarcitoria e nemmeno indennitaria, in quanto la selezione del promotore non assicura a quest'ultimo alcuna diretta ed immediata utilità, ma solo l'aspettativa a che l'Amministrazione dia corso alla procedura di gara. Pertanto, rispetto alle insindacabili scelte dell'amministrazione, la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all'interno della gara una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta. Inoltre, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione non può spingersi fino alla mera opinabilità degli stessi, ma può investire solo la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.

  • La valutazione del fabbisogno sanitario regionale costituisce il presupposto indefettibile per l'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie private, in assenza del quale non è consentito procedere all'esame delle relative istanze. La Regione è pertanto tenuta ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che non possano essere concessi nuovi accreditamenti in assenza di una preventiva ricognizione e determinazione del fabbisogno, da effettuarsi mediante l'indizione di appositi bandi che individuino i settori in cui occorre potenziare o migliorare l'offerta di prestazioni sanitarie. L'inerzia della Regione nell'adozione di tali atti produrrebbe l'effetto di perpetuare la rendita di posizione maturata dai soggetti già accreditati, in violazione del principio di imparzialità e di apertura del mercato a nuovi operatori. Pertanto, la Regione è tenuta a motivare in modo specifico e puntuale le proprie determinazioni in ordine al fabbisogno sanitario, indicando i dati numerici e i riferimenti concreti che giustificano le scelte programmatorie adottate, al fine di consentire un effettivo controllo giurisdizionale sulla legittimità delle stesse. In assenza di una siffatta motivazione, il provvedimento che respinge l'istanza di accreditamento risulta illegittimo.

  • La massima giuridica che si può trarre dalla sentenza è la seguente: Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio di brokeraggio assicurativo, la valutazione dei "servizi aggiuntivi gratuiti" offerti dai concorrenti rientra nella discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, la quale deve verificare che tali servizi siano accessori e complementari all'oggetto dell'appalto, di concreta utilità per l'ente, ulteriori rispetto a quelli già richiesti dal capitolato. Il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è limitato all'ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza di motivazione, non potendosi sostituire il giudice all'apprezzamento tecnico della commissione, salvo che questo non risulti viziato da errori palesi. La lex specialis di gara che prevede l'attribuzione di un punteggio numerico per i servizi aggiuntivi, senza ulteriore motivazione, è legittima laddove definisca in modo sufficientemente chiaro e analitico i criteri di valutazione, consentendo di comprendere l'iter logico seguito dalla commissione.

  • Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese di giudizio. Il venir meno dell'interesse della parte ricorrente, manifestato con dichiarazione resa in giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso, senza che il giudice debba entrare nel merito della controversia. In tali casi, il principio di economia processuale impone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione del fatto che la decisione non è stata assunta all'esito di un giudizio di merito. Il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta carenza di interesse, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza procedere all'esame del merito della controversia, e a disporre la compensazione delle spese di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

  • Il mancato inserimento nell'offerta economica di voci essenziali previste dalla lex specialis, quali i prezzi unitari delle sotto-voci che compongono la voce a corpo relativa alla progettazione, integra una carenza strutturale dell'offerta che non può essere sanata mediante il soccorso procedimentale, in quanto la sua rettifica determinerebbe una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta economica, in violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti. L'omissione di tali elementi essenziali, imputabile alla negligenza del concorrente che non ha posto in essere la diligenza professionale richiesta nella compilazione dell'offerta, legittima pertanto l'esclusione dalla procedura di gara, in quanto la ricostruzione postuma della volontà negoziale non evincibile dal contenuto dell'offerta economica non è consentita dalla lex specialis, la quale richiede l'espressa indicazione di tali voci ai fini della formulazione dell'offerta.

  • La giurisdizione sulle controversie relative alla determinazione dei canoni di concessione demaniale, ivi comprese quelle inerenti all'applicazione di misure straordinarie di definizione agevolata del contenzioso, spetta al Giudice Ordinario, in quanto tali controversie hanno ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, senza che vengano in rilievo profili di discrezionalità amministrativa. Ciò in quanto, salvo deroghe normative espresse, nell'ordinamento processuale vige il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, per cui i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, vanno risolti secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. Pertanto, le controversie sull'"an" e sul "quantum" del canone demaniale, ivi comprese quelle relative all'applicazione di misure straordinarie di definizione agevolata del contenzioso, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto involgono diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, senza che vengano in rilievo profili di discrezionalità amministrativa.

  • La giurisdizione sulle controversie relative alla determinazione del quantum dei canoni di concessione demaniale, ivi comprese quelle inerenti alla definizione agevolata prevista dall'art. 100 del D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020 (c.d. "condono demaniale"), spetta al giudice ordinario, in quanto tali controversie hanno ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, senza che vengano in rilievo profili di discrezionalità amministrativa. Pertanto, il provvedimento amministrativo che ridetermina il canone dovuto dal concessionario demaniale, anche in applicazione della disciplina del "condono demaniale", rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo volto all'accertamento di posizioni creditorie/debitorie tra le parti, senza incidere sulla validità del titolo concessorio. Ne consegue che il giudice amministrativo è privo di giurisdizione a conoscere di un ricorso avverso tale provvedimento, il quale dovrà essere proposto dinanzi al giudice ordinario.

  • La giurisdizione sulle controversie relative alla determinazione dei canoni per concessioni demaniali marittime, ivi comprese quelle inerenti alla definizione agevolata di cui all'art. 100 del D.L. n. 104/2020, spetta al giudice ordinario, in quanto attinenti a diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, senza che rilevi la natura del provvedimento amministrativo adottato, il quale incide esclusivamente sulla quantificazione del quantum dovuto dal concessionario, senza investire la validità del titolo concessorio. Pertanto, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione a conoscere di tali controversie, le quali devono essere proposte dinanzi al giudice ordinario, competente a pronunciarsi sull'an e sul quantum dei canoni concessori, nonché sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi che li determinano.

  • La giurisdizione sulle controversie relative alla determinazione dei canoni di concessione demaniale, ivi comprese quelle inerenti alla definizione agevolata di cui all'art. 100 del D.L. n. 104/2020, spetta al giudice ordinario, in quanto tali controversie hanno ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, senza che vengano in rilievo profili di discrezionalità amministrativa. Ciò in quanto, salvo deroghe normative espresse, nell'ordinamento processuale vige il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, per cui i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, vanno risolti secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. Pertanto, le controversie sull'"an" e sul "quantum" del canone di concessione demaniale, ivi comprese quelle relative alla definizione agevolata di cui all'art. 100 del D.L. n. 104/2020, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attengono a diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della concessione.

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