Sentenze recenti Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza

Ricerca semantica

Risultati di ricerca:

  • Il rispetto dell'autorità giudiziaria e l'esecuzione delle sue pronunce costituiscono un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, che impone alle pubbliche amministrazioni di conformarsi alle decisioni dei giudici amministrativi, anche attraverso il riesercizio dei poteri amministrativi, al fine di dare piena attuazione alle statuizioni giurisdizionali. L'amministrazione è tenuta a eseguire la sentenza di accoglimento del ricorso, provvedendo al riesercizio del potere di aggiudicazione, con la riponderazione delle offerte tecniche, e all'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore del ricorrente vittorioso, senza poter eludere o violare il giudicato. Il mancato adempimento della sentenza da parte dell'amministrazione configura un'ipotesi di ottemperanza, che consente al giudice di ordinare l'esecuzione della pronuncia, anche attraverso la condanna dell'ente al rilascio del provvedimento di aggiudicazione. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone che l'amministrazione adempia prontamente alle statuizioni del giudice, senza frapporre ulteriori ostacoli procedimentali, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto riconosciuto in sede giurisdizionale.

  • Il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla gara, non derogabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio. Pertanto, l'ammissione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese che non soddisfa integralmente i requisiti di qualificazione per le quote di esecuzione assunte dai singoli componenti, in violazione della lex specialis di gara e della normativa di settore, determina l'illegittimità degli atti di gara e l'obbligo di esclusione del raggruppamento dalla procedura. Il principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica non può prevalere sul rispetto delle regole di gara e dei requisiti di qualificazione, essendo questi ultimi posti a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto. Il soccorso istruttorio è istituto applicabile esclusivamente per sanare incompletezze e lacune di documenti già trasmessi nel termine ultimo di partecipazione, o per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante, non consentendo la sostituzione integrale di dichiarazioni già rese dai concorrenti. Il principio di autoresponsabilità impone a ciascun operatore economico di sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione o di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni del bando.

  • Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientiale (VIA), pur costituendo un atto amministrativo regionale, non richiede la notificazione individuale ai soggetti interessati, in quanto la pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale assolve alla funzione di pubblicità legale, facendo decorrere il termine di impugnazione dalla data di tale pubblicazione. Ciò in quanto il parere di non assoggettabilità a VIA non incide direttamente sulla sfera giuridica di terzi, non costituendo né sostituendo ogni altro parere o autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, il termine per l'impugnazione di tale provvedimento, ai sensi dell'art. 41 del codice del processo amministrativo, decorre dalla data di scadenza del termine di pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale, senza che sia necessaria la notificazione individuale o la piena conoscenza effettiva dell'atto da parte del soggetto interessato. La successiva modifica parziale del provvedimento di non assoggettabilità a VIA non fa decorrere nuovamente il termine di impugnazione, in quanto non incide sulla valutazione sostanziale di non assoggettabilità su cui si fonda l'interesse al ricorso.

  • Il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo soggetto a pubblicazione legale decorre dalla data di pubblicazione dello stesso, senza che sia necessaria la notificazione individuale ai soggetti interessati, in quanto la pubblicazione assolve alla funzione di rendere conoscibile l'atto a chiunque vi abbia interesse. Il parere di non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientiale, non costituendo un provvedimento che incide direttamente sulla sfera giuridica di terzi, non richiede la notificazione individuale, essendo sufficiente la pubblicazione prevista dalla legge. Il termine decadenziale per l'impugnazione di un atto amministrativo non può essere riaperto o prorogato sulla base di successivi provvedimenti che non innovino in modo sostanziale la valutazione già effettuata, ma si limitino a modifiche marginali o accessorie.

  • Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientiale (VIA) di un progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, essendo soggetto a pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale ai fini della pubblicità legale, determina il decorso del termine decadenziale per l'impugnazione a partire dalla data di tale pubblicazione, senza che sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento ai soggetti non espressamente nominati. Tale provvedimento, infatti, non costituisce di per sé un atto limitativo della sfera giuridica di terzi, non sostituendo né integrando le ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto. Pertanto, il ricorso proposto oltre il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nel bollettino ufficiale regionale è da dichiararsi irricevibile, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il termine decadenziale per impugnare gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati dalla pubblicazione medesima, senza che sia indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza.

  • Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientiale (VIA) di un progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, essendo soggetto a pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale, determina il decorso del termine decadenziale per l'impugnazione a partire dalla data di tale pubblicazione, senza che sia necessaria la notificazione individuale ai soggetti interessati, in quanto tale provvedimento non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori. Pertanto, il ricorso proposto oltre il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è irricevibile.

  • Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento di un provvedimento di interdizione all'uso di un impianto di raccolta rifiuti, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione a seguito della revoca dell'atto impugnato, intervenuta a seguito di un accordo tra le parti. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la revoca dell'atto impugnato, disposta dall'amministrazione intimata, rappresenta l'esito di un'intesa raggiunta tra le parti, senza che siano stati definiti taluni profili affrontati nell'originaria ordinanza. Pertanto, in ragione della volontà concorde delle parti, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La massima che può essere tratta dalla sentenza è la seguente: La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a seguito della revoca dell'atto impugnato intervenuta per effetto di un accordo tra le parti, comporta la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della volontà concorde delle parti di definire la controversia senza l'integrale risoluzione di tutti i profili affrontati nell'originaria ordinanza.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il principio dispositivo impone al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravvenga la carenza di interesse della parte ricorrente, senza che residuino ulteriori questioni da decidere. In tali casi, il giudice non può pronunciarsi nel merito della controversia, essendo precluso l'esame del rapporto sostanziale dedotto in giudizio per effetto del venir meno dell'interesse della parte ricorrente. Il giudice, pertanto, è tenuto a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse e a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza poter entrare nel merito della questione controversa. Tale principio trova applicazione anche quando le parti intimate non si siano costituite in giudizio, non essendo in tal caso necessario disporre sulle spese di lite.

  • Il Tribunale Amministrativo Regionale, in applicazione del principio dispositivo, dichiara improcedibile il ricorso proposto da una società contro gli atti di una Regione e di società pubbliche in materia di disciplina delle aree produttive per la costruzione di impianti per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, in quanto la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Il Tribunale, pertanto, ritiene che non vi sia luogo a disporre circa le spese di lite, non essendosi costituite in giudizio le parti intimate. Tale pronuncia si fonda sul principio secondo cui il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso qualora la parte ricorrente manifesti il venir meno del proprio interesse alla decisione della controversia, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato tale sopravvenuta carenza di interesse. Ciò in quanto il processo amministrativo è improntato al principio dispositivo, per cui il giudice è vincolato dalle domande e dalle eccezioni proposte dalle parti, non potendo pronunciarsi su questioni estranee al thema decidendum. Inoltre, il giudice non può porre a carico delle parti intimate le spese di lite qualora le stesse non si siano costituite in giudizio. La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, pertanto, comporta l'estinzione del giudizio senza alcuna statuizione sulle spese.

  • Il silenzio serbato dall'amministrazione competente oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio dei Ministri che sostituisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, determina il perfezionamento per silentio assenso dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022, senza che sia necessaria alcuna ulteriore intermediazione provvedimentale da parte dell'amministrazione. Tale automatica formazione del titolo abilitativo non può essere elusa dalla mancata tempestiva intrapresa dell'iniziativa economica da parte del soggetto interessato, ove tale inerzia non sia stata determinata da impedimenti di natura amministrativa, atteso che l'operatore qualificato è onerato della puntuale conoscenza del quadro normativo di riferimento e dei meccanismi di semplificazione ivi introdotti, la cui violazione integra un comportamento colposo idoneo ad escludere il nesso di causalità tra l'eventuale ritardo dell'amministrazione e il danno lamentato.

  • Il divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato ai sensi dell'art. 39 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), costituisce presupposto ostativo al rilascio della licenza di porto d'armi, in quanto la sussistenza di tale divieto, per ragioni logiche e giuridiche, impedisce il conseguimento del bene della vita sotteso alla domanda di annullamento della revoca della licenza medesima. Pertanto, l'impugnazione della revoca della licenza di porto d'armi risulta inammissibile qualora il divieto di detenzione di armi e munizioni sia divenuto definitivo, in quanto tale provvedimento, incidendo sulla possibilità stessa di ottenere la licenza, rende carente l'interesse del ricorrente all'annullamento della revoca. Il giudice amministrativo, in tali casi, è tenuto a dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso la revoca della licenza, in applicazione del principio di economia processuale e di concentrazione del contenzioso, in quanto l'annullamento della revoca non potrebbe comunque condurre al conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso deve essere notificato a tutte le parti del giudizio di cognizione originario, senza distinzione tra le parti necessarie e gli intervenuti volontari, in applicazione dell'art. 114 del Codice del processo amministrativo. L'inosservanza di tale regola comporta l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in quanto il rispetto del principio del contraddittorio è un valore immanente anche della fase esecutiva del processo amministrativo, a tutela di tutti i soggetti interessati dalla riedizione del potere amministrativo in sede conformativa.

  • Il divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., non richiede la prova di un concreto abuso nella tenuta delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento riguardo alla possibilità di non abusarne sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti. L'Amministrazione, nell'esercizio di ampia discrezionalità, ha il compito di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, come nel caso di situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato. Pertanto, il provvedimento di conferma del divieto di detenzione di armi e munizioni può fondarsi su comportamenti accertati, anche se non penalmente rilevanti, che siano sintomatici della non completa affidabilità dell'interessato, come l'inosservanza degli obblighi amministrativi previsti dalla normativa di pubblica sicurezza e funzionali al legittimo ottenimento della licenza di porto d'armi. In tali ipotesi, l'Amministrazione può legittimamente adottare una determinazione di carattere precauzionale, basata su considerazioni probabilistiche, senza che ciò comporti un vizio di legittimità del provvedimento.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La responsabilità per la bonifica di un sito contaminato non può essere automaticamente attribuita al soggetto che, in un momento successivo all'inquinamento, sia subentrato nella titolarità del sito o della concessione mineraria, in assenza di un previo accertamento della sua effettiva responsabilità nella causazione della contaminazione. Infatti, ai sensi degli artt. 242 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, gli obblighi di bonifica gravano sul solo responsabile dell'inquinamento, non essendo configurabile "in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato". Pertanto, l'imposizione di misure di prevenzione e messa in sicurezza, finalizzate ad arrestare la migrazione dei contaminanti, può essere disposta anche nei confronti del gestore incolpevole dell'area contaminata, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, in presenza di un nesso di correlazione temporale e funzionale tra il fenomeno inquinante e le relative iniziative di contenimento, a prescindere dalla sussistenza di un contesto emergenziale.

  • Il decreto di condanna per violazione del principio di ragionevole durata del processo, emesso ai sensi della legge Pinto, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo esecutivo per l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Tuttavia, il ricorrente è privo di legittimazione per chiedere l'esecuzione del giudicato relativamente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del proprio difensore antistatario, in quanto tale legittimazione spetta esclusivamente a quest'ultimo. Pertanto, il giudice amministrativo, pur dichiarando l'obbligo dell'amministrazione di adempiere al decreto di condanna per il pagamento dell'equa riparazione in favore del ricorrente, deve dichiarare inammissibile la pretesa relativa al pagamento delle spese di lite al difensore antistatario. In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione all'adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice può demandare al Capo del Dipartimento competente la nomina di un Commissario ad acta, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e dei titolari di incarichi dirigenziali generali.

  • Il decreto di condanna emesso dalla Corte d'Appello ai sensi della legge n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un processo ha natura decisoria e assume efficacia di giudicato, costituendo pertanto un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione, la quale è obbligata a conformarsi ad esso senza ulteriori indugi. L'inerzia della P.A. nell'adempiere a tale obbligo configura una palese violazione del giudicato, legittimando l'azione di ottemperanza finalizzata all'esecuzione coattiva del provvedimento, con la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Le spese di lite, ivi comprese quelle accessorie successive alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, devono essere integralmente poste a carico dell'amministrazione soccombente.

  • Il decreto di condanna ex art. 3 della legge n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un processo ha natura decisoria e idonea ad assumere efficacia di giudicato, sicché l'inerzia dell'amministrazione nel dare esecuzione al relativo provvedimento configura una palese violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, legittimando l'azione di ottemperanza volta ad ottenere il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di penalità di mora. L'onere di provare l'avvenuto integrale adempimento grava sull'amministrazione resistente, la quale, in difetto, è tenuta a provvedere al pagamento entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale si procede alla nomina di un commissario ad acta e all'applicazione di penalità di mora a suo carico, con conseguente condanna alle spese di lite.

  • Il decreto di condanna ex art. 3 della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza. Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo il ricorso per ottemperanza, ordina all'Amministrazione soccombente di provvedere al pagamento delle somme dovute in base al giudicato, assegnando un termine perentorio per l'adempimento e, in caso di perdurante inerzia, demandando al Capo del Dipartimento competente la nomina di un Commissario ad acta per l'esecuzione in via sostitutiva. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, sono poste a carico dell'Amministrazione soccombente, con applicazione degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c. a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto da ottemperare.

  • Il deposito in giudizio, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza, sindacabile d'ufficio dal giudice, che prescinde dalla contestazione della controparte resistente. Il mancato rispetto di tale onere, anche in caso di mero errore materiale, comporta l'inammissibilità del ricorso, non rilevando il successivo deposito tardivo del documento, in quanto consentito solo per memorie difensive relative alla questione rilevata d'ufficio. Pertanto, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è tenuto a dichiarare inammissibile il ricorso qualora il ricorrente non abbia depositato in giudizio, unitamente al ricorso, la copia autentica del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione, indipendentemente dalla contestazione della controparte e dalla possibilità di sanatoria del vizio attraverso il successivo deposito del documento.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è che, nell'ambito di un procedimento di autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico, la prescrizione di delocalizzare la sottostazione di utenza e l'ampliamento della stazione elettrica TERNA al di fuori di un'area dichiarata di notevole interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 è legittima e necessaria per tutelare l'integrità e la percezione visiva del paesaggio tutelato, anche se tale prescrizione deve essere verificata in sede conferenziale prima del rilascio dell'autorizzazione, in quanto l'impugnazione della sola prescrizione, senza che sia concluso il procedimento amministrativo, non integra un interesse attuale e concreto del ricorrente. La tutela del paesaggio, quale bene pubblico di rilevante interesse, prevale sulle esigenze di realizzazione dell'impianto, imponendo specifiche prescrizioni volte a preservare le caratteristiche identitarie e l'integrità visiva del contesto paesaggistico tutelato, anche attraverso la delocalizzazione di opere che ne comprometterebbero la percezione unitaria e la continuità del mosaico agro-forestale. Il giudice amministrativo, nel valutare la legittimità di tali prescrizioni, deve tenere conto della motivazione dettagliata fornita dalle autorità competenti in materia paesaggistica, nonché dell'impossibilità di rispettare il principio del dissenso costruttivo, qualora le opere in questione risultino visivamente incompatibili con i valori paesaggistici tutelati.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, anche in aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, è consentita purché siano adottate adeguate misure di mitigazione e di tutela del paesaggio, valutate caso per caso nell'ambito del procedimento autorizzativo. L'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato attraverso prescrizioni e opere di mitigazione, senza che sia necessario escludere in modo assoluto la realizzazione di tali impianti nelle aree di notevole interesse paesaggistico, in quanto l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 consente espressamente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche per gli immobili disciplinati dall'art. 136 dello stesso decreto. Pertanto, la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile nelle aree di notevole interesse paesaggistico è ammissibile, purché siano adottate idonee misure di tutela e di mitigazione dell'impatto paesaggistico, valutate caso per caso nell'ambito del procedimento autorizzativo.

  • Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare inammissibile il ricorso per ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Potenza, ha affermato il principio secondo cui, ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione, è necessaria la prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione intimata, nonché la dimostrazione che sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla conoscenza del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che l'Amministrazione abbia provveduto all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Pertanto, il giudizio di ottemperanza può essere promosso solo dopo il decorso del predetto termine dilatorio e la mancata esecuzione del titolo da parte dell'Amministrazione, non essendo sufficiente la sola notificazione del provvedimento giurisdizionale. Tale orientamento, condiviso dal Collegio, trova conferma nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e di altri Tribunali Amministrativi Regionali, i quali hanno ritenuto necessaria la prova della conoscenza effettiva del titolo da parte dell'Amministrazione e del successivo decorso del termine di centoventi giorni senza adempimento, ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza.

  • Il giudicato formatosi su un'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (rito sommario di cognizione) del giudice ordinario, se non appellata entro 30 giorni, produce gli effetti del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. e, pertanto, può essere fatto valere in un giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. In tale giudizio, il giudice amministrativo può condannare la pubblica amministrazione al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati sulla somma dovuta dal giorno della notificazione del titolo esecutivo, nonché al rimborso delle spese legali, comprensive di rimborso forfettario, CPA e IVA. Inoltre, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato e disporre una penalità di mora a carico della pubblica amministrazione inadempiente, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

  • Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dalla società GRETIFV2 S.r.l. avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) e/o provvedimento unico ambientale (PUA) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, ha affermato che: Il criterio di priorità nella trattazione dei progetti, introdotto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.l. n. 181/2023 convertito nella l. n. 11/2024, che prevede la precedenza per i progetti con maggiore potenza installata o trasportata, finalizzato al perseguimento della transizione energetica, prevale sulla perentorietà dei termini procedimentali previsti dall'art. 27 del medesimo decreto legislativo. Tale scelta legislativa, volta a privilegiare gli impianti di maggiore potenza per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, non necessita di ulteriori disposizioni attuative e comporta l'inderogabile postergazione dell'istruttoria degli altri progetti meno potenti, in quanto l'applicazione dei termini perentori previsti dalla normativa ambientale determinerebbe la saturazione dei luoghi da parte degli impianti meno potenti, che dovrebbero essere occupati dagli impianti di maggiore potenza. Tale disciplina risulta altresì coerente con l'art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577/2022 in materia di transizione energetica. Pertanto, il ricorso proposto dalla società GRETIFV2 S.r.l. è stato respinto, in quanto il progetto da essa presentato non rientra tra quelli contemplati dalla citata disposizione prioritaria.

  • Il possesso dei requisiti di ammissione, previsti dalla lex specialis di gara, costituisce condizione essenziale per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici. In particolare, l'obbligo del sopralluogo nei locali oggetto della concessione, prescritto a pena di esclusione dal bando/disciplinare di gara, non può essere surrogato dalla mera dichiarazione di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione della prestazione, in quanto l'adempimento di tale onere materiale è strettamente connesso alla seria formulazione dell'offerta tecnica ed economica. Inoltre, il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9000 e di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, richieste dalla lex specialis di gara come requisito di ammissione, non può essere considerato nullo ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, in quanto tale norma si riferisce esclusivamente ai requisiti di ordine generale di partecipazione, mentre il possesso delle certificazioni di qualità attiene ai requisiti di ordine speciale di capacità tecnica e/o professionale, disciplinati dall'art. 100 del medesimo decreto legislativo. Infine, il contratto di avvalimento, stipulato per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, è nullo, ai sensi dell'art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, qualora non siano specificate le risorse umane, i beni strumentali e le attrezzature messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, non essendo ammissibile il soccorso istruttorio per sanare tale vizio.

Ricerca rapida tra migliaia di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Tribunale Milano Tribunale Roma Tribunale Napoli Tribunale Torino Tribunale Palermo Tribunale Bari Tribunale Bergamo Tribunale Brescia Tribunale Cagliari Tribunale Catania Tribunale Chieti Tribunale Cremona Tribunale Firenze Tribunale Forlì Tribunale Benevento Tribunale Verbania Tribunale Cassino Tribunale Ferrara Tribunale Pistoia Tribunale Matera Tribunale Spoleto Tribunale Genova Tribunale La Spezia Tribunale Ivrea Tribunale Siracusa Tribunale Sassari Tribunale Savona Tribunale Lanciano Tribunale Lecce Tribunale Modena Tribunale Potenza Tribunale Avellino Tribunale Velletri Tribunale Monza Tribunale Piacenza Tribunale Pordenone Tribunale Prato Tribunale Reggio Calabria Tribunale Treviso Tribunale Lecco Tribunale Como Tribunale Reggio Emilia Tribunale Foggia Tribunale Messina Tribunale Rieti Tribunale Macerata Tribunale Civitavecchia Tribunale Pavia Tribunale Parma Tribunale Agrigento Tribunale Massa Carrara Tribunale Novara Tribunale Nocera Inferiore Tribunale Busto Arsizio Tribunale Ragusa Tribunale Pisa Tribunale Udine Tribunale Salerno Tribunale Verona Tribunale Venezia Tribunale Rovereto Tribunale Latina Tribunale Vicenza Tribunale Perugia Tribunale Brindisi Tribunale Mantova Tribunale Taranto Tribunale Biella Tribunale Gela Tribunale Caltanissetta Tribunale Teramo Tribunale Nola Tribunale Oristano Tribunale Rovigo Tribunale Tivoli Tribunale Viterbo Tribunale Castrovillari Tribunale Enna Tribunale Cosenza Tribunale Santa Maria Capua Vetere Tribunale Bologna Tribunale Imperia Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto Tribunale Trento Tribunale Ravenna Tribunale Siena Tribunale Alessandria Tribunale Belluno Tribunale Frosinone Tribunale Avezzano Tribunale Padova Tribunale L'Aquila Tribunale Terni Tribunale Crotone Tribunale Trani Tribunale Vibo Valentia Tribunale Sulmona Tribunale Grosseto Tribunale Sondrio Tribunale Catanzaro Tribunale Ancona Tribunale Rimini Tribunale Pesaro Tribunale Locri Tribunale Vasto Tribunale Gorizia Tribunale Patti Tribunale Lucca Tribunale Urbino Tribunale Varese Tribunale Pescara Tribunale Aosta Tribunale Trapani Tribunale Marsala Tribunale Ascoli Piceno Tribunale Termini Imerese Tribunale Ortona Tribunale Lodi Tribunale Trieste Tribunale Campobasso

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.