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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 359 del 2024, proposto da Cl. Ga., rappresentato e difeso dagli avvocati Eu. Ba. e Ch. Re. D'Ac., con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia; contro Comune di (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Fr. Gu., con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia; nei confronti Gi. Ma. Ca., Fr. Ma. Ca., rappresentati e difesi dall'avvocato Pa. Bi., con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia; per l''annullamento - della delibera del Consiglio Comunale n. (…) del 22/01/2024 pubblicata all’Albo pretorio il 24/01/2024 avente ad oggetto l’annullamento in autotutela in parte qua del Piano di Alienazione Immobili del Patrimonio Indisponibile annualità 2023-2025 e, in particolare, in merito al terreno sito in (Omissis), loc. (Omissis), Foglio (…), particella (…), denominato relitto stradale, già ceduto al ricorrente con delibera di CC n. 55 del 29/12/2022; - della relazione tecnica dell’Area Urbanistica del Comune di (Omissis), sulla cui base è stata emessa la delibera in autotutela in esame, dichiarata come allegata alla delibera suindicata (ma non pubblicata) del 05/07/2023 n. (…), non conosciuta e oggetto di richiesta ex art. 116 cpa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché sconosciuto; per l''accesso ai sensi dell''art. 116 cpa alla suddetta relazione tecnica dell’Area Urbanistica del Comune di (Omissis), dichiarata come allegata alla delibera suindicata (ma non pubblicata) del 05/07/2023 n. (…) sulla cui base è stata emessa la delibera in autotutela in esame di cui è stata richiesta copia in data 08.02.2024 come da pec che si allega e a cui a tutt’oggi non è stata data risposta e per l’effetto ordinare all’amministrazione intimata il deposito in giudizio della suddetta relazione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (Omissis) e di Gi. Ma. Ca. e di Fr. Ma. Ca.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il Sig. Cl. Ga., premesso: 1) di essere proprietario di alcuni terreni con soprastanti fabbricati siti nel Comune di (Omissis); 2) che detti terreni confinano con un’area di proprietà comunale che un tempo era destinata a sede stradale ma oggi consiste in un mero relitto versante in condizioni di abbandono; 3) di aver presentato in data 21/10/2022 al Comune di (Omissis) una istanza di acquisto del predetto terreno sottolineando che lo stesso aveva da tempo perduto la sua funzione pubblica e confinava da ambo i lati con aree di sua proprietà; 4) che con delibera in data 29/12/2022 il Comune di (Omissis) ha accolto l’istanza in considerazione del fatto che non avrebbero potuto esserci altri soggetti interessati ad acquistare una ex strada confinante esclusivamente con i terreni di proprietà del Sig. Ga.; 5) di aver pagato il prezzo convenuto e sollecitato invano il Comune a concludere il contratto di vendita; 6) che nelle more l’Ente, a seguito di un esposto presentato dagli odierni controinteressati, disponeva un approfondimento istruttorio (compiuto con relazione tecnica del 5/07/2023) dal quale emergeva che la ex strada dava accesso alla proprietà dei Sig.ri Ma. Ca., ad una cabina elettrica in muratura e ad una cappella di cui il Ga. sarebbe stato proprietario solo per una quota del 50%; 7) che tali circostanze secondo il comune sarebbero valse a dimostrare che l’area alienanda non sarebbe stata “interclusa nelle proprietà del Dott. Cl. Ga.” come erroneamente assunto nel precedente deliberato che doveva perciò ritenersi viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e, quindi, annullabile ai sensi dell’art. 21 nonies della L: 241/90; tutto ciò premesso il ricorrente impugna la delibera di annullamento di ufficio per i motivi di cui appresso chiedendo altresì al Tribunale Amministrativo adito di ordinare l’ostensione della relazione tecnica in data 5/07/2023. In ordine alla domanda di accesso interinale al predetto documento è cessata la materia del contendere essendo lo stesso stato prodotto in giudizio dalla Amministrazione. Con il primo motivo il Sig. Ga. si duole del fatto che il potere di autotutela sarebbe stato esercitato dal Comune dopo lo spirare del termine decadenziale di un anno previsto dall’art. 21 nonies della L. 241/90. Replicano in primo luogo le parti resistenti che il predetto termine non sarebbe applicabile atteso che l’errore in cui è incorso l’Ente nel ritenere che non vi fossero altri soggetti interessati ad accedere al terreno di cui si era deliberata la alienazione sarebbe stato causato da una falsa rappresentazione dei fatti contenuta nella istanza di acquisto del 12/10/2022 nella quale il Sig. Ga. avrebbe dichiarato che la particella era posta all’interno di porzioni immobiliari di sua proprietà. L’argomento non appare convincente. Ciò che ha indotto il Comune ad annullare d’ufficio la precedente deliberazione di vendita non è l’erronea rappresentazione dei confini della particella da parte dell’istante ma una serie di circostanze ulteriori che dimostrerebbero la sussistenza di un interesse da parte di terzi a continuare ad accedere alla ex strada. A giudizio del Collegio si tratta in primo luogo di circostanze non idonee ad influire sulla decisione di alienare il terreno. La permanenza dell’interesse all’accesso dei frontisti non osta, infatti, all’alienazione di una strada sdemanializzata atteso che si tratta di interessi privati e non pubblici i quali trovano tutela nella disciplina civilistica che garantisce loro una situazione possessoria giuridicamente tutelata (Cassazione civile sez. II, 28/03/1980, n.2056) e la possibilità di costituire diritti di servitù (Cassazione civile sez. II, 01/07/2004, n.12008). Peraltro, anche ai fini della valutazione inerente le modalità di vendita con o senza incanto la presenza della cabina elettrica e della cappella appaiono di scarsa rilevanza atteso che potendo beneficiare i rispettivi titolari di situazioni possessorie giuridicamente tutelate e di diritti alla costituzione di specifiche servitù appare del tutto inverosimile il loro interesse all’acquisto oneroso dell’intero appezzamento. E ancora più debole appare la posizione dei Sig.ri Ma. Ca. che disponendo di un più vicino accesso alla strada pubblica non erano titolari di un interesse all’acquisito immediatamente percepibile ex ante. In ogni caso le circostanze poste a fondamento del potere di autotutela non possono considerarsi oggetto di false dichiarazioni rese dall’istante. Questi si è limitato a far presente in modo veritiero che la strada confinava unicamente con terreni di sua proprietà e di avere perciò un interesse alla sua acquisizione. La presenza di ulteriori diritti di accesso derivanti dalla presenza della cabina elettrica della cappella e di proprietà a fondo strada (dotate di un diverso e più comodo accesso alla via pubblica) costituivano circostanze che avrebbero dovuto essere autonomamente accertate dall’Ente al fine di valutare se procedere al pubblico incanto anziché alla vendita diretta al frontista. Si tratta quindi di una istruttoria che spettava al Comune di (Omissis) compiere ex ante e che non è ricollegabile a mendaci o a dolose omissioni imputabili al ricorrente. Afferma ancora il Comune di (Omissis) che il termine annuale previsto dall’art. 21 nonies della L. 241 del 1990 decorrerebbe non dalla data di adozione dell’atto annullato ma dalla scoperta dei vizi che ne inficerebbero la legittimità. Si tratta tuttavia di tesi che si scontra con il chiaro dettato della predetta norma di legge ai sensi della quale il termine di dodici mesi per l’esercizio del potere di autotutela decorre dal momento dell'adozione dei provvedimenti che si assumono essere illegittimi. L’accoglimento del primo motivo, essendo pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere, assorbe i restanti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda la domanda inerente la ostensione della relazione tecnica del 5/07/2023; 2) accoglie il primo motivo di ricorso annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato; 3) dichiara assorbiti i restanti motivi; 4) condanna l’Amministrazione intimata e i controinteressati in via fra di loro solidale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a. e al rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Eleonora Di Santo, Presidente Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore Silvia De Felice, Primo Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2024, proposto da Lu. Ba., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Zi., Gi. Gu., Lo. Di., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro - Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; - Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pistoia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via (...); nei confronti di: Cl. Del Ro., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Vi., Gi. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento di ad opponendum, Si. Bi. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Si. Gi. e Li. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale e del relativo verbale del 25 giugno 2024, riguardanti il turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco del Comune di (omissis), svoltosi il 23 e 24 giugno 2024, con cui è stata proclamata l'elezione del Sindaco nella persona del Sig. Cl. Del Ro. e dei consiglieri comunali; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali delle operazioni degli Uffici elettorali di Sezione, concernenti il menzionato turno di ballottaggio, e, segnatamente, quelli delle sezioni nn. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, nei termini illustrati in ricorso, e, conseguentemente, per la correzione del risultato elettorale e dei relativi verbali, e, per l'effetto, con l'accertamento e conseguente collocazione al primo posto e/o proclamazione per la carica di Sindaco del Comune di (omissis) del ricorrente, collocato, in base agli atti di proclamazione impugnati, al secondo posto all'esito del turno di ballottaggio in forza dell'attribuzione di n. 3.491 voti verbalizzati, in sostituzione del Sig. Cl. Del Ro., collocato al primo posto in forza dell'attribuzione di n. 3.499 voti verbalizzati; - in subordine, delle operazioni elettorali nella Sezione n. 17, con conseguente ripetizione delle votazioni nella medesima Sezione e/o per l'integrale annullamento delle operazioni elettorali e dei relativi risultati, con ripetizione delle elezioni comunali; B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Cl. Del Ro. il 12 settembre 2024: - del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale relativo al turno di ballottaggio delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di (omissis) del 25.6.2024 e del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 17 delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di (omissis) del 23 e 24 giugno 2024, nella parte in cui è stato attribuito 1 voto al candidato Sindaco Lu. Ba.; C) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dagli interventori ad opponendum il 23 settembre 2024: - del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale relativo al turno di ballottaggio delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di (omissis) del 25.6.2024 e del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 4 delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di (omissis) del 23 e 24 giugno 2024, nella parte in cui è stato attribuito 1 voto al candidato Sindaco Lu. Ba.. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di U.T.G. - Prefettura di Pistoia e del controinteressato Cl. Del Ro.; Visto l'atto di intervento ad opponendum di Si. Bi. ed altri; Visti i ricorsi incidentali proposti dal controinteressato e dagli interventori ad opponendum; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1) Il Sig. Ba. si duole degli esiti delle operazioni elettorali del Comune di (omissis), che, dopo il turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024, hanno visto eletto Sindaco il Sig. Cl. Del Ro., con voti 3.499, mentre il ricorrente conseguiva 3.491 voti, con una differenza, quindi, di soli 8 voti. 2) Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di Pistoia e il Ministero dell'Interno, che, nell'evidenziare di aver svolto un mero ruolo di garante delle varie fasi delle elezioni e di custodire presso la Prefettura i plichi dove sono raccolte le schede elettorali, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto nessuna delle operazioni contestate è riconducibile a tali Amministrazioni. 3) Il controinteressato Sig. Del Ro. (candidato eletto Sindaco) ha depositato memoria difensiva con contestuale ricorso incidentale, notificata il 12 settembre 2024. Il ricorso incidentale è proposto subordinatamente alla ritenuta fondatezza delle censure del gravame principale. 4) I Sigg.ri Si. Bi. ed altri hanno proposto intervento ad opponendum e proposto contestuale ricorso incidentale, notificato il 23 settembre 2024. I predetti interventori precisano che, sebbene non siano destinatari di alcuna notifica, sono comunque venuti a conoscenza della pendenza del contenzioso e giustificano il loro intervento e il ricorso incidentale perché, nell'ipotesi di accoglimento del gravame principale, i Sigg.ri Bi. ed altri perderebbero la carica di Consigliere Comunale (conseguita in forza del premio di maggioranza assegnato alle liste a sostegno del candidato Del Ro.) e i Sigg.ri Ch. ed altri decadrebbero dalla carica di Assessori attualmente ricoperta. Anche il ricorso incidentale da essi proposto è subordinato alla ritenuta fondatezza delle censure del gravame principale. 5) All'udienza pubblica del 9 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione. 6) Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Pistoia, in quanto nessuna delle operazioni elettorali contestate è ad essi riconducibile. Ne va quindi dichiarata l'estromissione dal giudizio. 7) Va inoltre premesso che il Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 32/2014, ha ammesso, come principio di prova nel contenzioso elettorale, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate dai rappresentanti di lista ex D.P.R. n. 445/2000, anche qualora gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio. Ciò, ovviamente, non esclude "5.1... il libero apprezzamento del giudice circa l'attendibilità delle dichiarazioni concretamente rese e prodotte, al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo" nel contesto del singolo contenzioso (C.d.S., n. 727 del 29 gennaio 2019). In proposito, C.G.A.R.S. n. 731 del 25 settembre 2024, ha recentemente precisato che: - a) "le dichiarazioni sostitutive per acquisire il necessario valore di principio di prova devono ricostruire, in fatto, le asserite irregolarità nell'attribuzione dei voti con carattere ampiamente circostanziato"; - b) "Particolarmente di rilievo è che la dichiarazione sostitutiva consenta di appurar, almeno, le circostanze relative alle concrete modalità con cui si è svolto lo scrutinio dei voti di preferenza (con le eventuali contrastanti opinioni dei componenti del seggio) e con cui il dichiarante ha appreso l'ammontare finale dei voti di preferenza"; - c) dalla dichiarazioni sostitutive si deve poter "desumere "cosa (sia) effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali", come richiede anche l'orientamento meno rigoroso della giurisprudenza amministrativa, non essendo sufficiente indicare l'ipotetica errata attribuzione delle preferenze e il relativo motivo; motivo che peraltro, nella presente fattispecie, è sostanzialmente identico in tutte le autodichiarazioni prodotte (essendo evidente come le c.d. dichiarazioni omnibus vadano ragionevolmente considerate esplorative)". 8) Venendo quindi all'esame delle censure proposte dal ricorrente principale, va rilevato che il ricorso è complessivamente infondato, per quanto di seguito si osserva. 8.1) Col primo motivo di ricorso (rubricato al § II del gravame, essendo il § I una premessa), il ricorrente deduce che non sono gli stati assegnati almeno 9 voti. In particolare: - a) nella Sezione 1, non gli sarebbe stata assegnata una scheda contenente il crocesegno sul suo nome, corredata del nome "Ba." (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di uno scrutatore di quella Sezione, doc. 15 ricorrente); - b) nella Sezione 12, non gli sarebbero state assegnate 2 schede con il crocesegno sul suo nome, corredate del nome "Ba." (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista in doc. 16 ricorrente); - c) nella Sezione 14, non gli sarebbero state assegnate 3 schede con il crocesegno sul suo nome, corredate del nome "Ba." (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista in doc. 17 ricorrente); - d) nella Sezione 15, non gli sarebbero state assegnate 2 schede con il crocesegno sul suo nome, corredate del nome "Ba." (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista in doc. 18 ricorrente); - e) nella Sezione 16, non gli sarebbe stata assegnata 1 scheda con il crocesegno sul suo nome, corredate del nome "Ba." (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista in doc. 19 ricorrente); - f) di contro, nella Sezione 11 è stata ritenuta valida una scheda recante il crocesegno sul nome Del Ro., corredata della trascrizione del nome di quest'ultimo (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista in doc. 20 ricorrente); - g) secondo parte ricorrente, la mera ripetizione del nome del candidato (già votato col crocesegno), non è segno di riconoscimento del voto, come confermato anche dalle istruzioni ministeriali (pag. 133, doc. 21 ricorrente). 8.2) Osserva il Collegio che: - a) le dichiarazioni sostitutive a sostegno del primo motivo di ricorso hanno identico contenuto nella parte in cui affermano che non sarebbero state assegnate al ricorrente Ba. schede recanti "il crocesegno sul nome del candidato Lu. Ba. corredate dalla scritta Ba."; - b) nessuna di tali dichiarazioni, pur potendo recare la medesima contestazione sostanziale, si caratterizza per una descrizione dei fatti che consenta di apprezzare, quantomeno, le modalità di apposizione del presunto segno di riconoscimento (che sarebbe dato dalla ripetizione del cognome "Ba.") sulle schede, considerato anche che le dichiarazioni si riferiscono non già all'operato della medesima Sezione (cosa che potrebbe deporre per la rappresentazione di un medesimo fatto), ma ciascuna a una diversa Sezione; - c) ad esempio, non si precisa, in nessuna di tali dichiarazioni, in che parte della scheda la scritta ulteriore ("Ba.") sia stata posizionata (se a margine, se su tutta la scheda, se a ridosso dei riquadri, se di lato); - d) in altri termini, le dichiarazioni allegate sono redatte secondo un unico formato, che non consente di apprezzare il quadro fattuale di partenza sul quale dovrebbe poi innestarsi il potere istruttorio del Giudice; - e) tanto basta a rigettare il primo motivo di ricorso; - f) con riferimento specifico, poi, alla dichiarazione sostitutiva dello scrutatore della Sezione 1 (Sig. Mo., v. doc. 15 ricorrente), questa non potrebbe comunque essere presa in considerazione, in quanto lo scrutatore ha sottoscritto il verbale della Sezione (le cui operazioni sono invece contestate nella presente sede), perciò egli non può "venire contra factum proprium"; - g) inoltre, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva del rappresentante di lista nella Sezione 14 (Sig. Gr., v. doc. 17 ricorrente), si trae ulteriore argomento di prova della sua inattendibilità dal fatto che il rappresentante di lista, unitamente ad altri, ha verbalizzato, al § 28 del verbale di Sezione (v. doc. 10 ricorrente), la contestazione relativa ad altra scheda ritenuta nulla (in quanto portante la dicitura "ok") - ripetuta nella dichiarazione sostitutiva - ma non quella - riportata solo nella dichiarazione sostitutiva - relativa a ben 3 schede ritenute nulle e oggetto del presente ricorso; - h) in conclusione, non vengono allegati da parte ricorrente indici d'inattendibilità delle operazioni elettorali tali da giustificare l'innesto dei poteri istruttori del Giudice; - i) ne deriva che, dal rigetto del primo motivo, rimane inalterata la differenza di 8 voti tra i due candidati. 8.3) Col secondo motivo di ricorso (§ III nel gravame) si deduce che non sono state assegnate al ricorrente 12 schede ritenute nulle per la presenza di segni di riconoscimento. In particolare: - a) nella Sezione 2, non è stata assegnata al ricorrente una scheda recante il crocesegno per il ricorrente e un segno circolare all'interno del riquadro di pertinenza di quest'ultimo (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista, Sig.ra Ra., doc. 22 ricorrente); - b) nella Sezione 6, non è stata assegnata al ricorrente una scheda recante il crocesegno per il ricorrente e un piccolo segno accanto al nome di quest'ultimo (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista, Sig. Lu., in doc. 23 ricorrente); - c) nella Sezione 6, non è stata assegnata al ricorrente una scheda recante il crocesegno per il ricorrente e un segno accanto al nome di quest'ultimo (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista, Sig.ra Ch., in doc. 24 ricorrente); - d) quindi, stando al tenore letterale delle censure riferite alla Sezione 6, non sarebbero state assegnate, nel complesso, 2 schede (1 in base alla dichiarazione Sig. Lu. e 1 in base alla dichiarazione Sig.ra Ch.); - e) nella Sezione 7, non è stata assegnata al ricorrente una scheda recante il crocesegno in suo favore e un frego nel riquadro riservato all'altro candidato Del Ro. (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista, Sig. Pe., in doc. 25 ricorrente); - f) sempre nella Sezione 7, non sono state assegnate al ricorrente 2 schede contenenti un segno (e non un crocesegno) in favore del ricorrente (v. dichiarazione in doc. 25 cit.); - g) sempre nella Sezione 7, non è stata assegnata al ricorrente una scheda recante il crocesegno per il ricorrente e un lieve frego nel riquadro destinato all'altro candidato e non sono state assegnate al ricorrente 2 schede contenenti un segno in favore del ricorrente (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista, Sig. Lo., in doc. 26 ricorrente); - h) quindi, stando al tenore letterale delle censure riferite alla Sezione 7, non sarebbero state assegnate, nel complesso, 6 schede (3 in base alla dichiarazione Sig. Pe. e 3 in base alla dichiarazione Sig. Lo.); - i) nella Sezione 12, non è stata assegnata al ricorrente una scheda recante il crocesegno in favore del ricorrente e un segno per l'altro candidato (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista, Sig. Ta., in doc. 16 ricorrente); - j) nella Sezione 15, non è stata assegnata al ricorrente una scheda recante un crocesegno in favore del ricorrente e un frego relativo all'altro candidato (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista, Sig. T., in doc. 18 ricorrente); - k) nella Sezione 16, non è stata assegnata al ricorrente una scheda recante il crocesegno al di fuori del relativo riquadro, ma posto in basso a destra (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista, Sig. Ma., in doc. 19 ricorrente); - l) in tutti i suddetti casi, si è trattato di meri segni grafici che non assurgono a segni di riconoscimento del voto, perciò le schede avrebbero dovuto essere ritenute valide. 8.4) Osserva preliminarmente il Collegio che le contestazioni suddette possono riguardare al massimo 8 voti e non 12, perché : - a) con riferimento alla Sezione 6, le due dichiarazioni dei rappresentanti di lista (v. docc. 23 e 24 ricorrente) sono ampiamente sovrapponibili tra loro, divergendo solo per il fatto che in una si dichiara che il "segno" di fianco al nome del candidato Ba. sarebbe "piccolo" (v. dichiarazione Sig. Lu., in doc. 23 cit.); - b) non essendo stati allegati ulteriori circostanziati elementi di distinzione del riferito "segno", le due dichiarazioni non forniscono un indice di prova su 2 voti non assegnati ma, al massimo, su 1 solo, potendosi ragionevolmente ritenere che le due dichiarazioni sostitutive si riferiscano alla medesima scheda; - c) va da sé che le censure riferite alla Sezione 6 passano da 2 voti a 1 voto non assegnato; - d) lo stesso ragionamento vale per la Sezione 7, in relazione alla quale le due dichiarazioni dei rappresentanti di lista, Sigg.ri Pe. e Lo. (v. docc. 25 e 26 ricorrente), sono del tutto sovrapponibili nelle parti in cui affermano che non sarebbe stata assegnata al ricorrente 1 scheda recante crocesegno sul nome Ba. e un segno (non un crocesegno) sul riquadro riservato a Del Ro. e che non sarebbero state assegnate 2 schede recanti un "segno circolare" oltre al crocesegno sul nome Ba.; - e) anche in tal caso la sovrapposizione contenutistica delle dichiarazioni fa ragionevolmente propendere nel senso che le riferite contestazioni siano relative alle medesime schede, che sono quindi 3 e non 6, con la conseguenza che le censure riferite alla Sezione 7 passano da 6 a 3 schede non assegnate (di cui una scheda recante il crocesegno per il ricorrente e un lieve frego nel riquadro destinato all'altro candidato e 2 schede contenenti un segno in favore del ricorrente). 8.5) Venendo quindi al merito delle censure proposte col secondo motivo di ricorso, è sufficiente osservare quanto segue. 8.5.1) In base alle modalità semplificate di espressione del voto al turno di ballottaggio (in cui l'elettore sceglie solo tra due candidati), va osservato che sono stati correttamente ritenuti nulli i voti espressi nelle schede dove, oltre al crocesegno sul nome Ba., è stato rinvenuto un segno anche sul riquadro dell'altro candidato. Si tratta di: - 1 voto nella Sezione 2; - 1 voto nella Sezione 6; - 1 voto nella Sezione 7; - 1 voto nella Sezione 12; - 1 voto nella Sezione 15. 8.5.2) Inoltre, è stato correttamente non assegnato il voto di cui alla Sezione 16, in quanto il fatto che il crocesegno fosse al di fuori del riquadro dedicato a Ba. e posto in basso a destra equivale alla non espressione di voto, considerato che, in tal caso, si tratta di un segno di croce in sostanza apposto sulla scheda senza elementi di riferibilità all'uno o all'altro candidato. 8.5.3) Quindi, a fronte della contestazione di 8 voti (che il ricorrente rivendica per sé ), i 6 appena evidenziati sono sicuramente da non assegnare, perciò è superfluo lo scrutinio delle censure riferibili agli altri 2 voti (che sono i residui 2 voti contestati nella Sezione 7), posto che non cambierebbe il risultato elettorale. Infatti, la differenza tra Del Ro. e Ba. è di 8 voti, per cui la sottrazione a essi di 2 eventuali voti (in favore di Ba.) manterrebbe comunque lo scarto a 6. 8.6) Col terzo motivo di ricorso (§ IV nel gravame), si lamenta la mancata assegnazione di schede contenenti il crocesegno per il ricorrente e la trascrizione del nome di un candidato consigliere in una lista collegata (v. pagg. 14-16 gravame). 8.7) Il motivo è infondato, perché, trattandosi di turno di ballottaggio, l'apposizione del nome di soggetto diverso da quello dei due candidati a Sindaco trascende le normali modalità di espressione del voto e assurge a segno di riconoscimento. 8.8) Col quarto motivo di ricorso (§ V nel gravame), si deduce, con riferimento alla Sezione 1, che una scheda che sembrava bianca è stata poi ritenuta espressiva di voto in favore del ricorrente perché recante un lieve crocesegno sul simbolo di lista ma che ciò non è avvenuto in relazione ad altre due schede (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante di lista, Sig. Ca., in doc. 27 ricorso). 8.9) Il motivo è infondato, perché : - a) la dichiarazione del rappresentante di lista riferisce non già di una constatazione ma di una mera "netta percezione" del fatto che le due schede sono state considerate bianche; - b) per ciò solo, essa non può essere considerata attendibile; - c) in ogni caso, anche volendosi ammettere che le due schede bianche andavano attribuite al candidato ricorrente, il risultato elettorale non cambierebbe perché Del Ro. conserverebbe almeno un vantaggio di 4 voti, derivante dalla sottrazione delle due predette schede bianche - eventualmente da attribuire a Ba. - ai 6 residui voti di vantaggio derivanti a Del Ro. nell'ipotesi in cui si ritenessero valide, in favore di Ba., le 2 residue schede di cui al secondo motivo di ricorso. 8.10) Col quinto motivo di ricorso (§ VI nel gravame), si deduce che: - a) nella Sezione 6, i rappresentanti di lista hanno constatato 208 voti per il ricorrente e 172 per l'altro candidato, mentre nel verbale risultano 173 voti per l'altro candidato (v. dichiarazioni in docc. 23 e 24 ricorso); - b) nella Sezione 7, i rappresentanti di lista hanno constatato 253 voti per il ricorrente e 184 per l'altro candidato, mentre nel verbale risultano 186 voti per l'altro candidato (v. dichiarazioni in doc. 25 e 26 ricorso); - c) con tale motivo si deduce, in sostanza, che avrebbero dovuto essere sottratti a Del Ro. 1 voto nella Sezione 6 e 2 voti nella Sezione 7, per un totale di 3 voti. 8.11) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono: - a) in primo luogo, le suddette contestazioni si affidano, in definitiva, a un mero diverso conteggio, di per sé non in grado di alterare la forza fidefacente dei verbali né, comunque, le risultanze degli stessi, non essendovi, al di là del riferito conteggio, ulteriori circostanziati elementi tali da indurre a ritenere che vi siano stati errori del Seggio (sul punto, v. C.d.S., n. 727/2019 cit.: "5.3... dd) neppure si riferisce in base a quali proprie e personali modalità di conteggio (appunti o altro) il dichiarante possa avere raggiunto la certezza - a fronte della verbalizzazione di zero preferenze - del numero esatto di voti di preferenza invece effettivamente attribuiti..."); - b) in secondo luogo, anche volendo ammettere che dovevano essere sottratti 1 voto al candidato Del Ro. nella Sezione 6 e 2 voti allo stesso candidato nella Sezione 7, per un totale di 3 voti, il vantaggio di Del Ro. sarebbe comunque almeno di 1 voto (derivante dalla sottrazione dei predetti 3 voti ai 4 derivanti dall'ipotetica attribuzione a Ba. delle due schede bianche di cui al quarto motivo di ricorso); - c) ne deriva che non vi è nemmeno motivo di sospendere il giudizio per la proposizione della querela di falso (come richiesto in via subordinata dal ricorrente nella memoria del 23 settembre 2024). 8.12) Col sesto motivo di ricorso (§ VII nel gravame), si deduce, con riferimento alla Sezione 17, che, mentre nel verbale del primo turno della Sezione comparirebbero i Signori Lo. Bi. ed il Signor Ma. Mo. (rispettivamente, quali componente scrutatore e segretario), nel verbale di ballottaggio, al loro posto, comparirebbero la Signora Ha. Ng. e la Signora Si. Ga.. Ciò, senza alcuna annotazione in merito nel paragrafo del verbale dedicato alle ipotesi in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso delle successive operazioni di seggio. Quindi, a dire del ricorrente, dette sostituzioni avrebbero generato incertezza sulla corretta composizione della Sezione, con conseguente illegittimità delle operazioni elettorali. 8.13) Il sesto motivo è infondato, per le ragioni che seguono: - a) parte ricorrente non si duole degli esiti dello scrutinio svoltosi nella Sezione 17, perciò non ha alcun interesse a dolersi della presunta errata composizione del seggio elettorale; - b) fermo quanto precede, come risulta dal verbale, per il turno di ballottaggio l'Ufficio elettorale della Sezione n. 17 è stato regolarmente costituito in data 22.6.2024 con i componenti Ha. Ng. quale scrutatore e Si. Ga. quale segretaria (cfr. paragrafo 1 del verbale, doc. 13 ricorrente); - c) da tale verbale risulta altresì che per l'intera durata delle operazioni elettorali di ballottaggio non vi è stata alcuna variazione e/o sostituzione dei componenti dell'Ufficio; - d) di conseguenza, nessuna annotazione era necessaria a verbale, riferendosi con ogni evidenza i paragrafi 8 e 8-bis alla "ricostituzione" dell'Ufficio di Sezione per le operazioni di votazione del giorno di domenica 23.6.2024 (§ 8) ed alla "prosecuzione" delle stesse nella giornata di lunedì 24.6.2024 (§ 8-bis); - e) in ogni caso, emerge dagli atti di causa che a) la nomina della Signora Ng. Ha. in sostituzione del Signor Bi. è avvenuta da parte della Commissione Elettorale Comunale in data 17.6.2024 e, dunque, antecedentemente all'inizio delle operazioni elettorali di ballottaggio, in ragione di dichiarazione di impedimento formalizzata da quest'ultimo in data 12.6.2024 (docc. 1 e 2 difesa Sig. Del Ro. del 12 settembre 2024), b) parimenti, la nomina della Signora Ga., in sostituzione del Segretario nominato per il primo turno, è intervenuta da parte del Presidente di Seggio in data 18.6.2024, conformemente al disposto di cui all'art. 2 della L. n. 53/1990 (doc. 3 difesa Sig. Del Ro. del 12 settembre 2024). 9) Il ricorso principale va quindi respinto. 10) I due ricorsi incidentali sono da dichiararsi improcedibili, per sopravvenuta carenza d'interesse in conseguenza del rigetto del gravame principale. 11) Considerata la peculiarità delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e le altre parti costituitesi e intervenute nel giudizio, mentre nulla si dispone sulle spese nei confronti del Comune, in quanto non costituitosi in giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, così provvede: - a) estromette dal giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Pistoia; - b) rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibili i due ricorsi incidentali; - c) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e le altre parti costituitesi e intervenute nel giudizio; - d) nulla dispone sulle spese di lite nei confronti del Comune di (omissis), non costituitosi in giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Cacciari - Presidente Andrea Vitucci - Primo Referendario, Estensore Katiuscia Papi - Primo Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2024, proposto da Ed. Fa., rappresentato e difeso dall'avvocato Fr. Br. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; nei confronti di: - Cl. Del Ro., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Vi. e Gi. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Si. Ma., rappresentato e difeso dall'avvocato Li. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Ba. Br., Ma. Fi., rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. St. e Fe. Zo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Si. Bi. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Si. Gi. e Li. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Lu. Ba. ed altri, non costituiti in giudizio; per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale relativo al turno di ballottaggio delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di (omissis), del 25 giugno 2024, con il quale è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Cl. Del Ro. e determinato il numero di seggi di consigliere comunale da attribuire a ciascuna lista ammessa all'assegnazione (Modello 54/COM), e dei relativi allegati; - del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di (omissis) dell'11 giugno 2024, con il quale è stato insediato l'Ufficio Centrale, sono stati determinati i voti validi riportati dai candidati alla carica di Sindaco nella tornata elettorale del 08-09 giugno 2024, è stata stilata la relativa graduatoria in base ai voti riportati da ciascuno di essi e ammessi al turno di ballottaggio i candidati Lu. Ba. e Cl. Del Ro., è stata altresì determinata la cifra elettorale di lista, quella individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale e la graduatoria dei medesimi in seno a ciascuna lista (modello n. 51/COM) nonché di tutti i "prospetti modello" al medesimo allegati o ivi richiamati; - dei verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale delle Sezioni da n. 1 a n. 19 delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di (omissis), tutti dell'8/9 giugno 2024, con i quali, in relazione alla prima tornata, per ciascuna Sezione si è (parte prima) costituito l'ufficio elettorale di sezione, (parte seconda) dato conto della ricostituzione dell'ufficio elettorale nonché della prosecuzione delle operazioni di voto, (parte terza) descritte le operazioni di voto e la chiusura della votazione, (parte quarta) descritto le operazioni preliminari allo scrutinio, (parte quinta) descritto le operazioni di scrutinio, (parte sesta) dato conto delle operazioni conclusive (modelli m. 19/COM) nonché di tutti gli allegati ai medesimi o ivi richiamati; - per quanto di ragione, ove lesivo, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cl. Del Ro. l'11 settembre 2024: - del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale relativo al turno di ballottaggio delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di (omissis), del 25.6.2024, del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale dell'11.6.2024, relativo al primo turno, e del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 5 delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di (omissis) dell'8/9 giugno 2024, nella parte in cui è stato attribuito 1 voto al candidato Sindaco Ed. Fa. ed alle liste collegate. Visti il ricorso principale e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti evocati in giudizio come controinteressati; Visto il ricorso incidentale proposto da Cl. Del Ro.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1) Il Sig. Ed. Fa. espone che: - a) si candidava alla carica di Sindaco del Comune di (omissis); - b) all'esito del primo turno elettorale (svoltosi nelle date dell'8 e 9 giugno 2024), si classificava terzo (con voti 2.484), dopo il Sig. Cl. Del Ro., che era secondo (con voti 2.494) e il Sig. Lu. Ba., che era primo (con voti 3.085); - c) dopo il ballottaggio, veniva eletto Sindaco il Sig. Cl. Del Ro., che, con voti 3.499, superava di 8 misure il Sig. Ba., che conseguiva voti 3.491. 2) Il ricorrente si duole degli esiti del primo turno, nella misura in cui è stato ammesso al ballottaggio il Sig. Cl. Del Ro. (poi eletto Sindaco) e non il ricorrente, che, all'esito del primo turno, si era classificato terzo, con una differenza di 10 voti in meno rispetto al secondo, cioè il Sig. Cl. Del Ro.. 3) Si sono costituiti in giudizio: - a) il controinteressato Sig. Del Ro., che ha contestualmente proposto ricorso incidentale in via subordinata alla ritenuta fondatezza delle censure del ricorrente principale; - b) i Sigg.ri Si. Ma. ed altri. 4) All'udienza del 9 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione. 5) Col primo motivo di ricorso principale si deduce che, nel corso del primo turno elettorale dell'8 e 9 giugno 2024, in cinque Sezioni (v. verbali in doc. 3 ricorso) vi sono state discordanze tra il numero delle schede consegnate, autenticate (e non) ed il numero degli elettori votanti (e non votanti), di rilevanza tale da comportare (se verificate) la ripetizione delle operazioni elettorali. 5.1) Con riferimento al verbale della Sezione n. 7, si deduce che: - a) le schede consegnate alla Sezione sono 861 (v. pag. 7), le schede autenticate sono 849 (v. pag. 9), quelle non autenticate 12 (v. pag. 9), le votate sono 598 (v. pag. 29), le non utilizzate sono 253 (v. pag. 31); - b) la somma delle schede votate (598) e di quelle avanzate (253) corrisponde a 851 e non a 849, come riportato nel verbale; - c) quindi, vi sono 2 schede in più rispetto al totale delle schede autenticate. 5.1.1) La doglianza è infondata, perché dal verbale emerge che, nel corso della votazione, sono stati ammessi a votare due elettori non afferenti a quella Sezione con contestuale autenticazione delle relative schede (v. § § 11 e 19 del verbale in doc. 3.7 ricorso), perciò si spiega che, alla fine della votazione, le schede autenticate fossero due in più rispetto a quelle autenticate ab origine. 5.2) Con riferimento al verbale della Sezione n. 10, si deduce che: - a) le schede consegnate alla Sezione sono 726 (v. pag. 7), le schede autenticate sono 625 e le non autenticate sono 101 (v. pag. 9), le schede votate sono 392 (v. pag. 29), le schede non utilizzate sono 238 (v. pag. 31); - b) la somma delle schede votate (392) con quelle avanzate (238) corrisponde a 630 e non a 625, numero indicato nel verbale; - c) quindi, vi sono 5 schede in più rispetto al totale delle schede autenticate. 5.2.1) La doglianza è infondata, perché dal verbale emerge che, nel corso della votazione, sono stati ammessi a votare cinque elettori non afferenti a quella Sezione con contestuale autenticazione delle relative schede (v. § § 11 e 19 del verbale in doc. 3.10 ricorso), perciò si spiega che, alla fine della votazione, le schede autenticate fossero cinque in più rispetto a quelle autenticate ab origine. 5.3) Con riferimento al verbale della Sezione n. 15, si deduce che: - a) le schede consegnate alla Sezione sono 775 (v. pag. 7), le schede autenticate sono 775 e le schede non autenticate sono 0 (v. pag. 9), le schede votate sono 497 (v. pag. 29), le schede non utilizzate sono 279 (v. pag. 31); - b) la somma delle schede votate (497) con quelle non utilizzate (279) è di 776, mentre le schede autenticate sono state 775; - c) quindi, vi è 1 scheda in più rispetto al totale delle autenticate. 5.3.1) La doglianza è infondata, perché dal verbale emerge chiaramente che, nel corso della votazione, è stato ammesso a votare un elettore non deambulante e non afferente a quella Sezione, con contestuale autenticazione della relativa scheda (v. § § 10 e 19 del verbale in doc. 3.15 ricorso), perciò si spiega che, alla fine della votazione, vi fosse una scheda autenticata in più rispetto a quelle autenticate ab origine. 5.4) Con riferimento al verbale della Sezione n. 16, si deduce che: - a) le schede consegnate alla Sezione sono 867 (v. pag. 7), le schede autenticate sono 858 e le non autenticate sono 9 (v. pag. 9), le schede votate sono 532 (v. pag. 29), le schede non utilizzate sono 326 (pag. 31); - b) nel corso della votazione è stata restituita una scheda deteriorata e sostituita con una scheda nuova prelevata dal pacco delle non autenticate, quindi il totale delle schede autenticate aumentava da 858 a 859 (inoltre è stato erroneamente indicato il numero dei votanti complessivi della sezione indicati in 858 anziché 859); - c) se si sottrae alle schede autenticate (859) il numero delle schede votate (532), avrebbero dovuto essere restituite 327 schede anziché 326; - d) quindi, è stata autenticata una scheda in meno rispetto al numero dei votanti. 5.4.1) La doglianza è infondata, perché vi è stata semplicemente la sostituzione di una scheda deteriorata con un'altra, a fronte del medesimo numero di elettori. 5.5) Con riferimento al verbale della Sezione n. 17, si deduce che: - a) le schede consegnate alla Sezione sono 857 (v. pag. 7), le schede autenticate sono 846 e le schede non autenticate sono 11 (9+2 sostituite, v. pag. 9), le schede votate sono 505 (v. pag. 29), le schede non utilizzate sono 349 (v. pag. 31); - b) a pag. 9, è stato erroneamente indicato il numero delle schede da autenticare corrispondente al numero complessivo degli elettori del seggio, registrato in 846 anziché 847; - c) a pag. 29, è stato indicato il numero dei votanti effettivi della Sezione in 497, allorquando la somma complessiva corrisponde a 505; - d) a pag. 31, è stato erroneamente indicato il numero delle schede non utilizzate in 349 (846-497), ma in realtà i votanti della sezione sono stati 505 con due schede deteriorate sostituite; - e) la somma delle schede votate (505) con quelle avanzate (349) corrisponde a 854 (e non a 846, numero indicato nel verbale); - f) quindi, ci sono 8 schede in più della somma tra le schede votate e le schede non utilizzate, rispetto alle autenticate. 5.5.1) La doglianza è infondata perché non si rinviene in verbale (v. doc. 3.17) il numero di 505 votanti, risultando che essi sono stati invece 497 (v. § 17), coincidendo col numero delle schede scrutinate (§ 29), perciò la censura di parte ricorrente è destituita di fondamento alla radice. 6) Col secondo motivo di ricorso principale si deduce che, in alcune Sezioni, sono stati ammessi al cd. "voto assistito" alcuni elettori inseriti nel paragrafo 12 del verbale delle operazioni di voto (pag. n. 21) che, da quanto ivi risulta, non hanno esibito alcun certificato medico attestante il motivo dell'accompagnamento. In particolare: - a) nella Sezione 5, l'elettore indicato al § 12 del relativo verbale è stato ammesso al voto assistito pur non avendo l'attestazione AVD sulla tessera elettorale ma con l'esibizione della certificazione ex art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992; - b) nella Sezione 8, l'elettore indicato al § 12 del relativo verbale (per cecità ), non risulta aver esibito il certificato medico previsto per essere ammesso al voto assistito; - c) nella Sezione 18, l'elettore indicato al § 12 del relativo verbale, è stato ammesso al voto assistito pur risultando a verbale (pag. 21) privo di visita con "evidente cecità "; - d) il Presidente avrebbe dovuto verbalizzare lo stato inabilitante in assenza di una precedente certificazione ad esso relativa; - e) non essendovi, nei suddetti verbali, tale accertamento, l'omissione inficia per intero le operazioni elettorali. 6.1) Le suddette doglianze sono infondate per i motivi che seguono: - a) con riferimento alla Sezione 5, di fianco al nome dell'elettore riportato al § 12 del relativo verbale (v. doc. 3.5 ricorso), pur dandosi atto dell'assenza della sigla AVD sulla tessera elettorale, viene riportata la denominazione dell'ASL che ha rilasciato il relativo certificato medico (comunque allegato al verbale delle elezioni europee, come risulta da pag. 2 del verbale di Sezione 5); - b) con riferimento alle Sezioni 8 e 18, gli elettori indicati al § 12 dei due verbali (v. doc. 3.8 e 3.18) sono stati ammessi per impedimento dovuto a cecità, cioè per una delle ipotesi espressamente tipizzate dall'art. 41, comma 2, D.P.R. n. 570/1960; - c) ne deriva che non vi era ragione che il Presidente accertasse e verbalizzasse l'impedimento (come invece preteso da parte ricorrente), considerato che nel caso della Sezione 5 vengono riportati gli estremi del certificato di struttura pubblica (comunque allegato al verbale delle elezioni europee, come risulta da pag. 2 del verbale di Sezione 5, in doc. 3.5 ricorso - e posto che l'esibizione del certificato è "eventuale" ai sensi 41, comma 6, D.P.R. n. 570/1960 -) e, negli altri due casi, viene riportato l'impedimento evidente tipizzato dalla Legge, dovendosi ritenere, di contro, che i poteri di accertamento del Presidente vadano esercitati nei casi di impedimento non evidente o di dubbi sull'effettività dell'incapacità a votare personalmente. 7) Considerato che il primo e il secondo motivo, recanti censure tendenti alla demolizione delle operazioni elettorali, sono infondati, può passarsi allo scrutinio del terzo motivo, con cui si contestano i singoli voti. 8) Col terzo motivo di ricorso principale si deduce, infatti, che, a causa della confondibilità dei simboli di lista e della regola del voto disgiunto (trattandosi di Comune con più di 15.000 abitanti), sono stati illegittimamente attribuiti al candidato Del Ro. dei voti e non attribuiti alcuni voti al ricorrente Fa., come da dichiarazioni dei rappresentati di lista in doc. 4 ricorso. 8.1) Al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio che il Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 32/2014, ha ammesso, come principio di prova nel contenzioso elettorale, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate dai rappresentanti di lista ex D.P.R. n. 445/2000, anche qualora gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio. Ciò, ovviamente, non esclude "5.1... il libero apprezzamento del giudice circa l'attendibilità delle dichiarazioni concretamente rese e prodotte, al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo" nel contesto del singolo contenzioso (C.d.S., n. 727 del 29 gennaio 2019). 8.2) Venendo quindi all'esame del terzo motivo del ricorso principale, i gruppi di doglianze in cui lo stesso si articola sono complessivamente infondati, per quanto di seguito si osserva. 8.3) Un primo gruppo di doglianze del terzo motivo riguarda 3 voti che sarebbero stati illegittimamente attribuiti al candidato Sindaco Del Ro., mentre, ad avviso del ricorrente, le schede avrebbero dovuto essere annullate. In particolare, il ricorrente deduce che: - a) nella Sezione 2, una scheda, che presentava la croce di voto sul simbolo della lista PD Partito (omissis), una preferenza ed un nome di un non candidato in alcuna lista (e, quindi, di soggetto estraneo alle elezioni comunali), è stata attribuita al candidato Sindaco Del Ro. (cfr. dichiarazione del rappresentante di lista (omissis)); - b) la scheda doveva essere annullata in quanto presentava evidenti segni di riconoscibilità quale il cognome di un soggetto estraneo ai candidati, in ipotesi l'elettore stesso che, a firma del voto, ha voluto lasciare un riconoscimento espresso della sua volontà ; - c) nella Sezione 3, una scheda riportava il nome del candidato Sindaco Fa. accanto al simbolo della lista Partito (omissis) con crocesegno, non vi era la croce di voto su nessun candidato Sindaco, ed è stata attribuita al candidato Del Ro. (cfr. dichiarazione del rappresentante di lista (omissis)); - d) in questo caso, il voto doveva essere dichiarato nullo, non potendo essere interpretata come univoca l'intenzione di voto a favore del candidato Sindaco Del Ro. o in favore del candidato Sindaco Fa.; - e) nella Sezione 7, una scheda riportava il nome del candidato Sindaco Fa. accanto al simbolo della Lista Partito (omissis) (barrato con una croce) ed è stata assegnata al candidato Sindaco Del Ro. (cfr. dichiarazione del rappresentante di lista (omissis)); - f) in questo caso, il voto doveva essere dichiarato nullo, non potendo essere interpretata come univoca l'intenzione di voto a favore del candidato Sindaco Del Ro. o in favore del candidato Sindaco Fa.. 8.3.1) Osserva il Collegio che: - a) non sono apprezzabili in termini di fondatezza le doglianze riferite ai 2 voti attribuiti al candidato Sindaco Del Ro. nelle Sezioni 3 e 7, in quanto, dal tenore delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista (Sig.ra (omissis) per la Sezione 3 e Sig. (omissis) per la Sezione 7) emerge chiaramente che era stato barrato il simbolo di lista collegata al candidato Sindaco Del Ro.; - b) orbene, ai sensi dell'art. 57, comma 7, D.P.R. n. 570/1960, "Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata" (cfr. C.d.S. n. 5384 del 27 novembre 2015), perciò è evidente che la dicitura "Fa.", essendo riferita a candidato di diverso schieramento, è stata sostanzialmente considerata inefficace; - c) la doglianza riferita al voto attribuito in Sezione 2 al candidato Sindaco Del Ro. (recante il nome di soggetto che non era affatto candidato alle elezioni, del tutto avulso dalle plausibili espressioni di voto e denotante, perciò - ad avviso di parte ricorrente -, un intento di riconoscimento del voto), ridurrebbe, se fondata, lo scarto di voti tra il ricorrente e il candidato Del Ro. da 10 a 9. 8.4) Con un secondo gruppo di doglianze, si deduce che sarebbero stati illegittimamente non attribuiti al candidato Sindaco Fa. 7 voti riferiti ad altrettante schede che sono state assegnate ad altro candidato Sindaco o erroneamente annullate (cfr. Sezioni 4, 5, 13, 15). In particolare: - a) nella Sezione 4, due schede annullate presentavano la croce di voto su una delle liste collegate al candidato Sindaco Fa. e il nome di un candidato consigliere di altre liste (cfr. dichiarazione del rappresentante di lista (omissis) e dichiarazione del rappresentante di lista (omissis)); - b) nella Sezione 5, una scheda riportava un asterisco sul nome del candidato Sindaco Fa. ed identico segno accanto al nome, ed è stata ritenuta nulla (cfr. dichiarazione del rappresentante di lista (omissis)); - c) nella Sezione 13, una scheda riportava una croce su tutte e tre le liste a sostegno del candidato Sindaco Fa. ed è stata ritenuta nulla (cfr. dichiarazione del rappresentante di lista (omissis) e dichiarazione del rappresentante di lista (omissis)); - d) nella Sezione 15, tre schede presentavano la croce di voto su una delle liste a sostegno del candidato Sindaco Fa. e una preferenza in favore di un candidato di altre liste e sono state annullate (cfr. dichiarazione del rappresentante di lista (omissis)). 8.4.1) Osserva il Collegio che: - a) il voto espresso nella Sezione 5 in favore del candidato Sindaco Fa. è stato correttamente ritenuto nullo dal Seggio per la presenza di due asterischi, in quanto essi rappresentano forme di manifestazione del voto del tutto eccedenti lo scopo e, come tali, considerabili alla stregua di segni di riconoscimento; - b) la doglianza con cui si sostiene che, nella Sezione 13, avrebbe dovuto essere attribuito il voto al candidato Sindaco Fa. perché, su una scheda (ritenuta nulla dal Seggio), risultava una croce su ognuna delle tre liste a lui collegate, ridurrebbe, se fondata, lo scarto di voti di un ulteriore voto, con la conseguenza che la differenza di voti si ridurrebbe a 8; - c) le doglianze con cui si deduce che le 2 schede nella Sezione 4 e le 3 schede nella Sezione 15 recavano crocesegno su lista collegata al candidato Sindaco Fa. (con preferenza per consigliere di altro schieramento) e che ciò fosse quindi indicativo del voto per il predetto candidato Sindaco, eroderebbero lo scarto tra il ricorrente e il candidato Sindaco Del Ro. di ulteriori 5 voti, con la conseguenza che la differenza finale di voti scenderebbe a 3, comunque non in grado di alterare i contestati esiti elettorali. 8.5) Con un terzo gruppo di doglianze, si deduce che dovrebbero anche verificarsi e annullarsi le seguenti schede attributive di voto al candidato Sindaco Del Ro.: - a) nella Sezione 3, una scheda riportava il nome Fa. accanto al simbolo della lista Partito (omissis), che era barrato con una croce, ma non vi era la croce di voto su nessun candidato Sindaco; - b) tale scheda ed è stata attribuita al candidato Del Ro. (v. dichiarazione rappresentante di lista (omissis)); - c) nella Sezione 5, due schede riportavano nomi di candidati di liste collegate al candidato Sindaco Fa. e croce di voto sul simbolo della lista Partito (omissis) e sono state attribuite al candidato Sindaco Del Ro.; - d) nella Sezione 13, una scheda riportava la croce di voto sul simbolo della Lista Partito (omissis) e il nome Porciani (candidata con la lista "Insieme" a sostegno di Fa.) e veniva assegnata al candidato Sindaco Del Ro.; - e) nella Sezione 13, almeno cinque schede presentavano nomi di candidati delle liste a sostegno di Fa. Sindaco scritte di pugno dall'elettore e contemporaneamente una croce su di un simbolo di partito o di lista corrispondente ad altri candidati a Sindaci, senza che alcun nominativo di candidato a Sindaco fosse stato siglato; - f) tali 5 schede sono state attribuite al candidato Sindaco collegato al simbolo contrassegnato dalla "X"; - g) nella Sezione 17, due schede, che contenevano il nome di due candidati di liste collegate al candidato Sindaco Fa. e croce di voto sul simbolo della lista Partito (omissis), venivano attribuite al candidato Sindaco Del Ro.. 8.5.1) Osserva il Collegio che il suddetto terzo gruppo di dedotte illegittimità non può trovare accoglimento in quanto, in tutti i casi denunciati, prevale il crocesegno messo sulla lista, risultando di contro inefficace la preferenza espressa per candidato non riferibile alla lista votata, ai sensi dell'art. 57, comma 7, D.P.R. n. 570/1960. 8.6) In definitiva, dallo scrutinio dell'intero terzo motivo di ricorso emerge che dalla sicura infondatezza di larga parte delle censure ivi veicolate risulta inutile lo scrutinio delle altre, perché, anche in caso di fondatezza di queste ultime, lo scarto tra il ricorrente e il candidato Sindaco Del Ro. rimarrebbe di 3 voti in favore di quest'ultimo. Ne deriva che anche il terzo motivo di ricorso va respinto. 9) Il ricorso principale va quindi respinto. 10) Ne deriva che è improcedibile il ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza d'interesse in conseguenza del rigetto del gravame principale. 11) Considerata la complessità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e le parti costituitesi in giudizio, mentre nulla si dispone sulle spese nei confronti del Comune e degli altri soggetti evocati in giudizio, in quanto non costituitisi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo. Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le parti costituitesi in giudizio. Nulla spese nei confronti del Comune di (omissis) e degli altri soggetti non costituitisi in giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Cacciari - Presidente Andrea Vitucci - Primo Referendario, Estensore Katiuscia Papi - Primo Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAl.NO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 216 del 2024, proposto da Dm. Ga. Pa., rappresentato e difeso dall'avvocato Ni. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via (...); contro Al. Se. Am. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato An. Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza (...); nei confronti Si. Ia., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Ma., Gi. Te., Ma. D'A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Al. Ir. ed altri, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della nota della soc. Al. Se. Am. S.p.A. recante diniego all''istanza di accesso alla documentazione integrale inerente gli emolumenti riservati alla dirigenza, nonché declaratoria dell'obbligo della predetta Società di consentire detto accesso nel termine massimo di trenta giorni dalla definizione del giudizio, ove occorra con determinazione giudiziale delle relative modalità ; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Al. Se. Am. S.p.A. e di Si. Ia.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente - Consigliere comunale di Firenze del Gr. Co. "Si. Pr. Co.", ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la nota della società Al. Se. Am. S.p.A. (di seguito Al. S.p.A.) recante il diniego all'istanza di accesso alla documentazione integrale inerente agli emolumenti riservati alla dirigenza, chiedendo altresì la declaratoria dell'obbligo della predetta Società di consentire detto accesso nel termine massimo di trenta giorni dalla definizione del giudizio, ove occorra con determinazione giudiziale delle relative modalità . Si sono costituiti in giudizio la società Al. S.p.A. e la dott.ssa Si. Ia.. Con ordinanza n. 401 del 9 aprile 2024, questo Tribunale, così come richiesto dalla società Al. S.p.A. nella memoria del 10 marzo 2024, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica del presente ricorso agli altri dirigenti di Al. S.p.A. Il ricorrente ha provveduto a tale adempimento in data 4 aprile 2024. All'udienza camerale dell'11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. - In via preliminare, il Collegio ritiene di potersi esimere dal valutare le eccezioni sollevate dalla Al. S.p.A., vista l'infondatezza del ricorso. 2. - Il ricorrente ha presentato l'istanza di accesso, volta a conoscere gli emolumenti riservati alla dirigenza della società Al. S.p.A., ai sensi dell'art. 43, comma 2 del d.l.gs. n. 267 del 2000. Più nello specifico, nell'istanza di accesso, il ricorrente chiedeva copia "della documentazione integrale inerente agli emolumenti riservati alla dirigenza, con particolare riferimento a: - stipendio netto annuo percepito da ciascuno dei dirigenti, anni 2022 e 2023 (ragguagliato ai mesi fruiti); - free benefit annuali percepiti da ciascuno dei dirigenti, anni 2022 e 2023 (telefono, computer, autoveicolo, assicurazioni complementari, abbonamenti, alloggi di servizio etc.)". In merito al rapporto tra Comune di Firenze e Al. S.p.A., il ricorrente evidenzia che siamo di fronte ad una complessa operazione di aggregazione societaria per la gestione dei servizi pubblici locali, che, sebbene nel suo insieme unitaria, risulta articolata in più fasi tra loro connesse, le quali prevedono, in primo luogo, la fusione per incorporazione di Co. S.p.A. ed altri (quali società incorporate) in Al. S.p.A. (quale società incorporante). Connesso all'operazione di fusione per incorporazione è il conferimento in Al. S.p.A., da parte dei Comuni di Firenze e Pistoia, delle partecipazioni da loro detenute, rispettivamente, in To. En. S.p.A. e Pu. S.p.A., da realizzarsi mediante un aumento di capitale ad essi riservato. Nel ricorso si precisa che il progetto di aggregazione contempla poi i seguenti ulteriori step societari: i) aumento di capitale della società Al. S.p.A. "post-fusione" (per un ammontare massimo di 3,5 miliardi), articolato in più tranches tra loro scindibili, di cui una parte - per un massimo di 1,2 miliardi (non considerando in tale importo il sovraprezzo) - da liberare mediante conferimento in natura, da parte di altri Enti locali, di partecipazioni in società, aziende o rami d'azienda operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, e l'altra - per massimi 2,3 miliardi (comprensivi di sovraprezzo) - attraverso l'apertura a terzi di una prefissata quota del capitale sociale, in previsione della successiva quotazione in borsa delle azioni; ii) costituzione di una società avente il ruolo di holding di partecipazioni (To. Ho. S.p.A., Ho.); iii) riassetto organizzativo della società post fusione, anche a mezzo della costituzione di una società operativa (Al. Op.) specificamente destinata ad accogliere il ramo d'azienda relativo alla gestione dei rifiuti; iv) valutazione e realizzazione del processo di quotazione in borsa della società post-fusione, ancorato a diverse condizionalità . Il ricorrente specifica che siamo di fronte alla creazione di un'azienda unica dei servizi pubblici locali che sarà attiva nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia, costituita dai Comuni di Firenze (36,99%), Prato (18,07%), Pistoia (5,45%) e altri Comuni toscani per il residuo del capitale sociale (39,49%), che l'atto di fusione per incorporazione tra Al. Se. Am. ed altri, ovvero l'atto di nascita formale della Multiutility Toscana, era stato sottoscritto il 26 gennaio 2023 e che si tratta di una società da circa 700 milioni di euro di ricavi, con un Ebidta di 170 milioni, che prevede l'apertura al mercato azionario. Il ricorrente sostiene che la nozione di dipendenza contenuta nell'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 deve essere letta in una prospettiva ampia, avuto riguardo all'insieme delle norme che direttamente o indirettamente giustificano e legittimano all'attualità l'esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale, citando pertanto l'art. 147-quater del TUEL, inerente i controlli dell'ente socio sulle società partecipate non quotate, l'art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, che pone il principio fondamentale dell'obbligo degli enti pubblici, che siano soci di società a partecipazione pubblica, di salvaguardare il valore della loro partecipazione sociale, l'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 e l'art. 11, comma 16 del d.lgs. n. 175 del 2016. Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia che dal c.d. progetto Multiutility esce un assetto di Al. S.p.A. che comunque configura il Comune di Firenze alla stregua di azionista di riferimento con il 37% del capitale sociale, pari ad oltre il doppio della partecipazione del secondo azionista che è il Comune di Prato, mentre tutte le altre partecipazioni sociali sono suddivise e "polverizzate" tra decine di Comuni toscani. In questo contesto, a parere del ricorrente, come emergerebbe dallo statuto della predetta società e secondo quanto rilevato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel proprio provvedimento n. 30458 emesso all'esito dell'Adunanza del 17 gennaio 2023, la governance di Al. Multiutility risulterebbe caratterizzata dal fatto che l'Assemblea ordinaria delibera di regola a maggioranza semplice, tranne per alcune specifiche materie (tra cui quelle inerenti all'adozione dei piani industriali, gli investimenti e le politiche di remunerazione dell'organo amministrativo e del top management), per le quali è invece richiesta la maggioranza dei 2/3 (quindi con potere c.d. "di blocco" del Comune di Firenze) in prima convocazione. Il ricorrente precisa che, comunque sia, fuori di tali materie, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, l'assemblea, in sede ordinaria, si costituisce qualsiasi sia la percentuale del capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale rappresentato, mentre l'assemblea in sede straordinaria si costituisce con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale rappresentato in assemblea. Il Comune di Firenze nell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria potrebbe pertanto integrare da solo sia il quorum strutturale sia il quorum funzionale, e quindi potrebbe imporre o bloccare decisioni, talché ricorrerebbero le ragioni per configurare Al. Multiutility alla stregua di società in relazione di "dipendenza" nel senso presupposto dall'art. 43, comma 2 del TUEL rispetto al medesimo Comune di Firenze. In conclusione, il ricorrente sostiene che, se il presupposto legittimante della "dipendenza" ex art. 43, comma 2 del TUEL da un lato certamente postula una partecipazione in forma maggioritaria al capitale sociale, tale da instaurare, di diritto, un dominio delle decisioni assembleari (art. 2359, comma 1, n. 1) - ciò che è proprio ad es. della relazione tra un Comune e una propria società in house o una società controllata - dall'altro lato contempla oggi, alla luce della suddetta evoluzione dell'ordinamento, anche la possibilità attribuita "da norme di legge o statutarie o di patti parasociali" di condizionare, con il proprio necessario assenso, "le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), secondo alinea del TUSPP): situazione che sarebbe, ad avviso del ricorrente, nella sostanza sovrapponibile a quella di una "influenza dominante", prefigurata, sotto la specie del c.d. controllo interno di fatto, dall'art. 2359, comma 1, n. 2 c.c. In via preliminare, si osserva che l'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Pertanto, per stabilire se il ricorrente abbia o meno il diritto di accedere alle informazioni inerenti agli emolumenti dei dirigenti della società Al. S.p.A. è fondamentale interpretare la suddetta norma e, in particolare, stabilire cosa il legislatore abbia inteso con l'uso del termine "dipendenti". Una volta chiarito tale aspetto, si dovrà dunque verificare se la società Al. S.p.A. sia o meno oggi in rapporto di dipendenza con il comune di Firenze. La sussistenza di tale dipendenza, invero, costituisce il presupposto affinché il ricorrente possa esercitare il diritto di accesso ex art. 43 TUEL (unica norma richiamata nell'istanza di accesso) in relazione alle informazioni inerenti alla società medesima. Sul primo aspetto, in via generale, si osserva che, come chiarito dal Consiglio di Stato, la ratio della norma, che vale a qualificare le peculiarità di tale diritto di accesso "riposa nel principio democratico correlato al riconoscimento delle autonomie locali (cfr. art. 114 Cost.) e della rappresentanza politica spettante ai componenti degli organi elettivi". Il Consiglio di Stato precisa pertanto che "...tale diritto risulta direttamente funzionale non tanto all'interesse del consigliere comunale in quanto tale, ma alla cura dell'interesse pubblico connessa al munus e al mandato conferito, in quanto preordinato al controllo dell'attività e dei comportamenti degli organi decisionali dell'ente. Per tale ragione, il riferimento normativo alla "utilità " della pretesa ostensiva non va acquisito nel senso restrittivo della stretta connessione con l'attività espletata (o da espletare) nell'esercizio dell'attività di componente del Consiglio, ma in quello, lato, della strumentalità rispetto alla valutazione degli interessi pubblici, anche in funzione di generico controllo", e che quindi "l'esercizio del diritto non è soggetto ad alcun onere motivazionale, che - del resto - si risolverebbe, con inversione funzionale, in una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato politico. Gli unici limiti si rinvengono, per tal via, nel principio di strumentalità, inerenza e proporzionalità, nel senso che l'esercizio del diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative o di disturbo, che si traducano in un sindacato generale, indifferenziato e non circostanziato sull'attività amministrativa, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto medesimo" (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023, n. 3157). Alla luce di quanto sopra deve essere interpretato il secondo comma dell'art. 37 del TUEL, individuando, in questa prospettiva, la ragione della positiva estensione dell'accesso nei confronti delle "aziende" e, più in generale, degli "enti dipendenti" dall'ente locale, che ne sono, pur nella formale distinzione soggettiva, mere articolazioni funzionali, con rilevanza infraorganizzativa. Tuttavia, il diffondersi del fenomeno della costituzione di società partecipate dall'ente locale, che ha trovato la propria disciplina generale nel d.lgs. n. 175 del 2016, ha stimolato - tenendo conto delle diverse forme e grado di partecipazione pubblica (totalitaria, maggioritaria o solo minoritaria) al capitale sociale e, di conseguenza, della diversa misura di influenza delle scelte operate dal decisore pubblico sull'attività societaria - un'interpretazione più ampia del concetto di "dipendenza", che, secondo quanto condivisibilmente osservato dal Consiglio di Stato, alla luce delle evidenziate ragioni funzionali "deve ritenersi circoscritto alle situazioni in cui il soggetto, indipendentemente dalla sua natura e dalle forme della sua organizzazione, ricada sotto il "dominio" dell'ente locale, che vi partecipa ai fini della migliore valorizzazione, anche strumentale, degli interessi pubblici" (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023, n. 3157). Tale situazione di "dipendenza" va senza dubbio riconosciuta nel caso di società in house, in diretto collegamento al requisito del "controllo ana", che realizza una equipollenza rispetto alle funzioni esercitate a mezzo degli uffici interni: in tal caso la relazione di "dipendenza" si specifica e connota in termini di "influenza determinante" in ordine agli "obiettivi strategici" ed alle "decisioni significative" assunte dalla società controllata. Situazione analoga, anche se meno intensa, si presenta nel caso delle società "a controllo pubblico", per le quali la relazione di "controllo" (che l'art. 2, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 175 del 2016 individua con richiamo alla ordinaria disciplina civilistica, di cui all'art. 2359 c.c.) si specifica nel senso: a) della partecipazione in forma maggioritaria al capitale sociale, idonea ad instaurare, di diritto, un dominio delle decisioni assembleari (art. 2359, comma 1, n. 1); b) della possibilità - attribuita "da norme di legge o statutarie o di patti parasociali" - di condizionare, con il proprio necessario assenso, "le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), secondo alinea d.lgs. n. 175 del 2016): situazione sovrapponibile a quella di una "influenza dominante", prefigurata, sotto la specie del c.d. controllo interno di fatto, dall'art. 2359, comma 1, n. 2 c.c. Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente chiarito che "Le relazioni di "influenza determinante" (propria della situazione di "controllo ana" della partecipazione in house) e di "influenza (semplicemente) dominante" (propria della situazione di "controllo", di diritto o di fatto) marcano, alla luce della più volte evidenziata logica del riconoscimento del potere di accesso ai consiglieri comunali (o provinciali), il limite normativo della "dipendenza", al di sotto del quale il rilievo qualificato del munus pubblico diviene, ai fini in questione, recessivo, di tal che le esigenze conoscitive ed ostensive refluiscono, secondo i relativi presupposti e con i relativi limiti, negli strumenti strettamente civilistici (inerenti alle forme di controllo consentite al socio in quanto tale) o pubblicistici (accesso ordinario)" (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023, n. 3157). È chiara pertanto la ragione per la quale, secondo un orientamento consolidato, l'art. 43 TUEL non possa trovare applicazione nel caso di società a partecipazione pubblica minoritaria, per le quali il soggetto pubblico non ha poteri di influenza qualificata, sicché non sussiste, nei rapporti con la società, una relazione di "dipendenza", nel senso sopra precisato. Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha chiarito che "il diritto d'accesso del consigliere comunale, così come previsto dall'art. 43 T.U. 267/2000 può riguardare gli uffici comunali, le aziende speciali e le società di gestione di servizi pubblici in cui il Comune abbia partecipazione totalitaria oppure maggioritaria, ma non può investire attività di altri soggetti o enti, soprattutto di natura privata" (in termini, Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 200; sul punto, anche Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2017, n. 5176). Ebbene, Al. S.p.A. è una società a capitale pubblico ripartito tra 63 Comuni di varie Province toscane. Il Comune di Firenze detiene il 36,9% delle azioni. L'oggetto sociale prevede l'esercizio di vari servizi industriali: (a) gestione integrata delle risorse idriche; (b) gestione integrata delle risorse energetiche (energia elettrica, gas, etc.); (c) gestione dei servizi ambientali; (d) gestione dei rifiuti; (e) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas (art. 4 dello Statuto). Tenuto conto che, come emerge anche dai dati indicati nel ricorso, la partecipazione del Comune di Firenze in Al. S.p.A. non ha carattere maggioritario (e non essendo pertanto configurabile un controllo c.d. diretto), l'unica ipotesi che può essere valutata, al fine di configurare il diritto di accesso del ricorrente ai dati inerenti agli emolumenti dei dirigenti della società Al. S.p.A., è un'eventuale situazione di controllo (interno) c.d. di fatto del Comune di Firenze sulla società Al. S.p.A., rilevante, come si è detto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1 n. 2 c.c. Dagli atti depositati in giudizio, emerge che Al. S.p.A. sia la risultante della fusione tra le società dell'RTI aggiudicatario della gara europea indetta dall'Autorità ATO Toscana (omissis) per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito Toscana (omissis), corrispondente alle province di Firenze, Prato e Pistoia (AS. S.p.A. ed altri, che ha contemporaneamente modificato la propria denominazione in Al. S.p.A. - cfr. contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani del 31 agosto 2017); essa è dunque concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti nel perimetro dell'ambito Toscana (omissis), come da contratto di servizio stipulato il 31 agosto 2017 con l'Autorità ATO Toscana (omissis), che riveste il ruolo di Concedente. Pertanto, il Comune di Firenze non svolge un ruolo di Concedente (tantomeno, di committente) e non esercita i poteri contrattuali, che sono di esclusiva competenza dell'Autorità d'ambito. Le Amministrazioni comunali socie di Al. S.p.A. hanno deliberato un'operazione di aggregazione societaria, articolata in più fasi. Ad oggi sono stati attuati i seguenti passaggi: la fusione per incorporazione di Co. S.p.A. ed altri in Al. (società incorporante (cfr. atto di fusione Rep. n. 16.750 - Raccolta n. 11.670 del 26 gennaio 2023); e il conferimento in Al. delle partecipazioni detenute dai Comuni di Firenze e Pistoia in To. En. S.p.A. e Pu. S.p.A. In futuro, sono poi previste la costituzione di una società holding di partecipazioni e la collocazione in borsa del 49% del capitale di Al.. La società Al. S.p.A., nella memoria del 19 marzo 2024, precisa che, allo stato attuale di realizzazione del progetto, la stessa- oltre a essere titolare della concessione d'ambito ATO Toscana (omissis) per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani - detiene anche una partecipazione maggioritaria in società operative nel settore idrico integrato (Pu.) e nel settore energia - gas (Estra). Tutto ciò premesso, nel caso in esame, in base ai dati forniti dallo stesso ricorrente, ad oggi, non è ravvisabile da parte del Comune di Firenze nei confronti della società Al. Se. Am. S.p.A., un'influenza dominante concreta, specifica, stabile e permanente, non essendo, in via ordinaria, nella condizione di orientare gli indirizzi produttivi della società . Infatti, Il Comune di Firenze non detiene né la maggioranza delle azioni (unico elemento che configura il controllo interno di diritto ai sensi dell'art. 2359 c.c.), né una quota che possa determinare il c.d. controllo interno di fatto stabile e permanente. Dunque, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ad oggi, non è ravvisabile né un'influenza determinante rispetto agli "obiettivi strategici" ed alle "decisioni significative" (art. 2, comma 1, lett. c) del TUSPP, né un'influenza dominante, idonea a condizionare, con il proprio necessario assenso, "le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" (art. 2, comma 2, lett. b) secondo alinea del TUSPP da parte del Comune di Firenze su Al. S.p.A. Invero, nello Statuto di Al. S.p.A. è previsto che "Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, l'Assemblea si costituisce e delibera, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale; in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, l'assemblea, in sede ordinaria, si costituisce qualsiasi sia la percentuale del capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale rappresentato, in sede straordinaria si costituisce con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale rappresentato in assemblea". Quindi, in ognuna delle ipotesi sopra previste, si potrà deliberare anche in assenza della rappresentanza del Comune di Firenze. In relazione a determinate e specifiche materia invece lo Statuto prevede quanto segue: "L'assemblea in sede ordinaria è convocata una volta all'anno per esprimere indirizzi all'organo amministrativo sulle seguenti materie: (a) piani industriali e degli investimenti; (b) gestione dei servizi pubblici locali; (c) alleanze strategiche e partnership; (d) politiche di remunerazione dell'organo amministrativo del top management; (e) politiche della distribuzione dei dividendi; Le delibere di cui al presente comma sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale in prima convocazione e il 51% del capitale sociale in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati in assemblea". Dall'esame delle specifiche regole sulla validità delle assemblee fissate dallo Statuto di Al. S.p.A., emerge dunque che il Comune di Firenze (che detiene una percentuale pari al 36,99%) non esercita alcuna "influenza dominante", intesa come controllo interno di fatto ex art. 2359, comma 1, n. 2 c.c., né è titolare di una posizione che consenta di disporre con continuità della maggioranza sufficiente per poter ottenere l'approvazione delle principali deliberazioni assembleare. Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che per potersi ritenere sussistente una situazione di dipendenza, rispetto all'ente partecipante (declinata in termini funzionali e non strutturali) debbono sussistere due condizioni strettamente correlate l'una all'altra: "a) anzitutto, si deve trattare di una influenza effettiva in grado di incidere sulle decisioni fondamentali dell'assemblea (arg. ex art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. cit., che richiama le decisioni (finanziarie o gestionali) "strategiche"; b) inoltre, deve aversi riguardo ad assetto di poteri, sia pure di fatto, stabile e non occasionale, che consenta, cioè, al soggetto partecipante all'assemblea (e, segnatamente, al rappresentante dell'ente pubblico) di disporre con relativa continuità della maggioranza sufficiente per poter ottenere l'approvazione delle principali (e maggiormente significative) deliberazioni assembleari (non essendo, in definitiva, sufficiente una influenza contingente, discontinua, quand'anche "notevole", di per sé non idonea a strutturare una forma di "controllo", nel rigoroso senso prescritto: arg. a contrario ex art. 2359, ult. cpv. c.c." (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023, n. 3157). Quanto all'assetto funzionale, lo scopo previsto dallo Statuto è il perseguimento dell'oggetto sociale, attraverso attività industriali (non riferite esclusivamente al territorio del Comune di Firenze) per creare valore in tutto il territorio della Regione Toscana. Più nello specifico, l'art. 3 dello Statuto di Al. S.p.A. prevede quanto segue: "La Società ha l'obiettivo di perseguire il proprio oggetto sociale creando valore, nel medio-lungo termine, non solo per i propri azionisti ma anche per i propri clienti e per i soggetti interessati dei territori di riferimento della Regione Toscana, valorizzando altresì l'ambiente e riducendo l'impatto sullo stesso creato dalle proprie attività ". Nello stesso provvedimento n. 30458 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, emesso all'esito dell'Adunanza del 17 gennaio 2023, richiamato sia dal ricorrente, sia dalla società resistente, così come riportato nella memoria di Al. S.p.A. del 28 giugno 2024, si precisa quanto segue: "...nessuno dei soci pubblici sarà in grado di esercitare da solo poteri di controllo su Al. - Mu. fino alla costituzione di Ho.. Successivamente, Ho., e indirettamente Al. - Mu., saranno soggette a controllo esclusivo negativo del Comune di Firenze". Dagli atti depositati in giudizio non risulta che ad oggi la Ho. sia stata costituita. In assenza di attuali poteri di influenza qualificata deve dunque escludersi la sussistenza di una relazione di dipendenza tra la società Al. S.p.A. e il Comune di Firenze (sul punto, Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 200). Questo Tribunale ha già avuto occasione di chiarire che non sussiste il diritto di accesso del consigliere comunale ai dati di una società a capitale pubblico nel caso di una partecipazione insufficiente a esprimere la relazione di dipendenza (T.A.R. Toscana, sez. I, 7 giugno 2005, n. 2785). Per quanto riguarda infine la tesi del ricorrente, secondo la quale dovrebbero ritenersi aziende ed enti "dipendenti" del Comune tutti gli enti che svolgono attività sulle quali il Comune può esercitare una funzione di controllo; che, dunque, il consigliere comunale dovrebbe avere accesso alle informazioni di tali enti, per esprimere il proprio mandato elettorale ed esercitare poteri di iniziativa e di indirizzo politico-amministrativo sul controllo; e che, poiché - secondo la prospettazione del ricorrente - vi sono norme dell'ordinamento che prevedono un potere di controllo del Comune sulle società partecipate, queste ultime rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art 43 del TUEL, si osserva quanto segue. Il Collegio ritiene che tale interpretazione non possa essere accolta poiché praeter legem, trattandosi di interpretazione che va oltre il dato normativo che è chiaro nel richiedere una relazione di "dipendenza" (dunque un elemento strutturale); relazione che, pertanto, costituisce il presupposto indefettibile per poter applicare l'art. 43 del TUEL. In conclusione, non essendo ravvisabile, ad oggi, una relazione di dipendenza (nei sensi sopra delineati) tra il Comune di Firenze e la Al. S.p.A., le censure sollevate contro la prima ragione del diniego all'accesso della società resistente, risultano essere prive di pregio. 3. - Tenuto conto di quanto sopra, che vale a confermare la legittimità del primo motivo del diniego all'istanza di accesso, il Collegio può esimersi dal valutare il secondo motivo del diniego - legato a ragioni di riservatezza dei dati richiesti - poiché la prima motivazione è già da sola sufficiente a giustificare il diniego. L'accoglimento della seconda censura pertanto non sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente. Come evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052), infatti, "In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse". 4. - In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. 5. - Sussistono tuttavia valide ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Roberto Pupilella - Presidente Pierpaolo Grauso - Consigliere Flavia Risso - Consigliere, Estensore
TAR Firenze
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 374 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Al.Ca., Ri.Ta. e To.Po., con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ri.Ta. in Firenze, via (...); contro Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati An.Mi. e An.Pi., con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in (...); per l'annullamento del provvedimento di diniego n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Firenze, Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata, ha disposto il "diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 53 del 20.10.2004 dal Sig. -OMISSIS- in qualità di proprietario in data -OMISSIS- per opere abusive realizzate in -OMISSIS-, consistenti in demolizione e ricostruzione di copertura per trasformazione di sottotetto con rialzamento del tetto", ordinando altresì di procedere alla "demolizione delle citate opere abusive e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni". Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il Sig. -OMISSIS-, premesso: a) di aver presentato al Comune di Firenze, in data -OMISSIS-, una domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L.R.T. n. 53/2004 avente a oggetto opere abusive ultimate nel 1986 consistenti nella trasformazione dei locali ad uso soffitta in locali ad uso abitativo diurno e notturno con leggero rialzamento del manto di copertura dovuto alla creazione di cordolo in c.a. con realizzazione di bagno e angolo cottura; b) che con nota prot. GP -OMISSIS-, il Comune di Firenze ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda in quanto alla medesima non risultava allegata la copia autentica dell’avvenuto deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile per la Provincia di Firenze degli atti di certificazione di idoneità statica e sismica ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985; c) di aver inviato al Comune una nota con la quale evidenziava la non necessità della certificazione statica e sismica richiesta; d) che, nondimeno, il comune di Firenze ha rigettato l’istanza di sanatoria e ordinato il ripristino dello stato legittimo dell’immobile; tutto ciò premesso il ricorrente impugna il menzionato provvedimento per i motivi di cui appresso. Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il comune di Firenze abbia ritenuto necessaria la allegazione alla istanza della certificazione di idoneità statica nonostante che ai sensi l’art. 35, comma 3, legge n. 47/1985, detta certificazione sarebbe necessaria unicamente "quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi". Il motivo è privo di fondamento. L’art. 35 della L. 47/85, al fine di garantire che l’opera oggetto di condono presenti i necessari requisiti di sicurezza statica prevede un duplice ordine di adempimenti richiedendo in primo luogo il deposito di una certificazione di idoneità statica sottoscritta da un professionista abilitato e, in caso di dichiarazione negativa, il deposito di un progetto di adeguamento. Mentre per gli immobili siti in zone non dichiarate sismiche tali adempimenti sono necessari solo se il volume dell’opera da condonare è superiore ai 450 mc, per gli immobili siti in aree soggette a vincolo sismico il comma 8 dell’art. 35 cit. prevede che il progetto di adeguamento da redigersi in caso di inidoneità sismica debba essere presentato qualunque sia la loro volumetria. Dalla norma di desume agevolmente che in presenza del vincolo sismico la certificazione di idoneità statica, preliminare alla eventuale presentazione del progetto, è sempre necessaria a prescindere dalla consistenza volumetria del manufatto. E poiché il comune di Firenze ricade in zona a rischio sismico bene ha fatto l’Ente a richiedere la predetta attestazione anche nel caso di specie. Nel medesimo motivo viene altresì affermato che il comune di Firenze non avrebbe tenuto conto della memoria depositata nell’istanza in replica al preavviso di rigetto nella quale veniva evidenziata la non necessità del richiesto certificato. Vertendosi nel caso di specie in materia di attività vincolata la eventuale violazione degli istituti partecipativi non può, tuttavia, essere causa di annullamento del provvedimento ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/90. Il ricorrente si duole altresì del fatto che in un caso analogo a quello di specie sarebbe stato lo stesso comune di Firenze a non ritenere necessaria la certificazione di idoneità statica. Occorre in proposito rilevare che le censure di eccesso di potere per disparità di trattamento o contraddittorietà possono essere rivolte solo avverso valutazioni discrezionali della p.a. e non allorchè la stessa abbia applicato puntuali norme di legge che ne vincolavano interamente l’operato. Con il secondo motivo il ricorrente afferma che l’immobile, come peraltro ribadito dal professionista da egli incaricato in fase istruttoria, sarebbe pienamente idoneo sotto il profilo statico. La censura non ha pregio atteso che il motivo per cui la domanda di condono è stata rigettata non attiene alla circostanza che l’immobile sia nei fatti staticamente idoneo ma al mancato adempimento di un onere istruttorio posto dalla legge a carco dell’istante. Per la stessa ragione a nulla rileva che il predetto certificato sia stato chiesto ed ottenuto dal ricorrente dopo la adozione del provvedimento di rigetto atteso che le circostanze successive non possono influire sulla legittimità del provvedimento impugnato che deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che il comune non abbia fiscalizzato l’abuso attesa l’evidente impossibilità del ripristino senza pregiudizio alle parti conformi. Anche tale doglianza non ha fondamento poiché la valutazione relativa alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria sostitutiva attiene ad una fase successiva a quella della adozione della ordinanza di demolizione (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 24/04/2023, n. 2516). Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Eleonora Di Santo - Presidente Raffaello Gisondi - Consigliere, Estensore Silvia De Felice - Primo Referendario
TAR Firenze
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 196 del 2021, proposto da G.M. - Gr. e Ma. Co. di Lu. Gr. & C. s.p.a. -, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Cr. Ca., Fe. Ge., Cr. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro - Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati La. Fo., Gi. Ma. Sa., Fa. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. Pa., Lu. Bo., Ba. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via (...); sul ricorso numero di registro generale 198 del 2021, proposto da Società Fa. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cr. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro - Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati La. Fo., Gi. Ma. Sa., Fa. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. Pa., Lu. Bo., Ba. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via (...); per l'annullamento quanto a entrambi i ricorsi: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di (omissis) n. 71 del 3.11.2020 pubblicata sul BURT il 18.11.2020 avente ad oggetto: "Piano attuativo dei bacini estrattivi (PABE) - Scheda 15 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) ai sensi degli artt. 113 e 114 della L.R.T. 65/2014 adottato con deliberazione n. 55 del 11.06.2019. Approvazione"; - degli elaborati normativi e cartografici tutti ivi richiamati e allegati, quali parte integrante ed essenziale, con particolare ma non esclusivo riferimento alle N.T.A. (A3 norme tecniche di attuazione); - di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale, successivo, presupposto e, in particolare - a titolo meramente esemplificativo -, la Delibera C.C. n. 55 del 11.06.19 di adozione, la Delibera C.C. 49 del 3.07.2020 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e i verbali di conferenza dei servizi regionale, la pronuncia di valutazione d'incidenza n. 4 del 24.07.20 e i pareri, nulla-osta, relazioni, certificazioni tutte, espresse nell'iter di cui all'art. 114 L.R. 65/2014. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis), della Regione Toscana e del Ministero della Cultura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il dott. Andrea Vitucci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1) Le società ricorrenti si dolgono di alcune disposizioni del Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (PABE), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) di (omissis), n. 71 del 3 novembre 2020. A tale atto è sovraordinato, ai sensi degli artt. 6 e 9, L.R. Toscana n. 35/2015, 113 e 114 L.R. n. 65/2014, il Piano Regionale Cave (PRC), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 47 del 21 luglio 2021. 2) I ricorsi in esame recano: - a) n. r.g. 196/2021, proposto da G.M. - Gr. e Ma. Co. di Lu. Gr. & C. s.p.a. - (di seguito solo "G.M."); - b) n. r.g. 198/2021, proposto da Fa. s.p.a. (di seguito solo "Fa."). 3) Si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana, il Comune di (omissis), il Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo). 4) All'udienza pubblica del 19 settembre 2024, le cause sono state trattenute in decisione. 5) Ritiene preliminarmente il Collegio di disporre la riunione dei ricorsi, essendo stati impugnati i medesimi atti con censure che risultano accomunate fino alla sesta censura di entrambi i gravami, per poi differenziarsi nel settimo e ottavo motivo di ciascun ricorso, senza che ciò giustifichi, ad avviso del Collegio, una trattazione separata delle cause. 6) In via ancora preliminare, il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse, depositata in atti il 17 settembre 2024, allo scrutinio dei primi due motivi di ricorso, con conseguente declaratoria di parziale improcedibilità dei gravami. 7) Occorre premettere, quanto al merito restante della controversia, che la legittimità del PRC, atto sovraordinato al PABE, è stata confermata da sentenza di questo T.A.R., Sezione Seconda, n. 745 del 31 maggio 2022, e dal parere C.d.S. n. 1970 del 24 dicembre 2021. 8) Va altresì premesso che buona parte delle censure proposte sono già state scrutinate da questa Sezione, in contenziosi analoghi, con sentenza n. 284 del 12 marzo 2024, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi. 9) Venendo quindi alle censure proposte contro il PABE, può osservarsi quanto segue, a partire dallo scrutinio del terzo motivo di ricorso (essendo i primi due improcedibili). 10) Col terzo motivo, comune ai ricorsi, si deduce che: - a) gli artt. 35 e 36 NTA sarebbero illegittimi in quanto produttivi di un aggravamento del procedimento di autorizzazione delle attività estrattive non previsto dal PIT/PPR; - b) l'art. 35, comma 2, prevede che la valutazione di compatibilità paesaggistica vada effettuata secondo l'art. 17 della Disciplina del PIT/PPR e vada riferita agli effetti cumulativi sul paesaggio, come previsto dall'allegato 4 del PIT/PPR; - c) l'art. 36 elenca tutta una serie di documenti all'uopo necessari; - d) il combinato disposto delle disposizioni introdurrebbe degli adempimenti che si pongono in contrasto con i principî di semplificazione dell'attività amministrativa; - e) l'art. 36, comma 1, sarebbe irragionevole anche laddove prevede, ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica, la produzione di uno "studio idrogeologico dell'area che evidenzi l'interazione del piano di coltivazione e di risistemazione del sito con la morfologia dei luoghi e con gli aspetti ecologici oltre che con il paesaggio sotterraneo corredato da analisi a livello di bacino idrografico dello schema di circolazione delle acque meteoriche superficiali"; - f) la suddetta previsione non si spiegherebbe, perché le valutazioni a livello di bacino avrebbero dovuto essere fatte dal PABE e non imposte all'impresa dopo l'approvazione del PABE; - g) altra previsione di cui non si scorgerebbe la ratio è quella per cui è richiesto "l'approfondimento del valore paesaggistico storico-testimoniale dei crinali presenti, anche se non ricompresi tra quelli individuati dal Piano", in quanto ciò rivela l'assenza di approfondimento del PABE stesso, con seri dubbi sul lavoro svolto dal Comune di (omissis); - h) sarebbe illegittimo anche l'art. 36, comma 3, NTA che prevede che, "nel caso di varianti all'autorizzazione all'escavazione che non comportino una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 l.r. 35/2015", la documentazione richiesta possa essere "presentata in modo semplificato, in relazione all'intervento proposto"; - i) tale disposizione comporterebbe un aggravamento del procedimento amministrativo. 10.1) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono (cfr. T.A.R. Toscana n. 284/2024 cit.): - a) l'art. 35, comma 1, NTA, sancisce che "il PABE, in quanto strumento attuativo del PIT-PPR, costituisce il parametro di riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica dell'attività estrattiva" e fa ragionevolmente rinvio, al comma 2, agli effetti cumulativi sul paesaggio, perciò non si vede come tale aspetto possa ricadere sotto censure di illogicità ; - b) l'art. 36 elenca poi una serie di documenti che devono essere prodotti nel processo di valutazione a corredo dell'istanza di compatibilità paesaggistica e detto onere risulta funzionale alla verifica di conformità, dei singoli interventi, al PABE stesso; - c) tale disposizione non può essere quindi tacciata di aggravare il procedimento amministrativo, anche perché "tara" la consistenza dell'onere di allegazione a seconda del singolo intervento, com'è fatto palese dal fatto che soltanto "in presenza di aree arborate" "la caratterizzazione come "bosco" deve essere effettuata ai sensi della l.r. 39/2000 e s.m.i., e dal relativo regolamento attuativo, dando conto del rispetto delle prescrizioni del PIT/PPR circa l'eventuale individuazione di tipologie di bosco quale base per la verifica della sussistenza di formazioni che "caratterizzano figurativamente il territorio"; - d) proprio nell'ottica di "tarare" gli oneri di allegazione a seconda del singolo intervento, vanno lette le contestate previsioni con cui si richiede uno studio idrogeologico e l'approfondimento del valore paesaggistico storico-testimoniale dei crinali, considerato che, a seconda di quanto possa essere "invasivo" l'intervento programmato, i correlati studi saranno più o meno dettagliati e approfonditi, non potendosi attribuire - come invece preteso da parte ricorrente - alle norme del PABE il compito di predeterminare valutazioni idrogeologiche o paesaggistiche che non possono che essere riferite ai casi concreti che di volta in volta si presenteranno; - e) anche l'art. 36, comma 3, non comporta aggravi procedurali, proprio perché prevede un alleggerimento dell'onere di allegazione. 11) Col quarto motivo, comune ai ricorsi, si deduce che: - a) gli artt. 37, comma 4, e 38, NTA contrasterebbero con l'art. 13, comma 4, del PRC, che prevede che "Il comune, attraverso i piani attuativi di bacino di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, stabilisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni che contengano una ulteriore riduzione della resa minima fino ad un massimo del 5% per progetti specifici tesi all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo delle lavorazioni in loco in filiera corta connesse ai materiali di estrazione"; - b) in particolare, l'art. 37, comma 4, prevede che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, PRC, la resa previsionale sia ridotta fino a 5 punti percentuali nel caso in cui vengano approvati i progetti di cui al cit. art. 13, comma 4, e il successivo art. 38 prevede che, con atto amministrativo generale da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del PABE, vengano definite le tipologie di progetto e le procedure di presentazione ed approvazione; - c) tale disposto normativo del PABE sarebbe illegittimo, in quanto rinvia la determinazione delle condizioni autorizzatorie in deroga a non meglio precisati atti successivi, mentre ciò avrebbe dovuto essere fatto direttamente col PABE, anche alla luce delle garanzie procedimentali sottese alla sua stessa elaborazione; - d) l'art. 38 sarebbe poi illegittimo laddove, al comma 4, prevede che, anche "prima della approvazione dell'atto amministrativo generale di cui al comma 2", è possibile autorizzare progetti che prevedano rese inferiori a quelle di cui all'art. 37, con decisione della Giunta e sottoscrizione di convenzione, garantita da fideiussione; - e) si sarebbe così creato di uno spazio d'arbitrio della Giunta. 11.1) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono (cfr. T.A.R. Toscana n. 284/2024 cit.): - a) gli artt. 37, comma 4, e 38, comma 2, NTA, prevedono la possibilità che la resa sia ridotta fino a 5 punti percentuali e ciò in caso di approvazione e realizzazione di "appositi progetti rivolti all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo di filiere locali connesse al mondo del lapideo" (art. 37, comma 4), secondo criteri stabiliti con atto generale da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del PABE (v. art. 38, comma 2); - b) il fatto che tali norme rinviino a un successivo atto generale non è fonte d'illegittimità in quanto, in primo luogo, la natura pianificatoria delle norme del PABE non esclude, di per sé, il rinvio a una disciplina di maggior dettaglio e, in secondo luogo, il perimetro dell'emanando atto generale è già definito dall'art. 37, comma 4, in quanto delimitato dai "progetti rivolti all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo di filiere locali connesse al mondo del lapideo" (art. 37, comma 4), come previsti dal successivo art. 38, comma 1, cioè quelli che "favoriscono l'incremento dell'occupazione attraverso lo sviluppo di filiere correlate al mondo del lapideo anche se non strettamente legati alle fasi della lavorazione. Rientrano in tale categoria anche le attività artistiche, culturali, espositive, turistiche e commerciali sul territorio comunale in quanto tali attività sono parti integranti del processo di filiera nella misura in cui contribuiscono alla promozione e valorizzazione del materiale, delle lavorazioni che esso subisce e del legame col territorio stesso" (v. art. 38, comma 1); - c) inoltre, l'art. 38, comma 4, nel prevedere la possibilità di autorizzare i progetti di cui sopra anche prima dell'adozione dell'atto generale comunale di che trattasi, non determina margini di arbitrarietà in capo alla Giunta Comunale, in quanto i progetti autorizzabili sono sempre quelli di cui al comma 1, al quale il comma 4 fa espresso rinvio, prevedendo altresì che, in caso di mancata realizzazione, l'obiettivo di resa della cava è quello stabilito dall'art. 37. 12) Col quinto motivo, comune ai ricorsi, si deduce che: - a) sarebbe illegittimo l'art. 29, comma 2, NTA, secondo cui il dimensionamento delle vasche deve essere effettuato definendo la pioggia di progetto secondo le Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP) di cui alla DGRT 1133/2012; - b) tale disposizione contrasterebbe con il capo II del Reg. 72 attuativo della L.R. 35/2015, nel quale "è previsto, solo ed esclusivamente il trattamento delle AMD (acque meteoriche dilavanti) di prima pioggia", mentre, nel caso di specie, il riferimento alle LSPP non solo è illegittimo perché la DGRT 1133/2012 non è citata nel Regolamento regionale, ma è altresì irragionevole perché implica il rinvio a fenomeni pluviometrici eccezionali e non ordinari, quindi impossibili da prevedere. 12.1) La censura è infondata per le ragioni che seguono (cfr. T.A.R. Toscana n. 284/2024 cit.): - a) l'art. 2 della L.R. Toscana n. 20/2006 contempla, alla lett. "d", le "acque meteoriche dilavanti (AMD)" - descritte come "acque derivanti da precipitazioni atmosferiche e non riconducibili alle acque reflue industriali; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall'art. 8, comma 8" - e, alla lett. "g", le "acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)", descritte come "acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio..."; - b) il comma 2 dell'art. 4 del Reg. n. 72/2015, attuativo della L.R. n. 35/2015, espressamente prevede che il progetto di coltivazione debba contenere, tra gli altri elementi, lo "schema e le modalità di gestione delle acque meteoriche, di dilavazione, di aggottamento"; - c) quindi, il fatto che l'art. 29, comma 2, rinvii alle LSPP di cui alla DGRT 1133/2012, che fanno a loro volta riferimento ai fenomeni alluvionali (come riferito dalla stessa parte ricorrente), è prima di tutto coerente con il Reg. n. 72/2015 e, in secondo luogo, non rappresenta certamente una previsione illogica, anche in considerazione del fatto notorio dell'ingravescenza dei fenomeni atmosferici negli ultimi anni. 13) Col sesto motivo, comune ai ricorsi, si deduce che: - a) l'art. 34, comma 9, NTA, prevede che "in caso di provvedimenti di messa in sicurezza ordinati dalle Amministrazioni competenti in applicazione del d.p.r. 128/59 e del D.lgs 624 del 1996, l'Amministrazione comunale, previa indizione di una conferenza di servizi tra i soggetti interessati, potrà valutare l'opportunità di revocare l'autorizzazione all'escavazione"; - b) tale disposizione sarebbe prima di tutto contraria al PIT/PPR, che all'art. 17, comma 16, della Disciplina di Piano impone che "16. Sono comunque fatte salve le varianti imposte da provvedimenti delle Autorità competenti in applicazione del DPR 128/59, del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del Servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente"; - c) la previsione sarebbe poi illegittima perché è l'Autorità sanitaria che si occupa di dettare le misure necessarie per la sicurezza dei luoghi di lavoro, come è il sito estrattivo, perciò è violativo della competenza di dette Autorità l'intervento "valutativo" del Comune di (omissis) che, ai sensi dell'art. 34, comma 9, decide di chiudere il sito; - d) la disposizione è censurabile anche in quanto viola il principio di tipicità delle sanzioni, delle quali la chiusura dell'attività estrattiva è certamente la più grave. 13.1) Il motivo è infondato per le seguenti ragioni: - a) il fatto che la disciplina del PIT/PPR consenta apposite varianti connesse ad esigenze di sicurezza sui luoghi di lavoro non esclude affatto che possano essere adottati provvedimenti nella stessa materia da cui possa derivare l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'escavazione; - b) inoltre, dall'art. 34, comma 9, si ricava agilmente che laddove l'Autorità competente emettesse un provvedimento di messa in sicurezza, spetterebbe all'Amministrazione comunale il diverso ed autonomo potere, quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 34, comma 1, NTA, di decidere sull'opportunità di revocare l'autorizzazione precedentemente concessa e ciò avverrebbe non senza garanzie, in quanto filtrato da una apposita conferenza di servizi tra i soggetti interessati, come espressamente previsto dal comma 9 (cfr. T.A.R. Toscana n. 284/2024 cit.). 14) Col settimo motivo di ricorso n. r.g. 196/2021 (proposto da G.M.) si deduce che: - a) l'art. 33, comma 5, NTA, prevede che "Qualora il progetto di escavazione interessi elementi del reticolo regionale di cui alla l.r. 79/2012 o del demanio idrico dello Stato, anche in proiezione, il richiedente dovrà presentare istanza di concessione al Settore regionale competente. Il richiedente dovrà inoltre eseguire un rilievo di dettaglio del reticolo regionale con evidenziate le fasce di cui all'art. 3 della l.r.41/2018. Qualora risulti dai rilievi di dettaglio che la rappresentazione vigente del reticolo regionale non corrisponde allo stato dei luoghi, il richiedente allegherà alla documentazione prodotta anche l'esito dell'istruttoria del Settore regionale competente dello stato di fatto del reticolo regionale così come rilevato dal richiedente medesimo"; - b) detta disposizione porrebbe rilevanti problemi per la cava di parte ricorrente, la cava n. 37, perché tale cava è intersecata da due fosse demaniali (la Fossa Grande e un suo affluente di destra), che, in realtà, sono parte integrante del cantiere estrattivo; - c) in particolare, l'area interessata dalla Fossa Grande è occupata dalla viabilità di arroccamento, necessaria per raggiungere l'area estrattiva e, dallo stato dei luoghi, non risulta che l'area indicata come fossa demaniale sia interessata da deflussi idrici superficiali; - d) perciò, l'art. 33, comma 5, non si applicherebbe alla cava della ricorrente, anche in considerazione del fatto che il fosso della cava n. 37 è una delle numerose fosse presenti nei bacini marmiferi di (omissis) che sono state utilizzate nei secoli per lo scarico dei detriti marmorei derivanti dall'attività estrattiva, andando a costituire veri e propri diritti di uso in capo alle imprese estrattive (e per queste fosse, l'antica natura di appartenenze al demanio idrico è stata cancellata a favore della proprietà del Comune di (omissis), che ne gestisce l'utilizzo da parte dei privati autorizzati all'escavazione); - e) il Quadro Conoscitivo geologico, idraulico e sismico di corredo al PABE non è rispettoso del nuovo regolamento di settore, approvato con DPGR 5/R del 30.1.2020, perché tale regolamento, in vigore da un anno, ha introdotto nuove direttive in materia di fattibilità geologica, idraulica e sismica per la predisposizione delle indagini nelle predette materie, prevedendo espressamente l'allegazione, negli strumenti attuativi come il PABE, dei contenuti delle indagini svolte, cosa che manca del tutto nel PABE qui impugnato. 14.1) La censura è inammissibile per difetto d'interesse (come eccepito in atti nella memoria difensiva comunale del 9 maggio 2024, v. pagg. 24-26, e nella memoria difensiva regionale del 16 maggio 2024, v. pag. 19), in quanto non si evidenza il concreto pregiudizio arrecato a parte ricorrente dalle previsioni qui contestate, la cui concreta applicazione potrà essere verificata al momento della proposizione del progetto di escavazione, sullo sfondo di quanto risulta dalla Relazione illustrativa del PABE, secondo cui "le aree ricomprese nella scheda 15 ricadono, per la maggior parte del territorio, nel morfotipo MOC per il quale l'abaco regionale dell'Invariante I definisce le seguenti indicazioni per le azioni: - conservare i caratteri geomorfologici del sistema che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogei; - salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, limitando l'impermeabilizzazione del suolo e l'espansione degli insediamenti e delle attività estrattive; - perseguire il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica nell'attività estrattiva e nei relativi piani di ripristino" (§ 3.1, pag. 21, doc. 16 Regione Toscana, dep. l'8 maggio 2024). 15) Col settimo motivo di ricorso n. r.g. 198/2021 (proposto da Fa.) si deduce che: - a) l'art. 39 NTA (rubricato "dimensionamento e quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico") dichiara che il dimensionamento complessivo del bacino per dieci anni di validità del PABE è mc 16.946.169 e il comma 2 rinvia all'Allegato A per la determinazione cava per cava delle quantità sostenibili; - b) parte ricorrente contesta la legittimità dell'assegnazione del quantitativo sostenibile alla propria cava (cava "Galleria Fa." n. 87, per complessivi 40.000 mc, cioè 4.000 mc/anno), sostenendo che la volumetria c.d. sostenibile è stata assegnata dal PABE non già sulla base di una puntuale valutazione di caratteristiche, bensì sulla base della applicazione secca di formule; - c) inoltre, il comma 5 dell'art. 39 dispone che per le attività esistenti si applica l'art. 40 NTA, che consente maggiori volumi a quelle imprese che effettueranno progetti di compensazione/mitigazione che verranno definiti dalla stessa Amministrazione con "atto amministrativo da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PABE", quindi con un atto dal contenuto indeterminato. 15.1) La censura è infondata per le ragioni che seguono (cfr. T.A.R. Toscana n. 284/2024 cit.): - a) le quantità sostenibili previste dal PABE discendono da quanto previsto dal PRC, rapportando i volumi alla durata decennale e inserendo alcuni correttivi così come delineato nella Relazione Illustrativa del PABE (v. doc. 16 produzione regionale dell'8 maggio 2024); - b) in tale relazione, infatti, si chiarisce, al § 4.3.2.2 (pagg. 57-58), che "Il riferimento per il dimensionamento massimo attribuito ai bacini estrattivi di (omissis) è derivato dagli obiettivi di produzione sostenibile riportati nell'Allegato A alla Disciplina di Piano della proposta di adozione del Piano Regionale Cave, trasmessa dalla Giunta Regionale al Consiglio (proposta di deliberazione C.R. n. 41 del 18/02/2019). Nella proposta di PRC per il comparto del marmo delle Alpi Apuane sono state considerate le produzioni pregresse degli ultimi quattro anni, ed è stato preso in considerazione il rapporto di resa tra blocchi e derivati e si è ipotizzato un tasso di crescita coerente con il modello econometrico e legato alle stime legate alle esportazioni. Per le cave di (omissis) oltre al metodo dello storico delle produzioni, utilizzato dalla Regione, si è inserito anche un ulteriore metodo che tenga in considerazione le rese in blocchi. In particolare, è stata effettuata una mediazione dei dati ottenuti dall'applicazione di due criteri differenti (articoli 39 e seguenti): - il primo ricavabile dalla media aritmetica delle produzioni relative agli ultimi quattro anni (dal 2014 al 2017 compresi) attribuita ad ogni attività estrattiva; - il secondo derivante dall'applicazione della stima di una resa percentuale minima di blocchi estratti pari al 25% (valore plausibile ed auspicabile per i bacini estrattivi di (omissis)). Il dato medio annuale per ogni attività estrattiva così ottenuto è stato applicato all'intera durata del PABE (dieci anni)"; - c) ebbene, posto che in questa sede non è censurato il PRC, i criteri sulla base dei quali è stata redatta la tabella esplicativa delle quantità sostenibili, di cui all'art. 39 NTA, si manifestano come ragionevoli; - d) la stessa Relazione Illustrativa, in riferimento al "Primo criterio-valutazione storica delle produzioni" (pag. 57) spiega che "per l'elaborazione del dato derivante dalle quantità medie prodotte negli ultimi quattro anni sono stati utilizzati i dati in peso (tonnellate) a disposizione del comune sulla base del passaggio dei materiali estratti (blocchi e detriti) alle pese comunali. Tale dato è stato trasformato in volumi (metri cubi) utilizzando i pesi specifici validati a livello regionale per tipologia di materiale (...). Per l'applicazione di questo criterio si sono inoltre resi necessari alcuni accorgimenti che tenessero conto di annualità in cui, a causa di fenomeni non imputabili direttamente all'attività estrattiva stessa, si fossero verificate produzioni nulle o anomale e marginali, intendendo come produzione marginale una produzione inferiore al 50% rispetto alla produzione media degli ultimi quattro anni"; - e) "Il dato derivante da questa prima valutazione (media delle produzioni annuali relative ad ogni attività estrattiva nel periodo di osservazione) propone un quadro basato su dati realistici ma può di fatto non considerare in modo adeguato un aspetto rilevante che permetta di favorire un'escavazione sostenibile e finalizzata a definire i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione in blocchi (percentuali minime di resa)" (cit. pag. 57); - f) pertanto, è stato introdotto un secondo criterio che, "partendo dalla produzione media in blocchi di ogni attività estrattiva durante il periodo di osservazione, sulla base di una resa percentuale minima di blocchi estratti posta pari al 25%, ha permesso di calcolare la quantità annua di materia estratta da attribuire ad ogni cava presente nei bacini estrattivi" (v. § rubricato "Secondo criterio - resa percentuale minima del 25%", pagg. 58-59); - g) infine, l'art. 40 NTA, prefigura un meccanismo di premialità, come chiaramente emerge dal comma 1, secondo cui "al titolare di autorizzazione all'escavazione può essere concesso un incremento fino al massimo del 20% delle quantità sostenibili, non superiore comunque 50.000 mc, a fronte dell'esecuzione di specifici progetti di compensazione socio-economica, ambientale e paesaggistica che prevedano un incremento occupazionale, anche non strettamente collegato al progetto di coltivazione, tenendo conto anche degli indicatori di cui allo studio socio-economico di cui all'Elaborato A1.1 del presente Piano"; - h) il fatto che tale articolo rinvii a un successivo atto amministrativo non è di per sé indice d'illegittimità, anche considerando il quadro definitorio stabilito dallo stesso art. 40. 16) Con l'ottavo motivo di ricorso n. r.g. 196/2021 (proposto da G.M.), si deduce che: - a) il Quadro del PABE che regola lo sviluppo nei prossimi dieci anni della cava Fossagrande, ha introdotto una rilevante porzione della concessione all'interno di una perimetrazione del tutto nuova, denominata "Area di margine", normata dall'art. 33, comma 2, delle NTA; - b) detto comma 2 prevede che "2. Nelle "Aree di margine" individuate con apposito simbolo grafico nelle tavole del Q.P., non sono ammesse l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti. Sono consentite varianti a compensazione volumetrica (c.d. volume zero) rispetto a quanto autorizzato che interessano aree in adiacenza alla stessa. Il calcolo dei volumi a compensazione può riguardare solo le volumetrie già autorizzate all'interno delle aree di margine"; - c) tale disciplina risulterebbe gravemente penalizzante per lo sviluppo futuro dell'attività estrattiva all'interno della cava Fossagrande, in quanto buona parte del perimetro autorizzato e oggetto attualmente (in base all'autorizzazione attiva) di lavori di escavazione, è stata inserita all'interno delle aree di margine; - d) ne consegue che il naturale sviluppo della coltivazione, in un'ottica di programmazione decennale, che rappresenta l'orizzonte temporale del PABE, è gravemente compromesso; - e) inoltre, l'area di margine de qua non è prevista in nessuno strumento di pianificazione sovraordinato e si palesa anche in contrasto con la scheda n. 15 del PIT/PPR che qualifica esplicitamente tale area come "parte del bacino industriale"; - f) né l'inserimento di tale area di margine risponde ad apprezzabili finalità di tutela del territorio, nella scheda del PABE comunque mai espresse né evincibili in alcun modo; - g) tale "area di margine" non trova alcuna rispondenza nelle tavole del recente POC adottato che riportano retinature corrispondenti ad aree di salvaguardia e mitigazione ovvero a vincoli di tutela; - h) più precisamente la disamina delle tavole del POC, relative ai beni paesaggistici ed architettonici e alle componenti per le strategie di mitigazione, rivela con chiarezza che in esse non si ritrova alcuna mappatura di "area di margine"; - i) nelle suddette tavole è invece ben indicata la linea di confine del Parco delle Apuane che non coincide affatto con la "c.d. area di margine" del PABE, anzi ne è lontana, di talchè tale mappatura, presente solo nel PABE, è incongruente con il POC e con il Piano Parco, piani sovraordinati. 16.1) La censura è infondata per le ragioni che seguono: - a) parte ricorrente non spiega in quali concreti termini la previsione dell'area di margine limiterebbe il futuro sfruttamento della sua cava, che è già aperta e in attività ; - b) il fatto che tale area sia qualificata come parte del bacino industriale non esclude, in astratto, che possano essere inserite date limitazioni in relazione a determinati luoghi; - c) come si legge nella relazione illustrativa del PABE (§ 4.2, pagg. 41-42, doc. 16 Regione Toscana, dep. l'8 maggio 2024), la previsione delle aree di margine si giustifica alla luce del vigente Piano Strutturale approvato definitivamente con Delibera di consiglio Comunale n. 108 del 12/12/2012. 17) Con l'ottavo motivo di ricorso n. r.g. 198/2021 (proposto da Fa.) si deduce che: - a) il PABE, in violazione dell'Allegato 5 del PIT/PPR, non conterrebbe al proprio interno uno studio della struttura idro - geomorfologica ed ecosistemica nonché antropica, così come statuito dalla normativa regionale; - b) tra gli elaborati allegati al PABE sarebbe presente una cartella "G" redatta ai sensi del DPGR n. 53R/2011 del 25 ottobre 2011 (recante il regolamento attuativo dell'art. 62 L.R. n. 51/2005), che è illegittima perché tale regolamento è stato sostituito dal DPGR n. 5/R del 30 gennaio 2020. 17.1) I suddetti profili di censura sono inammissibili, come eccepito in atti (v. memoria difensiva comunale dell'8 maggio 2024, pag. 27, e memoria difensiva regionale del 16 maggio 2024), perché non è evidenziato da parte ricorrente quale sarebbe il pregiudizio alla propria sfera giuridica. 18) Alla luce di tutto quanto sopra, i ricorsi, previa riunione, vanno in parte dichiarati improcedibili e in parte respinti. 19) Le spese di lite possono essere compensate, considerate le peculiarità delle questioni esaminate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. r.g. 196/2021 e n. r.g. 198/2021, come in epigrafe proposti, li riunisce e in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Cacciari - Presidente Andrea Vitucci - Primo Referendario, Estensore Katiuscia Papi - Primo Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 759 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ma. Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ufficio Territoriale del Governo Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via (...); Provincia di Pisa - Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, non costituita in giudizio; Provincia di Pisa, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. An. An., Si. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. An. Gr. in Firenze, piazza (...); nei confronti -OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS- S.r.l., non costituiti in giudizio; -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Br. Ch., Gu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della Prefettura di Pisa - Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale - prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto "Società -OMISSIS- s.r.l. - Richiesta di permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list)", con correlato diniego "a procedere con l'iscrizione nella White List della -OMISSIS- s.r.l."; - nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile, fra cui, per quanto occorrer possa, la comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, Codice Antimafia della Prefettura di Pisa - Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale - prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e notificata alla Società -OMISSIS- in data -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il -OMISSIS-: - della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pisa - Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile - prot. n. -OMISSIS-, Adozione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, non notificata alla società scrivente ma pubblicata in pari data nell'Albo Pretorio della Provincia di Pisa, avente ad oggetto "affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell''esecuzione dei lavori, inerente i lavori di realizzazione della viabilità di raccordo nord tra il Nuovo Polo Ospedaliero, La S.S. N. 12 del Brennero, la S.S. N. 1 Aurelia e la S.P. N. 2 Vicarese, tratta Madonna dell'acqua - Cisanello Pisa: tratto funzionale tra i nodi 1-2 (cui: l80000410508202000025 - cup: E61b16000170006 - cig:9532901EC), modifica soggettiva del Rti: -OMISSIS- Spa di Milano (capogruppo) - impresa lavori -OMISSIS- S.P.A. di Pisa - -OMISSIS- S.R.L. Di Pisa - Rup: Ing. -OMISSIS-"; - nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile, fra cui, per quanto occorrer possa, la comunicazione della Provincia di Pisa - Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, notificata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto "Riscontro a Vs nota acquisita con prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-". Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Pisa e della Provincia di Pisa e della -OMISSIS- S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Vista la sentenza non definitiva n. 254 del 4 marzo 2024 e richiamatone integralmente il contenuto in fatto e in diritto; Ricordato che con tale sentenza questo T.a.r. ha definitivamente rigettato il ricorso principale avverso l'informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Pisa prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; mentre, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso i provvedimenti della Provincia di Pisa del -OMISSIS- e del -OMISSIS- - relativi alla sostituzione della ricorrente nell'esecuzione dell'appalto integrato in oggetto - respinte le altre eccezioni preliminari formulate dalla Provincia di Pisa, il T.a.r. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli attuali partecipanti al RTI affidatario del medesimo appalto integrato, rimettendo la causa sul ruolo ai fini della trattazione del ricorso per motivi aggiunti; Rilevato che la ricorrente ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese partecipanti al RTI affidatario dell'appalto, e che si è costituita la mandataria, -OMISSIS- S.p.A., per resistere al ricorso per motivi aggiunti e per chiederne l'integrale reiezione; Lette le memorie delle parti e sentita la discussione dei difensori all'udienza pubblica del 24 settembre 2024; Così riepilogati sinteticamente i fatti rilevanti ai fini della delibazione del ricorso per motivi aggiunti: - con determinazione a contrarre n. -OMISSIS-del -OMISSIS- la Provincia di Pisa ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'individuazione, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle imprese idonee alla realizzazione delle opere inerenti alla viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese; - in data 23 maggio 2023 la Provincia di Pisa ha aggiudicato l'appalto in epigrafe al costituendo RTI tra la designata mandataria -OMISSIS- e le designate mandanti -OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS- S.r.l.; - in data 28 giugno 2023 è stato stipulato il relativo contratto di appalto; - successivamente, in data -OMISSIS-, la Prefettura di Pisa ha adottato un provvedimento di diniego dell'iscrizione della -OMISSIS- nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori istituito presso la stessa Prefettura (white list); - in data -OMISSIS-, la -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi a questo Tribunale con l'odierno ricorso (deciso con la citata sentenza non definitiva); - sempre in data -OMISSIS-, la -OMISSIS- ha depositato, presso il Tribunale della prevenzione di Firenze - Sezione misure di prevenzione, richiesta di applicazione del controllo giudiziario "volontario" dell'impresa ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, finalizzata alla nomina di un commissario giudiziale ed alla conseguente ed automatica reiscrizione della -OMISSIS- nella c.d. white list; - nel frattempo, i restanti membri del RTI, con nota del -OMISSIS-, preso atto della sopravvenuta incapacità della -OMISSIS- ad eseguire il contratto, hanno manifestato alla Provincia di Pisa la volontà di realizzare le opere con la modificazione soggettiva all'interno del RTI, modificazione formalizzata con atto costitutivo del RTI del -OMISSIS-, registrato a Pisa il 21 luglio 2023 n. -OMISSIS-; - in data -OMISSIS-, la Provincia - rilevata l'impossibilità di proseguire il rapporto con la -OMISSIS-, verificato il possesso dei requisiti da parte delle altre imprese partecipanti al RTI, acquisita la loro disponibilità a dare esecuzione al contratto nella diversa e ridotta composizione, e acquisito l'atto costitutivo del nuovo RTI con mandataria la -OMISSIS- S.p.A. - ha adottato la determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale ha approvato la modifica soggettiva del RTI ai sensi dell'art. 48, comma 17, del d.lgs. 50 del 2016, individuando l'operatore economico esecutore dell'appalto nel nuovo RTI costituito dalla -OMISSIS- S.p.A. (mandataria), -OMISSIS-S.p.A. e -OMISSIS- S.r.l. (mandanti); - con successivo provvedimento del -OMISSIS- il Tribunale di Firenze ha disposto il controllo giudiziario nei confronti della -OMISSIS-, con conseguente sospensione degli effetti della informazione interdittiva antimafia ex art. 94 d.lgs. n. 159 del 2011 e reiscrizione della stessa nella white list per il periodo di un anno; - in data 24 agosto 2023, la -OMISSIS- s.r.l. ha dunque chiesto alla Provincia di Pisa il proprio reintegro negli appalti rispetto ai quali la Provincia aveva intimato la "retrocessione" dell'impresa dal ruolo di mandataria in ATI, compreso l'appalto oggetto del presente ricorso; - in data -OMISSIS-, la Provincia di Pisa, con riferimento all'appalto in questione, ha respinto quest'ultima richiesta della -OMISSIS- sulla base della non continuità di quest'ultima nel possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici e rappresentando, pertanto, l'impossibilità di procedere con la reintegrazione nell'esecuzione dell'appalto; - con il ricorso per motivi aggiunti ora in decisione la -OMISSIS- ha dunque impugnato la D.D. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di approvazione del nuovo RTI modificato ex art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50 del 2016, e la nota del -OMISSIS- prot. n -OMISSIS-della Provincia di Pisa di diniego della reintegrazione di -OMISSIS- s.r.l. nell'appalto integrato in questione, inerente alla viabilità limitrofa al polo ospedaliero di Cisanello; Ritenuto in via preliminare che debba essere respinta l'eccezione di tardività della costituzione della -OMISSIS- S.p.A., costituitasi con memoria il 24 luglio 2024; infatti, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall'art. 46 c.p.a., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso; peraltro, nel caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all'art. 73 c.p.a.; tuttavia, nel caso di specie, il deposito della memoria (di costituzione e difensiva) in data 24 luglio 2024 deve ritenersi tempestivo essendo avvenuta trenta giorni liberi prima dell'udienza di discussione, dovendo considerarsi che il mese di luglio ha 31 giorni; Ritenuto nel merito che: - la ricorrente, a fondamento del ricorso per motivi aggiunti, oltre all'invalidità derivata degli atti della Provincia, ha dedotto fra l'altro, la violazione dell'art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, sostenendo che la motivazione addotta dalla Provincia, per giustificare il diniego del reintegro di -OMISSIS- nel RTI, sarebbe fondata unicamente su un'errata lettura di una recente sentenza (n. 559 del 2023), con la quale il Consiglio di Stato avrebbe ribadito l'efficacia non retroattiva degli effetti sospensivi derivanti dall'intervenuta concessione del controllo giudiziario c.d. "volontario", il quale, quindi, non consentirebbe di sanare la temporanea perdita dei requisiti verificatasi nel periodo compreso tra l'emissione di una interdittiva antimafia e la concessione della suddetta misura. La ricorrente ha tuttavia messo in luce che tale giurisprudenza si riferirebbe alla perdita dei requisiti intervenuta nelle fasi di gara e di aggiudicazione, facendo salva la possibilità, per le società in controllo giudiziario volontario, di essere reintegrate negli appalti che siano già in corso di esecuzione, come nel caso di specie. In quest'ultima ipotesi, sostiene la ricorrente, dovrebbe trovare applicazione l'opposto principio, affermato dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 2847 del 2022, secondo cui "qualora si sia in fase di esecuzione del contratto l'attività (esecutiva) potrà proseguire se l'operatore sia ammesso al controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis) d.lgs. n. 159 del 2011"; - tale tesi, ad avviso del Collegio, non appare del tutto persuasiva; - come risulta dagli atti di causa l'impresa -OMISSIS- non è stata iscritta nella white list nel periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-. La modifica soggettiva ex art. 48, comma 17, del d.lgs. n. 50/2016 del RTI aggiudicatario dell'appalto in questione, approvata con la determinazione della Provincia del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, è stata emessa nella vigenza ed efficacia del citato provvedimento prefettizio interdittivo n. 31260/2023 del -OMISSIS-, che aveva negato l'iscrizione della -OMISSIS- s.r.l. nella white list; - l'emissione dell'informazione antimafia imponeva dunque alla Provincia in modo vincolante l'immediato recesso dal contratto nei confronti della mandataria -OMISSIS-, in ragione della sua sopravvenuta incapacità di contrarre, salva la possibilità "di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice" (art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50 del 2016); - la successiva ammissione al controllo giudiziario - in base all'art. 34-bis del d.lgs. 159/2011, il quale dispone e precisa che "il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria... sospende gli effetti di cui all'art. 94" (ovvero l'incapacità dell'operatore raggiunto dall'interdittiva a partecipare alle procedure di gara e a stipulare/eseguire i contratti) - in mancanza di una diversa indicazione legislativa, non ha efficacia retroattiva, limitandosi a sospendere pro futuro e temporaneamente gli effetti della misura interdittiva, senza eliminare gli effetti prodotti nel frattempo dall'interdittiva stessa nei rapporti in corso; - per cui è chiaro che la suddetta ammissione al controllo giudiziario non può provocare l'effetto di rimuovere o rendere ex post illegittimi provvedimenti espulsivi già maturati in conseguenza dell'adozione di provvedimento prefettizio antimafia. In altre parole, il controllo giudiziario, seppur idoneo a sospendere temporaneamente gli effetti della misura interdittiva, non elimina gli effetti medio tempore prodotti dall'interdittiva stessa nei rapporti in corso, né può imporre alla stazione appaltante di tornare sui suoi passi revocando i propri provvedimenti legittimamente adottati fra l'emissione dell'interdittiva e l'ammissione al controllo giudiziario; - ciò chiarito, la ricorrente sostiene che nella fattispecie dovrebbe farsi riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2847/2022, secondo la quale "La disciplina degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva sulle procedure di gara è tutta ed integralmente contenuta nell'art. 80, comma 2,d.lgs. n. 50 del 2016, in questi termini: se la procedura è in corso di svolgimento l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara; qualora, invece, si sia in fase di esecuzione del contratto l'attività (esecutiva) potrà proseguire se l'operatore sia ammesso al controllo giudiziario di cui all'art. 34- bis) d.lgs. n. 159 del 2011. L'ultimo periodo dell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 - ove è fatto salvo "quanto previsto dall'articolo 34 - bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" - va, infatti, riferito alla fase esecutiva del rapporto (...) avendo la sospensione degli effetti di cui all'art. 94 del codice delle legge antimafia (...) "natura eccezionale" poiché deroga al principio generale secondo cui i requisiti di capacità dell'impresa devono permanere per tutta la durata dell'appalto (...)". Tale eccezione trova giustificazione nella esigenza di "consentire alla stazione appaltante, allorchè già ci si trovi nella fase esecutiva del contratto, di non dover necessariamente recedere dallo stesso - con conseguenti disservizi e maggiori oneri derivanti dallo scorrimento della graduatoria in favore di offerte meno vantaggiose - ma di continuare ad avvalersi dell'offerta a suo tempo ritenuta migliore"; - tuttavia appare evidente, in primo luogo, che nella logica della sentenza del Consiglio di Stato per 'fase esecutivà non può intendersi, formalmente, la fase successiva alla avvenuta stipulazione del contratto di appalto, come sostenuto dalla ricorrente, ma occorre anche che le attività materiali esecutive del contratto siano già state iniziate allorquando l'operatore, colpito da interdittiva, sia ammesso al controllo giudiziario. Solo in tal caso la suddetta deroga al principio di continuità nel possesso dei requisiti è giustificata, appunto, dalla necessità di dare continuità alle attività esecutive di un appalto, e ciò al fine di evitare ritardi e ulteriori costi e dunque nell'interesse al buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, oltre che al fine di salvaguardare la capacità economico-produttiva dell'impresa e la forza lavoro ivi impiegata per il periodo di sottoposizione della stessa ad un regime di "legalità controllata"; - la condivisibile interpretazione resa dal Consiglio di Stato nella citata sentenza non riguarda inoltre il caso in cui la stazione appaltante abbia già emesso, dopo la stipulazione del contratto e prima dell'ammissione al controllo giudiziario, dei provvedimenti espulsivi e siano emersi dei controinteressati rispetto all'ipotesi di riammissione in un RTI; - nel caso di specie, la riammissione della -OMISSIS- non sarebbe funzionale alla continuità dell'esecuzione dell'appalto e alla tempestiva conclusione della progettazione ed all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, in quanto, solo il 30 agosto 2023 (ben dopo, dunque, la sostituzione della -OMISSIS-) è stata formalizzata la consegna - al nuovo RTI - dei lavori relativi alla progettazione esecutiva, dunque, il -OMISSIS-, il nuovo RTI ha iniziato ad eseguire l'attività di progettazione che è terminata con la relativa approvazione del -OMISSIS-; al contrario, a fronte di tale stato di fatto, sarebbe proprio la riammissione della -OMISSIS- ad incidere sulla continuità e a condizionare negativamente la tempestiva e regolare esecuzione dell'appalto, anche perchè la riammissione alla white list - legata alla durata annuale del controllo giudiziario - è solo temporanea; - pertanto, il principio ricavabile dalla sentenza del Consiglio di Stato citata non sembra applicabile alla fattispecie qui in decisione, in cui - diversamente anche dall'altro appalto della Provincia di Pisa dove invece la -OMISSIS- ha mantenuto la sua posizione - l'attività esecutiva dell'appalto non era iniziata al momento della sostituzione della mandataria -OMISSIS- ed in cui, nella vigenza e nell'efficacia dell'informativa interdittiva antimafia, la stazione appaltante ha legittimamente approvato una nuova riorganizzazione del RTI, al quale ha poi consegnato i lavori; - è dunque evidente che nella fattispecie in esame, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, regolando i possibili conflitti tra posizioni soggettive contrapposte, non è possibile immaginare un dovere dell'amministrazione di ritornare sui suoi passi, annullando o revocando precedenti provvedimenti (del tutto legittimi in forza del principio del tempus regit actum) per reintegrare la -OMISSIS- nella sua iniziale posizione di mandataria, così incidendo sul nuovo assetto organizzativo del RTI; - tale agire ipotizzato dalla ricorrente sarebbe del tutto illogico e irragionevole, postulerebbe un effetto retroattivo dell'ammissione al controllo giudiziario che invece deve essere pacificamente disconosciuto perché non previsto, ed infine, lederebbe gli interessi degli operatori raggruppati, i quali, come emerge dalla posizione assunta nel presente giudizio dalla controinteressata, -OMISSIS- S.p.A., hanno un evidente interesse alla stabilità della composizione del RTI (che nel frattempo ha iniziato e portato a termine la progettazione esecutiva); Ritenuto in conclusione che per tali ragioni il ricorso per motivi aggiunti debba essere respinto; Ritenuto che le spese di lite dell'intero giudizio possano essere compensate in ragione della complessità delle questioni trattate; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - rigetta il ricorso per motivi aggiunti; - compensa le spese di lite. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone citate nella sentenza. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Giani - Presidente Giovanni Ricchiuto - Consigliere Nicola Fenicia - Consigliere, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Da. S.n. c. di Sb. Da. e Va., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Ga., Ma. Sp., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fr. Ga. in Firenze, via (...); contro Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Pa., Ma. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Do. Ia. in Firenze, via (...); Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ar. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Firenze, piazza (...); Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via (...); per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordine di introito emesso dal Comune di Massa inviato via pec 20/10/2021 recante l'ordine di pagamento della somma di euro 18.321,02 oltre addizionale regionale di euro 4.580,25 relativa al canone Demaniale e addizionale regionale anno 2021, per Concessione Demaniale Marittima n. 69, Località (omissis); - della richiesta di pagamento di conguagli per le annualità arretrate dal 2016 al 2021 contenuta nel preavviso di diniego della istanza di definizione agevolata ex art. 100 L. 126/2020 comma 7 lett a) inviato a mezzo PEC il 19/10/2021; - degli ordini di introito per gli anni (2007-2008-2009-2010) -2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020; - di tutti gli atti connessi e/o presupposti, ancorchè infraprocedimentali ed incogniti, ivi compreso l'incameramento automatico del bene ex art. 49 Cod. Nav. e le note e relazioni del MEF nelle sole parti eventualmente lesive per il ricorrente; con richiesta di accertamento: - del diritto di superficie sul manufatto insistente su area demaniale; - del quantum dovuto a titolo di canone in base alla corretta qualificazione del bene; - del diritto al rimborso e/o eventuale compensazione delle somme versate in eccesso a qualunque titolo, da valersi anche ad effetto interruttivo di eventuale prescrizione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Da. S.n. c. di Sb. Da. e Va. il 20/10/2022: - del provvedimento del Comune di Massa protocollo partenza numero 59214/2022 dell'8.8.2022 recante "calcolo e richiesta del canone demaniale marittimo e dell'addizionale regionale Toscana hanno 2022" ed allegato ordine di introito recante l'ordine di pagamento della somma di euro 19.777,54 oltre addizionale regionale di euro 4.944,38 relativa al canone Demaniale e addizionale regionale anno 2021, per Concessione Demaniale Marittima n. 69, Località (omissis) (doc. 11); Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa e della Regione Toscana e dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Nicola Fenicia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il ricorso principale la società Da. S.n. c. di Sb. Da. e Va. ha impugnato i seguenti atti: 1) l'ordine di introito emesso dal Comune di Massa il 20 ottobre 2021, recante l'ordine di pagamento della somma di euro 18.321,02, oltre addizionale regionale di euro 4.580,25, relativo al canone demaniale e all'addizionale regionale per l'anno 2021 con riferimento alla Concessione demaniale marittima n. 69 del 2003; 2) la richiesta del 19 ottobre 2021, di pagamento di conguagli per le annualità arretrate dal 2016 al 2021, contenuta nel preavviso di diniego della istanza di definizione agevolata ex art. 100 L. 126/2020, comma 7, lett a); 3) gli ordini di introito per gli anni (2007-2008-2009-2010) -2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020; 4) tutti gli atti connessi e/o presupposti, ancorchè infraprocedimentali ed incogniti, ivi compreso l'incameramento automatico del bene ex art. 49 Cod. Nav. e le note e relazioni del MEF nelle sole parti eventualmente lesive per il ricorrente. Con il medesimo ricorso la citata società ha svolto domanda di accertamento della "del diritto di superficie sul manufatto insistente su area demaniale; del quantum dovuto a titolo di canone in base alla corretta qualificazione del bene; del diritto al rimborso e/o eventuale compensazione delle somme versate in eccesso a qualunque titolo, da valersi anche ad effetto interruttivo di eventuale prescrizione". La società ricorrente, in punto di fatto, premette di essere subentrata nella concessione n. 69/2003 Rep. 220/2003 di cui era titolare il sig. Sb. Ro., per "l'occupazione e l'uso di una porzione di arenile di mq. 535 (fronte mare) situata nel Comune di Massa, in Viale (omissis), allo scopo di mantenervi un ristorante pizzeria denominato Sa.". La società Da. avrebbe la proprietà superficiaria del manufatto ubicato su tale area demaniale marittima, costruito nel dopoguerra e ristrutturato in varie occasioni, come si ricaverebbe dalla visura catastale. Tale manufatto insisterebbe appunto su un'area demaniale, concessa in uso con concessioni susseguitesi nel tempo senza soluzione di continuità o prorogate ex lege: licenza 224/1990, concessione 19/1996, concessione 01/2001 valida fino al 31/12/2002, concessione n. 69/2003 rep. 220/2003 con validità fino al 31/12/2008; scrittura privata 5/12/2011 Rep. 19141 per il periodo 1/1/2009 fino al 31/12/2014, prorogata al 31/12/2020 ex D.L. 179/2012, conv. L. 221/2012; poi prorogata ai sensi della L. 145/2018 - L. 77/2020, fino al 31/12/2033 con annotazione della modifica della durata in data 28/12/2020. Viceversa l'Amministrazione, con gli ordini d'introito impugnati, avrebbe errato nel qualificare come "pertinenza demaniale" il manufatto in questione, applicando di conseguenza i parametri di mercato piuttosto che i canoni tabellari di cui all'art. 1 comma 251, punto 1 lett. b della legge 296/06, non essendosi mai verificata la fattispecie di cui all'art. 49 del Codice della Navigazione, ovvero la cessazione della concessione, invece sempre continuativamente rinnovata. Anche dalla lettura degli ordini di introito inviati dal Comune di Massa, emergerebbe che mai prima del 2007 sarebbe stata ipotizzata la presenza di "pertinenze demaniali", ma solo di opere di facile/difficile rimozione. Inoltre, nell'anno 2019, il MEF, Ispettorato Generale di Finanza, aveva compiuto un'ispezione presso il Comune di Massa ed aveva ritenuto che la quantificazione dei canoni demaniali fosse stata effettuata scorrettamente: il Comune, infatti avrebbe applicato annualmente i valori OMI per determinare l'ammontare del canone per l'uso di pertinenze demaniali, mente il MEF ha ritenuto che i canoni dovessero essere quelli inseriti nella concessione, rivalutati annualmente. Nel mese di dicembre 2020, il Comune di Massa aveva dunque comunicato alla concessionaria che, a seguito di ispezione MEF, risultava necessario pagare il conguaglio fra le somme versate a titolo di concessioni demaniali dal 2011 al 2018 e quanto accertato dal MEF; contestualmente aveva proposto al concessionario di avvalersi della definizione agevolata del contenzioso mediante il pagamento del 30% delle somme in contestazione, ex art. 100, comma 7 d.l. 104/2020. A quel punto Da. aveva avanzato istanza di definizione agevolata. In data 19 ottobre 2021 Da. aveva ricevuto un preavviso di diniego di definizione agevolata, per "mancanza dei requisiti" e contestuale richiesta di pagamento di un conguaglio di euro 49.717,76 relativo al periodo dal 2016 al 2020 (atto impugnato con il ricorso principale). In data 20 ottobre 2021 era stato quindi inviato l'ordine di introito per l'annualità 2021 oggetto dell'impugnazione principale. In particolare, la ricorrente, col primo motivo, deduce la "Violazione degli artt. 29 e 49 del Codice della Navigazione, dell'art. 34 del Regolamento al Codice Navigazione; Violazione dei principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost.; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 952 cod. civ.; Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti; Lesione del legittimo affidamento del privato. Totale difetto di motivazione del preavviso di diniego della istanza ex art. 100", affermando, appunto, di essere titolare di un diritto di superficie sul manufatto insistente sull'area demaniale, mentre il fenomeno dell'incameramento di cui all'art. 49 cod. nav. non si sarebbe mai realizzato, in ragione dell'assenza di soluzione di continuità nei titoli concessori rilasciati in favore della medesima ricorrente. Con il secondo motivo, la società Da. deduce, conseguentemente, che i canoni andrebbero calcolati con riferimento al punto 1 della lettera b), del primo comma dell'art. 3 del d.l. n. 400/1993 e, quindi, individuando i manufatti di facile e difficile rimozione, e non, come invece fatto dall'Amministrazione, commisurandoli ad area occupata da pertinenze demaniali marittime. Con il terzo motivo la ricorrente, in subordine, ha evidenziato che l'art. 100, secondo comma, della L. 126 del 13 ottobre 2020, avrebbe modificato la norma che determina l'importo dei canoni concessori per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali, ovvero, l'art. 3, comma 1, lettera b), punto 2, del d.l. n. 400/1993, stabilendo, con disposizione immediatamente applicabile, che "la misura del canone è determinata come segue", punto 2.1: "per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3" il quale si riferisce alle tariffe per aree occupate con impianti di difficile rimozione (Euro 4,13 al mq per la categoria A; euro 2,65 al mq per la categoria B). Pertanto, dal gennaio 2021, anche alle pertinenze demaniali, non sarebbero più applicabili i cosiddetti "valori OMI" precedentemente vigenti essendo stati sostituiti dai canoni tabellari. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in via ulteriormente subordinata, l'errata quantificazione dei canoni, effettuata dal Comune di Massa adeguandosi alle prescrizioni del MEF, pur avendo il primo contestato il maggiore importo calcolato dal Ministero, formulando osservazioni rimaste prive di riscontro. Si sono costituiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, la Regione Toscana e il Comune di Massa, contestando in fatto e in diritto la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. La causa è stata trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 24 settembre 2024, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche ex art. 73 c.p.a.. DIRITTO 1. Preliminarmente, come può agevolmente ricavarsi dalla narrativa che precede, la causa petendi delle azioni proposte dalla società ricorrente afferisce, in prima battuta, alla determinazione dell'oggetto della concessione n. 69 del 2003, la quale, come le precedenti, riguarda "una superficie demaniale di mq 596,50 sita sull'arenile di (omissis) (Lungomare (omissis)), con sovrastante manufatto in muratura adibito a ristorante-pizzeria". 2. Il contenzioso non verte dunque sulla mera quantificazione dei canoni concessori, ma richiede che sia risolta, a monte, la questione relativa all'avvenuto incameramento al demanio del fabbricato che insiste sull'area oggetto della concessione: incameramento che la ricorrente nega e che, di contro, è invocato dall'Agenzia del demanio e dal Comune nelle loro rispettive difese a giustificazione degli importi richiesti. La controversia ricade, pertanto, nel perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. b) c.p.a.. 3. Secondo la ricorrente sarebbe mancato nella fattispecie un vero e proprio rinnovo della concessione, il quale sarebbe di fondamentale rilevanza, atteso che il meccanismo acquisitivo disciplinato dall'art. 49 cod. nav. opererebbe solo all'atto della cessazione della concessione e non anche nel caso di rinnovo senza soluzione di continuità, di proroga o di rinnovo automatico della stessa, come sarebbe appunto avvenuto nel caso di specie. Di conseguenza, non potrebbe ritenersi di proprietà del demanio l'intero fabbricato attualmente detenuto dalla ricorrente e dalla stessa realizzato in regime di proprietà superficiaria; tale errore si ripercuoterebbe sul calcolo del canone concessorio. Il motivo è infondato, muovendo da presupposti di fatto e di diritto errati. 3.1. In termini generali è noto che il rinnovo della concessione, a differenza della mera proroga, integra gli estremi di una nuova concessione, la quale si sostituisce alla precedente oramai scaduta. Ne discende che, nell'ipotesi di rinnovo, si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., la devoluzione a favore dello Stato delle opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario nel periodo d'efficacia della concessione oramai scaduta (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6852). L'atto di incameramento è, dunque, un atto amministrativo con efficacia meramente dichiarativa di una vicenda traslativa già perfezionatasi. 3.2. Tanto premesso, è pacifico che sull'area demaniale detenuta dalla ricorrente in virtù di concessione demaniale marittima insiste un fabbricato a destinazione ristorante/pizzeria. Come si evince dagli atti depositati dal Comune di Massa, l'area demaniale di cui oggi è concessionaria l'odierna ricorrente è stata oggetto di varie concessioni rilasciate al sig. Sb. Ro., padre dei soci della Da.. In particolare, il 31 dicembre 1996 è scaduta la licenza n. 19/96 del 22 agosto 1996 relativa alla concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara "allo scopo di mantenere una superficie demaniale di mq 596,50 sita sull'arenile di (omissis) (Lungomare (omissis)), con sovrastante manufatto in muratura adibito a ristorante-pizzeria". Il 10 dicembre 1996 è stato effettuato il sopralluogo da parte di personale delle Amministrazioni interessate e sono state svolte le operazioni preliminari di incameramento come da verbale in atti. Alla scadenza della licenza successivamente concessa, la n. 35/98, il sig. Sb. Ro. ha presentato una domanda di rinnovo ed è stato rilasciato il titolo n. 001/2001, di durata sino al 31 dicembre 2002. Si giunge dunque alla concessione n. 69 del 2003 - espressamente qualificata come "nuova concessione" rilasciata per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2008 (essendo la precedente concessione scaduta il 31 dicembre 2002), ed espressamente rilasciata "in riconoscimento della demanialità del bene concesso". Successivamente, il 5 dicembre 2011 è stata rilasciata per la durata di sei anni (dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2014) la concessione n. 19141 sempre in favore del sig. Sb. Ro., "relativa ad una porzione di arenile in Viale (omissis), di proprietà demaniale distinta al catasto al fg. (omissis) nceu mappale (omissis), della superficie di mq 535,00, dove sono istallate opere di facile e difficile rimozione segnalate ai competenti uffici statali per la procedura di incameramento, denominato Pizzeria Sa.". Dunque è chiaro che la concessione in esame è stata oggetto di una serie di autonomi rinnovi (non qualificabili né come proroghe né come rinnovi automatici ex lege), talchè ogni nuova concessione si sostituiva alla precedente ormai scaduta, consentendo in ognuno di tali momenti il verificarsi dell'effetto devolutivo rivendicato dall'amministrazione procedente. Peraltro, in data 5 ottobre 2007, è stato inviato al sig. Sbrana il calcolo del canone demaniale per l'anno 2007 sulla base della comunicazione prot. 16790/2007 dell'11 settembre 2007, inviata al Comune dall'Agenzia del Demanio. L'Agenzia, con tale comunicazione, dichiarava di aver effettuato una verifica ispettiva in esito alla quale era stato rilevato che il manufatto ad uso bar, ristorante, pizzeria, doveva considerarsi di proprietà dello Stato dal 1° gennaio 1997. Tale atto dell'Agenzia del Demanio - inviato al sig. Sbrana unitamente alla nota di calcolo del canone per il 2007 e mai impugnato - va dunque collegato alle operazioni di incameramento di cui al verbale del 10 dicembre 1996 e alle quali si fa cenno nella concessione del 2011 (data alla quale l'incameramento si era già verificato nonostante l'espressione ambigua contenuta nella medesima concessione). Risulta dunque dimostrato che l'acquisizione del manufatto ad uso ristorante alla mano pubblica si è a tutti gli effetti perfezionata - peraltro ipso iure senza necessità di un atto formale che avrebbe solo valore dichiarativo - già a partire dal 1° gennaio 1997, ovvero alla scadenza della concessione del 1996 alla quale è seguita una nuova concessione, e di ciò la concessionaria era stata informata quantomeno a partire dal settembre del 2007. Inoltre, negli ordini di introito depositati in atti, relativi agli anni dal 2007 in poi, viene indicato che l'area in concessione è prevalentemente occupata da "pertinenze demaniali marittime (Commerciale)" sul cui presupposto viene determinata la misura del canone. Tale qualificazione non è mai stata contestata dalla concessionaria, che ha pagato o non ha impugnato tempestivamente i detti ordini d'introito. Per questo aspetto, il gravame si traduce dunque nell'inammissibile tentativo di rimettere in discussione una situazione già inoppugnabilmente definita e va perciò respinto. 4. Il secondo motivo, oltre a presentare dei profili d'inammissibilità per quanto appena detto, deve essere comunque respinto, in quanto gli ordini d'introito impugnati con il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono stati correttamente sempre calcolati nella considerazione della pertinenzialità demaniale del manufatto in questione. 5. Con riferimento al terzo motivo si osserva che il Comune di Massa - dopo l'entrata in vigore dell'art. 100, comma 2, del D.L. n. 104/2020, che ha stabilito che il canone delle pertinenze demaniali deve essere determinato analogamente a quello delle aree occupate con impianti di difficile rimozione - ha provveduto a rideterminare il canone per gli anni 2021 e 2022, e ciò con il provvedimento n. 63851 dell'8 agosto 2023, prodotto in atti dal Comune al n. 29, e non impugnato, quantificando somme considerevolmente inferiori rispetto al passato e riconoscendo un cospicuo rimborso. Sul punto deve dunque ritenersi cessata la materia del contendere. 6. Il quarto motivo deve invece essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse, come eccepito dalla difesa del Comune, non solo in ragione della mancata impugnazione del citato provvedimento n. 63851 dell'8 agosto 2023 (che da ultimo definisce i rapporti di dare/avere fra le parti), ma anche e soprattutto in ragione della mancata impugnazione della nota prot. n. 70372 del 3 dicembre 2020, con la quale, proprio sulla base della relazione prot. 36459 del 2019 effettuata dal funzionario incaricato dal MEF, è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 77.177,15 quale conguaglio delle somme dovute per le annualità 2009-2021. Anzi, con nota prot. 72529 del 14 dicembre 2020, la ricorrente, riconoscendo la debenza dell'importo, ha richiesto di avvalersi di quanto previsto dall'art. 100 della legge n. 126/2020, ovvero di corrispondere in un'unica soluzione una somma pari al 30% dello stesso. Peraltro, tale ultima procedura si è chiusa con il provvedimento del 21 dicembre 2021 di diniego della definizione agevolata e conseguente conferma della debenza del conguaglio del canone come in precedenza determinato, provvedimento anch'esso non impugnato; mentre sono stati impugnati (inammissibilmente) solo i motivi ostativi all'accoglimento della medesima istanza, contenenti la richiesta di pagamento di conguagli per le annualità arretrate dal 2016 al 2021 per un importo complessivo di Euro 49.717,76 (avendo il Comune riconosciuto la necessità di scorporare dall'importo dovuto le somme relative agli anni anteriori al 2015, da ritenersi prescritte). In ogni caso il quarto motivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile per genericità, non essendo stati specificati i motivi della supposta erroneità del calcolo effettuato dal MEF. 7. Per le sopra esposte ragioni, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere integralmente respinti, conseguendo, all'infondatezza dei motivi, il rigetto di tutte le domande di annullamento e di accertamento proposte. 8. Le spese di lite, mentre possono essere compensate fra la ricorrente, l'Agenzia del Demanio e la Regione Toscana, attesa la posizione defilata assunta da tali enti nel presente giudizio, per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta. Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite al Comune di Massa, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre oneri accessori; compensa per il resto le spese di lite come in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Giani - Presidente Giovanni Ricchiuto - Consigliere Nicola Fenicia - Consigliere, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 701 del 2023, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Le. Bo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ro. Fi. e Ch. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia - del provvedimento dirigenziale 27 marzo 2023 n. DD/2023/-OMISSIS- del Dirigente del Servizio Casa del Comune di Firenze, con il quale è stata disposta l'esclusione definitiva dei signori -OMISSIS-e -OMISSIS-, quali componenti del nucleo familiare identificato col codice "domanda -OMISSIS-", dalla graduatoria degli ammessi del Bando 2021 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; - nonché della nota 20 marzo 2023 prot. -OMISSIS-, della comunicazione 4 maggio 2023 n. -OMISSIS-8 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché di incogniti estremi e data. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il Comune di Firenze, con provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2022, approvava in via definitiva la graduatoria degli ammessi al Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per l'anno 2021. I coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, che avevano presentato domanda di assegnazione di alloggio e.r.p. per il nucleo familiare dagli stessi costituito, risultavano collocati nella suddetta graduatoria al numero 40, in posizione utile per il conseguimento dell'abitazione. Il Comune comunicava dunque agli odierni ricorrenti l'assegnazione dell'alloggio sito in Firenze, Via -OMISSIS-, della superficie di mq. 46,19, collocato al piano terra. I signori -OMISSIS-e -OMISSIS- tuttavia, con nota del 2 marzo 2023, rifiutavano la suddetta assegnazione, affermando che il signor -OMISSIS- era "affetto da severa disfunzione cardiopatica con cardiopatia ischemica cronica, ictus ischemico con grave deficit di deambulazione necessitante assistenza continua domiciliare, insufficienza renale, ricoveri urgenti e continui presso l'Ospedale di Ca.. Presenza di barriera linguistica totale, coniugata alla necessità di dover far ricorso immediato alle prime cure ospedaliere e di assicurare lo svolgimento delle funzioni primarie e quotidiane con supporto dei familiari che risiedono nelle vicinanze dell'attuale abitazione; necessità di un alloggio il più possibile vicino all'abitazione attuale al duplice scopo di assicurare il soddisfacimento delle necessità e di salvaguardare l'equilibrio psico-fisico di mio marito". Alla missiva era allegata documentazione sanitaria, consistente in una relazione medica della dott.ssa -OMISSIS- che, esposta in dettaglio la storia clinica del signor -OMISSIS-, si concludeva nei seguenti termini: "Attualmente pz con ridotta disfunzione cardiaca (FE < 30-35%), ipocinesia della parete inferiore, ipo-acinesia della inferolaterale e laterale. Insufficienza aortica e insufficienza mitralica moderata. Negli ultimi anni progressivo deterioramento con grave deficit di deambulazione e difficoltà per sforzi lievi, necessitante assistenza continua". 2. Il Comune di Firenze, con provvedimento prot. -OMISSIS- del 20 marzo 2023 emesso dal Dirigente del Servizio casa - Direzione Servizi Sociali, disponeva l'esclusione definitiva degli stessi richiedenti dalla graduatoria, ritenendo non giustificato il rifiuto in quanto: "l'aspetto della lontananza dello stesso (alloggio n. d.r.) dal luogo di attuale residenza del nucleo familiare non è da considerarsi rilevante quindi tale da giustificare la rinuncia alla proposta di assegnazione". La suddetta valutazione veniva ribadita, a seguito dell'istanza di autotutela presentata dalla signora -OMISSIS-, nella successiva nota prot. -OMISSIS-8 del 4 maggio 2023, con la quale il medesimo Dirigente del Servizio Casa affermava che: "(...) dalle scusanti addotte dalla signora -OMISSIS--OMISSIS-non si evidenzia alcun legame ragionevolmente e logicamente riconducibile alla gravità dei motivi di salute elencati dettagliatamente nella missiva, tali da giustificare una rinuncia all'alloggio proposto perché non idoneo. In particolare, sul primo motivo di doglianza, relativo alla necessità di continui ricoveri ospedalieri del coniuge, si fa presente che: 1) L'Ospedale Careggi dista circa 20 minuti in auto dall'alloggio proposto; 2) L'alloggio proposto in -OMISSIS- appartiene al complesso E.R.P. più vicino alla zona in cui risiede la signora -OMISSIS-(...), coerentemente con le esigenze di assistenza più volte espresse dalla medesima. A tal fine (...) lo stesso è ubicato al piano terra di edificio con ascensore e non presenta barriere architettoniche (...). In merito al secondo motivo di reclamo, circa la presenza di barriere linguistiche tali da rendere indispensabile il supporto del nucleo familiare (...), si fa presente che l'alloggio proposto (...) è ubicato (...) a circa 15 minuti di auto dall'attuale luogo di residenza (...). In fase di pre-istruttoria, le suddette motivazioni non sono state ritenute meritevoli di essere sottoposte all'esame da parte della Commissione E.R.P., in quanto carenti di elementi giustificativi a sostegno della tesi sostenuta dalla richiedente secondo la quale, l'alloggio proposto risulterebbe non idoneo rispetto alle gravi condizioni sanitarie del coniuge". 3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-impugnavano i suddetti provvedimenti chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, sulla base di plurimi argomenti. 3.1. Con il primo motivo di gravame, si deduceva la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, ult. co, 7, 8, 9 e 10 L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento", con riferimento all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento. 3.2. Mediante il secondo motivo, la parte ricorrente sosteneva l'intervenuta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 regolamento comunale adottato con delibera C.C. n. 61 del 9.12.2019 in attuazione dell'art. 7, comma 1 L.r. 2.1.2019 n. 2. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. Violazione del principio del giusto procedimento (sotto diverso profilo). Incompetenza. Eccesso di potere per contraddittorietà ", asserendo la non corretta applicazione, da parte dell'Amministrazione, degli articoli 2 e 6 del Regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 61/2019, che imponevano, riguardo alla valutazione delle giustificazioni del rifiuto dell'alloggio, il pronunciamento della Commissione E.R.P. e Mobilità, il cui intervento veniva qui completamente pretermesso. 3.3. Attraverso il terzo motivo, si evidenziava infine il vizio di "Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di motivazione. Eccesso di potere per violazione del principio di divieto di motivazione postuma. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4 L.r. n. 2/2019", poiché il Comune non avrebbe correttamente considerato le argomentazioni del ricorrente relative alle difficoltà di deambulazione e alle barriere linguistiche. 4. L'Amministrazione si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. 5. La domanda cautelare, trattata all'udienza camerale del 26 luglio 2023, era respinta dalla sezione con ordinanza n. -OMISSIS-. All'udienza pubblica del 19 settembre 2024 la causa era trattenuta in decisione. 6. Il Collegio prende in esame il ricorso, iniziando dal secondo motivo di gravame, che ad un più approfondito esame rispetto alla sommaria delibazione in camera di consiglio risulta fondato, per le ragioni di seguito esposte. 6.1. La fattispecie oggetto di causa, afferente al rifiuto, da parte del soggetto inserito in graduatoria, dell'alloggio e.r.p. assegnatogli dalla P.A., risulta disciplinata, nel Comune di Firenze, dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 61/2019. L'art. 2 del Regolamento de quo prevede la costituzione della Commissione comunale ERP e Mobilità, la quale, ai sensi del quinto comma della medesima disposizione: "ha competenza nelle seguenti materie, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento: (...) b) esame delle motivazioni nei casi di rifiuto dell'alloggio da parte del nucleo in assegnazione; (...)". L'art. 6 comma 9 stabilisce, inoltre, che: "I richiedenti possono rinunciare all'alloggio assegnato soltanto per gravi e documentati motivi sanitari certificati, valutati dalla Commissione ERP e Mobilità nella prima seduta utile. Qualora la Commissione ERP e Mobilità ritenga giustificati i motivi della rinuncia, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione di un alloggio che si renda successivamente disponibile"; e il successivo comma 11 che: "in caso di rinuncia la cui giustificazioni non siano state ritenute valide dalla Commissione ERP e Mobilità, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria (...)". Orbene, le riportate disposizioni attribuiscono inequivocabilmente alla Commissione ERP e Mobilità il potere valutativo sulle giustificazioni del rifiuto di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica; solo nel caso in cui tale organo si pronunci negativamente, il Comune può disporre l'esclusione dalla graduatoria e.r.p. Non sono previste ipotesi nelle quali il parere (obbligatorio e vincolante) del suddetto organo consultivo possa essere pretermesso e sostituito da una determinazione autonoma del dirigente. 6.2. Nel caso di specie (nel quale, peraltro, le motivazioni addotte dagli interessati non erano completamente avulse dall'ambito sanitario), l'esclusione disposta dal dirigente, in difetto della valutazione della Commissione ERP e Mobilità sui motivi di rifiuto, si appalesa viziata, per essere stata adottata in violazione delle riportate disposizioni regolamentari; gli atti impugnati vanno pertanto annullati, e l'Amministrazione dovrà nuovamente provvedere sulle conseguenze del rifiuto degli odierni ricorrenti, previa acquisizione del pronunciamento della Commissione stessa sui motivi del rifiuto stesso. 6.3. Si assorbono le ulteriori censure, per ragioni di continenza ed economia processuale. 7. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, e fatta salva la riedizione del potere da parte dell'Amministrazione, che dovrà essere posta in essere in ossequio alle statuizioni recate con la presente pronuncia. 8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie che ha costituito oggetto di causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni esposte in motivazione e annulla, per l'effetto, i provvedimenti impugnati. Spese del giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Cacciari - Presidente Andrea Vitucci - Primo Referendario Katiuscia Papi - Primo Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 229 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mi. Ci., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via (...); per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 09.01.2024 del Dirigente dell''Area IV dello SUI presso la Prefettura di Pistoia di rigetto della dichiarazione di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020 presentata da -OMISSIS- a favore di -OMISSIS- in data 24.06.2020. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il sig. -OMISSIS- presentava, in data 24.06.2020, istanza di emersione in favore del sig. -OMISSIS-, come lavoratore agricolo, ai sensi dell'art. 103 del DL n. 34/2020. A seguito di procedimento in contraddittorio e in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, con la quale veniva accertata l'illegittimità del silenzio serbato nella vicenda procedimentale, il SUI presso la Prefettura di Pistoia rigettava l'istanza di emersione con provvedimento del 9.01.2024, trasmesso a mezzo PEC in pari data. Il provvedimento motiva sulla base della ritenuta assenza del beneficiario dal territorio nazionale alla data del 8.03.2023 in considerazione del fatto che le prove fornite (certificato di attribuzione del codice fiscale del 6.4.2010 e verbale del pronto soccorso della AOU Careggi del 16.03.2019) risultano riferite a momenti troppo risalenti nel tempo. 2. Avverso il provvedimento è insorto l'interessato, con ricorso notificato il 9.02.2024, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in tre distinti motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell'Interno (il 27.02.2024) con atto di mero stile. Il ricorrente ha depositato memoria il 11.03.2024. Questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l'istanza cautelare in ragione delle ragioni di periculum in mora manifestate dal ricorrente. L'amministrazione ha depositato una relazione e documenti il 25.03.2024, seguita dal ricorrente che ha depositato memoria (il 30.08.2024). Alla udienza pubblica del 19.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 3. Il ricorso è fondato. 4. Il Collegio ritiene di poter concentrare lo scrutinio sul terzo assorbente motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, del principio del giusto procedimento amministrativo e del diritto di difesa. In sostanza il ricorrente lamenta che le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che vertono sulla mancata prova della presenza sul territorio nazionale del ricorrente alla data del 8.03.2020, non avrebbero formato oggetto di contestazione in sede di preavviso di rigetto e ciò non avrebbe consentito l'esercizio compiuto e completo del proprio diritto di difesa e partecipazione procedimentale. La doglianza merita condivisione. Il provvedimento impugnato dopo aver illustrato sinteticamente la vicenda procedimentale evidenzia che ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 sono stati contestati (con due note del 28.01.20211 e del 1.06.2021) solo elementi ostativi relativi alla presenza di una condanna (pronunciata con sentenza irrevocabile di condanna del 25.17.2012 del Tribunale di -OMISSIS-), ai sensi dell'art. 380 c.p.p., nonché della mancata indicazione delle giornate di effettiva contribuzione. Sul punto il ricorrente ha prodotto, in sede di osservazioni procedimentali, ordinanza di riabilitazione (n. -OMISSIS- del 09.08.2022, cfr. doc. n. 11 allegato al ricorso) del Tribunale di Sorveglianza di Firenze nonché la dichiarazione del 20.03.2021, a firma del datore di lavoro, attestante l'inquadramento e l'orario lavorativo del ricorrente da assumere come operaio florovivaista (cfr. doc. 9 allegato al ricorso). Ciò che rileva, comunque, è che dal tenore letterale del provvedimento il diniego non risulta motivato su tali presupposti giacché l'amministrazione si limita a riferire di aver esaminato la memoria inviata in data 14.06.2023 (recante gli elementi istruttori di cui sopra) ma non riferisce degli esiti della relativa valutazione. È pur vero infatti che l'amministrazione non ha l'onere di confutare nel dettaglio tutti i profili oggetto delle osservazioni procedimentali presentate dall'interessato ma questo non la esonera dal dovere istruttorio di compiere tale valutazione e darne di conto nel provvedimento fonale. La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che "la partecipazione procedimentale non può essere intesa alla stregua di una garanzia meramente formale ed essere ridotta ad una scatola vuota; l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare i documenti e le memorie presentate dal privato, anche in esito al preavviso di rigetto, e deve, pertanto, darne conto nella motivazione del provvedimento" (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 20/11/2023, n. 2649). A ciò si aggiunga che nell'ambito del procedimento amministrativo l'art. 10-bis della L. n. 241/1990 assolve la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale. Trattandosi di un istituto posto a garanzia della partecipazione procedimentale del privato, la mancanza di una valutazione negativa o di irrilevanza delle osservazioni presentate dal privato, lascia legittimamente presumere, nell'interpretazione del provvedimento amministrativo ed in assenza di indicazioni contrarie, che le relative argomentazioni siano state accolte e positivamente valutate. Nel caso di specie l'impianto motivazionale del diniego recato nel provvedimento impugnato si regge esclusivamente sulle ragioni della mancata dimostrazione del requisito della presenza del ricorrente sul territorio nazionale alla data del 8.03.2024 (come previsto dall'art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020 il quale così recita "... i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020"). È pacifico pertanto agli atti che nel preavviso di rigetto comunicato con le citate note del 01.06.2021 e 28.01.2021, richiamate nel provvedimento, l'Amministrazione si sia limitata ad evidenziare, quali unici motivi ostativi all'accoglimento della istanza di emersione, l'esistenza della sentenza irrevocabile di condanna del 25.17.2012 del Tribunale di -OMISSIS- e la mancata indicazione delle giornate di contribuzione del rapporto di lavoro, senza eccepire nulla in merito alla mancata prova della presenza in Italia del ricorrente in data antecedente al 08.03.2020. L'amministrazione nelle proprie difese si limita ad evidenziare che vi sarebbero state interlocuzioni sul punto e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che nelle memorie procedimentali l'argomento è stato trattato e sono stati forniti i dati ed i documenti indicati nel provvedimento e sopra riportati. Orbene sul punto l'amministrazione non fornisce alcuna indicazione o elemento di prova. Dall'esame delle osservazioni procedimentali (cfr. doc. n. 7 e 10 allegati al ricorso) la comprova della presenza viene fatta oggetto di indicazioni che non risultano formulate in risposta alle richieste dell'amministrazione ma fornite dal ricorrente quale ulteriore supporto istruttorio. Non può assolvere allo scopo la circostanza che nella comunicazione del 28.01.2021 vi sia l'indicazione del fatto che il ricorrente risulti foto segnalato al 20.09.2006 (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso), sempre in considerazione del fatto che risulta accertato che il requisito della presenza sul territorio nazionale non è stato fatto oggetto di contestazione né di specifico completo contraddittorio tra le parti. È indubbio, peraltro, che i procedimenti di emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 103 del DL 34/2020 presuppongono l'esercizio di poteri discrezionali relativi all'accertamento di requisiti che richiedono attività valutative non ascrivibili a meri accertamenti, quale è quello in parola. Prova ne è che la circolare del Ministero dell'Interno del 17.11.2020 richiede "in relazione alla documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore in data anteriore all'8 marzo 2020... nel caso di documenti risalenti nel tempo questi debbano essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in una data più ravvicinata". Ne consegue che la mancata adozione del preavviso di rigetto, nel caso di specie, renda applicabile l'art. 21-octies della l. n. 241/1990 che nel caso di provvedimenti diversi da quelli puramente vincolati qualifica tale mancanza come sostanziale e non sanabile in sede giudiziale mediante la prova che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nel caso di specie il ricorrente deposita in giudizio copia del passaporto con timbro di ingresso in Italia apposto dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Bari recante la data del 25.10.2019 (cfr. doc. 15 allegato al ricorso), la dichiarazione di ospitalità del fratello, residente in -OMISSIS-, datata 22.10.2019 e la comunicazione di ospitalità del il 15.10.2020 rilasciata alla Questura di Pistoia dal sig. -OMISSIS-, in cui quest'ultimo dichiara di aver dato ospitalità al ricorrente a far data dal 25.10.2019 nella propria abitazione in Pistoia (cfr. doc. 16 e 17 allegati al ricorso). Risulta pertanto comprovato in giudizio che laddove il contraddittorio procedimentale fosse stato correttamente e compiutamente attivato sul punto l'amministrazione avrebbe avuto molti più elementi da valutare rispetto a quelli riportati nel provvedimento impugnato e non si può escludere con ragionevole certezza che l'esito delle valutazioni sarebbe potuto essere diverso. Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto fondato su ragioni diverse rispetto a quelle enunciate nel preavviso di rigetto. Il terzo motivo di ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto. 5. Il carattere assorbente della censura scrutinata rende priva di interesse concreto la disamina dei primi due motivi di ricorso. 6. Il ricorso nel suo complesso è fondato e deve quindi essere accolto. 7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Michele Cipriani, antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Cacciari - Presidente Katiuscia Papi - Primo Referendario Marcello Faviere - Primo Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2024, proposto da Ca. Soc. Coop. a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Du., Ar. Ti., Ma. Ga. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di (Omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati El. Ba., Pa. To., St. Lo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Eu. S.r.l., non costituita in giudizio; per l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente di accedere ai documenti elencati nelle conclusioni, previo annullamento - della determina del dirigente Servizio Pubblica Istruzione e Sistema Bibliotecario datata 4 settembre 2024 del Comune di (Omissis) con la quale, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione in favore di Eu. del lotto 1 che compone la procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica 2024/2028 del Comune di (Omissis) (CIG (…)), per quanto qui di interesse, è stata soddisfatta in modo incompleto e totalmente inadatto alla tutela delle posizioni giuridicamente rilevanti dell’odierna ricorrente la richiesta di accesso agli atti di gara. - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (Omissis); Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 116 del c.p.a. e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, commi 4 e 7; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con determinazione dirigenziale n. 124 del 30 gennaio 2024 il Comune di (Omissis) ha avviato una procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni 2024/2028 mediante procedura ristretta, da realizzarsi tramite il sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023. Alla gara sono stati ammessi tutti i concorrenti che avevano presentato offerta sui lotti e precisamente Ca. per i lotti 1, 2 e 3 ed Eu. per i lotti 1 e 2. La Eu. è risultata prima in graduatoria sul lotto 1 e perciò, con aggiudicazione n. (…) del 30 agosto 2024, ha ottenuto l’affidamento del servizio di refezione scolastica sul medesimo lotto. Il 3 settembre 2024 Ca. ha domandato copia di tutti i documenti di gara “ai sensi degli artt. 22 comma 1° e 2°, 23 e 25 commi 1° e 2° L. 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni nonché dell’art. 6 comma 4 D.P.R. 12.4.2006 n. 184 e artt. 35 e 36 D.Lgs. 36/2023”. Con atto del 4 settembre 2024, il Comune di (Omissis), “stante l’assenza nel Sistema Dinamico di Acquisizione della funzionalità che consente di rendere disponibili i documenti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 36/2023” ha trasmesso: la determina di aggiudicazione, i verbali di gara, il DGUE, la domanda di partecipazione, il versamento del contributo ANAC, la garanzia fideiussoria, il pagamento del bollo e le comunicazioni sull’esito dei controlli, nonché l’offerta tecnica ma in forma in gran parte oscurata. Nessuna motivazione, a parte la laconica indicazione: “le offerte tecniche di entrambi gli operatori sono rese disponibili accogliendo le richieste di oscuramento presentate in sede di gara”, è stata riportata con riferimento al diniego di accesso sul resto della documentazione richiesta e non resa disponibile (documentazione amministrativa, offerta economica, offerta tecnica nella sua interezza, eventuale giudizio di anomalia, verifica di congruità, nomina della commissione di gara). Con il ricorso in epigrafe Ca. ha agito ai sensi degli artt. 116 cod. proc. amm. e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto sopra menzionato, e del suo diritto ad accedere ai documenti chiesti in via stragiudiziale; con conseguente condanna della stazione appaltante a renderli disponibili. Il Comune resistente si è costituito con memoria formale, mentre la società controinteressata, ancorché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio. All’udienza in camera di consiglio del 24 settembre 2024, la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione. 2. Preliminarmente, il Collegio ritiene che debba essere disattesa l’eccezione, avanzata in sede di discussione orale dalla difesa del Comune di (Omissis), relativa alla non definitività del provvedimento impugnato del 4 settembre 2024, essendo asseritamente in corso l’attività del Comune diretta alla selezione dei documenti ostensibili. Infatti, il detto provvedimento, con il quale si consente l’accesso solo ad alcuni dei documenti richiesti, appare presentare tutti i connotati di un provvedimento definitivo, non essendovi alcun riferimento alla natura interlocutoria dello stesso in quanto adottato nelle more della conclusione del procedimento attivato dalla odierna ricorrente. Ne deriva che quest’ultima aveva senz’altro l’onere d’impugnarlo nei termini ristretti previsti dall’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, anche al fine di non veder infruttuosamente decorrere i termini per l’eventuale impugnazione dell’aggiudicazione. 3. Nel merito, la disciplina dell’accesso agli atti di gara è contenuta negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti). In particolare, all’art. 36 si prevede che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. Pertanto, la stessa necessità di una richiesta di accesso non dovrebbe trovare luogo in base all’assetto voluto dal Codice dei contratti vigente, essendo automaticamente riconosciuto a chi partecipa alla gara e non ne è “definitivamente” escluso, di accedere in via diretta, non solo a “documenti” (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche “ai dati e alle informazioni” inseriti nella piattaforma ex articolo 25 del Codice, e ciò a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Peraltro, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto, dal comma 2 dell’articolo 36, un diritto di accesso ancor più “ampio” perché ad essi sono resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “atti” di cui al comma 1, ma anche le offerte dagli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, la prima essendo conoscibile da tutti). Sempre nell’art. 36, al comma 3 (da leggersi unitamente al comma 3 dell’art. 90), si prevede che nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di “parti” delle offerte in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali. Pertanto, una volta intervenute l’aggiudicazione e, ai sensi dell’art. 90, la comunicazione digitale della stessa: - tutti i partecipanti non esclusi in modo definitivo dalla gara possono accedere, “direttamente, mediante piattaforma”, a tutto ciò (offerta dell’aggiudicatario, verbali, atti, dati e informazioni, ad eccezione delle offerte dei quattro operatori successivi al primo in graduatoria) che ha rappresentato un passaggio della procedura presupposto all’aggiudicazione medesima; - i primi cinque concorrenti in graduatoria hanno diritto ad accedere “direttamente mediante piattaforma” anche alle reciproche offerte, fatto salvo il caso in cui vi siano stati degli “oscuramenti”, da parte della P.A.; - l’eventuale oscuramento deve essere conseguenza di una specifica richiesta dell’operatore offerente, corredata da una dichiarazione “motivata e comprovata” in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali; in secondo luogo, sia che tale richiesta sia stata accolta, sia che sia stata respinta, la stazione appaltante nella comunicazione dell’aggiudicazione deve puntualmente dar conto della propria decisione e della motivazione sottesa. Deve infine ritenersi che l’accesso alle parti oscurate può e deve essere comunque consentito, qualora esso sia “indispensabile” ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici dell’operatore economico interessato, come rappresentati in relazione alla procedura di gara. 4. Ora, nel caso di specie, la dedotta “assenza nel Sistema Dinamico di Acquisizione della funzionalità che consente di rendere disponibili i documenti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 36/2023” non può certo esimere l’amministrazione dal detto dovere di trasparenza, potendo essa comunque inviare la detta documentazione al domicilio digitale degli operatori economici, senza necessità di una apposita istanza in tal senso. Pertanto, la pretesa della ricorrente ad ottenere l’accesso a tutta la documentazione di gara (amministrativa, tecnica ed economica) è fondata e deve trovare soddisfazione, potendo la sottrazione all’accesso riguardare i soli contenuti dell’offerta rispetto ai quali siano state motivatamente riconosciute ragioni di segretezza, mentre la restante documentazione di gara rimane attratta entro l’ampio diritto d’informazione spettante ai primi cinque classificati - o, come in specie, agli operatori utilmente collocati in graduatoria in numero inferiore a cinque - riconosciuto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. 36/2023, fatti salvi i limiti indicati nell’art. 35 del Codice (che allo stato non sembrano venire in considerazione). 5. Ne consegue che, in difetto allo stato dei suddetti presupposti per la limitazione dell’accesso, e non avendo l’amministrazione opposto altre limitazioni ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, la mancata ostensione della documentazione amministrativa e di quella relativa alla comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali è illegittima. Ugualmente illegittima è la preclusione dell’accesso all’offerta economica e all’offerta tecnica (in gran parte oscurata), mancando l’allegazione di una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente circa l’esistenza di effettivi segreti tecnici e commerciali (art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. 36/2023); né essendovi traccia, agli atti del giudizio, del contenuto delle riserve avanzate sul punto da parte della Eu. Peraltro, la nozione di segreto tecnico dev’essere decodificata al lume dell’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l’operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (così TAR Piemonte, sez. II, n. 726/2024, e giurisprudenza ivi richiamata). Peraltro, come correttamente osservato dalla ricorrente, generiche ed immotivate ragioni di segretezza industriale e commerciale (che per legge devono essere motivate e comprovate) sono evidentemente irriferibili ad un settore, qual è quello della ristorazione, caratterizzato dalla standardizzazione delle filiere e dei contratti commerciali. Parte ricorrente è, perciò, esentata dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore, in specie, i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa (TAR Piemonte, sez. II, n. 726/2024; Cons. Stato, sez. V, n. 8332/2023). Del resto, l’esponente ha comunque dedotto che la conoscenza delle offerte formulate dalle altre concorrenti è necessaria per tutelare in giudizio il proprio diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara; onde essa risulta titolare pure di una pretesa all’accesso difensivo, al cui cospetto divengono recessive le esigenze di riservatezza a tutela di segreti tecnici e commerciali, soprattutto quando, come nella vicenda in oggetto, non siano state adeguatamente dimostrate cause ostative all’accesso. In definitiva, anche l’omessa integrale ostensione dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria è illegittima essendo mancata una motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, di effettive ragioni di controinteresse tali da paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti. 6. Per quanto esposto il ricorso deve essere accolto. Ne deriva l’accertamento dell’illegittimità dell’atto gravato nonché del diritto di parte ricorrente ad accedere alla documentazione, cui segue la condanna del Comune di (Omissis) ad esibire integralmente e consentire alla ricorrente l’estrazione di copia integrale, salvi i limiti di legge: della documentazione amministrativa della controinteressata Eu. , di quella comprovante i requisiti di partecipazione alla gara; dell’offerta tecnica ed economica della medesima Eu.; degli atti e dei documenti della controinteressata sui quali si è fondato l’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta, e della determina di nomina della commissione di gara; e ciò entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. 7. Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto della novità delle questioni affrontate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di (Omissis) a consentire alla ricorrente l’accesso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, fatti salvi i limiti di legge: a) alla documentazione amministrativa della controinteressata; b) alla documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione della controinteressata tanto economico-finanziari, quanto tecnico-professionali; c) all’offerta economica della controinteressata; d) all’offerta tecnica della controinteressata nel testo completo e non oscurato ed agli allegati ad essa relativi; e) agli atti e documenti della controinteressata sui quali si è fondato l’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta; f) alla determina di nomina della commissione di gara. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Giani, Presidente Giovanni Ricchiuto, Consigliere Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2021, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Fr., Ni. La., En. Ma., Da. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fr. Ge. in (…), (…); contro Ufficio Territoriale del Governo Pistoia, Ministero dell'Interno, Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS-del-OMISSIS- della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pistoia, emesso nei confronti della ricorrente e a questa comunicato a mezzo PEC con nota prot. -OMISSIS-del-OMISSIS- in pari data, contenente informazione antimafia interdittiva e contestuale cancellazione dalla white list delle imprese della medesima Prefettura di Pistoia; - ove occorrer possa, delle valutazioni espresse circa la situazione della -OMISSIS- e della proposta di emissione di informazione interdittiva formulata dal “Gruppo interforze per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa” nelle riunioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, di cui alle note prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - dell'annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. 50/16 nel Casellario informativo degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione del suddetto provvedimento interdittivo a carico della ricorrente, nonché della nota ANAC prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- di comunicazione dell'annotazione medesima (fasc. -OMISSIS-); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Pistoia e del Ministero dell'Interno e dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il ricorso oggi in decisione la società ricorrente, operante nel settore dei rifiuti e dei servizi ambientali, le cui quote sono suddivise fra -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- della Prefettura di Pistoia, emesso nei suoi confronti, contenente informazione antimafia interdittiva, oltre agli altri atti prodromici e conseguenti meglio indicati in epigrafe. La ricorrente premette di essere stata interessata da un’indagine, svolta a partire dal 2014 dalla Procura Distrettuale Antimafia di Firenze, che ha visto coinvolti 31 soggetti, tra persone fisiche ed enti, a vario titolo indagati per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e altri reati allo stesso strumentalmente connessi. Si tratterebbe di imprese per lo più operanti nel territorio toscano, specializzate nella gestione e trattamento dei rifiuti, per le quali, tra l’altro, sarebbero emersi rapporti con un’azienda dell’area campana di cui si ipotizza la vicinanza a clan camorristici. In particolare, la ricorrente si sarebbe avvalsa, stando alle prospettazioni della Procura, “per i trasporti dei rifiuti, presi in carico o intermediati, da conferire alla produzione di energia in termovalorizzatori, della ditta, vicina al clan dei Casalesi, -OMISSIS-, a sua volta gestita dalla famiglia -OMISSIS-(-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-)”. La ragione fondamentale posta a fondamento dell’informativa sarebbe costituita dalla contestazione, risultante dal decreto di rinvio a giudizio del -OMISSIS-, a carico di alcuni membri della famiglia -OMISSIS-(-OMISSIS-) del «reato di associazione a delinquere aggravata dall’agevolazione dell’associazione criminale camorristica denominata “Clan dei Casalesi”, gruppo “Schiavone-Zagaria” finalizzata, tra l’altro, al compimento di delitti tra cui il traffico organizzato di rifiuti». A sostegno del ricorso la società ha quindi articolato le seguenti censure: - “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria – Eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diretto – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta”; la Prefettura, appiattendosi sulle valutazioni del GUP e senza condurre una propria istruttoria e una propria valutazione in concreto, avrebbe illegittimamente operato un automatismo fra l’intervenuto rinvio a giudizio per un reato “spia” e la successiva adozione dell’informazione interdittiva. Peraltro, la Prefettura, nel 2019 - quando aveva accolto l’istanza della ricorrente di iscrizione nella white list, nonostante la pendenza del medesimo procedimento penale - aveva ritenuto prevalenti le risultanze penali di segno opposto, costituite dalle decisioni cautelari (del GIP e del Tribunale del riesame) e da quella dell’Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Firenze, con le quali, discostandosi dalle ipotesi formulate dalla Procura, si era escluso che la gestione abusiva dei rifiuti da parte dei -OMISSIS-potesse aver agevolato le associazioni camorristiche, essendo stati accertati solo rapporti di affari tra la società ricorrente e la società -OMISSIS-; con ciò escludendosi la ricorrenza della cd. aggravante mafiosa ipotizzata dal PM, e peraltro mettendosi in dubbio anche la configurabilità dell’associazione per delinquere fra i membri della famiglia -OMISSIS-. Il rinvio a giudizio disposto dal GUP nel 2020, recepito acriticamente dalla Prefettura ai fini dell’interdittiva, si fonderebbe sul medesimo materiale istruttorio, non essendovi state nel frattempo nuove acquisizioni istruttorie da parte della Procura; - “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta”; il Prefetto avrebbe totalmente omesso di giustificare il ripensamento, rispetto alla decisione assunta nel 2019 di iscrivere la ricorrente nella white list (decisione confermata per il 2020), avvenuto a quadro indiziario sostanzialmente immutato. La ricorrente ha anche impugnato per illegittimità derivata l’annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 ad opera di ANAC. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Pistoia e l’Anac si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato documenti, memorie conclusive e di replica. All’udienza del 24 settembre 2024, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione della ricorrente, deve essere dichiarata la tardività del deposito documentale effettuato dall’Avvocatura solo il 24 luglio 2024, mentre il termine per il deposito dei documenti nel presente giudizio, in base all’art. 73, comma 1, c.p.a., era scaduto il 14 luglio 2024, dovendosi ricomprendere tra i documenti tardivamente depositati anche la relazione della Prefettura di Pistoia che non è equiparabile ad uno scritto difensivo. 2. Nondimeno, il ricorso principale è infondato per le ragioni che si passa ad esporre. 2.1. Nel provvedimento impugnato sono stati ampiamente illustrati i motivi che ragionevolmente e secondo il criterio del “più probabile che non”, lasciano ritenere che la società ricorrente non sia immune da possibili condizionamenti da parte della criminalità organizzata. 2.2. Il provvedimento prefettizio impugnato è chiamato a dare attuazione a norme che attribuiscono al Prefetto un potere di valutazione discrezionale in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, costruendo quindi una fattispecie di pericolo, che non presuppone un accertamento con “certezza oltre ogni ragionevole dubbio”, come nell’ambito della responsabilità penale, bensì risulta integrata anche dalla verifica circa la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che possano far ritenere “più probabile che non” tale pericolo. Tutto ciò è giustificabile in funzione di scongiurare il pericolo della infiltrazione mafiosa nel tessuto economico. Si tratta di obiettivo di massima importanza, che giustifica un sistema fondato su di una fattispecie di pericolo, il quale deve però di necessità incontrare un limite invalicabile, per esigenze di tenuta del sistema di garanzie proprie dello Stato di diritto, volto a far sì che non si sconfini nel sanzionare semplici sospetti. Tale evenienza è scongiurata allorquando alla base dell’agire amministrativo vi siano seri ed univoci elementi fattuali dai quali sia possibile inferire (secondo la richiamata logica del “più probabile che non”) il tentativo di infiltrazione mafiosa (T.a.r. Toscana, IV sez., 2 novembre 2023, n. 994, che richiama Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758). 2.3. Nel caso di specie, come indicato nel provvedimento del Prefetto, in data -OMISSIS- è stato disposto il giudizio nei confronti di -OMISSIS--OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 61 n. 7 C.P., art. 452 quaterdecies Codice Penale, art. 416 bis 1 Codice Penale (già art. 7 D.L. n. 152/91), perché, “in concorso tra loro, .... in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ed al fine di conseguire un ingiusto profitto .... esercitavano abusivamente, almeno dal 2013, ma anche in epoca antecedente, ciascuno dalla data in cui ha assunto un ruolo all'interno e/o in relazione alla Ditta -OMISSIS-, una attività organizzata per la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, anche pericolosi, per diverse migliaia di tonnellate per anno, qualificati come scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa di rifiuti di carta e cartone a cui veniva attribuito il codice europeo di classificazione CER 030307 o il codice CER 191212 e provenienti dal ciclo di lavorazione e produzione della carta delle industrie cartarie e dal relativo trattamento meccanico, ma in realtà costituiti da miscele eterogenee contenenti plastiche, polistirolo, fanghi di disinchiostrazione della carta, morchie di varia origine, contenenti elevate concentrazioni di composti idrocarburici di ignota natura, ed elevate quantità di umidità, che rendevano il rifiuto inidoneo a qualsiasi operazione di recupero semplificato e/o di smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi”. In particolare, gli accertamenti di polizia hanno evidenziato che tali rifiuti così falsamente classificati erano prodotti da alcune cartiere, i cui responsabili erano consapevoli della reale natura dei rifiuti e li affidavano per la gestione abusiva ai titolari della società ricorrente, i quali, a loro volta, hanno operato assumendo, a seconda dei casi, un diverso ruolo, o quali gestori di impresa di recupero o quali intermediari dei medesimi rifiuti o quali trasportatori essi stessi, per conferirli direttamente o dopo gli apparenti trattamenti di recupero, in termovalorizzatori o in discarica, avvalendosi prevalentemente, per il trasporto, della ditta, contigua e operante anche nell'interesse del clan dei Casalesi,-OMISSIS- s.r.l., a sua volta gestita dalla famiglia -OMISSIS-, realizzando così complessivamente, nel tempo, un articolato e fittizio recupero e di fatto un abusivo smaltimento non autorizzato, di diverse migliaia di tonnellate di rifiuti industriali. Gli stessi accertamenti hanno, inoltre, posto in luce che -OMISSIS--OMISSIS- hanno agevolato l’associazione criminale camorristica denominata clan dei Casalesi, gruppo Schiavone-Zagaria, essendo la società di trasporti-OMISSIS- s.r.l., attraverso cui erano trasportati abusivamente i rifiuti di pulper verso i termovalorizzatori, una impresa sin dalle origini riferibile a tale organizzazione criminale in quanto continuativamente a disposizione del clan almeno dagli anni ’90 per la commissione di traffici illeciti in materia di rifiuti, grazie ai cui profitti era assicurato un rilevante apporto all’associazione criminale (di qui la contestazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416 bis 1 del Codice penale). I titolari della società ricorrente, pertanto, sono imputati per avere effettuato trasporti di rifiuti avvalendosi di ditta di trasporti strettamente legata al clan dei casalesi e quindi del tutto disponibile ad effettuare ogni tipo di trasporto illecito ed abusivo. Inoltre, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, risulterebbero aver fornito un servizio di campionatura ed analisi dei rifiuti avvalendosi di laboratori di analisi compiacenti ed a volte utilizzando dati analitici non veri od incompleti ed aver predisposto - a copertura degli smaltimenti illeciti - un complesso apparato aziendale ed organizzativo, anche attraverso modalità abusive ed elusive quali compilazione di formulari in cui veniva solo cambiato il codice identificativo del rifiuto, ma senza operazioni di trattamento e trasformazione (c.d. “girobolla”). Peraltro, all’epoca dei rapporti con la società ricorrente, la citata-OMISSIS- s.r.l. risultava destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta in data -OMISSIS- (impugnata ma confermata dal Consiglio di Stato). 2.4. E’pacifico che l’associazione finalizzata a commettere il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. rientra tra i reati elencati dall’art. 51, c. 3 bis, c.p.p.; disposizione questa espressamente richiamata all’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011, nell’ambito della tipizzazione dei c.d. delitti-spia. In particolare, l’esistenza, fra l’altro, di un decreto di rinvio a giudizio per una di tali fattispecie, vale come indizio dal quale può essere desunto il tentativo d’infiltrazione mafiosa. Occorre ricordare che per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato “il delitto di cui all’art. 260 del d.lgs. n.152/2006 (ora art. 452 quaterdecies c.p.) costituisce elemento di per sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa, perché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso” (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. III: n. 11408/2022 e n. 1315/2017). A tale rilievo, che potrebbe essere sufficiente al fine di fondare il pericolo di condizionamento, deve aggiungersi quello relativo all’aggravante mafiosa postulata a carico dei titolari della società ricorrente, consistente nella contestazione di aver intrattenuto stabili e continuativi rapporti commerciali con la società-OMISSIS-, ritenuta espressione del clan dei Casalesi e già a sua volta destinataria di informativa antimafia. Tale elemento indubbiamente denota la probabile presenza di legami con la criminalità organizzata e dunque il rischio di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente, la quale, peraltro, da allora non ha mutato il proprio assetto societario rimanendo in proprietà e in gestione della famiglia -OMISSIS-. Peraltro il decreto di rinvio a giudizio posto a fondamento del provvedimento interdittivo risulta particolarmente corposo e dettagliato nella descrizione dei numerosissimi fatti contestati, che appaiono di particolare allarme, ai fini della prevenzione amministrativa antimafia, per il contesto, le modalità, la continuità, il notevole arco temporale, e per la predisposizione di una stabile organizzazione e di una rete di rapporti commerciali e personali in cui compaiono un’impresa già colpita da interdittiva antimafia e figure organiche a clan mafiosi. Talchè da tali risultanze è possibile rinvenire la logica del ragionamento induttivo che ha condotto l’organo prefettizio ad enucleare da esse il pericolo di condizionamento mafioso a carico della società ricorrente. Le osservazioni articolate dalla difesa della ricorrente al riguardo appaiono fuori fuoco, poiché - attesa la descritta natura preventiva e non sanzionatoria della misura, per quanto dotata di una intrinseca afflittività - la valutazione del “più probabile che non” deve avere ad oggetto, non il compimento del reato contestato con il rinvio a giudizio - disposto perché il GUP ha ritenuto l’ipotesi accusatoria utilmente sostenibile in dibattimento - bensì, appunto, l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società interessata, ciò che costituisce il fondamento e il limite del potere prefettizio. E sotto tale profilo dell’equilibrato apprezzamento del rischio infiltrativo in un’ottica prognostica e in chiave di prevenzione, il provvedimento impugnato, lungi dall’applicare qualsiasi inammissibile automatismo presuntivo, appare invece basato, come detto, su di un’autonoma valutazione della Prefettura e su elementi dotati di pregnanza, concretezza e attualità. 2.5. Né, infine, vi può essere contraddittorietà con le precedenti iscrizioni nella white list, in quanto allora il procedimento penale si trovava in un iniziale stadio investigativo, mentre il valore indiziario del sopraggiunto rinvio a giudizio per un reato spia è, come sopra detto, tipizzato dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui: “Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli … 51 comma 3-bis del codice di procedura penale…”. 2.6. Pertanto, il provvedimento della Prefettura di Pistoia appare adeguatamente e logicamente motivato, circa la sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente, attraverso l’approfondita analisi e il puntuale richiamo alle risultanze penali, dalle quali emerge un quadro univoco di indiscutibile gravità sotto tale profilo, come riscontrato dal Gruppo Interforze, tale da non richiedere ulteriori ed autonomi approfondimenti istruttori da parte della medesima Prefettura. 3. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto. 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la ricorrente a rimborsare all’amministrazione resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone citate nella sentenza. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Giani, Presidente Giovanni Ricchiuto, Consigliere Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 962 del 2024, proposto da Fe. Co. St. S.C. a R.L., Ra. S.r.l., ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (…), rappresentati e difesi dagli avvocati An. Cl. e An. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università di (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sa. Be., El. Or. Mi. e Ma. Do., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Co. St. Si., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ma. Nu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento - del provvedimento dell’Università di (Omissis), prot. n. (…) del 29 maggio 2024, con il quale si è disposta l’esclusione dell’ATI Fe. Co. St. Scarl – Ra. Srl dalla procedura indetta per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione e messa in esercizio del nuovo Dipartimento di Biologia e Polo Didattico in via Moruzzi, località (Omissis) (Pisa),con contestuale cessione, a titolo di corrispettivo contrattuale parziale, di immobile in proprietà della stazione appaltante” (CIG (…)), per incongruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 110, comma 5, D. Lgs. 36/2023, nonché degli atti ivi richiamati; - della Comunicazione del provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023; - della nota pec del 29 maggio 2024, di trasmissione del provvedimento di esclusione; - della relazione sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto (prot. n. (…) del 24 maggio 2024) nella quale, all’esito dell’istruttoria, si è espresso giudizio di non congruità dell’offerta presentata dall’ATI ricorrente, nonché della relazione di supporto della commissione del 23 maggio 2024; - ove e per quanto occorra, della comunicazione prot. n. (…) del 5 marzo 2024, di richiesta giustificazioni ex art. 110 D. Lgs. 36/2023; - di tutta la fase di verifica della congruità dell’offerta presentata dall’ATI ricorrente e del relativo esito; - ove e per quanto occorra, dei verbali di gara del 2 febbraio 2024, del 6 febbraio 2024, del 26 febbraio 2024 e del 28 febbraio 2024; - del provvedimento dell’Università di (Omissis), prot. n. (…) del 13 febbraio 2024, con il quale si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara ed all’aggiudicazione della procedura controversa in favore del Co. St. Si., in uno alla comunicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 ed alla nota pec di trasmissione del 13 febbraio 2024; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali nonché per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. d) n. 1) c.p.a. - del diritto dell’ATI ricorrente alla riammissione alla procedura controversa ed alla conseguente aggiudicazione, previa declaratoria di inefficacia del contratto, medio tempore, stipulato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Co. St. Si. e dell’Università di (Omissis); Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 120 cod. proc. amm.; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. L’Università di (Omissis), con bando di gara pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 dicembre 2023, indiceva una «Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione e messa in esercizio del nuovo Dipartimento di Biologia e Polo Didattico in via Moruzzi, località San Cataldo (Pisa), con corrispettivo parziale di contratto costituito da trasferimento di un bene immobile – Direttiva 2014/24/UE». L’importo a base d’asta, comprensivo dei lavori di realizzazione dell’opera e della successiva manutenzione quinquennale, veniva stimato in €. 57.484.474,28, di cui €. 1.602.244,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo. 1.1. Quanto alle modalità di presentazione dell’offerta, il paragrafo 16 del Disciplinare di gara stabiliva che: «Il Dettaglio Economico deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: A) offerta per l’esecuzione dei lavori con l’indicazione del valore offerto, in formato valuta, espresso con 2 decimali, sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso […]. Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione dalla procedura. Gli operatori economici devono indicare inoltre: - nell’apposito campo A.2 “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 9 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, che costituiscono un di cui dell’offerta economica. Tali oneri della sicurezza afferenti l’impresa non possono essere pari a “zero” pena l’esclusione. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto; - nell’apposito campo A.3 “costi della manodopera”, i propri costi della manodopera. Il costo della manodopera non può essere pari a 0 pena l’esclusione. Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, pari a € 11.452.723,72, non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione». 1.2. Partecipavano alla procedura selettiva nove imprese; nel verbale delle operazioni di gara del 2 febbraio 2024 si dava atto che la migliore offerta era quella del R.T.I. Fe. Co. St. SCARL/Ra. S.r.l., che prevedeva un differenziale tra l’importo per l’esecuzione dei lavori e l’importo per l’acquisizione dell’immobile corrispondente a €. 38.794.184,15 al netto degli oneri della sicurezza; l’offerta risultava tuttavia anomala, ai sensi del punto 21 del disciplinare di gara, secondo cui: «Sono considerate anormalmente basse tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso sul differenziale a base di gara che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse». Si classificava al secondo posto il Co. St. Si., la cui offerta era parimenti anomala, sulla base del calcolo del seggio di gara. 1.3. Veniva dunque avviata la verifica di congruità sull’offerta del R.T.I. Fe./Ra., ai sensi del medesimo art. 21 del Disciplinare, che stabilisce che: «Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l’eventuale supporto di una Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. […] Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. […] Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili». Con nota del 5 marzo 2024 il RUP chiedeva dunque al Raggruppamento di rendere giustificazioni utili ai fini della verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata, sia con riferimento al ribasso sull’esecuzione dei lavori, sia riguardo al rialzo sull’acquisto dell’immobile, precisando che: «Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente». In particolare, per quanto qui interessa, il RUP evidenziava che: «Questa Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, escluderà l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi suddetti, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto: […] c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori. A tal fine è necessario compilare l’apposita tabella in formato Excel allegata alla presente in relazione agli oneri aziendali della sicurezza da Voi dichiarati pari a € 15.000,00; […]». 1.4. Nel subprocedimento di verifica, il raggruppamento Fe./Ra. presentava apposita Relazione, ove giustificava l’offerta nei seguenti termini: «7. Giustifica oneri gestione/adempimento sicurezza. Tali oneri come altri sono ricompresi nelle spese generali esposte al 12% che ammontano complessivamente ad euro 4.562.141,24. Il costituendo raggruppamento RTI in fase di gara ha dichiarato quali “oneri interni aziendali relativi allo specifico cantiere per la gestione degli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art.108 c.9 del D.Lgvo 36/2023)” il valore di euro 15.000,00 (rigo g6 delle spese generali); tali oneri riguardo i costi interni aziendali per la gestione centralizzata (dagli uffici della sede principale del costituendo RTI) degli adempimenti. Tale costo di fatto è la quota proporzionale al singolo cantiere necessaria per gestire in maniera manageriale dalla sede centrale gli adempimenti di sicurezza. Il costituendo raggruppamento RTI, ha previsto altresì gli oneri aziendali relativi allo specifico cantiere per gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art.108 c.9 del D.Lgvo 36/2023) oltre quanto già previsto negli oneri di sicurezza di progetto stimati in euro 185.000,00 (rigo g7 delle spese generali). Sempre all’interno delle spese generali ai righi c1, c3, c5, c8, d1, d2, g2 il costituendo RTI ha previsto ulteriori costi nelle spese generali per la gestione/attuazione delle misure di sicurezza e integrazione delle stesse anche in relazione alle misure di sicurezza previste in progetto, che ammontano ad euro 388.500,00. In sintesi gli oneri aziendali interni e non per la gestione e per gli adempimenti di sicurezza di relativi allo specifico cantiere per gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art.108 c.9 del D.Lgvo 36/2023) ammontano ad euro 200.000,00 = 15.000,00 + 185.000,00. In allegato come richiesto dal RUP con nota pec del 05/03/2024 è stata compilata la tabella degli oneri aziendali della sicurezza che si rimette in allegato, dalla tabella è possibile evincere il costo delle singole voci come onere interno gestionale e come onere per gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art.108 c.9 del D.Lgvo 36/2023). Nelle spese generali sommando i righi g6 e g7 ed i righi c1, c3, c5, c8, d1, d2, g2 risultano oneri per la gestione della sicurezza pari complessivamente a euro 588.500,00 = (euro 200.000,00 + euro 388.500,00)». In sostanza, la società affermava che l’importo da imputare a costi per la sicurezza, sebbene indicato in offerta in €. 15.000,00, ammontava invece ad €. 200.000,00 in quanto, alla più ridotta somma inizialmente inserita, avrebbe dovuto essere aggiunto l’ulteriore importo di €. 185.000,00, dapprima ricompreso nella voce delle spese generali. 1.5. La Commissione di supporto al RUP medio tempore nominata, con documento del 24 maggio 2024, esaminata la relazione giustificativa presentata dal R.T.I. Fe./Ra., con riferimento ai costi per la sicurezza affermava che: «In conclusione, il concorrente non giustifica la congruità dei costi aziendali per la sicurezza dichiarati in offerta, pari a euro 15.000, ma aggiunge altri costi, pari a euro 185.000, emergenti solo in fase di giustifica, a carico delle spese generali, modificando di fatto l’offerta. Come precisato dalla giurisprudenza e dalle posizioni espresse da Anac, in sede di giustificazione dei costi della manodopera o della sicurezza indicati nell’offerta economica, la mancata indicazione del corretto importo dei costi della sicurezza aziendale, al pari dell’omessa integrale indicazione, comporta l’esclusione dell’offerente interessato, a prescindere anche dall’incidenza di tale voce di costo sull’equilibrio complessivo dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1677 del 20/02/2024) e gli eventuali errori asseritamente materiali in cui sia incorso l’operatore economico nella indicazione di detti costi possono essere emendati solo se percepibili ictu oculi come tali dal contesto stesso dell’atto e senza dovere attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima. Diversamente, la “correzione” si tradurrebbe in una inammissibile manipolazione e variazione postuma dei contenuti dell’offerta con violazione del principio della par condicio dei concorrenti. (cfr. parere di precontenzioso ANAC n. 349 del 20 luglio 2022). Nella dichiarazione di offerta non c’è traccia di alcun indizio che possa far ritenere che il costo della sicurezza sia il frutto di un errore materiale di calcolo e non invece di una stima incongrua del costo della sicurezza. L’importo indicato in sede di giustificazioni è una inammissibile variazione postuma. Da ciò discende che detta ricostruzione economica inserita nelle giustificazioni non possa considerarsi una mera integrazione e/o variazione di modico valore nella prospettazione di voci di costo, comunque, nel rispetto dell’offerta economica presentata, perché ne costituisce chiaramente una modifica successiva non ammissibile. Tutto ciò premesso, l’allegato 4 alla Relazione di giustifica è atto a costituire una modifica all’offerta economica e dunque, in quanto tale, non è ammissibile». La relazione dava inoltre atto, per completezza, che nelle altre voci di costo esposte in offerta erano state rilevate ulteriori incongruenze. In particolare, mentre la ricorrente aveva affermato in sede di giustificazioni che l’anticipazione del 20% prevista negli atti di gara avrebbe lo scopo di «annullare quasi del tutto gli oneri finanziari» e di ottenere un «vantaggio competitivo per acquisto con sconto di materiali e fornitura dietro il pagamento anticipato coperto da anticipazione», la Commissione di supporto precisava che: «Poiché l’anticipazione del prezzo del 20 % ha lo scopo di garantire all’aggiudicatario le risorse per la cantierizzazione e i primi approvvigionamenti, non è possibile considerarlo un elemento atto a giustificare la congruità dell’offerta». Il RUP, con proprio atto emesso nella stessa data del 24 maggio 2024, vista la relazione di cui sopra, e concordando con la stessa, esprimeva il proprio giudizio di non congruità dell’offerta presentata da Fe./Ra.; contestualmente si pronunciava invece in favore della congruità dell’offerta della seconda classificata Co. St. Si. (sulla quale si era contemporaneamente svolto il giudizio di anomalia). Il Seggio di gara, nel verbale della riunione del 28 maggio 2024, preso atto degli atti sopra indicati, dichiarava la necessità di escludere l’offerta di Fe./Ra., siccome non congrua, e proponeva l’aggiudicazione dell’appalto al Co. St. Si., la cui offerta era reputata congrua. 1.6. Successivamente, con provvedimento dirigenziale Prot. (…) del 29 maggio 2024 l’Università di (Omissis), richiamando le attività istruttorie sopra descritte, disponeva l’esclusione dell’offerta del R.T.I. Fe./Ra., ritenuta non congrua ai sensi dell’art. 110 comma 5 D. Lgs. 36/2023. Da ultimo, mediante il provvedimento Prot. (…) del 13 giugno 2024, l’Università approvava la graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice e disponeva l’aggiudicazione della gara al Co. St. Si. 2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Fe. Co. St. S.C. a R.L. e Ra. S.r.l. impugnavano l’esclusione del R.T.I. tra essi costituendo, e l’aggiudicazione al Co. St. Si., nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura. 2.1. Attraverso il primo motivo di gravame, epigrafato «Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 2,5 e 110 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Violazione ed erronea applicazione della lex specialis. Violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, motivazione erronea e carente», la parte ricorrente evidenziava l’illegittimità della propria esclusione in quanto disposta dall’Amministrazione in contrasto con l’art. 16 del Disciplinare di gara. Invero, secondo la prospettazione di Fe. e Ra., il paragrafo 16 del Disciplinare esonererebbe i concorrenti dall’indicazione specifica degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, e prevedrebbe l’esclusione quale sanzione per la sola omessa indicazione di tali oneri, o per l’indicazione in misura pari a zero. L’importo esposto dalle ricorrenti, pari a €. 15.000,00, essendo diverso da zero, non poteva condurre all’esclusione; tale ultimo provvedimento era dunque adottato dall’Università anche in violazione del vigente principio di tassatività delle cause di esclusione. Del resto, la suddetta somma di €. 15.000,00 non era esaustiva degli oneri della sicurezza, riguardando i soli costi che l’impresa avrebbe dovuto sostenere per la gestione centralizzata (dalla sede) degli adempimenti imposti dalla legge, mentre per le attività preventive da espletare nei singoli cantieri avrebbe dovuto sopperire l’ulteriore somma di €. 185.000,00 ricompresa nelle spese generali, come precisato in sede di giustificazioni. Tale diversa imputazione, indicata dalle concorrenti nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, non integrerebbe del resto una modificazione dell’offerta, bensì una specificazione della stessa, da ritenersi ammissibile. 2.2. Il secondo motivo attiene invece alle ulteriori voci di costo analizzate nella relazione della Commissione di supporto al RUP, rispetto alle quali le due aziende raggruppande evidenziavano la piena validità delle giustificazioni presentate. 2.3. Infine, mediante il terzo motivo le ricorrenti affermavano che i provvedimenti gravati contrasterebbero con il principio del risultato e con quello della fiducia, di cui agli artt. 1 e 2 D. Lgs. 36/2023, in quanto l’Amministrazione non avrebbe scelto l’offerta con il prezzo più basso, maggiormente coerente con il criterio di aggiudicazione adottato nella lex specialis, privilegiando al contrario una lettura formalistica degli atti e documenti di gara. 3. Si costituivano in giudizio l’Università di (Omissis) e la controinteressata Si. S.c.a.r.l., resistendo al ricorso, del quale deducevano l’infondatezza. In sintesi, l’Amministrazione resistente e l’aggiudicataria evidenziavano che l’esclusione è prevista quale sanzione per l’ipotesi di costi della sicurezza indicati in offerta in misura insufficiente ex lege, in virtù degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lettera ‘c’ D. Lgs. 36/2023, dunque non ne era necessaria la riproposizione nella lex specialis; non potrebbe inoltre ravvisarsi un errore scusabile da parte delle ricorrenti nella compilazione dell’offerta, in quanto la legge di gara e i relativi allegati indicavano con chiarezza quali oneri dovessero essere esposti nella sezione dedicata ai costi per la sicurezza; la specificazione in sede giustificativa dei costi per la sicurezza, in parte reperiti tramite lo storno di €. 185.000,00 dalle spese generali, deve assimilarsi a una (vietata) modifica postuma dell’offerta; non vi sarebbe alcuna violazione dei principi della fiducia e del risultato, che impongono invero alla PA di selezionare contraenti affidabili, i quali abbiano (per quanto qui di interesse) presentato un’offerta sostenibile, e idonea a indicare correttamente i costi per la sicurezza. 4. Le ricorrenti, alla camera di consiglio del 25 luglio 2024, rinunciavano alla domanda cautelare. 4.1. All’udienza pubblica del 19 settembre 2024 la causa era trattenuta in decisione. 5. Si prende in esame il ricorso proposto dalle società Fe. e Ra., che risulta palesemente infondato, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre. 5.1. Preliminarmente, e sotto il profilo metodologico, il Collegio evidenzia che il provvedimento di esclusione è fondato su una pluralità di motivazioni (non congruità dei costi per la sicurezza; erronea considerazione dell’anticipazione del 20% prevista dalla legge di gara), ciascuna idonea a giustificare la non congruità dell’offerta. Orbene, come reiteratamente affermato in giurisprudenza, in caso di provvedimento plurimotivato, l’accertata legittimità di una delle ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento della propria determinazione esime il Collegio dalla disamina delle doglianze riguardanti le altre ragioni, in quanto non idonee a travolgere il provvedimento, e dunque non suscettibili di apportare un vantaggio al ricorrente. In tal senso, ex plurimis: «Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonomi motivi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l'eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l'illegittimità» (Consiglio di Stato, III, 16 agosto 2024 n. 7157); «Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze» (Consiglio di Stato, IV, 19 luglio 2024 n. 6502; cfr: ibidem, V, 17 luglio 2024 n. 6416). 5.2. Si procede dunque con lo scrutinio del primo motivo di gravame, afferente alla voce di costo relativa agli oneri aziendali per la sicurezza. La censura è complessivamente destituita di fondamento. 5.2.1. Ai sensi dell’art. 108 comma 9 D. Lgs. 36/2023, infatti, è espressamente stabilito che: «Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale». La disposizione è oltremodo chiara nel prevedere che tutti gli oneri gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere specificamente indicati nell’offerta. L’omessa indicazione degli stessi comporta dunque la necessaria esclusione dell’offerta medesima. Inoltre, ai sensi del successivo art. 110 D. Lgs. 36/2023: «1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. 2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti […]. […] 5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: […] c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; […]». Il comma 5 dell’articolo qui riportato contempla due ipotesi di esclusione dell’offerta non congrua. Il primo caso è quello in cui le giustificazioni non siano risultate sufficienti a spiegare il livello dei costi o dei prezzi indicati in offerta. Il secondo caso, invece, introdotto dalla congiunzione con valore disgiuntivo “oppure”, è quello dell’offerta anormalmente bassa per (tra le altre ipotesi contemplate dalla norma) la non congruità dei costi aziendali indicati in offerta. Anche nel caso in esame, dunque, abbiamo una causa di esclusione imposta ex lege, riguardante l’accertata non congruità dei costi della sicurezza, la quale, diversamente da quanto affermato dalla parte odierna ricorrente, non ha alcuna necessità di essere specificamente ripetuta nella legge di gara. L’esclusione dalla procedura disposta in ragione della non congruità dei costi aziendali per la sicurezza non viola dunque il principio di tassatività delle cause di esclusione, con conseguente infondatezza del gravame sotto questo primo profilo. 5.2.2. Occorre ora stabilire se i costi per la sicurezza esposti in offerta dal raggruppamento fossero congrui. Per far ciò, è necessario valutare se possa ritenersi ammessa, nella fattispecie, l’integrazione degli oneri in esame, in sede di giustificazioni rese nel sub procedimento di verifica dell’anomalia, mediante l’imputazione “postuma” di parte delle spese generali. Se l’integrazione risulterà inammissibile, la congruità andrà riferita all’importo di €. 15.000,00 (come ritenuto dall’Università); ove invece la diversa imputazione proposta in sede di verifica di anomalia sarà ritenuta corretta, il giudizio di congruità dovrà prendere a riferimento il maggiore importo di €. 200.000,00 risultante dall’integrazione in esame (diversamente dalle valutazioni svolte dal seggio di gara). Orbene, la questione della modifica dei costi per la sicurezza in sede di verifica dell’anomalia è stata reiteratamente affrontata dalla giurisprudenza, che anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo D. Lgs. 36/2023, applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, ha ribadito i principi già enucleati, sul punto, dagli arresti intervenuti sul D. Lgs. 50/2016. Più nello specifico, si è affermata l’assoluta immodificabilità degli oneri aziendali per la sicurezza, anche nell’ambito della verifica di anomalia. Ciò in relazione al notevole rilievo che deve attribuirsi alla voce di costo in esame, la cui specifica indicazione ha la funzione di assicurare la sostenibilità, per l’impresa, delle spese necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, e che abbisogna pertanto di assoluta certezza e predeterminazione in tutte le fasi della gara, dalla redazione dell’offerta all’aggiudicazione della procedura. Conseguentemente, se è vero che in sede di giustificazione della congruità delle voci di costo sono in linea di massima ammesse minime compensazioni tra le diverse poste che compongono l’offerta, tale possibilità trova il suo limite (per quanto qui rileva) nel suddetto principio di immodificabilità dei costi aziendali per la sicurezza, che impedisce ogni “spostamento” degli importi incidenti su tale voce. In tal senso, ex plurimis: «Giova premettere che gli oneri di sicurezza aziendali sono quelli che l'impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto […]. […] La necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost.), così come l'altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost. (in termini Cons. Stato, V, 19 ottobre 2020, n. 6306). In questa contesto di riferimento è corretto esaminare il tema della modifica delle offerte in sede di giustificazioni delle singole voci di costo, che è generalmente ammessa in giurisprudenza non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche allo scopo di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, a condizione che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (così, tra le tante, Cons,. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1873). Tale soluzione incontra dunque il limite della radicale modificazione della composizione dell'offerta che ne alteri l'equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni, ma anche, per quanto rileva in questa sede, il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell'offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (Cons. Stato, III, 31 maggio 2022, n. 4406; V, 11 dicembre 2020, n. 7943; V, 24 aprile 2017, n. 1896). Detta disciplina, che rende gli oneri aziendali per la sicurezza insuscettibili di essere immutati nell'importo, è, in particolare, inferibile anche dall'art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, che, in tema di offerte anormalmente basse, prevede, al quinto comma, sub lett. c), che la stazione appaltante esclude l'offerta, tra l'altro, allorché abbia accertato, all'esito del contraddittorio (sub)procedimentale, che "sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture"» (Consiglio di Stato, V, 20 febbraio 2024, n. 1677; cfr: TAR Veneto, I, 9 febbraio 2024 n. 230; TAR Lazio, Latina, I, 17 novembre 2023 n. 789; TAR Lazio, Roma, V, 6 novembre 2023). Deve dunque ribadirsi l’assoluta immodificabilità dell’offerta in sede di verifica di anomalia, con riferimento alla voce dei costi aziendali per la sicurezza. 5.2.3. Stante il principio di intangibilità dell’importo indicato in offerta a titolo di oneri aziendali per la sicurezza, è evidente la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione, la quale ha correttamente valutato la congruità dell’offerta tenendo in considerazione, per gli oneri in parola, l’importo indicato dal R.T.I., pari a €. 15.000,00. Orbene, come riconosciuto anche dalla parte ricorrente, il suddetto importo era assolutamente, macroscopicamente e palesemente insufficiente a far fronte ai costi necessari alla sicurezza dei lavoratori in un appalto che abbia le dimensioni e il valore di quello oggetto di causa. La valutazione è, sotto questo profilo, non controversa tra le parti. Attesa la pacifica non congruità dei costi aziendali per la sicurezza esposti in offerta, l’esclusione della parte ricorrente risultava un provvedimento vincolato per la stazione appaltante, in virtù dell’art. 110 comma 5 lettera ‘c’ D. Lgs. 36/2023, come precisato al precedente punto 5.2.1, cui in proposito si rinvia. 5.2.4. Ne consegue l’accertata legittimità dell’esclusione impugnata, con riferimento alla non congruità dei costi aziendali per la sicurezza. 5.2.5. Per mero scrupolo di completezza, si osserva che il tenore del paragrafo 16 del disciplinare, riportato al precedente punto 1.1, era chiaro ed inequivoco nel richiedere l’indicazione specifica e congiunta di tutti i costi aziendali necessari a far fronte agli adempimenti riguardanti la sicurezza dei lavoratori, senza che fosse ragionevolmente ipotizzabile una distinzione tra costi della sede e costi dei singoli cantieri. Anche la tesi di parte ricorrente, secondo cui la stessa sarebbe stata indotta in errore dalla lex specialis (e premesso che un siffatto errore sarebbe comunque irrilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni qui in esame, in base al principio di auto responsabilità del concorrente, operatore professionale del settore) è pertanto palesemente destituita di fondamento. 5.3. Nemmeno può dirsi che l’esclusione dell’impresa si ponga in contrasto con il principio del risultato e con il principio della fiducia, come pure sostenuto dalle società ricorrenti nel terzo motivo di impugnazione. Entrambi i suddetti principi impongono invero all’Amministrazione di selezionare un contraente affidabile, e dunque un operatore economico che dia le necessarie garanzie in ordine all’assolvimento degli obblighi di legge che sullo stesso gravano in virtù dell’ordinamento, e tra essi certamente in primis quelli che riguardano la sicurezza dei lavoratori (garantiti anche in sede costituzionale, ai sensi degli artt. 32 e 36 della Carta fondamentale). Invero, l’art. 1 D. Lgs. 36/2023, in materia di principio del risultato, stabilisce al primo comma che la P.A. deve individuare il contraente che assicuri il miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità e concorrenza. L’individuazione di un contraente che non abbia esposto in offerta un importo sufficiente a coprire i costi della manodopera si porrebbe in contrasto con entrambi i suddetti canoni, in quanto la specificazione di tali oneri nell’offerta di gara è imposta per legge (e dunque verrebbe meno il principio di legalità), e si impone a tutti i concorrenti (e quindi non vi sarebbe par condicio con chi osserva il relativo obbligo). A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il principio della fiducia, che è introdotto dall’art. 2 del D. Lgs. 36/2023 e prevede che l’esercizio del potere pubblico deve basarsi sulla reciproca fiducia nell’azione legittima e corretta (oltre che trasparente) dell’amministrazione e degli operatori economici. Nel caso di specie, non avendo adeguatamente valorizzato in offerta gli oneri aziendali della sicurezza, la parte ricorrente non si è certamente comportata secondo correttezza e in modo legittimo. Anche sotto i profili qui considerati, il ricorso è perciò infondato, e l’esclusione basata sulla non congruità dei costi per la sicurezza si appalesa legittima. 5.4. In virtù di quanto precisato al precedente punto 5.1, il Collegio si esime dallo scrutinio delle censure afferenti alle altre ragioni giustificatrici poste a fondamento dell’esclusione, siccome inidonee a revocare in dubbio l’accertata legittimità del provvedimento di esclusione qui impugnato. 6. In considerazione di quanto precede il ricorso, siccome infondato, deve pertanto essere respinto, previo assorbimento del secondo motivo. 7. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte ricorrente, che dovrà rifonderle all’amministrazione resistente e alla società controinteressata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Condanna Fe. Co. St. S.C. a R.L. e Ra. S.r.l., in solido tra loro, alla refusione, in favore dell’Università di (Omissis) e del Co. St. Si., delle spese di lite del presente giudizio, che si quantificano in misura pari a €. 3.000,00 (Tremila/00) per ciascuna delle due parti creditrici, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2024, proposto da Ni. Gi., rappresentata e difesa dall'avvocato Ca. An. Ge., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fl. Co. e Ch. Do., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Pi. Le., non costituito in giudizio; per l'annullamento - dell'atto di proclamazione dei risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di (omissis) in data 13.06.2024, svoltesi nei giorni 8 e 9 giugno 2024, nella parte in cui l'Ufficio Centrale elettorale, all'esito del primo turno, ha attribuito il ventiquattresimo e ultimo quoziente utile alle liste collegate al candidato Sindaco eletto, riconoscendo al suddetto gruppo un numero di seggi pari a 16 ed escludendo dall'assegnazione la lista "(omissis)", con conseguente mancata attribuzione del seggio di Consigliere Comunale alla signora Gi. Ni., candidato Sindaco non eletto; - del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale iniziate il giorno 11.06.2024 e terminate il 13.06.2024; - dei verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale delle Sezioni 1, 6, 8, 18, 22, 29, 31, 32, 35, 36, 45, 48, 50, 51, 52 e dei relativi risultati, con particolare riferimento alla discordanza tra voti espressi ai candidati Sindaco, voti al solo Sindaco e voti attribuiti alla lista o gruppi di liste ad essi rispettivamente collegati, determinazione del numero dei votanti e delle schede nulle; - della deliberazione n. 34 del 29.06.2024 con la quale, preso atto della cessazione dalla carica dei consiglieri eletti nominati assessori ex art. 64 comma 2 D.lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale ha convalidato l'elezione a Sindaco ed a Consigliere Comunale; - di ogni altro atto presupposto, connesso (in particolare, del riparto proporzionale in esito al quale l'Ufficio Centrale ha provveduto alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o gruppo di liste, assegnando il seggio corrispondente al quoziente più basso (divisorio numero 24) alla maggioranza (quoziente 831,25, lista (omissis)) così escludendo la lista "(omissis)" (quoziente 829) e/o consequenziale, e perché venga disposta - nell'impugnato atto di proclamazione degli eletti, nella carica di consigliere comunale di (omissis) il candidato Sindaco non eletto, Ni. Gi. in sostituzione del signor Le. Pi., subentrato quale primo dei non eletti nella lista (omissis). Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Nel giugno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi dell'Amministrazione comunale di (omissis). Si sono presentate nove liste e tre candidati alla carica di Sindaco tra cui l'odierna ricorrente, collegata alla lista n. 1 "(omissis)". All'esito del primo turno elettorale, con la maggioranza assoluta dei voti validi, è risultato eletto Sindaco il candidato Gi. Del Ch. con la seguente graduatoria: Gi. Del Ch. (voti 13.870), Pa. Ro. (voti 7.488), Ni. Gi. (voti 887). Quest'ultima ha proposto il presente ricorso lamentando che sebbene la lista a suo sostegno abbia ottenuto un totale di voti validi superiore alla soglia di sbarramento del 3%, la cifra elettorale della stessa (pari a 829) risulta inferiore all'ultimo quoziente utile (831,25) attribuito al gruppo di liste n. 6, 7, 8, 9 al quale sono stati assegnati 16 seggi (un seggio in più del premio di maggioranza). All'esito del predetto conteggio, assegnato il seggio corrispondente al ventiquattresimo quoziente alla lista (omissis), è stato proclamato eletto alla carica di consigliere la candidata Mi. Pi. e, successivamente, a seguito delle dimissioni del consigliere Se. Fr., il signor Le. Pi. (evocato nel presente giudizio), primo dei non eletti nella medesima lista. Lamenta la ricorrente che le operazioni elettorali sarebbero viziate da una molteplicità di irregolarità riscontrate in molte sezioni, relativamente all'omessa indicazione del numero dei votanti e del numero dei voti di lista e all'erronea indicazione del totale dei voti validi e dei voti di preferenza. Con primo motivo denuncia queste ultime circostanze che a suo dire si evincono dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale il quale, al paragrafo 26 (modello N. 300-AR) e negli allegati "verbali integrativi", riporta l'elencazione di molteplici irregolarità che avrebbero caratterizzato, tra le altre, l'operato delle Sezioni elettorali n. 1, 8, 32, 45 e 48. Al riguardo, il verbale della seduta dell'11 giugno 2024 a pag. 169, § 26 "decisioni su eventuali incidenti" così si esprime: A) Sezione n. 1: "(...) è presente la presidente della sez. 1 (...) richiamata in relazione alla mancata indicazione alla pagina 29 del verbale delle relative operazioni rappresenta che il numero dei votanti uomini è 230, donne 237 per un totale di 467. Precisa che nei 230 uomini è ricompresa anche un elettore di cui alla lettera C, parag. 11". Dall'esame del verbale risulterebbero anche le seguenti irregolarità : - è stata omessa la determinazione (par. 20, pag. 31) del numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione; - è stata omessa la verifica, al termine dello scrutinio (par. 29 pag. 51), del numero delle schede scrutinate e del numero dei votanti; - sussisterebbe una contraddittorietà tra il totale dei voti validi (n. 21) assegnati alla ricorrente e il totale dei voti di lista (voti 18 anziché 19) risultanti dalla lett. B) di pag. 53. Ed invero il "totale dei voti validi", tab, A) pag.52 (voti 21), sottratti ai voti espressi in favore del candidato Sindaco di cui alla colonna "di cui espressi solo a favore del candidato sindaco" (2 voti), dà un "totale dei voti di lista validi" indicati a pag. 53 lett. B), di voti 19 anziché di voti 18. Allo stesso modo, quanto alle liste 6, 7, 8, 9 collegate al candidato Del Ch. il totale dei voti validi, lett. A) pag. 52, (voti 278) detratti i voti "solo Sindaco" (voti 14), dà un risultato (278 - 14 = 264) inferiore alla somma dei voti di lista dalla coalizione riportati nella tabella lett. B) pag. 53 (104+56+64+44 = 268), così risultando illegittimamente assegnati al predetto raggruppamento n. 4 voti in più . Proseguendo nei rilievi evidenziati dall'Ufficio Centrale, la ricorrente lamenta quanto alla Sezione 8 che risulta una correzione a penna relativamente alla lista (omissis) e al complesso dei voti pari a 395. Inoltre, in occasione delle operazioni di autenticazioni delle schede (par. 5, MOD. N. 220-AR), si evincerebbe la non corrispondenza tra il totale delle schede autenticate dai singoli scrutatori e il numero degli elettori, mentre non è indicato il numero delle schede bollate (pag. 11); sarebbe mancata la determinazione (par. 20, pag. 31) del numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione e risulterebbe omesso l'accertamento della loro corrispondenza al numero degli elettori iscritti non votanti. Risulta inoltre l'ammissione al voto di un soggetto non iscritto nelle liste di Sezione né ricompreso nelle ipotesi sub lettere da a) ad f) della scheda "votanti della Sezione"; nel verbale è presente un'annotazione a margine della predetta scheda (in cui è indicato il numero 421- par. 17, pag. 29), controfirmata dal Presidente di Sezione, nella quale si rappresenta che nel numero indicato, pari a 421, è compreso un elettore che ha votato pur non essendo nelle liste degli elettori di sezione. Il verbale di Sezione richiama, a pag. 89, il reclamo presentato dal rappresentante della lista n. 1 che, tuttavia, non risulta allegato alla copia informatica rilasciata dall'Amministrazione. Con riferimento alle Sezioni 32, 36, 45 e 48 la ricorrente lamenta l'esistenza, in ciascuna di esse, di uno scarto tra il totale dei voti validi, il totale dei voti attribuito al solo candidato Sindaco e il totale dei voti riportati dalla lista sostenitrice. Con secondo motivo la ricorrente lamenta l'irregolarità delle operazioni elettorali svolte nelle sezioni 8 e 51. Con riferimento alla prima reitera la lagnanza relativa all'illegittima ammissione al voto di un soggetto non legittimato a votare, rispetto al quale l'ufficio non ha verificato la sua iscrizione nei registri della sezione. Con riferimento alla seconda deduce che il lunedì pomeriggio, alla ripresa delle operazioni di scrutinio, l'Ufficio non risultava regolarmente costituito: dalla lettura del verbale evince infatti che all'apertura dello scrutinio per le elezioni amministrative "lo scrutatore Pe. Fr. non è presente alle operazioni di scrutinio e non viene sostituita". Ebbene posto che tale scrutatrice aveva provveduto alla vidimazione delle schede la sua assenza, lamenta la ricorrente, avrebbe determinato un difetto nella costituzione dell'Ufficio elettorale la cui composizione deve essere garantita fino al termine delle operazioni. Con terzo motivo rileva che la determinazione della cifra elettorale complessiva della lista "(omissis)" a lei collegata risulterebbe incisa dall'inesatta determinazione dei voti validi da essa riportati in numerose Sezioni, attesa la mancata corrispondenza tra la somma dei voti di lista, voti "solo in favore del candidato sindaco" e la totalità dei voti validi. Le Sezioni interessate sarebbero la 1, la 6, la 18, la 22, la 29, la 31, la 32, la 35, la 36, la 45, la 48, la 50, la 51 e la 52. Dalle irregolarità sopra evidenziate, a dire della ricorrente, emergerebbe che in assenza di errori nell'attribuzione del voto di lista sarebbe stata eletta Consigliere Comunale, conseguendo la lista "(omissis)", a fronte di 24 voti in più, l'attribuzione di un seggio. La cifra elettorale della lista sarebbe infatti stata pari a 853 (comprensiva dei 24 voti mancanti: 829+24= 853) così risultando l'ultimo quoziente utile in luogo di 831,25. In conclusione la ricorrente chiede che venga dichiarata l'invalidità e/o nullità delle operazioni elettorali svolte dalle Sezioni nn. 8 e 51 con conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali e che sia disposto un nuovo conteggio delle schede relative alle sezioni 1, 6, 18, 22, 29, 31, 32, 35, 36, 45, 48, 50, 51, 52 con conseguente correzione dei risultati e rinnovazione del riparto dei seggi e attribuzione alla lista "(omissis)" di un seggio, con sua proclamazione al posto del consigliere subentrato Le. Pi.. Si è costituito il Comune di (omissis) eccependo in via preliminare inammissibilità o improcedibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato e omesso deposito nei termini del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificati. L'eccezione è stata poi oggetto di rinuncia in memoria di replica. La difesa comunale eccepisce inoltre inammissibilità del ricorso, in quanto avente finalità meramente esplorativa, e replica nel merito. In particolare rileva che le irregolarità eccepite dalla ricorrente sarebbero meramente formali e come tali inidonee ad invalidare le operazioni elettorali nonché a giustificare il riesame delle schede. A dispetto dell'elevato numero di sezioni, i cui verbali sono oggi impugnati, dagli stessi si rileva che solo in un'occasione il rappresentante della lista della candidata Sindaco ha svolto osservazioni (verbale sez. 8), mentre in tutti gli altri casi nulla è mai stato contestato durante le operazioni di voto. La ricorrente sottrae al totale dei voti validi riportati dal candidato Sindaco i voti espressi al solo Sindaco e per differenza trae i voti attribuibili alla lista e non assegnati. Si tratta, secondo la difesa comunale, di operazione fuorviante perchè non tiene conto della possibilità, nel Comune di (omissis), di espressione del voto disgiunto, ipotesi molto più verosimile nel caso di specie di quella paventata dalla ricorrente se si considera che nei verbali delle sezioni contestate non si rinvengono cancellazioni e/o correzioni sui voti, se non in misura minima compatibile con lo svolgimento delle operazioni di trascrizione, né si registrano da parte dei rappresentanti di lista reclami a verbale sulla regolarità di tali operazioni. La presenza dell'eventuale "scarto" di voti, quindi, non può essere imputata ad un erroneo conteggio dei voti, trovando più plausibile spiegazione nel meccanismo elettorale stesso, né i documenti avversari sarebbero idonei a supportare tale censura e a giustificare il riesame richiesto. Ciò vale sia per le doglianze relative alla supposta mancata attribuzione di voti alla lista della ricorrente, sia per quelle relative alla paventata attribuzione di voti aggiuntivi alle liste di sostegno del Sindaco eletto. In ogni caso controparte non proverebbe, nemmeno in via indiziaria e attenuata, le irregolarità di conteggio, né i verbali delle sezioni contestate sono stati oggetto di querela di falso, né il loro contenuto può dirsi specificamente contestato durante lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, non essendo verbalizzati reclami dai rappresentati di lista né avendo questi ultimi rilasciato dichiarazioni anche a posteriori se non quelle del tutto generiche e non provate, di cui all'esposto allegato al verbale dell'ufficio centrale elettorale. Il ricorso si fonda su una minima differenza della "cifra elettorale" rispetto al controinteressato e tenderebbe al rifacimento integrale delle operazioni di spoglio, con il riconteggio di tutte le schede votate nelle Sezioni indicate ma senza la certezza o la ragionevole probabilità (se non in via meramente ipotetica) di conseguire un risultato favorevole. All'udienza del 19 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono. 2.1 Va evidenziato, preliminarmente, che in tema di impugnazione dei risultati delle operazioni elettorali la giurisprudenza ha raggiunto alcune conclusioni ormai ampiamente consolidate. È stato stabilito che poiché il procedimento elettorale è preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto ex art. 48 Cost., producono effetto invalidante solo le anomalie procedimentali che impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali, con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge. L'invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisce il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare annullamento delle operazioni le "mere irregolarità ", ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (C.d.S. V, 15 luglio 2016 n. 3166; Sez. III, 23 maggio 2016 n. 2131). I vizi del procedimento devono quindi raggiungere una soglia tale da compromettere la libertà e la genuinità di espressione del voto da parte del corpo elettorale. Trattasi di principio di diritto vivente ormai graniticamente consolidato, dal quale il Collegio non vede motivo di discostarsi. 2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è da dire in relazione alla Sezione 1 che le irregolarità lamentate, relative alla mancata determinazione del numero delle schede autenticate e utilizzate per la votazione e alla mancata verifica, al termine dello scrutinio, del numero delle schede scrutinate e del numero dei votanti, non incidono sul risultato finale o, almeno, la ricorrente non fornisce la relativa prova. Va ricordato che se in materia elettorale i principi della specificità dei motivi e dell'onere della prova sono attenuati, tuttavia " si richiede comunque che vengano indicati nel ricorso con riferimento a circostanze concrete la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento, mentre l'onere della prova può considerarsi circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice" con divieto di proporre ricorsi meramente esplorativi "per evitare che il ricorso si trasformi in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo" (C.d.S. II, 4 maggio 2022 n. 3483). A questo proposito il Collegio rileva che la ricorrente non fornisce alcuna dimostrazione, nemmeno a livello indiziario, di come tali irregolarità possono avere influito sulla determinazione del risultato elettorale in proprio danno e, pertanto, le relative censure devono essere respinte. Lo scarto tra il totale dei voti validi, il totale dei voti attribuiti al solo Sindaco e il totale dei voti della lista sostenitrice, come replica correttamente la difesa comunale, può essere spiegato con il "voto disgiunto" consistente nell'attribuire il proprio voto rispettivamente ad un candidato Sindaco e a un consigliere che non appartengono alla stessa lista, e tale opzione è ammessa nei Comuni aventi più di 15.000 abitanti come quello di cui si tratta nella presente sede. In relazione alle censure che investono le operazioni elettorali svolte nella Sezione 8, con riferimento alla non corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e la mancata determinazione del numero delle schede autenticate che non sono state utilizzate, ancora una volta la ricorrente non offre dimostrazione che tali circostanze abbiano inficiato a proprio danno il risultato del procedimento elettorale. L'ammissione poi al voto di un soggetto non legittimato a votare, rispetto al quale l'Ufficio non ha verificato la sua iscrizione nei registri della sezione, non comporta di per sé l'annullamento delle operazioni elettorali nella sezione interessata in assenza di altri elementi dai quali possa dedursi che tale voto, pur illegittimamente espresso, abbia contribuito ad alterare il risultato del procedimento a favore dell'uno, e a danno dell'altro candidato. Non si vede quindi come questa irregolarità possa avere influito sul procedimento elettorale in danno della ricorrente, trattandosi per di più di un solo voto. La censura deve dunque essere respinta. Parimenti deve essere respinta la censura riguardante la mancata allegazione del reclamo proposto dal rappresentante della lista collegata alla ricorrente poiché non il ricorso riporta il contenuto delle osservazioni verbalizzate, con conseguente inammissibilità della deduzione per genericità, come correttamente pretende la difesa comunale. Il secondo motivo deve essere parimente respinto. Si è già detto che l'ammissione al voto di un soggetto non iscritto nei registri di sezione è circostanza della quale non viene dimostrata la rilevanza ai fini del risultato del procedimento elettorale in danno della ricorrente. Inoltre non può ravvisarsi alcun effetto invalidante con riferimento alla Sezione 51 conseguente all'assenza di una scrutatrice il lunedì pomeriggio, alla ripresa delle operazioni di scrutinio poiché l'art. 25 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recita che "tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali" e nel caso di specie erano presenti appunto tre componenti dell'Ufficio il quale quindi, risulta essere stato regolarmente costituito. Il terzo motivo della sua volta essere respinto. Come correttamente replica la difesa comunale, la ricorrente considera erroneamente non attribuiti alla lista "(omissis)" 24 voti che, se sommati alla cifra elettorale ottenuta all'esito dello spoglio (829), avrebbero consentito alla lista stessa di raggiungere l'ultimo quoziente utile di 853 in luogo di quello attuale di 831,25. Ma la ricorrente sottrae al totale dei voti validi riportati dal candidato Sindaco quelli espressi al solo Sindaco e ne trae, per differenza, i voti attribuibili alla lista e non assegnati, senza però tenere conto della possibilità di espressione del voto disgiunto. 3. In conclusione il ricorso deve essere respinto in quanto avente finalità esplorativa tendente al rifacimento dell'intero procedimento elettorale o, comunque, della gran parte di esso senza che venga fornito alcun elemento atto a dimostrare, sia pure in via indiziaria, che le censure denunciate lo hanno viziato in danno della ricorrente. Trattasi di questione relativa non all'ammissibilità del ricorso, non venendo in rilievo questioni di rito, ma alla fondatezza del gravame che deve essere respinto nel merito poiché la ricorrente offre dimostrazione dell'incidenza delle irregolarità denunciate sul procedimento elettorale di cui si tratta. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, la ricorrente è condannata al loro pagamento a favore del Comune di (omissis) nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge; nulla spese per il controinteressato che non si è costituito. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di (omissis) nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge; nulla spese per il controinteressato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Cacciari - Presidente, Estensore Andrea Vitucci - Primo Referendario Katiuscia Papi - Primo Referendario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2024, proposto da Ma. Ca., rappresentato e difeso dagli avvocati Gu. Gi., Ma. Gi. e Ga. Ar., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Prato in persona del Sindaco pro tempore e l’Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Prato in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio; U.T.G. - Prefettura di Prato in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via (…); nei confronti St. Ne., non costituito in giudizio; per l'annullamento - del verbale delle operazioni dell''Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Prato, tenutasi nelle giornate dell’8 e del 9 giugno 2024, nella parte recante il "prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascuno dei candidati consiglieri di una stessa lista in tutte le sezioni elettorali del Comune" (mod. n. 58/COM), relativamente alla sezione elettorale n. 116 del Comune di Prato, con riferimento al conteggio dei voti dei candidati Ing. Ma. Ca. e St. Ne., nella lista elettorale n. 5, nonché nella parte in cui indica: il numero complessivo di voti di preferenza di Ma. Ca. in n. 338 voti e di St. Ne. in n. 372 voti; la cifra individuale di Ma. Ca. in n. 26.678 voti e quella di St. Ne. in n. 26.712 voti (mod. n. 51/COM); - del medesimo verbale dell’Ufficio centrale, mod n. 51/COM, nella parte recante l’atto di proclamazione dei risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Prato, formato dall’Ufficio Centrale il 13 giugno 2024; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti, connessi e/o comunque collegati, tra cui: la deliberazione consiliare n. 53 del 3 luglio 2024, con cui il Consiglio Comunale di Prato ha statuito "di convalidare l’elezione... a consigliere comunale", tra gli altri, del sig. St. Ne., subentrato ai sensi dell’art. 64, commi 2, D. lgs. 267 del 2000 nella carica di Consigliere Comunale, in conseguenza della "disposizione della Sindaca n. 23 del 28/06/2024" di nomina a componenti della Giunta Comunale dei sig.ri B. Sq., Ma. Lo. e Ma. Sa., già eletti consiglieri, in quanto occupanti i primi tre posti della graduatoria della Lista n. 5; - della nota avente ad oggetto "richieste di rettifica del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale" del 4 luglio 2024, a firma dott. Fr. De., ove si legge che la richiesta di rettifica formulata dall’odierno ricorrente "non può trovare accoglimento, ostandovi la natura dell’Ufficio elettorale centrale che, in quanto organo temporaneo, è venuto meno con il completamento delle operazioni, la mattina di mercoledì 13 giugno u.s., e non può, quindi, nuovamente costituirsi per rettificare il verbale delle operazioni. Eventuali richieste in tal senso, pertanto, non potranno che essere formulate alla competente autorità giudiziaria"; e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 130, comma 9, d.lgs. 104/2010, - per la correzione dei risultati dell’elezione diretta del Consiglio Comunale di Prato di cui in epigrafe, mediante l’attribuzione, all’ing. Ma. Ca., in aggiunta ai voti ottenuti, di n. 36 voti di preferenza, e la sottrazione, al sig. St. Ne., di n. 3 voti di preferenza, e la conseguente sostituzione dell’odierno ricorrente, in quanto avente diritto, al candidato St. Ne., illegittimamente nominato Consigliere comunale; ovvero, in subordine, per la declaratoria dell’'illegittimità/irregolarità delle operazioni elettorali svolte dall’Ufficio elettorale centrale, relativamente alla sezione elettorale n. 116 del Comune di Prato, ed il conseguente nuovo conteggio delle schede relative alla predetta sezione, con l’attribuzione all’ing. Ma. Ca., in aggiunta ai voti ottenuti, di n. 36 voti di preferenza e con la sottrazione al sig. St. Ne. di n. 3 voti di preferenza, e la conseguente sostituzione dell’odierno ricorrente, in quanto avente diritto, al candidato St. Ne., illegittimamente eletto, quale consigliere comunale di Prato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Nel mese di giugno dell’anno 2024 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi politici comunali in Prato, cui ha partecipato l’odierno ricorrente in qualità di candidato alla carica di consigliere comunale nella lista n. 5 - "(omissis)". Si tratta di una delle sei Liste collegate alla candidata sindaca Il. Bu., risultata vittoriosa all’esito della tornata elettorale; le altre sei Liste sono: n. 1, "(omissis)"; n. 2, "(omissis)"; n. 3, "(omissis)"; n. 4, "(omissis)"; n. 5, "(omissis)" (cui ha aderito l’odierno ricorrente); n. 6, "(omissis)". Con il presente gravame il ricorrente rappresenta che Lista n. 5 ha contribuito al risultato elettorale conseguito dalla neo Sindaca Il. Bu. (in termini di apporto di voti) con il quoziente del 33,03 %, così accedendo a 15 dei 20 seggi complessivi ottenuti dalla coalizione, in applicazione delle regole di calcolo di cui all’art. 73, commi 8, 9 e 10 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel "verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale" relativo alla Sezione n. 116, con riferimento alla Lista n. 5 si legge che, su un totale di n. 121 "voti di preferenza validi" tra i "candidati alla carica di consigliere comunale", Ma. Ca. ha conseguito 38 voti di preferenza validi mentre il candidato St. Ne. non ha conseguito alcun voto di preferenza. Gli stessi 38 voti di preferenza, espressi a favore di Ma. Ca. nell’ambito della "Lista 5: (omissis)" sono stati riportati nella "Comunicazione n. 12 - "Scrutinio Comunali - Liste Preferenze"" trasmessa dal Presidente della Sezione n. 116 all’Ufficio centrale presso il Tribunale di Prato. All’esito dello scrutinio, i "risultati ufficiosi" (estratti dal sito istituzionale comunale) relativi alle preferenze ai candidati della lista 5 contemplavano l’assegnazione a Ma. Ca. di 375 voti e a St. Ne. di 366 voti. Invece, i "risultati ufficiali" delle preferenze ai candidati della lista 5, pubblicati il 13 giugno 2024 all’esito dell’attività dell’Ufficio Elettorale Centrale, contemplano l’assegnazione a Ma. Ca. (candidato n. 8) di n. 338 voti complessivi, ossia 37 voti in meno rispetto a quelli rappresentati nei "risultati ufficiosi" e a St. Ne. (candidato n. 23) di 372 voti complessivi, cioè 6 in più rispetto a quelli rappresentati nei "risultati ufficiosi". Con riferimento alla sezione n. 116, quindi, secondo il verbale del relativo Ufficio di sezione il ricorrente Ma. Ca. avrebbe ricevuto 38 preferenze e St. Ne. nessuna preferenza, mentre secondo il prospetto delle preferenze (mod. n. 58/COM) allegato al verbale dell’Ufficio Centrale il primo avrebbe ricevuto solo 2 preferenze e il secondo 3 preferenze. Per effetto di quanto sopra la cifra individuale di voti di St. Ne. - calcolata ai sensi dell’art. 73, comma 6, d.lgs. n. 267/2000 - supera di 34 voti quella di Ma. Ca., che quindi lo segue immediatamente nella graduatoria dei candidati a Consigliere Comunale della lista n. 5. Un’istanza trasmessa alla Prefettura ed all’Ufficio Centrale Elettorale il 19 giugno 2024 per la rettifica del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale non è stata accolta, "ostandovi la natura dell’Ufficio elettorale Centrale che, in quanto organo temporaneo, è venuto meno con il completamento delle operazioni, la mattina di mercoledì 13 giugno u.s., e non può, quindi, nuovamente costituirsi per rettificare il verbale delle operazioni. Eventuali richieste in tal senso, pertanto, non potranno che essere formulate alla competente autorità giudiziaria". All’esito delle elezioni, i primi quattro candidati non eletti della lista n. 5 sarebbero Ba. De. con voti 416 e cifra individuale di 26.576; Ta. Pa. con voti 381 e cifra individuale di 26.721; Ne. St. con voti 372 e cifra individuale di 26.712 e infine Ca. Ma. con voti 338 e cifra individuale di 26.678. 2. La neoeletta Sindaca ha nominato come componenti della Giunta Comunale i primi tre candidati consiglieri con il maggior numero di voti di preferenza conseguiti nell’ambito della lista n. 5 i quali, in applicazione della norma di cui all’art. 64, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000, sono cessati dalla carica di consigliere e a loro sono quindi subentrati i primi tre non eletti De. Ba., St. Ne. e Pa. Ta.. Espone il ricorrente che a seguito della nomina dei sopracitati nella carica di assessore egli è divenuto il primo dei candidati consiglieri non eletti nella lista n. 5 e laddove numero delle preferenze espresse a suo favore dovesse superare quelle del Ne., rientrerebbe in posizione utile per essere nominato consigliere comunale in sostituzione di quest’ultimo. Contesta quindi il conteggio finale dell’Ufficio Centrale relativo ai voti di preferenza ottenuti nella sezione n. 116: i propri in quanto sottostimati di 36 voti rispetto a quelli risultanti dal verbale dell’Ufficio della sezione n. 116, e quelli conseguiti da St. Ne., odierno controinteressato, in quanto sovrastimate di 3 voti rispetto a quelli risultanti dal verbale dell’Ufficio della sezione n. 116. Lamenta, con unico e articolato motivo di ricorso, che in base all’articolo 72, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, l’Ufficio Centrale Elettorale non può modificare i voti risultanti dalle operazioni di scrutinio compiute dalle singole sezioni ma solo "riassumerne" l’esito. In violazione di tale disposizione il prospetto allegato al verbale dell’Ufficio Centrale, Mod. n. 58/COM oggi impugnato, non ha recepito ma, anzi, ha modificato i risultati dello scrutinio dei voti realizzato dall’Ufficio sezionale n. 116 riportando, per la sezione n. 116, due sole preferenze per egli ricorrente e tre preferenze a favore di St. Ne.. Il verbale dell’Ufficio Centrale riporta quindi quali numeri complessivi di voti di preferenza, riproducendo le cifre del Mod. n. 58/COM, per Ma. Ca. 338 preferenze e per Ne. St. 372 preferenze, e quale "cifra individuale" di ciascun candidato ai fini della "graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale riportata da ciascuno di essi", riporta per Ne. St. la cifra di 26.712 posizionandolo al n. 18 e per Ca. Ma. la cifra di 26.678, posizionandolo al n. 19. La predetta violazione si sarebbe riverberata sulla deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2024 che ha convalidato i risultati elettorali. Il ricorrente conclusivamente rivendica di dover essere assegnatario di 376 voti di preferenza mentre il controinteressato St. Ne. dovrebbe vedersi assegnati 369 voti di preferenza. Chiede quindi, in via principale, che venga effettuata da parte di questo Tribunale la correzione diretta dei risultati delle operazioni elettorali, previo annullamento dell’atto di proclamazione e, in parte qua, dell’impugnato verbale dell’Ufficio Centrale attribuendo ad esso ricorrente 36 voti di preferenza in aggiunta ai n. 338 voti risultanti dal verbale dell’Ufficio Centrale, e così per un totale di 374 voti, e sottraendo al controinteressato St. Ne. 3 voti di preferenza con ricalcolo del totale delle sue preferenze in 369 voti. Impugna anche il diniego di rettifica dei risultati elettorali per illegittimità derivata. In via subordinata chiede che venga disposto un nuovo conteggio delle schede elettorali relativamente alla sezione 116 ed eventualmente ordinata una verificazione delle operazioni di scrutinio ivi compiute. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per l’U.T.G.- Prefettura di Prato eccependo difetto di legittimazione passiva. All’udienza del 19 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 3. In via preliminare deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento all’U.T.G.- Prefettura di Prato, poiché unica parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale è l'ente locale interessato che si appropria del risultato della competizione elettorale e nel quale si riverberano gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (C.d.S. V, 23 settembre 2015 n. 4442; T.A.R. Campania-Napoli II, 10 gennaio 2018 n. 159; T.AR. Lombardia-Milano III, 23 settembre 2022 n. 2047). Nel merito ricorso è fondato e deve essere accolto. L’articolo 72 del d.P.R. n. 570/1960 recita al primo comma che "il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati". L’Ufficio Centrale ha quindi il compito di prendere atto e riassumere i voti espressi dal corpo elettorale nelle singole sezioni compiendo le relative operazioni matematiche ma non può modificare i risultati sezionali, come correttamente il ricorrente pretende. Ai fini del decidere occorre quindi basarsi sui risultati elettorali come evincibili dai verbali delle sezioni. Orbene il ricorrente, dal Modello n. 58/COM (doc. 7 ricorrente), risulta avere ottenuto solo 2 voti di preferenza nella sez. 116 ma il verbale mod. n. 19/COM della Sezione 116 (docc. 3 e 3bis del ricorrente) riporta 38 voti di preferenza a suo favore. Le preferenze del ricorrente effettivamente sono sottostimate per 36 voti. Il Ne. dal Modello n. 58/COM risulta avere ottenuto 3 preferenze nella sez. 116, mentre a verbale mod. n. 19/COM della Sezione 116 non risulta espressa alcuna preferenza a suo favore. I risultati devono quindi essere corretti come segue: - Ma. Ca. n. voti di preferenza (338+36) n. 374, cifra individuale 26.678 + 36 = 26.714; - St. Ne. n. voti di preferenza (372-3) n. 369, cifra individuale 26.712 - 3 = 26.709. In accoglimento del ricorso devono essere annullati in parte qua gli atti impugnati e sostituito il candidato Ma. Ca. al candidato St. Ne.. Vengono assorbite le censure relative al diniego di rettifica dei risultati elettorali, che non rivestono interesse per il ricorrente stante l’esito del giudizio. Le spese processuali vengono compensate integralmente tra le parti in ragione della peculiarità del caso. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette l’U.T.G.- Prefettura di Prato dal giudizio e lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione. Per l’effetto, corregge il risultato elettorale sostituendo il candidato Ma. Ca. al candidato St. Ne.. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Cacciari - Presidente, Estensore Andrea Vitucci - Primo Referendario Katiuscia Papi - Primo Referendario
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