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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 228 del 2024, proposto da Ed. Re. It. Ho. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ge. Ca., Ma. Ma. e Jo. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Commissione Tecnica Pnrr-Pniec ed altri, non costituiti in giudizio; per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sul rilascio del relativo parere di valutazione di impatto ambientale e di predisposizione dello schema di provvedimento di VIA a seguito di istanza per il rilascio del provvedimento di VIA presentata dalla ricorrente in data 21 marzo 2022 e acquisita dal Mi.T.E. il 30 marzo 2022 con nota prot. 40929 nell'ambito del Provvedimento Unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; - e/o, in ogni caso, dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE sia per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2 quater del D.lgs 152/2006 e s.m.i., sia per omesso riscontro dell'istanza di rilascio del PUA relativamente all'impianto eolico denominato "Pa.", costituito da n. 9 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, da realizzarsi da installare nei Comuni di (omissis) (FG) e (omissis) (FG), e delle relative opere di connessione (ID 8246) come indicato nell'ambito della conferenza di servizi come da verbale dell'8 marzo 2023; ovvero per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del D.Lgs 104/2010, e dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. - dell'obbligo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e di predisporre lo schema di provvedimento di VIA; - dell'obbligo del MASE di concludere il procedimento di PUA anche previo esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2 quater del D.lgs 152/2006 e s.m.i. o previa sottoposizione del progetto al Consiglio dei Ministri; e per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Ge. Ca., per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Fa. Ro., per la difesa erariale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con il presente mezzo di tutela, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in ordine all'istanza (prot. 40929/MiTe del 30 marzo 2022) proposta dalla stessa società per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.lgs. 152/2006, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Pa." composto da n. 9 aerogeneratori, ciascuno con potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, da installare nei Comuni di (omissis) (FG) e (omissis) (FG), e delle relative opere di connessione alla rete. In particolare si duole che - a distanza di tempo dalla pubblicazione della documentazione e dall'avvio della consultazione pubblica avvenuta il 7 settembre 2022 - il procedimento non si è ancora concluso con l'adozione del relativo provvedimento finale, che avrebbe dovuto essere emanato entro il termine dell'11 gennaio 2023, fissato ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis d.lgs. n. 152/2006. La ricorrente assume la violazione della L. n. 241/1990, degli artt. 8, 23, 24, 25 e 27 del D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, del Regolamento (UE) 2022/2257 e la violazione del buon andamento dell'azione amministrativa, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, discriminatorietà e illogicità . Come anticipato, lamenta l'inerzia degli organi del Mase competenti per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei progetti di cui alla tipologia elencata nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006, nonché dei progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) secondo le modalità indicate dall'art. 25, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 ("Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA..."). Sottolinea, inoltre, in mancato esercizio del potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 2, commi 9 bis e 9 ter della legge 241/1990 ("...Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario..."). Conseguentemente insta per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell'art. 2 della L. n. 241/1990, dell'obbligo del MASE di definire il procedimento di VIA e, altresì, per la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia. Chiede inoltre la condanna dell'amministrazione a corrispondere l'indennizzo per ogni giorno di ritardo, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 bis, comma 1 bis della l. n. 241/1990, e art. 28, commi 1, 2 e 3 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. 2. Il MASE e il MIC, costituitisi in giudizio, hanno depositato gli atti adottati nel corso del procedimento per cui è causa. 3. All'esito della camera di consiglio del 2 luglio 2024, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. 4. Tanto premesso, la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. è fondata. Come incontestatamente dedotto dalla ricorrente, il progetto in questione "...rientra nella tipologia elencata nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006...nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)...pertanto per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis nonché degli articoli 24 e 25 del D.lgs. 152/2006...". Con specifico riferimento al procedimento di VIA: - l'art. 8, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/2006, prevede che "Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (ndr qual è quello per cui è causa), individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica"; - l'art. 25, comma 2 bis, del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 dispone che "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA..."; - l'art. 25, comma 2 quater, del medesimo decreto attribuisce al MASE (già Ministero della Transizione Ecologica) il potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ("In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni"). Ciò posto, quanto al caso all'esame, è evidente che risultano ampiamente decorsi i termini descritti nelle richiamate disposizioni, nel silenzio dell'amministrazione resistente, tenuta ad esprimersi con specifico riferimento alla redazione dello schema di VIA. Non risulta, infatti, che sia stato adottato l'atto conclusivo né da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'art. 25, comma 2 bis, del Codice dell'Ambiente né del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - all'uopo individuato dallo stesso Ministero (cfr. nota del 7 settembre 2022 prot. n. 107649 e Decreto n. 56 del 06/03/2020 dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero della transizione ecologica), quale soggetto tenuto ad intervenire in via sostitutiva ai sensi dell'art. 2, commi 9 bis e 9 ter della legge 241/1990, per cui, sussistendone i presupposti, l'istanza di accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione deve essere accolta. Dunque, in accoglimento della domanda e nei relativi limiti, deve ordinarsi al MASE di concludere il procedimento di VIA - se del caso mediante esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2 quater, del Codice dell'Ambiente - entro il termine che stimasi congruo determinare in giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte. In caso di mancato adempimento, su istanza di parte ricorrente notificata alle amministrazioni procedenti, con separato provvedimento sarà nominato un commissario ad acta che si insedierà e provvederà in via sostitutiva, con oneri a carico delle resistenti. 5. Resta da esaminare la domanda di indennizzo da ritardo mero, disciplinato nei suoi termini generali dall'art. 2 bis, comma 1 bis della l. n. 241/1990, introdotto dalla L. 69/2013 e, perimetrato, quanto al suo possibile ambito di applicazione concreto, dall'art. 28, commi 1, 2 e 3 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che, ad oggi, costituisce l'unica disposizione normativa in materia ad aver dato attuazione alla previsione generale di cui alla L. 241/1990. In particolare, il richiamato art. 2 bis, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 69/2013, dispone che "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento". La legge su procedimento amministrativo, nell'affermare l'importanza di garantire tempi certi di conclusione dei procedimenti amministrativi e, dunque, il fondamentale obbligo per le amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento entro un termine prefissato, annette distinte conseguenze al ritardo dell'amministrazione: - di natura risarcitoria, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 ("1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento"), secondo le tradizionali regole dell'illecito aquiliano, sulla base dell'accertamento giudiziale della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del danno, del comportamento colposo dell'Amministrazione, del nesso di causalità ), ritenuti in ogni caso necessari per accedere al ristoro dei danni subiti e provati in conseguenza del ritardo nel provvedere da parte dell'amministrazione (cfr. A.P. Cons. St. n. 7/2021); - di natura indennitaria, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 bis, conseguenti alla mera violazione dei tempi del procedimento, dunque, al ritardo mero, che prescinde dagli elementi di prova di cui innanzi; con la conseguenza che non rilevano, ai fini dell'inapplicabilità della disciplina di cui si tratta, le ragioni ostative all'adozione del provvedimento dovuto o, ancora, quelle eventuali circostanze in base alle quali l'Amministrazione ha attivato il procedimento, senza tuttavia concluderlo. La disposizione, inoltre, rinvia per la determinazione delle condizioni e modalità per il riconoscimento del diritto all'indennizzo a quanto in seguito sarà stabilito dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dunque, mentre il risarcimento presuppone la prova del danno e del comportamento colposo o doloso dell'amministrazione, nonché del nesso di causalità, la fattispecie dell'indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento (cfr. Tar Campania - Napoli, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2346; Sez. I, 16 giugno 2020, n. 2417 e 23 febbraio 2015, n. 1226; Tar Puglia - Bari, Sez. II, 29 aprile 2021, n. 761). In funzione dell'attuazione, in sede di prima applicazione, di un principio di così vasta portata, il legislatore, con l'art. 28 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, ha contestualmente provveduto a perimetrare l'ambito applicativo dell'art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, circoscrivendone gli effetti, in via "sperimentale", ai soli procedimenti amministrativi che siano direttamente e strettamente collegati all'inizio dell'attività imprenditoriale o direttamente strumentali alla sua continuazione (cfr. Cons. St. 24 marzo 2023, n. 3040; Tar Puglia, Lecce, 6 novembre 2017, n. 1718). Si tratta, a ben vedere, di procedimenti in cui è lo stesso legislatore ad effettuare una valutazione di particolare meritevolezza di tutela dell'interesse al rispetto dei "tempi" e alla certezza della conclusione del procedimento. Per la eventuale estensione della previsione ad ulteriori ambiti di attività amministrativa si è invece previsto il rinvio ad un intervento normativo di secondo grado, che avrebbe dovuto essere emanato nei successivi diciotto mesi, tenuto conto dei dati e delle valutazioni risultanti dal monitoraggio relativo alla sua prima applicazione (cfr. art. co 11, per cui "Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo"). Tale ultima previsione, delineata dal legislatore a margine della innovativa disciplina sull'indennizzo da ritardo, allo stato, non ha avuto ancora attuazione in parte qua, non essendo intervenuto il richiamato regolamento ministeriale. Dunque, l'attuale ambito di efficacia della disposizione invocata resta ancora limitato, fino all'introduzione di diverse previsioni normative, ai soli procedimenti relativi allo svolgimento dell'attività di impresa, avviati successivamente alla sua entrata in vigore. La possibilità di conseguire l'indennizzo da mero ritardo, inoltre, è condizionata alla previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, il quale prevede al comma 2 che "al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990", richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato. L'indennizzo per il danno c.d. da mero ritardo richiede quindi che il privato attivi il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (cfr. Cons. St., Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7797). Ciò posto, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda di indennizzo da ritardo va respinta, ritenendo il Collegio non sussistenti i requisiti e le condizioni fissate dal combinato disposto delle pertinenti previsioni della L. 241/90 e del D.L. n. 69/2013. Più in dettaglio, quanto al caso all'esame: - se è vero che la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della previsione normativa, afferendo il procedimento allo svolgimento di attività di impresa, sub specie di attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e che sono decorsi i termini di conclusione del procedimento come determinati ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis D.lgs. 152/2006, senza che il procedimento risulti concluso; - tuttavia non risulta attivato il potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ne consegue il rigetto della domanda. 6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Orazio Ciliberti - Presidente Giacinta Serlenga - Consigliere Donatella Testini - Consigliere, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2024, proposto da El. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ro.Be., Gi.Au. e Pi.Fa., con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ed.Tr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento dell’ASL di Bari - area ospedaliera bari nord - presidio ospedaliero "Omissis" - direzione amministrativa prot. n. 89531 del 9.7.2024 di esclusione e/o non ammissione alla procedura di gara, perché "è stato specificato su indicazione della UOC di Ingegneria clinica Asl Ba, la necessità di materiale di consumo dedicato e originale, ovvero "tubo giornaliero xd8151" da utilizzare su iniettore Ulrich Motion CT XD800"; ove occorrer possa: - della successiva nota della ASL di Bari - area ospedaliera bari nord - presidio ospedaliero "Omissis" - direzione amministrativa prot. n. 100167/2024 del 1.08.2024; - della nota della ASL di Bari - area ospedaliera bari nord - presidio ospedaliero "Omissis" - direzione amministrativa prot. n. 73214 del 5.06.2024 recante la "richiesta di preventivo finalizzato ad affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di "TUBO GIORNALIERO XD8151" materiale di consumo dedicato e originale, da utilizzare su iniettore Ulrich Motion CT XD800 in dotazione alla TAC GE ubicata presso al UOC di Radiologia del PO Sa Paolo" nella parte in cui limita la possibilità di formulare un’offerta esclusivamente per dispositivi "originali", unitamente a tutti gli allegati; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Pi.Fa., per la parte ricorrente; nessuno è comparso per l’A.S.L. resistente; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, la società istante ha impugnato il provvedimento di esclusione dal procedimento di gara negoziato, mediante invito alla presentazione di preventivi, tramite piattaforma elettronica "Em.", per l’affidamento diretto della fornitura del "TUBO GIORNALIERO XD8151", materiale di consumo dedicato, da utilizzare su iniettore Ulrich Motion CT XD800, in dotazione alla TAC GE ubicata presso al UOC di Radiologia del presidio ospedaliero "Omissis" di Bari, esclusivamente nella forma di c.d. materiale "originale". Hanno partecipato alla gara due società: i) El.; ii) Euromed. In diritto, parte ricorrente censura: I) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 79 e All. II.5 del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del principio di equivalenza; II) la violazione e falsa applicazione della lex sepcialis di gara nella parte in cui demanda la valutazione sulla conformità del dispositivo ad un organismo tecnico e il difetto di istruttoria. 2.- Si costituiva l’amministrazione sanitaria intimata, senza contestare specificamente, ma chiedendo comunque il respingimento del ricorso per infondatezza. 3.- Alla fissata camera di consiglio per l’adozione di eventuali misure cautelari, la causa, previa breve discussione, veniva introitata per la immediata decisione con sentenza in forma semplificata. 4.- Il ricorso è fondato. Punto dirimente è costituito dalla violazione del principio di equivalenza, quale canone immanente nelle procedure di gara o comunque di evidenza pubblica, anche nelle forme negoziate o similari della c.d. piccola evidenza, specie allorché l’amministrazione intenda affidare la fornitura di materiale di consumo. La richiesta di materiale originale deve intendersi anche inclusiva del materiale assimilabile all’originale. Non emerge dagli atti depositati nel processo una particolare motivazione, delibabile dal Collegio, in ordine alla sua ragionevolezza, per la quale la stazione appaltante abbia richiesto materiale originale, né nel provvedimento di esclusione è stato dato conto di carenze particolari, circa il prodotto offerto dall’operatore economico escluso, se non ché è stato offerto materiale non "originale". Un simile provvedimento è tuttavia in frontale contrasto con il principio di equivalenza (o di equipollenza), che trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (ex multis: T.A.R. Sicilia, sez. I, 27 giugno 2024, n. 2083; Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1545; T.A.R., Marche, sez. II, 4 marzo 2024, n. 207 La Stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la conformità dell’offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla società ricorrente fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, che sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata, come nella fattispecie (ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 11 ottobre 2023, n. 853; T.A.R. Sicilia, sez. I, 27 luglio 2023, n. 2506; T.A.R. Lazio, sez. III, 20 giugno 2023, n. 10468 e 6 giugno 2023, n. 9488; T.A.R. Campania, sez. V, 3 febbraio 2023, n. 792). In sede di gara pubblica, il principio di equivalenza trova il proprio limite nella difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile (ex pluris: Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2023, n. 10471). L’impugnativa proposta - sulla base di quanto è stato documentato dalle parti nell’odierno giudizio - è dunque fondata, dovendo l’amministrazione ammettere e valutare il pregio del prodotto offerto dalla ricorrente, al fine di poter apprezzare la sussistenza della equivalenza funzionale, rispetto al prodotto originale. Restano impregiudicate le ulteriori valutazioni circa l’economicità. 5.- In conclusione, il ricorso proposto, per le sopra esposte motivazioni, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nel limite dell’interesse della società ricorrente. 6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso, in applicazione dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti gravati nei sensi in motivazione. Condanna l’A.S.L. di Bari al pagamento delle spese del giudizio in favore della società ricorrente che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge; C.U. rifuso. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Carlo Dibello, Presidente FF Lorenzo Ieva - Primo Referendario, Estensore Lorenzo Mennoia, Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 323 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ma. Fo., con domicilio digitale come da P.E.C. Registri di Giustizia; contro Ministero Università e Ricerca, Conservatorio di Musica "Um. Gi." - Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via (...); per l'annullamento a - della "graduatoria definitiva di pianoforte - (CODI/21)" prot. n. 10935 del 26 novembre 2022 del Conservatorio di Foggia, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione non utile ai fini del "conferimento di incarichi a tempo determinato presso la sede di Foggia e/o la sezione staccata di (omissis) del Conservatorio di Musica "Um. Gi."; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 10858 del 24 novembre 2022, con la quale il Conservatorio di Foggia ha riscontrato il reclamo "avverso la graduatoria provvisoria di Pianoforte CODI/21 prot. 9765 del 09.11.2022"; c - ove e per quanto occorra, della graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 9765 del 9 novembre 2022; d - ove e per quanto occorra, dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; e - ove e per quanto occorra, del verbale di insediamento del 14 gennaio 2022, con il quale la Commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di valutazione per la procedura inerente la graduatoria di istituto "Pianoforte - Codi/21" per violazione della circolare del Ministero dell'Istruzione (prot. n. 3154 del 9 giugno 2011), recante la definizione dei criteri di valutazione per procedure selettive del tipo; f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica "Um. Gi." - Foggia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. - Con bando prot. n. 6506 del 31 agosto 2022, il Conservatorio di Musica "Um. Gi." di Foggia (di seguito, anche solo Conservatorio di Foggia) ha indetto la procedura selettiva pubblica per soli titoli, finalizzata alla formulazione delle graduatorie di istituto, utili ai fini di un eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato, di violino (CODI/06), pianoforte (CODI/21) e musica d'insieme per strumenti a fiato (COMI/04), a valere per il triennio accademico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva per la disciplina di pianoforte. Con atto prot. n. 9765 del 9 novembre 2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al suddetto insegnamento. Il ricorrente ha proposto reclamo avverso la suddetta graduatoria, al fine di vedersi riconosciuto un punteggio maggiore. L'Amministrazione ha rigettato il reclamo (nota prot. n. 10858 del 24 novembre 2022). Il Conservatorio di Foggia ha adottato la graduatoria definitiva della procedura selettiva de qua (prot. n. 10935 del 26 novembre 2022). 1.1 - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l'annullamento, innanzi al T.A.R. Lazio - Roma (R.G. n. 1415/2023): - la "graduatoria definitiva di pianoforte - (CODI/21)" prot. n. 10935 del 26 novembre 2022 del Conservatorio di Foggia, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione non utile ai fini del "conferimento di incarichi a tempo determinato presso la sede di Foggia e/o la sezione staccata di (omissis) del Conservatorio di Musica "Um. Gi."; - ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 10858 del 24 novembre 2022, con la quale il Conservatorio di Foggia ha riscontrato il reclamo "avverso la graduatoria provvisoria di Pianoforte CODI/21 prot. 9765 del 09.11.2022"; - ove e per quanto occorra, la graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 9765 del 9 novembre 2022; - ove e per quanto occorra, i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; - ove e per quanto occorra, il verbale di insediamento del 14 ottobre 2022, con il quale la Commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di valutazione per la procedura inerente la graduatoria di istituto "Pianoforte - Codi/21", per violazione della circolare del Ministero dell'Istruzione (prot. n. 3154 del 09.06.2011), recante la definizione dei criteri di valutazione per procedure selettive del tipo; - tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali. 1.2 - In data 27 gennaio 2023, il Conservatorio di musica "Um. Gi." di Foggia ha approvato ulteriore graduatoria per la disciplina di pianoforte (prot. n. 707), in rettifica della precedente, ritenendo, in autotutela, di dover attribuire il punteggio per il diploma accademico di secondo livello agli aspiranti inseriti nella graduatoria definitiva che ne avevano indicato il possesso nonché il punteggio del servizio dichiarato alla candidata -OMISSIS-. 1.3 - Con ordinanza collegiale n. 2818 del 16 febbraio 2023, il T.A.R. Lazio - sede di Roma ha dichiarato "la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tar Puglia - Bari". 1.4 - Il ricorrente ha riassunto il succitato giudizio innanzi a questo Tribunale. 1.5 - Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate: I - Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all'art. 7 dell'avviso pubblico del 31.08.2022) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità ); II - Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all'art. 7 dell'avviso pubblico del 31.08.2022) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità ); III - Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all'art. 7 dell'avviso pubblico del 31.08.2022) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità ); IV - Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990 in relazione all'art. 7 dell'avviso pubblico del 31.08.2022; artt. 1 e 6 l. n. 241/1990; art. 97 Cost.) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità . 1.6 - Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale erariale, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Conservatorio di Musica "Um. Gi." di Foggia. 1.7 - Con la memoria difensiva del 7 aprile 2023, il ricorrente, preso atto della documentazione depositata in giudizio dall'Amministrazione il 4 aprile 2023, in riferimento all'ulteriore graduatoria definitiva di pianoforte del 27 gennaio 2023, ha dedotto la persistenza dell'interesse al ricorso, assumendo che la succitata graduatoria (non impugnata) avrebbe a oggetto una mera rettifica del punteggio di un singolo candidato, senza alcuna rettifica con riferimento alla posizione del ricorrente. 1.8 - Con ordinanza 17 aprile 2023, n. 135, questa sezione ha respinto l'istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente. 1.9 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese. 1.10 - In particolare, con memoria difensiva del 2 febbraio 2024, il ricorrente ha evidenziato, ai fini della notifica ai controinteressati e dell'ammissibilità del ricorso (aspetto rilevato dall'ordinanza cautelare n. 135/2023), che l'Amministrazione non ha mai reso disponibili tali dati (p.e.c. e residenza). 1.11 - Con memoria difensiva del 5 febbraio 2024, l'Avvocatura erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Università e della Ricerca. 1.12 - All'udienza pubblica del 7 marzo 2024, è stato rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, indi, la causa è stata introitata per la decisione. 2. - Si può prescindere dall'esame dei profili di rito (inclusi quelli inerenti all'inammissibilità /improcedibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato individuato nel provvedimento impugnato, necessario presupposto per l'eventuale integrazione del contraddittorio - cfr. i dati del candidato -OMISSIS- risultanti dalla relativa scheda di valutazione, comunque messi a disposizione da parte dell'Amministrazione con il deposito in giudizio del 4 aprile 2023, si veda il doc. 6, e già prodotta in atti dalla P.A. innanzi al T.A.R. Lazio - Roma in data 11 febbraio 2023, oltre all'omessa notifica al candidato -OMISSIS- all'indirizzo p.e.c. di cui alla relata di notifica del ricorso innanzi al T.A.R. Lazio Roma, indicata, ma non risultante in atti - nonché per omessa impugnazione della sopravvenuta ulteriore graduatoria rettificata del 27 gennaio 2023, depositata dall'Amministrazione agli atti di causa, nella quale il ricorrente, pur a punteggio invariato, risulta collocato al posto n. 90 in luogo del precedente n. 89), in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto. 3. - Il deducente si duole dell'asserita illegittimità della graduatoria avversata per erronea valutazione dei titoli professionali e culturali allegati dal ricorrente con la domanda di partecipazione. Richiamati i criteri generali per la valutazione dei titoli, stabiliti dalla Commissione nella seduta di insediamento del 14 ottobre 2022 ed evidenziato - in particolare - che l'organo valutativo ha attribuito carattere determinante ai fini della valutazione dei titoli alla rilevanza degli eventi cui hanno preso parte i partecipanti e ha previsto che il punteggio fino a 30 equivale ad una competenza sufficiente ovvero ad un'attività pianistica non totalmente solistica e/o di rilevanza prevalentemente locale svolta con Enti di non particolare pregio, assume che, Nella specie, la valutazione operata dalla P.A. si pone in aperto contrasto con detti criteri. Lamenta: - per quanto concerne i titoli inerenti i concorsi musicali, che I titoli presentati dal ricorrente comprovano la partecipazione a concorsi internazionali e, per la maggior parte di essi, appartenenti al circuito A.A.F. (Alink-Argerich Foundation). Sul punto, si cfr., tra gli altri, i titoli, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dell'allegato B/4 e che Il titolo 35 è entrato a far parte dell'ancor più prestigioso circuito W.F.I.M.C. (World Federation International Music Competition), di rilevanza mondiale; - per quanto concerne i titoli relativi all'attività concertistica, nel rinviare all'allegato B4 alla domanda di partecipazione, che sono Ben 23 i concerti solistici effettuati dal ricorrente (si cfr. titoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32 del punto 1, allegato B/4), alcuni con maestri di rilievo internazionale e che dai titoli emerge una partecipazione in diverse tipologie di ensemble e varietà, con evidente importanza e varietà del repertorio eseguito (si cfr. titoli 2, 7, 8, 12, 22, 26, 28, 31 dell'allegato B/4). Assume l'inadeguatezza e la manifesta irragionevolezza e illogicità del punteggio conseguito (27), corrispondente a un'attività solo "sufficiente", atteso che i titoli da lui conseguiti non hanno una rilevanza prevalentemente locale. Afferma che La fascia di punteggio 24/30 è certamente insufficiente con riferimento ad un candidato che ha depositato documentazione comprovante "concorsi vinti", "registrazioni edite prodotte" e "collaborazioni con orchestre" e che trattasi di titoli che, qualora correttamente valutati, avrebbero comportato l'attribuzione di un punteggio ricompreso quantomeno nella fascia 51/60. Con la conseguenza che il ricorrente, emendato l'errore, sarebbe collocato in una posizione utile nell'ambito della graduatoria de qua. 3.1 - Le censure sono infondate. 3.2 - Invero, in linea generale, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza, in sede di pubblico concorso l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia quanto all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 febbraio 2018, n. 1218). In altri termini, nel controllo sul giudizio tecnico dell'organo amministrativo, il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione. 3.3 - Ciò posto, le doglianze formulate vanno disattese, in quanto volte a censurare le valutazioni della Commissione, espressione - però - di ampia discrezionalità tecnica, come tale insindacabile dal giudice amministrativo (non potendo detto giudice operare una inammissibile rivalutazione delle suddette valutazioni, sovrapponendo e sostituendo le valutazioni di parte - che si chiede al Tribunale di fare proprie - all'apprezzamento ampiamente discrezionale della Commissione), salvo che per palese illogicità e manifesta erroneità, rilevabile "ictu oculi" (arg. ex T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 3 agosto 2022, n. 1133), non ravvisabili nel caso di specie. Invero, quanto alla valutazione dei titoli artistico-culturali-professionali, la Commissione (cfr. il verbale di insediamento del 14 ottobre 2022), dopo aver premesso che Saranno valutati titoli artistico-culturali-professionali dai quali emerga una diffusa e qualificata attività riguardante la disciplina. Il totale dei titoli valutabili in tale settore non potrà essere superiore a 50 (come pure previsto dall'art. 4, comma 4 del bando di concorso), ha - in particolare - ragionevolmente stabilito, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica di competenza, che: - Alle pubblicazioni edite la Commissione assegnerà un punteggio basato sulla importanza della casa editrice e sull'attinenza alla disciplina. Il punteggio massimo attribuibile a questa sezione non potrà superare i 6 punti totali; - Riguardo le registrazioni su CD/DVD/e produzioni digitali le stesse dovranno essere attinenti la materia d'insegnamento e dovranno essere edite da case discografiche di distribuzione nazionale e internazionale. Il punteggio assegnato sarà proporzionale alla rilevanza della casa discografica ed alla tipologia del repertorio proposto. Il punteggio massimo attribuibile a questa sezione non potrà superare i 10 punti totali; - In riferimento ai Concorsi musicali, i punteggi saranno attribuiti sulla base della tipologia della competizione, della maggiore rilevanza degli stessi (Concorsi internazionali e nazionali di consolidata tradizione), considerando il risultato raggiunto nell'esito finale. Il punteggio massimo attribuibile a questa sezione non potrà superare i 10 punti totali; - Riguardo all'attività concertistica sarà ritenuto criterio preferenziale nella definizione del punteggio la presenza, tra i titoli prodotti, di ré citals solistici o concerti per pianoforte e orchestra, con particolare attenzione e maggior valutazione riguardo alla varietà di repertorio, alla rilevanza delle stagioni concertistiche in cui si è inseriti, alle Orchestre e ai direttori con cui si è collaborato. L'attività in duo pianistico è da ritenersi equiparabile all'attività cameristica, che ha valutazione meno rilevante rispetto a quella solistica ma comunque importante ai fini della varietà dei repertori messa in mostra dall'aspirante, e verrà valutata con speciale attenzione riguardo alla tipologia dell'ensemble cameristico ed all'importanza del repertorio eseguito, oltre che alla rilevanza delle stagioni concertistiche in cui si è inseriti. La Commissione, nella determinazione dei criteri generali e nell'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica di competenza, ha ritenuto di riservare ampio margine di valutazione all'attività concertistica dei partecipanti e di attribuire punteggi più ridotti alle pubblicazioni, alle registrazioni e ai concorsi, nonché, nell'ambito delle attività concertistiche, di conferire preferenza all'attività di recital solistici o concerti per pianoforte e orchestra nonché alla varietà di repertorio, alla rilevanza delle stagioni concertistiche, alle orchestre e ai direttori. Ciò posto, dall'esame dei tre curricula esibiti in giudizio (quello del ricorrente e dei due candidati controinteressati) non si ravvisano macroscopiche e palesi abnormità né manifeste erroneità nell'applicazione dei ridetti criteri, ove si consideri - a esempio - il numero totale delle esibizioni indicate da ciascun candidato, quello dei rispettivi concerti per piano solo o piano recital o piano solista con orchestra, laddove - poi, in particolare, - la varietà di repertorio (autori e assortimento/varietà /difficoltà /complessità dei programmi eseguiti - concerti, sonate, studi etc.), la rilevanza delle stagioni concertistiche di riferimento, degli enti organizzatori, delle orchestre e dei direttori costituiscono esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica di competenza dell'organo valutativo, che non risulta "ictu oculi" abnormemente applicata. 4. - È infondata la censura con cui il ricorrente lamenta l'illegittimità delle determinazioni della Commissione, sull'assunto che una corretta - e legittima - valutazione presuppone necessariamente un esame analitico di ciascun titolo, onde poter effettuare una valutazione complessiva, mentre l'Amministrazione avrebbe agito attribuendo "la valutazione globale e non analitica" (cfr. la nota prot. n. 10858 del 24 novembre 2022 del Conservatorio di musica "Um. Gi." di Foggia, recante il riscontro negativo al reclamo proposto dall'interessato). Invero, la censura risulta sul punto generica, considerato che la Commissione si è espressa sulle domande pervenute, sulla scorta dell'esame dei relativi allegati (comprensivi dell'elenco e della descrizione dei titoli, da cui risulta - a esempio - la tipologia di esibizione, la data e il luogo, l'ente organizzatore e il luogo di svolgimento, il programma eseguito), pervenendo ragionevolmente, sulla base dei criteri generali adeguatamente prestabiliti (inclusivi delle inerenti fasce di valutazione, con la pertinente descrizione e il corrispondente punteggio numerico) e nell'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica di competenza, all'attribuzione di un punteggio complessivo finale sintetico (scaturente - appunto - proprio dal vaglio dei singoli titoli dichiarati, cui - non irragionevolmente - non è stato attribuito un punteggio singolo, ma una valutazione complessiva e globale numerica). 5. - Con ulteriore motivo, il ricorrente deduce l'asserito contrasto con quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. 3154 del 9 giugno 2011, richiamata dal bando indittivo (art. 7), avendo quest'ultima, proprio con riferimento ai titoli artistico/professionali, enucleato un'unica di valutazione inerenti la categoria di "attività concertistica e professionale", mentre con i criteri fissati dalla Commissione è stata prevista una distinzione tra concorsi musicali ed attività concertistica e professionale, (distinzione) non prescritta dalla disciplina applicabile in materia, con conseguente asserita illegittimità in parte qua del verbale con cui la Commissione ha stabilito i criteri. 5.1 - Anche questa doglianza è infondata. Invero, l'invocata nota ministeriale prot. n. 3154 del 9 giugno 2011 (avente a oggetto "Graduatorie d'Istituto") si limita a prevedere - solo - l'attribuzione di un punteggio massimo per determinate categorie di titoli artistico - culturali e professionali: in particolare, Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali - Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RA. (cfr. punto n. 5), stabilisce l'attribuzione fino ad un massimo di p. 72, senza vietare la mera "suddivisione" interna delle distinte tipologie delle relative attività (in particolare, concorsi musicali e attività concertistica) e la relativa ponderazione, delle inerenti allegazioni dei candidati e delle correlate valutazioni della Commissione, ricomprese nell'unico punteggio finale. Le allegazioni del ricorrente (il quale deduce che la scelta operata dalla Commissione avrebbe anche inciso negativamente sulla sua scelta in ordine ai titoli da indicare, avendo egli prodotto un numero maggiore di concorsi musicali più rappresentativi del merito, conformemente agli indirizzi contenuti nell'atto de quo) risultano - poi - espressione delle sue scelte e valutazioni nella compilazione della domanda di partecipazione. D'altro canto, è la stessa lex specialis (art. 4, comma 4) a demandare al partecipante l'ordine di presentazione e la scelta tra i titoli dallo stesso ritenuti maggiormente atti a rappresentare in modo significativo il proprio profilo artistico-professionale. 6. - Il ricorrente deduce, poi, che, dalla lettura della graduatoria definitiva, ad una posizione più favorevole risultano collocati partecipanti che, in realtà, sono allievi del docente interno al Conservatorio, il Maestro -OMISSIS-, membro della Commissione di valutazione. Il riferimento, per quanto di interesse, va ai candidati -OMISSIS- (posizione n. 18) e -OMISSIS- (posizione n. 31). Deduce che la Commissione d'esame deve porsi in una posizione non di mera imparzialità, ma di terzietà rispetto ai concorrenti, in ossequio, tra l'altro, all'art. 97 della Cost. ed all'art. 6 della L. n. 241/1990. Sicchè, l'esistenza di eventuali rapporti di collaborazione tra i componenti della Commissione e i candidati è certamente idonea a far venir meno tale posizione di terzietà, inficiando la legittimità dell'operato complessivo della Commissione e, dunque, della graduatoria redatta, con violazione dei principi di imparzialità, terzietà e buon andamento nonché manifesta illogicità della valutazione effettuata dalla Commissione nella procedura in questione. Detta illegittimità sarebbe confermata - a suo dire - dal minore punteggio attribuito al candidato -OMISSIS- (al quale nella graduatoria controversa risultano attribuiti 56 punti per titoli artistico-professionali) nella procedura indetta dal Conservatorio di Rovigo (solo 32,75 punti, a fronte dei 47 punti ivi conseguiti dal ricorrente). 6.1 - La censura va disattesa. 6.2 - Invero, è stato in linea generale condivisibilmente osservato, con argomentazioni rilevanti anche nel caso di specie, che "La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l'obbligo di astensione deve essere valutata con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell'obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento. Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica. Così "i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa" (Consiglio di Stato, sezione settima, 14 aprile 2022, n. 2849, nel ritenere la correttezza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 281/2017). E ancora, con deduzioni parimenti rilevanti per la fattispecie in esame: L'art. 51 c.p.c., al primo comma, prevede per il membro della commissione di concorso l'obbligo di astensione " 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa". Il secondo comma prevede, poi, che in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza il commissario può richiedere di astenersi. Per l'orientamento consolidato della giurisprudenza, nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica: l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5618, del 17 novembre 2014; sez. VI, n. 4858 del 27 novembre 2012). I rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4789 del 23 settembre 2014). Pertanto, la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell'imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5618 del 17 novembre 2014, cit.; Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016 n. 192). L'art. 51 non è dunque suscettibile di applicazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 marzo 2007, n. 1011; id., 26 gennaio 2009, n. 354; id., 19 marzo 2013, n. 1606; Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577). Con argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie, questo Consiglio ha rilevato che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell'art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4858). Perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in "un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità " (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119) (Consiglio di Stato, sezione terza, 28 aprile 2016, n. 1628). Inoltre, le cause di incompatibilità rivestono un carattere tassativo e sfuggono all'applicazione analogica (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 marzo 2007, n. 1011; 26 gennaio 2009, n. 354; 19 marzo 2013, n. 1606) poiché va tutelata l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015 n. 3443). Seguendo la tesi analogica, infatti, non vi sarebbe più alcuna certezza in merito alla stabilità delle commissioni di esame, potendo essere messa in discussione l'imparzialità dei suoi componenti sulla base di qualunque elemento induttivo che potrebbe essere considerato soggettivamente in grado di inficiare l'imparzialità della commissione d'esame: la tesi tradizionale, invece, che si basa sull'art. 51 c.p.c., soddisfa pienamente l'esigenza del rispetto del principio di imparzialità di rilevanza costituzionale, delimitando nel contempo le ipotesi di incompatibilità, perseguendo in questo modo l'esigenza di garantire la certezza giuridica. Inoltre, nel conflitto tra le norme, deve prevalere la disciplina speciale - relativa al regime delle incompatibilità - con quella generale propria del procedimento amministrativo, anche se cronologicamente successiva (Consiglio di Stato, sezione terza, 28 aprile 2016, n. 1628). 6.3 - Alla luce degli esposti principi, deve ritenersi insussistente la dedotta incompatibilità tra il componente della commissione indicato e i due suddetti candidati: in particolare, non risultano, sulla scorta degli atti di causa, apprezzabili elementi tali da rendere in concreto ipotizzabile la sussistenza di alcuno stabile sodalizio professionale tra le parti, nei sensi innanzi illustrati. Fermo e dirimente quanto innanzi, a ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che, peraltro, come evidenziato dalla difesa erariale (cfr. la memoria difensiva del 5 febbraio 2024), l'aspirante -OMISSIS- è stato studente in passato del citato Professore, specificatamente nel corso dell'anno accademico 2019/20. Pertanto, nessun rapporto di docenza risulta in essere allo stato attuale e nel periodo di elaborazione della graduatoria di Pianoforte, e che L'aspirante -OMISSIS- nel corso dello scorso anno accademico è stato studente di un Corso libero nella classe del Prof. -OMISSIS-; tale tipologia di corso non è ordinamentale, non conferisce alcun titolo finale né ha valenza accademica. In relazione al suddetto aspirante, il Prof. -OMISSIS- si è comunque astenuto, per correttezza, dalla discussione sulla valutazione dei titoli, come documentato dal verbale n. 2 della Commissione. 7. - Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto. 8. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) respinge il ricorso, di cui in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri - Presidente Vincenzo Blanda - Consigliere Maria Luisa Rotondano - Consigliere, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Su. Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura C.I.G. A006143420, rappresentata e difesa dall'avvocato Gi. Wa. De Tr., con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, via (...) (c/o avv. Lo. De.); contro Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ro. Ci., con domicilio digitale come da P.E.C. Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l'avvocatura comunale in Bari, via (...); nei confronti Si. S.r.l., Nu. Tr. Es. S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari n. reg. gen. 12643 del 16 agosto 2023, comunicata con nota pec prot. 17/8/2023.0281967.U, di "Revoca in autotutela, ai sensi dell'art 21 quinquies legge 241/1990 e s.m.i., delle determinazioni dirigenziali della ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche. Settore urbanizzazioni primarie n. 02983 del 16.02.2023 e n. 3401 del 27.02.2023 di approvazione degli atti di gara e di indizione nonchè tutti gli atti gara correlati della procedura aperta "L23002 accordo quadro per i lavori per il completamento del sistema ITS comprensivo di centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città "; - della determina dirigenziale della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari n. reg. gen. 13010 del 24.8.2023, avente ad oggetto: Appalto dei lavori di centralizzazione di impianti semaforici, dispositivi di gestione del traffico e comunicazione alla viabilità . Approvazione elaborati del progetto esecutivo e indizione di procedura aperta. CIG: A006143420 CUP: J91b21004830005 CUI: 202200120. - del bando di gara L23021, avente ad oggetto "Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento del sistema ITS comprensivo di centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città . CIG A006143420 - CUP J91B21004830005 - CUI 202200120"; - delle note di differimento termini presentazione offerte al 25.9.2023 e al 2.10.2023; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; - e, in via subordinata, per la condanna del Comune di Bari a risarcire a Su. Se. S.r.l il danno ingiusto connesso alla inutile partecipazione alla procedura aperta L23002 accordo quadro per i lavori per il completamento del sistema ITS comprensivo di centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città e alla mancata esecuzione dei lavori ivi previsti; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Su. Se. S.r.l. il 10 novembre 2023: - per l'annullamento: - della determina dirigenziale della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP., n. 15600 del 12.10.2023, avente ad oggetto: L23021 lavori di completamento del sistema ITS comprensivo di centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città . CIG a006143420 Affidamento al r.t.i. Si. s.r.l. (capogruppo mandataria) - Nu. Tr. Es. s.r.l. (mandante); - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi gli atti già gravati con il ricorso introduttivo; - per la condanna del Comune di Bari a risarcire a Su. Se. S.r.l il danno ingiusto connesso alla inutile partecipazione alla procedura aperta L23002 accordo quadro per i lavori per il completamento del sistema ITS comprensivo di centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città e alla mancata esecuzione dei lavori ivi previsti. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bari; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. - Con il ricorso introduttivo, la società Su. Se. S.r.l. - che ha partecipato alla procedura aperta, indetta con determinazione dirigenziale n. 2983/2023 del 16 febbraio 2023, per l'affidamento dell'accordo quadro de quo, di durata triennale dalla relativa sottoscrizione, per un importo complessivo di euro 3.703.329,12, oltre I.V.A., classificandosi prima graduata - ha impugnato, domandandone l'annullamento: - la determinazione dirigenziale della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del comune di Bari n. reg. gen. 12643 del 16 agosto 2023, di Revoca in autotutela, ai sensi dell'art 21 quinquies legge 241/1990 e s.m.i., delle determinazioni dirigenziali della ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche. Settore urbanizzazioni primarie n. 02983 del 16.02.2023 e n. 3401 del 27.02.2023 di approvazione degli atti di gara e di indizione nonchè tutti gli atti gara correlati della procedura aperta "L23002 accordo quadro per i lavori per il completamento del sistema ITS comprensivo di centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città ; - la determinazione dirigenziale della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del comune di Bari n. reg. gen. 13010 del 24.8.2023, avente ad oggetto Appalto dei lavori di centralizzazione di impianti semaforici, dispositivi di gestione del traffico e comunicazione alla viabilità . Approvazione elaborati del progetto esecutivo e indizione di procedura aperta. CIG: A006143420 CUP: J91b21004830005 CUI: 202200120; - il bando di gara L23021, avente ad oggetto Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento del sistema ITS comprensivo di centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città . CIG A006143420 - CUP J91B21004830005 - CUI 202200120; - gli ulteriori atti, di cui in epigrafe. Ha domandato, altresì, in via subordinata, la condanna del comune di Bari al risarcimento del danno ingiusto connesso alla inutile partecipazione alla procedura aperta di accordo - quadro in questione e alla mancata esecuzione dei lavori ivi previsti. Ha chiesto, inoltre (pagina 25 del ricorso), di disporre il risarcimento del danno patito e patendo anzitutto in forma specifica, con la declaratoria della sussistenza del diritto all'aggiudicazione e alla stipula dell'accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 cpa, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con soggetti terzi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122, cpa; in via gradata per equivalente, nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, da quantificarsi, in via presuntiva e forfetaria, nella misura indicata nell'istanza di risarcimento sopra articolata e/o con eventuale predeterminazione dei parametri da imporre alle amministrazioni resistenti; con conseguente condanna della Stazione appaltante anche alla corresponsione della rivalutazione monetaria, degli interessi compensativi e di quelli legali sulla somma risarcitoria che verrà riconosciuta. A sostegno dell'impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate: 1. Violazione e falsa applicazione art. 21 quinquies l. n. 241/1990; violazione art. 5 D. Lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 3, iii) e 54, D. Lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi generali in tema di esercizio del potere di autotutela e di revoca degli atti di gara. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata; 2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria - richiesta di risarcimento del danno. 1.1 - Si è costituito in giudizio il comune di Bari, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. 1.2 - Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 10 novembre 2023, la società Su. Se. S.r.l. ha impugnato, altresì, la determinazione dirigenziale n. 15600 del 12 ottobre 2023 della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP. del comune di Bari, avente ad oggetto L23021 lavori di completamento del sistema ITS comprensivo di centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città . CIG A006143420 Affidamento al r.t.i. Si. s.r.l. (capogruppo mandataria) - Nu. Tr. Es. s.r.l. (mandante), nonché gli ulteriori atti, di cui in epigrafe. Ha reiterato le domande risarcitorie. Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate: - Vizi in via diretta 1. Violazione e falsa applicazione art. 17, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria. Sviamento; - Vizi in via derivata. 2. Violazione e falsa applicazione art. 21 quinquies l. n. 241/1990; violazione art. 5 D. Lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 3, iii) e 54, D. Lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi generali in tema di esercizio del potere di autotutela e di revoca degli atti di gara. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata; 3. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria - richiesta di risarcimento del danno anche da perdita di chance. 1.3 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese. 1.4 - All'udienza pubblica del 22 maggio 2024, la causa è stata introitata per la decisione. 2. - Il ricorso introduttivo è infondato. I motivi aggiunti sono inammissibili. 3. - La Società ricorrente si duole dell'asserita illegittimità della disposta revoca della procedura di accordo quadro, essenzialmente censurando il difetto della motivazione e reclamando la sussistenza del diritto all'aggiudicazione e alla stipula dell'accordo quadro. Conseguentemente, contesta la successiva indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di completamento del sistema ITS comprensivo di centralizzazione semaforica e di revisione del sistema dei varchi nelle zone centrali della città e il relativo bando. Assume, in particolare, che il provvedimento di revoca oggetto di gravame fonda su una motivazione che, ben lungi dal giustificare la revoca della procedura avente ad oggetto l'accordo quadro, al più, avrebbe potuto giustificare lo stralcio dei lavori oggetto del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 453 del 08/06/2023, verificato e validato (soltanto) in data 28.3.2023 avente ad oggetto "lavori di centralizzazione di impianti semaforici dispositivi di gestione del traffico e comunicazione della viabilità ", in quanto divenuti (per responsabilità dell'Amministrazione), incompatibili con le condizioni dell'accordo quadro. Deduce che, da un lato è stata revocata la procedura avente ad oggetto l'accordo quadro e, dall'altro, è stata frettolosamente bandita una gara avente ad oggetto l'intervento di cui al progetto esecutivo approvato, imponendo agli operatori economici termini del tutto incongrui, lì dove, ad oggi, il differimento del termine per la presentazione delle offerte al 2.10.2023 ha ulteriormente ristretto la utile tempistica di esecuzione (tanto che bisognerebbe ipotizzare una consegna dei lavori nel medesimo giorno dell'apertura delle buste); circostanza, questa, tale da rendere più che fondata l'ipotesi di non trovare operatori disponibili. Assume che, proprio a fronte della paventata possibilità di perdere il finanziamento cd. "Monkey" per l'esecuzione dell'intervento, la miglior modalità di tutela dell'Amministrazione non era quella di revocare l'intera procedura dell'accordo quadro, pregiudicando gratuitamente anche l'affidamento riposto dalla Su. Se. nella correttezza dell'operato dell'Amministrazione medesima, ma al contrario, era quella di mantenere in essere e concludere la procedura per l'affidamento dell'accordo quadro. In tal modo, infatti, lì dove l'intervento oggetto di finanziamento "Monkey" sia realizzato al di fuori dell'accordo quadro (in ragione delle particolarissime condizioni da ultimo imposte), l'Amministrazione comunque conserverebbe la possibilità di realizzare i residui interventi, affidandoli direttamente all'impresa risultata idonea in esito alla selezione già effettuata per l'accordo quadro; ove, invece, il finanziamento "Monkey" non dovesse essere più conseguito (ad es. per incongruità dei termini di realizzazione del progetto e mancato reperimento di operatori disponibili ad assumersi siffatto onere di realizzazione), la sussistenza dell'accordo quadro consentirebbe, comunque, all'Amministrazione di ricercare diverse forme di finanziamento e ricalibrare l'intervento e la tempistica di realizzazione, potendo la stessa contare sulla disponibilità dell'operatore già selezionato nella procedura che, allo stato, dunque, risulta essere del tutto immotivatamente revocata. E tanto in coerenza con la natura giuridica dell'accordo quadro, di cui all'art. 3, iii), D. Lgs. n. 50/2016. Deduce, ancora, che la Stazione Appaltante ha atteso oltre un anno, da quando aveva conseguito il finanziamento, per bandire la (prima) gara ed oltre cinque mesi nel tentativo di escludere la ricorrente, salvo poi imporre termini di realizzazione di un intervento assolutamente incongrui, per vero incompatibili non solo con le condizioni dell'accordo quadro, ma con una realistica realizzazione dei lavori. Afferma che la motivazione addotta a sostegno della revoca della procedura per la stipula dell'accordo quadro, giustificherebbe -al più -esclusivamente lo stralcio del primo contratto attuativo, rimanendo invece privo di reale motivazione l'annullamento/revoca della procedura tesa alla stipula dell'accordo quadro, invero utile all'effettuazione dei lavori residui ovvero anche nel caso in cui vada perso il finanziamento "Monkey". In definitiva, non sussisterebbe alcuna delle fattispecie di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Sostiene che il contegno tenuto dalla P.A. avrebbe violato anche l'art. 5 del nuovo codice dei contratti (rispetto dei principi di buona fede e affidamento), in particolare chiedendo la consegna anticipata dei lavori in "pieno agosto", con un relativo termine di realizzazione mai reso noto in sede di bando e incongruo, anche alla luce della mancata disponibilità dei protocolli di comunicazione con la piattaforma Tm., di cui necessitava qualsiasi operatore che non fosse il produttore del software ("La Se.", terzo classificato nella procedura per l'accordo quadro). 4. - Le censure sono infondate. 5. - Invero, è stato in linea generale condivisibilmente osservato che la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228) (T.A.R. Campania, Napoli, sezione ottava, 14 novembre 2019, n. 5368). E ancora: nelle determinazioni di revoca la valutazione dell'interesse pubblico consiste in un apprezzamento discrezionale non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non risulti viziato sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 aprile 2012 n. 1646; T.A.R Campania, Napoli, Sez. I, 12 aprile 2010 n. 1897) (T.A.R. Campania, Napoli, sezione ottava, 14 novembre 2019, n. 5368). Con riferimento ai procedimenti per l'affidamento di commesse pubbliche, è stato, in particolare, a ragione ritenuto che alle pubbliche amministrazioni che si determinino alla attivazione di procedure preordinate alla stipula di contratti, attraverso la selezione concorrenziale e comparativa della miglior controparte, va riconosciuto - prima della conclusione del relativo procedimento - ampio e generale potere (nella prospettiva del costante adeguamento al vincolo finalistico delle loro condotte) di ripensare la scelte operate in ordine alle modalità di selezione delle controparti negoziali, con l'unico limite del rispetto delle regole qualificate di buona fede e dell'affidamento dei concorrenti, suscettibile di essere, se del caso, salvaguardato - fermi gli effetti rimotivi della revoca legittimamente esercitata - in sede di responsabilità precontrattuale, sub specie facti (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831) (Consiglio di Stato, sezione quinta, 10 aprile 2020, n. 2358). Inoltre, per giurisprudenza pressoché costante, l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale - instabile e ad effetti interinali, per la precisione - che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario. Con la conseguenza che la possibilità che ad una aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva costituisce evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare forme di affidamento tutelabili e dunque un qualsivoglia obbligo risarcitorio (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 19 agosto 2016, n. 3646; Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3453). La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente in altri termini di applicare pedissequamente, nei suoi riguardi, la disciplina dettata dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, atteso che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento. Ne deriva che, non essendo configurabile una situazione di legittimo affidamento in capo al soggetto interessato, non è richiesto in siffatte ipotesi un particolare raffronto tra l'interesse pubblico ritenuto preminente e quello privato recessivo e sacrificato, sicchè il passaggio dall'aggiudicazione provvisoria a quella definitiva non è dunque un obbligo della p.a. appaltante, né un diritto dell'aggiudicatario provvisorio (Consiglio di Stato, sezione quinta, 12 settembre 2023, n. 8273). In analoga direzione, è stato così evidenziato che l'onere motivazionale sotteso alla revoca di tali atti deve essere calibrato in funzione della fase procedimentale in cui la stessa interviene e, in definitiva, dell'affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento: l'esplicitazione delle ragioni circa l'interesse pubblico al suddetto ritiro, in altre parole, varia di intensità a seconda della circostanza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva (o addirittura la stipula del contratto) ovvero che il procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non sia ancora completamente giunto a termine (TAR Perugia, sez. I, 16 giugno 2011, n. 172, cit.) (Consiglio di Stato, sezione quinta, 12 settembre 2023, n. 8273). 5.1 - L'applicazione degli illustrati principi conduce alla reiezione delle censure formulate in relazione alla correttezza della disposta revoca (nonchè, conseguentemente, dell'indizione della nuova procedura, contrastata dalla Società ricorrente in stretta connessione con la dedotta illegittimità della revoca degli atti inerenti all'accordo quadro e con il reclamato diritto alla relativa aggiudicazione dell'accordo medesimo). Invero, nella fattispecie concreta de qua, l'Amministrazione, premessa la descrizione del procedimento come svoltosi (in particolare, l'articolata corrispondenza intercorsa con l'operatore economico ricorrente, il ripetuto invito a quest'ultimo rivolto dal Comune alla consegna in via d'urgenza dei lavori inerenti al primo contratto attuativo, l'impossibilità segnalata - da parte della Ditta, la quale ne ha proposto uno suo - del rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo del primo contratto attuativo proposto dalla P.A., il rischio inerente all'impossibilità di utilizzo e alla perdita del finanziamento c.d. "Monkey", necessitante della rendicontazione delle spese sostenute con pagamenti quietanziati effettuati entro il 31 dicembre 2023), è pervenuta alla decisione di revocare in autotutela l'intera procedura di gara (accordo quadro) e di procedere con l'urgenza del caso ad indizione di nuova procedura ad evidenza pubblica che consenta alla stazione appaltante di fruire del finanziamento Monkey. La P.A. ha, in particolare, evidenziato - dopo aver descritto i benefici, in generale, dello strumento dell'accordo quadro in termini di flessibilità nonché di risparmio di tempi e di costi - che, tuttavia, le difficoltà incontrate con l'appaltatore Su. Se. s.r.l. nell'accettare il crono programma proposto dalla Amministrazione con la sottoscrizione del primo contratto attuativo, fa emergere la indisponibilità della Società da un lato, probabilmente sintomatico della difficoltà che gli operatori potrebbero incontrare nell'accettare l'esecuzione dell'intervento così come voluto dalla stazione appaltante. Appare, quindi, indispensabile al fine di tutelare l'interesse pubblico che si sostanzia da un lato nello scongiurare la perdita del finanziamento Monkey da un lato e dall'altro alla esigenza di realizzazione del progetto, previa revoca della procedura di che trattasi, di individuare altra modalità di scelta del contraente più rispondente alle attuali esigenze dell'A.C. Si tratta di valutazioni complessive effettuate sulla scorta della concreta evoluzione del procedimento oggetto di revoca, inerenti alle specifiche commesse pubbliche in questione, che - acquisite alla luce del generale potere di revisione, in autotutela, del proprio operato, spettante alle pubbliche amministrazioni in presenza di idonei motivi, originari o sopravvenuti, di pubblico interesse (cfr. art. 21 quinquies della legge n. 241/1990) e vieppiù in relazione allo stato del procedimento de quo, non pervenuto all'aggiudicazione definitiva - si sottraggono alle proposte doglianze, in quanto - in via dirimente - non implausibilmente ancorate, nella concretezza della situazione, al (radicale) ripensamento in ordine alle più opportune modalità di selezione del contraente e alla rivalutazione delle modalità di realizzazione degli interventi (non più attraverso l'unitario strumento dell'accordo quadro e l'attivazione dei singoli contratti attuativi, ma tramite singoli progetti esecutivi già predisposti dalla P.A. e posti direttamente - e separatamente - a base di gara). Il che comporta anche l'infondatezza delle censure relative al preteso stralcio dei lavori del primo contratto attuativo e del "residuo" mantenimento dell'accordo quadro. Il provvedimento di revoca risulta, quindi, nella specie adeguatamente motivato - nel corretto esercizio del potere ampiamente discrezionale di competenza in subiecta materia - in considerazione del livello di affidamento ingenerato dall'aggiudicazione provvisoria/proposta di aggiudicazione (rispetto al quale l'onere motivazionale facente capo all'Amministrazione risulta attenuato - T.A.R. Lazio, Latina, sezione prima, 16 maggio 2020, n. 164 e giurisprudenza ivi citata, cfr. Consiglio di Stato sez. III 6/3/2018 n. 1441), che, come già detto, è mero atto intermedio del procedimento di gara (senza che possa configurarsi alcun diritto all'aggiudicazione e alla stipula dell'accordo quadro, come - invece - preteso dalla Società ricorrente), la cui eventuale revoca non richiede, per le ragioni sopra illustrate, un'approfondita comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato ma, piuttosto, una valutazione in termini di mera opportunità e convenienza (di pertinenza dell'Amministrazione), congruamente effettuata nel caso in questione e non manifestamente irragionevole (con la conseguente non sindacabilità nel merito da parte di questo giudice). 6. - Parimenti è infondata la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale. Invero, osserva il Collegio che la revoca della intera procedura di accordo quadro (e la conseguente successiva indizione di una nuova gara, con l'urgenza del caso, per il singolo progetto esecutivo, già predisposto e approvato dall'Amministrazione) è stata giustificata sulla base di un (correttamente motivato, per quanto innanzi esposto) ripensamento, tempestivamente avvenuto, in ordine alla migliore corrispondenza all'interesse pubblico delle modalità di gara originariamente prescelte (pervenuta, come detto, alla sola aggiudicazione provvisoria/proposta di aggiudicazione), sul quale hanno, peraltro, inciso, a prescindere da ogni ulteriore rilievo (non pertinente ai fini in esame), anche specifiche circostanze sopravvenute, date essenzialmente proprio dalla situazione in concreto delineatasi all'esito dello svolgimento della selezione in relazione alla specificità della commessa pubblica in questione. Non risultano, quindi, violate le regole di correttezza, essendosi il Comune immediatamente attivato operando un tempestivo ripensamento dell'ontologica e "strutturale" idoneità dell'accordo quadro come procedura di scelta del contraente in relazione alla commessa pubblica de qua. Non si ravvisa, quindi, in capo all'Amministrazione alcuna condotta lesiva dell'incolpevole affidamento dell'operatore privato nella favorevole conclusione dell'accordo quadro (pervenuto, come detto, alla - sola - proposta di aggiudicazione, il che si configura quale ulteriore elemento di attenuazione di detto profilo), né alcuna ingiustificata interruzione delle trattative ex art. 1337 Cod. civ. o colpevole recesso da parte della stazione appaltante e nemmeno è riscontrabile la violazione del dovere di correttezza che deve improntare l'agire della pubblica amministrazione. A ciò si aggiunga che la domanda risarcitoria risulta anche sfornita di adeguata prova, quanto ai costi del personale impiegato (totale euro 19.616,00), essendo al riguardo inidoneo il mero prospetto allegato e depositato in giudizio dalla Società ricorrente. 7. - Vanno disattesi anche i rilievi inerenti all'indennizzo, in quanto, per costante giurisprudenza (tra le tante, Cons. Stato, V, 21 aprile 2016, n. 1600), l'indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili od interinali (quale è l'aggiudicazione provvisoria), ma solamente in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi, e dunque ad effetti durevoli (id est, aggiudicazione definitiva) (Consiglio di Stato, sezione quinta, 21 maggio 2018, n. 3025). Infatti, va osservato che, laddove la misura revisionale incida rimotivamente su atti amministrativi generali (quali sono, come vale ripetere, gli atti indittivi di procedure evidenziali), non sussistono - prima della conclusione, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, del procedimento - posizioni di affidamento qualificato, meritevoli di tutela compensativa indennitaria. Depongono chiaramente in tal senso: a) il confronto sistematico con la analoga regola di cui all'art. 11, comma 4 della l. n. 241/1990, che - con riferimento alle ipotesi in cui il "provvedimento finale" sia, come è sempre possibile, surrogato dall'accordo delle parti - prevede la liquidazione di un indennizzo (peraltro meramente "eventuale") in caso di recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico: laddove è chiaro, per un verso, che il "recesso" in questione - ben diversamente dal quello genericamente codificato all'art. 21 sexies della medesima legge per la facoltà di soluzione unilaterale dei vincoli contrattuali jure privatorum - è strutturalmente e funzionalmente assimilabile alla revoca provvedimentale e che, per altro verso, la tutela indennitaria postula la rimozione di un assetto di interessi "finale", nella specie affidato all'accordo sostitutivo in luogo della decisione conclusiva del procedimento (art. 3 l. cit.); b) l'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, che... evoca l'esercizio dei poteri di "aututela" successivi al consolidamento, con l'aggiudicazione definitivamente efficace, della posizione del concorrente utilmente collocato in graduatoria: il che - se non esclude la più generale facoltà di ritiro degli atti endoprocedimentali - conferma la non (integrale) applicabilità dell'art. 21 quinquies l. n. 241/1990, in assenza di provvedimento "conclusivo del procedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2019, n. 5597; Id., sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323) (Consiglio di Stato, sezione quinta, 10 aprile 2020, n. 2358). 8. - I motivi aggiunti proposti - oltre che per illegittimità derivata, anche per "vizi propri" (deducendo, essenzialmente, la mancata coincidenza tra il termine inderogabile di rendicontazione -31 dicembre 2023 - al fine di mantenere il finanziamento, con quello - 90 giorni - di ultimazione dei lavori, previsto nella nuova gara, il quale ultimo si porrebbe già ben al fuori del termine di rendicontazione che aveva costituito il presupposto della revoca dell'accordo quadro e dell'indizione della nuova gara per il singolo progetto) - avverso l'aggiudicazione definitiva della nuova gara sono inammissibili, in ragione della mancata partecipazione della Società ricorrente alla nuova gara, il che ne impedisce la contestazione dei relativi esiti: invero, legittimato ad impugnare l'esito di una gara pubblica è solamente colui che vi abbia partecipato, in ragione della vantata posizione differenziata con il potere pubblico derivante proprio dalla partecipazione (Consiglio di Stato, sezione settima, 28 dicembre 2022, n. 11519; in termini, T.A.R. Lombardia, Milano, sezione quarta, 6 febbraio 2023 n. 311). Sussistono anche profili di improcedibilità dei motivi aggiunti, attesa l'acclarata legittimità della revoca dell'accordo quadro (e, conseguentemente, dell'indizione della nuova procedura, contrastata dalla Società ricorrente in stretta connessione con la dedotta illegittimità della revoca degli atti inerenti all'accordo quadro e con il reclamato diritto alla relativa aggiudicazione dell'accordo medesimo). 9. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso introduttivo deve essere respinto e i motivi aggiunti proposti in corso di causa vanno dichiarati inammissibili. 10. - La complessità della vicenda in questione giustifica la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) respinge il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti, proposti in corso di causa. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri - Presidente Vincenzo Blanda - Consigliere Maria Luisa Rotondano - Consigliere, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 279 del 2024, proposto da Me-Sy. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Do. An. e Fa. Bu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via (...); contro Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ra. Tr. e Mi. Di La., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Al. It. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sa. St. Da., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'ANNULLAMENTO -della nota prot. n. 8881 del 31.01.2024 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, adottata a seguito dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 27.12.2023, con la quale l'Ente -all'esito della condivisione dell'opposizione della controinteressata, Al. It. s.p.a., all'ostensione integrale dei documenti richiesti "al fine della tutela commerciale"- ha ritenuto di accordare l'accesso a tutti i documenti richiesti solo previo il loro integrale oscuramento; nonché per l'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all'ostensione integrale e senza alcun omissis degli atti richiesti il 27.12.2023, ossia l'"Offerta tecnica di Al. con evidenza dei valori/dati dichiarati dalla stessa ai fini dell'assegnazione dei punteggi (ex. organizzazione per l'esecuzione del servizio, tempi e modalità di inventariazione, tempistica di riparazione, altre proposte migliorative, etc.)" e i "Giustificativi presentati a supporto della congruità dell'offerta"; nonché per la CONDANNA dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari all'esibizione e al rilascio di tutti i documenti richiesti in forma integrale e senza alcun oscuramento; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Al. It. s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti l'avv. Do. An., anche su delega orale dell'avv. Fa. Bu., per la ricorrente, l'avv. Mi. Di La. per l'Azienda, e l'avv. Al. Re., su delega orale dell'avv. Sa. St. Da., per la controinteressata; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.- In data 29 dicembre 2022 veniva indetta la "Gara europea a procedura aperta per la gestione dello strumentario chirurgico riutilizzabile in uso presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria-Consorziale Policlinico di Bari, tramite accordo quadro da stipularsi con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016" (CIG 9670443E01). In esito alla valutazione delle offerte, previo accertamento della congruità, risultava collocata al primo posto l'offerta presentata dall'odierna controinteressata, Al. It. s.p.a. (d'ora in poi Al.); in suo favore il RUP formulava dunque la proposta di aggiudicazione nella seduta pubblica del 18 dicembre 2023. Il Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Me-Sy. e da St. s.p.a. (d'ora in poi Raggruppamento), classificatosi al secondo posto, presentava quindi -in data 27 dicembre 2023- istanza di accesso agli atti richiedendo, in particolare, il rilascio dell'"Offerta tecnica di Al. con evidenza dei valori/dati dichiarati dalla stessa ai fini dell'assegnazione dei punteggi (ex. organizzazione per l'esecuzione del servizio, tempi e modalità di inventariazione, tempistica di riparazione, altre proposte migliorative, etc.)" e i "Giustificativi presentati a supporto della congruità dell'offerta" stessa. Nella parte del modulo riservato alla "Motivazione della richiesta" inseriva la seguente dichiarazione: "Analisi dell'offerta tecnica per comprendere le motivazioni che hanno condotto ad un identico punteggio finale (70/70), trattandosi di un'analisi basata su molteplici aspetti, non solo qualitativi, ma anche e soprattutto quantitativi, in considerazione del fatto che l'offerta tecnica ha un peso preponderante (70%) ai fini dell'aggiudicazione; - Analisi dei giustificativi presentati a supporto della congruità dell'offerta" (doc. 7). Con nota prot. 19681 del 10.01.2024 (doc. 8), il RUP invitava quindi Al. a formulare specifiche motivazioni a sostegno dell'eventuale opposizione, con riferimento ad ogni parte dell'offerta tecnica, nonché alle giustificazioni rese nell'ambito del sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta; e, con ulteriore nota prot. 8881 del 31.01.2024 (doc. 10), il Direttore Area Gestione Tecnica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria dichiarava che, con nota prot. n. 5335 del 22.01.2024, Al. si era opposta al rilascio dei documenti richiesti "al fine della tutela commerciale" precisando conseguentemente "di inviare i documenti opportunamente oscurati". Con il gravame in epigrafe, pertanto, il suddetto Raggruppamento: a) impugnava la nota prot. n. 8881 del 31 gennaio 2024, con la quale l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, all'esito della condivisione dell'opposizione della controinteressata all'ostensione integrale dei documenti richiesti "al fine della tutela commerciale", riteneva di accordare l'accesso previo integrale oscuramento dei documenti richiesti; b) chiedeva l'accertamento del diritto della ricorrente all'ostensione integrale e senza alcun omissis degli atti richiesti; c) chiedeva, infine, la condanna dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari all'esibizione e al rilascio di tutti i documenti in forma integrale e senza alcun oscuramento. A fondamento del gravame venivano dedotti due motivi, il secondo dei quali articolato in tre distinti profili. Si costituivano in giudizio sia l'Azienda resistente in data 7 marzo 2024, sia la controinteressata Al. il 20 marzo successivo, contestando la fondatezza del ricorso e depositando documenti sconosciuti al Raggruppamento ricorrente; questo, pertanto, si vedeva costretto alla proposizione di motivi aggiunti con memoria notificata il 30 maggio 2024, prodotta in giudizio in pari data, nella quale dichiarava altresì il sopravvenuto difetto di interesse al primo motivo di ricorso in ragione della revisione di una circostanza in punto di fatto (l'opposizione di Al. all'ostensione era pervenuta il 19 e non già il 22 successivo secondo il riferimento contenuto nella richiamata nota dell'Azienda ospedaliera n. 8881/2024). Conseguentemente, la discussione del ricorso -originariamente fissata per il 18 giugno 2024- veniva rinviata alla camera di consiglio del 17 settembre successivo. All'esito di tale camera di consiglio la causa era trattenuta in decisione. 2.- In via preliminare devono essere esaminate e respinte le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse formulate rispettivamente dall'Azienda resistente e dalla controinteressata Al. sotto due distinti profili. 2.1.- L'Azienda resistente sostiene che il Raggruppamento ricorrente abbia addotto un mero interesse generico all'ostensione, non fornendo alcun elemento circostanziato a sostegno dell'effettiva necessità di visionare i contenuti della documentazione richiesta; e la giurisprudenza prevalente avrebbe interpretato tale "concreta necessità " in termini di "stretta indispensabilità " avuto riguardo alle censure formulate. Orbene, l'eccezione non convince giacché presuppone l'indiscussa ricorrenza di un'ipotesi di segreto tecnico industriale o commerciale che, nella fattispecie, non appare adeguatamente supportata dagli argomenti -scarni, come sarà meglio chiarito al punto 3- opposti dalla controinteressata. 2.2.- La controinteressata, a sua volta, ha collegato l'eccezione di carenza di interesse al gravame dapprima alla mancata impugnazione dell'aggiudicazione e, a seguito della proposizione di apposito gravame avverso l'aggiudicazione stessa (ricorso n. 856/2024 pendente innanzi a questa Sezione), all'asserita proposizione tardiva di questa. Deve in proposito richiamarsi una recente pronunzia del Tar Venezia, al cui iter argomentativo si rinvia, che ha sancito l'autonomia della richiesta di accesso rispetto alla proposizione del ricorso (cfr. sentenza n. 1753/2024). Così vi si legge a pag. 16: "Il fatto, poi, che il Consorzio.... ad oggi, non abbia proposto alcuna impugnazione sulla scorta dei documenti già ostesi non esclude, ma anzi potrebbe giustificare, a fortiori, come del resto dedotto nel ricorso introduttivo, la necessità di ottenere l'ostensione della documentazione tecnica ad oggi oscurata, poiché dall'esame della stessa potrebbero emergere gli unici elementi censurabili". Dell'eventuale tardività del gravame contro l'aggiudicazione si discuterà, poi, nella relativa sede. 3,. Sgombrato dunque il campo dalle eccezioni preliminari e preso atto della rinunzia al primo motivo di gravame formalizzata dal Raggruppamento ricorrente nella memoria del 30 maggio scorso (cfr. punto 3), può essere accolto il secondo motivo, precisato nella memoria notificata il 30 maggio 2024, sulla scorta di un precedente conforme del Tar Friuli Venezia Giulia espressamente richiamato dalla difesa ricorrente, pronunziato in relazione ad una procedura di gara avente un oggetto identico a quello della gara che viene oggi in considerazione, alla quale pure aveva partecipato Al. opponendo alla richiesta di accesso una motivazione sovrapponibile a quella che si rinviene nella fattispecie che ci occupa. Il riferimento è alla sentenza n. 37/2023, di cui si riporta un passaggio dirimente: "La genericità delle ragioni spese dalla società controinteressata a supporto della dichiarazione ostativa all'ostensione resa non consente, pur tuttavia, di "comprovare" - come è specifico onere dell'offerente - la presenza di "segreti tecnici e commerciali" che soli precludono l'esercizio del diritto di accesso. "Segreti" che - come evidenziato dal Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, nella sentenza 21 dicembre 2021, n. 13253 e, poi, ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella pronuncia 29 novembre 2022, n. 10498 che l'ha confermata - "sono cosa diversa dalle più generiche cognizioni e/o competenze (cd. "abilità lavorative") possedute da un operatore economico per svolgere in modo ottimale un'attività o una professione". A ben osservare, infatti, la controinteressata difende solo "metodologie di servizio ed organizzative e soluzioni tecnologiche", che reputa avere "carattere di originalità ", ma non già a veri e propri segreti industriali o commerciali. Anche questo TAR ha, però, già avuto modo di osservare in un ana precedente che non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l'affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio "know how", bensì è necessario che sussista una informazione "precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali).." (cfr. pagg. 9/10). Dalla stessa sentenza si evince la motivazione addotta in quel caso da Al. a sostegno della sussistenza del segreto commerciale che risultava, invero, così formulata: "di non autorizzare (ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii), l'eventuale accesso agli atti da parte di terzi (mediante visione e/o estrazione di copia) dei seguenti paragrafi della Documentazione Tecnica, inclusi relativi allegati: 1) Relazione tecnica descrittiva < Modalità di esecuzione delle attività manutentive> ; 2) Relazione tecnica descrittiva < Collaudo e gestione inventariale> ; 3) Relazione tecnica descrittiva < Gestione ricambi e materiali a vita finita> ; 4) Relazione tecnica descrittiva < Gestione tecnico/amministrativa trasversale> ; 5) Relazione tecnica descrittiva < Organizzazione e soluzioni logistiche> ; 6) Relazione tecnica descrittiva < Migliorie proposte> ", in quanto "il progetto tecnico presentato (...), nei capitoli/paragrafi indicati, contiene metodologie di servizio ed organizzative e soluzioni tecnologiche aventi carattere di originalità, come tali da considerarsi importanti segreti tecnici e commerciali, in quanto espressione di un patrimonio aziendale e di know-how maturato nel corso di anni e frutto di ingenti investimenti in attività di ricerca e sviluppo"; altresì precisando che "(...) l'eventuale divulgazione di tali informazioni comporterebbe l'elevato rischio della riproduzione pedissequa da parte di altri concorrenti in analoghe procedure di gara, con grave ed evidente danno per le scriventi" e che "(...) il progetto descrive ampiamente le caratteristiche delle soluzioni proposte; ciò espone il nostro patrimonio, se messo liberamente a disposizione, al rischio di plagio da parte dei concorrenti, riducendo il vantaggio competitivo che Al. It. S.p.A. ha maturato a costo di grandi investimenti ed impegno" (cfr. pagg.8, ult. cpv. e 9). E' sufficiente riportare le ragioni opposte dalla controinteressata Al. nella fattispecie all'esame per concludere in favore dell'omogeneità delle dichiarazioni rese il 13 aprile 2023 in questa gara e quelle rese nella gara precedente: "La documentazione, come sopra indicato, contiene metodologie di servizio ed organizzative, soluzioni tecnologiche, sistemi informatici, aventi carattere di originalità e come tali da considerarsi importanti segreti tecnici e commerciali, in quanto espressione di un patrimonio aziendale e di know-how maturato nel corso di anni e frutto di ingenti investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Una parte significativa di tali segreti tecnici, per loro natura, è difficilmente tutelata attraverso la salvaguardia della proprietà industriale, ad esempio mediante brevetti; ne consegue l'importanza di impedire la visione della documentazione con i dettagli progettuali dei nostri servizi alle ditte potenzialmente concorrenti. Infatti, l'eventuale divulgazione di tali informazioni comporterebbe l'elevato rischio della riproduzione pedissequa da parte di altri concorrenti in analoghe procedure di gara, con grave ed evidente danno per la scrivente. Proprio al fine di consentire al Cliente la valutazione tecnica dell'offerta la relazione descrive nel dettaglio le caratteristiche delle soluzioni proposte; ciò espone il nostro patrimonio, se messo liberamente a disposizione, al rischio di plagio da parte dei concorrenti, riducendo il vantaggio competitivo che Al. It. S.p.A. ha maturato a costo di grandi investimenti ed impegno" (cfr. doc. 3 del deposito della controinteressata in data 28 maggio 2024). Si richiama -come detto- l'iter argomentativo del precedente citato, essendo palese che, anche nel caso di specie, per comprendere se l'attribuzione dei punteggi sia corretta e verificarne la legittimità risulta imprescindibile l'esame della documentazione tecnica ed economica richiesta. 4.- In sintesi, il ricorso va accolto e, per l'effetto: -annullato il provvedimento impugnato laddove è stato consentito alla ricorrente soltanto l'accesso alla documentazione della controinteressata oscurata, sulla scorta della dichiarazione da quest'ultima resa; -accertato il diritto della società interessata ad ottenere copia della documentazione richiesta senza oscuramento entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Le spese di lite seguono parzialmente la soccombenza e vengono liquidate in favore del Raggruppamento ricorrente nella misura indicata in dispositivo a carico dell'Azienda ospedaliera. Compensate nei confronti della controinteressata. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l'Azienda intimata al pagamento delle spese di lite in favore del Raggruppamento ricorrente, che vengono liquidate nell'importo complessivo di Euro 700,00 (settecento/00), oltre oneri di legge; compensa le spese stesse con la società controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Orazio Ciliberti - Presidente Giacinta Serlenga - Consigliere, Estensore Donatella Testini - Consigliere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 575 del 2020, proposto da Polisportiva Gr. a Sa. - Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sa. St. Da. e Do. Zi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cl. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Sa. Cl. Associazione sportiva dilettantistica, non costituita in giudizio; "per l'annullamento PREVIA CONCESSIONE DELLA TUTELA CAUTELARE: - della Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del benessere della Regione Puglia 30.12.2019, n. 1228, pubblicata sul BURP n. 20 del 13.02.2020, recante ad oggetto "L.R. 33/2006 e s.m.i. - DGR n. 1365/2019 e DGR n. 1380/2019 Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati - Asse 3, Azione 6 - Anno 2019. Graduatoria provvisoria ed impegno di spesa", con la quale l'Amministrazione regionale, valutando l'ammissibilità alla procedura, sulla base dei requisiti formali previsti dall'avviso pubblico, dei soggetti richiedenti il contributo, ha escluso la ricorrente in quanto asseritamente non riconducibile alla categoria dei beneficiari previsti dall'avviso medesimo; - della comunicazione di non ammissione ai benefici richiesti effettuata nei confronti della ricorrente da parte dell'Amministrazione regionale con nota PEC del 4.03.2020; - della nota ex art. 10-bis l. n. 241/1990 prot. n. AOO_057/PROT/11.02.20.20/442 con la quale l'Amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 10-bis L. n. 241/1990, preannunziava alla ricorrente la non ammissione della stessa alla procedura a causa della mancata considerazione, da parte dell'avviso pubblico e fra i possibili beneficiari dei contributi in concorso, delle società sportive dilettantistiche; - della comunicazione a mezzo di posta elettronica ordinaria 27.02.2020 con la quale l'Amministrazione regionale, riscontrando le osservazioni inviate dalla ricorrente avverso la nota di preavviso dell'11.02.2010, confermava l'assunto già comunicato con quest'ultima; - di ogni e qualsivoglia altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell'interesse: - la Determinazione dirigenziale della Sezione Amministrazione, Finanza E Controllo In Sanità - Sport Per Tutti della Regione Puglia 30.04.2020 n. 88 recante ad oggetto "L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di Soggetti Privati (Asse 3 - Azione 6) DDn. 715/2019. Approvazione Graduatoria Definitiva" con la quale l'Amministrazione Regionale, all'esito della fase di ammissione al procedimento, ha proceduto alla valutazione comparativa dei progetti presentati, approvando, unitamente alle risultanze della gra, la relativa graduatoria di merito definitiva; - in subordine l'avviso pubblico, approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia n. 715 dell'1.08.2019, pubblicata nel BURP n. 90 dell'8.08.2019, nella parte in cui, al paragrafo 3.1 ("Beneficiari"), ha mancato di includere espressamente, nel novero dei possibili destinatari delle misure agevolative, le società sportive dilettantistiche prive di scopo di lucro"; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Al. Mu., in sostituzione dell'avvocato Sa. St. Da., per la parte ricorrente e Cl. Pe. per la Regione Puglia; 1. Con la determinazione del Dirigente della Sezione promozione della salute e del benessere della Regione Puglia n. 715 del I agosto 2019, pubblicata nel BURP n. 90 dell'8 agosto 2019, avente ad oggetto "L.R. 33/2006 e s.m.i. - DGR n. 1365/2019 e DGR n. 130/2019. Adozione Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati (Asse 3. Azione 6)", l'Amministrazione regionale indiceva una procedura ad evidenza pubblica, approvando il relativo avviso pubblico, per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati, dettata dall'opportunità di sovvenzionare interventi finalizzati alla promozione sociale delle comunità locali mediante la nuova realizzazione o la riqualificazione di impianti sportivi per promuovere, attraverso lo sport, opportunità di inclusione sociale di soggetti svantaggiati. 2. I possibili beneficiari della sovvenzione erano individuati (paragrafo 3.1 dell'avviso pubblico) nelle "associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, della L. n. 289/2002, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata", nonché nelle "associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale che perseguano prevalentemente finalità sportive e ricreative senza scopo di lucro" e, infine, nelle "parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti di altre confessioni religiose". 3. Con nota dell'11 febbraio 2020 l'Amministrazione regionale preannunciava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi e, contestualmente, la non ammissione della odierna ricorrente in quanto "società sportiva dilettantistica", come tale estranea al novero dei soggetti ammessi a richiedere gli incentivi di cui si tratta. 4. La ricorrente riscontrava tale comunicazione attraverso proprie osservazioni del 24 febbraio 2020 con le quali, evidenziando la sostanziale assimilazione, dal punto di vista normativo e ordinamentale, delle società sportive dilettantistiche non perseguenti finalità lucrative alle associazioni sportive dilettantistiche, lamentava il carattere ingiustamente discriminatorio dell'esclusione comminatale. 5. L'Amministrazione regionale riscontrava, a sua volta, le osservazioni della ricorrente attraverso una comunicazione di posta elettronica ordinaria del 27 febbraio 2020 con la quale confermava le ragioni della mancata ammissione della ricorrente alla procedura per le ragioni già esternate con la nota datata 11 febbraio 2020. 6. Successivamente aveva luogo la pubblicazione sul BURP n. 20 del 13 febbraio 2020 della determinazione dirigenziale 30 dicembre 2019 n. 1228, avente ad oggetto l'approvazione della preannunciata graduatoria provvisoria, mentre, in data 4 marzo 2020, aveva luogo la comunicazione a mezzo PEC alla medesima ricorrente della mancata ammissione alla procedura. 7. Ritenendo di essere pregiudicata dal provvedimento di mancata ammissione, la società Polisportiva Gr. a Sa. ne ha chiesto l'annullamento al Tar unitamente agli atti presupposti e all'avviso pubblico, nella parte in cui, al paragrafo 3.1 ("Beneficiari"), ha mancato di includere espressamente, nel novero dei possibili destinatari delle misure agevolative, le società sportive dilettantistiche prive di scopo di lucro. 8. A sostegno del gravame sono state articolate le seguenti censure così rubricate: "I -VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 90, COMMA 17, L. N. 289/2002. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, L.R. N. 33/2006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. II - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 90, COMMA 17, L. N. 289/2002. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, L.R. N. 33/2006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. - III - Illegittimità derivata". 9. La Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato in fatto e in diritto. L'Ente ha depositato un'articolata memoria difensiva. Le parti hanno depositato memorie di precisazione delle rispettive conclusioni. La controversia è passata in decisione all'udienza pubblica del 13 marzo 2024. 10. Con il primo motivo, la società sportiva ricorrente lamenta che l'Amministrazione regionale, riservando alle sole associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di beneficiare di sovvenzioni economiche con la procedura indetta, abbia violato la normativa di settore, e cioè gli articoli 90, comma 17 della legge n. 289 del 2002 e 8 della legge Regione Puglia n. 33 del 2006, e abbia dato un'interpretazione dell'avviso pubblico discriminatoria, nonostante la sostanziale assimilazione dei due enti - associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche - emerga dalle fonti citate. Sostiene, in primo luogo, la deducente che "l'avviso pubblico, rivolgendosi (al paragrafo 3.3.) alle Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, L. n. 289/1992, intendeva fare riferimento e comprendere, nell'elenco dei possibili beneficiari, anche le Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro parimenti prese in considerazione da parte della medesima norma". L'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002 si rivolgerebbe, più in particolare, ai due enti considerati in ragione del tratto comune costituito dalla mancanza dello scopo di lucro. Emergerebbe, d'altra parte, una disciplina unitaria per entrambe le categorie di enti sportivi, così come si desume dal comma 18 dello stesso articolo 90 sopra citato: a) in tema di modalità di costituzione e di obblighi statutari; b) in materia di incompatibilità per gli amministratori dei due enti, ai sensi del comma 18-bis; c) a proposito del trattamento fiscale riservate alle due categorie di enti sportivi. Sarebbe pertanto confermata l'integrale assimilazione da parte dell'ordinamento delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro alle associazioni sportive dilettantistiche, dato questo emergente finanche dalle circolari dell'Agenzia delle entrate che hanno sempre considerato in maniera unitaria le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (si cita, sul punto, Agenzia delle Entrate, Circ. 22.04.2003, n. 21/E la quale, fra l'altro, chiarisce "le associazioni e le società sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti sono iscritte nell'apposito registro istituito presso il CONI ai sensi del comma 20 dell'art. 90 della L. n. 289 del 2002"). Conferma inequivocabile del trattamento unitario riservato ai due enti sportivi si trarrebbe anche dall'art. 8 della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2006, n. 33, recepita dagli atti della procedura ad evidenza pubblica, che stabilisce, all'art. 8 ("Contributi regionali"), che "i contributi regionali di cui al presente titolo", in conto capitale o in conto interesse, sono concessi ogni anno per la costruzione di impianti sportivi, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, oltre che per l'acquisto di impianti esistenti, ad una nutrita schiera di soggetti fra i quali, alla lettera c), le "società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, della L. n. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata". In definitiva, sarebbe possibile enucleare dai dati normativi esaminati la figura generale dell'ente sportivo senza fini di lucro, del quale l'associazione sportiva dilettantistica e la società sportiva dilettantistica costituirebbero due modi di essere che non giustificano in alcun modo un trattamento diversificato. Conferma ulteriore dell'impossibilità di operare una discriminazione fra ASD e SSD, peraltro proprio per quel che concerne l'impiantistica sportiva pubblica, si rintraccerebbe nella previsione dell'art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002, la quale, prevedendo che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento", confermerebbe che l'ordinamento, anche per quel che concerne l'affidamento in gestione di impianti sportivi pubblici, abbia inteso fornire una considerazione unitaria e congiunta delle ASD e delle SSD. Sarebbe poi significativo che tanto il paragrafo 1.1. dell'avviso pubblico ("Finalità "), quanto quello 3.1. ("Soggetti ammessi alla presentazione della domanda") facessero riferimento semplicemente non già, fra i vari possibili beneficiari degli incentivi, alle ASD in quanto tali, ma alle "associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, L. n. 289/2002 e s.m.i.", richiamando cioè espressamente la norma che, lungi dal limitarsi ad assimilare le SSD alle ASD, ne prevede, al contrario, una considerazione congiunta ed unitaria, assumendo che "le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica [...]; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato [...]; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro". 11. La ricorrente prospetta, in subordine, con il secondo mezzo, la necessità di ritenere che l'illegittimità che inficia il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla procedura risenta dell'illegittimità dello stesso avviso pubblico, nelle clausole sopra indicate di cui ai paragrafi 1.1. e 3.1., laddove interpretate come permissive della partecipazione in favore delle sole ASD e non anche delle SSD, per evidente violazione della normativa di cui all'art. 97 della legge n. 289/2002 e dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2006 e per tutte le ragioni già innanzi illustrate a supporto della necessità di interpretare l'avviso pubblico in senso favorevole all'ammissione alla procedura anche delle SSD. 12. In ultima analisi, si prospetta l'illegittimità derivata degli atti ulteriori della procedura ad evidenza pubblica in esame, i quali risentirebbero degli stessi vizi che inficiano il provvedimento di non ammissione della ricorrente. 13. Il ricorso non è fondato. La tesi della ricorrente poggia su un'operazione interpretativa suggestiva che, però, non regge ad alcune obiezioni tratte dall'esame della stessa normativa di riferimento. Si osserva, in particolare, che dalla lettura dell'articolo 90 della legge 289 del 2002 non è lecito inferire la conclusione di una assimilazione totale dei due enti, - come pretenderebbe la ricorrente - tale da non giustificare alcun trattamento differenziato in concreto. Il primo comma della disposizione citata stabilisce, infatti, che "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro." Questo significa che le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro beneficiano espressamente dello stesso regime agevolato a fini fiscali cui sono assoggettate le associazioni sportive dilettantistiche. Sostenere, invece, che l'assimilazione sia totale ai fini del trattamento riservato dall'ordinamento ai due enti costituisce, ad avviso del Collegio, conclusione eccessiva la quale non riceve conferme dalle disposizioni della legge della Regione Puglia n. 33 del 2006, né dallo stesso avviso pubblico. La tesi della ricorrente non trae alimento da quanto previsto dall'articolo 8 della legge Regione Puglia n. 33 del 2006. La norma stabilisce che "I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ogni anno, in conto capitale o, ove stipulate, le convenzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2 in conto interesse, per la costruzione, l'eliminazione delle barriere architettoniche, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l'acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale di cui all'articolo 7, comma 1, ai seguenti soggetti: a) enti locali; b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale; c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della L. n. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata; e) parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose; f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro; f-bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte". Le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro possono ricevere contributi regionali perché sono incluse tra le categorie di potenziali beneficiari degli stessi ma la norma stabilisce che ciò avvenga in coerenza con il piano triennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1. Ciò lascia agevolmente desumere che la Regione dispone di uno spazio di discrezionalità nell'individuare di volta in volta alcuni beneficiari piuttosto che altri nel contesto di una programmazione con un orizzonte temporale ben delimitato. Quanto all'avviso pubblico, è vero che lo stesso, quando individua i soggetti beneficiari dei contributi, fa riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002. Ma il rinvio a questa disposizione non autorizza a ritenere che l'Amministrazione regionale abbia inteso includere tra i beneficiari dei contributi regionali a sostegno dell'impiantistica sportiva anche le società sportive dilettantistiche. La lettura dell'avviso pubblico milita in direzione totalmente opposta. Infatti, il bando individua, al paragrafo 3.1. "Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze", la categoria dei potenziali "beneficiari" delle agevolazioni in questione, disponendo espressamente che "Possono accedere ai contributi di cui al presente Avviso: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, legge 289/2002 e ss.mm.ii., purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata (Associazioni sportive unite anche in consorzi, operanti sul territorio della Regione Puglia); le Associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza finalità di lucro; le Parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla chiesa cattolica nonché enti di altre confessioni religiose". L'esegesi dell'avviso pubblico non lascia spazio ad alcun dubbio: le categorie di beneficiari sono tassativamente indicate ed è escluso che tra i beneficiari dei contributi possano essere annoverate le società sportive dilettantistiche. Di fronte alla chiara e inequivoca individuazione dei soggetti beneficiari la Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali, dopo aver interpellato sul punto il RUP, ha espressamente stabilito che non avrebbe proceduto alla valutazione, ai fini selettivi, delle proposte progettuali presentate da soggetti non rientranti nelle categorie dei "Beneficiari" individuate dal bando, qualora tale circostanza fosse emersa in fase di verifica preliminare dei requisiti formali e sostanziali di ammissibilità delle istanze di agevolazione (v. verbale n. 1 del 4 dicembre 2019, doc. 6). Ed è proprio quanto ha rilevato nell'esaminare l'istanza presentata da Polisportiva Gr. a Sa. SSD a r.l. (contrassegnata con il nr. 113) nella seduta del 17 dicembre 2019. In sede di valutazione preliminare, infatti, la Commissione ha dato atto che "Sulla base di quanto riportato nell'atto costitutivo, è emerso che il soggetto è società sportiva dilettantistica. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 3.1 del bando, non rientra tra i soggetti ammessi a beneficio. Pertanto, non si dà luogo alla compilazione della griglia di punteggio." Erra, pertanto, parte ricorrente nel ritenere che, nel caso di specie, l'Amministrazione regionale sia incorsa in un presunto "errore di valutazione e di interpretazione tanto dell'avviso pubblico, quanto della normativa considerata, ciò perché l'avviso pubblico... intendeva fare riferimento e comprendere, nell'elenco dei possibili beneficiari, anche le Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro parimenti prese in considerazione da parte della medesima norma". Non si può fare a meno di sottolineare che l'avviso pubblico è attuativo di un preciso indirizzo politico approvato in sede regionale con la delibera n. 1380 del 23.7.2019, con la quale la Giunta regionale ha dato indirizzo al Dirigente della Sezione promozione della salute e del benessere di adottare uno specifico avviso pubblico a graduatoria per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati rivolto in particolare alle stesse categorie poi pedissequamente contemplate nell'avviso. 14. Quanto alla ritenuta illegittimità delle previsioni dell'avviso pubblico nella parte in cui esse circoscrivono i beneficiari dei contributi regionali alle sole associazioni sportive dilettantistiche è la difesa della Regione a evidenziare correttamente che la società ricorrente avrebbe dovuto onerarsi di impugnare nei termini le prescrizioni dell'avviso stesso per il loro carattere immediatamente escludente. Sotto tale profilo, il Collegio non dubita che, proprio in virtù della non equivocità delle espressioni usate e per la natura del rinvio operato dal paragrafo 3.1. all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, la società sportiva fosse in condizione di avvedersi della immediata lesività della previsione relativa ai soggetti beneficiari dei contributi. Si è già detto che alla esclusione delle società sportive dilettantistiche dal cata dei beneficiari dei contributi si sarebbe potuto pervenire in base ad una ragionevole esegesi delle prescrizioni dell'avviso pubblico, il che avrebbe imposto l'immediata loro impugnazione. Consegue da tanto l'infondatezza della domanda subordinata formulata dalla ricorrente sub 2. 15.Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte è infondata anche la censura di illegittimità derivata degli atti di approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi non ravvisandosi profili di criticità nell'avviso pubblico, e nel provvedimento impugnato in principalità . 16. Il ricorso è dunque conclusivamente respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura complessiva di Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati: Giuseppina Adamo - Presidente Carlo Dibello - Consigliere, Estensore Silvio Giancaspro - Primo Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 981 del 2024, proposto da Mo. Pi., rappresentato e difeso dall'avvocato An. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Co. An., non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis) n. 48 del 23 Maggio 2024, trasmessa al ricorrente con apposita nota del Segretario Comunale del 24 Maggio 2024, avente ad oggetto "Revoca dell'incarico di Organo di Revisione economico - finanziario, art. 235, comma 2 del D. Lgs. 267/2000", con la quale è stato revocato, per ravvisato grave inadempimento, l'incarico di Revisore Unico dei Conti presso il Comune di (omissis) conferito per il triennio 2022/2025 nei confronti del ricorrente; - e di ogni atto comunque collegato, presupposto quale la proposta di deliberazione consiliare n. 750 del 21 Maggio 2024 e/o consequenziale anche non conosciuto e, pertanto, della deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis) n. 52 del 20 Giugno 2024 di nomina del nuovo Revisore dei Conti del predetto Comune, Dr. Co. An.. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. Marco Martone e uditi l'Avv. A. Me. per la parte ricorrente e l'Avv. R. Pi., in sostituzione dell'Avv. S. St. Da., per il Comune di (omissis); Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 1. Con ricorso notificato in data 21 Luglio 2024, tempestivamente depositato, il Dr. Mo. Pi., premesso di essere stato nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di (omissis) per il triennio 2022/2025, giusta deliberazione commissariale n. 22 del 14 Luglio 2022, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis) n. 48 del 23 Maggio 2024 di revoca del proprio incarico di Revisore Economico Finanziario ed ogni atto comunque collegato, presupposto, quale la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 750 del 21 Maggio 2024, e/o consequenziale, anche non conosciuto e pertanto, anche, la deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis) n. 52 del 20 Giugno 2024 di nomina del nuovo Revisore dei Conti, Dr. Co. An.. La parte ricorrente ha esposto, in punto di fatto, di aver sempre esplicato correttamente e diligentemente il proprio incarico professionale, mediante la redazione di pareri ed osservazioni per il risanamento dell'Ente Comunale, sollecitando altresì il recupero dei crediti e promuovendo tutte le attività connesse con la propria funzione pubblica. Ciononostante, con la deliberazione consiliare in questa sede gravata, il Comune di (omissis) ha disposto, ai sensi dell'art. 235 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000, la revoca dell'incarico professionale di che trattasi sulla base del rilievo secondo cui l'odierno ricorrente sarebbe stato gravemente inadempiente rispetto agli obblighi di legge. 1.1. La parte ricorrente, lamentando l'illegittimità degli atti comunali gravati, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate. 1.2. Con il primo motivo di gravame, è stata dedotta la violazione di legge - errata applicazione della normativa relativa alla revoca del Revisore - omissione di ogni fase prodromica alla delibera di revoca del Revisore - violazione del diritto di difesa, in quanto la revoca dell'incarico in questione sarebbe avvenuta senza alcuna preventiva diffida e, comunque, senza alcun adeguato preavviso, dal momento che l'O.d.g. "aggiuntivo" era stato comunicato con p.e.c. del 22 Maggio 2024, ossia a (solo) ventiquattro ore dalla apposita seduta del Consiglio Comunale. 1.3. Con il secondo motivo di gravame, è stata contestata la violazione di legge per omessa comunicazione della procedura di revoca al Revisore - eccesso di potere per aver avviato il procedimento senza informare il Revisore, per avere il Comune di (omissis) comunicato a mezzo p.e.c. il 22 maggio 2024 l'O.d.g. "aggiuntivo" senza ivi indicare le motivazioni inerenti la proposta di revoca dell'incarico. 1.4. Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del Regolamento Comunale - omesso rispetto dei termini di notifica degli O.d.g aggiuntivi e delle proposte di deliberazione previsti dall'art. 25, 26 e dall'art. 28 del Regolamento Comunale, in quanto non vi sarebbe stata un'adeguata informazione sui contenuti dell'O.d.g. "aggiuntivo" anche nei confronti dei Consiglieri Comunali. 1.5. Con il quarto articolato motivo, è stata censurata la violazione di legge: violazione degli artt. 235, comma 2, 239 comma 1 lett. d) e 240 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. per insussistenza dei presupposti della revoca - eccesso di potere: falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto al fine di giungere all'immotivata revoca con inidonee motivazioni; in particolare, la parte ricorrente ha analiticamente contestato gli addebiti contenuti nella delibera di revoca impugnata, rilevando, in estrema sintesi, di aver correttamente adempiuto all'incarico professionale/munus pubblico di che trattasi. 1.6. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento dei provvedimenti comunali indicati in epigrafe e la conseguente reintegra nell'incarico di Revisore dei Conti del Comune di (omissis) con decorrenza giuridica ed economica dalla data di revoca dell'incarico stesso, ed al pagamento, in suo favore, del compenso non corrisposto tra la data della revoca, 23 Maggio 2024, a quella di effettivo reintegro; ovvero, in subordine, al risarcimento, per equivalente monetario, dei danni subiti dal ricorrente per l'illegittima revoca dell'incarico, oltre al danno morale e di immagine da quantificarsi in via equitativa in una somma non minore di Euro 20.000,00. 2. In data 23 agosto 2024, si è costituito in giudizio il Comune di (omissis). 3. Co. An. - controinteressato - nominato nuovo Revisore contabile del Comune di (omissis), giusta deliberazione consiliare n. 52/2024, pur intimato, non si è costituito in giudizio. 4. Con memoria difensiva depositata il 30 Agosto 2024, il Comune di (omissis) ha insistito per il rigetto del ricorso, eccependo, in estrema sintesi, che i provvedimenti gravati sarebbero legittimi, dal momento che la parte odierna ricorrente si sarebbe resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legge relativi all'incarico ricevuto. 5. Alla Camera di Consiglio del 4 Settembre 2024, fissata per la delibazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, il Presidente della Sezione ha rilevato, in via preliminare, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ai fini dell'adozione di una eventuale decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito G.A. in favore dell'A.G.O.. 5.1. Il difensore della parte ricorrente ha, quindi, chiesto un breve rinvio, onde replicare rispetto alla sollevata contestazione ed il Presidente della Sezione, preso atto, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 18 Settembre 2024. 6. Con memoria difensiva depositata il 12 Settembre 2024, la parte ricorrente ha insistito per le proprie conclusioni ed, in particolare, per la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione dell'adito T.A.R.. 7. Con memoria difensiva depositata il 13 Settembre 2024, il Comune di (omissis) ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo G.A. in favore del G.O.. 8. Alla Camera di Consiglio del 18 Settembre 2024, ribadito l'avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata introitata per la eventuale decisione con sentenza in forma semplificata. 9. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito G.A. per essere, invece, munito di giurisdizione in proposito l'A.G.O.. 9.1. In via generale, osserva il Collegio che la revoca (in questione nella presente causa) del Revisore contabile degli Enti Locali è disciplinata dall'art. 235, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., secondo cui "2. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).". Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria (richiamata anche dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 13 settembre 2024) ha qualificato la revoca di che trattasi alla stregua di un vero e proprio potere pubblicistico, inquadrabile nell'alveo dell'autotutela della P.A., finalizzata alla salvaguardia dell'interesse dell'Ente territoriale, allorquando il Revisore contabile si riveli inadempiente rispetto agli obblighi imposti dalla legge (vedi: Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, sentenza del 22 dicembre 2015 n. 736; T.A.R. Campania, Sez. IV sentenza del 7 novembre 2023 n. 6118/2023). Secondo tale impostazione, siffatto potere di revoca sarebbe necessariamente caratterizzato da elementi pubblicistici, rinvenibili nel fatto che il predetto potere sarebbe del tutto speculare rispetto a quello contemplato per la nomina di tale Revisore contabile, previsto, invece, dall'art. 234, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., secondo cui "1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.". Inoltre, tale orientamento valorizza la circostanza che la funzione di Revisore contabile degli Enti Locali costituisca un c.d. munus pubblico, per cui non potrebbero giammai venire in rilievo posizioni di diritto soggettivo. Ne conseguirebbe che ogni questione relativa al sindacato sull'esercizio di tale potere di revoca non possa che essere attratta nella giurisdizione generale di legittimità del G.A.. A fronte di tale orientamento si contrappone invece, il precedente del T.A.R. Molise, che, con sentenza del 24 Aprile 2012 n. 180, ha espresso il principio secondo tale provvedimento "viene dunque ad incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo e, segnatamente, sul diritto all'esatto adempimento del contratto stipulato inter partes e, nonostante la formale qualificazione in termini di revoca, deve più propriamente essere qualificato quale atto di recesso espressione di un diritto potestativo. Ne discende che della controversia insorta in merito alla effettiva esistenza dei fatti di inadempimento contestati ed alle relative conseguenze patrimoniali, deve essere investito il giudice ordinario in applicazione dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione". 9.2. Ebbene, ritiene questo Collegio, meditatamente, di dover dare seguito all'orientamento - pur se allo stato minoritario - espresso nella citata sentenza n. 180/2012 del T.A.R. Molise, non essendo (a ben vedere) convincenti le argomentazioni contrarie sostenute dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria in subiecta materia, con le ulteriori puntualizzazioni di seguito indicate. In primo luogo, si evidenzia che il dato letterale dell'art. 235, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., secondo cui la "revoca" (rectius, recesso) possa avvenire solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto nei termini di legge, implica che si siano verificati gravi inadempimenti relativi alla fase di esecuzione dell'incarico professionale (ancorché connotato da tratti pubblicistici), ossia di vicende rispetto alle quali l'ente pubblico ed il revisore sono posti in posizione paritetica. Ancora, il termine "revoca" adoperato dalla norma in parola non può essere in alcun modo dirimente, non essendo tale "atto" espressione di una potestà pubblicistica, dal momento che non si è in presenza di alcuna ipotesi (tipica) di autotutela della P.A.; nel dettaglio, non può trattarsi né di una ipotesi di annullamento d'ufficio, di cui all'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm., poiché non viene in rilievo, nel caso di specie, alcuna illegittimità dell'atto di nomina, né di una ipotesi di revoca (pubblicistica) di cui all'art. 21-quinquies della Legge n. n. 241/1990 e ss.mm., atteso che non si verte in tema di inopportunità e di rivalutazione dell'(originario o sopravvenuto) interesse pubblico al verificarsi del denunciato inadempimento. In altri termini, l'Ente locale - nel disporre la revoca/risoluzione per ravvisate gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti - non esercita alcuna potestà discrezionale di valutazione comparativa di interessi pubblici (primari e secondari) rispetto all'interesse del privato destinatario dell'atto di "revoca", né è tenuta ad esprime una motivazione sull'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale (necessaria, invece, nella diversa ipotesi di esercizio del potere pubblicistico di secondo grado di autotutela della P.A.), ma deve - solo - accertare se vi siano state (o meno) gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti (e se sussiste il grave inadempimento, non ha alcun potere discrezionale, ma deve operare la revoca/recesso). Non può, peraltro, nemmeno essere applicato, nel caso di specie, il dedotto principio di simmetria delle forme, secondo cui la revoca dovrebbe possedere la stessa natura (pubblicistica) dell'atto di nomina di cui all'art. 234, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., dal momento che, una volta conclusasi la fase di nomina del Revisore contabile, tutte le vicende inerenti la corretta esecuzione dell'incarico professionale conferito non possono che attenere alla successiva fase esecutiva dell'incarico e, dunque, a posizione di diritto soggettivo come, pure, accade per le similari ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto di appalto pubblico da parte della S.A. (vedi: artt. 122 - 123 del D. Lgs. n. 36/2023), stipulato a seguito del provvedimento amministrativo di aggiudicazione. 9.3. Tanto precisato, ritiene - in conclusione - il Collegio che la revoca del Revisore contabile di cui all'art 235, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. sia espressione di una potestà /facoltà privatistica attribuita all'Ente pubblico e riconducibile al generale principio di risoluzione dei rapporti contrattuali contenuto negli artt. 1453 e ss. c.c.. La conseguenza di tale impostazione è che ogni questione inerente la verifica circa la sussistenza del dedotto inadempimento non possa che essere conosciuta dall'A.G.O., essendo configurabile, nel caso di specie, una posizione di diritto soggettivo perfetto. 9.4. Per le ragioni sopra brevemente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito T.A.R., in favore dell'A.G.O.. 9.5. In applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a. la parte ricorrente potrà riassumere il presente giudizio innanzi al Giudice Ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. 10. Tenuto conto dell'esito del giudizio e del contrasto giurisprudenziale circa il riparto di giurisdizione in subiecta materia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore dell'A.G.O, innanzi alla quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Enrico d'Arpe - Presidente Marco Martone - Referendario, Estensore Carlo Iacobellis - Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, proposto da CO. S.c.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Mi. Di., con domicilio eletto in Bari, via (...), e domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia, contro Agenzia Regionale per la tecnologia e l'Innovazione - ARTI Puglia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Gi. Co., presso il cui studio elegge domicilio in Bari, via (...), con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia, Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituita in giudizio; nei confronti Ga. S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mi. Gu., Do. To. e Cl. Tu., con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia, per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: a) la Determinazione n. 32 del 31.01.2024, avente a oggetto l'aggiudicazione definitiva della gara denominata "Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, per l'affidamento di servizi di content management, social media management e realizzazione di prodotti multimediali per Galattica - Rete Giovani Puglia. CIG 9938881011 - CUP: I34H22001010003"; b) il verbale della Commissione di gara n. 8 del 08.01.2024, recante proposta di aggiudicazione; c) la nota prot. n. 1556 del 22.12.2023 a firma del R.U.P.; d) la nota della Commissione di gara del 30.01.2024, recante rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela degli esiti del procedimento di anomalia; e) ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto, ivi compresi, nei limiti dell'interesse della ricorrente, tutti i verbali di gara e tutti gli atti del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, e in subordine, per equivalente (danno emergente, lucro cessante e danno curriculare), nella misura che sarà dimostrata in corso di causa, per la denegata ipotesi di mancato subentro; ed altresì, per la dichiarazione di inefficacia o per l'annullamento, con conseguente caducazione, del contratto, ove medio tempore stipulato, come effetto consequenziale dell'annullamento degli atti impugnati, con espressa richiesta di subentro, previa declaratoria del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.T.I. - Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione e di Ga. S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2024, il dott. Orazio Ciliberti e uditi l'avv. Al. Qu., su delega orale dell'avv. Mi. Di., per la ricorrente, nonché l'avv. Gi. Co., per l'Agenzia regionale; Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. FATTO e DIRITTO I - Con bando di gara (CIG 9938881011) del 30.06.2023, nell'ambito delle attività oggetto di specifico accordo con la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico - Sezioni giovanili, l'ARTI indiceva procedura aperta ex art. 60, comma 1, e art. 54, comma 4 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità -prezzo, denominata "Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, per l'affidamento di servizi di content management, social media management e realizzazione di prodotti multimediali per Galattica - Rete Giovani Puglia". Nel termine prestabilito del 14.07.2023, pervenivano n. 17 offerte, tra le quali quella della società ricorrente e, in data 17.07.2023, il R.U.P. procedeva, in via telematica, all'apertura delle buste amministrative, per la verifica delle dichiarazioni e dei documenti caricati dagli operatori economici. In data 18.09.2023, venivano aperte tutte le offerte tecniche, delle quali solo 15 erano riscontrate come regolari e ammesse alla fase successiva. All'esito delle operazioni di gara, nella graduatoria stilata, in base ai punteggi dell'offerta tecnica, ai primi due posti si classificavano la Ga. S.r.l., odierna controinteressata, e la ricorrente CO. S.c.r.l., con punteggi, rispettivamente, di 67,66 e 66,18. Per quanto riguarda l'offerta economica, la Ga. S.r.l. offriva Euro. 81.300,00 (dei quali Euro. 39.580,00 per il costo del personale), mentre la CO. S.c.r.l. offriva Euro. 109.800,00 (dei quali Euro. 84.400,00 per il costo del personale), risultandone, così, i seguenti punteggi complessivi: Ga. S.r.l. 87,66 punti (prima classificata); CO. S.c.r.l. 80,99 punti (seconda classificata). Con istanza del 27.11.2023, la CO. S.c.r.l. chiedeva di accedere agli atti di gara che, tuttavia, non venivano ostesi nell'immediatezza. In data 12.12.2023, il RUP inviava alla Ga. S.r.l. una richiesta di giustificazioni per la valutazione della congruità dell'offerta, risultata sospetta di anomalia. Con nota del 13.12.2023, la Ga. riscontrava la richiesta fornendo le sue giustificazioni al ribasso offerto. Due giorni dopo, presentava a integrazione delle giustificazioni un'ulteriore relazione, recante l'indicazione di un nuovo "costo del personale", passato da Euro 39.580,00 ad Euro 63.320,00. In data 27.12.2023, dopo un mese dalla richiesta, giusta nota prot. PE105694-23 a firma del R.U.P. e dopo che la Commissione si era espressa sulla congruità dell'offerta presentata da Ga. S.r.l., venivano resi ostensibili alla CO. S.c.r.l. gli atti richiesti con istanza del 27.11.2023. Con istanza del 10.01.2024, la CO. S.c.r.l. presentava istanza di riattivazione della procedura di valutazione dell'anomalia, nonché di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione Con nota del 30.01.2024, la Commissione di gara comunicava alla ricorrente società COM il non accoglimento dell'istanza di autotutela. Con determinazione dirigenziale rep. n. 32 del 31.01.2024, la Stazione appaltante procedeva all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata all'operatore economico primo classificato, odierno controinteressato. La ricorrente insorge, con il ricorso notificato e depositato il 29.02.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Chiede altresì il risarcimento del danno in forma specifica, e in subordine, per equivalente (danno emergente, lucro cessante e danno curriculare), nella misura che sarà dimostrata in corso di causa, per la denegata ipotesi di mancato subentro, nonché la dichiarazione di inefficacia o la caducazione, del contratto, ove medio tempore stipulato, con subentro della ricorrente, previa declaratoria del suo diritto a conseguire l'aggiudicazione. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 95 e 97 d.lgs. n. 50/2016); violazione del principio di non modificabilità dell'offerta; eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento e illogicità ; violazione principio di trasparenza e della par condicio; violazione di legge (art. 97 Costituzione); violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990) difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 95 e 97 d.lgs. n. 50/2016); eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento e illogicità ; violazione principio di trasparenza e della par condicio; violazione di legge (art. 97 Costituzione); violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990) difetto di motivazione; 3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 95 e 97 d.lgs. n. 50/2016); eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento e illogicità ; violazione principio di trasparenza e della par condicio, violazione di legge (art. 97 Costituzione); violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990), difetto di motivazione). Si costituisce la società controinteressata, per resistere nel giudizio. Si costituisce altresì l'Agenzia regionale intimata per chiedere la reiezione del gravame. Con ordinanza collegiale n. 135 del 23.03.2024, questa Sezione respinge la domanda cautelare della ricorrente. Con successive memorie, le parti costituite ribadiscono e precisano, anche in replica, le rispettive deduzioni e conclusioni. All'udienza pubblica del 17 settembre 2024, la causa è introitata per la decisione. II - Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi. II.1 - Con la prima censura, la ricorrente deduce l'asserita illegittimità dell'aggiudicazione per violazione del principio di non modificabilità dell'offerta, con riferimento ai costi della manodopera. Ciò in quanto l'aggiudicataria società Ga., nell'offerta economica presentata in gara (per complessivi Euro 81.300,00), avrebbe dichiarato un costo del personale pari ad Euro 39.580,00, mentre, in sede di giustificativi, avrebbe rideterminato il suddetto costo in Euro 63.320,00. La censura è infondata. In primo luogo, occorre chiarire che il servizio oggetto di causa, come sottolineato dall'art. 1.1. della lettera di invito, "ha natura propriamente intellettuale". Come noto, per servizi di natura intellettuale si intendono "quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse" (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 21.02.2024 n. 1745; Idem, Sez. III, 28.10.2022, n. 9312; Idem, Sez. IV, 22.10.2021 n. 7094). La natura intellettuale del servizio esclude, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l'onere di quantificazione del costo della manodopera. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare che "in coerenza alla ratio dell'art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, ciò che differenzia la natura intellettuale di un'attività è l'impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l'impossibilità di calcolarne il costo orario" (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 21.02.2022 n. 1234). In tale contesto, come chiarito dal Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 1745/2024, "il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati avvalendosi (nella erogazione d'un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali) ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016". In presenza di un servizio di natura intellettuale, l'aggiudicataria non avrebbe nemmeno dovuto dichiarare un costo del personale nell'offerta economica. Tale costo avrebbe dovuto essere esclusivamente oggetto di illustrazione in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta. Da ciò deriva l'irrilevanza della variazione del costo della manodopera, effettuata nei giustificativi rispetto all'offerta economica prodotta in gara, trattandosi di dichiarazione non obbligatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. Sotto ulteriore profilo, si rammenta che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, "la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare l'attendibilità e la serietà della stessa sulla base di una valutazione, ad opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla p.a., insindacabile in sede giurisdizionale salvo che per ragioni legate alla eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato dell'amministrazione, tale da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta" (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 19.10.2020 n. 6317). Inoltre, sempre per giurisprudenza consolidata nella materia, "è, in termini generali, ammissibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori" (cfr.: Cons. Stato V, 16.03.2020, n. 1873; Idem V, 11.12.2020 n. 7943). Ragionevoli, giustificate e proporzionate modificazioni e rimodulazioni possono interessare anche la struttura dei costi della manodopera. Invero, l'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, pone a carico di ogni operatore economico l'onere di indicare espressamente nell'offerta economica "i propri costi della manodopera", anche al fine di consentire lo svolgimento del successivo subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta previsto dall'art. 97. La norma prevede, infatti, che la stazione appaltante, "relativamente ai costi della manodopera", proceda, prima dell'aggiudicazione, a "verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)", ossia che il costo del personale non sia inferiore, salvo idonee spiegazioni, ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriale, ai sensi dell'art. 23, comma 16. La norma non preclude che i costi della manodopera possano essere diversamente stimati, nel corso nella verifica dell'anomalia dell'offerta: ciò proprio alla luce della lettera e della ratio del subprocedimento di verifica dell'anomalia, preordinato a legittimare giustificazioni "sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte". Tali giustificazioni possono risolversi anche nell'indicazione di una diversa stima di un costo già indicato in precedenza, sempre che la modifica o lo diversa stima del costo non si risolvano in un espediente elusivo delle regole di gare poste a pena di esclusione (art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016), oppure nella violazione della par condicio e sempre che si giunga a un giudizio di attendibilità della dichiarazione resa e di congruità dell'offerta (cfr.: Cons. Stato V, 28.02.2022 n. 5644; Idem V, 12.02.2020 n. 1071; Idem V, 16.01.2020 n. 389). In applicazione di tali principi, la resistente ARTI ha verificato la concreta attendibilità dell'offerta, nella prospettiva del complessivo vaglio di affidabilità e serietà della stessa, ritenendo che la variazione fosse attendibile. Del resto, l'importo complessivamente offerto (Euro 81.300,00) è rimasto immutato, non ravvisandosi alcuna modifica sostanziale dell'offerta. Si è trattato, peraltro, di modifica al rialzo di quanto indicato in sede di offerta, sicché l'ARTI non avrebbe potuto ritenere che tale modifica fosse finalizzata a giustificare ex post un'offerta insostenibile (cfr.: Cons. Stato V, 12.02.2020 n. 1071). Ne deriva l'infondatezza della prima censura. II.2 - Con la seconda censura, la ricorrente contesta che i costi dichiarati dall'aggiudicataria controinteressata - nei giustificativi - sarebbero incongrui, essendo il risultato di una mera operazione di ricalcolo a posteriori dell'offerta complessiva, nell'intento di riequilibrare i costi e conservare un margine di utile, ma senza considerare altre voci di costo. A dire della ricorrente, l'importo del costo della manodopera (pari ad Euro 63.320,00) non troverebbe "documentazione a comprova (preventivi o contratti)", poiché il gruppo di lavoro indicato dall'aggiudicataria sarebbe costituito da consulenti free-lance, non già da personale dipendente della società che, stando al certificato camerale, conta un solo dipendente. La conseguenza sarebbe una maggiore onerosità dell'impiego di personale esterno, non verificata dalla Stazione appaltante, con riguardo alle pattuizioni scritte (che dovrebbero avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte) in ordine alla remunerazione dei professionisti esterni coinvolti. La censura è inammissibile, oltre che infondata. In primo luogo, essa è inammissibile in quanto, secondo un noto e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, "il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è volto ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta e l'effettiva possibilità dell'impresa di bene eseguire l'appalto alle condizioni proposte" (cfr.: Cons. Stato V, 16.04.2019 n. 2496; Idem III, 29.03.2019 n. 2079; Idem V, 05.03. 2019 n. 1538). La valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo né in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr.: Cons. Stato III, 13.07.2021 n. 5283; Idem V, 22.03.2021 n. 2437; Idem V, 26.02.2021 n. 1637; Idem III, 25.06.2020 n. 4090; Idem V, 27.01.2020 n. 680). A ciò deve aggiungersi che il giudizio su anomalia o incongruità dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile ab extrinseco entro certi limiti, sicché non è consentito al giudice procedere ad autonoma verifica della congruità delle singole voci, pena un'inammissibile invasione della sfera del merito amministrativo (cfr.: Cons. Stato III, 20.05.2020 n. 3207; Idem V, 02.05.2019 n. 2879). In effetti, le censure della ricorrente si sostanziano in mere congetture sui presunti maggiori costi dei professionisti esterni, come tali inammissibili (cfr.: Cons. Stato VII, 27.10.2022 n. 9244). La censura, invero, è pure infondata, poiché la verifica di congruità dell'offerta è stata svolta in modo corretto e non è affetta da alcun vizio di illogicità o arbitrarietà . L'aggiudicataria, nelle giustifiche prodotte, ha dichiarato che il team di lavoro è composto da: a) un esperto di comunicazione, membro del board, e per cui "la retribuzione indicata rappresenta una parte del compenso che si aggiunge a quello di altri progetti"; b) un content manager, per il quale "la retribuzione indicata rappresenta una parte del compenso che si aggiunge a quello di altri progetti"; c) un esperto in graphic design, con "retribuzione sul progetto: Euro 19.200,00. Riferimento trattamento: CCNL Grafica Editoria. Livello retributivo 5"; d) un social media manager, con "retribuzione sul progetto: Euro 21.120,00. Riferimento trattamento: CCNL Grafica Editoria. Livello retributivo 5"; e) un videomaker-fotografo, con "retribuzione sul progetto: Euro 3.000,00. Riferimento trattamento: CCNL Grafica Editoria. Livello retributivo 4". Nella relazione sulla congruità dell'offerta trasmessa alla Commissione di gara, il R.U.P. ha evidenziato che: "L'impresa presenta una dettagliata relazione - alla quale si rinvia per relationem - con l'indicazione del costo delle varie componenti che concorrono alla composizione dell'offerta e, in particolare, il costo del personale impiegato nell'appalto, determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, appare adeguatamente giustificato". Conseguentemente, nell'ambito della verifica di anomalia, la resistente ARTI, per quanto concerne le figure dell'esperto di comunicazione e del content manager, ha ritenuto congruo il compenso forfettario di euro 10.000,00, costituente parte del compenso dei membri del board della società . Con riferimento alle altre figure professionali, l'ARTI ha provveduto a verificare la congruità del costo della manodopera dichiarato, prendendo a riferimento il CCNL applicabile per lo svolgimento delle specifiche mansioni, ovvero il CCNL - Grafica Editoria. La giurisprudenza amministrativa, nel caso di impiego di personale autonomo, è concorde nell'affermare la legittimità della verifica del costo dei lavoratori autonomi, mediante raffronto con il CCNL di riferimento: "il costo del lavoro autonomo non è sottratto al controllo di anomalia e soltanto laddove manchi un parametro normativo di congruità direttamente applicabile al rapporto di lavoro autonomo oggetto di verifica, la stazione appaltante può prendere a riferimento (sempre in chiave orientativa e non rigidamente vincolante) la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto mansioni analoghe. Ciò ovviamente previa sterilizzazione degli effetti del diverso regime contributivo e retributivo applicabile a questi ultimi rapporti (sterilizzazione resa necessaria non soltanto da evidenti ragioni logiche, ma anche, come detto, dal carattere non vincolante del parametro collettivo in esame applicato ai rapporti di lavoro autonomo)" (cfr.: T.a.r. Lazio, Sede di Roma, Sez. II, 24.05.2022 n. 6688; in senso conforme, Cons. Stato III, 25.03.2019 n. 1979). Non può condividersi l'assunto secondo cui il R.U.P. avrebbe dovuto chiedere e verificare i "preventivi dei consulenti", poiché una simile indagine va oltre i poteri istruttori della Stazione appaltante. Senza dire che le stime delle retribuzioni ritenute congrue dalla ricorrente per i professionisti previsti nel bando (costo orario medio di un project manager, pari ad Euro 161,50; tariffa oraria di un videomaker, tra i Euro 75 e 250) derivano da articoli di blog e siti web, privi di ogni efficacia indicativa o probatoria. Pertanto, deve ritenersi che la verifica sulla congruità del costo del personale sia stata svolta in modo adeguato e coerente con l'impianto normativo e giurisprudenziale, risultando immune da mende. II.3 - Con la terza censura, la ricorrente contesta che l'offerta economica presentata in sede di gara sarebbe giustificata limitatamente ai costi del personale, imputando all'utile tutta la somma residua; in particolare, l'aggiudicatario avrebbe dovuto giustificare anche le spese di: a) noleggio o acquisto di attrezzature necessarie per la realizzazione di video-reportage, noleggio di strumentazione specifica per la produzione di 24 reel-video; b) acquisto di brani musicali originali e liberi da diritti di terzi per video-reportage e reel-video; c) spese di vitto e trasporto per gli spostamenti dalla sede agli eventi situati nel territorio pugliese, nonché verso le località selezionate per le interviste e la realizzazione dei video. Anche tale censura non è fondata. L'oggetto del servizio affidato in appalto per cui è causa (servizi di content management, social media management, realizzazione di prodotti multimediali per la Rete Giovani Puglia), previsto dal capitolato, contempla attività che presuppongono un patrimonio di cognizioni specialistiche per elaborazione ed eventuale risoluzione di problematiche non standardizzate e nello specifico: a) redazione di contenuti testuali (news, interviste, copy per i social media); b) realizzazione di contenuti multimediali (visual, reel, video reportage); c) definizione della digital media strategy; d) gestione dei social media. Tali attività si basano esclusivamente sulle competenze e sulla creatività del gruppo di lavoro, avente specifiche mansioni indicate nel capitolato speciale d'appalto. All'art. 1.1 della lettera di invito, l'Amministrazione precisa che il servizio "ha natura propriamente intellettuale", richiedendo lo svolgimento di prestazioni professionali prevalenti rispetto ad eventuali ulteriori attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse. Sono, dunque, richiesti specifici profili professionali con elevato contenuto intellettuale, dotati di formazione ed esperienza adeguate e finalizzate all'elaborazione e alla diffusione di prodotti multimediali da offrire alla fruizione della comunità . Ciò posto, va rilevato che: a) il capitolato non richiede che l'aggiudicatario debba provvedere alla fornitura o al noleggio di attrezzature diverse da quelle ordinariamente in dotazione di una società di comunicazione; del resto, nelle giustifiche prodotte l'aggiudicataria ha chiarito che "la maggior parte delle richieste si riferiscono alle più consuete attività che svolge il team di Agenzia e per le quali esso è particolarmente esperto... capita di frequente che vengano richiesti progetti che necessitano dell'intervento di fornitori esterni. A titolo esemplificativo si citano: allestimento di location per eventi e conseguente disallestimento e trasporto, produzione stampa di materiale di comunicazione, coinvolgimento di troupe video con particolari attrezzature, etc. Questa eventualità nel progetto Galattica non è presente, consentendo così all'Agenzia di assicurare qualità nel servizio e completezza nelle competenze richieste che non necessitano del coinvolgimento di realtà esterne e, quindi, l'inserimento nel computo di costi anche dei ricavi di ulteriori attori da coinvolgere nel progetto Galattica"; b) con riferimento al video-reportage, il capitolato (al punto n. 7) riporta una precisa indicazione relativa all'eventuale utilizzo di brani musicali/tracce audio/video, chiarendo, in particolare, che "nel caso in cui lo sviluppo dei progetti creativi rendesse necessario l'utilizzo di video, brani musicali/tracce audio e/o materiali affini, questi dovranno essere originali e liberi da diritti da parte di terzi"; l'aggiudicatario è, dunque, libero di utilizzare qualunque materiale aggiuntivo per il video-reportage purché, in caso di contenuti audio/video non proprietari, fornisca alla Stazione appaltante tutte le licenze d'uso e la documentazione relativa all'assolvimento dei diritti; la richiesta formulata dall'Amministrazione è quella di utilizzare brani originali e liberi da diritti; conseguentemente, non vi è alcun onere di acquisto di brani audio o video, in quanto è data la possibilità alla società di utilizzare materiali senza copyright o creati dallo stesso aggiudicatario; c) in merito ai costi di trasferta, il capitolato non richiede l'indicazione del domicilio/residenza del gruppo di lavoro dedicato alla commessa, né richiede una determinata frequenza di presenza nel territorio regionale; peraltro, in sede di chiarimenti, l'Amministrazione, con riferimento alla partecipazione ad alcuni eventi organizzati a livello territoriale sulla base delle indicazioni fornite dagli youth worker, ha precisato che "Non è possibile definire a priori il numero di eventi a cui è richiesto di partecipare, perché dipende dall'andamento delle attività di Galattica" (chiarimento PE017321-23). Deve, inoltre, precisarsi, che la resistente ARTI ha anche chiarito ai concorrenti che eventuali costi per le campagne a pagamento di cui al punto 6 del capitolato sarebbero stati a carico dell'Amministrazione: "qualora dovesse essere necessario procedere ad azioni di social media advertising verrà definito un budget specifico" (chiarimento PE017351-23). Nell'ambito del procedimento di verifica di congruità dell'offerta, dunque, il sostanziale profilo da esaminare concerne il costo del personale, non essendo previsti - secondo le prescrizioni della lex specialis di gara - ulteriori costi. Sul punto, in conformità alla legge di gara ed ai chiarimenti resi, nelle giustifiche del 15.12.2023, l'aggiudicataria ha dichiarato che: "Presenza sul territorio. Il Capitolato Tecnico e la Lettera di Invito non hanno evidenziato richieste di personale stabile sul territorio e/o requisiti di sedi sul territorio così da consentire di ipotizzare degli spostamenti occasionali e di applicare costi ben inferiori rispetto a quelli necessari per una permanenza continua. Nonostante questo, e grazie all'attenta analisi di ogni voce di costo, è oggi possibile per l'Agenzia disporre di un membro del team che può garantire una frequente presenza sul territorio. E ciò ad ulteriore occasione di riduzione di costi per continue trasferte". Allo stesso modo, nelle giustifiche del 13.12.2023, l'aggiudicataria afferma che: "I costi totali hanno così consentito la composizione di un'offerta economica in grado di assicurare uno sviluppo del progetto di alta qualità in base a: rapporto giorni lavoro/competenza del team; presenza di uno dei professionisti stabilmente sul territorio che ha ridotto la necessità di sostenere costi per numerose trasferte". A ciò si aggiunga che l'offerta è formulata in termini da garantire il perseguimento di un utile d'impresa pari a Euro 17.980,00, pienamente idoneo a coprire eventuali spese generali o di trasferte o di eventuali acquisti di musicali/tracce audio/video. Nelle giustifiche, l'aggiudicataria chiarisce che: "I costi - soprattutto accessori e/o cautelativi - necessari a soddisfare le richieste rappresentano un dato ormai noto che ha consentito di proporre ad ARTI solo servizi, metodi e flussi di lavoro che non incontrano quelle criticità che spesso rappresentano una perdita di investimento (a carico della società ). Ad esempio, l'Agenzia sta gestendo progetti per altre enti pubblici che presentano modalità di sviluppo e tipologia di richiesta molto simile al progetto Galattica e questo aspetto ha - anche esso - contribuito a poter confezionare una offerta economica il cui perimetro di impiego di risorse è stato agevolmente ipotizzato così da ridurre costi accessori non necessariamente indispensabili. Questo aspetto è risultato come condizione eccezionalmente favorevole alla composizione del ribasso". Pertanto, al fine della complessiva valutazione di congruità dell'offerta, non sarebbe stato necessario - né tampoco utile - aggravare il procedimento con la richiesta di ulteriori chiarimenti rispetto a quelli forniti dalla società nelle due relazioni trasmesse, in quanto eventuali ulteriori costi sarebbero marginali e, comunque, rientranti nelle previsioni di spesa dichiarate. Ne deriva l'infondatezza della terza doglianza. III - In conclusione, il ricorso è del tutto infondato. Le spese del giudizio, stante la novità delle questioni esaminate, possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati: Orazio Ciliberti - Presidente, Estensore Giacinta Serlenga - Consigliere Donatella Testini - Consigliere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 874 del 2024, proposto dalla società Fo. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ga. Br., Er. Va. e Fr. Pr., ed elettivamente domiciliata, ex art. 16-sexies del d.lg., 18 ottobre 2012, n. 179, presso il seguente indirizzo PEC: (...); contro il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato An. Di Gi., con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; nei confronti della società Nu. s.r.l., non costituita in giudizio; della società Ik. So. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Na., Em. Sa., Ma. Zo. nonché Gr. Ma. Ca., e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ma. Zo. in Milano, via (...); della società E-Di. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Professore avvocato Ar. Po. e dall'avvocato Fi. De., ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del primo: (...), come da Registri di Giustizia; per l'annullamento dell'autorizzazione n. 322, emessa in data 19.12.2022, conosciuta in data 08.05.2024, con cui il Comune di (omissis) ha autorizzato la società Nu. s.r.l., su incarico della società Ik. So. S.r.l., "ad eseguire opere di scavo di un impianto fotovoltaico in contrada "(omissis)", all'interno di una cava dismessa in (omissis) e precisamente nei tratti: tratto 1, Contrada (omissis); tratto 2, Contrada (omissis), Via (omissis); tratto 3, Via (omissis); tratto 4, Via per (omissis) (omissis), come da progetto, nel rispetto delle norme, nessuna esclusa, del regolamento comunale e per l'esecuzione delle manomissioni sui sedimi stradali comunali e su opere pubbliche urbanizzative di proprietà comunale o di uso pubblico, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 24 febbraio 2014, del Decreto ministeriale n. 244 del 1.1.2013; del progetto delle opere di scavo, redatto da E-Di. e costituito dagli elaborati sopra indicati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto"; nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa, in particolare, l'attestazione - datata 28.01.2022 - di validità ed efficacia della PAS prot. n. 44295, del 29.09.2021, conosciuta in data 08.05.2024; con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi da determinare nel corso del giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) nonché della società Ik. So. s.r.l. e della società E-Di. s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso r.g. n. 874 del 2024, assistito da istanza cautelare, notificato in data 08.07.2024 e depositato in data 11.07.2024, la società Fo. s.r.l. (d'ora in avanti solamente Fo.) ha impugnato il provvedimento n. 322 del 19.12.2022 con cui il Comune di (omissis) ha autorizzato la società Nu. s.r.l., su incarico della società Ik. So. s.r.l. "ad eseguire opere di scavo di un impianto fotovoltaico in contrada (omissis), all'interno di una cava dismessa in (omissis) (TA)". 1.2. La ricorrente, in particolare, afferma di essere titolare dell'impianto fotovoltaico di potenza 7.5MWp denominato "(omissis) Apollo II", sito in Contrada (omissis), nel Comune di (omissis) (TA), realizzato in virtù dell'autorizzazione unica della Regione Puglia n. 183 del 06.08.2010, nonché di essere titolare del relativo elettrodotto di collegamento in media tensione, il cui tracciato - lungo le strade comunali -, è stato espressamente approvato, con specifiche prescrizioni, dal predetto ente locale. 1.3. Fo. dunque, producendo la relazione tecnica di un sopralluogo effettuato sul tracciato del suddetto impianto, ha dedotto che, in data 28.06.2023, ha riscontrato, lungo la strada comunale per Uggiano Montefusco, la posa di un altro elettrodotto in media tensione (si trattava del cavidotto per l'allacciamento alla rete dell'impianto fotovoltaico sito in contrada (omissis), nel Comune di (omissis), realizzato dalla Ik. So. s.r.l.). Più precisamente la ricorrente ha evidenziato che, in violazione delle normative vigenti - meglio dedotte nell'unica censura proposta -, il predetto elettrodotto, in ben due punti, intersecava (a distanza molto ravvicinata e ad una profondità di appena 50 cm dal piano stradale) il proprio impianto, senza che a quest'ultima, malgrado l'evidente presenza del proprio preesistente cavidotto, fosse stata data alcuna informazione al riguardo, né dal Comune né dal soggetto sviluppatore. 1.4. Fo. ha altresì dedotto di aver contattato la Ikarus s.r.l. per la soluzione bonaria della vicenda e di aver inoltrato, in data 03.08.2023, una comunicazione pec alla contro-interessata "Ik. So." (nonché in copia ad E-Di. e al Comune di (omissis)), allegando tutti i rilievi del sopralluogo del 28 giugno 2023. Ciò, al fine di meglio indicare le problematiche connesse all'interferenza nonché l'inadeguatezza della soluzione bonaria proposta da Ikarus. Con la medesima comunicazione Fo. ha diffidato Ikarus a un tempestivo spostamento del cavidotto (facendolo passare al di sotto dell'elettrodotto della ricorrente), nel rispetto della legge e secondo la disciplina tecnica vigente in materia. 1.5. Ikarus s.r.l., a sua volta, ha dato riscontro a tale contestazione tramite i propri legali, con pec del 04.09.2023, indirizzata alla pec della società Fo.. In tale nota, la stessa ha evidenziando l'infondatezza delle contestazioni mosse dalla ricorrente, in quanto non avrebbe avuto dal Comune (peraltro proprietario della tratta di strada relativa alle intersezioni) alcuna segnalazione circa l'esistenza di altri preesistenti elettrodotti interferenti ed avendo ottenuto, dallo stesso ente locale, l'autorizzazione alla posa dell'elettrodotto con il provvedimento n. 322 del 19.12.2022 (oggetto del presente giudizio). 1.6. La ricorrente, infine, ha affermato di aver riscontrato tramite i propri legali la predetta pec solo in data 10.04.2024 e di aver presentato, quasi contestualmente, in data 15.04.2024, un'istanza di accesso agli atti al Comune di (omissis) per l'esibizione e l'ostensione dell'autorizzazione indicata da Ikarus nella pec del 04.09.2023, nonché di tutti gli atti del procedimento (ivi incluso l'eventuale collaudo dell'impianto da parte di E-Di.). Contestualmente, Fo. ha invitato il Comune ad agire in autotutela. 1.7. Il Comune resistente ha quindi fornito gli atti impugnati a mezzo pec in data 08.05.2024, evidenziando altresì come, ex actis, non sia presente alcun verbale di sopralluogo, né certificato di collaudo con riguardo alla posa dell'elettrodotto da parte di E-Di. s.p.a.. 2. Con un'unica censura, Fo. lamenta: "la violazione dell'art. 127 del r.d. 11.12.1933, n. 1775 - la violazione degli artt. 3 e 6 della legge 07.08.1990, n. 241 - la violazione dell'art. 97 della costituzione - l'eccesso di potere - la carenza e/o inadeguatezza di motivazione e di istruttoria - la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa - la contraddittorietà - l'inesistenza e/o il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto". 2.1. La parte resistente e le controinteressate (Ik. So. s.r.l. ed E-Di. s.p.a.), tutte costituite con atto di mero stile, in prossimità della camera di consiglio del 12.09.2024 hanno depositato memorie con cui, previa reiezione dell'istanza cautelare, hanno eccepito in via pregiudiziale l'irricevibilità del ricorso nonché l'inammissibilità dello stesso e, nel merito, hanno insistito per la relativa reiezione. 3. All'udienza camerale del 12.09.2024, fissata per l'esame della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo. 4. Così ricostruito il quadro fattuale di riferimento, anzitutto va esaminata, in via pregiudiziale, l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività . L'impugnazione, infatti, sarebbe stata proposta una volta decorso irrimediabilmente il termine di decadenza di cui all'art. 29 c.p.a., il cui dies a quo andrebbe individuato nella data del 04.09.2023 (momento in cui la ricorrente ha avuto la "piena conoscenza" dell'atto lesivo). 4.1. Il Collegio ritiene l'eccezione fondata nei termini che di seguito si precisano. Com'è noto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., la "piena conoscenza" fa comunque decorrere il termine perentorio di impugnazione di cui al precedente art. 29 del codice del processo amministrativo. Per quanto qui rileva, va evidenziato come, secondo la giurisprudenza ampiamente consolidata, formatasi proprio dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la "piena conoscenza" dell'atto lesivo non deve essere intesa come cognizione "piena ed integrale" dei provvedimenti che si intendono impugnare, nonché degli eventuali atti endoprocedimentali i cui vizi inficino, in via derivata, il provvedimento finale. Invero, affinché sia integrato il predetto presupposto - il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo (in particolare, degli estremi dell'atto e della data, dell'autorità emanante, del dispositivo e dell'esistenza di almeno un eventuale controinteressato) e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire contro di esso (ex multis cfr. Consiglio di Stato sez. II, 05/04/2024, (ud. 05/03/2024, dep. 05/04/2024), n. 3147; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 03/06/2024, (ud. 30/04/2024, dep. 03/06/2024), n. 1190; Consiglio di Stato sez. IV, 27/06/2023, (ud. 13/04/2023, dep. 27/06/2023), n. 6269). D'altra parte, mentre la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività integra la sussistenza di una condizione dell'azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto (così determinando quella "piena conoscenza" di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a.), la conoscenza "integrale" del provvedimento (o di altri atti endoprocedimentali) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione (dunque, sulla causa petendi) e giustifica la previsione dell'istituto dei "motivi aggiunti" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 07.02.2020, n. 962; Id., V, 24.01.2020 n. 603; CGARS, 28.04.2022, n. 543). È proprio in virtù di tale ultimo istituto, disciplinato dall'art. 43 del c.p.a., che il ricorrente può proporre ulteriori censure derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento della proposizione del ricorso, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale degli atti (ivi incluso il provvedimento impugnato) prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta. In sostanza, è evidente come la previsione dell'istituto dei motivi aggiunti comprovi la fondatezza dell'interpretazione, resa dalla giurisprudenza e da questo Collegio, della "piena conoscenza" dell'atto oggetto di impugnazione. Più precisamente, laddove per "piena conoscenza" si dovesse intendere la "conoscenza integrale" del provvedimento impugnato, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti sarebbe privato della sua stessa ragion d'essere, o dovrebbe essere considerato, al più, residuale, ricorrendone l'esperibilità (forse) solo nel caso di atto endoprocedimentale completamente ignoto al momento della proposizione del ricorso introduttivo. Se così fosse, infatti, il termine decadenziale dovrebbe decorrere una sola volta, individuando come dies a quo, appunto, il giorno di "integrale" conoscenza di tutti gli atti lesivi. Dunque, emerge chiaramente come una tale interpretazione sarebbe consentita solo in assenza della previsione dello strumento dei motivi aggiunti poiché, altrimenti opinando, si produrrebbe un vulnus per il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale (art 24 Cost.; art 1 c.p.a.), essendo il ricorrente costretto a proporre una c.d. "impugnazione al buio". Al contrario, la previsione dei c.d. motivi aggiunti (propri e impropri) comprova ex se che la piena conoscenza indicata dal legislatore - come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale -, non può che essere intesa come quella che consente all'interessato di percepire la lesività dell'atto emanato dall'amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile - quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire - l'azione giurisdizionale. D'altra parte, come già sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, ogni aspetto che attiene al contenuto del provvedimento finale, ritenuto lesivo, ovvero di atti endoprocedimentali ritenuti illegittimi, incide sui profili di legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, e quindi sui presupposti argomentativi della domanda di annullamento. Nondimeno, come si è detto, la possibilità di sottoporre al giudicante ulteriori motivi di doglianza tesi a fondare e/o rafforzare la domanda di annullamento non è preclusa dall'ordinamento, proprio per il tramite del citato strumento tipizzato dall'art. 43 del codice del processo amministrativo. In sintesi, l'interpretazione fornita dal Collegio alla locuzione "piena conoscenza", alla luce della disamina del codice del processo amministrativo e dello strumento di tutela dei motivi aggiunti, rende compatibili il diritto all'effettività e immediatezza della tutela giurisdizionale e l'interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche come conformate dall'esercizio del potere amministrativo, funzionalizzato appunto alla cura dell'interesse pubblico primario. Ciò posto, prima di calare i suddetti principi nel caso di specie, giova rammentare che la prova della "piena conoscenza" può essere assolta mediante il ricorso a presunzioni semplici (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 3825/2016; n. 6086/2022), basate anche sul lungo decorso del tempo trascorso tra il rilascio del titolo abilitativo e l'impugnativa giurisdizionale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1135/2016; n. 1761/2022; n. 7978/2022; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 03/06/2024, (ud. 30/04/2024, dep. 03/06/2024), n. 1190). Inoltre, il Collegio ritiene di dover rammentare in questa sede che la richiesta tardiva di accesso non può determinare il differimento del termine per agire in giudizio atteso che, per tal via, surrettiziamente, si prolungherebbe sine die, e comunque secondo le esclusive esigenze del ricorrente, il tempo di una azione giurisdizionale, in palese violazione del principio di auto-responsabilità e dei doveri di correttezza e buona fede. Opinando diversamente, infatti, si correrebbe il rischio di rimettere l'individuazione del suddetto dies a quo all'arbitrio del ricorrente - il quale potrebbe esercitare il diritto di accesso anche ad una considerevole distanza temporale dalla conoscenza dell'esistenza e della lesività del provvedimento -, con evidente abuso del processo e determinando una chiara lesione dell'interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche. Ciò chiarito, applicando ora le coordinate ermeneutiche dinanzi declinate alla fattispecie in esame, è di tutta evidenza che la ricorrente, come emerge ex actis e come dalla stessa affermato in ricorso, sin dal sopralluogo tecnico del 28.06.2023 aveva rilevato i profili di lesività del provvedimento impugnato. Infatti, la stessa aveva riscontrato che, lungo la strada comunale per Uggiano Montefusco, era stato posato un altro elettrodotto in media tensione che - in ben due punti - intersecava, a distanza molto ravvicinata e ad una profondità di appena 50 cm dal piano stradale, il proprio elettrodotto, senza che, malgrado l'evidente presenza del preesistente cavidotto della ricorrente, fosse stata data a quest'ultima alcuna informazione al riguardo, né dal Comune né dal soggetto sviluppatore. In sostanza, la Fo., in tal frangente temporale, aveva già piena contezza della lesività dei provvedimenti oggetto di impugnazione, disponendo di tutti gli elementi posti a base delle censure spiccate con l'unico motivo del ricorso da cui è originato il presente giudizio. Più precisamente, la ricorrente, in tale data, era pienamente consapevole dell'esistenza del cavidotto realizzato dalla società Ikarus, nonché delle interferenze con il proprio cavidotto e della violazione delle distanze lamentata nel ricorso giurisdizionale in questione. Fo., peraltro, ha prodotto una comunicazione pec, datata 03 agosto 2023 ed indirizzata ad Ik. So. (destinataria dell'autorizzazione oggetto della presente impugnazione) (nonché, in copia, ad E-Di. e al Comune di (omissis)), allegando tutti i rilievi del sopralluogo del 28 giugno 2023. Nella suddetta pec, la Fontensol ha indicato le problematiche connesse all'interferenza e ha diffidato la stessa società controinteressata a un tempestivo spostamento del cavidotto (facendolo passare al di sotto dell'elettrodotto della società ) nel rispetto della legge e secondo le disciplina tecnica in materia. Ikarus s.r.l. ha dato poi riscontro a tale contestazione tramite i propri legali, con pec del 04.09.2023 (prodotta dalla ricorrente) indirizzata alla pec della Fo. s.r.l., asserendo la ritenuta assenza di qualsivoglia obbligo, in quanto la stessa non avrebbe avuto dal Comune (peraltro, proprietario del tratto di strada relativo alle intersezioni) alcuna segnalazione circa l'esistenza di altri preesistenti elettrodotti interferenti ed avendo ottenuto, dallo stesso Comune, l'autorizzazione alla posa dell'elettrodotto con provvedimento n. 322 in data 19.12.2022. Emerge dunque ex actis come, in data 04.09.2023, a seguito della suddetta pec, la ricorrente sia venuta a conoscenza dell'autorizzazione rilasciata alla controinteressata, oggetto dell'odierna impugnazione. In sostanza, la Fo., in tal frangente, ha avuto piena contezza degli estremi, della data, del dispositivo e dell'autorità emanante (autorizzazione n. 322 del 19.12.2022). Pertanto, a parere del Collegio, già dal 04.09.2023, la Fo. aveva piena cognizione, non solo della lesività del provvedimento impugnato - e ciò, più precisamente, sin dal sopralluogo tecnico del 28.06.2023 -, ma, altresì, dell'esistenza del provvedimento; pertanto, il Collegio ritiene che, proprio nella data del 04.09.2023, debba essere individuato il dies a quo del termine decadenziale di cui all'art. 29 del codice del processo amministrativo. Peraltro, come già evidenziato, il fatto che la ricorrente abbia presentato istanza di accesso agli atti, a distanza di sette mesi dal 04.09.2023, e precisamente in data 15.04.2024 (in spregio al principio di auto-responsabilità ed ai doveri di diligenza che impongono a quest'ultima di attivarsi tempestivamente per ottenere l'ostensione degli atti amministrativi che intende impugnare), non può certo giustificare il differimento del termine per agire in giudizio nella vicenda in esame. Se si opinasse diversamente si lascerebbe all'arbitrio delle parti l'individuazione del dies a quo con riguardo al termine decadenziale per presentare ricorso giurisdizionale, con evidente pregiudizio per il preminente interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche. In conclusione, stante la sua acclarata tardività, per essere stato notificato ben oltre il termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 29 e 41, comma 2, del cod. proc. amm., e precisamente in data 08.07.2024, il ricorso in epigrafe va dichiarato irricevibile. 5. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda e della natura delle questioni affrontate, nonché della chiusura in rito del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati: Ettore Manca - Presidente Nino Dello Preite - Primo Referendario Tommaso Sbolgi - Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 251 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ga.Cu., rappresentato e difeso dall'avvocato Ga.Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via (...); contro Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mi.De.An., Ch.Lo.Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia, non costituita in giudizio; Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via (...); Rete Ferroviaria Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ra.Gu.Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: "- in parte qua della deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 56 del 22.6.2020 (la cui adozione è stata comunicata al ricorrente solo in data 15.12.2021 a mezzo nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n. 327579/21 del 10.12.21, anch’essa qui gravata), con cui l’ente comunale - in merito all’iter di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica sull’area di proprietà del ricorrente - ha concluso "...definitivamente il procedimento...di variante urbanistica... (per) il vincolo preordinato all’esproprio per le opere seguenti: - Progetto 1 - Località (...): PL ai km 636+227, 636+892 rispettivamente su viale Omissis e Omissis: Opera 1:..."; - in parte qua della conferenza di servizi avviata da R.F.I. con nota del 30.7.2019 per la valutazione ed approvazione del progetto definitivo in questione, tenutasi il 10.9.2019 e conclusasi il 9.12.2019 e di tutte le sfavorevoli determinazioni ivi assunte nonché di i tutti i pareri espressi dagli organi e/o enti coinvolti; - in parte qua della deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 79 del 14.11.2019 di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica de qua e della deliberazione del Consiglio municipale n. 15 del 3.10.2019 (entrambe mai comunicate e/o conosciute dal ricorrente nonostante fossero volte all’apposizione del vincolo espropriativo); - in parte qua, del protocollo d’intesa tra il Comune di Bari e RFI siglato il 25.5.2016 («Protocollo d’intesa per l’attuazione di un programma di opere alternative ai passaggi a livello insistenti sulle linee ferroviarie in ambito del comune di Bari») nonché del previo parere favorevole (dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, Infrastrutture ed Edilizia Giudiziaria Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP. - Settore Mobilità Urbana, del Comune di Bari ai fini di sottoscrizione del predetto «Protocollo d’intesa») espresso con nota n. 153047 del 26.06.2015 alle progettazioni preliminari, con riguardo alle opere nel quadrante nord-ovest del territorio comunale; - in parte qua, i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di R.F.I. e i relativi atti e/o provvedimenti approvativi se differenti rispetto a quelli già sopra elencati; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica, ivi inclusi: la nota prot. n. 8913 del 20.6.2017 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Puglia; la nota prot. n. 10964 del 30.8.2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari; la nota prot. n. 1800 del 10.9.2019 della Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; la nota prot. n. 145/9843 del 9.12.2019 della Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; la nota prot. n. 15189 del 9.12.2019 della Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali; la nota prot. n. 242202 del 6.9.2019 della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari; - le note del Comune di Bari prot. n. 239095 del 13.9.2018, prot. n. 267189 dell’8.10.2018, prot. n. 269738 del 9.10.2018, prot. n. 311702 del 13.11.2019, prot. n. 311719 del 13.11.2019, prot. n. 331310 del 3.12.2019 e prot. n. 153047 del 26.6.2015"; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 aprile 2022: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 giugno 2023: - "della deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 25 del 13.3.2023 (la cui adozione è stata comunicata al ricorrente in data 6.4.2023 a mezzo nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n. 123216/U del 6.4.23, anch’essa qui gravata), con cui l’ente comunale ha concluso l’iter urbanistico di cui all’istanza di ritipizzazione del ricorrente del 5.8.16, apparentemente approvandola "in via definitiva", ma in realtà negando con fuorviata ed illogica motivazione l’invocata ritipizzazione a "verde urbano" e riproponendo la tipizzazione a "viabilità di p.r.g." di cui alla delibera consiliare n. 56 del 22.6.20 gravata con ricorso introduttivo; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica, inclusi tutti gli atti istruttori come analiticamente richiamati nella stessa delibera n. 25/23 nonché la relazione dell’UTC prot. n. 88407 del 18.3.22; nonché per l’accertamento del diritto in capo al ricorrente al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità di tutti gli atti gravati sia con ricorso che con i presenti e i precedenti motivi aggiunti e per la conseguente condanna dell’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme economiche spettanti a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge". Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, del Ministero della cultura, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari e di Rete Ferroviaria Italiana; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il sig. Ga.Cu. ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento, nella parte di interesse, della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 giugno 2020, con cui il Comune di Bari ha preso atto "delle conclusioni delle attività istruttorie come formalizzate nella determinazione motivata conclusiva della Conferenza di Servizi indetta con disposizione n. 24/AD del 26.7.2019 e chiusa in data 9.12.2019" e ha quindi perfezionato "la variante urbanistica ed il vincolo preordinato all’esproprio per le opere seguenti: - Progetto 1 - Località (...): PL ai km 636+227, 636+892 rispettivamente su viale Omissis e Omissis: Opera 1: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+364 di collegamento tra Viale Omissis e Strada Omissis con relative rampe di raccordo e una nuova strada di collegamento tra Via (...) e Via (...); Opera 2: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+970 e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente, nonché nuova viabilità di collegamento da realizzare tra la Omissis e Corso Umberto I". 2. In particolare, il ricorrente ha riferito che - il sig. Ga.Cu. "è comproprietario (unitamente alle sig.re Cu.Gi. e Cu.Ma. e/o suoi aventi causa) dei suoli siti in Bari - (...), con accesso principale dalla Via (...), n. 234 per una superficie complessiva di circa mq. 6.819,00, contraddistinti in catasto al fg. 1 SP1, p.lle 13, 14, 15, 189, 190, 193, 205, 206, 207, 371, 372, 374, ed altre limitrofe non conteggiate in termini di consistenza... sul quale insiste una villa storica di pregio"; - "in relazione all’area di cui alle p.lle 14, 149, 206, 372, 374, il ricorrente, con istanza prot. n. 185383 del 5.8.2016, ha richiesto al Comune di Bari - in ragione dell’intervenuta decadenza del vincolo quinquennale espropriativo... - di avviare il procedimento di ritipizzazione"; - con la nota prot. n. 51859 del 21 febbraio 2019, il Comune di Bari comunicava il parere favorevole del Coordinamento Tecnico Interno "... all’estensione a "verde urbano" in continuità con la medesima tipizzazione delle aree contermini..."; - successivamente, il Comune "con apposita deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 13.7.2021, procedeva, pertanto, ad "adottare... ai sensi dell’art. 16 della L.R. 31 maggio 80 n. 56, la variante di ritipizzazione al P.R.G.", attribuendo all’area oggetto di variante come detto la destinazione di zona a "verde pubblico" alla stessa stregua dell’area contigua collocata nella parte posteriore del lotto de quo"; - senonché, "a seguito della notifica della gravata nota del Comune prot. n. 327579/21 del 10.12.2021 di comunicazione dell’intervenuta pubblicazione della citata delibera di ritipizzazione", il ricorrente "veniva a conoscenza che lo stesso Comune... aveva, altresì,... proceduto nel 2020 (dunque l’anno prima) ad approvare un progetto di opera pubblica sulla stessa area oggetto di ritipizzazione" ai fini della esecuzione del "Progetto Definitivo delle opere sostitutive dei PPLL della linea ferroviaria Foggia-Bari, approvato nella Conferenza di Servizi decisoria di RFI in data 9.12.2019 che ha posto il vincolo preordinato all’esproprio per le aree occorrenti, con successivo perfezionamento da parte del Comune di Bari giusta deliberazione consiliare n. 56/2020". 3. Ciò premesso, l’interessato ha articolato le seguenti censure: - violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, dal momento che "al ricorrente - quale proprietario dell’area interessata dal vincolo espropriativo - andava senz’altro notificato l’atto di indizione della conferenza di servizi almeno venti giorni prima"; - al sig. Cu. "è stata preclusa la possibilità di partecipare anche dopo l’avvio della conferenza di servizi e prima che fosse apposto il vincolo espropriativo in variante al p.r.g."; - la violazione delle garanzie partecipative è aggravata dal fatto che "il ricorrente aveva presentato al Comune di Bari una motivata istanza di ritipizzazione" a cui aveva già fatto seguito "il parere favorevole reso dagli uffici comunali con nota prot. n. 51859 del 21.2.2019"; - sull’area in questione "insiste una villa di notevole pregio storico e architettonico... il cui valore sarà definitivamente compromesso in termini non solo economici ma soprattutto ambientali e paesaggistici, perché in base alla previsione contenuta negli elaborati progettuali l’arteria stradale (a realizzarsi sul fondo de quo) passa diagonalmente proprio al centro dell’intero lotto"; - "lo stesso Comune di Bari nella presente vicenda non aveva omesso nei propri atti deliberativi di rimarcare come l’iter espropriativo non dovesse, in ogni caso, irragionevolmente e sproporzionatamente pregiudicare la posizione dei privati"; - il Comune ha provveduto "alla sostanziale reiterazione" del "vincolo già scaduto", senza "motivare le ragioni della sua riapposizione, specie come detto alla luce della pendenza dell’iter urbanistico di ripitizzazione, nonché dell’assenza di alternative possibili al suo soddisfacimento". 4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Bari, il Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari e Rete Ferroviaria Italiana. 5. Con motivi aggiunti presentati in data 22 aprile 2022, l’interessato ha articolato ulteriori censure, con cui ha lamentato che - "il numero dei proprietari dei suoli oggetto di esproprio è inferiore a 50 essendo pari a 36 destinatari, sicché la notifica dell’avviso di avvio del procedimento andava effettuata in forma individuale giammai per avviso pubblico, come invece illegittimamente avvenuto"; - è stata omessa la pubblicazione "da parte di RFI dell’avviso pubblico di avvio del procedimento... all’Albo pretorio del Comune di Bari nonché sul sito informatico della Regione Puglia". 6. Con motivi aggiunti presentati in data 13 giugno 2023 il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla "deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 25 del 13.3.2023..., con cui l’ente comunale ha concluso l’iter urbanistico di cui all’istanza di ritipizzazione del ricorrente del 5.8.16". In sintesi, l’interessato ha denunciato che - "la tesi comunale contenuta nella gravata delibera n. 25/23 secondo cui il ricorso costituiva osservazione alla delibera di ritipizzazione a verde urbano è priva di ogni fondamento giuridico, in quanto solo frutto di un’erronea e fuorviata percezione degli atti e dei fatti di causa"; - il Comune ha confuso "il procedimento urbanistico di variante al p.r.g. e conseguente alla decisione di apporre il vincolo espropriativo e quello differente e conseguente all’istanza di ritipizzazione presentata dal ricorrente il 5.8.16"; - "strumentale ed incomprensibile si appalesa l’ulteriore passaggio contenuta nella delibera n. 25/23 sulla "valutazione negativa" espressa dall’UTC a fronte della nota di R.F.I. del 7.12.22 di (solo apparente) indisponibilità di quest’ultimo ente a valutare di traslare il tracciato viario"; - è irragionevole e sviata "la tesi comunale secondo cui, una volta escluse dall’approvazione definitiva della ritipizzazione a verde urbano già oggetto della precedente delibera di adozione n. 64/21, il procedimento di ritipizzazione "adottato" potrebbe esser "concluso" (con l’adozione della gravata delibera n. 25/23) "per le porzioni di interesse non interferenti... con l’opera pubblica", visto che come detto le p.lle oggetto di deliberato esproprio sono le stesse oggetto della variante al p.r.g. di cui alla citata delibera n. 64 del 13.7.21". 7. Nella pubblica udienza del 10 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nei termini appresso indicati. 8.1. Innanzi tutto deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo "poiché tardivamente notificato" (cfr. memoria di Rete Ferroviaria Italiana in data 24 giugno 2024). Invero, la deliberazione consiliare di approvazione del progetto dell’opera pubblica (n. 56 del 22 giugno 2020), pur recando l’effetto di variante urbanistica e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, non è stata mai notificata individualmente al ricorrente, che ne ha avuto diretta conoscenza soltanto in data 15 dicembre 2021, a seguito della comunicazione della nota comunale prot. n. 327579/21 del 10 dicembre 2021. Ne consegue che il ricorso è da ritenersi tempestivo, essendo stato notificato in data 14 febbraio 2022 nel rispetto dell’ordinario termine di decadenza decorrente, in mancanza di notificazione individuale, dalla effettiva conoscenza della deliberazione che ha prodotto l’effetto di variante al piano urbanistico e ha perfezionato il vincolo preordinato all’esproprio dei suoli: "in caso di varianti urbanistiche "particolari", che incidono cioè su specifici beni, interessando soggetti determinati, il relativo provvedimento deve essere a questi ultimi notificato, decorrendo il termine d'impugnazione dal momento dell'avvenuta notifica" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8160); "Per i soggetti direttamente contemplati dall'atto amministrativo o che siano direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non contemplati, il termine di impugnazione decorre dall'effettiva conoscenza, che si perfeziona con la notificazione o con la comunicazione individuale" (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1682). 8.2. Nella relazione tecnica depositata dal ricorrente in data 18 giugno 2024, il perito di parte ha riferito che - il compendio immobiliare è interessato dal vincolo preordinato all’esproprio di cui al "Progetto 1 - Opera 1 al km 636+364 del Progetto Definitivo delle opere sostitutive dei PPLL della linea ferroviaria Foggia-Bari, approvato nella Conferenza di Servizi decisoria di RFI in data 9.12.2019"; - la "strada taglia diagonalmente il compendio immobiliare posizionandosi a una distanza minima di circa 11,24 metri dalla villa storica e di 5,40 metri dall'abitazione", con il risultato di separare "nettamente la superficie del compendio immobiliare in due superfici di quasi pari estensione: - area comprendente la villa e l'abitazione tipizzata C3 di circa 7.000mq - area corrispondente alla viabilità di prg e al relitto tipizzato a verde pubblico"; - "la larghezza complessiva della sede stradale, composta delle due carreggiate, banchine, marciapiedi e pista ciclabile sarà pari a 14 metri". Ciò premesso, il consulente di parte, allegando un apposito grafico, ha segnalato che, in alternativa al tracciato individuato nella conferenza di servizi del 2019, esiste la "possibilità di minimizzare l'impatto dell'infrastruttura sul compendio immobiliare, mediante una variante al progetto che contempli una nuova giacitura della viabilità di PRG, spostata verso il confine e più distante dai due corpi di fabbrica". Si tratta della soluzione alternativa che, all’indomani della presentazione dell’odierno ricorso, è stata rappresentata dal ricorrente con apposite missive inviate al Comune, il quale a sua volta ha sottoposto la questione a Rete Ferroviaria Italia, che tuttavia non ha espresso alcuna valutazione al riguardo, limitandosi ad osservare che il tracciato dell’opera pubblica era stato già definito all’esito della conferenza di servizi del 2019 (cfr. nota RFI del 7 dicembre 2022). 8.3. Dall’esame predette conclusioni peritali emerge chiaramente che - il tracciato dell’opera pubblica, come individuato nei provvedimenti impugnati, è destinato a compromettere il pregio architettonico, le possibilità d’uso e, in ultima analisi, il valore commerciale del compendio immobiliare, che viene ad essere scomposto in un due porzioni distinte per effetto della realizzazione di una sede stradale larga circa 14 metri; - in alternativa, è individuabile una soluzione progettuale equivalente, che, nelle prospettazioni peritali, non oggetto di specifica contestazione da parte delle Amministrazioni intimate, consentirebbe di soddisfare gli interessi pubblici di riferimento, minimizzando l’impatto dell’opera pubblica sulla complessiva funzionalità e sul pregio architettonico del compendio immobiliare. 8.4. Ciò nonostante, le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a selezionare l’opzione più gravosa per gli interessi della parte privata non sono state in alcun modo esplicitate nei provvedimenti impugnati, né sono state chiarite nella nota con cui RFI ha riscontrato la proposta transattiva del ricorrente, né tantomeno sono state illustrate in questa sede. In definitiva, non si comprende per quale ragione il tracciato della strada in questione sia stato localizzato, non già ai margini del compendio immobiliare, come sarebbe stato più appropriato in ragione delle peculiarità degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica, bensì al suo interno, con inevitabile compromissione del relativo valore e dell’affidamento maturato dal ricorrente - che aveva già attivato il procedimento di ritipizzazione dell’area - circa la destinazione dei suoli a verde urbano nei termini già indicati nel parere favorevole del Coordinamento Tecnico Interno (cfr. nota dirigenziale prot. n. 51859 del 21 febbraio 2019). 8.5. La predetta lacuna motivazionale inficia tanto la deliberazione consiliare n. 56 del 22 giugno 2020, recante l’apposizione del vincolo espropriativo e il conseguente effetto di variante quanto, in via derivata, la successiva deliberazione n. 25 del 13 marzo 2023, con cui il Consiglio comunale ha definitivamente provveduto alla ritipizzazione dell’area in questione, stralciando dalla destinazione a verde urbano i suoli interessati dalla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 8.6. Per le anzi dette ragioni i provvedimenti impugnati devono essere annullati nella parte di interesse del ricorrente, con il conseguente obbligo per le Amministrazioni resistenti di riesaminare il tracciato viario dell’opera pubblica, valutando possibili alternative, meno impattanti per gli interessi dominicali del ricorrente. 8.7. In mancanza della puntuale allegazione di un pregiudizio concreto e attuale, allo stato la pronuncia di annullamento deve ritenersi pienamente satisfattiva degli interessi del ricorrente, sicché non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria. 9. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Giuseppina Adamo - Presidente Carlo Dibello - Consigliere Silvio Giancaspro - Primo Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezioni Unite ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 988 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di rappresentanti esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati St.Ca. e Gr.Vu., con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia; contro Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro in carica, e Liceo scientifico statale -OMISSIS-, in persona del Dirigente scolastico p. t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97; per l'annullamento previa concessione di provvedimenti cautelari dei seguenti atti: 1) il verbale del consiglio della classe III sez. AC - musicale e coreutico - sezione coreutica del Liceo scientifico, datato 08.06.2024, nella parte in cui la minore -OMISSIS- non risulta ammessa alla classe successiva; 2) la nota dell’08.06.2024 di comunicazione di non promozione per l’a. s. 2023/2024; 3) ogni altro atto connesso consequenziale o presupposto; nonché per la declaratoria del diritto degli istanti nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunna -OMISSIS-, a vedere ammessa con riserva la figlia minore a partecipare alla classe IV, con conseguente obbligo di adozione del relativo provvedimento di ammissione con riserva alla classe; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione e del merito e Liceo scientifico -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024, il dott. Orazio Ciliberti e uditi gli avvocati Gr.Vu. e St.Ca. per la parte ricorrente, e l'Avvocato dello Stato Is.Pi., per la difesa erariale; Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; I - L’alunna -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2023/2024, frequentava la classe III sez. AC musicale e coreutica del Liceo scientifico statale -OMISSIS-. Al termine del I trimestre (ovvero dal 16/9/2023 al 16/12/2023), l’alunna riportava la media complessiva in decimali di 6,66, con tre insufficienze, come da registro elettronico. Non veniva attivato alcun corso di recupero in favore dell’allieva, onde darle la possibilità di conseguire l’idoneità nelle tre materie in cui aveva riportato un voto d’insufficienza. Condizioni di salute non buone la costringevano a effettuare diverse assenze, nondimeno l’alunna riusciva a recuperare le insufficienze nelle materie di inglese e filosofia, mentre riportava lievi insufficienze in storia e storia della danza, nel periodo intermedio, come rilevabile dal Registro elettronico. La frequenza delle lezioni, durante l’anno scolastico 2023/2024, veniva interrotta diverse volte, a causa di condizioni di salute non ottimali (sepsi, stati febbrili, cefalee) che imponevano l’effettuazione di esami diagnostici, come da certificati medici, a firma del dott. -OMISSIS- del 23.05.2024, del dott. -OMISSIS- del 02.03.2024 e della dott.ssa -OMISSIS- dell’11.03.2024. La ricorrente genitrice, oltre a far pervenire alla scuola i certificati medici attestanti lo stato di salute della minore, aggiornava costantemente i docenti circa le condizioni di salute della propria figlia, ricevendone peraltro messaggi di vicinanza e sostegno. Il rendimento scolastico dell’allieva non era preoccupante tanto da temere una bocciatura e i ricorrenti genitori, in occasione della riunione tenutasi in presenza in data 2 aprile 2024, ricevevano rassicurazioni da parte dei docenti sull’effettiva possibilità della loro figliuola di superare l’anno scolastico. L’allieva veniva ammessa allo scrutinio finale, con la media del 6.22; in particolare, riportava le seguenti votazioni: Italiano 4, Inglese 4, Storia 5, Filosofia 5, Matematica 6, Fisica 5, Storia della Danza 5, Storia della Musica 6, Tecnica Danza Classica 6, Tecnica Danza Contemporanea 6, Laboratorio coreografico 6, Disegno e Storia dell’Arte 7, Educazione civica 6, Religione Buono, Comportamento 8. Accertato poi nell’allieva uno stato di gravidanza, le veniva imposta l’astensione dalle attività ginnico-sportive e, a causa di una rilevata iperemesi gravidica, la stessa era obbligata a effettuare giorni di riposo e ad assentarsi da scuola (cfr.: certificato medico, a firma del dott. -OMISSIS- del 6 giugno 2024). La minore non poteva sostenere le ultime verifiche, che, peraltro, erano comunicate alla ricorrente genitrice, a mezzo mail, nel giorno festivo del 2 giugno 2024. All’esito dello scrutinio finale dell’08.06.2024, l’allieva non risultava ammessa alla classe quarta del Liceo scientifico, riportando le seguenti insufficienze: Italiano 4, Inglese 4, Storia 5, Filosofia 5, Fisica 5, Storia della Danza 5. In data 10.06.2024, la ricorrente genitrice avanzava formale richiesta di colloquio, onde poter ottenere chiarimenti e spiegazioni circa l’esito sfavorevole dello scrutinio finale, senza ottenerne riscontro, tant’è che la medesima, con nota del 13 giugno 2024, reiterava la richiesta di audizione. In data 24.06.2024, entrambi i genitori ricorrenti avanzavano richiesta di accesso agli atti, in relazione al verbale dello scrutinio finale dell’08.06.2024. Veniva loro trasmessa copia del verbale di scrutinio. Dall’esame del predetto documento si evinceva che oltre alle insufficienze nelle materie di italiano e inglese, dove l’allieva non aveva recuperato le lacune, nelle materie in cui aveva riportato lievi insufficienze, i docenti avevano dato rilievo alle assenze della minore, nonostante la documentazione medica prodotta. I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato e depositato in data 08.08.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deducono i seguenti motivi di diritto: violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della totale irragionevolezza del provvedimento amministrativo impugnato; evidente contraddizione tra i voti rilevabili dal registro elettronico e le valutazioni riportate nel verbale di scrutinio; eccesso di potere per incongruenza e illogicità manifesta. I ricorrenti si soffermano, nelle loro argomentazioni, sulla valutazione del numero delle ore di assenza effettuate dall’allieva (deducendone la violazione di legge), sulla mancata valutazione della capacità di recupero dell’alunna (deducendo l’assenza di attivazione di corsi di recupero, la violazione di legge e l’eccesso di potere), sulla contraddittoria e fuorviante comunicazione scuola - famiglia (con rilievi di violazione di legge ed eccesso di potere), sulla disparità di trattamento (eccesso di potere) e sulla mancata valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Con decreto presidenziale n. 296 del 10.08.2024, è respinta la domanda di tutela cautelare monocratica. Nella camera di consiglio del 4 settembre 2024, tenutasi a sezioni riunite per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e datane preventiva comunicazione alle parti, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve. II - Il ricorso è fondato. III - La ricorrente genitrice ha sempre aggiornato i docenti della scuola sullo stato di salute della figlia minore, anche con riferimento all’insorta gravidanza, ricevendone rassicurazioni e attestati di solidarietà. La genitrice ha poi documentato e giustificato le assenze della figlia, che, dopo i periodi di assenza, è sempre stata riammessa a frequentare le lezioni, previa esibizione di certificato medico. In occasione dell’incontro scuola-famiglia tenutosi in data 2 aprile 2024, i ricorrenti genitori hanno avuto riscontro del discreto rendimento scolastico della loro figlia, peraltro confermato dalle valutazioni intermedie del pentamestre; ciò nonostante le assenze già effettuate. Nessun docente ha avanzato ai genitori perplessità sulla possibilità che la minore potesse non superare l’anno scolastico. È, dunque, mancato un adeguato preavviso sull’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva. La scuola ha informato i genitori dell’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva, solo mediante il registro elettronico. Tuttavia, vi è stata una difettosa comunicazione e uno scarso preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico. Ciò ha un qualche rilievo nella valutazione della correttezza e trasparenza del rapporto della scuola con i genitori (cfr.: T.a.r. Lazio Roma III-bis, n. 12042 del 3 agosto 2023). IV - L’Istituto non ha attivato alcun percorso preventivo di recupero scolastico: ciò solo è bastevole a destituire di legittimità il procedimento qui contestato (cfr.: Cons. Stato VI, n. 638 del 20 gennaio 2021; 26 giugno 2020, n. 4107). V - Dal pagellino del periodo infrapentamestre, l’allieva ha riportato insufficienze in tre materie ma, in ogni caso, la media complessiva dell’intero anno è stata di 6.46, come rilevabile dal registro elettronico. Esaminando le votazioni visibili ai genitori, emerge che: 1) per la materia di storia, la media generale dell’intero anno è pari a 6.41; 2) per la materia di filosofia, la media generale dell’intero anno è pari a 5.71; 3) per la materia di fisica, la media generale dell’intero anno è pari a 7.75; 4) per la materia di storia della danza, la media generale dell’intero anno è pari a 6.72. Dai voti rilevabili dal giudizio in ben tre delle materie che successivamente hanno determinato la mancata ammissione all’anno successivo, emerge che l’allieva ha riportato una media complessiva superiore alla sufficienza e, in ogni caso, la lieve insufficienza in filosofia è stata incongruamente arrotondata per difetto. Al contrario di quanto emerso a conclusione del Consiglio di classe dell’8 giugno 2024, l’allieva è stata ammessa allo scrutinio finale con la media del 6.22, riportando due insufficienze importanti (italiano e inglese) e una lieve insufficienza in filosofia. Nell’arco di poco tempo, la lieve insufficienza in filosofia si è trasformata in insufficienza piena, con arrotondamento per difetto della media complessiva conseguita, mentre le medie sufficienti riportate in storia, fisica e storia della danza si sono trasformate in insufficienze che hanno determinato la mancata ammissione dell’allieva alla classe successiva. Il giudizio contenuto nel verbale di scrutinio impugnato, in particolare nelle materie di storia, filosofia, fisica e storia della danza, è dipeso dal rendimento rilevato nell’ultimo mese di scuola, sicché la bocciatura dell’allieva è stata valutata non in relazione all’intero anno, ma in base a quanto avvenuto e rilevato nel mese di maggio 2024. Ne discende che il giudizio finale relativo alle suddette materie, penalizzante per la valutazione complessiva, è da ritenersi incongruo e illegittimo. VI - I docenti non hanno valutato le circostanze particolari che hanno caratterizzato la fattispecie. Non hanno tenuto in considerazione lo stato di salute e la gravidanza affrontata dalla minore. Non hanno tenuto conto della circostanza che le assenze della minore sono dipese da quelle particolari condizioni né che, nonostante la mancata partecipazione alle lezioni, il rendimento dell’allieva è stato mediamente sufficiente. I docenti non hanno inteso valorizzare, in alcun modo, che la media dei voti riportata dall’alunna durante l’intero anno scolastico è sempre andata oltre la sufficienza, né tampoco hanno considerato l’impegno profuso dalla stessa per migliorare le insufficienze riportate nelle singole materie durante l’infrapentamestre. VII - Dall’esame dei giudizi espressi dai docenti di storia, filosofia, fisica e storia della danza riportati nel verbale di scrutinio impugnato, emerge che il numero delle ore di assenza effettuato dall’allieva ha, di fatto, avuto un peso rilevante nella valutazione finale. Ebbene, se la normativa di legge (D.P.R. n. 122/2009) applicabile alla fattispecie, richiede, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, è altrettanto vero che l’art. 14, comma 7, di quel decreto prevede deroghe al suddetto limite, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie. Nel caso in esame, sussistono i presupposti per applicare la deroga, atteso che le assenze effettuate dall’allieva sono dipese dal suo stato di salute, come comprovato da numerosi certificati medici. VIII - Sono stati, altresì, commessi alcuni errori e irregolarità procedurali: ad esempio, le interrogazioni svolte nel mese di maggio dai docenti delle materie in cui la minore non ha conseguito la sufficienza, risultano erroneamente eseguite in giornate in cui l’allieva era assente; inoltre, le interrogazioni e le verifiche programmate per l’ultima settimana di scuola sono state comunicate alla ricorrente genitrice soltanto con una mail pervenuta in giornata festiva (domenica 2 giugno 2024). Priva di conferma è l’affermazione, riportata dalla docente di storia e contenuta nel giudizio finale, laddove si asserisce che l’allieva “ha frequentato in modo saltuario le lezioni per dichiarati motivi di salute che sono stati documentati alla fine dell’anno”. La madre dell’allieva, per contro, ha sempre tempestivamente documentato le assenze della propria figlia (che, in caso contrario, non avrebbe potuto essere riammessa a frequentare le lezioni), così come ha, per le vie brevi, tenuto informati i docenti sulle condizioni della figlia. Dallo scambio di mail e messaggi (versati in atti) emerge chiaramente come la madre dell’allieva abbia puntualmente messo al corrente i professori dello stato di salute della figlia. Come da documentazione medica nota ai docenti, l’allieva non avrebbe potuto essere presente a scuola nell’ultimo periodo per motivi di salute, sicché la mancata esecuzione degli ultimi test non è dipesa da una libera scelta, ma è stata determinata dalla necessità di prendersi cura della propria salute. IX - In conclusione, il mancato preavviso, la mancata attivazione dei corsi di recupero, gli errori procedurali e l’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico e il giudizio espresso nello scrutinio finale determinano, complessivamente, l’illegittimità degli atti impugnati. X - Il ricorso è accolto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso e la brevità del processo, possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezioni riunite), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati: Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore Desirèe Zonno - Consigliere Donatella Testini - Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE Orazio Ciliberti IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 113 del 2024, proposto da Gu. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9956371145, rappresentata e difesa dagli avvocati Ca. Gi. Te. e Ro. Bl., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la segreteria del T.a.r. per la Puglia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Giustizia, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata Sede di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via (...); Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio; nei confronti Società Ma. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lu. D'A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'aggiudicazione della gara avente ad oggetto "appalto integrato per la progettazione esecutiva compreso il CSP e l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, nonché l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi ed opere edili ancillari e l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria" da eseguire presso il Palazzo di Giustizia di Bari; per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con la controinteressata; e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società Ma. S.p.A. il 17/2/2024 per annullamento - degli atti e dei provvedimenti adottati dalla Commissione giudicatrice della procedura di gara oggetto del giudizio in epigrafe, in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica della società Gu. con riferimento al criterio n. 7 "organizzazione degli spazi e attività di cantiere" di cui al verbale n. 3 del 12.10.2023 (seduta riservata) e verbale n. 5 del 16.10.2023 (seduta pubblica), nella parte in cui non è stata rilevata una causa di esclusione della società Gu.; - comunque, di tutti i verbali di gara, nessuno escluso delle sedute pubbliche e riservate, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto atto a consentire l'illegittima permanenza in gara della società Gu., ivi inclusi i provvedimenti di approvazione degli atti di gara impugnati con il ricorso principale, il D.P. n. 497 del 13.12.2023 e il successivo D.P. n. 526 del 21.12.2023, nonché i provvedimenti con cui è stata consentita alla società Gu. la collocazione nella graduatoria finale, limitatamente all'interesse della deducente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Giustizia, della Società Ma. S.p.A., del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata sede di Bari; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con Bando, pubblicato sulla GURI 5^serie speciale contratti pubblici n. 80 del 14.7.2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise Puglia Basilicata - Sede coordinata Bari ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2023, regolata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio tecnico max 74 punti, punteggio offerta temporale max 6 punti, punteggio economico max 20 punti), per l'affidamento unitario dei seguenti interventi da eseguire presso il Palazzo di Giustizia di Bari: La procedura ha ad oggetto l'affidamento unitario: "1) in applicazione dell'istituto "appalto integrato" la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del palazzo di Giustizia sito in Bari Piazza (omissis) finanziati con il Piano Nazionale Ripresa Resilienza (P.N.R.R.) Missione 2 Componente 3 - CUP D99J21001580001 importo complessivo del finanziamento Euro 13.483.117,72Importo lavori Euro 11.183.964,48. a) L'esecuzione dei lavori di Adeguamento impianti tecnologici alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi e opere edili ancillari - finanziati con fondi del Ministero della Giustizia (...) Importo complessivo del finanziamento Euro 4.738.987,12; importo lavori Euro 3.984.730,52; b) Interventi di manutenzione straordinaria finanziati con fondi del Sistema accentrato delle manutenzioni (...) Importo complessivo del finanziamento Euro 3.423.730,00; importo lavori Euro 2.834.062,87". Nel termine utile, hanno partecipato alla gara il Consorzio Stabile Ar. (con progettazione affidata alla società St. Co. s.r.l.), la Gu. S.p.a. e la società Ma.. Esaurite le operazioni di gara, è risultata prima in graduatoria l'offerta del Consorzio Stabile Ar. (con il punteggio di 94,22, per addizione tra 68,22 e 26, rispettivamente offerta tecnica ed economica), seconda quella della società Ma. S.p.a. (con il punteggio di 92,284, per addizione tra 68,10 e 24,184, rispettivamente offerta tecnica ed economica), terza e ultima graduata, la società Gu. S.p.a. (con il punteggio di 83,01, per addizione tra 70,95 e 12,06, rispettivamente offerta tecnica ed economica), come da verbale n. 5 della seduta pubblica del 16.10.2023. L'offerta del Consorzio Stabile Ar. (prima classificata) e quella della società Ma. (seconda classificata) sono risultate anomale e, per tale ragione, sono state sottoposte alla relativa verifica (cfr. verbale n. 5 del 16.10.2023), il cui esito ha determinato l'esclusione dalla gara del Consorzio Ar. (per carenza del requisito del fatturato annuo relativo al 2020). L'esclusione della prima classificata dalla procedura (Consorzio Ar.) ha determinato lo scorrimento della graduatoria e, dopo l'esito positivo dei procedimenti di verifica dell'anomalia e dei requisiti di partecipazione, l'aggiudicazione della gara in favore della società Ma. S.p.a. (provvedimento n. 497 del 13.12.2023 di approvazione degli esiti della procedura e di aggiudicazione della gara e successiva determinazione n. 526 del 21.12.2023). Con ricorso notificato in data 15.1.2024, la società Gu. (originaria terza classificata, poi divenuta seconda in ragione dell'esclusione del Consorzio Stabile Ar., impugnato con ricorso di cui al r.g. n. 34/2024) ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione falsa e applicazione dell'art. 97, D.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza del giudizio di congruità espresso in relazione all'offerta della Ma. s.p.a. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 23 del Disciplinare di gara. Violazione dell'art. 32, co. 2, DPR, 207/2010. Violazione degli artt. 97 e 3 Cost. e dei canoni di lealtà e trasparenza dell'azione amministrativa. Il giudizio di congruità dell'offerta presentata dalla Ma. S.p.a., espresso all'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, e la conseguente aggiudicazione disposta in favore di tale impresa avrebbe tenuto conto dei prezzi vigenti nel periodo 2019/2020, senza considerare il sensibile incremento dei prezzi intervenuto nel periodo 2019/2020-2023. Il prezzo offerto dall'attuale aggiudicataria non terrebbe conto dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di esecuzione degli interventi in edifici occupati in continuità di esercizio, pari fino al 20%, così come previsto dal prezzario ufficiale della Regione Puglia 2019. L'offerta economica della Ma., tenuto conto dei maggiori costi quantificabili in (almeno) 1.683.048,18 euro, sarebbe insostenibile, dal momento che l'impresa non riuscirebbe a giustificare tale importo nemmeno operando aggiustamenti delle singole voci di costo e nemmeno utilizzando l'utile di impresa, fissato in euro 280.948,50, pari al 2% dei costi. Ne deriva che l'offerta della Ma. sarebbe gravemente in perdita. Ma. avrebbe fatto riferimento in buona parte ai prezzi a base d'asta utilizzati dalla stazione appaltante ai fini dell'elaborazione di uno dei progetti, i quali non risultano aggiornati in quanto fondati su prezzari risalenti al 2019 e 2020; la circostanza che il progetto a base di gara sia stato predisposto sulla base di prezzi non aggiornati non esimerebbe il concorrente dall'obbligo di presentare (e giustificare) la propria offerta sulla base di prezzi che siano attualizzati e, dunque, in linea con i valori di mercato. L'offerta della Ma. sarebbe insostenibile, per la mancata considerazione di maggiori costi per almeno euro 1.683.048,18, e dunque meritevole di esclusione dalla procedura. Ma. S.p.a. avrebbe indicato offerte di fornitori di materiali risalenti al 2020 a giustificazione dell'importo di complessivi Euro 5.106.377,23 al netto delle spese generali e dell'utile, relativa al progetto di "adeguamento degli impianti tecnologici" valutato economicamente dai progettisti della Stazione Appaltante con riferimento a prezzi del 2019 e del 2020 - è stata redatta dal concorrente Ma. S.p.A. senza allegare le offerte reali dei fornitori dei materiali da impiegare per le lavorazioni a base di gara aggiornate al 2023 e considerando congrui e sostenibili dei costi diretti (al netto di spese generali ed utile) che non tengono conto degli incrementi intervenuti sui prezzi dal 2019-2020 al 2023, documentati nel 20% come attestato dalle serie storiche degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione. L'aggiudicataria, oltre a non considerare (in relazione all'importo di Euro 5.106.377,23) l'incremento del 20% dei costi registratosi nel periodo 2019/2020 - 2023, non avrebbe tenuto conto nella propria offerta dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di esecuzione degli interventi in edifici occupati. Sebbene il prezzario ufficiale della Regione Puglia 2019 preveda in tal caso un incremento dei costi sino al 20%. Il RUP ha espresso un giudizio di congruità sull'offerta della Ma. senza considerare che il concorrente ha prodotto offerte dei fornitori risalenti al 2020, in contraddizione con quanto lo stesso RUP aveva evidenziato nella richiesta di integrazione del 10.11.2023, ove avrebbe rilevato la necessità di acquisire documentazione che giustificasse il ribasso offerto alla luce dei prezzi correnti, richiedendo espressamente la trasmissione di preventivi "riferiti al momento della presentazione dell'offerta". La Stazione Appaltante ha posto a base di gara due distinti progetti: - il primo dell'importo a base d'asta dei lavori esclusi oneri della sicurezza di Euro 10.495.062,58 relativo "all'efficientamento energetico e agli interventi di manutenzione straordinaria" redatto in data giugno 2023 con prezzario di pari data; - il secondo dell'importo a base d'asta dei lavori esclusi oneri della sicurezza di Euro 6.731.876,34 relativo "all'adeguamento degli impianti tecnologici e agli interventi di manutenzione straordinaria" redatto in data ottobre 2021 con prezzario dell'aprile 2019 (listino OO.PP. Puglia 2019) ed analisi di nuovi prezzi riferite ad offerte prezzi per fornitura materiali datate marzo-aprile-maggio 2020 e, quindi, con prezzi che non corrisponderebbero al mercato alla data della gara, in quanto dal 2019-2020 al 2023 si sarebbe verificato un aumento medio del 20%. I prezzi a base di gara di entrambi i progetti, inoltre, non sarebbero stati incrementati dalla stazione appaltante di almeno il 5%, quale valore minimo applicabile, per tener conto dei maggiori oneri dovuti all'obbligo di esecuzione dei lavori in edifici occupati in continuità di esercizio: si richiama al riguardo il prezziario della regione Puglia 2019, che prevede in proposito un incremento di costo sino al 20%. La Ma. S.p.A. non avrebbe giustificato il costo di realizzazione delle opere esponendo i costi elementari di materiali, mano d'opera, noli e trasporti aggiornati al 2023 cui aggiungere le spese generali e l'utile d'impresa per tutte le lavorazioni previste nei progetti, ma avrebbe in parte giustificato la propria offerta economica considerando il costo di esecuzione delle opere, al netto delle proprie spese generali e dell'utile, pari al costo delle stesse posto a base di asta, sempre al netto di spese generali e utile, considerati dai progettisti della stazione appaltante e/o nei listini di riferimento, al fine di occultare rilevanti costi che renderebbero insostenibile la propria offerta economica. Il RUP avrebbe avallato il costo occulto di Euro 1.021.275,45 riveniente dal mancato aggiornamento dei costi delle opere dal 2019/2020 al 2023. Infatti, lo scorporo sopra indicato dal concorrente sarebbe stato giustificato se i prezzi fossero stati aggiornati al 2023. Per i prezzi non aggiornati dalla Ma. il RUP avrebbe dovuto analizzare i prezzi giustificativi di ogni singola lavorazione considerando i costi dei materiali, manodopera, noli e trasporti così come previsto dall'art. 32, co. 2, del DPR 207/2010 e secondo quanto richiesto dal RUP nella nota n. U. 6923 del 10.11.2023. La Ma. S.p.A., quindi, nella propria offerta economica avrebbe occultato una perdita complessiva per i maggiori costi pari a Euro 1.683.048,18 dopo i secondi giustificati del 25.11.2023. Di qui la manifesta illogicità ed erroneità dei giudizi di congruità espresso in relazione all'offerta della Ma. S.p.a.-; 2) Eccesso di potere per manifesta illogicità ed erroneità nell'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche dei concorrenti. Eccesso di potere per difetto istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, carenza di motivazione, travisamento, sproporzione, irragionevolezza, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 19 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 97 e 3 Cost. La gara, regolata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha previsto la valutazione delle offerte dei concorrenti sulla base ai seguenti punteggi (art. 19 del Disciplinare). A. 68 punti al merito tecnico delle soluzioni migliorative proposte dai concorrenti B. 6 punti alle qualificazioni in possesso dell'esecutore; 6 punti ai tempi di esecuzione del progetto e dell'opera e della progettazione esecutiva; C. 20 punti al peso economico delle offerte ossia al ribasso praticato sul prezzo posto a base d'asta. Il punto A è costituito da 8 criteri di valutazione tecnica di carattere discrezionale da parte della Commissione. I punti B, C, D sono costituiti da criteri di carattere oggettivo non discrezionale. Il punteggio contenuto nel punto A, di maggior peso (68 punti divisi in 8 criteri), sarebbe stato assegnato in gran parte in maniera illogica. La Commissione avrebbe appiattito ogni differenza relativa al merito tecnico delle rispettive proposte migliorative, e del sottostante peso economico, trasformando la procedura in esame, regolata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in una gara al massimo ribasso. La Commissione avrebbe spesso tenuto assegnato un punteggio basso per le migliorie più performanti e ha innalzato quello delle migliorie meno performanti dei rispettivi concorrenti. CRITERIO 1: REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE ALL'OGGETTO DI GARA La Commissione in maniera del tutto illogica ha assegnato 3 punti a tutti e tre i concorrenti (con la differenza di solo alcuni decimi di punto), in quanto: 1- Alla Gu. S.p.a. non è stato assegnato il punteggio massimo disponibile per tale criterio pur avendo risposto a pieno alla richiesta (5 punti); 2- Agli altri due concorrenti, pur non avendo presentato alcuna referenza di lavori analoghi all'oggetto di gara, è stato assegnato immeritatamente un punteggio di 3 punti con la differenza di solo alcuni decimi di punto. Pertanto alla luce di quanto esposto, è conseguentemente logico assegnare alla Gu. S.p.a. il massimo punteggio conseguibile per questo criterio e contestualmente riformulare i rispettivi punteggi agli altri concorrenti. CRITERIO 2: USO DI TECNICHE BIM (Building Information Modeling) Nonostante la preponderante disparità delle tecniche BIM proposte dai concorrenti, la commissione illogicamente ha assegnato 3 punti a tutti e tre i concorrenti (con la differenza di solo alcuni decimi di punto). Questa differenza di punteggio si evince soprattutto dalla valutazione assegnata al Consorzio Ar. poiché differisce di appena 0,15 punti rispetto alla Gu. S.p.a. in cantiere (esprimendo la corretta rispondenza ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) ed evidenziando le migliorie apportate in termini di prestazioni tecnico-funzionali, facilità di posa in opera, condizioni di benessere, facilità di manutenzione, etc. Anche dal punto di vista impiantistico, la proposta offre componenti a maggiore durabilità oltre che di facile gestione. La proposta della Ma. S.p.A. rispetto al sub-criterio 3B non esporrebbe alcun intervento migliorativo. Complessivamente indicherebbe solo n. 14 interventi che coprono in misura molto ridotta i 30 interventi della Gu. S.p.a. La proposta del Consorzio Ar. rispetto ai sub-criteri 3B, 3D e 3G non esporrebbe alcun intervento migliorativo. Complessivamente esporrebbe solo 8 interventi che coprirebbero in misura ridotta i 30 interventi della Gu. S.p.a. Pertanto, stante la notevole differenza tra le proposte migliorative della Gu. S.p.a. e quella dei concorrenti, il punteggio dato dalla Commissione sarebbe illogico. CRITERIO 4: SCELTA DEI MATERIALI-DNSH La proposta della Gu. S.p.a. sarebbe quella più completa in quanto risponderebbe a tutti i sub-criteri con 21 interventi migliorativi, in quanto è strutturata in modo operativo sulle linee guida DNSH, relative alle Ristrutturazioni di Edifici Non Residenziali, con specifici riferimenti normativi (Circolare n. 33 del 13/10/2022 - Aggiornamento Guida Operativa del Rispetto del Principio di non arrecare Danno Significativo all'Ambiente). Tra l'altro la Gu. S.p.a. sarebbe stata l'unica a offrire, come miglioria, un sistema di recupero di acque piovane, inclusa l'installazione di una nuova rete di distribuzione per l'adduzione ai WC. La proposta della Ma. S.p.A. riporterebbe 10 interventi che risponderebbero solo in misura parziale al criterio a differenza della Gu. S.p.a., la cui offerta si riferirebbe principalmente all'adozione di materiali ecocompatibili (C.A.M.), non approfondendo le procedure organizzative del cantiere per non arrecare danno significativo all'ambiente. La proposta del Consorzio Ar. riporterebbe 12 interventi che risponderebbero solo in misura parziale al criterio a differenza della Gu. S.p.a. L'offerta del Consorzio Ar. elenca in modo semplicistico dei riferimenti normativi relativi alle linee guida DNSH, senza implementare operativamente le procedure organizzative del cantiere per non arrecare danno all'ambiente, di fatto non rispondendo a quanto richiesto dal criterio, elencando altresì alcuni materiali C.A.M. Ciò nonostante, il punteggio assegnato alla Gu. S.p.a. ed alla Ma. S.p.A. sarebbe identico, confermando l'intento della Commissione di livellare le differenze di merito. CRITERIO 5: SOLUZIONI TECNICO-IMPIANTISTICHE La Gu. S.p.a. avrebbe offerto come miglioria quanto di meglio presente sul mercato dal punto di vista tecnologico: gruppi di climatizzazione polivalenti, fancoil a 4 tubi dotati di inverter a portata variabile. Inoltre, la completa sostituzione dell'impianto di climatizzazione esistente, darebbe il massimo miglioramento in termini di efficienza, rispondendo altresì alla richiesta del criterio in esame. Analogamente l'impianto fotovoltaico, oltre all'implementazione del numero dei moduli, adotterebbe una tecnologia tale da dare massima efficienza in termini di produzione di energia elettrica. L'impresa Ma. S.p.A., nella sua proposta, non rinnoverebbe completamente l'impianto di climatizzazione, ma implementerebbe due macchine esistenti (pompe di calore) con altre due di diversa tecnologia (pompe di calore polivalenti), ciò complicherebbe la regolazione, distribuzione e manutenzione impiantistica, e sarebbe meno efficiente in termini energetici rispetto alla proposta della Gu. S.p.a. La valutazione della proposta del Consorzio Ar. sarebbe fortemente illogica, in quanto sarebbe stata premiata con il miglior punteggio pur avendo ignorato l'impianto di climatizzazione/ventilazione, il più rilevante per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. Valutando i consumi di energia elettrica dell'intero edificio, il sistema di accumulo previsto costituirebbe una miglioria fittizia, in quanto non sarebbe in grado di caricarsi attraverso l'impianto fotovoltaico, già insufficiente a coprire l'ingente fabbisogno di energia elettrica dell'intero edificio. Il Consorzio Ar. prevederebbe anche implementazioni su impianti di minor rilevanza. Pertanto sarebbe stato logico assegnare alla Gu. S.p.a. una valutazione pari a 9.00 punti, riformulando il punteggio assegnato al Consorzio Ar.. CRITERIO 6: RESILIENZA DEGLI IMPIANTI. Solo la Gu. S.p.a. avrebbe risposto in modo conforme, adottando soluzioni distributive degli impianti, dimostrate in modo grafico-analitico, calibrate sul modulo planimetrico minimo, componibile in modo variabile per tutte le esigenze. Invece, le altre concorrenti avrebbero indicato un mero elenco di implementazioni impiantistiche, non corrispondenti alla flessibilità richiesta. La Commissione di gara invece in modo irrazionale avrebbe assegnato alla Gu. S.p.a. la valutazione peggiore, mentre avrebbe meritato il miglior punteggio, non inferiore a 9.00 punti, con riformulazione del punteggio delle concorrenti. CRITERIO 7: ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITA' DI CANTIERE Sia l'impresa Gu. S.p.a. che l'impresa Ma. S.p.A. hanno risposto in maniera adeguata in quanto: - Argomentano e dimensionano l'impiego delle risorse in campo; - Illustrano le modalità di approccio in cantiere suddividendolo in più sub-cantieri; - Analizzano eventuali esigenze di implementazione di risorse in corso d'opera; - Individuano gli intervalli di tempo in cui eseguire gli interventi più impattanti; - Fondano i cronoprogrammi dei due progetti di intervento, finalizzando una ottimizzazione dei tempi di esecuzione. Invece, nella proposta del Consorzio Ar. la risposta non sarebbe coerente con il criterio, in quanto elencherebbe solo una serie di attività non pertinenti all'organizzazione del cantiere, come previsto dal criterio. CRITERIO 8: COMFORT ACUSTICO. Le migliorie adottate per i materiali edili risultano sarebbero allineate. Le differenze riguarderebbero gli impianti: la Gu. S.p.a. installerebbe 840 fancoil dotati della massima tecnologia disponibile (inverter a portata variabile), migliorativi in termini acustici rispetto a quelli previsti a base di gara (tipologia on/off). La proposta della ricorrente sarebbe stata illogicamente penalizzata nella valutazione, mentre la soluzione della Ma. S.p.A., che adotterebbe terminali dell'impianto di climatizzazione di livello tecnologico inferiore (tipologia on/off) rispetto a quelli proposti dalla Gu. S.p.a., con un incremento della potenza sonora pari a circa il 15% maggiore rispetto a quelli previsti a base di gara avrebbe ottenuto un punteggio non adeguato. Il Consorzio Ar. avrebbe indicato degli apparati di livello inferiore rispetto a quelli previsti dalla Gu. S.p.a. In merito all'impianto di ventilazione, la rete dei canali sarebbe già dimensionata per funzionare a bassa velocità e conseguentemente a bassa rumorosità come si riscontra nell'elaborato grafico di progetto e dalla scheda tecnica delle UTA previste a base di gara. Pertanto la proposta degli altri due concorrenti di adottare dei silenziatori, non solo non sarebbe utile, ma sarebbe anche dannosa in quanto dissiperebbe energia. Il Consorzio Ar., infine, prevederebbe la installazione di tende ed isole acustiche solo in alcuni ambienti. In sintesi gli altri due concorrenti si sarebbero limitati ad adottare soluzioni tecniche di tipo passivo, diversamente dalla Gu. S.p.a. che sarebbe intervenuta anche sulla riduzione della componente attiva di produzione del rumore alla fonte. La valutazione della Commissione, pertanto, sarebbe errata e irrazionale sia dal punto di vista tecnico che dal sottostante peso economico, avendo assegnato alla Gu. S.p.a. la valutazione peggiore, quando sarebbe stato logico assegnare un punteggio di 4.50 Punti. La controinteressata Ma. S.p.a. si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alle Amministrazioni centrali competenti presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato "nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa" (art. 11, R.D. n. 1611/1933), ovvero, nella specie, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Nella specie, la società Gu. avrebbe omesso la notifica presso l'Avvocatura dello Stato (sia Generale, che Distrettuale) all'Amministrazione aggiudicatrice che, giusta bando di gara, è il "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise Puglia Basilicata - Sede coordinata Bari", avendo provveduto alla notifica al solo indirizzo pec [email protected] e non già presso l'Avvocatura dello Stato (il che concreta inesistenza della notifica); Osserva che è intervenuto affidamento in via d'urgenza dei lavori (progettazione) già in data 3.1.2024, con termine per l'ultimazione di 81 giorni "naturali e consecutivi" (24.3.2024). La circostanza che l'appalto sia finanziato con fondi del PNRR implicherebbe l'applicazione dell'art. 12 bis del d.l. n. 68/2022 (conv. in l. n. 108/2022), nonché dell'art. 48, co. 4 del d.l. n. 77/2021 (conv. in l. n. 108/2021), il progetto finanziato sarebbe uno dei 51 previsti dalla misura PNRR "Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia" soggetto a specifiche scadenze verificabili sul sito dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel merito eccepisce che l'offerta sarebbe stata formulata dai partecipanti sulla base progettazione posta a base di gara dalla stazione appaltante, validata in data 3.7.2023 (progettazione) e 21.3.2022 (lavori di manutenzione), come espressamente richiamato nel bando di gara (sub III) e nel disciplinare. I riferimenti commerciali corrisponderebbero a quelli contenuti nella documentazione progettuale di analisi dei prezzi che hanno determinato l'importo a base d'asta (quindi sono prezzi in linea con quelli a base di gara, non potendosi, per quieti principi, superare la base d'asta) e i preventivi del 2020, cui fa riferimento la ricorrente, sarebbero quelli utilizzati dai progettisti per calcolare i prezzi a base d'asta, validati in data 3.7.2023 (progettazione) e 21.3.2022 (lavori di manutenzione), e quindi sottoposti a verifica ex art. 26, d.lgs. n. 50/2016 in epoca assai recente. La ricorrente non potrebbe sostituirsi alla Commissione giudicatrice nell'esercizio del potere discrezionale, con una inammissibile riedizione del procedimento valutativo, coinvolgendo anche il Consorzio Stabile Ar. (primo classificato, poi escluso, che ha proposto ricorso avverso l'esclusione). All'udienza camerale del 7.2.2024 la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024 anche ai fini del rinnovo della notifica all'avvocatura distrettuale dello Stato. Il 19.2.2024 si sono costituiti in giudizio il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise Puglia Basilicata - Sede coordinata Bari, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Giustizia. Non si è costituita, invece, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 14.2.2024 la controinteressata ha notificato ricorso incidentale, depositato il 17.2.2024 con cui impugna gli atti della Commissione e i provvedimenti conclusivi nella parte in cui è stata consentita la partecipazione al prosieguo della gara e la collocazione della società Gu. nella graduatoria finale, nonché gli atti della Commissione con riferimento alla valutazione dell'offerta sub criterio n. 7 nella parte in cui non sono state rilevate cause escludenti, al cui annullamento (anche nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale) conseguirebbe comunque la conservazione dell'aggiudicazione dell'appalto in capo alla società deducente. Deduce i seguenti motivi: violazione degli artt. 94 e 95, d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell'art. 23 del disciplinare di gara. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione del principio di segretezza dell'offerta. Violazione degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990. Violazione del principio della par condicio e falsa applicazione del principio della massima partecipazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento. Gli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 porrebbero il principio generale di inderogabilità della lex specialis le cui prescrizioni costituiscono un vincolo per l'Amministrazione che le ha predisposte, in capo alla quale non sussisterebbe alcun margine di discrezionalità circa la loro concreta attuazione. L'art. 23 del disciplinare prescriverebbe l'esclusione dalla gara ("L'offerta è esclusa in caso di (...) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica"). Nella seduta del 12.10.2023 (verbale n. 3), la Commissione giudicatrice ha esaminato l'offerta della società Gu., non avvedendosi che nella pertinente relazione sul criterio n. 7, la stessa ha indicato una "durata del cantiere" pari a 438 giorni, esattamente corrispondente all'offerta temporale formulata in gara (riduzione del 10 %) e al cronoprogramma pure contenuto nell'offerta economica formulata dalla stessa. Di contro, il disciplinare, quanto al criterio in questione ("Organizzazione degli spazi e attività di cantiere"), ha previsto che "il programma delle attività dovrà essere teso all'individuazione di soluzioni migliorative in riferimento alla contemporanea esecuzione delle lavorazioni previste nel PFTE nonché nel PE di adeguamento impiantistico e antincendio posti a base di gara, nel rispetto del requisito temporale imposto (487 giorni naturali e consecutivi)". L'offerente, per espressa previsione della lex specialis, avrebbe dovuto effettuare la programmazione considerando il requisito temporale imposto al netto del ribasso temporale (da indicare invece nell'offerta economico-temporale), e ciò proprio al fine di non svelare nell'offerta tecnica un elemento proprio dell'offerta economico-temporale soggetta a valutazione automatica in una successiva fase della gara. Tale omessa verifica, in luogo dell'esclusione doverosa in applicazione dell'art. 22 del disciplinare di gara e comunque del principio di segretezza, avrebbe consentito alla società Gu. di proseguire la gara. La riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, nella gara costituirebbero elementi dell'offerta economica, singolarmente "pesati" con punteggi autonomi che non potrebbero essere indicati nell'offerta tecnica, come prescritto, a pena di esclusione, all'art. 23 del disciplinare di gara alla cui stregua "L'offerta è esclusa in caso di: - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica; - (...)". In proposito, quando la procedura di gara è caratterizzata (come nell'ipotesi di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa) da una netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che "fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.1.2019, n. 612; idem, 20.7.2016, n. 3287). Il principio di segretezza dell'offerta economica sarebbe posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, al fine di assicurare il lineare e libero svolgimento del procedimento che culmina con il giudizio sull'offerta e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione. La società Gu. -che avrebbe esposto nell'offerta tecnica anche il termine temporale entro il quale avrebbe realizzato l'intervento (contenuto nella busta C - offerta economica)- avrebbe informato la Commissione della "offerta tempo" e della riduzione proposta, anticipando il contenuto dell'offerta economica, mentre la società Ma. S.p.a. e il Consorzio Ar. (poi escluso per altre ragioni) non sarebbero incorsi in tale errore. Ne conseguirebbe l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui la stazione appaltante ha ammesso la Gu. al prosieguo della procedura di gara. Alla camera di consiglio del 21.2.2024 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari ed è stata fissata l'udienza pubblica del 2.10.2024, successivamente anticipata al 3.7.2024. In vista della trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie. All'udienza del 3 luglio 2024, dopo ampia discussone tra le parti, il ricorso principale e quello incidentale sono stai trattenuti in decisione. DIRITTO 1. In via preliminare è possibile disattendere le eccezioni di inammissibilità del ricorso per irregolarità della notifica, sia perché -come esposto in fatto- la ricorrente ha poi correttamente notificato agli enti che dovevano essere coinvolti nel giudizio, sia perché l'impugnazione in ogni caso è infondata nel merito. 2. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la società Gu. denuncia la valutazione positiva ottenuta dalla società Ma. in esito al procedimento di verifica dell'anomalia, disciplinato dagli artt. 22, ultimo comma, e 23 del disciplinare di gara e dall'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. La verifica di anomalia è stata condotta dal RUP con l'ausilio della commissione giudicatrice che, prima di concludere per la congruità dell'offerta sulla base degli elementi addotti "per giustificare il ribasso offerto nonché l'offerta tecnica presentata" ritenendoli "validi e pertinenti in relazione alla struttura organizzativa delle medesime e compatibili con la tipologia dei lavori di appalto" (cfr. relazione conclusiva RUP 4.12.2023), ha esaminato le giustificazioni presentate dalla società Ma. acquisite in data 30.10.2023. Poi, con nota prot. n. 6923 del 10.11.2023, ha chiesto (come consentito dall'art. 23 disciplinare) ulteriori chiarimenti in relazione alla "stima delle migliorie offerte e relativi giustificativi" e alla "congruità dei costi della manodopera", che la società Ma. ha fornito il 27.11.2023. A tal riguardo occorre osservare, in linea generale, che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2023, n. 4559). Pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978); il giudizio sull'offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull'accertamento della serietà dell'offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36; Sez. V, 18 dicembre 2018, n. 7129; 29 gennaio 2018, n. 589), non rilevando eventuali inesattezze su singole voci. Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, l'acquisizione di esperienza da far valere in sede di partecipazione a successive procedure di evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; idem, 13 febbraio 2017, n. 607 nonché da ultimo anche TAR Puglia, Sez. I, 11.6.2024, n. 736). 3. Ciò premesso, riconducendo gli orientamenti in questione alle peculiarità del caso in esame, si osserva che dall'esame del giudizio finale di congruità formulato dall'amministrazione aggiudicatrice emerge che stazione appaltante ha effettuato comunque una valutazione globale dell'offerta, dopo aver svolto, però, una approfondita istruttoria (nei termini sopra richiamati) dell'offerta presentata dalla controinteressata sulla base dei parametri indicati della legge di gara. In particolare, secondo la difesa dell'amministrazione e della controinteressata, la ricorrente non avrebbe fornito prove oggettive circa l'inattendibilità e la insostenibilità dei costi per la esecuzione dei lavori. 3.1. In ogni caso l'istante censura nel "merito" le valutazioni delle giustificazioni presentate dalla Ma., proponendo all'attenzione di questo giudice le proprie valutazioni o meglio una sistematica rilettura delle considerazioni svolte in relazione ai singoli profili dell'offerta che il provveditorato alle opere pubbliche di Bari ha ritenuto congruenti o giustificati. Si tratta, quindi, di censure che investono il proprium della discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Tuttavia, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l'interpretazione e l'applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 31.3.2016, n. 1270). Il giudizio dell'organo tecnico (in questo caso il RUP) sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. In conclusione nel controllo sul giudizio tecnico dell'organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 282 del 2021 cit.; sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4153; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; sez. V, 14 novembre 2017, n. 5258; sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2302; Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013). 3.2. Alla luce di tali coordinate deve ritenersi che non sussistano i profili di illegittimità dedotti, o quanto meno tali profili non travalicano i limiti del sindacato concesso in questa sede, perché non sono idonei a mettere in luce ragioni di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrio o travisamento dei fatti. 4. In particolare va osservato che l'offerta è stata formulata dai partecipanti sulla base della progettazione posta a base di gara dalla stazione appaltante, validata il 3.7.2023 (progettazione) e 21.3.2022 (lavori di manutenzione), come previsto nel disciplinare di gara alla voce "premesse", pag. 2, secondo cui: "I progetti posti a base di gara sono stati validati rispettivamente in data 03.07.2023 e 21.03.2022". In base all'art. 26, d.lgs. n. 50/2016, la verifica preventiva della progettazione attiene alla "rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente" e "ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori", come è avvenuto nel caso di specie. Il citato art. 26, comma 4, prevede che la verifica attiene alla coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti (lett. b) e alla adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati (lett. h). Venendo alle censure della ricorrente, questa presuppone che il prezzo offerto dalla Ma. sarebbe "sottostimato con specifico riferimento a talune rilevanti voci di costo che..., sono state elaborate (e giustificate) avendo riguardo ai prezzi vigenti nel periodo 2019/2020, senza pertanto tener conto del sensibile e noto incremento dei prezzi intervenuto nel periodo 2019/2020-2023". Assume inoltre la Gu. che l'offerta dell'aggiudicataria "non tiene conto dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di esecuzione degli interventi in edifici occupati in continuità di esercizio, il quale..., comporterà un incremento dei costi sino al 20%, così come previsto dal prezziario ufficiale della Regione Puglia 2019". 4.1. Innanzitutto, vale osservare che in base alla legge di gara i concorrenti avrebbero dovuto formulare le proprie offerte facendo riferimento alla documentazione progettuale che ha determinato anche l'importo a base d'asta, documentazione che prevede anche una analisi dei prezzi. La progettazione e, quindi, la base d'asta tengono conto dei preventivi del 2020, ai quali fa riferimento la ricorrente, validati in data 3.7.2023 (progettazione) e 21.3.2022 (lavori di manutenzione), e poi sottoposti a verifica. In sede di verifica di anomalia, il RUP ha osservato che dalla documentazione in atti "la Ma. S.p.a. ha giustificato l'offerta presentata rappresentando in sintesi quanto segue: - il costo della manodopera è dedotto dalle tabelle del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali per la provincia di Bari (aggiornamento dicembre 2022), dove ha sede l'impresa esecutrice; - il costo complessivo della manodopera, per altro pressoché pari a quello posto a base di gara, risulta superiore ai limiti di congruità definiti dal D.M. Lavoro e Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, "Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili"; - il costo dei materiali e delle apparecchiature, al netto delle migliorie offerte, risulta pressoché invariato rispetto a quello posto a base di gara poiché l'offerta è strutturata modificando le aliquote di spese generali e utile di impresa; - non risulta l'esigenza di documentare costi relativi a mezzi d'opera ed attrezzature, trattandosi di lavorazioni che non comprendono specifiche incidenze di questa categoria di componente; - le spese generali risultano dettagliate per singole attività determinando una aliquota dell'8% del costo diretto dei lavori; - gli oneri della sicurezza aziendali sono compatibili con quelli di cui alle Linee Guida pubblicate da Itaca; - l'utile atteso della commessa è stato fissato al 2% che ritiene suscettibile di ulteriori miglioramenti derivanti da ottimizzazioni commerciali ed organizzative; gli elementi addotti dai predetti Operatori Economici per giustificare il ribasso offerto nonché l'offerta tecnica presentata vengono ritenuti validi e pertinenti in relazione alla struttura organizzativa delle medesime e compatibili con la tipologia di lavori in appalto; secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi ed alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato sez. V 30 marzo 2017 n. 1465, parere ANAC n. 84 del 10 aprile 2014, delibere ANAC n. 438 del 27 aprile 2017 e n. 488 del 3 maggio 2017)...". 5. Tale valutazione deve ritenersi immune dai profili sintomatici di eccesso di potere sopra descritti in ordine ai limiti della sindacabilità concessa a questo giudice. Non persuade, infatti, il riferimento all'aumento dei costi sino al 20 % come previsto dal prezziario ufficiale della Regione Puglia, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei lavori e dei costi esaminati in sede di verifica di anomalia. Convincono a tal riguardo le osservazioni svolte dalla stazione appaltante, secondo cui nella "verifica dell'anomalia dell'offerta, a fronte di oltre 380 prezzi costituenti l'insieme dei progetti oggetto di gara, solo una esigua parte risultano dedotti dal listino Puglia 2019 essendo relativi al progetto esecutivo, approvato nel dicembre 2022, che contempla l'esecuzione di opere di adeguamento impiantistico e antincendio. Di queste, molte lavorazioni sono caratterizzate da una notevole incidenza della manodopera che, come è noto e riscontrabile dalle tabelle edite dal Ministero del Lavoro, non ha subito significativi incrementi. Altre lavorazioni, prettamente impiantistiche o caratterizzate dalla fornitura e posa in opera di profilati metallici, evidenziano, per di più, una flessione dei prezzi nell'intervallo 2019-2023". Di ana tenore sono le difese della controinteressata, che sottolineano come nella gara in esame, in relazione al tipo di opere da eseguire, l'incidenza dell'aumento dei costi dei materiali non potesse assumere rilievo, trattandosi di lavori ad alta incidenza di manodopera che nel periodo in considerazione non risultano aver subito notevoli incrementi. 6. Può quindi convenirsi con le difese delle resistenti secondo cui le caratteristiche dei lavori consentirebbero di realizzare economie di scala, che hanno consentito all'impresa appaltatrice di ottimizzare i fattori della produzione e di sterilizzare gli aumenti dei costi nel frattempo sopravvenuti. Del resto, le proposte degli operatori economici, le relative giustificazioni e la verifica dell'anomalia non avrebbero potuto che tener conto della progettazione posta a base di gara dalla stazione appaltante, validata in data 3.7.2023 (progettazione) e 21.3.2022 (lavori di manutenzione), come previsto dal bando di gara e dal disciplinare, in cui gli incrementi supposti dalla ricorrente non erano contemplati. In altri termini la formulazione delle offerte non poteva che tener conto dei dati individuati alla data di scadenza prevista dalla legge di gara per la presentazione delle istanze di partecipazione. 6.1. Di ciò del resto si è reso conto lo stesso RUP, il quale in sede di richiesta delle giustificazioni, oltre a chiedere "in riferimento alle migliorie offerte in sede di gara... apposite stime economiche (analisi prezzo, voci di listino,...) per ogni lavorazione aggiuntiva proposta e relativo computo riepilogativo, da riferire alla relazione sull'offerta tecnica prodotta in sede di gara...", ha specificato che "i preventivi allegati alla relazione giustificativa ("Allegato 5 - Offerte giustificative") dovranno essere riferiti al momento della presentazione dell'offerta; (...)". Il RUP in altri termini ha chiesto, in modo coerente con la disciplina di gara, che le giustificazioni fossero riferite alla data di presentazione dell'offerta e, quindi, che queste tenessero conto della stima effettuata in sede di progettazione allegata agli atti di gara. 7. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla Gu., l'incremento del 20% non essendo stato previsto dai progettisti dell'opera, non avrebbe dovuto necessariamente considerato dalla aggiudicataria in sede di offerta. In ogni caso, convince la tesi della aggiudicataria secondo cui l'incremento dei costi "sino al 20%" previsto dal prezziario ufficiale della Regione Puglia, riguarda i "lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'organo usuario", lasciando alle valutazioni discrezionali del progettista dell'opera ogni considerazione in ordine alle suddette variazioni percentuali ai costi unitari. Nel caso di specie, come eccepito nelle repliche della aggiudicataria e anche in corso di udienza, nonché dalla difesa dell'Amministrazione appaltante: il progettista dell'opera (posta a base di gara) non ha ritenuto di dover applicare tale maggiorazione nella determinazione dell'importo a base d'asta avendo previsto una ipotesi di cantierizzazione per fasi. Tale circostanza trova conferma al punto 9 della relazione generale denominato "fasizzazione dei lavori", in cui è previsto che "il settimo piano del corpo A del Palazzo di Giustizia venga ristrutturato per primo e successivamente venga utilizzato come "polmone" per il trasferimento dei vari uffici man mano interessati all'esecuzione dei lavori. I piani, dal sesto al rialzato, sono stati suddivisi in "CANTIERI" di superficie pari a circa 700 mq in modo da individuare una cronologia delle aree sottoposte ad intervento e le attività da spostare di volta in volta al settimo piano per far posto ai lavori. Al piano interrato sono individuate ulteriori aree di intervento che avranno uno svolgimento dei lavori contestuale alle lavorazioni ai piani superiori". In altri termini, il progetto prevede che i lavori vengano eseguiti utilizzando aree sgombere che, di volta in volta, vengano messe a disposizione sulla base di un cronoprogramma delle diverse fasi lavorative, in modo da evitare interferenze e sovrapposizioni con i lavori da realizzare senza contatti con gli uffici giudiziari. 7.1. Risulta peraltro che i listini di riferimento dei progetti, prevedano la possibilità e non l'obbligo di aumentare i prezzi delle lavorazioni svolte in edifici occupati del 20% (listino 2019 e 2022) o del 10% (listino 2023) qualora si ravvisi il maggior onere dell'impresa di lavorare in condizioni che ne possano rallentare la produttività . Appare logica, quindi, l'omessa considerazione in sede di progettazione della maggiorazione dei prezzi invocata dalla ricorrente, in modo assimilare le lavorazioni da eseguire a quelle da svolgere in un edificio libero da impedimenti. La verifica condotta dal RUP tiene conto, quindi, della disciplina vigente e degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa. 8. In senso contrario non vale il richiamo da parte ricorrente al precedente di questo Tribunale: sentenza n. 539 del 30.4.2024. Nella vicenda oggetto della predetta decisione questo Tribunale ha accolto il ricorso evidenziando la incongruità delle giustificazioni indicate dalla aggiudicataria di quel contratto, rispetto al costo della manodopera e al costo di alcuni materiali da impiegare nelle lavorazioni. In quella fattispecie, tuttavia, sono stati condivisi i rilievi mossi dalla ricorrente che sottolineavano la netta differenza tra la "stima dei costi del personale indicata dalla aggiudicataria", rispetto a quella stimata in origine dal Comune e indicata nella legge di gara; sono state altresì valorizzate le lacune istruttorie che avevano contraddistinto la valutazione delle giustificazioni fornite dalla aggiudicataria in relazione ai suddetti costi. Il precedente citato dal patrono della ricorrente in corso di udienza, pertanto, risulta inconferente e non mina le conclusioni alle quali è giunto questo collegio in ordine alla verifica di anomalia svolta dalla stazione appaltante oggetto del presente giudizio, perché del tutto diversi sono di anomalia e incongruità delle giustificazioni denunciati oggetto della citata decisione n. 539 del 2024. 9. Con il secondo motivo la società Gu., nel tentativo di sostituirsi alla commissione giudicatrice, propone una personale ricostruzione delle valutazioni delle offerte tecniche dei primi tre operatori classificati, coinvolgendo anche il consorzio stabile Ar. (primo classificato, poi escluso) e comunque non chiamato nel presente giudizio. Le censure esposte, con il quali si censurano nel "merito" le valutazioni dell'offerta tecnica svolte dalla commissione di gara, sono inammissibili. La ricorrente principale deduce l'illegittimità e la illogicità dei punteggi attributi alla offerta tecnica della medesima ricorrente e alla controinteressata nonché all'impresa Ar., in relazione ad una serie di criteri di valutazione, proponendo all'attenzione di questo giudice considerazioni e valutazioni proprie, già ampiamente riportate in fatto. Si tratta di censure che investono la discrezionalità tecnica della stazione appaltante. 9.1. Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso anche di recente da questo Tribunale (T.A.R. Puglia, sez. I, 15.12.2023, n. 1444), il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l'interpretazione e l'applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.3.2022 n. 797; sez. V, 14.5.2018, n. 2853; 31.3.2016, n. 1270). Il giudizio della Commissione sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Nel controllo sul giudizio tecnico dell'organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282; sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4153; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; sez. V, 14 novembre 2017, n. 5258; sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2302; Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013). 9.2. Ciò premesso le censure devono essere ritenute inammissibili perché travalicano i limiti del sindacato di legittimità e comunque non sono idonee a mettere in luce ragioni di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrio o travisamento dei fatti. Peraltro la difesa della controinteressata con la memoria depositata il 19.2.2024 ha replicato alle analitiche deduzioni di parte ricorrente sopra riassunte. Le altrettante puntuali argomentazioni difensive della aggiudicataria (alle quali si rinvia per esigenze di sinteticità ex artt. 120, comma 10, e 74 c.p.a.) non appaiono idonee a sostenere, nei limiti del sindacato concesso a questo giudice, l'assenza di quei profili di palese illogicità, contraddittorietà e erronea valutazione dei presupposti che avrebbero consentito di accogliere i rilievi della ricorrente. 9.3. In ogni caso non emergono dalle plurime e analitiche censure di parte ricorrente, con riguardo a tutti i diversi sub criteri elementi valutativi indicati nel disciplinare di gara, elementi tali da dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà nelle valutazioni svolte dal seggio di gara. L'istante in sostanza ritiene che la propria offerta tecnica risponda esattamente a quanto richiesto dai diversi subcriteri e, dunque, che ci sarebbe stata una sottovalutazione della propria proposta ovvero una sopravvalutazione dell'offerta della Ma. (nonché di quella del consorzio stabile Ar.). Si tratta si affermazioni che hanno origine -come già accennato- da una personale lettura dei giudizi espressi dal seggio di gara, che però non sono sufficienti a consentire (attesi i noti limiti in giudizi che attengono a valutazioni discrezionali) a evidenziarne la palese inattendibilità, la contraddittorietà e l'errore di fatto. 10. In base alle predette considerazioni il ricorso introduttivo deve quindi essere respinto, di conseguenza, il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. 11. Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno per equivalente (che è l'unica forma ipotizzabile allo stato della procedura in esame, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto e l'affidamento dei lavori), composto sia dal mancato profitto che la ricorrente principale avrebbe ricavato dall'esecuzione del servizio sia del danno curriculare, la stessa non può trovare accoglimento perché non fondata. In ogni caso la ricorrente principale non ha allegato elementi univoci circa l'esistenza di danni conseguenti alla mancata aggiudicazione in proprio favore. E' stato più volte sottolineato, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, che l'ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della pubblica amministrazione anche sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa (cfr. ex pluribus, Cass. Civ., sez. III, 28 ottobre 2011, n. 22508; 23 febbraio 2010, n. 4326). Tali elementi mancano del tutto nel caso di specie, per cui anche sotto tali profili la richiesta deve essere respinta. 12. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna Gu. S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di Euro 2000,00 (duemila/00) in favore del Ministero della Giustizia, e di Euro 2000,00 (duemila/00) in favore della Società Ma. S.p.a., oltre oneri dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri - Presidente Vincenzo Blanda - Consigliere, Estensore Maria Luisa Rotondano - Consigliere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gi. Ca. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Gr. e Gr. Ot., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in (...), piazza (...); contro Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ma. Fe. In., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Area (omissis) Comune di (omissis), non costituita in giudizio; nei confronti Ma. Se., Comando provinciale dei vigili del fuoco, non costituiti in giudizio; per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - "dell'Ordinanza Dirigenziale n. 6 a firma del Responsabile dell'Area (omissis) - Edilizia e Urbanistica del Comune di (omissis), datata 10.11.2021 Raccolta Generale n 97 del 10.11.2021, comunicata a mezzo pec al procuratore legale Avv. Gr. Ot. in data 10.11.2021 e notificata agli odierni ricorrenti nelle date 14/16/18/19.11.2021, a mezzo della quale si ordinava agli odierni ricorrenti "per le motivazioni descritte in narrativa che, qui si intendono integralmente trascritte e riportate", in qualità di proprietari degli immobili di "cui l'area condominiale si pone a servizio e alla quale si accede per mezzo di una rampa carrabile posta al civ. (omissis) di vico (omissis), (...) 1. l'immediata messa in sicurezza del muro di contenimento de quo; 2. di eseguire gli interventi necessari di consolidamento del muro di contenimento a seguito di verifica strutturale, presentando a questo ufficio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza, le risultanze ed il titolo abilitativo a firma di tecnico abilitato e competente in materiale strutturale"; - della notifica n. 9559 del 18 agosto 2021 a firma del Capo Squadra VV.F. Mo. Fr. del Comando Provinciale Vigili del Fuoco; - della nota prot. n. 16790 del 18.08.2021 con la quale l'Area (omissis) trasmetteva la sopra indicata notifica al Comando di Polizia locale per le relative competenze, ovvero per posizionare il transennamento della strada; - della nota, acquisita agli atti del Comune, con prot. n. 16829, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile comunicava all'ente comunale quanto segue: "Squadra di questo comando intervenuta nel Comune di (omissis) per verifica di stabilità del muro di contenimento di proprietà della sig.ra Se. Ma. prospicente via (omissis). Il muro presentava lesioni verticali e il distacco delle due direttrici planimetriche. Pertanto si provvedeva a delimitare la zona interessata con nastro segnaletico fino all'arrivo delle transenne da parte del geometra comunale (omissis) gagliardi intervenuta sul posto. Quando innanzi riportato di comunica per ogni eventuale ed opportuno provvedimento di competenza a tutela dell'incolumità delle persone e salvezza dei beni"; - della nota acquisita agli atti del Comune al prot. n. 21969 del 26.10.2021 con la quale l'area (omissis) trasmetteva al Sindaco e al Segretario Generale la sentenza TAR invitando questi a redigere apposita Ordinanza Sindacale; - delle note acquisite agli atti del Comune al prot. n. 22342 del 29.10.2021 e al n. 22533 del 3.11.2021 con le quali il Comune di (omissis) trasmetteva alla Prefettura, giusto art. 54 del TUEL, bozza di ordinanza sindacale; - del verbale di sopralluogo prot. n. 23009 del 09.11.2021 eseguito presso via (omissis) per visionare il muro di contenimento che riporta quanto segue: "Per quanto è stato possibile ispezionare visivamente, si è potuto constatare la presenza in più punti di fessure verticali sul paramento dl muro di contenimento nonché, il distacco di una parte del muro (Foto n. 2 e 3) dove si è potuto riscontrare l'assenza di armature di collegamento"; - della nota acquisita agli atti del Comune al prot. n. 23075 del 10.11.2021 con la quale la Regione Puglia Sezione Opere Pubbliche e infrastrutture comunicava che gli elaborati depositati non contengono riferimenti al muro di contenimento, pertanto tale muro è stato realizzato in assenza di deposito dei calcoli strutturali; - di ogni eventuale atto connesso, presupposto, esecutivo e conseguente, ignoto ai ricorrenti, in relazione ai quali si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti; ed altresì per l'accertamento dell'obbligo a provvedere in relazione alle istanze, nei sensi di cui alle conclusioni rassegnate"; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 7 febbraio 2022: - "dell'Ordinanza Sindacale del 10.01.2022 Raccolta Generale n. 2 notificata agli odierni ricorrenti nelle date 10/11/15.01.2022, a mezzo della quale si ordinava "per le motivazioni descritte in narrativa che, qui si intendono integralmente trascritte e riportate", ai proprietari degli immobili cui l'area condominiale si pone a servizio e alla quale si accede per mezzo di una rampa carrabile posta al civ. (omissis) di vico (omissis), di seguito elencati: sig.ra Se. Ma., residente in (omissis) alla via (omissis); sig. Ca. Gi., residente in (omissis) in viale (omissis) sig.ra di Do. Na., residente in (omissis) al viale (omissis); sig. Ca. Pa., residente in (omissis) al Corso (omissis); sig. Ca. Vi. Ma., residente in (omissis) in Vico (omissis); sig. Di Vi. Gi., residente a Bisceglie in via (omissis); sig.ra Br. Ma., residente a (omissis) in via (omissis); 1. di confermare, nelle more dell'adozione dei provvedimenti provvisionale e definitivi di cui ai punti successivi, l'assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada adiacente all'immobile di che trattasi, e all'area perimetrale dell'edificio, salvo l'accesso per l'esecuzione degli interventi di cui al punto successivo; 2. di prescrivere, quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, la delimitazione dell'area interessata con transenne e nastro segnaletico secondo le prescrizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi entro 24 ore dalla notificazione del presente provvedimento ai proprietari ovvero, in caso di ritardo nell'esecuzione da parte del proprietario o di sua irreperibilità, da effettuarsi a cura dell'ufficio Tecnico Comunale e con spese addebitate ai proprietari; 3. di prescrivere l'immediata messa in sicurezza del muro di contenimento de quo; 4. di eseguire gli interventi necessari di consolidamento del muro di contenimento a seguito di verifica strutturale, presentando a questo ufficio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza, le risultanze ed il titolo abilitativo a firma di tecnico abilitato e competente in materiale strutturale, così come da indicazioni della Sezione Genio Civile della Città Metropolitana di Bari; - della notifica n. 9559 del 18 agosto 2021 a firma del Capo Squadra VV.F. Mo. Fr. del Comando Provinciale Vigili del Fuoco; - della nota prot. n. 16790 del 18.08.2021 con la quale l'Area (omissis) trasmetteva la sopra indicata notifica al Comando di Polizia locale per le relative competenze, ovvero per posizionare il transennamento della strada; - della nota, acquisita agli atti del Comune, con prot. n. 16829, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile comunicava all'ente comunale quanto segue: "Squadra di questo comando intervenuta nel Comune di (omissis) per verifica di stabilità del muro di contenimento di proprietà della sig.ra Se. Ma. prospicente via (omissis). Il muro presentava lesioni verticali e il distacco delle due direttrici planimetriche. Pertanto si provvedeva a delimitare la zona interessata con nastro segnaletico fino all'arrivo delle transenne da parte del geometra comunale (omissis) gagliardi intervenuta sul posto. Quanto innanzi riportato si comunica per ogni eventuale ed opportuno provvedimento di competenza a tutela dell'incolumità delle persone e salvezza dei beni"; - della nota della Sezione Genio Civile della Città Metropolitana di Bari acquisita agli atti del Comune al prot. n. 21522 del 26.10.202.1 che così recita: "per quanto attiene alla verifica dell'opera realizzata, in termini materiali, particolari costruttivi, conformità al progetto. ecc. è necessario che il Committente incarichi un tecnico abilitato alfine di procedere alla valutazione della sicurezza dell'opera in oggetto e alla eventuale conseguente progettazione degli interventi di rinforzo/consolidamento che risulteranno necessari"; - del verbale di sopralluogo del locale Comando di Polizia Municipale prot. n. 22380/2021 del 02.11.2021 dal quale risulta: "l'assenza di lavori in corso tesi al ripristino e alla mesa in sicurezza del muro de quo"; - della nota prefettizia prot. n. 151668 del 05.11.2021 con la quale la Prefettura di Bari, previamente interessata su istanza dell'Ente ai sensi dell'art. 54, co.4, d.lgs. n. 267/2000, in ordine alla fattispecie de qua, ha ritenuto attribuire all'ufficio tecnico l'onere "di provvedere, nel rispetto delle proprie competenze, a disporre ogni immediato intervento idoneo alla messa in sicurezza e consolidamento/ripristino della struttura in questione, inibendo a chiunque l'utilizzo e l'accesso all'area, senza incorrere nei rilievi segnalati dal Tar con il provvedimento succitato"; - della nota n. 26891/2021 del 31.12.2021 con la quale il Comune comunicava via pec al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4, u.p. del d.lgs. n. 267/2000 l'ordinanza sindacale del 10.01.2022 Raccolta Generale n. 2; - della nota prot. n. 1587 del 07.01.2022 con la quale il Prefetto riscontra la precedente nota con la quale il comune comunicava la ordinanza sindacale gravata; - e, ove occorrer possa, della già impugnata Ordinanza Dirigenziale, datata 10.11.2021 n. 6 (ricorso principale n. 1213/2021 R.G.). - nonché di ogni eventuale atto connesso, presupposto, esecutivo e conseguente, ignoto ai ricorrenti, in relazione ai quali si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti; ed altresì per l'accertamento dell'obbligo a provvedere in relazione alle istanze, nei sensi di cui alle conclusioni rassegnate"; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 17 giugno 2022: - "del provvedimento recante notifica di inottemperanza e comunicazione avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990 e ss. mm. ii., rispettivamente pervenuto agli odierni ricorrenti nelle date 23-24-29-/03/2022 e 02/05/2022 prot. n. 6215 del 22.03.2022, a mezzo della quale il Direttore dell'Area (omissis) "Edilizia ed Urbanistica" del Comune di (omissis) significava ai sig.ri Ca. Gi. ed altri "l'inottemperanza alla ordinanza dirigenziale n. 6 del 10.11.2021 e 2 ordinanza sindacale del 10.01.20222, giusto verbale agli atti del prot. n. 5667 del 15.03.2022" e comunicava che (...) "in forza dell'ordinanza del T.A.R. Puglia - Sez. Terza - n. 00097/2022 REG.PROV.CAU - n. 01312/2021Reg. Ric. Pubblicato il 03.03.2022, è avviato da parte di questa amministrazione il procedimento amministrativo teso alla messa in sicurezza e successiva verifica strutturale di muro di contenimento realizzato sul Lotto (omissis) della Lottizzazione La. Ma. ed altri, che delimitante il confine tra le proprietà censite all'NCEU al fg. (omissis), p.lle (omissis) del Comune di (omissis) - in danno ai proprietari degli immobili cui l'area condominiale si pone a servizio e alla quale si accede per mezzo di una rampa carrabile posta al civico (omissis) di Vico (omissis) (...)"; - della presupposta nota n. prot. n. 5113 del 09.03.2022, avente ad oggetto "Richiesta di verifica ottemperanza da effettuarsi da parte del Comando di Polizia Locale" - della presupposta relazione di servizio prot. n. 5667 del 15 marzo 2022, mercé cui - asseritamente - il "Dott. Mi. Bu., Vice Comandante della P.L., e Ar. Mi., Vice Sovrintendente di P.L., (...) accertavano la persistenza dell'inottemperanza alle ordinanze"; - della conseguente nota prot. n. 9067 del 29.04.2022, pervenuta a mezzo pec ai sottoscritti procuratori in data 29.04.2022 a mezzo della quale il Direttore dell'Area (omissis) Edilizia ed Urbanistica del Comune di (omissis), all'esito delle memorie ed osservazioni a firma dei sottoscritti procuratori notificate all'ente comunale, comunicava che "lette le memorie ed osservazioni pervenute con nota prot. n. 7179/2000 del 04.04.2022 (...) considerato che le stesse trattano contenuti già depositati nel ricorso al TAR e per il quale è stata emessa Ordinanza TAR Puglia - Sez. Terza - N. 00097/2022 REG. Prov. CAU. - N. 01312/2021 Reg. RIC. Pubblicata il 03.03.2022 (...) procederà con gli adempimenti d'ufficio comunicati con nota di avvio del proced. prot. n. 6215/2022 in forza della ordinanza del TAR Puglia - Sez. Terza - N. 97/2022... pubblicato il 03.03.2022 e in danno dei proprietari; - di ogni altro eventuale atto connesso, presupposto, esecutivo e conseguente, ignoto ai ricorrenti, in relazione ai quali si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti; ed altresì per l'accertamento dell'obbligo a provvedere in relazione alle istanze, nei sensi di cui alle conclusioni rassegnate"; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 22 novembre 2023: - "della Deliberazione della Giunta Comunale n. 277/2023 del 04/10/2023 del Comune di (omissis) in ragione della quale la Giunta Comunale del Comune di (omissis) ha deliberato l'approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo "Progetto di messa in sicurezza del muro di contenimento realizzato sul lotto (omissis) della Lottizzazione (omissis) ed altri, che delimita il confine tra le proprietà censite all'NCEU al fg. (omissis) p.lle (omissis) del Comune di (omissis) - Importo Euro 12.550,00"; - della conseguente Determinazione n. 89/2023 del 05/10/2023 adottata dal Dirigente "Area (omissis) - Edilizia ed Urbanistica" del Comune di (omissis) in ragione della quale il Responsabile dell'Area5 "Edilizia ed Urbanistica" in qualità di responsabile del procedimento stabiliva "di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a d.lgs, n. 36/2023 la esecuzione dei lavori relativi al Progetto Definitivo/Esecutivo di messa in sicurezza del muro di contenimento realizzato su lotto (omissis) della lottizzazione OMISSIS ed altri, che delimita il confine tra le proprietà censite all'NCEU al fg. (omissis) p.lle (omissis) del Comune di (omissis) alla soc. GF SRLS UNIPERSONALE con sede in (omissis) alla Contrada (omissis) snc - P.I. (omissis)" ed, ove occorrer possa, della già impugnata e presupposta Ordinanza Dirigenziale, datata 10.11.2021 n. 6 (di cui al ricorso principale n. 1213/2021 R.G.), e di tutti i suoi atti presupposti così come indicati nel precedente ricorso principale depositato in data 19.12.2021 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, della già impugnata e presupposta Ordinanza Sindacale datata 2.01.2022 n. 2 R.G. (di cui al I ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale n. 1213/2021) e di tutti i suoi atti presupposti così come indicati nel precedente ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale n. 1213/2021 depositato in data 07.02.2022 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, nonché del già impugnato provvedimento recante notifica di inottemperanza e comunicazione di avvio del procedimento ex art. L. n. 241 del 1990 e ss.mm. (di cui al II ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale n. 1213/2021), nonché di tutti i suoi atti presupposti così come indicati nel precedente ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale n. 1213/2021 depositato in data 17.06.2022 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti; - di ogni eventuale atto connesso, presupposto, esecutivo e conseguente, ignoto ai ricorrenti, in relazione ai quali si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti; ed altresì per l'accertamento dell'obbligo a provvedere in relazione alle istanze, nei sensi di cui alle conclusioni rassegnate"; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori, avvocati Gr. Ot. per la parte ricorrente e Ma. Fe. In. per il Comune resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. I sig.ri Gi. Ca. ed altri hanno agito dinanzi a questo Tar per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 6 in data 10 novembre 2021, con cui il Comune di (omissis) ha ingiunto nei loro confronti la messa in sicurezza del "muro di contenimento realizzato su lotto (omissis) della lottizzazione La. Ma. ed altri, che delimita il confine tra le proprietà censite all'NCEU al fg. (omissis) p.l1e (omissis) del Comune di (omissis)". 1.1 In particolare, i ricorrenti hanno riferito che - i sig.ri Ca. Gi. ed altri "sono comproprietari, unitamente alla sig.ra Se. Ma., di un'area scoperta adibita ad uso parcheggio sita in (omissis) al Vico (omissis)", che "confina, sul lato destro, con il giardino di proprietà privata della sig.ra Se. Ma."; - l'area comune e il giardino "sono ubicati in quota a due differenti livelli: l'area parcheggio, invero, è collocata ad una quota inferiore di circa mt. 2,50 rispetto a quella cui si trova il giardino di proprietà della sig.ra Se. Ma."; - l'area comune è separata dal giardino da "un muro in conglomerato cementizio... caratterizzato dallo spessore di circa cm 20", che "all'epoca della sua realizzazione - 1986/1987 - aveva un'altezza di circa mt 2,50"; - "il manufatto veniva realizzato dall'impresa Ad. Co. Sas di Pe. Mi. & C.", quale "titolare della originaria concessione edilizia prot. 3228/10101 del 10.6.1986"; - il muro "serviva a delimitare la porzione di lotto che l'impresa avrebbe poi successivamente ceduto agli acquirenti Vi. - Se., da quella in cui sarebbe stata realizzata la odierna area comune adibita ad area parcheggio"; - con l'atto di compravendita in data 14 aprile 1987 "l'impresa Ad. Co. sas vendeva ai coniugi Vi. - Se. un suolo con sovrastante unità residenziale unifamiliare allo stato di rustico, nonché quota di comproprietà di zona adiacente facente parte del lotto (omissis) (...) ricadente nella lottizzazione La. Ma."; - completati i lavori di edificazione dell'unità immobiliare, "i coniugi Vi. - Se. realizzavano all'interno dell'area privata confinante con l'area comune un giardino privato", con contestuale sopraelevazione del muro "per circa mt. 1"; - "la sopraelevazione per la misura di 1 mt in uno alla realizzazione del giardino a ridosso dell'originario muro di confine, ha determinato la trasformazione di quest'ultimo in muro di contenimento"; - allo stato, il muro "in conseguenza della mancata realizzazione degli interventi necessari... mostra evidenti segni di cedimento"; - a seguito di segnalazione da parte della sig.ra Se. Ma., "gli agenti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenivano in loco e, dopo aver preso visione della "presenza sul muro di contenimento di proprietà della sig.ra Se. di lesioni verticali e del distacco delle due direttrici planimetriche", provvedevano ad interdire l'accesso all'area comune con l'apposizione di nastro segnaletico e altresì a richiedere l'intervento degli uffici comunali competenti"; - "nelle date del 25.08.2021 e 30.08.2021, veniva notificata agli odierni ricorrenti l'Ordinanza Dirigenziale n. 4 del 25.08.2021 Raccolta Generale n. 60 del 25.08.2021 a firma del responsabile dell'area (omissis) Edilizia e urbanistica del Comune di (omissis)", con cui "si ordinava ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000... l'immediata messa in sicurezza del muro di contenimento, nonché di eseguire gli interventi necessari di consolidamento..."; - avverso la predetta ordinanza gli odierni ricorrenti insorgevano dinanzi a questo Tar, che annullava l'atto impugnato (sentenza n. 1540 del 25 ottobre 2021); - alla predetta pronuncia "ha fatto seguito la notifica della Ordinanza Dirigenziale n. 6, datata 10.11.2021". 1.2. Ciò premesso, gli interessati hanno articolato le seguenti censure: - "le argomentazioni adottate dall'ufficio comunale a giustificazione del provvedimento che qui si impugna appaiono completamente illogiche ed irragionevoli", dal momento che "un doveroso esame della documentazione presente all'interno del fascicolo relativo alla "Lottizzazione La. Ma. ed altri", in cui è inserito il muro di cui si discute, avrebbe permesso al dirigente firmatario dell'atto di verificare che l'assenza dei calcoli strutturali, con riguardo a quello che oggi è un muro di contenimento del giardino privato della sig.ra Se. Ma., è diretta conseguenza di una trasformazione dell'originario muro di confine"; - agli "odierni ricorrenti non è stata data alcuna possibilità di partecipare all'azione amministrativa"; - l'unico soggetto tenuto a ripristinare il muro è la sig.ra Se. Ma., dal momento che il manufatto "soddisfa un interesse non più comune alla generalità dei comproprietari ma esclusivo, personale e privato della sig.ra Se. Ma. essendo stato asservito - da ben più di trent'anni - da parte di questa al contenimento del proprio giardino". 1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis) per resistere al ricorso. 2. Con i motivi aggiunti depositati in data 7 febbraio 2022, i ricorrenti hanno esteso l'impugnazione all'ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2022, con cui il Sindaco del Comune di (omissis), preso atto che il "Tar Puglia, con sentenza n. 1540/2021, ha ritenuto il provvedimento adottato ... (omissis)... rientrante nella competenza esclusiva del Sindaco ... (omissis)... in quanto riconducibile alle ordinanze contingibili e urgenti normate dagli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000", ha confermato le misure già adottate e reiterato l'ingiunzione a provvedere alla messa in sicurezza del muro e alla esecuzione dei necessari lavori di consolidamento. In sintesi, gli interessati hanno formulato le seguenti censure: - "falsa ed erronea applicazione dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000", dal momento che non sono ravvisabili i presupposti dell'urgenza e della contingibilità, ed è altresì carente il carattere della proporzionalità, tenuto conto che "lo strumento utilizzato dal Sindaco del Comune di (omissis) reca una ingiustificata compressione dei diritti ed interessi degli odierni istanti e la stessa appare non sorretta e/o giustificata attraverso un approfondito accertamento istruttorio"; - eccesso di potere per esercizio della funzione amministrativa per fini diversi da quelli suoi propri", nonché sotto il profilo della falsità dei presupposti, del difetto di istruttoria e di motivazione", oltre che violazione "dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità " e "irragionevolezza manifesta". 3. Con l'ordinanza n. 97 del 3 marzo 2022 questo Tar ha respinto la domanda cautelare, avendo ritenuto la carenza del "presupposto di gravità e irreparabilità del pregiudizio, atteso che l'interesse dei ricorrenti è riconducibile al problema del riparto della spesa per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro in argomento, tenuto conto altresì di una ponderazione comparata degli interessi coinvolti che assegna priorità all'interesse alla tutela della pubblica e privata incolumità rispetto ai diritti e interessi patrimoniali dei ricorrenti". 4. Con il secondo atto di motivi aggiunti presentato in data 17 giugno 2022, i ricorrenti hanno altresì impugnato il provvedimento prot. n. 6215 del 22 marzo 2022, recante la notifica di inottemperanza all'ordine di messa in sicurezza del muro e la comunicazione di avvio del procedimento di esecuzione dei lavori in danno dei proprietari. In particolare, gli interessati hanno denunciato l'illegittimità del predetto provvedimento per illegittimità derivata, in ragione dell'illegittimità degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, nonché per falsa applicazione dell'ordinanza cautelare n. 97/2022, che non consentiva "di eseguire i provvedimenti impugnati in danno degli odierni istanti", "violazione ed erronea applicazione dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000", "eccesso di potere per esercizio della funzione amministrativa per fini diversi da quelli suoi propri". 5. Con i terzi motivi aggiunti presentati in data 23 novembre 2023, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 277/2023 del 4 ottobre 2023, recante l'approvazione del progetto di messa in sicurezza del muro, e la conseguente determinazione dirigenziale n. 89/2023 del 5 ottobre 2023, con cui sonno stati affidati i relativi lavori, che hanno censurato, in via diretta e derivata, per i seguenti motivi: - "Violazione dell'art. 54 c. 2 d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per assenza dei requisiti presupposti per ricorrere al potere extra ordinem per l'adozione di ordinanze urgenti e contingibili non essendovi alcuna situazione di eccezionalità . Mancata individuazione dei presupposti di pericolo per la pubblica incolumità . Carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per assenza del requisito della temporaneità . Violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità "; - "Violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per assenza del requisito della temporaneità . Violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità "; - "Eccesso di potere per esercizio della funzione amministrativa per fini diversi da quelli suoi propri. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Violazione di legge sotto diverso profilo". 6. Con l'ordinanza n. 508 del 7 dicembre 2023, il TAR ha respinto anche l'istanza cautelare proposta con i terzi motivi aggiunti, ribadendo "le stesse ragioni per le quali non è stata concessa la misura cautelare rispetto alla originaria ordinanza, evidentemente rimasta ineseguita". 7. La predetta ordinanza cautelare è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che, con l'ordinanza n. 773 del I marzo 2024, ne ha disposto la parziale riforma sulla scorta delle seguenti motivazioni: "1. L'ordinanza è stata comunque adottata per la superiore salvaguardia della pubblica incolumità, senza in alcun modo incidere sulla individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili; 2. Sul piano del pregiudizio grave e irreparabile, la richiesta di sospensiva può invece essere accolta limitatamente alla "esecuzione in danno" ossia rinviando tale specifico aspetto (recupero delle spese per la messa in sicurezza ad opera del Comune) sino alla definizione del giudizio civile di primo grado con cui si individuerà l'effettivo responsabile del danno". 8. Nel frattempo, il Comune ha perfezionato il contratto avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza del muro, che, allo stato, sono stati completamente eseguiti come attestato nella "Relazione preliminare alla relazione sullo stato finale" del 4 giugno 2024, prodotta in atti dal Comune in data 5 giugno 2024. 9. Nella pubblica udienza del 12 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 10. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento, dal momento che l'ordinanza n. 6 del 10 novembre 2021, a firma del Responsabile dell'Area (omissis) - edilizia e urbanistica del Comune di (omissis), è stata successivamente superata dall'ordinanza n. 2 del 10.01.2022, con la quale il Sindaco, preso atto della riferibilità del potere al paradigma di cui all'art. 54, comma 4, del TUEL, ha ratificato e pedissequamente reiterato i contenuti della precedente ordinanza dirigenziale. Ne consegue che, allo stato, l'interesse dei ricorrenti si appunta esclusivamente sull'ordinanza sindacale. 11. I motivi aggiunti sono tutti infondati. 11.1. La tesi articolata dai ricorrenti con il primo e il secondo atto di motivi aggiunti - aventi ad oggetto, rispettivamente, l'ordinanza contingibile e urgente con cui è stata ingiunta la messa in sicurezza del muro e l'esecuzione dei lavori in danno dei proprietari - poggia sull'assunto per cui, dovendo essere ravvisata l'esclusiva responsabilità della controinteressata, sig.ra Se., quale proprietaria del giardino "contenuto" dal muro e committente dei lavori concernenti il relativo innalzamento, ogni onere derivante dal dissesto del manufatto dovrebbe gravare immediatamente e esclusivamente sulla stessa controinteressata. 11.2. La doglianza non tiene conto della particolarità del potere esercitato dal Sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, che prescinde dal puntuale accertamento delle responsabilità individuali ed è essenzialmente volto ad ingiungere a coloro che sono nella disponibilità materiale e giuridica del manufatto di attivarsi al fine di apprestare pronta tutela alla pubblica incolumità e conseguentemente di rispondere dei relativi costi in caso di inottemperanza: "L'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo non ha, infatti, carattere sanzionatorio, né implica alcun accertamento in ordine all'individuazione di eventuali responsabilità, con la conseguenza che deve essere indirizzata nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; e tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina. Questo comporta che l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, rimanendo beninteso impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell'intervento urgente, che competerà agli effettivi responsabili della situazione (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 5 agosto 2021, n. 1889; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 4313)" (Tar Toscana, Sez. III, 29 novembre 2022, n. 1380). 11.3. È peraltro ben evidente che, a margine dell'intervento sindacale, resta impregiudicata la questione (essenzialmente privatistica) dell'individuazione e della ripartizione delle responsabilità personali, che, nella specie, sarà risolta all'esito della causa civile promossa dagli odierni ricorrenti. 11.4. Né può essere messa in discussione la sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente, dal momento che il consulente tecnico incaricato dal Tribunale di Trani nell'ambito del procedimento attivato dagli odierni ricorrenti, con la relazione in data 24 gennaio 2024, ha rilevato "evidenti fenomeni di dissesto statico" e ha conclusivamente ritenuto "opportuno... precisare che, sebbene non vi siano segni imminenti di rischi di crollo, il muro necessita di urgenti ed immediati lavori di adeguamento strutturale, per eliminare i fenomeni di dissesto statico rilevati ed evitare, pertanto, l'aumento del grado di ammaloramento". A fronte degli evidenti fenomeni di dissesto statico che inficiavano la struttura, il rispetto del principio di precauzione imponeva di ingiungere ai proprietari la pronta realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del muro, tenuto conto, peraltro, che si tratta di un sacrificio (anche economicamente) contenuto, ove rapportato all'esigenza di apprestare tutela a beni primari, quali quelli della salute e della pubblica incolumità : "le ordinanze contingibili e urgenti possono adottarsi anche a fronte di un pericolo potenziale. Pertanto, depone nel senso della legittimità dell'ordinanza sindacale l'applicazione alla fattispecie de qua del principio di precauzione, il quale supporta l'intervento restrittivo da parte della pubblica amministrazione, in presenza di un rilevante pericolo per interessi pubblici particolarmente sensibili, anche in assenza di una evidenza scientifica del nesso di causalità, secondo lo standard del c.d. più probabile che non, tra la circostanza fattuale su cui si interviene e il pregiudizio che potrebbe arrecare. In tal senso, ha invero chiaramente affermato anche la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che "il c.d. "principio di precauzione", di derivazione comunitaria (art. 7, Regolamento n. 178 del 2002), impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche" (Consiglio di Stato sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655)" (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2023, n. 9761). 11.5. Il fatto che si tratti di un'area privata non muta la sostanza delle cose. Invero, com'è stato correttamente osservato dalla difesa del Comune, il potere sindacale in questione è "un potere amministrativo che può essere emanato anche per lavori da effettuarsi su aree di proprietà privata, quando sussistono i rigorosi presupposti legittimanti il potere stesso, con possibilità di fare poi ricadere sul privato proprietario gli eventuali costi sostenuti, se risulta che la situazione è stata creata dal proprietario stesso" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2020, n. 4630), sicché "nella nozione di incolumità dei cittadini può includersi anche il caso di minaccia grave e attuale alla incolumità di soggetti privati che si verifichi esclusivamente entro ambiti di proprietà privata, senza riflessi diretti sulla pubblica incolumità, vale a dire senza che il pericolo minacci anche aree di pubblico transito e accesso" (TAR Campania, Sez. V, 11 maggio 2007, n. 4992). In definitiva, trattandosi di un muro posto al confine, che serve entrambe le proprietà come elemento divisorio (e ciò a prescindere dal fatto che svolga anche la funzione di contenimento a vantaggio della proprietà della sig.ra Se., questione peraltro affrontata dal consulente tecnico), i proprietari confinanti, quali comproprietari del muro, erano tenuti tutti alla relativa messa in sicurezza. 11.6. La legittimità degli atti presupposti comporta il rigetto dei terzi motivi aggiunti proposti in data 23 novembre 2023 avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 277/2023 del 4 ottobre 2023, recante l'approvazione del progetto di messa in sicurezza del muro, e la conseguente determinazione dirigenziale n. 89/2023 del 5 ottobre 2023, con cui sonno stati affidati i relativi lavori, trattandosi di atti meramente esecutivi e conseguenziali. 12. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone: - dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; - rigetta tutti i motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: Giuseppina Adamo - Presidente Lorenzo Ieva - Primo Referendario Silvio Giancaspro - Primo Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2020, proposto da Fa. Am. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Pi. Ni., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pi. Qu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via (...); Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ca. Pa. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale sede Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti adottati dal Comune di (omissis), della Regione Puglia e dall'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale sede Puglia relativamente al "PROGETTO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL Comune di (omissis) PIANO NAZIONALE 2015/2020"; -della determinazione del Settore Assetto del Territorio e LL.PP. - Ufficio Lavori Pubblici Comune di (omissis) n. 390/R.D. del 19 ottobre 2015 - n. 953/R.G. del 19 ottobre 2015, a firma del Responsabile del Settore Da. Bo., avente ad oggetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PEI IL PIANO NAZIONALE 2015/2020 - incarico per la redazione di un progetto preliminare da candidare a finanziamento"; -della deliberazione della Giunta Municipale di (omissis) n. 146 del 20 ottobre 2015, avente ad oggetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PEI IL PIANO NAZIONALE 2015/2020 - Regione Puglia: approvazione progetto preliminare di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL Comune di (omissis) PIANO NAZIONALE 2015/2020"; - della deliberazione della Giunta Municipale di (omissis) n. 164 del 23 novembre 2015, avente ad oggetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PEI IL PIANO NAZIONALE 2015/2020 - TERZO ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 APPROVATI CON D.C.C. N. 18 DEL 18.08.2015"; - della determinazione del Settore Assetto del Territorio e LL.PP. - Ufficio Lavori Pubblici Comune di (omissis) n° 235/R.D. del 20 giugno 2016 - n. 438/R.G. del 22 giugno 2016, a firma del Responsabile del Settore Da. Bo., avente ad oggetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PEI IL PIANO NAZIONALE 2015/2020 - INCARICO ELABORAZIONE CAD E PREDISPOSIZIONE ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO"; -della deliberazione della Giunta Municipale di (omissis) n. 136 del 31 ottobre 2016, avente ad oggetto: "FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO - DPCM 14 LUGLIO 2016. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL Comune di (omissis)"; - della determinazione del Settore Assetto del Territorio e LL.PP. - Ufficio Tecnico Comune di (omissis), n. 483/R.D. del 28 novembre 2016, a firma del Responsabile del Settore Arch. Ma. Gn., avente ad oggetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PEI IL PIANO NAZIONALE 2015/2020 - INCARICO ELABORAZIONE- Relazione Geologica e Indagini Geologiche"; -della determinazione del Settore Assetto del Territorio e LL.PP. - Ufficio Tecnico Comune di (omissis), n. 482/R.D. del 28 novembre 2016, a firma del Responsabile del Settore Arch. Ma. Gn., avente ad oggetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PEI IL PIANO NAZIONALE 2015/2020 - INCARICO ELABORAZIONE CAD E PREDISPOSIZIONE ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO SU FINANZIAMENTO AVVENUTO- Euro 5.000.000,00"; -della determinazione del Settore Assetto del Territorio e LL.PP. - Ufficio Tecnico Comune di (omissis), n. 560/R.D. del 27 dicembre 2016, a firma del Responsabile del Settore Arch. Ma. Gn., avente ad oggetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PEI IL PIANO NAZIONALE 2015/2020 - INCARICO ELABORAZIONE - Rilievi planoaltimetrici"; -della deliberazione della Giunta Municipale di (omissis) n. 37 del 26 febbraio 2018, avente ad oggetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL Comune di (omissis) PIANO NAZIONALE 2015/2020 - ATTO DI INDIRIZZO"; - della determinazione del Settore Lavori Pubblici e Ambiente - Ufficio lavori Pubblici, Manutenzioni, Suap Comune di (omissis). n° 317/R.D. del 5 luglio 2018 - n. 639/R.G. del 12 luglio 2018, a firma del Responsabile del Settore Ing. Ro. Fr., avente ad oggetto: "PROGETTO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL Comune di (omissis) - CONFERMA RUP"; - della determinazione del Settore Urbanistica - Responsabili Settori e Servizi Comune di (omissis) n° 2/R.D. del 15 marzo 2019 - n. 300/R.G. del 15 marzo 2019, a firma del Responsabile del Settore Geom. Fr. Or., avente ad oggetto: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL PIANO NAZIONALE 2015/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME AL TECNICO INCARICATO"; - dell'atto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia a firma del Segretario Generale dott.ssa geol. Ve. Co. e del Dirigente tecnico dott. Geog. Ge. Ca. registro prot. 2019 n° 0006533 - U 28/05/2019 09:11:03 con sede in Strada Prov. per (omissis) Km. (omissis) (omissis) - Bari; -dell'atto Dirigenziale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio V.I.A. - VIncA- Regione Puglia, n° 100/R.D. del 12 marzo 2020, a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Li. Al. e della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa An. Ri., avente ad oggetto: "ID VIA 465 - Procedimento di Verifica di Assoggetabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto definitivo delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di (omissis), primo stralcio funzionale. Proponente: Comune di (omissis) (LE)"; -della deliberazione della Giunta Municipale di (omissis) n° 72 del 15 giugno 2020, avente ad oggetto: "POR PUGLIA 2014/2020 ASSE V AZIONE 5.1 DGR 1165/2016 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO I STRALCIO - PRESA D'ATTO PROGETTO DEFINITIVO" -dell'Avviso di avvio delle procedure ablatorie ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 - Settore Lavori Pubblici e Ambiente - Ufficio Lavori Pubblici Comune di (omissis) - del 07.07.2020, avente ad oggetto: "Avviso di Avvio del Procedimento finalizzato all'approvazione del Progetto Definitivo con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, conformità urbanistica, autorizzazione alla costruzione, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per i lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL Comune di (omissis) PIANO NAZIONALE 2015/2020" -di ogni e qualsiasi ulteriore atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di Regione Puglia e di Comune di (omissis); Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori Avv. P. Ni. per i ricorrenti, l'Avv. A. Ma., in sostituzione dell'Avv. P. Qu., per il Comune di (omissis), e l'Avv. G. Ca. per il Comune di (omissis); Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso notificato il 28 settembre 2020, tempestivamente depositato, Fa. Am. ed altri, proprietari di alcuni terreni, anche edificati, siti in agro di (omissis), interessati dalla realizzazione delle opere idrauliche previste dal "PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL Comune di (omissis) PIANO NAZIONALE 2015/2020", hanno impugnato i provvedimenti amministrativi in epigrafe, lamentandone la illegittimità alla stregua dei seguenti motivi di gravame sinteticamente enunciati. 1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. - violazione dei principi in materia degli atti degli enti locali - violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione - violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità . 1.2. Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti hanno censurato l'eccesso di potere - totale assenza di istruttoria - violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità . 1.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 16 del R.D. n. 274/1929, nonché dell'art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 - incompetenza. 1.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli artt. 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 52 e 53 del D.P.R. n. 207/2010 sotto vari profili - violazione dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Allegato XV - violazione degli artt. 12, comma 2 e 19, comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 e dell'art. 16 comma 3 e 4 della L.R. Pugliese n. 11/2001 - violazione del giusto procedimento - violazione del principio di proporzionalità - violazione dei principi in materia di procedimenti espropriativi - violazione degli artt. 12 comma 3 e 19 comma 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. e dell'art. 8, comma 2 della L.R. Pugliese n. 3/2005 - violazione dell'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 23, comma 5 e dell'art. 3 comma 1 lett. ggggg-quarter del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. 1.5. Per tali motivi, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto l'annullamento dei predetti provvedimenti impugnati. 2. Con memoria difensiva depositata il 2 novembre 2020, si è costituita in giudizio la Regione Puglia. 3. Con memoria difensiva depositata il 3 novembre 2020, si è costituito in giudizio il Comune di (omissis). 4. Con memoria difensiva depositata il 12 novembre 2020, si è costituito in giudizio il Comune di (omissis). 5. Con la memoria difensiva finale depositata il 20 maggio 2024, il Comune di (omissis) ha dichiarato che in data 26 maggio 2023 il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 12, esibita in giudizio, con la quale le particelle di terreno di proprietà dei ricorrenti sono state stralciate dal progetto di che trattasi; per tale motivo, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 6. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2024 (fissata per la trattazione nel merito del ricorso), all'esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione. 7. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5 c.p.a.. 7.1. Ed invero, in disparte da ogni questione preliminare - anche sulla giurisdizione -, osserva il Collegio che risulta "per tabulas" che, con la sopravvenuta deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di (omissis) n. 12 del 26 maggio 2023 - a seguito del parziale annullamento delle delibere giuntali n. 72/2020 e n. 75/2020 di avvio della procedura espropriativa, avvenuta con la delibera della Giunta Municipale del Comune di (omissis) n. 147 del 16 ottobre 2020, che ha demandato a progettisti la rimodulazione del progetto de quo - è stata ora disposta l'approvazione a fini urbanistici del nuovo progetto definitivo ed esecutivo rielaborato delle opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di (omissis), sicché non risultando impugnata tale ultima deliberazione e nemmeno quella di definitiva approvazione della variante urbanistica e della pubblica utilità ed essendo state stralciate dal progetto di che trattasi le particelle di terreno delle parti ricorrenti, va dichiarata, come da istanze presentate dal Comune di (omissis) e dai ricorrenti - rispettivamente il 20 maggio 2024 ed il 29 maggio 2024 - la cessazione della materia del contendere. Rileva, infatti, il Tribunale che "La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito." (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823). Ne consegue pertanto che, con lo stralcio dal progetto di che trattasi delle particelle dei terreni di proprietà dei ricorrenti, la pretesa sostanziale fatta valere nel presente giudizio è risultata integralmente soddisfatta. 7.2. In conclusione, per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5 c.p.a.. 8. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dei dubbi sui profili inerenti la giurisdizione dell'adito G.A., sussistono giusti motivi per dichiarate integralmente compensate tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: Enrico d'Arpe - Presidente Vincenza Caldarola - Referendario Marco Martone - Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12623 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sa.Co., Um.Co., con domicilio eletto presso lo studio Um.Co. in Roma, via (...); contro Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, costituiti in giudizio; Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio; per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - del telex n.-OMISSIS- del 19.9.2016, notificato il 22.9.2016, con il quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti - Divisione 1^ - Sezione Stato Giuridico ha comunicato l’immediata cessazione dal servizio del ricorrente dalla data della sua notifica; - dello sconosciuto e sinora non notificato provvedimento, menzionato nel Telex di cui sopra, che da disposto la cessazione dall’impiego del ricorrente; - del verbale dell’8.9.2016 ed in pari data notificato, recante il giudizio di non idoneità attitudinale reso dalla Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, nominata con Decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- in data 10.8.2016; - delle procedure e dell’esito di tutti i test e dei colloqui, ai quali la suddetta Commissione ha sottoposto il ricorrente, che hanno portato alla valutazione attitudinale negativa ed al giudizio di non idoneità attitudinale; - di ogni altro atto rispetto a quelli di cui sopra e di cui appresso comunque presupposto, anteriore, connesso, collegato e/o conseguente; nonché per l’annullamento/disapplicazione in parte qua: - del D.M. 30.6.2003, n. 198, se ed in quanto si ritenga prevedere e consentire che l’accertamento dell’idoneità al servizio - in particolare, quella attitudinale - del personale in servizio nei ruoli della Polizia di Stato possa e debba operarsi sulla base dei requisiti, dei criteri e delle modalità stabiliti per i candidati dei concorsi per l’accesso nei suddetti ruoli; - degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 24.04.1982, n. 339, se ed in quanto si ritenga che consentano il transito in altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Interno o di altre Amministrazioni dello Stato soltanto in favore del personale della Polizia di Stato giudicato non idoneo al servizio sotto il profilo psico-fisico e non anche sotto quello attitudinale, previa, se del caso, rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale, per la decisione della questione di illegittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., dell’art. 36, comma 1, n. XX, della legge delega 1.4.1981, n. 121, e del d.P.R. delegato, nella parte in cui hanno introdotto una ingiustificata disparità di trattamento tra impiegati dello stato giudicati non idonei per motivi di salute e impiegati dello stato giudicati non idonei per motivi attitudinali; MOTIVI AGGIUNTI: - del Decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot.n. -OMISSIS- in data 10.8.2016, con il quale è stata nominata la Commissione per l'accertamento della permanenza dell'idoneità attitudinale del Sig. -OMISSIS-; - del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS- in data 10.8.2016, con il quale sono stati approvati i test da utilizzare ai fini del suddetto accertamento; - del prima sconosciuto verbale in data 7.9.2016, con il quale la Commissione sopra menzionata aveva già stabilito i criteri di massima per il giudizio; - di ogni altro atto comunque presupposto, anteriore, connesso, collegato e/o conseguente rispetto a quelli di cui sopra. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 71 - bis c.p.a.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO E DIRITTO Il ricorrente, nominato Agente della Polizia di Stato il 1.7.2005, veniva assegnato nell’ottobre 2005 al Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Sezione Polizia Ferroviaria di Novara e nel corso del 2009 alla Questura di Cremona. 1.1. Questi veniva coinvolto, quale imputato in concorso con altro agente, in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 317, 609 bis, comma 1, e 609, comma 4, n. 3, c.p. (per il quale veniva condannato alla pena della reclusione di anni 2, mesi 3 e giorni 10), e poi anche sottoposto ad un procedimento disciplinare (quest’ultimo conclusosi con la sospensione dal servizio per mesi sei dal 27.7.2010 al 26.1.2011). 1.2. Espiata la pena principale ed accessoria, cessati in data 7.8.2016 gli effetti della sospensione dalla qualifica, il Questore di Cremona, con decreto n. -OMISSIS-, riammetteva in servizio il sig. -OMISSIS-, disponendo, tuttavia, “all’atto della riammissione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, gli accertamenti volti a verificare la permanenza in capo al dipendente dei requisiti psico-fisici e attitudinali allo svolgimento dei servizi d’istituto, tenuto conto del periodo di assenza dal servizio determinata prima dalla sospensione adottata ai sensi dell’articolo 4 della legge 97/01 e, poi, da quella della sospensione dalla qualifica adottata ai sensi dell’articolo 98 del d.P.R. 3/57”. 1.3. Con provvedimenti del Capo della Polizia datati 10.8.2016, veniva nominata la Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti attitudinali di cui al D.M. n. 198 del 30.6.2003 e, ai sensi del D.M. n. 129 del 28.4.2005, approvati i test per l’accertamento della permanenza dei requisiti attitudinali. 1.4. Dichiarato idoneo sotto il profilo psico-fisico il 6.7.2016, il -OMISSIS-, con verbale in data 8.9.2016 della Commissione del Centro Psicotecnico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, veniva, però, dichiarato inidoneo in attitudine. Di conseguenza, con provvedimento anticipato, nel contenuto, con telex n. -OMISSIS- in data 19.9.2016, notificato il 22.9.2016, il Ministero dell’Interno ne disponeva la cessazione dal servizio. Con il ricorso introduttivo, oltre che con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente, in sintesi, contestava sotto molteplici profili, il giudizio di inidoneità in attitudine, che aveva determinato la sua cessazione dal servizio. In via subordinata contestava la circostanza che, a fronte del giudizio di inidoneità, non gli sia stato consentito comunque il transito in altri ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza o del Ministero dell’Interno o in altre Amministrazioni statali, diversamente da quanto previsto in caso di inidoneità fisica e psichica. Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, la prima sezione stralcio del TAR Lazio, a seguito dell’udienza del 27.5.2022, concludeva solo per la legittimità del giudizio di inidoneità attitudinale all’impiego nelle Forze di Polizia espresso nei confronti del ricorrente, cioè respingeva la domanda di annullamento. Con riferimento, viceversa, alla richiesta subordinata, riferita alla lamentata disparità di trattamento rispetto a coloro che risultino inidonei sotto i profili fisico e psichico (rilevando che, diversamente da quanto agli stessi consentito, a chi, come il ricorrente, è stato dichiarato non idonei in attitudine, non è ammesso il passaggio ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza oppure di altre amministrazioni dello Stato), la sezione stralcio sospendeva il giudizio ai sensi degli artt. 79 CPA e 295 c.p.c., posto che, proprio con riguardo a quest’ultimo profilo, il Consiglio di Stato, sezione III, con ordinanza n. 3940 del 18.5.2022, aveva rimesso all’Adunanza plenaria le seguenti questioni: “a) se la inidoneità attitudinale sopravvenuta, in quanto modo di atteggiarsi della inidoneità psicologica, seppure soggetta ad autonomo accertamento, rientri nelle previsioni dell’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982, che consente al lavoratore cui si riferisca l’accertamento di chiedere il transito nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza o di altra; b) in caso negativo, ovvero se a ciò venga ritenuta ostativa la formulazione letterale della norma, se il regime giuridico di favore riconosciuto alla più grave ipotesi di inidoneità psicologica sfociata in una malattia, non si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, interpretato alla luce dell’obbligo di non discriminazione in ambito lavorativo di cui alla Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, nonché se il non ottemperare al c.d. obbligo di repêchage contrasti con i principi a tutela del lavoro, configurando nei fatti un’ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo non previsto in modo espresso dal legislatore; c) in caso affermativo, se la richiesta di transito sia espressione di un diritto soggettivo del dipendente, ovvero l’adesione alla stessa costituisca valutazione del tutto discrezionale dell’Amministrazione di appartenenza”. Dunque, ritenuto pregiudiziale, rispetto alla definizione del giudizio con riguardo al profilo in ultimo considerato, conoscere le decisioni che avrebbe assunto l’Adunanza plenaria sulle questioni rimesse, è stato ritenuto di sospendere il giudizio. Orbene, a pronunciarsi sulla questione, l’unica per la quale è ancora necessario decidere, è stata l’Adunanza plenaria con la sentenza n. -OMISSIS-. Il massimo consesso della giustizia amministrativa, preliminarmente, ha distinto i requisiti attitudinali da quelli psichici e fisici. L’attitudine, infatti, è la propensione - per disposizione naturale o acquisita con metodo e istruzione - a svolgere una certa attività che richiede doti non comuni, cioè che non tutti posseggono per la sola ragione di essere capaci al lavoro. L’attività svolta dagli appartenenti alla Forza di Polizia (e, in generale, dalle Forze armate) è effettivamente un’attività che richiede doti non comuni, per il particolare ruolo rivestito, quali dipendenti pubblici cui lo Stato affida l’uso della forza della quale ha il monopolio. Gli appartenenti alle Forze armate, per questo, sono chiamati ad esercitare la loro attività con moderazione, senso di responsabilità, comprensione, giudizio, capacità di valutare nel modo migliore e rapidamente le circostanze, per dimostrare al cittadino che la forza è usata dallo Stato nei limiti del giusto, oltre che del lecito. Fatta questa premessa e venendo al primo dei questi che era stato posto, l’Adunanza plenaria ha concluso affermando che: “l’inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 d.P.R. n. 339/1982 e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altrui ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 129 T.U. impiegati civili dello Stato”. Diverse le ragioni addotte: 1) innanzitutto, la normativa in materia sul passaggio ad altri ruoli prende in considerazione esclusivamente sopravvenute menomazioni che attengono all’integrità psicofisica del lavoratore e non anche a profili attitudinali, che, come indicato, riguardano un aspetto diverso (“invalido” è concetto riferibile al riscontro di una patologia che incide sulla capacità materiale di fare qualcosa, mentre l’attitudine attiene all’idoneità personale e soggettiva a svolgere bene, con profitto ed in sicurezza una certa attività o funzione, a prescindere dalla sussistenza di profili patologici”); ne deriva, che dinanzi al chiaro significato delle parole usate dal legislatore, è precluso all’interprete richiamare altri criteri di interpretazione; 2) in secondo luogo, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, il cui rapporto di impiego è costituito solo se sussistono i requisiti attitudinali richiesti dalla normativa sopra richiamata, il venir meno di questi non può comportare la prosecuzione del rapporto con la sola modificazione oggettiva della prestazione (come accadrebbe se il soggetto restasse nei ruoli dell’amministrazione di P.S.), poiché per quell’ordinamento settoriale il possesso dei requisiti attitudinali è richiesto per tutti i ruoli nei quali si articola la struttura; dunque, l’unica modalità di continuazione del rapporto di lavoro sarebbe quella della “novazione soggettiva”, vale a dire il passaggio presso ruoli di altre amministrazioni che non richiedano per l’accesso l’accertamento di (peculiari) requisiti attitudinali; tale possibilità, tuttavia, non è prevista dalla legge, né la lacuna può essere superata in via interpretativa. Pertanto, la perdita del requisito attitudinale comporta la cessazione del rapporto di impiego, in considerazione dell’art. 58 d.P.R. n. 335/1982, per il quale le cause di cessazione dal servizio sono quelle previste dal Testo unico sugli impiegati civili dello Stato, e dell’art. 129 del predetto Testo unico, per il quale comporta la cessazione dal servizio la sopravvenuta incapacità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per completezza, si evidenzi che l’Adunanza plenaria non ha neppure ritenuto che la disciplina, così intesa, contrasti con le disposizioni costituzionali e, segnatamente, con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.: “La scelta di disporre la cessazione del rapporto di impiego dell’appartenente alla Polizia di Stato per il caso di perdita del requisito attitudinale - e non anche di perdita parziale della idoneità psicofisica - non è irrazionale, perché, come si è in precedenza rilevato, rispetto alla perdita della idoneità psicofisica, che può essere parziale, la perdita del requisito attitudinale all’attività lavorativa è necessariamente ‘integralé, sicché, se per la prima si può affermare che il requisito di accesso sia mantenuto sia pure in parte nel corso del rapporto di lavoro, nel secondo caso esso è integralmente perduto. Non si può ravvisare, poi, alcuna ingiustificata disparità di trattamento: i requisiti attitudinali costituiscono doti individuali differenti dall’idoneità psicofisica allo svolgimento della prestazione lavorativa, per cui si è in presenza di situazioni non omogenee e, per questa ragione, non comparabili”. Riportato quanto affermato dall’Adunanza plenaria e applicando al caso in oggetto i principi da essa espressi, che il Collegio condivide, non può che essere rigettata anche la domanda in subordine formulata dal ricorrente. La particolarità della questione consente di compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sulla domanda subordinata formulata con il ricorso, la rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Francesco Arzillo - Presidente Giovanni Mercone, Referendario, Estensore Silvia Simone, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Giovanni Mercone Francesco Arzillo IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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