Sentenze recenti Tribunale Catania

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  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 428 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da An. Ma. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Sa. Bu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Ag. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via (...); per l'annullamento degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, puntualmente specificati nella parte motiva della presente decisione; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno. Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2024 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO I ricorrenti, chiedendo anche il risarcimento del danno, hanno impugnato: a) il provvedimento di cui alla nota in data 22 gennaio 2021, n. 0001125, del Comune di (omissis), con cui è stato denegato il permesso di costruire, in zona urbanistica DT "turistico-alberghiera", per la realizzazione di sei edifici a carattere ricettivo (turistico-alberghiero) sui lotti di terreno censiti al foglio (omissis), particelle (omissis), con ingresso dai prolungamenti delle Vie (omissis) e (omissis) e dalla via (omissis); b) la nota in data 20 gennaio 2021, n. 0001022, cui l'Area (omissis) del Comune di (omissis) ha espresso parere contrario sulla richiesta di permesso di costruire. Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con istanza in data 2 maggio 2014 ricorrenti hanno chiesto al Comune il rilascio di concessione edilizia per realizzare un intervento a carattere ricettivo (turistico-alberghiero) per complessivi sei edifici; b) a seguito di articolate vicende, il Comune ha negato il titolo edilizio con provvedimento n. 0001125 in data 22 gennaio 2021, sulla base del parere espresso con nota n. 0001022 in data 20 gennaio 2021 dal responsabile dell'Area Urbanistica; c) in tale parere si afferma che il progetto non può prescindere dalla preliminare presentazione di un piano particolareggiato attuativo, posto che il punto 10.3.6 (Zona DT) delle norme tecniche di attuazione prevede che "in tali aree è consentita, in generale subordinatamente all'approvazione di un piano esecutivo mediante intervento diretto sui lotti già urbanizzati, la realizzazione di strutture turistico-alberghiere, quali alberghi, pensioni, ristoranti, etc."; d) nell'atto si afferma, altresì, che dalla divisione in data 4 dicembre 2013 risulta chiaramente che, a seguito del frazionamento catastale dell'area, si sarebbe dovuto presentare un piano di lottizzazione per realizzare quanto in oggetto; e) in buona sostanza, l'area in questione è stata ritenuta non urbanizzata e insuscettibile di interventi diretti. Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l'Amministrazione ha omesso l'invio della prescritta comunicazione di avvio del procedimento e non ha esaminato le osservazioni che sono state poi rassegnate con nota in data 22 febbraio 2021; b) la necessità di un preventivo piano esecutivo costituisce un argomento già ritenuto superato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40/2008, come risulta dall'accordo transattivo in data 29 maggio 2008; c) esso non era stato posto a fondamento del diniego di cui al provvedimento n. 0003422 in data 26 febbraio 2015, impugnato dalla ricorrente con ricorso n. 702/2015 (poi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse); d) occorre anche tener conto del nulla-osta di cui alla nota n. 0005470 in data 25 marzo 2019, che è stato reso affermandosi che l'intervento risultava conforme allo strumento urbanistico vigente; e) gli interessati, a seguito del nulla-osta di cui si è detto, avevano manifestato la loro disponibilità all'Amministrazione e richiesto al Tribunale di definire il citato giudizio n. 702/2015 nei termini contemplati da tale provvedimento, sicché, con sentenza n. 2518/2019, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; f) appare, quindi, chiaro che negli interessati si era ingenerato il più che legittimo e convinto affidamento secondo cui, curata l'integrazione documentale richiesta con nota n. 20727 in data 18 dicembre 2014, sarebbe stato rilasciato il permesso di costruire; g) i provvedimenti impugnati appaiono contraddittori rispetto al nulla-osta n. 0005470/2019, nonché rispetto alla deliberazione consiliare n. 40/2008 e all'accordo transattivo in data 29 maggio 2008, i quali attestavano la portata "intermedia" dell'urbanizzazione dell'area ed escludevano la necessità di un preventivo piano esecutivo; h) occorre anche aggiungere che i ricorrenti sono stati indotti a rinunciare a qualsivoglia pretesa risarcitoria in occasione della richiesta di definizione del giudizio n. 701/2015 con una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese di lite; i) come già indicato, il punto 10.3.6 delle Norme Tecniche di Attuazione prevede che nelle aree della zona DT è consentita, in generale subordinatamente all'approvazione del piano esecutivo o mediante intervento diretto sui lotti già urbanizzati, la realizzazione di strutture ricettive turistico-alberghiere; l) nel caso in esame viene in rilievo una urbanizzazione così detta "intermedia", come risulta dalla relazione in data 7 marzo 2007 del progettista del Piano Regolatore Generale e dall'ordinanza n. 1658/2007 di questo Tribunale; m) la società dante causa degli odierni ricorrenti aveva assunto all'epoca l'obbligo di completare l'urbanizzazione dell'area con la realizzazione della strada di Piano Regolatore Generale da cedere gratuitamente al Comune e identico impegno hanno assunto gli odierni ricorrenti. Comune di (omissis): a) il provvedimento dell'Amministrazione era dovuto e necessitato, sicché l'eventuale partecipazione dei ricorrenti al procedimento non avrebbe potuto influire sul contenuto dispositivo dell'atto; b) gli interessati, ad ogni buon conto, hanno partecipato in maniera intensa e costante al procedimento in questione; c) la circostanza che in passato si siano tentate soluzioni transattive per la realizzazione di un diverso progetto edilizio non comporta che il nuovo intervento possa o debba essere assentito; c) in passato era stata prevista la realizzazione di un solo corpo di fabbrica su un unico lotto catastale, mentre i ricorrenti hanno presentato un progetto per realizzare sei edifici a destinazione ricettiva su lotti diversi a seguito di frazionamento, non sussistendo, quindi, alcun affidamento legittimo da tutelare; d) il progetto attuale determina, rispetto al precedente, un maggior carico urbanistico e le Norme Tecniche di Attuazione consentono l'intervento diretto solo su lotti già urbanizzati, non potendo ritenersi tali i lotti in cui è presente solo parte della rete viaria e le condutture di energia elettrica e telefonica, richiedendosi, ai fini della completa urbanizzazione, servizi che non sono ancora presenti nei lotti di proprietà dei ricorrenti; e) il Comune teme, piuttosto, che il frazionamento dell'unica particella possa dar luogo ad una lottizzazione abusiva. Con ordinanza n. 190/2021 in data 14 aprile 2021 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati, osservando che il ricorso presentava elementi di fondatezza quantomeno con riferimento al dedotto vizio di violazione delle garanzie partecipative. Mediante motivi aggiunti i ricorrenti, chiedendo anche il risarcimento del danno, hanno impugnato: a) il provvedimento n. 19650 in data 23-24 dicembre 2021 con cui il Comune ha nuovamente negato la richiesta di permesso di costruire; b) la nota n. 0019652 in data 24 dicembre 2021; c) ove occorra, la nota n. 0017954 in data 29 novembre 2021. Il contenuto delle censure di cui ai motivi aggiunti può sintetizzarsi come segue: a) sussiste, in primo luogo, il vizio di illegittimità derivata in relazione alle doglianze già esposte in seno al ricorso introduttivo; b) nell'incontro in data 3 settembre 2021 il responsabile del SUAP si era riservato di valutare il contenuto della nota in data 18 dicembre 2014 con cui l'Area Tecnica del Comune aveva comunicato agli interessati che, a seguito di un tavolo tecnico con il responsabile del SUAP, si era giunti alla determinazione che nulla ostava al proseguimento dell'iter relativo al rilascio del permesso di costruire; c) lo stesso responsabile del SUAP aveva, quindi, deciso che il procedimento sarebbe proseguito con una nuova convocazione delle parti, la quale, invece, non è stata disposta, nonostante fosse stata sollecitata dal legale degli interessati, dovendosi aggiungere che il responsabile del SUAP si è astenuto dal compiere ogni valutazione in ordine alla menzionata nota in data 18 dicembre 2014; d) risultano, pertanto, violate le garanzie partecipative, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 10, primo comma, lettera b, della legge n. 241/1990; e) quanto al merito del provvedimento, occorre osservare che la compiuta urbanizzazione dell'area richiedeva soltanto la costruzione della strada prevista dal Piano Regolatore Generale e che l'area stessa è inserita in zona DT, destinata alla realizzazione di strutture turistico-alberghiere, consentita in generale subordinatamente all'approvazione di un piano esecutivo o mediante intervento diretto su lotti già urbanizzati; f) si rileva, in particolare, che la zona di interesse è dotata di infrastrutture viarie, di condotta fognaria, di reti elettriche, di acqua potabile, di gas e di telefono e che la sostanziale congruità del grado di urbanizzazione era stata affermata dallo stesso progettista del Piano Regolatore Generale con nota in data 7 marzo 2007 e dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 40 del 16 aprile 2008; g) inoltre, dal tavolo tecnico svoltosi presso il SUAP era emerso che nulla ostava al proseguimento dell'iter relativo al rilascio della concessione edilizia; h) non risponde al vero, inoltre, che il provvedimento di diniego si fondi anche sulla mancata produzione delle integrazioni documentali richieste dall'Amministrazione; i) deve anche considerarsi che con provvedimento n. 5470 in data 25 marzo 2019 era stato rilasciato il nulla-osta al permesso di costruire, constatandosi che l'intervento risultava conforme allo strumento urbanistico vigente, e che a seguito di tale atto era stata presentata la documentazione richiesta con nota n. 20727/2014; l) non vale opporre che cinque dei sei edifici non sono accessibili dalla sede viaria comunale e non siano serviti da alcuna infrastruttura di rete, posto che il progetto documentava l'accesso a tutti gli edifici, garantito dal prolungamento della Via (omissis) e della Via (omissis), che gli interessati si erano impegnati a realizzare; m) quanto all'ipotesi di lottizzazione abusiva, il frazionamento dell'area era stato depositato al Comune in data 17 ottobre 2013, senza che l'Amministrazione avesse mai sollevato questioni di sorta, e in seguito presso l'Ufficio del Territorio di Catania in data 28 ottobre 2013; n) l'assegnazione delle particelle è intervenuta con atto in data 4 dicembre 2013, con cui gli interessati sono rientrati nella titolarità dei terreni all'epoca individualmente apportati dalla società dante causa; o) il progetto presentato prevedeva, altresì, un nuovo impianto di illuminazione pubblica, la predisposizione di cavidotti per linee telefoniche e per la condotta idrica, nonché per il sistema di smaltimento delle acque piovane, con allaccio ai collettori comunali già esistenti; o) il Comune ha anche osservato che, nell'apporre il visto sul frazionamento, gli interessati erano stati informati, con nota n. 3764 in data 17 ottobre 2013, quanto al fatto che non poteva prescindersi dalla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, ma la circostanza non ha costituito oggetto del contraddittorio procedimentale e risulta comunque superata dalle successive determinazioni assunte dagli uffici dell'Amministrazione; p) analoghe considerazioni devono essere rassegnate con riferimento al rilievo secondo cui uno dei ricorrenti, con nota n. 20162 in data 16 dicembre 2013, avrebbe avanzato una richiesta dal contenuto controverso, in relazione alla quale l'Area Tecnica aveva sollecitato chiarimenti con nota in data 8 gennaio 2014, in assenza dei quali la pratica doveva intendersi archiviata; q) a differenza di quanto ritenuto dal Comune, il certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di divisione in data 4 dicembre 2013 non escludeva una diversa interpretazione e applicazione del punto 10.3.6 delle Norme Tecniche di Attuazione e, quindi, la possibilità di edificare nell'area con interventi diretti. Con memoria in data 21 febbraio 2022 il Comune, nel ribadire in larga misura le difese già svolte, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) come rappresentato nella comunicazione n. 17954 in data 29 novembre 2021, l'area in questione è sprovvista di un congruo e soddisfacente livello di urbanizzazione primaria e secondaria e taluni lotti non sono raggiungibili dalla rete viaria pubblica, essendo, quindi, necessario che i privati realizzino la relativa viabilità ; b) il più recente provvedimento in data 24 dicembre 2021 ha ulteriormente chiarito la situazione di fatto, anche con riferimento all'esigenza di evitare ulteriori lottizzazioni abusive nella zona; c) il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione della situazione di fatto e degli interessi coinvolti nel procedimento; d) la zona si presenta priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria: mancano gli allacci per la rete elettrica, per l'acqua potabile, per il gas, la fognatura, la rete telefonica e l'assetto viario è assente, come risulta dalla nota n. 17954 in data 29 novembre 2021; e) il deposito del frazionamento presso l'Agenzia del Territorio è un atto dovuto, privo di valenza urbanistica, e lo stesso va osservato in relazione al deposito del frazionamento presso il Comune, atteso che la lottizzazione si verifica, non a seguito del frazionamento, ma in forza dell'utilizzazione dei terreni a fini edificatori; f) il deposito di un frazionamento non equivale all'ammissione incondizionata della lottizzazione da parte dell'ente; g) il certificato di destinazione urbanistica rende noto le possibilità di utilizzo del terreno e nessun affidamento può, quindi, insorgere nel soggetto il quale confidi che si possa giungere in via interpretativa ad un particolare esito del procedimento; h) la deliberazione di Giunta n. 40/2008 non è decisiva, in quanto la potestà urbanistica è assegnata al Consiglio Comunale sotto il versante pianificatorio e alla dirigenza amministrativa per la parte gestionale. Con memoria in data 23 febbraio 2022 i ricorrenti hanno ribadito e ulteriormente precisato le loro difese anche alla luce delle deduzioni avversaria. Con memoria in data 9 gennaio 2023 il Comune ha confermato le proprie conclusioni. Con ordinanza n. 518/2023 in data 20 febbraio 2023 il Tribunale ha disposto verificazione: Il verificatore, previa ricognizione dei luoghi, dovrà accertare, sulla base degli atti che sono stati depositati e di altra eventuale documentazione da acquisire presso il Comune di (omissis): 1) quale sia il livello di urbanizzazione dell'area in questione ossia se quest'ultima sia provvista o meno di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quali esse siano (in particolare, il verificatore dovrà accertare se siano presenti in loco la rete elettrica, per l'acqua potabile, per il gas, la fognatura, la rete telefonica - e occorra eventualmente solo procedere agli allacci a tali reti degli immobili che si intendono realizzare - nonché quale sia l'assetto viario attuale e quello necessario, anche al fine di consentire l'accesso alla viabilità pubblica degli edifici che si intendono realizzare); 2) se per l'intervento richiesto risulti o meno necessario sotto il profilo tecnico-urbanistico l'adozione di un piano attuativo che consenta l'adeguata infrastrutturazione dell'area. La relazione di verificazione è stata depositata e contiene le seguenti conclusioni: "1. Sono presenti, nell'area in trattazione, opere di urbanizzazione primaria consistenti in: rete elettrica, condotta di acqua, rete gas e adeguato sistema fognario oltre alla rete telefonica e di pubblica illuminazione. L'utilizzo di detti servizi necessita solo della procedura di allaccio agli immobili che si intendono realizzare. L'assetto viario attuale è garantito dalle Vie (omissis), (omissis) e, occorrendo, anche Via (omissis); mentre si ritiene necessario, anche al fine di consentire l'accesso diretto alla viabilità pubblica degli edifici in progetto, la realizzazione della strada di PRG indicata nella fig. 1, che completa il circuito viario di accesso pubblico al terreno oggetto della proposta edificazione. 2. Non sono in atto presenti opere di urbanizzazione secondaria nelle vicinanze dell'area in esame. 3. Per l'intervento richiesto dalla ditta Ma. ed altri, non risulta necessario, sotto il profilo tecnico-urbanistico, l'adozione di un piano attuativo che consenta l'adeguata infrastrutturazione dell'area a condizione che venga dato effettivo corso a tipologie di accordi transattivi tra le parti, o atti di uguale valore giuridico e comunque a condizione che venga realizzata, anche su iniziativa pubblica, la strada prevista nella programmazione urbanistica vigente che si estende sul lato sud del lotto oggetto della verificazione, intersecando le via (omissis) e (omissis), evidenziata in giallo nella fig. 3)". Il verificatore ha anche precisato quanto segue: "Si puntualizza infine che le determinazioni della presente relazione, formulate dallo scrivente verificatore, sono strettamente attinenti ai quesiti posti dall'Ecc.mo TAR richiedente e non entrano in merito all'attività istruttoria del competente Ufficio del Comune di (omissis), riguardante altri aspetti urbanistici analizzati nelle diverse fasi e con diverse proposte progettuali". Con memoria in data 23 luglio 2024 il Comune ha ribadito le proprie difese, precisando, in particolare, quanto segue: a) gli edifici da realizzare non presentano le caratteristiche proprie della struttura turistico-ricettiva, giacché, ad esempio: - non sono previsti spazi per cucine e spazi comuni di ristorazione; - alcuni degli edifici da realizzare non sono raggiungibili se non dopo la costruzione di una rete viaria; b) l'intervento mira a realizzare una vera e propria lottizzazione; c) la relazione di verificazione appare contraddittoria, poiché afferma che non è necessario il piano attuativo e al contempo richiede specifiche intese tra la parte privata e quella pubblica; c) devono essere realizzate le reti dei servizi pubblici e persino una strada, come riconosciuto dallo stesso verificatore. Con memoria in data 24 luglio 2024 i ricorrenti hanno ribadito le loro difese, precisando, in particolare, quanto segue: a) quanto alle opere di urbanizzazione secondaria, è appena il caso di sottolineare che le stesse non sono affatto indispensabili all'utilizzo immediato degli edifici e, infatti, l'art. 12 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il permesso di costruire è subordinato all'esistenza delle sole opere di urbanizzazione primaria; b) i ricorrenti si sono impegnati a realizzare, a proprie cure e spese, la strada prevista nella vigente programmazione urbanistica del Comune a sud del lotto di interesse. Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione. Occorre preliminarmente osservare che il presente giudizio concerne la realizzazione di sei distinte unità immobiliari e non già di un'unica struttura alberghiera. Tale circostanza incide parzialmente sul merito della controversia, dovendosi escludere l'integrale rilevanza dei riferimenti alla procedura che ha interessato il precedente progetto, la quale appare differente, appunto, sotto il profilo oggettivo e rispetto alla quale non può invocarsi continuità con il progetto di cui in questa sede si discute, sebbene - a certi fini - quanto accertato o disposto dall'Amministrazione in relazione alla prima procedura possa e debba ritenersi conducente. Va anche precisato che la questione relativa all'effettiva intenzione dei ricorrenti di realizzare sei edifici da destinare ad uso abitativo, nonostante la zonizzazione vigente nell'area preveda una destinazione turistico-alberghiera, esula dal thema decidendum del presente giudizio, il quale non può che riferirsi al contenuto degli atti formali (e provvedimentali) adottati dall'Amministrazione e non su eventuali e non dichiarati propositi dei ricorrenti. Ciò precisato, vanno condivise le osservazioni del Comune intimato in ordine all'irrilevanza del deposito dell'atto di frazionamento presso l'Ufficio del Territorio, avendo tale adempimento finalità puramente fiscali e catastali, mentre esso non assume rilevanza alcuna dal punto di vista urbanistico-edilizio. Analogamente, la presentazione del frazionamento al Comune non può certo fondare un diritto al rilascio del titolo edilizio richiesto, essendo evidente che la conformità urbanistica e la legittimità edilizia debbano essere valutate sulla base degli strumenti urbanistici vigenti e non sulla mera esistenza di atti patrimoniali o catastali. Per quanto attiene allo stato dell'urbanizzazione dell'area, come risulta da quanto già esposto, essa era stata qualificata come "intermedia" tanto in sede cautelare dal Tribunale quanto dalla stessa Amministrazione, benché con riferimento ad un progetto diverso da quello attuale (ma a questi specifici fini la circostanza che i due progetti siano diversi appare irrilevante). Tale qualificazione risulta anche corroborata dalla relazione del progettista del Piano Regolatore Generale in data 7 marzo 2007. Come, poi, affermato dal verificatore nominato dal Tribunale, sotto il profilo dell'urbanizzazione primaria, residua nell'area una sola criticità relativa alla strada prevista nella pianificazione urbanistica vigente, la quale dovrebbe estendersi sul lato sud del lotto oggetto della controversia, intersecando le vie (omissis) e (omissis). Alla luce di quanto esposto, le ragioni dei ricorrenti appaiono sostanzialmente fondate. Ciò in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal Comune, non appare necessario nel caso di specie un vero e proprio piano attuativo (completo), essendo sufficiente uno strumento che contempli specificamente ed esclusivamente la realizzazione della strada a carico degli interessati (i quali hanno già manifestato espressamente l'intenzione di accollarsi tale onere), come, ad esempio, un accordo puntuale tra Comune e privati volto alla realizzazione dell'infrastruttura viaria, risolvendosi in tal modo l'unica carenza che è stata rilevata per quanto attiene all'urbanizzazione primaria. Tanto premesso, il ricorso introduttivo appare improcedibile, essendo stato superato dagli eventi successivi e, in particolare, dall'adozione dell'atto impugnato con i motivi aggiunti. Quest'ultimo atto deve essere, invece, annullato per le ragioni esposte, ciò da cui consegue l'obbligo per il Comune di riesaminare la vicenda, tenendo conto che l'unico elemento di urbanizzazione primaria mancante riguarda la strada di cui si è detto. In tale circostanza, comunque, il Comune potrà valutare, sulla base di dati obiettivi, la questione - sollevata dall'Amministrazione in corso di giudizio - secondo cui l'intervento in questione presenterebbe caratteristiche residenziali, come potrebbe desumersi dall'assenza di spazi destinati a cucine o aree comuni per la ristorazione (circostanza estranea - si ripete - allo specifico oggetto della presente controversia e, tra l'altro, neppure documentalmente provata in questa sede, sebbene essa non sia stata oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti) e fatta, altresì, salva l'ulteriore valutazione del Comune in merito alla nozione di "destinazione turistico-ricettiva", di per sé ampia e, in ipotesi, idonea a comprendere, non soltanto le vere e proprie strutture alberghiere, ma anche forme alternative di ospitalità, quali i bed& breakfast e gli affittacamere, che non necessariamente richiedono la presenza di veri e propri spazi per la ristorazione collettiva. D'altronde, nella nota n. 17954 del 29 novembre 2021 (impugnata con i motivi aggiunti) il Comune intimato si è espressamente riservato di verificare tale aspetto della questione. In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolto quanto all'impugnazione del provvedimento n. 19650 in data 23-24 dicembre 2021 con cui il Comune ha nuovamente negato la richiesta di permesso di costruire, mentre va dichiarato inammissibile quanto all'impugnazione (tuzioristica) della nota n. 0019652 in data 24 dicembre 2021 e della nota n. 0017954 in data 29 novembre 2021, in quanto tali atti presentano natura endoprocedimentale. La domanda risarcitoria, formulata in seno al ricorso introduttivo e reiterata in occasione dei motivi aggiunti, va, invece, respinta, in quanto sfornita di puntuale allegazione e di prova. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca e quelle relative alla disposta verificazione, che saranno liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, ma con vincolo di solidarietà . P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; 2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti quanto all'impugnazione del provvedimento del Comune intimato n. 19650 in data 23-24 dicembre 2021 e lo dichiara inammissibile quanto all'impugnazione della nota n. 0019652 in data 24 dicembre 2021 e della nota n. 0017954 in data 29 novembre 2021; 3) rigetta la domanda risarcitoria; 4) compensa fra le parti le spese di giudizio e pone a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, ma con vincolo di solidarietà, gli oneri relativi alla disposta verificazione, che saranno liquidati con separato decreto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Daniele Burzichelli - Presidente, Estensore Alfredo Giuseppe Allegretta - Consigliere Agata Gabriella Caudullo - Primo Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 837 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Ai., con domicilio fisico eletto presso il suo studio in (...), via (...) e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via (...); per l'annullamento - del decreto prefettizio del 25/3/2021, notificato all'interessato in data 29/3/2021, nella parte in cui dispone la revisione della patente di guida; - del decreto prefettizio del 12/4/2021, notificato all'interessato in data 12/4/2021, con cui è stata reiterata la revisione della patente di guida, ai sensi dell'art. 128 c.d.s., con conseguente ordine di sottoposizione a visita presso la commissione medica locale, ai sensi dell'art. 119, comma 4 c.d.s.; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. (novellato dall'art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con ricorso notificato e depositato in data 22 maggio 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue. Con decreto 25 marzo 2021, prot. usc. 14342, il Prefetto di -OMISSIS- ha decretato la sospensione cautelare della patente di guida per un anno, dal 19 marzo 2021 (momento del ritiro materiale), e ha ordinato al ricorrente di sottoporsi a visita medica, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del codice della strada entro 60 giorni, oltre a disporre la revisione della stessa patente. Avverso detto provvedimento (nonché avverso il decreto di sequestro del veicolo) il deducente ha proposto opposizione, ex art. 6 d.lgs. 150/2011, avanti al Giudice di Pace di Barrafranca, spiegando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati; il Giudice adito ha accolto l'istanza, con decreto inaudita altera parte del 7 aprile 2021 e contestuale decreto di fissazione dell'udienza di discussione, di talché la Prefettura di -OMISSIS- ha restituito il titolo di guida (e il veicolo) al legittimo proprietario. Dopo aver richiamato i motivi della proposta opposizione, il ricorrente ha rappresentato di essersi rivolto al difensore per comprendere le motivazioni del ritiro della patente e di aver appreso, in tale occasione, delle gravi conseguenze cui era andato incontro. Il ricorrente ha dunque evidenziato di essersi recato, accompagnato dai familiari, presso un laboratorio di -OMISSIS- per documentare l'eventuale assunzione di droghe e/o alcool e di essersi sottoposto ad accertamenti sanitari, intorno alle ore 16:30 del 19 marzo 2021, accertamenti che hanno dato esito negativo, come da certificazione prodotta. Nella serata del 19 marzo 2021 il ricorrente è stato convocato presso la Stazione dei Carabinieri di Barrafranca per la redazione e contestazione del verbale di sequestro del veicolo. Nonostante la sospensione del provvedimento prefettizio del 25 marzo 2021, disposto dal Giudice di Pace di Barrafranca, con decreto del 7 aprile 2021 la Prefettura di -OMISSIS- ha emesso, contestualmente alla restituzione del titolo di guida (avvenuta in data 12 aprile 2021), altro provvedimento di revisione. L'esponente, con l'atto introduttivo del giudizio, ha avanzato le domande in epigrafe. 1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato. 1.2. Con ordinanza 30 giugno 2021, n. 383 è stata respinta la domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente. L'appello proposto dalla parte ricorrente avverso la predetta ordinanza è stato respinto (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 10 settembre 2021, n. 581). 1.3. In vista della celebrazione dell'udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato documenti. 1.4. All'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato possibili profili di improcedibilità del ricorso in ragione dell'esito favorevole della visita medica, come riferito, a richiesta, dal difensore della parte ricorrente e ha rilevato, altresì, possibili profili di inammissibilità parziale del ricorso con riferimento al primo provvedimento (del 25 marzo 2021) oggetto della domanda di annullamento, in quanto superato e sostituito dal secondo provvedimento impugnato (del 12 aprile 2021). Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile, mentre per la restante parte deve essere dichiarato improcedibile, come da avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. Ed invero: A) il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse nella parte in cui è stato avversato (con riferimento alla disposta la revisione della patente di guida) il decreto prefettizio 25 marzo 2021, prot. n. 0011833. Ed invero, il citato decreto prefettizio risulta essere stato "superato", in quanto sostituito, dal successivo decreto prefettizio del 12 aprile 2021, prot. n. 0014342 che ha disposto la revisione della patente di guida (obbligo del deducente di sottoporsi a visita medica collegiale), dopo aver dato atto della sospensione del precedente decreto prefettizio 25 marzo 2021, prot. n. 0011833, giusta ordinanza 8 aprile 2021 del Giudice di Pace di Barrafranca. In conclusione, deve essere dichiarata inammissibile per originaria carenza di interesse la domanda di annullamento proposta dal deducente avverso il provvedimento (decreto prefettizio 25 marzo 2021, prot. n. 0011833) che, prima dell'instaurazione del giudizio, è stato superato e sostituito dal successivo provvedimento (decreto prefettizio del 12 aprile 2021, prot. n. 0014342), dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del privato e, come tale, idoneo a rendere priva di utilità la pronuncia sull'impugnativa proposta avverso il precedente provvedimento. B) quanto all'impugnazione del decreto prefettizio del 12 aprile 2021, prot. n. 0014342, il Collegio ritiene la stessa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'esito favorevole della visita medica, come riferito a richiesta del Collegio dal difensore della parte ricorrente. Ed invero, il difensore del deducente ha rappresentato l'avvenuto positivo superamento della visita medica, sicché non residua alcun interesse alla decisione del ricorso in parte qua. 2. In ogni caso, il Collegio ritiene l'impugnazione infondata (e ciò consente, comunque, di tralasciare l'esame dell'eccezione frapposta dall'Amministrazione resistente); ed invero: - il primo motivo - con il quale il deducente ha lamentato, in sintesi, la violazione delle garanzie partecipative, il difetto istruttorio e di motivazione - si rivela privo di base in quanto l'istituto della revisione della patente di cui all'art. 128 del codice della strada costituisce un provvedimento amministrativo, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale non avente natura di sanzione amministrativa, sia pure accessoria, rappresentando, invece, un provvedimento di natura essenzialmente cautelare. Secondo l'indirizzo ampiamente condiviso della giurisprudenza amministrativa, il provvedimento è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento (a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126-bis, d.lgs. n. 285 del 1992) non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica; in particolare, si tratta di una misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua inidoneità psico-fisica alla guida. L'Amministrazione può dunque legittimamente disporre la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento di guida tenuto dal conducente del veicolo ingeneri un mero dubbio, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti. L'applicazione della misura non è nemmeno subordinata all'accertamento di una pluralità di violazioni nei confronti del medesimo soggetto, potendo anche una sola violazione, purché connotata da una gravità tale da suscitare il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità, giustificare la richiesta di un nuovo esame di idoneità alla guida. La giurisprudenza prevalente ha ritenuto, infatti, che il provvedimento di revisione può essere disposto dall'Autorità amministrativa anche a fronte di un singolo sinistro stradale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n. 9788). Inoltre, il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida risponde a finalità cautelari che consentono la deroga ai meccanismi di partecipazione al procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 7 ottobre 2022, n. 1558); - anche il secondo motivo - con il quale il deducente ha lamentato, in sintesi, la violazione dell'obbligo di motivazione - si rivela privo di base, non risultando necessaria, nel caso in esame, una motivazione particolarmente ampia e diffusa, imponendo la contestata misura l'onere di effettuare una visita medica per dimostrare la propria idoneità, con un sacrificio proporzionato al prevalente interesse pubblico ad un effettivo accertamento dei requisiti psico-fisici in capo ai titolari di patente di guida, a tutela non solo della collettività intera, ma dello stesso guidatore (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2023, n. 8415). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile, per originaria carenza di interesse, e per la restante parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse. 4. Le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti, stante la natura interpretativa delle questioni oggetto della vicenda contenziosa. 5. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale adito, con decreto 23 giugno 2021, n. 90, ha ammesso il deducente - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato. L'ammissione de qua va definitivamente disposta, a condizione che la parte ricorrente dimostri la permanenza delle richieste condizioni dall'anno 2020 fino al presente provvedimento (che definisce il giudizio), dovendosi pertanto rinviare l'eventuale liquidazione a successivo decreto. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte improcedibile. Spese compensate. Assegna alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per il deposito della documentazione utile ai fini della dimostrazione della permanenza delle condizioni stabilite per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei termini in motivazione. Demanda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficio finanziario competente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2-septies e 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Pancrazio Maria Savasta - Presidente Giovanni Giuseppe Antonio Dato - Primo Referendario, Estensore Antonino Scianna - Primo Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 988 del 2024, proposto da Ou. S.r.l., in relazione alla procedura CIG A02289D8BA, rappresentata e difesa dagli avvocati Mi.Gi., An.Cr. e An.Fi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Omissis e Co.Ti.Ec.So.Co. a r.l, non costituiti in giudizio; nei confronti Co. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Da.Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, (...); per l'annullamento degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nel ricorso incidentale. Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO La ricorrente ha impugnato: a) la determinazione del Comune di Omissis n. 422 in data 6 maggio 2024, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della Ou. S.r.l. dalla procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento - periodo 2023-2028" ed è stata aggiudicata la procedura in favore della Co. s.r.l.; d) il verbale n. 7 relativo alla seduta in data 3 aprile 2024, nella parte in cui la commissione ha ritenuto non congrua l’offerta proposta dalla Ou. s.r.l.; c) la lex specialis e, in particolare, il punto 30 del disciplinare nella parte in cui viene richiesta l’indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica. Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) per l’aggiudicazione della procedura di cui trattasi è stato previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; b) l’Amministrazione ha stimato il valore della concessione in € 141.750,00 annui e l’art. 30 del disciplinare stabiliva che l’offerta economica dovesse contenere, oltre alle percentuali di rialzo sul canone e di aggio sugli incassi eccedenti l’introito annuo presunto, anche l’indicazione dei costi della manodopera, con predisposizione a tal fine di un modello allegato agli atti di gara; b) la ricorrente si è collocata prima in graduatoria, con un punteggio totale di 81,7801, come risulta dal verbale n. 6 della seduta in data 29 gennaio 2024, con un rialzo sul canone di concessione del 66,630% e un aggio percentuale sugli incassi eccedenti gli introiti annui presunti pari al 23,32%, indicando al contempo un costo della manodopera di € 80.000,00; c) il responsabile unico del procedimento ha avviato la verifica dell’anomalia e in data 13 febbraio 2024 la ricorrente ha inoltrato i propri chiarimenti, rappresentando che i costi del servizio sarebbero stati abbondantemente coperti dagli incassi di gestione, presuntivamente calcolati in € 201.600,00; d) con nota in data 27 febbraio 2024 la società ha integrato i precedenti chiarimenti, avendo per errore indicato precedentemente un canone di € 35.000,00 a fronte del canone effettivamente offerto pari a € 58.320,00 e chiarendo che l’offerta era comunque sostenibile anche tenendo conto dell’incasso presunto dal capitolato speciale (€ 141.750,00), oltre gli incassi derivanti dalle contravvenzioni elevate; e) nella seduta del 3 aprile 2024 la commissione ha ritenuto la non congruità dell’offerta proposta, affermando in particolare quanto segue: - la ricorrente aveva modificato l’importo dei costi della manodopera; - l’aggio del 23,32% era stato calcolato erroneamente; - non spettavano al concessionario gli introiti derivanti dai verbali di accertamento; f) la commissione ha ritenuto che la somma dei costi quantificati in € 107.000,00 e del canone di concessione pari a € 58.320,00 non sarebbero coperti dagli incassi presuntivamente stimati nel capitolato (€ 141.750,00), determinandosi una perdita di € 24.370,00; g) con successiva determinazione n. 422 del 6 maggio 2024 il responsabile unico del procedimento ha, quindi, disposto l’esclusione della società dalla procedura, aggiudicando il servizio in favore della seconda classificata. Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) viene in rilievo nella specie una concessione di servizi, come risulta dal tenore letterale della lex specialis e dall’art. 177 del decreto legislativo n. 36/2023, il quale individua l’elemento distintivo della concessione di servizi nel "trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi"; b) nella specie, invero, non vi è dubbio che grava sul soggetto aggiudicatario il rischio operativo della gestione; c) l’art. 176 del decreto legislativo n. 36/2023 non richiama le disposizioni in materia di appalti, demandando la regolamentazione delle procedure di affidamento e della successiva fase di esecuzione dei contratti di concessione esclusivamente agli artt. 176-195; d) d’altronde, anche nel vigore della previgente disciplina la giurisprudenza aveva escluso l’obbligo di dichiarare il costo della mano d’opera nel caso di concessione di servizi; e) neppure può trovare applicazione la disciplina relativa alla verifica dell’anomalia dell’offerta, avuto riguardo a quanto previso dall’art. 185, quinto comma, del decreto legislativo n. 36/2023 ("prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice" - non il responsabile unico del procedimento - "verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario"); f) nel caso in esame la commissione, come si evince dal verbale n. 6 della seduta in data 29 gennaio 2024, aveva valutato le offerte economiche, implicitamente confermando la loro sostenibilità e adeguatezza e proponendo l’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente; g) in ogni caso, il giudizio di non congruità espresso dalla stazione appaltante è il frutto di un errore, consistente nel considerare l’affidamento in questione come relativo ad un appalto, anziché ad una concessione di servizi; h) quanto alla contestata modifica dei costi della manodopera, deve ribadirsi che in materia di concessioni non è prevista alcun sanzione escludente per tale omissione; i) in ordine al calcolo dell’aggio, trattasi di una svista immediatamente percepibile; l) gli introiti derivanti dai verbali di accertamento sono, poi, espressamente contemplati in capitolato; m) inoltre, la stazione appaltante ha ritenuto l’offerta in perdita sulla base di un calcolo errato, in quanto i costi quantificati non corrispondono a quelli rappresentati dalla ricorrente nei propri chiarimenti e i ricavi sono stati calcolati in maniera statica, senza considerare che la loro stima in base alla lex specialis (€ 141.750,00) era semplicemente presuntiva, tantoché la società ha previsto una stima maggiore pari a € 201.600,00 (non presa in considerazione dall’Amministrazione); La Co. S.r.l ha proposto ricorso incidentale, contestando la mancata esclusione della ricorrente in via principale e osservando, in sintesi, quanto segue: a) il bando (punto 16) prevedeva quale requisito di capacità economica e finanziaria un "fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto della concessione, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € 350.000,00"; b) nello stesso punto 16 veniva precisato che, ai fini dei requisiti tecnico-operativi, occorreva dimostrare la gestione "negli ultimi tre anni e per almeno un anno (di) un servizio analogo, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, senza che il servizio" avesse "dato luogo a contestazioni da parte dei committenti"; c) il punto 19 del bando contemplava la disciplina dell’avvalimento in pedissequa coerenza con le previsioni normative, precisando che nel contratto di avvalimento si sarebbero dovuto indicare le risorse strumentali ed umane oggetto di prestito e che l’ausiliaria avrebbe dovuto rendere alla stazione appaltante le dichiarazioni previste in base alla legge; d) il disciplinare conteneva identiche previsioni; e) la ricorrente in via principale ha dichiarato che avrebbe fatto ricorso all’avvalimento e in una dichiarazione ad hoc ha specificato che l’ausiliaria sarebbe stata Ca. S.r.l., la quale prestato alla ricorrente in via principale sia il requisito di fatturato che quello tecnico-operativo; f) Ca. S.r.l. ha presentato il proprio DGUE, ove però non sono indicate o dichiarate le esperienze alla base dell’avvalimento, né è presente alcun impegno nei confronti dell’Amministrazione; g) nell’atto negoziale si precisa che oggetto dello stesso sono sia il requisito tecnico-operativo che quello economico-finanziario, ma non sono indicate le risorse strumentali ed umane oggetto di prestito, sicché il contratto è nullo per indeterminatezza dell’oggetto; h) nella sostanza, l’avvalimento in questione si risolve in un prestito cartolare relativo al certificato della Camera di Commercio, del certificato unico e del certificato di regolare esecuzione; i) il contratto fa, inoltre, riferimento alle dichiarazioni di legge da rendere alla stazione appaltante, ma nulla di ciò si rinviene nella documentazione di gara; l) l’art. art. 6 dell’accordo contempla, poi, una serie di condizioni a cui l’avvalimento è subordinato: in particolare, l’ausiliaria si riserva il diritto di revocare l’avvalimento, il diritto di previo pagamento delle risorse oggetto di prestito prima della loro messa a disposizione, nonché di esonero da ogni responsabilità nel caso di decisione dell’Amministrazione di non riconoscere valore al negozio; m) il contratto è, quindi, condizionato. Con memoria in data 25 giugno 2024 la ricorrente in via incidentale ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) in contrasto con le lamentate lacune della legge di gara, Ou. S.r.l. è stata in grado di formulare un’offerta puntuale; b) la commissione ha correttamente ritenuto non affidabile l’offerta della società, come analiticamente argomentato nella memoria; c) in particolare, la commissione di gara ha evidenziato che: - l’aggio non era stato correttamente calcolato; - i costi del personale erano stati abbattuti della metà, senza considerare gli impiegati estivi e senza alcuna spiegazione al riguardo; - con la nota di autocorrezione - pervenuta oltre il termine assegnato - erano state apportate modifiche all’importo del canone, ma erano rimaste ferme le criticità relative al costo del personale ed all’aggio sulle multe; d) è risultata una perdita annua pari ad € 24.370,50; e) la ricorrente in via incidentale non ha fornito elementi di prova a conforto dei dati dalla stessa indicati; f) la censura con cui si lamenta l’erroneo ricorso alla verifica di anomalia dell’offerta è inammissibile poiché in contrasto con il comportamento procedimentale della ricorrente in via principale (nemo potest venire contra factum proprium); g) già nel regime previgente, ad ogni buon conto, la giurisprudenza aveva affermato che gli istituti collegati alla verifica della qualità e della affidabilità delle prestazioni in materia di contratti pubblici fossero espressione di principi trasversali ad appalti e concessioni; h) allo stesso modo è del tutto legittima la richiesta di indicazione dei costi della manodopera; i) avere dimezzato il costo del personale non è un comportamento coerente con la garanzia dei livelli minimi salariali e tale aspetto poteva e doveva essere verificato dalla stazione appaltante; l) la ricorrente in via principale ha riconosciuto di non aver considerato il personale aggiuntivo, oggetto di una specifica miglioria; m) la commissione non ha mai verificato l’adeguatezza dell’offerta economica dei concorrenti; n) la verifica è stata disposta dal responsabile unico del procedimento e in alcun modo tale controllo, effettuato congiuntamente alla commissione, può ritenersi irrituale o non dovuto; o) ad ogni buon conto, la censura è inammissibile, in quanto volta a sollecitare un sindacato sostitutivo delle scelte discrezionali effettuate dall’Amministrazione; p) costituisce jus receptum che risulta inammissibile la modifica di elementi essenziali e costitutivi dell’offerta; q) la commissione non ha escluso la compartecipazione al gettito delle multe, ma si è riferita ai costi della loro postalizzazione; r) l’individuazione dell’importo della commessa in € 201.600,00 è stata effettuata in modo del tutto apodittico. Con memoria in data 26 luglio 2024 la ricorrente in via principale, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) oggetto dell’impugnazione da parte di Ou. S.r.l. non è solo il provvedimento di esclusione e la contestuale aggiudicazione del servizio, bensì anche la lex specialis e, in particolare, il disciplinare di gara nella parte in cui è stata richiesta a pena di esclusione l’indicazione dei costi della manodopera all’interno dell’offerta economica a pena di esclusione; b) non vi è dubbio, quindi, che l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale proposto non esime il Collegio dalla valutazione sulla legittimità della legge di gara; c) con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale, si osserva come la giurisprudenza prevalente abbia chiarito che il contratto di avvalimento non deve necessariamente spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione, ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, risultando sufficiente che l'assetto negoziale consenta l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione; d) nell’avvalimento tecnico-operativo, è possibile prevedere l’impiego, non di un singolo elemento della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa); e) il contratto di avvalimento di cui si tratta appare assolutamente regolare, in quanto determinato nel suo oggetto, come risulta dal punto 1 dell’accordo, avendo l’impresa ausiliaria prestato l’intera unità produttiva operante nel settore oggetto di gara, mettendo quindi a disposizione il requisito "esperienziale" richiesto dalla lex specialis; f) come risulta dal punto 3 del contratto, è stato garantito incondizionatamente il requisito oggetto di avvalimento; g) il possesso dei requisiti speciali e generali è espressamente dichiarato nel DGUE di Ca. S.r.l.; h) ad ogni buon conto, l’art. 19 del disciplinare dispone, in relazione all’avvalimento, che è sanabile mediante soccorso istruttorio - e, quindi, anche mediante soccorso istruttorio processuale - l’omessa produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. Con memoria in data 31 luglio 2024 la ricorrente in via incidentale, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) il petitum del ricorso principale mira all’ottenimento della commessa e dall’impugnazione del disciplinare in parte qua non conseguirebbe la ripetizione della gara, essendo il relativo effetto limitato al solo sub-procedimento di valutazione dell’anomalia, che andrebbe ripetuto; b) il riferimento al rischio operativo traslato sul concessionario non può essere utilizzato per manipolare l’offerta; c) occorre, in particolare, osservare che la ricorrente in via principale non ha spiegato: - come intende remunerare le unità lavorative aggiuntive; - la ragione per cui pretende di incassare i costi della postalizzazione dei verbali ed il motivo per cui ritiene di non scomputare dai ricavi la percentuale da retrocedere al Comune; d) quanto al ricorso incidentale, Ou. S.r.l. non ha depositato alcun documento a sostegno delle proprie affermazioni; e) non è ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio per sanare il vizio di nullità del contratto di avvalimento; f) la natura condizionata del contratto di avvalimento non è stata sostanzialmente contestata; f) anche la controparte ammette che è mancata la dichiarazione relativa all’assunzione della responsabilità solidale verso la stazione appaltante e che è carente la dichiarazione sulla messa a disposizione dell’Amministrazione delle risorse oggetto di avvalimento; g) tale duplice omissione non è colmata dalla dichiarazione resa da Ca. S.r.l. nel DGUE in ordine al possesso dei requisiti, né dall’accettazione del contenuto della documentazione di gara; h) nemmeno il riferimento al soccorso istruttorio processuale coglie nel segno, in quanto già in questa sede Ou. avrebbe dovuto produrre la documentazione obiettivamente carente. Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione. Il Collegio osserva quanto segue. Occorre in primo luogo valutare la questione relativa alla legittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta nel contesto di una concessione di servizi. È opportuno chiarire che tale verifica, non solo è stata ritenuta ammissibile, ma è stata giudicata come opportuna, se non necessaria, dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Consiglio di Stato V, 7 aprile 2023, n. 3626; V, 24 maggio 2022, n. 4108; V, 1 dicembre 2022, n. 10567; VI, 7 maggio 2020, n. 2885; T.A.R. Campania, I, 28 maggio 2024, n. 116), la quale ha evidenziato il rilievo e l’importanza di tale accertamento anche nelle concessioni di servizi al fine di valutare l’effettiva sostenibilità economica delle offerte presentate. Sebbene se le pronunce citate si riferiscono a procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016, la Sezione ritiene che i principi ivi affermati mantengano la loro validità anche a seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023. Quest’ultimo (art. 185, quinto comma) stabilisce che "prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario". Ne consegue, quindi, che una verifica in ordine alla possibile anomalia dell’offerta vada effettuata anche nel caso di concessione di servizi. La norma dispone che l’adempimento debba essere assolto dalla commissione giudicatrice prima dell’assegnazione del punteggio, ma, ad avviso del Collegio, non può ritenersi che una verifica disposta successivamente, anche su impulso del responsabile unico del procedimento, comporti l’illegittimità dell'intero procedimento o della statuizione finale. Al riguardo appare essenziale sottolineare che, nel caso in esame, l’adempimento è stato sollecitato dal responsabile unico del procedimento ed espletato dalla commissione nella fase endoprocedimentale: erano stati, infatti, assegnati solo i punteggi, senza che fosse stata disposta l’aggiudicazione. In assenza di decisioni provvedimentali definitive, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia il potere di adottare misure necessarie per completare l’istruttoria, anche qualora tali misure fossero state temporaneamente omesse, e ciò in ossequio ai fondamentali principi che governano l’attività amministrativa e che sono contemplati dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990. Quanto alla disposta esclusione della ricorrente in via principale, deve osservarsi che la stazione appaltante ha ritenuto l’offerta anomala non per l’assenza dell’indicazione del costo della manodopera, ma sulla base di considerazioni diverse, ampie ed articolate. In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che l’offerta presentava modifiche significative nei costi, come la riduzione del costo del personale da € 80.000,00 a € 48.000,00, e l’intervenuta revisione dell’utile per un importo considerevole, pari a circa € 50.000,00. Tali aspetti non sono stati adeguatamente giustificati dalla ricorrente, come riscontrato dalla stazione appaltante. Soprattutto, la ricorrente in via principale ha indicato incassi (per € 201.600,00) nettamente superiori rispetto a quelli previsti dal capitolato, affermando genericamente che il dato risultava dalla pregressa gestione, senza però fornire alla stazione appaltante o a questo giudice probanti riscontri documentali in ordine a tale asserzione. Va, poi, precisato che, indipendentemente dall’obbligo di indicare il costo della manodopera in sede di offerta, non vi è alcun motivo per ritenere che, nella successiva fase di verifica dell’anomalia, sia inibito all’Amministrazione richiedere chiarimenti relativi a tale voce, poiché, diversamente, la funzione della verifica risulterebbe gravemente frustrata. Pertanto, sulla base delle considerazioni esposte, il Tribunale ritiene che il ricorso principale debba essere respinto nella parte in cui la ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura, risultando tale decisione congrua e non irragionevole. Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui con esso si contesta la disciplina di gara con riferimento alla prevista indicazione del costo della manodopera in sede di offerta, poiché tale previsione non ha arrecato alcuna lesione alla ricorrente, che non è stata esclusa, infatti, per non aver indicato tale voce di costo, ma in quanto l’offerta proposta è stata ritenuta non sostenibile. Il ricorso incidentale deve, conseguentemente, giudicarsi inammissibile per carenza di interesse. Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile il ricorso in via principale, secondo quanto indicato in motivazione; 2) dichiara inammissibile il ricorso incidentale; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore Gustavo Giovanni Rosario Cumin - Consigliere Cristina Consoli, Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Iv. Ra. e Gi. Ma. Au. Sc., con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Iv. Ra. in Catania, via (...); contro -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Re. e Ag. Da., con domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura d'Ateneo in Catania, P.zza (...); nei confronti -OMISSIS-, non costituita in giudizio; per l'annullamento e, comunque, per l'accertamento dell'illegittimità del verbale della commissione giudicatrice del -OMISSIS-, reso nell'ambito della procedura di selezione di cui al bando n. -OMISSIS- del Dipartimento di Scienze Geologiche dell'-OMISSIS-; per la dichiarazione di inefficacia/nullità del contratto stipulato tra la dott.ssa -OMISSIS- e l'-OMISSIS- in data -OMISSIS-, in esito alla selezione di cui al bando citato; per la condanna dell'-OMISSIS- a) al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura del corrispettivo che il ricorrente avrebbe percepito se nominato vincitore della selezione bandita o, in subordine, del danno da perdita di chance in pari misura o nella misura ritenuta equa dal decidente e b) al risarcimento del danno curriculare nella misura ritenuta equa dal decidente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'-OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. (novellato dall'art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con ricorso ex art. 11 cod. proc. amm. notificato (ovvero spedito per la notifica) in data 1 dicembre 2020 e depositato in data 29 dicembre 2020 il deducente ha rappresentato quanto segue. Con bando n. -OMISSIS- il Dipartimento di Scienze Geologiche dell'-OMISSIS- ha indetto una selezione al fine di individuare un esperto interessato ad instaurare un rapporto di collaborazione esterna (compenso pari a Euro 7.000,00), della durata di sei mesi, al fine di fornire un supporto tecnico nell'ambito delle attività di progettazione e realizzazione di un percorso didattico-esplicativo mineralogico-petrografico-vulcanologico comprendente una parte espositiva ed informatizzabile, per un totale di sei moduli espositivi, attività previste nel progetto "Un percorso espositivo e multimediale alla scoperta del patrimonio mussale siciliano: fossili, minerali e rocce vulcaniche", Legge 10 gennaio 2000, n. 6, DD 19 luglio 2010 n. 384. Requisiti di partecipazione, "da valere quali criteri di valutazione", erano i seguenti: laurea in Scienze geologiche o titolo equivalente, con votazione non inferiore a 105/110; dottorato di ricerca in discipline geologiche; esperienze documentate in ambito museale; conoscenza della sistematica di minerali e rocce. In data 28 aprile 2011 si è riunita la commissione giudicatrice della selezione de qua, la quale ha preso "visione dei plichi pervenuti...contenenti le domande e i documenti presentati dai candidati"; sono state presentate due domande, quella del ricorrente e quella della controinteressata. Dopo aver aperto le buste contenenti le domande - circostanza che si evince dall'impressione del timbro del protocollo sulle prime pagine delle domande di partecipazione - la commissione ha specificato i criteri di selezione previsti dal bando, valorizzando il voto di laurea e precisando quanto segue: l'esperienza in ambito museale doveva essere "di tipo istituzionale"; la conoscenza della sistematica di minerali e rocce doveva essere accertata attraverso la carriera scolastica, gli esami sostenuti, le attività tecnico-scientifiche svolte. La commissione ha quindi proceduto ad esaminare il profilo della dott.ssa -OMISSIS-, mettendo in rilievo: il voto di laurea (110/110); il superamento di 11 esami in materie pertinenti con l'attività oggetto di selezione; il titolo di dottore di ricerca; una non meglio individuata, generica "esperienza scientifica"; l'esperienza didattica nell'ambito di corsi IFTS e nella scuola media superiore; il possesso di patente ECDL; l'abilitazione alla professione di geo. Nell'esaminare la posizione del ricorrente, la commissione ha messo in rilievo: il voto di laurea (107/110); il superamento di 6 esami in materie pertinenti con l'attività oggetto di selezione; il titolo di dottore di ricerca; l'esperienza in ambito museale, ma di tipo non istituzionale; una non meglio individuata, generica "esperienza scientifica"; il possesso di patente ECDL; l'abilitazione alla professione di geo. In esito alla selezione, la commissione ha ritenuto maggiormente meritevole la dott.ssa -OMISSIS-, che ha sottoscritto il relativo contratto in data 20 maggio 2011. Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 20 luglio 2011 (r.g. 7981/2011), il deducente ha adito il Tribunale di Catania (in funzione di giudice del lavoro), rivendicando il diritto a ricoprire l'incarico, previa disapplicazione del verbale citato; con ordinanza n. 37769/2011 del 12 dicembre 2011, il giudice adito ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27 aprile 2014 il deducente ha incardinato il giudizio di merito, chiedendo al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro di accertare e dichiarare il proprio diritto di ricoprire l'incarico de quo, previa disapplicazione del verbale del 28 aprile 2011 della commissione esaminatrice, e la condanna dell'-OMISSIS- al risarcimento del danno da lucro cessante, nella misura del corrispettivo che avrebbe percepito se nominato vincitore o, in subordine, del danno da perdita di chance in pari misura o nella misura ritenuta equa dal decidente, nonché al risarcimento del danno curriculare nella misura ritenuta equa dal decidente. Con sentenza n. 5630 del 10 dicembre 2019, il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito. La sentenza de qua non è stata notificata ed è divenuta definitiva in data 13 agosto 2020, decorso il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (dalla data di pubblicazione: 10 dicembre 2019), termine cui si applica la sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (art. 83, d.l. 18/2020 e art. 36, comma 1, d.l. 23/2020). Per il deducente il ricorso in epigrafe deve ritenersi tempestivo atteso che la domanda è riproposta al giudice amministrativo entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza resa dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro (art. 59, comma 2, legge 18 giugno 2009, n. 69), termine sospeso nel periodo feriale. 1.1. Si è costituita in giudizio l'-OMISSIS-, chiedendo di ritenere e dichiarare irricevibile, inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto e, per l'effetto, con qualunque formula, rigettarlo. 1.2. In vista della celebrazione dell'udienza di discussione -OMISSIS- resistente ha depositato documenti e memoria. 1.3. All'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato possibili profili di difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di nullità e inefficacia del contratto. Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Alle ore 11.16 è risultata in collegamento l'avvocato Da., per -OMISSIS- resistente; il Presidente ha dato lettura di quanto verbalizzato in udienza e l'avvocato Da. ne ha preso atto senza discussione. DIRITTO 1. Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente: - ha svolto delle considerazioni preliminari in punto di traslatio iudicii: in particolare, il deducente ha precisato che il giudizio viene incardinato in esito ad una pronuncia declinatoria di giurisdizione su una domanda volta ad ottenere una pronuncia di accertamento (del diritto del ricorrente di ricoprire l'incarico), previa disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, e di condanna al risarcimento del danno ingiustamente patito a causa dell'agere illegittimo dell'Amministrazione. L'esponente ha evidenziato di riproporre la domanda originaria di "disapplicazione" del verbale della commissione esaminatrice indicato in epigrafe in termini di "annullamento", adattandola al nuovo contesto processuale; inoltre, la domanda di annullamento è riproposta contestualmente ed in funzione alla domanda risarcitoria, avente ad oggetto il risarcimento del danno ingiustamente patito a causa dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa; - nella consapevolezza che la translatio iudicii non può consentire l'elusione dei termini posti a pena di decadenza a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione, il ricorrente ha chiesto, con riferimento a tutte le domande articolate, la remissione in termini per errore scusabile tenuto conto della circostanza che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato e negli anni immediatamente successivi (fino al 2016), era costante l'orientamento giurisprudenziale che riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di conferimento di incarichi di collaborazione o libero-professionali da parte di pubbliche amministrazioni. Il deducente ha comunque insistito sul fatto che l'azione risarcitoria dovrà ritenersi in ogni caso tempestiva; - il ricorrente ha quindi articolato i seguenti motivi: Violazione degli artt. 51, 97 e 3 Cost., dei principi generali in tema di imparzialità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa ed in tema di procedure concorsuali, del principio di parità di trattamento, degli artt. 1, 3, 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990, degli art. 1, 3, 8, 12, d.P.R. n. 487/1994, - Violazione del bando di selezione - Violazione del Regolamento dell'Università di Catania per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa - Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta. In sintesi, per l'esponente la commissione ha modificato in itinere le regole della procedura, specificando i criteri di valutazione previsti nel bando pur essendo ai componenti nota, o comunque agevolmente visionabile, l'identità dei concorrenti ed il loro curriculum; a ciò si aggiunge la violazione del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa dell'ateneo catanese, laddove è previsto: all'art. 4, comma 2, lett. b), che nell'avviso di selezione devono essere indicati "gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione"; all'art. 5, comma 3, che (oltre all'esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico di cui al comma 1 del medesimo art. 5) "l'amministrazione potrà definire ulteriori criteri di selezione, che verranno indicati nell'avviso di selezione". In particolare: a) la parte ricorrente si è soffermata sul fatto che nel corso della procedura l'Amministrazione ha specificato che l'esperienza in ambito museale rilevante fosse "di tipo istituzionale", argomentando che se tale specificazione non fosse intervenuta lo stesso deducente avrebbe prevalso sull'altra concorrente. L'esponente ha inoltre richiamato l'esperienza in ambito museale maturata, ritenuta per l'appunto non "istituzionale"; b) il deducente ha poi argomentato che avrebbe dovuto essere ritenuto più meritevole della dott.ssa -OMISSIS- sotto il profilo degli esami sostenuti in materie pertinenti. Per la parte ricorrente, in particolare, posto che la possibilità di valorizzare gli esami sostenuti è emersa soltanto dopo la presentazione delle domande, la commissione avrebbe dovuto richiedere uun'integrazione della documentazione (nel caso di specie riguardante gli esami sostenuti nel corso di laurea triennale) ovvero avrebbe potuto procedere ex officio ad acquisire tutte le informazioni sulla carriera universitaria del ricorrente (avendo lo stesso conseguito entrambe le lauree nell'Università di Catania). E comunque, ha osservato il deducente, anche senza acquisire ulteriore documentazione, la commissione avrebbe potuto tenere in considerazione gli esami sostenuti dal candidato nelle materie pertinenti che dovevano necessariamente figurare (c.d. insegnamenti obbligatori in contrapposizione a quelli opzionali) nel piano di studi triennale ai sensi dell'ordinamento vigente ratione temporis (con la conseguenza che il deducente avrebbe riportato al suo attivo 19 esami in materie pertinenti a fronte degli 11 della controinteressata); c) il deducente ha poi lamentato che la commissione ha ignorato, nonostante la puntuale allegazione risultante dalla domanda di partecipazione, le 8 pubblicazioni scientifiche dello stesso ricorrente, tutte su riviste massimamente diffuse nella comunità scientifica di riferimento, e le 4 comunicazioni scientifiche a congressi (osservando che, invece, la dott.ssa -OMISSIS- possedeva soltanto 2 pubblicazioni scientifiche e 4 comunicazioni scientifiche a congressi); inoltre, l'esponente ha contestato il fatto che la commissione non ha tenuto conto che l'interessato era socio di diverse società scientifiche. Infine, il deducente ha argomentato in ordine alla spettanza, in proprio favore, del diritto al risarcimento dei danni subiti; in particolare, l'esponente ha osservato: - di non aver in alcun modo contribuito al verificarsi dei danni patiti, essendo a suo tempo insorto con lo strumento di tutela cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. dinanzi al giudice del lavoro, in ossequio all'orientamento allora costante in tema di giurisdizione; - che in assenza dei denunciati vizi dell'azione amministrativa, il deducente sarebbe stato nominato vincitore della selezione per cui è causa; - che tenuto conto dei vizi che inficiano il provvedimento e della gravità delle violazioni imputabili all'amministrazione (preordinate a "ricucire" su misura dell'altra concorrente), non può dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo, se non in termini di dolo, quanto meno sotto il profilo della colpa; - di aver diritto al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura dell'importo del contratto pari a Euro 7.000,00; - in via subordinata, che sussiste l'interesse ed il diritto del concorrente pretermesso a vedersi risarcito il danno da perdita di chances (danno liquidabile in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ.), visto che - se fosse stata correttamente svolta la procedura selettiva del caso - egli sarebbe risultato all'evidenza vincitore della selezione; - infine, l'esponente ha lamentato di aver subito un notevole danno curriculare, essendo notorio che la maggior parte delle selezioni avvengono esclusivamente sulla scorta di una valutazione dei curricula degli aspiranti (per la quantificazione di tale ultima voce di danno il deducente si è rimesso all'equo apprezzamento del Decidente). 2. L'Università degli Studi resistente: - ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività in ragione del fatto che il ricorso innanzi il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, riassunto con il ricorso in epigrafe, è stato depositato a tre anni dall'adozione degli atti presuntamente lesivi e, dunque, ben oltre dopo lo spirare del termine decadenziale di impugnazione ex art. 29 e 30 cod. proc. amm.; - sempre in via preliminare ha contestato la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile e ha svolto considerazioni specifiche sulla tempestività della domanda risarcitoria, contrastando le domande e le argomentazioni difensive del deducente; - infine, ha contestato, nel merito, i dedotti profili di illegittimità che avrebbero, secondo il deducente, caratterizzato i lavori della commissione giudicatrice. 3. Il Collegio ritiene che il proposto ricorso meriti di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati. 4. In via preliminare, il Collegio - dopo aver formulato il relativo avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. in sede di udienza (cfr. supra) - dichiara l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso proposto nella parte relativa alla domanda di inefficacia/nullità del contratto stipulato tra la dott.ssa -OMISSIS- e l'-OMISSIS- in data 20 maggio 2011, in esito alla procedura de qua. Ed invero, la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento e, comunque, l'inefficacia del contratto stipulato, non inerendo alla fase della procedura competitiva, non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, nella cui cognizione rientrano tutti gli atti della serie negoziale, a partire dalla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura. Il Collegio ritiene opportuno precisare che la domanda de qua non era stata formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, con la conseguenza che sulla domanda in questione il giudice (per primo) adito non ha potuto pronunciarsi. 5. Premesso quanto sopra devono essere disattese le eccezioni frapposte e le ulteriori argomentazioni difensive in rito articolate dall'Università resistente; ed infatti: a) se è ben vero che l'art. 11, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che "Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato" e che il giudizio di merito è stato introdotto dal ricorrente davanti al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro nel 2014, id est tre anni dopo la conclusione della procedura competitiva in questione (ben oltre, dunque, il termine decadenziale stabilito dagli artt. 29 e 41 cod. proc. amm.), alla parte ricorrente va accordato il chiesto beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. Ed invero, un robusto indirizzo giurisprudenziale - nel periodo temporale di interesse - era orientato a ritenere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie aventi ad oggetto il conferimento, da parte della Pubblica amministrazione, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, risultando irrilevante che l'Amministrazione avesse effettuato una scelta fiduciaria (o intuitu personae) ovvero avesse fatto ricorso ad una procedura selettiva simile a quella concorsuale (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 22 maggio 2013, n. 322; cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 agosto 2014, n. 8892; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 17 febbraio 2014, n. 468; T.A.R. Basilicata, sez. I, 20 dicembre 2012, n. 568; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 28 settembre 2011, n. 1597; T.A.R. Basilicata, sez. I, 4 febbraio 2008, n. 28). Solo successivamente, nel 2016, il Giudice regolatore della giurisdizione ebbe a chiarire che "Una lettura sistematica del testo unico del pubblico impiego induce a interpretare estensivamente il concetto di assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 63, comma 4, ritenendo che sussista la giurisdizione, tanto in presenza di una controversia relativa ad una procedura concorsuale volta all'assunzione di lavoratori subordinati, quanto in presenza di una controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, tu., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della pubblica amministrazione" (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 1 luglio 2016, n. 13531). Peraltro, solo poche settimane prima lo stesso Giudice regolatore della giurisdizione aveva sposato un esito interpretativo diametralmente opposto: ed invero, a fronte di una procedura finalizzata non già alla costituzione di un rapporto di impiego pubblico, bensì alla conclusione di un contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera nella forma di una collaborazione coordinata e continuativa di natura privatistica, le Sezioni Unite ebbero ad escludere l'applicazione dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("che riguarda esclusivamente le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", e non anche "l'ipotesi di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa"), contestualmente escludendo la giurisdizione amministrativa sulla base del normale criterio di riparto basato sulla distinzione fra diritto soggettivo e interesse legittimo (venendo in evidenza una selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata all'individuazione del soggetto dotato dei requisiti professionali necessari con il quale stipulare un contratto di cooperazione coordinata e collaborativa di durata biennale: cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30 maggio 2016, n. 11139). Il Collegio rileva, dunque, che sebbene la pregevole e particolarmente ricca difesa articolata dall'Università resistente abbia evidenziato che in precedenza la giurisprudenza aveva ricondotto siffatte controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, esito corroborato dall'ulteriore argomentazione fondata sulla consistenza della posizione soggettiva lesa, nondimeno, fra i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile vi è quello dei "contrasti giurisprudenziali su una determinata questione giuridica, quale l'oggettiva incertezza sulla spettanza della giurisdizione" (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 28 novembre 2023, n. 10173 ed ivi precedenti giurisprudenziali), come appunto nel caso in esame. In definitiva, l'errore commesso è scusabile, ai sensi dell'art. 11, comma 5, cod. proc. amm., sicché l'impugnazione deve essere considerata tempestiva, contrariamente a quanto eccepito dall'Università resistente; b) quanto alla domanda risarcitoria, essa risulta ritualmente introdotta: ed invero, fermo quanto detto sopra a proposito della concessione in favore del deducente del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile per le ragioni già dette, la domanda di riparazione per equivalente monetario risulta racchiusa nel ricorso del 2014 avanti al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, in uno alla domanda di "disapplicazione" del verbale della commissione esaminatrice del 28 aprile 2011 (la parte ricorrente ebbe dunque a contestare già in quella sede l'"illegittimità dell'azione amministrativa"), con la conseguenza che, a seguito del ricorso ex art. 11 cod. proc. amm., deve ritenersi che la domanda risarcitoria è stata proposta unitamente alla domanda di annullamento (si deve sul punto ricordare che "ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum": cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2023, n. 3425). Appare evidente, poi, che essendo stata formulata l'azione di (disapplicazione-) annullamento (impugnazione da ritenersi tempestiva: cfr. supra), la domanda risarcitoria ritualmente poteva essere proposta con l'atto introduttivo del giudizio (come in concreto avvenuto). 6. Fermo quanto sopra, occorre ricordare che secondo l'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori". Orbene, il Collegio ritiene che - nel caso di specie - l'annullamento non sia in effetti più utile per la parte ricorrente, atteso che la durata semestrale del rapporto di collaborazione in questione è ormai ampiamente decorsa. Peraltro, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, espresso nella sentenza 13 luglio 2022 n. 8, per provocare una pronuncia di merito sull'originaria domanda di annullamento, riqualificata per legge come domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato, sarebbe stata sufficiente la mera dichiarazione dell'interesse risarcitorio richiesto dalla norma citata, mentre nel caso in esame - come già detto - la parte ricorrente ha ab initio avanzato domanda risarcitoria (peraltro, lo stesso deducente ha chiesto l'annullamento "e, comunque, per l'accertamento dell'illegittimità del verbale della commissione giudicatrice" del 28 aprile 2011). 7. Premesso quanto sopra il Collegio ritiene che: a) coglie nel segno la censura concernente l'illegittima integrazione della lex specialis, attraverso la specificazione, da parte della commissione giudicatrice, della rilevanza dell'esperienza in ambito museale (purché ) "di tipo istituzionale". Ed invero, per costante orientamento interpretativo, nel corso delle procedure competitive è vietata la modifica, ivi compresa l'integrazione, dei criteri di valutazione dei candidati previsti dal bando, atteso che ritenere sussistente tale potere significherebbe disapplicare la lex specialis in ordine ad una clausola alla quale la stessa Amministrazione si è autovincolata. Nel caso in esame, il bando n. -OMISSIS- (lex specialis) prevedeva espressamente, fra i criteri di valutazione, quello delle "esperienze documentate in ambito museale", tout court, con la conseguenza che la specificazione "di tipo istituzionale" aggiunta in via postuma dalla commissione (verbale del 28 aprile 2011) collide con il sopra richiamato orientamento nonché con il regolamento d'Ateneo per il conferimento degli incarichi in questione del 7 gennaio 2010 (art. 5, comma 3), dal cui tenore si ricava che i criteri di selezione vanno indicati "nell'avviso di selezione". Peraltro, e conclusivamente sul punto, dall'analisi testuale del verbale avversato risulta che la commissione ha prima dato atto dei nominativi dei due candidati e solo dopo ha effettuato la contestata integrazione, sequenza che pone a repentaglio i principi di trasparenza e di par condicio. L'integrazione in questione ha penalizzato l'esponente che - come rilevato dalla commissione - aveva presentato un "attestato di collaborazione ad attività museale", tuttavia non ritenuto rilevante in quanto "non istituzionale"; b) coglie nel segno, altresì, la censura con la quale il deducente contesta l'omesso apprezzamento da parte della commissione delle pubblicazioni scientifiche (ritenute prevalenti sulla controinteressata) e delle comunicazioni scientifiche a congresso nonché di essere socio, lo stesso esponente, di diverse società scientifiche; sul punto, invero, risulta nel predetto verbale, che per entrambi i candidati la commissione ha ritenuto dimostrata "l'esperienza scientifica", senza tuttavia motivazione (numerica o discorsiva) o specificazione alcuna sul punto. L'assenza di punteggi (in relazione ai titoli dei candidati) e di graduatoria finale, nonché di una motivazione discorsiva che permetta di cogliere le ragioni della ritenuta prevalenza della controinteressata sul ricorrente rende i predetti vizi rilevanti ai fini della declaratoria di illegittimità del verbale avversato. 8. Premesso quanto sopra, passando all'esame della domanda risarcitoria, il Collegio osserva quanto segue. Innanzitutto non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno "da lucro cessante" (nella misura di Euro 7.000,00, pari al compenso previsto per l'incarico in questione). Ed invero, il concorrente danneggiato, nella fattispecie in esame, non è in grado di dimostrare con certezza che, in assenza del comportamento illegittimo serbato dalla P.A., avrebbe conseguito l'esito vittorioso e, conseguenzialmente, stipulato il contratto: ed invero, non è possibile affermare che in difetto dei detti profili di illegittimità l'anelato bene della vita sarebbe stato conseguito dal dott. -OMISSIS- Ritiene il Collegio, invece - proprio in quanto non risulta possibile accedere, in difetto di idonei elementi probatori e comunque in presenza di profili conformativi non integralmente vincolati, rimessi all'apprezzamento sequenziale della P.A., ad un giudizio di effettiva spettanza - che sia prospettabile il danno in termini di mera perdita di chances, secondo quanto di seguito specificato. Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale "(...) Il riconoscimento della risarcibilità della perdita di chance, come è noto, è frutto di una lenta evoluzione interpretativa. Si tratta, invero, di figura elaborata al fine di traslare sul versante delle situazioni soggettive ? e, quindi, del danno ingiusto ? un problema di causalità incerta: quello cioè delle fattispecie in cui non sia affatto possibile accertare, già in astratto e in termini oggettivi, se un determinato esito vantaggioso (per chi lo invoca) si sarebbe o meno verificato senza l'ingerenza illecita del danneggiante. Per superare l'impasse dell'insuperabile deficienza cognitiva del processo eziologico, il sacrificio della 'possibilità ' di conseguire il risultato finale viene fatto assurgere a bene giuridico autonomo (...) nel campo del diritto amministrativo la lesione della chance viene invocata per riconoscere uno sbocco di tutela (sia pure per equivalente) a quelle delle aspettative andate irrimediabilmente deluse a seguito dell'illegittimo espletamento (ovvero del mancato espletamento) di un procedimento amministrativo. La fattispecie presa in considerazione è quella in cui il vizio accertato dal giudice amministrativo consiste nella violazione di una norma di diritto pubblico che ? non ricomprendendo nel suo raggio di protezione l'interesse materiale ? assicura all'istante soltanto la possibilità di conseguire il bene finale. L'"ingiustizia" del nocumento assume ad oggetto soltanto il'quid'giuridico, minore ma autonomo, consistente nella spettanza attuale di una mera possibilità . Nella moderna economia di mercato, del resto, anche la diminuzione di probabilità di eventi patrimoniali favorevoli può rilevare come perdita patrimoniale, non solo i danni fisici intesi come distruzione di ricchezza tangibile. Così delineata la nozione, il richiamo del giudice di primo grado alla 'elevata probabilità ' di realizzazione, quale condizione affinché la chance acquisti rilevanza giuridica, è fuorviante, in quanto così facendo si assimila il trattamento giuridico della figura in esame alla causalità civile ordinaria (ovvero alla causalità del risultato sperato). La chance prospetta invece, come si è detto, un'ipotesi ? assai ricorrente nel diritto amministrativo ? di danno solo 'ipoteticò, in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato. Pur essendo certa la contrarietà al diritto della condotta di chi ha causato la perdita della possibilità, non ne è conoscibile l'apporto causale rispetto al mancato conseguimento del risultato utile finale. Poiché l'esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all'interessato il controvalore della mera possibilità ? già presente nel suo patrimonio ? di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l'an del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere soltanto nell'accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica e l'evento lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità . La tecnica probabilistica va quindi impiegata, non per accertare l'esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare in modo equitativo il'valorè economico della stessa, in sede di liquidazione del'quantum' risarcibile. Con l'avvertenza che, anche se commisurato ad una frazione probabilistica del vantaggio finale, il risarcimento è pur sempre compensativo (non del risultato sperato, ma) della privazione della possibilità di conseguirlo. Richiedere (come ha fatto il giudice di primo grado) che la possibilità di conseguire il risultato debba raggiungere una determinata soglia di probabilità prima di assumere rilevanza giuridica, significa ricondurre nuovamente il problema delle aspettative irrimediabilmente deluse (con un percorso inverso a quello che ha portato a configurare la chance come bene autonomo, in ragione dell'impossibilità di dimostrare l'efficienza causale della condotta antigiuridica nella produzione del risultato finale) dal'dannò alla 'causalità '. In questo modo la chance finisce per essere utilizzata quale frazione probabilistica di un risultato finale di cui (poteva essere fornita, ma) è mancata la prova. Ma si tratta di un esito del tutto contraddittorio, in quanto, se la verificazione dell'evento finale può essere empiricamente riscontrata, allora non ricorrono neppure i presupposti per l'operatività della chance (...) Al fine però di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell'"ingiustizia", la chance perduta sia seria . A tal fine: da un lato, va verificato con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto; sotto altro profilo, al fine di non riconoscere valore giuridico a chance del tutto accidentali, va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate. Al fine poi di scongiurare azioni bagatellari o emulative, il giudice dovrà disconoscere l'esistenza di un danno risarcibile (1223 c.c.) nel caso in cui le probabilità perdute si attestino ad un livello del tutto infimo (...) Va poi precisato che, a fronte del nocumento delle possibilità attuative rimaste inespresse a causa del comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, il sistema di giustizia amministrativa appronta in via principale la tutela specifica. La priorità del tratto conformativo del giudicato di annullamento rispetto alla tutela risarcitoria (con la conseguenza che l'interessato non può tralasciare di impugnare l'esito negativo del procedimento), consegue al fatto che la tecnica risarcitoria della chance presuppone una situazione di fatto immodificabile, che abbia definitivamente precluso all'interessato la possibilità di conseguire il risultato favorevole cui aspirava. Solo qualora il procedimento amministrativo dichiarato illegittimo non sia in alcun modo ripetibile ? neppure virtualmente (stante i limiti posti alla cognizione giudiziale), come invece resta possibile in caso di attività vincolata, nel qual caso può essere richiesto soltanto il risarcimento del controvalore del risultato sperato ? il giudizio di ingiustizia può assumere ad oggetto la perdita della possibilità di un vantaggio" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268). Con riguardo al caso in esame va evidenziato che: - è certa la contrarietà al diritto della condotta dell'Amministrazione resistente (come prima evidenziato), sebbene, va ribadito, non sia possibile conoscere l'apporto causale rispetto al mancato conseguimento da parte del deducente del risultato utile finale; - sussiste il nesso causale tra la condotta antigiuridica e l'evento lesivo, consistente nella perdita da parte candidato ricorrente della possibilità di conseguire il vantaggio finale; - la possibilità di realizzazione del risultato utile rientra nel contenuto protettivo delle norme violate; - la chance di esito vittorioso perduta dalla parte ricorrente appare "seria"; non può non evidenziarsi, infatti, che: a) due soli candidati hanno partecipato alla procedura competitiva; b) quanto ai titoli vantati, in termini astratti, non si evidenziano palesi ed incolmabili "dislivelli" fra i candidati; c) le ricadute dell'illegittimità dell'azione amministrativa non appaiono di marginale o secondaria importanza, in ragione dei titoli del ricorrente che avrebbero potuto - in assenza delle illegittimità consumate - essere apprezzati o diversamente valutati. Inoltre, deve ritenersi sussistente nel caso in esame l'elemento soggettivo della colpa, risultando le violazioni commesse realizzate in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento. In conclusione, nel caso di specie, l'illegittimo operato dell'Amministrazione resistente ha conculcato le chances acquisitive del ricorrente, che - come già detto - appaiono al Collegio dotate del carattere della "serietà ". Al fine della liquidazione del danno da perdita di chance, il pregiudizio va liquidato in via equitativa nella misura di Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00), tenuto conto del valore economico dell'incarico. Deve invece essere respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno curriculare, difettando la prova nel caso in esame che il mancato esito vittorioso della procedura in questione (con conseguente minor arricchimento del curriculum) ha precluso il conseguimento di incarichi diversi ovvero l'instaurazione di altri rapporti lavorativi, né più in generale risulta dimostrato quali sarebbero state le negative ricadute. Ed invero, sulla necessità di dare una "prova specifica" del danno curriculare si è ormai attestata la giurisprudenza consolidata; nel caso in esame, tuttavia, la parte ricorrente non ha offerto alcuna prova del nocumento che asserisce di aver subito a tale titolo. 9. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti specificati e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità dell'avversato verbale della commissione giudicatrice del 28 aprile 2011, nei termini sopra precisati, l'-OMISSIS- deve essere condannata al risarcimento del danno da c.d. perdita di chance subito dalla parte ricorrente, pregiudizio che si liquida in Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00), con rivalutazione monetaria da calcolarsi sino alla pubblicazione della presente sentenza e, a decorrere da tale momento, spettando solo gli interessi nella misura legale sino all'effettivo soddisfo. 10. Le spese di lite - stante la complessità delle questioni esaminate e la natura interpretativa delle stesse - possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti specificati, e: - dichiara l'illegittimità dell'avversato verbale, nei termini precisati in motivazione; - condanna l'-OMISSIS- al risarcimento del danno da c.d. perdita di chance subito dal ricorrente, che si liquida in Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00), con rivalutazione monetaria da calcolarsi sino alla pubblicazione della presente sentenza e, a decorrere da tale momento, spettando solo gli interessi nella misura legale sino all'effettivo soddisfo. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Pancrazio Maria Savasta - Presidente Giovanni Giuseppe Antonio Dato - Primo Referendario, Estensore Antonino Scianna - Primo Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa (...) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. (...)/21 R.G., avente ad oggetto: "impugnazione delibera condominiale" TRA (...) nato a (...) il (...) (C.F. (...)), elettivamente domiciliat (...)ove è sito lo studio dell'avvocato (...) (C.F. (...)) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; ATTORE CONTRO CONDOMINIO di (...) (...) (C.F. (...)4) in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliat (...)presso lo studio dell'avv. (...) (C.F. (...)) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; CONVENUTO (...) E (...) Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data (...),il sig. (...) , deducendo di essere proprietario di appartamento, di terrazza nonché - fino al mese di settembre 2019 - di locale seminterrato facente parte del complesso condominiale sito in (...) di (...) n. 79, ha convenuto in giudizio il (...) di che trattasi , in persona dell'amministratore pro-tempore , per ivi sentire accogliere le conclusioni qui di seguito riportate: "(...) all'(...)mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione; (...) e dichiarare l'invalidità del verbale di delibera assembleare del 19.02.2021 e, per l'effetto, dichiararne la nullità, annullarla e/o privarla di ogni effetto con qualunque provvedimento idoneo allo scopo; (...) e dichiarare l'invalidità delle delibere assembleari del maggio-luglio, settembre e dicembre 2019 e, per l'effetto, dichiararne la nullità, annullarle e/o privarle di ogni effetto con qualunque provvedimento idoneo allo scopo; (...) e dichiarare non dovuta la somma residua di Euro 14.190,66 per le ragioni meglio esplicate in seno al presente atto; (...) il condominio convenuto alla restituzione della somma pari ad Euro 1.552,27 per le ragioni meglio esplicitate in seno al presente atto; Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali al 15% ed accessori di legge del presente giudizio, nonché delle spese e dei compensi del procedimento di mediazione obbligatoria" (...) impugnava la delibera condominiale assunta in data (...) nonché le delibere dei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre 2019 per violazione dell'art. 63 comma 4° (...) Att. c.c. e per difetto di legittimazione passiva in ordine al pagamento delle quote afferenti il piano seminterrato alienato. Ha altresì dedotto l'erroneità delle tabelle millesimali applicate per la ripartizione delle spese condominiali ritenendo che quelle nuove approvate il (...) dovessero applicarsi con efficacia retroattiva. Ciò posto, si costituiva in giudizio -in data (...)- il (...) di (...) n. 79 di (...) di (...) , in persona dell'amministratore pro-tempore , contestando - sotto il profilo fattuale e giuridico - l'impugnazione proposta e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: "(...) all'(...)mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti, rigettare le domande tutte formulate dall'attore perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, non provate e temerarie. Con vittoria di spese e compensi e condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c. per lite temeraria ed abuso del diritto da parametrare ai compensi di lite" (...) nel contestare l'impugnazione proposta, eccepiva preliminarmente la genericità della domanda nonché la decadenza dell'attore dal potere di impugnare le delibere assunte in data (...) e quelle dei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre 2019. Invero, il condomino era stato presente alle suddette assemblee e, in considerazione di ciò, il dies a quo era irrimediabilmente trascorso non avendo il (...) impugnato il deliberato assembleare nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. . Nel merito, chiedeva comunque il rigetto della domanda per infondatezza della declaratoria di nullità e/o annullabilità delle delibere impugnate nonché per l'inammissibilità dell'invocata efficacia retroattiva delle nuove tabelle millesimali. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione del 09.09.2021 - svoltasi in forma cartolare stante le esigenze legate all'emergenza epidemiologica da (...) 19 - il Tribunale, su richiesta di entrambe le parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali all'udienza del 03.03.2022. All'udienza così fissata, svoltasi con lo scambio di note di trattazione, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.02.2023. Quindi, all'udienza come sopra fissata il procedimento, per esigenze di ruolo, veniva differito - per i medesimi adempimenti - all'udienza del 05.10.2023. Di poi, all'udienza del 05.10.2023 - una volta precisate le conclusioni - la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Preliminarmente si rileva che tardività del deposito della comparsa conclusionale di parte attrice. Invero, il detto atto difensivo è stato depositato in data (...) mentre il termine perentorio andava a scadere il (...). In conseguenza di ciò, la detta comparsa si appalesa tardiva, inammissibile e della stessa non si può tenere conto ai fini del decidere. In ordine all'eccezione di tardività proposta da parte attrice con riguardo alla documentazione allegata da parte convenuta alla comparsa conclusionale se ne dichiara l'inammissibilità e si dispone il rigetto. Invero, i documenti offerti in produzione da parte convenuta erano già stati tempestivamente allegati con l'atto di costituzione e con le memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c.. Ciò posto, sempre in via preliminare, và esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso le delibere assunte in data (...) e le altre genericamente indicate dei mesi di maggio-luglio, settembre e dicembre 2019 per intervenuta decadenza dal termine di cui all'art. 1137 c.c.. Al fine di verificare la fondatezza o meno della suddetta eccezione è necessario accertare la natura (nullità o annullabilità) dei vizi rilevati dall'odierna parte attrice. La Suprema Corte, al riguardo statuisce che: "Le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (cioè contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto" (Cass. Civ. Sez. Unite n. 4806/05) Ne consegue che le ragioni d'impugnazione dedotte da parte attrice relative alla pretesa violazione dell'art. 63 comma 4° (...) Att. c.c. e all'erronea ripartizione delle spese condominiali rientrano tra i vizi che determinano l'annullabilità e non la nullità della delibera. Trattandosi di vizio di annullabilità della delibera assembleare ne consegue che lo stesso può essere fatto valere solo nel termine di cui all'art. 1137 c.c.. A ciò si aggiunga che, trattandosi di vizio annullabilità la legittimazione ad impugnare spetta solo al condomino "assente, dissenziente o astenuto" e ciò sempre in base a quanto disposto dall'art. 1137 c.c.. Nella fattispecie che ci occupa, il sig. (...) risulta privo della necessaria legittimazione attiva dal momento che - per come è dato rilevare dai verbali d'assemblea prodotti dal (...) convenuto - ha presenziato alle assemblee del 19.02.2021 e a quelle del 29.05, 18.07 e 16.12.19 senza discostarsi dalle decisioni prese dall'assemblea dei condomini. Solo nel verbale del 19.02.2021 in ordine al punto 7) dell'o.d.g., l'odierno attore ha effettuato delle contestazioni non accolte dall'assemblea, comportamento questo che comunque non è sufficiente a provare il necessario dissenso. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che "la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice e il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo" (In tal senso Cass. Civ. n. 5611/19) Nel caso che ci occupa, il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierno attore produce di per sé l'inammissibilità e, di conseguenza, l'infondatezza della spiegata domanda. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le delibere oggetto del presente giudizio sono state impugnate oltre i termini previsti dall'art. 1137 c.c.. Invero, attesa la presenza e partecipazione dell'attore alle assemblee condominiali del 19.02.2021, 29.05, 18.07 e 16.12.2019, l'impugnativa andava proposta tempestivamente e cioè entro il termine di trenta giorni dall'adozione del deliberato assembleare. Nella fattispecie di che trattasi invece, il procedimento di mediazione si è conclusa con verbale negativo in data (...) e l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato solo in data (...); il tutto oltre il termine dei trenta giorni tassativamente previsto dall'art. 1137 c.c.. Considerato che il suddetto motivo di impugnazione proposto dal condominio convenuto è assorbente e dirimente rispetto alle ulteriori lagnanze proposte da parte attrice con riguardo alle delibere impugnate, si ritiene non utile procedere alla disamina delle ulteriori questioni sollevate nel merito e ciò per il principio della "ragione più liquida". In forza di quanto finora esposto, ne consegue che le spese di lite - in forza del principio di soccombenza - vengono poste a carico dell'attore (...) e liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia, delle questioni trattate, dell'attività processuale svolta e dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali. In relazione alla domanda spiegata da parte convenuta di condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., se ne dispone il rigetto non essendovi prova agli atti del procedimento della sussistenza dei presupposti richiesti dal disposto normativo e, in particolare, della ricorrenza - nella fattispecie di che trattasi - dell'elemento soggettivo. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. (...)/21 R.G.: Dichiara inammissibile e, comunque, tardiva l'impugnazione proposta da (...) per le motivazioni di cui in premessa; Condanna il sig. (...) a rimborsare al (...) di (...) n. 79 - (...) di (...) le spese di lite che si liquidano in Euro 2.875,00 (Euro 2.500,00 + Euro 375,00 aumento 15%) oltre rimborso spese generali, Iva al 22% e CPA al 4% come per legge; Rigetta la domanda proposta ex art. 96 3° comma c.p.c. da parte convenuta per le ragioni di cui in premessa.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice (...) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. (...)/2015 R.G. promossa da: (...) nato ad (...) il (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...) ATTORE (...) nato ad (...) il (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...) ATTORE (nel giudizio n. (...)/16 R.G.) (...) nato a (...) il (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...) ATTORE (nel giudizio n.(...)/16 R.G.) contro (...) nato ad (...) il (...) (C.F. (...)), difeso avanti al giudice di pace, prima della riassunzione dall'avv. (...) non costituito dopo la riassunzione CONVENUTO (nel giudizio n.(...)/16 R.G.) - contumace dopo riassunzione (...) - (...) s.p.a. (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa designata per il (...) di (...) della (...) con il patrocinio dell'avv. (...) CONVENUTA (nel giudizio n.(...)/16 R.G.) (...) nata ad (...) il (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...) CONVENUTA E (...) s.p.a. (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. (...) CONVENUTA (...) nato ad (...) il (...) (C.F. (...)), (...) - contumace (...) p.l.c. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...) CONCLUSIONI All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'08.09.2023 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.. concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione (...) conveniva in giudizio (...) s.p.a. e (...) chiedendo accertarsi la esclusiva responsabilità della predetta (...) nel sinistro occorso in data (...) con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni fisici ed al veicolo nonché al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale. La difesa di parte attrice rappresentava che in data (...), alle ore 12,00 circa, il DI (...) a bordo del proprio autocarro (...) targato (...) percorreva la S.S. 114 (...) - (...) in direzione (...) allorquando, giunto al km 81,60, veniva coinvolto in un tamponamento a catena nel quale risultavano interessati, dal primo all'ultimo: - il veicolo (...) (...) targato (...) di proprietà e condotto da (...) - il veicolo (...) targato (...) di proprietà e condotto da (...) Antonino; - il veicolo (...) targato (...) di proprietà di (...) e condotto da (...) - il veicolo targato (...) condotto dal (...) la ricostruzione di parte attrice, la prima delle auto coinvolte (la (...) (...) di (...) aveva arrestato bruscamente la marcia al centro della carreggiata creando improvviso turbamento alla circolazione, determinando così il primo tamponamento ad opera della (...) , cui seguiva quello della (...) e, infine, quello del (...) che, pur rispettando la distanza di sicurezza, non aveva potuto avvedersi dell'ostacolo. Indi, veniva rappresentato che il (...) aveva finito per cappottarsi riportando danni alla carrozzeria pari ad euro 6.000,00 mentre il (...) riportava lesioni personali (in particolare, una IP pari al 22%, una ITA al 100% per 30 giorni, una ITP al 75% per 30 giorni ed una ulteriore ITP al 50% per altri 30 giorni. Sulla base di quanto sopra esposto, la difesa di parte attrice concludeva chiedendo il risarcimento dei danni nei termini sopra sinteticamente richiamati. (...) costituitasi in giudizio (a seguito di autorizzata notifica in rinnovazione), contestava le domande svolte dal (...) e, a sua volta, formulava domanda risarcitoria nei confronti del terzo (...) e della (...) (che assicurava il mezzo del (...). La difesa di (...) come detto, contestava la ricostruzione offerta dal (...) e sosteneva che, in occasione del sinistro, mentre percorreva la S.S.114, poco prima dell'incrocio verso via santa (...) aveva rallentato l'andatura dovendo immettersi nella predetta via (...) - (...) allorquando veniva tamponata da tergo dalla autovettura (...) targata (...) di proprietà e condotto da (...) che, senza rispettare la distanza di sicurezza e sopraggiungendo a velocità sostenuta, urtava la propria autovettura, finendo poi per essere tamponata dalla auto (...) che seguiva e, infine, dal (...) Pertanto, la difesa della convenuta sosteneva come non fosse sussistente alcuna responsabilità a carico della (...) e che il (...) doveva considerarsi responsabile dei danni da essa subìti, con conseguente infondatezza delle domande del (...) In via subordinata, veniva contestata la quantificazione dei danni operata dal (...) con l'atto di citazione. A sua volta, come detto, la (...) rappresentava di avere subìto danni patrimoniali e non patrimoniali, segnatamente lesioni fisiche e conseguente invalidità permanente e temporanea nei termini specificati in comparsa, danno alla vita di relazione e danno morale, nonché diritto al rimborso delle spese mediche e danno al proprio veicolo. (...) s.p.a., costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la nullità della citazione in quanto la copia notifica non conteneva la sottoscrizione del difensore e, quindi, contestava le domande svolte dal (...) e, in particolare, contestava la ricostruzione dei fatti sostenendo come non poteva ritenersi alcuna responsabilità in capo alla (...) conducente del primo dei veicoli coinvolti, mentre i danni subiti dall'attore erano ascrivibili unicamente a propria colpa per non avere mantenuto la distanza di sicurezza e per non avere mantenuto una velocità adeguata; veniva anche sostenuto che il (...) privo di copertura assicurativa, non avrebbe potuto essere posto in circolazione. In via subordinata, la difesa della (...) contestava la quantificazione dei danni operata dal (...) (...)udienza del 27.05.2015 veniva autorizzata la chiamata in causa di (...) e di (...) - (...) successiva udienza del 27.04.2016 la difesa di (...) documentava la avvenuta notifica nei confronti dei terzi chiamati in causa mentre la difesa del (...) rappresentava di avere rinnovato la notifica della citazione. Si costituiva in giudizio solo (...) plc mentre (...) nonostante la ritualità della notifica, riteneva di non doverlo fare. La difesa della (...) contestava le allegazioni operate dalla difesa della (...) ed evidenziava la assenza di elementi probatori a supporto, sostenendo che 'in assenza di prove che consentano la ricostruzione certa e rigorosa della dinamica del sinistro' le domande nei confronti del (...) e della (...) dovevano essere rigettate. (...) stessa udienza comparivano i difensori di (...) e (...) nonché di (...) s.p.a., parti della causa n.(...)/2016 R.G., che era stata riunita al presente giudizio, e venivano assegnati i termini ex art.183 comma 6 c.p.c.. (...) alla causa iscritta al n.(...)/2016 R.G., (...) e (...) avevano citato in riassunzione la (...) s.p.a. ed (...) (dopo averli citati in precedenza avanti al giudice di pace) chiedendo accertarsi che, in occasione del sinistro occorso in data (...), la autovettura targata (...) condotta dal (...) e di proprietà del (...) era stata tamponata dall'automezzo targato (...) condotto da (...) e di proprietà di (...) ed aveva a sua volta tamponato l'autovettura tarata (...) (che a sua volta aveva tamponato la autovettura targata (...) per esclusiva colpa del conducente del predetto mezzo targato (...) vale a dire (...), privo di copertura assicurativa. Indi, la difesa dei signori (...) chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni (danno al mezzo e cd. fermo tecnico nonché lesioni subite da (...) (...) - (...) s.p.a., costituitasi nel giudizio n.(...)/2016 R.G., contestava le domande svolte dai signori (...) sostenendo che, in occasione del sinistro, la autovettura condotta da (...) la prima coinvolta nel cd. tamponamento a catena, aveva arrestato bruscamente la marcia così determinando i tamponamenti delle auto che seguivano; inoltre, veniva sostenuto che la autovettura che precedeva l'autocarro di proprietà di (...) aveva a sua volta frenato bruscamente e non aveva le luci di 'stop' funzionanti e per tale ragione, occupando la carreggiata, non aveva potuto essere evitata dal conducente dell'autocarro. Dal fascicolo relativo al giudizio avviato avanti al giudice di pace, come detto poi riassunto da (...) e (...) avanti al (...) iscritto al n.(...)/16 R.G. e riunito, infine al presente, atti acquisiti - come si dirà - con note del 31.08.2021 della difesa dei signori (...) risulta la costituzione di (...) il quale aveva in via preliminare chiesto la riunione, per l'appunto, con il già pendente giudizio avviato dal (...) (vale a dire il presente giudizio n.(...)/15 R.G.). Nel merito, (...) ribadiva le difese svolte dal (...) con la citazione sopra esaminata, rappresentando che la causa del sinistro era da ascrivere alla (...) che aveva improvvisamente arrestato la marcia così determinando i tamponamenti a seguire. Indi sosteneva che la autovettura di (...) che precedeva quella di sua proprietà condotta dal (...) aveva i segnalatori 'stop' non funzionanti, così non consentendo al predetto DI (...) di percepirne l'arresto istantaneamente, e pertanto, sebbene a distanza di sicurezza (il (...), aveva finito per tamponarlo. Contestati i danni lamentati di signori (...) veniva riprodotta la citazione spiegata dal DI (...) avanti al (...) Infine, la difesa di (...) concludeva chiedendo: 1) dichiararsi la connessione con il giudizio n.(...)/15 R.G. pendente avanti al (...) con adozione dei provvedimenti conseguenti; (...) - (...) 2) rigettare le domande dei signori (...) non sussistendo responsabilità del DI (...) ma dovendosi imputare il sinistro alla conducente del primo veicolo coinvolto, signora (...) o allo stesso (...) (...) la riassunzione della causa originariamente incoata avanti al giudice di pace dai signori (...) iscritta al n.(...)/16 R.G., (...) riteneva di non doversi costituire in giudizio. (...) i relativi termini, la difesa dei signori (...) depositava memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.. Seguivano memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. nell'interesse di (...) DI (...) ed (...) Indi venivano depositate memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. nell'interesse di (...) e DI (...) Con ordinanza del 18/21.11.2016 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici di tipo dinamico. Acquisita la relazione tecnica, depositata in data (...), con ordinanza del 14/15.04.2017 veniva ammessa la richiesta di prova testi. All'udienza del 25.10.2017 si procedeva alla escussione dei testimoni. Con ordinanza del 30.11.2017 (dep. l'11.12.2017) veniva disposto procedersi ad accertamenti medico-legali sulla persona di (...) e (...) mentre veniva rigettata la richiesta di C.T.U. medico-legale sulla persona di (...) Le relazioni medico-legali venivano depositate in data (...). (...) una prima volta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto non risultavano acquisiti, neanche in copia, gli atti relativi al giudizio avanti al giudice di pace. La difesa dei signori (...) con note del 30.08.2021, depositava in copia gli atti del fascicolo del giudice di pace. (...) - (...)udienza del 10.11.2021 le altre parti davano atto della completezza della produzione e veniva così operata la ricostruzione. Con ordinanza del 07.06.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto non risultava documentata la notifica della riassunzione nei confronti di (...) che, come anticipato, aveva ritenuto di non doversi costituire nel presente giudizio riassunto. Con note del 09.06.2023 la difesa dei signori (...) produceva documentazione comprovante la ritualità della notifica nei confronti di (...) (eseguita nei confronti del difensore costituito nel suo interesse avanti al giudice di pace). All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'08.09.2023 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.. Il presente giudizio ha ad oggetto domande risarcitorie legate a sinistro occorso in data (...). Va sinteticamente rappresentato, quanto alla struttura delle domande e premesso, come più approfonditamente si dirà, che la vicenda è relativa a cd. tamponamento a catena con auto condotte rispettivamente dalla prima all'ultima della colonna da (...) e (...) che: - il presente giudizio, iscritto al n.(...)/15 R.G., aveva preso avvio con la citazione di (...) nei confronti di (...) e di (...) s.p.a. sostenendosi da parte del conducente dell'ultimo veicolo ((...) responsabilità esclusiva del conducente del primo veicolo ((...); - (...) oltre a contestare le domande del (...) ha svolto a sua volta domanda nei confronti di (...) (conducente del secondo veicolo) e (...) (cui ha notificato atto di citazione per chiamata in causa); (...) - (...) - (...) non si è costituito; si è costituita (...) ed ha contrastato le domande della (...) - parallelamente (...) e (...) (proprietario e conducente del terzo veicolo) hanno convenuta avanti al giudice di pace (...) (proprietario del quarto veicolo) ed (...) s.p.a. quale impresa designata per il F.G.V.S.; nessuna domanda è stata svolta nei confronti del conducente del veicolo, (...) - (...) si era costituito nel giudizio avanti al giudice di pace ed aveva solo chiesto dichiararsi connessione con il giudizio pendente avanti al (...) e rigettarsi le domande dei signori (...) - (...) si era costituita nel giudizio avanti al giudice di pace contrastando le domande dei signori (...) - disposta la riunione del giudizio originariamente avviato avanti al giudice di pace e riassunto avanti al (...) non si è costituito, rimanendo contumace. Operato schematicamente riepilogo delle posizioni oggetto del presente giudizio, deve procedersi con l'esame delle questioni preliminari. La eccezione di nullità svolta dalla difesa di (...) s.p.a. con riguardo alla notifica della citazione, peraltro non più riproposta, deve ritenersi superata dalle produzioni operate dalla difesa di (...) in ogni caso sanata dalla costituzione della (...) e dallo svolgimento di specifiche ed articolate difese. (...) la eccezione di prescrizione formalizzata da (...) plc deve rigettarsi in via preliminare in quanto tardiva; ed invero, la (...) risulta ritualmente citata con notifica di atto di chiamata in causa per comparire all'udienza del 27.04.2016 e la comparsa di (...) - (...) costituzione in giudizio risulta depositata in data (...), oltre il termine di venti giorni prima della detta udienza. Per completezza, va ricordato che la difesa di (...) aveva contestato anche nel merito la eccezione. (...) adesso procedersi alla ricostruzione della dinamica del fatto. Dal rilevamento tecnico descritto del sinistro stradale prodotto dalle difese di (...) e (...) risulta che, effettivamente, in data (...), alle ore 12,00 circa, sulla S.S. 114 al km 81, (...)si era verificato sinistro ed era intervenuto, a seguito di chiamate alle successive ore 12,10, personale del (...) di (...) del Comune di (...) giunto sui lughi 5 minuti dopo. Il personale di (...) ha, in primo luogo, dato atto del coinvolgimento dei veicoli - auto (...) (...) targato (...) di proprietà e condotto da (...) (veicolo A); - auto (...) targato (...) di proprietà e condotto da (...) (veicolo B); - auto (...) targato (...) di proprietà di (...) e condotto da (...) (veicolo C); - autocarro (...) targato (...) condotto dal (...) e di proprietà di (...) (veicolo D). I quattro veicoli, indicati come A, B, C e D nell'ordine di incolonnamento, corrispondono a quelli indicati nelle difese delle parti costituite. Il personale di (...) raccoglieva anche le dichiarazioni rese da (...) e (...) come da verbali ai fogli 27-29 dell'atto di rilevamento e procedeva a rilievi fotografici, allegati al documento in esame. La posizione di quiete assunta dai singoli veicoli non era stata rilevata, ad esclusione del quarto veicolo, in quanto gli stessi 'erano stati spostati prima del nostro intervento' (cfr. foglio 30). (...) - (...) stata rilevata, invece, la posizione del quarto veicolo che si trovava 'ribaltato' e con 'parte anteriore totalmente distrutta' (cfr. foglio 18). Da ciò discende che la ricostruzione della dinamica è stata operata dal personale di (...) essenzialmente sulle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli; la dinamica risulta offerta nei seguenti termini (cfr. foglio 30): La conducente del veicolo A (...) giunta nei pressi del km 81,(...) sembra arresti la marcia del proprio mezzo repentinamente e senza alcun apparente motivo (così come dichiarato dai coinvolti nel sinistro); in conseguenza a tale arresto viene tamponata dalla macchina che la segue atv (...) veicolo B che a sua volta viene tamponata dal veicolo C atv (...) che viene a sua volta tamponata dall'atc (...) veicolo D. Il personale di (...) dava atto che: sul piano viabile interessante il campo del sinistro non si sono evidenziate tracce di frenata che avessero attinenza col sinistro in questione e ancora che il tratto di strada in oggetto (km 81,(...)) risulta essere privo di intersezioni accessi o passi carrabili, e diviso in due semi carreggiate separate da un cordolo centrale di gomma (...) il personale di (...) rassegnava che: sul posto interveniva personale dei VV.F che provvedeva ad estrarre gli occupanti la cabina dell'atc (...) veicolo D in quanto rimasti incastrati tra le lamiere; subito dopo interveniva personale del 118 che provvedeva a soccorrere i feriti e a trasportarli presso il locale pronto soccorso. In corso di causa è stata svolta ulteriore attività istruttoria volta a ricostruire la dinamica, sia con attività tecnica che con assunzione di dichiarazioni in sede di interrogatorio formale e prova testi. (...) - (...) (...) alla attività tecnica, il consulente nominato dal (...) dopo attento ed approfondito esame della documentazione in atti ed in particolare dei rilievi fotografici e eh sto attenta approfondire, aveva offerto una ricostruzione dello stato e condizione dei luoghi teatro del sinistro e, dopo avere valutato la entità dei danni dei mezzi coinvolti (nei termini di cui si dirà) aveva rassegnato che: La carente documentazione fotografica proposta e soprattutto l'assenza di rilevamento delle posizioni di quiete post-urto dei mezzi coinvolti nel sinistro (tranne per il furgone), di fondamentale importanza ai fini della comprensione della progressione degli urti, non consentono valorizzare appieno le energie dissipate nei vari urti prodotti o subiti dai mezzi stessi nella sequenza dei contatti. Pertanto, il C.T.U., nella oggettiva impossibilità di procedere a ricostruzione sulla base di elementi esclusivamente oggettivi, offriva una ricostruzione fondata anch'essa, fra l'altro, sulle dichiarazioni dei conducenti raccolte in occasione del sinistro: la (...) (...) targata (...) condotta dalla (...)ra (...) percorrente la SS 114 all'altezza progressiva km 81,(...) in sua velocità nei pressi della progressiva km 81,(...) in direzione (...) riduce la sua velocità nei pressi della svolta a d(...) su via (...) in questa fase viene tamponata dalla (...) targata (...) condotta dal (...) inosservante distanza di sicurezza; da tergo l'autovettura (...) targata (...) condotta dal (...) percependo l'antistante pericolo, cerca di arrestare la marcia deviando verso s(...) ma viene violentemente tamponato dal furgone (...) targato (...) condotto dal sig. (...) e sospinto tangenzialmente sulla antistante (...) che non urta ulteriormente la (...) (...) precedentemente tamponata precedentemente tamponata. (...) - (...) C.T.U. offriva anche, oggettivamente specifica indicazione sulla velocità del (...) desunta dai danni riportati e dal ribaltamento, che definiva 'sostenuta'. (...) udienza del 25.10.2017 (...) rendeva interrogatorio formale e negava di avere arrestato improvvisamente la marcia, sostenendo di avere rallentato in quanto intendeva effettuare una svolta a destra, avendo anche segnalato tale intenzione con l'indicatore di direzione. (...) stessa udienza del 25.10.2017 sono stati sentiti i due testimoni indicati dalla difesa di (...) persone che, a loro dire, si trovavano a transitare sui luoghi percorrendo la opposta direzione di marcia ed avrebbero assistito al sinistro. (...) aveva riferito di trovarsi a bordo dell'auto condotta dal (...) (altro teste) e di avere notato che 'la (...) (...) all'improvviso si è fermata di colpo senza alcun motivo visto che non c'erano svolte da fare'. Lo (...) dichiarava di non essere in grado di 'dire nulla' sui conducenti della seconda e terza autovettura coinvolte (che indicava una per colore e l'altra per marca e modello). (...) al quarto veicolo, riferiva che 'era condotto da un ragazzo'. Lo (...) ha riferito che insieme al (...) erano rimasti in auto fermi lateralmente e che erano spaventati. Il teste ha riferito dell'arrivo di (...) e dei (...) ribadendo che 'noi eravamo sempre in macchina'. Indi, lo (...) ha riferito che dopo l'arrivo dei (...) era arrivato un 'signore che gesticolava e si è avvicinato alla nostra macchina chiedendo se avessimo visto l'incidente. Non so chi fosse questo signore'; a questa persona, che aveva 'una trentina d'anni' lo (...) riferiva di avere 'dato a lui i nostri recapiti telefonici'. (...) riferiva di non avere parlato con i (...) in quanto, ribadiva, era rimasto in auto. (...) - (...) alla posizione in cui si trovavano, lo (...) riferiva che 'noi avevamo appena passato il punto in cui si trova l'(...) (...). Il teste (...) ha riferito che, effettivamente, si trovava a bordo della propria auto sulla S.S. 114 in direzione (...) unitamente allo (...) in quanto 'stavamo andando a lavoro', salvo poi rettificare nel senso che 'io solo stavo andando a lavorare mentre (...) mi accompagnava solo per farmi compagnia'. (...) alla loro posizione al momento del sinistro, il (...) riferiva che 'noi non avevamo ancora superato l'(...)# posto alla nostra destra' mentre i mezzi si trovavano ad una distanza di 60 metri dall'(...) 'che ancora non avevano raggiunto'. (...) il (...) ha riferito di avere 'visto una (...) (...) bianca fermarsi all'improvviso, non aveva alcun freccia' ed era 'condotta da una signora di mezza età che ho visto dentro l'abitacolo'; indi il teste ha riferito che 'poi c'è stato un tamponamento a catena'. (...) non è stato in grado di riferire alcunché sugli altri veicoli coinvolti salvo che per l'ultimo, un '(...) al cui interno 'c'erano due ragazzi'. (...) ha riferito che lui e lo (...) ('entrambi') 'siamo scesi dall'autovettura e ci siamo avvicinati al furgoncino che si era ribaltato', riferendo anche di non avere prestato alcun soccorso né di avere richiesto l'intervento di (...) o ambulanza. (...) ha ancora detto che erano intervenuti sui luoghi i (...) urbani ma 'non sono intervenuti i (...). (...) il (...) ha riferito dell'arrivo di una persona, di cui ha detto essere giunta in auto e di avere detto essere lo zio del (...) prima di andare via 'abbiamo detto a questo signore se aveva bisogno e abbiamo dato i nostri numeri di telefono'. A specifica domanda, il (...) ha riferito di non ricordare nulla sulla evoluzione e sulla posizione di quiete dell'autocarro ('non ricordo dove fosse finito il furgoncino dopo il ribaltamento; non ricordo se il furgoncino avesse sbattuto contro il muro'). (...) - (...) questo giudice di dovere procedere, prima di proseguire nella analisi, a valutare l'esito fin qui esposto dei risultati della attività istruttoria svolta all'udienza del 25.10.2017.. (...) all'interrogatorio formale, va ricordato che lo stesso è strumento processuale finzionale a provocare la confessione della controparte; solo in detti termini esso può assumere valenza probatoria. Pertanto, deve solo prendersi atto che (...) ha negato di essersi arrestata improvvisamente mentre le sue ulteriori dichiarazioni sul contegno di marcia non possono assumere valore di prova nei confronti delle altre parti. (...) alle dichiarazioni testimoniali, le stesse sono palesemente inattendibili. Ed invero, le dichiarazioni rese da (...) e (...) presentano molteplici profili di contrasto sia in comparazione fra esse sia con elementi esterni che avrebbero dovuto fungere da 'riscontro'. Già dall'esame delle dichiarazioni come sopra riportate i profili di contrasto sono eclatanti ed evidenti; tuttavia giova esporli partitamente: - essi hanno offerto una diversa ragione del fatto che si trovavano a transitare dai luoghi: o (...) 'l'intenzione era di fare un giro nei paraggi' o (...) 'stavamo andando a lavoro', salvo poi rettificare nel senso che 'io solo stavo andando a lavorare mentre (...) mi accompagnava solo per farmi compagnia'; - essi hanno indicato in maniera difforme il loro punto di osservazione del sinistro: o (...) 'noi avevamo appena passato il punto in cui si trova l'(...)#' o (...) 'noi non avevamo ancora superato l'(...)# posto alla nostra destra' (...) - (...) - essi hanno offerto una diversa e contrastante posizione dopo il sinistro e per tutta la durata della permanenza sui luoghi o (...) 'sono rimasto all'interno della macchina perché ero spaventato anche il (...) è rimasto all'interno della macchina'; 'poi sono arrivati i (...) urbani e i (...) ma noi siamo rimasti sempre in macchina'; la permanenza in auto per tutto il tempo si desume ulteriormente con certezza da quanto riferito sul 'signore' giunto alla fine, che, per l'appunto, 'si è avvicinato alla nostra macchina chiedendo...' o (...) 'entrambi siamo scesi dall'autovettura e ci siamo avvicinati al furgoncino che si era ribaltato'; - essi hanno indicato interventi di (...) in modo diverso: o (...) 'poi sono arrivati i (...) e i (...) o (...) 'sono arrivati i (...) con cui non abbiamo parlato, non sono intervenuti i (...) - essi hanno offerto divergenti indicazioni sul contatto con il 'signore' giunto dopo, al quale avevano lasciato i recapiti: o (...) lo ha indicato come persona che si era avvicinata alla loro auto in sosta davanti all'(...) e di avere chiesto tale soggetto essi se avessero visto qualcosa; o (...) ha indicato tale persona, specificando anche di sapere essere lo zio di (...) come soggetto che si era avvicianato a loro mentre erano anche vicino al furgone ribaltato e di avere loro stessi di essere disponibili a testimoniare ('abbiamo detto a questo signore se aveva bisogno e abbiamo dato i nostri numeri di telefono'). Ancora, sono state rese dichiarazioni in contrasto con elementi positivamente accertati: (...) - (...) - (...) ha riferito che non erano intervenuti i (...) del (...) che, al contrario, sono intervenuti ed hanno anche posto in essere una rilevante ed evidente azione, estraendo i due a bordo dell'autocarro, proprio quelli a cui egli dice di essersi avvicinato Le dichiarazioni rese, oltre ad essere in contrasto nei termini, evidenti, sopra riportati, risultano incongrue ed inverosimili in quanto, quanto alle dichiarazioni del (...) - non appare ragionevole che il (...) si stesse recando a lavoro e lo (...) lo accompagnava per fare compagnia, posto anche che era il (...) a condurre l'auto; non appare comprensibile la ragione di ciò; - non appare logico e coerente avvicinarsi ad un mezzo dove, sulla base degli atti della (...) risulta che all'interno vi erano, incastrati, due soggetti e non avere chiesto intervento delle (...) e dei soccorsi senza peraltro riferire di avere appreso che altri lo avevano fatto; ovviamente in questo caso avrebbero dovuto riferire chi aveva chiamato i soccorsi, ma, come si dirà, né (...) né (...) chiesto di riferire circostanze che potessero avere riscontro esterno (al di fuori della traccia: 'colpa della (...) che ha arrestato improvvisamente la marcia), hanno riferito di non sapere o non ricordare; - risulta inverosimile che il (...) mentre era alla guida del proprio veicolo in direzione di marcia opposta a quella della (...) (...) condotta dalla (...) abbia potuto notare che la stessa non aveva azionato freccia di direzione (va evidenziato che eravamo in pieno giorno e che le frecce in questione erano quella anteriori); - non appare logico quanto riferito dal (...) che, allo zio del (...) avrebbe offerto spontaneamente disponibilità per futura testimonianza mentre non aveva sentito analogo dovere presentandosi al personale di (...) intervenuto. (...) - (...) già detto, ulteriore elemento di inattendibilità è costituito da tutte le risposte fuori 'tema centrale' con le quali hanno riferito di non sapere o non ricordare: - entrambi non hanno offerto alcuna indicazione sui componenti delle vetture seconda e terza nemmeno se di genere maschile o femminile; - (...) ha riferito di non sapere indicare a che andatura marciasse la (...) (...); - (...) non è stato in grado di offrire un riscontro di tipo cronologico sullo svolgimento della vicenda ('non so quantificare il tempo in cui siamo rimasti fermi in macchina') da ciò potendosi verificare corrispondenza o meno con i tempi effettivi di arrivo dei (...) dei (...) ed altro; - (...) ha riferito di non sapere riferire sulla distanza fra un veicolo e l'altro, neanche in termini indicativi; - (...) ha riferito di non sapere dire a che velocità andasse il (...) (e ciò nonostante l'evidenza del ribaltamento). Ebbene, ritiene questo giudice che gli elementi di contrasto, oltre che numerosi ed eclatanti, vertano anche su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti e per la valutazione della attendibilità; fra tutte, può evidenziarsi quella relativa alla permanenza in auto offerta dallo (...) e dalla uscita dal veicolo e l'avvicinamento al furgone ribaltato riferita dal (...) Trattandosi di due eventi che ognuno dei protagonisti non potrebbe avere difficoltà a riferire nei termini in cui si sono svolti i fatti; o, ancora, non riferire dei due a bordo dell'autocarro incastrati e della seguente opera, tutt'altro che ordinaria, dei (...) che li hanno estratti. In conclusione, le dichiarazioni sono entrambe inattendibili e nessuna di esse può essere utilizzata ai fini della decisione. (...) - (...) base di tutti gli elementi acquisiti e, in concreto, quanto oggetto dei rilevamenti della (...) e delle note tecniche del C.T.U. (ma non, per le ragioni anzidette, di quanto acquisito in sede di istruttoria all'udienza del 25.10.2017), deve affermarsi come non sia possibile ricostruire la dinamica del sinistro e, in particolare, non sia possibile individuare responsabilità esclusive a carico di uno dei conducenti dei quattro mezzi coinvolti. Può senz'altro affermarsi che il tamponamento è avvenuto fra auto in movimento (e non fra auto ferme tamponate da tergo da una o più auto sopraggiunte) e, ancora, che il quarto veicolo, il mezzo condotto dal (...) procedeva a velocità non consona. Tuttavia, neanche per la posizione di (...) può dirsi che egli abbia responsabilità esclusiva e, in particolare, che egli avesse provocato non solo il tamponamento del vicolo (...) (terzo della colonna) ma anche gli altri due tamponamenti 'a catena' dei due restanti veicoli che lo precedevano. Le difese di (...) e (...) hanno sostenuto che dovesse individuarsi responsabilità esclusiva della (...) che avrebbe arrestato improvvisamente la marcia compiendo una manovra imprevista. Le argomentazioni svolte hanno posto a fondamento quanto risulta dai rilevamenti della (...) (dichiarazioni rese nell'immediatezza dai conducenti sentiti e ricostruzione dinamica) e dalle dichiarazioni rese dai testimoni. Della inutilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni dei testi si è già detto. (...) a quanto risulta dai rilevamenti della P.M. va chiarito che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dai conducenti sono, per l'appunto, dichiarazioni provenienti da persone personalmente e direttamente coinvolte quali parti del presente giudizio e le stesse, pertanto, possono valere a carico degli altri solo alla stregua di allegazione da provare. Da ciò discende che non possa ritenersi provato che la (...) (...) si sia arrestata improvvisamente né sulla base delle dichiarazioni del (...) né sulla ricostruzione dei (...) - (...) fondata su tali dichiarazioni, e peraltro offerta in termini dubitativi ('La conducente della (...) (...) ... sembra arresti la marcia...'). (...) poi, sostenuto dalla difesa di (...) con le difese conclusive circa la valenza di atto pubblico dei rilevamenti in questione, va solo precisato che, pur corretta la impostazione tecnica, la valenza di atto che fa fede fino a querela di falso è limitata a quanto i pubblici ufficiali attestano avere fatto o rilevato o alle dichiarazioni che assumono di avere ricevute; le valutazioni, tanto più quelle fondate sulle dichiarazioni dei protagonisti, non hanno fede privilegiata. (...) quanto sostenuto da (...) circa il mancato funzionamento dei segnalatori di 'stop' dell'auto del (...) nonché ad una brusca frenata dello stesso quale causa esclusiva di responsabilità non hanno trovato alcun supporto probatorio. In conclusione, non va ribadito che vi sono elementi oggettivi per ricostruire la dinamica ed individuare specifiche colpe esclusive di uno o più dei soggetti coinvolti. In punto di diritto, va richiamato il risalente ed ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte secondo cui: In tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013 n.4021; in senso conforme, ex - (...) multis, Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2015 n. 8487; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2021 n. 4304; Cass. civ. sez. VI, 1 giugno 2022 n. 17896). (...) base dei superiori principi, pienamente condivisi da questo giudice, deve in conclusione affermarsi pari responsabilità dei protagonisti del sinistro in esame con conseguenti responsabilità, tenendo conto delle domande svolte nel presente giudizio (in cui (...) e rimasto contumace): - di (...) nonché di (...) per i danni subiti da (...) nella misura del 50%; - di (...) e di (...) nonché di (...) per i danni subiti da (...) e (...) nella misura del 50%. Le domande svolte da (...) nei confronti di (...) fondate sul presupposto, rimasto indimostrato, di colpa esclusiva della predetta, devono considerarsi infondate. (...) quindi procedersi con la quantificazione dei danni. (...) a (...) proprietaria del veicolo (...) (...) targato (...) dalla C.T.U. del geom. (...) risultano danni pari ad euro 942,52 IVA compresa, a fronte di un valore del veicolo stimato in euro 1.000,00, oltre ad un danno per fermo tecnico (per tre giorni) di euro 120,00 (euro 40,00 pro die) (cfr. pagg-7-8 della relazione tecnica). Con riguardo ai danni fisici, il C.T.U. dott. (...), effettuata visita medica ed esaminata la documentazione in atti, aveva in primo luogo rilevato che, all'epoca dei fatti, presso l'(...) di (...) era stata refertata 'cervicalgia post traumatica. Trauma gamba d(...)'. (...) - (...) lesioni sono state valutate 'in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa. (...) lesioni hanno avuto una evoluzione in guarigione con postumi e sono state sottoposte a trattamento farmacologico e fisioterapico'. Il C.T.U. ha, quindi, riscontrato un peggioramento temporaneo delle condizioni della (...) che ha quantificato in: - 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; - 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; - 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; senza riscontrare postumi permanenti. Il C.T.U. ha anche ritenuto la congruità delle spese mediche documentate, apri ad euro 543,76. (...) a (...) proprietario del veicolo (...) targata (...) dalla C.T.U. del geom. (...) risultano danni pari ad euro 3.877,07 IVA compresa, a fronte di un valore del veicolo stimato in euro 4.000,00, oltre ad un danno per fermo tecnico (per sei giorni) di euro 300,00 (euro 50,00 pro die) (cfr. pag.10 della relazione tecnica). (...) a (...) il C.T.U. dott. (...), effettuata visita medica ed esaminata la documentazione in atti, aveva in primo luogo rilevato che, all'epoca dei fatti, presso l'(...) di (...) era stata refertata 'cervicalgia post traumatica'. (...) lesioni sono state valutate 'in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa. (...) lesioni hanno avuto una evoluzione in guarigione con postumi e sono state sottoposte a trattamento farmacologico e fisioterapico'. Il C.T.U. ha, quindi, riscontrato un peggioramento temporaneo delle condizioni della (...) che ha quantificato in: (...) - (...) - 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; - 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; senza riscontrare postumi permanenti. Il C.T.U. ha anche ritenuto la congruità delle spese mediche documentate, apri ad euro 263,95. (...) questo giudice che le conclusioni offerte dal C.T.U. geom. (...) siano pienamente condivisibili, fondate su specifica analisi della documentazione in atti con quantificazione dei danni operata applicando criteri tecnici ben esplicitati. Parimenti, anche le conclusioni del C.T.U. dott. (...) vanno integralmente condivise, fondate su visita medica ed analisi della documentazione sanitaria, con conclusioni fondate sui principi che regolano la materia. Va evidenziato che le parti non hanno svolto censure tecniche alle relazioni nelle parti in esame (salvo la difesa di (...) che le ha definite, con gli scritti conclusivi, 'parsimoniose'. I danni, applicando le (...) del (...) di Milano 2021, possono liquidarsi nei seguenti temini: A) quanto a (...) - per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% euro 822,00 - per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% euro 548,00 - per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% euro 274,00 pari a complessivi euro 1.644,00 (...) - (...) B) quanto a (...) - per 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% euro 411,00 - per 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% euro 274,00 pari a complessivi euro 685,00 Le somme in questione vanno devalutate fino alla data del sinistro 07.09.2013 e, quindi, rivalutate fino a quella di pubblicazione della presente decisione, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'(...) di (...) oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata dal 07.09.2013 fino al momento della liquidazione, calcolati sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale. (...) al fermo tecnico, premesso che, secondo il più recente orientamento interpretativo della Suprema Corte: Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo; il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (nella specie, la Corte ha ritenuto errata l'affermazione del giudice di merito che aveva richiesto anche la dimostrazione della necessità della spesa, pur essendo stata fornita la prova dell'esborso effettuato) (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023 n.7358; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2017 n.13718; (...) Civ., sez. VI, 28 febbraio 2020 n.5447; Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2022 n.27389) (...) - (...) darsi atto che (...) non aveva svolto alcuna domanda in tal senso mentre (...) ne aveva chiesto la liquidazione (peraltro solo in sede di richieste conclusive in citazione) solo sulla base di ragionamento di tipo deduttivo. Pertanto, in accoglimento della specifica contestazione formalizzata dalla difesa di (...) la 'posta' in questione non può essere liquidata. Al contrario, non assume rilevanza la circostanza, sostenuta dalla difesa di (...) che l'esborso per le spese di riparazione non sia stato documentato trattandosi, nel caso in questione, di risarcimento danni e non di rimborso spese. (...) al danno biologico patito da (...) con gli scritti conclusivi la difesa di (...) s.p.a. ha eccepito il mancato uso dele cinture di sicurezza. La questione relativa al mancato uso delle cinture risulta introdotta tardivamente posto che, con la comparsa di costituzione, tale eccezione limitativa della responsabilità non risulta formulata. In conclusione, le domande possono trovare accoglimento nei seguenti termini (operando la decurtazione nella misura del 50% per effetto della applicazione dell'art.2054 comma 2 c.c.): - (...) e (...) p.l.c. vanno condannati, in solido, al risarcimento del danno in favore di (...) che si liquida o in euro 471,26 IVA compresa per i danni materiali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (somma pari alla metà del danno di euro 942,52); o in euro 822,00, devalutati e rivalutati, oltre interessi come sopra specificato, per danni non patrimoniali (somma pari alla metà del danno di euro 1.644,00); o in euro 271,88 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per rimborso spese (somma pari alla metà delle spese per euro 543,76); (...) - (...) - (...) e (...) s.p.a., nella qualità, vanno condannati, in solido, al risarcimento del danno in favore di (...) che si liquida o in euro 1.938,54 IVA compresa per i danni materiali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (somma pari alla metà del danno di euro 3.877,07); - (...) e (...) s.p.a., nella qualità, vanno condannati, in solido, altresì al risarcimento del danno in favore di (...) che si liquida o in euro 342,50, devalutati e rivalutati, oltre interessi come sopra specificato, per danni non patrimoniali (somma pari alla metà del danno di euro 685,00); o in euro 131,98 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per rimborso spese (somma pari alla metà delle spese per euro 263,95) Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione alle domande svolte ed al loro esito; pertanto: 1) (...) va condannato al pagamento delle spese in favore di (...) e (...) s.p.a. tenendo conto del valore della domanda svolta nei loro confronti; 2) (...) e (...) p.l.c. vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese in favore di (...) tenendo conto della domanda nei termini in cui è stata accolta; 3) (...) e (...) s.p.a. vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese in favore di (...) e (...) e per essi, in favore dell'avv. (...) difensore antistatario, sia per le attività avanti al giudice di pace che per quelle avanti al (...) tenendo conto delle domande svolte dai predetti signori (...) nei termini in cui sono state accolte (...) - (...) spese vengono, pertanto, liquidate secondo i criteri sopra esposti nei seguenti termini: - (...) va condannato al pagamento delle spese che si liquidano o in euro 14.103,00 oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore di (...) o in euro 14.103,00 oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore di (...) s.p.a. - (...) e (...) p.l.c. vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano: o in euro 2.650,00 (di cui euro 98,00 per spese vive) oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore di (...) - (...) e (...) s.p.a. nella qualità, in solido, vanno condannati al pagamento delle spese processuali relative alla fase avanti al giudice di pace che si liquidano: o in euro 740,00 oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore dell'avv. (...) difensore antistatario di (...) e (...) che ne ha fatto rituale richiesta (cfr. comparsa di replica ex art.190 c.p.c. depositata in data (...)); o in euro 3.445,00 oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore dell'avv. (...) difensore antistatario di (...) e (...) che ne ha fatto rituale richiesta (cfr. comparsa di replica ex art.190 c.p.c. depositata in data (...)); Le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti nei seguenti termini: (...) - (...) - C.T.U. geom. (...), definitivamente a carico di (...)(...) p.l.c. e (...) s.p.a., in solido; - C.T.U. dott. (...) per accertamenti sulla persona di (...) definitivamente a carico di (...) e (...) s.p.a., in solido; - C.T.U. dott. (...) per accertamenti sulla persona di (...) definitivamente a carico di (...) e (...) p.l.c., in solido. P.Q.M. il Tribunale di Catania in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.(...)/2015 R.G. (cui è riunita la causa (...)/2016 R.G., così statuisce: CONDANNA - (...) e (...) p.l.c., in solido, al risarcimento del danno in favore di (...) che si liquida o in euro 471,26 IVA compresa per i danni materiali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo o in euro 822,00, devalutati e rivalutati, oltre interessi come sopra specificato, per danni non patrimoniali o in euro 271,88 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per rimborso spese - (...) e (...) s.p.a., nella qualità, in solido, al risarcimento del danno in favore di (...) che si liquida (...) - (...) o in euro 1.938,54 IVA compresa per i danni materiali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo - (...) e (...) s.p.a., nella qualità, in solido, altresì al risarcimento del danno in favore di (...) che si liquida o in euro 342,50, devalutati e rivalutati, oltre interessi come sopra specificato, per danni non patrimoniali o in euro 131,98 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per rimborso spese (...) - ogni altra domanda; CONDANNA - (...) al pagamento delle spese processuali che si liquidano o in euro 14.103,00 oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore di (...) o in euro 14.103,00 oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore di (...) s.p.a. - (...) e (...) p.l.c. vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano: o in euro 2.650,00 (di cui euro 98,00 per spese vive) oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore di (...) - (...) e (...) s.p.a. nella qualità, in solido, vanno condannati al pagamento delle spese processuali relative alla fase avanti al giudice di pace che si liquidano: (...) - (...) o in euro 740,00 oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore dell'avv. (...) difensore antistatario di (...) e (...) che ne ha fatto rituale richiesta (cfr. comparsa di replica ex art.190 c.p.c. depositata in data (...)); - (...) e (...) s.p.a., nella qualità, vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese per il giudizio avanti al (...) processuali che si liquidano: o in euro 2.650,00 (di cui euro 98,00 per spese vive) oltre (...) CP e rimborso forfetario spese generali in favore dell'avv. (...) difensore antistatario di (...) e (...) che ne ha fatto rituale richiesta (cfr. comparsa di replica ex art.190 c.p.c. depositata in data (...)); PONE - le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico delle parti soccombenti nei seguenti termini: o spese per C.T.U. geom. (...), definitivamente a carico di (...)(...) p.l.c. e (...) s.p.a., in solido; o spese per C.T.U. dott. (...) per accertamenti sulla persona di (...) definitivamente a carico di (...) e (...) s.p.a., in solido; o spese per C.T.U. dott. (...) per accertamenti sulla persona di (...) definitivamente a carico di (...) e (...) p.l.c., in solido. DISPONE (...) - (...) - che somme eventualmente corrisposte ai C.T.U. da parti diverse da quelle sopra indicate o in quote diverse dal riparto paritario sino rimborsate in favore di chi ha effettuato il pagamento anticipato.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Terza sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane' ha pronunciato la seguente SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC nella causa civile iscritta al n. r.g. 6116/2018 promossa da: (...), nata ad (...), CF: (...), elettivamente domiciliato in (...) ACIREALE, presso lo studio dell'Avv. BO.AL. che la difende giusta procura in atti di causa; ATTORE/I contro (...) in persona dell'amministratore pro-tempore, CF (...), elettivamente domiciliato in (...) ACIREALE presso lo studio dell'Avv. TR.BA., che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa; CONVENUTO/I (...) nato (...), CF: (...), elettivamente domiciliato in (...) ACIREALE presso lo studio dell'Avv. TR.BA., che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa; - INTERVENIENTE VOLONTARIO - CONCLUSIONI All'udienza di discussione del 22.05.2024, le parti hanno concluso e discusso la causa come in verbale telematico. Il G.I. si è ritirato in camera di consiglio, adottando all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 03.04.2018, parte attrice ha riassunto il giudizio proposto dinanzi al Giudice di Pace, dichiaratosi incompetente per materia e valore. In particolare, con l'atto di citazione in riassunzione, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal (...) convenuto in data 21.02.2017, limitatamente al quarto punto all'ordine del giorno, con cui l'assemblea ha dichiarato di non assumere alcuna decisione in merito alla nomina di un nuovo amministratore, per mancanza del "Quorum deliberativo". Secondo la prospettazione di parte attrice, nel corso dell'assemblea, i presenti avrebbero effettuato una votazione raggiungendo il quorum deliberativo richiesto dall'art. 1136 IV comma c.c., procedendo alla nomina del nuovo amministratore, ma poiché l'assemblea non avrebbe verbalizzato il risultato della detta votazione, limitandosi a dichiarare che non è stato raggiunto il quorum deliberativo, senza indicare il nome dei soggetti votanti a favore e contro, la delibera impugnata sarebbe nulla. Costituitosi in giudizio, il (...) convenuto e l'interveniente volontario, (...), hanno chiesto il rigetto della domanda, sostenendo la mancanza del quorum deliberativo. Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione. In via preliminare va delibata l'eccezione, sollevata da parte attrice, di carenza di valida procura conferita dall'amministratore di condominio al procuratore costituito. Nella delibera del 14.11.2017, prodotta in atti da parte convenuta, si legge che, per mancanza di quorum deliberativo, il (...) non ha potuto ratificare la costituzione nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace e poi, in riassunzione, dinanzi a questo Giudice. Sulla necessità o meno di una delibera assembleare per autorizzare l'amministratore a resistere in un giudizio di impugnazione di delibera condominiale, la S.C. ha statuito il seguente principio, con un orientamento consolidato: "L'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore" (ex multis Cass. 23550/2020; Cass. 7095/2017). Pertanto, alla luce del superiore principio, ne consegue che la costituzione del condominio, nella persona dell'amministratore, pur in mancanza di una ratifica dell'assemblea condominiale, è valida. Disaminando il merito della questione, si osserva che nel verbale impugnato, al punto 4 dello stesso, l'assemblea si è limitata a verbalizzare il mancato raggiungimento del quorum deliberativo, senza indicare il numero dei votanti, quelli a favore e quelli contro, con i relativi millesimi. Il verbale, redatto in occasione dello svolgimento delle assemblee condominiali, deve dare atto di quanto accade durante lo sviluppo della stessa, in quanto ne costituisce il resoconto scritto di tutto quanto si è detto e fatto. Con un orientamento, ormai consolidato e condiviso dalla dottrina, la S.C. ritiene che il verbale dell'assemblea condominiale vada sempre redatto, anche quando non si assumono deliberazioni o quando non si raggiungono le maggioranze prescritte dalla legge. La ratio di tale prescrizione si rinviene nella necessità di consentire agli interessati di impugnare il relativo verbale, verificando se siano state rispettate le maggioranze prescritte dalla legge o l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse. Altro elemento imprescindibile per la regolarità del verbale, è quello di indicare per ogni votazione, a prescindere dal risultato, i condomini favorevoli e contrari, con i relativi millesimi. Sul punto la S.C. ha statuito i seguenti principi: "Nel condominio negli edifici, poiché la redazione del verbale dell'assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.) e la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge (art. 1137 cod. civ.), una volta che l'assemblea sia stata convocata, occorre dare conto, tramite la verbalizzazione, di tutte le attività compiute, anche se le stesse non si sono perfezionate e non siano state adottate deliberazioni, allo scopo di permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllare lo svolgimento del procedimento collegiale e di assumere le opportune iniziative. (Nella specie un condomino aveva chiesto l'accertamento dell'obbligo del condominio di rilasciargli la copia del verbale di un'assemblea e il convenuto aveva opposto il mancato svolgimento dell'assemblea in questione; la S.C., sulla base del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda enunciando la tesi che quando l'assemblea non perviene ad alcuna delibera sia insussistente l'obbligo di verbalizzazione e manchi l'interesse del (...) al rilascio di una copia del verbale) (Cass. 5014/1999). Per la fattispecie in esame, in cui si è dato soltanto atto della mancanza del raggiungimento del quorum deliberativo, senza indicare i condomini favorevoli e contrari partecipanti alla votazione, la S.C. ha statuito il seguente principio: "E annullabile entro trenta giorni, su impugnazione dei condomini dissenzienti, la delibera il cui verbale dà atto del risultato della votazione in base al numero dei votanti senza indicare analiticamente i nomi dei partecipanti e il valore della loro proprietà in millesimi, specificazione necessaria onde verificare la validità della costituzione dell'assemblea ai sensi dell'art. 1136 cod. civ., nonché il nome e il valore della quota proporzionale dei condomini assenzienti e dissenzienti, necessaria onde verificare la validità della delibera adottata sia in relazione ai "quorum", se le quote sono disuguali, sia in relazione ad un eventuale conflitto di interessi tra (...) e condominio (Cass. 10329/1998) "In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum " richiesto dall'art. 1136 c.c." (Cass. 40827/2021). Alla luce di quanto sopra, si evince che la delibera impugnata, limitatamente al punto "4", va annullata in quanto l'assemblea non ha indicato i nominativi, con i relativi millesimi, dei votanti favorevoli e contrari. Le spese seguono la soccombenza e pertanto il (...) convenuto e l'interveniente volontario vanno condannati, in solido, a rifondere a parte attrice le spese processuali che si liquidano in Euro 600,00 per spese ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%: P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: Accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto annulla la delibera adottata dal (...) convenuto in data 21.02.2017, limitatamente al punto 4 della stessa. Condanna il condominio e l'interveniente volontario, (...), a pagare a parte attrice le spese processuali che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 600,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Dispone la distrazione delle spese e compensi a favore dell'avv. Bo.Al. che si è dichiarato antistatario. Così deciso in Catania il 22 maggio 2024. Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2024.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA in persona del giudice unico, dott.ssa (...) in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.2.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. (...)/2020, promossa da (...) ((...)), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. (...) -ricorrente contro (...) S.R.L. ((...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. (...) -resistente e nei confronti di (...) - (...) ((...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. (...) -litisconsorte necessario Oggetto: regolarizzazione della posizione contributiva; risarcimento del danno per omissione contributiva; Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data (...) ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver lavorato alle dipendenze della (...) s.r.l. a far data dall'1.7.2019 in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il (...), successivamente prorogato fino al (...), con mansione di autista e inquadramento al livello (...) del (...) che la ditta datoriale ha versato contributi previdenziali soltanto in relazione a due settimane lavorative a fronte di ventisei settimane lavorate; di aver diffidato con lettera dell'8.6.2020 la società convenuta ai fini della corresponsione di quanto dovuto a titolo di TFR oltre ai contributi previdenziali non versati, senza ottenere alcun riscontro. Ha assunto di avere diritto al versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro nonché al risarcimento dei danni per omissione contributiva, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: "- ritenere e dichiarare dovuti dalla ditta "(...) s.r.l." con sede (...) P.Iva: (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui contributi previdenziali in favore del ricorrente, sig. (...) pari a 26 mensilità; - conseguentemente, ordinare alla società resistente, in personale del legale rapp.te pro tempore, il versamento all'(...) chiamato a riceverli, dei contributi maturati e non versati; - condannare la società "(...) s.r.l." al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, per mancata contribuzione di previdenza, da quantificarsi in via equitativa in Euro 1.000,00 od altra somma ben visa dal sig. Decidente. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e non percepito onorari". Con memoria difensiva depositata in data (...) si è costituita in giudizio la società (...) s.r.l. eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso ex art 443 c.p.c. Nel merito, ha dedotto di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali nei confronti degli enti competenti per il periodo ricompreso tra l'8.4.2019 e il (...) nonché tra l'8.8.2019 e il (...), come risultante dal (...) prodotto in atti. Ha poi precisato di avere già corrisposto al ricorrente le differenze retributive spettanti a titolo di TFR e competenze finali, così come riconosciutegli dall'intestato Tribunale con decreto ingiuntivo n. 1063/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. (...)/2020 R.G. Pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni: "nel rito: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 443 c.p.c., fissando per il ricorrente termine per la presentazione del ricorso amministrativo disciplinato dalla legge 9/03/1989 n. 88; - nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza di tutte le pretese del ricorrente per i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, disporne l'integrale rigetto. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario". Con memoria depositata in data (...) si è costituito in giudizio l'(...) dichiarando di avere interesse alla chiesta pronuncia in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale del rapporto di lavoro e formulando le seguenti conclusioni: "(...) il Tribunale di Catania, (...) lavoro adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa e previdenziale, ritenendo, dichiarando ed accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile, il periodo di competenza, il (...) applicabile secondo i criteri prescritti dall'art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. in legge n. 389/1989. Con il favore di spese ed onorari di causa a carico di chi di ragione, come per legge". All'esito dell'udienza di discussione del 12.2.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono. 2. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di parte resistente di improcedibilità ex art. 443 c.p.c., considerato che l'oggetto della domanda esula dall'ambito applicativo della norma e non riguarda la pretesa del privato rivolta nei confronti di un ente previdenziale o assistenziale, bensì la pretesa rivolta al proprio datore di lavoro di regolarizzazione della posizione contributiva; né, ad ogni modo, sussiste una legge speciale che prescrive nel caso di specie l'attivazione di alcun procedimento amministrativo, come richiesto dallo stesso art. 443 c.p.c. 3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è, in primo luogo, l'accertamento dell'inadempimento da parte della (...) s.r.l. dell'obbligo di versare i contributi all'(...) in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'odierno ricorrente. In base alle regole generali in tema di inadempimento contrattuale spetta al creditore allegare l'inadempimento e al debitore dimostrare invece di avere adempiuto. È pacifico in quanto non contestato dalla società resistente che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della stessa in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dall'1.7.2019 al 30.9.2019 (doc. 1 parte ricorrente), successivamente prorogato fino al 31.12.2019 (doc. 2 parte ricorrente), con la mansione di autista ed inquadramento al livello (...) del (...) Ebbene, all'allegazione puntuale dell'inadempimento di parte datoriale, consistito nell'avere versato contributi soltanto per due settimane lavorative a fronte di ventisei settimane lavorate (doc. 3 parte ricorrente nonché produzione (...) estratto contributivo), non è conseguita la prova contraria del corretto adempimento da parte dell'odierna resistente. Invero, quest'ultima si è limitata a produrre il (...) di (...) richiesto in data (...), 8.8.2019 e 6.12.2019 (doc. 2 parte resistente) senza tuttavia dimostrare di aver versato i contributi riferiti al rapporto di lavoro per cui è causa. Se, per un verso, il predetto documento attesta, per quanto qui d'interesse, la regolarità contributiva dell'impresa fino al 31.10.2019 (cfr. art. 3 del decreto del (...) del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il (...) dell'economia e delle finanze e il (...) per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 30 gennaio 2015, ai sensi del quale "La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati (?) scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive"), per altro verso, dall'esame della ulteriore documentazione in atti risulta una incongruenza tra il periodo in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente, come allegato in ricorso e non contestato, (pari a circa 26 settimane cfr. doc. 1, 2 e 4 parte ricorrente) e quello risultante dall'estratto contributivo e in relazione al quale sono stati versati i relativi contributi (pari a 2 settimane cfr. doc. 3 parte ricorrente). Al riguardo, deve evidenziarsi che la valenza probatoria dell'estratto contributivo nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro si presta ad essere valutata in base alle regole generali in materia di prove documentali, nel senso che, una volta che il fatto rappresentato dal documento sia pacifico, nessuna ragione giustifica il disconoscimento del valore probatorio del documento e la sua degradazione ad elemento di natura indiziaria o, addirittura, la negazione completa del valore probatorio stesso. (...) canto, risulta irrilevante quanto dedotto dalla parte datoriale in ordine all'avvenuto pagamento degli emolumenti spettanti al ricorrente a titolo di TFR e competenze di fine rapporto, esulando tali spettanze dall'oggetto del presente giudizio. Alla luce di tali rilievi, dunque, sul punto il ricorso è fondato e va accolto con conseguente condanna della (...) s.r.l. al versamento della contribuzione omessa, per il periodo di durata del rapporto di lavoro come indicato in atti, detratte le eventuali somme già corrisposte per le settimane di lavoro risultanti dall'estratto contributivo, oltre accessori come per legge. 4. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c., in ragione della omissione contributiva, da quantificarsi in via equitativa in Euro 1.000,00. La domanda è infondata per le ragioni che seguono. In materia di omessa o irregolare contribuzione, l'art. 2116, comma 2, c.c. prevede espressamente la responsabilità dell'imprenditore per il danno cagionato al prestatore di lavoro nel caso in cui "le istituzioni di previdenza e di assistenza (...) non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute". La ratio di tale disposizione si rinviene nell'esigenza di tutelare il lavoratore dai possibili pregiudizi patrimoniali derivanti dalla omissione della contribuzione da parte del datore di lavoro. In particolare, tali pregiudizi possono consistere nella perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica - danno che si verifica al momento del raggiungimento dell'età pensionabile - ovvero nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico" (Cass. n. 15947/2021). Il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è, dunque, costituito dall'intervenuta maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico e la prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass. n. 27660/2018). Ora, nel caso di specie per un verso il lavoratore non ha allegato di avere raggiunto i requisiti per accedere alla pensione e, per altro verso, tenuto conto della data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio all'(...) (6.7.2020), non è maturata la prescrizione quinquennale dei contributi omessi dal datore di lavoro. Ne consegue che non sussistono i presupposti per l'azione risarcitoria in parola e la relativa domanda non può essere accolta. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente e la società (...) s.r.l. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 (modificato dal d.m. n. 147/2022), vanno poste a carico della società resistente con distrazione ex art. 93 in favore del procuratore del ricorrente. Le fasi processuali liquidate sono quelle di studio, introduttiva e decisionale. Quanto al valore della causa deve farsi applicazione della regola del "valore effettivo della controversia" di cui all'art. 5, comma 1, del d.m. n. 55/2014. Sebbene la parte ricorrente abbia quantificato la propria domanda come di valore indeterminabile, il relativo parametro tabellare di riferimento per la determinazione del compenso appare non coerente rispetto alla modesta complessità in diritto dell'attività difensiva svolta, sicché risulta proporzionato, per le ragioni sopra esposte, il parametro tabellare riferito alle controversie da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 (cfr. Cass. nn. 29821/2019 e 10438/2023), in rapporto ai valori minimi. Deve invece disporsi la compensazione delle stesse nei rapporti tra l'(...) e le altre parti, in considerazione della posizione processuale dell'(...) previdenziale, terzo litisconsorte necessario, che non ha proposto domande nei confronti delle parti del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa (...) in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. (...)/2020 R.G. così statuisce: accerta il diritto di (...) al versamento dei contributi omessi in relazione allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della (...) s.r.l. nel periodo dal 1.7.2019 al 31.12.2019; condanna la (...) s.r.l. a versare all'(...) i contributi omessi relativamente al suddetto rapporto di lavoro, detratte le eventuali somme già versate per le settimane di lavoro risultanti nell'estratto conto previdenziale, oltre interessi come per legge; rigetta nel resto il ricorso; condanna la (...) s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di (...) che liquida in complessivi Euro 1.863,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato (...) dichiaratosi antistatario; compensa le spese nei rapporti tra l'(...) e le altre parti. Così deciso in Catania il 6 maggio 2024. Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. (...) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2913/2023 R.G. promossa da: (...) C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. (...), con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. (...), giusta procura in atti; ATTORE contro (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...) e, con elezione di domicilio in (...), presso l'avv. (...), giusta procura in atti; CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.3.2024 che qui si intendono richiamate. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO (...) con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. iscritto al n. 15868/2022 R.G., chiedeva al Tribunale di Catania, nella persona dell'Ill.mo Giudice adito, l'emissione di decreto di ingiunzione nei confronti dell'odierno opponente; - l'odierna opposta poneva a sostegno della propria domanda il mancato pagamento della somma derivante da un rapporto finanziario non meglio specificato con (...) Con Decreto ingiuntivo n. 5855/2022, depositato in data 27.12.2022 (doc. n. 2), il Giudice adito ingiungeva all'odierno opponente il pagamento dell'importo di Euro 8.908,36, oltre interessi e oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 567,00 oltre accessori. Il predetto Decreto ingiuntivo veniva notificato al sig. (...) a mezzo raccomandata, in data 31.01.2023. Quest'ultimo proponeva opposizione e concludeva "Piaccia: all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi su esposti: - accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 5855/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 27.12.2022, per quanto esposto in parte motiva del presente atto e, per l'effetto, procedere alla revoca dello stesso; - con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione." Negata la provvisoria esecuzione all'opposto decreto, le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.3.2024 che qui si intendono richiamate. E' pacifico che la causa riguarda rapporti derivanti da contratto di c.c. e quindi rientra nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs 4.3.10 n. 28 all'art. 5. Altrettanto pacifico che il tentativo d conciliazione non è stato esperito e neanche avviato entro il termine assegnato dal on ordinanza, né successivamente Nessun dubbio quindi che la opposizione debba essere dichiarata improcedibile. Ciò posto occorre indagare la sorte del decreto ingiuntivo opposto: se esso debba essere revocato o se, per contro, esso divenga definitivo in conseguenza della improcedibilità della esecuzione. Ritiene questo giudice (in aderenza all'orientamento già espresso da questa Sezione in diversi procedimenti, anche con riferimento alle conseguenze della omessa mediazione nella fattispecie in esame) che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere considerata procedimento unico. La fase sommaria di richiesta ed ottenimento del decreto non può essere qualificata come fase, diversa ed ulteriore, di impugnazione del decreto ingiuntivo: "in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione" (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva). Una volta notificato il decreto, e quindi instaurato il contraddittorio con il debitore, quest'ultimo ha sostanzialmente due possibilità: prestare acquiescenza al decreto e consentire il passaggio in giudicato o proporre, nei termini di legge, opposizione contestando la pretesa creditoria azionata. In tale secondo ed ultimo caso si instaura un giudizio a cognizione piena che segue le regole ordinarie. Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, tanto che e' il creditore opposto, La opinione sul punto della S.c. e' conforme: l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione. Quindi la norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che" l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale è il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorietà diviene operativa dopo la pronunzia del Gl della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc. Ritiene questo giudice che l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Ferrara 7.l.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012). Conosce questo giudicante l'opposto orientamento che ha, invero, trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Non si ritiene - però - di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. sez. III n. 24629 del 3.12.2015 (al momento unico arresto sul punto). In motivazione si legge "invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga". L'argomentazione adottata dalla Corte appare essere del tutto contraria alla ricostruzione pacificamente (da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come ampiamente illustrato in precedenza, non è l'opponente a decreto ingiuntivo a Q"esercitare in giudizio un'azione", come recita l'art. 5, comma l, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un'opposizione che è, per forma, un atto di citazione (o un ricorso nel rito lavoristico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali). Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda monitoria. Nessun dubbio quindi che la domanda debba essere dichiarata improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Catania - quarta sezione civile, in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: 1. dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto; 2. condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente - e per essa al procuratore distrattario che ne ha fatto richiesta - le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in Euro 1400, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in Catania il 18 marzo 2024. Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2024.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 511/2023 R.G. promossa da (...), nata ad (...), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Or.Es.; - ricorrente - contro INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei suoi crediti, S.C.C.I. s.p.a., rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023 in notar R.Fa. in Roma, dall'avvocato Ma.Ba.; -resistente- Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e sottostanti avvisi di addebito. Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 14 marzo 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato, mentre l'INPS non depositava note. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2023 la ricorrente in epigrafe indicata insorgeva avverso l'intimazione di pagamento numero (...) notificata l'8 dicembre 2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto dell'INPS, le aveva intimato di pagare la somma di Euro 23.644,93 portata dagli avvisi di addebito numeri (...), (...), (...), (...) e (...) che assumeva non esserle stati notificati e dei quali era venuta a conoscenza in occasione della notificazione della intimazione di pagamento. Recuperando, per tale via, il diritto di contestare nel merito la pretesa, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 46/1999, essendo stata l'intimazione di pagamento il primo atto mediante il quale era venuta a conoscenza della esistenza degli avvisi di addebito, eccepiva l'estinzione per prescrizione della pretesa contributiva a decorrere dalla data di esigibilità dei crediti aventi ad oggetto contributi da DM/10 relativi ad anni di imposta risalenti; la mancata notifica degli avvisi di addebito e l'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione aveva, dunque, importato l'estinzione delle pretese contributive relative ai suddetti periodi. In subordine, anche ammettendo l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito nelle date indicate nella intimazione di pagamento, deduceva che era comunque decorso il quinquennio prescrizionale di legge tra la data di notificazione dei detti titoli e la data di notificazione della intimazione di pagamento. Tanto premesso, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti; - Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati; - Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.". 1.1. Resisteva in giudizio, costituendosi con memoria difensiva depositata in data 26 ottobre 2023, l'INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei suoi crediti, S.C.C.I. s.p.a.. L'Istituto spiegava ampie difese volte al rigetto del ricorso, in particolare eccependo: l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito siccome proposta oltre il termine di cui all'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999 e il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla dedotta prescrizione pretesamente perfezionatasi successivamente alla notifica -che aveva regolarmente avuto luogo- degli avvisi di addebito, dovendo rispondere l'Agente della Riscossione degli atti del procedimento della riscossione anche a fini interruttivi della prescrizione. In ogni caso negava il perfezionamento della invocata fattispecie estintiva e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: "in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del dlgs. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell'INPS; - in subordine e nel merito, rigettare integralmente il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando i ruoli opposti; - in estremo subordine, dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa.". 1.2. All'udienza del 14 dicembre 2023 il procuratore di parte ricorrente evidenziava che, alla stregua di quanto emergeva dall'estratto dei ruoli iscritti a proprio carico, risultava che quelli relativi agli avvisi di addebito numeri (...) e (...) erano stati annullati ai sensi dell'articolo 1 comma 222 della L. n. 197/2022. Rimarcando, inoltre, la parte ricorrente, di avere inteso far valere non solo la prescrizione cd. successiva, ma anche l'estinzione per prescrizione delle pretese contributive siccome maturatasi nelle mani dell'ente impositore, questo giudice, ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., rilevando che l'INPS, quanto alla prova della avvenuta notificazione mediante PEC degli avvisi di addebito, aveva prodotto la ricevuta di avvenuta consegna dei relativi messaggi in formato xml da cui non era possibile evincere quale fosse l'atto notificato, onerava l'Istituto di depositare per ciascun avviso di addebito i files dei messaggi inviati con l'atto materialmente trasmesso alla destinataria e le ricevute di consegna originate dal sistema. L'udienza del 14 marzo 2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 - ter c.p.c.; sulle conclusioni della parte ricorrente, stante il mancato deposito di note da parte dell'INPS, la causa veniva trattenuta per la decisione. Quindi veniva decisa con la presente sentenza. 2. Ciò posto, deve evidenziarsi, innanzitutto, che i carichi iscritti a ruolo e portati dagli avvisi di addebito numeri (...) e (...) rientrano tra quelli per i quali l'articolo 1 comma 222 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto l'annullamento automatico, tanto emergendo dall'esame degli avvisi di addebito suddetti, prodotti dall'INPS, e dalla circostanza che gli stessi non figurano nell'elenco delle cartelle e avvisi da saldare formato dall'Agente della Riscossione e prodotto da parte ricorrente. Dall'esame dei titoli in questione, risulta che gli importi di ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), affidati dall'ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dal detto comma (tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015), non superano la soglia di Euro 1000,00. Da tanto consegue che i detti carichi debbano considerarsi annullati automaticamente. L'art. 1, comma 222 della L. n. 1967/2022 prevede, infatti, che: "222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.". Esaminati gli avvisi in questione e tenuto conto del tenore testuale della richiamata disposizione, ove si fa riferimento ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 se i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, ammontano fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e considerato che la medesima disposizione onera l'Agente della Riscossione di procedere alla regolazione contabile entro il 30 aprile 2023, deve, in definitiva, darsi atto dell'annullamento automatico ex lege dei carichi - concernenti contributi IVS e relative sanzioni- di cui ai suddetti avvisi di addebito. Essendo automaticamente annullati i carichi previdenziali portati dagli avvisi di addebito indicati, e non rilevando che non vi sia coincidenza con gli importi che figurano invece in corrispondenza dei detti avvisi nell'intimazione di pagamento, poiché quest'ultima è stata notificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito numeri (...) e (...) che, in quanto recanti carichi previdenziali automaticamente annullati, non sono idonei a sorreggere alcun atto della riscossione e, dunque, neppure la intimazione di pagamento avverso la quale la ricorrente è insorta. Come precisato in giurisprudenza, "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, C. Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08). 3. Non resta che esaminare le ragioni della opposizione con riferimento alle pretese contributive portate dai restanti avvisi di addebito (numeri (...), (...) e (...)). 4. Va, preliminarmente, osservato che la ricorrente, sull'assunto della omessa notificazione degli avvisi di addebito, ha eccepito l'estinzione per prescrizione della pretesa contributiva portata dai detti titoli, concernente contributi previdenziali da DM/10 relativi agli anni 2014 e 2015, siccome perfezionatasi nelle mani dell'ente impositore, così proponendo una opposizione avverso il ruolo ai sensi dell'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999. 4.1. Eccependo la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso, quand'anche gli avvisi di addebito si assumessero notificati nelle date indicate nella intimazione di pagamento, il termine prescrizionale quinquennale successivo, l'opponente ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c.. 5. Orbene, deve rilevarsi che degli avvisi di addebito in questione l'INPS non ha provato la regolare notificazione. Più precisamente, deve ritenersi nulla la notifica dei detti tre avvisi di addebito per non avere l'INPS, nonostante il termine a tal fine assegnato dal decidente (cfr. l'ordinanza resa all'udienza del 14 dicembre 2023), provato il processo di notificazione mediante PEC attraverso la produzione della ricevuta di consegna tramite file eml o msg. L'Istituto ha prodotto, infatti, per i detti tre avvisi di addebito, dei files xml che non consentono di verificare, mancando qualunque indicazione che permetta di collegare l'atto notificato all'avviso di addebito, quale sia stato l'atto notificato. 5.1. Discende da ciò che il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione avverso i ruoli, rectius, avverso gli avvisi di addebito, per far valere ragioni inerenti al merito delle pretese, e, nella specie, la estinzione per prescrizione delle stesse siccome perfezionatasi nelle mani dell'ente impositore, deve farsi necessariamente decorrere dalla notificazione della intimazione di pagamento quale primo atto successivo attraverso il quale il ricorrente è venuto a conoscenza dei tre citati avvisi di addebito. L'opposizione proposta in data 16 gennaio 2023 deve ritenersi tempestiva, siccome spiegata entro il termine di quaranta giorni decorrente dalla intimazione di pagamento (cfr. Cass. n. 24506/2016 così massimata: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)". 6. L'opposizione, tenuto conto che i tre avvisi di addebito in questione sono relativi a pretese concernenti gli anni 2014 e 2015 è fondata, giacché il quinquennio prescrizionale di legge in relazione alla più recente delle pretese suddette, quella cioè relativa al periodo 11/2015 (cfr. l'avviso di addebito n. (...)), decorrente dalla data di esigibilità della stessa, ovvero dal 16 dicembre 2015, si era già perfezionato, stante il mancato compimento di atti interruttivi, alla data della notifica della intimazione di pagamento, avvenuta l'8 dicembre 2022, e ciò anche tenendosi conto della sospensione dei termini di pagamento dei contributi, ai sensi degli articoli 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 3 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021). Discende da ciò che l'opposizione ex art. 24 del d. lgs. n. 46/1999 avverso gli avvisi di addebito numeri (...), (...) e (...) deve essere accolta e che, pertanto, le pretese dagli stessi portate devono dichiararsi illegittime con annullamento dei detti avvisi. Ogni altra deduzione di merito in relazione alle pretese in esame deve ritenersi assorbita. 7. Le spese di lite devono essere compensate per 1/2 in ragione dell'intervenuto annullamento dei debiti contributivi portati dagli avvisi di addebito numeri (...) e (...) conseguente ad espressa previsione legislativa, sopravvenuta alla notificazione della intimazione di pagamento, e stante la finalità deflattiva sottesa alla previsione di legge, mentre il restante mezzo delle spese va posto a carico dell'INPS secondo la regola della soccombenza. Esse, per tale frazione, si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, modificato dal d.m. n. 147/2022. P.Q.M. Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 511/2023 R.G., promossa da Grasso Grazia nei confronti dell'INPS, così statuisce: Dichiara cessata la materia del contendere in ragione dell'automatico annullamento ex art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022 dei carichi riguardanti contributi IVS portati dagli avvisi di addebito numeri (...) e (...), come tali inidonei a sorreggere l'intimazione di pagamento impugnata. In accoglimento dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, dichiara estinte per prescrizione le pretese contributive portate dagli avvisi di addebito numeri (...), (...) e (...) che, per l'effetto, annulla. Condanna l'INPS a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente nella misura di 1/2 che, per tale frazione, compresi gli esborsi, liquida in misura pari ad Euro 953,25, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Or.Es.. Compensa il restante mezzo delle spese. Così deciso in Catania il 14 marzo 2024. Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2024.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c. nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da: (...) rappresentata e difesa dall'Avvocato (...) contro (...), rappresentati e difesi dall'Avvocato (...) nonché contro (...), contumace. Conclusioni: in motivazione. Ragioni di fatto e di diritto. La signora (...) ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto potestativo, ex art. 1121 c.c., "di subentrare nella comproprietà e nell'uso dell'ascensore installato nello stabile sito in (...), in quanto proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita al 1° piano (seconda elevazione fuori terra)", corrispondendo le spese occorrenti per la realizzazione dell'opera, sulla base del criterio di cui all'art. 1123 c.c. A sostegno della domanda, parte attrice ha prospettato le seguenti circostanze: di essere proprietaria di un immobile, sito al piano primo dell'edificio ubicato in (...), ove risiedono - altresì - i signori (...) - proprietaria di appartamento al piano secondo del medesimo stabile - (...) e (...) proprietari del piano terzo e del soprastante lastrico solare; che il (...) nel suddetto stabile si è costituito "ipso jure et facto" al momento della vendita, da parte dell'originaria proprietaria dell'edifico, del secondo piano dello stabile e dell'area libera soprastante in favore dei signori (...) e (...) (avi della sig.ra (...)), i quali sulla suddetta area hanno realizzato un appartamento con soprastante lastrico solare; i nuovi proprietari "costruirono il 3° ed il 4° piano collocando nel vano scala un ascensore; innovazione alla quale non partecipò l'allora proprietaria del primo piano"; nel 2021 la signora (...) ha venduto il 3° e il 4° piano ai signori (...) e (...) "precisando che l'ascensore era di proprietà ed uso esclusivo dei proprietari dei piani secondo e terzo, con facoltà degli acquirenti di sostituirlo senza oneri a carico della venditrice"; gli acquirenti hanno provveduto, a proprie spese, "ad installare un nuovo ascensore, usufruendo anche delle agevolazioni fiscali sui c.d. superbonus e ciò anche per tutti gli altri interventi edilizi effettuati"; la ricorrente, dunque, "appresa l'intenzione di dotare l'edificio del nuovo ascensore, ha manifestato la sua volontà di parteciparvi ed ha chiesto ai sigg. (...) e (...) di subentrare nella comproprietà pro quota e nell'uso dell'ascensore alle condizioni di legge, offrendo di partecipare da subito nelle spese dell'impianto e della gestione e-o di rimborsare pro quota quanto dovuto", sì come previsto dagli artt. 1121 e 1123; a tale richiesta i signori (...) e (...) hanno manifestato la propria opposizione, mentre la signora (...) ha comunicato verbalmente la propria disponibilità. Secondo la prospettazione di cui al ricorso introduttivo, dunque, la sig.ra (...) è titolare di un diritto potestativo a servirsi dell'innovazione, partecipando - pro quota - alle relative spese. In via istruttoria, la ricorrente ha prodotto ampia documentazione, ha chiesto di ordinarsi ai convenuti e alla società che ha realizzato l'ascensore di produrre la relativa documentazione nonché di disporre c.t.u. I signori (...) e (...) si sono costituiti in giudizio e hanno parzialmente contrastato la domanda della ricorrente, ritenendo che l'art. 1121 c.c. non riconosca un diritto a favore del condomino ma unicamente una facoltà; indi, i resistenti hanno specificamente illustrato le spese sostenute per la realizzazione dell'ascensore producendo la relativa documentazione. Rigettate le istanze istruttorie articolate dalla sig.ra (...) e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 23 febbraio 2024, svoltasi la discussione dei procuratori delle parti ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata posta in decisione. Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue. I. Ai sensi dell'art. 1121 c. c. "Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edifici, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera". II. Secondo la Suprema Corte, "l'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente, vanno ripartite non ai sensi dell'art. 1124 c.c., ma secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino: Cass. Sez. 2, 25/03/2004, n. 5975; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264) costituisce innovazione, che può essere deliberata dall'assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l'impianto di proprietà comune. Trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, proprio quando l'innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune conseguente alla realizzazione dell'ascensore, non sia stata approvata in assemblea (come si desume dallo steso art. 1121 c.c., che, al comma 2, parla di maggioranza dei condomini che abbia "deliberata o accettata" l'innovazione), esse può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all'art. 1102 c.c.), salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera" (Cass., ordinanza, n. 10850/2020). Il medesimo orientamento era stato espresso già in precedenza da Cass., ordinanza, n. 20713/2017, secondo cui "l'ascensore, installato nell'edificio dopo la costruzione di quest'ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l'abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell'ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall'art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L'art. 1121, comma 3, c.c. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all'innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale". Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue. La domanda di parte ricorrente va accolta. In coerenza con il dato legislativo (sub I) e con l'orientamento giurisprudenziale affermatosi sul punto (sub II), il condomino può in qualunque tempo usufruire dei vantaggi dell'innovazione deliberata dagli altri partecipanti all'ente di gestione - alla cui realizzazione non abbia in precedenza prestato il proprio consenso - contribuendo alle relative spese. Quanto al riparto delle suddette spese, occorre precisare che, stando alla prospettazione di cui al ricorso introduttivo, nel caso di specie i resistenti non hanno realizzato un ascensore "ex novo" ma hanno proceduto ad installarne uno nuovo in sostituzione di quello già esistente; tenuto conto di ciò ed in conformità con quanto riconosciuto dalla Suprema Corte - laddove ha affermato che nel caso di installazione "ex novo" di un ascensore le spese vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 c.c. a differenza delle ipotesi di manutenzione e ricostruzione di ascensore già esistente, soggette ad una diversa disciplina legislativa - (sub II) le relative spese vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 c.c., a mente del quale "Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune". Le spese processuali vanno compensate, in ragione della natura delle questioni trattate e delle difese dispiegate dalle parti. Va rigettata la richiesta di parte ricorrente di condannare parte resistente ex art. 614 bis c.p.c. tenuto conto del contegno manifestato dagli altri condomini. Ai fini della concreta quantificazione della somma dovuta dalla signora (...) quale propria quota di partecipazione alle spese di realizzazione e di manutenzione dell'ascensore, appare necessario rimettere la causa in istruttoria come da separata ordinanza. P.t.m. Il Dott. Gaetano Cataldo, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara il diritto della sig.ra (...) di subentrare nella comproprietà dell'ascensore ubicato nell'immobile di (...); compensa integralmente le spese di lite; rigetta la chiesta condanna ex art. 614 bis c.p.c.; dispone per il prosieguo come da separata ordinanza. Catania, 13 marzo 2024.

  • Tribunale di Catania, Sentenza n. 1301/2024 del 11-03-2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA Sezione Quinta Civile Il Tribunale di Catania, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Onorario, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. R.G. ###/21 PROMOSSA DA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###) giusta delega in atti ### CONTRO ### S.p.A. (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difensa dall'avv. (C.F.: ###), giusta delega in atti ### CONCLUSIONI: come in atti ### contratto di assicurazione contro i danni. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ### ha convenuto in giudizio la ###ni ###, per sentirne accertare, in forza della polizza n. ### sottoscritta In data ###, l'inadempimento contrattuale e sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo dovutole per i danni riportati dalla propria autovettura ### tg. ### ## in occasione del furto avvenuto in data ### e successivo ritrovamento in data ###. Ha narrato che il furto è avvenuto nell'area attigua al locale "### Bar" sito sulla ### di ### dove, verso le ore 10.00, l'auto era stata parcheggiata da suo genero, ### il quale, prima di allontanarsi, aveva provveduto a chiuderla regolarmente e ad inserire l'antifurto del quale era dotata. Ha specificato che questi, avendo ricevuto dalla ### spa la segnalazione che l'antifurto satellitare aveva segnalato un cd "crash", è ritornato presso il parcheggio dove ha constatato che l'autovettura non vi era più parcheggiata per cui, tempestivamente ha sporto denuncia presso la ### dei ### di ### in ### ed ha avvisato, altrettanto tempestivamente, la compagnia di assicurazioni odierna convenuta che la garantiva per il furto e alla quale, successivamente, è stata prodotta tutta la documentazione necessaria per istruire la pratica, è stata richiesta la liquidazione dell'indennizzo dovuto. ### ha evidenziato che l'auto, al momento del ritrovamento, si presentava notevolmente danneggiata e non era marciante. Ha altresì evidenziato di avere richiesto alla ### di ### odierna convenuta, con pec del 05.11.2020, ma invano, la corresponsione dell'indennizzo dovutole a ristoro dei danni subiti (fasc. parte attrice n. 6), di avere intrapreso il procedimento di mediazione ma con esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta e di essere stata pertanto costretta a provvedere alla riparazione dell'auto con un esborso di euro 21.755,55 e ad adire questo tribunale per la tutela dei propri diritti. La convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha avanzato dubbi sulla veridicità dell'evento - furto ed ha ipotizzato che l'auto in questione, anzichè oggetto di furto, possa essere stata coinvolta, in realtà, in un sinistro nel quale ha riportato danni. La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi ed è stata disposta ctu. Precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisione con assegnazione, alle parti, dei termini e### art. 190 cpc per le memorie e le repliche. Preliminarmente si evidenzia: -che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello per cui "nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (Cass., sez. 3, ord. n. ### del 21.12.2017; Cass., sez. 3 n. 4426 del 17.5.1997; Cass., sez. I n. 5123 del 10.5.1995). -che spetta all'assicuratore dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto che escludono l'operatività della garanzia. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Dalla documentazione versata in atti si evince che l'attrice, proprietaria dell'autovettura ### tg. ### ## atto di citazione all. n. 1) ha sottoscritto, per tale autovettura, e ciò risulta peraltro incontestato, con l'impresa convenuta, la polizza assicurativa n. ###, denominata "###" a garanzia anche del rischio furto, (all. n.2 all'atto di citazione). Si evince altresì che ha sporto denuncia di furto e, previa produzione della documentazione necessaria ad istruire la pratica (atto di citazione, all. da 1 a 9), ha richiesto l'indennizzo dovutole (atto di citazione, all. n. 6) a ristoro dei danni che l'auto, successivamente ritrovata, presentava sia nella carrozzeria che nella parte meccanica. Si evince inoltre che l'attrice, previamente a questo giudizio, ha intrapreso il procedimento di mediazione al quale la compagnia di ### odierna convenuta non ha partecipato. Il teste escusso, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato quanto esposto dall'attore in citazione. Precisamente, egli ha testualmente dichiarato: "alla fine di luglio 2020, avevo un appuntamento nei pressi dell'### esattamente al parcheggio, con ### Lui è arrivato per primo e mi aspettava in auto. Io sono giunto alle ore 10 circa ed ho visto che lui ha chiuso regolarmente l'auto con il telecomando e siamo andati al bar a prendere un caffè e dopo pochi minuti lui è salito sulla mia auto e ci siamo allontanati da quel luogo. Ricordo di avere visto precisamente l'accensione delle quattro frecce della sua auto e quindi l'inserimento dell'antifurto. Sono certo di ciò in quanto in quel tipo di auto, ### automaticamente chiudendo le portiere si inserisce l'antifurto. Anzi appena si estrae la chiave si blocca il cambio, tutto il quadro e l'auto automaticamente si blocca ", "### arrivati a ### verso le 11,00 quando il sig. ### ha ricevuto una telefonata e si è allontanato in quanto oltre me vi erano altre persone per rispondere. Dopo questa telefonata mi ha chiesto di ritornare a Catania precisamente al parcheggio dove aveva parcheggiato l'auto perché era stato informato "che era successo qualcosa alla sua auto, un "crash, precisamente. Io non ho capito bene che cosa intendesse dire esattamente con quel termine e l'ho riaccompagnato al parcheggio. Lui era molto agitato dopo questa telefonata", "arrivati al parcheggio abbiamo constatato che l'auto era scomparsa. Il sig. ### ha informato telefonicamente i carabinieri i quali lo hanno invitato a recarsi in questura per formalizzare la denuncia dell'auto". Si osserva che la documentazione prodotta da parte convenuta contenente i dati registrati dal dispositivo satellitare di cui l'auto in questione era dotata, non è rilevante ai fini della decisione in quanto tale documentazione, che peraltro non presenta nessuna sottoscrizione, non prova che il furto non si sia verificato (fascicolo di parte convenuta, n.2 allegati denominati "crash" e report satellitare). Deve ritenersi, quindi, conseguita la prova in ordine al fatto costitutivo del diritto dell'attrice all'indennizzo e quindi la domanda attorea deve essere accolta sussistendo il diritto di questi ad essere risarcito in virtù della polizza suindicata. La somma dovuta dalla convenuta all'attore è euro 18.797,29 come quantificata dal CTU incaricato nella sua relazione i cui esiti vanno condivisi essendo, questa, esente da vizi logici o argomentativi e congruamente e coerentemente motivata. Tale somma è comprensiva di iva. Si evidenzia che non può essere liquidata la spesa relativa ad alcuni pezzi di ricambio inclusi nelle fatture prodotte e individuati dal ctu nella relazione alla quale si rimanda in quanto, dalla documentazione fotografica prodotta, si evince che erano presenti nella loro sede ###sembra siano stati oggetto di furto. Sulla somma di euro 18.797,29, detratta l'iva e rivaluta competono, gli interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora, 05.11.2020, sino all'effettivo soddisfo. La somma di euro 1.500,00 richiesta dall'attrice a titolo di rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale non può essere liquidata in quanto non è stato prodotto alcun documento comprovante tale esborso. Le spese di ctu vengono poste, definitivamente, a carico di parte convenuta nella misura già liquidata. Ogni ulteriore questione rimane assorbita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'avv. antistatario, ### il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 93 del cpc ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta ### spa; 2) dichiara che parte convenuta, ### in persona del legale rappresentante pro tempore, è contrattualmente tenuta e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore della parte attrice, ### della somma di euro 18.797,29 comprensiva di iva a titolo di indennizzo per il danno subito oltre accessori, come specificato in parte motiva; 2) condanna parte convenuta, ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. antistatario ### che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge. 3) Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta ### spa in persona del legale rappresentante pro tempore nella misura già liquidata.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9764/2021 promossa da: (...), (C.F. (...)), nato (...), il (...), (...), (C.F. (...)), nato (...), (...) , (C.F. (...)), nato (...), il (...), elett. dom. in (...) rappresentati e difesi dagli avv.ti (...) e (...) (...) giusta procura in atti. RICORRENTI contro (...), (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in (...); rappresentata e difesa dall'avv. (...) giusta procura in atti. RESISTENTE e nei confronti di (...), (C.F. (...)), nato a (...), il (...), elett. dom. in (...); rappresentato e difeso dall'avv. (...) giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di intimazione del 04.06.2021, i ricorrenti in epigrafe rappresentavano che, con contratto del 26.02.2015 concluso con la società (...) sono stati concessi in locazione: 1. Immobile bottega sito in (...) alla (...), piano (...), iscritto al N.C.U. del Comune di (...) al foglio (...), particella (...), sub (...), cat. (negozi-botteghe), classe 2, consistenza 32mq, rendita Euro 618,10; 2. immobile bottega sito in (...) al (...) piano terra, iscritto al N.C.U. del Comune di (...) al foglio (...), particella (...), sub (...), cat. (negozi-botteghe), classe 5, consistenza 30mq, rendita Euro 912,58; 3. immobile laboratorio sito in (...) al (...), piano (...), iscritto al N.C.U. del (...) al foglio , particella (...), sub , cat. (laboratorio), classe 6, consistenza 85 mq, rendita Euro 807,74; con decorrenza dall'1.04.2015 al 31.03.2021, per la durata di anni sei, con un canone mensile complessivo di euro 1.000,00. Con raccomandata del 01.08.2019, è stata comunicata la disdetta del predetto contratto per la data del 31.03.2021, evitando il tacito rinnovo. Dopo il sollecito a mezzo pec del 15.01.2021, la società resistente si era impegnata a lasciare gli immobili, ma invano, sicché, chiedevano convalidarsi lo sfratto per finita locazione dalle suindicate unità immobiliari, ai sensi degli artt. 657 e 660 c.p.c. Si costituiva la società (...) la quale si opponeva alla predetta convalida, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità per mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché per errata identificazione della fattispecie giuridica, deducendo che tra la predetta società e il sig. (...) era stato stipulato un contratto di acquisto di ramo di azienda commerciale nei medesimi locali oggetto del suindicato contratto di locazione commerciale, avente quale oggetto l'esercizio di attività di (...). Il prezzo veniva pattuito in euro 80.000,00, comprensivi di banconi ed attrezzature. Le parti, altresì, concordavano che alla scadenza dei primi sei anni, ovvero dei successivi secondi, la società resistente avrebbe acquistato gli immobili in oggetto per la somma di euro 300.000,00, prezzo simulato ed inferiore rispetto a quello effettivamente pattuito pari ad euro 420.000,00. Infatti, a sugello di tale accordo i ricorrenti, nonché (...), ricevevano la somma di euro 120.000,00 in quattro soluzioni, in contanti, tra il mese di gennaio ed il mese di febbraio 2015, a titolo di caparra confirmatoria consegnate nella mani di (...), somma che non sarebbe stata indicata nel futuro contratto di compravendita. Le parti pattuivano che tale diritto di opzione sarebbe stato esercitato allo scadere dei primi sei anni, ovvero entro il successivo rinnovo di ulteriori anni sei. In seguito, la famiglia (...) pressò la società affinché tale opzione venisse esercitata entro il 31.03.2017. Tuttavia, a seguito della condotta inadempiente della famiglia (...) negando il rinnovo del contratto di locazione, la società resistente li diffidava a restituire la suddetta somma versata a titolo di caparra confirmatoria, aumentata del doppio, comunicando la volontà di risolvere il contratto verbale concluso per l'acquisto degli immobili, per grave inadempienza della controparte. Deduceva, inoltre, che i contratti di locazione commerciale, di vendita di ramo di azienda e di promessa di vendita dei relativi immobili erano e sono tutti contratti oggettivamente e soggettivamente collegati, essendo stati conclusi tra l'odierna intimata e la famiglia (...) Scopo ultimo dei predetti contratti era il subentro della odierna intimata nella proprietà tanto della attività commerciale esercitata dalla famiglia (...) presso gli immobili siti in (...), quanto degli immobili al cui interno l'attività commerciale veniva svolta. La natura unitaria del bene azienda, costituito non solo dai banconi e dagli arredi oggetto del contratto di vendita ma anche dai locali al cui interno l'azienda veniva esercitata, di proprietà della medesima famiglia (...), impone quindi di qualificare il presente ricorso come rilascio di ramo di azienda, facendo così prevalere la sostanza sulla forma. Infatti, non avrebbe avuto senso per l'odierna resistente l'acquisto di un ramo di azienda, peraltro al costo di euro 80.000,00, costo questo peraltro del tutto sproporzionato tenuto conto della totale assenza di avviamento del ramo di azienda e dello scarso valore delle attrezzature cedute. Per l'effetto di quanto dedotto, il ricorso proposto dagli odierni intimanti è improcedibile atteso che gli stessi avrebbero dovuto procedere secondo le vie ordinarie, ovvero ex art. 1453 c.c. Nel merito, deduceva che la condotta tenuta da controparte, oltre a porsi in palmare violazione con i principi di buona fede e correttezza, costituisce un chiaro abuso del diritto volto ad aggirare le pattuizioni concluse tra le parti, rendendo privo di causa il contratto di cessione di ramo di azienda e il conseguente pagamento della somma di euro 80.000,00, e priva di causa la consegna da parte della odierna intimata della somma di euro 120.000,00, versata dalla sig.ra (...) n. q. a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto degli immobili che oggi ci occupano. A supporto di ciò deduceva la natura dolosa della disdetta del contratto di locazione commerciale che risulta essere del tutto generica e non motivata. Chiedeva, pertanto: in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della presente procedimento per le ragioni indicate e segnatamente per mancato esperimento del preliminare obbligatorio tentativo di mediazione obbligatoria; in subordine dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento trattandosi in concreto di contratto di locazione di ramo di azienda a cui sono inapplicabili le norme in materia di sfratto; nel merito, rigettare la richiesta di convalida di sfratto oggetto di giudizio essendo questa infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atto e autorizzare, previa conversione del rito, per quanto sopra esposto, l'odierna resistente alla chiamata in causa del predetto sig. (...); in via riconvenzionale, previa conversione del rito, si chiede alla S. V. così statuire: previo accertamento della esistenza di un contratto preliminare di compravendita, stipulato in frode alla legge, e della esistenza di un nesso - per identità di causa concreta - tra questo, il contratto di locazione de quo e il contratto di vendita di ramo di azienda predetto, dichiarare l'inefficacia della richiesta di risoluzione del contratto di locazione commerciale oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, la rinnovazione al medesimo canone del contratto di locazione de quo per ulteriori sei anni atteso il regolare pagamento dei canoni di locazione maturati sino ad oggi.; previo accertamento della esistenza di un contratto preliminare di compravendita, stipulato in frode alla legge, e della esistenza di una unitaria operazione commerciale rappresentata - per identità di causa concreta - dal contratto di locazione de quo, dal contratto di vendita di ramo di azienda predetto e dal contratto preliminare di compravendita in precedenza indicato, dichiarare l'intervenuta risoluzione del predetto contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento di parte promittente venditrice e per l'effetto condannare in solido i sigg. (...), (...), (...) e (...) parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente di euro 240.000,00, pari al doppio della caparra ricevuta, o di quella maggiore o minore somma ritenuta dalla S. V. dovuta secondo legge ed equità o comunque in ogni caso alla restituzione di Euro 120.000,00 somma indebitamente acquisita dai fratelli (...); previo l'accertamento della natura unitaria della operazione commerciale posta in essere tra la società (...) e i sigg. (...), (...), (...) e (...), e del collegamento causale esistente tra il contratto di locazione, il contratto di acquisto di ramo di azienda e il contratto preliminare di compravendita, a seguito di accertamento di intervenuta risoluzione per grave inadempimento di controparte del predetto contratto preliminare di compravendita e previa integrazione del contraddittorio, statuire l'intervenuta risoluzione per inadempimento di controparte del contratto di acquisto di ramo di azienda stipulato in (...), in data 26.02.2015 a rogito del Notaio Dott. (...), Notaio in (...), Rep. N. 46743; Racc. n. 19361; per l'effetto, previa integrazione del contraddittorio, condannare in solido i sigg. (...), (...), (...) (...) e (...) alla restituzione del prezzo di compravendita del ramo di azienda, pari ad euro 80.000,00 oltre al risarcimento del danno da perdita di avviamento stimato in euro 500.000,00 o in (...) quella misura maggiore o minore che la vorrà disporre anche a seguito di CTU tecnica contabile; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara essere antistatario. Con memoria integrativa depositata il 18.01.2022, chiedeva: in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere la trattazione del presente giudizio alla competente sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Catania; ancora in via gradatamente subordinata, dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio secondo le norme del rito locatizio, vertendo il presente giudizio sulla locazione di ramo di azienda, per come già indicato, e per l'effetto assegnare alle parti termini per la riassunzione del procedimento secondo le norme di legge; in via ulteriormente subordinata dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento ai sensi dell'art. 30 l. 392/1978, e per l'effetto assegnare alle parti termini per la riassunzione del procedimento secondo le norme di legge; nel merito, previo accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e delle richieste contenute in Comparsa di costituzione e risposta, dichiarare la nullità della disdetta anticipata di locazione per genericità della stessa e abuso del diritto. Con ordinanza del 17.07.2021, veniva rigettata la richiesta di ordinanza di rilascio dell'immobile ex art.665 c.p.c. e veniva disposto il mutamento di rito. Con ordinanza del 02.07.2022, veniva autorizzata la chiamata di terzo e differita l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.. Si costituiva, pertanto, (...) , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto avendo ceduto la propria attività commerciale in uno ai beni strumentali alla (...) non ha nulla a che vedere con il contratto di locazione degli immobili stipulato dai sigg.ri (...) (...) e (...), proprietari degli immobili oggetto di causa. Sicché, chiedeva l'estromissione dal presente giudizio e/o in subordine il rigetto di tutte le richieste di condanna ex adverso avanzate nei suoi confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto, essendosi concluso il suo operato nel momento in cui ha espletato la vendita dell'attività commerciale e dei beni strumentali. Con vittoria di spese e compensi. Quindi, conclusosi la procedura di mediazione con esito negativo, la causa istruita documentalmente, essendo state rigettate le richieste di prova avanzate, come da ordinanza del 20.03.2023, alla quale si rinvia, veniva posta in decisione all'udienza del 05.03.2024, a seguito di discussione orale. Innanzitutto, deve osservarsi che le eccezioni di improcedibilità sollevate risultano superate dalla conversione del rito, come da ordinanza del 17.07.2021, alla quale si rinvia, senza considerare che le cause connesse a quelle rientranti fra quelle indicate negli artt.409 e 442 c.p.c., come nella specie, devono essere trattate con il rito speciale ai sensi dell'art.40 c.p.c. Inoltre, l'ulteriore eccezione di improcedibilità avanzata per mancato esperimento della procedura di mediazione risulta superata dall'espletamento della predetta procedura con esito negativo, a causa della mancata comparizione della parte resistente. Parimenti, va rigettata la eccepita incompetenza per materia e funzionale del Giudice adito in favore del Tribunale delle imprese, in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza concerne le cause ed i procedimenti (...)relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", non rientrante la fattispecie dedotta in giudizio in quanto non riguarda le azioni ed i procedimenti relativi a rapporti societari; peraltro la domanda di accertamento di società di fatto appare intempestiva e nuova, in quanto nemmeno ricollegata alle domande proposte ex adverso. Ciò posto la domanda avanzata non merita accoglimento per le considerazioni che seguono. In punto di diritto, la comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima scadenza della locazione ad uso non abitativo, ai sensi dell'art. 29 della l. n. 392 del 1978, non può limitarsi a far generico riferimento all'intenzione del locatore di svolgere nell'immobile un'attività non meglio specificata, rientrante in una delle ipotesi previste dall'art. 29 citato, ma deve indicare, incorrendo altrimenti nella sanzione di nullità di cui al comma 4 del menzionato articolo, quale particolare attività il locatore intende svolgere, sia perché, in mancanza, il conduttore non sarebbe in grado di valutare la serietà dell'intenzione indicata ed il giudice non potrebbe verificare, in sede contenziosa, la sussistenza della condizione per il riconoscimento del diritto al diniego di rinnovo, sia perché verrebbe impedito il successivo controllo sull'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge citata (Cass. Civ., n.8669/2017; conforme, Cass. Civ., n.15547/2002: in tema di disdetta dei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, la disposizione dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978 - secondo cui nella comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dallo stesso articolo, sul quale la disdetta è fondata - deve essere intesa nel senso che essa impone una specificazione precisa ed analitica della situazione dedotta, con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità della intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa la effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato ovvero circa la tempestiva esecuzione del programmato intervento edilizio sull'immobile, nella ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni previste a carico del locatore dall'art. 31 della stessa legge). Inoltre, nell'ipotesi di diniego di rinnovazione della locazione non abitativa alla prima scadenza ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392/78 nelle ipotesi di cui alla lettera a e b dell'anzidetta norma per le quali è previsto come motivo di diniego la destinazione dell'immobile all'uso abitativo o di lavoro autonomo di soggetti, parenti entro il secondo grado in linea retta del locatore, la specificazione precisa ed analitica della situazione dedotta deve riguardare non solo l'indicazione della destinazione d'uso con la menzione per l'uso non abitativo del tipo di attività commerciale o professionale ovvero artigianale che si intende esercitare nell'immobile, ma anche quella del soggetto beneficiario dell'uso medesimo, essenzialmente quando più siano le persone nella condizione di ottenere l'immobile, per la particolare destinazione d'uso comunicata ed il locatore intenda favorirne una sola di esse oppure alcune congiuntamente (Cass. Civ., n.792/2001). Infine, in tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per il motivo indicato dall'art. 29, comma 1, lett. b), della l. n. 392 del 1978, ha l'onere di provare la serietà della dedotta intenzione di adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate dall'art. 27, e, quindi, la realizzabilità tecnica e giuridica, ma non anche la effettiva e concreta realizzazione, di quell'intento (Cass. Civ., n.12891/2016). Nella specie, la disdetta comunicata il 01.08.2019 da parte ricorrente relativa al diniego di rinnovo del contratto di locazione in oggetto si limita ad indicare una non meglio precisata necessità di adibire gli immobili all'esercizio in proprio di una attività commerciale, senza specificare il tipo di attività, rimanendo, pertanto, altamente difficile poterne apprezzare la serietà e la realizzabilità tecnica e giuridica, e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa la effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, non essendo a tal uopo sufficiente allegare che i ricorrenti svolgono la medesima attività commerciale in altro immobile, non foss'altro perché le attrezzature ed i beni mobili strumentali all'esercizio della medesima attività negli immobili in oggetto sono stati acquistati dalla società resistente con contratto di cessione di ramo di azienda in data 26.02.2015, come documentato in atti. A ciò deve aggiungersi che tale contratto di cessione di ramo d'azienda risulta funzionalmente collegato al contratto di locazione in oggetto, stipulato nella medesima data, concernendo gli immobili ove si svolge l'attività di (...) , a sua volta collegato al contratto di opzione di acquisto immobiliare, anch'esso stipulato nella medesima data ed avente ad oggetto gli immobili locati. Sicché, appare evidente che l'intenzione delle parti fosse quello di realizzare una operazione complessa tesa alla vendita degli immobili locati e del ramo di azienda ad essa collegato. Ciò appare, altresì, sintomatico della volontà dei ricorrenti di non voler svolgere alcuna attività commerciale nei predetti immobili, bensì dell'intenzione di alienarli. Tanto è vero che, dopo che la società resistente non onora il contratto di opzione di acquisto stipulato, non esercitando nel termine del 31.03.2017, il diritto di opzione previsto, comunicano la disdetta del contratto di locazione. Pertanto, deve ritenersi che parte ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.29 della L. 392/1978 al fine di evitare il rinnovo contrattuale per ulteriori sei anni, e cioè fino al 31.03.2027, anche con riguardo alla serietà e realizzabilità di quanto asserito nella predetta comunicazione. Ciò posto, con riguardo alle domande riconvenzionali avanzate, deve, innanzitutto, evidenziarsi, che nessun contratto preliminare di compravendita è stato posto in essere, poiché il diritto di opzione attribuito alla società resistente non è stato dalla stessa esercitato, per come stabilito dall'art.3 del predetto contratto. Né parte resistente ha provato che tale diritto di opzione non sia stato esercitato per colpa alla stessa non imputabile, né ha provato che fosse stato pattuito un diverso termine; né tantomeno ha provato di aver invitato formalmente la controparte a stipulare il contratto di compravendita immobiliare; d'altro canto, anche le richieste di prova sotto tale profilo avanzate non appaiono idonee a colmare tale lacuna probatoria (d'altronde, secondo Cass. Civ., n.3234/15, la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto). Sicché, nemmeno di contratto in frode alla legge ovvero simulato può parlarsi perché nessun contratto preliminare è venuto ad esistenza, non essendosi il contratto di opzione convertito in preliminare, né essendovi prova di alcun altro contratto preliminare pattuito tra le parti, non foss'altro perché è prevista la forma scritta ad substantiam ex art.1351 c.c., avendo ad oggetto beni immobili (si veda, peraltro, Cass. Civ., n.1523/2010, secondo cui, il contratto in frode alla legge si caratterizza per l'unicità della dichiarazione negoziale, diretta alla realizzazione di una particolare finalità antigiuridica e per questo si distingue dalla simulazione in generale e dalla simulazione relativa fraudolenta, implicando quest'ultima la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e, quindi, l'esistenza di due negozi giuridici (il simulato e il dissimulato) al fine di eludere norme imperative). Parimenti, non vi è prova della dazione in contanti della somma richiesta dalla società resistente, pari ad euro 120.000,00 che avrebbe versato il padre della legale rappresentante alla famiglia (...) in contanti, in varie tranche, per garantirsi l'acquisto degli immobili in oggetto e quale prezzo versato a titolo di caparra confirmatoria, neanche questo provato per iscritto, in caso di risoluzione del preliminare per grave inadempimento, ovvero ricevuti in nero in aggiunta al formale prezzo di acquisto pattuito nel contratto di opzione che doveva essere versato al momento della conclusione del contratto di compravendita, e cioè entro tre mesi dall'esercizio del diritto di opzione. Infatti, come condivisibilmente affermato nell'ordinanza di archiviazione disposta dal G.I.P. nel proc. pen. 9414/21 R.G.N.R. a carico dei ricorrenti, la trascrizione della telefonata intercorsa tra Testimone_1 , padre della opponente, e (...) si appalesi insufficiente a comprovare la dazione della somma peraltro, in contanti, di euro 120.000,00, in favore degli odierni indagati, né tantomeno la causa della detta asserita disposizione patrimoniale. Parimenti deve rilevarsi con riguardo al verbale di informazioni rese da (...) come da richiesta di archiviazione del 03.09.2021, il quale si limita a dichiarare di aver visto dare delle somme in contanti senza quantificarle. Sicchè, non vi è prova dell'effettiva dazione, né del quantum, peraltro, specificatamente contestato da parte ricorrente. Peraltro, deve osservarsi che parte resistente si è limitata a produrre una perizia di trascrizione fonica, anch' essa, contestata, senza allegare la registrazione, che non appare sufficiente, trattandosi di un atto di parte. Sicchè, non è nemmeno possibile apprezzarne il valore probatorio ex art.2712 c.c. ed artt. 3 e 46 n. 35 del Regolamento UE n. 910/14 cd. eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature), impedendo così un rituale contraddittorio nella formazione della prova e nell'esplicazione dell'esercizio del diritto di difesa, financo la possibilità di espletare una apposita c.t.u. sulla registrazione fonica che non è stata ritualmente depositata, né è stata chiesta alcuna autorizzazione alla relativa acquisizione, se non tardivamente all'udienza del 14.09.2023, in cui il procuratore di parte resistente si riporta, peraltro, alle richieste di prova precedentemente articolate, ove non era ricompresa la richiesta di acquisire detta registrazione. Né tantomeno, la richiesta di prova per testi avanzata appare a tal uopo idonea a colmare dette lacune probatorie, in quanto non appare evincibile dalla relativa formulazione la prova dell'effettiva dazione. D'altro canto, anche con riguardo alla dedotta esosità del prezzo pattuito per la cessione di ramo d'azienda, non appare provato che il prezzo fosse ingiustificato e finalizzato a compensare parte di quello richiesto per la compravendita di immobili, ricomprendendo, peraltro, oltre alle attrezzature ed ai beni mobili, l'avviamento commerciale. D'altro canto, il diritto di opzione era stato attribuito e la società resistente non lo ha esercitato nel termine prescritto, sicché nessuna colpa o inadempienza è addebitabile ai ricorrenti. Ne deriva il rigetto delle domande avanzate in via riconvenzionale, anche con riguardo alla domanda di ripetizione d'indebito ex art.2033 c.c., nonché di risarcimento del danno e di indennità di avviamento, stante il rigetto della domanda principale. Non sussistono i presupposti per la domanda di condanna ex art.96 c.p.c., tenuto conto dell'esito della controversia. Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali; mentre, con riguardo a (...) , parte resistente, stante la soccombenza, deve essere condannata a rifondere le spese processuali sostenute che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, tabella n.2, quinto scaglione, decurtato della metà e della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 4.216,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede: - Rigetta la domanda avanzata da (...) , (...) e (...) nei confronti della società (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di intimazione del 04.06.2021; - Rigetta le domande riconvenzionali avanzate dalla società (...) - Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato (...) (...), liquidate in complessivi euro 4.216,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese compensate per il resto. Così deciso in Catania il 5 marzo 2024. Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2024.

  • REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CATANIA Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa (...) a seguito dell'udienza del 13 febbraio 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10875/2023 R.G. promossa da (...) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato (...) -ricorrente Contro MINISTERO DEL(...) E (...) in persona del (...) pro tempore; -convenuto contumace Avente ad oggetto: (...) del diritto al bonus docente tramite la "(...) elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015. Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 13 febbraio 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere una docente di scuola secondaria di II grado con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso il (...) C. (...) di (...) (...); che negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'(...) in virtù di una serie di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e che ha stipulato un analogo contratto nell'a.s. 2023/24 ancora in corso; di avere, nello specifico, prestato servizio dal 04/09/2021 al 30/06/2022 e dal 05/09/2022 al 30/06/2023 presso il (...) C. (...) di (...) e di prestare attualmente servizio nel medesimo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/02/2024 istituto in virtù di un contratto con decorrenza dall'01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024; che nei predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. "(...) elettronica del docente", ossia dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali; che in data 9 ottobre 2023 ha diffidato il Ministero al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta (...) elettronica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il (...) n. (...) del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della (...) elettronica di cui trattasi e l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C- 450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione. Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato (...) sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. In via subordinata, parte ricorrente ha dedotto la spettanza del risarcimento del danno in ragione della compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della (...) docenti. Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: "- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della (...) n. 107/2015, dell'art. 2 del (...) del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'(...) accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la "(...) elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della (...) n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, conseguentemente condannarsi il Ministero dell'(...) al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/02/2024 di Euro 500,00 annui, tramite la "(...) elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della (...) n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il Ministero dell'(...) e del (...) al pagamento della somma di Euro 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Spese e compensi, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore e procuratore". Non si è costituito in giudizio il Ministero dell'(...) e del (...) nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e con ordinanza del 5 dicembre 2023 ne è stata dichiarata la contumacia. All'esito dell'udienza di discussione del 13 febbraio 2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono. 2.1. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo (...) nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.. "Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro (...) (...) e (...) sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza", con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/02/2024 per cui "spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se" colui che (...) "era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, (...) C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che "secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, (...) C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, (...) C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)". La Corte ha ancora evidenziato che "secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, (...) C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)". Più precisamente la (...) della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/02/2024 "35- Nel caso di specie, ... risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza...". (...) 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come "condizione di impiego" ((...) in termini (...) ordinanza del 9 febbraio 2012, (...) C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, (...) 12 dicembre 2013, (...) C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, (...) C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Álvarez(...) C- 631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, CentenoMeléndez C-315/17, punto 45.)". Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'(...) nel precedente in esame secondo cui "(...) agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. (...) del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli (...) membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/(1989), ha con continuità affermato che "le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni". Anche secondo la Corte di Cassazione, "la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/02/2024 norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione" (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468). Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro (...) allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'(...) va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015. Ed invero, "Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle (...) nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del (...) del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203" (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)". 2.2. Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento quest'ultimo che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica. Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "(...) di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero". Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/02/2024 Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno). In particolare, dai contratti allegati al ricorso (doc. 1, 2 e 3 parte ricorrente) risulta che la ricorrente ha espletato servizio dal 04/09/2021 al 30/06/2022 e dal 05/09/2022 al 30/06/2023 presso il (...) C. (...) di (...) e nell'anno scolastico in corso (i.e. a.s. 2023/24) presta servizio nel medesimo istituto in virtù di un contratto con decorrenza dall'01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024. La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato. 2.3. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di Euro 500,00 tramite la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, dunque, per Euro 1.500,00, con la condanna del Ministero convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accerta il diritto di (...) di fruire della "(...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'(...) e del (...) in persona del (...) pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della (...) elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di Euro 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/02/2024 condanna il Ministero dell'(...) e del (...) alla rifusione in favore di (...) delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato (...) dichiaratosi antistatario.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. (...) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1672/2021 R.G. promossa da: (...) nato a (...) il (...), C.F. (...), rappresentato e difeso dall'Avv. (...) (C.F. (...)), presso il cui studio in (...) (...) n. 25, è elettivamente domiciliato. Opponente Contro (...) S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. (...), in qualità di mandataria all'incasso di (...) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (...), rappresentata e difesa dall'Avv. (...) (C.F. (...)), presso il cui studio, in (...) (...) n. 85, è elettivamente domiciliata. Opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11.09.2023 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, (...) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 297/2021 del 14.01.2021, emesso dal Tribunale di (...) nel procedimento n. 15455/2020 R.G., depositato il (...), con il quale veniva ingiunto allo stesso il pagamento in favore dell'odierna convenuta opposta della somma di Euro 42.309,17 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito nascente da tre finanziamenti concessi all'attore da (...) S.p.A. rispettivamente in data (...), 07.02.2007 e 27.03.2007. (...), invero, nell'atto introduttivo contestava l'ingiunzione lamentando la carenza di legittimazione attiva dell'intimante in quanto la pubblicazione in (...) non costituiva prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientrasse tra quelli oggetto del trasferimento, nonché la pattuizione e l'applicazione di un tan superiore al tasso di interesse effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura ritenendo rilevanti a tal fine anche gli interessi moratori. Deduceva, inoltre, la carenza di trasparenza nei rapporti con il cliente in spregio alle disposizioni emanate dalla (...) d'(...) con provvedimento del 29.07.2009. Conseguentemente, domandava ex art. 210 c.p.c. all'(...) di credito l'esibizione della documentazione concernente i rapporti di finanziamento in questione e che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio per accertare e rideterminare il saldo dei rapporti in oggetto. Per tali motivi concludeva chiedendo "(...) H respingere l'eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 297/2021 del 14.01.2021, R.G. n. 15455/2020, notificato in data (...), attesi i gravi motivi sopra rappresentati; H accertare la legittimazione attiva in capo alla società cessionaria (...) s.r.l.e, quindi, l'effettività della cessione del credito; (...) H accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai contratti di finanziamento in oggetto; H accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di finanziamento in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile; H accertare e rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda (...) H In conseguenza di quanto sopra, condannare la (...) alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la (...) al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In via istruttoria H (...) ex art. 210 c.p.c. all'(...) di credito l'esibizione della documentazione bancaria attinente i rapporti bancari in questione; H Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo dei rapporti di finanziamento senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali." Costituitasi in giudizio, la società opposta confutava le avverse doglianze allegando la fondatezza della domanda monitoria che era stata ampiamente provata. Contestava, quindi, l'eccepito difetto di legittimazione attiva osservando che le intervenute cessioni erano state regolarmente comunicate al debitore: - mediante lettera; - ai sensi dell'articolo 58 del T.U.B., D.Lgs. n. 385/1993 e, comunque, con la notifica del decreto ingiuntivo opposto. Respingeva, poi, per la loro genericità le avverse doglianze in merito all'asserita usura ed alla pretesa violazione delle norme sulla trasparenza bancaria. Infine, in ordine alla domanda di condanna alla restituzione delle somme versate in modo indebito dall'opponente e alla domanda di arricchimento senza causa, formulate per la prima volta nelle conclusioni, eccepiva il proprio difetto di legittimazione attiva e la loro inammissibilità perché anch'esse manifestamente generiche e ad ogni modo infondate. Domandava, pertanto, che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, così concludeva: "(...) l'(...)mo Tribunale di (...) , ogni contraria istanza disattesa e reietta, previo eventuale rigetto di ogni istanza, eccezione, domanda ex adverso proposta, per tutti i motivi esposti nel su esteso atto A) in via preliminare dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione; B) Nel merito B1) in via principale respingere integralmente l'opposizione, nonché ogni eccezione o domanda ex adverso proposta e perciò integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 297/2021 (R.G. 15455/2020) del Tribunale di (...) depositato il (...); B2) In via subordinata nel merito Nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor (...) nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto condannare l'opponente, signor (...) a pagare, in favore della (...) la somma di Euro 42.309,17 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 02/07/2014 al saldo effettivo, C) In ogni caso respingere ogni domanda o eccezione ex adverso proposta per difetto di legittimazione passiva della comparente o comunque in quanto inammissibile perché manifestamente generica ed ogni caso infondata in fatto e diritto oltre che non provata. Con vittoria di spese onorari e compensi professionali". Alla prima udienza, tenutasi con rito cartolare, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, assegnandosi a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione e a tal fine si rinviava al 12.10.2021. Esperita vanamente la mediazione, si concedevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. fissandosi l'udienza di prosecuzione per il (...). Di poi, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rinviata per p.c. all'11.09.2023 ed in tale data, precisate le conclusioni, il giudizio era posto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Tanto premesso, è opinione di questo (...) che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per i seguenti motivi. Parte opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della convenuta allegando che la società cessionaria è tenuta a dare prova del contratto di cessione da cui poter desumere che il credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Sul punto la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 2951/2016) distingue tra la legittimazione ad agire, che -attenendo al diritto di azione spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire che identifica la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte. Ciò posto, ne consegue che quanto contestato in relazione all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta, attrice in senso sostanziale, attiene non già alla sua legittimazione processuale bensì alla di lei titolarità del rapporto giuridico controverso e spetta alla medesima convenuta fornirne la prova. Nella fattispecie in esame la (...) S.p.a. ha agito in giudizio, quale mandataria all'incasso della (...) S.r.l., assumendo che la propria rappresentata era cessionaria del credito contestato a seguito di alcune operazioni di cessione in blocco effettuate ex art. 58 TUB, e per dimostrare la titolarità del prefato credito ha versato in atti: l'avviso di cessione pubblicato nella (...) n. 145 del 13.12.2012 avente ad oggetto la cessione di crediti da (...) S.p.A. a (...) S.r.L. (v. all. 1 fasc. opposta); l'avviso di cessione dei crediti da (...) S.r.L. a (...) S.p.A. riportato nella (...) n. 81 del 10.07.2014 e il relativo contratto del 02.07.2014 (v. all.ti 2-3 fasc. opposta); l'avviso di cessione dei crediti da (...) S.p.A. a (...) S.r. di cui alla (...) n. 85 del 20.07.2017 con il connesso contratto del 29.06.2017 (v. all.ti 10-11 fasc. opposta); le comunicazioni di cessione del 18.07.2017 e del 21.07.2014 (v. all.ti 4-12 fasc. opposta anche se manca la prova dell'avvenuta ricezione) e il mandato all'incasso del 28.07.2017 (v. all. 1 fasc. opposta). Or, dalle prefate acquisizioni probatorie emerge, dunque, che l'opposta ha adeguatamente assolto al proprio onere dimostrando l'avvenuta cessione dei crediti in suo favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB. (...), in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla (...) -di per sé idonea a garantire la pubblicità della medesima ai debitori ai sensi dell'art. 58, commi 2-4 T.U.B. e a rendere efficace la cessione rispetto al debitore ceduto recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 15884/2019, Cass. n. 17110/2019 e Cass. n. (...)/2017). E all'uopo, dalla lettura degli avvisi pubblicati nelle citate (...) prodotti in uno alla comparsa di costituzione e risposta, è agevole evincere l'inclusione dei contratti in esame tra quelli ceduti in blocco. (...) parte, la notificazione al debitore dell'avventa cessione del credito prevista dall'art. 1264 c.c., che ha il solo effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto ((...) Cass. n. 5869/2014), è un atto a forma libera e, pertanto, ben "può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio" ((...) Cass. n. 12734/2021). Conseguentemente, la prescritta comunicazione nel caso in specie può ritenersi validamente eseguita anche attraverso la notifica del decreto ingiuntivo in contestazione, non essendo necessario che la cessione sia notificata al debitore antecedentemente all'atto con cui viene citato in giudizio ((...) Cass. n. 1770/2014; Cass. n. 20143/05; Cass. n.14610/04). Per l'effetto, risulta da respingere la censura mossa dall'opponente alla legittimazione e alla titolarità del credito in capo alla creditrice cessionaria. Quanto al merito dell'opposizione giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta ha prodotto i tre contratti di finanziamento rispettivamente del 19.07.2006, del 07.02.2007 e del 27.03.2007 -la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è contestata completi dei dati identificativi del richiedente, del numero delle rate, dell'importo della singola rata, del T.A.N. e del T.A.E.G. (v. all.ti 3-6-8 fascicolo opposta); le certificazioni ex art. 50 T.U.B., costituite dagli estratti conto debitamente sottoscritti dal (...) di (...) nei quali si dichiara che il credito è vero e liquido ai sensi del (...) n. 385 del 1/9/1993 (v. all.ti 5-7-9 fascicolo opposta); gli estratti conto (v. all.ti 9-10-11 alle seconde memorie 183 c.p.c. opposta) e le comunicazioni del 18.07.2017 e del 21.07.2014 (v. all.ti 4-12 fasc. opposta). Conseguentemente, la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta mentre di contro l'opponente ha mosso contestazioni che non appaiono rilevanti poiché del tutto generiche, ossia non fondate su specifici e pertinenti elementi valutativi o allegatori non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e dei documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. da ultimo Cass. n. 21227/2019). In merito, si richiamano le argomentazioni già svolte in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che grava su chi adduce fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di un diritto di credito altrui ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile (ex art. 2967 c.c.). E', difatti, onere dell'opponente, che ricopre la posizione sostanziale del debitore, quello di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito altrui. In particolare, in tema di contratti bancari il cliente che eccepisca, come nel caso in specie, il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che documentare tali fatti. Peraltro, è opportuno precisare che ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia non è corretto procedere, come prospettato dall'attore, alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. (...) che include gli interessi moratori nelle soglie d'usura (per tutti Cass. civ., nn. 603/2013, 602/2013, 350/2013, 5324/2003, 14899/2000, 5286/2000, 4251/1992, nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia) si fonda prevalentemente sulla affermata esistenza di un "principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione" e sulla circostanza che "il ritardo colpevole (...) non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge" (così la Cassazione nelle decisioni da ultimo citate). Ed invero la questione della cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica dell'usurarietà o meno del contratto di mutuo intercorrente tra l'istituto di credito ed il cliente è stata esaminata dalla giurisprudenza di merito, la quale in via maggioritaria si è espressa nel senso di vietare tale cumulo ai fini di siffatta valutazione. (...) il Tribunale di Roma, ord. 16.9.2014 n. 41860 la differenza "ontologica" tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituisce un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo. In particolare, gli interessi moratori rientrerebbero tra "(...) quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion (...)" finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore. Così ancora, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuno delle due categorie di interessi, senza sommatoria tra loro (si veda Tribunale Ivrea, 26.2.2016, n. 152). Ciò posto, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, pattuiti in misura percentualmente maggiore rispetto ai corrispettivi, l'eventuale nullità colpisce unicamente la relativa clausola, senza coinvolgere anche l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia (Tribunale Milano28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Tribunale Lecce 25.9.2015; (...) 25.2.2015; (...) 23.4.2015; (...) 10.3.2014; (...) 28.1.2014 e 15.9.2014; (...) 15.10.2014; (...) 17.10.2014; (...) 30.4.2015; (...) 12.11.2015; (...) 16.12.2015; (...) 24.2.2016; (...) 26.2.2016; (...) 27.4.2016; (...) 20.6.2016; (...) 20.6.2016; si veda anche (...) di (...) nord 20.06.2016 n. 939 secondo cui: "(...) il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra - almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia - e solo occasionalmente interdipendenti atteso che in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale (...). Irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria"). A tale ultimo proposito, questo (...) ha, in più occasione, aderito a quanto previsto dalla (...) d'(...) (si veda la comunicazione del 3.7.2013 secondo cui: "In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i (...) trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui 'la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali'. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la (...) d'(...) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo"). Non si tratta di applicare circolari amministrative anziché la legge, ma di prendere definitivamente coscienza del fatto che rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul (...) dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel (...) è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento ((...) ordinanza 09.01.2015). In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal (...) maggiorato di. 2,1 punti (in questo senso anche (...) 14.3.2016; (...) 20.10.2015; (...) 23.9.2014; (...) 30.4.2014). Detto ultimo orientamento è stato di recente consacrato dalla Corte di Cassazione a (...) unite con la sentenza n. 19597/20, con la quale il Supremo Collegio, oltre a riconoscere che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ha affermato, per quanto qui di interesse, che ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi moratori per i contratti conclusi da giorno 01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.03.2003) al 30.06.2011, il "tasso soglia di mora" si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei (...)), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma IV, l. 108/1996 pro tempore vigente. Venendo al caso di specie occorre, quindi, sottolineare come ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non risulti corretto operare il mero cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori previsti nei contratti esaminati, come erroneamente dedotto da parte opponente, rigettando conseguentemente le generiche doglianze sul punto non suffragate, si ripete, da specifica allegazione e prive di supporto probatorio. Quanto, poi, all'ulteriore censura circa il mancato rispetto della normativa in materia di trasparenza bancaria si osserva come la stessa oltre ad essere del tutto generica sia anche inconferente essendo i rapporti in contestazione anteriori alle disposizioni emanate dalla (...) d'(...) con provvedimento del 29.07.2009 di cui si assume la violazione. Conseguentemente, risulta da rigettare la proposta opposizione, confermandosi il decreto ingiuntivo n. 297/2021 del 14.01.2021, emesso dal (...) di (...) nel procedimento n. 15455/2020 R.G. e depositato il (...). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. ## di (...) Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 297/2021 del 14.01.2021, emesso dal (...) di (...) nel procedimento n. 15455/2020 R.G. e depositato il (...). - Condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in Euro 7.616,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Così deciso in (...) il (...).

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